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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 03.03.2022, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende cooperative del settore edilizia, che avrà validità dal 01.03.2022 al 30.06.2024.

Questi i principali contenuti:

 

SFERA DI APPLICAZIONE e CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le Parti si impegnano ad effettuare una revisione, entro il 02 aprile 2022, delle declaratorie di classificazione del personale dipendente, nonché un aggiornamento dell’ambito di applicazione del contratto collettivo.

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 2 tranche di aumento salariale, alle date del 01.03.2022 e del 01.07.2023.

Livelli Aumenti dal 01.03.22 Aumenti dal 01.07.23 TOTALE
8Q e 8 € 130,00 € 100,00 € 230,00
7Q e 7 € 109,20 € 84,00 € 193,20
6 € 93,60 € 72,00 € 165,60
5 € 79,56 € 61,20 € 140,76
4 € 70,98 € 54,60 € 125,58
3 € 66,04 € 50,80 € 116,84
2 € 59,28 € 45,60 € 104,88
1 € 52,00 € 40,00 € 92,00

 

Questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:

Livelli Minimi al 28.02.22 Minimi dal 01.03.22 Minimi dal 01.07.23
8Q e 8 € 3.007,78 € 3.137,78 € 3.237,78
7Q e 7 € 2.631,51 € 2.740,71 € 2.824,71
6 € 2.185,05 € 2.278,65 € 2.350,65
5 € 1.931,54 € 2.011,10 € 2.072,30
4 € 1.782,74 € 1.853,72 € 1.908,32
3 € 1.693,24 € 1.759,28 € 1.810,08
2 € 1.571,59 € 1.630,87 € 1.676,47
1 € 1.437,14 € 1.489,14 € 1.529,14

 

PREMIO DI INGRESSO NEL SETTORE

Allo scopo di incentivare l’ingresso nel settore da parte dei giovani viene prevista l’istituzione di un premio di ingresso di 100€ da riconoscere da parte del datore di lavoro ai giovani operai di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

  • Primo accesso nel settore
  • Permanenza presso la stessa impresa per un periodo di almeno 12 mesi

Il premio sarà liquidato decorsi i 12 mesi di permanenza in forza, e non avrà incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il TFR.

 

TRASFERTA REGIONALE

Nelle sole Regioni in cui la trasferta regionale non sia stata disciplinata (o non venga disciplinata entro il 30 settembre 2022), a decorrere dal 01.10.2022 in caso di trasferta dei lavoratori, anche per cantieri superiori a tre mesi, la Cassa edile di competenza per tutti gli adempimenti resterà quella di provenienza.

la Cassa Edile:

  • In caso di trasferta fino a 3 mesi, registrerà il mantenimento dell’iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo,
  • dal terzo mese di trasferta, provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto ivi applicato.

È fatta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire a livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.

 

FONDO FNAPE

Con decorrenza dal 1° aprile 2022 è prevista l’istituzione del Fondo FNAPE (Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile).

Inoltre, nell’ottica di un percorso di omogeneizzazione a livello nazionale delle aliquote Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), si stabilisce, dal 1° ottobre 2022, l’entrata in vigore automatica delle nuove aliquote regionali, che saranno aggiornate anno per anno:

 

FNAPE – Aliquote regionali

 

Regione Aliquota Regione Aliquota
Valle d’Aosta 3,91% Umbria 4,00%
Piemonte 3,86% Lazio 3,45%
Liguria 3,93% Abruzzo 3,58%
Lombardia 4,09% Molise 3,04%
Trentino Alto Adige 4,55% Campania 2,67%
Friuli Venezia Giulia 4,27% Puglia 3,04%
Veneto 4,37% Basilicata 2,85%
Emilia Romagna 3,87% Calabria 2,53%
Toscana 3,80% Sicilia 2,53%
Marche 3,65% Sardegna 3,05%

L’accordo prevede che il in contributo APE dovrà essere versato su un minimo di:

  • 140 ore, dal 10.2022
  • 150 ore, dal 10.2023
  • 160 ore, dal 10.2024

 

PERIODO DI PROVA

La durata del periodo di prova apponibile al contratto all’atto dell’assunzione viene così modificata:

  • 30 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati e di 4° livello
  • 25 giorni di effettivo lavoro per gli operai qualificati
  • 15 giorni di effettivo lavoro per gli altri operai
  • 6 mesi, per gli impiegati di 7°, 6° e 5° livello
  • 3 mesi, per gli impiegati di , e 2° livello

 

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO e DIMISSIONI

Vengono ridefiniti i termini di preavviso, sia per gli operai che per gli impiegati.

Il licenziamento o le dimissioni dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso della durata di:

  • 7 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 3 anni;
  • 10 giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.

Il licenziamento dell’impiegato che abbia superato il periodo di prova è soggetto ad un preavviso che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese della durata di:

 

Livelli

Anzianità di servizio
Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
7° e 7° super 2 mesi 3 mesi 4 mesi
6° e 5° 1 mese e mezzo 2 mesi 3 mesi
1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
4° di primo impiego 1 mese /// ///

 

Le dimissioni dell’impiegato che abbia superato il periodo di prova sono soggette ad un preavviso che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese della durata di:

 

Livelli

Anzianità di servizio
Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
7° e 7° super 1 mese 2 mesi 3 mesi
6° e 5° 1 mese 1 mese 2 mesi
15 giorni 1 mese 1 mese
4° di primo impiego 15 giorni /// ///

 L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La tipologia contrattuale viene ridefinita in conformità alle previsioni della più recente normativa in materia.

Tra le novità:

  • Viene riconosciuto il diritto di precedenza (da formularsi per iscritto) nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall’eventuale applicazione della c.d. “deroga assistita”.
  • In attuazione del disposto normativo che consente alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove specifiche esigenze per l’instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, vengono individuate ulteriori causali di ricorso al contratto a termine. Pertanto, costituiscono nuove ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:
  • avvio di un nuovo cantiere;
  • avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
  • proroga dei termini di un appalto;
  • assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
  • assunzione di cassaintegrati;
  • assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
  • assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

 

PROTOCOLLO FORMAZIONE

In tema di attività formative, è prevista, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, la definizione, da parte di Formedil (Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza) di un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese. Tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa istituzionale, anch’essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 ed in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.

A decorrere dal 1° ottobre 2022 e, comunque, previa definizione di apposito Regolamento, viene stabilita una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20% destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal CFN ed alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità:

  • per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi,
  • pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico

A partire dal 1° ottobre 2022, la contribuzione destinata all’Ente territoriale formazione e sicurezza, sarà pari all’1%, di cui:

  • 0,50% destinato alla formazione e
  • 0,50% alla sicurezza sul lavoro.

Inoltre, l’intesa prevede a favore degli operai che, su indicazione datoriale, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, l’assegnazione:

  • all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, dell’inquadramento di operaio qualificato;
  • agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore, dell’inquadramento di operaio specializzato.

Tutti i suddetti passaggi avverranno entro 60 giorni dal recepimento degli attestati.

Si prevede, altresì, che nel caso di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi rilasciati dal sistema bilaterale edile che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

 

PROTOCOLLO SICUREZZA

Si prevede la creazione di un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

Viene condivisa la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Per una maggiore sicurezza dei lavoratori, l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, pari a 6 ore, andrà effettuato ogni 3 anni. Tale periodicità triennale va applicata a partire dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata della suddetta disposizione.

 

GRANDI OPERE

In caso di grandi opere pubbliche (importo non inferiore a 50 milioni di euro) l’organizzazione del lavoro, da definirsi nell’ambito di specifico accordo di concertazione tra le Parti Sociali, può essere disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l’attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.