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Sulla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2026, n. 99, è stata pubblicato il Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62, cosiddetto “Decreto Lavoro”.

Analizziamo di seguito le principali novità introdotte in materia di lavoro.

 

“BONUS DONNE”

Il Decreto interviene abrogando quanto introdotto in materia dal c.d. “Decreto Milleproroghe” (vd. Nostra circolare n. 08/2026) ed introducendo ex novo specifiche disposizioni per le assunzioni effettuate dal 01 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026.

Il “Bonus Donne” risulta ora destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito:

  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti, oppure
  • da almeno 12 mesi e appartenenti ad una delle seguenti specifiche categorie di svantaggio:
  1. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  2. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  3. aver superato i 50 anni di età;
  4. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  5. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 %;
  6. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di:

  • 800,00 su base mensile per l’assunzione di lavoratrici residenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, eventualmente riproporzionati all’orario di lavoro part time.
  • € 650,00 su base mensile per l’assunzione di lavoratrici residenti nelle altre regioni, eventualmente riproporzionati all’orario di lavoro part time

L’esonero contributivo ha una durata massima di:

  • 12 mesi per le donne appartenenti a categorie svantaggiate
  • 24 mesi per le altre ipotesi di assunzione

Per fruire dell’incentivo è necessario che:

  • L’assunzione comporti un incremento occupazionale netto
  • Il datore di lavoro non abbia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Il datore di lavoro non provveda, nei sei mesi successivi, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito

Per la piena operatività dell’incentivo si attendono le specifiche istruzioni INPS.

 

“BONUS GIOVANI”

Il Decreto interviene abrogando quanto introdotto in materia dal c.d. “Decreto Milleproroghe” (vd. Nostra circolare n. 08/2026) ed introducendo ex novo specifiche disposizioni per le assunzioni effettuate dal 01 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026.

Il “Bonus Giovani” risulta ora destinato ai datori di lavoro privati che hanno assunto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, con contratto a tempo indeterminato:

  • Soggetti che non hanno ancora compiuto il 35simo anno di età
  • mai occupati a tempo indeterminato

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di:

  • 650,00 su base mensile per l’assunzione di lavoratrici residenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, eventualmente riproporzionati all’orario di lavoro part time.
  • € 500,00 su base mensile per l’assunzione di lavoratrici residenti nelle altre regioni, eventualmente riproporzionati all’orario di lavoro part time

L’esonero contributivo ha una durata massima di:

  • 12 mesi per i giovani appartenenti a categorie svantaggiate compatibili con l’agevolazione
  • 24 mesi per le altre ipotesi di assunzione

Per fruire dell’incentivo è necessario che:

  • L’assunzione comporti un incremento occupazionale netto
  • Il datore di lavoro non abbia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Il datore di lavoro non provveda, nei sei mesi successivi, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito

Per la piena operatività dell’incentivo si attendono le specifiche istruzioni INPS.

 

“BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO (ZES)”

Il Decreto interviene abrogando quanto introdotto in materia dal c.d. “Decreto Milleproroghe” (vd. Nostra circolare n. 08/2026) ed introducendo ex novo specifiche disposizioni per le assunzioni effettuate dal 01 Gennaio 2026 al 31 Dicembre 2026.

Il “Bonus ZES” risulta ora destinato ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, con contratto a tempo indeterminato:

  • personale non dirigenziale che, alla data di assunzione, abbia compiuto 35 anni
  • sia disoccupato da almeno 24 mesi (non sono ammesse le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine);
  • presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

Nel mese in cui procedono all’assunzione a tempo indeterminato i datori di lavoro interessati devono aver occupato fino a un massimo di 10 dipendenti.

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650,00 su base mensile, eventualmente riproporzionati all’orario di lavoro part time.

L’esonero contributivo ha una durata massima di:

  • 12 mesi per i giovani appartenenti a categorie svantaggiate compatibili con l’agevolazione
  • 24 mesi per le altre ipotesi di assunzione

Per fruire dell’incentivo è necessario che:

  • L’assunzione comporti un incremento occupazionale netto
  • Il datore di lavoro non abbia provveduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Il datore di lavoro non provveda, nei sei mesi successivi, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito

Per la piena operatività dell’incentivo si attendono le specifiche istruzioni INPS.

 

INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Il Decreto introduce un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi.

Il beneficio si applica alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile.

Il rapporto a termine trasformato non deve avere durata superiore a 12 mesi.

Per fruire dell’incentivo è necessario che:

  • L’assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
  • Il datore di lavoro non abbia provveduto, nei sei mesi precedenti la trasformazione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
  • Il datore di lavoro non provveda, nei sei mesi successivi, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva.

In caso contrario, l’esonero è revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito

Per consentire al datore di lavoro di beneficiare dell’incentivo, i lavoratori devono rispettare i seguenti requisiti:

  • non appartenere al personale dirigenziale;
  • non aver compiuto, alla data di trasformazione del rapporto di lavoro, il 35simo anno d’età;
  • non essere mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato.

 

CONCILIAZIONE TRA FAMIGLIA E LAVORO

Il Decreto introduce un incentivo contributivo per le imprese che adottano e certificano modelli organizzativi a supporto di genitorialità, natalità, cura e conciliazione vita-lavoro.

L’esonero potrà arrivare fino all’1% dei contributi previdenziali datoriali, con tetto massimo di 50.000 euro annui per azienda, ma non è immediatamente applicabile in quanto per la sua adozione saranno necessari:

  • la legge di conversione del decreto,
  • uno specifico decreto attuativo
  • le istruzioni INPS per la gestione dell’incentivo

 

SALARIO GIUSTO

Il Decreto interviene fornendo una definizione e una disciplina del c.d. “giusto salario”, quale parametro di riferimento per determinare la retribuzione minima da corrispondere ai lavoratori, ora stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuati in considerazione:

  • del settore e della categoria produttivi di riferimento,
  • dell’attività principale o prevalente esercitata,
  • della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.

Viene quindi stabilito che il trattamento economico complessivo individuato dal CCNL come sopra definiti dovrà essere preso a riferimento anche nel caso di contratti collettivi diversi da quelli “comparativamente più rappresentativi” o in settori economici privi di contrattazione collettiva.

L’accesso a tutti gli incentivi previsti dal decreto in esame (“donne”, “Giovani”, “ZES”, “nuovo incentivo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro”) è legittimo esclusivamente qualora il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo individuato nel salario giusto.

 

RINNOVI CONTRATTUALI

Il Decreto introduce infine disposizioni volte a favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, attraverso la previsione per cui nel caso di mancato rinnovo di un contratto collettivo entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, si innesca un meccanismo automatico di adeguamento salariale.

Viene infatti disposto che se il contratto collettivo non è rinnovato entro i primi 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, nella misura pari al 30% della variazione IPCA.

Rimangono salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali.