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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno), da erogarsi, a cura dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari (si veda circolare Studio n. 37/2024).

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dell’indennità, nella nuova aggiornata versione.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Destinatari del bonus Natale sono esclusivamente i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato e dalla qualifica assunta, che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a € 28.000;
  2. presenza di imposta nell’anno 2024: vale a dire che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.
  3. presenza di almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.

Viene dunque eliminata la condizione, precedentemente richiesta, della presenza del coniuge fiscalmente a carico.

Viene altresì previsto che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendenteil bonus Natale spetta ad uno solo di essi.

Viene introdotto quindi un principio di incumulabilità del bonus per il medesimo nucleo familiare.

 

MISURA DELL’INDENNITA’

Il Bonus Natale:

  • è di importo massimo pari a 100 euro netti;
  • va rapportato al periodo di lavoro nel 2024, e viene pertanto riconosciuto sulla base delle giornate che hanno dato diritto alla retribuzione (in coincidenza con i giorni di detrazione per lavoro dipendente spettanti nell’anno);
  • non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, né ai fini previdenziali né ai fini fiscali;
  • Non viene riproporzionato in base ad eventuali prestazioni a tempo parziale, pertanto spetta in eguale misura ai lavoratori part time ed a tempo pieno.

 

RICHIESTA DEL LAVORATORE

Il riconoscimento del bonus Natale è subordinato alla specifica richiesta del lavoratore dipendente, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del bonus in esame, ivi compresi i dati dei familiari a carico.

In allegato si fornisce un fac simile di richiesta da utilizzare a cura del lavoratore, aggiornato alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 167/2024.

Precisiamo che per i lavoratori che abbiano già fatto pervenire una richiesta con la precedente modulistica, NON sarà necessaria alcuna ulteriore compilazione.

 

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, sostituto di imposta, riconosce il Bonus Natale unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore e compensa il credito maturato mediante Mod. F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.

Successivamente all’erogazione il datore di lavoro verifica, in sede di conguaglio, la spettanza del bonus e, qualora lo stesso risulti non spettante, provvede al relativo recupero.

 

RIDETERMINAZIONE DEL BONUS RICONOSCIUTO

Il Bonus è comunque rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente.

In sede dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025, il lavoratore potrà comunque beneficiare del bonus qualora:

  • pur avendo diritto al bonus, non lo abbia percepito perché privo di un sostituto d’imposta (è il caso, ad esempio, dei lavoratori domestici o di chi abbia cessato l’attività nel corso del 2024 ed abbia percepito la 13sima prima dell’istituzione del Bonus);
  • non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio, a fronte della mancata presentazione della richiesta in tal senso).

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

 

 

Luogo e data                                                                      

Spett.le azienda

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                             

Codice fiscale                                                                                      nata/o a                                                                              

il                                              e residente in                                                                                                                                   

in qualità di vostro dipendente, in relazione all’indennità ex art. 2 Bis del D.L. 113/2024, c.d. “Bonus Natale, che prevede al verificarsi di specifiche condizioni il diritto a percepire un bonus fiscale di importo massimo pari a 100 euro,

 

RICHIEDO

l’applicazione del bonus 100 euro, riparametrato in base ai mesi lavorati nel 2024, nella busta paga di dicembre contestualmente alla tredicesima mensilità, e sotto la mia responsabilità a tal fine

 

DICHIARO

 

 

[   ] di avere nell’anno 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

[   ] di avere nell’anno 2024 un’imposta lorda superiore alla detrazione da lavoro dipendente;

[   ] di avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, a carico ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Di seguito i relativi dati anagrafici:

NOME                                                                                                                                                                               

COGNOME                                                                                                                                                                      

CODICE FISCALE                                                                                                                                                        

 

DICHIARO INOLTRE

[   ] che (se presente) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

NOME                                                                                  COGNOME                                                                                      

CODICE FISCALE                                                                                          non beneficia della stessa indennità una tantum;

[   ] di non beneficiare dell’indennità una tantum in parola in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento;

[   ] di essere consapevole che il reddito complessivo sarà oggetto di conguaglio nei termini di legge e che, in caso di superamento del limite di euro 28.000 o di imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, l’importo dell’indennità una tantum in precedenza ricevuto sarà oggetto di recupero

 

DICHIARO INFINE

consapevole che l’importo del Bonus verrà rapportato al periodo di lavoro nell’anno 2024, che i giorni spettanti sono pari:

[   ] a quelli realizzati presso l’attuale rapporto di lavoro, ovvero in alternativa

[   ] a n.                                  giorni di detrazione complessivi nell’anno 2024

 

 

 

 

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