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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 la Legge n. 19 del 30.12.2025, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2026”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 01 gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si riassumono di seguito i principali contenuti in materia di lavoro, previdenziale e fiscale.

 

LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Nuovo sgravio contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato

Prevista l’introduzione di un nuovo esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sarà un futuro decreto ministeriale a definire gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa.

 

Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici

Si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, a prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero spetta:

  • per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
  • per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri

 

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Vengono introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time.

In particolare, viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2026 alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determini una riduzione dell’orario di lavoro di almeno di 40 punti percentuali.

Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri.

Sarà un futuro decreto ministeriale a definire le disposizioni attuative.

 

Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo

Introdotta la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato per sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

 

Previdenza complementare

Viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare.

Viene introdotta una disposizione che prevede per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 la possibilità di dedurre dal reddito. dal 6° al 26° anno di versamento alla previdenza complementare, gli eventuali contributi non versati nei primi 5 anni per mancato raggiungimento del limite massimo di deducibilità (quindi i contributi eventualmente non versati nel limite di 26.500 nel primo quinquennio).

Il limite delle prestazioni pensionistiche che possono essere erogate in capitale viene aumentato dal 50% al 60% del montante finale accumulato.

Viene esteso, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti.

Per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non deve essere inferiore a 60 addetti.

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, invece, saranno obbligati a versare al Fondo INPS i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato.

Viene prevista, a partire dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neo assunti. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi l’opzione è invece per la forma pensionistica residuale istituita presso l’INPS (FondInps)

Il lavoratore avrà comunque entro 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.

 

Bonus mamme 2026

La disposizione posticipa di un anno, al 2027 (anziché dal 2026), l’entrata in vigore della decontribuzione parziale a favore delle lavoratrici madri riconosciuta dal datore di lavoro attraverso il cedolino di paga mensile.

In luogo della predetta decontribuzione, per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro mediante domanda diretta all’INPS da parte della contribuente.

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Si rifinanziano e prorogano:

  • il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che cessano l’attività produttiva
  • le convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili;

 

Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI

In caso di richiesta di corresponsione della NASpI in forma anticipata a titolo di incentivo all’auto imprenditorialità (avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa) la prestazione non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate:

  • la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione, qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.

 

Congedo per genitori

Esteso il limite di età per l’utilizzo dei congedi parentali, utilizzabili ora fino ai 14 anni del figlio (in luogo degli attuali 12 anni).

Raddoppiati, da 5 a 10, i giorni di permesso non retribuito per malattia di ogni figlio ed elevato da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del bambino per il loro utilizzo.

 

Indennità di discontinuità nel settore spettacolo

Viene aumentato da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità.

 

LE NOVITA’ IN MATERIA PREVIDENZIALE 

APE sociale

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’APE sociale.

Ricordiamo che l’APE sociale consiste in una indennità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici della vecchiaia. Può essere richiesta dal compimento di 63 anni e 5 mesi da specifiche categorie di soggetti (disoccupati di lungo periodo, care giver, invalidi civili, impiegati in attività “gravose”) che abbiano conseguito una specifica anzianità contributiva (30 o 36 anni a seconda dei casi).

 

Aumento dei requisiti pensionistici

Viene rideterminato, per il solo anno 2027, l’incremento in base alla speranza di vita dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e del requisito anagrafico per l’assegno sociale.

In particolare, si prevede che tale incremento si applichi nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre sarà pieno dal 1° gennaio 2028.

Pertanto, nel 2027:

  • per la pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico salirà dagli attuali 67 anni a 67 anni e 1 mese;
  • per la pensione anticipata ordinaria il requisito contributivo aumenterà a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne.

 

Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa

Viene prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo in busta paga.

Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026.

Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi.

La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo va inviata all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga.

 

Eliminata opzione donna e il cumulo tra fondi e pensioni

Salta il rinnovo del pensionamento cosiddetto con “Opzione donna” per l’anno 2026, pertanto i requisiti di accesso con tale misura rimangono fermi alla maturazione entro il 31/12/2024.

Viene eliminata la regola, introdotta nel 2025, che permetteva di il raggiungimento dei requisiti pensionistici sommando pensione INPS e rendita del fondo pensione per raggiungere l’importo minimo richiesto dalla legge. Tale opzione era perseguibile unicamente per chi avesse una pensione totalmente contributiva (contributi solo dopo il 1996) con accesso alla pensione a partire dai 64 anni.

Viene altresì abrogata la disposizione che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che esercitano la suddetta facoltà.

 

LE NOVITA’ IN MATERIA FISCALE

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Da periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

  1. a) fino a 28.000 euro: 23%;
  2. b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33% (in luogo del precedente 35%);
  3. c) oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi

 

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore a 33.000 euro.

Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).

 

Imposta sostitutiva su premi di risultato

Per il 2026 e 2027, i premi di risultato legati a obiettivi aziendali, previsti da accordi di secondo livello:

  • sono tassati con l’aliquota del 1% (in luogo della precedente fissata al 5%)
  • per importi massimi fino a 000 euro lordi con tassazione agevolata (in luogo del precedente limite fissato a € 3.000);

Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a 80.000 euro.

 

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo

Si introduce, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

 

Buoni pasto elettronici

Viene elevato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Rimane, invece, confermato nella misura di:

  • 4,00 euro al giorno il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei;
  • 5,29 euro giornalieri il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione.

 

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere

In favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale viene confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025.

 

Stretta sulle compensazioni

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale (“esterna”), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite è di 100.000 euro).