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In data 26.05.2023 è stato sottoscritto tra le parti sociali l’Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Industria Cuoio e Pelli.

L’Accordo ha validità dal 01.04.2023 al 31.03.2026, e sarà adottato solo a seguito della favorevole votazione mediante consultazione certificata indetta dalle Parti firmatarie.

Questi i principali contenuti:

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

 

Non viene prevista l’erogazione di Una Tantum.

 

Le Parti hanno concordato un incremento retributivo da corrispondere in 3 tranches, decorrenti dal 01 dicembre 2023, così dettagliate:

LIVELLO Dal 01.12.23 Dal 01.12.24 Dal 01.12.25 TOTALE
6 € 76,03 € 76,03 € 76,03 € 228,09
5 € 69,41 € 69,41 € 69,41 € 208,23
4S € 64,93 € 64,93 € 64,93 € 194,79
4 € 63,28 € 63,28 € 63,28 € 189,84
3 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00
2 € 56,71 € 56,71 € 56,71 € 170,13
1 € 34,10 € 34,10 € 34,10 € 102,30

 

Conseguentemente, questo il valore dei nuovi minimi, alle relative scadenze:

LIVELLO Minimi fino al 30.11.2023 Minimi dal 01.12.2023 Minimi dal 01.12.2024 Minimi dal 01.12.2025
6 € 2.184,12 € 2.260,15 € 2.336,18 € 2.412,21
5 € 1.977,01 € 2.046,42 € 2.115,83 € 2.185,24
4S € 1.852,54 € 1.917,47 € 1.982,40 € 2.047,33
4 € 1.810,42 € 1.873,70 € 1.936,98 € 2.000,26
3 € 1.731,70 € 1.791,70 € 1.851,70 € 1.911,70
2 € 1.643,87 € 1.700,58 € 1.757,29 € 1.814,00
1 € 1.277,56 € 1.311,66 € 1.345,76 € 1.379,86

 

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (E.G.R.)

A proposito dell’importo a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, riconosciuto ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, l’ipotesi di accordo dispone a partire dall’anno 2024 il suo innalzamento a 310,00 euro lordi annui (sino al 2023 € 230,00 euro). Si ricorda che l’EGR:

  • è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR;
  • va corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri;
  • è riproporzionato per i lavoratori part-time in base al minor orario contrattuale.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° gennaio 2024 la contribuzione a carico azienda al Fondo SANIMODA viene innalzata a 15,00 euro mensili (in precedenza 12,00 euro mensili), per 12 mensilità per ogni lavoratore, con le seguenti decorrenze:

  • al superamento del periodo di prova, per i lavoratori a tempo indeterminato;
  • dal 13° mese di rapporto, per i lavoratori a tempo determinato.

 

Inoltre con decorrenza dal 1° gennaio 2024 tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio dei lavoratori una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), per tutti i lavoratori in forza a tale data. L’assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a € 2,00 mensili per addetto, per 12 mensilità. Tale contributo avrà decorrenza dal 1° ottobre 2023.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – FONDO PREVIMODA

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all’1,50%, a decorrere dal 1° luglio 2025 il contributo a carico dell’azienda al Fondo PREVIMODA viene elevato al 2,30% (sino al 30.06.2025 l’aliquota rimane fissata agli attuali valori del 2,00%).

 

BANCA ORE

Nella banca individuale delle ore, ciascun lavoratore può far confluire le prime 50 ore annue (in precedenza 40 ore) di lavoro straordinario/supplementare che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.

Rimane confermata la confluenza nella banca ore delle 4 giornate complessive di permesso per ex festività.

 

PART TIME

Vengono individuate specifiche causali soggettive di prelazione per i lavoratori che presentino richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. L’azienda accoglierà le domande presentate nel limite del 12%.

 

CONGEDI PARENTALI

La disciplina contrattuale dei congedi parentali viene aggiornata alla più recente normativa sul tema, particolare riferimento al congedo obbligatorio per il lavoratore padre e l’aspettativa alla lavoratrice per terapie di fecondazione assistita.

 

CONGEDI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

La disciplina contrattuale in materia viene aggiornata alla più recente normativa sul tema.

 

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

 

I termini di preavviso per dimissioni o licenziamento del personale operaio vengono rivisti come di seguito:

Anni di servizio Livello 4° e 4° S Livello 2° e 3°
Fino a 5 anni compiuti 4 settimane 2 settimane
Oltre a 5 anni e fino a 10 5 settimane 3 settimane
Oltre i 10 anni 6 settimane 4 settimane

 

I termini di preavviso per dimissioni o licenziamento del personale impiegatizio vengono rivisti come di seguito:

Anni di servizio Livello 4°, 4° S e 5°
Fino a 5 anni compiuti 1 mese e mezzo
Oltre a 5 anni e fino a 10 2 mesi
Oltre i 10 anni 2 mesi e mezzo