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La presente per informare i signori clienti del settore domestico che in data 28 ottobre 2025 si è conclusa la trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. di settore.

L’accordo, che decorre dal 01 novembre 2025 e scadrà il 31 ottobre 2028, si applica a tutto il personale domestico addetto all’assistenza familiare (colf, badanti, babysitter, ecc.).

Questi i principali contenuti:

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Vengono stabilite n. 4 tranche di aumento retributivo, alle seguenti decorrenze: 1° gennaio 2026, dal 1° gennaio 2027, 1° gennaio 2028, 1° settembre 2028.

Per effetto della disposizione, si riepilogano di seguito i nuovi minimi contrattuali in vigore dal 01 gennaio 2026.

LAVORATORI CONVIVENTI

LIVELLO INDENNITA’ MENSILE DAL 01.01.2026 INDENNITA’ DI FUNZIONE
A € 900,00
A Super € 950,00
B € 974,39
B Super € 1.043,99
C € 1.113,61
C Super € 1.183,19
D € 1.391,98 € 205,84
D Super € 1.461,58 € 205,84

LAVORATORI NON CONVIVENTI

LIVELLO INDENNITA’ ORARIA dal 01.01.2026
A € 6,45
A Super € 6,70
B € 6,95
B Super € 7,38
C € 7,79
C Super € 8,23
D € 9,48
D Super € 9,88

 Lo Studio avrà cura, in occasione di ogni futura tranche di aumento, di comunicare ai sig.ri Clienti il valore dei nuovi minimi aggiornati.

 

Contratto a termine

Fermo restando quanto già previsto in materia di contratto a tempo determinato, è ora consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche per la sostituzione di lavoratori assenti per assistere familiari in situazione di grave disabilità certificata, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto.

 

Festività

Viene inserita la giornata del 4 ottobre (festa nazionale di San Francesco d’Assisi) nell’elenco delle festività.

 

Permessi

Viene stabilito che i lavoratori possano usufruire dei permessi retribuiti previsti dal CCNL e di ulteriori permessi non retribuiti, previo accordo tra le parti, anche per assistere familiari con grave disabilità certificata.

Il monte annuale di permessi retribuiti risulta comunque confermato, senza ulteriori ore di permesso riconosciuto.

Inoltre, viene precisato che il lavoratore padre ha diritto a due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.

 

Tutela della maternità, paternità e genitorialità

Con il rinnovo contrattuale vengono ampliate le tutele della maternità, paternità e genitorialità.

In particolare si segnala il diritto della lavoratrice madre, che per ogni figlio, di astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di congedo di maternità e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.