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Sono stati sottoscritti tra le parti sociali, ma solo ora pubblicati, gli accordi del 28 febbraio 2023 e del 14 marzo 2023, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore Autoscuole, che avrà validità sino al 31.12.2023.

Essendo il contratto collettivo scaduto in data 31 dicembre 2020, il nuovo accordo ha effetto retroattivo a partire dal 01 gennaio 2021.

Questi i principali contenuti.

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Il punto principale dell’Accordo riguarda gli aumenti retributivi, nel cui ambito sono previste n. 2 tranche di aumento salariale, entrambe con effetto retroattivo alle date del 01.09.2021 e del 01.02.2022.

Per effetto di tali aumenti i valori dei minimi retributivi alla data del 01.04.2023 sono i seguenti:

Livelli Minimi al 31.08.2021 Aumento 01.09.21 Aumento 01.02.22 Minimi dal 01.02.2022               – in vigore sino al 31.12.2023 –
Q € 1.977,28 € 44,44 € 44,44 € 2.066,16
€ 1.614,77 € 34,67 € 34,67 € 1.684,11
€ 1.449,81 € 30,00 € 30,00 € 1.509,81
€ 1.381,64 € 27,78 € 27,78 € 1.437,20
€ 1.335,69 € 26,44 € 26,44 € 1.388,57
€ 1.192,06 € 22,22 € 22,22 € 1.236,50

 

ARRETRATI

Per effetto degli aumenti sopra riportati e della loro decorrenza, risultano dovuti ai lavoratori i seguenti importi a titolo di arretrati da corrispondere in n. 10 tranche mensili.

Livelli TOTALE
Q € 1.607,41
€ 1.253,78
€ 1.085,00
€ 1.004,63
€ 956,41
€ 803,70

Tali importi andranno riproporzionati sulla base dell’eventuale orario di lavoro part time dei lavoratori e della sussistenza di anzianità aziendale nel periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2023.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A finanziamento della previdenza complementare individuale dei lavoratori viene istituita una quota contrattuale del 1% della retribuzione a carico dell’azienda in favore di tutti i lavoratori in forza, aumentata al 2,50% in caso di iscrizione del lavoratore al Fondo Priamo.

 

ENTE BILATERALE

Dal 01 settembre 2021 il contributo a carico azienda a favore dell’Ente Bilaterale EBAS è fissato in € 2,00 mensili, per 12 mensilità, per ogni lavoratore a tempo indeterminato non in prova (in precedenza il valore mensile era pari a € 1,00).

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST

Ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore di € 2,00 mensili, la contribuzione aziendale al Fondo EST è elevata a 15 € mensili (rispetto ai precedenti € 10), per 12 mensilità.

In caso di omesso versamento del contributo da parte dell’azienda, la stessa è chiamata ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad € 16,00 lordi, per 14 mensilità.

 

WELFARE CONTRATTUALE

A decorrere dal 01 gennaio 2022 le autoscuole dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore annuo di € 200,00.

I lavoratori aventi diritto saranno quelli, superato il periodo di prova, in forza al 01 gennaio di ogni anno con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con anzianità nell’anno di riferimento di almeno 3 mesi.

 

ASSUNZIONE – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il contratto collettivo recepisce le più recenti novità in materia in tema di informazioni da fornire al lavoratore all’atto dell’assunzione, come da Decreto Legislativo 104/2022, così detto “Decreto Trasparenza”.

 

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il dettato contrattuale recepisce la più recente normativa in materia, prevedendo specifiche tutele per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale tipologia contrattuale è aggiornata alla più recente normativa in materia

 

  1. Limiti quantitativi

Il numero dei lavoratori a tempo determinato (sia full-time che part-time) non può superare il 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero.

Si conviene l’esclusione da tale percentuale dei lavoratori assunti a termine per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Si conferma che la somma dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di quelli in somministrazione a termine non può superare il 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese.

 

Durata

Il contratto a termine, con esclusione di quelli sottoscritti per la sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto, non può avere durata inferiore a 60 giorni di calendario,

Ferme restando le deroghe espressamente definite dalla legge, la disciplina degli intervalli temporali

non trova applicazione nell’ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti (quando la successiva assunzione avvenga per motivi sostitutivi di altri lavoratori).

 

Periodo di prova

La durata dell’eventuale periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Diritto di precedenza

Al dipendente che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine abbia prestato attività lavorativa per un periodo pari o superiore a 6 mesi è riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato presso la stessa azienda, con le medesime condizioni lavorative e di inquadramento. Il diritto di precedenza si estingue entro i 18 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto lavorativo e, per il suo esercizio, l’interessato deve manifestare al datore di lavoro la volontà di avvalersene entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

 

Malattia

Il periodo di comporto è complessivamente pari a 1/3 della durata del contratto a termine con un minimo di 60 giorni, considerando le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.

 

APPRENDISTATO

La disciplina del contratto di apprendistato viene rivista alla luce della più recente normativa in materia.

 

LAVORO AGILE

Viene data a livello contrattuale organica disciplina allo smart working aziendale, mediante la previsione di specifiche linee guida per la sua adozione.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.