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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 la Legge n. 213 del 30.12.2023, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2024”.

Si riassumono di seguito i principali contenuti in materia fiscale e di lavoro.

 

Comma Contenuto
15 ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

Viene confermato anche per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, nella seguente misura:

–          7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923

–          6%, se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra € 1.923 ed € 2.692

Contrariamente alla formulazione in vigore per l’anno 2023 l’esonero non trova applicazione sulla tredicesima mensilità.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

16 – 17 LIMITI DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, è innalzato ad € 1.000 il valore dei fringe benefit erogabili dal datore di lavoro ai lavoratori senza che questi concorrono a formare il reddito del dipendente.

Rientrano all’interno dei fringe benefit riconoscibili anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, per le spese di affitto della prima casa o per il pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di € 1.000 è innalzato ad € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Può beneficiarne il lavoratore dipendente che autocertifichi al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

18 RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI

Anche per l’anno 2024 viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare:

–          sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, come definiti dagli specifici accordi collettivi aziendali o territoriali;

–          sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

21 – 25 SETTORE TURISMO – DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Viene confermato per i lavoratori del settore del turismo, per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024, un trattamento speciale integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte a titolo di lavoro notturno o straordinario effettuato nei giorni festivi.

La disposizione è applicata a quei lavoratori che ne effettuino richiesta e autocertifichino il possesso di un reddito, per il 2023, inferiore a € 40.000.

L’eventuale trattamento spettante è riconosciuto dal datore di lavoro, che ne recupera il valore mediante compensazione in F24 – codice 1702.

60 – 62 CONTRASTO ALL’EVAZIONE NEL SETTORE DEL ALVORO DOMESTICO

Per contrastare l’evasione nel settore del lavoro domestico viene disposta la realizzazione della condivisione tra le banche dati INPS (dati contributivi) e Agenzia Entrate (dati reddituali).

94, 97, 98 COMPENSAZIONI A MEZZO MODELLO F24

Vengono introdotte una serie di restrizioni all’uso delle compensazioni tramite Modello F24:

1)      a partire dal 1° luglio 2024, per la compensazione dei crediti INPS e INAIL sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

2)      Con tempistiche da individuare a cura dell’Istituto, la compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo potrà essere effettuata:

a)      dai datori di lavoro non agricoli:

–          a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione della denuncia UniEmens o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;

–          dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b)      dai datori di lavoro agricoli, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c)       dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;

3)      Con tempistiche da individuare a cura dell’Istituto, la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

4)      dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

101 – 111 MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

Viene introdotto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti

assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.

138 PENSIONE “OPZIONE DONNA”

La Legge di Bilancio conferma l’accesso anticipato al trattamento pensionistico attraverso la c.d. “Opzione Donna“, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

Tuttavia eleva il requisito dell’età anagrafica da 60 a 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni), fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni.

Restano confermati gli ulteriori requisiti, alternativi tra loro:

–          assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave,

–          avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;

–          essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE.

139 – 140 PENSIONE “QUOTA 103″

La norma estende anche per il 2024 la possibilità di raggiungere i requisiti pensionistici con 63 anni di età più 41 anni di contributi (c.d. “Quota 103”), disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale.

Inoltre si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia l’importo percepito non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5 volte come nel 2023).

Rispetto all’anno 2023 inoltre le finestre siano aumentate a 8 mesi per i soggetti privati e 9 mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi).

179 CONGEDO PARENTALE

In tema di congedo parentale viene riconosciuta per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo una mensilità con il pagamento di una indennità pari al 60% (in luogo dell’attuale 30%), qualora il congedo sia goduto entro il sesto anno di vita del bambino.

Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari

all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

La disposizione si aggiunge a quella che già prevede un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese di congedo parentale.

80 – 182 DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è riconosciuto a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli:

–          un esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS a proprio carico;

–          nel limite massimo annuo di € 3.000,00, riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo e purché la lavoratrice sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

191 – 193 ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Viene introdotto uno sgravio dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nella misura del 100% in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, per:

–          12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

–          18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato;

–          24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 8.000 euro anni, riparametrato e applicato su base mensile.

Ricordiamo che il “Reddito di libertà” è un contributo mensile di € 400 finalizzato a sostenere l’autonomia delle donne vittime di violenza e assistite in specifici percorsi dai servizi sociali o dai centri antiviolenza.

395 PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI

Viene automaticamente prorogata al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.

Viene inoltre disposto che i predetti permessi di soggiorno:

–          possano essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta;

–          perdano efficacia e siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

 

Si coglie l’occasione inoltre per segnalare che Il D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 (Decreto di revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) introduce, per il periodo d’imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

Precisamente in materia di aliquote IRPEF e scaglioni di reddito, il secondo scaglione (range da € 15.000 ad € 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d’imposta 2023) viene assorbito dal primo scaglione che, pertanto, nel periodo d’imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale del 23%.

Il D.Lgs n. 216/2023 fissa pertanto, per il periodo d’imposta 2024, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito Aliquote IRPEF
fino a 28.000 euro 23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 euro 43%