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Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] Art. 1 Relazioni industriali
  • [3] Art. 2 Formazione e occupazione
  • [4] Art. 3 Contratti a termine
  • [5] Art. 4 Gestione dei regimi di orario
  • [6] Art. 5 Diritti dei lavoratori
  • [7] Art. 6 Aumenti salariali
  • [8] Art. 7 Sottoscrizione contrattuale
  • [9] Art. 8 Decorrenza e durata
  • [10] ALLEGATO 1 – Clausola di salvaguardia
  • [11] ALLEGATO 2

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno12/10/2000 tra CNA, CASA, FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile – abbigliamento – calzaturiero – sartorie – pelliccerie – lavanderie – puliture a secco tintorie abiti ed indumenti smacchiatorie in genere dell’Emilia Romagna.

Il presente CIRL decorre dall’1/1/1999 ed avrà scadenza il 31/12/2002.

 

[2] Art. 1 Relazioni industriali

Le parti ritengono che il miglioramento e l’approfondimento delle comuni conoscenze del settore e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscano una utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni e per il miglioramento dei reciproci rapporti.

Pertanto le OO.AA. e le OO.SS., ferme restando le rispettive autonomie di valutazione e di intervento di ciascuna parte, concordano che gli aspetti del settore e i demandi contrattuali formeranno oggetto di esame nei comitati e/o commissioni bilaterali.

Questa pratica di continuità di confronto ha lo scopo, attraverso la ricerca di convergenza nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni, di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il consolidamento del settore attraverso l’individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, l’apporto delle risorse umane sempre più un fattore strategico e la tutela occupazionale.

In questo senso le parti hanno definito un documento comune delle politiche industriali attinenti al settore per l’attivazione congiunta di confronto con la Regione Emilia Romagna.

Sulla base di questi intendimenti le parti convengono, anche in relazione alla previdenza complementare, di utilizzare tutti gli strumenti utili per favorire le informazioni e le adesioni a tale opportunità e per contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema pubblico.

A tale scopo le parti concordano sull’utilità di attivare una capillare campagna informativa, anche in forma congiunta affidando i necessari approfondimenti ad incontri specifici.

Oltre a ciò, le parti convengono di utilizzare strumenti informativi, i più larghi possibile, che abbiano l’obiettivo di realizzare una vasta ed efficace campagna di raccolta delle adesioni delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

 

Politiche industriali – Il sistema moda in Emilia Romagna

 

Il grande successo delle produzioni made in Italy sui mercati internazionali, che ha portato l’Italia ad essere il maggiore esportatore tra i paesi industrializzati ed il secondo al mondo dopo la Cina, è fondato su alcune caratteristiche ben precise.

La capacità di innovare il prodotto è stato il primo, più importante e duraturo dei fattori di competitività del made in Italy. L’attitudine all’innovazione, che caratterizza le imprese del tessile-abbigliamento-calzaturiero in Emilia Romagna ha determinato la capacità di:

 

– Offrire prodotti originali, che ben si distinguono dagli altri;

 

– Stare al passo con i gusti, ma soprattutto con i desideri dei consumatori;

 

– Offrire performances tecniche sempre più avanzate di processo e di prodotto.

 

Il vantaggio competitivo delle imprese si sviluppa a partire dalle competenze immateriali nel campo della progettazione stilistica, della comunicazione e del marketing, e sul fronte più propriamente manifatturiero si traduce in valore aggiunto attraverso tecnologie moderne capaci di attribuire ai materiali tessili di base (filati, tessuti, ecc.) il contenuto moda e le performances avanzate che li caratterizzano.

I processi legati alla globalizzazione dei mercati hanno prodotto un significativo impatto sulla composizione quali/quantitativa del sistema produttivo della moda e dei relativi livelli occupazionali. Questi fattori sommati ai mutamenti negli stili di vita e alle richieste di standard qualitativi sempre più elevati mettono a dura prova il sistema produttivo del tessile, abbigliamento, calzature e soprattutto per quanto attiene le imprese più piccole.

E’ indubbio che il contesto di questo settore si delinea secondo tre direttrici:

 

– Una di tipo “distrettuale” caratterizzata da rapporti consolidati tra le imprese;

 

– Una delle caratteristiche di “rete” dove alcune imprese leader governano una certa quantità di relazioni;

 

– Una che può essere definita di tipo “marginale”, nella quale operano soprattutto aziende di piccola/piccolissima dimensione, che spesso non hanno relazioni con le due direttrici precedenti.

 

Riflessioni particolari vanno rivolte all’area del “su misura” in modo particolare verso il mondo della sartoria e della pellicceria. In questo comparto possono esistere spazi per nuova occupazione professionalmente specializzata che potrebbe concretizzarsi attraverso percorsi formativi specifici per favorirne l’accesso al lavoro.

Nella regione Emilia Romagna, in tutti i settori del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero le piccole imprese artigiane, che lavorano in conto proprio ed in sub-fornitura, rappresentano l’ossatura portante (circa 2/3) del sistema produttivo regionale.

In particolare nei settori abbigliamento e calzaturiero le imprese, prevalentemente artigiane, lavorano in sub-fornitura occupando una parte rilevante degli addetti complessivi su base regionale, con una forte presenza di manodopera femminile.

Inoltre, va considerato che i sub-fornitori  dell’Emilia Romagna lavorano quasi esclusivamente per committenti localizzati all’interno della Regione e quindi si può parlare di “sistema” produttivo regionale.

La concorrenza da parte dei produttori a basso costo del lavoro ha costretto le imprese a basare il proprio vantaggio competitivo su fattori quali la qualità, il design e la capacità di rispondere velocemente alle richieste del mercato.

Le piccole imprese in conto proprio, che hanno oggettivamente maggiori difficoltà ad attuare una strategia di internazionalizzazione produttiva, hanno dovuto innalzare il livello qualitativo dei loro prodotti e puntare sulla ricchezza e fantasia delle collezioni.

Complessivamente le imprese industriali si sono poste il problema di come riorganizzarsi attuando un aumento della qualità prodotto/servizio e con un miglioramento dei costi ottenuto anche attraverso la diminuzione o il congelamento delle prestazioni economiche con la sub-fornitura.

Le conseguenze di questi processi hanno già colpito e colpiranno le piccole imprese e le imprese artigiane che lavorano in conto terzi con pesanti ripercussioni per i livelli produttivi ed occupazionali.

Questo processo e la ristrutturazione interna al sistema moda regionale ha comportato quindi una sensibile riduzione nei livelli occupazionali, ma può rappresentare ulteriori negatività sul versante occupazionale.

Un settore profondamente ristrutturato, sottoposto a continue flessioni di produzione determinate soprattutto dai cambiamenti che avvengono sul fronte della domanda. Un apparato produttivo regionale che evidenzia nello stesso tempo potenzialità di consolidamento e marcate difficoltà. Un quadro occupazionale di oltre 50.000 dipendenti su base regionale, in prevalenza manodopera femminile che in questi anni non ha avuto sostanziali modificazioni in negativo, anche per l’intervento economico e solidale dell’Eber a copertura dei periodi di mancata produzione.

La struttura produttiva può schematicamente essere ricondotta a tre segmenti presenti, seppur in proporzioni diverse, in tutti i comparti.

Il primo segmento comprende in tutti i comparti i prodotti di larga serie dove il rispetto di precisi standard qualitativi non rappresenta un fattore cruciale.

Questo segmento, anche se minoritario in Emilia Romagna, è quello già maggiormente colpito dalle produzioni e importazioni dai paesi a basso costo.

Il secondo segmento comprende prodotti in cui il rispetto di ben precisi standard di qualità rappresenta un fattore di competitività rilevante.

Questo segmento rappresenta una quota significativa di attività e di occupazione a livello regionale.

E’ il segmento che presenta nel medio termine dei rischi, dato che è sottoposto all’aumento lento, ma costante, degli standard qualitativi nei paesi concorrenti a basso costo.

Le imprese di questo segmento dovranno continuare ad operare sul versante degli investimenti d’innovazione tecnologica altamente qualitativa.

Il terzo segmento è quello in cui le prospettive risultano più favorevoli.

Questo comprende quei prodotti definiti “difficili” con elevata innovazione, soprattutto stilistica e di moda. In questo segmento, la rapidità di adattamento, la capacità di ricercare soluzioni nuove, la velocità dei tempi di produzione e consegna, la particolarità degli  impianti e dei cicli produttivi a rispondere ad ordini frammentati su piccoli lotti riescono a sfruttare le potenzialità di questo mercato.

Da questo punto di vista i meccanismi della flessibilità e l’evoluzione della tecnologia svolgono un ruolo cruciale. La crescente concorrenza internazionale ed i cambiamenti che avvengono sul fronte della domanda – variabilità del prodotto, flessibilità, velocità di risposta – pone l’esigenza di affrontare il problema delle riorganizzazioni produttive del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero regionale.

Al percorso evolutivo delle imprese corrisponde quella del territorio e dei distretti Abbigliamento-Maglieria-Calzaturiero, dove le relazioni tra le imprese e tra gli imprenditori così come tra le imprese e il territorio sono intense e vivace. Il grado di tensione di queste relazioni è destinato a crescere.

Per ciò che concerne il rapporto tra le imprese a partire dai distretti, comincia a porsi il tema di un rafforzamento dei legami informali e di mercato tra le imprese alla ricerca, attraverso accordi ed alleanze più formalizzate, di quella crescita dimensionale che la singola impresa non è in grado di raggiungere.

Uno scenario competitivo complesso ed in rapido movimento, un vero punto di svolta del sistema produttivo moda in Emilia Romagna, richiede la combinazione di scelte strategiche forti orientate dal mercato e misure di accompagnamento ed incentivo da parte dell’autorità pubblica.

Pensiamo quindi che l’attivazione di un tavolo di confronto con la Regione Emilia Romagna e le parti sociali possa costituire un luogo importante per verificare se alcune richieste possono trovare risposte concrete alle esigenze del settore nell’ambito della programmazione istituzionale regionale.

In relazione al tavolo di confronto, le priorità da affermare fanno riferimento innanzitutto alla necessità di verificare e mettere a sistema ciò che oggi è già stato realizzato e già esiste, tentando inoltre di dare sbocco e portare a compimento in un ottica regionale le proposte ed i progetti già elaborati ed in parte attivati, sperimentando nuovi percorsi e nuove forme di sviluppo del settore.

Le realtà distrettuali ed i segmenti di produzione altamente qualificata e specializzata, se accompagnata da progetti ed interventi di certificazione di qualità di filiera possono diventare un importante punto di riferimento per l’insieme del territorio regionale, all’interno di un sistema di relazioni che può consentire all’intera filiera produttiva regionale di posizionarsi con successo nell’ambito del mercato internazionale.

In primo luogo, sul piano metodologico appare evidente la scelta compiuta dalla Regione Emilia Romagna di privilegiare l’attivazione di progetti sperimentali, che consentono di verificare sul campo il raggiungimento degli obiettivi posti.

Si tratta quindi di verificare i risultati ottenuti rispetto ai progetti attivati e rivolti ad alcune questioni strategiche per il Tessile Abbigliamento Calzaturiero, dall’evoluzione dei fabbisogni formativi, al riposizionamento della filiera distrettuale, alla formazione, al rapporto committenza sub-fornitura, alle relazioni internazionali tra i distretti del Tessile Abbigliamento Calzaturiero di diversi Paesi Europei.

Analoga verifica, andrebbe estesa ai soggetti attuatori dei progetti e alle strutture di servizio alle imprese.

Sarebbe opportuno e strategicamente fondamentale un’azione di stimolo e di indirizzo per riformare centri di servizio alle imprese e centri di formazione professionale, in un ottica che punti al governo unitario e coordinato di queste risorse, superando l’attuale frammentazione.

Inoltre, riteniamo che la Regione Emilia Romagna possa stimolare i centri distrettuali, gli istituti di ricerca, le strutture universitarie affinché forniscano analisi, indicazioni, proposte utili per elaborare ulteriori interventi di politiche industriali a favore del settore.

In particolare per quanto attiene i Centri di Servizio è opportuno sviluppare una riflessione approfondita sulle rispondenze odierne alle esigenze del sistema moda nell’Emilia Romagna, sulle possibile sinergie, allo scopo di ridisegnare eventualmente i contenuti e i servizi stessi.

Infine, in relazione alla situazione particolarmente complessa per le piccole imprese, vanno approfonditi e individuati interventi regionali aggiuntivi ai provvedimenti di politica industriale nazionale e alle risorse previste dalla U.E. per il settore moda, particolarmente importanti per lo sviluppo del sistema moda in Emilia Romagna e che offrano un risultato concreto alle esigenze immediate del settore. In particolare dovrà essere prevista un’azione rivolta alle imprese ad alta intensità occupazionale, soprattutto in un settore dove è prevalente la presenza femminile.

Gli interventi auspicati potrebbero riguardare azioni di politica industriale e progetti rivolti ai seguenti temi, così sintetizzati:

 

– Alle innovazioni di processo e di prodotto;

 

– Riorganizzazioni e ristrutturazioni di direzione dell’innovazione tecnologica e delle imprese;

 

– Innovazioni rivolte al design, allo studio delle collezioni, alla creazione di nuovi prodotti;

 

– Alla partnership tra le imprese;

 

– Alla qualità certificata di filiera regionale;

 

– Ai fabbisogni formativi;

 

– Alla commercializzazione sui mercati esteri;

 

– Alle iniziative tese a favorire le relazioni tra committenti e sub-fornitori;

 

– Alle iniziative per combattere il lavoro irregolare.

 

[3] Art. 2 Formazione e occupazione

 

Le parti concordano sull’esigenza di potenziare le capacità professionali dei lavoratori, elevando il grado di qualità delle lavorazioni svolte per meglio rispondere al quadro competitivo internazionale. A questo scopo l’attività della Commissione bilaterale andrà indirizzata verso i seguenti aspetti:

 

– Formazione continua (elaborazione di programmi formativi per l’adeguamento delle capacità professionali del personale in forza);

 

– Formazione specializzata (elaborazione di programmi formativi per bisogni professionali da reperire sul mercato del lavoro);

 

– Formazione per il reinserimento professionale (elaborazione di programmi formativi per la riqualificazione del personale espulso dal ciclo produttivo per obsolescenza della mansione).

 

Inoltre qualora si manifesti l’interesse reciproco, tra azienda e lavoratori, a incentivare la partecipazione ai suddetti programmi formativi, le parti potranno concordare, eventualmente, anche l’utilizzazione delle 150 ore per il diritto allo studio, da godersi anche in forma individuale.

 

[4] Art. 3 Contratti a termine

 

Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 18 del vigente C.C.N.L., le parti concordano che la proporzione numerica per effettuare le assunzioni con contratto a termine è la seguente:

 

– Nelle imprese che hanno fino a 2 dipendenti è consentita l’assunzione di un lavoratore a termine;

 

– Per le imprese di 3 e 4 dipendenti è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine;

 

– Per le imprese di 5 e 6 dipendenti è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.

 

Con lo stesso meccanismo e con la stessa proporzione (ogni 2 lavoratori aggiuntivi in forza un lavoratore a tempo determinato) si calcolano le assunzioni per le aziende con più di 6 dipendenti.

Il calcolo dei dipendenti per determinare il quantitativo delle assunzioni a termine si effettua comprendendo sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, così come stabilito dal C.C.N.L. vigente.

Le parti ritengono opportuno sperimentare e monitorare l’uso dei contratti a termine nelle quantità massime stabilite e concordano di esaminare le risultanze entro il secondo anno di applicazione.

 

[5] Art. 4 Gestione dei regimi di orario

 

Le parti concordano le seguenti normative di carattere generale:

 

Calendario annuo

 

Pur tenendo conto delle difficoltà di programmazione della produzione nelle piccole imprese specie conto terzi, di norma nel corso dei primi tre mesi dell’anno, su richiesta di una delle parti e/o tra datori di lavoro e dipendenti, si darà luogo ad un confronto sui seguenti punti:

 

– Variazioni dell’orario contrattuale per effetti di momenti di maggiore o minore produzione;

 

– Periodi di utilizzo delle ferie, dei riposi compensativi.

 

Flessibilità dell’orario di lavoro

 

Le parti riconoscono che un complesso di elementi tipici e di particolari caratteristiche del settore possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende. Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibile.

Le parti convengono di utilizzare in via prioritaria questo strumento sia per evitare il ricorso al lavoro straordinario, sia per contenere le sospensioni del lavoro.

Ferme restando le qualità e le modalità previste dal vigente C.C.N.L., si concorda per le flessibilità. Nella forma cosiddetta a breve, quanto segue:

 

– Dovrà esaurirsi entro l’anno solare salvo accordi diversi a livello aziendale;

 

– Le modalità applicative saranno definite congiuntamente e per iscritto (vedi allegato) tramite una procedura sindacale che dovrà esaurirsi entro i successivi 3 giorni dalla comunicazione inviata alle OO.SS. di categoria;

 

– Le ore prestate in flessibilità a breve saranno maggiorate del 15%.

 

Le parti ritengono opportuno monitorare l’uso della flessibilità. Nella forma cosiddetta a breve, e concordano di esaminare entro il secondo anno di applicazione eventuali modifiche rispetto alla quantificazione annua.

Le parti convengono sulla possibilità s’uso della trasformazione della percentuale di maggiorazione delle stesse (10% e 15%) in ulteriori riposi compensativi ad uso individuale.

Periodicamente, su richiesta di una delle parti firmatarie del presente contratto, si effettueranno verifiche territoriali e/o di bacino.

 

Banca ore

 

Fermo restando la normativa stabilita dal C.C.N.L. vigente, le parti concordano che lo strumento della banca ore individuale costituisca un contributo utile a compensare aumenti e flessioni dell’attività produttiva.

Si conviene che il recupero di quanto accumulato si realizzi con le seguenti modalità:

 

– Il 70% sarà utilizzato a copertura dei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica della stessa;

 

– Il restante 30% sarà utilizzato in riposi compensativi giornalieri e sarà fruito dal dipendente nelle date indicate dallo stesso, con almeno 3 giorni di preavviso rispetto all’utilizzazione, fatta salva l’improrogabilità delle esigenze del lavoratore dovranno essere rispettati eventuali picchi produttivi.

 

Nella busta paga del dipendente sarà visualizzata mensilmente la voce relativa all’accantonamento delle ore accumulate o viceversa effettuate.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le parti, con la definizione del punto relativo alla banca ore, hanno espletato positivamente quanto previsto dall’art.9 della legge 53 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/3/2000.

 

Le parti, in relazione alla gestione dei regimi di orario in rapporto a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzate dell’attività produttiva e del lavoro, con lo scopo di salvaguardare il mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione ai lavoratori delle imprese interessate a tali fenomeni, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno al reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti, concordano l’applicazione delle seguenti normative

Le parti, in relazione a richieste di sospensione del lavoro, attiveranno preventivamente o in modo coordinato alle forme bilaterali di sostegno al reddito, le quantità applicabili delle normative di seguito definite.

 

Flessibilità dell’orario di lavoro

 

Le parti convengono di utilizzare in via assolutamente prioritaria lo strumento della flessibilità dell’orario di lavoro, nelle modalità stabilite dal vigente C.C.N.L.. In questo senso, si concorda di utilizzare tale strumento a parziale copertura delle variazioni dell’attività lavorativa a orario ridotto. Tale utilizzo è riferito alle sospensioni di lavoro e in particolare a quelle inferiori a 5 giorni consecutivi ed interesserà un numero di 40 ore annue di flessibilità dell’orario di lavoro, nella forma cosiddetta in negativo. A tale scopo, le parti si attiveranno nei confronti dell’Eber affinché tale scelta diventi operativa.

 

Utilizzazione di festività

 

Le parti convengono di utilizzare l’uso di 16 ore derivanti dalla trasformazione dell’attuale sistema retributivo delle festività del 2 giugno e del 4 novembre e delle festività cadenti nel corso dell’anno in giornate non lavorative che possono essere trasformate in orario retribuito da 8 ore da utilizzare durante eventuali sospensioni temporanee del lavoro.

L’attivazione di quanto sopra stabilito è attuabile previa consultazione preventiva dei lavoratori interessati.

 

Banca ore

 

Le parti concordano che il 70% di quanto accumulato sia utilizzato nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica della stessa.

Le parti, in relazione a richieste di sospensione del lavoro, attiveranno preventivamente o in modo coordinato alle forme bilaterali di sostegno al reddito le quantità applicabili dalle normative sopra definite. Inoltre le parti convengono, per i giorni relativi a flessibilità in negativo, utilizzazione di festività e banca ore, di utilizzare il verbale, di seguito riportato, che andrà allegato agli accordi di sospensione del lavoro, nella documentazione da inviare all’Ente Bilaterale sia di Bacino che Regionale.

A questo scopo, le parti considerano fondamentale il monitoraggio di questi andamenti e verificheranno annualmente i dati elaborati dall’Eber regionale.

 

ALLEGATI

 

Accordo aziendale su flessibilità dell’orario di lavoro, nella forma cosiddetta a breve

 

(Parte integrante del presente accordo)

 

In data ______________ nell’azienda __________________________ a fronte di esigenze produttive dovute a variazioni di intensità lavorativa dell’azienda o di parte di essa:

le parti convengono l’applicazione della flessibilità dell’orario in base a quanto previsto dall’art._____ del vigente C.I.R.L..

Si concorda pertanto che nel periodo dal ___________ al _________ l’orario settimanale sarà elevato a n. ________ ore.

Il prolungamento dell’orario avverrà giornalmente per n. _______ ore, il sabato per n. _____ ore, per n. _______ settimane per ore complessive n. _________.

Alla effettuazione della flessibilità nella misura sopra esposta sono interessati n. ______ lavoratori. I lavoratori non interessati per comprovati impedimenti individuali sono n. ______.

Il presente accordo verrà aggiornato qualora intervenissero variazioni a quanto concordato.

Le ore prestate in aggiunta all’orario contrattuale verranno recuperate con riposi compensativi nel periodo dal ___________ al __________ .

 

Per l’Azienda _______________________________

P/ FILTA-FILTEA-UILTA Terr.li _________________

E/o l’Associazione ___________________________

 

Accordo aziendale su flessibilità dell’orario di lavoro

 

(Parte integrante del presente accordo)

 

In data ______________ nell’azienda __________________________ a fronte di esigenze produttive dovute a variazioni di intensità lavorativa dell’azienda o di parte di essa:

le parti convengono l’applicazione della flessibilità dell’orario in base a quanto previsto dall’Art.24 del vigente C.C.N.L.

Si concorda pertanto che nel periodo dal ___________ al _________ l’orario settimanale sarà elevato a n. ________ ore.

Il prolungamento dell’orario avverrà giornalmente per n. _______ ore, il sabato per n. _____ ore, per n. _______ settimane per ore complessive n. _________.

Alla effettuazione della flessibilità nella misura sopra esposta sono interessati n. ______ lavoratori. I lavoratori non interessati per comprovati impedimenti individuali sono n. ______.

Il presente accordo verrà aggiornato qualora intervenissero variazioni a quanto concordato.

Le ore prestate in aggiunta all’orario contrattuale verranno recuperate con riposi compensativi nel periodo dal ___________ al __________ .

 

Per l’Azienda ___________________

I Lavoratori _____________________

 

Verbale di accordo aziendale sull’utilizzo degli strumenti relativi a regimi di orario di lavoro in rapporto a periodi di congiuntura negativa

 

(Parte integrante del presente accordo)

 

In data ______________ nell’azienda __________________________ a fronte di esigenze produttive dovute a riduzione dell’attività o di caduta ciclica della stessa, le parti convengono di applicare le seguenti normative contrattuali definite nell’Art._____ del vigente C.I.R.L..

Si concorda pertanto che a copertura del periodo dal ___________ al _________ sono utilizzati le seguenti quantità orarie relative agli strumenti di:

 

FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO (nella cosiddetta forma in negativo)

 

Per ore complessive n. _____

Le ore prestate verranno recuperate nel periodo dal _________ al ___________

 

FESTIVITÀ

 

Per ore complessive n. _____

 

BANCA ORE

 

Per ore complessive n. _____

 

Per l’Azienda ________________________________

P/ FILTA-FILTEA-UILTA Terr.li __________________

 

[6] Art. 5 Diritti dei lavoratori

 

Alle lavoratrici ed ai lavoratori viene riconosciuto un permesso retribuito aggiuntivo pari ad un pacchetto di 16 ore utilizzabili in un quadriennio, frazionabili anche in brevi permessi, per l’effettuazione di visite specialistiche oncologiche e/o legate ai cicli di cure preventive e di check-up, oppure sulla base di programmi preventivi promossi e attuati dalle strutture pubbliche di competenza. Detti permessi saranno richiesti preventivamente in tempo adeguato o almeno 48 ore prima e verranno riconosciuti dietro relativa documentazione successiva.

Nel caso di assistenza al coniuge e/o convivente (coppia di fatto) e familiari, figli, genitori, fratelli o sorelle con problemi di handicap, malattie gravi e terminali, tossicodipendenza, nonché nei casi di riabilitazione e reinserimento, i lavoratori e le lavoratrici, oltre a quanto previsto da norme di legge in materia, saranno concessi, a fronte di una specifica e documentata richiesta, permessi non retribuiti, oppure l’aspettativa non retribuita fino ad un massimo di tre mesi; a richiesta del lavoratore saranno concordate diverse articolazioni dell’orario di lavoro o l’attivazione di forme di lavoro a tempo parziale per periodi determinati.

Oltre a quanto previsto dalla Legge n.53, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13/3/2000, le lavoratrici e di lavoratori potranno usufruire di permessi non retribuiti, fino ad un massimo di tre giorni a fronte di eventi luttuosi riferiti al coniuge e/o convivente (coppia di fatto) e familiari, figli, genitori, fratelli e sorelle.

Alle lavoratrici ed aio lavoratori donatori di midollo osseo viene riconosciuto un permesso retribuito pari ad un pacchetto di 8 ore per il ciclo di analisi di idoneità alla donazione. Il permesso sarà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione. Qualora il pacchetto sopraindicato, non consenta di completare il ciclo descritto, su richiesta del lavoratore, previa esibizione di documentazione che attesti tale condizione, saranno concessi ulteriori permessi non retribuiti o in alternativa il lavoratore potrà usufruire dei permessi maturati e non goduti.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno a disposizione 4 giorni (32 ore) di permessi individuali derivanti dalla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. A richiesta delle lavoratrici/tori, detti permessi saranno usufruibili a ore e dovranno essere utilizzati entro l’anno solare. Tale utilizzazione, verrà concordata tra le parti a livello aziendale, qualora le parti verifichino per ragioni indipendenti da reciproche volontà che i permessi individuali non fossero fruiti, gli stessi verranno retribuiti nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell’anno solare.

Fermo restando le normative legislative in materia e da quanto stabilito dalla normativa del lavoro a tempo parziale, articolo 28 del vigente C.C.N.L., si concorda che sarà data priorità alle domande di lavoro a part-time che rientrano nelle seguenti casistiche:

L’assistenza dei figli fino al compimento del 8° anno di età o fino a 12 anni, in caso di affidamento o adozione;

 

L’assistenza e cura dei familiari (come previsto al punto B)

 

Per questi casi la trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata ed è consentito alle aziende l’assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell’orario di lavoro a tempo parziale. Il personale assunto non sarà computato nei limiti numerici previsti dalla normativa del contratto a termine.

 

– Dichiarazione congiunta –

Con questa normativa contrattuale le parti hanno inteso dare una risposta significativa ai temi delle azioni positive, per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di una particolare forma di flessibilità degli orari di lavoro, così come previsto anche dall’articolo 9 della legge n. 53 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13/3/2000.

Le parti inoltre concordano che il ricorso al part-time deve essere facilitato per rispondere e sostenere le esigenze formative, nonché diventare uno strumento del mercato del lavoro per agevolare lo sviluppo e la difesa dell’occupazione.

 

[7] Art. 6 Aumenti salariali

 

In attuazione di quanto previsto dai protocolli del 3/12/1992 e del 23/7/1993 e dall’art.11 del vigente C.C.N.L., verrà corrisposto a tutti i lavoratori a partire dall’1/1/1999 al 31/12/2002 un premio annuo variabile da 520.000 e 5.720.000 di importo massimo, per la durata quadriennale del contratto.

Il premio quadriennale viene diviso in importi annuali di seguito esplicitati e riparametrati.

In relazione alla erogazione del premio di salario variabile relativo al biennio 1999-2000 si fa riferimento all’allegato del presente articolo.

Le parti, fermo restano il salario mensile a regime – come specificato nella tabella in allegato al presente accordo – concordano che la parte relativa al salario annuale di L. 130.000 al 3° livello riparametrate, contemplato nell’articolo 13 al secondo comma del Contratto integrativo Regionale di Lavoro del 26/9/1996, venga interamente conglobato nelle quantità economiche di salario variabile di seguito riportate

Le parti concordano di istituire una Commissione bilaterale con il compito di esaminare ulteriori elementi al fine di determinare congiuntamente criteri e parametri di produttività e redditività, tesi a superare la fase di sperimentazione.

In caso di impossibilità a reperire dati relativi a nuovi indicatori le parti confermano per l’intera vigenza contrattuale gli indicatori di seguito riportati.

Il premio annuale di salario variabile sarà corrisposto in base al seguente schema comprensivo di:

 

– Modalità di calcolo;

 

– Quantità economiche riparametrate,

 

– Decorrenza delle erogazioni.

 

Modalità di calcolo

 

Schema dei dati di riferimento:

 

– Da fonte Eber – Ente Bilaterale Emilia Romagna

 

– Ore derivanti da eventi di sospensione dell’attività lavorativa erogate dall’ente bilaterale nell’anno solare;

 

– Dati occupazionali complessivi;

 

– Da fonte CCNL – Orario annuo pari a 1792 ore

 

– Chiarimento a verbale –

Per gli eventi di sospensione dell’attività produttiva si intendono quelli riferiti a : sospensione e riduzione, contratti di solidarietà, eventi di forza maggiore.

 

Procedura di calcolo

 

La quantificazione oraria annuale si ottiene dividendo le ore di sospensione con il dato occupazionale e il risultato si sottrae dalle 1792 ore.

 

Esempio: ore di sospensione: occupazione = X 1792 – X = Risultato finale

 

Tabella 1

 

Quantità economiche di salario variabile al 3° livello riparametrate

 

+————————+————+

| Fino a 1715 ore        | L. 270.000 |

+————————+————+

| Da 1716 ore a 1720 ore | L. 285.000 |

+————————+————+

| Da 1721 ore a 1750 ore | L. 300.000 |

+————————+————+

| Da 1751 ore a 1755 ore | L. 315.000 |

+————————+————+

| Da 1756 ore a 1760 ore | L. 330.000 |

+————————+————+

| Da 1761 ore a 1765 ore | L. 345.000 |

+————————+————+

| Da 1766 ore a 1770 ore | L. 360.000 |

+————————+————+

| Da 1771 ore a 1775 ore | L. 375.000 |

+————————+————+

| Da 1776 ore a 1780 ore | L. 390.000 |

+————————+————+

| Da 1781 ore a 1785 ore | L. 405.000 |

+————————+————+

| Da 1786 ore a 1790 ore | L. 420.000 |

+————————+————+

| Da 1791 ore a 1792 ore | L. 435.000 |

+————————+————+

 

tabella di salario annuo variabile

 

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|  Orario annuo   | 1° liv. | 2° liv. | 3° liv. | 4° liv. |

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| Fino a 1715 ore | 208.000 | 245.000 | 270.000 | 305.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1716 a 1720  | 219.000 | 259.000 | 285.000 | 322.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1721 a 1750  | 231.000 | 272.000 | 300.000 | 339.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1751 a 1755  | 242.000 | 286.000 | 315.000 | 356.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1756 a 1760  | 254.000 | 300.000 | 330.000 | 373.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1761 a 1765  | 265.000 | 313.000 | 345.000 | 390.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1766 a 1770  | 277.000 | 327.000 | 360.000 | 407.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1771 a 1775  | 288.000 | 340.000 | 375.000 | 424.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1776 a 1780  | 300.000 | 354.000 | 390.000 | 441.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1781 a 1785  | 312.000 | 368.000 | 405.000 | 458.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1786 a 1790  | 323.000 | 381.000 | 420.000 | 475.000 |

+—————–+———+———+———+———+

| Da 1791 a 1792  | 335.000 | 395.000 | 435.000 | 492.000 |

+—————–+———+———+———+———+

 

+—————–+———+———+———-+

|  Orario annuo   | 5° liv. | 6° liv. | 6°s liv. |

+—————–+———+———+———-+

| Fino a 1715 ore | 355.000 | 420.000 | 449.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1716 a 1720  | 375.000 | 443.000 | 474.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1721 a 1750  | 395.000 | 466.000 | 498.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1751 a 1755  | 414.000 | 489.000 | 523.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1756 a 1760  | 434.000 | 513.000 | 548.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1761 a 1765  | 454.000 | 536.000 | 573.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1766 a 1770  | 474.000 | 559.000 | 598.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1771 a 1775  | 493.000 | 583.000 | 623.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1776 a 1780  | 513.000 | 606.000 | 648.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1781 a 1785  | 533.000 | 629.000 | 673.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1786 a 1790  | 552.000 | 653.000 | 698.000  |

+—————–+———+———+———-+

| Da 1791 a 1792  | 572.000 | 676.000 | 723.000  |

+—————–+———+———+———-+

 

– Chiarimento a verbale –

Il premio di salario variabile viene erogato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, con contratto a termine, con contratto formazione lavoro, apprendisti e per i rapporti di lavoro previsti dalla legge 196 (lavoro interinale).

Ove intervenisse, nel corso dell’anno, l’interruzione del rapporto di lavoro, il premio sarà calcolato in base  all’ultimo salario variabile erogato e in base  ai dodicesimi maturati. Per i dipendenti assunti successivamente all’erogazione le quantità di salario variabile (per i dodicesimi maturati) saranno erogate nel mese di dicembre.

Unicamente (come norma transitoria) nei mesi da gennaio a maggio 2001 l’importo di riferimento è di L. 300.000 al 3° livello riparametrato.

Al personale apprendista verrà liquidato in base alla percentuale in essere al momento dell’erogazione.

Per i lavoratori a domicilio, fermo restando le disposizioni  previste dal vigente C.C.N.L. e dal C.I.R.L., le parti a livello regionale, in relazione al salario variabile annuo, si impegnano ad effettuare un incontro, entro la fine dell’anno 2000, per definire i parametri e le quote di riferimento.

 

Decorrenza delle erogazioni

 

L’erogazione del premio annuale sarà effettuata con la busta paga di giugno di ogni anno.

Le parti entro maggio di ogni anno in relazione al calcolo del premio annuo ed alla sua erogazione verificheranno congiuntamente i dati EBER ed invieranno alle relative strutture periferiche gli importi da erogare.

 

Esempio: premio dell’anno 2001 sui dati EBER dell’anno 2000.

 

Con la busta paga di giugno, a titolo di premio annuo, sarà erogata una somma si salario variabile riparametrata al 3° livello, in base agli scaglioni di orario e salario definiti nella tabella allegata; tale somma si intende utile al solo fine del calcolo del TFR.

 

Allegato alla tabella 1 – Meccanismi di variabilità

 

+————————+——————————-+

| Da 1720 ore a 1716 ore | perdita del 5%                |

+————————+——————————-+

| Da 1715 ore a 1711 ore | ulteriore perdita del 5%      |

+————————+——————————-+

| Da 1751 ore a 1792 ore | per fascia di 5 ore si matura |

|                        | una maggiorazione del 5%      |

+————————+——————————-+

 

Per il calcolo correttivo del premio annuo di salario variabile le parti concordano l’utilizzo del dato EBER dei singoli comparti (vedi tabella 1)

 

Tabella 1:

 

– Calzaturieri, pelletteria, pelli e cuoio

 

– Tessile, abbigliamento, sartorie, confezioni, pelliccerie, ombrellifici, occhiali

 

– Lavanderie, puliture a secco, stirerie, tintorie, abiti ed indumenti smacchiature in genere

 

 

Allegato all’articolo 6 (Aumenti salariali) – Accordo per la determinazione del salario variabile in attuazione da quanto previsto dall’integrativo regionale.

 

Le parti hanno esaminato l’andamento congiunturale del settore artigiano nella Regione e in attuazione da quanto previsto dall’integrativo regionale convengono quanto segue.

Dalla lettura dei dati, previsti dall’accordo succitato, è emerso un andamento articolato complessivo dei settori relativo all’anno 1999 e 2000 che determina la seguente erogazione di quote di salario variabile:

Tale importo sarà erogato con le mensilità di novembre 2000 per L. 180.000 e di giugno 2001 per le restanti L. 130.000.

Le parti convengono che l’accordo essendo scaturito dalla valutazione dei parametri rientra nelle disposizioni di legge della decontribuzione.

 

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| 1° liv. | 2° liv. | 3° liv. | 4° liv. | 5° liv. | 6° liv. | 6°s liv. |

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| 238.000 | 281.000 | 310.000 | 351.000 | 408.000 | 482.000 |  515.000 |

+———+———+———+———+———+———+———-+

 

– Chiarimento a verbale –

Nei casi di assunzione in corso d’anno nel biennio di riferimento 1999-2000, le quote di salario variabile matureranno sulla base dei mesi di rapporto di lavoro con periodo non inferiore a due settimane.

Nei casi di licenziamento o dimissioni le quote di salario variabile verranno liquidate entro il mese successivo.

 

[8] Art. 7 Sottoscrizione contrattuale

 

A tutti i dipendenti non iscritti alle OO.SS. firmatarie, ai quali verrà applicato il presente accordo regionale, sarà effettuata, salvo eventuale negazione sottoscritta da parte del lavoratore stesso, con la retribuzione del mese di novembre 2000, una trattenuta in busta paga come quota di adesione contrattuale corrispondente a L. 20.000.

Le aziende, o per loro le Associazioni Artigiane firmatarie, provvederanno all’effettuazione della ritenuta e a versare gli importi corrispondenti entro il mese di gennaio 2001, sul conto corrente bancario che sarà indicato da FILTA-FILTEA-UILTA regionali.

 

Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

 

In relazione all’entrata in vigore del contratto integrativo regionale di lavoro ed alla relativa disposizione contrattuale secondo la quale le aziende effettueranno una ritenuta di lire 20.000 ad ogni dipendente in forza non iscritto alle Organizzazioni Sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.

In relazione a quanto qui disposto, le aziende allegheranno al cedolino paga relativo al mese di ottobre il seguente avviso:

La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo regionale di lavoro, è stato concordato che verrà effettuata ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL una trattenuta di Lire 20.000 sulle competenze relative al mese di novembre a titolo di quota di partecipazione delle spese per il rinnovo del contratto regionale; la ritenuta verrà versata sul conto corrente bancario n. 9063 BNL Agenzia 3 intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL (FULTA Regionale Emilia Romagna) ABI 01005 CAB 02403.

Qualora lei non fosse d’accordo dovrà darne comunicazione scritta alla direzione aziendale entro il termine di cinque giorni dalla data di ritiro della presente busta paga.

Il modulo per darne comunicazione scritta è disponibile esclusivamente presso le sedi sindacali territoriali di FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.

Gli importi delle quote trattenute ai lavoratori saranno versati, a cura dell’azienda, o per loro le Associazioni Artigiane firmatarie, sul conto corrente bancario 9063 intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL entro il mese di gennaio 2001, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni Sindacali regionali e dei singoli lavoratori. Essa non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno, pertanto all’applicazione della procedura della trattenuta e versamento, salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei singoli lavoratori.

Le aziende, o per loro le Associazioni Artigiane, sono tenute al vincolo della riservatezza, verso chiunque, circa i nominativi dei lavoratori che non abbiano aderito alla ritenuta.

L’azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali territoriali esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto, il numero complessivo dei dipendenti in forza, il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione; l’azienda curerà, inoltre, l’invio di copia della ricevuta di versamento delle quote alle Organizzazioni Sindacali territoriali della FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.

D’altra parte le Organizzazioni Sindacali divulgheranno il seguente comunicato ai lavoratori:

 

Comunicato i lavoratori

 

In relazione a quanto disposto da apposito accordo intervenuto a livello regionale congiuntamente al rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro, le aziende effettueranno ad ogni dipendente in forza una ritenuta di lire 20.000.

In relazione a quanto sopra disposto, le aziende allegheranno al cedolino paga relativo al mese di ottobre 2000 l’avviso seguente:

La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo regionale di lavoro, è stato concordato che verrà effettuata ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL una trattenuta di Lire 20.000 sulle competenze relative al mese di novembre a titolo di quota di partecipazione delle spese per il rinnovo del contratto regionale; la ritenuta verrà versata sul conto corrente bancario n. 9063 BNL Agenzia 3 intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL (FULTA Regionale Emilia Romagna) ABI 01005 CAB 02403.

Qualora lei non fosse d’accordo dovrà darne comunicazione scritta alla direzione aziendale entro il termine di cinque giorni dalla data di ritiro della presente busta paga.

Solo i lavoratori che non decidessero di sottoscrivere la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, dovranno darne comunicazione scritta all’Azienda. Il modulo per darne comunicazione scritta è disponibile presso le sedi sindacali territoriali di FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.

 

[9] Art. 8 Decorrenza e durata

 

Il presente C.C.R.I.L. decorre dall’1/1/1999 ed avrà scadenza il 31/12/2002.

Alla scadenza il presente contratto resta valido in ogni sua parte sino a che non sarà sostituito da uno successivo, salvo intese raggiunte tra le parti firmatarie.

 

[10] ALLEGATO 1 – Clausola di salvaguardia

 

Le parti si impegnano a considerare il presente CIRL l’unico applicabile ai lavoratori artigiani dei settori calzaturiero, pelletteria, pelle cuoio, tessile, abbigliamento, sartorie, confezioni, pelliccerie, ombrellifici, bottonifici, occhiali, lavanderie, puliture a secco, stirerie, tintorie abiti ed indumenti smacchiature in genere dell’Emilia Romagna e, pertanto, sono vincolate a non sottoscrivere qualsiasi altro testo avente i medesimi scopi e oggetto. Nel caso ciò avvenisse la controparte lesa si riserva di interrompere gli effetti del presente accordo, senza ulteriore avviso.

Quanto sopra esplicitato non significa che altri soggetti contrattuali non possono aderire, mediante le proprie rappresentante, integralmente al presente accordo.

 

[11] ALLEGATO 2

 

Il presente contratto integrativo regionale si intende esaustivo delle procedure previste dai protocolli del 3/12/1992 e del 23/7/1993 e dal C.C.N.L. del 27/1/1998, in merito alla contrattazione integrativa, pertanto qualsiasi ulteriore importo venisse previsto, in altro livello, allo stesso titolo, si intenderà assorbibile fino a concorrenza.