Skip to main content

Indice

  • [1] Testi Integrati
  • [2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [3] Premessa Generale
  • [4] Validità e sfera di applicazione del contratto
  • [5] SEZIONE PRIMA – Sistemi di relazioni sindacali
  • [6] TITOLO I – Diritti di informazione e consultazione
  • [7] Art. 1 Livello nazionale
  • [8] Art. 2 Livello territoriale
  • [9] Art. 3 Livello aziendale
  • [10] TITOLO II – Contrattazione
  • [11] CAPO I – A) Livello Nazionale
  • [12] Art. 4 Procedure per il rinnovo
  • [13] CAPO I – B) Secondo Livello di Contrattazione
  • [14] Art. 5 Premessa
  • [15] Art. 6 Criteri guida
  • [16] Art. 7 Contenuti
  • [17] Art. 8 Crisi, Sviluppo, Occupazione, Mezzogiorno
  • [18] Art. 9 Materie Contrattazione Territoriale
  • [19] Art. 10 Modalità di presentazione della piattaforma livello territoriale
  • [20] Art. 11 Modalità di verifica livello territoriale
  • [21] Art. 12 Materie contrattazione aziendale
  • [22] Art. 13 Elemento economico di garanzia
  • [23] TITOLO III – Strumenti paritetici nazionali
  • [24] Art. 14 Strumenti nazionali
  • [25] Art. 15 Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
  • [26] Art. 16 Commissione Permanente per le Pari Opportunità
  • [27] Art. 17 Commissione Paritetica Nazionale
  • [28] Art. 18 Commissione Paritetica nazionale – Procedure
  • [29] TITOLO IV – Bilateralità
  • [30] CAPO I – Bilateralità
  • [31] Art. 19 Premessa
  • [32] Art. 20 Governance e criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali
  • [33] Art. 21 Ente Bilaterale Nazionale
  • [34] Art. 22 Enti Bilaterali Territoriali
  • [35] Art. 23 Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali
  • [36] TITOLO V – Diritti sindacali
  • [37] Art. 24 Dirigenti sindacali
  • [38] Art. 25 permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
  • [39] Art. 26 R.S.U.
  • [40] Art. 27 Compiti e funzioni delle R.S.U.
  • [41] Art. 28 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.
  • [42] Art. 29 Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
  • [43] Art. 30 Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
  • [44] Art. 31 Clausola di salvaguardia
  • [45] Art. 32 Assemblea
  • [46] Art. 33 Referendum
  • [47] Art. 34 Trattenuta contributi sindacali
  • [48] TITOLO VI – Delegato aziendale
  • [49] Art. 35 Delegato aziendale
  • [50] SEZIONE SECONDA – Tutela della salute e della dignità della persona
  • [51] Art. 36 Condizioni ambientali
  • [52] Art. 37 Mobbing
  • [53] Art. 38 Molestie sessuali
  • [54] SEZIONE TERZA – Composizione delle controversie
  • [55] Art. 39 Procedure
  • [56] Art. 40 Tentativo di conciliazione
  • [57] Art. 41 Commissioni di certificazione
  • [58] Art. 42 Collegio arbitrale
  • [59] Art. 43 Clausola Compromissoria
  • [60] Art. 44 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
  • [61] SEZIONE QUARTA – Disciplina del rapporto di lavoro
  • [62] TITOLO I – Mercato del lavoro
  • [63] Art. 45 Premessa
  • [64] CAPO I – Apprendistato (NOTA 3)
  • [65] Art. 46 Premessa (NOTA 4)
  • [66] CAPO I – A) Disposizioni Comuni
  • [67] Art. 47 Proporzione numerica
  • [68] Art. 48 Limiti di età
  • [69] Art. 49 Disciplina generale
  • [70] Art. 50 Procedure di applicabilità
  • [71] Art. 51 Periodo di prova
  • [72] Art. 52 Trattamento normativo
  • [73] Art. 53 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
  • [74] Art. 54 Malattia
  • [75] Art. 55 Referente per l’apprendistato
  • [76] Art. 56 EST
  • [77] Art. 57 Fon.Te
  • [78] Art. 58 For.Te
  • [79] Art. 59 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
  • [80] Art. 60 Obblighi del datore di lavoro
  • [81] Art. 61 Doveri dell’apprendista
  • [82] CAPO I – B) (NOTA 7) Apprendistato Professionalizzante (NOTA 8)
  • [83] Art. 62 Sfera di applicazione
  • [84] Art. 63 Percentuale di conferma
  • [85] Art. 64 Durata dell’apprendistato
  • [86] Art. 65 Attività formativa: durata e contenuti
  • [87] Art. 66 Modalità di erogazione della formazione
  • [88] Art. 67 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
  • [89] Art. 68 Qualifiche con durata fino a 5 anni
  • [90] CAPO I – C) (NOTA 9) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca
  • [91] Art. 69 Disciplina
  • [92] CAPO I – D) (NOTA 10) Disposizioni Finali
  • [93] Art. 70 Rinvio alla legge
  • [94] CAPO II – Contratto a tempo determinato e Somministrazione di lavoro a tempo determinato
  • [95] Art. 71 Contratto a tempo determinato
  • [96] Art. 72 Periodo di prova
  • [97] Art. 73 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
  • [98] Art. 74 Limiti percentuali
  • [99] Art. 75 Contratti a tempo determinato in località turistiche
  • [100] Art. 76 Nuove attività
  • [101] Art. 77 Diritto di precedenza
  • [102] Art. 78 Monitoraggio
  • [103] Art. 79 Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
  • [104] CAPO III – Part Time
  • [105] Art. 80 Premessa
  • [106] Art. 81 Definizioni
  • [107] Art. 82 Rapporto a tempo parziale
  • [108] Art. 83 Genitori di portatori di handicap
  • [109] Art. 84 Disciplina del rapporto a tempo parziale
  • [110] Art. 85 Relazioni sindacali aziendali
  • [111] Art. 86 Criterio di proporzionalità
  • [112] Art. 87 Periodo di comporto per malattia e infortunio
  • [113] Art. 88 Quota giornaliera della retribuzione
  • [114] Art. 89 Quota oraria della retribuzione
  • [115] Art. 90 Festività
  • [116] Art. 91 Permessi retribuiti
  • [117] Art. 92 Ferie
  • [118] Art. 93 Permessi per studio
  • [119] Art. 94 Lavoro supplementare – Normativa
  • [120] Art. 95 Clausole flessibili ed elastiche
  • [121] Art. 96 Registro lavoro supplementare
  • [122] Art. 97 Mensilità supplementari (13ma e 14ma)
  • [123] Art. 98 Preavviso
  • [124] Art. 99 Relazioni sindacali regionali
  • [125] Art. 100 Part time post maternità
  • [126] Art. 101 Lavoratori affetti da patologie oncologiche
  • [127] Art. 102 Condizioni di miglior favore
  • [128] CAPO IV – Telelavoro
  • [129] CAPO V – Lavoratori disabili
  • [130] Art. 103 Convenzioni
  • [131] TITOLO II – Welfare contrattuale
  • [132] CAPO I – Assistenza Sanitaria
  • [133] Art. 104 Fondo EST
  • [134] Art. 105 Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”
  • [135] Art. 106 Cassa di assistenza sanitaria integrativa “Sanimpresa” per Roma e provincia
  • [136] CAPO II – Previdenza Complementare
  • [137] Art. 107 Fondo di previdenza complementare Fon.Te
  • [138] CAPO III – Formazione
  • [139] Art. 108 Formazione continua For.Te.
  • [140] Art. 109 Investimenti formativi QUADRIFOR
  • [141] Art. 110 Osservatorio
  • [142] TITOLO III – Instaurazione del rapporto di lavoro
  • [143] CAPO I – Classificazione del personale
  • [144] Art. 111 Premessa
  • [145] Art. 112 Evoluzione della classificazione
  • [146] Art. 113 Classificazione
  • [147] Art. 114 Classificazione settore distribuzione del farmaco – nuovo profilo professionale
  • [148] Art. 115 Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’”Information and Communication Technology
  • [149] CAPO II – Passaggio di qualifica
  • [150] Art. 116 Mansioni del lavoratore
  • [151] Art. 117 Mansioni promiscue
  • [152] Art. 118 Passaggi di livello
  • [153] CAPO III – Assunzione
  • [154] Art. 119 Assunzione
  • [155] Art. 120 Documentazione
  • [156] CAPO IV – Periodo di prova
  • [157] Art. 121 Periodo di prova
  • [158] TITOLO IV – Quadri
  • [159] Art. 122 Declaratoria
  • [160] Art. 123 Formazione e aggiornamento
  • [161] Art. 124 Assegnazione della qualifica
  • [162] Art. 125 Polizza assicurativa
  • [163] Art. 126 Orario
  • [164] Art. 127 Trasferimenti
  • [165] Art. 128 Collegio di conciliazione e arbitrato
  • [166] Art. 129 Indennità di funzione
  • [167] TITOLO V – Svolgimento del rapporto di lavoro
  • [168] CAPO I – Orario di lavoro
  • [169] Art. 130 Orario normale settimanale
  • [170] Art. 131 Durata dell’orario di lavoro
  • [171] Art. 132 Riposo giornaliero
  • [172] Art. 133 Articolazione dell’orario settimanale
  • [173] Art. 134 Orario medio settimanale per specifiche tipologie
  • [174] Art. 135 Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro
  • [175] Art. 136 Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale
  • [176] Art. 137 Flessibilità dell’orario
  • [177] Art. 138 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)
  • [178] Art. 139 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)
  • [179] Art. 140 Procedure
  • [180] Art. 141 Banca delle ore
  • [181] Art. 142 Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi
  • [182] Art. 143 Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
  • [183] Art. 144 Orario di lavoro dei minori
  • [184] Art. 145 Fissazione dell’orario
  • [185] Art. 146 Disposizioni speciali
  • [186] Art. 147 Lavoratori discontinui
  • [187] CAPO II – Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
  • [188] Art. 148 Norme generali lavoro straordinario
  • [189] Art. 149 Maggiorazione lavoro straordinario
  • [190] Art. 150 Registro lavoro straordinario
  • [191] Art. 151 Lavoro ordinario notturno
  • [192] CAPO III – Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
  • [193] Art. 152 Riposo settimanale
  • [194] Art. 153 Lavoro domenicale
  • [195] Art. 154 Festività
  • [196] Art. 155 Retribuzione prestazioni festive
  • [197] Art. 156 Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
  • [198] Art. 157 Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale
  • [199] Art. 158 Permessi retribuiti
  • [200] CAPO IV – Ferie
  • [201] Art. 159 Ferie
  • [202] Art. 160 Determinazione periodo di ferie
  • [203] Art. 161 Normativa retribuzione ferie
  • [204] Art. 162 Normativa per cessazione rapporto
  • [205] Art. 163 Richiamo lavoratore in ferie
  • [206] Art. 164 Irrinunciabilità
  • [207] Art. 165 Registro ferie
  • [208] CAPO V – Congedi – Diritto allo studio – Aspettative
  • [209] Art. 166 Congedi retribuiti
  • [210] Art. 167 Funzioni pubbliche elettive
  • [211] Art. 168 Permessi per decessi e gravi infermità
  • [212] Art. 169 Aspettativa per gravi motivi familiari
  • [213] Art. 170 Congedo matrimoniale
  • [214] Art. 171 Diritto allo studio
  • [215] Art. 172 Congedi per formazione
  • [216] Art. 173 Lavoratori Stranieri
  • [217] Art. 174 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
  • [218] Art. 175 Aspettativa per tossicodipendenza
  • [219] Art. 176 Congedi e permessi per handicap
  • [220] CAPO VI – Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
  • [221] Art. 177 Chiamata alle armi
  • [222] Art. 178 Richiamo alle armi
  • [223] CAPO VII – Missione e trasferimento
  • [224] Art. 179 Missioni
  • [225] Art. 180 Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili
  • [226] Art. 181 Trattamento retributivo trasporto merci
  • [227] Art. 182 Trasferimenti
  • [228] Art. 183 Disposizioni per i trasferimenti
  • [229] CAPO VIII – Malattie e infortuni
  • [230] Art. 184 Normativa
  • [231] Art. 185 Obblighi del lavoratore
  • [232] Art. 186 Periodo di comporto
  • [233] Art. 187 Trattamento economico di malattia
  • [234] Art. 188 Infortunio
  • [235] Art. 189 Trattamento economico di infortunio
  • [236] Art. 190 Quota giornaliera per malattia e infortunio
  • [237] Art. 191 Festività
  • [238] Art. 192 Aspettativa non retribuita per malattia
  • [239] Art. 193 Periodi di aspettativa indennizzati
  • [240] Art. 194 Aspettativa non retribuita per infortunio
  • [241] Art. 195 Tubercolosi
  • [242] Art. 196 Rinvio alle leggi
  • [243] CAPO IX – Maternità e paternità
  • [244] Art. 197 Congedo di maternità e di paternità
  • [245] Art. 198 Congedo parentale
  • [246] Art. 199 Permessi per assistenza al bambino
  • [247] Art. 200 Normativa
  • [248] Art. 201 Adozioni internazionali
  • [249] CAPO X – Sospensione del lavoro
  • [250] Art. 202 Sospensione
  • [251] CAPO XI – Anzianità di servizio
  • [252] Art. 203 Decorrenza anzianità di servizio
  • [253] Art. 204 Computo anzianità frazione annua
  • [254] CAPO XII – Scatti di anzianità
  • [255] Art. 205 Scatti di anzianità
  • [256] CAPO XIII – Trattamento economico
  • [257] Art. 206 Normale retribuzione
  • [258] Art. 207 Conglobamento elemento distinto della retribuzione
  • [259] Art. 208 Retribuzione di fatto
  • [260] Art. 209 Retribuzione mensile
  • [261] Art. 210 Quota giornaliera
  • [262] Art. 211 Quota oraria
  • [263] Art. 212 Paga base nazionale conglobata
  • [264] Art. 213 Aumenti retributivi mensili
  • [265] Art. 214 Terzi elementi provinciali
  • [266] Art. 215 Terzo elemento nazionale
  • [267] Art. 216 Assorbimenti
  • [268] Art. 217 Trattamento personale di vendita a provvigione
  • [269] Art. 218 Indennità di cassa e maneggio denaro
  • [270] Art. 219 Prospetto paga
  • [271] CAPO XIV – Mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)
  • [272] Art. 220 Tredicesima mensilità
  • [273] Art. 221 Quattordicesima Mensilità
  • [274] CAPO XV – Cauzioni
  • [275] Art. 222 Cauzioni
  • [276] Art. 223 Diritto di rivalsa
  • [277] Art. 224 Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
  • [278] CAPO XVI – Calo merci e inventari
  • [279] Art. 225 Calo merci
  • [280] Art. 226 Inventari
  • [281] CAPO XVII – Responsabilità civili e penali
  • [282] Art. 227 Assistenza legale
  • [283] Art. 228 Normativa sui procedimenti penali
  • [284] CAPO XVIII – Coabitazione, vitto e alloggio
  • [285] Art. 229 Coabitazione, vitto e alloggio
  • [286] CAPO XIX – Divise e attrezzi
  • [287] Art. 230 Divise e attrezzi
  • [288] CAPO XX – Appalti
  • [289] Art. 231 Appalti
  • [290] Art. 232 Terziarizzazioni delle attività di vendita
  • [291] CAPO XXI – Doveri del personale e norme disciplinari
  • [292] Art. 233 Obbligo del prestatore di lavoro
  • [293] Art. 234 Divieti
  • [294] Art. 235 Giustificazione delle assenze
  • [295] Art. 236 Rispetto orario di lavoro
  • [296] Art. 237 Comunicazione mutamento di domicilio
  • [297] Art. 238 Provvedimenti disciplinari
  • [298] Art. 239 Codice disciplinare
  • [299] Art. 240 Normativa provvedimenti disciplinari
  • [300] TITOLO VI – Risoluzione del rapporto di lavoro
  • [301] CAPO I – Recesso
  • [302] Art. 241 Recesso ex articolo 2118 c.c.
  • [303] Art. 242 Recesso ex art. 2119 c.c.
  • [304] Art. 243 Normativa
  • [305] Art. 244 Nullità del licenziamento
  • [306] Art. 245 Nullità del licenziamento per matrimonio
  • [307] Art. 246 Licenziamento simulato
  • [308] CAPO II – Preavviso
  • [309] Art. 247 Termini di preavviso in caso di licenziamento
  • [310] Art. 248 Indennità sostitutiva del preavviso
  • [311] CAPO III – Trattamento di fine rapporto
  • [312] Art. 249 Trattamento di fine rapporto
  • [313] Art. 250 Cessione o trasformazione dell’azienda
  • [314] Art. 251 Fallimento dell’azienda
  • [315] Art. 252 Decesso del dipendente
  • [316] Art. 253 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
  • [317] CAPO IV – Dimissioni
  • [318] Art. 254 Dimissioni e preavviso
  • [319] Art. 255 Dimissioni per matrimonio
  • [320] Art. 256 Dimissioni per maternità
  • [321] SEZIONE V – Contributi di assistenza contrattuale
  • [322] Art. 257 Contributi di assistenza contrattuale (adesione contrattuale)
  • [323] SEZIONE VI – Decorrenza e durata
  • [324] Art. 258 Condizioni di concorrenza
  • [325] Art. 259 Decorrenza e durata
  • [326] ALLEGATO 1 – Avviso comune in materia di enti bilaterali
  • [327] ALLEGATO 2 – Statuto Ente Bilaterale Nazionale del Terziario
  • [328] TITOLO I – Principi generali
  • [329] Art. 1 Costituzione e natura
  • [330] Art. 2 Sede
  • [331] Art. 3 Ruolo, scopi e funzioni
  • [332] Art. 4 Poteri di controllo e di intervento
  • [333] TITOLO II – Gli associati
  • [334] Art. 5 Associati
  • [335] TITOLO III – Regole di Governance
  • [336] Art. 6 Composizione Organi Associativi
  • [337] Art. 7 Incompatibilità
  • [338] Art. 8 Durata
  • [339] TITOLO IV – Gli Organi di Ebinter
  • [340] Art. 9 Organi
  • [341] Art. 10 Assemblea degli associati
  • [342] Art. 11 Competenze dell’Assemblea degli associati
  • [343] Art. 12 Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento
  • [344] Art. 13 Consiglio Direttivo: composizione
  • [345] Art. 14 Consiglio Direttivo: competenze
  • [346] Art. 15 Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento
  • [347] Art. 16 Presidente e Vice Presidente
  • [348] Art. 17 Collegio dei Revisori dei conti
  • [349] TITOLO V – Risorse e gestione finanziaria dell’EBINTER
  • [350] Art. 18 Finanziamento dell’EBINTER
  • [351] Art. 19 Fondo comune
  • [352] Art. 20 Accantonamento del patrimonio di EBT disciolti
  • [353] Art. 21 Esercizio finanziario
  • [354] Art. 22 Scioglimento e liquidazione
  • [355] Art. 23 Disposizioni finali
  • [356] ALLEGATO 3 – Statuto Ente Bilaterale Territoriale del Terziario
  • [357] TITOLO I – Principi generali
  • [358] Art. 1 Costituzione e natura
  • [359] Art. 2 Sede
  • [360] Art. 3 Scopi e funzioni
  • [361] TITOLO II – Gli associati
  • [362] Art. 4 Associati
  • [363] Art. 5 Beneficiari
  • [364] Art. 6 Presupposti e requisiti per la costituzione dell’EBT e per la prosecuzione dell’attività
  • [365] TITOLO III – Regole di governance
  • [366] Art. 7 Composizione Organi Associativi diversi dall’Assemblea
  • [367] Art. 8 Incompatibilità
  • [368] Art. 9 Durata
  • [369] TITOLO IV – Gli Organi di EBT
  • [370] Art. 10 Organi
  • [371] Art. 11 Assemblea degli associati
  • [372] Art. 12 Competenze dell’Assemblea dei associati
  • [373] Art. 13 Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento
  • [374] Art. 14 Consiglio Direttivo: composizione
  • [375] Art. 15 Consiglio Direttivo: competenze
  • [376] Art. 16 Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento
  • [377] Art. 17 Presidente e vice Presidente
  • [378] Art. 18 Collegio dei Revisori dei conti
  • [379] TITOLO V – Risorse e gestione finanziaria dell’EBT
  • [380] Art. 19 Finanziamento dell’EBT e destinazione delle risorse economiche.
  • [381] Art. 20 Fondo comune
  • [382] Art. 21 Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di EBT
  • [383] Art. 22 Esercizio finanziario
  • [384] Art. 23 Scioglimento e liquidazione
  • [385] Art. 24 Disposizioni finali
  • [386] ALLEGATO 4 – Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia
  • [387] ALLEGATO 5 – Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
  • [388] ALLEGATO 6 – CCNL 1994 – Anzianità convenzionale
  • [389] ALLEGATO 7 – CCNL 17/12/1979 Art. 97 – Indennità di anzianità
  • [390] ALLEGATO 8 – Accordo sul telelavoro subordinato
  • [391] ALLEGATO 9 – Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94
  • [392] ALLEGATO 10 – Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi
  • [393] ALLEGATO 11 – Accordo integrativo del 24/10/2016
  • [394] ALLEGATO 12 – Accordo integrativo del 26/9/2017
  • [395] ALLEGATO 13 – Accordo integrativo del 13/5/2019
  • [396] ALLEGATO 14 – Verbale di intesa del 17/4/2019 in materia di stagionalità
  • [397] ALLEGATO 15 – Accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale del 20/2/2019
  • [398] ALLEGATO 16 – Verbale di accordo per la convalida delle dimissioni e le risoluzioni consensuali in sede sindacale del 21/9/2012 (la norma di legge richiamata verrà aggiornata con nota a piè di pagina nel testo di stampa)
  • [399] ALLEGATO 17 – Schema tipo di Regolamento della Commissione di certificazione costituita presso gli Enti Bilaterali Territoriali
  • [400] ALLEGATO 18 – Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi del 23/6/2009
  • [401] ALLEGATI APPRENDISTATO
  • [402] ALLEGATO 1 – Profili formativi nel settore Terziario
  • [403] ALLEGATO 2 – Profili formativi ICT
  • [404] ALLEGATO 3 – Richiesta di parere di conformità per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e relativo parere di conformità
  • [405] ALLEGATO 4 – Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’Apprendistato nel settore del Terziario, Distribuzione e servizi 24/3/2012
  • [406] ALLEGATO 5 – Accordo Confcommercio sull’apprendistato di 1 e 3 tipo del 19/10/2016
  • [407] ALLEGATO 6 – Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli Operatori di vendita del 25/2/2013
  • [408] ALLEGATO 7 – Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla Revisione Legale del 19/4/2012
  • [409] ALLEGATO 8 – Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante per profili di consulenza specialistica del 19/4/2012
  • [410] ALLEGATO – Tabelle retributive
  • [411] TABELLA A – Minimi contrattuali da gennaio 2011
  • [412] TABELLA B – Minimi contrattuali da settembre 2011
  • [413] TABELLA C – Minimi contrattuali da aprile 2012
  • [414] TABELLA D – Minimi contrattuali da ottobre 2012
  • [415] TABELLA E – Minimi contrattuali da aprile 2013
  • [416] TABELLA F – Minimi contrattuali da ottobre 2013
  • [417] TABELLA G – Minimi contrattuali da aprile 2015
  • [418] TABELLA H – Minimi contrattuali da novembre 2015
  • [419] TABELLA I – Minimi contrattuali da giugno 2016
  • [420] TABELLA L – Minimi contrattuali da agosto 2017
  • [421] TABELLA M – Minimi contrattuali da marzo 2018
  • [422] PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
  • [423] 1. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA
  • [424] Art. 1 Classificazione del personale
  • [425] Art. 2 Assunzione
  • [426] Art. 3 Periodo di prova
  • [427] Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
  • [428] Art. 5 Riposo settimanale
  • [429] Art. 6 Permessi retribuiti
  • [430] Art. 7 Giustificazione delle assenze
  • [431] Art. 8 Part time
  • [432] Art. 9 Chiamata alle armi
  • [433] Art. 10 Trasferimenti
  • [434] Art. 11 Diarie
  • [435] Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio
  • [436] Art. 13 Tutela del posto di lavoro
  • [437] Art. 14 Scatti di anzianità
  • [438] Art. 15 Trattamento economico
  • [439] Art. 16 Provvigioni
  • [440] Art. 17 Mensilità supplementari
  • [441] Art. 18 Rischio macchina
  • [442] Art. 19 Preavviso per licenziamento e dimissioni
  • [443] Art. 20 Trattamento di fine rapporto
  • [444] Art. 21 Trattenimento in sede
  • [445] Art. 22 Provvedimenti disciplinari
  • [446] Art. 23 Diritti sindacali
  • [447] Art. 24 Tentativo di conciliazione presso ITL
  • [448] Art. 25 Tentativo di conciliazione – Procedura
  • [449] Art. 26 Collegio arbitrale
  • [450] Art. 27 Contrattazione integrativa a livello aziendale
  • [451] Art. 28 Elemento Economico di Garanzia operatori di vendita
  • [452] Art. 29 Trattamento economico operatori di vendita
  • [453] 2. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE
  • [454] Premessa
  • [455] Contratti di reinserimento
  • [456] Art. 1 Classificazione del personale
  • [457] Art. 4 Permessi retribuiti
  • [458] Art. 5 Ferie
  • [459] Art. 6 Scatti di anzianità
  • [460] Art. 21
  • [461] Art. 7 Minimi tabellari Nota a verbale
  • [462] Art. 8 Lavoro ordinario domenicale
  • [463] Art. 9 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
  • [464] ALLEGATO – Accordo di settore – Schema di avviso comune
  • [465] 3. IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITA’ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI
  • [466] Premessa
  • [467] Art. 1 Classificazione del personale
  • [468] Art. 2 Reperibilità
  • [469] Art. 3 Lavoro ordinario domenicale
  • [470] 4. ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALLA FIMAA
  • [471] Premessa
  • [472] Art. 1 Classificazione del personale
  • [473] Art. 2 Orario settimanale
  • [474] Art. 3 Distribuzione dell’orario settimanale
  • [475] Art. 4 Articolazione dell’orario settimanale
  • [476] Art. 5 Flessibilità dell’orario
  • [477] Art. 6 Lavoro notturno
  • [478] Art. 7 Lavoro straordinario
  • [479] Art. 8 Maggiorazione del lavoro straordinario
  • [480] APPENDICE
  • [481] 1 – ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 27/7/1994
  • [482] 2 – ACCORDO INTERCONFEDERALE 9/6/2004 PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16/7/2002 TRA UNICE/UEAPME, CCEP e CES
  • [483] 3 – AVVISO COMUNE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 8/10/2001, N. 86 CHE COMPLETA LO STATUTO DELLA SOCIETA’ EUROPEA PER QUANTO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DEL 2/3/2005 TRA CONFINDUSTRIA, ABI, ANIA, CONFCOMMERCIO, CONFSERVIZI E CGIL, CISL e UIL
  • [484] Premessa
  • [485] Art. 1 Oggetto
  • [486] Art. 2 Definizioni
  • [487] Art. 3 Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione
  • [488] Art. 4 Contenuto dell’accordo
  • [489] Art 5 Durata dei negoziati
  • [490] Art. 6 Legge applicabile alla procedura di negoziazione
  • [491] Art. 7 Disposizioni di riferimento
  • [492] Art. 8 Segreto e riservatezza
  • [493] Art. 9 Funzionamento dell’organo di rappresentanza e procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori
  • [494] Art. 10 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
  • [495] Art. 11 Sviamento di procedura
  • [496] Art. 12 Sanzioni
  • [497] Art. 13 Relazione tra il presente Avviso comune e altre disposizioni
  • [498] Art. 14 Disposizioni transitorie e finali
  • [499] ALLEGATO DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO di cui all’art. 7
  • [500] 4 – ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUTI E FONDI BILATERALI PREVISTI DAL CCNL TDS del 10/12/2009
  • [501] 5 – ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA GOVERNANCE DELLA BILATERALITA’ DEL 20/2/2014
  • [502] 6 – ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E FONDI BILATERALI NAZIONALI E TERRITORIALI DEL 19/3/2014
  • [503] 7 – ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA RAPPRESENTANZA DEL 26/11/2015
  • [504] 8 – ACCORDO INTERCONFEDERALE PER UN NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E MODELLO CONTRATTUALE DEL 24/11/2016
  • [505] Verbale di accordo 14/6/2006
  • [506] Gruppo di lavoro “Settore servizi”
  • [507] Classificazione Terziario Avanzato
  • [508] Quadri
  • [509] 1 Livello
  • [510] 2 Livello
  • [511] 3 Livello
  • [512] 4 Livello
  • [513] 5 Livello
  • [514] Verbale di accordo 30/4/2020
  • [515] Verbale di accordo 16/7/2020
  • [516] Regolamento FONDO EST
  • [517] Regolamento delle attività in vigore dall’1/8/2020
  • [518] Art. 1 Oggetto del regolamento
  • [519] Art. 2 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione
  • [520] Art. 3 Casi particolari di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali
  • [521] Art. 4 Obbligo contributivo e modalità di versamento dei contributi
  • [522] 4.2 Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum
  • [523] Art. 5 Decorrenza delle prestazioni
  • [524] Art. 6 Mancato versamento dei contributi. sospensione delle prestazioni. riattivazione delle prestazioni
  • [525] Art. 7 Decadenza del diritto alle prestazioni
  • [526] Art. 8 Variazione, cessazione del datore di lavoro
  • [527] Art. 9 Piano di assistenza sanitaria integrativa
  • [528] Art. 10 Privacy e tutela dei dati personali e particolari
  • [529] Verbale di accordo 15/7/2021 – Stagionalità dei CAF 2021
  • [530] Verbale di accordo 9/6/2022
  • [531] Verbale di accordo 9/6/2022 – Caf
  • [532] Verbale di accordo 12/12/2022

 

[1] Testi Integrati

– VERBALE DI ACCORDO 12/12/2022

– VERBALE DI ACCORDO 9/6/2022 – CAF

– VERBALE DI ACCORDO 9/6/2022

– VERBALE DI ACCORDO 15/7/2021

– FONDO EST – Regolamento 1/8/2020

– VERBALE DI ACCORDO 16/7/2020

– VERBALE DI ACCORDO 30/4/2020

– VERBALE DI ACCORDO 10/9/2019

– CCNL 30/7/2019

– VERBALE DI ACCORDO 14/6/2006

 

[2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/12/2022, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE P.M.I. e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL,

 

visti

 

– il Testo Unico del 18/7/2008

 

– l’Accordo Nazionale di rinnovo stipulato in data 26/2/2011

 

– l’Accordo Nazionale di rinnovo stipulato in data 30/3/2015

 

si è stipulato il presente Testo Unico del Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:

 

– premessa e sfera di applicazione;

– n. 6 sezioni;

– n. 259 articoli;

– n. 18 allegati;

– n. 8 allegati all’apprendistato;

– n. 11 tabelle;

– n. 4 protocolli aggiuntivi;

– n. 8 accordi in appendice.

 

 

Il presente CCNL decorre dall’1/4/2015 al 31/12/2019.

 

[3] Premessa Generale

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito dell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26/11/2015 e dell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24/11/2016, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali e di contrattazione.

A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno, anche di carattere legislativo, il fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.

A tal fine, le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.

Le Parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.

Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati sia nell’Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26/11/2015 e sia nell’Accordo Interconfederale per “un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale” del 24/11/2016 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:

 

– una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle Parti Sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;

 

– un consolidamento del ruolo della Bilateralità, in conformità all’Accordo di Governance del 19/3/2014, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;

 

– una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FOR.TE.), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.

 

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.

Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati nell’accordo interconfederale di riferimento.

Le Parti, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le Parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli del l’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.

A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione è svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.

In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.

Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del Terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.

Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 14, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 18, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.

Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.

 

[4] Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.

Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le Parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

 

All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:

 

– dettaglio/ ingrosso tradizionale

 

– distribuzione moderna e organizzata

 

– importazione, commercializzazione e assistenza veicoli

 

– ausiliari del commercio e commercio con l’estero.

 

 

Nell’ambito del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:

 

– ICT

 

– servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone

 

– ausiliari dei servizi.

 

 

  1. a) Alimentazione

 

  1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;

 

  1. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

 

  1. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;

 

  1. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;

 

  1. importatori e torrefattori di caffè;

 

  1. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;

 

  1. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;

 

  1. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;

 

  1. rivendite di pollame e selvaggina;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;

 

  1. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;

 

  1. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
  2. a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
  3. b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
  4. c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);

 

  1. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;

 

 

  1. b) Fiori, piante e affini

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;

 

  1. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;

 

  1. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.

 

 

  1. c) Merci d’uso e prodotti industriali

 

  1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

 

  1. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

 

  1. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;

 

  1. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

 

  1. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

 

  1. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;

 

  1. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;

 

  1. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;

 

  1. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

 

  1. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;

 

  1. francobolli per collezione;

 

  1. mobili, mobili e macchine per ufficio;

 

  1. macchine per cucire;

 

  1. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);

 

  1. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

 

  1. gestori di impianti di distribuzione di carburante;

 

  1. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;

 

  1. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

 

  1. imprese di riscaldamento;

 

  1. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

 

  1. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;

 

  1. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;

 

  1. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;

 

  1. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;

 

  1. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

 

  1. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

 

  1. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).

 

 

  1. d) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero

 

  1. agenti e rappresentanti di commercio;

 

  1. mediatori pubblici e privati;

 

  1. commissionari;

 

  1. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);

 

  1. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

 

  1. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

 

  1. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

 

  1. imprese portuali di controllo;

 

  1. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.

 

 

  1. e) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone

 

  1. imprese di leasing;

 

  1. recupero crediti, factoring;

 

  1. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;

 

  1. noleggio e vendita di audiovisivi;

 

  1. servizi di revisione contabile, auditing;

 

  1. servizi di gestione e amministrazione del personale;

 

  1. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

 

  1. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;

 

  1. telemarketing, televendite, call center

 

  1. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;

 

  1. agenzie di relazioni pubbliche;

 

  1. agenzie di informazioni commerciali;

 

  1. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;

 

  1. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità:

 

  1. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;

 

  1. agenzie pubblicitarie;

 

  1. concessionarie di pubblicità;

 

  1. aziende di pubblicità;

 

  1. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

 

  1. promozione vendite;

 

  1. agenzie fotografiche;

 

  1. uffici residences;

 

  1. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;

 

  1. intermediazione merceologica;

 

  1. recupero e risanamento ambiente;

 

  1. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;

 

  1. aziende del settore della sosta e dei parcheggi;

 

  1. autorimesse e autoriparatori non artigianali;

 

  1. società di carte di credito;

 

  1. uffici cambi extrabancari;

 

  1. servizi fiduciari e finanziari;

 

  1. buying office;

 

  1. agenzie di brokeraggio;

 

  1. attività di garanzia collettiva fidi;

 

  1. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;

 

  1. agenzie di operazioni doganali;

 

  1. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;

 

  1. servizi di traduzioni e interpretariato;

 

  1. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;

 

  1. vendita di multiproprietà;

 

  1. agenzie pratiche auto;

 

  1. autoscuole;

 

  1. agenzie di servizi matrimoniali;

 

  1. agenzie investigative;

 

  1. agenzie di scommesse;

 

  1. servizi di ricerca e consulenza meteorologica;

 

  1. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;

 

  1. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;

 

  1. agenzie di intermediazione;

 

  1. agenzie di ricerca e selezione del personale;

 

  1. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;

 

  1. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;

 

  1. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;

 

  1. altri servizi alle persone.

 

Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 12, del presente contratto.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle Parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

[5] SEZIONE PRIMA – Sistemi di relazioni sindacali

 

[6] TITOLO I – Diritti di informazione e consultazione

 

[7] Art. 1 Livello nazionale

 

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.

Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

 

  1. a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con il D.Lgs. n. 198/2006;

 

  1. b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

 

  1. c) la formazione e riqualificazione professionale;

 

  1. d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;

 

  1. e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.

 

[8] Art. 2 Livello territoriale

 

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.

Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

 

[9] Art. 3 Livello aziendale

 

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:

 

  1. a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;

 

  1. b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;

 

  1. c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;

 

si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle Parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.

Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 232.

Verranno fomite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.

Nella medesima occasione verranno fomite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.

Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.

Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:

 

  1. a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;

 

  1. b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

 

  1. c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.

 

Le Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

 

[10] TITOLO II – Contrattazione

 

[11] CAPO I – A) Livello Nazionale

 

[12] Art. 4 Procedure per il rinnovo

 

Il contratto nazionale avrà durata quadriennale.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Qualora una delle Parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al precedente comma, l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.

Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di “tregua sindacale”.

In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

 

[13] CAPO I – B) Secondo Livello di Contrattazione

 

[14] Art. 5 Premessa

 

Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.

 

[15] Art. 6 Criteri guida

 

Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’esercizio di tale livello di confronto:

 

– la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;

 

– la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;

 

– le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;

 

– non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.

 

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.

Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.

Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.

Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. 13 in materia di elemento economico di garanzia.

 

[16] Art. 7 Contenuti

 

Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.

Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.

Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla Sezione IV contenute nei seguenti titoli:

 

– titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo I;

 

– titolo III;

 

– titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 130, 144 e 158, primo comma, 159, 161 – 165.

 

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti.

 

[17] Art. 8 Crisi, Sviluppo, Occupazione, Mezzogiorno

 

Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:

 

– il superamento di situazioni di crisi;

 

– lo sviluppo economico e occupazionale;

 

– l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;

 

– le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi,

 

potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:

 

– il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V, Capo XIII e XIV;

 

– le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell’art. 160;

 

– i permessi retribuiti, di cui all’art. 158, primo comma;

 

– gli istituti di cui alla Sezione I, Titoli I, II, III e IV;

 

– gli istituti previsti dalla Sezione II e III;

 

– la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 104, 105, 108 e 109;

 

– gli istituti di cui agli art. 130 e 144.

 

 

Tali intese saranno definite tramite il supporto dell’Associazione imprenditoriale territoriale o direttamente a livello aziendale.

Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.

 

[18] Art. 9 Materie Contrattazione Territoriale

 

Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:

 

1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;

 

2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle Parti Sociali;

 

3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età;

 

4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:

 

  1. a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

 

  1. b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

 

5) altre iniziative che le Parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro.

 

Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.

In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 17, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.

Per tutti i compiti sopra individuati, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 22, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente.

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.

Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:

 

1) articolazione dell’orario settimanale;

 

2) procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;

 

3) flessibilità dell’orario;

 

4) lavoro domenicale e festivo.

 

A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 22, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.

 

– Nota a verbale –

Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31/7/1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia.

 

[19] Art. 10 Modalità di presentazione della piattaforma livello territoriale

 

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confcommercio, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.

 

– Norma transitoria –

In via transitoria, le Parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

 

– Dichiarazione congiunta –

Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le Parti riconfermano l’impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

 

[20] Art. 11 Modalità di verifica livello territoriale

 

Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla Confcommercio e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.

L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli artt. 17 e 18 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.

Le Parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. 6, 9, 12, Confcommercio o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli artt. 17 e 18 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull’applicabilità.

 

[21] Art. 12 Materie contrattazione aziendale

 

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:

 

1) turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;

 

2) eventuali forme di flessibilità;

 

3) part time;

 

4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 160;

 

5) contratti a termine;

 

6) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

 

7) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 16;

 

8) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:

 

  1. a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;

 

  1. b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

9) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;

 

10) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;

 

11) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;

 

12) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.

 

In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 113, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 17, le Parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 17, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.

Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.

Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.

Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, alla Confcommercio o alla Associazione competente per territorio ad essa aderente.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro, dell’Associazione territoriale a carattere generale aderente alla Confcommercio.

 

[22] Art. 13 Elemento economico di garanzia

 

L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:

 

– verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017;

 

– compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 204, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/01/2015 al 31/10/2017;

 

– per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 86;

 

– l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

 

– l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1/01/2015;

 

– importo:

 

Quadri, I e II livello

Euro

III e IV livello

Euro

V e VI livello

Euro

Aziende fino a 10 dipendenti 95,00 80,00 65,00
Aziende a partire da 11 dipendenti 105,00 90,00 75,00

 

[23] TITOLO III – Strumenti paritetici nazionali

 

[24] Art. 14 Strumenti nazionali

 

Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa Generale, concordano sull’opportunità di istituire:

 

1) la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.

 

2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;

 

3) l’Osservatorio Nazionale;

 

4) la Commissione Paritetica Nazionale;

 

La Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confcommercio e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

 

[25] Art. 15 Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale

 

Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.

In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottopone al legislatore italiano preventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.

Le Parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:

 

1) dialogo sociale europeo settoriale;

 

2) evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;

 

3) responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;

 

4) diritti di informazione, consultazione e partecipazione;

 

5) Società europea;

 

6) coordinamento europeo delle politiche contrattuali.

 

A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.

La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il colpito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

 

[26] Art. 16 Commissione Permanente per le Pari Opportunità

 

Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo – donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo – donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 14, sono assegnati i seguenti compiti:

 

1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;

 

2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;

 

3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa;

 

4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell’8/3/2000;

 

5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal D.Lgs. n. 198/2006 e dai Fondi comunitari preposti;

 

6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;

 

7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;

 

8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della Legge n. 53 dell’8/3/2000 e diffondendo le buone pratiche;

 

9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.

 

L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati fomiti dall’Osservatorio Nazionale.

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

 

[27] Art. 17 Commissione Paritetica Nazionale

 

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.

A tal fine:

 

  1. a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 18, esamina – ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari – tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal presente Prima Parte del contratto;

 

  1. b) in apposita sottocommissione:

 

1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.

La Commissione si riunirà su richiesta di una delle Parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.

La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.

Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.

Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle Parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.

 

2) Sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.

Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle Parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.

Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle Parti un rapporto conclusivo.

 

3) Esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle Parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle Parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

 

[28] Art. 18 Commissione Paritetica nazionale – Procedure

 

Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 17, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.

La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confcommercio e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confcommercio tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.

All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.

Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confcommercio. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le Parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le Parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c.

In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.

Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. 5, 6, 9, 10 ed 11, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

 

[29] TITOLO IV – Bilateralità

 

[30] CAPO I – Bilateralità

 

[31] Art. 19 Premessa

 

Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.

 

[32] Art. 20 Governance e criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali

 

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del Terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.

Le Parti, in coerenza con quanto definito con l’Accordo sulla Governance del 10/12/2009 e con le linee indicate nell’Accordo Interconfederale del 20/2/2014 tra Confcommercio e Cgil-Cisl-Uil, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di Enti e Fondi nazionali e territoriali.

Per le stesse ragioni le Parti condividono l’obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.

Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le Parti hanno sottoscritto il 19/3/2014 l’Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente CCNL e che ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto da parte degli Enti Bilaterali territoriali delle previsioni del presente CCNL, dell’applicazione degli statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell’accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto Accordo, di attivare misure sanzionatone definite dalle Parti stesse.

Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei Regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente CCNL entro il 30/9/2015 ed adottati dagli Enti entro il 31/12/2015.

 

[33] Art. 21 Ente Bilaterale Nazionale

 

L’Ente Bilaterale Nazionale, in conformità a quanto previsto dagli Accordi sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti funzioni:

 

– assicura l’attività di supporto agli Enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e Regolamenti ai nuovi Statuti e Regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti Bilaterali territoriali;

 

– predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti Bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente Bilaterale nazionale;

 

– raccoglie da tutti gli Enti Bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli Accordi di Governance di cui al primo comma del presente articolo;

 

– raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore Terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul Terziario dell’Ente Bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica;

 

– censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti Accordi sulla Governance;

 

– segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’Accordo Governance del 2014, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti Bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale;

 

– promuove la rete degli Enti Bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del presente CCNL attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi.

 

L’Ente Bilaterale Nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.

L’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario svolge, inoltre, le seguenti attività:

 

  1. a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore Terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;

 

  1. b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

 

  1. c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

 

  1. d) riceve dalle aziende e analizzare i dati previsti all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006;

 

  1. e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti Bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

 

  1. f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (For.Te);

 

  1. g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le Parti Sociali;

 

  1. h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli Enti Bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali

 

  1. i) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge n. 936/86 di riforma del CNEL;

 

  1. j) riceve la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;

 

  1. k) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le Parti Sociali;

 

  1. l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le Parti Sociali;

 

  1. m) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate;

 

  1. n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del Terziario e delle relative esperienze bilaterali;

 

  1. o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.

 

 

Le Parti concordano, inoltre, di:

 

– dotare l’Ente Bilaterale Nazionale di poteri ispettivi degli Enti Bilaterali territoriali;

 

– conferire all’Ente Bilaterale Nazionale potere di inadempienza, attraverso specifiche norme.

 

Per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale è dovuto un contributo da parte degli Enti territoriali pari al 15% delle entrate contributive di cui al successivo art. 23.

Per gli Enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso Ebinter, tramite F24 od altri strumenti similari, con successivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione sarà dovuta nella misura ridotta del 10%.

 

[34] Art. 22 Enti Bilaterali Territoriali

 

Gli Enti Bilaterali Territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente CCNL.

L’Ente Bilaterale Territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi.

Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute negli Accordi Governance del 2009 e del 2014.

L’Ente Bilaterale Territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.

L’Ente Bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL:

 

  1. a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;

 

  1. b) tutela della salute e della dignità della persona;

 

  1. c) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;

 

  1. d) contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;

 

  1. e) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;

 

  1. f) riceve comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 136), in materia di flessibilità dell’orario (art. 137), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 138-140);

 

  1. g) svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 39, 40 e 42.

 

L’Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

L’Ente Bilaterale, inoltre, può:

 

  1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della Legge 22/7/1961, n. 628;

 

  1. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale;

 

  1. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 92/2012.

 

Le Parti fumatane del presente CCNL, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

 

 

Avviso Comune in materia di Enti Bilaterali

 

hi considerazione dell’importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.

Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti Bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Nel ribadire l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le Parti riconfermano i contenuti dell’Avviso Comune del 25/3/2009 in materia di ammortizzatori sociali.

 

[35] Art. 23 Finanziamento Enti Bilaterali Territoriali

 

Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’Accordo sindacale 20/7/1989 e dell’art. 3, dell’Accordo di rinnovo 29/11/1996, con decorrenza dall’1/1/2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Le Parti si danno atto che, a decorrere dall’1/1/2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

Dall’1/3/2011, l’E.D.R. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.

 

[36] TITOLO V – Diritti sindacali

 

[37] Art. 24 Dirigenti sindacali

 

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

 

  1. a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

 

  1. b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge 20/5/1970 n. 300 (NOTA 1), nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;

 

  1. c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994.

 

L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994.

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.

Le Parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

 

– Nota 1 –

Come modificato dagli esiti referendari dell’11/6/1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28/9/1995: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento”.

 

[38] Art. 25 permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.

 

I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

II diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

 

  1. a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

 

  1. b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

 

  1. c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

 

I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).

A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.

II lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

[39] Art. 26 R.S.U.

 

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.

Si conviene pertanto tra le Parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della Legge n. 300/1970 quanto segue:

 

– le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;

 

– tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.

 

Procedure per la indizione delle elezioni delle R.S.U.

 

Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle R.S.U. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 27/7/1994. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette Organizzazioni Sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).

Il comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del suddetto Accordo Interconfederale.

Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla Legge n. 300/70 ciascuna organizzazione stipulante il CCNL procederà all’elezione della Rappresentanze Sindacali Aziendali da parte dei propri iscritti:

 

– nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;

 

– nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti;

 

– nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;

 

che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U.

La costituzione delle R.S.A. così elette sarà comunicata per il tramite dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.

Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma Legge n. 300/70.

Le Parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli artt. 19, 20 e 35, secondo comma della Legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle R.S.A. e dell’esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.

 

[40] Art. 27 Compiti e funzioni delle R.S.U.

 

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione Sindacale.

 

[41] Art. 28 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.

 

Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della Legge n. 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.

FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.

Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30%» sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U.

 

[42] Art. 29 Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.

 

Le Parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo Interconfederale del 27/7/1994, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.

Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:

 

  1. a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;

 

  1. b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;

 

  1. c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;

 

  1. d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;

 

  1. e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;

 

  1. f) 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.

 

Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Sono fatte salve le naturali scadenze – 36 mesi dalla data di elezione – delle R.S.U. in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7/Bis (NOTA 2) dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994.

 

– Nota 2 –

Art. 7/Bis: Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

  1. a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
  2. b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
  3. c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.

In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato.

 

[43] Art. 30 Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.

 

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 25, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono dame comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

 

[44] Art. 31 Clausola di salvaguardia

 

Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 Legge 20/5/1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A., ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.

In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A.

 

– Chiarimento a verbale –

Con il presente contratto viene abrogato l’art. 12, prima parte, dell’Accordo Interconfederale del 27/7/1994 e sostituito dall’articolo precedente.

 

[45] Art. 32 Assemblea

 

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.

Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo Interconfederale 27/7/1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 28.

La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

 

[46] Art. 33 Referendum

 

Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20/5/1970, n. 300.

 

[47] Art. 34 Trattenuta contributi sindacali

 

Ferma restando la norma di cui all’art. 257, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.

L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

 

– Nota a verbale al Titolo V –

Le Parti dichiarano che la disciplina delle R.S.U. costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall’Accordo 27/7/1994, così come modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.

 

[48] TITOLO VI – Delegato aziendale

 

[49] Art. 35 Delegato aziendale

 

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28/6/1958, esteso “erga omnes” ai sensi della Legge 14/7/1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

 

[50] SEZIONE SECONDA – Tutela della salute e della dignità della persona

 

[51] Art. 36 Condizioni ambientali

 

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, Legge 20/5/1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

 

[52] Art. 37 Mobbing

 

Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.

In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.

Le Parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:

 

1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;

 

2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;

 

3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;

 

4) formulazione di un codice quadro di condotta.

 

– Dichiarazione a verbale –

In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

 

[53] Art. 38 Molestie sessuali

 

Le Parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.

Le Parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.

Le Parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.

Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.

 

Definizione

 

Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.

Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

 

Prevenzione

 

Le Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.

Le aziende adotteranno, d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.

Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.

Le Parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.

La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.

Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di art. 44 D.Lgs. n. 198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

Qualificazione della formazione

 

Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.

 

Procedura e provvedimenti

 

– Dichiarazione congiunta –

Le Parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 16, il compito di individuare, le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.

 

[54] SEZIONE TERZA – Composizione delle controversie

 

[55] Art. 39 Procedure

 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.

La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

 

  1. a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;

 

  1. b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

 

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata A/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.

Il suddetto termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

 

  1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

 

  1. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

 

  1. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

 

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 17.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

 

 

Le Parti

DICHIARANO QUANTO SEGUE

In conformità alle previsioni vigenti, le Parti concordano che quanto previsto dall’art. 39 (Procedure), co. 9, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla “comparizione spontanea”, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le Parti, anche in modalità da remoto/telematica, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, co. 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.

 

Articolo integrato dal Verbale di accordo 30/4/2020

Articolo modifcato dal Verbale di accordo 9/6/2022

 

[56] Art. 40 Tentativo di conciliazione

 

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c.

Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 39.

In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

 

[57] Art. 41 Commissioni di certificazione

 

Le Parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di:

 

– contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;

 

– rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;

 

La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato al presente CCNL.

 

[58] Art. 42 Collegio arbitrale

 

Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.

A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.

L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.

I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

II Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

 

  1. a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

 

  1. b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;

 

  1. c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

 

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.

Le Parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della Legge 4/11/2010 n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412 c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.

II Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38/bis, opererà secondo le modalità di cui all’art. 412 quater c.p.c..

Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

 

[59] Art. 43 Clausola Compromissoria

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l’art. 42, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.

La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.

 

[60] Art. 44 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali

 

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15/7/1966, n. 604, alla Legge 20/5/1970, n. 300, alla Legge 11/5/1990, n. 108 e loro ss.mm.ii. non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.

 

[61] SEZIONE QUARTA – Disciplina del rapporto di lavoro

 

[62] TITOLO I – Mercato del lavoro

 

[63] Art. 45 Premessa

 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino rincontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.

A tal fine, le Parti confermano la validità dell’istituto del contratto di apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.

Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

 

[64] CAPO I – Apprendistato (NOTA 3)

 

– Nota 3 –

Per i profili formativi si rinvia agli allegati.

 

[65] Art. 46 Premessa (NOTA 4)

 

Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il D.Lgs. n. 81/2015, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

 

  1. a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (NOTA 5);

 

  1. b) contratto di apprendistato professionalizzante;

 

  1. c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (NOTA 6).

 

Le Parti, preso atto che il D.Lgs. n. 81/2015 attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

Le Parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente accordo.

Le Parti, nel darsi atto che le norme di cui al presente CCNL costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutte le previsioni contenute in precedenti accordi nazionali/contratti collettivi nazionali di lavoro del settore TDS, confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione e che, di conseguenza, gli eventuali ulteriori accordi di secondo livello in materia devono ritenersi non più applicabili, ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.

A tal fine tutte le disposizioni degli accordi territoriali in materia di apprendistato che prevedono durate superiori rispetto a quelle previste nel presente capo, nonché un numero inferiore di livelli e mansioni, sono da ritenersi automaticamente allineate a quanto convenuto nel presente capo.

Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.

Le Parti concordano, altresì, che i datori i lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

 

– Nota 4 –

La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’Accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012.

 

– Nota 5 –

La disciplina dell’apprendistato di 1° livello è stata definita con l’Accordo del 19/10/2016.

 

– Nota 6 –

La disciplina dell’apprendistato di 3° livello è stata definita con l’Accordo del 19/10/2016.

 

[66] CAPO I – A) Disposizioni Comuni

 

[67] Art. 47 Proporzione numerica

 

Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

 

[68] Art. 48 Limiti di età

 

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 43 D.Lgs. n. 81/2015 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente CCNL, in quanto compatibili.

 

[69] Art. 49 Disciplina generale

 

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito contestualmente alla stipulazione del contratto.

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina del presente CCNL in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

 

[70] Art. 50 Procedure di applicabilità

 

1) Apprendistato professionalizzante

 

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art. 63.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.

La Commissione Paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ove la Commissione Paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo art. 63.

Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

 

 

2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca

 

Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2015, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente contratto collettivo, al fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

 

[71] Art. 51 Periodo di prova

 

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso (*).

 

– (*) –

A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.

La durata massima dei periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

Livello Periodo di prova
Quadri e Primo Livello 6 mesi di calendario
Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo
Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo
Sesto e Settimo Livello 45 giorni di lavoro effettivo

 

[72] Art. 52 Trattamento normativo

 

L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.

Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui ai primo comma dell’art. 158, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 158 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 130 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale dei Terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.

 

[73] Art. 53 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

 

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

 

– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

 

– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

 

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

 

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

 

[74] Art. 54 Malattia

 

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:

 

  1. a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

 

  1. b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 186 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

 

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

 

[75] Art. 55 Referente per l’apprendistato

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli Allegati Apprendistato e delle previsioni contenute nel presente Capo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.

II referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

 

[76] Art. 56 EST

 

Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EST).

 

[77] Art. 57 Fon.Te

 

Le Parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

 

[78] Art. 58 For.Te

 

Le Parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo Forte.

 

[79] Art. 59 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

 

[80] Art. 60 Obblighi del datore di lavoro

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo:

 

  1. a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

 

  1. b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

 

  1. c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

 

  1. d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;

 

  1. e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

 

  1. f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 65, 66 e 67.

 

[81] Art. 61 Doveri dell’apprendista

 

L’apprendista deve:

 

  1. a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

 

  1. b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

 

  1. c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;

 

  1. d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 

L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

 

[82] CAPO I – B) (NOTA 7) Apprendistato Professionalizzante (NOTA 8)

 

[83] Art. 62 Sfera di applicazione

 

L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.

Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:

 

  1. a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);

 

  1. b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;

 

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto al l’attività da svolgere.

 

– Nota 7 –

La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’Accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012.

 

– Nota 8 –

I profili formativi sono allegati al presente CCNL

 

[84] Art. 63 Percentuale di conferma

 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.

 

[85] Art. 64 Durata dell’apprendistato

 

Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

 

II 36
III 36
IV 36
V 36
VI 24

 

[86] Art. 65 Attività formativa: durata e contenuti

 

Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.

Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli artt. 64 e 68.

In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella seguente Tabella A e nella Tabella B in calce al successivo art. 68.

Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella Tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

 

TABELLA A

 

Profili Professionali Ore complessive di formazione professionalizzante Durata
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 240

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 210 ore)

36 mesi
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 210 36 mesi
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche(inquadramento finale al 4° livello) 180 36 mesi
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 160 36 mesi
Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6° livello) 120 24 mesi

 

[87] Art. 66 Modalità di erogazione della formazione

 

Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 60, lett. D) e 65 in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

 

[88] Art. 67 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

 

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

 

[89] Art. 68 Qualifiche con durata fino a 5 anni

 

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 64 ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26/10/2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella seguente Tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.

 

TABELLA B

 

Area di attività Tipologie di profilo Qualifiche omologhe a quelle artigiane Durata apprendistato Ore complessive di formazione professionalizzante
Front office e funzioni ausiliarie Addetto food e funzioni ausiliarie Addetto alla vendita:

 

– macellaio specializzato provetto

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello
– specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita 42 mesi 200 ore per inquadramento finale al IV livello
Promozione e commercializzazione Addetto al servizio Addetto al servizio:

 

– estimatore nelle aziende di arte e antichità

– disegnatore tecnico

– figurista

– vetrinista

48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello

 

280 ore per inquadramento finale al III livello

Servizi generali Addetto manutenzione/assistenza Addetto manutenzione:

 

– Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

– Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

– Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità

– Operaio specializzato provetto

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello
Addetto assistenza:

 

– Collaudatore e/o accettatore

– Tecnico riparatore del settore elettrodomestici

– Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello

 

280 ore per inquadramento finale al III livello

Addetto logistica / gestione magazzino no food Addetto gestione magazzino no food:

 

– Operaio specializzato provetto

– Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

– Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al IlI livello

 

[90] CAPO I – C) (NOTA 9) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di alta formazione e ricerca

 

– Nota 9 –

La disciplina del presente capo sull’apprendistato di 1° e 3° livello è stata definita con l’accordo del 19/10/2016.

 

[91] Art. 69 Disciplina

 

Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

 

– primo e secondo anno: 50%;

 

– terzo anno: 65%

 

– eventuale quarto anno: 70%

 

Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di 12 mesi.

Come previsto dall’art. 43, comma 9 D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante.

Gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:

 

– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

 

– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

 

[92] CAPO I – D) (NOTA 10) Disposizioni Finali

 

– Nota 10 –

La disciplina di cui al presente capo è stata definita con l’accordo di riordino dell’apprendistato siglato in data 24/3/2012.

 

[93] Art. 70 Rinvio alla legge

 

Per quanto non disciplinato dal presente Capo le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale del Terziario.

 

– Dichiarazione delle Parti –

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti de presente Capo.

 

[94] CAPO II – Contratto a tempo determinato e Somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

[95] Art. 71 Contratto a tempo determinato

 

Le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 79 del presente CCNL.

Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.

Nelle singole unità produttive che occupino più di quindici e fino a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.

Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.

Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.

Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.

In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.

 

[96] Art. 72 Periodo di prova

 

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all’art. 121.

 

[97] Art. 73 Somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le Parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.

Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.

Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato e somministrazione per sei lavoratori.

 

[98] Art. 74 Limiti percentuali

 

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei conti-atti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 76 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 71, commi 2, 3, 73, commi 2 e 3 e all’art. 79 contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.

La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal sesto comma dell’art. 71 del presente CCNL.

 

[99] Art. 75 Contratti a tempo determinato in località turistiche

 

Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7/10/1963. n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.

Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.

Le Parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17/4/2019 a cui fanno espressamente rinvio.

 

[100] Art. 76 Nuove attività

 

I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

 

[101] Art. 77 Diritto di precedenza

 

In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.

 

[102] Art. 78 Monitoraggio

 

In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a dame comunicazione scritta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei conti-atti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.

 

[103] Art. 79 Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

 

Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con soggetti che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.

Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 71 e 74 del presente CCNL.

Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.

La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo Forte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.

Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.

La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fon.Te è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.

I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 82, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.

La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 78 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.

 

[104] CAPO III – Part Time

 

[105] Art. 80 Premessa

 

Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare rincontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

 

[106] Art. 81 Definizioni

 

Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi del presente CCNL, si intende:

 

  1. a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

 

  1. b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;

 

  1. c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

 

  1. d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).

 

[107] Art. 82 Rapporto a tempo parziale

 

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:

 

1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

 

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:

 

aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti

 

  1. a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
  2. b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
  3. c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale,

 

aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti

 

  1. d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
  2. e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
  3. f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

 

3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;

 

4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 5, 2° comma, D.Lgs. n. 81/2015.

 

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere, studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.

 

[108] Art. 83 Genitori di portatori di handicap

 

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

 

[109] Art. 84 Disciplina del rapporto a tempo parziale

 

II rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

 

  1. a) volontarietà di entrambi le parti;

 

  1. b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

 

  1. c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;

 

  1. d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;

 

  1. e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.

 

[110] Art. 85 Relazioni sindacali aziendali

 

Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

 

[111] Art. 86 Criterio di proporzionalità

 

Ai sensi del punto 3, dell’art. 82, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.

 

[112] Art. 87 Periodo di comporto per malattia e infortunio

 

Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’art. 82, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 86 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 186 e 187 del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 188.

 

[113] Art. 88 Quota giornaliera della retribuzione

 

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 86, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 211.

 

[114] Art. 89 Quota oraria della retribuzione

 

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all’art. 211.

 

[115] Art. 90 Festività

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 209, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all’art. 154, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

[116] Art. 91 Permessi retribuiti

 

Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 86.

 

[117] Art. 92 Ferie

 

Conformemente a quanto previsto all’art. 159, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.

 

[118] Art. 93 Permessi per studio

 

Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 166 e 171, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 86.

 

[119] Art. 94 Lavoro supplementare – Normativa

 

Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo.

Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, secondo le modalità previste dall’art. 211, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.

 

– Dichiarazione a verbale –

Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dall’1/1/2000.

 

[120] Art. 95 Clausole flessibili ed elastiche

 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.

In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.

L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.

Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.

Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.

Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.

La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.

Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 211 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.

In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120,00 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.

L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:

 

– esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;

 

– comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;

 

– esigenze personali di cui all’art. 169 del CCNL, debitamente comprovate.

 

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

 

[121] Art. 96 Registro lavoro supplementare

 

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.U./R.S.A. e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano reso necessario.

Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione (Libro Unico del Lavoro).

 

[122] Art. 97 Mensilità supplementari (13ma e 14ma)

 

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della 13ma e della 14ma mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 86.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 208, spettante all’atto della corresponsione.

 

[123] Art. 98 Preavviso

 

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.

Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

 

[124] Art. 99 Relazioni sindacali regionali

 

Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.

 

[125] Art. 100 Part time post maternità

 

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

 

[126] Art. 101 Lavoratori affetti da patologie oncologiche

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

 

[127] Art. 102 Condizioni di miglior favore

 

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

 

[128] CAPO IV – Telelavoro

 

– Dichiarazione a verbale –

In relazione all’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16/7/2002 tra UNICE/ UEAPME, CEEP e CES del 9/6/2004, le Parti riconoscono che i contenuti dell’Accordo sul Telelavoro subordinato del 20/6/1997 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l’integrale validità.

 

[129] CAPO V – Lavoratori disabili

 

[130] Art. 103 Convenzioni

 

Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della Legge n. 68/1999.

[131] TITOLO II – Welfare contrattuale

 

[132] CAPO I – Assistenza Sanitaria

 

[133] Art. 104 Fondo EST

 

Le Parti Sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Fondo EST), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2/9/1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dall’1/9/2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 105, del presente contratto.

Sempre a decorrere dall’1/9/2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 105, del presente contratto.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:

 

– per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’1/9/2005;

 

– per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’1/9/2005.

 

Con decorrenza 1/1/2014, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.

A decorrere dall’1/6/2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

A decorrere dall’1/1/2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.

E’ inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Dall’1/3/2011 la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

II Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

 

– Dichiarazione a verbale n. 1 –

Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

 

– Dichiarazione a verbale n. 2 –

Le Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’art. 104 per il finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10,00 euro e 7,00 euro, nonché la quota una tantum di 30,00 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 2/7/2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.

 

[134] Art. 105 Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”

 

A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

A decorrere dall’1/1/1989 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.

A decorrere dall’1/1/1995 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dall’1/1/2005 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dall’1/1/2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dall’1/1/2009 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dall’1/6/2011 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

L’azienda che ometta il versamento dei suddetti contributi obbligatori è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.

La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.

La Cassa può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas dovrà provvedere ad effettuare, con cadenza annuale, la verifica dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’assetto della Cassa, volto a garantirne l’equilibrio nel rispetto delle determinazioni dei soci assunte in materia.

 

[135] Art. 106 Cassa di assistenza sanitaria integrativa “Sanimpresa” per Roma e provincia

 

Con decorrenza dall’1/3/2011, l’azienda che ometta il versamento di quanto dovuto alla Cassa di Assistenza “Sanimpresa”, costituita per Roma e provincia in applicazione di quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello territoriale dall’art. 10/ter, Accordo di rinnovo del CCNL del 20/9/1999, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 – Criteri guida, è tenuta alternativamente:

 

– ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad un dodicesimo della quota annua dovuta dall’azienda a “Sanimpresa” incrementato di euro 5,00, da corrispondere per quattordici mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 208;

 

– ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite da “Sanimpresa”, sulla base del relativo nomenclatore approvato dalle parti sociali.

 

[136] CAPO II – Previdenza Complementare

 

[137] Art. 107 Fondo di previdenza complementare Fon.Te

 

Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29/11/1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%), comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

 

  1. dall’1/1/2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

 

  1. dall’1/1/2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

 

Dall’1/1/2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55%o della retribuzione utile per il computo del TFR.

Il valore della quota associativa – a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori – potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fon.Te. e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al precedente comma, del presente articolo.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

Le Parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29/11/1996.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29/11/1996 possono deliberare la confluenza in Fon.Te.

Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 29/11/1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 29/11/1996.

 

– Dichiarazione delle parti –

Le Parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza complementare nell’ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

 

[138] CAPO III – Formazione

 

[139] Art. 108 Formazione continua For.Te.

 

Le Parti individuano in For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

 

[140] Art. 109 Investimenti formativi QUADRIFOR

 

Al fine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull’opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.

Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all’impresa.

Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell’impresa.

A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l’ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell’ambito delle finalità di cui al primo comma.

Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (settantacinque/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

 

[141] Art. 110 Osservatorio

 

Le Parti convengono di istituire presso il Quadrifor, Istituto per la formazione dei Quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente da Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull’occupazione nazionale dei Quadri nel settore, progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità.

 

[142] TITOLO III – Instaurazione del rapporto di lavoro

 

[143] CAPO I – Classificazione del personale

 

[144] Art. 111 Premessa

 

La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 113 e non modifica le norme contenute nel CCNL 31/7/1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.

Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

I diversi trattamenti di cui al precedente capo verso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.

La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL 31/7/1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.

Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.

 

[145] Art. 112 Evoluzione della classificazione

 

Le Parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell’ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL.

Inoltre ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 17.

La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt. 17 e 18.

 

[146] Art. 113 Classificazione

 

PRIMO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:

 

  1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;

 

  1. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;

 

  1. responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

 

  1. analista sistemista;

 

  1. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;

 

  1. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;

 

  1. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;

 

  1. copywriter nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. art director nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. account executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. media planner nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. public relation executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. research executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. produci manager;

 

  1. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. esperto di sviluppo organizzativo;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

 

SECONDO LIVELLO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:

 

  1. ispettore;

 

  1. cassiere principale che sovraintenda a più casse;

 

  1. propagandista scientifico;

 

  1. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;

 

  1. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;

 

  1. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;

 

  1. contabile con mansioni di concetto;

 

  1. segretario di direzione con mansioni di concetto;

 

  1. consegnatario responsabile di magazzino;

 

  1. agente acquisitore nelle aziende di legname;

 

  1. agente esterno consegnatario delle merci;

 

  1. determinatore di costi;

 

  1. estimatore nelle aziende di arte e antichità;

 

  1. spedizioniere patentato;

 

  1. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

 

  1. chimico di laboratorio;

 

  1. capitano di rimorchiatore;

 

  1. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;

 

  1. interprete o traduttore simultaneo;

 

  1. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;

 

  1. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica funzione;

 

  1. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;

 

  1. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;

 

  1. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;

 

  1. art-buyer nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. visualizer nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;

 

  1. programmatore analista;

 

  1. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività dell’officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;

 

  1. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. assistente del produci manager;

 

  1. internai auditor;

 

  1. EDP auditor;

 

  1. specialista di controllo di qualità;

 

  1. revisore contabile;

 

  1. analista di procedure organizzative;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

 

TERZO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

 

  1. steno-dattilografo in lingue estere;

 

  1. disegnatore tecnico;

 

  1. figurinista;

 

  1. vetrinista;

 

  1. creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;

 

  1. commesso stimatore di gioielleria;

 

  1. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’art. 140, R.D. 27/7/1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31/5/1928, n. 1334;

 

  1. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;

 

  1. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell’azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

 

  1. addetto a pratiche doganali e valutarie;

 

  1. operaio specializzato provetto;

 

  1. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;

 

  1. operaio specializzato provetto nel settore automobilistico:

 

– il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l’addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;

 

– il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;

 

  1. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;

 

  1. sportellista nelle concessionarie di pubblicità;

 

  1. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell’ addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;

 

  1. operatore di elaboratore con controllo di flusso;

 

  1. schedulatore flussista;

 

  1. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti:

 

– rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;

 

  1. programmatore minutatore di programmi;

 

  1. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;

 

  1. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;

 

  1. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;

 

  1. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;

 

  1. addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell’automezzo in dotazione;

 

  1. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;

 

  1. tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;

 

  1. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Dichiarazione a verbale –

Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell’ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.

 

 

QUARTO LIVELLO

 

Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

 

  1. contabile d’ordine;

 

  1. cassiere comune;

 

  1. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);

 

  1. astatore;

 

  1. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;

 

  1. operatore meccanografico;

 

  1. commesso alla vendita al pubblico;

 

  1. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (NOTA 11);

 

  1. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);

 

  1. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;

 

  1. magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

 

  1. indossatrice;

 

  1. estetista, anche con funzioni di vendita;

 

  1. stenodattilografe; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;

 

  1. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;

 

  1. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l’importo della merce all’atto della consegna;

 

  1. pittore o disegnatore esecutivo;

 

  1. allestitore esecutivo di vetrine e display;

 

  1. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;

 

  1. autotrenista conducente di automezzi pesanti;

 

  1. banconiere di spacci di carne;

 

  1. operaio specializzato;

 

22 bis. Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite.

 

  1. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;

 

  1. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;

 

  1. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;

 

  1. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;

 

  1. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell’utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;

 

  1. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l’operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell’impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;

 

  1. b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall’uso dei mezzi speciali di cui sopra);

 

  1. c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni – sulla scorta delle disposizioni ricevute – provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;

 

  1. d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;

 

  1. e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;

 

  1. f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;

 

  1. g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l’ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;

 

  1. h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;

 

  1. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Nota 11 –

L’esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell‘attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.

 

 

QUINTO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:

 

  1. fatturista;

 

  1. preparatore di commissioni;

 

  1. informatore negli istituti di informazioni commerciali;

 

  1. addetto di biblioteca circolante;

 

  1. addetto al controllo delle vendite;

 

  1. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;

 

  1. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;

 

  1. pratico di laboratorio chimico;

 

  1. dattilografo;

 

  1. archivista, protocollista;

 

  1. schedarista;

 

  1. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

 

  1. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;

 

  1. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda);

 

  1. addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;

 

  1. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

 

  1. addetto al controllo e alla verifica delle merci;

 

  1. addetto al centralino telefonico;

 

  1. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);

 

  1. aiuto banconiere di spacci di carne;

 

  1. aiutante commesso (NOTA 12);

 

  1. conducente di autovetture;

 

  1. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;

 

  1. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;

 

  1. operaio qualificato;

 

  1. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;

 

  1. b) l’operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l’addetto alla piegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;

 

  1. c) l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;

 

  1. d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;

 

  1. e) l’addetto alla manovra vagoni;

 

  1. f) il conduttore di carrelli elevatori;

 

  1. g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;

 

  1. h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;

 

  1. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Nota 12 –

L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori).

L’aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.

 

 

6° LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

 

  1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

 

  1. usciere;

 

  1. imballatore;

 

  1. impaccatore;

 

  1. conducente di motofurgone;

 

  1. conducente di motobarca;

 

  1. guardiano di deposito;

 

  1. fattorino;

 

  1. portapacchi con o senza facoltà di esazione;

 

  1. custode;

 

  1. avvolgitore;

 

  1. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;

 

  1. portiere;

 

  1. ascensorista;

 

  1. addetto al carico e scarico;

 

  1. operaio comune;

 

  1. pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;

 

  1. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. a) l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;

 

  1. b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Nota a verbale –

Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’art. 27 comma IV del D.Lgs. n. 198/2006.

 

 

SETTIMO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:

 

  1. addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;

 

  1. garzone.

 

 

– Dichiarazione a verbale n. 1 –

In relazione a quanto previsto dalla sfera di applicazione del presente CCNL, alla lettera e) “servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone”, numero 47 (agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL) le parti si danno atto che le relative figure professionali sono ricomprese nella classificazione del personale contenuta nell’art. 113 ed inquadrabili ai livelli corrispondenti alle declaratorie ivi contenute.

 

– Dichiarazione a verbale n. 2 –

Nell’ambito della classificazione del personale, le Parti concordano di istituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo le esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e segnatamente alle seguenti macroaree:

– Ricerche di mercato;

– Marketing e comunicazione;

– Società di consulenza e di revisione;

– Servizi assicurativi;

– Servizi finanziari.

A tal fine, le Parti concordano che, ferma restando in ogni caso l’unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali, sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie e le relative esemplificazioni.

 

[147] Art. 114 Classificazione settore distribuzione del farmaco – nuovo profilo professionale

 

Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit. IlI, capo I del CCNL Terziario, le Parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel V livello della vigente classificazione:

 

Allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici.

 

Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al quinto livello della classificazione sarà oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte di specifica Commissione.

 

[148] Art. 115 Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’”Information and Communication Technology

 

Premesso che:

 

– le aziende che svolgono esclusivamente attività nell’Information and Communication Technology sono connotate da particolari caratteristiche, quali la continua evoluzione delle tecnologie, i periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze, nonché la necessità di adeguamenti e rivisitazioni degli organici;

 

– per l’individuazione di qualificazioni professionali ICT nelle suddette aziende ICT è stato elaborato a livello europeo l’e-Competence Framework (c.d. e-CF), quale sistema di riferimento per competenze professionali e manageriali, che permette di far dialogare fra di loro sistemi di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e delle singole imprese;

 

– tale framework di riferimento risulta utile da adottare, in quanto le definizioni fomite da e-CF sono conformi alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, e sono espresse nel loro linguaggio;

 

– l’e-CF è progettato per mettere in relazione specifici skills e modelli di profili professionali (per esempio AITTS, Cigref, EUCIP, SFIA, etc.) che provengono da differenti culture ed esperienze in Europa e fornisce, inoltre, una traduzione di questi approcci e nello stesso tempo dà identità europea;

 

Sulla base delle premesse, la lettura della matrice sottostante, unitamente alla declaratoria prevista per ogni singolo livello contrattuale, può consentire il corretto -inquadramento dei profili definiti con e-CF all’interno di una impresa ICT.

 

 

Livello del CCNL Livello di competenza e-CF – dimensione 3 e-CF
1 e5
2 e4
3 e3
4 e2
5 e1
6

 

Si conviene, pertanto, sulla necessità che la classificazione del personale per talune figure professionali operanti all’interno delle aziende che svolgono esclusivamente attività nell’ICT sia diversamente regolamentata rispetto ad altre tipologie di aziende.

Il presente articolo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti nelle suddette aziende dell’ICT, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Nazionale di rinnovo del 30/3/2015.

Le disposizioni ivi contenute, quindi, non sono applicabili a figure professionali, anche se similari, ma che prestino la loro attività in aziende non appartenenti all’ambito dell’information and Communication Technology, per le quali, dunque, continuano a trovare applicazione le norme contenute nell’art. 113 del presente CCNL.

Per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la nomenclatura fornita dall’e-CF. In particolare, laddove si parla di “gestione” o di “manager” le parti hanno riprodotto un termine tecnico che non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che richiedono al lavoratore di ricoprire una “posizione apicale”.

 

Tabella 1

 

Qualifica Mansioni Inquadramento
Account Manager Costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità e gestisce l’acquisizione e la consegna dei prodotti. Ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita e mantenere i margini. 2
Business Analyst Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per supportare il business pian e ne controlla l’impatto in termini di gestione del cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali dell’azienda per quanto riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di mercato e le traduce in soluzioni ICT 2
Business Information Manager Gestisce ed implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le attività di manutenzione sulla base dei bisogni, dei costi e dei piani concordati con gli utenti interni. Assicura la qualità di servizio e la soddisfazione del cliente interno 3
Chief Information Officer (CIO) Definisce ed implementa la governance e la strategia ICT. Determina le risorse necessarie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa l’evoluzione del mercato ICT ed i bisogni di business dell’azienda. Contribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa in progetti di più grande cambiamento 1
Database Manager Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la manutenzione e la riparazione del data base dell’azienda (Administrator) per supportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e pianificando per bisogni di espansioni futuri. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database 3
Developer Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT. Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila programma di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza 4
Digital Media Specialist Disegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website per ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing. Fa raccomandazioni sulle interfacce tecniche ed assicura la sostenibilità attraverso l’applicazione di sistemi di gestione dei contenuti appropriati 4
ICT Consultant Garantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle tecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante l’introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove tecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto 3
ICT Operations Manager Implementa e mantiene una parte dell’infrastruttura ICT. Assicura che le attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia ed il controllo dei costi dell’organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie. Assicura l’efficacia dell’ICT e la gestione dei rischi associati 3
ICT Security Manager Definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la diffusione delle sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l’esperto di politica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni 3
ICT Security Specialist Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. E’ riconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi. 4
ICT Trainer Fornisce la conoscenza e gli skill necessari per assicurare che i discenti siano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro 4
Network Specialist Gestisce ed opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed errori per assicurare definiti livelli di servizio. Monitorizza e migliora le performance della rete 4
Project Manager Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti 3
Quality Assurance Manager Agisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla cultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente implementati per salvaguardare il patrimonio, l’integrità dei dati e l’operatività. E’ focalizzato ed impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità 3
Service Desk Agent Fornire supporto all’utente per eliminare gli errori dovuti a problemi o ad aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire all’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni software 4
Service Manager Gestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA), Operational Level Agreements (OLA) ed i Key Performance Indicators (KPI). Negozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il Business IS Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e soddisfa gli SLA. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento degli SLA. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto delle organizzazioni di business/finanza.3 2
Sistem Administrator Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance 4
Systems Analyst Assicura il disegno tecnico e contribuisce all’implementazione di nuovo software e/o di miglioramenti 4
Systems Architect Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. E’ al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici 3
Technical Analyst Definisce specifiche tecniche dettagliate e contribuisce in modo diretto alla creazione o modifica efficace di sistemi applicativi complessi, mediante l’utilizzo di appositi standard e strumenti.

Garantisce che i risultati rispondano ai requisiti di business, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità sia in termini di conformità con le specifiche funzionali concordate.

3
Technical Specialist Mantiene in modo efficace hardware/software. Responsabile di una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente 4
Test Specialist Contribuisce alla correttezza e la completezza di un sistema garantendo che la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause 4
Enterprise Architect Descrivere la struttura di un’organizzazione, i suoi processi operativi, i sistemi informativi a supporto, i flussi informativi, le tecnologie utilizzate, le localizzazioni geografiche, i suoi obiettivi, mantenendo un equilibrio tra opportunità tecnologiche e requisiti dei processi di business.

Mantenere una visione olistica della strategia dell’organizzazione, dei processi di business, dell’informazione e del patrimonio ICT

2

 

Le parti concordano che qualora emerga la necessità di definire ulteriori qualifiche non presenti nella tabella 1, si incontreranno secondo le modalità di cui all’art. 17, lett. b), punto 1, del CCNL.

 

[149] CAPO II – Passaggio di qualifica

 

[150] Art. 116 Mansioni del lavoratore

 

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

 

– Nota a verbale –

Con decorrenza 1/1/2020 il presente art. 116 è modificato come segue:

 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo continuativo di:

– 3 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 6° e 5° livello

– 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello

– 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello

– 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello

Sono fatte salve le specifiche di cui all’art. 113 del presente CCNL riguardanti le figure di cui ai punti 21, 23 e 24 del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al 5° livello medesimo.

 

[151] Art. 117 Mansioni promiscue

 

Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d’ordine di segreteria (quarto livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (quarto livello – quinto livello), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente.

Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l’inquadramento al livello superiore.

 

[152] Art. 118 Passaggi di livello

 

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

 

[153] CAPO III – Assunzione

 

[154] Art. 119 Assunzione

 

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.

L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:

 

  1. a) la data di assunzione;

 

  1. b) l’unità produttiva di assegnazione;

 

  1. c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;

 

  1. d) la durata del periodo di prova;

 

  1. e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;

 

  1. f) il trattamento economico.

 

[155] Art. 120 Documentazione

 

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

  1. a) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati, solo per i contratti di apprendistato al fine di definire correttamente le ore di formazione professionalizzante;

 

  1. b) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

 

  1. c) scheda anagrafico professionale e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciato dal Centro per l’Impiego;

 

  1. d) documentazione o dichiarazioni relative all’applicazione del massimale contributivo da parte dei lavoratori non iscritti all’INPS o a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995, o dei lavoratori che, pur essendo iscritti prima del 1996, abbiano optato per il calcolo di pensione con il sistema contributivo;

 

  1. e) attestazione formazione manipolazione alimenti sostitutiva prevista dalla normativa regionale se richiesta dalle mansioni;

 

  1. f) modulo di dichiarazione per l’applicazione delle detrazioni fiscali;

 

  1. g) documentazione relativa alla destinazione del TFR;

 

  1. h) eventuali altri documenti e certificati.

 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

 

[156] CAPO IV – Periodo di prova

 

[157] Art. 121 Periodo di prova

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

Livello Periodo di prova
Quadri e Primo 6 mesi
Secondo e Terzo 60 giorni
Quarto e Quinto 60 giorni
Sesto e Settimo 45 giorni

 

Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. 1 giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

 

[158] TITOLO IV – Quadri

 

[159] Art. 122 Declaratoria

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/5/1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:

 

– abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa,

 

ovvero

 

– siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

 

[160] Art. 123 Formazione e aggiornamento

 

Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dall’art. 109.

Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli Quadri saranno – come eventuali costi di viaggio e permanenza – a carico dell’azienda e le giornate stesse considerate lavorative.

Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno – sia per l’eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale – a carico del singolo fruitore.

 

[161] Art. 124 Assegnazione della qualifica

 

L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.

 

[162] Art. 125 Polizza assicurativa

 

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

[163] Art. 126 Orario

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 146 del presente CCNL.

 

[164] Art. 127 Trasferimenti

 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 182 e 183, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 60 giorni ovvero di 80 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Qualora il periodo di preavviso previsto dal primo comma del presente articolo non venga rispettato in tutto od in parte, al quadro per il periodo di preavviso residuo spetterà il trattamento di trasferta di cui all’art. 179, nonché un rientro presso la precedente residenza.

Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.

Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 128.

 

[165] Art. 128 Collegio di conciliazione e arbitrato

 

È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale della Confcommercio territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.

In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso l’Associazione imprenditoriale.

L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 5° comma del precedente art. 127.

Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

 

[166] Art. 129 Indennità di funzione

 

A decorrere dall’1/7/1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari ad euro 30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

A decorrere dall’1/1/1991 l’indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità. L’aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.

A decorrere dall’1/1/1995 l’indennità di funzione è incrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A decorrere dall’1/1/2000 l’indennità di funzione è incrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A partire dall’1/7/2008 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A partire dall’1/1/2013 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 10,00 euro per 14 mensilità.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13/5/1985, n. 190.

 

[167] TITOLO V – Svolgimento del rapporto di lavoro

 

[168] CAPO I – Orario di lavoro

 

[169] Art. 130 Orario normale settimanale

 

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende che applicano il presente contratto, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 158.

Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Al secondo livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese sulle materie riguardanti turni o nastri orari.

 

[170] Art. 131 Durata dell’orario di lavoro

 

Considerato quanto previsto al comma 3 dell’art. 18/bis del D.Lgs. n. 66/2003, il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.

 

[171] Art. 132 Riposo giornaliero

 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.

In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

 

– cambio del turno/fascia;

 

– interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;

 

– manutenzione svolta presso terzi;

 

– attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;

 

– allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;

 

– aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;

 

– inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.

 

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.

 

[172] Art. 133 Articolazione dell’orario settimanale

 

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 136 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:

 

  1. a) 40 ore settimanali,

 

Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.

Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.

Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.

Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.

Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 137.

 

  1. b) 39 ore settimanali.

 

Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’alt. 158.

Le rimanenti ore di cui all’art. 158, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 137.

 

  1. c) 38 ore settimanali.

 

Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 158 e 56 al terzo comma dell’art. 158.

Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 158, ferma restando l’applicabilità dell’art. 137.

 

[173] Art. 134 Orario medio settimanale per specifiche tipologie

 

Felino restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 130, le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash&carry e ipermercati realizzeranno l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 158, terzo comma, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell’art. 158.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.

Per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non applichino l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dall’1/1/1996, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l’applicazione del primo comma di cui al presente articolo avverrà con la seguente gradualità:

 

– dall’1/7/1996 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l’assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 158;

 

– dall’1/7/1997 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l’assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 158 (per complessive 72 ore).

 

Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

 

[174] Art. 135 Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro

 

Le ore di lavoro eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro di cui all’art. 133, lettere b) e c) e all’art. 134, fino al raggiungimento dell’orario normale settimanale previsto dall’art. 130, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 149.

 

– Dichiarazione a verbale –

Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre dall’1/1/2000.

 

[175] Art. 136 Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale

 

L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 133, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 145, e contestualmente, per iscritto, all’Ente Bilaterale Territoriale della provincia di competenza, di cui all’art. 20, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente alla Confcommercio ovvero all’Ente Bilaterale Nazionale per le aziende multilocalizzate.

Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.

A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti Bilaterali, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.

 

[176] Art. 137 Flessibilità dell’orario

 

Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.

L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 149 e nei limiti previsti dall’art. 148.

 

[177] Art. 138 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)

 

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137, con le seguenti modalità:

 

per le aziende di cui all’art. 133, lett. a), b) e c):

 

– superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

 

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

 

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

II 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

 

[178] Art. 139 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)

 

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 137 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:

 

  1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;

 

  1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

 

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 158, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

 

[179] Art. 140 Procedure

 

Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.

In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 138 e 139, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.

Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 148.

Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli artt. 138 e 139 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle R.S.U./R.S.A. e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio.

L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli artt. 138 e 139 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

 

[180] Art. 141 Banca delle ore

 

Le Parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’ultimo comma degli artt. 138 e 139, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:

 

– i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;

 

– i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;

 

– per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.

 

Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.

Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

 

[181] Art. 142 Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi

 

I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli artt. 138 e 139 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.

Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.

 

[182] Art. 143 Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede

 

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo art. 179.

 

[183] Art. 144 Orario di lavoro dei minori

 

L’orario di lavoro, per i minori non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta settimanali.

 

[184] Art. 145 Fissazione dell’orario

 

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.

L’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita comunicazione nei confronti di tutto il personale interessato (NOTA 13).

 

[185] Art. 146 Disposizioni speciali

 

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi – e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale – che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

 

– la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206, per le ore prestate di domenica;

 

– la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;

 

– la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206 per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

 

Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

 

– Norma transitoria –

Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dall’1/11/1984.

 

– Nota 13 –

Le aziende dovranno comunicare a tutti i dipendenti interessati l’orario di lavoro con le indicazioni dell’ora di inizio e di termine di lavoro del personale occupato e dell’ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

 

[186] Art. 147 Lavoratori discontinui

 

La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:

 

1) custodi;

 

2) guardiani diurni o notturni;

 

3) portieri;

 

4) personale addetto alla estinzione degli incendi;

 

5) uscieri;

 

6) personale addetto al carico e allo scarico;

 

7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali fomiti dal sindaco del rispettivo comune);

 

8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;

 

9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;

 

è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 117 in tema di mansioni promiscue.

 

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

 

– Dichiarazioni a verbale –

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.

Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 12 sulla contrattazione aziendale.

 

[187] CAPO II – Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno

 

[188] Art. 148 Norme generali lavoro straordinario

 

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.

Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 130.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66.

 

[189] Art. 149 Maggiorazione lavoro straordinario

 

Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 130 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206:

 

– 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41.ma alla 48.ma ora settimanale;

 

– 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48.ma ora settimanale.

 

Salvo quanto disposto dal successivo art. 156, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206.

Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turai regolari di servizio – verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

 

– Norma transitoria –

Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dall’1/11/1984.

 

[190] Art. 150 Registro lavoro straordinario

 

Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate nel Libro Unico del Lavoro, a cura dell’azienda, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

 

Norma transitoria

 

Le Parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.

Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confcommercio si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

 

[191] Art. 151 Lavoro ordinario notturno

 

A decorrere dall’1/1/1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 maggiorata del 15%.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

[192] CAPO III – Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

 

[193] Art. 152 Riposo settimanale

 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

 

[194] Art. 153 Lavoro domenicale

 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del Terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.

In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno dispone del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.

In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all’entrata in vigore del CCNL 18/7/2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.

Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

 

– le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;

 

– i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;

 

– i portatori di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.

 

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206, per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori – anche con orario di lavoro a tempo parziale – che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dall’1/1/2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 149.

La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.

 

[195] Art. 154 Festività

 

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

 

Festività nazionali

 

1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione

2) 1° maggio – Festa dei lavoratori

3) 2 giugno – Festa della Repubblica (NOTA 14)

 

Festività infrasettimanali

 

1) il 1° giorno dell’anno

2) l’Epifania

3) il giorno di lunedì dopo Pasqua

4) il 15 agosto – Festa dell’Assunzione

5) il 1° novembre – Ognissanti

6) l’8 dicembre – Immacolata Concezione

7) il 25 dicembre – Natale

8) il 26 dicembre – S. Stefano

9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

 

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

-Nota 14 –

Festività ripristinata dalla Legge 29/11/2000, n. 336. La modifica decorre dall’1/6/2001.

 

[196] Art. 155 Retribuzione prestazioni festive

 

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 154, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 149 e 211 di questo stesso contratto.

 

[197] Art. 156 Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

[198] Art. 157 Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale

 

Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% (dieci per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 206.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha decorrenza dall’1/1/1995.

 

[199] Art. 158 Permessi retribuiti

 

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54 e del DPR 28/12/1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dall’1/1/1980.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (NOTA 15) per le aziende fino a 15 dipendenti.

Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:

 

– 4 ore a decorrere dal 10/1/1992

 

– 4 ore a decorrere dal 10/1/1993

 

– 8 ore a decorrere dal 10/1/1994.

 

Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a), b) e c) dell’art. 133.

I permessi non fruiti entro Panno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’ anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data dell’1/3/2011, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.

Solo in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1/3/2011.

 

– Nota 15 –

Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:

– 1/1/1982: 24 ore

– 1/7/1984: 12 ore

– 1/1/1985: 12 ore

– 1/1/1986: 8 ore

 

[200] CAPO IV – Ferie

 

[201] Art. 159 Ferie

 

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.

Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30/6/1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

 

– Chiarimento a verbale –

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 208.

 

[202] Art. 160 Determinazione periodo di ferie

 

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 184, 1° comma, e 237, 1° comma.

 

[203] Art. 161 Normativa retribuzione ferie

 

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all’art. 208.

Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.

Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.

Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.

 

[204] Art. 162 Normativa per cessazione rapporto

 

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.

 

[205] Art. 163 Richiamo lavoratore in ferie

 

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

 

[206] Art. 164 Irrinunciabilità

 

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

 

[207] Art. 165 Registro ferie

 

Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 150 per il lavoro straordinario.

Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione (Libro Unico del Lavoro).

 

[208] CAPO V – Congedi – Diritto allo studio – Aspettative

 

[209] Art. 166 Congedi retribuiti

 

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’art. 158 ovvero, ove esauriti, dalle ferie.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla Legge 20/5/1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

[210] Art. 167 Funzioni pubbliche elettive

 

In conformità alla vigente legge 21/3/1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

 

[211] Art. 168 Permessi per decessi e gravi infermità

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della Legge 8/3/2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale 21/7/2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 158 del CCNL.

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della Legge 5/2/1992, n. 104, e successive modificazioni.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

 

[212] Art. 169 Aspettativa per gravi motivi familiari

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della Legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al Decreto Interministeriale 21/7/2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio.

II lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.

Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi d’urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni.

Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.

Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.

Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 4, 1° comma della Legge 8/3/2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.

In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 39 e 42.

 

[213] Art. 170 Congedo matrimoniale

 

Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrinio.

Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

[214] Art. 171 Diritto allo studio

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31/12/1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19/1/1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dall’1/10/1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data, le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.

In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

II lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

E’ demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività commerciale.

Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 166 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

 

[215] Art. 172 Congedi per formazione

 

In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della Legge 8/3/2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.

Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 10 della Legge 20/5/1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.

Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno:

 

– 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;

 

– 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.

 

L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, in coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale.

 

[216] Art. 173 Lavoratori Stranieri

 

Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell’occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).

A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 159 e 171 del presente CCNL.

 

[217] Art. 174 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva

 

Al fine di agevolare l’esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

 

[218] Art. 175 Aspettativa per tossicodipendenza

 

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

II periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall’interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

 

[219] Art. 176 Congedi e permessi per handicap

 

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge 5/2/1992 n. 104, dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e dalla Legge 27/10/1993, n. 423, e cioè:

 

  1. a) del prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale fruibile fino ai dodici anni di età;

 

  1. b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;

 

  1. c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.

 

Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.

I permessi di cui ai punti b) e c) che si cumulano con quelli previsti dagli artt. 32 e 47 del D.Lgs. n. 151/2001, sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi. I permessi di cui al punto a) vengono anch’essi computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima e quattordicesima mensilità.

II genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertato, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore”

 

[220] CAPO VI – Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile

 

[221] Art. 177 Chiamata alle armi

 

A seguito della sospensione dell’obbligatorietà del servizio di leva stabilita con Legge 23/8/2004, n. 226, in caso di ripristino, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi della stessa rimane disciplinata dal D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31/5/1982, e del preavviso.

A decorrere dall’1/6/1982, e fino al 31/3/1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/4/1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’alt. 206. alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’art. 7 della Legge 15/12/1972 n. 772, sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della Legge 26/2/1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.

 

[222] Art. 178 Richiamo alle armi

 

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

Tale periodo va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31/5/1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.

A decorrere dall’1/6/1982, fino al 31/3/1987, il periodo di richiamo alle armi è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/4/1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 206 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla Legge 10/6/1940, n. 653 (NOTA 16).

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dell’azienda.

Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

 

  1. a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

 

  1. b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;

 

  1. c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di servizio;

 

  1. d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.

 

– Nota 16 –

Vedi Sentenza Corte Cost. 4/5/1984, n.136

 

[223] CAPO VII – Missione e trasferimento

 

[224] Art. 179 Missioni

 

L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.

In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:

 

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

 

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

 

3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;

 

4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

 

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

 

– Dichiarazione a verbale –

La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 179, del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall’art. 57 del CCNL 28/6/1958 e dall’art. 57 del CCNL 31/7/1970.

 

[225] Art. 180 Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili

 

A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta – relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida – in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata massima dell’orario di lavoro.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del Testo Unico del CCNL per effettuare una verifica in merito all’applicazione della presente norma al fine di valutare la necessità di apportare eventuali correttivi.

 

[226] Art. 181 Trattamento retributivo trasporto merci

 

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 179, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:

 

  1. a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per le assenze da 9 a 11 ore;

 

  1. b) in luogo della precedente aliquota, l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per le assenze superiori a 11 ore e fino a 16 ore;

 

  1. c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.

 

[227] Art. 182 Trasferimenti

 

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

 

  1. a) al lavoratore che non sia capofamiglia:

 

  1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

 

  1. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

 

  1. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

 

  1. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art. 179 ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

 

  1. b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

 

  1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;

 

  1. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

 

  1. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

 

  1. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.

 

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio.

Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

[228] Art. 183 Disposizioni per i trasferimenti

 

A norma dell’art. 13 della Legge 20/5/1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

Dichiarazione congiunta al Capo VII

 

Le Parti, nel riconfemare l’intento di riesaminare in sede di Commissione tecnica l’intera materia delle missioni e trasferte, convengono di concludere i lavori durante la fase di stesura del CCNL e comunque non oltre il 31/12/2005, armonizzando le norme dell’attuale disciplina contrattuale con le vigenti disposizioni di carattere contributivo e fiscale.

 

[229] CAPO VIII – Malattie e infortuni

 

[230] Art. 184 Normativa

 

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238 del presente contratto.

Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 248 e 249 del presente contratto.

Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all’azienda da cui dipende nelle modalità di cui al primo comma; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 235 e 238 del presente contratto.

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla Legge 30/4/1962, n. 283, ha l’obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Ai sensi dell’art.5 della Legge 20/5/1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

[231] Art. 185 Obblighi del lavoratore

 

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dal quattordicesimo comma dell’art. 5 del D.L. n. 463/1983, conv. dalla Legge n. 638/1983, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.

In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 235 e 238, del presente contratto.

 

[232] Art. 186 Periodo di comporto

 

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 248 e 249, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 192.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

[233] Art. 187 Trattamento economico di malattia

 

Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

  1. a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29/2/1980, n.33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29/2/1980, n.33;

 

  1. b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

 

1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);

 

2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;

 

3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi

della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dall’1/4/2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell’art. 186, l’integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

 

– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

 

– evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

 

– sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 192, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale

 

– gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

 

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto – ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 663/1979 conv. dalla Legge 29/2/1980, n. 33 – a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 189 e 195 né agli apprendisti.

In attuazione dell’art. 20 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, le Parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.

 

– Dichiarazione a verbale n. 1 –

Le parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell’applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo, l’ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall’INPS per l’erogazione dell’indennità a suo carico.

 

– Dichiarazione a verbale n. 2 –

In merito agli esiti derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, EBINTER procederà alla realizzazione di un monitoraggio, anche attraverso gli enti bilaterali territoriali

 

– Dichiarazione a verbale n. 3 –

Alla materia di cui al presente articolo si applicano, in caso di controversie, le norme di legge e quelle della sezione terza del CCNL terziario, come modificato dal presente.

 

– Dichiarazione a verbale n. 4 –

Le parti confermano che la materia disciplinata dal presente articolo potrà essere oggetto di intese a livello aziendale.

 

[234] Art. 188 Infortunio

 

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 86, 87 e 186.

 

– Dichiarazione a verbale –

A decorrere dall’1/1/1995 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno.

 

[235] Art. 189 Trattamento economico di infortunio

 

Ai sensi dell’art. 73, DPR 30/6/1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per la giornata in cui avviene l’infortunio.

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

 

1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);

 

2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;

 

3) 100%) (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.

In caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.

Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell’80% e nel 90%.

L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.

 

– Dichiarazione a verbale –

Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dall’1/4/1987.

 

[236] Art. 190 Quota giornaliera per malattia e infortunio

 

Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.

 

[237] Art. 191 Festività

 

Ai sensi della Legge 31/3/1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

[238] Art. 192 Aspettativa non retribuita per malattia

 

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 186 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.

II datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 186; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

 

[239] Art. 193 Periodi di aspettativa indennizzati

 

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 192, per i lavoratori affetti da patologie gravi di cui al comma 3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 del medesimo art. 192 saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3 lett. B dell’art. 187.

 

[240] Art. 194 Aspettativa non retribuita per infortunio

 

Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 186 e 188, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell’infortunio.

L’aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

II datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.

Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l’assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 186; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.

 

[241] Art. 195 Tubercolosi

 

I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti Sanitari o Case di Cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, Legge 14/12/1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’idoneità stessa decidono le autorità sanitarie competenti tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

[242] Art. 196 Rinvio alle leggi

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

 

[243] CAPO IX – Maternità e paternità

 

[244] Art. 197 Congedo di maternità e di paternità

 

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:

 

  1. a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

 

  1. b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;

 

  1. c) per i tre mesi dopo il parto;

 

  1. d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;

 

  1. e) dopo l’evento del parto, su scelta volontaria della lavoratrice, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 151/2001 agli artt. 6 comma 1 e art. 7 comma 6 l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall’ITL su richiesta della lavoratrice.

Il diritto di cui alla lettera c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di:

 

– morte o di grave infermità della madre;

 

– abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.

In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al primo comma, lettere c) e d), ad usufruire della aspettativa di cui all’art. 169.

I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74, Legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 663/1979, conv. dalla Legge 29/2/1980, n. 33.

Per i soli periodi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo, l’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.

L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, D.L. n. 663/1979, conv. dalla Legge 29/2/1980, n. 33.

 

– Chiarimento a verbale –

Le Parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.

 

[245] Art. 198 Congedo parentale

 

Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita.

Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.

I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e all’art. 33 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

 

  1. a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

 

  1. b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151;

 

  1. c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;

 

  1. d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151.

 

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Ai sensi dell’art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26/3/2001 n. 151), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell’INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.

 

[246] Art. 199 Permessi per assistenza al bambino

 

II datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti

 

  1. a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

 

  1. b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

 

  1. c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

 

  1. d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

 

La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.

I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall’azienda, hi caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (NOTA 17).

L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, Legge 9/12/1977, n. 903.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.

 

– Nota 17 –

Tale indennità è posta a carico dell’INPS dall’1/1/1980. mentre con effetto dall’1/1/1978 era dovuta dall’Ente assicuratore di malattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell’art. 8, L. 9/12/1977, n. 903.

 

[247] Art. 200 Normativa

 

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a dame ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal RDL 15/10/1936, n. 2128.

Ai sensi del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

II divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato D.Lgs. 151/2001, per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all’art. 54, comma 9, del suddetto D.Lgs. 151/2001.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’ epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell’art. 4, DPR 25/11/1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

Nel caso di dimissione presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall’art. 248. Le dimissioni dovranno altresì essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro.

La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.

Ai sensi della Legge 31/3/1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentali vigenti.

 

[248] Art. 201 Adozioni internazionali

 

In caso di adozione internazionale, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabili in due parti, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva prima dell’ingresso del minore in Italia.

 

[249] CAPO X – Sospensione del lavoro

 

[250] Art. 202 Sospensione

 

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 208 per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

 

[251] CAPO XI – Anzianità di servizio

 

[252] Art. 203 Decorrenza anzianità di servizio

 

L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell’azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.

 

– Chiarimento a verbale –

Tutte le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell’art. 249 del presente contratto e nelle disposizioni della Legge 29/5/1982, n. 297.

 

[253] Art. 204 Computo anzianità frazione annua

 

Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).

 

[254] CAPO XII – Scatti di anzianità

 

[255] Art. 205 Scatti di anzianità

 

Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:

 

  1. a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987;

 

  1. b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;

 

  1. c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.

 

Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

 

Livelli Importi

(dall’1/1/1990)

Quadri 25,46
I 24,84
II 22,83
III 21,95
IV 20,66
V 20,30
VI 19,73
VII 19,47

 

In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente all’1/7/1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

– Nota a verbale –

Le Parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto il 1/7/1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

 

Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità

 

La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10/8/1946.

La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc.) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico.

Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.

Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art. 75 CCNL 18/3/1983).

Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età.

Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di tutte le intese contrattuali intercorse.

 

[256] CAPO XIII – Trattamento economico

 

[257] Art. 206 Normale retribuzione

 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

 

  1. a) paga base nazionale conglobata;

 

  1. b) indennità di contingenza;

 

  1. c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

 

  1. d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;

 

  1. e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

 

L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.

L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile.

Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 207, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella seguente tabella:

 

Livelli Importi

(dall’1/1/1990)

Quadri 540,37
I 537,52
II 532,54
III 527,90
IV 524,22
V 521,94
VI 519,76
VII 517,51

 

[258] Art. 207 Conglobamento elemento distinto della retribuzione

 

A decorrere dall’1/1/1995, l’importo di euro 10.33 corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo Interconfederale 31/7/1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla Legge 26/2/1986, n. 38, così come modificata dalla Legge 13/7/1990, n. 91.

Conseguentemente, alla data dell’1/1/1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data dell’1/11/1991 sarà aumentato di euro 10.33 per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

 

[259] Art. 208 Retribuzione di fatto

 

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.

 

[260] Art. 209 Retribuzione mensile

 

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

[261] Art. 210 Quota giornaliera

 

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 190.

 

– Chiarimento a verbale –

Le Parti si danno atto che con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.

 

[262] Art. 211 Quota oraria

 

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

 

  1. a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;

 

  1. b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;

 

  1. c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

 

[263] Art. 212 Paga base nazionale conglobata

 

Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli artt. 111 e 122 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto.

La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell’art. 213, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30/6/2004 gli aumenti di cui al successivo art. 213.

Nei confronti del personale assunto successivamente al 30/6/2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

 

[264] Art. 213 Aumenti retributivi mensili

 

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

 

Aumenti riparametrati Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Decorrenza Totale
1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/8/2017 1/3/2018 (NOTA 18)
QUADRI 26,04 26,04 26,04 41,67 27,78 147,57
I 23,46 23,46 23,46 37,53 25,02 132,93
II 20,29 20,29 20,29 32,47 21,64 114,99
III 17,34 17,34 17,34 27,75 18,50 98,28
IV 15 15 15 24 16 85
V 13,55 13,55 13,55 21,68 14,46 76,80
VI 12,17 12,17 12,17 19,47 12,98 68,94
VII 10,42 10,42 10,42 16,67 11,11 59,03
Operatori di vendita
I categoria 14,16 14,16 14,16 22,66 15,10 80,24
II categoria 11,89 11,89 11,89 19,02 12,68 67,36

 

– Nota 18 –

Il 24/10/2016 le Parti hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui hanno concordato la sospensione dell’erogazione della tranche di Euro 16,00 prevista con decorrenza Novembre 2016 e ne hanno rinviato l’erogazione al mese di marzo 2018. con l’accordo del 26/9/2017..

 

[265] Art. 214 Terzi elementi provinciali

 

I terzi elementi provinciali in atto alla data del 30/6/1973, già congelati con il CCNL 21/11/1973, rimangono ancora congelati, per tutta la durata del presente contratto, a titolo di elemento collettivo valido a tutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.

I terzi elementi di cui al precedente comma dovranno essere riportati in aggiunta ai nuovi livelli retributivi di cui al precedente art. 212 e dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori assunti in data successiva al 31/1/1983.

 

[266] Art. 215 Terzo elemento nazionale

 

In relazione all’impegno contenuto nell’ultimo comma della norma transitoria dell’art. 75, CCNL 21/11/1973, le parti, in considerazione delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che per i dipendenti di aziende operanti in province nelle quali non sono in atto terzi elementi retributivi provinciali comunque denominati, siano corrisposte a titolo di terzo elemento Euro 2,07 mensili.

 

[267] Art. 216 Assorbimenti

 

In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.

 

[268] Art. 217 Trattamento personale di vendita a provvigione

 

Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.

Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente Panno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all’art. 199 del presente conti-atto.

Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.

 

[269] Art. 218 Indennità di cassa e maneggio denaro

 

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 212 del presente contratto.

 

[270] Art. 219 Prospetto paga

 

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

 

[271] CAPO XIV – Mensilità supplementari (13.ma e 14.ma)

 

[272] Art. 220 Tredicesima mensilità

 

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13.ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (NOTA 19).

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.

Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

 

– Nota 19 –

Vedi art. 204

 

[273] Art. 221 Quattordicesima Mensilità

 

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14.ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (NOTA 20).

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all’art. 208, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della quattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti la tredicesima mensilità.

 

– Nota a verbale –

Le Parti si danno reciprocamente atto che dal 1976 e per tutti i rinnovi successivamente sottoscritti la retribuzione è stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento.

Pertanto, qualsiasi riduzione dell’importo anche di una soltanto delle 14 mensilità determinerebbe la rottura dell’equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e lavoratori ai quali si applicano i contratti sopraindicati.

Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse la conseguenza dell’applicazione di norme imperative di legge. Tutta la negoziazione, infatti, si è svolta nel presupposto che le contrapposte Organizzazioni Sindacali fossero pienamente libere di determinare un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti dall’art. 36 della Costituzione.

 

– Nota 20 –

Vedi art. 204

 

[274] CAPO XV – Cauzioni

 

[275] Art. 222 Cauzioni

 

Per le mansioni che la giustifichino il datore di lavoro stabilirà por iscritto di volta in volta l’ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori.

La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparmio parimenti vincolato dal datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. Gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.

La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.

In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d’opera.

La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell’azienda.

 

[276] Art. 223 Diritto di rivalsa

 

Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d’opera.

In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le Associazioni Sindacali competenti.

 

[277] Art. 224 Ritiro cauzioni per cessazione rapporto

 

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d’opera dovrà essere posto in condizione di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio.

 

[278] CAPO XVI – Calo merci e inventari

 

[279] Art. 225 Calo merci

 

Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto all’effettivo peso di consegna.

Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal datore di lavoro per la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.

La carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo relativo è fissato nei contratti integrativi o, in mancanza, dagli usi e consuetudini locali. Dove con precedenti consuetudini locali la carta veniva fornita a prezzo di costo, si terrà conto ditale circostanza.

I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

In considerazione della variabilità dei cali, delle tare, e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione di detti cali, tare e perdite di cottura, è fissata da contratti integrativi provinciali in riferimento a generi di maggior consumo, o in mancanza, dagli usi e consuetudini locali.

 

[280] Art. 226 Inventari

 

Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.

Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d’opera.

Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell’inventario, essere contestata all’interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.

Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all’esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all’interessato, che avrà l’obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all’art. 39.

In caso di attivazione della procedura di conciliazione l’obbligo di cui al quarto comma posto a carico del lavoratore resta sospeso.

La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

 

[281] CAPO XVII – Responsabilità civili e penali

 

[282] Art. 227 Assistenza legale

 

Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

[283] Art. 228 Normativa sui procedimenti penali

 

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.

Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell’anzianità del lavoratore.

Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell’azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

 

[284] CAPO XVIII – Coabitazione, vitto e alloggio

 

[285] Art. 229 Coabitazione, vitto e alloggio

 

La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30/6/1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto.

In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:

 

  1. a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art. 208;

 

  1. b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all’art. 208;

 

  1. c) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all’art. 208;

 

  1. d) alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all’art. 208.

 

[286] CAPO XIX – Divise e attrezzi

 

[287] Art. 230 Divise e attrezzi

 

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

E’ parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.

 

[288] CAPO XX – Appalti

 

[289] Art. 231 Appalti

 

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.

Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a dame informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli artt. 3 e 12.

 

[290] Art. 232 Terziarizzazioni delle attività di vendita

 

L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell’art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le R.S.A. o le R.S.U. al fine di informarle sui seguenti temi:

 

– attività che vengono conferite a terzi;

 

– lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;

 

– contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;

 

– assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

 

– internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.

 

Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Entro tale termine, su richiesta delle R.S.A. o della R.S.U., sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.

Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.

 

[291] CAPO XXI – Doveri del personale e norme disciplinari

 

[292] Art. 233 Obbligo del prestatore di lavoro

 

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

 

[293] Art. 234 Divieti

 

E’ vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 32 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

 

[294] Art. 235 Giustificazione delle assenze

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti.

In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all’Inps.

Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.

 

[295] Art. 236 Rispetto orario di lavoro

 

I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.

 

[296] Art. 237 Comunicazione mutamento di domicilio

 

E’ dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

II personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

 

[297] Art. 238 Provvedimenti disciplinari

 

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

 

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

 

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);

 

3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 206;

 

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

 

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

 

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

 

– ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;

 

– esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

 

– si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;

 

– non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

 

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

 

– arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;

 

– si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

 

– commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.

 

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

 

– assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;

 

– recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;

 

– grave violazione degli obblighi di cui all’art. 233, 1 ° e 2° comma;

 

– infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;

 

– l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;

 

– la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

 

L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

 

[298] Art. 239 Codice disciplinare

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge 20/5/1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero altro strumento equipollente accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, Legge 20/5/1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del presente contratto.

 

[299] Art. 240 Normativa provvedimenti disciplinari

 

L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 

[300] TITOLO VI – Risoluzione del rapporto di lavoro

 

[301] CAPO I – Recesso

 

[302] Art. 241 Recesso ex articolo 2118 c.c.

 

Ai sensi dell’art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 247 e art. 254.

 

[303] Art. 242 Recesso ex art. 2119 c.c.

 

Ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.

A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:

 

– il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;

 

– l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;

 

– l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;

 

– l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;

 

– il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi

 

– l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.

 

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità di cui al successivo art. 248.

 

[304] Art. 243 Normativa

 

Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della Legge 15/7/1966, n. 604, dell’art. 35 della Legge 20/5/1970, n. 300, e della legge 11/5/1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e art. 242 del presente contratto) o per “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, con indicazione dei motivi specifici, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al secondo comma del presente articolo è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

 

[305] Art. 244 Nullità del licenziamento

 

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nulla, indipendentemente dalla motivazione adottata.

 

[306] Art. 245 Nullità del licenziamento per matrimonio

 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 255.

 

[307] Art. 246 Licenziamento simulato

 

Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

 

[308] CAPO II – Preavviso

 

[309] Art. 247 Termini di preavviso in caso di licenziamento

 

I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:

 

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 60
Il e III 30
IV e V 20
VI e VII 15

 

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 90
Il e III 45
IV e V 30
VI e VII 20

 

c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 120
Il e III 60
IV e V 45
VI e VII 20

 

[310] Art. 248 Indennità sostitutiva del preavviso

 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13.ma e 14.ma mensilità.

 

[311] CAPO III – Trattamento di fine rapporto

 

[312] Art. 249 Trattamento di fine rapporto

 

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della Legge 29/5/1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17/12/1979 (all. 7).

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

 

– i rimborsi spese;

 

– le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;

 

– i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

 

– la contribuzione di cui agli art. 104, 105 e 107;

 

– l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 200, 248, 251 e 252;

 

– l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 159;

 

– le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;

 

– le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;

 

– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

 

Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

– Chiarimento a verbale –

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25/9/1976 e dell’art. 79. CCNL 17/12/1979.

Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell’Allegato 5 che fa parte integrante del presente contratto.

 

[313] Art. 250 Cessione o trasformazione dell’azienda

 

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l’indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

 

[314] Art. 251 Fallimento dell’azienda

 

In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (NOTA 21).

 

– Nota 21 –

Vedi art. 2, Legge n. 297/1982

 

[315] Art. 252 Decesso del dipendente

 

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

[316] Art. 253 Corresponsione del trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 2/5/1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (NOTA 22).

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

 

– Norma transitoria –

Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal mese di luglio 2005.

 

– Nota 22 –

A causa della necessaria armonizzazione dei sistemi statistici europei, il dato ISTAT utile per il calcolo dell’indice di rivalutazione del TFR viene pubblicato nella seconda parte del mese successivo a quello di riferimento.

 

[317] CAPO IV – Dimissioni

 

[318] Art. 254 Dimissioni e preavviso

 

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 249.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

 

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 45
Il e III 20
IV e V 15
VI e VII 10

 

b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 60
Il e III 30
IV e V 20
VI e VII 15

 

c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Livello Giorni di calendario
Quadri e I 90
Il e III 45
IV e V 30
VI e VII 15

 

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 208 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13.ma e 14.ma mensilità.

Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

[319] Art. 255 Dimissioni per matrimonio

 

In conformità della norma contenuta nell’art. 35 del D.Lgs. n. 198/2006, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 249 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’art. 254 e confermate, a pena di nullità, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro il termine di un mese.

 

[320] Art. 256 Dimissioni per maternità

 

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all’art. 200 del presente contratto.

 

[321] SEZIONE V – Contributi di assistenza contrattuale

 

[322] Art. 257 Contributi di assistenza contrattuale (adesione contrattuale)

 

Le Parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell’adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.

Pertanto, per la definizione del presente CCNL ed il suo aggiornamento e per la pratica realizzazione di quanto previsto nello stesso dalle parti contraenti, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle proprie strutture sindacali, anche territoriali, al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro Confcommercio, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della Legge 4/6/1973, n. 311.

Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del presente CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.

Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro, che applicano ai sensi del primo comma del presente articolo il presente CCNL, i rispettivi dipendenti.

Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.

Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto.

I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

 

[323] SEZIONE VI – Decorrenza e durata

 

[324] Art. 258 Condizioni di concorrenza

 

Le Parti, riconoscendosi nelle previsioni dell’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26/11/2015 e in coerenza con quanto definito con l’accordo interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24/11/2016, confermano la volontà di arginare fenomeni di dumping, soprattutto retributivo, e di garantire normali condizioni di concorrenza tra le imprese.

In tale ottica le parti condividono che gli aumenti contrattuali definiti dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in quanto Contratto Nazionale maggiormente applicato nell’ambito dell’intero settore terziario (secondo i dati dei codici contratto ENPS ed i dati delle iscrizioni ai Fondi nazionali di Assistenza sanitaria Integrativa costituiti dalle parti) sottoscritto tra le parti stesse, debbano costituire una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale.

La violazione della previsione di cui al capoverso precedente attraverso minori previsioni a valenza economica, contenuta in contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti firmatarie del suddetto contratto nazionale, che insistano sulla sfera di applicazione dello stesso, verrà automaticamente recepita nel suddetto CCNL.

Tale recepimento comporta l’interruzione delle obbligazioni retributive rimanenti in caso di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento ai suddetti valori.

Per quanto attiene altre misure a valenza economica esse dovranno essere comunque complessivamente equivalenti.

 

[325] Art. 259 Decorrenza e durata

 

Le Parti, alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e preso atto che il precedente contratto cessa la sua vigenza in data 31/3/2015, concordano che il presente contratto decorre dal 1/4/2015 e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2019 (NOTA 23).

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con gli accordi di rinnovo del 2011 e del 2015, nonché degli ulteriori accordi intervenuti in data successiva, decorrono dalla data di sottoscrizione degli stessi.

 

– Nota 23 –

Con accordo del 13/5/2019 le Parti hanno stabilito che: “la scadenza del CCNL TDS del 30/3/2015 è prolungata al 31/12/2019, ferme restando le disdette già inviale in conformità con il secondo comma dell’art. 236 del CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta scadenza; la traduzione operativa dell’accordo del 26/9/2017 costituirà oggetto di valutazione negoziale in occasione del rinnovo del CCNL Terziario 30/3/2015”.

 

[326] ALLEGATO 1 – Avviso comune in materia di enti bilaterali

 

In considerazione di quanto affermato nel CCNL circa l’importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del D.Lgs n. 344 del 12/12/2003.

Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall’incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.

 

[327] ALLEGATO 2 – Statuto Ente Bilaterale Nazionale del Terziario

 

[328] TITOLO I – Principi generali

 

[329] Art. 1 Costituzione e natura

 

  1. L’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario (di seguito denominato EBINTER), è costituito dalle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato “CCNL Terziario”), sulla base di quanto stabilito dall’apposito articolo-dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30/3/2015.

 

  1. L’EBINTER, ai sensi dell’art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro.

 

[330] Art. 2 Sede

 

  1. L’EBINTER ha sede in Roma.

 

[331] Art. 3 Ruolo, scopi e funzioni

 

  1. L’EBINTER svolge le funzioni in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, individuate dall’apposito articolo del CCNL Terziario.

 

  1. L’EBINTER, in esecuzione dell’Accordo interconfederale del 20/2/2014, dell’Accordo sulla governance del 19/3/2014 (in seguito, anche Accordi di governarne) e delle linee guida previste dal CCNL Terziario, ha un ruolo operativo di monitoraggio del corretto svolgimento, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario (in seguito, EBT), dei compiti agli stessi conferite dal medesimo CCNL Terziario. A tal fine, l’EBINTER svolge le seguenti funzioni:

 

  1. a) assicura l’attività di supporto agli EBT per l’adeguamento di statuti e regolamenti ai nuovi statuti e regolamenti tipo forniti dallo stesso EBINTER e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli stessi EBT;

 

  1. b) predispone uno schema unico di budget previsionale e di rendiconto consuntivo, per tutti gli EBT, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità;

 

  1. c) riceve da tutti gli EBT, verificandone la rispondenza alle disposizioni del CCNL Terziario e degli Accordi di governance:

 

– il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, contenente tra l’altro l’indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese, nonché la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo e la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 giorni dalla data di approvazione;

 

– il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, sempre entro 15 giorni dalla data di approvazione;

 

– l’eventuale progetto di aggregazione con uno o più diversi EBT mediante costituzione di un nuovo EBT, entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui le risorse economiche derivanti dalle entrate relative alle contribuzioni dell’EBT interessato siano state inferiori ad € 80.000,00;

 

– l’eventuale piano di razionalizzazione, al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi nel caso in cui l’EBT non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate.

 

I progetti di aggregazione ed i piani di razionalizzazione sono sottoposti dall’EBINTER alle stesse Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario;

 

  1. d) raccoglie i dati di ogni attività per la quale tali dati devono essere comunicati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale;

 

  1. e) segnala alle Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 5 del presente Statuto gli EBT che non rispettano le previsioni del CCNL Terziario e degli Accordi di governarne, in particolare per quanto riguarda il versamento delle contribuzioni dovute e lo svolgimento delle funzioni demandate;

 

  1. f) promuove la rete degli EBT che rispettano pienamente le previsioni del CCNL Terziario attraverso la diffusione delle best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con compiti attribuiti agli stessi EBT;

 

  1. g) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva.

 

  1. L’EBINTER svolge, inoltre, le seguenti attività:

 

  1. a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni occupazionali, formativi e professionali;

 

  1. b) promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

 

  1. c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari previsti e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo, gestendone, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

 

  1. d) costituisce una banca dati relativa alle professionalità, in collaborazione con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

 

  1. e) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua, denominato Fondo For.te;

 

  1. f) monitora l’evoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

 

  1. g) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli EBT per la promozione dei loro compiti istituzionali;

 

  1. h) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 30/12/1986, n. 936 di riforma del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL);

 

  1. i) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese raggiunte tra le parti sociali;

 

  1. l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

 

  1. m) svolge le funzioni previste dal CCNL Terziario in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate;

 

  1. n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;

 

  1. o) svolge tutti gli altri compiti previsti dal CCNL Terziario e quelli che le Parti stipulanti decideranno congiuntamente di attribuirgli.

 

[332] Art. 4 Poteri di controllo e di intervento

 

  1. L’EBINTER, al fine di svolgere concretamente ed adeguatamente le funzioni ed attività di cui al superiore art. 3, ha poteri di controllo degli EBT e di intervento in caso di inadempienze da parte degli stessi.

 

  1. I poteri di controllo di EBINTER, in particolare, si sostanziano nella possibilità di verificare, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all’andamento della gestione economico-finanziaria degli EBT. A tal fine, l’EBINTER può chiedere agli EBT di trasmettere, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui all’art. 3, comma 2, lettera c), del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.

 

  1. I poteri di intervento di EBINTER consistono nella possibilità, in caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBT non abbiano posto rimedio, di adottare misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico.

 

[333] TITOLO II – Gli associati

 

[334] Art. 5 Associati

 

  1. Sono associati di EBINTER le seguenti Organizzazioni Nazionali:

 

– per i datori di lavoro, Confcommercio-Imprese per l’Italia;

 

– per i lavoratori, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

 

  1. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti.

 

[335] TITOLO III – Regole di Governance

 

[336] Art. 6 Composizione Organi Associativi

 

  1. I componenti degli Organi associativi di EBINTER, diversi dall’Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

 

  1. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

 

  1. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

 

  1. a perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi di EBINTER, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Organizzazione Nazionale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile.

 

  1. I componenti degli Organi associativi di EBINTER, diversi dall’Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

 

[337] Art. 7 Incompatibilità

 

  1. Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli organi di gestione, i legali rappresentati degli associati di cui all’art. 5, comma 1.

 

  1. La carica di componente di un Organo di gestione di EBINTER (Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di interessi in attività analoghe o correlate a quelle svolte dall’EBINTER, ovvero con attività svolte in potenziale conflitto di interessi con le relative cariche.

 

  1. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

 

[338] Art. 8 Durata

 

  1. Presso l’EBINTER, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

 

  1. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall’Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi organi.

 

  1. L’incarico di componente di un Organo associativo diverso dall’Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di revoca da parte della stessa Organizzazione Nazionale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 7 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, dello stesso Statuto. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

 

  1. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

[339] TITOLO IV – Gli Organi di Ebinter

 

[340] Art. 9 Organi

 

  1. Sono organi di EBINTER:

 

– l’Assemblea degli associati;

 

– il Consiglio Direttivo;

 

– il Presidente;

 

– il Vice Presidente;

 

– il Collegio dei Revisori dei conti.

 

  1. L’assenza per tre sedute consecutive dall’Organo associativo, diverso dall’Assemblea, determina l’automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt. 13, 16 e 17 del presente Statuto.

 

  1. Il Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

 

[341] Art. 10 Assemblea degli associati

 

  1. L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli associati di cui all’art. 5 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.

 

  1. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Organizzazione Nazionale dei datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori. Precisamente:

 

– 3 voti spettano a Confcommercio-Imprese per l’Italia;

 

– 1 voto spetta alla Filcams-CGIL;

 

– 1 voto spetta alla Fisascat-CISL;

 

– 1 voto spetta alla Uiltucs-UIL.

 

[342] Art. 11 Competenze dell’Assemblea degli associati

 

  1. L’Assemblea:

 

  1. a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Organizzazioni Nazionali secondo le procedure rispettivamente previste dagli artt. 13, 16 e 17 del presente Statuto;

 

  1. b) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle responsabilità connesse a ciascuna carica;

 

  1. c) su proposta del Consiglio Direttivo:

 

– stabilisce le linee guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto;

 

– approva: 1) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti; ii) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi;

 

  1. d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

 

  1. e) determina i requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, piena integrità morale e professionale dei componenti degli altri organi associativi dell’EBINTER. Tali componenti non devono aver subito condanne definitive per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l’Unione Europea, né condanne definitive per reati relativi a procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

 

  1. f) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;

 

  1. g) delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo scioglimento dell’Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione del regolamento sul funzionamento dell’EBINTER, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Terziario;

 

  1. h) svolge ogni altra attività ad essa demandata dal presente Statuto.

 

[343] Art. 12 Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

 

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, e comunque almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre, per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

 

  1. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

 

  1. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

  1. La convocazione dell’Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza, l’avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

 

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

 

  1. L’Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

 

  1. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

 

  1. L’Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie di EBINTER è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di Ebinter.

 

  1. Alle riunioni dell’Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

 

[344] Art. 13 Consiglio Direttivo: composizione

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da dodici componenti, designati dagli associati fondatori, dei quali, sei su designazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia e due su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori Filcams-CGIL; Fisascat-CISL; Uiltucs-UIL.

 

  1. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Direttivo venga a mancare, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina da parte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile, previa designazione da parte dell’associato che aveva designato il componente venuto a mancare.

 

[345] Art. 14 Consiglio Direttivo: competenze

 

  1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell’azione di EBINTER, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

 

  1. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

 

  1. a) predispone, per l’approvazione dell’Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale, contenente tra l’altro i criteri di determinazione dello stesso la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale;

 

  1. b) propone all’Assemblea il Regolamento di EBINTER, ogni altro regolamento, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;

 

  1. c) delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione del patrimonio mobiliare;

 

  1. d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutari dell’Ente;

 

  1. e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell’Ente;

 

  1. f) assume e licenzia il personale dell’Ente, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali premi variabili predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati;

 

  1. g) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, di EBINTER, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all’Assemblea;

 

  1. h) trasmette alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario i progetti di aggregazione ed i piani di razionalizzazione ricevuti dagli EBT;

 

  1. i) verifica, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all’andamento della gestione economico-finanziaria degli EBT, riferendo in Assemblea;

 

  1. l) adotta misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico, in caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBT non abbiano posto rimedio;

 

  1. m) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte;

 

  1. n) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;

 

  1. o) verifica il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dall’art. 11, comma 1, lett. e) del presente statuto;

 

  1. p) nomina, su proposta delle Presidenza, il Direttore, e provvede a stabilirne le relative competenze.

 

[346] Art. 15 Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, sulla base di un calendario annuale, almeno una volta ogni due mesi , e, in aggiunta, tutte le volte che lo ritenga opportuno. E’ inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

 

  1. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, entro i successivi 7 giorni.

 

  1. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 7 giorni lavorativi prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data della riunione.

 

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

  1. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l’argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.

 

[347] Art. 16 Presidente e Vice Presidente

 

  1. Il Presidente:

 

– rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;

 

– ha potere di firma;

 

– viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

 

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea dei soci alternativamente. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.

 

  1. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:

 

  1. a) sovrintende al funzionamento dell’EBINTER ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge;

 

  1. b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività dell’Ente;

 

  1. c) convoca e partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 

  1. d) invia al Comitato nazionale di indirizzo e controllo di cui all’Accordo di Governance 19/3/2014 tutti i documenti su cui è richiesto parere preventivo e/o informativa obbligatoria;

 

  1. e) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull’eventuale ratifica dell’operato del Presidente.

 

  1. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

 

[348] Art. 17 Collegio dei Revisori dei conti

 

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:

 

– uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27/1/2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;

 

– uno, designato da Confcommercio-Imprese per l’Italia;

 

– uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams; Fisascat e Uiltucs.

 

  1. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’art. 2403 e all’art. 2409/bis del Codice Civile.

 

  1. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

 

  1. Il Collegio dei Revisori verifica l’osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l’amministrazione dell’EBINTER, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

 

  1. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del predetto.

 

  1. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

 

[349] TITOLO V – Risorse e gestione finanziaria dell’EBINTER

 

[350] Art. 18 Finanziamento dell’EBINTER

 

  1. L’EBINTER è finanziato dai contributi versati dagli EBT in misura percentuale alle contribuzioni da questi complessivamente riscosse dalle aziende e dai lavoratori. Tali contributi, ai sensi dell’apposito articolo del CCNL Terziario, sono stabiliti nella misura del:

 

– 10%, per gli EBT che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata ad opera dello stesso EBINTER, tramite F24, con successivo ristorno della quota di competenza ai medesimi EBT;

 

– 15%, per gli EBT che provvedano alla riscossione dei contributi mediante altre modalità.

 

[351] Art. 19 Fondo comune

 

  1. Il Fondo comune di EBINTER è costituito da:

 

  1. a) contributi di cui al precedente art. 18, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;

 

  1. b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;

 

  1. c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell’EBINTER, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;

 

  1. d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità dello stesso EBINTER;

 

  1. e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;

 

  1. f) ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituisce oggetto del presente Statuto.

 

  1. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Terziario, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi di EBINTER, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.

 

  1. Sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, gli associati non hanno diritto ad ottenere l’attribuzione del patrimonio dell’EBINTER, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che l’attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

 

[352] Art. 20 Accantonamento del patrimonio di EBT disciolti

 

EBINTER, in caso di scioglimento e liquidazione di un EBT, qualora il patrimonio non sia devoluto al nuovo EBT costituito secondo le regole dello Statuto approvato dalle Organizzazioni Nazionali firmatarie il CCNL del Terziario, nelle more della costituzione dello stesso, riceverà dal liquidatore tale patrimonio e lo accantonerà in uno specifico conto transitorio, per destinarlo successivamente al nuovo EBT, a condizione che la costituzione del nuovo Ente avvenga entro un anno dalla data di scioglimento. Qualora tale condizione non si verifichi, il suddetto patrimonio sarà definitivamente acquisito nel patrimonio di Ebinter.

 

[353] Art. 21 Esercizio finanziario

 

  1. L’esercizio finanziario di EBINTER ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

  1. Ai fini della regolare e corretta gestione di Ebinter potranno essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti e alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

[354] Art. 22 Scioglimento e liquidazione

 

  1. In caso di scioglimento di EBINTER, gli associati provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte più diligente.

 

  1. Il liquidatore devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni dell’Assemblea.

 

[355] Art. 23 Disposizioni finali

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.

 

  1. L’interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità delle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte primaria in materia di bilateralità.

 

[356] ALLEGATO 3 – Statuto Ente Bilaterale Territoriale del Terziario

 

Statuto Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di __________________

 

[357] TITOLO I – Principi generali

 

[358] Art. 1 Costituzione e natura

 

  1. L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di __________________ (di seguito denominato EBT), è costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato “CCNL Terziario”), sulla base di quanto stabilito dal vigente art. 20 dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30/5/2015.

 

  1. L’EBT, ai sensi dell’art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

 

[359] Art. 2 Sede

 

 

  1. L’EBT ha sede in ________________, Via ________________ n. _____

 

[360] Art. 3 Scopi e funzioni

 

  1. L’EBT è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attività:

 

  1. a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;

 

  1. b) la tutela della salute e della dignità della persona

 

  1. c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ed in materia di lavoro ripartito;

 

  1. d) costituisce, al proprio interno, l’Organismo Paritetico Provinciale e l’esercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro

 

  1. e) riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell’orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);

 

  1. f) le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37/bis e 38 del CCNL Terziario;

 

  1. g) la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

 

  1. L’EBT, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste dall’art. 20 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso art. 20 del CCNL Terziario, nei limiti delle risorse disponibili.

 

  1. In ogni caso, l’EBT non può prevedere procedure ulteriori o diverse da quelle previste dall’art. 20 del CCNL Terziario per lo svolgimento delle suddette attività, né può svolgere attività che possano costituire duplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/o Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva.

 

[361] TITOLO II – Gli associati

 

[362] Art. 4 Associati

 

  1. Sono associati dell’EBT le seguenti Rappresentanze Territoriali di cui all’art. 1:

 

– l’Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l’Italia di ___________________;

 

– la Filcams-CGIL di ___________________;

 

– la Fisascat-CISL di ___________________;

 

– la Uiltucs-UIL di ___________________.

 

  1. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette Rappresentanze Territoriali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello status di associato dell’EBT e l’applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.

 

  1. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti.

 

[363] Art. 5 Beneficiari

 

I beneficiari delle attività svolte dall’EBT sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonché, gli associati di cui all’art. 4 e i loro dipendenti.

 

[364] Art. 6 Presupposti e requisiti per la costituzione dell’EBT e per la prosecuzione dell’attività

 

  1. L’EBT, per poter utilmente svolgere le attività ad esso demandate dall’art. 3 del presente Statuto e dal vigente CCNL Terziario, per ogni esercizio finanziario, deve disporre di risorse economiche, derivanti dalle entrate relative alla contribuzione, di importo pari ad almeno € 80.000,00.

 

  1. L’EBT deve trasmettere all’EBINTER un resoconto annuale contenente l’indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese.

 

  1. L’EBT, nel caso in cui non disponga delle risorse economiche di cui al superiore comma 1, dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la carenza delle predette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o più diversi EBT mediante costituzione di un nuovo EBT, in ogni caso in modo da raggiungere, per ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le risorse di cui allo stesso comma 1 e di utilizzare tali risorse secondo gli obblighi di destinazione di cui al citato art. 19.

 

  1. Il progetto di aggregazione, dovrà:

 

– essere predisposto dal Consiglio Direttivo di ogni EBT interessato e trasmesso all’EBINTER;

 

– successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, essere approvato dall’Assemblea di ogni EBT interessato.

 

  1. L’EBT, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse di cui all’art. 19 o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate, dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto consuntivo, un piano di razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i richiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.

 

  1. Non è ammessa la costituzione di più di un EBT per la medesima area territoriale.

 

[365] TITOLO III – Regole di governance

 

[366] Art. 7 Composizione Organi Associativi diversi dall’Assemblea

 

  1. I componenti degli Organi associativi dell’EBT, diversi dall’Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni dello stesso Statuto, nonché dello Statuto dell’EBINTER, che accettano integralmente.

 

  1. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, come definiti dall’EBINTER, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

 

  1. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

 

  1. La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi dell’EBT, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Rappresentanza Territoriale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile.

 

  1. I componenti degli Organi associativi dell’EBT, diversi dall’Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

 

[367] Art. 8 Incompatibilità

 

  1. La carica di componente di un organo di gestione dell’EBT (Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di incarichi e/o possesso di quote in società che svolgano attività o intrattengano rapporti con l’EBT medesimo.

 

  1. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

 

[368] Art. 9 Durata

 

  1. Presso l’EBT, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

 

  1. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall’Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche.

 

  1. L’incarico di componente di un Organo associativo diverso dall’Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di cessazione dell’appartenenza ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, di revoca da parte della Rappresentanza Territoriale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all’art 8 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, dello stesso Statuto.

 

  1. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

 

[369] TITOLO IV – Gli Organi di EBT

 

[370] Art. 10 Organi

 

  1. Sono organi dell’EBT:

 

– l’Assemblea degli associati;

 

– il Consiglio Direttivo;

 

– il Presidente;

 

– il Vice Presidente

 

– il Collegio dei Revisori dei conti.

 

  1. L’assenza per tre sedute consecutive dall’Organo associativo, diverso dall’Assemblea, determina l’automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt. 14, 17 e 18.

 

[371] Art. 11 Assemblea degli associati

 

  1. L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli associati di cui all’art. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.

 

  1. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori. Precisamente:

 

– ___ voti spettano all’Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l’Italia di _________;

– ___ voti spettano alla Filcams-CGIL di _________;

– ___ voti spettano alla Fisascat-CISL di _________;

– ___ voti spettano alla Uiltucs-UIL di _________.

 

[372] Art. 12 Competenze dell’Assemblea dei associati

 

L’Assemblea:

 

  1. a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Rappresentanze Territoriali secondo le procedure rispettivamente previste dagli artt. 14, 17 e 18 del presente Statuto;

 

  1. b) su proposta del Consiglio Direttivo:

 

– approva: I) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono essere inviati a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione; II) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione;

 

 

– approva il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi, da trasmettere a EBINTER;

 

  1. c) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle dimensioni dell’EBT ed alle responsabilità connesse a ciascuna carica;

 

  1. d) nomina i componenti dell’Organismo Paritetico Provinciale, il quale ha compiti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale Organismo è composto da sei membri, di cui tre designati dalla Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro e tre dalle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori;

 

  1. e) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;

 

  1. f) delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo scioglimento dell’Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione del regolamento sul funzionamento dell’EBT, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Terziario;

 

  1. g) approva il progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 4.

 

[373] Art. 13 Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

 

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.

 

  1. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.

 

  1. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

  1. La convocazione dell’Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza, l’avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno tre 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

 

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

 

  1. L’Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

 

  1. In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

 

  1. L’Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie dell’ EBT è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell’EBT.

 

  1. Alle riunioni dell’Assemblea degli associati partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

 

[374] Art. 14 Consiglio Direttivo: composizione

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dagli associati, dei quali, tre su designazione della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro, e tre su designazione delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori.

 

[375] Art. 15 Consiglio Direttivo: competenze

 

  1. Il Consiglio Direttivo:

 

  1. a) predispone, per l’approvazione dell’Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale, contenente tra l’altro i criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito da EBINTER, secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale fondata su un’adeguata analisi economica del territorio di riferimento;

 

  1. b) propone all’Assemblea il Regolamento dell’Ente, predisposto secondo criteri definiti da EBINTER, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Ente;

 

  1. c) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

 

  1. d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutari dell’Ente;

 

  1. e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell’Ente;

 

  1. f) assume e licenzia il personale dell’Ente, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo riguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario;

 

  1. g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte

 

  1. h) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dell’EBT, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all’Assemblea;

 

  1. i) predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, nonché il progetto di aggregazione, da sottoporre, per il tramite dell’EBINTER, alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, al fine di ottenerne il consenso;

 

  1. l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

 

[376] Art. 16 Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

 

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni due mesi. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

 

  1. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, entro i successivi 7 giorni.

 

  1. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.

 

  1. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

  1. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l’argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.

 

[377] Art. 17 Presidente e vice Presidente

 

  1. Il Presidente:

 

– rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;

 

– ha potere di firma;

 

– viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

 

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall’Assemblea dei soci. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.

 

  1. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:

 

  1. a) sovrintende al funzionamento dell’EBT ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;

 

  1. b) ha la gestione ordinaria dell’EBT, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;

 

  1. c) partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

 

  1. d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell’EBT, nominando avvocati e procuratori alle liti;

 

  1. f) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull’eventuale ratifica dell’operato del Presidente.

 

  1. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

 

[378] Art. 18 Collegio dei Revisori dei conti

 

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:

 

– uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 27/1/2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;

 

– uno, designato da Confcommercio-Imprese per l’Italia;

 

– uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams; Fisascat e Uiltucs.

 

  1. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’art. 2403 e all’art. 2409/bis del Codice Civile.

 

  1. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

 

  1. Il Collegio dei Revisori verifica l’osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l’amministrazione dell’EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

 

  1. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del predetto.

 

  1. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

 

[379] TITOLO V – Risorse e gestione finanziaria dell’EBT

 

[380] Art. 19 Finanziamento dell’EBT e destinazione delle risorse economiche.

 

  1. L’EBT è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, nella misura e con il sistema di riscossione previsti dall’artt. 21 e seg. del vigente CCNL Terziario. L’EBT adotta lo strumento della riscossione centralizzata ad opera di EBINTER, tramite F24, la quota di contribuzione destinata allo stesso EBINTER sarà pari al 10% degli importi riscossi. In assenza di riscossione centralizzata, tale quota di contribuzione sarà pari al 15% degli stessi importi.

 

  1. L’EBT dovrà destinare le proprie entrate:

 

– per almeno il 70%, allo svolgimento delle attività obbligatorie ad esso demandate dall’art. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i compiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario, in coerenza con l’Accordo interconfederale sulla governance e sui criteri di funzionamento del 19/3/2014. Tale percentuale è aumentata fino all’80%, qualora l’EBT abbia entrate superiori a quattro volte l’importo minimo indicato all’art. 6, comma 1, del presente Statuto;

 

– per la restante parte, ai costi di gestione ed ai compensi dei componenti degli Organi associativi.

 

  1. L’EBT, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle entrate sopra indicati, si rendesse

necessario ottimizzare la gestione e i relativi costi, dovrà predisporre il piano di razionalizzazione e/o il progetto di aggregazione di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4, 5 del presente Statuto.

 

[381] Art. 20 Fondo comune

 

  1. Il Fondo comune di EBT è costituito da:

 

  1. a) contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;

 

  1. b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;

 

  1. c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell’EBT, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;

 

  1. d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità dello stesso EBT;

 

  1. e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;

 

  1. f) ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto.

 

  1. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Terziario, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell’Ente, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.

 

  1. Sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, gli associati non hanno diritto ad ottenere l’attribuzione del patrimonio dell’EBT, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che l’attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

 

[382] Art. 21 Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di EBT

 

  1. L’EBT si impegna a garantire, ai beneficiari di cui all’art. 5 del presente Statuto, ad EBINTER, nonché alle Parti stipulanti, la massima trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dell’Ente, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.

 

  1. A tal fine l’EBT:

 

– si impegna a perseguire l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

 

– mette a disposizione dell’EBINTER, su richiesta, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui all’art. 12, lettera b, del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;

 

– accetta che EBINTER effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio e di acquisizione di dati ed informazioni in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell’Ente.

 

[383] Art. 22 Esercizio finanziario

 

L’esercizio finanziario dell’EBT ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

[384] Art. 23 Scioglimento e liquidazione

 

  1. Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione dell’EBT, oltre a quelle previste dalla legge:

 

  1. a) lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle Rappresentanze Territoriali associate all’Ente e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario;

 

  1. b) la mancanza della disponibilità delle risorse economiche richieste per l’utile svolgimento dell’attività dell’Ente, di cui all’art. 6, comma 1, del presente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato presentato il piano di aggregazione di cui all’art. 6, e in ogni caso entro il 30 settembre, non si addivenga alla aggregazione con altro ente secondo la procedura di cui ai successivi commi 3 e 4, 5 dello stesso art. 6;

 

  1. c) la mancata approvazione, da parte dell’Assemblea, del budget previsionale e/o del rendiconto consuntivo e/o l’invio di detti documenti ad EBINTER, nei termini di cui all’art. 12, lettera b, del presente Statuto;

 

  1. d) il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse economiche di cui all’art. 19, comma 2, del presente Statuto con la mancata presentazione del piano di razionalizzazione di cui all’art. 6, comma 5, del presente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;

 

  1. e) la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui all’art. 6, commi 3 e 4, 5 del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale progetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto.

 

  1. All’avverarsi di una di tale cause, gli associati provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, designato da EBINTER, il quale devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:

 

– al nuovo EBT, che sia stato nelle more costituito da Rappresentanze Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori rispettivamente aderenti ad ognuna delle Parti stipulanti del CCNL Terziario, operante nel medesimo ambito territoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito territoriale,

 

– o, qualora tale nuovo EBT non fosse stato ancora costituito, a EBINTER, il quale accantonerà il patrimonio ricevuto per poterlo successivamente destinare al nuovo EBT, a condizione che la costituzione di tale nuovo EBT avvenga entro un anno dalla data di scioglimento.

 

[385] Art. 24 Disposizioni finali

 

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.

 

  1. L’interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità delle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte prioritaria in materia di bilateralità.

 

[386] ALLEGATO 4 – Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia

 

Le parti, nel darsi atto di quanto già convenuto nell’allegato 8 del CCNL 25/9/1976 e di quanto stabilito dalla legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e della legge 29/2/1980, n. 33, specificatamente per quanto riguarda le nuove norme sull’anticipazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, confermano che:

 

  1. le aziende verseranno i contributi, nelle misure di legge, all’INPS che corrisponderà ai lavoratori le prestazioni economiche secondo le vigenti disposizioni;

 

  1. i datori di lavoro integreranno, per i lavoratori in servizio alla data dell’1/10/1976, l’indennità economica corrisposta dall’INPS, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Per i lavoratori assunti successivamente all’1/10/1976 si applicheranno invece integralmente le norme del contratto nazionale;

 

  1. per i dipendenti da aziende commerciali operanti nella provincia di Trieste con anzianità di lavoro superiore a 10 anni alla data dell’1/10/1976, i datori di lavoro si impegnano al mantenimento del miglior trattamento in atto (50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia).

 

[387] ALLEGATO 5 – Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto

 

1) Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti da

aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

 

  1. a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

 

  1. b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

 

  1. c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;

 

  1. d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

 

  1. e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

 

  1. f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

 

  1. g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

 

  1. h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

 

  1. i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

 

  1. j) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, come sostituito dalla legge n. 53/2000, artt. 3, 5 e 6;

 

  1. k) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

 

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle r.s.a. e del Consiglio di Azienda, sarà formata entro i due mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità. Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

 

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

 

4) Per casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d’intesa con le r.s.a. o il c.d.a. l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.

 

5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).

 

6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile di acquisto. L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo. La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso. Le domande saranno

accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’atto di prenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile o alla cooperativa contestualmente all’atto notarile di assegnazione. Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso. Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.

 

7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

 

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

 

9) Il presente accordo ha validità fino al 31/3/1986. S’intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.

 

[388] ALLEGATO 6 – CCNL 1994 – Anzianità convenzionale

 

Art. 108 CCNL 1994 – Anzianità convenzionale

 

[389] ALLEGATO 7 – CCNL 17/12/1979 Art. 97 – Indennità di anzianità

 

CCNL 17/12/1979 Art. 97 – Indennità di anzianità

 

[390] ALLEGATO 8 – Accordo sul telelavoro subordinato

 

Accordo sul telelavoro subordinato 20/6/1997

 

[391] ALLEGATO 9 – Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94

 

Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 del 18/11/1996

 

[392] ALLEGATO 10 – Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

 

Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 29/11/1996

 

[393] ALLEGATO 11 – Accordo integrativo del 24/10/2016

 

Accordo 24/10/2016 integrativo al CCNL del Terziario, Distribuzione e servizi del 30/3/2015

 

[394] ALLEGATO 12 – Accordo integrativo del 26/9/2017

 

Accordo 26/9/2017 integrativo al CCNL del terziario, Distribuzione e servizi del 30/3/2015

 

[395] ALLEGATO 13 – Accordo integrativo del 13/5/2019

 

Accordo integrativo al CCNL del terziario, Distribuzione e servizi del 13/5/2019

 

[396] ALLEGATO 14 – Verbale di intesa del 17/4/2019 in materia di stagionalità

 

Verbale di intesa del 17/4/2019 in materia di stagionalità

 

[397] ALLEGATO 15 – Accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale del 20/2/2019

 

Accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i centri di assistenza fiscale del 20/2/2019

 

[398] ALLEGATO 16 – Verbale di accordo per la convalida delle dimissioni e le risoluzioni consensuali in sede sindacale del 21/9/2012 (la norma di legge richiamata verrà aggiornata con nota a piè di pagina nel testo di stampa)

 

Verbale di accordo per la convalida delle dimissioni e le risoluzioni consensuali in sede sindacale del 21/9/2012 (la norma di legge richiamata verrà aggiornata con nota a piè di pagina nel testo di stampa)

 

– Nota di aggiornamento –

I riferimenti normativi contenuti nell’accordo devono ritenersi aggiornati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 151/2015.

 

[399] ALLEGATO 17 – Schema tipo di Regolamento della Commissione di certificazione costituita presso gli Enti Bilaterali Territoriali

 

Regolamento della Commissione di certificazione – Ipotesi di accordo 26/2/2011

 

[400] ALLEGATO 18 – Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi del 23/6/2009

 

Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi del 23/6/2009

 

[401] ALLEGATI APPRENDISTATO

 

[402] ALLEGATO 1 – Profili formativi nel settore Terziario

 

ALLEGATO 1 – Profili formativi nel settore Terziario

 

 

[403] ALLEGATO 2 – Profili formativi ICT

 

Profili formativi ICT

 

[404] ALLEGATO 3 – Richiesta di parere di conformità per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e relativo parere di conformità

 

Spett.le

ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Marco e Marcelliano n. 45

00147 ROMA

 

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

(Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato del 24/3/2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30/3/2015)

 

DATI ANAGRAFICI

 

Azienda: ______________________________________________________________

Matricola INPS: ________________________________________________________

Legale rappresentante: __________________________________________________

Sede Legale: __________________________________________________________

Città: ____________________ mail: __________________pec: _________________

Sede Assunzione: _______________________________________________________

Città: _________________________________________________________________

Tel.: ____________________________ Fax: _________________________________

Referente amm.vo da contattare ____________________________________________

P.IVA: __________________________ Attività: _______________________________

Iscrizione Confcommercio: (SI) (NO)

 

Con la presente, la scrivente ditta chiede il rilascio del parere di conformità ai sensi del D.Lgs. 167/2011 e in attuazione dell’Accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato nel settore Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto il 24/3/2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30/3/2015, per la stipula di n. ______ contratti di apprendistato secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:

 

CONTRATTI DI APPRENDISTATO Part time Full time
N° __ qualifica ______________________________________________________
livello entrata _____ livello intermedio _____ livello finale _______ durata _______
N° __ qualifica ______________________________________________________
livello entrata _____ livello intermedio _____ livello finale _______ durata _______
N° __ qualifica ______________________________________________________
livello entrata _____ livello intermedio _____ livello finale _______ durata _______
N° __ qualifica ______________________________________________________
livello entrata _____ livello intermedio _____ livello finale _______ durata _______
N° __ qualifica ______________________________________________________
livello entrata _____ livello intermedio _____ livello finale _______ durata _______
N° __ qualifica ______________________________________________________
livello entrata _____ livello intermedio _____ livello finale _______ durata _______

 

A tal fine dichiara:

 

– che il CCNL applicato è quello relativo al settore Terziario Distribuzione e Servizi del 30/3/2015;

 

– di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione previsto dall’Accordo di riordino della disciplina sul contratto di apprendistato del 24/3/2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30/3/2015, e di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale (e a livello regionale in materia di formazione trasversale);

 

– che nei 36 mesi precedenti sono stati mantenuti in servizio n. ___________ apprendisti, corrispondenti a non meno del 20% degli apprendisti assunti, così come previsto dall’accordo di riordino della disciplina sull’apprendistato sottoscritto il 24/3/2012, e successive modifiche, parte integrante del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 30/3/2015, fatte salve le esclusioni espressamente previste;

 

– che il numero massimo di apprendisti che l’azienda che occupi almeno 10 lavoratori può assumere non supera il rapporto di 1 a 1 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima azienda, oppure di 3 a 2 nelle aziende che occupino più di 10 lavoratori rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso la medesima azienda.

 

– che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal sopra richiamato CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/3/2015;

 

– di rispettare tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente;

 

– di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente domanda.

 

Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il/i rapporto/i in questione.

Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto del vigente CCNL del 30/3/2015, in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti norme di legge in materia.

 

______________________________, lì ___________________________________________

Azienda _____________________________________________________________________

(timbro e firma ditta)

 

(Spazio riservato all’Ente Bilaterale Nazionale Terziario)

 

Prot. N. _____________del ___________________________

 

PARERE DI CONFORMITA’

 

La Commissione Paritetica Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, vista la presente richiesta, esprime in ordine alla stessa, il proprio parere di:

 

– conformità

 

– non conformità

 

LA COMMISIONE PARITETICA NAZIONALE

 

I rappresentanti di CONFCOMMERCIO ______________________________

I rappresentanti sindacali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL ______________________________

 

Roma, ______________________________

 

[405] ALLEGATO 4 – Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’Apprendistato nel settore del Terziario, Distribuzione e servizi 24/3/2012

 

Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’Apprendistato nel settore del Terziario, Distribuzione e servizi 24/3/2012

 

[406] ALLEGATO 5 – Accordo Confcommercio sull’apprendistato di 1 e 3 tipo del 19/10/2016

 

Accordo Confcommercio sull’apprendistato di 1 e 3 tipo del 19/10/2016

 

[407] ALLEGATO 6 – Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli Operatori di vendita del 25/2/2013

 

Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli Operatori di vendita del 25/2/2013

 

[408] ALLEGATO 7 – Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla Revisione Legale del 19/4/2012

 

Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla Revisione Legale del 19/4/2012

 

[409] ALLEGATO 8 – Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante per profili di consulenza specialistica del 19/4/2012

 

Protocollo di intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante per profili di consulenza specialistica del 19/4/2012

 

[410] ALLEGATO – Tabelle retributive

 

[411] TABELLA A – Minimi contrattuali da gennaio 2011

 

Qualificati Paga base dall’1/1/2011 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1617,12 250,76 540,37 2408,25
I 1456,71 537,52 1994,23
II 1260,05 532,54 1792,59
III 1077,00 527,90 1604,90
IV 931,46 524,22 1455,68
V 841,53 521,94 1363,47
VI 755,52 519,76 1275,28
VII 646,83 5,16 517,51 1169,50

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/1/2011 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 879,27 530,04 1409,31
II categoria 736,59 526,11 1262,70

 

[412] TABELLA B – Minimi contrattuali da settembre 2011

 

Qualificati Paga base dall’1/9/2011 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1639,69 250,76 540,37 2430,82
I 1477,04 537,52 2014,56
II 1277,64 532,54 1810,18
III 1092,03 527,90 1619,93
IV 944,46 524,22 1468,68
V 853,28 521,94 1375,22
VI 766,06 519,76 1285,82
VII 655,86 5,16 517,51 1178,53

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/9/2011 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 891,54 530,04 1421,58
II categoria 746,89 526,11 1273,00

 

[413] TABELLA C – Minimi contrattuali da aprile 2012

 

Qualificati Paga base dall’1/4/2012 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1.665,73 250,76 540,37 2.456,86
I 1.500,50 537,52 2.038,02
II 1.297,93 532,54 1.830,47
III 1.109,37 527,90 1.637,27
IV 959,46 524,22 1.483,68
V 866,83 521,94 1.388,77
VI 778,23 519,76 1.297,99
VII 666,28 5,16 517,51 1.188,95

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/4/2012 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 905,70 530,04 1.435,74
II categoria 758,78 526,11 1.284,89

 

[414] TABELLA D – Minimi contrattuali da ottobre 2012

 

Qualificati Paga base dall’1/10/2012 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1.693,51 250,76 540,37 2.484,64
I 1.525,52 537,52 2.063,04
II 1.319,57 532,54 1.852,11
III 1.127,87 527,90 1.655,77
IV 975,46 524,22 1.499,68
V 881,29 521,94 1.403,23
VI 791,21 519,76 1.310,97
VII 677,39 5,16 517,51 1.200,06

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/10/2012 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 920,80 530,04 1.450,84
II categoria 771,46 526,11 1.297,57

 

[415] TABELLA E – Minimi contrattuali da aprile 2013

 

Qualificati Paga base dall’1/4/2013 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1.721,29 260,76 540,37 2.522,42
I 1.550,54 537,52 2.088,06
II 1.341,21 532,54 1.873,75
III 1.146,37 527,90 1.674,27
IV 991,46 524,22 1.515,68
V 895,75 521,94 1.417,69
VI 804,19 519,76 1.323,95
VII 688,50 5,16 517,51 1.211,17

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/4/2013 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 935,90 530,04 1.465,94
II categoria 784,14 526,11 1.310,25

 

[416] TABELLA F – Minimi contrattuali da ottobre 2013

 

Qualificati Paga base dall’1/10/2013 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1.749,07 260,76 540,37 2.550,20
I 1.575,56 537,52 2.113,08
II 1.362,85 532,54 1.895,39
III 1.164,87 527,90 1.692,77
IV 1.007,46 524,22 1.531,68
V 910,21 521,94 1.432,15
VI 817,17 519,76 1.336,93
VII 699,61 5,16 517,51 1.222,28

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/10/2013 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 951,00 530,04 1.481,04
II categoria 796,82 526,11 1.322,93

 

[417] TABELLA G – Minimi contrattuali da aprile 2015

 

Qualificati Paga base dall’1/4/2015 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1775,11 260,76 540,37 2576,24
I 1599,02 537,52 2136,54
II 1383,14 532,54 1915,68
III 1182,21 527,90 1710,11
IV 1022,46 524,22 1546,68
V 923,76 521,94 1445,70
VI 829,34 519,76 1349,10
VII 710,03 5,16 517,51 1232,70

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/4/2015 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 965,16 530,04 1495,20
II categoria 808,71 526,11 1334,82

 

 

[418] TABELLA H – Minimi contrattuali da novembre 2015

 

Qualificati Paga base dall’1/11/2015 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1801,15 260,76 540,37 2592,28
I 1622,48 537,52 2160,00
II 1403,43 532,54 1935,97
III 1199,56 527,90 1727,46
IV 1037,46 524,22 1561,68
V 937,31 521,94 1459,25
VI 841,50 519,76 1361,26
VII 720,44 5,16 517,51 1243,11

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/11/2015 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 979,32 530,04 1509,36
II categoria 820,60 526,11 1346,71

 

 

[419] TABELLA I – Minimi contrattuali da giugno 2016

 

Qualificati Paga base dall’1/6/2016 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1827,19 260,76 540,37 2618,32
I 1645,94 537,52 2183,46
II 1423,72 532,54 1956,26
III 1216,90 527,90 1744,80
IV 1052,46 524,22 1576,68
V 950,87 521,94 1472,81
VI 853,67 519,76 1373,43
VII 730,86 5,16 517,51 1253,53

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/6/2016 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 993,48 530,04 1523,52
II categoria 832,48 526,11 1358,59

 

[420] TABELLA L – Minimi contrattuali da agosto 2017

 

Qualificati Paga base dall’1/8/2017 altri el. Contingenza + EDR Totale mensile
Quadri 1868,86 260,76 540,37 2669,99
I 1683,47 537,52 2220,99
II 1456,19 532,54 1988,73
III 1244,65 527,90 1772,54
IV 1076,46 524,22 1600,68
V 972,55 521,94 1494,48
VI 873,14 519,76 1392,91
VII 747,53 5,16 517,51 1270,20

 

OPERATORI DI VENDITA
Qualificati Paga base dall’1/8/2017 contingenza + EDR Totale mensile
I categoria 1016,13 530,04 1546,17
II categoria 851,50 526,11 1377,62

 

 

[421] TABELLA M – Minimi contrattuali da marzo 2018

 

Qualificati Paga base 1/3/2018 Altri elementi Contingenza + E.D.R. Totale mensile Modifiche dall’1/1/2020
QUADRI 1.896,64 260,76 540,37 2.697,77 2.697,77
I 1.708,49   537,52 2.246,01 2.246,01
II 1.477,84   532,54 2.010,37 2.010,38
III 1.263,15   527,90 1.791,04 1.791,05
IV 1.092,46   524,22 1.616,68 1.616,68
V 987,01   . 521,94 1.508,94 1.508,95
VI 886,11   519,76 1.405,89 1.405,87
VII 758,64 5,16 517,51 1.281,31 1.281,31

 

OPERATORI DI VENDITA

 

Categoria Paga base 1/3/2018 Contingenza + E.D.R. Totale mensile Modifiche dall’1/1/2020
I Categoria 1.031,24 530,04 1.561,27 1.561,28
II Categoria 864,18 526,11 1.390,30 1.390,29

 

Tabella modificata dal Verbale di accordo 10/9/2019

 

[422] PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

 

[423] 1. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA

 

Premessa

 

Le Parti contrattuali, premesso che:

 

– con la “Dichiarazione congiunta” post art. 83 del CCNL 15/7/1992 convenivano di costituire una Commissione Paritetica Nazionale al fine, fra l’altro, di valutare l’opportunità del mantenimento dell’autonomia contrattuale della figura del Viaggiatore e Piazzista;

 

– a conclusione dei lavori, è apparso non impossibile l’accorpamento di tale CCNL per i Viaggiatori e Piazzisti nell’ambito del CCNL per il Terziario, salvaguardando in apposito protocollo aggiuntivo gli aspetti peculiari e specifici di tale figura professionale;

 

– convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori e Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli delle generalità dei dipendenti.

 

Le Parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro dei Viaggiatori e Piazzisti, con decorrenza 1/1/1995 le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga.

 

Articoli applicabili del CCNL Terziario

 

Tutti gli articoli compresi nel CCNL 30/3/2015 escluso quanto espressamente previsto dal presente protocollo aggiuntivo.

 

– Nota a verbale –

Gli articoli del CCNL Terziario, ove fanno riferimento alla ” retribuzione di fatto” , ovvero al trattamento dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali vanno applicati al personale avente la qualifica di Operatore di Vendita con riferimento alla retribuzione di cui al IV comma dell’ art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15/7/1992. Ove invece facciano riferimento alla ” Paga base” vanno applicati all’ Operatore di Vendita con riferimento al fisso mensile di cui al III comma dell’art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15/7/1992.

 

[424] Art. 1 Classificazione del personale

 

Agli effetti del presente contratto si considera:

 

  1. a) Operatore di Vendita di la categoria l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l’ incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;

 

  1. b) Operatore di Vendita di 2.a categoria l’impiegato d’ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall’ azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.

All’Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’ attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto di vendita. L’eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che l’eventuale assegnazione dei compiti alternativi all’ attività di vendita non dovrà modificare il profilo professionale dell’ Operatore di Vendita sopra indicato. Il distributore che contemporaneamente alla consegna è incaricato dall’ azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b). Le parti si danno atto che con la presente formulazione hanno inteso superare, ai fini dell’ attribuzione delle qualifiche, il criterio della territorialità implicito nella precedente pattuizione tenuto conto dell’ evoluzione intervenuta nei mezzi di comunicazione.

 

Sviluppo professionale

 

Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. Le aziende, pertanto, nell’ intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità , promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire all’Operatore di Vendita le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all’ attività di vendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).

 

Trasformazione del rapporto

 

L’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro dell’ operatore di vendita dovrà essere basata sul criterio della volontarietà di entrambe le parti. Il rifiuto dell’ operatore di vendita di trasformare il proprio rapporto di lavoro non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’ adozione di provvedimenti disciplinari.

 

[425] Art. 2 Assunzione

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 119, del presente CCNL, la lettera di assunzione dell’Operatore di Vendita dovrà contenere anche:

 

– il periodo di tempo minimo annuale per cui l’ azienda si impegna a tenere in viaggio l’Operatore di Vendita;

 

– eventuali compiti dell’ Operatore di Vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;

 

– i rapporti derivanti dall’ eventuale uso di automezzi.

 

[426] Art. 3 Periodo di prova

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni. I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’ altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell’ anzianità di servizio.

 

[427] Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale

 

La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non presentazione avverrà nei periodi dell’ anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.

 

– Chiarimenti a verbale –

  1. a) Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alternare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel 1° comma debbono essere tra loro equivalenti.

 

  1. b) Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

 

[428] Art. 5 Riposo settimanale

 

Fermo restando quanto previsto all’ art. 152 del presente CCNL, l’Operatore di Vendita che per ragioni di dislocazione non può, per oltre un mese, recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta. L’Operatore di Vendita per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

 

[429] Art. 6 Permessi retribuiti

 

In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto dalla legge n. 54 del 1977 e del DPR n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito. I permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività – anche con riferimento all’ orario settimanale praticato dall’ utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia – e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9 giornate all’anno, con le seguenti decorrenze:

 

– 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1984

 

– 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1985

 

– 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1986

 

– 3 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1992

 

salvo restando l’assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e ferie.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il trenta giugno dell’ anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’ anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

– Chiarimento a verbale –

Le Parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall’accordo interconfederale 16/5/1977, sulle festività abolite, e che per quanto riguarda la festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Legge 5/3/1977, n. 54, (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

[430] Art. 7 Giustificazione delle assenze

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’ onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l’azienda entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:

  1. a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;
  2. b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare.

 

[431] Art. 8 Part time

 

La disciplina sul part-time si applica agli Operatori di Vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.

 

[432] Art. 9 Chiamata alle armi

 

A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell’ art. 177 del presente CCNL, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/6/1995, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l’equivalente di quanto l’Operatore di Vendita avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di:

 

– fisso mensile;

 

– indennità di contingenza;

 

– eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell’art. 14 del presente Protocollo aggiuntivo;

 

– altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.

 

[433] Art. 10 Trasferimenti

 

L’Operatore di Vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. L’Operatore di Vendita che non accetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche, organizzativi e/o produttive, sarà considerato dimissionario e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso. All’Operatore di Vendita che venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé , per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda. E’ dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all’Operatore di Vendita celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 – oltre un giorno per ogni figlio a carico all’Operatore di Vendita con famiglia. Qualora per effetto del trasferimento l’Operatore di Vendita debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto all’Operatore di Vendita con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. All’Operatore di Vendita che chiede il suo trasferimento, non competono le indennità di cui sopra.

 

[434] Art. 11 Diarie

 

La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell’ azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.

Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

 

  1. a) se ha residenza nella stessa sede dell’ azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;

 

  1. b) se invece l’Operatore di Vendita, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda, per l’esplicazione dei compiti di cui all’art. 2.

 

Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo V, Sezione prima, del presente CCNL.

Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.

 

– Norma di interpretazione autentica –

Le Parti dichiarano che l’art. 11 del Protocollo per Operatori di Vendita, aggiuntivo al CCNL Terziario 2/7/2004, il quale afferma che “la diaria fissa costituirà, ad ogni effetto, per il 50%, parte integrante della retribuzione”, formulato in un periodo antecedente l’emanazione del D.Lgs. n. 314/1997, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l’incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi.

Le Parti dichiarano pertanto che non si è voluto con tale previsione contrattuale entrare nel merito della determinazione della retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente dalla legislazione vigente.

 

[435] Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio

 

Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:

 

Anni di ininterrotta anzianità Conservazione del posto Corresponsione della retribuzione Corresponsione di mezza retribuzione
presso l’azienda in mesi mensile intera fino a mesi mensile per altri mesi
a) Fino a 6 anni 8 5 3
b) Oltre 6 anni 12 8 4

 

Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto. Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto.

Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso.

Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al primo comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto.

Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.

Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’ azienda, ove proceda al licenziamento dell’ Operatore di Vendita, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’Operatore di Vendita di riprendere servizio, l’Operatore di Vendita stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell’indennità temporanea da parte dell’INIL.

A decorrere dall’1/7/2005 per tali infortuni, purché riconosciuti dall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze,assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

 

– € 22.000,00 per morte;

 

– € 30.000,00 per invalidità permanente totale Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

A decorrere dall’1/6/2011 gli importi di cui al precedente comma saranno i seguenti:

 

– € 27.500,00 per morte;

 

– € 37.500,00 per invalidità permanente totale Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento economico per infortunio di cui al primo comma dell’art. 12 è comprensivo dell’indennità a carico dell’INAIL.

 

[436] Art. 13 Tutela del posto di lavoro

 

Nell’ ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di Operatore di Vendita per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.

Le aziende con più di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’ interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.

Qualora il lavoratore abbia riportato dall’ infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’ elenco degli invalidi del lavoro presso gli uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’ ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio. Qualora invece l’ invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui la legge 29/4/1949, n. 264.

Le Parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’ azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 settimo comma, legge n. 300 del 1970. Il rifiuto dell’ interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’ azienda il venir meno dell’ impegno di cui ai primi due commi.

Nei casi in cui all’ Operatore di Vendita cui sia richiesto espressamente l’uso dell’automezzo sia sospesa la patente per infrazione commesse – dopo l’entrata in vigore del contratto – durante lo svolgimento dell’ attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo di sei mesi, aspettativa non retribuita né computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.

 

[437] Art. 14 Scatti di anzianità

 

Per l’anzianità di servizio maturata, a datare dall’1/4/1972, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (ritenendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale con qualifica di Operatore di Vendita ha diritto a dieci scatti triennali.

Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:

 

  1. a) dalla data di assunzione, per tutto il personale assunto a partire dall’1/6/1995;

 

  1. b) dalla data dell’1/6/1995, per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età ;

 

  1. c) dal 21° anno di età , per tutto il personale assunto antecedentemente alla data dell’1/6/1995 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età .

 

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria, nelle seguenti misure:

 

Decorrenza I Categoria II Categoria
1/10/1986 € 15,50 € 14,46

 

In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati successivamente al 31/3/1983 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo progresso.

L’ importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

– Nota a verbale –

Le parti si danno atto che l’importo degli scatti maturati a tutto il 31/3/1983 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

Le parti convengono altresì, che la presente disciplina degli scatti non esclude – in occasione dei rinnovi contrattuali – adeguamenti della loro misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.

 

Interpretazione autentica delle parti

 

Le parti si danno atto che, per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti periodici di anzianità, la quale deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’ opera, la contrattazione collettiva per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali (ora denominati Operatori di Vendita) ha subito la medesima evoluzione di quella per i dipendenti da aziende della distribuzione e dei servizi (Settore Commercio) e pertanto ne riconfermano pienamente la natura convenzionale nonché tutto quanto altro sottolineato con la “Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità” in calce all’ art. 205 del presente CCNL.

 

[438] Art. 15 Trattamento economico

 

A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:

 

Decorrenza 1/1/2011 1/9/2011 1/4/2012 1/10/2012 1/4/2013 1/10/2013 Totale
I categoria 9,44 12,28 14,16 15,10 15,10 15,10 81,18
II categoria 7,92 10,30 11,88 12,68 12,68 12,68 68,14

 

L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

A decorrere dalle scadenze appresso indicate, il fisso mensile degli Operatori di Vendita sarà, pertanto, il seguente:

 

Decorrenza 1/1/2011 1/9/2011 1/4/2012 1/10/2012 1/4/2013 1/10/ 2013
I Categoria 879,27 891,55 905,71 920,81 935,91 951,01
II Categoria 736,58 746,88 758,76 771,44 784,12 796,8

 

Indennità di contingenza
I Categoria 530,04
II Categoria 526,11

 

Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell’ ultima liquidazione periodica.

Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all’ entrata in vigore del presente contratto.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.

 

[439] Art. 16 Provvigioni

 

Qualora l’Operatore di Vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all’Operatore di Vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al sessantacinque per cento. All’ Operatore di Vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.

Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.

La liquidazione dovrà farsi in base all’ importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi. Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’ atto o dopo l’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.

All’ Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente Operatore di Vendita.

 

[440] Art. 17 Mensilità supplementari

 

Fermo restando quanto previsto agli artt. 220 e 221 del presente CCNL nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.

 

[441] Art. 18 Rischio macchina

 

Con decorrenza da luglio 2005, fermo restando l’accolto all’ Operatore di Vendita della franchigia di € 130,00 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell’ automezzo per incidenti passivi provocati – senza dolo – dagli Operatori di Vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’ottanta per cento e comunque con un massimale di € 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura. L’ uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall’azienda.

 

[442] Art. 19 Preavviso per licenziamento e dimissioni

 

I termini di preavviso sono i seguenti:

 

  1. a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;

 

  1. b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;

 

  1. c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.

 

I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.

 

[443] Art. 20 Trattamento di fine rapporto

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 249 del presente CCNL è facoltà dell’ azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’Operatore di Vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (Casse Pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’ azienda.

 

[444] Art. 21 Trattenimento in sede

 

Qualora l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d’ impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità , compresa quella di mancato preavviso.

 

[445] Art. 22 Provvedimenti disciplinari

 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 per le assenze ingiustificato, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’ entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:

 

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

 

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;

 

3) multa in misura non eccedente l’importo di mezza giornata di retribuzione;

 

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;

 

5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

 

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all’art. 2105 c.c., e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’ art. 7 del presente Protocollo aggiuntivo ed in quelli di cui all’art. 2119 c.c.

L’ importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

 

[446] Art. 23 Diritti sindacali

 

Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Interconfederale del 27/7/1994, che le parti riconfermano integralmente, la disciplina relativa ai diritti sindacali dell’ Operatore di Vendita viene transitoriamente riconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo. Con decorrenza dall’1/7/1992, nelle unità produttive che occupano più di quindici Operatori di Vendita, le OO.SS. firmatarie del presente conti-atto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita dell’ unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300.

In relazione alle peculiari caratteristiche dell’ attività degli Operatori di Vendita, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle proprie dipendenze quindici Operatori di Vendita, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’ impresa sia superiore alle quindici unità e gli Operatori di Vendita siano più di sette.

Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di Operatori di Vendita di almeno quindici unità , le OO.SS. firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori di Vendita presso una sede dell’ impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale – purché in quell’ ambito il numero degli Operatori di Vendita sia almeno di quindici unità – designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni cinquanta Operatori di Vendita (o frazione superiore a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.

Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di quattro giorni all’ anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre duecentocinquanta chilometri dalla sede dell’ azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.

La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle OO.SS. firmatarie all’ azienda cui l’ Operatore di Vendita appartiene, per il tramite della competente Associazione territoriale dei commercianti aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 4 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.

Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive.

Nell’ ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:

 

– 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive;

 

– 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;

 

– 9 diligenti oltre settanta unità.

 

Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ ambito aziendale.

Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi, altresì , dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuii per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di nove giorni annui. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annui.

Nelle unità produttive con più di quindici Operatori di Vendita l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 della legge n. 300 del 20/5/1970.

Qualora gli Operatori di Vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell’ anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.

 

[447] Art. 24 Tentativo di conciliazione presso ITL

 

Nel caso in cui il tentativo previsto dalla Sezione Terza del presente CCNL abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’ITL competente per territorio, con V intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento. I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell’ITL o di un suo delegato.

Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare V eventuale azione giudiziaria qualora l’ intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all’Associazione territoriale dei commercianti. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

 

[448] Art. 25 Tentativo di conciliazione – Procedura

 

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla legge 15/7/1966, n. 604, ed alla legge 20/5/1970, n. 300, come modificate dalla legge 11/5/1990, n. 108, deve ugualmente essere esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente Titolo.

In caso di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 15/7/1966, n. 604, il relativo verbale sarà autenticato dal Direttore dell’ITL competente per il territorio e acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Giudice.

Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della legge 15/7/1966. n. 604, per V impugnativa di licenziamento, resta sospeso fino all’ esaurimento della procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli ITL, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale, in armonia con la norma di cui all’ ultimo comma dell’art. 7 della legge 15/7/1966, n. 604, con le procedure e le modalità del seguente articolo.

 

[449] Art. 26 Collegio arbitrale

 

L’accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente articolo deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall’esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di ITL, e le Organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un Presidente nominato consensualmente dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una lista precedentemente compilata d’ intesa tra le Associazioni o Unioni provinciali dei commercianti e gli Organismi sindacali locali delle Associazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

 

[450] Art. 27 Contrattazione integrativa a livello aziendale

 

Nelle aziende che occupano oltre sette Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall’art. 38 CCNL 5/3/1975.

Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la parte economica della contrattazione aziendale. Il premio aziendale è inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.

Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma le parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.

 

[451] Art. 28 Elemento Economico di Garanzia operatori di vendita

 

I categoria II categoria
Aziende fino a 10 dipendenti 76 euro 63 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 85 euro 71 euro

 

[452] Art. 29 Trattamento economico operatori di vendita

 

A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:

 

Decorrenza 1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/11/2016 1/8/2017 Totale
I categoria 14,16 14,16 14,16 15,10 22,66 80,24
II categoria 11,89 11,89 11,89 12,68 19,02 67,36

 

L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell’ ultima liquidazione periodica.

Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all’ entrata in vigore del presente contratto.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.

 

[453] 2. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE

 

[454] Premessa

 

[455] Contratti di reinserimento

 

Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL Terziario, fermi restando i presupposti ivi disciplinati, potranno stipularsi contratti di reinserimento anche con soggetti aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, con i quali siano intercorsi, negli ultimi diciotto mesi, contratti di collaborazione coordinata e continuativa documentabili, della durata complessiva non inferiore a mesi sei, con la medesima azienda o con altre del settore.

 

Art. 1 – Classificazione del personale

Chiarimento a verbale

 

Art. 2 – Apprendistato (durata per il V livello)

 

Art. 3 – Apprendistato (retribuzione per il V livello)

 

Art. 4 – Permessi retribuiti Dichiarazione a verbale Chiarimento verbale Art. 5 – Ferie

 

Art. 6 – Scatti di anzianità

 

Art. 7 – Minimi tabellari

 

Art. 8 – Lavoro ordinario domenicale

 

Art. 9 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

 

– Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione

 

– Allegato: Accordo Di Settore – Schema Di Avviso Comune

 

[456] Art. 1 Classificazione del personale

 

Le parti firmatarie, richiamati il Titolo III, Capo 1 (classificazione del personale) e il titolo IV (Quadri), Sezione Quarta, del CCNL Terziario e le declaratorie contrattuali della classificazione unica del personale del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, di seguito procedono all’individuazione e conseguente inquadramento contrattuale delle figure professionali funzionali all’articolarsi della dinamica organizzativa delle aziende e delle unità produttive operanti nel settore dell’ accettazione delle scommesse sportive.

 

1° livello – responsabile di area – Profilo esemplificativo: coordina e gestisce l’attività di più agenzie effettuando il relativo controllo di gestione;

– direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;

– quotisti – Profilo esemplificativo: elabora le quote di apertura e garantisce il monitoraggio del gioco e l’eventuale riallineamento delle quote giocate

 

2° livello – responsabile di agenzia – Profilo esemplificativo: gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa nell’ambito delle procedure aziendali e delle direttive impartite.

 

3° livello – vice responsabile di agenzia – Profilo esemplificativo: collabora e coadiuva l’attività del responsabile di agenzia, assumendone le relative funzioni in caso di assenza

 

4° livello – referente di sala – Profilo esemplificativo: referente funzionale dell’attività di preparazione della sala per l’accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa.

– addetto quote – Profilo esemplificativo: predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di primo livello.

 

5° livello – addetto scommesse – Profilo esemplificativo: addetto alla ricezione ed al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica / informatica (sportellista).

 

[457] Art. 4 Permessi retribuiti

 

La disciplina trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente all’1/1/2000, che già usufruivano di una riduzione di 120 ore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno “ad personam” corrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra ed il monte ore di permessi spettante ai dipendenti dell’azienda di riferimento, avuto riguardo al CCNL applicato alla data del 31/12/1999 ed al relativo divisore orario.

L’assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e non è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano ai Quadri e al personale di cui al primo comma dell’art. 134, del CCNL del Terziario 18/7/2008.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al settimo comma del presente articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l’assenza facoltativa post partum, i permessi e le aspettative non retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 180, CCNL Terziario 18/7/2008, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall’accordo interconfederale 16/5/1977, sulle festività abolite.

 

[458] Art. 5 Ferie

 

Il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente all’1/1/2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all’art. 195 CCNL del Terziario 18/7/2008.

 

[459] Art. 6 Scatti di anzianità

 

Per il personale assunto dall’1/1/2000 valgono le disposizioni di cui all’art. 192 CCNL del Terziario 18/7/2008.

Nei confronti del personale assunto antecedentemente all’1/1/2000 viene mantenuta la normativa di cui all’art. 21 del CCNL Agenzie Ippiche 10/1/1996, che viene di seguito integralmente riportato.

 

[460] Art. 21

 

Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia nel corso di tutto il rapporto di lavoro ed indipendentemente dagli eventuali passaggi di livello il lavoratore ha diritto ad un massimo di sei aumenti biennali.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità di servizio.

Il passaggio al livello superiore, come pure le eventuali variazioni in aumento del minimo contrattuale, nel corso del biennio intercorrente fra l’uno e l’altro aumento periodico non comportano, al momento della maturazione del successivo aumento, la rivalutazione degli aumenti periodici pregressi.

L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati prima del 30/9/1998 è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) del minimo contrattuale e della indennità di contingenza vigenti per il livello di inquadramento al momento della maturazione dei singoli aumenti periodici.

L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati dopo il 1/10/1998 è determinato in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento e nella seguente misura:

 

Inquadramento

Livello

euro
30,99
33,57
35,12
38,73
43,90

 

[461] Art. 7 Minimi tabellari Nota a verbale

 

Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello con la qualifica di responsabile di agenzia ed assunti antecedentemente all’1/1/2000 verrà riconosciuto, da quella data, in aggiunta alla retribuzione prevista per l’inquadramento al suddetto livello, un superminimo ad personam di euro 41,32 avente natura di retribuzione di fatto e non assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.

 

[462] Art. 8 Lavoro ordinario domenicale

 

Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell’art. 5 della legge 22/2/1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 del CCNL del Terziario 18/7/2008.

 

[463] Art. 9 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

 

Il personale assunto antecedentemente all’1/1/2000, con una anzianità di servizio superiore a 10 anni conserva il diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto fino ad un massimo di mesi 10 e alla corresponsione dell’intero trattamento economico spettante ai sensi dell’art. 193, del CCNL del Terziario 18/7/2008 fino al termine del suddetto periodo di conservazione del posto, ovvero, qualora le norme prevedano una indennità a carico degli Enti ed Istituti assicuratori, all’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso normale svolgimento del rapporto.

Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione

Le parti concordano che,

 

– in riferimento ai verbali di accordo sottoscritti precedentemente in merito alla proroga concordata fino alla data del 23/10/2005, per i contratti di collaborazione coordinata e coordinativa di cui al D.Lgs. 276/2003 e 251/2004.

 

– In coerenza con l’obbiettivo della stabilizzazione della forza lavoro occupata nelle Agenzie/Società di scommesse, in tali verbali richiamata

 

Si conviene quanto segue: I prestatori d’opera collaboratori che hanno prestato attività nel periodo 1/12/2004-23/10/2005, potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’assunzione potrà avvenire con inquadramento contrattuale di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione del personale per la qualifica corrispondente.

Decorsi 24 mesi dalla data di assunzione con tale inquadramento, il lavoratore sarà automaticamente inquadrato nel livello superiore e fruirà del trattamento economico previsto per le corrispondenti figure professionali aziendali.

Nel corso della vigenza della presente disciplina transitoria, ai lavoratori sarà applicato il CCNL del terziario, ivi compreso il presente protocollo aggiuntivo. Restano escluse le parti economiche di eventuali accordi aziendali vigenti che verranno applicate al termine del periodo di ventiquattro mesi sopra indicato.

Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo.

 

[464] ALLEGATO – Accordo di settore – Schema di avviso comune

 

Al Ministro dell’Economia e Finanze Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Il settore dei CONCESSIONARI di SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE è stato investito, nel corso degli ultimi anni, da una situazione di fortissima difficoltà con ingenti perdite economiche, che ne hanno seriamente minacciato la stabilità e la capacità competitiva.

Il settore, già gravato dall’accollo di un rilevantissimo fardello di debiti (alcune centinaia di milioni di euro) che i concessionari si sono impegnati a pagare fino al 2011, vive in un equilibrio precario nel quale pesa, in modo crescente, una pressione fiscale insostenibile, che non consente alcuna vera competitività a livello europeo, e che al contrario mina alle basi l’intera struttura nazionale impedendole di rafforzarsi e di partecipare alla pari nel sempre più difficile confronto internazionale.

A ciò deve aggiungersi che le nuove tecnologie hanno reso estremamente permeabili i singoli mercati nazionali, esponendoli al rischio di vera e propria invasione da parte di operatori esteri che, attraverso internet ovvero attraverso l’apertura di agenzie di scommesse di fatto “non oggetto di regolare concessione”, sottraggono continue risorse al mercato ed agli operatori legali, beneficiando, inoltre, nei propri Stati di origine di livelli di prelievo irrisori che consentono tra l’altro di adottare pianificazioni fiscali di vantaggio, nonché godere di non irrilevanti economie di scala.

A completamento del quadro è bene sottolineare anche l’inasprirsi della cronica crisi dell’ippica, una crisi organizzativa che è diventata nel tempo crisi di spettacolo e, quindi, crisi economica nella misura in cui ha intaccato l’appetibilità delle scommesse.

Il settore, nonostante, le difficoltà che lo hanno perseguitato negli ultimi anni, non ha ridotto il proprio contributo occupazionale. Le circa 1000 agenzie di scommesse danno lavoro direttamente, secondo le varie tipologie contrattuali, ad oltre 15 mila persone, ma considerando l’ampio indotto di riferimento (pulizie, manutenzioni, arredamenti, impianti, marketing, cancelleria, sistemi informativi, ecc.) non è temerario stimare un numero di occupati pari al doppio.

A ciò si aggiunga che la raccolta delle scommesse ippiche è, di gran lunga, il principale sistema di finanziamento della rete degli oltre 40 ippodromi italiani, che danno lavoro a più di 5 mila persone, considerando anche l’indotto.

In questo scenario, che ha aspetti già di per sé preoccupanti, si è inserita la normativa che riforma la disciplina del mercato del lavoro, la c.d. “Legge Biagi”, con conseguenze rilevanti sull’assetto e le attività dei concessionari di scommesse.

La nuova normativa sul lavoro costringerebbe i concessionari a modificare il loro attuale assetto occupazionale con conseguenze estremamente pesanti e negative per l’intero comparto, che non può permettersi, vista l’attuale situazione, né di rinunciare all’apporto professionale di migliaia di addetti, che in questi anni hanno contribuito al miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi al pubblico, né di caricarsi di oneri ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.

Viene stimato che dall’applicazione della nuova normativa sul lavoro, nonostante la possibilità di ricorrere ad alcune forme contrattuali più flessibili ed adattabili alle singole esigenze aziendali, deriverebbe un aumento dei costi, per le agenzie, superiore al 60% e comunque insostenibile da parte degli operatori.

L’obiettivo del consolidamento degli attuali rapporti di lavoro è un obiettivo comune delle parti; si rende, pertanto, necessario, uno sforzo complessivo di tutti i soggetti coinvolti, al fine di consentire che ciò avvenga senza ulteriori contraccolpi finanziari sull’intero comparto.

Per tutte queste ragioni, le parti chiedono unitariamente un intervento diretto dei titolari del Dicasteri in indirizzo, al fine di scongiurare il rischio di un’ennesima crisi.

Le soluzioni al problema possono essere diverse, ma tra tutte quella di un intervento di carattere fiscale sembra la più immediata ed efficace, soprattutto in termini temporali, che può essere indicata:

 

– nella riduzione della pressione fiscale sulle scommesse (ricordando che in Inghilterra è meno di 1/3 di quella italiana);

 

– nella detraibilità dell’Iva sugli acquisti (mediamente incide per il 10% sui costi totali di agenzia).

 

Gli interventi indicati non comporterebbero flessioni di gettito a livello erariale, ma anzi apporterebbero un beneficio immediato allo sviluppo del settore, sia in termini di maggiori investimenti, con riflessi diretti ed immediati proprio sul versante occupazionale, sia in termini di maggiore competitività sul piano della concorrenza internazionale.

La riduzione delle aliquote sulle scommesse consentirebbe di allineare l’offerta con quella dei principali competitors stranieri e, pertanto, di pensare al mercato delle scommesse non più come ad un mercato domestico, ma ad un mercato globale nel quale entrare grazie anche all’apporto delle nuove tecnologie (internet, tv interattiva, mobile, ecc.), e soprattutto al consolidamento delle strutture e delle dimensioni dei concessionari.

L’espansione del mercato, con recupero di una vasta area di illegalità e conseguente crescita della raccolta consentirebbe di compensare la riduzione delle aliquote e di favorire finanche una crescita del gettito, con innegabili benefici anche sul piano delle imposte dirette (maggiori entrate a titolo di IRES).

La detraibilità Iva, infine, rafforzerebbe la tendenza ad aumentare gli investimenti, in particolare sui punti vendita, con effetti molto positivi sull’indotto a livello locale, formato principalmente da piccole e piccolissime imprese. Anche in questo caso, verrebbe favorita una compensazione, a livello erariale, fra il calo delle imposte indirette e l’aumento delle imposte dirette, con effetti virtuosi sull’intera economia del sistema scommesse.

Sotto l’aspetto delle tutele e delle condizioni di lavoro si rende, altresì, necessario, prevedere la possibilità dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore al fine di affrontare con i necessari strumenti eventuali situazioni di crisi.

Alla luce di quanto sopra descritto, le parti ribadiscono la comune volontà di sollevare il problema in tutte le sedi Istituzionali competenti, al fine di giungere all’individuazione di una soluzione condivisa che consenta di evitare il disperdersi del grande patrimonio di professionalità e competenze acquisito grazie alle migliaia di addetti del settore, nonché di favorire la crescita dell’intero settore.

 

[465] 3. IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITA’ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI

 

[466] Premessa

 

Considerato Che il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, anche in virtù delle politiche di mobilità attuate dalle Amministrazioni locali, è in continua evoluzione ed espansione.

Considerata La sempre maggiore presenza di aziende private quali erogatrici dei servizi, anche in virtù delle privatizzazioni delle ex aziende municipalizzate. Considerata L’assenza di una regolamentazione unica che disciplini i rapporti di lavoro tra le aziende del settore ed i propri dipendenti.

Considerata l’adesione di AIPARK alla Confcommercio.

Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, con decorrenza 1/1/2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi.

Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da una sempre maggiore automazione degli impianti e dal conseguente impiego del personale addetto con funzioni di supporto alla funzionalità degli stessi, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del Terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dall’1/1/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta secondo le norme del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, ferma restando l’applicabilità del CCNL del Terziario, hanno convenuto sull’esigenza e opportunità di disciplinare, a parziale deroga del citato CCNL del Terziario, le sottoelencate materie.

 

Art. 1 – Classificazione del personale

Dichiarazione a verbale

 

Art. 2 – Reperibilità

 

Art. 3 – Lavoro ordinario domenicale

Dichiarazione a verbale

 

[467] Art. 1 Classificazione del personale

 

Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:

 

1° livello – responsabile di area; – professional senior.

 

2° livello – responsabile di struttura; – professional junior.

 

3° livello – capo squadra di addetti al controllo della sosta; – capo sala operativa; – capo squadra di unità tecnico-manutentiva; – capo unità operativa.

 

4° livello – addetti ad attività prevalente di ausiliario alla sosta (art. 17 comma 132 legge 15/5/1997 n. 127); – addetti alla manutenzione per interventi di carattere non ordinario sulle attrezzature e sugli impianti di parcheggio.

 

5° livello – addetti al controllo della sosta in superficie e in struttura; – addetti alla movimentazione e regolazione

dei flussi auto nei parcheggi; – sportellista; – addetti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e della

segnaletica; – addetti alla rimozione e bloccaggio dei veicoli.

 

6° livello – addetti alla custodia e semplice sorveglianza.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del CCNL Terziario.

 

[468] Art. 2 Reperibilità

 

Per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergenza, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio è previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilità. Le modalità operative ed organizzative dell’istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali. Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito dell’organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente. Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico: euro 7.75 per ogni giornata feriale di reperibilità; euro 10.33 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità. Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi.

 

[469] Art. 3 Lavoro ordinario domenicale

 

Ai dipendenti delle aziende del settore che, (ai sensi dell’art. 5 della legge 22/2/1934, n. 370), effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 del CCNL del Terziario 18/7/2008.

 

– Dichiarazione a verbale –

Eventuali trattamenti similari in atto in sede aziendale sono assorbibili fino a concorrenza.

 

[470] 4. ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALLA FIMAA

 

[471] Premessa

 

Considerato:

 

– che il 16/12/2002 veniva sottoscritto un Protocollo aggiuntivo al CCNL Terziario 20/9/1999 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA;

 

– che, in quella sede venivano rilevate le specificità di un settore in evoluzione quanto a disciplina dell’accesso alla professione e organizzazione del lavoro.

 

Tutto ciò premesso Le parti stipulanti il presente accordo confermano l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti alla FIMAA, delle norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 2/7/2004, con le modifiche e le integrazioni apportate nel testo unico 14/7/2005, con le decorrenze ivi previste, nonché del protocollo aggiuntivo 16/12/2002 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, anche con riferimento alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le figure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal CCNL terziario.

Le parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del CCNL terziario, per essere aderente alle specificità del settore in questione, sia integrata con i profili professionali individuati nell’Accordo 16/12/2002, che si riporta in calce al presente Accordo.

Le parti confermano altresì le disposizioni inerenti gli aspetti della disciplina dell’orario di lavoro come concordata nel richiamato accordo 16/12/2002: orario settimanale, distribuzione dell’orario settimanale, articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario, lavoro notturno, lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro straordinario.

In materia di orario di lavoro, le parti dichiarano altresì che procederanno ad incontrarsi tempestivamente per uniformare le suddette disposizioni a quanto verrà definito a livello di CCNL Terziario in materia di adeguamento delle disposizioni ivi contenute al D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni.

Le parti confermano, infine l’impegno ad incontrarsi in un periodo immediatamente successivo alla emanazione del decreto di cui all’art. 18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminare congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti confermano il loro impegno al perseguimento dell’obiettivo dell’unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della loro validità e fino al loro rinnovo, devono essere considerati un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sono globalmente migliorativi e, pertanto, sostituiscono ed assorbono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo

 

Art. 1 – Classificazione del personale Dichiarazione a verbale

 

Art. 2 – Orario settimanale

 

Art. 3 – Distribuzione dell’orario settimanale

 

Art. 4 – Articolazione dell’orario settimanale

 

Art. 5 – Flessibilità dell’orario

 

Art. 6 – Lavoro notturno

 

Art. 7 – Lavoro straordinario

 

Art. 8 – Maggiorazione del lavoro straordinario

 

– Nota a verbale –

Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all’art. 18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL del Terziario, al fine di esaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all’andamento del settore.

 

[472] Art. 1 Classificazione del personale

 

Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al titolo I della Seconda Parte del CCNL per i dipendenti del Terziario, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.

 

Quadri

 

  1. preposto ai sensi dell’art. 11 D.M. n. 452/1990;
  2. capo del personale;
  3. responsabile pubbliche relazioni.
  4. responsabili di filiale operativa.

 

1° Livello

 

  1. capi servizio o responsabili settore contratti;
  2. capi servizio o responsabili settore vendite;
  3. capi servizio o responsabili settore contabilità;
  4. capi servizio o responsabili settore pubblicità;
  5. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.

 

2° Livello

 

  1. addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all’organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
  2. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
  3. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;
  4. addetti alle vendite.

 

3° Livello

 

  1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell’ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
  2. addetti all’accettazione clienti nell’ambito della locazione in località turistiche;
  3. bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
  4. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
  5. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
  6. visuristi presso l’U.T.E., la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
  7. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa.

 

4° Livello

 

  1. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine;
  2. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;
  3. accompagnatori alle visite immobiliari;
  4. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati.

 

5° Livello

 

  1. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori. Le qualifiche di responsabile di agenzia – preposto – capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi – responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l’obbligo di iscrizione al ruolo di cui all’art. 2 della L. 39/1989, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.

 

[473] Art. 2 Orario settimanale

 

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.

Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.

L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26/4/1934, n. 653.

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Capo VII (Missione e Trasferimento) del CCNL per i dipendenti del terziario.

 

[474] Art. 3 Distribuzione dell’orario settimanale

 

L’orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.

Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10 per cento della paga base conglobata di cui all’art. 199 del CCNL del Terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

 

[475] Art. 4 Articolazione dell’orario settimanale

 

In relazione alle peculiari esigenze del Settore, al fine di migliorare il servizio all’utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:

 

  1. a) Orario settimanale su 5 giorni

 

Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.

 

  1. b) Orario settimanale su 6 giorni

 

Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del Sabato.

 

[476] Art. 5 Flessibilità dell’orario

 

Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 4 lettere a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:

  1. Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell’anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

 

  1. Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

 

Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del CCNL Terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all’art. 146 del CCNL Terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario settimanale contrattuale, così come definito all’art. 4, lettere a) e b).

I lavoratori interessati dalla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.

Ai fini dell’applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.

Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

 

[477] Art. 6 Lavoro notturno

 

Le parti, visto il D.Lgs. 26/11/1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il succitato Decreto delega alle parti sociali.

Pertanto, nell’ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il “Campo di applicazione”, la “Tutela della Salute” e la “Comunicazione del Lavoro Notturno” di cui agli articoli 1, 5, e 10 del suddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso decreto, quali:

 

Art. 2 Definizioni – Art. 3 Limitazioni al lavoro notturno – Art. 4 Durata della prestazione – Art. 6 Trasferimento al lavoro diurno – Art. 7 Riduzione dell’orario di lavoro e Maggiorazione retributiva

– Art.8 Rapporti sindacali – Art. 9 Doveri di informazione – Art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una verifica della materia.

 

[478] Art. 7 Lavoro straordinario

 

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente accordo.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.

L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

[479] Art. 8 Maggiorazione del lavoro straordinario

 

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario di lavoro previsto dal presente accordo, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui al CAPO XIII (Trattamento economico) del CCNL del Terziario e di eventuali superminimi, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:

 

  1. 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro settimanale di cui al precedente arti. 4 del presente accordo;

 

  1. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;

 

  1. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;

 

  1. 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.

 

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

[480] APPENDICE

 

[481] 1 – ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 27/7/1994

 

Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 27/7/1994

 

[482] 2 – ACCORDO INTERCONFEDERALE 9/6/2004 PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16/7/2002 TRA UNICE/UEAPME, CCEP e CES

 

Accordo interconfederale 9/6/2004 per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16/7/2002 tra UNICE/UEAPME, CCEP e CES

 

[483] 3 – AVVISO COMUNE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 8/10/2001, N. 86 CHE COMPLETA LO STATUTO DELLA SOCIETA’ EUROPEA PER QUANTO RIGUARDA IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DEL 2/3/2005 TRA CONFINDUSTRIA, ABI, ANIA, CONFCOMMERCIO, CONFSERVIZI E CGIL, CISL e UIL

 

[484] Premessa

 

La Direttiva n. 2001/86 persegue l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nelle Società costituite in forma di Società Europea, secondo le modalità individuate dal Regolamento n. 2157/2001.

Con il presente Avviso comune le Parti intendono proporre al Governo e al legislatore italiano, nell’assolvimento degli obblighi previsti dal Trattato e dalla Direttiva, la posizione condivisa dalle Parti sociali in merito all’attuazione delle disposizioni della Direttiva ed alla formulazione del testo di legge di recepimento della stessa, nella piena valorizzazione del metodo concertativo e dell’autonomia collettiva.

Le parti firmatarie del presente Avviso raccomandano al Governo ed al Parlamento l’adozione di adeguati provvedimenti legislativi volti a consentire modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea coerenti con gli obiettivi della Direttiva stessa.

Sulla conformità dei provvedimenti legislativi in essere alla Direttiva 2001/86 le parti ritengono che l’adozione di eventuali iniziative debba essere preceduta dalla consultazione delle parti stesse.

 

[485] Art. 1 Oggetto

 

  1. Il presente Avviso comune disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società per azioni europee (Società Europea, in seguito denominata “SE”), di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, recependo i contenuti della Direttiva 2001/86/CE.

 

  1. A tal fine le parti indicano modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all’art. 7, a quella prevista nell’allegato.

 

[486] Art. 2 Definizioni

 

  1. Ai fini del presente Avviso comune si intende per:

 

  1. a) “SE”, una società costituita conformemente al Regolamento (CE) n. 2157/2001;

 

  1. b) “società partecipanti”, le società partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;

 

  1. c) “affiliata” di una società, un’impresa sulla quale la società esercita un’influenza dominante ai sensi dell’art. 3, commi da 2 a 7 del D.Lgs. 2/4/2002, n. 74, ivi definita come “controllata”;

 

  1. d) “affiliata o dipendenza interessata”, l’affiliata o la dipendenza di una società partecipante, che è destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di quest’ultima;

 

  1. e) “rappresentanti dei lavoratori”, i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge nonché degli accordi interconfederali 20/12/1993 e 27/7/1994 e successive modifiche o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

 

  1. f) “organo di rappresentanza”, l’organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all’articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell’Allegato, onde attuare l’informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;

 

  1. g) “delegazione speciale di negoziazione”, la delegazione istituita conformemente all’art. 3 per negoziare con l’organo competente delle società partecipanti le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;

 

  1. h) “coinvolgimento dei lavoratori”, qualsiasi meccanismo, ivi comprese l’informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell’ambito della società;

 

  1. i) “informazione”, l’informazione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell’organo competente della SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli organi decisionali di un singolo Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l’organo competente della SE;

 

  1. j) “consultazione”, l’apertura di un dialogo e d’uno scambio di opinioni tra l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori e l’organo competente della SE, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere – circa le misure previste dall’organo competente – un parere di cui si può tener conto nel processo decisionale all’interno della SE;

 

  1. k) “partecipazione”, l’influenza dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una società mediante:

 

  1. il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società, o

 

  1. il diritto di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società e/o di opporvisi.

 

[487] Art. 3 Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione

 

  1. Quando gli organi di direzione o di amministrazione delle società partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l’approvazione di un progetto di costituzione di un’affiliata o di trasformazione in una SE, essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l’identità e il numero di lavoratori delle società partecipanti, delle affiliate o dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle società sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

 

  1. A tal fine è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle società partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti in appresso:

 

  1. a) in occasione dell’elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:

 

1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati, in ciascuno Stato membro, dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati, in ciascuno Stato membro, dalle società partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate nell’insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono comprenderne almeno uno che rappresenti ciascuna società partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento del numero complessivo dei membri;

 

2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni società partecipante che è iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all’iscrizione della SE se:

 

– il numero di detti membri supplementari non supera il 20 % del numero di membri designati in virtù del punto 1) che precede; e

 

– la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

 

3) che, nel caso di cui al punto 2) che precede, se il numero di tali società è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al primo comma, detti seggi supplementari siano attribuiti a società di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;

 

  1. b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati, tra i componenti le rappresentanze sindacali (RSU/RSA), dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;

 

  1. c) ove in uno stabilimento o in un’impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle società partecipanti determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.

 

  1. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle società partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tal fine, gli organi competenti delle società partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino all’iscrizione di quest’ultima.

 

  1. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9 la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori.

Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri,

 

  1. a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti, o

 

  1. b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding o costituzione di un’affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50% del numero complessivo dei lavoratori delle società partecipanti.

 

5.Per “riduzione dei diritti di partecipazione” si intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi dell’art. 2, lettera k), inferiore alla quota più elevata esistente nelle società partecipanti.

 

  1. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario.

La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell’inizio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne.

 

  1. La delegazione speciale di negoziazione può decidere a maggioranza, quale specificata in appresso, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell’accordo menzionato all’art. 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all’allegato.

 

  1. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.

 

  1. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, il comma 7 non si applica se la partecipazione è prevista nella società da trasformare.

 

  1. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10% dei lavoratori della SE, delle affiliate e dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all’allegato.

 

  1. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le società partecipanti sostengono le spese di cui all’allegato, Parte seconda, comma 1, lett. l).

 

  1. Le parti invitano il legislatore ad adottare opportune norme relative al sostegno delle attività di funzionamento della delegazione speciale di negoziazione, nonché delle attività formative rivolte ai membri ed esperti della delegazione stessa e degli organi competenti delle società partecipanti.

 

[488] Art. 4 Contenuto dell’accordo

 

  1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.

 

  1. Fatta salva l’autonomia delle parti e salvo il comma 4, l’accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:

 

  1. a) il campo d’applicazione dell’accordo stesso;

 

  1. b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza che sarà l’interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest’ultima e delle sue affiliate e dipendenze;

 

  1. c) le attribuzioni e la procedura prevista per l’informazione e la consultazione dell’organo di rappresentanza;

 

  1. d) la frequenza delle riunioni dell’organo di rappresentanza;

 

  1. e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all’organo di rappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SE sostiene le spese di cui all’allegato, Parte seconda, comma 1, lett. l);

 

  1. f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l’informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

 

  1. g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SE che l’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell’organo di rappresentanza dei lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori, nonché i loro diritti;

 

  1. h) la data di entrata in vigore dell’accordo, la durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.

 

3.L’accordo non è soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell’allegato.

 

4.Fatto salvo l’art. 13, comma 3, lettera a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l’accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE.

 

[489] Art 5 Durata dei negoziati

 

  1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

 

  1. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall’istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

 

[490] Art. 6 Legge applicabile alla procedura di negoziazione

 

  1. La legislazione applicabile alla procedura di negoziazione è quella vigente nello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale.

 

[491] Art. 7 Disposizioni di riferimento

 

  1. Le disposizioni di riferimento previste dall’allegato trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel registro delle imprese:

 

  1. a) qualora le parti decidano nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;

 

  1. b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all’art. 5, e

 

– l’organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l’applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e di proseguire quindi con l’iscrizione della SE, e

 

– la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso, ai sensi dell’art. 3, comma 7, la decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti negli stati membri in cui la SE annovera lavoratori.

 

  1. Le disposizioni di riferimento previste dalla Parte terza dell’allegato si applicano soltanto qualora:

 

  1. a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di direzione o di vigilanza si applichino ad una società trasformata in SE;
  2. b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:

 

1) anteriormente all’iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

 

2) anteriormente all’iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25% del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

 

  1. c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o costituzione di un’affiliata:

 

1) anteriormente all’iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti; o

 

2)anteriormente all’iscrizione della SE, esista presso una o più delle sue società partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50 % del numero complessivo di lavoratori di tutte le società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

 

  1. Se presso diverse società partecipanti esistevano più di una delle forme di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa l’organo competente delle società partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del presente comma.

 

[492] Art. 8 Segreto e riservatezza

 

  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione e dell’organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non sono autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dall’organo competente della SE e delle società partecipanti. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per l’informazione e la consultazione.

 

  1. Fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti da specifiche disposizioni di legge, l’organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante situato nel territorio italiano non è obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE (o, eventualmente, della società partecipante) o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.

 

  1. Le parti invitano il legislatore a ricomprendere nella disciplina del presente articolo le SE che perseguono direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni.

 

  1. Quando applicano i commi 1, 2 e 3, gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso che i rappresentanti dei lavoratori possono avviare qualora l’organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della società partecipante esiga la riservatezza o non fornisca informazioni. Queste procedure possono includere dispositivi destinati a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

 

[493] Art. 9 Funzionamento dell’organo di rappresentanza e procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori

 

  1. L’organo competente della SE e l’organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell’osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l’organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione di questi ultimi.

 

[494] Art. 10 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

 

  1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell’organo di rappresentanza, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura per l’informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell’organo di controllo o di amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE, le sue affiliate/controllate o dipendenze o presso una società partecipante fruiscono, nell’esercizio delle loro funzioni, delle stesse tutele e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui i rappresentanti dei lavoratori sono impiegati.

 

  1. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni, nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

 

  1. Le parti definiscono, nell’ambito dell’accordo di cui all’art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l’esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle società partecipanti.

 

[495] Art. 11 Sviamento di procedura

 

1.Le parti invitano il legislatore ad individuare discipline idonee, in tempi rapidi, ad impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di negare o privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento.

 

[496] Art. 12 Sanzioni

 

  1. Le parti sociali invitano il legislatore ad adottare sanzioni adeguate, applicabili in caso di violazione delle legge di trasposizione della Direttiva 2001/86 da parte della SE. Tali sanzioni debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

[497] Art. 13 Relazione tra il presente Avviso comune e altre disposizioni

 

  1. Qualora la SE sia un’impresa di dimensioni comunitarie o un’impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi del D.Lgs. 2/4/2002, n. 74, le disposizioni di quest’ultimo non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all’articolo 3, comma 7, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 2/4/2002, n. 74.

 

  1. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari, previste dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente Avviso comune, non si applicano alle società costituite conformemente al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e contemplate dal presente Avviso.

 

  1. Il presente Avviso non pregiudica:

 

  1. a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diversi da quelle del presente Avviso comune, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla partecipazione agli organi della SE;

 

  1. b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi societari diverse da quelle del presente Avviso comune di cui sono destinatarie le affiliate della SE.

 

[498] Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

 

1.E’ prevista la costituzione di una sede tecnica presso il Ministero del Lavoro, composta da membri nominati dalle parti sociali, preposta ad attività di osservatorio e monitoraggio dell’applicazione della Direttiva.

 

[499] ALLEGATO DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO di cui all’art. 7

 

Parte prima: Composizione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori

 

  1. Al fine di realizzare l’obiettivo indicato all’articolo 1 e nei casi previsti all’art. 7, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

 

  1. a) l’organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall’insieme dei lavoratori, congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;

 

  1. b) l’elezione o designazione dei membri dell’organo di rappresentanza avviene conformemente alle leggi nonché agli accordi interconfederali 20/12/1993 e 27/7/1994 e successive modifiche o ai contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;

 

  1. c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SE:

 

1) con allocazione di una o più nuove unità locali situate in uno Stato membro che in precedenza non era coinvolto nella SE: i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro rappresentate nell’organo di rappresentanza dei lavoratori;

 

2) con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato membro decadono dall’organo di rappresentanza e l’organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;

 

3) con alterazione della distribuzione dell’occupazione nell’ambito della SE, sue controllate o dipendenze per una quota pari ad almeno il 10% dell’occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute;

 

  1. d) se le sue dimensioni lo giustificano, l’organo di rappresentanza può eleggere al suo interno un comitato ad hoc composto da almeno tre membri;

 

  1. e) l’organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;

 

  1. f) i membri dell’organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati, in ciascuno Stato membro, dalle società partecipanti nonché dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati dalle società partecipanti nonché dalle affiliate o dipendenze interessate nell’insieme degli Stati membri;

 

  1. g) l’organo competente della SE è informato della composizione dell’organo di rappresentanza;

 

  1. h) quattro anni dopo la sua istituzione, l’organo di rappresentanza delibera in merito all’opportunità di rinegoziare l’accordo di cui agli artt. 4 e 7 oppure di mantenere l’applicazione delle disposizioni di riferimento adottate in conformità del presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità dell’art. 4, si applicano mutatis mutandis gli artt. 3 (commi da 4 a 12), 4, 5, 6 e l’espressione “delegazione speciale di negoziazione” è sostituita da “organo di rappresentanza”.

Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformità delle disposizioni di riferimento.

 

Parte seconda: Disposizioni di riferimento per l’informazione e la consultazione

 

  1. Le competenze e i poteri dell’organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle seguenti norme:

 

  1. a) la competenza dell’organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro Stato membro ovvero che esorbitano dai poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;

 

  1. b) fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lettera e), l’organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, in tempo utile, e a tal fine di incontrare l’organo competente della SE almeno una volta all’anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall’organo competente, riguardo all’evoluzione delle attività e delle prospettive della SE. Le direzioni locali ne sono informate;

 

  1. c) l’organo competente della SE trasmette all’organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell’organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all’assemblea generale degli azionisti;

 

  1. d) la riunione di cui alla lett. b) verte in particolare sui seguenti aspetti della SE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione e evoluzione probabile dell’occupazione, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l’organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi,

 

  1. e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l’organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L’organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l’organo competente della SE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell’ambito della SE, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;

 

  1. f) qualora l’organo competente decida di non agire conformemente al parere espresso dell’organo di rappresentanza, quest’ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l’organo competente della SE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell’organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione;

 

  1. g) le riunioni di cui alla presente Parte seconda lasciano impregiudicate le prerogative dell’organo competente;

 

  1. h) prima delle riunioni con l’organo competente della SE, l’organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente alla lettera f), può riunirsi senza che i rappresentanti dell’organo competente siano presenti;

 

  1. i) fatto salvo l’art. 8, i membri dell’organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;

 

  1. j) l’organo di rappresentanza o il comitato ad hoc può farsi assistere da esperti di sua scelta;

 

  1. k) nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell’organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;

 

  1. l) le spese dell’organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che fornisce ai membri di quest’ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a ciò finalizzata. In particolare, la SE prende a proprio carico – salvo che non sia stato diversamente convenuto – le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell’organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.

 

Parte terza: disposizioni di riferimento per la partecipazione

 

  1. La partecipazione dei lavoratori alla SE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

 

  1. a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all’iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica mutatis mutandis la lettera b);

 

  1. b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell’iscrizione della SE;

 

  1. c) se nessuna delle società partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell’iscrizione della SE, non vi è l’obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori;

 

  1. d) la ripartizione dei seggi dell’organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall’organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l’organo di rappresentanza designa uno dei membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato italiano, laddove opportuno;

 

  1. e) le parti invitano il legislatore ad affidare alla contrattazione collettiva la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi;

 

  1. f) tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall’organo di rappresentanza nell’organo di vigilanza o, se del caso, di amministrazione, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

 

[500] 4 – ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUTI E FONDI BILATERALI PREVISTI DAL CCNL TDS del 10/12/2009

 

Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli enti, organismi, istituti e fondi bilaterali previsti dal CCNL TDS del 10/12/2009

 

[501] 5 – ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA GOVERNANCE DELLA BILATERALITA’ DEL 20/2/2014

 

Accordo Interconfederale sulla Governance della bilateralità del 20/2/2014

 

[502] 6 – ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E FONDI BILATERALI NAZIONALI E TERRITORIALI DEL 19/3/2014

 

Accordo sulla Governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 19/3/2014

 

[503] 7 – ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA RAPPRESENTANZA DEL 26/11/2015

 

Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26/11/2015

 

[504] 8 – ACCORDO INTERCONFEDERALE PER UN NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E MODELLO CONTRATTUALE DEL 24/11/2016

 

Accordo Interconfederale per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale del 24/11/2016

 

[505] Verbale di accordo 14/6/2006

 

Il giorno 14/6/2006, tra la CONFCOMMERCIO, il COMITATO PROVINCIALE SERVIZI MILANO; e la FILCAMS-CGIL; la FISASCAT-CISL; la UILTUCS-UIL, si è stipulato il presente accordo in tema di classificazione a deroga ed integrazione del CCNL Commercio.

 

[506] Gruppo di lavoro “Settore servizi”

 

Considerate le funzioni affidate dal c.c.n.l. del terziario, art. 15, alla Commissione paritetica per la classificazione e di quanto previsto dall’art. 96 inerente l’evoluzione della classificazione;

Visto il compito specifico assegnato alla Commissione con l’ultimo rinnovo del c.c.n.l. 2 luglio 2004, e la Dichiarazione a verbale in materia di classificazione del personale ivi contenuta;

Preso atto della sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel vigente c.c.n.l.;

Considerata l’evoluzione professionale fluida e dinamica del terziario avanzato;

Tenuto conto dei lavori di studio, approfondimento e ricerca sulle figure professionali del settore dei servizi, svolti dal gruppo di lavoro, che hanno individuato uno schema condiviso di classificazione del personale che rappresenta le figure professionali (in parte già comprese nell’attuale classificazione) del terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy);

 

Si concorda:

 

il presente Protocollo aggiuntivo in tema di classificazione, a deroga ed integrazione del c.c.n.l. del terziario.

 

[507] Classificazione Terziario Avanzato

 

Premessa

Considerato quanto previsto nella dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale e di quanto previsto all’art. 96 del vigente c.c.n.l. inerente l’evoluzione della classificazione.

Considerata l’evoluzione professionale fluida e dinamica del terziario avanzato, le parti hanno affidato alla Commissione paritetica il compito di approfondire e di delineare uno specifico protocollo che rappresenti le figure professionali (in parte già comprese nell’attuale classificazione) del terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy).

 

[508] Quadri

 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 104 del vigente c.c.n.l., per i lavoratori ai quali è attribuita la qualifica di quadro di cui alla legge n. 190/1985, la Commissione proseguirà i propri lavori al fine di individuare eventuali profili professionali.

 

[509] 1 Livello

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o team di progetto ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegati. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

1) account executive nelle agenzie di pubblicità;

2) analista;

3) analista di sistemi;

4) analista programmatore;

5) analista sistemista;

6) analyst (statistico esperto che analizza le risposte di questionari lanciati sul web);

7) application developer (sviluppatore di applicazioni su web – servizi);

8) application engineer (esperto soluzioni applicative (ERP, CRM, e-learning, data mining, data warehousing, search engine marketing);

9) art director nelle agenzie di pubblicità; art buyer;

10) blog publisher (responsabile ufficio stampa che pubblica su blog – area di registrazione e dibattito pubblico su Internet – aziendali);

11) comunication designer (progettista comunicazionale, progetta gli elementi della comunicazione che costituiscono il sito);

12) application consultant (consulente applicativo);

13) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;

14) copy writer (si occupa dei contenuti e della forma di comunicazione);

15) costumer service engineer (tecnico assistenza);

16) costumer support manager (responsabile assistenza tecnica, addetto alla riparazione e alla manutenzione dei sistemi IT e dei rapporti con i clienti);

17) data base designer & administrator (progettista e amministratore di banche dati);

18) data base designer (progettista di banche dati);

19) grafico (progettista del disegner);

20) help desk (specialistico di seconda risposta);

21) information system auditor (gestione della sicurezza, delle aree di competenza e della profilazione e dell’autenticazione);

22) interactive account (propone format interattivi), interactive art;

23) internal auditor (controllo qualità del team di progetto);

24) IT architect (esperto di soluzioni architetturali);

25) marketing information (operatore di marketing che si occupa dei contenuti);

26) media, media planner;

27) multimedia designer (progettista di soluzioni multimediali – utilizzo di più mezzi di comunicazione);

28) multimedia programmer (programmatore di soluzioni multimediali);

29) network architect, application architect (architetto di reti e soluzioni applicative);

30) network engineer (sistemista di reti);

31) presales consultant (consulente di prevendita di soluzioni informatiche);

32) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;

33) produttore stampa (produce su stampa manifesti, adversing);

34) grafico (progettista del designer);

35) art buyer (si occupa di acquisire i format);

36) interactive account, interactive art;

37) application developer (sviluppatore su applicazioni web-servizi);

38) produttore TV (multimediale produce videoclip e format audiovisivi);

39) progress (multimediale);

40) public relation executive nelle agenzie di pubblicità;

41) research executive nelle agenzie di pubblicità;

42) researcher (ricercatore esperto, è in grado di svolgere autonomamente una ricerca e intrattiene direttamente i rapporti con il cliente);

43) responsabile commerciale nelle imprese di informatica;

44) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;

45) responsabile di prodotto;

46) responsabile di progetto – capo progetto;

47) responsabile formazione;

48) responsabile marketing;

49) responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;

50) responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;

51) responsabile ricerca e sviluppo (R&S) in imprese di servizi di informatica (elaborazione statistica informatica dei dati di ricerca);

52) responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;

53) responsabile sicurezza IT;

54) responsabile sistema qualità;

55) responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;

56) responsabile vendite;

57) response center engineer (specialista di supporto tecnico);

58) revisore contabile, consulente di direzione aziendale, internal auditor (controllo qualità del team di progetto), information system auditor (si occupa della gestione della sicurezza, delle aree di competenza e della profilazione e dell’autenticazione);

59) sales assistent (esperto di vendita e ricerca clienti);

60) security consultant (esperto sicurezza dati e procedure);

61) sistemista;

62) sistemista di reti;

63) software design engineer (esperto di progettazione software);

64) software engineer (ingegnere di sviluppo software che utilizza ad esempio linguaggi di programmazione coma Java, Visual C++, Visual basic, Visual C#);

65) staff advisor (consulente di direzione aziendale);

66) statistico esperto;

67) strategic account planner;

68) system & network administrator (amministratore di sistemi e reti);

69) system engineer (ingegnere dei sistemi di rete, e dei firewall);

70) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;

71) traffic (multimediale, si occupa dei flussi comunicazionali);

72) visual designer (progettista degli aspetti visuali delle applicazioni);

73) visual programmer (programmatore degli elementi visuali delle applicazioni);

74) visualizer (multimediale).

 

[510] 2 Livello

 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento, controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Figure professionali a livello executive, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

1) executive: account, application develop, art buyer, art, copy writer, grafico, information system auditor, interactive account, interactive art, interactive project manager, internal auditor o EDP auditor, media, media planner, produttore stampa, produttore TV, progress, staff advisor, resercer (ricercatore, è in grado di svolgere una ricerca), strategic planner, traffic, visualizer, web editor, web developer;

2) assistente: alle vendite, analista ITC, art director nelle agenzie di pubblicità, commerciale, copywriter, marketing, media planner nelle agenzie di pubblicità, revisore contabile, sistemista;

3) amministratore di banche dati;

4) consulente di direzione aziendale;

5) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale;

6) strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;

7) organizzatore traffic (progresso) nelle agenzie di pubblicità;

8) programmatore analista;

9) programmatore di pubblicità cinema nella concessione di pubblicità;

10) responsabile area formazione professionale;

11) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;

12) specialista di prodotto;

13) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

14) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;

15) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità.

 

[511] 3 Livello

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) junior con professionalità di: account, strategic planner, media, media researcher, media planner, copy writer, art, progress, visualizer, traffic, produttore TV, produttore stampa, grafico, art buyer, interactive account, interactive art, application developer, interactive project manager, web editor, web developer;

2) junior con professionalità di: revisore contabile, consulente di direzione aziendale, internal auditor, information system auditor (colui che acquisisce progressivamente competenze tecniche anche sotto la supervisione di altri);

3) assistente di ricerca;

4) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;

5) formazione professionale – coordinatore formazione;

6) formazione professionale: formatore/esperto;

7) formazione professionale: progettista;

8) gestore di applicazioni;

9) installatore, manutentore di hardware, software e reti;

10) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;

11) operatore di elaboratore con controllo di flusso;

12) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

13) programmatore;

14) programmatore minutatore di programmi – web developer;

15) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;

16) schedulatore flussista;

17) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;

18) tecnico commerciale;

19) tecnico formazione clienti;

20) tecnico marketing.

 

[512] 4 Livello

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) addetti alla segreteria con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tengono contatti informativi con la clientela;

2) addetto al back office commerciale;

3) addetto al controllo qualità dati;

4) addetto all’attivazione clienti;

5) allestitore esecutivo di vetrine e display;

6) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;

7) hostess senza conoscenze linguistiche;

8) junior traduttore e interprete;

9) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

10) operatore sala macchine per le imprese dell’informatica: colui che coordina l’attività degli operatori, rispondendo direttamente di tutte le attività previste per gli stessi, sia per il funzionamento ordinario della sala macchine, sia con la collaborazione dei gestori delle procedure, nella gestione delle situazioni anomale, interviene personalmente per la rapida soluzione dei problemi, controlla l’attività del personale, sia di sala macchine, sia degli addetti alle operazioni ausiliarie (input/output), assicura l’efficienza delle macchine, è responsabile della sicurezza in sala macchine; ne vieta l’ingresso alle persone non autorizzate dal capo centro;

11) pittore o disegnatore esecutivo.

 

[513] 5 Livello

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

2) informatore negli istituti di informazioni commerciali;

3) operatore di macchine perforatrici e verificatrici.

 

[514] Verbale di accordo 30/4/2020

 

 

Il giorno 30/4/2020, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL.

 

PREMESSO CHE

 

– L’emergenza epidemiologica COVID – 19 sta determinando una modifica nelle prassi comportamentali e organizzative;

 

– I provvedimenti governativi succcessivi e, da ultimo, il DPCM 24 Aprile all’art. 1, comma 7, lettera t) dispone che: “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto” ;

 

– pur nelle modalità ridotte dettate dalle contingenze le Parti ritengono opportuno continuare ad esercitare le previsioni affidate dalla contrattazione collettiva, alle parti firmatarie i CCNL;

 

– il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede all’art. 39 la comparizione spontanea ai fini della conciliazione della controversia;

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,

 

DICHIARANO QUANTO SEGUE

 

In conformità alle previsioni vigenti le Parti concordano che quanto previsto dall’art. 39 (Procedure) comma 9 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla “comparizione spontanea”, ai fini della conciliazione della controversia, possano essere svolte anche in modalità da remoto/telematiche, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, comma del c.c. e 410 – 411 c.p.c.

 

 

[515] Verbale di accordo 16/7/2020

 

 

Il giorno 16/7/2020 si sono incontrati CONFCOMMERCIO e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e  UILTUCS – UIL per procedere alla sottoscrizione del presente Accordo d’integrazione all’accordo raggiunto in data 20/2/2020 in tema di assunzione a tempo determinato del personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa

 

 

Considerato che:

 

– l’art, 13 del Decreto del MEF fissava al 23 luglio la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per i possessori di redditi di cui all’art. 34, c. 4 del D, Lgs, 241/97;

 

– l’art. 16 bis, c. 5 del D. L. 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai CAF dipendenti, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti;

 

– tale modifica dei termini sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1/1/2021;

 

– il D.L. 9/2020, nell’affrontare l’emergenza sanitaria COVID 19, al fine di agevolare i cittadini nella gestione degli adempimenti, ha modificato tale termine, anticipandolo al 1/1/2020;

 

– le Parti, in data 20/2/2019 avevano definito in uno specifico accordo l’attività stagionale dei CAF, prevedendo, tra l’altro, “che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.”

 

Tutto ciò considerato,

 

le Parti, prendendo atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano che le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale dei CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 20/2/2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine ed alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano:

 

“Ricorso delle assunzioni a tempo determinato

 

Per far fronte alle specifiche necessità dei CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D. Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 01; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.

Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 dei D. Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla L. n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

 

Diritto di precedenza

 

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 comma 3, del D, Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro. “

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge e di contratto.

 

[516] Regolamento FONDO EST

 

[517] Regolamento delle attività in vigore dall’1/8/2020

 

[518] Art. 1 Oggetto del regolamento

 

Il presente regolamento disciplina le attività del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi “Est”, in seguito più brevemente denominato “EST”, costituito con atto pubblico il 27/7/2005.

Hanno l’obbligo di iscrizione ad EST tutte le aziende che applicano i seguenti CCNL:

 

– CCNL Terziario, distribuzione e servizi;

 

– CCNL per i dipendenti da Aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo;

 

– CCNL per i dipendenti delle Imprese di viaggi e tour operator;

 

– CCNL Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie;

 

– CCNL Aziende Farmaceutiche speciali;

 

– CCNL Impianti e Attività Sportive profit e no profit;

 

– CCNL Autoscuole e Studi di consulenza automobilistica;

 

– CCNL Imprese esercenti Attività Funebre;

 

– CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO);

 

– CCNL Fiori recisi.

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti il Fondo EST.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra.

 

[519] Art. 2 Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione

 

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, dei contratti di cui all’art. 1 hanno l’obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli apprendisti il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi dianzi richiamati assumono la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri e dei Dirigenti.

Ove il CCNL applicato lo preveda è, comunque, consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi.

E’ altresì consentita l’iscrizione ad EST dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/1970 purché vi sia un’espressa dichiarazione degli enti che assumono l’obbligo di contribuzione.

 

2.1. Modalità di iscrizione

 

L’iscrizione ad Est presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L’iscrizione o la cessazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di determinare gli aventi diritto all’iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva INPS (e-mens).

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell’area di iscrizione del sito internet www.fondoest.it .

L’elenco dei dipendenti dovrà essere raccolto nelle “liste di contribuzione” inserite secondo i modelli informatici forniti da EST e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (CCNL di riferimento, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dai tracciati dati.

Dal mese di gennaio 2011 i flussi Uniemens, qualora pervenuti, saranno utilizzati per generare le liste di contributi mancanti e per integrare le liste contributive dei dipendenti qualora le “liste di contribuzione” non siano state inviate secondo i modelli informatici forniti da Est (xml), e per integrare dette liste qualora risultassero incomplete.

Nel caso di pagamenti effettuati da aziende e in totale assenza di lista contributiva di competenza, verrà duplicata l’ultima lista inviata.

Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato – riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria.

Nel caso in cui l’azienda effettui un versamento con F24 e compili contestualmente gli Uniemens individuali dei dipendenti, il cui codice contratto corrisponda ad uno dei contratti stessi di cui all’art. 1 del presente Regolamento, l’azienda verrà iscritta d’ufficio. L’invio della User id e della password avverrà solo nel momento in cui l’azienda completerà i dati necessari a perfezionare l’iscrizione.

L’iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all’Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente.

E’ facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente on-line, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo.

All’atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati in data anteriore all’iscrizione stessa. L’ufficio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicati ad EST, attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoest.it, in occasione del versamento periodico dei contributi.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l’Azienda è tenuta a darne comunicazione ad Est in occasione del versamento periodico dei contributi.

 

[520] Art. 3 Casi particolari di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

 

Di norma nei periodi di aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali l’Azienda non ha l’obbligo della contribuzione al Fondo Est, salvo che l’azienda medesima, per accordo sindacale o per sua scelta, non prosegua i versamenti. Qualora l’azienda intenda proseguire volontariamente i versamenti individuali per i lavoratori sospesi, facendosi carico del relativo onere, non deve chiedere alcuna autorizzazione preventiva e continuerà ad effettuare i versamenti a copertura secondo le procedure in atto.

Nei casi in cui l’Azienda non versi la contribuzione in luogo del lavoratore, quest’ultimo ha la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale a copertura di eventuali periodi nei quali usufruisce degli ammortizzatori sociali e trattamenti di disoccupazione previsti dal D.Lgs. 22/2015 e successive modifiche. Al lavoratore è consentito, altresì, di proseguire volontariamente la contribuzione individuale per i periodi di aspettativa non retribuita ovvero in tutti i casi previsti dal D.Lgs. 148/2015 e successive modificazioni e in regime cassa integrazione in deroga. Ai fini di cui sopra, dovrà presentare apposita richiesta entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione ovvero della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà delegare l’azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle proprie competenze, ovvero effettuare direttamente il versamento con le modalità definite al successivo art. 3, punto 2. Eventuali diverse modalità di versamento, previste da specifici accordi sindacali, devono essere di volta in volta autorizzate. In ogni caso, la prosecuzione volontaria della contribuzione individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento.

Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un’altra azienda, anch’essa tenuta al versamento ad Est, gli eventuali contributi volontari versati in eccedenza dal lavoratore, coincidenti con quelli versati dal nuovo datore di lavoro, saranno accreditati in termini di mensilità aggiuntive di copertura al lavoratore che ne usufruirà in eventuali periodi di sospensione o restituiti a seguito di formale richiesta da parte del lavoratore laddove non ancora destinati a copertura sanitaria. L’importo del versamento volontario individuale di cui al presente articolo, è pari, per tutti i richiedenti, a 12 euro mensili pro-capite.

 

3.1. – Limiti alla prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

 

Nel caso di periodi di sospensione dell’attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione in deroga, aspettativa non retribuita, ecc.), la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione individuale è concessa per il solo periodo di sospensione e cessa con la ripresa dell’attività. Nei casi previsti dal D.Lgs. 22/2015 e successive modificazioni, per i lavoratori in stato di disoccupazione la facoltà di continuare in forma volontaria la contribuzione individuale è concessa per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Laddove il CCNL applicato, consenta l’iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato superiore a tre o cinque mesi, gli stessi potranno richiedere l’iscrizione al versamento volontario per i periodi dell’anno non lavorati, per un massimo di dodici mesi.

 

3.2. – Modalità di prosecuzione volontaria dei versamenti individuali

 

Nei casi e nei limiti previsti ai precedenti punti 3 e 3.1., per effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali, il lavoratore o l’azienda delegata all’adempimento dovranno attenersi alle seguenti modalità:

 

  1. Compilare la richiesta di “prosecuzione volontaria dei versamenti individuali” disponibile on line sul sito del Fondo, per la necessaria autorizzazione. Una volta concessa l’autorizzazione, i relativi versamenti possono essere effettuati dall’azienda – nel caso di accordo sindacale o di scelta del lavoratore – ovvero dal lavoratore, individualmente od unitamente ad altri lavoratori, in maniera diretta secondo le modalità illustrate nel sito istituzionale del Fondo.

 

  1. Indicare, nel caso di sospensione per aspettativa non retribuita o di applicazione degli ammortizzatori sociali il periodo della sospensione stessa al fine di permettere al sistema informatico il calcolo dei contributi da versare volontariamente in unica soluzione.

 

  1. Indicare, nei casi di disoccupazione previsti dal D.Lgs. 22/2015 e successive modifiche, la data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata del periodo di eventuale indennizzo, al fine di permettere al sistema informatico di calcolare i contributi da versare in unica soluzione sino al termine dell’anno in corso. Per il periodo eccedente l’anno in corso il contributo deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo.

 

  1. Effettuare il versamento, sia nel caso di sospensione che di cessazione dell’attività lavorativa, tramite bonifico bancario, carta di credito ovvero altra modalità stabilita dal Fondo. E’ in facoltà del Fondo richiedere copia della documentazione attestante i periodi di disoccupazione o di applicazione degli ammortizzatori sociali. La ricevuta di pagamento, presente sul sistema informatico, potrà essere utilizzata per usufruire delle detrazioni fiscali di legge.

 

Ogni comunicazione in materia di contribuzione dovrà essere indirizzata ad EST – UFFICIO CONTRIBUTI.

 

[521] Art. 4 Obbligo contributivo e modalità di versamento dei contributi

 

L’obbligo contrattuale viene assolto mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum) e del contributo ordinario. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 la misura della contribuzione potrà essere modificata soltanto dalle parti stipulanti i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

4.1. – Quota una tantum e Contributo Ordinario

 

4.1.1 CCNL Terziario, Distribuzione E Servizi

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 6/4/2011, a far data dall’1/3/2011 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all’atto della prima iscrizione dell’azienda al Fondo. L’importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all’azienda medesima il primo giorno del mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Le aziende già iscritte al Fondo in data antecedente all’1/3/2011, anche in caso di assunzione di nuovi dipendenti, sono esentate dal versamento della quota una tantum. Restano, comunque, dovute le vecchie quote una tantum eventualmente non versate alle scadenze previste.

A far data dall’1/1/2014 per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti (dall’1/7/2008), sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, il contributo ordinario è fissato in 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

4.1.2 CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 8/2/2018, è dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell’azienda, per ogni nuovo dipendente assunto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL dei Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE) l’importo della quota una tantum è di euro 15,00 pro capite. Per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL dei Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE) l’importo della quota una tantum è di euro 8,00 pro capite.

Per tutti i dipendenti a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL dei Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE), l’importo del contributo ordinario è di euro 11,00 mensili pro capite a decorrere dall’1/2/2018.

DL 1/1/2019 l’importo del contributo ordinario sarà di euro 12,00 mensili pro capite.

 

4.1.3 CCNL Turismo per le Agenzie di Viaggio e Tour Operator

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 24/7/2019, è dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell’azienda, per ogni nuovo dipendente assunto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato o apprendisti l’importo della quota una tantum è di euro 15,00 pro capite. Per tutti i dipendenti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti l’importo della quota una tantum è di euro 8,00 pro capite.

A decorrere dall’1/7/2019, per tutti i dipendenti a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, l’importo del contributo ordinario è di euro 11,00 mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 1 a carico del lavoratore.

A decorrere dall’1/11/2019, per tutti i dipendenti a tempo pieno o parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, l’importo del contributo ordinario è di euro 12,00 mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

4.1.4 CCNL Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 9/8/2007, è dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico dell’azienda, per ogni nuovo dipendente iscritto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi o apprendisti, tempo pieno o parziale, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie – FRUITIMPRESE l’importo della quota una tantum è di euro 15,00 pro capite.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi, tempo pieno o parziale o apprendisti, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie – FRUITIMPRESE l’importo del contributo ordinario è di euro 10,00 pro capite a decorrere dall’1/1/2008.

 

4.1.5 CCNL Aziende Farmaceutiche Speciali

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 13/12/2007, è dovuta al Fondo una quota una tantum a carico dell’azienda per ogni nuovo dipendente iscritto, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali l’importo della quota una tantum è di euro 30,00 pro capite a far data dall’1/8/2008.

Per tutti i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato o apprendisti cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali, l’importo del contributo ordinario è di euro 10,00 mensili pro capite a far data dall’1/1/2014.

 

4.1.6 CCNL degli Impianti e delle Attività Sportive Profit e No Profit

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 22/12/2015, a far data dall1/7/2016 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all’atto della prima iscrizione dell’azienda al Fondo. L’importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all’azienda medesima il primo giorno del mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, il contributo ordinario è fissato in 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

4.1.7 CCNL delle Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 13/12/2016, a far data dall’1/1/2018 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all’atto della prima iscrizione dell’azienda al Fondo. L’importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all’azienda medesima il primo giorno del mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, il contributo ordinario è fissato in 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

4.1.8 CCNL Imprese Esercenti l’attività Funebre

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 7/7/2017, a far data dall’1/7/2018 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all’atto della prima iscrizione dell’azienda al Fondo. L’importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all’azienda medesima il primo giorno del mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo. Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL imprese esercenti l’attività funebre, il contributo ordinario è fissato in 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

4.1.9 CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 19/12/2018, la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all’atto della prima iscrizione dell’azienda al Fondo.

L’importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all’azienda medesima il primo giorno del mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Le aziende già iscritte al Fondo in data antecedente all’1/1/2020, anche in caso di assunzione di nuovi dipendenti, sono esentate dal versamento della quota una tantum. Restano, comunque, dovute le vecchie quote una tantum eventualmente non versate alle scadenze previste.

Il contributo ordinario è fissato in 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

4.1.10 CCNL Fiori Recisi

 

In applicazione del CCNL sottoscritto in data 18/12/2018, a far data dall’1/7/2020 la quota una tantum dovrà essere versata esclusivamente all’atto della prima iscrizione dell’azienda al Fondo. L’importo dovuto è di 30 euro per ciascun dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato o apprendista, in forza all’azienda medesima il primo giorno del mese di iscrizione, ad esclusione di quei dipendenti già iscritti in precedenza al Fondo.

Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale cui si applica il CCNL dei fiori recisi, il contributo ordinario è fissato in 12,00 euro mensili pro capite, di cui euro 10,00 a carico dell’azienda e euro 2 a carico del lavoratore.

 

[522] 4.2 Modalità di versamento della contribuzione ordinaria ed una tantum

 

In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.

In caso di versamento errato, il Fondo procederà alla restituzione o compensazione, purché l’errore sia segnalato prima che gli importi siano stati utilizzati per le predisposte coperture assicurative.

Nel caso di lavoratore part time, che completi l’orario presso due o più Aziende, ciascuna Azienda e ciascun lavoratore verseranno il 100% della contribuzione dovuta.

Annualmente, le aziende e/o i lavoratori potranno richiedere il conguaglio (aziende) o la restituzione (lavoratore) delle quote versate in eccesso, che verranno erogate, verificata la regolarità contributiva. La richiesta dovrà essere inviata, a pena decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi di cui si chiede la restituzione. Tale richiesta potrà essere presentata per mail all’indirizzo info@fondoest.it o direttamente all’operatore dell’Ufficio contributi che segue l’azienda.

La stessa procedura potrà essere usata in tutti i casi in cui avvenga la cessazione e la successiva riassunzione di uno o più dipendenti (come nel caso di fusione o cessione di ramo d’azienda, ma anche del singolo), nel corso dello stesso mese. Nel caso in cui entrambe le aziende abbiano eventualmente provveduto al pagamento del contributo per lo stesso mese, verranno conguagliate (aziende) o restituite (lavoratori) le quote pagate in eccesso, con le stesse modalità previste nel caso di doppio part time.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail info@fondoest.it o direttamente all’operatore dell’Ufficio contributi che segue l’azienda.

 

4.2.1 Modalità di versamento mensile

 

Le aziende che scelgono la modalità di versamento mensile possono effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario, carta di credito o F24. Il pagamento mediante F24 non può essere utilizzato per periodi contributivi pregressi, cioè contributi riferiti a mensilità per le quali il termine di pagamento è già decorso, che dovranno essere versati mediante bonifico bancario o carta di credito.

Il versamento mensile deve avvenire con cadenza posticipata. Dall’1 al 16 di ogni mese le aziende che hanno scelto la modalità di pagamento mensile devono versare il contributo relativo al mese precedente, calcolato sulla base della lista di contribuzione inviata mediante apposito file in formato xml. I flussi Uniemens, qualora pervenuti, saranno utilizzati per generare le liste di contributi mancanti e per integrare le liste contributive dei dipendenti qualora il file formato xml risultasse incompleto.

Tale lista di contribuzione deve sempre essere trasmessa al Fondo entro la data in cui viene effettuato il versamento.

Nel caso di pagamenti effettuati da aziende e in totale assenza di lista contributiva di competenza, verrà duplicata l’ultima lista inviata.

 

4.2.2 Modalità di versamento annuale

 

Le aziende che scelgono la modalità di versamento annuale devono effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario o carta di credito.

Il versamento annuale deve essere effettuato, in forma anticipata, nel periodo dal 1° al 28 febbraio accompagnato dalla lista dei dipendenti in servizio alla data del versamento. La lista di contribuzione deve essere trasmessa mediante apposito file in formato xml.

L’adozione di tale modalità di versamento non consente la restituzione di quote mensili successive all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno. In questi casi, quindi, il dipendente ha diritto alla copertura dell’assistenza sanitaria integrativa per un intero anno. Nel caso di assunzione in corso d’anno, è dovuta per il nuovo assunto la quota di contribuzione, nella misura stabilita dal CCNL di riferimento, restante fino a conclusione dell’anno.

Nel primo “ordine di pagamento precompilato”, successivo all’iscrizione, sarà conteggiata l’eventuale quota una tantum dovuta.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo la stessa dovrà ritenersi differita al primo giorno lavorativo successivo.

 

[523] Art. 5 Decorrenza delle prestazioni

 

Le prestazioni di assistenza sanitaria sono dovute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”, salvo specifica disposizione del Fondo.

Fermo restando quanto sopra riportato, ai lavoratori assunti da un’azienda, iscritti o reiscritti al Fondo dall’1/7/2017, il diritto alle prestazioni sanitarie è anticipata di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario” (NOTA 1).

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae dopo la cessazione dell’attività lavorativa (NOTA 2) per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall’azienda o dal lavoratore per i casi di versamento previsti dall’art. 3 del presente Regolamento fino al momento di decorrenza del diritto alla prestazione come sopra indicato, a seconda dell’ipotesi, nei primi due commi del presente articolo.

Il lavoratore, pertanto, ha diritto ad un periodo di copertura sanitaria pari ai mesi di contribuzione complessivamente versata.

La esigibilità delle prestazioni è, altresì, condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell’iscrizione dell’azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, previo accertamento dell’avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, nonché della riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall’azienda al momento dell’iscrizione o dal lavoratore per i casi di versamento volontario previsti dall’art. 3 del presente Regolamento e, in ogni caso, dopo che sia decorso il termine di cui al primo capoverso.

 

5.1 Prima iscrizione

 

All’azienda che si iscrive per la prima volta, è concesso, a far data dall’1/10/2017, di versare tre mensilità pregresse, entro il giorno 16 del mese di iscrizione. In tal caso il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine.

Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di effettuare versamenti a copertura di periodi pregressi.

 

– Nota 1 –

Per i dipendenti di aziende che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)- in forza già al 31/12/2019-il diritto alle prestazioni sanitarie decorre dall’1/1/2020.

 

– Nota 2 –

Per i dipendenti di aziende che applicano il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)- in forza già al 31/12/2019- il diritto alle prestazioni viene meno alla cessazione dell’attività lavorativa, in considerazione delle contribuzioni effettivamente versate.

 

[524] Art. 6 Mancato versamento dei contributi. sospensione delle prestazioni. riattivazione delle prestazioni

 

Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, che determini una morosità dell’Azienda, protratta per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza già maturati, determina, per il lavoratore interessato, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Tale sospensione sarà comunicata al dipendente. Il Fondo EST si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all’incasso dei contributi dovuti dalle aziende.

 

6.1 Nel caso di comunicazione tardiva di cessazione dell’azienda o del dipendente, o di applicazione di altro CCNL, eventuali richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati non possono essere accolte qualora inoltrate dopo che i contributi siano stati utilizzati per la copertura assicurativa.

 

6.2 In caso di morosità le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito dell’effettivo versamento dei contributi dovuti, preferibilmente mediante bonifico bancario. La relativa ricevuta di avvenuto versamento, andrà tempestivamente trasmessa al Fondo. Ricevuta la comunicazione, il Fondo svolgerà le necessarie verifiche bancarie ed amministrative e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l’erogazione delle prestazioni.

 

6.3 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l’azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell’Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ecc.), restano impregiudicati i diritti di riscossione dei contributi nei confronti dell’Azienda.

 

6.4 I contributi dovuti dalle aziende morose, e versati con un ritardo tale da non poter più esser destinati alle originarie coperture sanitarie come previste dal presente regolamento, non potranno essere restituiti e saranno utilizzati in regime solidaristico per l’erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti al Fondo.

 

[525] Art. 7 Decadenza del diritto alle prestazioni

 

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

 

  1. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST;

 

  1. Per decesso del dipendente;

 

  1. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente, salvo i casi previsti al precedente art. 3;

 

  1. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;

 

  1. Nomina a Quadro o a Dirigente.

 

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si sospende in caso di morosità ai sensi del presente regolamento.

 

[526] Art. 8 Variazione, cessazione del datore di lavoro

 

Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un’ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell’articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l’Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est ed inviare la relativa documentazione all’indirizzo mail info@fondoest.it nel termine massimo di 15 giorni.

Qualora entro 3 mesi dalla sospensione o dalla cessazione venga comunicato che il rapporto lavorativo prosegue mediante il mantenimento dei diritti acquisiti con un’azienda subentrante, il diritto alla prestazione per il dipendente continuerà ad essere garantito.

In tal caso il nuovo datore di lavoro è tenuto a comunicare il subentro nel termine massimo di 15 giorni ed a provvedere ai successivi pagamenti.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d’azienda, l’azienda subentrante comunicherà i nominativi dei lavoratori trasferiti.

In tutti i casi l’azienda subentrante inizierà i pagamenti dal primo giorno del mese successivo all’ultimo mese regolarmente versato dall’azienda cessante, anche se la cessione è avvenuta nel corso del mese.

Resta in facoltà di EST mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende.

 

[527] Art. 9 Piano di assistenza sanitaria integrativa

 

Gli Organi di EST approvano ed aggiornano con specifica delibera che diviene parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

 

[528] Art. 10 Privacy e tutela dei dati personali e particolari

 

Tutti i dati personali conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EST secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

[529] Verbale di accordo 15/7/2021 – Stagionalità dei CAF 2021

 

Il giorno 15/7/2021, tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL si è sottoscritto il presente verbale d’accordo.

 

Considerato che:

 

1) le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale

 

2) i CAF svolgono le suddette attività che comportano incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei;

 

3) le parti firmatarie hanno già regolamentato le fattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con la sottoscrizione di un accordo in data 20/2/2019;

 

4) nelle premesse del predetto accordo è stato precisato che il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi CAF non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio;

 

5) sempre nello stesso accordo è stato precisato che la predetta attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio;

 

6) l’art. 16-bis, c. 5 del D.L. 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai CAF dipendenti, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti;

 

7) le Parti, convenendo che le campagne fiscali dettate da inderogabili disposizioni di legge e legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale, convengono sull’opportunità di condividere le condizioni contrattuali del personale a tempo determinato dipendente dalle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa in occasione della campagna fiscale 2021.

 

 

Tutto ciò considerato, le Parti concordano:

 

– che, in applicazione dell’art. 16-bis, c. 5 del D.L. 124/2019, le attività svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno 2021 rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;

 

– per far fronte alle specifiche necessità dei CAF nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che le società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 1; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;

 

– per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla L. n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

 

– che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30/9/2021 e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto, nonchè le previsioni di cui all’accordo del 20/2/2019 .

 

Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione al mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

 

 

[530] Verbale di accordo 9/6/2022

 

Il giorno 9 giugno 2022, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo

 

 

PREMESSO CHE

 

– i cambiamenti in atto hanno spinto le imprese a processi di trasformazione delle modalità di lavoro;

 

– le Parti ritengono utile adottare misure volte ad agevolare le occasioni di confronto nei rapporti di lavoro, attraverso modalità anche a distanza;

 

– il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede, all’art. 39, la comparizione spontanea ai fini della conciliazione della controversia;

 

– in data 30 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto un verbale di intesa prevedendo lo svolgimento della comparizione spontanea di cui sopra attraverso modalità da remoto/telematiche, per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,

 

DICHIARANO QUANTO SEGUE

 

In conformità alle previsioni vigenti, le Parti concordano che quanto previsto dall’art. 39 (Procedure), co. 9, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla “comparizione spontanea”, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le Parti, anche in modalità da remoto/telematica, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, co. 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.

 

 

[531] Verbale di accordo 9/6/2022 – Caf

 

Il giorno 9 giugno 2022, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si è sottoscritto il presente verbale d’accordo.

 

Considerato che:

 

  1. a) le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale

 

  1. b) le Parti firmatarie hanno già regolamentato le fattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con la sottoscrizione di un accordo in data 20 febbraio 2019 successivamente prorogato.

 

  1. c) l’art. 16-bis, co. 5 del DL 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai CAF, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti

 

 

Tutto ciò considerato, le Parti concordano:

 

1) che, le attività di assistenza fiscale svolte dai CAF nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno rientrino a pieno titolo nella definizione di attività stagionale;

 

2) per far fronte alle specifiche necessità nell’ambito delle attività connesse alla campagna fiscale, che i CAF possano ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, così come previsto dal DLgs n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23, co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto;

 

3) per le motivazioni suesposte, che sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 31 del DLgs n. 81/2015 – come modificato dalla L n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

 

4) che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 co. 3, del DLgs n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Quanto sopra concordato troverà applicazione sino al 30 settembre di ogni anno e per ciò che non è stato espressamente previsto troveranno comunque applicazione le disposizioni di legge e di contratto.

Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione per il mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

 

 

[532] Verbale di accordo 12/12/2022

 

In data 12 dicembre 2022 si sono incontrate Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs:

 

PREMESSO CHE

 

Le Parti

 

– hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato di una fase – apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa – caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa, dall’emergenza energia e dal ritorno dell’inflazione, dalle sfide della transizione digitale e della transizione ambientale;

– hanno, altresì, convenuto sul contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del terziario di mercato, nel contesto della fase sopra richiamata, dagli istituti del CCNL “Terziario Distribuzione e Servizi” (di seguito, CCNL TDS) da esse sottoscritto e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all’esperienza degli ammortizzatori sociali “emergenziali”;

– hanno, ancora, convenuto – sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate – sull’utilità di un comune programma d’azione volto a richiamare l’attenzione del Governo, all’avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al “cantiere” delle riforme e degli investimenti previsti nell’ambito del PNRR;

– hanno, altresì, convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di contrastare il dumping economico e normativo per i lavoratori e di favorire la leale concorrenza tra le imprese;

– hanno, infine, convenuto, sulla necessità di costruire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto.

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

  1. Le trattative per il rinnovo del CCNL TDS proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente accordo e con l’intento comune di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri allegato al presente protocollo (all. 1), volte a giungere alla sottoscrizione del CCNL.

 

  1. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.

 

  1. L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate:

 

– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;

– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88
  1. Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
  2. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
  3. Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Livello Acconto 01/04/2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83
Operatori di vendita Acconto 01/04/2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78
  1. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL TDS.
  2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.