Skip to main content

A decorrere dalla mensilità di Gennaio 2026 le nuove modalità di comunicazione dei dati contributivi previste dall’INPS consentiranno all’Istituto un più capillare controllo sugli eventi di malattia e conseguentemente sul relativo recupero effettuato dai datori di lavoro per le indennità a carico INPS anticipate.

Lo Studio ritiene pertanto opportuno riassumere la prassi amministrativa in materia di decorrenza della certificazione degli eventi di malattia, e relative coperture spettanti.

La presente circolare tratta argomenti di interesse anche per i lavoratori, per cui consigliamo ai Sigg. Clienti di portarla a loro conoscenza.

In linea generale il trattamento economico previdenziale di malattia viene computato dalla data di rilascio della relativa certificazione, anche in caso sul medesimo certificato lo stato di malattia risulti decorrere antecedentemente.

L’Inps ammette la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso, e quindi il diritto alla prestazione da parte dell’Istituto, anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato purché nello stesso risulti contemporaneamente compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal” e la visita sia stata domiciliare.

In assenza di visita domiciliare non è pertanto possibile far retroagire, agli effetti del riconoscimento delle prestazioni, la validità del certificato medico nemmeno di un giorno: l’eventuale retrodatazione del campo “dichiara di essere ammalato dal” può costituire giustificazione dell’eventuale assenza ma in alcun modo può dare diritto al riconoscimento della prestazione economica a carico dell’INPS.

Tali giornate, per l’Istituto, saranno considerate non documentate e perciò non indennizzabili.

Di conseguenza la decorrenza della validità del certificato, e perciò della malattia indennizzabile, sarà da conteggiare dalla data di rilascio dello stesso.

Trattandosi comunque di un evento di malattia, per quanto non indennizzato, si sconsiglia la copertura economica delle giornate mediante ferie, permessi o giustificativi individuali del lavoratore.

Quanto sopra vale non solo per i certificati di inizio malattia, ma anche per i casi di continuazione e ricaduta, in cui il nuovo certificato si leghi al precedente ma sia rilasciato ambulatorialmente dal medico in giornata successiva alla data di decorrenza della continuazione o ricaduta.

Le modalità di pagamento della prestazione di malattia da parte dell’INPS, come sopra riassunte, hanno riflessi anche sull’integrazione che è posta a carico del datore di lavoro, da valutare sul singolo caso in base alle previsioni in materia del contratto collettivo applicato in azienda.