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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01.06.2023 il Decreto Legge n. 61 del 01.06.2023, contenente “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il Decreto prevede specifici interventi a favore di imprese e lavoratori direttamente interessati dalle conseguenze dell’emergenza determinata dalle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023, ove aventi sede o residenti nei comuni specificatamente individuati, come riepilogati in calce alla presente Circolare.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Viene disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti fiscali e contributivi, inclusi i premi INAIL, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti da alluvione.

Sempre dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 sono sospesi anche i termini degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, professionisti, consulenti e Caf che abbiano sede o operino nei medesimi territori, anche per conto di aziende e clienti operanti al di fuori degli stessi.

Versamenti e adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione.

 

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI SUBORDINATI

Viene prevista una specifica misura di ricorso alla cassa integrazione per le imprese e i lavoratori aventi sede, residenti o domiciliati in uno dei comuni individuati dal Decreto (vd. Allegato).

Nello specifico ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di 90 giornate, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

La predetta misura di sostegno al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori agricoli con un rapporto di lavoro attivo impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.

Invece per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro è riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito, per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giornate, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

In questo caso l’impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a specifiche e documentate condizioni quali:

  • provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,
  • interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto,
  • inagibilità della abitazione di residenza o domicilio,
  • condizioni di salute di familiari conviventi,
  • ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

Le integrazioni al reddito sono erogate al lavoratore, previa domanda del datore di lavoro, esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali legati agli ordinari termini di invio della domanda di trattamento di integrazione salariale.

 

INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO. / AGENTI E RAPPRESENTANTI / LAVORATORI AUTONOMI / IMPRESE

Viene previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, titolari di attività d’impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che al 1° maggio 2023 siano residenti / domiciliati in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.

L’indennità in esame è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni ricompreso nel periodo dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023, e comunque nella misura massima di € 3.000.

L’indennità è riconosciuta dall’INPS, previa apposita domanda adeguatamente documentata, nel limite delle risorse stanziate.

La medesima indennità è riconosciuta ai titolari di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale che operano esclusivamente o prevalentemente in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione.

 

ELENCO COMUNI INTERESSATI

FERRARA

Argenta, limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola

BOLOGNA

Frazione Paleotto di Bologna
Borgo Tossignano
Budrio, limitatamente alle frazioni di Prunaro e Vigorso
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castel Guelfo di Bologna, limitatamente alla località di capoluogo ovest
Castel Maggiore, limitatamente alle frazioni di Castello
Castel San Pietro Terme, limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
Castenaso, limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
Dozza, limitatamente al capoluogo
Fontanelice
Imola, limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese
Loiano
Medicina, limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
Molinella, limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
Monghidoro
Monte San Pietro, limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
Monterenzio
Monzuno
Mordano
Ozzano dell’Emilia, limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
Pianoro, limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
San Benedetto Val di Sambro, limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle
San Lazzaro di Savena, limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
Sasso Marconi, limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
Valsamoggia, limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

FORLI – CESENA

Bagno di Romagna
Bertinoro
Borghi
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Cesena
Cesenatico
Civitella di Romagna
Dovadola
Forlì
Forlimpopoli
Galeata
Gambettola
Gatteo
Longiano
Meldola
Mercato Saraceno
Modigliana
Montiano
Portico e San Benedetto
Predappio
Premilcuore
Rocca San Casciano
Roncofreddo
San Mauro Pascoli
Santa Sofia
Sarsina
Savignano sul Rubicone
Sogliano al Rubicone
Tredozio
Verghereto

RAVENNA

Alfonsine
Bagnacavallo
Bagnara di Romagna
Brisighella
Casola Valsenio
Castel Bolognese
Casteldelci
Cervia
Conselice
Cotignola
Faenza
Fusignano
Lugo
Massa Lombarda
Montescudo
Novafeltria
Ravenna
Riolo Terme
Russi
San Leo
Sant’Agata Feltria
Sant’Agata sul Santerno
Solarolo

PESARO – URBINO

Fano
Gabicce Mare
Monte Grimano Terme
Montelabbate
Pesaro
Sassocorvaro
Urbino

FIRENZE

Firenzuola
Marradi
Palazzuolo sul Serio
Londa