Skip to main content

Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] PREMESSA
  • [3] Art. 1 Osservatorio Regionale
  • [4] Art. 2 Formazione
  • [5] Art. 3 Diritti individuali
  • [6] Art. 4 Contratti a termine
  • [7] Art. 5 Flessibilità
  • [8] Art. 6 Salute e sicurezza
  • [9] Art. 7 Previdenza complementare
  • [10] Art. 8 Quota adesione contratto
  • [11] Art. 9 Salario
  • [12] Art. 10 Decorrenza e durata
  • [13] ALLEGATI – Accordi integrativi regionali (1977, 1982, 1987, 1991)
  • [14] Accordi Integrativi Regionali (1977,1982,1987,1991)
  • [15] RAPPORTI CONTRATTUALI E PREMESSA DI INTENTI (1982 – 1987)
  • [16] A – Comparto della meccanica di produzione (1987)
  • [17] B – Comparto dell’impiantistica e riparazione (1987)
  • [18] C – Comparti della riparazione auto (1987)
  • [19] D – Credito (1982)
  • [20] Partecipazione (1991)
  • [21] Fiscalizzazione (1991)
  • [22] Periodo di prova (1991)
  • [23] Assemblea (1991)
  • [24] Accordo interconfederale (1991)
  • [25] Malattia (1991)
  • [26] Infortunio (1991)
  • [27] Formazione e professionalità (1991)
  • [28] Orario di lavoro (1991)
  • [29] Permessi retribuiti (1991)
  • [30] Apprendistato (1982)
  • [31] Mense interaziendali (1977)
  • [32] CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
  • [33] A – Mobilità professionale (norma transitoria) (1977)
  • [34] B – Livello operaio 2 B (1987)
  • [35] Straordinario (1982)
  • [36] Lavoro notturno (1982)
  • [37] Riduzione di orario (1987)
  • [38] Malattia ed infortunio (1977)
  • [39] Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro (1977)
  • [40] PREMIO DI PRODUZIONE REGIONALE MENSILE
  • [41] Accordo 1/6/1977
  • [42] Accordo 29/1/1982
  • [43] Accordo 22/1/1987
  • [44] Accordo 3/5/1991
  • [45] Condizioni di miglior favore

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/9/1996 in Bologna, tra le Associazioni Artigiane Regionali dell’Emilia Romagna: ASSOMECCANICA-CNA, AIRA-CNA, ANIM-CNA, FNAM-CONFARTIGIANATO, FNAII-CONFARTIGIANATO, FIAM-CASA, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali Regionali dell’Emilia Romagna: FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL; si stipula il presente Contratto Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti dell’Emilia Romagna.

Il presente contratto è valido dall’1/7/94 al 30/6/98, sia per la parte economica che per la normativa.

 

[2] PREMESSA

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali valutano positivamente i risultati della contrattazione regionale, arrivata con la presente al 5o rinnovo in Emilia Romagna, che ha consentito buoni livelli di sviluppo qualitativo delle imprese della nostra regione, coniugati con livelli contrattuali salariali e normativi, che non hanno pari in nessuna realtà italiana.

E’ una valutazione comune delle parti la forte esigenza che si pratichi e si consolidi, in tutte le regioni italiane, questo 2o livello di contrattazione, pena la credibilità di tutto l’impianto contrattuale nazionale e dello stesso accordo interconfederale. Le parti si impegnano ad un’azione incisiva in occasione dell’imminente rinnovo del contratto nazionale di settore, per consolidare il 2o livello di contrattazione, per risolvere i problemi di riconoscimento delle specificità dei tre diversi comparti, per affermare in sede nazionale le innovazioni contrattuali impostate nel presente accordo.

Le parti, consapevoli dei problemi di competitività del sistema dell’artigianato dell’Emilia Romagna, si impegnano ad una azione comune verso la Regione, gli Enti Locali, le Camere di Commercio e il sistema bancario, allo scopo di determinare una rinnovata azione di sostegno delle imprese Artigiane, sul piano del credito, dell’innovazione, della promozione sui mercati, al fine di sostenere e qualificare l’occupazione, anche attraverso un adeguato finanziamento delle leggi regionali di settore.

In particolare, nei confronti della Regione, la comune richiesta è di un adeguato sostegno finanziario agli accordi contenuti nel presente contratto per l’istituzione di un osservatorio regionale sul sistema dell’artigianato e per la realizzazione di programmi formativi mirati.

Le parti in accordo con il protocollo Governo Parti Sociali del 23/7/93, riconoscono che quanto contenuto nel presente accordo, in materia salariale, ricade sotto l’eventuale fiscalizzazione degli oneri sociali per la contrattazione di secondo livello.

 

 

[3] Art. 1 Osservatorio Regionale

Le parti, nel dare applicazione a quanto stabilito nel C.C.N.L. in materia di Osservatori, ritengono necessario che venga istituito un Osservatorio Regionale sul sistema dell’artigianato. Tale Osservatorio fornirà una serie di informazione di carattere generale ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per categoria e territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse lavoro, andamento congiunturale, andamento occupazionale, quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema creditizio, principali indicatori industriali ed economici, ecc..

A questo fine, le parti in coordinamento con le istanze confederali, si attiveranno presso l’Ente Regione per:

 

– reperire le risorse necessarie;

 

 

– sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento dell’Istituzione nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri di Servizio, Camera di Commercio, INPS, ecc.).

 

L’articolazione settoriale dell’Osservatorio Generale funzionerà attraverso incontri fra le parti, le quali potranno avvalersi dell’intervento di esperti esterni, ed ha il compito di analizzare dati disaggregati (anche per territorio) in relazione all’evoluzione delle dinamiche del sistema delle imprese e rispetto alle tendenze relative alla risorse lavoro (occupazione, processi formativi e livelli professionali, ecc.). Inoltre, l’Osservatorio avrà il compito di fornire elementi di analisi e supporto per la contrattazione regionale. Le parti si incontreranno, in sede di Osservatorio, di norma, due volte l’anno, ed entro 30 giorni dalla data di una eventuale ulteriore richiesta di una delle parti.

Se entro il 31/12/96 non verrà costituito l’Osservatorio Regionale sul sistema dell’artigianato, le parti si incontreranno in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1 parte prima del C.C.N.L., per concordare percorsi alternativi.

 

 

[4] Art. 2 Formazione

 

La formazione professionale nel nostro settore è condizionata da una estrema peculiarità delle imprese, quindi è necessario un approccio al tema che progetti gli interventi tenendo conto del contesto sopra indicato.

La formazione non potrà prescindere dalla domanda espressa dal mercato e avrà come fine la creazione di figure professionali particolarmente richieste e perciò più facilmente collocabili. Si dovrà conseguire la maggiore conoscenza possibile delle offerte formative già in campo da parte degli Enti Pubblici e privati, in modo da evitare costose duplicazioni o non pieno utilizzo delle offerte formative esistenti.

In particolare andrà instaurato un rapporto periodico con l’Assessorato Regionale alla formazione professionale, ente competente per legge, in modo da conoscerne le linee programmatiche e proporre le esigenze formative raccolte sul piano regionale da Associazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali. In questo ambito i progetti formativi devono rispondere ai bisogni degli utenti intesi come imprese e lavoratori, al fine di fare incontrare la domanda e l’offerta.

I processi formativi che vedranno coinvolti lavoratori e lavoratrici in mobilità e/o disoccupati, avranno l’obiettivo dell’inserimento degli stessi nel posto di lavoro. Gli obiettivi degli interventi formativi dovranno essere a conoscenza delle parti ed in ogni caso dovranno soddisfare i bisogni delle imprese e dei lavoratori. Sulla base delle conoscenze attuali i bisogni formativi sembrano orientati nelle seguenti direzioni principali:

 

1) una formazione indirizzata alla creazione di figure specializzate;

 

2) una formazione con caratteristiche di orizzontalità in quanto orientata a funzioni aziendali di tipo terziario.

 

Gli obiettivi dovranno essere quantificati dalle parti affinché le ricadute dell’intervento formativo siano misurabili e valutabili per adottare eventuali correttivi e miglioramenti. Al fine di dare corpo agli obiettivi sopra indicati, le parti si incontreranno, entro 120 giorni dalla data della firma del presente accordo, per definire, in via sperimentale, progetti di formazione concordati. A tal fine le parti dovranno individuare i bacini di utenza interessati e lavoreranno congiuntamente secondo le modalità sotto elencate. Le imprese attraverso le proprie Associazioni, dovranno in via prioritaria individuare i profili professionali più richiesti dal mercato.

Le Organizzazioni Sindacali, verificate le necessità e le disponibilità di cui sopra, indicheranno le fasce di lavoratori verso le quali orientare preferibilmente la sperimentazione. Le parti a fronte di ogni specifico progetto formativo, definiranno le regole di fruizione del corso, che dovranno tenere conto delle norme di legge e contrattuali; si attiveranno inoltre al fine di reperire le risorse economiche per la realizzazione dei corsi concordati nello spirito di quanto previsto al 3o comma del presente articolo.

 

 

[5] Art. 3 Diritti individuali

 

1) Permessi per assistenza a familiari

 

Nel caso di assistenza a familiari con problemi di handicap, malattie gravi e terminali, nonché di congiunti bisognosi di percorsi di riabilitazione e reinserimento; oltre a quanto eventualmente previsto da norme di legge in materia, i lavoratori e le lavoratrici potranno fruire, a fronte di una specifica richiesta, di permessi non retribuiti, nonché di una diversa articolazione dell’orario di lavoro ed infine dell’attivazione di forme di lavoro a tempo parziale per periodi determinati. Le modalità di fruizione di cui sopra dovranno essere compatibili con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. Nel caso si attivino forme di lavoro a tempo parziale determinato o permessi non retribuiti di lungo periodo, l’impresa può attivare assunzioni a tempo determinato.

 

– Nota a verbale –

Ai fini della fruizione della norma di cui sopra, per familiari si intendono: figli, genitori, fratelli e/o sorelle, marito e moglie (comprese le unioni di fatto, purché i soggetti risultino conviventi) e comunque familiari di altro grado purché conviventi.

 

2) Lavoratori immigrati

 

Fermo restando il principio della equiparabilità di diritti tra lavoratori si riconosce l’esistenza di un problema specifico per gli immigrati, relativo alla distanza dai loro Paesi di origine. Al fine di dare una risposta positiva al problema di cui sopra, le parti concordano sulla possibilità di fruizione di periodi di assenza dal lavoro aggiuntivi alle ferie collettive, definite in azienda con le seguenti modalità:

 

  1. a) accorpamento in un unico periodo delle opportunità di assenza retribuita (ferie, ex festività, permessi retribuiti, ecc.).

 

  1. b) Nel caso in cui quanto sopra fosse insufficiente, potranno essere concessi giorni di permesso non retribuiti, concordati tra le parti, o eventualmente recuperati in corso d’anno, esenti da qualsiasi tipo di maggiorazione.

 

Resta inteso che quanto sopra deve tenere comunque conto delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda e di eventuali altri periodi di chiusura collettiva per ferie nell’arco dell’anno.

 

 

[6] Art. 4 Contratti a termine

 

In conformità con quanto stabilito dall’art. 23 della legge 28/2/87 n. 56 le parti individuano nei seguenti casi, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 230/62 e 79/83, la possibilità di assunzione a tempo determinato:

 

– incrementi di attività produttiva, anche nel comparto dell’impiantistica, di confezionamento e di spedizione dei prodotti con termini di consegna tassativi oppure con commesse eccezionali;

 

– sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa, con indicazione del nome del/la lavoratore/trice sostituito/a e le cause della sostituzione;

 

– esigenza di realizzazione e/o collocazione nel mercato di prototipi e/o nuovi prodotti diversi da quelli normalmente fabbricati nell’azienda.

 

Le parti convengono che, nei casi sopraindicati, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine che possono essere contemporaneamente al lavoro per ogni unità produttiva non possa superare il 20% del totale dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, garantendo comunque un numero non inferiore a 2.

La durata massima del contratto a termine di cui al presente accordo, è di mesi 6, rinnovabile una sola volta e per una durata non superiore allo stesso periodo. Qualora l’azienda intendesse assumere a tempo indeterminato per le medesime qualifiche e/o mansioni, i lavoratori assunti ai sensi della presente normativa avranno diritto di precedenza. La richiesta di assunzione con le motivazioni della stessa, verrà inoltrata a livello di bacino se operante, in difetto alle Organizzazioni Sindacali nella loro Articolazione territoriale, per un esame dell’esistenza o meno delle ragioni oggettive su indicate nella casistica. In presenza di richiesta da parte delle Associazioni Artigiane tramite lettera raccomandata con R.R., le Organizzazioni Sindacali dovranno esprimere entro 5 giorni dalla data di ricevimento un parere di conformità, attraverso opportuni incontri da effettuarsi presso una sede preventivamente definita, oppure con apposita comunicazione scritta.

In assenza di risposta scritta, o nei termini suddetti dell’incontro tra le parti, le imprese potranno procedere alle assunzioni di cui ai commi precedenti.

 

 

[7] Art. 5 Flessibilità

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del vigente C.C.N.L. ed in particolare per quelle produzioni che presentano una forte accentuazione stagionale delle lavorazioni (es. produzione fustelle per calzature, pelletteria e cartotecnica; produzione di reti metalliche per arredi e/o mobili; produzione ed assistenza a macchine, attrezzi, e componenti per l’agricoltura; ecc.) e fermo restando il limite di 48 ore settimanali, il limite delle 64 ore di flessibilità previste, può essere elevato fino ad un massimo di 120 ore annue sulla base di un accordo tra le rispettive Organizzazioni Sindacali ed Artigiane firmatarie del presente integrativo, a livello di bacino e/o territoriale. In tale accordo si dovranno definire sia i periodi di estensione dell’orario di lavoro, sia i periodi ad orario ridotto a regime settimanale o con riposi compensativi. Per le ore di lavoro prestate oltre il limite delle 64 annue, verrà corrisposta una maggiorazione del 15% da liquidare con le stesse modalità previste dall’art. 17 – parte comune – del vigente C.C.N.L.. Le parti convengono che a fronte di esigenze di flessibilità della prestazione lavorativa nel breve periodo (picchi produttivi, temporanea assenza di lavoro, ecc.) si possa utilizzare un pacchetto massimo di 50 ore annue delle 120 ore previste dal C.C.R.L. con le seguenti procedure e modalità:

 

  1. a) i periodi di flessibilità devono essere definiti fra l’impresa e le maestranze, con l’assenso esplicito in forma scritta di queste ultime;

 

  1. b) le imprese dovranno, entro 10 giorni dalla formulazione dell’accordo, fare pervenire alle Organizzazioni Sindacali copia dello stesso;

 

  1. c) fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. riguardo l’erogazione della maggiorazione del 10% sulle ore eccedenti il normale orario contrattuale; entro 6 mesi dall’inizio della flessibilità se non vi è stata una pari entità di riposi compensativi, le ore di maggiore prestazione saranno retribuite come ore straordinarie, con le stesse modalità e percentuali previste dal C.C.N.L., comprensive del 10% precedentemente erogato.

 

 

[8] Art. 6 Salute e sicurezza

 

A seguito della stipula dell’accordo interconfederale nazionale fra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Artigiane, relativo al decreto legislativo 626/94, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1996 per dare applicazione ai passaggi in esso previsti, riguardanti il livello regionale di categoria.

 

 

[9] Art. 7 Previdenza complementare

 

Le parti si danno atto dell’importanza che assume la previdenza complementare, regolamentata dalle vigenti disposizioni di legge e di C.C.N.L., nell’ambito della quale assume rilevanza il livello regionale.

In questo contesto ed al fine di favorire le relative opportunità di accesso e di istituzione del fondo, si conviene di costituire entro dicembre 1996 una commissione paritetica (aperta anche ad esperti esterni) con il compito di esaminare la problematica in tutti i propri aspetti. Qualora la commissione concluda i propri lavori con una concordanza piena e totale di orientamenti comuni sulla natura del fondo abilitato a gestire la previdenza complementare, le parti si incontreranno al fine di renderlo operativo alla luce delle vigenti norme legislative e contrattuali, individuando le risorse necessarie.

 

[10] Art. 8 Quota adesione contratto

 

Le Parti, sulla base dell’intesa intercorsa in occasione del rinnovo del C.C.R.L. per le Imprese Artigiane del settore metalmeccanico e della installazione degli impianti concordano le seguenti modalità:

 

1) le Imprese, o per esse le Associazioni Artigiane, provvederanno alla effettuazione di una ritenuta del valore di L. 30.000 a titolo di “Quota adesione Contratto”. Tale ritenuta verrà eseguita con il saldo del mese di Maggio 1996 previo annuncio entro il mese di Aprile 1996 a tutti i lavoratori non iscritti alla FIM, FIOM, UILM, che non abbiano comunicate espressamente alla Direzione Aziendale la propria rinuncia attraverso una apposita delega da essi sottoscritta entro la data del 15/5/96.

 

2) Le Imprese Artigiane verseranno direttamente o per tramite delle Associazioni Artigiane le somme di cui sopra sul c/c n. 38854.34 presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Bologna intestato a FIM, FIOM, UILM Emilia Romagna, per “Quota adesione Contratto”, utilizzando apposito ordine di bonifico bancario.

 

3) Ai lavoratori iscritti alla FIM, FIOM, UILM, alla quale viene trattenuta la quota associativa, non sarà effettuata quella relativa alla “Quota adesione Contratto”.

 

4) Le Aziende comunicheranno direttamente, o per il tramite delle Associazioni Artigiane Territoriali di categoria, l’ammontare complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione e copia fotostatica della ricevuta di versamento.

 

5) FIM, FIOM, UILM Territoriali distribuiranno a questi lavoratori, nonché gratuitamente a tutti i lavoratori iscritti al sindacato, il testo contrattuale.

 

6) La materia in oggetto è di competenza delle Organizzazioni Sindacali e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le Aziende le quali si limiteranno pertanto alla applicazione della procedura di trattenuta e di versamento.

 

 

[11] Art. 9 Salario

 

Premio di produzione regionale

 

Il premio di produzione regionale viene incrementato a partire dall’1/9/95 di L. 30.000 e a partire dall’1/6/96 di L. 15.000 riparametrate al 4o livello

 

+———–+————+————-+————-+————+

|  Livello  | Premio di  | Aumento dal | Aumento dal | Premio di  |

|           | produzione |    1/9/95   |    1/6/96   | produzione |

|           | al 31/8/95 |             |             | a regime   |

+———–+————+————-+————-+————+

| 1o    (7) |   217.000  |    49.000   |    24.500   |   290.500  |

+———–+————+————-+————-+————+

| 2o    (6) |   195.000  |    42.500   |    21.500   |   259.000  |

+———–+————+————-+————-+————+

| 2o bis(5b)|   174.000  |    37.500   |    19.000   |   230.500  |

+———–+————+————-+————-+————+

| 3o    (5) |   158.000  |    34.000   |    17.000   |   209.000  |

+———–+————+————-+————-+————+

| 4o    (4) |   146.000  |    30.000   |    15.000   |   191.000  |

+———–+————+————-+————-+————+

| 5o    (3) |   133.000  |    27.500   |    14.000   |   174.500  |

+———–+————+————-+————-+————+

| 6o    (2) |   112.000  |    22.500   |    11.500   |   146.000  |

+———–+————+————-+————-+————+

 

Salario variabile regionale

 

Ferma restando la riparametrazione al 4o livello, come da tabella precedente, all’1/6/97 e all’1/6/98 verrà erogato in un’unica soluzione un importo compreso fra un minimo di L. 156.000 certe comunque ed un massimo di L. 455.000, tenuto conto di indicatori concordati tra le parti, che si incontreranno entro il 15/5/97 ed entro il 15/5/98.

Entro il 31/12/96 le parti definiranno gli indicatori da assumere a riferimento per la definizione del salario variabile.

 

Modalità di erogazione del salario variabile regionale

 

Gli indicatori di cui sopra avranno come riferimento l’anno solare (1/1-31/12) precedente quello di erogazione. L’erogazione verrà corrisposta, alle date indicate, in dodicesimi rispetto alla durata del rapporto di lavoro intercorrente tra giugno di un anno e il successivo.

Coloro che interromperanno il rapporto di lavoro prima dell’erogazione del premio, avranno comunque riconosciuta in dodicesimi la quota certa (L. 156.000 al 4o livello).

Le parti, prima della fine della vigenza contrattuale, si incontreranno per definire la quota di salario variabile da consolidare negli anni successivi; comunque le parti convengono che la quota di L. 156.000 annue rappresenterà la quota minima consolidata. Resta inteso che le quote di salario variabile erogate in un’unica soluzione annua, sono da considerarsi utili ai soli fini del computo del T.F.R..

A partire dall’1/1/98 i premi di produzione comunque denominati in essere nelle diverse province per effetto degli integrativi provinciali, con esclusione dei premi di professionalità, non verranno erogati ai nuovi assunti.

Nelle province in cui non sono in essere integrativi provinciali che prevedano i premi di produzione di cui sopra, previo accordo tra le parti, a livello provinciale, si potranno definire scansioni di erogazioni salariali diverse da quelle previste nel presente accordo.

 

Una tantum

 

1/6/98 – corresponsione di una tantum di L. 100.000, quale quota conguaglio intero contratto.

 

 

[12] Art. 10 Decorrenza e durata

 

Il presente accordo decorre dall’1/7/94 e scade il 30/6/98 e si intenderà prorogato fino a che non sia sostituito da nuovo accordo regionale.

 

 

[13] ALLEGATI – Accordi integrativi regionali (1977, 1982, 1987, 1991)

 

Accordo per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti dell’Emilia Romagna

 

AVVERTENZA

 

Tale testo rappresenta una sintesi dei quattro accordi sottoscritti nel 1977, nel 1982, nel 1987 e nel 1991, pertanto vengono pubblicati unicamente quegli articoli che sono di uso più ricorrente nei rapporti di lavoro e nelle relazioni sindacali, mentre sono stati tralasciati quelli ormai superati. In caso di contestazioni fanno comunque fede i testi originari. L’anno di riferimento dei vari capitoli contrattuali viene indicato, nel testo, fra parentesi.

 

N.B.: La consultazione di tale testo, congiuntamente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, non esaurisce comunque la presenza di norme e trattamenti frutto di accordi provinciali mantenuti in vigore a Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Piacenza, Parma e Modena.

 

[14] Accordi Integrativi Regionali (1977,1982,1987,1991)

 

[15] RAPPORTI CONTRATTUALI E PREMESSA DI INTENTI (1982 – 1987)

 

Le parti confermano la validità della scelta politica della contrattazione autonoma nell’artigianato come strumento in grado di rispondere ad una giusta e corretta definizione dei rapporti sindacali tra le parti. È convinzione delle parti che situazioni che non contemplassero il rapporto contrattuale autonomo, non cogliendo la specificità dell’impresa artigiana, arrecherebbero danni ad una corretta evoluzione delle relazioni sindacali.

Pertanto le parti privilegiano il momento contrattuale come luogo nel quale – quando sia possibile – costruire e consolidare soluzioni soddisfacenti per tutti i contraenti.

In questo ambito, nel rispetto delle reciproche autonomie, le parti convengono che il livello di contrattazione regionale sia unitario nella rappresentanza di tutte le parti disponibili al confronto e ritengono che tale sede debba costruire soluzioni che partano dalla assunzione di tutti gli elementi che sono stati determinati in accordi e/o contratti collettivi firmati dalle rispettive confederazioni. Premesso che non sono poste in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale, delle loro Organizzazioni e dei Sindacati dei lavoratori, le parti, valutata l’importanza e lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana metalmeccanica nelle sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia regionale e generale del paese, concordano sulla esigenza di realizzare un sistema di rapporti sindacali e relazioni che, tramite incontri ed esami congiunti, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l’artigiano, finalizzate al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane nei diversi settori, il consolidamento delle strutture produttive e di servizio, l’acquisizione di tecnologie più avanzate, l’erogazione di servizi più specializzati per rafforzarne l’autonomia, la predisposizione di processi formativi e di qualificazione della mano d’opera.

Le associazioni artigiane in confronti a livello territoriale e/o regionale forniranno dati in loro possesso relativi ai livelli occupazionali divisi per settore e territorio, la loro dinamica e tendenza evolutiva, i contratti di formazione e lavoro e i corsi di formazione professionale, al fine di verificare possibilità di allargamento della base occupazionale ed eventuali iniziative di assunzione e riqualificazione dei lavoratori.

 

[16] A – Comparto della meccanica di produzione (1987)

 

Nella presente fase che sta attraversando l’economia, la innovazione tecnologica e la concorrenza internazionale inducono le imprese a ridisegnare la organizzazione del ciclo produttivo, la loro articolazione funzionale e il modello di rapporti e di integrazione con il sistema delle imprese. I criteri che hanno indirizzato le imprese italiane verso il decentramento di fasi della produzione e la sub fornitura, devono oggi misurarsi con un mercato difficile e complesso che inasprisce la concorrenza.

L’organizzazione della produzione sembra svolgersi sempre più in un sistema integrato e funzionale di impresa modificando il rapporto tra aziende committenti e sub fornitrici. L’accelerazione dell’attuale processo di specializzazione punta non tanto ad una riduzione diretta di alcuni costi di produzione, quanto alla creazione di un sistema di imprese che consenta maggiore flessibilità e rapidità nell’adattarsi ai mutamenti, capacità di innovarsi in modo da realizzare su tali fattori una accresciuta concorrenzialità. Assumono quindi importanza rilevante gli impegni reciproci definiti al punto primo “Rapporti contrattuali e premessa di intenti”, atti a verificare e garantire un’efficace e dinamica commercializzazione dei prodotti, la continuità del flusso delle commesse, la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro, l’attuazione di iniziative per lo sviluppo della pluricommitenza e plurisettorialità anche al fine di salvaguardare livelli occupazionali nelle imprese artigiane. Gli incontri tra le parti a livello territoriale per lo scambio di informazioni devono essere finalizzate anche alle caratteristiche delle commesse di lavoro e pertanto allo sviluppo di nuove relazioni tra associazione artigiane, sindacati dei lavoratori, industrie e loro associazioni. La valutazione tra le parti degli obiettivi che si pongono i centri di servizio delle imprese come il C.E.S.M.A. (omologazione e certificazione macchine

agricole), il C.E.R.M.E.T. (analisi e prove su materiali metallici), il RESFOR (centro della sub-fornitura per il rapporto tra committenza italiana ed estera con le imprese artigiane), sono aspetti di ulteriore approfondimento ed iniziativa a livello provinciale. Senza determinare ora soluzioni specifiche e tematiche nuove ed in continua evoluzione le parti convengono sulla necessità di instaurare, nella reciproca autonomia, nuovi rapporti a livello regionale e territoriale e/o provinciale al fine di individuare campi di intervento ed iniziative che li possono accomunare.

 

[17] B – Comparto dell’impiantistica e riparazione (1987)

 

La necessità di avere costruzioni civili e pubbliche realizzate con criteri di qualità e la continua crescita degli incidenti domestici per impianti non eseguiti come previsto dalle norme, sono aspetti di un mercato dell’impiantistica che occorre moralizzare e modificare, pena un degrado del modo di vivere e nell’attività economica dell’impresa.

Di fronte ad un mercato edilizio in crisi che porta ad una esasperata concorrenza tra imprese, il problema di modificare e ristrutturare impianti non costruiti secondo le normative esistenti, è un’esigenza primaria.

La proposta di legge che le confederazioni artigiane hanno presentato per il collaudo degli impianti subordinato alla concessione dell’agibilità delle nuove costruzioni, può diventare un terreno di comune impegno tra le parti.

Così come lo scorporo degli appalti stimola e facilita la costruzione di impianti regolamentari, rafforzando l’autonomia delle imprese dell’installazioni. In attesa che venga approvata definitivamente la proposta unitaria di legge sul controllo degli impianti, occorre che le parti sollecitino le amministrazioni locali e la regione ad attuare norme impegnative per chi esegue impianti, subordinando la concessione dell’agibilità delle nuove costruzioni

o ristrutturazioni, al rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell’esecutore con relativa documentazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane e di rispetto dei contratti di lavoro.

È questo anche un modo per limitare l’abusivismo nel settore e l’azione di coloro che si prestano al cottimismo nella installazione entrando in concorrenza sleale con le imprese del settore.

 

[18] C – Comparti della riparazione auto (1987)

 

Il nuovo modo di costruire le auto, l’introduzione sempre più massiccia dell’elettronica, la ricambistica che porta alla sostituzione di componenti complete, la quasi saturazione del mercato regionale dell’auto portano da un lato ad una modificazione delle professionalità presenti nel comparto, e dall’altro una progressiva riduzione degli addetti alla riparazione. In questo ambito i problemi di rafforzamento e potenziamento delle imprese, la realizzazione dei centri integrati di servizio all’auto dislocati presso gli assi della grossa viabilità e gli assi di scorrimento nei quartieri e nell’immediata periferia, devono diventare oggetto di iniziativa politica e di pressione da parte dei firmatari sia nei confronti degli enti locali, affinchè predispongano studi e analisi in tal senso, sia nei confronti dello stesso comparto perchè attraverso investimenti, forme associate, politiche imprenditoriali appropriate corrisponda meglio ad una nuova domanda che viene dall’utente.

Tutto ciò si tradurrebbe in un più adeguato e qualificato servizio ai cittadini, con un contenimento dei tempi e delle riparazioni, una ristrutturazione della rete di servizi agli utenti, in grado di meglio rispondere alle esigenze di informazione, di attrezzature idonee, di garanzia delle riparazioni. La definizione di tempari (tempi di lavorazione) nei diversi mestieri, le tariffe orarie corrispondenti, unitarie e presenti nelle provincie, il costo dei ricambi a prezzi di listino, rappresentano l’ossatura trasparente del costo della riparazione. Su questi aspetti del comparto occorre un interessamento delle parti al fine di tutelare e salvaguardare la professionalità delle imprese e dei lavoratori, combattere l’abusivismo presente nel settore, garantire il servizio e la riparazione all’utente dei numerosi incidenti stradali causati da cattiva riparazione e manutenzione degli autoveicoli.

 

[19] D – Credito (1982)

 

Il credito a favore delle aziende artigiane deve avvenire all’intemo delle linee di programmazione, finalizzando con normative specifiche volte a superare le discriminazioni esistenti nei confronti delle imprese stesse. A tal fine le parti, nella loro reciproca autonomia, si impegnano ad adoperarsi per una revisione migliorativa e complessiva verso un’armonizzazione degli attuali strumenti di intervento in campo redditizio: Artigiancassa, finanziamenti e leggi regionali, credito bancario, altri strumenti nazionali.

Nell’immediato concordano:

 

– che siano destinati mezzi finanziari adeguati all’artigianato dalle leggi nazionali e regionali;

 

– che vi sia un rifinanziamento congruo dell’Artigiancassa finalizzato al mezzogiorno;

 

– per un’intervento dell’artigiancassa e delle leggi regionali (L.R. n. 3/19/15/29/44 più coordinato, unitario e finalizzato alle scelte di politica settoriale e territoriale.

Le parti concordano sull’esigenza che anche questa materia, con le sue implicanze, sia oggetto di informazione e confronto con le modalità fissate dal punto p rimo “Rapporti contrattuali e premessa di intenti”.

 

[20] Partecipazione (1991)

 

Le parti riconoscono che è comune obiettivo favorire la partecipazione dei lavoratori al raggiungimento di migliori livelli produttivi sia tecnici che economici e per una crescita professionale e delle condizioni di lavoro.

In questo spirito le parti si impegnano, a fronte di progetti e/o di esigenze di miglioramento e qualificazione dell’organizzazione del lavoro, delle imprese e delle loro produzioni, ad incontrarsi a livello territoriale al fine di determinare percorsi di fattibilità per la concretizzazione di obiettivi congiuntamente discussi. In tale sede, non configurabile come nuovo livello di contrattazione, si analizzeranno ed eventualmente indicheranno le forme ed i modo del riconoscimento della partecipazione dei lavoratori, anche tenendo conto delle specificità aziendali, delle specifiche capacità professionali e dell’autonomia operativa dei lavoratori, con l’obiettivo di realizzare migliori performances aziendali e più elevate condizioni lavorative singole e/o collettive. In questo contesto il costituendo Ente Bilaterale può essere la sede di prima elaborazione dei percorsi sopra indicati.

 

[21] Fiscalizzazione (1991)

 

Le parti, vista la presa di posizione dell’Inps tesa al recupero della fiscalizzazione a far data dal 1980, esprimono forte preoccupazione per le ripercussioni disastrose che tale iniziativa provocherà a carico delle imprese impiantistiche con dipendenti. In tal senso si impegnano a definire iniziative convergenti nei confronti del Parlamento e dell’Inps onde ottenere il rientro dell’azione di recupero, a tutela delle imprese e dei livelli occupazionali.

 

[22] Periodo di prova (1991)

 

Le parti nel riconoscere che la materia è di competenza del CCNL, convengono sulla necessità di rivederla in sede di rinnovo del CCNL.

 

[23] Assemblea (1991)

 

Qualora le aziende dispongano di locali idonei, le Assemblee di cui all’art. 5 parte comune del vigente CCNL, possono avere luogo all’interno delle imprese previo accordo tra le parti.

Le Assemblee possono essere anche convocate unitariamente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo integrativo.

 

[24] Accordo interconfederale (1991)

 

Le parti concordano che quanto previsto dall’art. 2 del vigente CCNL e dal successivo accordo Attuativo Interconfederale Regionale del 23/7/1990 sono parte integrante del presente accordo.

In tal senso i lavoratori dipendenti per i periodi di sospensione dal lavoro nei casi previsti dal Regolamento del Fondo Regionale, avranno diritto al trattamento economico e normativo nella misura, tempi e modalità previste dall’Accordo Attuativo Interconfederale Regionale del 23/7/1990 e regolamenti relativi, che viene recepito come Istituto contrattuale.

 

[25] Malattia (1991)

 

(Contrattisti Formazione e Lavoro; Apprendisti)

 

A modifica di quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 27/2/1987 a far data dalla stipula del presente Accordo, ai lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro si riconosce il pagamento al 100% dei primi 3 (tre) giorni di malattia.

A modifica di quanto previsto dall’Accordo Integrativo Regionale del 1982, agli apprendisti in malattia, dopo 2 (due) mesi di anzianità di servizio, a far data dalla firma del presente Accordo, verranno erogate le indennità pari ai seguenti valori:

 

– dal 1° al 3° giorno: il 100% della paga globale di fatto;

 

– dal 4° al 20° giorno: il 50% della paga globale di fatto;

 

– dal 21° al 150° giorno: il 40% della paga globale di fatto.

 

[26] Infortunio (1991)

 

Cogliendo il senso di un’esigenza reale del lavoratore infortunato, in presenza di infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai giorni 30 di calendario, affinchè non subisca danni reddituali dovuti ai tempi di pagamento da parte dell’Istituto, le imprese erogheranno, su richiesta scritta del dente avrebbe comunque percepito in normali condizioni.

Resta inteso che l’anticipazione di cui sopra potrà essere erogata fino ad esaurimento del 70% del T.F.R. accantonato per il lavoratore medesimo, al 31 dicembre dell’anno precedente.

Le parti concordano nel riconoscere alla normativa di cui sopra un carattere sperimentale e provvisorio in attesa della definizione di interventi più puntuali ed organici da parte dell’Istituto competente e/o di eventuali nuove forme di mutualizzazione concordate.

 

[27] Formazione e professionalità (1991)

 

Le parti concordano nell’attribuire all’Ente Bilaterale previsto dall’Accordo Interconfederale Regionale del 23/7/1990 la promozione della formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Le OO.AA. e le OO.SS. firmatarie si impegnano ad operare nei confronti dell’Ente Regione e delle istituzioni per il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento di corsi teorici. Per consentire un’adeguata partecipazione, i corsi dovranno trattare argomenti in rapporto alle aree professionali omogenee con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, alla qualità ed alla regolamentazione tecnica delle lavorazioni.

 

[28] Orario di lavoro (1991)

 

All’inizio di ogni anno e comunque non oltre il 31 marzo, nelle imprese, su richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un confronto tra datore di lavoro e lavoratori per definire un calendario annuo che contempli:

 

– la distribuzione dell’orario di lavoro compresi i prevedibili regimi di flessibilità;

 

– le chiusure collettive e gli eventuali ponti con l’utilizzo di una quota di ferie e/o delle festività soppresse;

 

– la definizione dei periodi di godimento delle rimanenti ferie individuali sulla base di una programmazione che potrà essere modificata dalle parti interessate, compatibilmente con le esigenze del lavoro, con un preavviso di almeno 30 giorni.

 

[29] Permessi retribuiti (1991)

 

Le parti concordano che le 16 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 17 – parte comune – del vigente CCNL e relativo Accordo Integrativo Regionale del 22.01.1987, possono essere usufruiti dai lavoratori che ne facciano richiesta con preavviso di almeno 48 ore, sotto forma di permessi brevi.

 

[30] Apprendistato (1982)

 

Le parti riconoscono nell’apprendistato un elemento portante del sistema di formazione e pertanto va rapportato all’evolversi delle situazioni produttive ed ai mutamenti nei sistemi di organizzazione del lavoro. In questo ambito va definito un raccordo preciso con gli interventi formativi predisposti dall’apposita strumentazione legislativa nazionale e regionale.

 

[31] Mense interaziendali (1977)

 

Le parti stipulanti il presente accordo regionale nell’intento di soddisfare la necessità di erogare servizi di mensa ai lavoratori dipendenti, impegnano le rispettive strutture provinciali e territoriali ad incontrarsi per la definizione di adeguate e rapide soluzioni e precisamente:

 

  1. Le associazioni artigiane condividono la volontà delle organizzazioni sindacali, a fronte della costituzione di nuovi insediamenti artigiani, di giungere alla rapida attuazione di centri sociali atti ad ospitare mense interaziendali, centri medici, ecc.; obbiettivo da perseguire come prioritario nell’attrezzamento dell’area da destinare all’insediamento.

 

  1. Anche nei vecchi insediamenti fermo restando l’impegno di perseguire soluzioni definitive, vanno nel frattempo ricercate tra le parti misure immediate, anche provvisorie, che garantiscano comunque l’erogazione del pasto.

 

  1. Escludendo tassativamente forme di monetizzazione sostitutive a tali servizi, si stabilisce che le parti in sede tèrritoriale,’ ferme restando le attuali condizioni vigenti e contrattate negli interventi provinciali, concorderanno gli oneri a carico dell’impresa e a carico del lavoratore.

 

[32] CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

[33] A – Mobilità professionale (norma transitoria) (1977)

 

In considerazione della particolare realtà dell’Emilia Romagna, e senza voler in alcun modo modificare la classificazione dei lavoratori previsto dal CCNL, si conviene:

 

  1. Le associazioni artigiane si impegnano a non procedere a nuove assunzioni di lavoratori operai al 7° (1°) livello.

 

  1. I lavoratori impiegati inquadrati nella T (la) categoria, intendendosi per tali i lavoratori di primo impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi comprensivi del periodo di prova durante il quale percepiranno la retribuzione globale di fatto prevista per il 6° (2°) livello, passeranno automaticamente al 5° (3°) livello professionale.

 

  1. Le parti convengono che i lavoratori operai inquadrati nella 6a (2a) categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa, conteggiata a partire dall’1/06/76, passeranno a quella superiore 5a (3a) categoria.

 

[34] B – Livello operaio 2 B (1987)

 

Le parti concordano la possibilità dell’accesso alla 2a categoria B (5°s) per professionalità operaia secondo le seguenti declaratorie:

 

lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per l’operaio specializzato provetto, svolgono anche funzione di coordinamento di parte del processo produttivo, con piena responsabilità e autonomia operativa, nell’ambito di lavorazioni tecnologicamente molto specializzate.

 

I profili professionali a cui occorre fare riferimento per l’inquadramento sono i seguenti:

 

  1. lavoratori che, con completa padronanza di tutto il processo produttivo e delle attività ad esso connesse, svolgono fuori sede attività di elevata specializzazione inerenti al ciclo completo del montaggio di impianti e macchine, con collaudo e messa in funzione definitiva;

 

esempio: montatore esterno di linea automatica, di particolare rilevanza tecnologica.

 

  1. lavoratori che sono in grado di eseguire tutto il ciclo completo di costruzione di uno stampo o di un modello, di un attrezzo, anche con parti molto complesse e con l’ausilio di macchine ad elevato contenuto tecnologico, ottimizzando tempi e qualità delle lavorazioni;

 

esempio: costruttori di stampi, costruttori di attrezzi, modellisti.

 

  1. lavoratori che con esperienza e conoscenza tecnologica delle macchine utensili sono in grado, in completa autonomia, di revisionare e ripristinare la parte meccanica nonché il completo funzionamento della macchina utensile.

I lavoratori che accederanno, a far data dall’1/1/1987, a tale categoria manterranno la normativa operai parte 2a del CCNL.

 

[35] Straordinario (1982)

 

II limite massimo di ore straordinarie annuo per le aziende artigiane di produzione è fissato nel n. 200.

 

[36] Lavoro notturno (1982)

 

Si intende per lavoro notturno quello effettuato oltre la dodicesima ora successiva all’inizio del turno del mattino. Per il lavoro notturno va prevista un’indennità pari al 15% della paga globale di fatto.

 

[37] Riduzione di orario (1987)

 

Le parti si impegnano affinchè nelle aziende si creino le condizioni per un effettivo utilizzo delle 16 ore, stabilite dal CCNL del 14/6/1984, in permessi retribuiti. Tale impegno si realizza compatibilmente con le esigenze tecnico produttive delle imprese e comunque il godimento dovrà avvenire al massimo entro il 31/03 dell’anno successivo.

 

[38] Malattia ed infortunio (1977)

 

Si conviene che l’integrazione economica prevista dall’articolo 18 parte comune (ex operai) del CCNL del 24/9/1976 in caso di malattia o di infortunio venga estesa ai 3 giorni di attuale carenza con le seguenti modalità: a far data dall’1/6/1977 la retribuzione dei 3 giorni di carenza nella misura del 50% e dal 31/3/1979 copertura del restante 50%.

 

[39] Indennità di anzianità per cessazione del rapporto di lavoro (1977)

 

Si conviene che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta all’operaio, per l’anzianità di servizio maturata a partire dall’1/6/1977, un’indennità da calcolarsi secondo le vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:

 

– da 1 a 5 anni: 80 ore;

– da 6 a 10 anni: 104 ore;

– da 10 anni in poi: 146 ore.

 

Considerato che tale trattamento viene riconosciuto ai fini di una omogeneizzazione delle condizioni esistenti nella regione, esso sarà riassorbito da eventuali miglioramenti stabiliti a livello nazionale.

Rimangono comunque in atto le condizioni di miglior favore. (Integrativo Pr-Bo-Re-Ra-Pc-Mo).

Avvertenza: È necessario avere particolare attenzione a tutti gli elementi retributivi da considerare validi ai fini del calcolo del TFR in quanto esistono diverse disposizioni negli integrativi provinciali.

 

[40] PREMIO DI PRODUZIONE REGIONALE MENSILE

 

[41] Accordo 1/6/1977

 

Si istituisce un premio di produzione regionale uguale per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e delle installazioni di impianti (inclusi gli apprendisti) che assorbendo fino a concorrenza gli attuali premi di produzione esistenti e gli eventuali superminimi individuali o collettivi, ammonti a lire 30.000 mensili.

 

– Nota a verbale –

Si considerano assolte le garanzie previste dagli accordi provinciali di Bologna e di Modena per i settori della modejjeria, della termotecnica, della sanitaria, i quali manterranno il superminimo collettivo esistente non assorbibile a nessun titolo ed effetto.

 

[42] Accordo 29/1/1982

 

Le parti concordano un aumento del premio di produzione pari a lire 24.000 riparametrato al 5° livello.

 

[43] Accordo 22/1/1987

 

Le parti concordano un aumento del premio di produzione regionale pari a Lire 23.000 sul 5° livello che assommato ai precedenti realizzerà un premio di produzione regionale di Lire 77.000 complessive. Tale aumento verrà così erogato: L. 15.000 a far data dall’1/1/1987 e le restanti L. 8.000 a partire dall’1/12/1987. La distribuzione per categoria come da tabella seguente.

 

[44] Accordo 3/5/1991

 

Ai dipendenti operai ed impiegati in forza all’1/5/1991 verranno erogati i seguenti importi (Lire 56.000 al 5° livello) come da tabella:

 

PREMIO DI PRODUZIONE REGIONALE MENSILE

 

Accordo 1/6/1977 – Accordo 29/10/1982 – Accordo 22/1/1987 – Accordo 3/5/1991

 

Livello Dal 1/5/1980 Aumento dal 1/1/1983 Aumento dal 1/2/1987 Aumento dal 1/3/1992 Totale a regime
6 (2) 30.000 16.000 21.000 45.000 112.000
5 (3) 30.000 24.000 23.000 56.000 133.000
4 (4) 30.000 30.000 25.000 61.000 146.000
3 (5) 30.000 32.000 27.000 69.000 158.000
2b (5s) 30.000 38.000 30.000 76.000 174.000
2 (6) 30.000 46.000 33.000 86.000 195.000
1 (7) 30.000 50.000 37.000 100.000 217.000

 

N.B. Per gli apprendisti gli aumenti derivanti dall’1/1/1983 e 1/12/1987 saranno calcolati con le percentuali di riferimento in atto, all’operaio di 5° (3°) livello mentre le 30.000 Lire sono uguali per tutti, e quindi non percentualizzate ma date per l’intero.

 

[45] Condizioni di miglior favore

 

Le associazioni stipulanti dichiarano che con le materie convenute nel presente accordo regionale non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli previste dai contratti vigenti, territoriali o aziendali praticate ai lavoratori e pertanto vengono mantenute ad ogni effetto.