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Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] TITOLO I – Validità e ambito di applicazione del contratto
  • [3] Art. 1 Ambito di applicazione
  • [4] Art. 2 Persone svantaggiate
  • [5] Art. 3 Rinvio a norma di legge
  • [6] Art. 4 Condizioni di miglior favore
  • [7] Art. 5 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
  • [8] Art. 6 Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa
  • [9] Art. 7 Decorrenza e durata
  • [10] TITOLO II – Relazioni sindacali
  • [11] Art. 8 Protocollo di relazioni industriali
  • [12] Art. 9 Diritto di informazione e confronto tra le parti
  • [13] Art. 10 Struttura della contrattazione
  • [14] Art. 11 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
  • [15] Art. 12 Procedure per la prevenzione del conflitto
  • [16] Art. 13 Pari opportunità tra uomo e donna
  • [17] Art. 14 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
  • [18] Art. 15 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
  • [19] Art. 16 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi del Titolo III del DLgs 117/2017
  • [20] TITOLO III – Diritti sindacali
  • [21] Art. 17 Rappresentanze sindacali
  • [22] Art. 18 Permessi per cariche sindacali
  • [23] Art. 19 Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
  • [24] Art. 20 Assemblea
  • [25] Art. 21 Affissione
  • [26] Art. 22 Contributi sindacali
  • [27] TITOLO IV – Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
  • [28] Art. 23 Assunzione
  • [29] Art. 24 Documenti di lavoro
  • [30] Art. 25 Rapporti di lavoro a termine
  • [31] Art. 25/BIS Percentuali complessive di ammissibilità
  • [32] Art. 26 Lavoro a tempo parziale
  • [33] Art. 27 Contratto di inserimento (soppresso)
  • [34] Art. 28 Apprendistato
  • [35] Art. 29 Lavoro ripartito (soppresso)
  • [36] Art. 30 Telelavoro
  • [37] Art. 31 Somministrazione di lavoro
  • [38] Art. 32 Periodo di prova
  • [39] Art. 33 Preavviso di licenziamento
  • [40] Art. 34 Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
  • [41] Art. 35 Trattamento di fine rapporto
  • [42] Art. 36 Mobilità e trasferimenti
  • [43] Art. 37 Cambi di gestione
  • [44] Art. 38 Conciliazione in sede sindacale
  • [45] Art. 39 Arbitrato
  • [46] TITOLO V – Comportamenti in servizio
  • [47] Art. 40 Comportamento in servizio
  • [48] Art. 41 Ritardi e assenze
  • [49] Art. 42 Provvedimenti disciplinari
  • [50] Art. 43 Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza
  • [51] Art. 44 Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori
  • [52] Art. 45 Ritiro della patente
  • [53] Art. 46 Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
  • [54] TITOLO VI – Classificazione del personale
  • [55] Art. 47 Inquadramento del personale
  • [56] Art. 48 Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
  • [57] Art. 49 Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
  • [58] Art. 50 Trattamento economico conseguente al passaggio a posizione economica superiore
  • [59] TITOLO VII – Orario di lavoro
  • [60] Art. 52 Flessibilità
  • [61] Art. 53 Lavoro straordinario
  • [62] Art. 54 Lavoro notturno
  • [63] Art. 55 Lavoro festivo e domenicale
  • [64] Art. 56 Indennità di turno
  • [65] Art. 57 Servizio con obbligo di residenza nella struttura
  • [66] Art. 58 Pronta disponibilità – Reperibilità
  • [67] TITOLO VIII – Festività e ferie
  • [68] Art. 59 Festività
  • [69] Art. 60 Ferie
  • [70] TITOLO IX – Permessi, aspettative e congedi
  • [71] Art. 61 Permessi e recuperi
  • [72] Art. 62 Congedo matrimoniale
  • [73] Art. 62/BIS Congedo per le donne vittime di violenza di genere
  • [74] Art. 63 Tutela della maternità
  • [75] Art. 64 Servizio militare, servizi assimilati e richiamo alle armi
  • [76] Art. 65 Donazione sangue
  • [77] Art. 66 Permessi per lutto di famiglia
  • [78] Art. 67 Aspettativa non retribuita
  • [79] Art. 68 Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
  • [80] TITOLO X – Diritto allo studio e formazione professionale
  • [81] Art. 69 Diritto allo studio
  • [82] Art. 70 Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
  • [83] TITOLO XI – Trattamento delle assenze per motivi di salute e ambiente di lavoro
  • [84] Art. 71 Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
  • [85] Art. 72 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
  • [86] Art. 73 Superamento delle barriere architettoniche
  • [87] Art. 74 Tutela della salute e ambiente di lavoro
  • [88] TITOLO XII – Retribuzione
  • [89] Art. 75 Elementi della retribuzione mensile
  • [90] Art. 76 Minimi contrattuali conglobati mensili
  • [91] Art. 77 Accordi di gradualità
  • [92] Art. 78 Indennità professionali
  • [93] Art. 79 Tredicesima mensilità
  • [94] Art. 80 Scatti di anzianità
  • [95] Art. 81 Indennità di cassa o di maneggio denaro
  • [96] Art. 82 Rimborsi di trasferta o di missione
  • [97] Art. 83 Attività di soggiorno
  • [98] Art. 84 Corresponsione della retribuzione
  • [99] Art. 85 Abiti da lavoro
  • [100] Art. 86 Fondo previdenza complementare Cooperlavoro
  • [101] Art. 87 Assistenza sanitaria integrativa
  • [102] Disposizione finale
    • [102.1] Contributi di servizio contrattuale
  • [103] Regolamento per le trattenute del Contributo di servizio contrattuale.
  • [104] Linee guida “Premio Territoriale di Risultato”
  • [105] Linee guida “Banca Ore”
  • [106] Piani sanitari: Linee guida per la progettazione
  • [107] Linee guida per la realizzazione di percorsi formativi ai sensi dell’art. 28 – Apprendistato, CCNL “Cooperative Sociali” 2010 – 2012
  • [108] Note interpretative congiunte
  • [109] ALLEGATI
  • [110] Verbale di accordo rinnovo 21 maggio 2019
  • [111] Decreto di pubblicazione delle tabelle del costo del lavoro
  • [112] Protocollo 5 aprile 1990 sul nuovo modello di relazioni industriali nel sistema delle imprese cooperative
  • [113] Accordo Interconfederale 12 Dicembre 2018
  • [114] Protocollo di intesa per l’applicazione del DLgs 19 settembre 1994 n. 626
  • [115] Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione 21/2/2017
  • [116] Accordo 18 ottobre 2017 relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del fondo pensione nazionale a capitalizzazione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in breve “previdenza cooperativa”
  • [117] Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento 11 febbraio 2004
  • [118] APPENDICE LEGISLATIVA

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21 maggio 2019, tra l’ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE – SOLIDARIETÀ, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI e FP-CGIL, FP-CISL, FISASCAT-CISL affiliata alla FIST-CISL, UIL-FPL, UILTUCS-UIL, si è sottoscritto il presente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali.

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019.

Nell’occasione, le parti intendono ribadire che:

– nel percorso di crescita del settore rilevante è stato l’impegno che ha caratterizzato le associazioni delle imprese cooperative e le organizzazioni sindacali nel fare del contratto e della sua applicazione uno degli elementi essenziali, non solo al fine di garantire agli operatori condizioni economiche e lavorative adeguate ma per affermare un sistema di regole in questo settore, sia contro pratiche di concorrenza sleale sia per contrastare comportamenti da parte della committenza non sempre coerenti con questo impegno comune (in particolare, ma non solo, gli appalti al massimo ribasso e altre scelte finalizzate solo alla contrazione dei costi).

– tale esigenza si rafforza e si colloca oggi in presenza di un quadro in forte evoluzione le cui prospettive non sono completamente definite sia per quanto riguarda la gestione dei servizi comunemente intesi come tradizionali, sia per quanto riguarda indirizzi di regolazione di processi di emersione di nuove aree di lavoro in un mercato sempre più destrutturato, come ad esempio il fenomeno del cosiddetto “badantato”, sia nelle politiche formative e professionali nel settore.

 

[2] TITOLO I – Validità e ambito di applicazione del contratto

 

[3] Art. 1 Ambito di applicazione

 

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro all’interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come normate dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle imprese sociali che:

 

  1. a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;

 

  1. b) svolgono interventi, gestiscono servizi educativi per l’infanzia, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;

 

  1. c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;

 

  1. d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

 

Pertanto, per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, l’attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.

A titolo esemplificativo le attività sono le seguenti:

 

– servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;

 

– comunità alloggio per minori;

 

– centri di informazione e di orientamento;

 

– centri di aggregazione giovanili;

 

– servizi di animazione territoriali;

 

– servizi educativi e di integrazione scolastica;

 

– centri di accoglienza e integrazione sociale;

 

– comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti;

 

– comunità alloggio per persone disabili;

 

– centri diurni e di accoglienza per persone disabili;

 

– servizi di assistenza domiciliare;

 

– centri diurni per anziani ed anziane;

 

– gestione di strutture protette;

 

– attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lettera d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;

 

– attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi – residenziali e residenziali;

 

– gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;

 

– gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;

 

Per le attività di cui al punto d) dell’ambito di applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto previsto dal comma b, art. 1, Legge n. 381/91 le cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del settore di attività svolta, previa verifica aziendale, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all’art. 2 del presente CCNL.

Premesso che l’adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL.

Le parti si impegnano a recepire all’interno del presente CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice e di socio-lavoratore.

 

[4] Art. 2 Persone svantaggiate

 

Per persone svantaggiate si intendono quelle di cui all’art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali”.

Gli istituti di cui al presente articolo sono applicabili, previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai casi di persone in condizioni di particolare disagio sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici competenti, per il cui inserimento lavorativo è necessario rimuovere resistenze di carattere culturale, organizzativo e/o sociale.

Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.

Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto personalizzato che preveda la durata e le modalità dell’inserimento.

I Comitati misti paritetici di cui all’art. 9, laddove costituiti, assumono l’onere di sollecitare presso gli enti locali un’azione di coordinamento, di supporto per tutta la durata del progetto tramite la garanzia di:

 

– servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell’evoluzione del disagio);

 

– di assistenza alla persona e alla famiglia;

 

– di trasporto;

 

– di formazione;

 

– di orientamento per la rimozione delle barriere architettoniche;

 

– di informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalità di sostegno dell’esperienza cooperativa tramite anche committenze pubbliche.

 

Allo stesso modo, alla luce della Legge di riforma del collocamento Obbligatorio (Legge 68/1999), i Comitati misti paritetici in collegamento con le istituzioni di governo del mercato del lavoro promuovono politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Relativamente alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti convengono sulle seguenti modalità di trattamento:

 

  1. A) Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente svolte in cooperativa.

 

  1. B) I Comitati misti paritetici, in raccordo con la Commissione circoscrizionale per l’impiego e i servizi dell’ASL, a supporto dell’inserimento in mansioni confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e professionali delle persone svantaggiate, sulla base di un’articolata informazione fornita dalla impresa cooperativa preventivamente all’avvio di un percorso di inserimento lavorativo e all’adozione di forme di sostegno, esprimono un parere motivato e controllano, anche con interventi diretti sia presso gli EE. LL. sia a livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di progetti personalizzati:

 

1) convenzioni con enti locali, ASL ed eventuali organismi associativi per “borse di lavoro” o assunzione del carico degli oneri sociali anche in presenza di Contratti di Formazione e Lavoro (CFL);

 

2) contratti a tempo determinato;

 

3) contratti part-time (anche verticale, per consentire la fruizione di cure e terapie riabilitative), contratti di lavoro ripartito, di telelavoro;

 

4) salari di 1° ingresso (per periodi definibili sino a 3 anni).

 

  1. C) Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l’eventuale grado d’idoneità al lavoro delle persone stesse, può essere previsto l’instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con la Pubblica Amministrazione. I progetti, di cui i Comitati misti paritetici controllano l’applicazione e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di svolgimento, le modalità di rapporto con la persona interessata (accoglienza in strutture residenziali, inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro, affidamento attività manipolativa), il coinvolgimento di operatrici e operatori ed istituzioni interessate.

Al termine di tali progetti e in presenza di possibili evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti di agevolazione all’inserimento lavorativo previsti al punto precedente.

 

  1. D) Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una permanenza in azienda, la cooperativa propone ai Comitati misti paritetici, dove costituiti, che esprimono su ciò parere vincolante, la possibilità di adottare gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del rapporto di lavoro a condizioni specifiche e personalizzate.

 

  1. E) Le parti potranno richiedere ai Comitati misti paritetici la revisione del rapporto

instaurato in base alle modalità di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione

all’evoluzione o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle persone svantaggiate.

 

  1. F) Qualora i Comitati misti paritetici non siano stati istituiti, le imprese si obbligano ad inviare la documentazione relativa ai progetti personalizzati alle OO.SS. provinciali di competenza.

 

Le parti, in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o intercorrenti in merito al tema dell’inserimento lavorativo, convengono di effettuare un confronto sull’intera materia, definendo, se del caso, una ipotesi di rideterminazione del complesso degli istituti.

 

[5] Art. 3 Rinvio a norma di legge

 

Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

 

[6] Art. 4 Condizioni di miglior favore

 

Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.

A tal fine in sede di confronto aziendale di cui all’art. 9 del CCNL verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell’ambito normativo e nell’ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

 

[7] Art. 5 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali

 

Le disposizioni del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Il presente costituisce quindi l’unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.

 

[8] Art. 6 Normativa contrattuale confederale nazionale e legislativa

 

Gli eventuali accordi interconfederali e le normative legislative nazionali che intervenissero nell’arco della vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti il presente CCNL saranno recepite nell’ambito dello stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa saranno prontamente definite tra le parti.

 

[9] Art. 7 Decorrenza e durata

 

Salvo le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli, il presente contratto decorre dall’1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2019. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 5 (cinque) mesi prima della sua scadenza.

Per le procedure di rinnovo si fa riferimento a quanto previsto all’art. 10, punto 1 lettera b, del presente Contratto.

Ai fini del solo prossimo rinnovo, i termini di cui all’art. 10, punto 1 lettera b, del presente Contratto decorrono da settembre 2019 (disdetta) e dicembre 2019 (invio piattaforma).

 

[10] TITOLO II – Relazioni sindacali

 

[11] Art. 8 Protocollo di relazioni industriali

 

Le parti si riconoscono nei valori e nelle finalità del protocollo nazionale di relazioni industriali del 5 aprile 1990 sottoscritto tra centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL.

Pertanto tale protocollo costituisce allegato al presente CCNL e ne è, quindi, parte integrante. Lo stesso protocollo costituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non è previsto specificatamente dal presente CCNL.

Le parti assumono con il presente accordo i contenuti dell’intesa interconfederale del 28 luglio 2015 e di quella del 12 dicembre 2018 allegate al presente accordo.

 

[12] Art. 9 Diritto di informazione e confronto tra le parti

 

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione e all’utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale nonché aziendale.

 

1) INFORMAZIONE E CONFRONTO

 

Le sedi di informazione e confronto, anche utilizzando i dati forniti dagli osservatori, sono le seguenti:

 

  1. A) Livello Nazionale.

 

Annualmente, di norma entro ottobre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

 

– valutare l’andamento del settore;

 

– verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;

 

– verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

 

– valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

 

– valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

 

  1. B) Livello Regionale e Provinciale.

 

Annualmente di norma entro dicembre, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare:

 

– a livello regionale per:

 

– verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali ex Legge 381/91;

 

– valutare l’evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;

 

– valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;

 

– a livello provinciale per:

 

– valutare l’andamento del settore, ai diversi livelli con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;

– valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e negli appalti, dei costi connessi con l’applicazione del presente CCNL;

 

– verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;

 

– valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello provinciale affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.

 

 

  1. C) Livello aziendale.

 

1 – Almeno annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, R.S.A., o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL, adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto con gli Enti Pubblici, i progetti ed i programmi di sviluppo.

Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, alle R.S.A., o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.

 

2 – E’ demandata al confronto con le RSU, con le R.S.A. o in loro assenza con le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL la verifica dell’applicazione delle norme contrattuali, delle leggi sociali e delle norme in materia di condizioni di lavoro.

E’ altresì previsto per le stesse parti a livello aziendale il confronto sull’applicazione delle seguenti materie:

 

– ambiente;

 

– salute e sicurezza sul lavoro;

 

– organizzazione del lavoro;

 

– formazione professionale;

 

– inquadramento professionale;

 

– gestione dell’orario di lavoro (in tale ambito le parti potranno anche definire la trasformazione della giornata del 4 novembre da giornata a retribuzione aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);

 

– diritto allo studio;

 

– nonché ogni altra materia espressamente rinviata.

 

Tale confronto avverrà almeno annualmente per quanto attiene alle materie ad esso rinviate

 

 

2) COMITATI MISTI PARITETICI E OSSERVATORI

 

  1. A) Comitato Misto Paritetico Nazionale

 

  1. A livello nazionale le parti stipulanti costituiscono il “Comitato Misto Paritetico Nazionale”, con sede in Roma, composto da 6 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, nonché eventuali supplenti.

 

  1. Compiti principali di tale comitato sono:

 

  1. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di sviluppo.

 

  1. Incentivare e promuovere studi e ricerche, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione.

 

III. Promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, percorsi formativi previsti dal DLgs n. 81 del 2008, e successive integrazioni e/o modificazioni, anche in riferimento all’apprendistato ed ai conseguenti possibili stage e tirocini formativi, in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi finalizzati ai medesimi scopi.

 

  1. Analizzare, progettare e di conseguenza favorire le opportunità di accesso per la cooperazione ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo.

 

  1. Predisporre progetti pilota di formazione professionale da realizzare a livello nazionale e/o territoriale.

 

  1. Promuovere e coordinare, a livello nazionale e territoriale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con i Ministeri competenti, le Regioni ed altri Enti interessati.

 

VII. Collaborare per l’applicazione settoriale del DLgs n. 81 del 2008 sulla sicurezza e successive integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con la Commissione prevista dall’Accordo interconfederale del 5 ottobre 1995.

 

VIII. Valorizzare in tutti gli ambiti significativi la specificità delle relazioni sindacali della cooperazione sociale.

 

  1. Promuovere e coordinare a livello nazionale iniziative in materia di formazione e aggiornamento dei promotori del Fondo pensione complementare Previdenza Cooperativa.

 

  1. Estendere e rafforzare l’esistenza dei Comitati Misti Paritetici Regionali.

 

  1. Rafforzare e diffondere l’azione degli Osservatori (a cominciare da quelli esistenti, attraverso la definizione di obiettivi annuali e un minimo di risorse).

 

XII. Confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;

 

XIII. Realizzare una informazione reciproca in materia di Politiche del lavoro e di riforma del sistema Socio-Sanitario-assistenziale-Educativo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;

 

XIV. Sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione e sul dialogo sociale europeo, nonché individuare apposite forme finalizzate alla certificazione della corretta applicazione contrattuale da parte delle cooperative operanti nel settore per gli usi previsti dalle leggi e segnalare agli organismi competenti eventuali inadempienze.

 

  1. Attivare iniziative e strumenti per favorire l’applicazione del CCNL anche utilizzando i dati forniti dagli appositi Osservatori.

 

XVI. Ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati, valutarne la rispondenza al dettato del presente CCNL e trasmettere le valutazioni alle parti.

 

  1. Il Comitato Misto Paritetico Nazionale per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra stabilirà un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali (CoopForm Nazionali o Regionali), sottoponendo le iniziative individuate in materia di formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti Bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle attività di tali Enti e di ottimizzare l’accesso e l’utilizzazione delle relative risorse necessarie.

 

  1. In caso di assenza o di inattività dei Comitati Misti Paritetici Regionali o per progetti che interessano più ambiti regionali, il Comitato Misto Paritetico Nazionale può svolgere anche funzioni di promozione delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi delle vigenti normative nazionali, regionali e provinciali.

 

  1. Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente CCNL il regolamento attuativo del Comitato Misto Paritetico Nazionale di cui al presente articolo.

 

  1. Per l’attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/XVI) e per l’attività dell’Osservatorio Nazionale il C.M.P.N. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime, per il quale vi sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni Cooperative firmatarie del presente contratto.

 

  1. Il C.M.P.N. si attiverà per la costituzione presso lo stesso dell’Osservatorio Nazionale con le seguenti caratteristiche e funzioni:

 

le parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione Socio-Sanitaria -Assistenziale- Educativa e di inserimento Lavorativo Cooperativo dell’Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, previsto dal protocollo d’intesa interconfederale del 5 aprile 1990.

La sezione dell’Osservatorio è guidata dal comitato composto da sei (6) componenti effettivi e sei (6) supplenti, nominato dalle parti stipulanti. La Sezione opererà secondo le norme del regolamento approvato dal comitato di cui sopra fermo restando l’impegno ad individuare le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa, nel quadro della integrazione con l’Osservatorio Generale sulla Cooperazione secondo i piani di lavoro ai sensi del precedente punto 6.

Le problematiche che potranno essere oggetto di ricerca ed analisi del settore della cooperazione di cui trattasi sono di massima le seguenti:

 

  1. a) presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle varie aree geografiche;

 

  1. b) stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche amministrazioni per l’insieme delle questioni che attengono al settore di attività;

 

  1. c) verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello stato delle relazioni industriali e sindacali;

 

  1. d) applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di condizioni di lavoro, sullo stato della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro;

 

  1. e) situazione del mercato del lavoro del settore, con analisi della struttura del medesimo nonché di quella dell’occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali nonché il monitoraggio delle modalità applicative dell’art. 1 comma 3;

 

  1. f) andamento del lavoro di somministrazione e dei lavori atipici nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali.

 

  1. g) qualità ed efficienza dei servizi nell’ambito del settore;

 

  1. h) dinamiche contrattuali e del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale e rispetto alle stazioni appaltanti.

Tutte le deliberazioni e le proposte della sezione dell’Osservatorio Nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni nonché il loro eventuale utilizzo.

 

 

  1. B) Comitati Misti Paritetici Regionali

 

  1. A livello regionale e, con accordo tra le parti a livello provinciale, le parti stipulanti costituiranno i “Comitati Misti Paritetici”, composti da 6 rappresentanti delle Associazioni Cooperative e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, nonché eventuali supplenti.

 

  1. Compiti principali di tali comitati sono:

 

  1. Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.

 

  1. Effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore.

 

III. Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo Regionali, sottoponendo le iniziative individuate in materia di formazione alla valutazione da parte degli stessi Enti Bilaterali al fine di fruire delle competenze e delle attività di tali Enti e di ottimizzare l’accesso e l’utilizzazione delle relative risorse necessarie.

 

  1. Svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi delle vigenti normative nazionali, regionali e provinciali.

 

  1. Svolgere le competenze specifiche di cui all’art. 2 del CCNL; in attesa di specifica definizione e attivazione della sede (prov. o reg.) per l’espletamento del presente compito, continuano a svolgere la propria funzione le Commissioni Paritetiche di cui all’art. 2 del CCNL 7 maggio 1997.

 

  1. Monitorare lo stato di applicazione del CCNL, lo stato delle relazioni sindacali.

 

VII. Monitorare l’applicazione delle norme in materia di condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

  1. Favorire e promuovere forme di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori.

 

  1. Presso tali Comitati avranno sede la Commissione di Conciliazione e i Collegi Arbitrali secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 39.

 

  1. I Comitati Misti Paritetici Regionali coordineranno la propria attività con il Comitato Misto Paritetico Nazionale stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali Coopform, in merito alle iniziative individuate e sviluppando quei compiti previsti per il C.M.P.N. che hanno attinenza con lo specifico territorio.

 

  1. Le parti convengono di definire entro sei mesi dalla firma del presente CCNL il regolamento attuativo dei C.M.P.R. in coerenza con quello Nazionale di cui al presente articolo. Per l’attuazione dei compiti di cui ai precedenti punti (I/VI) e per l’attività dell’Osservatorio Regionale il C.P.M.R. predisporrà appositi piani di lavoro sottoponendo alle parti le corrispondenti esigenze di risorse al fine del reperimento delle medesime, per il quale vi sarà un particolare impegno da parte delle Associazioni Cooperative Regionali.

 

  1. I C.M.P.R. si attiveranno per la costituzione presso gli stessi degli Osservatori Regionali aventi analoghe competenze con l’Osservatorio Nazionale.

 

[13] Art. 10 Struttura della contrattazione

 

In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.

Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall’Accordo, si costituisce il Comitato Paritetico di cui all’articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Esso ha anche il compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo.

 

  1. Il Contratto nazionale

 

  1. A) Ruolo e riferimenti

 

Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del secondo livello di contrattazione.

Il CCNL ha durata triennale. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL fa riferimento a parametri condivisi.

 

  1. B) Procedure di rinnovo

 

Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:

 

– disdetta: almeno 5 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;

 

– invio piattaforma: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.;

 

– inizio trattativa: entro 1 mese dal ricevimento della piattaforma.

 

Nei cinque mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 5 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.

In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.

In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del CCNL e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese.

Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell’accordo di rinnovo, l’applicazione del meccanismo che riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo.

 

 

  1. Il Contratto Territoriale

 

  1. A) Competenze e procedure

 

Le parti ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo.

Si conferma quindi la necessità di individuare, incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa e cogliendo le occasioni di incentivazione fiscale e contributiva vigenti, la contrattazione di secondo livello collegando incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività dell’impresa.

Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il contratto territoriale è di norma regionale. Tra le parti interessate potranno essere concordate articolazioni contrattuali provinciali o sub regionali in alternativa al livello regionale. Tali livelli sono tra loro alternativi. Il mantenimento degli attuali livelli di contrattazione, diversi da quello regionale, dovrà essere preventivamente comunicato alle strutture regionali di riferimento.

Il Contratto territoriale si applica salvo quanto previsto dall’art. 77 in maniera vincolante alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove.

Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto ed ha competenza nel definire il Premio Territoriale di Risultato.

In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:

 

  1. definizione delle modalità atte a permettere l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all’attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 70;

 

  1. utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art. 46);

 

  1. attività di soggiorno (art. 83);

 

  1. inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all’art.47, garantendo la coerenza con lo stesso;

 

  1. Premio Territoriale di Risultato, definendone anche le modalità di eventuale traduzione in forme di welfare aziendale;

 

  1. Definizione e declinazione di strumenti di gestione di forme flessibili dell’orario di lavoro e di conciliazione tra vita professionale e personale, in coerenza con i principi indicati nelle Linee Guida presenti in allegato al presente CCNL;

 

  1. Identificazione di ulteriori attività in relazione a quanto indicato dall’art. 25 in materia di Lavoro stagionale;

 

  1. Quelle esplicitamente rinviate alla contrattazione territoriale dal presente CCNL.

 

Il Contratto territoriale ha durata triennale, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato almeno 2 mesi prima della scadenza. In ogni caso, il Contratto territoriale non potrà comunque essere disdettato entro i 5 mesi prima della scadenza del Contratto nazionale, allo scopo di evitare la sovrapposizione di trattative a livello nazionale e territoriale.

In fase di prima applicazione non potranno essere presentate piattaforme prima di 5 mesi dalla firma dell’accordo di rinnovo del CCNL.

La titolarità del contratto territoriale è delle rispettive rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del presente contratto.

L’impegno comune delle parti è che il confronto sulle piattaforme rivendicative e la conclusione dello stesso si realizzi nei tempi più celeri possibili, garantendo, per i due mesi successivi alla presentazione delle richieste di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo, e comunque per 3 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, che le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Qualora si creassero nel confronto, condizioni di mancata realizzazione degli accordi, le parti, congiuntamente, potranno richiedere la mediazione da parte della struttura nazionale.

Il Contratto di secondo livello potrà prevedere procedure di monitoraggio di alcuni istituti e degli effetti dell’accordo stesso, da affidare agli Osservatori competenti.

 

  1. B) Premio Territoriale di Risultato

 

Il Premio Territoriale di Risultato (PTR), come disciplinato dalle Linee Guida allegate, è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese del territorio coinvolto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi incrementali nell’arco dell’esercizio fiscale di riferimento rispetto ad un precedente periodo congruo, di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Pertanto al fine della definizione di tale elemento premiale le parti valuteranno in particolare gli andamenti di tutti o di alcuni degli indicatori evidenziati, prendendo in esame i dati relativi alle singole performance cooperative che determineranno conseguentemente importi diversi realtà per realtà, sulla base dei risultati raggiunti.

Alla luce dei principi di cui al primo comma della presente lettera, il Premio Territoriale di Risultato sarà corrisposto ad ogni lavoratrice/ore in proporzione alle ore lavorate incrementate delle ore relative alle assenze per infortunio o per astensione obbligatoria per maternità.

Il Premio Territoriale di Risultato avrà, quindi, le caratteristiche di incrementalità, non determinabilità a priori, variabilità e, in quanto incerta nella corresponsione e nell’ammontare, sarà utile per l’applicazione dei particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente.

Lo stesso Premio Territoriale di Risultato sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, poiché la correlazione ai risultati conseguiti è assunta dalle parti quale parametro di definizione per la corresponsione e l’ammontare.

L’elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR.

 

  1. C) Imprese In Difficoltà o con risultato di esercizio negativo

 

Con riferimento al pagamento del PTR, le parti concordano che in presenza di un risultato di esercizio negativo, detto pagamento non è dovuto.

Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie un confronto per definire la sospensione, l’esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento del PTR.

Nell’ambito del confronto di cui al comma precedente e a fronte di situazioni di:

 

  1. Sofferenza Economica, da valutarsi con riferimento all’andamento del MOL/fatturato come definito dalle linee guida alla lettera C) 1 punto 3

 

  1. Sofferenza Finanziaria

 

  1. Situazioni di crisi in presenza di delibera ex Legge 142/2001

 

Le parti definiranno, nell’ambito del contratto territoriale stesso, le modalità e i criteri per la applicazione delle casistiche di cui al secondo comma.

 

[14] Art. 11 Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali

 

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 così come modificata dalla Legge 83/2000, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:

 

– le prestazioni medico sanitarie, l’igiene, l’assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a:

 

– persone non autosufficienti;

 

– minori;

 

– soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.

 

Nell’ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell’ambito del rapporto tra le parti in sede aziendale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.

A livello territoriale potranno essere declinate altre tipologie di servizio cui applicare la normativa del presente articolo.

Nota a verbale:

le parti si impegnano a definire un accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero ai sensi della Legge 146/90 e successive modificazioni.

 

[15] Art. 12 Procedure per la prevenzione del conflitto

 

Le parti sottolineano l’importanza di una coerente applicazione delle procedure previste dal Titolo 8 del Protocollo 5 aprile 1990 tra le centrali cooperative e le OO.SS. Nello specifico le parti firmatarie su richiesta motivata di almeno una delle stesse, si riuniranno entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta per fornire interpretazione autentica sulle norme definite dal presente CCNL.

 

[16] Art. 13 Pari opportunità tra uomo e donna

 

Ai fini di una piena e puntuale applicazione del DLgs 198/2006 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati

per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti.

Le associazioni cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell’ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le pari opportunità.

Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla Legge di riferimento. I Comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente CCNL.

 

[17] Art. 14 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla Legge n. 162/90.

Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente contratto.

 

[18] Art. 15 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap

 

Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”. La fruizione dei permessi di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 33 della stessa Legge non comporta una contestuale riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima.

 

[19] Art. 16 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi del Titolo III del DLgs 117/2017

 

Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato e in considerazione di quanto previsto dal titolo III del DLgs 117/2017, convengono che alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta Legge siano applicate, compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

 

[20] TITOLO III – Diritti sindacali

 

[21] Art. 17 Rappresentanze sindacali

 

Le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le RSU (RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE) costituite ai sensi dei protocolli d’intesa sottoscritti tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in data 13 settembre 1994 e in data 28 luglio 2015 che costituiscono parte integrante del presente CCNL.

Ad integrazione dell’art. 3 di detto protocollo le parti, relativamente al numero dei componenti le RSU, convengono quanto segue:

 

  1. a) 3 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano fino a 75 addette/i;

 

  1. b) 4 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;

 

  1. c) 5 componenti per le RSU costituite nelle unità produttive che occupano da 151 a 200 addette/i;

 

Sino alla costituzione delle sopraindicate RSU le rappresentanze sindacali nelle cooperative e nelle società collegate sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Le RSU o in loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall’art. 9.

Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all’art. 23 della Legge n. 300/70 e permessi non retribuiti per le finalità e secondo i criteri di cui all’art. 24 della Legge medesima.

A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l’esigenza oggettiva riconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.

 

[22] Art. 18 Permessi per cariche sindacali

 

Le lavoratrici e i lavoratori componenti gli organismi elettivi delle OO.SS. nazionali, regionali o territoriali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 300/70 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.

I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all’azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.

 

[23] Art. 19 Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive

 

Per il collocamento in aspettativa di lavoratrici e di lavoratori chiamate/i a ricoprire cariche pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali, regionali o provinciali e per la concessione di permessi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni pubbliche elettive, si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge n. 300/70.

 

[24] Art. 20 Assemblea

 

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L’azienda cooperativa dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all’art. 17 del presente CCNL e nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono indette dalle RSA unitamente alle OO.SS. firmatarie del contratto.

Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’utenza.

 

[25] Art. 21 Affissione

 

E’ consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.

Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.

 

[26] Art. 22 Contributi sindacali

 

Le addette e gli addetti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

La delega ha validità dal 1 giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata, anche nei casi di cambi gestione nel rispetto della normativa vigente, qualora la stessa non venga formalmente revocata dall’interessata o dall’interessato.

Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate, in forma scritta, alla cooperativa di appartenenza e alla OO.SS. interessata.

Le trattenute mensili operate dalle singole cooperative sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il 10° giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento di distinta nominativa.

La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.

 

[27] TITOLO IV – Tipologie, assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro

 

[28] Art. 23 Assunzione

 

Con l’obiettivo della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti le professioni del personale che appartiene ai settori di intervento, l’assunzione al lavoro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di Legge che regolano la materia.

All’atto dell’assunzione sarà comunicato alla lavoratrice e al lavoratore, per iscritto, quanto segue:

 

– la tipologia del rapporto di lavoro;

 

– la data di decorrenza dell’assunzione;

 

– la categoria e posizione economica cui viene assegnata o assegnato;

 

– il trattamento economico;

 

– la durata del periodo di prova;

 

– tutte le eventuali altre condizioni concordate.

 

Prima dell’assunzione in servizio, la cooperativa potrà accertare l’idoneità fisica attraverso visita medica da parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con l’utenza.

L’assunzione delle persone svantaggiate avverrà con chiamata nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le parti.

L’inserimento lavorativo delle persone di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 avverrà secondo le norme di Legge vigenti ed in particolare, con riferimento all’art. 3, co. 3 della Legge n. 68/1999 ed in applicazione dell’art. 2, co. 5°, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, per personale tecnico-esecutivo e amministrativo si intende il personale svolgente le seguenti mansioni:

 

  1. a) personale con funzioni e compiti di tipo amministrativo non dirigente: impiegati amministrativi, addetti di segreteria ed affini;

 

  1. b) personale tecnico-esecutivo: centralinisti, commessi, uscieri ed affini.

 

[29] Art. 24 Documenti di lavoro

 

Nel rispetto di quanto previsto dal DLgs n. 196 del 2003 e dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, all’atto dell’assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovrà presentare o consegnare i seguenti documenti:

 

– scheda anagrafica e professionale (in sostituzione libretto di lavoro e certificato di iscrizione al collocamento);

 

– stato di famiglia;

 

– residenza anagrafica;

 

– libretto di idoneità sanitaria (ove previsto);

 

– fotocopia di codice fiscale;

 

– fotocopia documento di riconoscimento valido;

 

– certificato di iscrizione all’albo/ordine professionale (se obbligatorio);

 

– eventuale libretto di pensione;

– certificato che attesta il grado di istruzione e di qualifica;

 

– il certificato penale, ove richiesto ex art. 25-bis del DPR 313/2002 (come modificato dal DLgs 39/2014).

 

E’ ammessa l’autocertificazione per i documenti ove previsto da norme di legge.

La lavoratrice e il lavoratore dovrà comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all’atto dell’assunzione.

 

[30] Art. 25 Rapporti di lavoro a termine

 

In relazione con quanto previsto dall’art. 1 del DLgs 81/2015, che prevede quale forma comune di rapporto di lavoro il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del DLgs 81/2015 e s.m.i., nel rispetto delle successive norme contrattuali, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal testo di legge.

 

1) Apposizione del termine e durata massima

 

Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 19 c. 2 del DLgs 81/2015.

In relazione alla categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui progetto personalizzato, di cui all’art. 2 del presente CCNL, preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, il termine di 24 mesi di cui all’art. 19 co. 2 del DLgs 81/2015 è elevato a 40 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

 

2) Clausola di stabilizzazione

 

Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al punto 1) primo paragrafo, la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo, che superi il termine di 24 mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% per cento dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti.

A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all’art. 21 co. 1 del DLgs 81/2015.

La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato.

L’impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle OO.SS, congiuntamente alle RSU, o in mancanza alle RSA o alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La percentuale di stabilizzazione di cui al primo comma del presente punto si calcola con riferimento ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato eccedenti la durata di 24 mesi stipulati, prorogati o rinnovati dopo il 21 maggio 2019. Le parti si danno atto che qualora non vi siano contratti con queste caratteristiche scaduti nei 12 mesi precedenti, le assunzioni a tempo determinato di durata superiore a 24 mesi non sono sottoposte alla clausola di stabilizzazione.

 

3) Numero massimo di lavoratori a tempo determinato

 

Nel rispetto di quanto previsto dal co. 1 dell’art. 23 DLgs n. 81/2015 e s.m.i., il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 9 del DLgs 81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per impresa.

Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

 

  1. a) nella fase di avvio di nuove attività;

 

  1. b) per ragioni di carattere sostitutivo (di cui al punto 4 del presente articolo);

 

  1. c) per lo svolgimento di attività stagionali;

 

  1. d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;

 

  1. e) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1 Legge 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro, di cui all’art. 2 del presente CCNL.

 

4) Apposizione del termine per ragioni sostitutive

 

E’ consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti, a titolo esemplificativo, per malattia, maternità, infortunio, congedi, aspettative in genere, concessione di lavoro a tempo parziale a termine, e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se assenti soltanto per una parte dell’orario di lavoro.

E’ consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto dal paragrafo “Successione dei Contratti”.

 

5) Apposizione del termine per lo svolgimento di attività stagionali

 

Il DLgs 81/2015 ha affidato alla contrattazione collettiva l’individuazione delle attività stagionali e delle modalità e dei limiti di utilizzo del contratto a tempo determinato, nella consapevolezza che la stessa sia la sede propria per favorire quegli elementi di flessibilità organizzativa necessari alla gestione della ciclicità delle attività.

Si intendono stagionali, oltre a quelle definite nel DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività

 

– connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore in cui opera l’impresa;

 

– concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.

 

Le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dagli artt. 19, co. 2, 21, co. 3 e 23, co. 2, lettera c), del DLgs 81/2015.

Si riconosce a titolo esemplificativo e non esaustivo carattere di stagionalità alle attività legate ai seguenti servizi:

 

– centri estivi, campi scuola, e attività di accoglienza nei servizi a carattere residenziale durante la chiusura delle scuole;

 

– potenziamento della ristorazione in coincidenza con particolari momenti dell’anno (estivi o invernali);

 

– attività di servizi in territori interessati da flussi turistici.

 

I contratti di lavoro a termine stipulati in presenza di attività stagionali, come indicato al punto 3), non sono soggetti ai limiti di cui agli artt. 19, co. 2 – 21, co. 2 – 23, co. 2 lett. c) del DLgs 81/2015 e s.m.i.

Nei casi di cui al precedente comma si procederà all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel quale sarà specificata la “stagionalità” quale causale di apposizione del termine.

In relazione a quanto definito al comma 1 del presente articolo, la contrattazione territoriale di secondo livello potrà definire ulteriori attività stagionali, tenendo conto della specifica sfera di applicazione definita dall’accordo stesso.

Per le imprese inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura e per i lavoratori considerati agricoli dalla vigente legislazione rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di Legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.

 

6) Successione dei contratti

 

Fermo restando quanto previsto dalla Legge in materia di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall’art. 21 co. 2 del DLgs 81/2015 e s.m.i, convengono quanto segue:

 

– nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. L’intervallo è annullato in caso di contratti a termine con lo stesso lavoratore per ragioni sostitutive.

 

[31] Art. 25/BIS Percentuali complessive di ammissibilità

 

Fatte salve le specifiche esclusioni previste dall’art. 25 e dalle disposizioni di legge, in ogni impresa che applica il presente CCNL, l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine computabili ex art. 25 e in somministrazione a tempo determinato ex art 31 del presente CCNL, non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’impresa al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

 

[32] Art. 26 Lavoro a tempo parziale

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui agli artt. da 4 a 11 del DLgs n. 81/2015 ha la funzione di:

 

– favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere;

 

– consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa.

 

Il rapporto a tempo parziale si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti.

È consentito al lavoratore e alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori lavoro.

Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della richiesta di trasformazione saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni.

Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:

 

  1. A) Nel contratto individuale di assunzione, oltre agli elementi previsti dall’art. 23 del presente CCNL, dovranno essere specificati:

 

1) l’eventuale periodo di prova;

 

2) ai sensi dell’art. 5 del DLgs n. 81/2015, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;

 

  1. B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:

 

1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

 

2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

 

3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

 

I contratti di lavoro già stipulati con la precedente normativa di Legge o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi.

E’ ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1 della Legge 381/1991, previa verifica in sede di commissioni miste paritetiche, laddove costituite.

Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello.

Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA/RSU, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5 co. 2 del DLgs n. 81/2015.

Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.

 

  1. C) Ai sensi dell’art. 6 co. 1 del DLgs 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DLgs 81/2015, l’eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell’orario individuale settimanale per il part-time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal DLgs 66/2003. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di 2° livello in materia di banca ore. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art. 6 co. 2, 3° periodo del DLgs n. 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di Legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 75.

Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l’interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle prevista dal contratto di lavoro individuale.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.

 

  1. D) Ai sensi e nel rispetto dell’art. 6 co. 4 (clausole elastiche) del DLgs n. 81/2015, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata nella settimana, nel mese, nell’anno all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.

 

  1. E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione durante l’intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista).

Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.

In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D).

Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà recedere dal patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al recesso l’indicazione di una delle fattispecie indicate all’art. 8 co. 3, 4 e 5 del DLgs n. 81/2015, nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:

 

  1. gravi esigenze di carattere familiare;

 

  1. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;

 

  1. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;

 

  1. attività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art. 70 del presente CCNL.

 

Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltra, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad 1 anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio.

E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso dalle clausole o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.

 

  1. F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’art. 75.

L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l’andamento dell’utilizzazione del lavoro supplementare.

Impegno tra le parti

Le parti, dandosi reciprocamente atto che il presente articolo viene definito sulla base dell’attuale regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale definite con il DLgs n. 81/2015 e successive modificazioni e integrazioni, si impegnano a definire le opportune armonizzazioni o variazioni al testo dello stesso articolo in caso di modifiche della citata regolamentazione legislativa entro un mese dalla loro adozione.

 

[33] Art. 27 Contratto di inserimento (soppresso)

 

[34] Art. 28 Apprendistato

 

  1. A) Finalità dell’Istituto

 

  1. Considerato il comune interesse all’utilizzo dell’istituto, le parti nel ritenere che tale tipologia di impiego rientri nell’ambito del confronto sul mercato del lavoro, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell’Unione Europea e a quanto disposto dal DLgs 81/2015, ritengono che l’istituto dell’apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento, sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l’incremento dell’occupazione giovanile.

 

  1. L’apprendistato è un istituto che ha come fine l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso di transizione e di integrazione tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di acquisire una professionalità ed esperienza idonea ad offrire servizi altamente qualificati che, unitamente ai processi di informatizzazione, sono indispensabili per la soddisfazione degli Utenti e degli Enti committenti.

 

  1. Le parti concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire, per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

 

  1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante art. 44, co. 4 DLgs 81/2015, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo.

 

  1. B) Ammissibilità

 

  1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:

 

– contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

 

– contratto di apprendistato professionalizzante;

 

– contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

 

La tipologia del contratto di apprendistato per il conseguimento di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato è demandata alle Regioni e Province autonome, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

  1. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.

 

  1. L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 ad E2 della classificazione del personale, di cui all’art. 47 del CCNL (Inquadramento del personale). E’ invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.

 

  1. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell’opportunità di disciplinare l’apprendistato per altre qualifiche, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.

 

  1. C) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.

 

  1. Requisiti del contratto

 

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.

 

  1. Proporzione numerica

 

In virtù dell’art. 42, co. 7 del DLgs 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l’80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

 

  1. Limiti di età

 

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto art. 44 co. 1 del DLgs 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del DLgs 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

 

  1. D) Percentuale di conferma.

 

  1. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

 

  1. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

 

  1. E) Periodo di prova.

 

Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d’inquadramento durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

 

  1. F) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.

 

  1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.

 

  1. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.

 

  1. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

 

  1. G) Obblighi del datore di lavoro.

 

  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo:

 

  1. a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

 

  1. b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

 

  1. c) di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

 

  1. d) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);

 

  1. e) di registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo.

 

  1. Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.

 

  1. H) Doveri dell’apprendista.

 

  1. L’apprendista deve:

 

  1. a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

 

  1. b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

 

  1. c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;

 

  1. d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 

  1. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

 

  1. I) Trattamento normativo.

 

  1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.

 

  1. Le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera G) sono comprese nell’orario di lavoro.

 

  1. Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

 

  1. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al DLgs 151/2001.

 

  1. Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell’istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto.

 

  1. Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal DLgs n. 66/2003 e s.m.i.; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.

 

  1. L) Trattamento economico.

 

  1. Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto dall’art. 76 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni:

 

– Per contratti di durata fino a 18 mesi:

 

– dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

– dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

 

– Per contratti di durata fino a 24 mesi:

 

– dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

– dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

 

– Per contratti di durata fino a 36 mesi:

 

– dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;

– dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

 

  1. Alla fine dell’apprendistato la posizione economica d’inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

 

  1. M) Malattia.

 

  1. Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.

 

  1. La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.

 

  1. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l’apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

 

  1. N) Durata dell’apprendistato.

 

  1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie

 

Categorie Durata
A 18
B 24
C 24
D 36
E 36

 

  1. La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l’apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:

 

– dal 1° al 12° mese: 85%

– dal 13° al 24° mese: 90%

 

  1. La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture sociosanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:

 

– dal 1° al 9° mese: 85%

– dal 10° al 18° mese: 90%

 

  1. O) Estinzione del rapporto di apprendistato.

 

  1. Il rapporto di apprendistato si estingue:

 

– al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva prevista;

– per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;

 

  1. P) Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante.

 

  1. Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l’affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.

 

  1. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le eventuali competenze trasversali – di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

 

  1. Q) La “formazione interna”.

 

  1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante art. 44, co. 4 DLgs 81/2015, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.

 

  1. Le parti inoltre individuano la durata – intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione – (come previsto dai successivi punti S e T) e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

 

  1. R) Tutor aziendale.

 

  1. All’apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.

 

  1. Il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna all’azienda e l’apprendimento sul luogo di lavoro.

 

  1. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo.

 

  1. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

 

  1. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell’art.42, co. 5 lett. c del DLgs 81/2015 avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.

 

  1. S) Durata della formazione.

 

  1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, secondo quanto definito all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.

 

  1. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.

 

  1. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

 

  1. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.

 

  1. L’eventuale frequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell’apprendista e formalizzabili nel libretto dell’apprendista.

 

  1. T) Formazione: contenuti e modalità di erogazione.

 

  1. Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.

 

  1. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali,e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:

 

– accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo

 

– competenze relazionali

 

– organizzazione ed economia

 

– disciplina del rapporto di lavoro

 

– sicurezza sul lavoro

 

Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’impresa procedere direttamente alla erogazione della formazione.

 

  1. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

 

– conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale

 

– conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

 

– conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro

 

– conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

 

– conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

 

– conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

  1. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l’obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rimanda all’allegato.

 

  1. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.

 

  1. U) Rinvio alla legge.

 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

 

[35] Art. 29 Lavoro ripartito (soppresso)

 

[36] Art. 30 Telelavoro

 

  1. Definizione.

 

Si definisce come telelavoro l’attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.

 

  1. Prestazione lavorativa.

 

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

 

  1. a) volontarietà delle parti;

 

  1. b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;

 

  1. c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;

 

  1. d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione.

 

  1. e) applicazione del presente CCNL.

 

La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

 

  1. Postazione di lavoro.

 

II datore di lavoro provvede alla installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti – di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.

La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale (linea ISDN e/o accesso ad Internet).

Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di Telelavoro presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore sono a carico del datore di lavoro.

L’azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l’azienda può richiamare i sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.

 

  1. Collegamenti telefonici.

 

Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.

Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.

 

  1. Arredi.

 

Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo ecc.. rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.

 

  1. Orario.

 

La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero della lavoratrice e del lavoratore così come definito dagli accordi vigenti e sarà distribuita a discrezione della lavoratrice/lavoratore nell’arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratrice/lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.

Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.

 

  1. Comunicazione, informazione.

 

Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.

Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.

 

  1. Riunioni e convocazioni aziendali.

 

In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo la telelavoratrice/lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al comma 6.

Alle lavoratrici e ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo; alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea della telelavoratrice e/o del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.

 

  1. Controlli a distanza.

 

IL datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente alla lavoratrice/lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.

Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni della singola lavoratrice/lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle R.S.A. o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle

OO.SS. firmatarie del contratto per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo; fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con la lavoratrice/ lavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.

 

  1. Sicurezza.

 

La lavoratrice/lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento delle postazione di lavoro.

Secondo la normativa vigente (DLgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della cooperativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.

E’ facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza

In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del DLgs 81/2008, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice/lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.

Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione.

 

  1. Riservatezza.

 

A norma di Legge e di contratto, la lavoratrice/lavoratore è tenuta/o alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

 

[37] Art. 31 Somministrazione di lavoro

 

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è disciplinata dal presente CCNL e dalle disposizioni di cui al DLgs n. 81 del 2015.

 

[38] Art. 32 Periodo di prova

 

L’assunzione in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore ai seguenti periodi:

 

Categoria Posizione economica Giornate di effettiva prestazione
A A1 30
A2 30
B B1 30
C C1 30
C2 45
C3 60
D D1 60
D2 60
D3 60
E E1 60
E2 180
F F1 180
F2 180

 

Nel corso del periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di relativa indennità.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice e al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro, nonché i ratei di ferie, di 13ma e di trattamento di fine rapporto.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia la lavoratrice e il lavoratore potranno essere ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in grado di riprendere il servizio entro 60 giorni.

Trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice e il lavoratore si intenderanno confermati in servizio.

 

[39] Art. 33 Preavviso di licenziamento

 

Salvo l’ipotesi di cui al punto e) dell’art. 42, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue:

 

Categoria Posizione economica Giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni Giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i tre anni
A A1 15 30
A2 15 30
B B1 15 30
C C1 15 30
C2 30 45
C3 45 60
D D1 45 60
D2 45 60
D3 45 60
E E1 45 60
E2 90 120
F F1 90 120
F2 90 120

 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso per licenziamento l’impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, come da normativa vigente.

 

[40] Art. 34 Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro

 

All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda cooperativa riconsegnerà alla lavoratrice e al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice e il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.

All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda cooperativa dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.

 

[41] Art. 35 Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge n. 297/82.

 

[42] Art. 36 Mobilità e trasferimenti

 

Per mobilità temporanea si intende:

 

– la mobilità di urgenza dettata da eventi contingenti e imprevedibili;

 

– utilizzazione del personale in unità diversa da quella di provenienza nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni personali.

 

Qualora esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo spostamento può divenire trasferimento definitivo.

In sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all’art. 9, verranno verificati i processi di mobilità posti in atto, con particolare attenzione a quelli con carattere definitivo attuati ai sensi dell’art. 13, Legge 20 maggio 1970 n. 300.

 

[43] Art. 37 Cambi di gestione

 

Rilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto ai seguenti punti:

 

  1. A) L’azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque in tempo utile, darà formale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL e alle RSU/RSA.

L’azienda subentrante (anch’essa con la massima tempestività possibile e comunque in tempo utile), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL circa l’inizio della nuova gestione.

Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle disposizioni di Legge in materia.

 

  1. B) L’azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto o convenzione o accreditamento, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale addetto all’appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d), garantendo il mantenimento della retribuzione da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale), ivi compresi gli scatti di anzianità maturati.

 

  1. C) Qualora, per comprovati motivi, alla data della cessazione dell’appalto o convenzione o accreditamento, quanto previsto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l’azienda cessante potrà porre in aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e i lavoratori che operano sull’appalto o convenzione interessati per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di consentire l’espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggio diretto.

 

  1. D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l’azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.

 

Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell’azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti.

 

[44] Art. 38 Conciliazione in sede sindacale

 

  1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal DLgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dal DLgs 29 ottobre 1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato.

 

  1. La Commissione di cui al punto 1) è composta:

 

  1. a) per le cooperative sociali, da un rappresentante della stessa Associazione delle Cooperative;

 

  1. b) per gli addetti, da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente a cui l’addetto aderisce o conferisce mandato.

 

  1. Dinanzi alla commissione le parti interessate possono farsi rappresentare o assistere da una organizzazione sindacale cui aderiscono o conferiscono mandato.

 

  1. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.

 

  1. L’Associazione delle Cooperative ovvero l’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata alla controversia, deve comunicare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare il ricevimento.

 

  1. Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro e non oltre 15 giorni successivi alla data di ricezione, alla convocazione delle parti, fissando il giorno, luogo, ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Le parti interessate possono concordare che il termine suddetto venga sospeso ovvero prorogato nel mese di agosto. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 410-bis del c.p.c..

 

  1. Il termine previsto dall’art. 410-bis del c.p.c. decorre dalla data di ricevimento o di presentazione da parte dell’Associazione delle Cooperative o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

 

  1. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del c.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni.

 

  1. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Il processo verbale dovrà contenere:

 

  1. a) il richiamo al contratto ovvero accordo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata o non conciliata;

 

  1. b) le motivazioni che hanno dato origine alla controversia;

 

  1. c) le motivazioni della conciliazione o della mancata conciliazione;

 

  1. d) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;

 

  1. e) nel verbale le parti contraenti possono indicare la soluzione anche parziale su cui concordano.

 

Il verbale, debitamente firmato dai componenti la commissione, dovrà essere redatto in quattro copie, due delle quali saranno depositate presso la direzione provinciale del lavoro.

 

  1. Qualora le parti abbiano già risolto la controversia, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 2113 co. 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. e successive modificazioni e/o integrazioni.

 

  1. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del contratto.

 

  1. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare conservativa, questa verrà sospesa fino

alla conclusione della procedura.

 

  1. Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla Legge 15 luglio 1966 n. 604, ed alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modifiche; in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l’addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione.

 

  1. Per territorio di riferimento si intende quello dove la lavoratrice/il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa.

 

[45] Art. 39 Arbitrato

 

  1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo.

 

  1. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.

 

  1. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.

 

  1. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

 

  1. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;

 

  1. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;

 

  1. eventuali ulteriori mezzi istruttori.

 

  1. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

 

  1. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.

 

  1. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

 

  1. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

 

[46] TITOLO V – Comportamenti in servizio

 

[47] Art. 40 Comportamento in servizio

 

La lavoratrice e il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale e alle regole aziendali e osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

 

[48] Art. 41 Ritardi e assenze

 

Premesso che i ritardi e le assenze devono essere giustificati immediatamente e che la lavoratrice e il lavoratore devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi giustificati o dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente alla non effettuazione delle ore lavorabili.

I ritardi ingiustificati nonché l’assenza arbitraria e ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di cui all’art. 42 e comportano la perdita della relativa retribuzione.

 

[49] Art. 42 Provvedimenti disciplinari

 

Indicazione dei provvedimenti disciplinari.

 

In conformità all’art. 7 della Legge n. 300/70 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’azienda:

 

– richiamo verbale;

 

– richiamo scritto;

 

– multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;

 

– sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;

 

– licenziamento.

 

 

Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

 

L’azienda non potrà applicare nei confronti della lavoratrice e del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad eccezione del rimprovero verbale senza aver preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso dei quali la lavoratrice e il lavoratore potranno presentare le loro giustificazioni.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni, ove l’azienda non abbia ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore o in assenza di giustificazioni della lavoratrice o del lavoratore, la stessa potrà dare applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata comunicazione all’interessata o all’interessato.

Se il provvedimento non verrà comunicato entro i 10 giorni successivi a quello della presentazione delle giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.

Ferma restando la facoltà di adire all’autorità giudiziaria la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi anche per mezzo della O.S. alla quale appartenga ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la direzione provinciale del Lavoro competente, di un Collegio di Conciliazione e di Arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora l’azienda cooperativa non provveda entro 10 giorni dall’invito della direzione provinciale del lavoro competente a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e parimenti l’arco temporale per l’individuazione del numero delle infrazioni e dei corrispondenti provvedimenti disciplinari è di 2 anni.

Nel caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati con i programmi personalizzati di risocializzazione.

 

 

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari.

 

  1. A) Rimprovero verbale.

 

Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.

 

  1. B) Rimprovero scritto.

 

E’ un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo 3 rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice e il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 1 giorno.

 

  1. B) Multa.

 

Vi si incorre per:

 

– inosservanza dell’orario di lavoro;

 

– assenza non giustificata non superiore a 1 giorno; per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;

 

– inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;

 

– irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;

 

– mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo.

 

L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all’INPS.

Eccezione fatta per il punto 5. la recidiva per 2 volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all’azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino a un massimo di 4 giorni.

 

  1. D) Sospensione.

 

Vi si incorre per:

 

– inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell’orario di lavoro;

 

– assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3;

 

– inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;

 

– presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;

 

– abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;

 

– insubordinazione verso i superiori;

 

– irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;

 

– assunzione di un contegno scorretto e offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;

 

– rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.

 

La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice e il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).

 

  1. E) Licenziamento.

 

Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:

 

– assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;

 

– assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;

 

– abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;

 

– inosservanza delle norme mediche per malattia;

 

– grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;

 

– danneggiamento volontario all’eventuale attrezzatura affidata;

 

– litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;

 

– furto nell’azienda di beni a chiunque appartenenti;

 

– esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;

 

– contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione;

 

– azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;

 

– gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.

 

Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto.

L’elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

 

[50] Art. 43 Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza

 

La responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l’utenza e verso terzi di cui all’art. 5, Legge 13 maggio 1985 n. 190 verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dall’impresa.

 

[51] Art. 44 Patrocinio legale delle lavoratrici e dei lavoratori

 

L’impresa, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicurerà l’assistenza in sede processuale alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all’espletamento del servizio e/o all’adempimento dei compiti d’ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l’impresa, ferma restando la responsabilità personale per colpa grave e/o dolo.

 

[52] Art. 45 Ritiro della patente

 

Alla lavoratrice e al lavoratore con qualifica di autista o che per necessità di servizio è tenuta/o al possesso di una patente di guida, che per motivi che non comportano il licenziamento in tronco sia dall’autorità ritirata la patente necessaria per l’esercizio della propria attività, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità.

Alla lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede aziendale, ove ve ne sia la possibilità, altri lavori; in questo caso percepirà la retribuzione della categoria e posizione economica in cui verrà a prestare servizio

 

[53] Art. 46 Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio

 

L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio, sarà materia del contratto territoriale di cui all’art. 10 punto 2. Vengono fatte salve, sino alla stipula del contratto territoriale, eventuali condizioni determinate in sede di confronto applicativo aziendale ai sensi dell’art. 10 co. 3 del CCNL 7 maggio 1997 al fine della verifica delle esigenze e dei relativi interventi.

 

[54] TITOLO VI – Classificazione del personale

 

[55] Art. 47 Inquadramento del personale

 

Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dal 1° gennaio 2009, è articolato in sei aree/categorie, denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F.

Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative.

Le categorie e i profili individuati nel presente CCNL sono in coerenza con i contenuti previsti dall’art. 1. I profili sono individuati a titolo esemplificativo. Pertanto è fatta salva la possibilità per la contrattazione di secondo livello, così come previsto dall’art. 10 del presente CCNL, di individuare, in via sperimentale e previa comunicazione al CMP nazionale, ulteriori profili necessari alle esigenze delle attività svolte.

Con le stesse modalità la contrattazione di secondo livello potrà trovare soluzioni che rispondano alle molteplici attività svolte dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all’art. 1 co. 1, lett. B della Legge 8 novembre 1991, n. 381.

 

Area/categoria A – Lavoro generico e servizi generici di aiuto domiciliare, di produzione e servizi ausiliari.

 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell’ambito di istruzioni fornite per l’esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell’ambito di specifiche istruzioni fornite.

 

Area/categoria B – Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale.

 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l’esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l’utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni.

 

Area/categoria C – Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario.

 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, competenze professionali, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L’autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell’attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell’attività di coordinamento. Le competenze e capacità includono l’utilizzo di attrezzature, macchinari, automezzi di natura complessa nonché la gestione di beni materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall’esperienza maturata in costanza di lavoro.

 

Area/categoria D – Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, sociosanitari.

 

Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell’eventuale altro personale coordinato e controllato. Predispongono i materiali necessari all’espletamento della loro mansione. Le competenze e capacità includono l’utilizzo di attrezzature, macchinari, nonché la gestione di beni e materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall’acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi

o dall’esperienza maturata in costanza di lavoro.

 

Area/categoria E- prestazioni specialistiche, attività di coordinamento.

 

Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.

 

Area/categoria F – Attività di direzione.

 

Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni operative della struttura.

Ogni categoria è composta da più posizioni economiche. L’inquadramento del personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche. I profili riferiti alle posizioni economiche di seguito descritte hanno carattere esemplificativo.

 

Area/categoria A

 

  1. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:

 

A1) (ex 1° livello) Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali, addetta/o all’assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi generici di aiuto domiciliare, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.

 

A2) (ex 2° livello) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina, addetta/o alle pulizie con utilizzo di strumenti e attrezzature semplici negli ambiti operativi del settore.

 

Area/categoria B

 

  1. 1 posizione economica, con i seguenti profili:

 

B1) (ex 3° livello) Operaia/o qualificata/o anche all’utilizzo di strumentazione e macchinari, manutentore, conducente con patente B/C di mezzi ed automezzi, aiuto cuoca/o, addetta/o all’infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o dell’accoglienza non formata/o, facilitatore linguistico altrimenti definito non formato.

 

Area/categoria C

 

  1. 3 posizioni economiche, con i seguenti profili:

 

C1) (ex 4° livello) Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, conducente con patente D/K di mezzi ed automezzi, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d’ordine, animatrice/ore senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o, operatore sociale dell’accoglienza, operatrice/ore tecnico dell’assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.

 

C2) (nuovo) Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie.

 

C3) (ex 5° livello) Capo squadra, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore.

 

Area/categoria D

 

  1. 3 posizioni economiche, con i seguenti profili

 

D1) (ex 5° livello) Educatrice/ore senza titolo, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/ore generica/o, assistente all’infanzia con funzioni educative, operatrice/ore dell’inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento, mediatrice/ore culturale.

 

D2) (ex 6° Livello) Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore con titolo, operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6 anni, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tiflologo, L.I.S.), infermiere, capo cuoca o dietista, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.

 

D3) (ex 7° Livello) Educatrice/ore coordinatrice/ore.

 

Area/categoria E

 

  1. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:

 

E1) (ex 7° livello) Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi semplici.

 

E2) (ex 8° livello) Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi complessi.

 

Area/categoria F

 

  1. 2 posizioni economiche, con i seguenti profili:

 

F1) (ex 9° livello) Responsabile di area aziendale; psicologa/o – sociologa/o – pedagogista- medico, se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.

 

F2) (ex 10° livello) Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.

 

Area/categorie Posizioni economiche
A A1-A2
B B1
C C1-C2-C3
D D1-D2-D3
E E1-E2
F F1-F2

 

– Nota esplicativa –

Le posizioni C3 e D1 hanno uguale parametro e retribuzione, così come le posizioni D3 e E1.

 

 

QUADRI

 

  1. A) Definizione.

 

Appartengono all’area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e integrati in armonia con la Legge 13 maggio 1985 n. 190.

 

  1. B) Procedure per l’individuazione.

 

L’individuazione e l’inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle cooperative nell’ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui alle categorie e posizioni economiche E2, F1, F2 del presente articolo.

Tale individuazione avverrà all’interno dello specifico sistema organizzativo e professionale sarà riferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalità espressa.

In tale senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza alle suddette categorie e posizioni economiche e appartenenza all’area quadri.

L’attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice e al lavoratore, mediante lettera (previa accettazione da parte dell’interessata e dell’interessato) che specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.

 

  1. C) Assegnazione non definitiva di mansioni.

 

In attuazione degli artt. 5 della Legge n. 190/85 e 1 della Legge n. 106/86 l’assegnazione temporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura del ruolo stesso.

 

  1. D) Formazione professionale.

 

Le parti riconoscono decisivo l’apporto delle donne e uomini quadri all’adeguamento delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell’ambito delle esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.

 

  1. E) Retribuzione.

 

La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da quella di competenza della categoria e posizione economica di appartenenza, da una indennità di funzione, con decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro. L’indennità sarà mensile minima e articolata nelle seguenti fasce:

 

– Posizione E2 – €. 77,47

 

– Posizione F1 – €. 154,94

 

– Posizione F2 – €. 232,41.

 

La collocazione dei quadri donne e uomini all’interno delle rispettive fasce verrà attuata dall’impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b).

Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari condizioni di orario richieste e prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni attribuite.

Le citate indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste dal presente contratto, nonché ai fini del calcolo del TFR.

Alla lavoratrice e al lavoratore appartenente all’area quadri, si applicano le norme del presente contratto, disposte per le altre lavoratrici e gli altri lavoratori e di Legge disposte per le impiegate e per gli impiegati.

La società cooperativa è tenuta ad assicurare la lavoratrice e il lavoratore appartenente all’area quadri per rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.

 

[56] Art. 48 Mansioni e variazioni temporanee delle stesse

 

La lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle mansioni per le quali e stata/o assunta/o e a quelle corrispondenti ai livelli superiori che abbia successivamente acquisito, in conformità all’art. 2103 c.c..

La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti può essere assegnata/o temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e posizione economica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica della lavoratrice o del lavoratore medesima/o.

Alla lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della loro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore e quella di inquadramento.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione della stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi.

 

[57] Art. 49 Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

 

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l’inidoneità in via permanente allo espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, la cooperativa esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.

Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale con il riassorbimento del trattamento già in godimento a seguito degli adeguamenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.

 

[58] Art. 50 Trattamento economico conseguente al passaggio a posizione economica superiore

 

Nel caso di passaggio ad una posizione economica superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l’attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra il valore iniziale della nuova posizione economica di inquadramento e il valore iniziale della posizione economica di provenienza.

 

[59] TITOLO VII – Orario di lavoro

 

L’orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.

L’articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale.

L’orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.

Ai sensi dell’art. 4, co. 4, del DLgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi.

A partire dall’1° ottobre 2019, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a 11 ore di riposo consecutive, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi dell’art. 17, del DLgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, per:

 

– prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;

 

– nell’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero;

 

– chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’art. 58 del presente CCNL;

 

– trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;

 

– grandi eventi non programmabili.

 

Tali esigenze costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente CCNL.

 

Dalla data dell’1 gennaio 1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1° gennaio 1992 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.

Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all’orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

 

 

Attività non frontali dei servizi all’infanzia, di istruzione e della continuità educativa

 

Agli operatori dei servizi all’infanzia, di istruzione, e della continuità educativa è riconosciuto un impegno orario tra il 2% e il 6% dell’orario di lavoro per:

 

– la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all’espletamento della mansione;

 

– la programmazione delle attività;

 

– la progettazione dei percorsi di continuità educativa.

 

La definizione delle singole percentuali applicabili per le differenti tipologie di servizio, anche in relazione alle previsioni normative, avviene all’interno della contrattazione di secondo livello così come definita dall’art. 10 del CCNL. Sono fatti salvi gli accordi già in essere.

 

[60] Art. 52 Flessibilità

 

E’ consentita la facoltà di superare le ore settimanali di cui all’art. 51 nella misura massima di 10 ore settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato; qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore è dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all’art. 53 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

 

[61] Art. 53 Lavoro straordinario

 

E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall’art. 51.

Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.

Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d’intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.

Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:

 

  1. a) lavoro diurno straordinario 15%

 

  1. b) lavoro notturno straordinario 30%

 

  1. c) lavoro festivo diurno straordinario 30%

 

  1. d) lavoro festivo notturno straordinario 50%

 

Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 59 o nelle giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno.

 

Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

 

[62] Art. 54 Lavoro notturno

 

1) Lavoro notturno ordinario.

 

Per lavoro notturno si intende ai soli fini retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Per tale lavoro è prevista una indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le due ore e fino alle quattro ore per notte. Fino alle due ore per notte non è dovuta l’indennità di cui al presente articolo.

La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui all’art. 56.

Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.

 

2) Applicazione del DLgs 66/2003.

 

E’ considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al DLgs 66/2003, quello effettivamente prestato per un periodo di almeno sette ore consecutive in un arco di tempo comprendente l’intervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi formulata all’art. 1, lett. d), del citato decreto legislativo.

Agli effetti della lett. e), dell’art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno il lavoratore che con riferimento all’orario giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di continuativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le ore 24.00 e le 05.00; l’inserimento temporaneo in un orario notturno come qui specificato è considerato “adibizione eccezionale” e pertanto non comporta l’assunzione della qualifica di lavoratore notturno;

Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale quello prestato per un numero di notti inferiori alle 5 al mese.

Ai sensi dell’art. 17, del DLgs 66/2003, si concorda che l’orario dei lavoratori notturni non può superare le 12 ore nell’arco delle 24 ore.

Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche e in mancanza di soluzioni nell’ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l’occupazione. Le eventuali contestazioni saranno sottoposte all’esame delle competenti RSA/RSU o in loro assenza alle OO.SS. territoriali.

Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di orario di 26 ore su base annua. Tale riduzione viene usufruita tramite permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla loro maturazione. In caso di comprovato impedimento per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

 

[63] Art. 55 Lavoro festivo e domenicale

 

A decorrere dall’1 dicembre 2009 per ogni ora di lavoro svolta nelle giornate di domenica e nelle festività di cui all’art. 59 spetterà una maggiorazione oraria del 15% riferita ai minimi contrattuali conglobati.

 

[64] Art. 56 Indennità di turno

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell’arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un’indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.

 

[65] Art. 57 Servizio con obbligo di residenza nella struttura

 

Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un’apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un’indennità fissa mensile lorda di €. 77,47. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un’indennità lorda giornaliera di euro 5,16, corrisposta oltre alla normale retribuzione.

Gli orari di reperibilità compresi nelle ore di riposo, notturno e/o diurno, nonché per la consumazione dei pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo dell’orario di lavoro così come definito all’art. 51

Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall’art. 53.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, l’individuazione dei servizi e delle figure professionali corrispondenti tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura, nonché il numero dei servizi di cui al comma 2, vengono definiti nell’ambito del rapporto tra le parti firmatarie del presente CCNL a livello aziendale, favorendo un equo meccanismo di rotazione.

 

[66] Art. 58 Pronta disponibilità – Reperibilità

 

Il servizio di pronta disponibilità è legato allo svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e dall’obbligo degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.

L’individuazione dei servizi e le figure professionali corrispondenti tenute al servizio di pronta disponibilità vengono definite dalla direzione aziendale previo confronto tra le parti ai sensi dell’art. 9 lettera c) punto 2, favorendo un equo meccanismo di rotazione.

Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta disponibilità alla lavoratrice e al lavoratore spetta un’indennità oraria lorda di € 1,55.

In caso di chiamata al lavoro, l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 53.

Di regola non potranno essere previste, per ciascun dipendente, più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.

 

[67] TITOLO VIII – Festività e ferie

 

[68] Art. 59 Festività

 

Tutte le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:

 

1) Capodanno;

 

2) Epifania;

 

3) anniversario della Liberazione;

 

4) lunedì di Pasqua;

 

5) festa del Lavoro;

 

6) 2 giugno (festa della repubblica)

 

7) Assunzione della Madonna;

 

8) Ognissanti;

 

9) Immacolata Concezione;

 

10) S. Natale;

 

11) S. Stefano;

 

12) S. Patrono (a Roma tale festività ricorre il 29 giugno).

 

In occasione delle suddette festività decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione.

Nel caso in cui una delle festività sopra indicate cada nel giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).

La lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al servizio, dovrà prestare la propria opera nelle suddette giornate, avrà diritto alla retribuzione delle ore lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, a un corrispondente riposo da fruire, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall’impresa sentito l’interessato.

In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale nel quale venga richiesta la normale prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito dalla direzione aziendale in accordo con l’interessata o l’interessato, fermo restando il pagamento relativo alla maggiorazione del lavoro straordinario festivo.

 

[69] Art. 60 Ferie

 

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi per anno, comunque calcolati su una settimana lavorativa di 6 giorni.

In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore della lavoratrice e del lavoratore la normale retribuzione di fatto.

In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54/77 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) alla lavoratrice e al lavoratore spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l’anno solare.

Tali giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all’orario di lavoro in azienda.

Per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1.a domenica del mese, si provvederà a una retribuzione giornaliera suppletiva secondo la regola delle festività cadenti di domenica. Su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio la direzione aziendale potrà concedere in sostituzione della retribuzione aggiuntiva di cui al presente comma il corrispondente permesso retribuito.

Il periodo di ferie consecutive o collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L’epoca delle ferie sarà stabilita dalla direzione aziendale, relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.

Le rimanenti ferie possono essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento dell’anno previo accordo con la direzione aziendale e fermo restando le esigenze di servizio.

Le eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la lavoratrice e il lavoratore, ove stabilite, sono computate nelle ferie.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Qualora per cause dovute a improcrastinabili esigenze organizzative, e in via del tutto eccezionale, la lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, fra le parti si concorderà il rinvio delle stesse ad altra epoca.

In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico.

La lavoratrice e il lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato a 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice e al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni, sarà considerata come mese intero.

 

[70] TITOLO IX – Permessi, aspettative e congedi

 

[71] Art. 61 Permessi e recuperi

 

Alla lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall’azienda, per particolari esigenze personali, e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 38 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 giorni di cui all’art. 60 del presente contratto.

Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.

 

[72] Art. 62 Congedo matrimoniale

 

La lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio ha diritto a un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.

 

[73] Art. 62/BIS Congedo per le donne vittime di violenza di genere

 

In base a quanto stabilito dall’art. 24 del DLgs 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5-bis DL 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo, nonché a produrre la certificazione di cui sopra.

 

[74] Art. 63 Tutela della maternità

 

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

L’impresa cooperativa provvederà, ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, fino al raggiungimento dell’80% della normale retribuzione.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le parti ritengono particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione nel settore della legge 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno maternità e paternità e sui congedi parentali.

 

[75] Art. 64 Servizio militare, servizi assimilati e richiamo alle armi

 

Il lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti d’anzianità) sempreché si sia messo a disposizione dell’impresa nel termine di 30 giorni di cui all’art. 3 del DLCPS 13 settembre 1946 n. 303.

I benefici previsti per i lavoratori in servizio militare si applicano anche agli obiettori di coscienza che effettuano il servizio sostitutivo civile e alle lavoratrici e ai lavoratori che optano per il volontariato civile nei paesi in via di sviluppo nonché ai lavoratori arruolati in armi o corpi speciali regolati da norme di Legge che equiparano il servizio prestato al normale servizio militare.

Tutti i lavoratori richiamati al servizio militare per qualunque esigenze delle forze armate hanno diritto alla conservazione del posto e non possono essere licenziati nei tre mesi successivi alla ripresa del lavoro salvo che per giusta causa.

Qualora il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro entro i periodi previsti dalla vigente normativa, è considerato dimissionario.

Per tutto il periodo di richiamo alle armi, al lavoratore viene anticipata un’indennità pari alla sua ordinaria retribuzione a carico dell’Inps.

 

[76] Art. 65 Donazione sangue

 

La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso retribuito secondo la Legge vigente.

 

[77] Art. 66 Permessi per lutto di famiglia

 

In caso di decesso della moglie, del marito, della convivente, del convivente risultanti dallo stato di famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del fratello, dei genitori, dei suoceri, spetta alla lavoratrice e al lavoratore un permesso retribuito fino a un massimo di 2 giorni lavorativi per evento.

 

[78] Art. 67 Aspettativa non retribuita

 

Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 mesi nell’arco della vigenza contrattuale e nella misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno dell’impresa.

La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10 giorni.

 

[79] Art. 68 Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum

 

Per il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nei seggi elettorali in qualità di presidente, scrutatrice e scrutatore, segretaria e segretario di seggio, rappresentante di lista si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per l’esercizio del diritto di voto alle lavoratrici ai lavoratori con residenza extraregionale sarà concesso un permesso non retribuito di giorni 1.

 

[80] TITOLO X – Diritto allo studio e formazione professionale

 

[81] Art. 69 Diritto allo studio

 

1) Le lavoratrici e i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d’esame.

Per usufruire dei permessi di cui al comma precedente la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).

I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.

 

2) Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali retribuite.

Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del 2% del personale in servizio e, comunque, di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.

 

[82] Art. 70 Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale

 

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori operanti nell’area socio-sanitario-assistenziale-educativa cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione o aggiornamento necessari a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.

A tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura massima annua dell’8% del totale dell’organico della cooperativa facente capo al presente CCNL potranno usufruire di permessi retribuiti individuali fino a un massimo di 100 ore annue.

In sede di confronto aziendale verranno individuate le priorità in base alle quali programmare la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Verranno, inoltre, individuati i criteri obiettivi per l’identificazione delle priorità per l’accesso ai corsi indicando i criteri di riparto all’interno delle singole qualifiche.

Nell’adozione dei criteri si dovrà tenere conto dell’anzianità anagrafica e successivamente quella di servizio.

Le lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione aziendale il certificato di iscrizione al corso, il calendario delle lezioni e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.

I suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di cui al punto 2 dell’art. 69.

Le parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi.

 

[83] TITOLO XI – Trattamento delle assenze per motivi di salute e ambiente di lavoro

 

[84] Art. 71 Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro

 

L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda al più presto e comunque entro la 1a ora prevista per l’inizio della presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la lavoratrice e il lavoratore devono comunicare il numero di protocollo telematico del certificato medico attestante l’incapacità lavorativa non appena rilasciato dalla competente struttura sanitaria.

La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell’arco dell’ultimo triennio. In caso di gravi patologie oncologiche, cronico degenerative ingravescenti comprovate da documentazione medica, le giornate per le terapie salvavita e di ricovero ospedaliero sono escluse da detto calcolo.

Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.

I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti in più riprese.

In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice o al lavoratore non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell’indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.

Nel caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell’indennità di malattia da parte degli enti assicuratori.

La malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all’art. 60 ne sospende la fruizione nell’ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi complessiva superiore a 7 giorni di calendario.

 

[85] Art. 72 Infortunio sul lavoro e malattie professionali

 

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l’anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall’istituto assicuratore.

In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l’interessata/o percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’azienda possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.

La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall’ente competente.

Alla lavoratrice e al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale a integrazione di quanto corrisposto dall’istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell’integrazione è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte dell’ente assicuratore.

 

[86] Art. 73 Superamento delle barriere architettoniche

 

In attuazione dell’art. 24 della Legge n. 104/92 le singole aziende cooperative valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nell’ambito delle compatibilità la possibile fattibilità dei singoli interventi dovrà essere realizzata entro 1 anno dalla concessione edilizia.

 

[87] Art. 74 Tutela della salute e ambiente di lavoro

 

In materia di sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto tra le OO.SS. CGIL – CISL – UIL e le centrali cooperative LEGACOOP, Confcooperative, AGCI in data 5 ottobre 1995, allegato al presente CCNL, si fa riferimento al DLgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Ministero del Lavoro del 13 aprile 2011 attuativo dell’art. 3, co. 3-bis, del DLgs n. 81/2008.

 

[88] TITOLO XII – Retribuzione

 

[89] Art. 75 Elementi della retribuzione mensile

 

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:

 

– minimo contrattuale conglobato;

 

– scatti d’anzianità;

 

– il Premio Territoriale di Risultato PTR di cui all’art. 10 punto 2;

 

– ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.

 

Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.

 

[90] Art. 76 Minimi contrattuali conglobati mensili

 

Il minimo contrattuale conglobato, relativo a ciascuna categoria e posizione economica, verrà incrementato ai seguenti valori:

 

Categorie 1/3/2013 1/11/2019 1/4/2020 1/9/2020 Aumento totale 5,95%
Minimi Aumento 2,60% Minimi Aumento 1,86% Minimi Aumento 1,49% Minimi
A1 1.184,19 30,81 1.215,00 22,01 1.237,01 17,61 1.254,62 70,42
A2 1.195,13 31,10 1.226,23 22,21 1.248,44 17,77 1.266,21 71,08
B1 1.250,81 32,54 1.283,35 23,25 1.306,60 18,60 1.325,20 74,39
C1 1.345,21 35,00 1.380,21 25,00 1.405,21 20,00 1.425,21 80,00
C2 1.385,50 36,05 1.421,55 25,75 1.447,30 20,60 1.467,90 82,40
C3-D1 1.426,41 37,11 1.463,52 26,51 1.490,03 21,21 1.511,24 84,83
D2 1.504,67 39,15 1.543,82 27,96 1.571,78 22,37 1.594,15 89,48
D3-E1 1.601,80 41,68 1.643,48 29,77 1.673,24 23,81 1.697,06 95,26
E2 1.728,90 44,98 1.773,88 32,13 1.806,01 25,70 1.831,71 102,81
F1 1.909,51 49,68 1.959,19 35,49 1.994,68 28,39 2.023,07 113,56
F2 2.180,73 56,74 2.237,47 40,53 2.278,00 32,42 2.310,42  29,69

 

[91] Art. 77 Accordi di gradualità

 

1) Al fine di estendere il livello di applicazione del presente contratto, nella consapevolezza che tale obiettivo sia funzionale a garantire adeguate condizioni di competitività delle imprese cooperative ed a salvaguardare i livelli occupazionali, le parti regionali o, su loro delega, le parti provinciali possono definire programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici in atto per le lavoratrici e i lavoratori a quelli previsti dal presente CCNL.

Detti programmi possono essere definiti per l’intero territorio regionale e/o per territori sub regionali o provinciali e devono essere depositati presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e presso le sedi Territoriali dell’INPS e dell’INAIL.

Le aziende che rientrano nella fattispecie aderiscono a detti programmi sottoscrivendo apposito verbale di accettazione.

I programmi di gradualità di cui al presente articolo non potranno prevedere tempi attuativi oltre il 31/12/2006.

Eventuali accordi che interessino il 2006 non vanno intesi come implicito ed automatico slittamento degli effetti economici dei successivi rinnovi contrattuali.

Le parti firmatarie del presente CCNL a livello regionale in appositi incontri verificano e certificano le condizioni territoriali di necessità dei succitati accordi di gradualità in base ad uno dei seguenti requisiti:

 

– Applicazione globale intervenuta nel 2002 del trattamento economico previsto dal CCNL 8 giugno 2000;

 

– Carenza di applicazione globale del trattamento economico previsto dal CCNL 8 giugno 2000 alla data della succitata verificata tra le parti.

 

Entro tre mesi dall’espletamento della succitata verifica gli accordi di gradualità saranno definiti tra le parti firmatarie del presente CCNL.

Nella stessa sede saranno opportunamente definiti successivi momenti intermedi di verifica e/o di aggiornamento degli accordi in questione.

Le parti ribadiscono, quindi, che le condizioni di trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto previsto dal presente contratto, e da eventuali accordi integrativi territoriali esistenti.

Entro tre mesi prima della data di riallineamento definitivo prevista nei singoli accordi di gradualità, le parti competenti possono valutare specifici ulteriori interventi di riallineamento nei confronti di particolari casi eccezionali debitamente motivati.

Dell’intero processo di definizione degli accordi di gradualità le parti competenti informano le parti nazionali che possono, su richiesta fornire adeguata assistenza.

In caso di mancata definizione dei citati accordi di gradualità e se risultano sussistere le esigenze, le parti nazionali possono convocare le parti regionali per l’espletamento delle procedure sopra descritte ai fini del raggiungimento degli stessi accordi.

Con periodicità semestrale e con l’assistenza della specifica sezione settoriale dell’Osservatorio Nazionale di cui all’art.9 le parti nazionali procederanno a un esame congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi.

 

 

2) Nella consapevolezza che l’attuale fase di crisi del Paese e l’impatto che essa produce, in modo diversificato, sulla tenuta della spesa dei servizi e sui bilanci degli Enti Locali, potrebbe determinare, nella fase applicativa del nuovo CCNL, situazioni di evidenti difficoltà di tenuta economico finanziaria per alcune Cooperative e/o territori, le parti sottoscriventi il “CCNL Cooperative Sociali 2010-2012” ritengono utile prevedere la possibilità di ricorrere a percorsi di gradualità concordata dalle parti.

Al fine di garantire l’applicazione del CCNL le parti stipulanti individuano anche una gradualità mirata per quei territori ove sopravvenuta difficoltà renda complessa l’applicazione dei contenuti economici del presente contratto (incrementi retributivi).

La gradualità sarà esercitata attraverso accordi in sede territoriale di slittamento della decorrenza degli incrementi retributivi con esclusione di quello decorrente dal 1 gennaio 2012 (prima tranche).

Detti accordi sono sottoscritti dalle articolazioni territoriali delle medesime parti.

Qualora una o più cooperative operanti in un territorio segnalino le difficoltà ed esprimano l’esigenza, su richiesta delle associazioni di rappresentanza, si procederà ad un esame congiunto tra le parti, che dovrà avere inizio almeno 1 mese prima della decorrenza degli incrementi retributivi.

Gli elementi sottoposti all’esame congiunto finalizzato alla definizione degli accordi di cui sopra, sono quelli riconducibili ad uno stato di particolari difficoltà generalizzate di carattere economico/finanziario.

In caso di mancata intesa è facoltà delle parti territoriali, anche singolarmente, di chiedere l’attivazione di un intervento delle parti stipulanti il presente CCNL che deve realizzarsi entro 15 giorni dalla richiesta.

Le parti territoriali negli incontri su richiamati:

 

  1. Verificano e certificano le condizioni oggettive che hanno prodotto la sopravvenuta richiesta di gradualità nell’applicazione degli incrementi retributivi;

 

  1. Concordano e definiscono le modalità ed i tempi della gradualità;

 

  1. Definiscono i criteri e le modalità attraverso cui garantire sia l’efficacia dell’accordo di gradualità, sia il contrasto a qualunque concorrenza al ribasso a livello territoriale;

 

  1. Concordano e redigono un programma di azioni comuni temporalmente coerente con gli obiettivi di gradualità e finalizzato alla creazione di condizioni oggettive territoriali più favorevoli e compatibili con la piena esigibilità del contratto.

L’accordo di gradualità verrà consegnato agli Uffici territoriali già indicati al punto 1 del presente articolo del CCNL e tassativamente inviato entro e non oltre 10 giorni dalla firma alle parti stipulanti il presente contratto.

Con periodicità trimestrale le parti nazionali procederanno ad un esame congiunto sugli effetti e sull’evoluzione degli accordi in questione anche al fine di concordare, se del caso, appositi interventi, con la finalità di sostenere, in armonica interazione, le diverse iniziative territoriali e di affrontare difficoltà diffuse in specifici ambiti territoriali.

 

 

3) Le parti sottoscriventi il CCNL cooperative sociali 2017-2019 confermano la validità dei percorsi individuati al punto 2), attualizzandone le date, e convengono che la prima tranche del rinnovo contrattuale 21 maggio 2019 (novembre 2019) sia esclusa dalle ipotesi di slittamento.

 

[92] Art. 78 Indennità professionali

 

Al personale inquadrato nei seguenti profili professionali saranno corrisposte le seguenti indennità mensili lorde:

 

– infermiera/e generica/o €. 61,97

 

– infermiera/e €. 154,94

 

– fisioterapista, psicomotricista, terapista occupazionale, logopedista €. 154,94

 

– medico €. 258,23

 

– direttrice e direttore aziendale €. 232,41

 

 

Indennità di funzione per l’affiancamento all’inserimento lavorativo

 

L’indennità di funzione per l’affiancamento all’inserimento lavorativo potrà essere riconosciuta al lavoratore a cui la direzione aziendale assegna una temporanea funzione di affiancamento rispetto ai progetti di inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della Legge 381/1991.

Lo svolgimento di tale funzione è strettamente collegato ai progetti di inserimento lavorativo o parte di essi specifici dei lavoratori svantaggiati.

La cooperativa riconoscerà al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti individuali dei colleghi svantaggiati, una indennità mensile pari a 50,00 €.

 

[93] Art. 79 Tredicesima mensilità

 

Entro il mese di dicembre di ogni anno l’azienda corrisponderà al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ma mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.

La 13ma mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.

 

[94] Art. 80 Scatti di anzianità

 

A decorrere dalla data della firma del presente contratto ogni addetta/o ha diritto alla maturazione, per ogni biennio d’anzianità presso una stessa impresa, di 1 scatto biennale per un massimo di 5 scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria e posizione economica:

 

Categoria Posizione economica Valore mensile dello scatto di anzianità
A A1 11,62
A2 13,43
B B1 16,27
C C1 18,59
C2 19,63
C3 20,66
D D1 20,66
D2 23,24
D3 26,86
E E1 26,86
E2 31,50
F F1 39,51
F2 46,48

 

Gli aumenti periodici d’anzianità decorrono dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità.

In caso di passaggio ad una posizione economica superiore l’importo degli scatti maturati sarà attribuito in funzione della nuova posizione e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova posizione, fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al comma 1.

 

[95] Art. 81 Indennità di cassa o di maneggio denaro

 

Alla lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con responsabilità finanziaria in caso di ammanchi) deve essere corrisposta un’indennità mensile lorda di €. 30,99. Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere depositate e vincolate a nome delle parti presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore della lavoratrice o del lavoratore.

 

[96] Art. 82 Rimborsi di trasferta o di missione

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e temporaneamente comandate o comandati in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio. In sede d’impresa cooperativa saranno fissati i criteri per i rimborsi delle spese chilometriche e per le eventuali coperture assicurative.

 

[97] Art. 83 Attività di soggiorno

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori impiegate o impiegati in attività di soggiorno, spetta il trattamento definito nell’ambito del rapporto tra le parti in sede d’impresa cooperativa o, su richiesta di una delle parti, in ambito territoriale.

 

[98] Art. 84 Corresponsione della retribuzione

 

La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese.

Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l’elencazione delle trattenute di Legge e di contratto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all’atto del pagamento.

 

[99] Art. 85 Abiti da lavoro

 

L’impresa è tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore 2 abiti da lavoro all’anno, quando necessario, con reintegro previa riconsegna del vecchio abito inutilizzabile per normale usura.

Le modalità di fruizione dei tempi di vestizione, se dovuti, sono rinviate alla contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 10 del presente CCNL.

 

[100] Art. 86 Fondo previdenza complementare Cooperlavoro

 

ISTITUZIONE E SOGGETTO ATTUATORE. I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione

Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative sociali, dei loro consorzi, di società ed enti operanti nel settore.

 

CONTRIBUZIONE. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono, a far data dal 1 luglio 2019 (NOTA 1), con un’aliquota pari all’1,5% da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Previdenza Cooperativa.

Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all’1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.

A favore dei medesimi lavoratori l’azienda verserà al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% dal Tfr maturando (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal DLgs 252/05, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell’intero importo del TFR maturando nell’anno.

Le contribuzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal mese di presentazione della domanda d’adesione all’azienda.

 

QUOTA D’ISCRIZIONE. All’atto del primo versamento contributivo successivo all’adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Previdenza Cooperativa, l’azienda versa a titolo di quota d’iscrizione, a proprio carico, l’importo di € 10,00 per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo.

Ritardo nei versamenti contributivi. La contribuzione è versata trimestralmente, salvo accordo a livello aziendale per versamenti mensili, entro il 16 del mese successivo a quello di fine del periodo contributivo. L’azienda è tenuta a rifondere eventuali danni diretti (al lavoratore) e indiretti (al Fondo) causati per versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Fondo.

 

TRASFERIMENTO PER CAMBIO DATORE DI LAVORO. Preso atto delle deliberazioni COVIP, le parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d’azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza soluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte dell’area dei destinatari di Previdenza Cooperativa, l’azienda cedente comunichi all’azienda subentrante l’elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento. Lo stesso elenco deve essere inviato al Fondo. L’azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota d’iscrizione e senza necessità di alcun’altra comunicazione da parte del lavoratore.

 

RINVIO. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di Legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione e dagli accordi interconfederali e intercategoriali.

Tutta la documentazione relativa al Fondo è disponibile sul sito internet www.previdenzacooperativa.it

 

– Nota 1 –

Fino al 30 giugno 2019 l’aliquota a carico dell’azienda è pari all’1%.

 

[101] Art. 87 Assistenza sanitaria integrativa

 

Con il CCNL 2010-2012, le parti hanno convenuto di introdurre all’interno del settore della cooperazione sociale l’istituto contrattuale dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette.

A decorrere dal 1 maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato dalle linee guida allegate al presente CCNL.

Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo per ogni lavoratore a carico dell’impresa pari a 5 euro mensili per ogni lavoratrice/lavoratore. Detto contributo rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è riferito alla parte economica del contratto collettivo.

Allo scopo di assicurare la piena attuazione dell’istituto, le parti convengono di individuare il Comitato Misto Paritetico Nazionale quale sede di monitoraggio, verifica, confronto e promozione della sanità integrativa così come disciplinata dal presente articolo. Il CMP nazionale si avvarrà anche delle analoghe strutture territoriali. A tale scopo i suddetti comitati si riuniranno con cadenza semestrale su questo specifico argomento o su richiesta di una delle parti firmatarie. Dell’esito degli incontri sarà redatto un verbale che sarà inviato alle parti firmatarie del presente CCNL.

 

[102] Disposizione finale

 

[102.1] Contributi di servizio contrattuale

 

Ai fini di una più adeguata ed efficace gestione degli strumenti relazionali e promozionali previsti dal presente impianto contrattuale le associazioni cooperative stipulanti procederanno alla riscossione dei contributi di servizio contrattuale secondo il regolamento allegato al presente articolo che ne fa parte integrante.

Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso le imprese cooperative rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL nonché, su base volontaria, i lavoratori non associati alle OO.SS. firmatarie.

Le misure contributive a totale carico delle imprese cooperative e dei lavoratori non associati nonché le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi regolamenti da stipularsi anche eventualmente con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.

 

[103] Regolamento per le trattenute del Contributo di servizio contrattuale.

 

Il contributo di servizio contrattuale di cui alla disposizione finale del presente CCNL viene fissato nella misura dello 0,1%, sull’ammontare annuo delle retribuzioni lorde e sono tenute a corrisponderlo le cooperative e i lavoratori non associati cui si applica il predetto CCNL.

Il contributo a carico delle cooperative aderenti a FEDERSOLIDARIETÀ/CONFCOOPERATIVE sarà pari allo 0,015% dello stesso ammontare di cui al comma precedente, ed il contributo a carico delle cooperative aderenti a LEGACOOPSOCIALI e ad AGCI-SOLIDARIETÀ sarà pari allo 0,02% dello stesso ammontare di cui al comma precedente.

I contributi a carico delle aziende di cui ai precedenti commi saranno versati alle rispettive associazioni nazionali con le modalità indicate dalle associazioni medesime entro il dicembre di ogni anno.

Le modalità di raccolta del contributo di servizio richiesto ai lavoratori non associati saranno in sede di successivo accordo tra le parti.

 

 

[104] Linee guida “Premio Territoriale di Risultato”

 

Il PTR sarà definito a livello territoriale ed applicato ai risultati conseguiti dalla singola cooperativa e impresa sociale, in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

 

  1. PRINCIPI GENERALI

 

L’ammontare effettivo del PTR sarà calcolato in ogni singola cooperativa e impresa sociale in base all’applicazione vincolante degli importi e degli indicatori stabiliti dalla contrattazione territoriale a tutti i lavoratori operanti in quel territorio, indipendentemente dalla sede legale e dagli ambiti territoriali di intervento delle cooperative e imprese sociali coinvolte.

Si individuano due categorie di indicatori e precisamente Indicatori di Produttività e Redditività ed Indicatori di Qualità, Efficienza ed Innovazione.

L’accordo Territoriale, a prescindere dal numero degli indicatori scelti tra l’elenco di cui alla lett. C), dovrà attribuire

 

– alla categoria degli indicatori di produttività e redditività (punto C.1) una rilevanza pari al 70% del valore del PTR,

 

– alla categoria degli indicatori di qualità, efficienza ed innovazione (punto C.2) una rilevanza pari al 30%.

 

Il valore degli indicatori sarà utile all’erogazione del PTR se nell’anno di valutazione avrà un valore incrementale (la prestazione misurata sarà migliorata) rispetto ad un periodo congruo precedente (biennale o triennale, indicato dalla contrattazione territoriale).

Le singole cooperative e imprese sociali invieranno, con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà e con le modalità definite nel contratto territoriale:

 

  1. a) una comunicazione preventiva con la quale renderanno noti i valori assunti dagli indicatori nel periodo congruo precedente di cui sopra,

 

  1. b) una comunicazione consuntiva con la quale renderanno noti i valori assunti dagli indicatori nell’anno di riferimento rispetto al periodo congruo precedente di cui sopra,

 

  1. c) il conseguente valore del PTR da erogare.

 

Le cooperative e imprese sociali che non invieranno tali comunicazioni nei termini definiti dalla contrattazione, dovranno erogare il valore massimo del PTR, come Retribuzione Territoriale Aggiuntiva.

La sede di monitoraggio a cui le cooperative e imprese sociali operanti nel territorio dovranno inviare le comunicazioni preventive e consuntive necessarie a precisare i valori degli indicatori e l’importo del PTR annuale a carico della cooperativa e impresa sociale stessa è quella del Comitato Misto Paritetico di cui all’art. 9 CCNL, punto 2 lett. B), salvo diversa indicazione della contrattazione territoriale.

Tali sedi saranno utili anche al fine di effettuare le verifiche richieste dalle parti.

 

  1. CONTENUTI DEL CONTRATTO TERRITORIALE

 

Il contratto territoriale, ai fini della definizione del Premio Territoriale di Risultato, dovrà:

 

  1. definire il valore massimo del PTR relativo al territorio;

 

  1. individuare, fra quelli di seguito indicati alla lettera C, il paniere di indicatori che le parti ritengono meglio rappresentare le dinamiche locali, considerando che dovrà essere presente almeno un indicatore per ogni categoria e che a livello territoriale potrà eventualmente essere inserito solo un ulteriore indicatore;

 

  1. definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei valori degli indicatori nel periodo congruo di riferimento utile a dimensionare/valorizzare gli indicatori per il calcolo del PTR;

 

  1. definire le modalità di comunicazione dell’andamento degli indicatori e dei conseguenti valori del PTR, anche considerando le scadenze di approvazione dei bilanci, elemento vincolante per l’elaborazione degli indicatori di redditività e le possibilità di monitoraggio e verifica di cui alla lettera A.

 

  1. definire le modalità e le tempistiche di erogazione del PTR e dell’eventuale Retribuzione Territoriale Aggiuntiva.

 

  1. definire le modalità per stabilire come, in caso di cambi di gestione, debba essere erogato dall’azienda cedente il PTR ai lavoratori ceduti, in funzione dei ratei di propria competenza.

 

  1. GLI INDICATORI

 

C.1 INDICATORI DI PRODUTTIVITÀ E REDDITIVITÀ

 

  1. rapporto fatturato/costo del personale (A1/B9 bilancio di esercizio) – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce;

 

  1. rapporto fatturato/occupazione (il dato occupazionale viene calcolato rapportando il complesso delle ore lavorate alle 1548 ore derivanti dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro) – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce;

 

  1. variazioni del M.O.L./fatturato (MOL: voce A meno B del Bilancio/Al) – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce;

 

  1. indice di rotazione dei crediti (voce Cll/A del Bilancio) – l’indicatore è positivo se il rapporto diminuisce.

 

C.2 INDICATORI DI QUALITÀ, EFFICIENZA ED INNOVAZIONE

 

  1. partecipazione attiva collettiva (ore di effettiva presenza/ore retribuite) – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce. La contrattazione di secondo livello potrà definire le modalità di individuazione delle ore di effettiva presenza.

 

  1. Indice collettivo di godimento di ferie e permessi (ore di ferie e permessi residui/ore lavorate) – l’indicatore è positivo se il rapporto diminuisce.

 

  1. Indice collettivo di partecipazione alle attività formative (numero presenze allievi/numero programmato allievi) – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce.

 

  1. Indice soddisfazione utenti – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce.

 

  1. Indice soddisfazione committenti – l’indicatore è positivo se il rapporto cresce;

 

  1. indice di valutazione dell’andamento infortunistico. A tal fine, possono essere utilizzati anche comuni indicatori quali l’indice di Frequenza e l’Indice di Gravità. Sono comunque esclusi da qualsiasi tipo di computo gli infortuni in itinere.

 

REGIME TRANSITORIO

 

In fase di prima applicazione con riferimento all’elemento retributivo territoriale continuano ad aver effetto, solo per l’anno 2019 e relativamente all’anno 2018, gli accordi territoriali di secondo livello sull’ERT stipulati ai sensi dell’art. 10 CCNL 16/12/2011. Parimenti la lettera d) dell’art. 10 sarà vigente fino al 31/12/2019.

Dall’1/1/2020 detti accordi relativi all’elemento retributivo territoriale sono superati ed entra in vigore quanto contenuto dalle presenti linee guida.

 

[105] Linee guida “Banca Ore”

 

Preso atto che il comparto socio sanitario assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo è caratterizzato da un’elevata variabilità dei servizi e da un’ampia diffusione del lavoro anche a turni che determina andamenti altalenanti nell’orario settimanale di lavoro ed un’organizzazione flessibile del tempo lavoro, si prevede, un sistema di Banca Ore, da articolare all’interno del confronto a livello territoriale, tale da garantire al contempo stabilità delle retribuzioni mensili dei lavoratori ed un’efficiente organizzazione dei servizi.

La flessibilità dell’orario di lavoro risponde, altresì, alla sempre maggiore necessità di conciliazione tra vita professionale e vita personale.

Le presenti Linee Guida costituiscono la cornice di riferimento entro cui andranno sviluppati, all’interno della contrattazione di secondo livello così come definita dall’art. 10 del CCNL, gli accordi territoriali cui è demandato il compito di rendere operativo lo strumento della Banca Ore.

Per le realtà operanti in più ambiti territoriali, si applicheranno le discipline definite nei singoli contesti territoriali.

Gli accordi di secondo livello nei quali è già presente e regolamentata tra le parti la Banca Ore si intendono pienamente applicabili in coerenza con le presenti linee guida; sono pertanto fatti salvi gli accordi in essere.

L’istituto della banca ore costituisce uno strumento di flessibilità contrattata alternativo a quello previsto dall’art. 52 del vigente CCNL, avendo le finalità sopra indicate, e si applica a tutto il personale dipendente.

Gli accordi territoriali, nell’attuare la banca ore dovranno disciplinare i seguenti punti:

 

  1. a) Modalità per dare evidenza in busta paga del saldo mensile e progressivo

 

  1. b) Definizione delle modalità di erogazione delle maggiorazioni previste dal presente CCNL da corrispondere al lavoratore a saldo della Banca Ore

 

  1. c) Gli accordi territoriali disciplineranno in modo preciso l’accantonamento e/o lo scomputo di ore che il lavoratore, nel corso dell’anno, avrà maturato a vario titolo.

 

Dovrà essere previsto inoltre l’impegno delle parti a livello della contrattazione a verificare periodicamente l’andamento e l’applicazione dell’istituto della Banca Ore. Nel caso in cui, in sede di confronto, emergessero situazioni particolarmente critiche, gli accordi dovranno prevedere l’individuazione dei correttivi possibili.

 

[106] Piani sanitari: Linee guida per la progettazione

 

In riferimento all’art. 87 del CCNL delle cooperative sociali, le LINEE GUIDA che orientano la progettazione dei PIANI SANITARI devono essere le seguenti:

 

  1. Libertà di scelta per l’iscritto:

 

– in via prioritaria:

  1. Servizio Sanitario Pubblico;
  2. strutture private convenzionate;

– e in subordine:

  1. strutture private.

 

  1. Favorire le seguenti prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale:

 

  1. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;
  2. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
  3. prestazioni finalizzate al recupero della salute;
  4. prestazioni di assistenza odontoiatrica;

prevedendo l’utilizzo di almeno il 20% delle risorse impegnate.

 

  1. Attenzione alle politiche di genere e politiche di conciliazione.

 

  1. Attenzione alla prevenzione ed alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

  1. Sostegno allo sviluppo dell’offerta socio sanitaria cooperativa dando la possibilità alle cooperative del settore socio sanitario di aderire a network convenzionandosi.

 

  1. Favorire l’informazione e la promozione dei Piani sanitari nei luoghi di lavoro.

 

  1. Privilegiare gli enti mutualistici come gestori dei piani sanitari integrativi

 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

 

Le principali tipologie di prestazioni previste dalle coperture sanitarie devono essere almeno le seguenti, al fine di omogeneizzare le varie offerte:

 

  1. ricoveri;

 

  1. alta diagnostica;

 

  1. visite specialistiche;

 

  1. ticket e pronto soccorso;

 

  1. maternità e gravidanza;

 

  1. prestazioni socio sanitarie assistenziali, compresa invalidità temporanea;

 

  1. prestazioni di assistenza odontoiatrica;

 

  1. ciclo di terapie riabilitative e conservative.

 

I piani sanitari devono prevedere:

 

  1. l’assistenza in forma indiretta: domanda di rimborso per le spese sostenute;

 

  1. l’assistenza in forma diretta: autorizzazione per pagare, se dovuta, una quota prestabilita presso strutture e medici convenzionati;

 

  1. l’accesso a tariffari e servizi agevolati anche per prestazioni di prevenzione;

 

  1. la consulenza ed assistenza;

 

  1. la possibilità di estensione della copertura al nucleo familiare e l’eventuale continuità in caso di pensionamento.

 

 

[107] Linee guida per la realizzazione di percorsi formativi ai sensi dell’art. 28 – Apprendistato, CCNL “Cooperative Sociali” 2010 – 2012

 

Nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, della cooperazione sociale, si propone di:

 

1) Identificare le competenze in uscita che verranno acquisite attraverso il percorso in apprendistato dei profili previsti ali Ex art. 28 Lettera B punto 3.

 

2) Prevedere una formazione di carattere aziendale che verrà realizzata in ambienti idonei e/o con il supporto di enti di formazione certificati (cfr. art. 4, co. 3 del DLgs 167/2011) e con l’affiancamento di un tutore aziendale.

 

3) Prevedere per ciascun profilo, descritto per competenze in uscita, la necessità di declinarlo successivamente in un Piano Formativo individualizzato adeguato alle esigenze dei contesti aziendali e territoriali.

 

4) Riconoscere che i percorsi per “Apprendisti non in possesso di qualifica”, non saranno sostitutivi dei percorsi a Qualifica, che prevedono di fatto l’esame finale con commissione incaricata a livello regionale.

 

5) Prevedere che il percorso formativo per l’apprendista potrà però generare crediti formativi che i soggetti potranno esibire in fase di ingresso ai percorsi per l’acquisizione della qualifica in questione e ad oggi realizzati da enti di formazione certificati, cosi come previsto da Delibere Regionali.

 

Inoltre:

 

6) La formazione professionale o di mestiere potrà essere integrata per la parte di base e trasversale dall’offerta pubblica interna o esterna all’azienda (cfr. art. 4 DLgs 167/2011, co. 3).

 

7) I percorsi formativi individualizzati potranno essere realizzati attraverso metodologie didattiche che prevedono l’alternanza fra la teoria e la pratica con supervisione e rielaborazione dei processo di apprendimento.

 

8) I percorsi formativi allegati, all’interno del Piano Formativo Individualizzato, potranno avvalersi di specifiche metodologie consone al raggiungimento delle competenze previste.

 

A titolo di esempio si citano le seguenti

 

– Lezioni frontali;

 

– esercitazioni;

 

– training on the job;

 

– cooperative learning;

 

– etc.

 

9) La formazione effettuata dall’apprendista dovrà essere registrata da parte del datore del lavoro sul libretto formativo del cittadino. Eventuale certificazione delle competenze acquisite è demandata agli specifici sistemi di certificazione regionale (cfr. art. 6 DLgs 167/2011, co. 4).

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Bagnina/o

 

Posizione economica A2 – piano biennale (18 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Il bagnino/a è fa figura preposta all’assistenza e alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, che usufruiscono di una piscina o di una spiaggia. Le sue funzioni specifiche sono: regolare le attività di balneazione, vigilando sul comportamento degli utenti; applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria ed il regolamento dello stabilimento; prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta; gestire le emergenze balneari, mettendo in atto tecniche di primo soccorso. Si attiene alle indicazioni generali fornite dalla direzione dello stabilimento e interagisce, in piena autonomia, con i clienti e gli altri operatori della struttura. Può operare in stabilimenti balneari marini o lacuali, villaggi turistici, piscine e stabilimenti termali.

 

DURATA COMPLESSIVA: 180 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 50 ore 10 ore 60
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – collaborare all’organizzazione e alla manutenzione di aree balneari, piscine e spiagge, con particolare attenzione al trattamento delle acque, dell’ambiente e delle strutture 30 ore 40 ore 70
2 – vigilare sulla sicurezza dei bagnanti attuando interventi di prevenzione degli incidenti, di primo soccorso, di assistenza ai natanti, di attivazione del servizio di emergenza sanitaria 10 ore 15 ore 25
3 – relazionarsi con i fruitori del servizio fornendo informazioni e indicazioni 10 ore 15 ore 25
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 50 ORE 70 ORE 120
TOTALI COMPLESSIVI 100 ORE 80 ORE 180

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operaia/o generica/o

 

Posizione economica A2 – Durata Apprendistato Biennale (18 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’operata/o generico/a svolge semplici operazioni di routine (manualmente o con l’ausilio di macchinari) nelle varie fasi della produzione di uno specifico ambito tecnico-produttivo. Opera a supporto di operai qualificati e/o eseguendo operazioni commissionati dai superiori referenti. Agisce nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro,

 

DURATA COMPLESSIVA: 180 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale unita di competenza

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 50 ore 10 ore 60
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 -eseguire su indicazione dei referenti superiori semplici mansioni di tipo manuale, a supporto dell’operato dell’Intera squadra di lavoro. 15 ore 30 ore 45
2 – utilizzare le strumentazioni necessarie per la realizzazione del proprio compito 15 ore 30 ore 45
3 – adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 15 ore 15 ore 30
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 45 ORE 75 ORE 120
TOTALI COMPLESSIVI 95 ORE 85 ORE 180

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Centralinista

 

Posizione economica A2 – Piano biennale (18 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Il centralinista conosce l’organizzazione aziendale interna e le attività svolte e i relativi referenti; è di conseguenza in grado di svolgere attività di front office e di filtro in entrata e in uscita; secondariamente svolge attività di back office unitamente a semplici mansioni di ufficio.

Il centralinista:

– gestisce le telefonate in entrata e le smista presso gli uffici più idonei a soddisfare le richieste;

– gestisce il primo contatto con clienti/utenti/fornitori e i lavoratori direttamente in azienda;

– effettua trascrizioni In entrata e In uscita di annotazioni d’ufficio quali archiviazione dei documenti, gestione della corrispondenza, fotocopiatura e redazioni di testi;

– può svolgere semplici operazioni amministrative su indicazione della funzione interessata.

 

DURATA COMPLESSIVA: 180 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 50 ore 10 ore 60
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – gestire i flussi Informativi e comunicativi in entrata e in uscita utilizzando i mezzi per la ricezione e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all’azienda (telefono, fax, e. mail, ecc..) 10 ore 20 ore 30
2 – supportare la redazione di documenti quali lettere, comunicati, avvisi, convocazioni su indicazione delle funzioni interessate

 

10 ore 20 ore 30
3 – eseguire le operazioni di protocollo e archiviazione dei documenti d’ufficio in entrata e in uscita 15 ore 15 ore 30
4 – eseguire semplici operazioni amministrative quali registrazione contabili e archiviazioni (ordini, bolle, ricevute) 10 ore 20 ore 30
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 45 ORE 75 ORE 120
TOTALI COMPLESSIVI 95 ORE 85 ORE 180

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Addetta/o alla cucina

 

Posizione economica A2 – piano biennale (18 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’addetto alla cucina, su indicazione della funzione superiore, svolge attività di supporto in cucina. Esegue la pulizia e la sanificazione delle attrezzature e dei locali sulla base del piano di pulizia definito; predispone la strumentazione e gli ingredienti da lavorare; verifica lo stoccaggio e la conservazione delle materie prime.

 

DURATA COMPLESSIVA: 180 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 50 ore 10 ore 60
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – allestire e gestire il posto di lavoro (locali e attrezzature) in base alle indicazioni del cuoco, nel rispetto delle procedure In materia di igiene degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro 10 ore 15 ore 25
2 – assistere e collaborare alla preparazione dei piatti (preparare le materie prime i semilavorati, predisposizione delle strumentazioni, etc.) nel rispetto delle procedure in materia di Igiene degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro 30 ore 40 ore 70
3 – sanificare e pulire la cucina e le attrezzature in uso, nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro 5 ore 20 ore 25
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 45 ORE 75 ORE 120
TOTALI COMPLESSIVI 95 ORE 85 ORE 180

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operaia/o qualificata/o

 

Posizione economica B1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’operaia/o qualificata/o è quella figura In grado di eseguire mansioni operative di tipo manuale, anche di natura complessa, in uno specifico ambito tecnico-produttivo; risponde alle funzioni superiori e collabora con gli altri lavoratori; agisce nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro,

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – eseguire le mansioni di tipo manuale, anche di natura complessa, assegnate 20 ore 35 ore 55
2 – utilizzare le strumentazioni necessarie per la realizzazione del proprio compito 20 ore 35 ore 55
3 – adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 25 ore 25 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Autista con patente B o C

 

Posizione economica B1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Provvede alla guida di automezzi conducibili con patente B o C, per il trasporto di persone e/o beni; conosce e applica le normative inerenti il trasporto di persone In condizione di svantaggio e merci alimentari deteriorabili; controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all’individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento e a riparazioni di tipo semplice, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – essere in grado di condurre il mezzo alla cui guida a cui è abilitato dai possesso della patente B o C ed eseguire in autonomia le mansioni di trasporto di persone e presa in carico e consegna di beni, inclusa la predisposizione di rapporti di servizio 20 ore 35 ore 55
2 – saper provvedere in autonomia ai controllo del funzionamento del mezzo e alla sua manutenzione. 20 ore 35 ore 55
3 – adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 20 ore 30 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 60 ORE 100 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 120 ORE 120 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Aiuto cuoca/o

 

Posizione economica B1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO

 

L’aiuto cuoco è quella figura supporta II cuoco nella preparazione di pasti e bevande, eseguendo le sue indicazione e/o facendone le veci in sua assenza; utilizza attrezzature, macchinari e le materie prime e semilavorati alimentari necessari per la composizione di un piatto e si occupa autonomamente di alcune fasi del processo produttivo; esegue le indicazioni per il mantenimento dell’ordine e dell’igiene delle attrezzature utilizzate in cucina previste dal piano di sanificazione.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – utilizzare attrezzature, macchinari, materie prime e semilavorati alimentari necessari per la composizione di un piatto 15 ore 30 ore 45
2 – gestire in autonomia alcune fasi del processo produttivo (preparazione di semilavorati di base di un piatto) 15 ore 30 ore 45
3 – utilizzare modalità e tecniche per garantire l’ordine e l’igiene delle attrezzature utilizzate in cucina nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro 20 ore 20 ore 40
4 – relazionarsi in maniera efficace con gli addetti alla cucina e alla sala 10 ore 20 ore 30
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 60 ORE 100 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 120 ORE 120 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Addetta/o all’infanzia con funzioni non educative

 

Posizione economica B1 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’addetta/o all’infanzia con funzioni non educative svolge mansioni di supporto al ruolo dell’insegnante e/o dell’educatore in ambito socio-educativo e scolastico (ad. es. scuola, asilo nido, scuoia dell’infanzia, ludoteche, centri ricreativi, ecc.). Ha compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti dei bambini e si relaziona con i genitori per aspetti pratico-organizzativi; collabora con il personale educativo nella gestione della cura del bambino (Igiene, distribuzione e somministrazione dei pasti); ha inoltre mansioni di riordino e di piccole manutenzioni dei locali dei servizio, degli spazi esterni e degli arredi e di custodia dei locali. DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – gestire con efficacia la relazione con il personale educativo, con i bambini, con i genitori e altre figure eventualmente coinvolte; affiancare il personale educativo nello svolgimento delle attività didattiche-educative per lo sviluppo dell’auto-nomia anche per i bambini disabili. 20 ore 20 ore 40
2 – accudire i bambini in occasione di momentanea assenza del personale educativo vigilando sulla loro sicurezza e collaborando nella prevenzione di eventuali incidenti; provvedere alla sorveglianza degli ingressi nella struttura 10 ore 30 ore 40
3 – collaborare alla cura e all’igiene dei bambini nonché alla somministrazione dei pasti, nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCP), alla realizzazione di uscite e soggiorni in esterno in affiancamento del personale educativo 15 ore 25 ore 40
4 – approntare gli spazi interni ed esterni della struttura in funzione delle attività didattiche – educative e ricreative; curare le condizioni igieniche dell’ambiente; mantenere le condizioni funzionali ed igieniche degli strumenti e delle attrezzature 15 ore 25 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 60 ORE 100 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 120 ORE 120 ORE 240

 

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Addetta/o alla segreteria

 

Posizione economica B1 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’addetta/o alla segreteria svolge le proprie mansioni a supporto delle varie funzioni aziendali; collabora alla realizzazione delle seguenti attività:

– gestione dei flussi informativi e comunicativi via telefono, via fax e mail utilizzando eventualmente una lingua straniera;

– predisposizione di testi scritti quali lettere, comunicati, avvisi, convocazioni, ecc e la sistematizzazione di documenti quali report, presentazioni, verbali e resoconti di riunioni, ecc..

– organizzazione dell’agenda del/del responsabile/i di funzione e/o della direzione;

– organizzazione di riunioni ed eventi di lavoro;

– esecuzione di operazioni amministrative su indicazione della funzione interessata.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – supportare la gestione della comunicazione in entrata e in uscita dall’azienda utilizzando i mezzi e le tecnologie presenti In azienda e provvedendo alla sistematizzazione di informazioni, testi scritti, dati e documenti 25 ore 35 ore 60
2 – supportare nella gestione delle agende di lavoro delle funzioni presenti in azienda; contribuire all’organizzazione di eventi e riunioni tenendo in considerazione i vincoli economici e materiali forniti dall’azienda 25 ore 35 ore 60
3 – eseguire operazioni amministrativo-contabili su richiesta e indicazione della specifica funzione 15 ore 25 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, Operatrice/ore Socio – Assistenziale, Addetto all’assistenza di base o altrimenti definita non formato/a

 

Posizione economica B1 – Durata apprendistato biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

È un addetto in grado di prestare assistenza generica alle persone, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni e attività integrate di aiuto domestico, di assistenza diretta alla persona di semplice attuazione, qualora esse siano complementari alle attività socio-assistenziali svolte da operatori maggiormente qualificati e/o che coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Sostenere la persona nel mantenimento delle autonomie residue e nella gestione delle attività della vita quotidiana 20 ore 60 ore 80
2 – Supportare la persona nella cura domestico-ambientale 10 ore 40 ore 50
3 – Collaborare con la persona nella gestione delle pratiche amministrative (Segretariato Sociale) 10 ore 20 ore 30
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 40 ORE 120 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 100 ORE 140 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operaia/o specializzata/o

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’operala/o specializzata/o è quella figura in grado di eseguire lavori specialistici nel proprio ambito lavorativo e produttivo. Nello svolgimento delle proprie mansioni detta figura organizza tempi e risorse, umane e materiali, necessarie per la realizzazione dell’attività; raccorda il proprio Intervento con quello degli altri lavoratori e operai coinvolti; agisce nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – organizzare il proprio intervento specialistico in raccordo con quello degli altri operai e lavoratori che intervengono nel medesimo processo 20 ore 35 ore 55
2 – utilizzare le strumentazioni necessarie per la realizzazione del proprio compito 20 ore 35 ore 55
3 – adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 15 ore 35 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 55 ORE 105 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 115 ORE 125 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Cuoca/o

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO

 

Il cuoco definisce un menù semplice, composto di piatti di diverse tipologie (antipasti, primi, secondi, contorni e dolci), laddove necessario sulla base di indicazioni dieto-terapiche previste per le differenti tipologie di utenti e fornite da personale competente; definisce il fabbisogno di approvvigionamento delle materie prime secondo standard qualitativi; mantiene ordine e igiene nelle attrezzature che utilizza e nei locali in cui lavora in coerenza con standard qualitativi definiti da norme vigenti in materia; definisce il flusso comunicativo degli ordini dalla sala alla cucina e viceversa, le modalità di allestimento della sala, di distribuzione dei pasti e delle bevande; coordina il lavoro dei vari addetti alla cucina.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della  qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – definire un menù semplice che preveda differenti tipi di piatti (antipasti, primi, secondi, contorni e dolci) 15 ore 30 ore 45
2 – identificare le materie prime e i semilavorati necessari per la predisposizione del menù definito 15 ore 30 ore 45
3 – definire modalità e tecniche per la distribuzione dei pasti e delle bevande nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro 20 ore 20 ore 40
4 – coordinare e relazionarsi con gli addetti alla cucina e alla sala nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCP) e di sicurezza sul lavoro 15 ore 15 ore 30
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Autista con patente D o K

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO

 

Provvede alla guida di automezzi conducibili con patente D o K, per il trasporto di persone e/o beni; conosce e applica le normative inerenti il trasporto di persone in condizione di svantaggio fisico; controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all’individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – condurre il mezzo alla cui guida è abilitato dal possesso della patente D o K ed eseguire in autonomia le mansioni di conduzione e trasporto di persone e presa in carico e consegna di beni, inclusa la predisposizione di rapporti di servizio 20 ore 35 ore 55
2 – saper provvedere in autonomia al controllo del funzionamento del mezzo ed alla sua manutenzione 20 ore 35 ore 55
3 – adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 20 ore 30 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 50 ORE 110 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 110 ORE 130 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Autista soccorritore

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO

 

Provvede alla guida di automezzi di soccorso conducibili con patente B o C, per il trasporto del paziente e dell’equipe di soccorso, collaborando con il personale addetto alle operazioni di salita e discesa del paziente; deve essere in grado di coordinarsi in maniera corretta con gli altri membri dell’equipe di soccorso, di relazionarsi adeguatamente con il paziente, per l’efficacia dell’intervento. Deve saper controllare lo stato di efficienza degli autoveicoli e ne cura la relativa custodia; provvede all’individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni,

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – essere in grado di condurre il mezzo alla cui guida è abilitato dal possesso della patente B o C ed eseguire in autonomia le mansioni di conduzione del mezzo di soccorso, trasporto di pazienti e staff di soccorso, inclusa la predisposizione di rapporti di servizio 10 ore 20 ore 30
2 – essere in grado di interagire con il personale sanitario e non sanitario, rispettando le singole aree di competenze e gestendo la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. Conoscere ed utilizzare i termini tecnico-sanitari più appropriati. Essere in grado di adottare dinamiche relazionali appropriate alla tipologia dei pazienti 20 ore 30 ore 50
3 – saper provvedere in autonomia al controllo del funzionamento del mezzo e alla sua manutenzione 10 ore 20 ore 30
4 – adottare le necessarie misure di sicurezza ed ulteriori e specifiche normative o protocolli a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 25 ore 25 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Autista accompagnatore

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO

 

Provvede alla guida di automezzi conduciteli con patente B o C adibiti al trasporto di utenza diversamente abile, occupandosi dell’attività di salita e discesa e del carico e fissaggio degli ausili; deve essere in grado di relazionarsi in maniera positiva e corretta con l’utente ed eventualmente con i familiari. Deve saper organizzare, sviluppare e ottimizzare il servizio di trasporto, controllare lo stato di efficienza degli autoveicoli ed occuparsi della relativa custodia; provvede all’individuazione e alla segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento, predispone rapporti di servizio nei quali effettua registrazioni ed annotazioni.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – essere in grado di condurre il mezzo alla cui guida è abilitato dal possesso della patente B o C ed eseguire in autonomia le mansioni di trasporto di persone diversamente abili e la predisposizione di rapporti di servizio 10 ore 20 ore 30
2 – gestire la relazione con l’utente in base ai suoi specifici fabbisogni organizzando il trasporto in maniera adeguata alle sue caratteristiche; relazionarsi in maniera adeguata ed efficace con i familiari; salvaguardare il rispetto della privacy in base a criteri etici 20 ore 30 ore 50
3 – saper provvedere in autonomia al controllo del funzionamento del mezzo ed alla sua manutenzione 10 ore 20 ore 30
4 – adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela del proprio lavoro e di quello degli altri 20 ore 30 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 60 ORE 100 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 120 ORE 120 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Impiegata/o d’ordine

 

Posizione economica CI piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’impiegato/a d’ordine svolge attività di tipo amministrativo in base alle disposizioni dei superiori gerarchici. In particolare svolge mansioni di segretariato e/o di tipo commerciale e di relazione con i clienti e fornitori come: ricezione e filtro delle telefonate, protocollo e smistamento posta, archiviazione di documenti, tenuta della piccola cassa, stesura lettere, commissioni In banche ed uffici, sistemazione corrispondenza e fax, inserimento dati, fotocopie, gestione appuntamenti e telefonate.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – applicare procedute e adempimenti amministrativi e d’ufficio tra i quali le procedure di archiviazione e di tenuta dei registri 28 ore 32 ore 60
2 – applicare i programmi gestionali in uso in azienda 20 ore 32 ore 52
3 – relazionarsi con il personale, i clienti e i fornitori 18 ore 30 ore 48
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 66 ORE 94 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 126 ORE 114 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Animatrice/ore senza titolo

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’operatore con funzioni di animatore è in grado di coadiuvare la realizzazione di interventi di animazione socio culturale ed educativa attraverso la conduzione di laboratori di attività manuali per il mantenimento e potenziamento delle attività residue. Collabora con l’equipe per la realizzazione di animazioni socio -ricreative.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Programmare, sulla base di un progetto preesistente, la realizzazione di interventi di animazione ludico -ricreativa 10 ore 30 ore 40
2 – Relazionarsi e comunicare con l’assistito e le altre figure coinvolte nell’attività socio-occupazionale (fisioterapisti, operatori socio sanitari, familiari,) 14 ore 26 ore 40
3 – Conoscere tecniche ed attività manuali o laboratoriali 14 ore 26 ore 40
4 – Realizzare e condurre in equipe Interventi di animazione ludico -ricreativa e espressiva con finalità di riabilitazione sociale 12 ore 28 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 50 ORE 110 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 110 ORE 130 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, Operatrice/ore Socio – Assistenziale, Addetto all’assistenza di base o altrimenti definita formato/a

 

Posizione economica C1 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

È un operatore ili grado di prestare assistenza di base alle persone in condizione di disagio e/o di non autosufficienza, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce prestazioni di assistenza diretta alla persona: di igiene e assistenza personale (A.D.L., Activity Daily Living), di mobilizzazione, di somministrazione dei pasti e di promozione sociale.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona 10 ore 30 ore 40
2 – Adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona 10 ore 30 ore 40
3 – Assistere e curare la persona in osservanza del Piano di Assistenza Individualizzato nel lavoro d’equipe 10 ore 30 ore 40
4 – Soddisfare i bisogni primari della persona quali,ad esempio, cura e igiene personale, vestizione, mobilità, assunzione del cibi, ecc 10 ore 30 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 40 ORE 120 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 100 ORE 140 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operatore Tecnico dell’Assistenza

 

Posizione economica C1 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

È un operatore a carattere sanitario in grado di prestare assistenza di base alle persone in condizione di disagio e/o di non autosufficienza, ai fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.

Nello specifico questo operatore fornisce assistenza alla persona nelle strutture di cura residenziali con prestazioni di igiene, assistenza personale, di mobilizzazione, di somministrazione dei pasti.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Collaborare con l’equipe multidisciplinare responsabile delle attività di progettazione delle attività di assistenza di base 15 ore 25 ore 40
2 – Adattare gli ambienti di vita curando gli aspetti correlati alla sanificazione e disinfezione dell’unità del paziente 15 ore 25 ore 40
3 – Assistere e curare la persona in osservanza del Piano di Assistenza Individualizzato, delle principali tecniche di igiene, di mobilizzazione del paziente e di somministrazione dei pasti nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCF) 20 ore 20 ore 40
4 – relazionarsi in maniera adeguata e corretta con il paziente, i familiari e i care givers

 

15 ore 25 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Istruttrice/tore di attività manuali ed espressive

 

Posizione economica C1 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’istruttrice/tore di attività manuali o espressive gestisce le attività di laboratorio creativo (creta, tessitura, pittura, musicale, teatrale, ludica, psicomotoria, cinematografica, fotografica, multimediale, ecc.) rivolte a diverse tipologie di utenza e di servizi in collaborazione con le altre figure educative. Si occupa in particolar modo di impartire lezioni teoriche e insegnare tecniche manuali o espressive; predispone materiale didattico per i laboratori manuali o espressivi. Opera in servizi socio-educativi e socio-sanitari, In servizi scolastici e/o del tempo libero.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – realizzare le attività di laboratorio sulla base di un programma educativo, identificando e utilizzando le tecniche creative e le metodologie didattiche adeguate alla tipologia di utenza 30 ore 50 ore 80
2 – impostare una corretta relazione con le varie tipologie di utenza riconoscendone le caratteristiche e gli specifici bisogni 10 ore 30 ore 40
3 – organizzare l’attività dei laboratori nel rispetto delle norme di sicurezza occupandosi dell’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature e della predisposizione degli spazi 10 ore 30 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 50 ORE 110 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 110 ORE 130 ORE 240

 

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Istruttore di nuoto

 

Posizione economica C1 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’istruttore di nuoto è la figura che coordina e realizza programmi di insegnamento di lezioni di nuoto a persone e gruppi In relazione alle abilità e alle caratteristiche degli utenti di riferimento; coordina e guida attività ricreative nelle piscine; collabora con il personale addetto alla prevenzione dei rischi contribuendo al mantenimento dello stato di sicurezza delle attività; partecipa all’organizzazione degli spazi di lavoro e alla manutenzione degli strumenti e delle dotazioni.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – trasmettere efficacemente la conoscenza teorico-pratica dell’attività natatoria in programmi di allenamento personalizzati o di gruppo 30 ore 50 ore 80
2 – operare in un contesto aziendale orientato alla qualità, all’accoglienza e alla soddisfazione dell’utente 20 ore 30 ore 20 ore 30 ore 50
3 – riconoscere e segnalare situazione di pericolo applicando le tecniche di salvataggio, di primo soccorso e la normativa di tutela igienico-sanitaria 15 ore 15 ore 35
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Guida

 

Posizione economica C1 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

La guida è l’addetto che gestisce i flussi di accesso al patrimonio museale, culturale o ambientale fornendo assistenza e informazioni al pubblico. Garantisce la vigilanza e la custodia delle opere e dei luoghi.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – applicare i protocolli e le procedure previste per l’accesso del pubblico al patrimonio culturale e/o museale (biglietteria, prenotazioni, ecc..) nel rispetto di particolari condizioni dell’utenza di riferimento (scolaresche, persone con ridotta mobilità, ecc..) e della normativa sulla sicurezza 20 ore 40 ore 60
2 – adottare i protocolli e le procedure previste per una adeguata vigilanza e protezione del patrimonio artistico e culturale e le strumentazioni correlate (dispositivi di sicurezza, antintrusione, antincendio e di monitoraggio ambientale) e segnalare al personale tecnico specializzato/autorità di competenza eventuali situazioni di rischio o pericolo 20 ore 40 ore 60
3 – laddove previsto, gestire i mezzi per la comunicazione interna ed esterna (fax, telefono, mail, ecc.) e le eventuali attività di esposizione e vendita del materiale inerenti il patrimonio culturale e/o artistico 15 ore 25 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 55 ORE 105 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 115 ORE 125 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture socio sanitarie

 

Posizione economica C2 – Durata Apprendistato 18 mesi

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

L’Operatore socio-sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, in servizi di tipo socio-assistenziale, educativo e sociosanitario, residenziale, semiresidenziale e domiciliare, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale, (rif. profilo siglato nell’Accordo Stato – Regioni – Rep. Atti n. 1161 del 2001).

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 150 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 50 ore 10 ore 60
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Promuovere il benessere psicologico e relazionale della persona 8 ore 22 ore 30
2 – Adattare gli ambienti di vita e di cura ai bisogni della persona 4 ore 16 ore 20
3 – Assistere e curare la persona in osservanza del Piano di Assistenza Individualizzato nel lavoro d’equipe 8 ore 12 ore 20
4 – Soddisfare i bisogni primari della persona 4 ore 16 ore 20
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 24 ORE 66 ORE 90
TOTALI COMPLESSIVI 74 ORE 76 ORE 150

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Capo operaia/o

 

Posizione economica C3 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Il capo operalo/a è un operatore che coordina a livello operativo altri operai, nella esecuzione collettiva di processi di lavoro semplici e/o complessi, che richiedono un lavoro di squadra e/o di gruppo. All’interno della squadra svolge anche compiti operativi ed esecutivi, assumendosi la conduzione e la responsabilità del gruppo in relazione agli obiettivi lavorativi da raggiungere coordinandone e verificandone le attività. Fanno riferimento a questo profilo i compiti assegnati agli altri operai del suo gruppo di lavoro o squadra. Può occuparsi dell’approvvigionamento dei materiali, necessari al gruppo di lavoro per espletare I processi di lavoro assegnati, e controllare, per il suo livello di responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza e dell’uso corretto dei dispositivi di protezione, SI interfaccia e risponde del suo operato ai responsabili dell’impresa e/o della cooperativa, in un rapporto gerarchico ben definito, al fine di garantire un’ottimale esecuzione dei lavori in carico nei diversi contesti aziendali.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Relazionarsi nel gruppo di lavoro e Io nella squadra e con le funzioni superiori.

Seguire te indicazioni fornite da RSPP, diffondendole nella propria squadra di lavoro

20 ore 20 ore 40
2 – Gestire e coordinare il gruppo di lavoro e i processi produttivi da realizzare, assegnando i compiti, i tempi e gli strumenti necessari, verificando l’uso corretto dei D.P.I.

Agisce tale competenza nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e in base a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

20 ore 20 ore 40
3 – Curare gli approvvigionamenti e controllare i materiali e gli strumenti tecnici necessari ai gruppo di lavoro per l’esecuzione dei lavori 12 ore 28 ore 40
4 – Monitorare e verificare il buon andamento delle attività di produzione del gruppo e rendere conto ai propri superiori dello stato di avanzamento del lavoro o di eventuali problemi e criticità riscontrate. 16 ore 24 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 68 ORE 92 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 128 ORE 112 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Capo cuoca/o

 

Posizione economica C3 – piano biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

La/il capo cuoca/o coordina, supervisiona e pianifica le attività che si svolgono nell’area cucina e il personale addetto; pianifica e progetta il menù e provvede alla porzionatura, cottura e presentazione; gestisce le ordinazioni in cucina. Provvede alla scelta dei prodotti e le materie prime da acquistare, individuando i fornitori e procedendo anche all’acquisto. Controlla e verifica il funzionamento dei materiali e delle strumentazioni presenti in cucina.

Lavora osservando e facendo osservare le norme per la sicurezza e per l’igiene (HACCP) applicato alle varie fasi del processo.

 

DURATA COMPLESSIVA: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – organizzare e gestire le attività della cucina definendo compiti, tempi, menu, fabbisogni di materie prime e dei prodotti a disposizione 20 ore 30 ore 50
2 – preparare il menù provvedendo anche alla porzionatura e alla presentazione 20 ore 30 ore 50
3 – controllare la tenuta dell’ordine e dell’igiene in cucina e il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e dell’igiene alimentare nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HACCP) 15 ore 15 ore 30
4 – coordinare e relazionarsi con gli addetti alla cucina e alla sala 10 ore 20 ore 30
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 95 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 125 ORE 115 ORE 240

 

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice socio assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore,

 

Posizione economica C3 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’addetta/o all’Assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice socio assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore è un operatore qualificato individuato a presidio di un segmento di un servizio.

Tale figura ha compito gestionali ed organizzativi, risponde del risultato socio assistenziale dell’unità semplice (nucleo o gruppo).

Risponde del suo operato al Coordinatore di servizio/struttura, in un rapporto gerarchico ben definito, e si coordina con le altre figure socio sanitarie che compongono l’equipe Interna o esterna. Sa gestire i processi di lavoro socio assistenziali del nucleo/unità organizzativa: progettazione, pianificazione delle attività socio assistenziali, presa In carico degli utenti e degli interventi e valutazione degli stessi.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 240 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – conoscere, organizzare e gestire le attività di un servizio alla persona applicando i principali protocolli socio sanitari; raccogliere e gestire le cartelle degli utenti e i programmi individuali; curare la relazione con utenti e familiari 20 ore 30 ore 50
2 – saper gestire i gruppi di lavoro e le riunioni, rilevare il fabbisogno formativi degli addetti e conoscere i vari ruoli professionali per favorirne l’integrazione 20 ore 20 ore 40
3 – organizzare e gestire le attività, i servizi, le risorse e le dotazioni indispensabili all’erogazione del servizio 10 ore 20 ore 30
4 – monitorare e verificare il buon andamento del servizio segnalando eventuali problemi e proponendo azioni correttive e/o migliorative 16 ore 24 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 66 ORE 94 ORE 160
TOTALI COMPLESSIVI 126 ORE 114 ORE 240

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Educatrice/tore senza titolo

 

Posizione economica D1 – Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’educatore svolge attività educative e di animazione socio-culturale affiancando altre figure di operatori, quali l’assistente sociale, l’insegnante ed i tecnici della riabilitazione, Collabora e supporta nella progettazione di percorsi socio-educativi e gestisce le attività a diretto contatto con bambini, adolescenti, soggetti in condizione di svantaggio.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 100 ore 20 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Collaborare e supportare nella progettazione di percorsi socio-educativi 10 ore 50 ore 60
2 – Relazionarsi e comunicare con l’utente e le altre figure coinvolte nell’attività socio-educativa {colleghi, professionisti, familiari dell’utente) 10 ore 50 ore 60
3 – Sapersi relazionare con la rete dei servizi nel sistema di welfare locale 10 ore 50 ore 60
4 – Saper gestire le attività socio-educative individuali e di gruppo 10 ore 50 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 40 ORE 200 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 140 ORE 220 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Maestra/o di attività manuali o espressive

 

Posizione economica D1 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

La maestra/il maestro di attività manuali o espressive programma, coordina e gestisce le attività di laboratorio creativo rivolte a diverse tipologie di utenza e di servizi in collaborazione con le altre figure educative. Il suo fare è guidato da intenzionalità educativa e relazionale e si espleta nel promuovere abilità nel campo della manipolazione artistica di diversi generi (creta, tessitura, pittura, musicale, teatrale, ludica, psicomotoria, cinematografica, fotografica, multimediale, ecc.). Il suo intervento può avere obiettivi meramente ricreativi oppure può concorrere a degli obiettivi terapeutici ed educativi in senso stretto. Opera in servizi socio-educativi e socio-sanitari, in servizi scolastici e/o del tempo libero.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – programmare, pianificare, sia in termini economici che di risorse necessarie, le attività di laboratorio sulla base del progetto di servizio e dei gruppi di utenza da coinvolgere in collaborazione con le altre figure educative 40 ore 30 ore 70
2 – curare l’inserimento dell’utenza nelle attività di laboratorio, ponendo attenzione ai livelli di capacità delle persone e allo stile relazionale da adottare 20 ore 40 ore 60
3 – realizzare le attività di laboratorio in collaborazione con l’equipe del servizio e nel rispetto della normativa sulla sicurezza 20 ore 30 ore 50
4 – verificare i risultati raggiunti sulla base del progetto di servizio e dei progetti individuali 20 ore 40 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 100 ORE 140 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 180 ORE 180 ORE 360

 

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Massaggiatrice/ore

 

Posizione economica D1 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

La massaggiatrice/ore svolge attività volta a promuovere e a conservare la funzionalità ed il benessere psicofisico della persona attraverso l’uso di tecniche applicative. Opera su indicazioni del medico o dei fisioterapista.

DURATA COMPLESSIVA: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Collaborare con l’equipe multidisciplinare (medici, fisioterapisti riabilitazione) sotto la guida della quale è indirizzato all’utilizzo di applicazioni di trattamenti specifici 30 ore 55 ore 85
2 – Conoscere le tecniche e le procedure relative alle diverse applicazioni dei prodotti nell’ambito del benessere e delle condizioni di sicurezza 30 ore 50 ore 80
3 – Allestire ed organizzare gli spazi cooperando strettamente con tutti gli operatori per il mantenimento di un ambiente sicuro, igienicamente ordinato ed esteticamente apprezzabile, per il buon andamento dell’organizzazione e la soddisfazione del fruitore. 20 ore 55 ore 75
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 80 ORE 160 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 160 ORE 200 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Animatore con titolo

 

Posizione economica D1 – Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’animatore è in grado di realizzare interventi di animazione socio culturale ed educativa attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico-fisico e relazionale di persone e gruppi di utenza stimolandone le potenzialità ludico -culturali e espressive – manuali.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 100 ore 20 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Progettare Interventi di prevenzione e di riabilitazione sociale 10 ore 50 ore 60
2 – Relazionarsi e comunicare con l’assistito e le altre figure coinvolte nell’attività socio-occupazionale (fisioterapisti, operatori socio sanitari, familiari) 10 ore 50 ore 60
3 – Conoscere e applicare Tecniche di animazione Sociale e di conduzione di laboratori manuali 10 ore 50 ore 60
4 -Realizzare in tutto le fasi che li compongono interventi di animazione teatrale ed espressiva con finalità di riabilitazione sociale 10 ore 50 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 40 ORE 200 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 140 ORE 220 ORE 360

 

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Assistente all’infanzia con funzioni educative

 

Posizione economica D1 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’Assistente all’infanzia con funzioni educative realizza il progetto educativo del servizio e quello individuale dei bambini nella fascia 0 -3 anni; risponde al coordinatore pedagogico dei servizio e collabora con il gruppo operativo. La sua attività è diretta a favorire lo sviluppo psico-motorio, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini, utilizzando principi e metodologie basate sul lavoro di gruppo, e in stretta collaborazione con le famiglie e con gli organismi di gestione. Opera nelle strutture educative della prima infanzia, partecipa alla redazione del progetto educativo in collaborazione con il coordinatore pedagogico del servizio.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – programmare e pianificare le attività educative sulla base del progetto educativo in collaborazione con il coordinatore pedagogico del servizio 30 ore 35 ore 65
2 – curare l’inserimento dei bambini nelle attività educative-ricreative 25 ore 30 ore 55
3 – impostare una corretta relazione con il bambino e i suoi familiari 20 ore 35 ore 55
4 – soddisfare i bisogni primari del bambino 20 ore 95 ore 65
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 95 ORE 145 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 175 ORE 185 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operatore dell’inserimento lavorativo

 

Posizione economica D1 – Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’Operatore dell’inserimento lavorativo è In grado di gestire e verificare interventi educativi di tutoraggio e di ri-inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate, con la finalità del recupero e dello sviluppo delle loro potenzialità per una reale e attiva partecipazione alla società nel percorsi di vita.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 100 ore 20 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Contestualizzare l’intervento di inserimento lavorativo nello scenario sociale di riferimento sfruttando le risorse della rete e quelle offerte dal terzo settore. 10 ore 30 ore 40
2 – Collaborare con i servizi socio-sanitari territoriali di riferimento al fine dell’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati. 10 ore 30 ore 40
3 – Applicare tecniche di progettazione e di valutazione appropriate ai progetti di inserimento lavorativo 15 ore 35 ore 50
4 – Promuovere nell’equipe multidisciplinare un comportamento professionale etico e relazionale rispettoso della privacy e dei diritti delle persone in carico. 10 ore 30 ore 40
5 – Conoscere il proprio campo di azione professionale: la legislazione di settore, I settori lavorativi di inserimento delle persone con svantaggio, le varie e possibili tipologie di svantaggio, i processi di inserimento lavorativo e le tecniche di accompagnamento all’inclusione sociale. 20 ore 50 70
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 65 ORE 175 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 165 ORE 195 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Impiegata/o di concetto

 

Posizione economica D1 – Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’impiegato di concetto svolge le proprie funzioni all’interno del processo amministrativo/contabile dell’azienda. Nello specifico si occupa del trattamento contabile delle transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che Interessano l’azienda nel rispetto della normativa vigente e del sistema di contabilità generale adottato; collabora alla redazione dei bilancio aziendale; conosce e applica la normativa fiscale. DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 100 ore 20 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Implementare il sistema di contabilità generale vigente in azienda integrandolo con quello di contabilità analitica e con il controllo di gestione 10 ore 20 ore 30
2 – Gestire il processo amministrativo contabile avvalendosi dei sistemi informatici in uso in azienda e in stretto rapporto con clienti e fornitori 20 ore 50 ore 70
3 – Eseguire le principali operazione di carattere fiscale con particolare riferimento alla gestione dell’IVA 15 ore 40 ore 55
4 – Supportare il processo di amministrazione e gestione del personale 15 ore 30 ore 45
5 – Collaborare al processo di formulazione del bilancio aziendale 10 ore 30 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 70 ORE 170 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 170 ORE 190 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Operatrice/tore dei servizi informativi e di orientamento

 

Posizione economica D1 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’operatrice/tore dei servizi informativi e di orientamento orienta II cliente nella soddisfazione del suo bisogno Informativo nell’ambito di un’attività di sportello, per il quale cura sfa il front office che il back office, Può operare in servizi come Informa Giovani, U.R.P. (Uffici Relazioni con il Pubblico), Centri per l’impiego, le Agenzie per il Lavoro, segretariato sociale, punti di orientamento scolastico, universitario e/o del job placement, servizi per l’orientamento turistico e culturale, etc., Conosce il settore su cui deve reperire informazioni e utilizza con padronanza gli strumenti per la trasmissione delle Informazioni,

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – conoscere in modo approfondito il settore sul quale deve fornire le informazioni 40 ore 40 ore 80
2 – accogliere l’utente allo sportello e/o nel servizio secondo le procedure previste; analizzare la domanda e ricercare le informazioni richieste e/o orientarlo ad altri servizi della rete 30 ore 30 ore 60
3- curare il processo comunicativo, sia nella parte di ascolto sia della restituzione delle informazioni, utilizzando le varie tipologie di supporti, tradizionali e multimediali, ed eventualmente una lingua straniera 30 ore 30 ore 60
4 – collaborare nella ricerca delle risorse informative e della loro efficace fruizione da parte dell’utenza 20 ore 20 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 120 ORE 120 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 200 ORE 160 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA; Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa

 

Posizione economica D2 piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’impiegata/o di concetto con responsabilità in area amministrativa ha competenze specifiche nella gestione della contabilità garantendo il rispetto delle procedure e degli adempimenti fiscali-tributari. In particolar modo: partecipa all’elaborazione ed alla redazione del bilancio d’esercizio; partecipa alfa gestione del bilancio di previsione, della contabilità analitica e dei collegamenti con la contabilità generale per le fasi di controllo; gestisce i rapporti con il sistema finanziario (banche e società finanziarie); utilizza strumenti informatici per la gestione amministrativa, nonché l’integrazione con il complesso del sistema gestionale-informatlvo.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – predisporre e registrare la documentazione contabile con l’ausilio degli appositi strumenti informativi e secondo l’agenda delle scadenze amministrative 30 ore 50 ore 80
2 – collaborare alla predisposizione degli strumenti di contabilità analitica (bilancio) e di sistema di controllo (budget) 30 ore 50 ore 80
3 – realizzare le attività per la gestione degli incassi e dei pagamenti (predisporre il calendario periodico delle scadenze finanziarie, eseguire i pagamenti, controllare i saldi dei pagamenti) 15 ore 25 ore 40
4 – collaborare alla definizione del piano finanziario e di gestione dei rapporti con gli enti finanziari 15 ore 25 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 90 ORE 150 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 170 ORE 190 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Educatrice/ore Professionale

 

Posizione economica D2 – Durata Apprendistato Biennale (24 mesi)

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROFILO

 

L’educatore professionale conosce e interagisce con il sistema di welfare locale e la rete dei servizi territoriali; organizza e gestisce progetti e servizi educativi e riabilitativi in ambito sociosanitario, socio-assistenziale ed educativo rivolti a persone di diversa età e condizione in contesti multidisciplinari, volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e partecipazione alla vita sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l’educatore agisce sulla relazione Interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull’organizzazione dei servizi.

 

DURATA COMPLESSIVA: 200 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 60 ore 20 ore 80
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Progettare attività, servizi e strumenti in risposta a bisogni individuali nell’ambito della rete dei servizi e del sistema di welfare locale 28 ore 32 ore 60
2 – Sostenere, guidare e mediare dinamiche relazionali e comunicative individuali e di gruppo 4 ore 28 ore 32
3 – Utilizzare metodologie e tecniche socio-educative per la gestione delle attività individuali e di gruppo 8 ore 20 ore 28
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 40 ORE 80 ORE 120
TOTALI COMPLESSIVI 100 ORE 140 ORE 200

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Assistente Sociale

 

Posizione economica D2 – Durata Apprendistato triennale (36mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’Assistente Sociale opera con autonomia tecnico funzionale e di giudizio professionale, In osservanza dell’etica e della deontologia richiesta dall’ordine di riferimento, in tutte le fasi dell’Intervento sociale al fine della prevenzione per II sostegno e II recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. In ambito sociale può svolgere attività didattico formative rivolte agli altri operatori del settore. Svolge compiti di programmazione, di gestione, di organizzazione e di valutazione dei servizi sociali e in alcuni contesti professionali può esercitare attività di coordinamento e di direzione degli stessi e di altri operatori professionali coinvolti nella rete dei servizi sociali offerti nel territorio di riferimento.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Analizzare il contesto sociale e programmare azioni di prevenzione del disagio, con servizi e strumenti adeguati, in risposta ai bisogni individuali dei cittadini e della comunità) nell’ambito della rete dei servizi sociali e del sistema del Welfare. 30 ore 50 ore 80
2 – Gestire, organizzare e valutare servizi ed interventi sociali in stretta collaborazione con gli altri operatori sociali presenti nella rete dei servizi residenziali e territoriali. 12 ore 40 ore 52
3 – Coordinare i servizi, i propri collaboratori altri operatori con azioni di supervisione e di formazione mirate al miglioramento dei servizi sociali offerti, in un quadro condiviso di metodologia e di intenzionalità progettuale degli stessi. 10 ore 38 ore 48
4 -Gestire il rapporto diretto con l’utenza, formulando progetti di intervento personalizzati, monitorando i risultati dei progetti e con conseguente registrazione delle attività nella documentazione richiesta 20 ore 40 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 72 ORE 168 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 152 ORE 208 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Capo cuoca/o- dietista

 

Posizione economica D2 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

La/il capo cuoca/o dietista è preposta/o alla preparazione di menu dietetici seguendo i regimi prescritti dai medico o dal dietista in considerazione del tipo dl utenza (menu senza sale, senza grassi, dimagranti, per i malati di stomaco, per i diabetici, ecc.). Prepara, su indicazione del medico e del dietista, regimi speciali per pazienti in fase pre e post operatoria, o in previsione di esami speciali. Lavora in stretta sinergia e coordinamento con Ia/il capo cuoca/o con il quale condivide le indicazioni dei dietista in termini di tipi e numeri di pasti da predisporre.

Utilizza tecniche e tecnologie culinarie coerenti con le esigenze dei menu speciali di cui si occupa curando la gestione dello stock delle provviste,

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualificazione professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – conoscere le necessità in termini di regimi dietetici e/o speciali definite dal medico e dal dietista in base alle singole patologie o situazioni 30 ore 50 ore 80
2 – preparare i menu richiesti in sinergia e collaborazione con il personale di cucina utilizzando tecniche e tecnologie adeguate e il rispetto della normativa dell’igiene alimentare nel rispetto delle procedure in materia di igiene degli alimenti (HÀCCP) 45 ore 50 ore 95
3 – definire le necessità di prodotti e materie prime in coerenza con le indicazioni ricevute e controllandone l’approvvigionamento 30 ore 35 ore 65
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 105 ORE 135 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 185 ORE 175 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Ricercatrice/tore di servizi informativi e di orientamento

 

Posizione economica D2 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Il profilo considerato si occupa di sviluppare servizi informativi che consentano all’utenza la fruizione efficace ed efficiente dell’informazione. La sua attività consiste quindi nella analisi della domanda di informazione e nella progettazione di strategie di ricerca, organizzazione e gestione delle fonti e dei dati in coerenza con le caratteristiche del destinatario utilizzando varie tipologie di supporti sia tradizionali sia informatici/multimediali, Cura e coordina l’attività del back office e integra l’attività di front office anche con colloqui di sostegno e di orientamento.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – conoscere e agire all’interno della rete di servizi territoriali funzionali al tipo di informazione da erogare 40 ore 40 ore 80
2 – organizzare e gestire i dati e le fonti di informazioni predisponendo anche idonei spazi informativi e utilizzando le varie tipologie di supporti, tradizionali e multimediali, ed eventualmente una lingua straniera 40 ore 40 ore 80
3 – accogliere l’utenza con funzioni di orientamento alla scelta 30 ore 50 ore 80
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 110 ORE 130 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 190 ORE 170 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Educatrice/tore Professionale Coordinatrice/tore

 

Posizione economica D3 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

L’Educatrice/tore Professionale Coordinatrice/tore si occupa del coordinamento di servizi educativi e riabilitativi nel contesto socio sanitario ed educativo. Tali servizi possono essere residenziali, semiresidenziali e territoriali finalizzati alla promozione del benessere e dell’integrazione sociale di persone in condizione di svantaggio (Educativa Territoriale, Centri Diurni, Comunità per disabili, Ludoteche, Centri di Aggregazione Giovanile, ecc.). Nell’ambito dell’esercizio della funzione di coordinamento la figura in questione si occupa della gestione di una équipe di servizio multidisciplinare, dell’assistenza tecnica e strumentale per l’erogazione del servizio affidato, dei rapporti gerarchici e di comunicazione sia all’interno sia all’esterno della struttura; cura la qualità progettuale del servizio da erogare e ricerca la soluzione dei problemi organizzativi e di coordinamento di sua competenza.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – pianificare, programmare e organizzare il servizio e le risorse umane e strumentali; strutturare e affidare i ruoli, i compiti e le mansioni agli operatori 40 ore 50 ore 90
2 – coordinare il gruppo di lavoro multidisciplinare rispetto ai servizio erogato valutando anche possibili sviluppi dello stesso in relazione a eventuali nuovi bisogni emersi da famiglie, utenti, ente committente 20 ore 50 ore 70
3 – supportare il personale del servizio nella realiz-zazione delle attività previste 20 ore 20 ore 40
4 – valutare e documentare le fasi e le azioni di realizzazione del progetto del servizio e dei progetti individuali degli utenti con i) coinvolgimento dell’equipe 20 ore 20 ore 40
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 100 ORE 140 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 180 ORE 180 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Capo ufficio

 

Posizione economica E1 piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Il capo ufficio, nel rispetto delle politiche aziendali, cura il coordinamento, il controllo e la verifica del funzionamento dell’ufficio operando alle dirette dipendenze di altre figure di responsabilità. Svolge compiti per i quali è richiesta una elevata competenza tecnico/commerciale, una capacità d’uso intensivo degli strumenti informatici e di coordinamento di gruppi di lavoro.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – pianificare, gestire e organizzare le attività dell’ufficio (piani di lavoro, indicatori di per-formance.,) 40 ore 50 ore 90
2 – gestire e valutare gli impiegati (analisi delle competenze, attribuzioni dei compiti, delega..,) 40 ore 50 ore 90
3 – utilizzare modalità adeguate di relazione e comunicazione sia all’interno che all’esterno della struttura 20 ore 40 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 100 ORE 140 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 180 ORE 180 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Coordinatrice/’ore di unità operativa e/o servizi semplici

 

Posizione economica E1 – Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

E’ una figura con compiti gestionali e organizzativi individuata per presidiare l’area socio-assistenziale e sociale a rilievo sanitario. Agisce pertanto nell’ambito di servizi residenziali, semi residenziali e nell’assistenza domiciliare rivolta a persone autosufficienti e non autosufficienti, utenti in condizione di sofferenza fisica, psichica c/o residenziale o in situazione di emarginazione. Risponde del risultato complessivo del servizio all’utenza, configurandosi come posizione di indirizzo e di raccordo tra ente committente, ente gestore e fruitore diretto del servizio.

E’ punto di riferimento organizzativo e qualitativo per il personale adibito a) servizio. Ha competenze socio-manageriali.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE; 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 100 ore 20 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – Pianificare ed organizzare il servizio assegnato dallo start – up all’erogazione 10 ore 50 ore 60
2 – Gestire le risorse umane negli aspetti contrattuali, di formazione – aggiornamento e motivazionali 20 ore 40 ore 60
3 – Analizzare, monitorare e valutare la qualità del servizio attivando azioni correttive e/o di miglioramento 20 ore 40 ore 60
4 -Conoscere i principali servizi, il loro posizionamento nel sistema di riferimento e le principali normative di settore 20 ore 40 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 70 ORE 170 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 170 ORE 190 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

 

Posizione economica E2 – Durata Apprendistato Triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

E’ una figura con compiti gestionali e organizzativi individuata per presidiare l’area socio-assistenziale e sociale a rilievo sanitario. Agisce prevalentemente nell’ambito di servizi residenziali per anziani e/o disabili e/o persone in condizione di svantaggio, caratterizzati da livelli elevati di gestione diretta del servizio comprendente aspetti di natura amministrativa, di rendicontazione esterna, di gestione dell’ospite e di gestione qualitativa del personale. Opera con autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali nell’ambito di strutture complesse.

 

DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE: 360 Ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – pianificare ed organizzare un servizio agendo sui vari fattori che ne compongono II piano di attività; struttura, rapporti con i clienti, contratti, pianificazione delle attività attivazione di servizi, beni, attrezzature, materiali secondo f parametri e/ o requisiti previsti dalle normative di riferimento. 20 ore 40 ore 60
2 – gestire il personale a livello di aspetti contrattuali, di sicurezza sul lavoro, di assegnazione incarichi, valutazione del fabbisogno, valutazione delle competenze e del livello motivazionale, elaborazione di piani formativi di addestramento e aggiornamento. 30 ore 30 ore 60
3 – identificare gli indicatori di qualità interna, esterna, di efficienza e di efficacia, monitorare i risultati, attivare piani di miglioramento continuo ed eventuali azioni correttive 10 ore 50 ore 60
4 – conoscere i principali servizi, il loro posizionamento nel sistema di riferimento, la normativa specifica. Saper applicare le principali nozioni e tecniche di Rendicontazione economica, preparazione di un budget e controllo di gestione. 30 ore 30 ore 60
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 90 ORE 150 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 170 ORE 190 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Sociologa/o

 

Posizione economica E2 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

La sociologa/il sociologo analizza e decodifica le problematiche sociali. Il suo scopo professionale è quello di osservare da vicino la società e le sue rappresentazioni, la loro trasformazione e il loro cambiamento nel contesto della politica, della cultura, dell’organizzazione del lavoro e dei servizi sociali e sanitari, Nell’ambito delle sue funzioni si occupa prevalentemente dello studio delle relazioni fra l’individuo e il sistema sociale e organizzativo, con lo scopo di promuovere processi efficaci e stabili di inclusione. Opera attivamente nell’area dell’erogazione dei servizi sociali, educativi e sanitari, dove può svolgere attività di ricerca e di gestione di risorse umane. La sua competenza è impiegata nell’ambito della programmazione degli interventi sul territorio in tema di marginalità, di devianza, di politiche occupazionali, di promozione culturale, ecc. Collabora con altri professionisti del sociale per progettare e valutare interventi finalizzati a prevenire e a risolvere situazioni di disagio caratterizzate da un alto grado di complessità (disagio psichico, tossicodipendenza, tutela dei minori, servizi domiciliari per gli anziani, ecc.).

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – osservare, analizzare e decodificare i fenomeni sociali e organizzativi; identificare i problemi legati alle organizzazioni sociali e alla individuazione delle possibili soluzioni 20 ore 30 ore 50
2 – elaborare ricerche conoscitive, valutative e operative in ambito sociale, educativo e sanitario 20 ore 50 ore 70
3 – pianificare, programmare e organizzare i servizi sociali, educativi e sanitari in collaborazione con altri professionisti del settore 20 ore 50 ore 70
4 – formare e gestire risorse umane dei servizi sociali, educativi e sanitari 20 ore 30 ore 50
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 80 ORE 160 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 160 ORE 200 ORE 360

 

PERCORSO FORMATIVO PER APPRENDISTA

 

AREA/CATEGORIA: Pedagogista

 

Posizione economica E2 – piano triennale (36 mesi)

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROFILO

 

Il pedagogista effettua l’analisi di situazioni individuali, familiari, lavorative, di gruppi e comunità; programma e progetta interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica. Interviene con programmi e progetti per la prevenzione, la valutazione e il trattamento riabilitativo dei disagi manifestati dalle differenti tipologie di utenti; svolge attività di orientamento scolastico e professionale.

 

DURATA COMPLESSIVA: 360 ore

 

Descrizione delle competenze in uscita per il raggiungimento della qualifica professionale

 

UNITÀ DI COMPETENZA Modalità di erogazione Ore totali
Teorica On the job
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:
Essere in grado di inserirsi in un contesto organizzativo aziendale, operare in conformità alla sicurezza sul lavoro, esercitare i diritti e doveri previsti dalla legislazione di settore, comunicare e relazionarsi nell’ambito lavorativo e utilizzare i supporti informatici di base. 80 ore 40 ore 120
COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
1 – analizzare le caratteristiche dell’utenza di riferimento contribuendo alla definizione di diagnosi finalizzate alla costruzione di percorsi riabilitativi ed educativi 20 ore 60 ore 80
2 – progettare, coordinare e dirigere i progetti di intervento a valenza educativa, ed eventualmente di orientamento, utilizzando specifiche metodologie e tecniche 20 ore 60 ore 80
3 – collaborare all’interno di equipe multidisciplinari 20 ore 60 ore 80
TOTALI PARZIALI PROFESSIONALIZZANTI 60 ORE 180 ORE 240
TOTALI COMPLESSIVI 140 ORE 220 ORE 360

 

 

[108] Note interpretative congiunte

 

Art. 72 commi 2 e 3

 

Le parti firmatarie il CCNL confermano che, ai fini dell’applicazione delle percentuali alle differenze di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 72, gli importi delle voci retributive, assorbite dai nuovi minimi contrattuali conglobati, sono quelli in vigore fino al 31/12/96 e spettanti in relazione al sistema di classificazione dei lavoratori di cui all’art. 41 dei CCNL 1/4/92.

 

Roma, li 5/6/1997

 

– Dichiarazione congiunta –

In relazione alle sedi di informazione e confronto, di cui all’art. 9 del CCNL definito in data 10/5/97, si sottolinea come le stesse interessino esclusivamente le parti firmatarie del CCNL medesimo.

 

Roma, lì 29 luglio 1997

 

[109] ALLEGATI

 

[110] Verbale di accordo rinnovo 21 maggio 2019

 

Verbale di accordo rinnovo 21 maggio 2019

 

[111] Decreto di pubblicazione delle tabelle del costo del lavoro

 

Omissis

 

[112] Protocollo 5 aprile 1990 sul nuovo modello di relazioni industriali nel sistema delle imprese cooperative

 

Il giorno 5/4/1990, tra l’associazione generale cooperative italiane (AGCI), la Confederazione cooperative italiane (CCI), la Lega nazionale cooperative e mutue (LNCe M) e la CGIL, la CISL, la UIL

 

Condividono l’obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale ed infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell’organizzazione del lavoro. Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l’impresa cooperativa potrà contribuire con la sua esperienza storica ed istituzionale alla costruzione di un modello di maggiore democrazia economica che lo stesso statuto dell’impresa europea attualmente in discussione intende promuovere.

A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello stato sociale matura la convinzione dell’opportunità di una riorganizzazione del servizi sociali e collettivi. In tale direzione le parti ritengono che l’impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.

L’impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo ed intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e nell’organizzazione del lavoro.

La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con l’organizzazione efficiente ed efficacie dei diversi ruoli aziendali è condizione per l’impresa di competitività sui mercati, cosi come per l’impresa di competitività sui mercati, cosi come per I lavoratori l è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.

Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all’impresa cooperativa che ha nell’autogestione dei soci e nella partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.

Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente Protocollo si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.

A tale proposito le relazioni sindacali fra le parti si ispireranno ai seguenti criteri:

 

1) Il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;

 

2) L’instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto fra le parti su temi di interesse comune;

 

3) La definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche ai fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;

 

4) La riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti ed assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai livelli concordati;

 

5) La definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a raffreddare il conflitto;

 

6) La definizione di un quadro di impegni congiunti oggetto di un documento specifico per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.

 

  1. Rapporti tra le Centrali Cooperative AGCI, C.C.I., L.N.C, e M. e CGIL-CISL-UIL

 

  1. Livello interconfederale nazionale

Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi di interesse comune, quali:

 

– le problematiche connesse al mercato del lavoro;

– le politiche di formazione professionale;

– le pari opportunità;

– le politiche occupazionali;

– lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;

– le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;

– i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;

– la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali ed internazionali;

– l’andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;

– l’analisi delle dinamiche retributive del costo del lavoro;

– lo sviluppo del Mezzogiorno;

– la tutela dell’ambiente.

 

  1. 1 Conferenza Nazionale sulla Cooperazlone

Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza Nazionale sullo stato e lo sviluppo della Cooperazione in Italia.

La conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell’osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l’apporto di autorevoli esperti della cooperazione, delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e produttive.

La Conferenza dovrà richiamare un’attenzione maggiore sui problemi della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione, tecnologia, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazioni e problematiche del mercato del lavoro; formazione professionale; costo del lavoro; contrattazione collettiva).

 

  1. Livello territoriale

 

Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali Cooperative e delle Confederazioni Sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.

 

  1. Livello settoriale

 

Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e di Informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL  stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria. La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa

 

  1. Democrazia d’impresa e partecipazione del lavoratori

 

  1. Le parti ribadiscono l’importanza e la validità delle procedure di informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, cosi come previsto dai CCNL  stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.

La stipula dei prossimi CCNL  costituirà occasione per una verifica di tali procedure.

 

  1. Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale.

Inoltre le parti convengono sulla utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai micro-processi produttivi.

 

  1. Formazione professionale

 

Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell’occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all’acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione di nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi di innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare la professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.

Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all’attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.

Ciò premesso le parti si impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui demandare i seguenti compiti:

 

  1. A) Promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli Enti competenti, di strumenti funzionali all’adeguamento dell’offerta formativa, ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’offerta formativa;

 

  1. B) Promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi;

 

  1. C) Individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;

 

  1. D) Progettare e promuovere iniziative volte alla intensificazione ed al miglioramento dell’orientamento professionale anche attraverso iniziative pilota.

 

Le parti definiranno le forme più opportune di intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate.

Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti.

 

  1. Pari opportunità

 

  1. A) Specificità femminile

Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale,

 

  1. B) Fasce deboli del mercato del lavoro

Nel quadro di iniziative per la valorizzazione delle risorse umane le parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione dell’occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa integrati, handicappati, ultraventinovenni, extra-comunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l’inserimento di lavoratori extra-comunitari in coerenza con quanto disposto dalla Legge n. 39 del 23/2/1990.

 

  1. Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione

 

Le parti convengono di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione.

L’Osservatorio Nazionale è l’organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione.

Esso progetterà iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interessi scelti di volta in volta dalle parti.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l’Osservatorio si avverrà dell’apporto di qualificate strutture esistenti all’interno delle associazioni firmatarie ed anche esterne individuando le fonti di finanziamento di ogni singola iniziativa.

L’Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha II compito di elaborare entro i successivi tre mesi un regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio, il programma di attività e di individuare le fonti di finanziamento.

Il progetto complessivo sarà sottoposto all’approvazione delle parti.

 

  1. Linee per la contrattazione collettiva

 

Le parti convengono sulla necessità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte d’impresa.

 

6.1 In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli.

Tali linee riguardano:

 

– comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di salvaguardare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle impresa concorrenti;

 

– il riconoscimento di due livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione} e quello integrativo;

 

– l’impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL  purché non espressamente rinviati al livello integrativo;

 

– l’impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in temi intermedi tra un rinnovo e l’altro dei CCNL onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l’allungamento della durata degli stessi CCNL.

 

6.2 Le materie ed il livello di contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell’ambito del rinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi retributivi al livello aziendale saranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole Imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.

 

6.3 Le parti convengono sulla opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da CCNL  autonomi della Cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.

 

  1. Socio lavoratore

 

Premesso che l’adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell’azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e CGIL-CISL-UIL, riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all’atto della stipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati da presenza di cooperative di produzione e lavoro e di lavoro vengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali – riferite, per quanto attiene ai trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle cooperative, a quanto previsto dai CCNL.’

 

  1. Procedure per la prevenzione del conflitto

 

In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie:

 

  1. a) Controversie economiche collettive

Alla richiesta dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle organizzazioni Sindacali di CGiL-CISL-UIL a livello della contrattazione nazionale di settore ed a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime, attraverso un incontro tra le delegazioni delle parti.

Allo scopo di favorire il buon esito dei negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

 

  1. b) Controversie relative all’applicazione del presente accordo

Le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un’apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa.

 

  1. c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti

Per eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei CCNL, si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data della notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall’adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

 

  1. d) Controversie individuali e plurime

Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente Protocollo e le Organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:

– un primo tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall’insorgere della controversia;

– qualora le parti constatino l’impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa ad una commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale;

– in caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da una componente con le funzioni di arbitro. La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall’inizio del provvedimento arbitrale.

A tal fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, cosi da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex – artt. 2113 C.C, e 410 e 411 C.P.C..

L’esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.

Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette.

I CCNL armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa.

 

ALLEGATI

 

  1. Oneri Sociali

 

AGGI, CCI, LNCeM e CGIL,CISL,UIL convengono sulla necessità di ridurre il divario, oggi eccessivo, tra l’ammontare dei costo dei lavoro ed il livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella definizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di riduzione della competitività che si aggiunge ad altri, quali la inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.

Rilevando, inoltre, le negative conseguenze che determinano le ricorrenti incertezze e la variabilità nell’adozione di misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, concordano sulla urgenza dell’adozione di provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità generale di oneri oggi gravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare forme di assistenza a disposizione di tutti i cittadini (assistenza sanitaria, assicurazione t.b.c, asili nido, assistenza malattia pensionati, enaoli).

Considerato che il sistema degli oneri sociali, totalmente gravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più alta densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle imprese cooperative, valutano con interesse ed attenzione l’ipotesi di assumere a parziale riferimento per la contribuzione previdenziale altri indicatori economici in misura tale da non scoraggiare né l’innovazione di processi né l’occupazione e la valorizzazione delle professionalità.

Le parti assumono l’impegno a condurre verso tali obiettivi un’azione concertata nei confronti dei pubblici poteri, nonché per un comune intervento nelle sedi competenti al fine di rimuovere le cause dei costante appesantimento della contribuzione previdenziale che rende particolarmente difficile la situazione economica delle cooperative di produzione e lavoro. Concordano altresì di incontrarsi per analizzare le particolari problematiche di vari settori della cooperazione in materia di normative previdenziali,

 

  1. Precisazione

In relazione a quanto previsto dalla lettera B di pag. (2) “Livello territoriale” del Protocollo di nuove relazioni industriali del 5/4/1990, le Centrali Cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la possibilità di consultazioni tra le parti anche al livello di singoli territori provinciali, in quanto demanda al livello regionale la definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione.

 

[113] Accordo Interconfederale 12 Dicembre 2018

 

Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 in materia di rappresentanza, assetti contrattuali, partecipazione, welfare contrattuale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione continua

 

[114] Protocollo di intesa per l’applicazione del DLgs 19 settembre 1994 n. 626

 

Roma, 5/10/1995

 

  1. Premessa

 

1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D.Lgs. n. 626/1994 demanda alla contrattazione collettiva.

Tenendo conto delle innovazioni sostanziali ed in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee ed il D.Lgs. si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa dei presente accordo e s’impegnano a verificarne l’efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.

 

1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalia firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.

 

1.3. II presente accordo ha validità fino ai 30/6/1997 e se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e cosi di anno in anno.

 

1.4. Riaffermando l’impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:

 

– strumenti di partecipazione

– rappresentanza dei lavoratori (R.L.S.)

– formazione

– ruolo degli organismi bilaterali

– modalità operative e funzionamenti degli organismi.

 

  1. Organismi bilaterali

 

2.1. livello nazionale

Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all’Ente bilaterale nazionale per la formazione e l’ambiente denominato COOP-FORM, costituito ai sensi dell’accordo interconfederale 24/7/1994.

 

2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs. 626/94, in particolare:

 

– raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, i particolare con la Commissione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 626/1994;

 

– promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso COOP-FORM anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell’Unione Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al COOP-FORM Nazionale;

 

– elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D.Lgs. 626/94;

 

– elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;

 

– proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;

 

– costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.

 

2.3. I costi delle attività espletate dal COOP-FORM Nazionale (ricerca di fabbisogni – progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.

 

2.4. La sede del Comitato Nazionale è presso il COOP-FORM che assolve i compiti di segreteria, il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre COOP-FORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.

 

2.5. livello regionale

Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale. Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all’Ente Bilaterale Regionale COOPFORM.

 

2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti;

 

– raccordarsi con le Regioni e con i Comitati Regionali ex art. 27 D.Lgs. 626/94 nonché con altri Enti ed istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

 

– favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;

 

– promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/94 coordinandone l’attività;

 

– promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del COOP-FORM nazionale;

 

– verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato Bilaterale provinciale;

 

– svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;

 

– costituire l’anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;

 

– tenere ed aggiornare l’elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione.

 

– proporre convenzioni da attuare tramite COOP-FORM con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;

 

– promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;

 

– ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima Istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.

 

2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all’interno del COOP-FORM Regionale.

 

2.8. Il Comitato Regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il COOP-FORM. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.

 

2.9. livello provinciale

Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

 

2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;

 

– promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (R.L.S.) che per gli addetti designati dalle imprese;

 

– eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.

 

2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.

 

2.12. organismi paritetici di settore

Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie// disciplinate dal D.Lgs. 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

 

  1. Attività di conciliazione dei Comitati Paritetici

 

3.1. In caso di controversia insorta sull’applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello Regionale è l’organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.

Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.

Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l’esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l’eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.

 

3.2. E’ ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.

 

3.3. I compiti di segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell’ambito del Coop-Form o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.

 

3.4. Norma transitoria

L’opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie dei presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso. L’opzione sarà comunicata al Comitato Nazionale di cui ai punto 2.1.

 

  1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalia sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti:

 

4.2. imprese cooperative oltre 15 lavoratori

Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell’accordo del 13/9/1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell’ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.

 

4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.

Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresenta per la sicurezza saranno individuati tra i componenti (a RSU.

Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. n. 626/1994.

 

4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.

 

4.5. Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.

 

4.6. Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.

 

4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11.. Il rappresentante cosi eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6.).

 

4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.

I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.

 

4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4.10. e 4.11.

 

4.10 procedure per la elezione o individuazione dei R.L.S.

Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

L’elezione si svolgerà a suffragio universale scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.

Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.

Prima dello svolgimento delle elezioni l’assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.

Il/i rappresentante/i per la sicurezza cosi eletto/i durano nell’incarico per il tempo previsto dall’accordo 13/9/1994 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della R.S.U..

 

4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l’associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.

 

4.12. Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimenti all’accordo interconfederale 13/9/1994 sulle R.S.U.

 

  1. Permessi per agibilità

 

5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:

 

– 12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;

 

– 30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.

 

5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed I) del citato art. 19.

 

5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevedere l’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

 

  1. Funzioni del rappresentante per la sicurezza

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

6.1. accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva. La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.

 

6.2. consultazione

La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.Lgs. 626/1994.

In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.

Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.

In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

 

6.3. riunioni periodiche

In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

 

6.4. informazione e documentazione

Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.

In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia. Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione del rischi di cui all’art. 4, comma 2, tenuto presso l’unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

  1. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)

Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di una efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell’Ente Bilaterale COOP-FORM Nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.

 

7.2. Per quanto riguarda l’art. 19 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Tale formazione deve comunque comprendere:

 

– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalia legge;

 

– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione; metodologie sulla valutazione del rischio;

 

– metodologie minime di comunicazione.

 

La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.

 

7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.

 

7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.

 

  1. Piccole imprese cooperative

 

8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.

 

8.2. rappresentanza aziendale

In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo l procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.

Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.Lgs. 626/94).

Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6. Del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche. Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.

 

8.3. rappresentanza territoriale

La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui ai punto 8.1.

 

8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.

 

8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l’esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell’ambito dei COOP-FORM regionale e separatamente contabilizzate.

 

8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell’accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.

 

8.7. L’accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del COOP-FORM regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.

Il COOP-FORM regionale informerà periodicamente il COOP-FORM nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5.

 

8.8. L’accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

 

  1. Clausola di salvaguardia

Qualora ad opera delle OO.SS, firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.

 

– Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza –

In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, CgiI, Cisl, Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l’orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

 

[115] Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione 21/2/2017

 

Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione 21 febbraio 2017

 

Accordo 18 ottobre 2017 relativo ai lavoratori dipendenti per l’istituzione del fondo pensione nazionale a capitalizzazione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in breve “previdenza cooperativa”

 

 

Il giorno 18 ottobre 2017, tra

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE e A.N.C.P.L., LEGACOOP SERVIZI, LEGACOOP SOCIALI, A.N.C.C., A.N.C.D., LEGACOOP AGROALIMENTARE, CULTURMEDIA, ASSOCIAZIONE AGENZIE SOCIETARIE UNIPOLSAI CONFCOOPERATIVE E FEDAGRI, FEDERCOOPESCA, FEDERCONSUMO, FEDERCULTURA TURISMO SPORT, FEDERLAVORO E SERVIZI, FEDERSOLIDARIETÀ AGCI e AGCI-AGRITAL, AGCI CULTURALIA, AGCI SOLIDARIETÁ, AGCI SERVIZI, AGCI PRODUZIONE E LAVORO

e

CGIL e FIOM, FILLEA, FILCAMS, FLAI, FILCTEM

FUNZIONE PUBBLICA, FILT, SLC

CISL e FIM, FILCA, FISASCAT, FEMCA, FAI, FIST, FIT, FP, FISTEL

UIL e UILM, FENEAL, UILTUCS, UILTEC, UILA, UILTRASPORTI, UILFPL, UILCOM

 

 

VISTI

 

– le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 21/10/1997, 29/4/1998 e 24/1/2007, da Legacoop nelle date 18/2/1998 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 26/2/1998 e 4/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

 

– i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cils, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria, – l’accordo stipulato in data 6/12/1996 quale parte integrante del CCNL sottoscritto in data 3/12/1994 nonché l’accordo sottoscritto in data 31/3/1998 tra l’Associazione Nazionale delle Cooperative di consumatori (ANCC – L.N.C.M) , l’Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (ANCD – L.N.C.M.), la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (CCI), l’Associazione Italiana Cooperative di Consumo (AGCI) e la FILCAMS – CGIL, la FISASCAT – CISL e la UILTuCS – UIL e successive modifiche ed integrazioni,

 

– l’accordo stipulato in data 7 novembre 2000 tra CCI, LEGACOOP, AGICA-AGCI, UNCEM, FEDERFORESTE E EDERAZIONE ALIMENTARE E TABACCO – CISL, FEDERAZIONE ITALIANA SALARIATI BRACCIANTI IMPIEGATI E TECNICI DELL’AGRICOLTURA – CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL,

 

– l’Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione sottoscritto fra Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cils, Uil sottoscritto il 21 febbraio 2017 e l’adesione dell’Uncem con la delibera della Giunta esecutiva del 15/ maggio 2017,

 

 

CONFERMATI

 

– obiettivi e finalità dell’Accordo interconfederale del 21 febbraio 2017 fra le Centrali Cooperative e i Sindacati Confederali,

 

 

PRESO ATTO CHE

 

– gli organi di amministrazione di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper, rispettivamente nelle sedute del 19/7/2017, 17/7/2017 e 26/7/2017, hanno deliberato l’approvazione del progetto di fusione propria tra Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper nonché la bozza di Statuto del Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria – “Previdenza Cooperativa”,

 

– in sede di delibere di approvazione del progetto di fusione da parte delle Assemblee dei Delegati di Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper in seduta straordinaria sarà previsto un regime transitorio sino all’insediamento dei nuovi organi

di amministrazione e controllo; con le medesime delibere saranno individuati i componenti dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, che resteranno in carica fino a quando l’Assemblea dei Delegati del Fondo Previdenza Cooperativa non abbia proceduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Sindaci e stabiliti gli emolumenti,

 

– l’Assemblea dei Delegati provvisoria sarà composta dai componenti delle tre Assemblee dei fondi pensione interessati dal processo di fusione,

 

– il Consiglio di Amministrazione provvisorio sarà composto da 18 membri, individuati tra i componenti dei tre organi di amministrazione dei fondi pensione interessati dal processo di fusione, di cui 9 in rappresentanza dei datori di lavoro e 9 in rappresentanza dei lavoratori,

 

– il Collegio dei Sindaci provvisorio sarà composto da 4 membri effettivi e 2 supplenti, individuati tra i componenti dei tre organi di controllo dei fondi pensione interessati dal processo di fusione, di cui 2 effettivi e 1 supplente in rappresentanza dei datori di lavoro e 2 effettivi e 1 supplente in rappresentanza dei lavoratori,

 

 

SI CONCORDA CHE

 

ferme restando le misure, i termini e le modalità stabilite;

 

– nei regolamenti, nelle delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cils, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria,

 

– nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di Agci, Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil – nonché dagli eventuali conseguenti accordi attuativi,

 

il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare viene individuato in “Previdenza Cooperativa”, costituendo Fondo pensione nazionale a capitalizzazione dei lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative e dei lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Di conseguenza tutti i riferimenti a “Cooperlavoro”, “Filcoop” e “Previcooper” vanno intesi come riferimenti a “Previdenza Cooperativa”.

Resta inteso che l’efficacia del presente Accordo rimane subordinata all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “Previdenza Cooperativa” da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

 

[117] Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento 11 febbraio 2004

 

Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento 11 febbraio 2004

 

[118] APPENDICE LEGISLATIVA

 

Legge 381/1991

 

Legge 142/2001

 

Legge 300/1970

 

DLgs 112/2017

 

DLgs 117/2017