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Indice

  • [1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [2] Premessa
  • [3] 1. Relazioni Sindacali
  • [4] 2. Osservatorio Regionale
  • [5] 3. Formazione professionale
  • [6] 4. Diritto allo Studio
  • [7] 5. Diritti Sindacali
  • [8] 6. Part-Time
  • [9] 7. Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
  • [10] 8. Previdenza Complementare
  • [11] 9. Salario
  • [12] 10. Trattamento di Fine Rapporto
  • [13] 11. Quota Contratto
  • [14] 12. Decorrenza e Durata
  • [15] 13. Norma di Rinvio
  • [16] ALLEGATI
  • [17] ALLEGATO 1- Verbale di accordo
  • [18] 1. Norma di rinvio
  • [19] 2. Recepimento Accordo Interconfederale Regionale
  • [20] ALLEGATO 2 – Accordi di omogeneizzazione dal C.C.R.L. del 14/6/90 al C.C.N.L. del 20/7/93 Validi per l’Emilia Romagna
  • [21] Verbale d’incontro
  • [22] Settore produzione
  • [23] Settore produzione di servizio
  • [24] Verbale di accordo
  • [25] Premesso
  • [26] 1. Diritto di assemblea
  • [27] 2. Orario di lavoro
  • [28] 3. Quattordicesima mensilità
  • [29] 4. Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
  • [30] 5. Indennità di contingenza
  • [31] 6. Lavoro straordinario, notturno e festivo
  • [32] 7. Premio di produzione regionale per il solo settore produzione
  • [33] 8. Apprendistato
  • [34] 9. Minimi contrattuali
  • [35] 10. Flessibilità dell’orario di lavoro
  • [36] 11. Griglia per Contratti di formazione lavoro
  • [37] 12. Protocolli aggiuntivi all’accordo regionale 14/6/90
  • [38] ALLEGATO 3 – Accordo di attuazione del D.lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.lgs.vo n. 242/96 ai sensi dell’A.I. 3/9/96
  • [39] Testo dell’accordo
  • [40] PUNTO 1 – comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
  • [41] PUNTO 2 – Organismo paritetico territoriale (OPTA)
  • [42] PUNTO 3 – Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)
  • [43] PUNTO 4 – Regolamentazione per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (OPTA)
  • [44] PUNTO 5 – Regolamentazione per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96
  • [45] A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (impresa fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)
  • [46] B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL)

 

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/1/1996 in Bologna, tra la FIAAL – Federazione Regionale Agro-Alimentare; la CONFARTIGIANATO – FRAER; la CASA FEDERAZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA; la FEDERLIBERE CLAAI e FLAI-CGIL, FAT-CISL, UILA-UIL, dopo la siglatura avvenuta in data 25/1/96, si è stipulato il presente Accordo Integrativo regionale al C.C.N.L. 20/7/93 per l’artigianato alimentare della regione Emilia Romagna.

Il presente accordo regionale decorre dall’1/7/1995 al 30/6/1999.

 

[2] Premessa

Le parti si danno atto che l’artigianato alimentare ha svolto,  in questi ultimi anni, un ruolo importante nell’economia regionale anche  grazie ad un sistema contrattuale che ha valorizzato l’impegno professionale  e qualitativo.

Le regole definite dal C.C.N.L. e dagli accordi interconfederali  pongono le condizioni per meglio definire scelte e percorsi che con  sistematicità affrontino problemi come: la salute dei lavoratori, il miglioramento  degli ambienti di lavoro, la valorizzazione della qualità dei prodotti, la  tutela dei consumatori, i diritti sindacali, tutele sociali, pari opportunità,  formazione professionale, condizioni salariali e normative che qualificano e  consolidano le strutture produttive artigiane.

La valorizzazione delle relazioni sindacali e del sistema  informativo e contrattuale diventano parte integrante per lo sviluppo  dell’imprenditoria Artigiana e per l’economia generale del settore, e a tal fine si concorda:

 

[3] 1. Relazioni Sindacali

Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa e per  promuovere iniziative congiunte, vengono individuati a livello regionale e  territoriale momenti di informazione e confronto semestrali tra le Parti.

In particolare l’informazione dovrà riguardare:

 

– andamento dei diversi comparti e settori;

 

– andamento congiunturale ed economico;

 

– andamenti occupazionali disaggregati;

 

– quantità e qualità degli investimenti e delle fonti di finanziamento;

 

– andamento semestrale del costo del lavoro, dei salari di fatto disaggregati;

 

– evoluzione situazione ambientale;

 

– interventi sulla sicurezza d& lavoro e sul superamento delle barriere architettoniche;

 

– progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale e monitoraggio sull’evoluzione delle figure professionali.

 

[4] 2. Osservatorio Regionale

 

Le Parti, nel dare applicazione a quanto stabilito nel C.C.N.L. in  materia di Osservatori e dall’art.6 dell’Accordo regionale 14/6/90, ritengono necessario istituire l’Osservatorio regionale sul sistema  dell’artigianato, con articolazioni settoriali, delle quali, una specifica, per il settore agro-alimentare.

Tale articolazione servirà a fornire una serie di informazioni  sul settore ed avrà il compito di reperire/analizzare dati disaggregati per  territorio, con riferimento alla struttura delle imprese e delle risorse  lavoro, andamento congiunturale, andamento occupazionale, mutamenti  professionali, quantità e qualità degli investimenti, rapporto con il sistema  creditizio, principali indicatori industriali ed economici, ed evoluzione del mercato  nei diversi settori dell’agro-alimentare.

Al fine della istituzione dell’Osservatorio regionale, con le  caratteristiche sopra riportate, le Parti in coordinamento con le istanze  confederali, si attiveranno presso l’Ente Regione per:

 

– reperire parte delle risorse necessarie;

 

– sollecitare la necessità di un ruolo di coordinamento delle istituzioni nei confronti di tutti i soggetti che operano nel settore (Centri  di Servizio, Camera di Commercio, INPS, ecc….).

 

le informazioni formeranno oggetto di approfondimento ed  analisi fra le Parti, negli incontri periodici programmati al punto  precedente, nei quali ci si potrà avvalere dell’intervento di esperti esterni.

Tali analisi dovranno consentire di approfondire dati  disaggregati del settore agro-alimentare (per comparto e territorio) in  relazione alle dinamiche emerse e saranno oggetto di supporto per lo stesso ruolo di  carattere contrattuale.

 

[5] 3. Formazione professionale

 

Le Parti ritengono la Formazione Professionale uno strumento  indispensabile per lo sviluppo del settore ed a tale fine si impegnano,  sulla base anche delle analisi dell’Osservatorio, a ricercare e promuovere  interventi mirati nello spirito di quanto previsto dal protocollo  Confederale CGIL-CISL-UIL Regione Emilia Romagna.

La Formazione Professionale nel settore è condizionata da una  estrema peculiarità delle imprese e diventa necessario attivarsi  progettando interventi che tengano conto del contesto sopra indicato.

Da ciò ne consegue, che i progetti formativi dovranno partire  sia in relazione ai bisogni, individuati dalle analisi effettuate  dall’Osservatorio regionale per il settore, che dalla domanda espressa dal mercato ed  avranno come fine la creazione di figure professionali particolarmente  richieste e perciò più facilmente collocabili.

Si dovrà perseguire la conoscenza delle offerte formative già  in campo da parte degli Enti Pubblici e Privati, in modo da evitare  costose duplicazioni o il non pieno utilizzo delle offerte formative esistenti.

In particolare si ritiene indispensabile instaurare un rapporto  periodico con l’Assessorato regionale alla Formazione professionale, Ente  competente per legge, in modo da conoscerne le linee programmatiche e  proporre le esigenze formative raccolte sul piano regionale da organizzazioni  artigiane ed organizzazioni sindacali.

In questo ambito i progetti formativi saranno finalizzati  all’incontro fra la domanda e l’offerta, privilegiando l’utilizzo di ore di  stage in azienda.

I progetti formativi ed i relativi obiettivi dovranno essere  definiti dalle Parti, sulla base delle conoscenze attuali.

I bisogni formativi sembrano orientati nelle seguenti  principali direzioni:

 

  1. a) una formazione indirizzata alla creazione di figure specializzate;

 

  1. b) una formazione con caratteristiche di orizzontalità in quanto orientata a funzioni aziendali di tipo terziario.

 

Su questi temi le Parti si attiveranno per sviluppare e  programmare attività formative.

Le Parti concordano di definire progetti formativi bilaterali  per corsi di riqualificazione per dipendenti occupati, finanziati dal Fondo  Sociale Europeo e per corsi per il reinserimento produttivo dei lavoratori  in mobilità, CIGS e disoccupati di lunga durata.

Le aziende che parteciperanno ai processi formativi, che  vedranno coinvolti lavoratori e lavoratrici in mobilità, CIGS o disoccupati  di lunga durata, avranno l’obiettivo dell’inserimento degli stessi nel posto di  lavoro.

 

[6] 4. Diritto allo Studio

 

Le Parti valuteranno l’utilizzo delle 150 ore di diritto allo  studio anche nell’ambito della formazione professionale.

 

[7] 5. Diritti Sindacali

 

  1. a) All’interno di tutte le aziende artigiane del settore, verranno messi a disposizione appositi spazi espositivi, che consentano ai  lavoratori la visione dei contratti e delle relative informazioni sindacali.

 

  1. b) Diritto di Assemblea: vengono riconosciute a titolo di diritto di Assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni  lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.

 

Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario  di lavoro e le Assemblee di norma si svolgeranno all’inizio o alla  fine dello stesso.

L’Assemblea potrà svolgersi all’interno dell’impresa. previo  accordo con il datore di lavoro. individuando i locali idonei, per  consentire ai datori (li lavoro l’eventuale continuità produttiva ed ai lavoratori  dipendenti il regolare svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea potrà svolgersi all’esterno dell’impresa previa  specifica comunicazione sindacale.

La richiesta di convocazione di Assemblea sarà presentata al  datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore, in  caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’orario e luogo di svolgimento.

 

[8] 6. Part-Time

 

Il lavoro supplementare prestato nell’ambito dell’art.36 del  C.C.N.L. punto 5. verrà compensato con una maggiorazione del 31%. pari  alla rivalutazione degli istituti contrattuali ad esclusione del  trattamento di fine rapporto.

 

[9] 7. Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

 

Le Parti. preso atto dell’entrata in vigore dall’1/3/95  del Decreto Legislativo 626/94 concernente l’attuazione di misure volte a  promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di  lavoro. si impegnano a verificare semestralmente l’applicazione delle norme  della suddetta Legge ed in particolare l’attuazione dei progetti formativi per  i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

[10] 8. Previdenza Complementare

 

Fatta salva l’adesione volontaria dei lavoratori. si conviene  di utilizzare quote di trattamento di fine rapporto maturando, pari al 20%.  ai fini della previdenza integrativa.

Le Parti concordano di istituire un fondo per la previdenza  complementare. attualmente previsto per il livello regionale.

A tale scopo viene costituita una commissione tecnica che  produca, entro il 30/6/96, proposte specifiche da sottoporre ai  firmatari del presente accordo.

Quanto sopra previsto troverà attuazione in raccordo con le  disposizioni contrattuali e di legge in vigore.

 

[11] 9. Salario

 

Le Parti convengono di individuare ed attivare un sistema  retributivo misto, costituito da una parte di salario fisso mensile e da  una parte di salario variabile legato ad obiettivi.

 

  1. A) Salario Fisso

 

Il premio regionale per il settore produzione viene  incrementato di L. 40.000 riparametrate al 5° livello ed alle scadenze come da  tabella n. 1 di seguito riportata.

Viene altresì istituito il premio regionale di pari importo e  con le medesime decorrenze per il settore servizi.

 

Tabella n. 1

 

+———–+———–+————–+————–+———+

| Parametri | Categorie |    Aumento   |    Aumento   | Aumento |

|           |           | dall’1/11/95 | dall’1/11/96 |         |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    240    |   1 S.    |    41.500    |    41.500    |  83.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    201    |     1     |    35.000    |    35.000    |  70.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    173    |     2     |    30.000    |    30.000    |  60.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    153    |   3 A     |    26.500    |    26.500    |  53.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    137    |     3     |    24.000    |    24.000    |  48.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    127    |     4     |    22.000    |    22.000    |  44.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    115    |     5     |    20.000    |    20.000    |  40.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

|    100    |     6     |    17.500    |    17.500    |  35.000 |

+———–+———–+————–+————–+———+

 

  1. B) Salario Variabile

 

A decorrere dall’1/3/97 a tutti i lavoratori dipendenti  verrà corrisposto un premio annuo variabile per un importo minimo di  L.140.000 annue fino ad un massimo di L.560.000 al 5° livello  riparametrate sulla base degli indicatori relativi all’andamento del settore  alimentare. e con valori arrotondati di cui alla tabella n. 2.

L’importo minimo suddetto sarà comunque erogato anche in caso di mancata o ritardata attivazione dei meccanismi di seguito  indicati.

Per attivare il salario variabile, le Parti decidono di  costituire entro Febbraio 1996, un Comitato Tecnico Bilaterale regionale con il  compito di proporre un sistema, che indichi le correlazioni tra erogazioni  salariali e risultati del settore o dei settori, in relazione agli incrementi di  redditività, produttività, qualità dei prodotti, ecc…

I lavori ditale Comitato dovranno terminare entro il 30 giugno  1996.

Entro luglio 1996 le parti si incontreranno in sede sindacale,  per valutare gli indici di riferimento, e l’individuazione degli obiettivi  cui correlarli, sulla base della comparazione dei risultati economici e  produttivi 95/96, in sede di prima definizione e degli anni seguenti per le fasi  successive.

Considerata l’innovazione che tale sistema introduce, le parti  concordano sulla sperimentalità degli indici e prevedono una volta  definito il sistema, di incontrarsi periodicamente per valutarne gli effetti e gli  andamenti prodotti.

All’atto della costituzione dell ‘OO.SS. regionale di cui al punto 2 il C.T.B.R. opererà in stretta correlazione con esso.

 

Modalità di erogazione

 

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1997, le  Parti si incontreranno per determinare, tenuto conto dei risultati  conseguiti nell’anno precedente e degli indici relativi, l’importo del premio  variabile annuo, nell’ambito degli importi minimi e massimi indicati nella  tabella di seguito riportata, da valersi a decorrere dal mese di marzo di ogni  anno.

 

Tabella n. 2

 

+———+————–+—————+

| Livelli | Da un minimo | Ad un massimo |

+———+————–+—————+

|   1 S   |   293.000    |   1.169.000   |

+———+————–+—————+

|    1    |   245.000    |     979.000   |

+———+————–+—————+

|    2    |   211.000    |     842.000   |

+———+————–+—————+

|   3 A   |   187.000    |     745.000   |

+———+————–+—————+

|    3    |   167.000    |     667.000   |

+———+————–+—————+

|    4    |   155.000    |     618.000   |

+———+————–+—————+

|    5    |   140.000    |     560.000   |

+———+————–+—————+

|    6    |   122.000    |     487.000   |

+———+————–+—————+

 

Tale premio annuo verrà erogato a tutti i lavoratori in forza  all’1 marzo con le seguenti modalità:

 

– lavori a tempo indeterminato, lavoratori in contratto di formazione lavoro, apprendisti (per la quota percentuale di riferimento), in forza  all’1 marzo di ogni anno in due trance, di cui 50% a marzo 50% a novembre.

Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali e per tutti  quelli assunti successivamente all’1 marzo di ogni anno, il premio annuo in  quanto determinato sarà corrisposto, frazionato per  trecentosessantacinquesimi. per quanti sono i giorni di rapporto di lavoro, con l’ultima  retribuzione utile dell’anno contrattuale (marzo – febbraio) in corso.

Le Parti concordano che. a far data dall’1/11/98, il  premio integrativo regionale fisso mensile, sarà incrementato di  un’ulteriore quota pari a L.8.000, a titolo di parziale consolidamento del salario  variabile riparametrato al 5° livello.

Per quanto riguarda il restante salario variabile a partire dal  1999, qualora nei tempi dovuti non fosse rinnovato l’integrativo  regionale. la quantità annua massima di riferimento equivale a L.448.000 al 5° livello  riparametrate.

 

[12] 10. Trattamento di Fine Rapporto

 

Ad integrazione di quanto previsto dall’art.53 del C.C.N.L. il  trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore, ai sensi della legge 297 del 29/5/82, dovrà essere corrisposto entro la data di paga del  mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 

[13] 11. Quota Contratto

 

A tutti i lavoratori dipendenti non iscritti alle OO.SS. firmatarie, ai quali va applicato il presente accordo regionale. verrà effettuata,  salvo eventuale delega negativa, con la retribuzione del mese di Giugno 1996 una  trattenuta in busta paga come quota di adesione contrattuale pari a L.30.000.

Le aziende. o per esse le AA.AA., provvederanno  all’effettuazione della ritenuta ed a versare gli importi corrispondenti entro il 31/10/96 sul conto corrente bancario indicato dalle FAT-FLAI-UILA regionali. Le  Parti concordano sulla necessità, per gli accordi successivi, di  individuare modalità diverse per la trattenuta di cui sopra.

 

[14] 12. Decorrenza e Durata

 

Il presente accordo regionale decorre dall’1/7/95 al  30/6/99.

 

[15] 13. Norma di Rinvio

 

Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo.  si farà riferimento al verbale regionale di armonizzazione al C.C.N.L. del  24/9/93 allegato ed agli accordi regionali precedenti, e agli accordi

aggiuntivi territoriali di Parma e Modena.

 

[16] ALLEGATI

 

[17] ALLEGATO 1- Verbale di accordo

 

Le parti si sono incontrate in data 17/6/97 per esaminare le  materie oggetto di rinvio e per predisporre la stesura definitiva del  testo ed hanno concordato quanto segue:

 

[18] 1. Norma di rinvio

 

Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo,  si farà riferimento al verbale regionale di armonizzazione al C.C.N.L. del  24/9/93, agli accordi Regionali precedenti ed agli accordi aggiuntivi  territoriali di Parma e Modena cosi come modificati.

 

[19] 2. Recepimento Accordo Interconfederale Regionale

 

Le parti assumono integralmente l’accordo interconfederale del 28/11/96 (allegato 3) in materia di

 

– prestazioni e versamenti EBER

 

– attuazione D.Lgs. 626/94

 

– ricerca di settore sugli andamenti occupazionali e di sviluppo nelle imprese artigiane.

 

[20] ALLEGATO 2 – Accordi di omogeneizzazione dal C.C.R.L. del 14/6/90 al C.C.N.L. del 20/7/93 Validi per l’Emilia Romagna

 

[21] Verbale d’incontro

 

Le organizzazioni rappresentative delle Parti: Organizzazioni  Sindacali e Confederazioni dell’Artigianato del settore alimentare  dell’Emilia-Romagna. incontratisi il 30/7/93 per armonizzare l’accordo  regionale del 14/6/90 con il C.C.N.L. del 20/7/93, preso atto che  in sede di definizione del C.C.N.L., in trattativa a latere, si è convenuto il  mantenimento della quattordicesima mensilità e di riposi compensativi pari a 24 ore,  hanno definito quanto segue:

Trattamento economico:

 

[22] Settore produzione

 

Dal 1° agosto va corrisposto un aumento pari al riallineamento  degli attuali parametri a quelli nazionali più la trance prevista  dall’1/9/93 nei vari livelli, con l’applicazione dell’ultimo comma dell’art.42  dell’accordo regionale.

L’assorbimento \’a fatto diminuendo gli attuali valori del  premio di produzione.

Al settore produzione va successivamente applicata la tabella B del C.C.N.L..

 

[23] Settore produzione di servizio

 

Applicazione dall’1/7/93 del C.C.N.L. con riallineamento ai  minimi nazionali e successiva applicazione della tabella C.

Per tutti i settori dall’1/7/1993 va effettuato il  riallineamento dei valori di contingenza.

Restano da definire i seguenti punti che verranno armonizzati  in futuri incontri programmati per fine agosto:

 

Art. 11 Assemblea

Art. 26 Flessibilità

Art. 28 Straordinario

Art. 42 Premio di produzione

Art. 55 Malattie ed infortunio non sul lavoro

Art. 72 Griglie formazione lavoro

Titolo IX Apprendistato

Altri eventuali.

 

[24] Verbale di accordo

 

Il giorno 24/9/93 a Parma si sono incontrati le Associazioni Artigiane; FIAAL-CNA; FRAER-CONFARTIGIANATO; le Organizzazioni Sindacali Regionali: FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL per dare corso, come previsto dall’ipotesi di C.C.N.L. 20/7/93 per  i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare, alla  armonizzazione dell’accordo regionale 14/6/90 con le normative definite dal citato  C.C.N.L..

 

[25] Premesso

 

– che le Parti hanno convenuto in sede di definizione del C.C.N.L.,  con trattativa a latere, sul mantenimento della quattordicesima mensilità e di riposi  compensativi pari a 24 ore;

 

– che in data 30/7/93 si sono individuate le seguenti materie  ritenendole necessarie di armonizzazione fra il C.C.N.L. e l’accordo regionale  in essere: assemblea, flessibilità, straordinario, premio di produzione,  malattia ed infortunio non sul lavoro, griglie formazione/lavoro e titolo  IX apprendistato;

 

le Parti concordano quanto segue a valere su tutto il  territorio dell’Emilia-Romagna:

 

[26] 1. Diritto di assemblea

 

Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore  annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi  collettivamente.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario  di lavoro e le assemblee di norma si svolgeranno all’inizio o alla fine  dello stesso.

L’assemblea potrà svolgersi anche all’interno dell’impresa,  previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti,  individuando i locali idonei, per consentire ai datori di lavoro l’eventuale continuità  produttiva ed ai lavoratori dipendenti il regolare svolgimento dell’assemblea.

L’assemblea potrà svolgersi anche all’esterno dell’impresa  previa specifica comunicazione sindacale.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al  datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore, in  caso di urgenza, con l’indicazione specifica dell’orario e luogo di svolgimento.

 

[27] 2. Orario di lavoro

 

L’orario di lavoro – fermo restando quanto previsto in materia  delle norme legislative – è fissato in 8 ore giornaliere e/o 40  settimanali.

Qualora vi sia un regime di lavoro a turni, l’orario per il 3°  turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.

Nel caso in cui la distribuzione dell’orario settimanale sia articolato in 6 giorni l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.

Diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere  definite a livello aziendale.

Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e  infrasettimanali, cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine  del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.

Le parti convengono che ogni lavoratore avrà diritto a permessi  retribuiti pari a 24 ore per anno solare.

Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di  lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente.

I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le  frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di  mese superiore a 15 giorni.

Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno.  La parte eventualmente non utilizzata sarà direttamente retribuita al  lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

[28] 3. Quattordicesima mensilità

 

Nel mese di giugno di ogni anno le imprese erogheranno a tutti  i lavoratori una mensilità aggiuntiva pari alla retribuzione mensile di  fatto percepita dai lavoratori.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso  dell’anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi  dell’ammontare della mensilità aggiuntiva per quanti sono i mesi interi di servizio  prestato. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno  calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai 15  giorni.

I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti  della conservazione del posto previsti dal presente accordo, saranno  utilmente computabili ai fini della mensilità aggiuntiva.

Si concorda inoltre che, eventuali trattamenti previsti dai  futuri C.C.N.L. e riconducibili allo stesso titolo, si intenderanno assorbiti da  quanto sopra definito.

 

[29] 4. Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro

 

In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il  lavoratore deve avvertire l’azienda entro il secondo giorno dall’inizio  dell’assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l’invio del  certificato medico attestante la malattia.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo  casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento  all’art.5 della Legge n. 300.

In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio  non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla  conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.

In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su  indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.

Le assenze dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro  sono computate, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali  entro i limiti della conservazione del posto previsti.

Inoltre durante l’interruzione di servizio per le cause in  questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da  parte degli Istituti Previdenziali o Assistenziali, gli verrà assicurato un  trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato sulla normale  retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli  conseguire complessivamente i seguenti importi:

 

Settore produzione di servizio

 

– In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 9  giorni. le aziende garantiranno ai lavoratori un’integrazione economica  fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180°  giorno.

 

– In caso di malattia di durata inferiore o pari a 9 giorni viene riconosciuta al lavoratore un’integrazione economica a carico  dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4°  giorno.

 

Settore produzione

 

– Al lavoratore in assenza per malattia o infortunio non sul lavoro la corresponsione dell’intera retribuzione è prevista dal 1° giorno di assenza.

Le Parti convengono che a fronte di malattie gravi e  certificate, l’azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un  periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza maturazione di alcun  istituto contrattuale.

 

[30] 5. Indennità di contingenza

 

Ai lavoratori in forza al 20/7/93 saranno conservati,  come ad personam, gli eventuali importi più favorevoli a tale titolo  erogati.

Tali trattamenti saranno oggetto di verifica a livello  regionale nel 1995 in sede di definizione del CCRIL (Integrativo Regionale).

 

[31] 6. Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il  lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è  svolto nell’arco di sei giornate settimanali), o l’orario giornaliero stabilito o  le 40 ore settimanali.

Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere  eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità  imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi  dimensionamenti di organico.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22  alle ore 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche  o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività di cui agli articoli del C.C.N.L..

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di  domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno  della settimana, fatta salva la maggiorazione.

Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono  corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale  retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale:

 

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro straordinario diurno                       | 35% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro straordinario notturno (compreso e non     |     |

|   compreso in turni avvicendati)                    | 50% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro compiuto nei giorni festivi                | 40% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro straordinario festivo o domenicale         | 60% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro domenicale festivo con riposo compensativo | 10% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro notturno                                   | 30% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro straordinario festivo notturno             | 60% |

+—————————————————–+—–+

| – Lavoro a turni in ciclo continuo notturno         | 30% |

+—————————————————–+—–+

 

Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono  cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

 

[32] 7. Premio di produzione regionale per il solo settore produzione

 

Gli importi dall’1/8/93 sono i seguenti:

 

+———+———————-+

| Livelli | Premio di Produzione |

+———+———————-+

|   1 S   |       111.250        |

+———+———————-+

|    1    |        96.750        |

+———+———————-+

|    2    |        80.050        |

+———+———————-+

|   3 A   |        69.900        |

+———+———————-+

|    3    |        62.850        |

+———+———————-+

|    4    |        58.000        |

+———+———————-+

|    5    |        53.200        |

+———+———————-+

|    6    |        12.000        |

+———+———————-+

 

[33] 8. Apprendistato

 

Agli apprendisti assunti dall’1/7/93 si applica il  trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L..

Gli apprendisti già in forza al 30/6/93 manterranno il  trattamento economico e normativo in essere previsto dall’accordo  regionale 14/6/1990.

 

[34] 9. Minimi contrattuali

 

Settore produzione

 

Come previsto dal verbale di incontro 30/7/93 va  corrisposto dal 1/8/93 un aumento pari al riallineamento dei parametri  attuali a quelli nazionali con erogazione anche della trance prevista  dall’1/9/93 nei vari livelli, per cui i minimi dall’1/8/93 sono i seguenti:

 

+———+———————-+

| Livelli | Premio di Produzione |

+———+———————-+

|   1 S   |      1.260.000       |

+———+———————-+

|    1    |      1.050.000       |

+———+———————-+

|    2    |        890.000       |

+———+———————-+

|   3 A   |        780.000       |

+———+———————-+

|    3    |        705.000       |

+———+———————-+

|    4    |        655.000       |

+———+———————-+

|    5    |        600.000       |

+———+———————-+

|    6    |        520.000       |

+———+———————-+

 

Al settore produzione va successivamente applicata la tabella B  del C.C.N.L..

 

Settore produzione di servizio

 

Applicazione dell’1/7/1993 del C.C.N.L. con riallineamento ai  minimi nazionali previsti dalla tabella C e successiva applicazione,  alle scadenze previste, dei seguenti minimi:

 

+———+————-+————-+————-+

| Livelli | Dall’1/1/94 | Dall’1/3/96 | Dall’1/1/97 |

+———+————-+————-+————-+

|   1 S   |  1.270.000  |  1.380.000  |  1.480.000  |

+———+————-+————-+————-+

|    1    |  1.060.000  |  1.150.000  |  1.240.000  |

+———+————-+————-+————-+

|    2    |    900.000  |    980.000  |  1.065.000  |

+———+————-+————-+————-+

|   3 A   |    785.000  |    860.000  |    940.000  |

+———+————-+————-+————-+

|    3    |    710.000  |    780.000  |    845.000  |

+———+————-+————-+————-+

|    4    |    660.000  |    720.000  |    780.000  |

+———+————-+————-+————-+

|    5    |    605.000  |    660.000  |    710.000  |

+———+————-+————-+————-+

|    6    |    525.000  |    570.000  |    615.000  |

+———+————-+————-+————-+

 

[35] 10. Flessibilità dell’orario di lavoro

 

Si applicano integralmente le norme previste dal C.C.N.L..

 

[36] 11. Griglia per Contratti di formazione lavoro

 

+———+——–+—————-+—————————————-+

| Durata  | Fascia |    Livelli     |         Declaratorie e Profili         |

+———+——–+—————-+—————————————-+

| 12 mesi |    1   | 6° per 3 mesi  | Lavoratori che in assenza di specifica |

|         |        | 5° per 9 mesi  | preparazione, saranno formati per svol-|

|         |        | 5° per uscita  | gere attività con medio contenuto pro- |

|         |        |                | fessionale riferito ad imprese con la- |

|         |        |                | vorazioni che prevedono figure profes- |

|         |        |                | sionali di livello superiore           |

+———+——–+—————-+—————————————-+

| 18 mesi |  2° A  | 6° per 6 mesi  | Lavoratori con preparazione teorica    |

|         |        | 5° per 12 mesi | e/o pratica che svolgeranno attività   |

|         |        | 4° per uscita  | con contenuti professionali elevati    |

+———+——–+—————-+—————————————-+

| 24 mesi |  2° B  | 6° per 6 mesi  | Lavoratori senza preparazione teorica  |

|         |        | 5° per 18 mesi | e/o pratica che svolgeranno attività   |

|         |        | 4° per uscita  | con contenuti professionali elevati    |

+———+——–+—————-+—————————————-+

| 24 mesi |   3°   | 5° per 6 mesi  | Lavoratori con preparazione teorica    |

|         |        | 4 per 18 mesi  | e/o pratica che svolgeranno mansioni   |

|         |        | 3° per uscita  | con contenuti professionali di elevata |

|         |        |                | specializzazione                       |

+———+——–+—————-+—————————————-+

| 24 mesi |   4°   | 4° per 6 mesi  | Lavoratori con preparazione specifica  |

|         |        | 3° per 18 mesi | che dovranno compiere compiti con spe- |

|         |        | 2° per uscita  | cifiche autonomie                      |

+———+——–+—————-+—————————————-+

| 24 mesi |   5°   | 3° per 1 anno  | Lavoratori che svolgeranno compiti ad  |

|         |        | 2° per 1 anno  | alto contenuto professionale ed eleva- |

|         |        | 1° per uscita  | ta responsabilità (es. capo ufficio,   |

|         |        |                | capo turno, capo reparto, ecc.)        |

+———+——–+—————-+—————————————-+

 

[37] 12. Protocolli aggiuntivi all’accordo regionale 14/6/90

 

La premessa ai protocolli aggiuntivi territoriali viene assunta  così come scritta nell’accordo regionale di cui sopra.

“Il presente accordo ha definito una sfera di applicazione più  organica e complessiva applicabile ai lavoratori di tutte le imprese artigiane alimentari (vedi art. 4), di conseguenza i protocolli territoriali di  recepimento che seguiranno, fanno parte integrante del presente accordo.

Inoltre, considerando il fatto che precedentemente alla firma  del presente accordo, per il settore delle conserve animali di Parma e  per il comparto della produzione alimentare di Modena, erano in essere  protocolli provinciali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e  dalle Associazioni Territoriali, tali protocolli fanno parte integrante del  presente accordo”.

 

[38] ALLEGATO 3 – Accordo di attuazione del D.lgs.vo n. 626/94 così come modificato dal D.lgs.vo n. 242/96 ai sensi dell’A.I. 3/9/96

 

[39] Testo dell’accordo

 

Tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell’Emilia Romagna, visto, l’Accordo Interconfederale Nazionale sotto scritto in data 3/9/96 convengono:

 

1.Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione  del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 –  atto di costituzione).

 

1.1 Il CPRA ha sede presso l’EBER, che ne curerà la segreteria  tecnica.

 

1.2 L’Organismo regionale è paritetico. I componenti sono  espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere  formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata  al punto 1.

 

1.3 La carica dei componenti del CPRA ha durata quadriennale.

 

 

2.Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli  Organismi paritetici.

Nell’immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già  definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed  autorizzazione a livello regionale.

 

2.1 Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro  60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 – atto di  costituzione).

 

2.2 L’Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri  espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle  Organizzazioni Sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle  parti, alla segreteria tecnica presso l’EBER entro la data indicata al punto  2.1. La riunione di insediamento dell’OPTA sarà promossa dal CPRA d’intesa con  le parti territoriali.

La carica dei componenti dell’OPTA ha durata quadriennale.

 

2.3 Il funzionamento dell’attività degli organismi territoriali  verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno  al Reddito – interventi comuni.

Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione  operativa degli organismi.

 

 

  1. Di definire le modalità di accantonamento della quota in  carico alle imprese.

 

3.1 La quota è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente. di  cui Lit. 8.000 per l’attività del rappresentante dei lavoratori alla  sicurezza territoriale e Lit.2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica del  CPRA.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non  siano stati stipulati C.C.N.L. specifici dell’artigianato, associate alle  confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una  quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti  Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 gennaio di ogni  anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero  dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.

 

3.2 In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i  lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con  contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15  dipendenti.

 

3.3 Le imprese non sono tenute al versamento delle quote  relative a lavoranti a domicilio. lavoratori assunti a tempo determinato  in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori  assunti ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori  stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto  in misura intera.

 

3.4 Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza  esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano  nell’attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.

 

3.5 Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione  delle somme.

 

 

  1. Di provvedere al finanziamento delle attività formative. in  attuazione del D.Lgs. n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste  dal sistema degli enti, sia attraverso l’individuazione di forme di  finanziamento pubblico.

 

Le parti. sulla base dei programmi formativi riferiti ai  rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla  base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal  Fondo Sostegno al Reddito – interventi comuni.

 

 

5.Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione  del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un  preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA. la data  di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza all’interno dell’azienda.:

 

 

6.L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive  aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti  sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie  dell’accordo. L’accordo, sino alla data di stipula dei C.C.N.L.. si applica – per i vari  settori – a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni  Artigiane firmatarie.

 

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche  non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo  e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal  C.C.N.L. e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non  vengono effettuati tramite l’Ente Bilaterale.

 

[40] PUNTO 1 – comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)

 

  1. È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del  presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato. di  seguito chiamato CPRA.

Il CPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale. che ne curerà  la segreteria tecnica.

 

 

1.1 Tale Organismo. in tema di prevenzione. sicurezza e tutela  della salute nelle imprese, avrà il compito di:

 

– promuovere, monitorare e coordinare l’attività degli organismi paritetici territoriali;

 

– individuare in ambito regionale. con l’apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell’osservatorio regionale, i  fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;

 

– raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione. sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;

 

– raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;

 

– raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;

 

– promuovere e programmare l’attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;

 

– proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;

 

– interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificarne le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno  economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la  sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire  l’adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l’attività di vigilanza;

 

– effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;

 

– fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi;

 

– comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall’OPTA o da una delle parti componenti l’OPTA;

 

– attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente  decidano di demandare

 

 

1.2 Il CPRA è composto da 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei  Lavoratori.

 

 

1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di  espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati a partire  dalla prima riunione utile per l’insediamento dell’Organismo regionale e  restano in carico per un biennio.

 

[41] PUNTO 2 – Organismo paritetico territoriale (OPTA)

 

1.É Costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori  di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo  l’Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.

 

1.1Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione,  anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici  comparti produttivi.

Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche  formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li  verifica in sede di CPRA.

 

1.2 L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base  dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con  riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi  dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

 

1.3 L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di  informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti,  applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare  l’esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite  a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti  e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e  protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.

 

1.4 L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito  alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della  salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la  vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e  degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare  e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

 

1.5 L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei  responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell’evacuazione,  dell’antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici  competenti effettuate dalle imprese.

 

1.6 L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma  I, dell’art.19, Decreto Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza  dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal  fine il rappresentante territoriale per la sicurezza deve comunicare per  iscritto alla componente datoriale dell’OPTA le aziende interessate, in modo da  consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente  datoriale indicherà uno o più referenti.

 

1.7 L’Associazione a cui l’impresa è iscritta o ha dato mandato  dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data  di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per  l’accesso all’impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il  rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell’esercizio delle  sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al  punto precedente.

 

1.8 Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al  lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle  precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al  pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.

 

1.9 Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6  A.I. 3/9/96, in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS.  comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli  OPTA, la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del  rappresentante sindacale alla sicurezza.

 

 

  1. Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le  stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all’OPTA circa la  composizione ditali servizi.

 

2.1 Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non  promossi dalle associazioni territoriali, l’Organismo paritetico  riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la  qualificazione di tale servizio.

 

2.2 Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la  relativa comunicazione all’Organismo paritetico direttamente o  attraverso l’associazione territoriale di appartenenza.

 

2.3 L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali  controversie sulle modalità applicative delle norme di legge  regolamentate dal presente Accordo.

 

2.4 L’OPTA è composto da non più di 7 membri espressi  pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni  Sindacali (1 per singola Organizzazione).

 

2.5 L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di  espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla  prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un  biennio.

 

[42] PUNTO 3 – Regolamentazione per il funzionamento del comitato paritetico regionale costituito ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (CPRA)

 

1.Per il funzionamento del CPRA si utilizza una parte (L.2.000)  delle L.10.000 per dipendente versate dalle imprese ai sensi dei  punti 4.11 e 4.12 dell’A.I. 3/9/96.

 

2.Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’AI. 3/9/96,  le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte  tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto  dall’A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in  applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96,  non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono  tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L.19.000 annuali per ogni dipendente  in forza al 31 Ottobre.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non  siano stati stipulati C.C.N.L. specifici dell’artigianato. associate alle  confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una  quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti  Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Viene costituita all’interno del Fondo una Commissione  paritetica di controllo. per verificare il flusso dei versamenti ed operare  una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L.7.500 per la  rappresentanza sindacale. L.1.500 per le attività comuni, L.8.000 per i RLST.  L.2.000 per il CPRA).

 

  1. Compiti del CPRA:

l’organismo promuove e coordina l’attività degli OPTA,  predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi.

Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di  sicurezza nel lavoro e di definizione di proposte di iniziativa, con il  contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria  contrattualmente previsti.

Il CPRA promuove e programma l’attività formativa degli OPTA e  delle rappresentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani,  predisponendo a tal fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni  figura di rappresentanza.

Il CPRA predispone il necessario materiale di informazione e  formazione per gli OPTA, i RLS, i lavoratori e le imprese.

Il CPRA realizza un rapporto con i poteri pubblici preposti  alla sicurezza (Regione ed altri Enti istituzionali) al fine di definire  criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l’attività di vigilanza.

Il CPRA raccoglie, archivia e divulga le esperienze  territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercita un monitoraggio sullo  stato di applicazione della 626 e degli accordi applicativi previsti.

Il CPRA costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli  OPTA e gli elenchi nominativi dei componenti degli OPTA e dei  rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori e dei responsabili alla sicurezza  delle imprese.

Il CPRA infine svolge un molo di composizione delle  controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da  una delle parti sindacale o artigiana presenti nell’OPTA.

 

  1. L’organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di  espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella  riunione d’insediamento del CPRA e restano in carico per un biennio.

 

[43] PUNTO 4 – Regolamentazione per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96 (OPTA)

 

  1. Il Fondo interviene a garanzia del funzionamento  dell’attività degli organismi territoriali così come previsto dal punto 1.3  dell’accordo interconfederale nazionale 3/9/96.

 

  1. Le risorse necessarie verranno impegnate dal Fondo Sostegno  al Reddito – interventi comuni, così come previsto dal punto 2.3  dell’accordo interconfederale regionale 28/11/96.

 

  1. Compiti dell’OPTA:

l’organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche  con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici  comparti produttivi.

Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei  confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei  lavoratori e dei datori di lavoro.

Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa  e li verifica in sede di CPRA.

L’OPTA procede all’analisi del bacino di utenza, sulla base dei  dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento  alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all’analisi  dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

L’OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di  informazione e consultazione; al fine di facilitare l’esercizio degli obblighi da  parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello  regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli  osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione  interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.

L’OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito  alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche  al fine di consentire che lo svolgimento dell’intero arco dei compiti,  compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà  produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti  territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di  prevenzione e protezione.

L’OPTA riceve, con relativa comunicazione, l’elenco dei  responsabili (del servizio, dell’evacuazione, dell’antincendio, del pronto  soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle  imprese.

L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali  controversie sulle modalità applicative delle norme di legge  regolamentate dall’accordo 3/9/96.

 

  1. L’Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di  espressione delle Organizzazioni Artigiane delle Organizzazioni Sindacali. che vengono nominati dalla  prima riunione utile per l’insediamento dell’OPTA e restano in carica per un  biennio.

 

5 Il Fondo Sostegno al Reddito – interventi comuni. al fine di  garantire la funzionalità degli organismi territoriali così come previsto  al punto 1, stanzierà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa  sulla base delle disponibilità di bilancio.

 

  1. Gli stanziamenti verranno suddivisi. per l’anno 1997, in  parti tre uguali finalizzate rispettivamente al funzionamento della struttura  tecnica fornita dall’EBER e ai 2 coordinatori. previsti dal punto 2.5  dell’accordo interconfederale regionale 28/11/96 (all. 2 Organismo paritetico  territoriale).

 

  1. Per l’anno 1997 le suddivisioni delle risorse per singolo  bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con  dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell’EBER.

 

  1. Il Comitato di Gestione verifica. nel corso dell’anno. la  funzionalità delle strutture territoriali e l’eventuale compatibilità delle  risorse impegnate.

 

[44] PUNTO 5 – Regolamentazione per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza costituiti ai sensi dell’A.I. 3/9/96

 

[45] A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (impresa fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con CFL)

 

  1. Nell’ambito territoriale definito per gli OPTA. vengono  istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di  seguito denominati RLST). formalizzati dalle OO.SS  firmatarie dell’A.l. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali. che  le rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la  sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle  imprese territorialmente interessate.

 

  1. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese tino a 15  dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste  dall’Accordo Interconfederale 3/9/96. non sia stato eletto il Rappresentante  Aziendale per la Sicurezza.

Il finanziamento. ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9/96, risulta  pari a L. 10.000 annue per dipendente.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non  siano stati stipulati C.C.N.L. specifici dell’artigianato, associate alle  confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una  quota pari a L. 25.000 di cui L.10.000 per la costituzione dei Rappresentanti  Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l’accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell’AI. 3/9/96, le  risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte  tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto  dall’A.I.

21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in  applicazione delle procedure previste dall’Accordo Interconfederale 3/9/96, non  sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza. sono tenute a  versare al Fondo Relazioni Sindacali L.19.000 annuali per ogni dipendente in forza  al 31 Ottobre.

Viene costituita all’interno del Fondo una Commissione  paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare  una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L.7.500 per  la rappresentanza sindacale, L. 1.500 per le attività comuni, L.8.000 per i  RLST, L. 2.000 per il CPRA).

 

  1. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il  giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di  personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i  mesi di copertura fino a fine anno, Le quote andranno versate sulla base dei  lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le  assunzioni. Per ‘imprese di nuova costituzione” si intendono anche le imprese  precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell’anno, si  dotano di personale dipendente.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei  quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l’importo del  contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura “Contr.Ass.Contr.” e dal codice “W 150”.

Il versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo,  data di scadenza del DM10.

Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al  Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all’Accordo  Interconfederale Nazionale 3/9196 per il finanziamento del rappresentante  territoriale alla sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo e  effettuare un unico versamento.

 

  1. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività  prevista per i RLST, derivano dall’utilizzo di una parte (L.8.000) delle  L.10.000 a dipendente, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell’A.I.  3/9/96.

 

  1. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel  sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che  occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti  sindacali di bacino previsti dall’A.I. 21/7/88.

 

  1. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti  in aziende con meno di 5 dipendenti.

 

  1. I RSL sono consultati (sulle materie previste dalla 626)  nella sede dell’OPTA. tramite l’Associazione cui l’impresa è iscritta o  alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e  delegati dal datore di lavoro.

 

  1. L’accesso ai luoghi di lavoro del RLS avviene alla presenza  dell’Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce  mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale  dell’OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente  datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all’accesso ai luoghi di  lavoro assieme al RLST Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta  l’Associazione a cui l’impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve  confermare la propria disponibilità e l’accesso all’impresa dovrà avvenire  entro i successivi 7 giorni. Il RLST procederà comunque nell’esercizio delle  sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di  mancata conferma.

I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a  3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei  lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo  grave ed immediato.

 

  1. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di  consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall’art.19 comma c e  seguenti della 626) presso la sede dell’OPTA.

Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le  autocertificazioni o i risultati finali delle valutazioni del  rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.

 

  1. Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese. hanno  diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l’intera durata del  loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati;  al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.

 

  1. I RLST restano in carica per 3 anni.

 

  1. Per lo svolgimento dell’attività ai RLST sono riconosciute  le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni  Sindacali che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti  territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le  OO.SS.

presenteranno.

Successivamente verrà istituito un Fondo regionale specifico  gestito pariteticamente per svolgere i compiti di cui sopra.

 

[46] B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con CFL)

 

  1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno  all’azienda (di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori  nell’ambito delle RSU, o. in assenza. fra gli stessi lavoratori.

 

  1. Le OO.SS. comunicano. con un preavviso di almeno 3 giorni.  Alle OO.AA. costituite presso gli OPTA. la data di svolgimento  dell’assemblea aziendale per l’elezione del rappresentante aziendale alla  sicurezza.

 

  1. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a  scrutinio segreto.

 

  1. Per l’elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio  che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.

 

  1. Il datore di lavoro comunica all’OPTA il nominativo del RLSA  eletto.

 

  1. Il RLSA resta in carica per 3 anni.

 

  1. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40  ore annue.

Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro. con almeno 48 ore  di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo del  permesso.

Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli  adempimenti previsti all’art.19 della 626 lettere b, c, d, g, i, l.

 

  1. Per l’espletamento del proprio incarico l’azienda dovrà  fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione  del documento sulla valutazione dei rischi. Ditali notizie il RLSA è  tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del  segreto industriale (art. 19 della 626 comma 1 lettere e ed f).

Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel  modulo della consultazione.

 

  1. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica  prevista dall’art.11 comma 1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di  prevenzione in azienda.

Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5  giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.