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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 16 febbraio 2024, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle realtà del settore Studi professionali.

Di seguito si riepilogano i principali contenuti, specificando che trattandosi di Ipotesi di accordo le parti sottoscrittrici si sono riservate correzioni, variazioni o implementazioni in sede di stesura definitiva, di cui lo Studio vi fornirà nel caso pronta comunicazione.

 

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 4 tranche di aumento retributivo, alle scadenze del 01.03.2024, 01.10.2024, 01.10.2025 e 01.12.2026. Di seguito si riportano i valori degli aumenti alle relative scadenze, precisando che gli stessi sono stati calcolati dallo Studio sulla base dei parametri fissati dal testo dell’accordo:

Livello Aumento dal 01.03.2024 Aumento dal 01.10.2024 Aumento dal 01.10.2025 Aumento dal 01.12.2026 Aumento complessivo
Quadri € 148,20 € 63,51 € 63,51 € 28,23 € 303,45
1 € 131,15 € 56,20 € 56,20 € 24,99 € 268,54
2 € 114,23 € 48,95 € 48,95 € 21,76 € 233,89
3S € 105,96 € 45,41 € 45,41 € 20,19 € 216,97
3 € 105,00 € 45,00 € 45,00 € 20,00 € 215,00
4S € 101,82 € 43,63 € 43,63 € 19,40 € 208,48
4 € 98,17 € 42,07 € 42,07 € 18,70 € 201,01
5 € 91,36 € 39,15 € 39,15 € 17,41 € 187,07

 

Questi, di conseguenza, i nuovi minimi contrattuali, alle relative scadenze:

Livello Paga base al 29.02.2024 Paga base dal 01.03.2024 Paga base dal 01.10.2024 Paga base dal 01.10.2025 Paga base dal 01.12.2026
Quadri € 2.133,31 € 2.281,51 € 2.345,02 € 2.408,53 € 2.436,76
1 € 1.887,84 € 2.018,99 € 2.075,19 € 2.131,39 € 2.156,38
2 € 1.644,37 € 1.758,66 € 1.807,61 € 1.856,56 € 1.878,32
3S € 1.525,33 € 1.631,29 € 1.676,70 € 1.722,11 € 1.742,30
3 € 1.511,37 € 1.616,37 € 1.661,37 € 1.706,37 € 1.726,37
4S € 1.465,62 € 1.567,44 € 1.611,07 € 1.654,70 € 1.674,10
4 € 1.413,11 € 1.511,28 € 1.553,35 € 1.595,42 € 1.614,12
5 € 1.315,12 € 1.406,48 € 1.445,63 € 1.484,78 € 1.502,19

 

UNA TANTUM

A favore dei lavoratori in forza alla data del 16 febbraio 2024, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (01.04.18 – 15.02.24) è stabilita la corresponsione di una somma a titolo di una tantum pari a 400,00 euro per ogni livello d’inquadramento, da erogarsi in 2 tranches:

  • 200,00 euro il 1° maggio 2024;
  • 200,00 euro il 1° maggio 2025.

Si sottolinea che il suddetto importo:

  • può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente;
  • è da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non è utile ai fini del TFR;
  • andrà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024, nonché per i lavoratori part time sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.

Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.

 

TREDICESIMA MENSILITÀ

Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale alla lavoratrice o al lavoratore spetta la maturazione integrale della tredicesima mensilità (in precedenza veniva corrisposta limitatamente al 20% della retribuzione).

 

BILATERALITÀ

A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate

dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF ed EBIPRO), viene effettuato mediante un contributo

unificato mensile (per 12 mensilità) di 29,00 euro (prima 22,00 euro), di cui 2,00 euro a carico del

lavoratore, così suddiviso:

  • 20,00 euro mensili (prima 15,00 euro mensili) all’assistenza sanitaria CADIPROF;
  • 9,00 euro mensili (prima 7,00 euro mensili) all’ente bilaterale EBIPRO

Resta confermato che per i lavoratori assunti part time i versamenti sono comunque dovuti in misura intera.

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore:

  • un importo, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, pari ad € 43,00 mensili (prima 32,00 euro mensili) per 14 mensilità;
  • il rimborso del costo della prestazione sanitaria / assistenziale in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nell’ipotesi di adesione al sistema della bilateralità.

L’accordo prevede inoltre l’introduzione di un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa all’anno da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione sanitaria previste dal piano CADIPROF. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione.

 

PERIODO DI PROVA

Viene precisato che la sospensione del periodo di prova, per la relativa durata, si applica ogni qualvolta intervengano eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori, nonché in tutti gli altri casi di congedo o assenze disciplinati dal CCNL in cui non sia prevista una prestazione lavorativa.  Non sospendono il periodo di prova solamente i periodi di ferie, i permessi retribuiti per riduzione di orario, nonché le ex festività.

 

PERMESSI PER NATALITA’ E LUTTI

L’accordo precisa che a tutti i dipendenti spettano permessi retribuiti nella misura di:

  • 3 giorni lavorativi per natalità e
  • 3 giorni lavorativi per lutti familiari fino al terzo grado di parentela, compresi gli affini.

In tali casi la fruizione dovrà avvenire entro 7 giorni dall’evento.

 

DIRITTO ALLO STUDIO

Viene precisato che i permessi retribuiti concessi ai lavoratori studenti nella misura massima individuale di 40 ore annue sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai giorni riconosciuti per le sessioni di esami.

 

VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.

 

CONGEDO MATRIMONIALE

Viene precisato che i 15 giorni di calendario concessi per contrarre matrimonio spettano anche in caso di unione civile, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio e/o unione civile.

 

MALATTIA

L’integrazione economica a carico del datore di lavoro è ora dovuta anche durante il periodo di prova. Inoltre nell’ipotesi di comporto aggiuntivo non è più previsto il rimborso al datore di lavoro del 50% da parte dell’Ente bilaterale per il 9° mese.

 

MATERNITA’ E PATERNITA’

In tema di congedi e loro durata il dettato contrattuale si uniforma alla più recente normativa in materia.

Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’INPS per i periodi di congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria) verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda, cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

In materia di congedo parentale ad ore, viene previsto che il lavoratore provveda ad informare il datore di lavoro della volontà di avvalersene con almeno 5 giorni di preavviso, indicando il numero di mesi di congedo parentale che si intende usufruire, l’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la programmazione mensile delle ore di congedo. Non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto individuale.

 

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Nel caso siano in vigore tra le parti accordi che consentono al datore di lavoro lo spostamento unilaterale della collocazione oraria della prestazione del lavoratore (c.d. “clausole elastiche”), l’esercizio del potere di variazione della collocazione temporale prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro può essere esercitata con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi (in precedenza erano tre).

 

LAVORO AGILE

Viene dettata una specifica e più dettagliata disciplina per la gestione del lavoro agile / smart working, prevedendo una priorità nell’accoglimento delle richieste di lavoro agile formulate:

  • alle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità,
  • al dipendente con familiari in condizioni di disabilità o titolare dei medesimi benefici,
  • ai genitori di minori di 8 anni di età.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La disciplina di tale tipologia contrattuale viene aggiornata in conformità alle più recenti disposizioni normative in materia.

In materia di limiti numerici viene previsto che ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a termine assumibili non si tengono in considerazione:

  • i giovani assunti con il contratto a termine qualora studenti universitari.
  • i lavoratori sospesi con l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali;
  • i lavoratori percettori della NASpI;
  • i lavoratori che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell’assunzione a termine.

In materia di durata vengono previste specifiche causali che consentono l’apposizione di un termine al contratto eccedente i dodici mesi, ma comunque entro i 24 mesi:

  • incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
  • avvio di nuove attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

In materia di stabilizzazione, viene previsto che le graduatorie che regolano la precedenza nei passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato non si applicano negli studi che occupano fino a 5 dipendenti.

 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

Il numero complessivo dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a termine non può eccedere il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula dei predetti contratti.