È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 17 dicembre 2025, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore Pulizia Artigianato, che avrà validità, retroattiva, dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Questi i principali contenuti.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Sono previste n. 7 tranche di aumento salariale:
| Livelli | Aumento 01.01.26 | Aumento 01.07.26 | Aumento 01.02.27 | Aumento 01.07.27 | Aumento 01.02.28 | Aumento 01.11.28 | Aumento 01.12.29 | Totale |
| 1 e 1Q | € 50,94 | € 31,84 | € 31,84 | € 44,58 | € 50,94 | € 50,94 | € 12,74 | € 273,83 |
| 3 | € 46,70 | € 29,19 | € 29,19 | € 40,86 | € 46,70 | € 46,70 | € 11,67 | € 251,01 |
| 3 Super | € 45,26 | € 28,29 | € 28,29 | € 39,61 | € 45,26 | € 45,26 | € 11,32 | € 243,29 |
| 3 | € 43,71 | € 27,32 | € 27,32 | € 38,25 | € 43,71 | € 43,71 | € 10,93 | € 234,95 |
| 4 | € 41,32 | € 25,83 | € 25,83 | € 36,16 | € 41,32 | € 41,32 | € 10,33 | € 222,11 |
| 5 | € 40,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 10,00 | € 215,00 |
| 6 | € 38,53 | € 24,08 | € 24,08 | € 33,72 | € 38,53 | € 38,53 | € 9,63 | € 207,10 |
Per effetto degli aumenti sopra riportati, questi i valori dei nuovi minimi salariali, comprensivi di paga base, ex indennità di contingenza ed EDR, alle relative decorrenze:
| Livelli | Minimi al 31.12.25 | Minimi dal 01.01.26 | Minimi dal 01.07.26 | Minimi dal 01.02.27 | Minimi dal 01.07.27 | Minimi dal 01.02.28 | Minimi dal 01.11.28 | Minimi dal 01.12.29 |
| 1 e 1Q | € 1.611,06 | € 1.662,00 | € 1.693,84 | € 1.725,68 | € 1.770,26 | € 1.821,20 | € 1.872,14 | € 1.884,88 |
| 3 | € 1.476,82 | € 1.523,52 | € 1.552,71 | € 1.581,90 | € 1.622,76 | € 1.669,46 | € 1.716,16 | € 1.727,83 |
| 3S | € 1.431,41 | € 1.476,67 | € 1.504,96 | € 1.533,25 | € 1.572,86 | € 1.618,12 | € 1.663,38 | € 1.674,70 |
| 3 | € 1.382,38 | € 1.426,09 | € 1.453,41 | € 1.480,73 | € 1.518,98 | € 1.562,69 | € 1.606,40 | € 1.617,33 |
| 4 | € 1.306,78 | € 1.348,10 | € 1.373,93 | € 1.399,76 | € 1.435,92 | € 1.477,24 | € 1.518,56 | € 1.528,89 |
| 5 | € 1.264,97 | € 1.304,97 | € 1.329,97 | € 1.354,97 | € 1.389,97 | € 1.429,97 | € 1.469,97 | € 1.479,97 |
| 6 | € 1.218,54 | € 1.257,07 | € 1.281,15 | € 1.305,23 | € 1.338,95 | € 1.377,48 | € 1.416,01 | € 1.425,64 |
UNA TANTUM
Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 (carenza contrattuale), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (17 dicembre 2025) va corrisposto un importo forfetario a titolo di una tantum pari a 104,00 euro, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo.
Tale somma viene erogata in 2 tranches di pari valore:
- 52,00 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026;
- 52,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.
Si sottolinea, altresì, che l’una tantum:
- agli apprendisti in forza al 17 dicembre 2025 viene corrisposta nella misura del 70%, da erogarsi in due rate di pari entità con le medesime modalità e decorrenze sopra stabilite;
- è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è esclusa dalla base di calcolo del TFR;
- verrà riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
PERIODO DI PROVA – OPERAI
Con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026, la durata del periodo di prova dei lavoratori con mansioni di operaio inquadrati a qualsiasi livello è fissata in 40 giorni lavorativi.
Per le assunzioni effettuate in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina (30 giorni lavorativi).
PREAVVISO – OPERAI
Per i licenziamenti e le dimissioni effettuate a decorrere dal 1° febbraio 2026 il periodo di preavviso per gli operai è stabilito nelle seguenti misure:
- 12 giorni (prima 6 giorni) in caso di anzianità di servizio presso l’impresa fino a 5 anni;
- 16 giorni (prima 8 giorni) in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
- 20 giorni (prima 10 giorni) in caso di anzianità oltre i 10 anni.
Per i licenziamenti e le dimissioni effettuati in data antecedente al 1° febbraio 2026 continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Il nuovo dettato contrattuale recepisce la più recente disciplina di legge in materia.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Vengono individuate ulteriori causali oltre a quelle consentite dalla legge per la stipula, il rinnovo o la proroga dei rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi 12 mesi ed entro i limiti massimi di 24 mesi. Nello specifico si tratta di condizioni individuate nei casi di esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il lavoro supplementare non può superare il 50% dell’orario part-time pattuito.
La maggiorazione per le ore di lavoro supplementare viene elevata al 25%, da calcolarsi sulla retribuzione tabellare.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
A partire dal 1° gennaio 2026 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato iniziano a maturare gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2026, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre dalla stessa data.
L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6,00 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici già maturati saranno rivalutati ai valori previsti dal CCNL per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore.


