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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 la Legge n. 207 del 30.12.2024, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2025”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 01 gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si riassumono di seguito i principali contenuti in materia fiscale, previdenziale e di lavoro.

Comma Contenuto
2 ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO E DETRAZIONI

Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Redditi fino a 28.000 euro                             Aliquota 23%

Redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro      Aliquota 35%

Redditi oltre 50.000 euro                               Aliquota 43%

Viene reso strutturale anche l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d’imposta 2024.

4-9 NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Per il 2025, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), non è stato confermato.

Conseguentemente a favore dei medesimi lavoratori sono introdotte due misure in ambito fiscale per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati come collaboratori o amministratori).

1)      SOMMA INTEGRATIVA PER REDDITI FINO A 20.000 €

Per redditi di importo non superiore a 20.000 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito che incide esclusivamente sul netto in busta (alla stregua del trattamento integrativo), di importo variabile, quantificata sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) secondo le seguenti percentuali:

Redditi fino a 8.500 €                                         7,10% del reddito fiscale imponibile

Redditi compresi tra € 8.500,01 e 15.000           5,30% del reddito fiscale imponibile

Redditi compresi tra € 15.000,01 e 20.000         4,80% del reddito fiscale imponibile

La somma viene riconosciuta in automatico dal datore di lavoro in ciascun periodo di paga, il quale la recupera in compensazione mediante modello F24.

Nel caso in sede di conguaglio si rilevi la mancata spettanza della somma integrativa, il datore di lavoro provvederà al recupero della stessa in 10 rate (una unica per importi inferiori a 60 euro).

2)      ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA PER REDDITI DA 20.000 A 40.000 €

La seconda misura consiste in una ulteriore detrazione d’imposta di importo, per redditi compresi tra 20.000 e 32.000 euro, in € 1.000. L’importo decresce proporzionalmente al superamento della soglia dei 32.000 €, fino ad azzerarsi per redditi superiori a 40.000 euro.

La detrazione andrà gestita come ogni altra detrazione da lavoro dipendente, e pertanto rapportata al periodo di lavoro e riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga entro i limiti di capienza dell’imposta dovuta dal lavoratore.

Nel caso in sede di conguaglio si rilevi la mancata spettanza della somma integrativa, il datore di lavoro provvederà al recupero della stessa in 10 rate (una unica per importi inferiori a 60 euro).

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LIMITI ALLE DETRAZIONI PER ONERI

Viene disposta, con riferimento ai percettori di reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’introduzione di alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni per oneri, parametrati in funzione del reddito percepito nonché del numero di figli presenti nel nucleo familiare.

11 DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO

Viene inserito un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alle detrazioni per figli a carico. Il limite non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.

Viene ridimensionata platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico del contribuente, possono dare diritto alla relativa detrazione: dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.

Infine viene espressamente previsto che ai contribuenti che non sono cittadini italiani di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero.

48 FRINGE BENEFIT AUTOVETTURA AD USO PROMISCUO

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è ridotta al 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

81-83 ESENZIONE/DEDUCIBILITÀ SPESE TRASFERTA SOLO SE TRACCIABILI

Viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili,

Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi).

Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza pregiudizio al rimborso senza imposizione.

Analogamente le stesse spese sono deducibili per l’azienda esclusivamente se effettuate con metodi tracciabili.

161 INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Viene previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:

–          c.d. “Quota 103” (un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni), o

–          anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.

Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà saranno altresì fiscalmente esenti.

La decorrenza degli effetti dell’esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento.

169-170 MONTANTE CONTRIBUTIVO PREVIDENZIALE

La norma consente agli iscritti alla gestione previdenziale, con primo accredito contributivo successivo al 01.01.2025, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

171 REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI

Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

Al fine di evitare abusi dal 01.01.2025 se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

173-174 OPZIONE DONNA E “QUOTA 103”

Le due misure pensionistiche vengono prorogate anche per l’anno 2025 (vd. nostra Circolare n. 02/2024).

188 – 205 AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AL REDDITO

Tra gli altri interventi in materia, viene prorogato per l’anno 2025 per le imprese che cessano l’attività produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

217-218 CONGEDI PARENTALI

L’indennità di congedo parentale spettante nel secondo e terzo mese viene elevata all’80% (rispetto all’attuale previsione al 60% per il secondo mese e al 30% per il terzo mese).

L’innalzamento dell’indennità spetta ai genitori in alternativa tra loro, e purché il congedo sia fruito entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).

L’innalzamento non si applica ai casi in cui per la madre o per il padre il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

219-220 ESONERO LAVORATRICI MADRI

Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico per le lavoratrici madri di due o più figli, dipendenti e autonome che non hanno optato per il regime forfetario. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio.

L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione).

Misura dell’esonero, modalità per il suo riconoscimento e le procedure per il rispetto del limite di spesa saranno individuate con apposito Decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

385 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’

Per i premi erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.

386-389 ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI

Viene introdotto un nuovo regime di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 se:

–          titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore nel 2024 a 35.000 euro,

–          che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza

L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione.

Al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

ATTENZIONE: Il regime di esenzione in esame si applica esclusivamente a fini fiscali ma non si applica ai fini contributivi.

Come chiarito il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori.

390 LIMITI DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT

Anche per i periodi di imposta 2025, 2026, 2027, è innalzato ad € 1.000 il valore dei fringe benefit erogabili dal datore di lavoro ai lavoratori senza che questi concorrono a formare il reddito del dipendente.

Rientrano all’interno dei fringe benefit riconoscibili anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, per le spese di affitto della prima casa o per il pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di € 1.000 è innalzato ad € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Può beneficiarne il lavoratore dipendente che autocertifichi al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

395-398 SETTORE TURISMO – DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Viene confermato per i lavoratori del settore del turismo, per il periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025, un trattamento speciale integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte a titolo di lavoro notturno o straordinario effettuato nei giorni festivi.

La disposizione è applicata a quei lavoratori che ne effettuino richiesta e autocertifichino il possesso di un reddito, per il 2024, inferiore a € 40.000.

L’eventuale trattamento spettante è riconosciuto dal datore di lavoro, che ne recupera il valore mediante compensazione in F24 – codice 1702.

399-400 PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

Viene disposta una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi d’imposta che si concludono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027 (si veda sul tema nostra circolare n. 34/2024).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

–          20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

–          30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, quali NEET, lavoratori svantaggiati, disabili, già beneficiari del reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza di genere.

404-405

424-426

DECONTRIBUZIONE SUD

Allineandosi a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea viene stabilito che la c.d. Decontribuzione Sud si applichi, nella misura del 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

406-422 ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO

Parallelamente viene introdotto introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

Il nuovo esonero è concesso con dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Nel particolare, spetta alle:

–          microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, a condizione che l’aiuto rispetti i limiti de minimis;

–          imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Il riconoscimento dell’esonero alle imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, fermo restando l’incremento occupazionale, è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, è da intendersi sospeso.

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, i datori di lavoro agricolo e domestico, i rapporti di apprendistato, gli enti pubblici economici e altre specifiche realtà a partecipazione pubblica.

La nuova agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nelle misure di seguito indicate:

–          per l’anno 2025, 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

–          per l’anno 2026, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

–          per l’anno 2027, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

–          per l’anno 2028, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

–          per l’anno 2029, 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

520 DETASSAZIONE MANCE NEL SETTORE TURISMO

Sono apportate alcune modifiche al regime di detassazione delle mance, a favore dei lavoratori del settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sulle mance:

–          viene aumento dal 25% al 30% il limite massimo, da calcolarsi sul reddito percepito nell’anno dal dipendente, entro il quale trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme,

–          sale da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente rispetto al quale è possibile applicare il regime fiscale agevolato.

 

Lo Studio si riserva di approfondire i numerosi temi della presente normativa, anche in relazione alle disposizioni di prassi che verranno emanate dagli Istituti competenti.