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È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.23024 il Decreto Legge n. 19 del 02.03.2024, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR.

Si riassumono di seguito i principali contenuti in materia di lavoro.

 

Articolo 29 – comma 1

BENEFICI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Viene previsto che i benefici normativi e contributivi riconosciuti dalle vigenti normative siano subordinati, oltre che al possesso del DURC, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La norma quindi rafforza le condizioni richieste al datore di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi affidando ad un nuovo decreto attuativo l’individuazione delle violazioni che potrebbero comportare il disconoscimento degli incentivi.

Viene inoltre disposto che in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, i datori di lavoro hanno nuovamente diritto alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Viene infine introdotto un limite all’importo delle agevolazioni che possono essere recuperate: in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

 

ARTICOLO 29 – comma 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Riprendendo quanto già previsto nei contratti pubblici in materia di contrasto alle esternalizzazioni, viene ora introdotto, nei casi di appalto di opere o servizi, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali sub-appaltatori un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.

Viene inoltre esteso il regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi:

  • in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro;
  • di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti.

 

Articolo 29 – commi da 3 a 6

MODIFICA DEL QUADRO SANZIONATORIO VIGENTE PER DETERMINATE FATTISPECIE

La Legge di Bilancio 2019 aveva previsto un aumento del 20% della sanzione amministrativa nelle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati c.d. “in nero”, cioè privi della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (c.d. maxisanzione per lavoro nero).

Il Decreto ora eleva il suddetto aumento al 30%, e le sanzioni risultano pertanto così rideterminate:

 

REGIME SANZIONATORIO IMPIEGO EFFETTIVO DI LAVORATORI IRREGOLARI

 

Per ciascun lavoratore irregolare  Fino al 01.03.2024 Dal 02.03.2024
 

Fino a 30 giorni di effettivo lavoro

 

 

Da € 1.800 ad € 10.800

 

 

Da € 1.950 ad € 11.700

 

 

Da 31 e fino a 60 giorni di effettivo lavoro

 

 

Da € 3.600 a € 21.600

 

Da € 3.900 a € 23.400

 

Oltre 60 giorni di effettivo lavoro

 

 

Da € 7.200 ad € 43.200

 

Da € 7.800 ad € 46.800

 

Articolo 29 – comma 4

REGIME SANZIONATORIO INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

Per fronteggiare la somministrazione abusiva di personale e contrastare talune fattispecie illecite, il Decreto interviene in tema di somministrazione di lavoro secondo una duplice direttiva:

  • un inasprimento delle pene
  • la ripenalizzazione della materia

Queste le sanzioni, applicate dal 02 marzo 2024:

 Per l’utilizzatore di personale somministrato da soggetti non autorizzati
 Fino al 01.03.2024  Dal 02.03.2024
Ammenda pari ad € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione Arresto fino a 1 mese o ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione
 Nelle ipotesi di appalto e distacco fittizi
 Fino al 01.03.2024  Dal 02.03.2024
Ammenda pari ad € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione Arresto fino a 1 mese o ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione

 

 Somministrazione fraudolenta
 Fino al 01.03.2024  Dal 02.03.2024
Ammenda pari ad € 20 per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giornata di occupazione Arresto fino a 3 mesi o ammenda di € 100 per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di somministrazione

Si ricorda inoltre che:

  • Nel caso in cui nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20%.
  • In ogni caso, l’importo delle sanzioni previste non può essere inferiore a 5.000€ né superiore a 50.000€.

 

Articolo 29 – commi da 15 a 18

ESONERO CONTRIBUTIVO PER GLI ASSISTENTI FAMILIARI A SOGGETTI ULTRAOTTANTENNI

Viene introdotta una agevolazione contributiva per l’assunzione o la stabilizzazione di lavoratori domestici con mansioni di assistenza ad anziani.

Per accedere al beneficio il l’assistito deve possedere i seguenti requisiti:

  • avere età superiore a 80 anni;
  • non essere autosufficiente;
  • percepire l’indennità di accompagnamento

Contestualmente il datore di lavoro deve possedere un ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.

In caso di sussistenza dei requisiti l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di un lavoratore domestico comporta il riconoscimento di un esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati ed applicati su base trimestrale (€ 750 trimestrali). L’esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi.

Non è possibile beneficiare dell’esonero contributivo:

  • se tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro (o persona del suo nucleo familiare) è cessato un rapporto di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, da meno di 6 mesi;
  • in caso di assunzione di parenti o affini, salvo particolari condizioni individuate dalla norma (assistenza ad invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, sacerdoti)

Per la piena operatività dell’esonero è tuttavia necessario attendere le istruzioni INPS relative al funzionamento ed alle modalità di richiesta del beneficio.

 

Articolo 30

NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER CONTRIBUTI E PREMI

A decorre dal 1° settembre 2024 in caso di omissione contributiva (non provvedere entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero provvedervi in misura inferiore a quella dovuta) viene previsto che si applichi la sola sanzione pari al valore del Tasso Unico di riferimento, senza l’ulteriore maggiorazione di 5,50 punti percentuali, qualora il contribuente effettui il pagamento dei contributi o premi non versati:

  • entro centoventi giorni,
  • in unica soluzione,
  • spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori