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Sulla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2026, n. 49, è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto “Milleproroghe”).

In sede di conversione si segnalano le proroghe delle agevolazioni introdotte dal D.L. n. 60/2024 e, nel particolare, del:

  • Bonus Giovani, con modifiche della misura del beneficio e delle condizioni per la sua fruizione, fino al 30 aprile 2026;
  • Bonus Donne, alle medesime condizioni previste, fino al 31 dicembre 2026;
  • Bonus Zes, con modifiche della misura del beneficio e delle condizioni per la sua fruizione, fino al 30 aprile 2026.

 

Per la piena operatività degli esoneri si attende l’autorizzazione della Commissione europea, ove prevista, e le indicazioni dell’INPS.

 

“BONUS GIOVANI”

Originariamente il c.d. “Bonus Giovani” è stato riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno assunto/trasformato, nel periodo compreso tra il 01 settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025 personale non dirigenziale con meno di 35 anni (ossia che hanno al massimo 34 anni e 364 giorni), con contratto a tempo indeterminato e mai occupati a tempo indeterminato.

Il beneficio consisteva nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile (elevati a € 650,00 per i contratti stipulati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

L’esonero contributivo ha una durata massima di 24 mesi.

 

Ora il Decreto Milleproroghe:

  1. dispone la proroga fino al 30 aprile 2026 del termine entro cui procedere alle assunzioni/trasformazioni per fruire del “Bonus Giovani”;
  2. modifica l’entità dell’esonero contributivo, che viene ora riconosciuto:
  • nel 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
  • nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

 

“BONUS DONNE”

Originariamente il c.d. “Bonus Donne” risultava destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato donne:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno;
  • in professioni o settori con un’elevata disparità occupazionale di genere.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

L’esonero contributivo ha una durata massima di 24 mesi.

Ora il Decreto Milleproroghe dispone la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del “Bonus Donne”, alle medesime condizioni previste fino al 31 dicembre 2025.

Si ricorda che le assunzioni devono comportare sempre un incremento occupazionale netto.

 

“BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO (ZES)”

Originariamente il c.d. “Bonus ZES” risulta destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025:

  • personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato che, alla data di assunzione, abbia compiuto 35 anni e sia disoccupato da almeno 24 mesi (non sono ammesse le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine);
  • presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e, dal 20 novembre 2025, Marche e Umbria).

Nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato i datori di lavoro interessati devono aver occupato fino a un massimo di 10 dipendenti.

Inoltre, l’assunzione del lavoratore deve aver determinato un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio, che ha una durata massima di 24 mesi, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Ora il Decreto Milleproroghe apporta significative modifiche alla disciplina del “Bonus ZES”, in particolare:

  1. dispone la proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine entro cui procedere alle assunzioni per fruire del “Bonus ZES”;
  2. modifica l’entità dell’esonero contributivo, che viene ora riconosciuto:
  • nel 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
  • nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato per le assunzioni o le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.