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In data 31 luglio 2020 è stato sottoscritto un verbale di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore industria alimentare, con validità, retroattiva, per il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2023.

Originariamente l’associazione datoriale di riferimento, Federalimentare, non ha aderito alla sottoscrizione dell’accordo, generando ampi dubbi circa la sua applicabilità ai rapporti di lavoro in azienda. Nel corso dei mesi seguenti tuttavia all’accordo hanno aderito, individualmente, numerose sigle datoriali aderenti a Federalimentare, rendendo di fatto l’intesa applicabile a tutto il comparto dell’industria alimentare.

Si dettagliano di conseguenza i principali contenuti:

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 3 tranche di aumento salariale, alle date del 01.09.2021, 01.01.2022 e 01.01.2023.

 

Aumenti retributivi

Livelli Aumenti

dal 01/09/2021

Aumenti

dal 01/01/2022

Aumenti

dal 01/01/2023

Totale

aumenti

1° S € 35,01 € 35,01 € 35,03 € 105,05
€ 30,44 € 30,44 € 30,46 € 91,34
€ 25,11 € 25,11 € 25,13 € 75,35
3°A € 22,07 € 22,07 € 22,08 € 66,22
€ 19,79 € 19,79 € 19,80 € 59,38
€ 18,26 € 18,26 € 18,28 € 54,80
€ 16,74 € 16,74 € 16,75 € 50,23
€ 15,22 € 15,22 € 15,23 € 45,67

 

Minimi retributivi

Livelli Minimi attuali Nuovo minimo

dal 01/09/2021

Nuovo minimo

Dal 01/01/2022

Nuovo minimo

Dal 01/01/2023

1° S € 2.372,01 € 2.407,02 € 2.442,02 € 2.477,05
€ 2.062,59 € 2.093,03 € 2.123,47 € 2.153,93
€ 1.701,67 € 1.726,78 € 1.751,90 € 1.777,03
3°A € 1.495,40 € 1.517,47 € 1.539,54 € 1.561,62
€ 1.340,73 € 1.360,52 € 1.380,30 € 1.400,10
€ 1.237,57 € 1.255,83 € 1.274,10 € 1.292,37
€ 1.134,46 € 1.151,20 € 1.167,94 € 1.184,70
€ 1.031,33 € 1.046,55 € 1.061,77 € 1.077,00

 

INCREMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (IAR)

Le Parti introducono un incremento aggiuntivo della retribuzione, da corrispondere a tutti i lavoratori a decorrere dal 1° aprile 2023.

Tale incremento non è assorbibile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

Gli importi del suddetto incremento per i vari livelli sono i seguenti:

Livelli IAR
1° S € 58,77
€ 51,10
€ 42,16
3°A € 37,05
€ 33,22
€ 30,66
€ 28,11
€ 25,55

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MANCATA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Le Parti stabiliscono che le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi eroghino, a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi indicati nella seguente tabella:

Livelli Trattamento per mancata contrattazione di 2° livello
1° S € 50,37
€ 43,80
€ 36,14
3°A € 31,76
€ 28,47
€ 26,28
€ 24,09
€ 21,90

I suddetti importi, che verranno riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2023 e per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga.

Tali importi non hanno alcun riflesso sugli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il Trattamento di fine rapporto.

 

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

Viene sancito che le prestazioni di bilateralità (Assistenza sanitaria integrativa, Ente Bilaterale, Cassa rischio vita, Cassa maternità e paternità) costituiscono un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto, in caso di mancata adesione dell’azienda:

  • Matura il diritto alla erogazione diretta, da parte dell’impresa datrice di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dai Fondi contrattuali previsti dal presente CCNL;
  • A decorrere dal 1° gennaio 2021 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 20 euro lordi mensili per 12 mensilità.

 

CASSA VITA

A partire dal 1° gennaio 2021, il contributo mensile complessivo a carico dell’azienda è elevato, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, a € 2,50 (in precedenza € 2,00), per 12 mensilità.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L’importo del contributo mensile già dovuto per ciascun lavoratore, a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto superiore a 9 mesi, al Fondo FASA (Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore), sarà elevato a decorrere dal 01.01.2022 ad € 12 per 12 mensilità, rispetto agli attuali € 10, che restano confermati per l’anno 2021.

A far data dal 1° giugno 2025 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.

 

FONDO MATERNITA’ – PATERNITA’

La contribuzione dovuta al Fondo, volta ad assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, a partire dal 1° gennaio 2021 viene elevata ad € 3,50 (rispetto agli attuali € 2,00), per 12 mensilità.

3,50 euro.

 

ENTE BILATERALE DI SETTORE

Le Parti, in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale di Settore, convengono il versamento a carico delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di 2 euro al mese, con riferimento a ciascun lavoratore a tempo indeterminato.

 

ESENZIONE LAVORO NOTTURNO

Al fine di favorire il reinserimento sul posto di lavoro della lavoratrice madre, viene prevista la possibilità di concedere, previa richiesta della lavoratrice, e compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative, un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno di 9 mesi (in precedenza 6), a partire dal compimento dei 3 anni di vita del proprio figlio.

 

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le Parti convengono che a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto al lavoratore occupato con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate.

 

LAVORO AGILE

Viene data piena applicazione alla normativa in materia di Lavoro agile.

 

CONGEDI PARENTALI

Ciascun genitore potrà astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 12 mesi per ogni bambino e nei suoi primi 12 anni di vita (in precedenza 8). Viene inoltre previsto che, in occasione della nascita del figlio, il lavoratore padre possa beneficiare di 2 giorni di permessi retribuiti (in precedenza era retribuito un solo giorno).

La lavoratrice madre o il lavoratore padre, previa presentazione di idonea documentazione, può usufruire di permessi non retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili per l’inserimento all’asilo nido del figlio di età fino a 36 mesi.

 

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, non retribuiti e fruibili anche in modo frazionato in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze organizzative, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 10 anni (in precedenza 9 anni).

 

CONGEDO PER L’ASSISTENZA INTRA GENERAZIONALE

Le Parti convengono che, previa presentazione di idonea documentazione da parte del lavoratore interessato, e con un preavviso di almeno 5 giorni salvo comprovate ragioni di urgenza, l’azienda debba riconoscergli 2 mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per l’assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore a 75 anni) nei casi di ricovero e/o dimissioni, day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche.

Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex Legge n. 104/1992 per l’assistenza al medesimo soggetto.

 

CESSIONE SOLIDALE ROL E FERIE

Viene data piena attuazione procedurale al dettato dell’art. 24 D. Lgs. 151/2015 in materia di cessione a titolo gratuito dei permessi retribuiti e delle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso.

 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

L’ipotesi di accordo recepisce la normativa in tema di congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere (art. 24 del D.lgs. n. 81/2015).

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.