Con la presente facciamo seguito alla circolare dello Studio n. 19/2024 – e relativo allegato – per informare i sig.ri clienti che il recente Decreto Ministeriale 18.09.2024 ha definito le modalità operative, e pertanto reso pienamente operativa a decorrere dal 1° ottobre 2024 il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
Di seguito si illustrano nel dettaglio le novità sul tema, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Circolare 23.09.2024 n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, cui il citato decreto demanda il monitoraggio dell’applicazione della Patente a punti.
- SOGGETTI INTERESSATI
La “patente a crediti” dovrà essere posseduta da aziende e lavoratori autonomi che operano fisicamente in cantieri temporanei per lo svolgimento di attività edili o di ingegneria civile, con esclusione di:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, geometri, architetti);
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE, che autocertifichino il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
- REQUISITI
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, tutti autocertificabili mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale DURF, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, ma esclusivamente “nei casi previsti dalla normativa vigente” (a titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori o il DURF non è richiesto alle aziende che abbiano iniziato l’attività lavorativa da meno di tre anni).
- MODALITA’ OPERATIVE E TEMPISTICHE
Si ricorda che la patente a “crediti” dal 01.10.2024 costituisce per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso SPID personale o CIE, mediante la presentazione di apposita domanda da parte del legale rappresentante o di intermediario (Consulente del lavoro) delegato in forma scritta.
Il portale per la richiesta sarà operativo a decorrere dal 01 ottobre 2024, e la domanda dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2024.
In fase di prima applicazione, per operare in cantiere è comunque possibile presentare, utilizzando il modello Allegato n. 1 alla presente circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà pertanto più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
- REVOCA DELLA PATENTE
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio, accertata in sede di controllo da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potranno richiedere il rilascio di una nuova patente.
- CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE
La patente contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente e dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio e punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.
Verranno successivamente definite le modalità ed i soggetti titolati ad accedere alle informazioni contenute nella patente.
- SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Viene prevista in capo all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente la possibilità di sospendere la patente fino ad un massimo di 12 mesi qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In caso di infortunio mortale la sospensione viene indicata come la normale conseguenza, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.
In ogni caso avverso il provvedimento di sospensione, che dovrà essere sempre comunque modulato in relazione alle omissioni ed alla colpa evincibili nel caso concreto, è ammesso ricorso.
- ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ULTERIORI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, in attesa di implementazione.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno comunque attribuiti con decorrenza “retroattiva”.
Nell’Allegato n. 2 – Attribuzione crediti ulteriori si elencano le fattispecie per l’accreditamento di ulteriori punti, in relazione a:
- storicità dell’azienda
- attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- ulteriori ipotesi di attività, investimenti o formazione
Inoltre in caso di mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti.
- DECURTAZIONE DEI CREDITI
Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi riportati nell’Allegato n. 3 – Decurtazione dei crediti.