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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 05 giugno 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti del settore Pubblici Esercizi, con decorrenza dal 01.06.2024 e scadenza il 31.12.2027.

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Con riferimento al personale attualmente in forza inquadrato al 6° livello con anzianità di settore:

  • pari o superiore a 12 mesi alla data del 5 giugno 2024, il passaggio automatico al 6° livello super avverrà nel mese di luglio 2024;
  • tra 6 e 12 mesi alla data del 5 giugno 2024, il passaggio automatico al 6° livello super avverrà il mese successivo al compimento del 12° mese di anzianità.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 5 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.06.2024, 01.06.2025, 01.06.2026, 01.06.2027 e 01.12.2027.

Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze:

Livello Aumento dal 01.06.2024 Aumento dal 01.06.2025 Aumento dal 01.06.2026 Aumento dal 01.06.2027 Aumento dal 01.12.2027
QA € 88,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78
QB € 74,25 € 59,40 € 59,40 € 44,55 € 59,40
€ 67,26 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81
€ 59,29 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43
€ 54,48 € 43,59 € 43,59 € 32,69 € 43,59
€ 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00
€ 45,29 € 36,23 € 36,23 € 27,17 € 36,23
6° S € 42,57 € 34,05 € 34,05 € 25,54 € 34,05
€ 41,58 € 33,26 € 33,26 € 24,95 € 33,26
€ 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86

 

Per effetto dei suddetti incrementi questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:

Livello Minimo dal 31.05.2024 Minimo dal 01.06.2024 Minimo dal 01.06.2025 Minimo dal 01.06.2026 Minimo dal 01.06.2027 Minimo dal 01.12.2027
QA € 1.706,48 € 1.788,70 € 1.854,48 € 1.920,26 € 1.969,59 € 2.035,36
QB € 1.540,98 € 1.615,23 € 1.674,63 € 1.734,03 € 1.778,58 € 1.837,97
€ 1.396,07 € 1.463,33 € 1.517,14 € 1.570,95 € 1.611,31 € 1.665,13
€ 1.230,58 € 1.289,87 € 1.337,30 € 1.384,73 € 1.420,30 € 1.467,75
€ 1.130,82 € 1.185,30 € 1.228,89 € 1.272,48 € 1.305,17 € 1.348,75
€ 1.037,75 € 1.087,75 € 1.127,75 € 1.167,75 € 1.197,75 € 1.237,75
€ 939,96 € 985,25 € 1.021,48 € 1.057,71 € 1.084,88 € 1.121,11
6° S € 883,51 € 926,08 € 960,13 € 994,18 € 1.019,72 € 1.053,78
€ 862,97 € 904,55 € 937,81 € 971,07 € 996,02 € 1.029,28
€ 774,70 € 812,03 € 841,89 € 871,75 € 894,15 € 924,01

 

PREMIO DI RISULTATO

Viene anzitutto stabilito che nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2026, il datore provvederà all’erogazione, con la retribuzione del mese di novembre 2027, dei seguenti importi:

Livello Importo
A, B € 186,00
1, 2, 3 € 158,00
4, 5 € 140,00
6S, 6, 7 € 112,00

Il premio di risultato è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL che venga riconosciuto successivamente al 1° giugno 2024.

Si conferma che in alternativa alle suddette somme, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda potrà destinare l’importo di 140,00 euro (riproporzionato per i part time) a strumenti di welfare.

 

MATURAZIONE MENSILITA’ SUPPLEMENTARI

Relativamente alla tredicesima mensilità, il rinnovo dispone che i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), nonché i periodi di congedo parentale, vadano computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della mensilità aggiuntiva.

Relativamente alla quattordicesima mensilità, il rinnovo dispone che i periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) a decorrere dal 05.06.2024 vadano computati vadano computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della mensilità aggiuntiva., mentre i periodi di congedo parentale verranno computati a decorrere dal 31 dicembre 2024.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal 1° gennaio 2027, il contributo a carico azienda al Fondo EST viene elevato di € 3,00 mensili.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST da parte del datore di lavoro sarà pari a 15,00 euro mensili.

 

MATURAZIONE FERIE E PERMESSI

In materia di riduzione dell’orario di lavoro, fermo restando che i permessi ROL non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, viene precisato che, tuttavia, i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale sono utili ai fini della loro maturazione.

Parimenti ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per congedo di maternità e paternità, per congedo parentale, nonché per malattia od infortunio.

 

CASSA QUAS

Il rinnovo prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri. Nel particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:

  • dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;
  • dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.

Conseguentemente, la contribuzione alla Cassa QUAS è cosi ridefinita:

Decorrenza Contributo DATORE Contributo LAVORATORE Contributo TOTALE
Al 31.12.2024 € 340,00 € 50,00 € 390,00
Dal 01.01.2025 € 360,00 € 50,00 € 410,00
Dal 01.01.2026 € 380,00 € 50,00 € 430,00

 

TUTELA DELLA GENITORIALITA’

Il congedo di maternità può essere prorogato fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni.

La disciplina del congedo di paternità obbligatorio e dei congedi parentali viene adeguata alla più recente normativa in materia.

 

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.

 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO

Si prevede 1 ora di assemblea retribuita sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni sindacali potranno coinvolgere anche soggetti esterni.