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Indice

  • [1] Testi integrati
  • [2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [3] Premessa generale
  • [4] Riforma degli assetti contrattuali
  • [5] Assetti contrattuali
  • [6] Validità e sfera di applicazione del contratto
  • [7] Art. ___ Classificazione – Norma transitoria
  • [8] PARTE SPECIALE – Settore ICT
  • [9] Art. ___ Classificazione
  • [10] PARTE SPECIALE – Settore ICT
  • [11] Art. ___ Reperibilità
  • [12] Art. ___ Classificazione settore distribuzione del farmaco – Nuovo profilo professionale
  • [13] SEZIONE PRIMA – Sistemi di relazioni sindacali
  • [14] TITOLO I – Diritti di informazione e consultazione
  • [15] Art. 1 Livello nazionale
  • [16] Art. 2 Livello territoriale
  • [17] Art. 3 Livello aziendale
  • [18] TITOLO II – Contrattazione
  • [19] CAPO I – Livello Nazionale
  • [20] Art. 4 Procedure per il rinnovo
  • [21] CAPO II – Livello Territoriale
  • [22] Art. 5 Premessa
  • [23] Art. 6 Materie
  • [24] Art. 7 Criteri guida
  • [25] Art. ___ Contenuti
  • [26] Art. 8 Modalità di presentazione della piattaforma
  • [27] Art. 9 Modalità di verifica
  • [28] Art. ___ Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno
  • [29] CAPO III – Livello Aziendale
  • [30] Art. 10 Materie
  • [31] TITOLO III – Strumenti paritetici nazionali
  • [32] Art. 11 Strumenti nazionali
  • [33] Art. 12 Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale
  • [34] Art. 13 Commissione Permanente per le Pari Opportunità
  • [35] Art. 14 Osservatorio Nazionale
  • [36] Art. 15 Commissione Paritetica Nazionale
  • [37] Art. 16 Commissione Paritetica Nazionale – Procedure
  • [38] TITOLO IV – Enti Bilaterali
  • [39] CAPO I – Bilateralità
  • [40] Art. 17 Premessa
  • [41] Art. 17/BIS Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali
  • [42] Art. 18 Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario
  • [43] Art. 19 Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale
  • [44] Art. 20 Enti bilaterali territoriali
  • [45] Art. 21 Finanziamento Enti Bilaterali territoriali
  • [46] CAPO II – Welfare contrattuale
  • [47] Art. 21/BIS Fondo ASTER (ex art. 95)
  • [48] TITOLO V – Diritti sindacali
  • [49] Art. 22 Dirigenti sindacali
  • [50] Art. 23 Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.
  • [51] Art. 24 R.S.U.
  • [52] Art. 25 Compiti e funzioni delle R.S.U.
  • [53] Art. 26 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.
  • [54] Art. 27 Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.
  • [55] Art. 28 Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.
  • [56] Art. 29 Clausola di salvaguardia
  • [57] Art. 30 Assemblea
  • [58] Art. 31 Referendum
  • [59] Art. 32 Trattenuta contributi sindacali
  • [60] TITOLO VI – Delegato aziendale
  • [61] Art. 33 Delegato aziendale
  • [62] SEZIONE SECONDA – Tutela della salute e della dignità della persona
  • [63] Art. 34 Condizioni ambientali
  • [64] Art. 35 Mobbing
  • [65] Art. 36 Molestie sessuali
  • [66] SEZIONE TERZA – Composizione delle controversie
  • [67] Art. 37 Procedure
  • [68] Art. 37/BIS
  • [69] Art. 37/TER Commissione di certificazione
  • [70] Art. 38 Collegio arbitrale
  • [71] Art. 38/BIS Clausola Compromissoria
  • [72] Art. 39 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
  • [73] Art. 40 Funzionamento delle commissioni paritetiche
  • [74] SEZIONE QUARTA – Disciplina del rapporto di lavoro
  • [75] TITOLO I – Mercato del lavoro
  • [76] Premessa
  • [77] CAPO I – Contratto di inserimento
  • [78] Art. 41 Contratto di inserimento
  • [79] CAPO II – Apprendistato (*)
  • [80] Premessa
  • [81] PARTE I – Disciplina generale
  • [82] Art. 1 Proporzione numerica
  • [83] Art. 2 Limiti di età
  • [84] Art. 3 Disciplina generale
  • [85] Art. 4 Procedure di applicabilità
  • [86] Art. 5 Periodo di prova
  • [87] Art. 6 Trattamento normativo
  • [88] Art. 7 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
  • [89] Art. 8 Malattia
  • [90] Art. 9 Referente per l’apprendistato
  • [91] Art. 10 ASTER
  • [92] Art. 11 Fon.Te
  • [93] Art. 12 FONTER
  • [94] Art. 13 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
  • [95] Art. 14 Obblighi del datore di lavoro
  • [96] Art. 15 Doveri dell’apprendista
  • [97] PARTE II – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
  • [98] Art. 16 Sfera di applicazione
  • [99] Art. 17 Percentuale di conferma
  • [100] Art. 18 Durata dell’apprendistato
  • [101] Art. 19 Attività formativa: durata e contenuti
  • [102] Art. 20 Modalità di erogazione della formazione
  • [103] Art. 21 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
  • [104] Art. 22 Qualifiche con durata fino a 4 anni
  • [105] PARTE III – Disposizioni finali
  • [106] Art. 23 Rinvio alla legge
  • [107] Art. 24 Decorrenza
  • [108] TABELLA A
  • [109] Piano Orario Curricolare – Accordo di riordino
  • [110] TABELLA B
  • [111] ALLEGATO 1
  • [112] AREA DI ATTIVITÀ – SERVIZI GENERALI
  • [113] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto amministrativo
  • [114] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)
  • [115] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto Manutenzione/Assistenza
  • [116] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)
  • [117] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto logistica / gestione magazzino food
  • [118] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)
  • [119] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto logistica / gestione magazzino no food
  • [120] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)
  • [121] AREA DI ATTIVITÀ – PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
  • [122] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto al servizio
  • [123] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)
  • [124] ALLEGATO2 – Contratto di apprendistato
  • [125] ALLEGATO 3 – Piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato del…
  • [126] CAPO III – Contratto a tempo determinato – Somministrazione di lavoro a tempo determinato
  • [127] Art. 61 Contratto a tempo determinato
  • [128] Art. 61/BIS Periodo di prova
  • [129] Art. 62 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
  • [130] Art. 63 Limiti percentuali
  • [131] Art. 64 Nuove attività
  • [132] Art. 65 Diritto di precedenza
  • [133] Art. 66 Monitoraggio
  • [134] Art. 66/BIS Contratti a tempo determinato in località turistiche
  • [135] Art. 66/TER Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale
  • [136] Art. __ Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione
  • [137] CAPO IV – Part-time
  • [138] Art. 67 Premessa
  • [139] Art. 68 Definizioni
  • [140] Art. 69 Rapporto a tempo parziale
  • [141] Art. 70 Genitori di portatori di handicap
  • [142] Art. 71 Disciplina del rapporto a tempo parziale
  • [143] Art. 72 Relazioni sindacali aziendali
  • [144] Art. 73 Criterio di proporzionalità
  • [145] Art. 74 Periodo di comporto per malattia e infortunio
  • [146] Art. 75 Quota giornaliera della retribuzione
  • [147] Art. 76 Quota oraria della retribuzione
  • [148] Art. 77 Festività
  • [149] Art. 78 Permessi retribuiti
  • [150] Art. 79 Ferie
  • [151] Art. 80 Permessi per studio
  • [152] Art. 81 Lavoro supplementare – Normativa
  • [153] Art. 82 Clausole flessibili ed elastiche
  • [154] Art. 83 Registro lavoro supplementare
  • [155] Art. 84 Mensilità supplementari (13a e 14a)
  • [156] Art. 85 Preavviso
  • [157] Art. 86 Relazioni sindacali regionali
  • [158] Art. 87 Part time post maternità
  • [159] Art. 88 Lavoratori affetti da patologie oncologiche
  • [160] Art. 89 Condizioni di miglior favore
  • [161] CAPO V – Lavoro ripartito (job sharing)
  • [162] Art. 90 Lavoro ripartito
  • [163] CAPO VI – Telelavoro
  • [164] CAPO VII – Lavoratori disabili
  • [165] Art. 91 Convenzioni
  • [166] TITOLO II – Welfare contrattuale
  • [167] CAPO I – Assistenza sanitaria integrativa
  • [168] Art. 92 Fondo Aster
  • [169] CAPO II – Previdenza complementare
  • [170] Art. 93 Fondo di previdenza complementare Marco Polo
  • [171] CAPO III – Formazione continua
  • [172] Art. 94 Formazione continua Fon.Ter
  • [173] TITOLO III – Instaurazione del rapporto di lavoro
  • [174] CAPO I – Classificazione del personale
  • [175] Art. 95 Premessa
  • [176] Art. 96 Evoluzione della classificazione
  • [177] Art. 97 Classificazione
  • [178] CAPO II – Passaggi di qualifica
  • [179] Art. 98 Mansioni del lavoratore
  • [180] Art. 99 Mansioni promiscue
  • [181] Art. 100 Passaggi di livello
  • [182] Art. 100/BIS Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’information and communication technology
  • [183] Tabella 1
  • [184] CAPO III – Assunzione
  • [185] Art. 101 Assunzione
  • [186] Art. 102 Documentazione
  • [187] CAPO IV – Periodo di prova
  • [188] Art. 103 Periodo di prova
  • [189] TITOLO IV – Quadri
  • [190] Art. 104 Declaratoria
  • [191] Art. 105 Formazione e aggiornamento
  • [192] Art. 106 Assegnazione della qualifica
  • [193] Art. 107 Polizza assicurativa
  • [194] Art. 108 Orario
  • [195] Art. 109 Trasferimenti
  • [196] Art. 110 Collegio di conciliazione e arbitrato
  • [197] Art. 111 Indennità di funzione
  • [198] Art. 112 Assistenza sanitaria – Quadri
  • [199] Art. 113 Investimenti formativi
  • [200] Art. 114 Osservatorio
  • [201] TITOLO V – Svolgimento del rapporto di lavoro
  • [202] CAPO I – Orario di lavoro
  • [203] Art. 115 Orario normale settimanale
  • [204] Art. 115/BIS Durata dell’orario di lavoro
  • [205] Art. 115/TER Riposo giornaliero
  • [206] Art. 116 Articolazione dell’orario settimanale
  • [207] Art. 117 Orario medio settimanale per specifiche tipologie
  • [208] Art. 118 Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro
  • [209] Art. 119 Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale
  • [210] Art. 120 Flessibilità dell’orario
  • [211] Art. 121 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)
  • [212] Art. 122 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)
  • [213] Art. 123 Procedure
  • [214] Art. 124 Banca delle ore
  • [215] Art. 125 Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi
  • [216] Art. 126 Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
  • [217] Art. 127 Orario di lavoro dei minori
  • [218] Art. 128 Fissazione dell’orario
  • [219] Art. 129 Disposizioni speciali
  • [220] Art. 130 Lavoratori discontinui
  • [221] CAPO II – Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
  • [222] Art. 131 Norme generali lavoro straordinario
  • [223] Art. 132 Maggiorazione lavoro straordinario
  • [224] Art. 133 Registro lavoro straordinario
  • [225] Art. 134 Lavoro ordinario notturno
  • [226] CAPO III – Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
  • [227] Art. 135 Riposo settimanale
  • [228] Art. 135/BIS Lavoro domenicale
  • [229] Art. 136 Festività
  • [230] Art. 137 Retribuzione prestazioni festive
  • [231] Art. 138 Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
  • [232] Art. 139 Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale
  • [233] Art. 140 Permessi retribuiti
  • [234] CAPO IV – Ferie
  • [235] Art. 141 Ferie
  • [236] Art. 142 Determinazione periodo di ferie
  • [237] Art. 143 Normativa retribuzione ferie
  • [238] Art. 144 Normativa per cessazione rapporto
  • [239] Art. 145 Richiamo lavoratore in ferie
  • [240] Art. 146 Irrinunciabilità
  • [241] Art. 147 Registro ferie
  • [242] CAPO V – Congedi – Diritto allo studio – Aspettative
  • [243] Art. 148 Congedi retribuiti
  • [244] Art. 149 Funzioni pubbliche elettive
  • [245] Art. 150 Permessi per decessi e gravi infermità
  • [246] Art. 151 Aspettativa per gravi motivi familiari
  • [247] Art. 152 Congedo matrimoniale
  • [248] Art. 153 Diritto allo studio
  • [249] Art. 154 Congedi per formazione
  • [250] Art. 154/BIS Lavoratori stranieri
  • [251] Art. 155 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva
  • [252] Art. 156 Aspettativa per tossicodipendenza
  • [253] Art. 157 Congedi e permessi per handicap
  • [254] CAPO VI – Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile
  • [255] Art. 158 Chiamata alle armi
  • [256] Art. 159 Richiamo alle armi
  • [257] CAPO VII – Missioni e trasferimenti
  • [258] Art. 160 Missioni
  • [259] Art. 160/BIS Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili
  • [260] Art. 161 Trattamento retributivo trasporto merci
  • [261] Art. 162 Trasferimenti
  • [262] Art. 163 Disposizioni per i trasferimenti
  • [263] CAPO VIII – Malattie e infortuni
  • [264] Art. 164 Malattia
  • [265] Art. 165 Normativa
  • [266] Art. 166 Obblighi del lavoratore
  • [267] Art. 167 Periodo di comporto
  • [268] Art. 168 Trattamento economico di malattia
  • [269] Art. 169 Infortunio
  • [270] Art. 170 Trattamento economico di infortunio
  • [271] Art. 171 Quota giornaliera per malattia e infortunio
  • [272] Art. 172 Festività
  • [273] Art. 173 Aspettativa non retribuita per malattia
  • [274] Art. 174 Aspettativa non retribuita per infortunio
  • [275] Art___
  • [276] Art. 175 Tubercolosi
  • [277] Art. 176 Rinvio alle leggi
  • [278] CAPO IX – Maternità e paternità
  • [279] Art. 177 Congedo di maternità e di paternità
  • [280] Art. 178 Congedo parentale
  • [281] Art. 179 Permessi per assistenza al bambino
  • [282] Art. 180 Normativa
  • [283] Art. ___ Adozioni internazionali
  • [284] CAPO X – Sospensione del lavoro
  • [285] Art. 181 Sospensione
  • [286] CAPO XI – Anzianità di servizio
  • [287] Art. 182 Decorrenza anzianità di servizio
  • [288] Art. 183 Computo anzianità frazione annua
  • [289] CAPO XII – Scatti di anzianità
  • [290] Art. 184 Scatti di anzianità
  • [291] CAPO XIII – Trattamento economico
  • [292] Art. 185 Normale retribuzione
  • [293] Art. 186 Conglobamento elemento distinto della retribuzione
  • [294] Art. 187 Retribuzione di fatto
  • [295] Art. 188 Retribuzione mensile
  • [296] Art. 189 Quota giornaliera
  • [297] Art. 190 Quota oraria
  • [298] Art. 191 Paga base nazionale conglobata
  • [299] Art. 192 Aumenti retributivi mensili
  • [300] Una Tantum
  • [301] Art. 194 Terzi elementi provinciali
  • [302] Art. 195 Terzi elementi nazionali
  • [303] Art. 196 Assorbimenti
  • [304] Art. 197 Trattamento personale di vendita a provvigione
  • [305] Art. 198 Indennità di cassa e maneggio denaro
  • [306] Art. 199 Prospetto paga
  • [307] CAPO XVI – Mensilità supplementari (13a e 14a)
  • [308] Art. 200 Tredicesima mensilità
  • [309] Art. 201 Quattordicesima Mensilità
  • [310] CAPO XV – CAUZIONI
  • [311] Art. 202 Cauzioni
  • [312] Art. 203 Diritto di rivalsa
  • [313] Art. 204 Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
  • [314] CAPO XVI – Calo merci e inventari
  • [315] Art. 205 Calo merci
  • [316] Art. 206 Inventari
  • [317] CAPO XVII – Responsabilità civili e penali
  • [318] Art. 207 Assistenza legale
  • [319] Art. 208 Normativa sui procedimenti penali
  • [320] CAPO XVIII – Coabitazione, vitto e alloggio
  • [321] Art. 209 Coabitazione, vitto e alloggio
  • [322] CAPO XIX – Divise e attrezzi
  • [323] Art. 210 Divise e attrezzi
  • [324] CAPO XX – Appalti
  • [325] Art. 211 Appalti
  • [326] Art. 211/BIS Terziarizzazioni delle attività di vendita
  • [327] CAPO XXI – Doveri del personale e norme disciplinari
  • [328] Art. 212 Obbligo del prestatore di lavoro
  • [329] Art. 213 Divieti
  • [330] Art. 214 Giustificazione delle assenze
  • [331] Art. 215 Rispetto orario di lavoro
  • [332] Art. 216 Comunicazione mutamento di domicilio
  • [333] Art. 217 Provvedimenti disciplinari
  • [334] Art. 218 Codice disciplinare
  • [335] Art. 219 Normativa provvedimenti disciplinari
  • [336] TITOLO V – Risoluzione del rapporto di lavoro
  • [337] CAPO I – Recesso
  • [338] Art. 220 Recesso ex art. 2118 c.c.
  • [339] Art. 221 Recesso ex art. 2119 c.c.
  • [340] Art. 222 Normativa
  • [341] Art. 223 Nullità del licenziamento
  • [342] Art. 224 Nullità del licenziamento per matrimonio
  • [343] Art. 225 Licenziamento simulato
  • [344] CAPO II – Preavviso
  • [345] Art. 226 Termini di preavviso
  • [346] Art. 227 Indennità sostitutiva del preavviso
  • [347] CAPO III – Trattamento di fine rapporto
  • [348] Art. 228 Trattamento di fine rapporto
  • [349] Art. 229 Cessione o trasformazione dell’azienda
  • [350] Art. 230 Fallimento dell’azienda
  • [351] Art. 231 Decesso del dipendente
  • [352] Art. 232 Corresponsione del trattamento di fine rapporto
  • [353] CAPO IV – Dimissioni
  • [354] Art. 233 Dimissioni
  • [355] Art. 234 Dimissioni per matrimonio
  • [356] Art. 235 Dimissioni per maternità
  • [357] SEZIONE QUINTA
  • [358] Art. 236 Decorrenza e durata
  • [359] Art. 236/BIS Elemento economico di garanzia
  • [360] Art. ___ Contributi di assistenza contrattuale (Adesione contrattuale)
  • [361] Avviso comune
  • [362] ALLEGATO 1 – Avviso comune 6/7/2004 in materia di apprendistato
  • [363] ALLEGATO 2 Avviso comune 6/7/2004 in materia di enti bilaterali
  • [364] ALLEGATO 3 – Schema di riferimento per l’attività dell’Osservatorio Nazionale
  • [365] ALLEGATO 4 – Statuto Ente Bilaterale Nazionale – EBN.TER
  • [366] Art. 1 Costituzione
  • [367] Art. 2 Sede
  • [368] Art. 3 Durata
  • [369] Art. 4 Soci
  • [370] Art. 5 Scopi e finalità
  • [371] Art. 6 Osservatorio nazionale
  • [372] Art. 7 Organi
  • [373] Art. 8 Assemblea dei soci
  • [374] Art. 9 Poteri dell’assemblea dei soci
  • [375] Art. 10 Convocazione e validità dell’assemblea dei soci
  • [376] Art. 11 Consiglio direttivo
  • [377] Art. 12 Presidenza
  • [378] Art. 13 Collegio dei revisori dei conti
  • [379] Art. 14 Finanziamento
  • [380] Art. 15 Patrimonio sociale
  • [381] Art. 16 Esercizio sociale
  • [382] Art. 17 Scioglimento – Cessazione
  • [383] Art. 18 Regolamento
  • [384] Art. 19 Rinvio alle leggi
  • [385] ALLEGATO 5 – Statuto tipo dell’Ente Bilaterale territoriale del terziario
  • [386] Art. 1 Costituzione
  • [387] Art. 2 Sede
  • [388] Art. 3 Scopi
  • [389] Art. 4 Finanziamento dell’EBT
  • [390] Art. 5 Durata
  • [391] Art. 6 Soci
  • [392] Art. 7 Beneficiari
  • [393] Art. 8 Organi
  • [394] Art. 9 Assemblea dei soci
  • [395] Art. 10 Poteri dell’Assemblea dei soci
  • [396] Art. 11 Convocazione e validità dell’Assemblea dei soci
  • [397] Art. 12 Consiglio Direttivo
  • [398] Art. 13 Presidenza
  • [399] Art. 14 Collegio dei Revisori dei conti
  • [400] Art. 15 Patrimonio sociale
  • [401] Art. 16 Esercizio e bilancio
  • [402] Art. 17 Scioglimento
  • [403] Art. 18 Regolamento delle attività dell’EBT
  • [404] Art. 19 Disposizioni finali
  • [405] ALLEGATO 6 – Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia
  • [406] ALLEGATO 7 – Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
  • [407] ALLEGATO 8 – CCNL 1994 – Anzianità convenzionale
  • [408] Art. 108 Anzianità convenzionale
  • [409] ALLEGATO 9 – CCNL 17/12/1979 – Art. 97 Indennità di anzianità
  • [410] ALLEGATO 10 – Accordo sul telelavoro subordinato
  • [411] Premessa
  • [412] Art. 1 Definizione
  • [413] Art. 2 Sfera di applicazione
  • [414] Art. 3 Prestazione lavorativa
  • [415] Art. 4 Retribuzione
  • [416] Art. 5 Sistema di comunicazione
  • [417] Art. 6 Riunioni e convocazioni aziendali
  • [418] Art. 7 Controlli a distanza
  • [419] Art. 8 Diritti sindacali
  • [420] Art. 9 Organizzazione aziendale
  • [421] Art. 10 Diligenza e riservatezza
  • [422] Art. 11 Formazione
  • [423] Art. 12 Diritti di informazione
  • [424] Art. 13 Postazione di lavoro
  • [425] Art. 14 Interruzioni tecniche
  • [426] Art. 15 Misure di protezione e prevenzione
  • [427] Art. 16 Infortunio
  • [428] Art. 17 Accordi già esistenti
  • [429] Art. 18 Legge
  • [430] ALLEGATO 11 – Accordo interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94
  • [431] PRIMA PARTE – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
  • [432] SECONDA PARTE – Organismi paritetici
  • [433] ALLEGATO 12 – Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi
  • [434] ALLEGATO 13 – Fac simile Richiesta parere di conformità per l’assunzione di apprendisti
  • [435] ALLEGATO 14 – Fac simile Parere di conformità per l’assunzione di apprendisti
  • [436] ALLEGATO 15 – Intesa 6/10/2009 in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante
  • [437] Premessa
  • [438] 1. Formazione esclusivamente aziendale
  • [439] 2. Attività formativa: durata e contenuti
  • [440] 3. Modalità di erogazione della formazione e referente per l’apprendistato
  • [441] 4. Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
  • [442] Allegato 1
  • [443] Tabella A
  • [444] Tabella B – Ripartizione della formazione trasversale per annualità
  • [445] Premessa metodologica
  • [446] Attività formativa
  • [447] ALLEGATO 16 – Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi 25/6/2009
  • [448] 1. Occupazione
  • [449] 2. Politica fiscale e contributiva
  • [450] 3. Contrattazione
  • [451] 4. Relazioni sindacali
  • [452] ALLEGATO 17 – Avviso 8/4/2009 comune sugli ammortizzatori sociali
  • [453] TABELLE
  • [454] TABELLA A – Minimi contrattuali da settembre 2006
  • [455] Tabella B – Minimi contrattuali da febbraio 2008
  • [456] Tabella C – Minimi contrattuali da dicembre 2008
  • [457] Tabella D – Minimi contrattuali da settembre 2009
  • [458] Tabella E – Minimi contrattuali da marzo 2010
  • [459] Tabella F – Minimi contrattuali da settembre 2010
  • [460] PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
  • [461] 1) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA
  • [462] Articoli applicabili del CCNL Terziario
  • [463] Art. 1 Classificazione del personale
  • [464] Art. 2 Assunzione
  • [465] Art. 3 Periodo di prova
  • [466] Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale
  • [467] Art. 5 Riposo settimanale
  • [468] Art. 6 Permessi retribuiti
  • [469] Art. 7 Giustificazione delle assenze
  • [470] Art. 8 Part-time
  • [471] Art. 9 Chiamata alle armi
  • [472] Art. 10 Trasferimenti
  • [473] Art. 11 Diarie
  • [474] Art. 11 Diarie
  • [475] Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio
  • [476] Art. 13 Tutela del posto di lavoro
  • [477] Art. 14 Scatti di anzianità
  • [478] Art. 15 Trattamento economico
  • [479] Art. ___ Elemento Economico di Garanzia
  • [480] Art. 16 Provvigioni
  • [481] Art. 17 Mensilità supplementari
  • [482] Art. 18 Rischio macchina
  • [483] Art. 19 Preavviso
  • [484] Art. 20 Trattamento di fine rapporto
  • [485] Art. 21 Trattenimento in sede
  • [486] Art. 22 Provvedimenti disciplinari
  • [487] Art. 23 Diritti sindacali
  • [488] Art. 24 Tentativo di conciliazione presso UPLMO
  • [489] Art. 25 II tentativo di conciliazione – Procedura
  • [490] Art. 26 Collegio arbitrale
  • [491] Art. 27 Contrattazione integrativa a livello aziendale
  • [492] 2) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE
  • [493] Contratti di reinserimento
  • [494] Art. 1 Classificazione del personale
  • [495] Art. 4 Permessi retribuiti
  • [496] Art. 5 Ferie
  • [497] Art. 6 Scatti di anzianità
  • [498] Art. 7 Minimi tabellari
  • [499] Art. 8 Lavoro ordinario domenicale
  • [500] Art. 9 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
  • [501] Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione
  • [502] 3) ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI
  • [503] Art. 1 Classificazione del personale
  • [504] Art. 2 Reperibilità
  • [505] Art. 3 Lavoro ordinario domenicale
  • [506] 4) ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALL’ANAMA
  • [507] Art. 1 Classificazione del personale
  • [508] Art. 2 Orario settimanale
  • [509] Art. 3 Distribuzione dell’orario settimanale
  • [510] Art. 4 Articolazione dell’orario settimanale
  • [511] Art. 5 Flessibilità dell’orario
  • [512] Art. 6 Lavoro notturno
  • [513] Art. 7 Lavoro straordinario
  • [514] Art. 8 Maggiorazione del lavoro straordinario
  • [515] 5) PROTOCOLLO D’INTESA 24/9/2009 PER LA REALIZZAZIONE DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ADDETTI ALLA REVISIONE CONTABILE
  • [516] Art 1 Obiettivi dell’apprendistato
  • [517] Art. 2 Sfera di applicazione e durata
  • [518] Art. 3 Formazione
  • [519] Art. 4 Formazione esclusivamente aziendale
  • [520] Art. 5 Parere di conformità
  • [521] Art. 6 Inquadramento dell’apprendista e retribuzione
  • [522] Art. 7 Efficacia dell’accordo
  • [523] ALLEGATO 1 – Descrizione del profilo formativo
  • [524] Apprendistato Professionalizzante per il conseguimento della qualifica di assistente revisore contabile
  • [525] ALLEGATO 2 – Piano formativo biennale
  • [526] ALLEGATO 3 – Piano formativo triennale
  • [527] APPENDICE 1 – Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 8/6/1995
  • [528] Premessa
  • [529] Art. 1
  • [530] PARTE PRIMA – Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
  • [531] Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione
  • [532] Art. 3 Designazione liste
  • [533] Art. 4 Composizione delle R.S.U.
  • [534] Art. 5 Attribuzione dei seggi
  • [535] Art. 6 Composizione delle liste
  • [536] Art. 7 Numero dei componenti R.S.U.
  • [537] Art. 7/BIS
  • [538] Art. 8 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
  • [539] Art. 9 Compiti e funzioni
  • [540] Art. 10 Durata e sostituzione nell’incarico
  • [541] Art. 11 Revoca delle R.S.U.
  • [542] Art. 12 Clausola di salvaguardia
  • [543] PARTE SECONDA – Disciplina della elezione della R.S.U.
  • [544] Art. 1 Validità delle elezioni – Quorum
  • [545] Art. 2 Elettorato attivo e passivo
  • [546] Art. 3 Presentazione delle liste
  • [547] Art. 4 Comitato elettorale
  • [548] Art. 5 Compiti del Comitato elettorale
  • [549] Art. 6 Scrutatori
  • [550] Art. 7 Segretezza del voto
  • [551] Art. 8 Schede elettorali
  • [552] Art. 9 Preferenze
  • [553] Art. 10 Modalità della votazione
  • [554] Art. 11 Composizione del seggio elettorale
  • [555] Art. 12 Attrezzatura del seggio elettorale
  • [556] Art. 13 Riconoscimento degli elettori
  • [557] Art. 14 Compiti del Presidente
  • [558] Art. 15 Operazioni di scrutinio
  • [559] Art. 16 Ricorsi al Comitato elettorale
  • [560] Art. 17 Comitato dei garanti
  • [561] Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
  • [562] Art. 19 Adempimenti della Direzione aziendale
  • [563] Art. 20 L’intervento della legge
  • [564] Art. 20/BIS Disposizioni varie
  • [565] Art. 21 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano
  • [566] Art. 22 Clausola finale
  • [567] APPENDICE 2 – Protocollo sui contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario distribuzione e servizi e turismo
  • [568] Verbale di accordo 25/6/209 – Patto per il lavoro
  • [569] 1. Occupazione
  • [570] 2. Politica fiscale e contributiva
  • [571] 3. Contrattazione
  • [572] 4. Relazioni sindacali
  • [573] Ipotesi di accordo 15/3/2011
  • [574] Regolamento della commissione di certificazione
  • [575] Regolamento della Commissione di certificazione costituita presso l’EBT della provincia di _____________
  • [576] Art. 2 Composizione e competenze della commissione
  • [577] Art. 3 Norme relative ai componenti della Commissione
  • [578] Art. 4 Commissioni istruttorie
  • [579] Art. 5 Sotto-Commissioni
  • [580] Art. 6 Validità delle sedute e delle delibere della commissione e delle sotto-commissioni
  • [581] Art. 7 Modalità operative e disposizioni generali in tema di avvio delle procedure
  • [582] Art. 8 Norme in materia di accesso agli atti
  • [583] Art. 9 Requisiti essenziali dell’istanza
  • [584] Art. 10 (Comunicazione alla DPL, Registrazione e conservazione)
  • [585] Art. 11 Vaglio preliminare
  • [586] Art. 12 Calendarizzazione dei lavori
  • [587] Art. 13 Convocazione delle commissioni e comunicazioni
  • [588] Art. 14 Istruttoria sostanziale
  • [589] Art. 16 Provvedimento
  • [590] Art. 17 Termini del procedimento
  • [591] Art. 18 Ipotesi di sospensione del procedimento
  • [592] Art. 19 Conclusione del procedimento per volontà o inattività delle parti
  • [593] Art. 20 Rapporti con i servizi ispettivi e di vigilanza
  • [594] Verbale di accordo 20/2/2011 – Detassazione
  • [595] Accordo tipo
  • [596] Verbale di accordo 22/5/2014 – Detassazione
  • [597] Accordo tipo territoriale
  • [598] Protocollo d’intesa su aperture domenicali e festive nel settore del Commercio 12/7/2016
  • [599] Accordo sulla Governance e su i criteri di funzionamento degli Enti e Fondi Bilaterali Nazionali e Territoriali 12/7/2016
  • [600] Verbale di accordo 21/11/2016
  • [601] Verbale di accordo 6/3/2017 – Anasfim – Marketing Operativo
  • [602] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [603] 1. Classificazione e contribuzione
  • [604] 2. Accessibilità sindacale
  • [605] 3. Deleghe
  • [606] 4. 14ma Mensilità
  • [607] 5. Mercato del lavoro
  • [608] 6. Contratto di lavoro intermittente
  • [609] 7. Contratto di lavoro parziale
  • [610] 8. Contratto di lavoro a termine
  • [611] 9. Inquadramenti contrattuali
  • [612] 10. Cessazione e cambio di appalto
  • [613] 11. Decorrenza e durata
  • [614] Avviso Comune
  • [615] Verbale di accordo 5/12/2018 – – Anasfim – Marketing Operativo
  • [616] 1. Efficacia dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017
  • [617] 2. Sul welfare contrattuale
  • [618] 3. Contratto di lavoro parziale
  • [619] 4. Inquadramenti contrattuali
  • [620] 5. Cambio appalto
  • [621] Verbale di accordo 27/5/2019
  • [622] Verbale di accordo 6/8/2020
  • [623] Verbale di accordo 30/12/2020 – Anasfim Marketing Operativo
  • [624] Verbale di accordo 30/6/2021 – Anasfim Marketing Operativo
  • [625] Verbale di accordo 15/12/2021 – Anasfim Marketing Operativo
  • [626] Verbale di accordo 12/12/2022

 

[1] Testi integrati

– VERBALE DI ACCORDO 12/12/2022

– VERBALE DI ACCORDO 15/12/2021 – Anasfim – Marketing Operativo

– VERBALE DI ACCORDO 30/6/2021 – Anasfim – Marketing Operativo

– VERBALE DI ACCORDO 30/12/2020 – Anasfim – Marketing Operativo

– VERBALE DI ACCORDO 6/8/2020

– VERBALE DI ACCORDO 9/7/2019

– VERBALE DI ACCORDO 25/7/2019

– VERBALE DI ACCORDO 18/3/2019

– VERBALE DI ACCORDO 5/12/2018 – Anasfim – Marketing Operativo

– VERBALE DI ACCORDO 6/3/2017 – Anasfim – Marketing Operativo

– COMUNICATO REDAZIONALE 21/12/2016

– VERBALE DI ACCORDO 21/11/2016

– IPOTESI DI ACCORDO 12/7/2016

– VERBALE DI ACCORDO 22/5/2014 – Detassazione

– VERBALE DI ACCORDO 28/3/2012

– VERBALE DI ACCORDO 20/12/2011 – Detassazione

– IPOTESI DI ACCORDO 15/3/2011

– VERBALE DI ACCORDO 6/10/2009

– VERBALE DI ACCORDO 25/6/2009- Patto per il lavoro

– CCNL 23/7/2008;

 

[2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/12/2022, tra la CONFESERCENTI e la FILCAMS – CISL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS si è stipulato il seguente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Il presente contratto decorre dall’1/7/2016 e avrà vigore fino al 31/12/2019.

 

[3] Premessa generale

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23/7/1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Le Parti stipulanti condividono di perseguire gli obiettivi definiti dai Vertici di Lisbona e di Barcellona, secondo i quali dinamismo economico e giustizia sociale devono procedere di pari passo. In questo quadro, lo sviluppo economico e la crescita dell’occupazione nel Mezzogiorno rappresentano obiettivi prioritari da perseguire nell’ambito di un sistema avanzato di relazioni sindacali ai vari livelli, e sono in grado di contrastare, accompagnati da misure efficaci e di sostegno – anche di carattere legislativo il fenomeno dell’economia sommersa e delle forme irregolari di lavoro.

A tal fine, le parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.

Le parti sono altresì consapevoli che la competitività dell’intero sistema Paese si realizza orientando gli investimenti in ricerca e innovazione, affinché si sviluppino politiche mirate alla qualità del prodotto/servizio e alla valorizzazione del capitale umano.

Le Parti, nel ribadire l’importanza del modello, delle procedure e degli indirizzi indicati nel Protocollo del 1993 sottolineano altresì il comune intento di addivenire, nella continuità e nel rispetto delle reciproche prerogative, ad una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale formulati sulla base dei suddetti indirizzi comunitari, attraverso:

 

– una rinnovata stagione di concertazione ed un conseguente riassetto delle regole che assicurino l’autonomia e la responsabilità delle parti sociali, prevedendo meccanismi procedurali che consentano di favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione di nuova occupazione, consolidando il trend già positivo registrato nel settore;

 

– un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell’ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;

 

– una adeguata messa a sistema dell’offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FON.TER), accogliendo in tal modo le indicazioni dell’Unione Europea, che individua, tra le azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione, una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l’ingresso e, dall’altro, la permanenza nel mondo del lavoro.

 

In questa ottica le Parti ribadiscono che, nel settore del Terziario della distribuzione e dei servizi, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccola dimensione, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie.

A tal fine le parti contraenti ribadiscono la comune volontà, nell’ambito del confronto tra Governo e Parti Sociali per la revisione del Protocollo 23/7/1993, di realizzare un confronto preventivo che consenta di evidenziare le specifiche esigenze del settore.

Coerentemente con quanto sopra, le Parti riconfermano che, rispetto alla contrattazione di secondo livello, saranno applicati i principi indicati dal punto 3 del capitolo 2. “Assetti Contrattuali” del Protocollo del 23/7/1993.

Le Parti, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo del 23/7/1993, ritengono tuttora necessario ribadire l’opportunità dell’emanazione di un apposito provvedimento legislativo, inteso a garantire il conseguimento della normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le aziende dei settori rappresentati mediante l’estensione generalizzata del presente sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiunta presso il Governo e le istituzioni per conseguire l’approvazione del suddetto provvedimento; le parti si impegnano altresì ad elaborare avvisi comuni finalizzati al rafforzamento delle norme contrattuali e su materie più generali quali ad esempio gli ammortizzatori sociali sperimentando anche percorsi negoziali.

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l’aspetto economico-produttivo, sia con riferimento all’occupazione, convengono, altresì, di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all’individuazione e all’esaltazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali anche con riferimento ai riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul miglioramento delle condizioni di lavoro.

A tal fine, le Organizzazioni firmatarie esprimono l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e, quindi, prevenire l’eventuale conflittualità tra le Parti. Tale funzione é svolta anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.

In virtù dell’allargamento dell’Unione Europea e della compiuta Unione Economica e Monetaria, le Parti concordano sulla necessità che il dialogo sociale europeo si evolva verso l’obiettivo di più avanzati diritti sociali e migliori condizioni di lavoro.

Le Parti infine convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi interessati al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Le Parti si danno atto che, per la coerenza complessiva del nuovo sistema di relazioni sindacali, non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.

Al fine di risolvere eventuali controversie e prima dell’attivazione della Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 11, su richiesta anche di una delle Parti e nel rispetto di quanto previsto all’ottavo comma dell’art. 16, si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta dei singoli incontri.

Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le Parti riprendono libertà di azione.

 

[4] Riforma degli assetti contrattuali

 

[5] Assetti contrattuali

 

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il CCNL che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.

Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali attraverso una sperimentazione per l’arco di vigenza del presente CCNL.

A tal fine le Parti concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.

 

—-

Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[6] Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario di mercato – distribuzione e servizi- che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie qui di seguito specificati ed il relativo personale dipendente.

Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell’ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:

 

– dettaglio/ ingrosso tradizionale

 

– distribuzione moderna e organizzata

 

– importazione, commercializzazione e assistenza veicoli

 

– ausiliari del commercio e commercio con l’estero.

 

Nell’ambito del settore “servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:

 

– ICT

 

– servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone

 

– ausiliari dei servizi.

 

  1. a) ALIMENTAZIONE

 

  1. commercio all’ingrosso di generi alimentari;

 

  1. supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;

 

  1. commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni;

 

  1. salumerie, salsamenterie e pizzicherie;

 

  1. importatori e torrefattori di caffè;

 

  1. commercio all’ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni);

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi;

 

  1. commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata;

 

  1. commercio all’ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini;

 

  1. rivendite di pollame e selvaggina;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;

 

  1. commercio all’ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati;

 

  1. commercio all’ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all’ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese:
  2. a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici e la loro vendita;
  3. b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini;
  4. c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio;

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi);

 

  1. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari;

 

 

  1. b) FIORI, PIANTE E AFFINI

 

  1. commercio all’ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;

 

  1. commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;

 

  1. produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali e aromatiche.

 

 

  1. c) MERCI D’USO E PRODOTTI INDUSTRIALI

 

  1. grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;

 

  1. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotteria ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

 

  1. lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all’uso pratese;

 

  1. pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

 

  1. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

 

  1. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l’industria del vetro e della ceramica;

 

  1. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;

 

  1. giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato; case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;

 

  1. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

 

  1. librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;

 

  1. francobolli per collezione;

 

  1. mobili, mobili e macchine per ufficio;

 

  1. macchine per cucire;

 

  1. ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; impianti di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, carboni elettrici, ecc.);

 

  1. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

 

  1. gestori di impianti di distribuzione di carburante;

 

  1. aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;

 

  1. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

 

  1. imprese di riscaldamento;

 

  1. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

 

  1. tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;

 

  1. prodotti chimici, prodotti chimici per l’industria, colori e vernici;

 

  1. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;

 

  1. legnami e affini, sughero, giunchi, saggine ecc.;

 

  1. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

 

  1. prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

 

  1. commercio all’ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).

 

 

  1. d) AUSILIARI DEL COMMERCIO E COMMERCIO CON L’ESTERO

 

  1. agenti e rappresentanti di commercio;

 

  1. mediatori pubblici e privati;

 

  1. commissionari;

 

  1. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell’interno e al servizio delle proprie aziende);

 

  1. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

 

  1. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

 

  1. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

 

  1. imprese portuali di controllo;

 

  1. aziende importatrici di prodotti ortofrutticoli.

 

 

  1. e) SERVIZI ALLE IMPRESE/ALLE ORGANIZZAZIONI, SERVIZI DI RETE, SERVIZI ALLE PERSONE

 

  1. imprese di leasing;

 

  1. recupero crediti, factoring;

 

  1. servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;

 

  1. noleggio e vendita di audiovisivi;

 

  1. servizi di revisione contabile, auditing;

 

  1. servizi di gestione e amministrazione del personale;

 

  1. servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;

 

  1. ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;

 

  1. telemarketing, televendite, call center

 

  1. consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;

 

  1. agenzie di relazioni pubbliche;

 

  1. agenzie di informazioni commerciali;

 

  1. servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;

 

  1. servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;

 

  1. società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;

 

  1. agenzie pubblicitarie;

 

  1. concessionarie di pubblicità;

 

  1. aziende di pubblicità;

 

  1. agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

 

  1. promozione vendite;

 

  1. agenzie fotografiche;

 

  1. uffici residences;

 

  1. società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;

 

  1. intermediazione merceologica;

 

  1. recupero e risanamento ambiente;

 

  1. altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, aziende del settore della sosta e dei parcheggi;

 

  1. autorimesse e autoriparatori non artigianali;

 

  1. società di carte di credito;

 

  1. uffici cambi extrabancari;

 

  1. servizi fiduciari e finanziari;

 

  1. buying office;

 

  1. agenzie di brokeraggio;

 

  1. attività di garanzia collettiva fidi;

 

  1. aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;

 

  1. agenzie di operazioni doganali;

 

  1. servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia, imputazione dati e fotocopiatura;

 

  1. servizi di traduzioni e interpretariato;

 

  1. agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;

 

  1. vendita di multiproprietà;

 

  1. agenzie pratiche auto;

 

  1. autoscuole;

 

  1. agenzie di servizi matrimoniali;

 

  1. agenzie investigative

 

  1. agenzie di scommesse;

 

  1. servizi di ricerca e consulenza metereologica;

 

  1. agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL;

 

  1. agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;

 

  1. agenzie di intermediazione;

 

  1. agenzie di ricerca e selezione del personale;

 

  1. agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;

 

  1. controllo di qualità e certificazione dei prodotti;

 

  1. attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;

 

  1. altri servizi alle persone.

 

 

Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 10, del presente contratto.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

– Dichiarazione a verbale in materia di sfera di applicazione e di classificazione del personale –

SETTORE DEI SERVIZI

Tenuto conto che il presente contratto, disciplina tutte le attività comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree Innovazione, Consulenza, Informatica;

– considerato che la terziarizzazione dell’economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale dei settori economici già compresi nel presente CCNL;

– considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano una componente con specificità e caratteristiche legate alla continua evoluzione ed espansione del settore terziario;

– considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell’approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l’analisi delle professionalità emergenti;

– considerate le funzioni affidate dal CCNL del Terziario alla Commissione Paritetica per la classificazione che ha il compito di proseguire i propri lavori anche durante la vigenza del contratto, proponendo l’inserimento di nuove figure in risposta alle esigenze di adeguamento emerse nell’ambito del settore dei servizi, con particolare riferimento al terziario avanzato;

– preso atto che l’impianto contrattuale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi consente di strutturare il lavoro in maniera dinamica nel rispetto delle esigenze dei lavoratori e delle aziende;

le parti convengono di individuare un Protocollo, aggiuntivo al CCNL del Terziario, che disciplinerà, a parziale deroga ed integrazione del citato CCNL il tema della classificazione e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario di attività al momento non ricomprese.

TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE

Le parti convengono altresì sulla necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all’integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale. In particolare, terranno in considerazione le figure emergenti dei vari settori.

Le Parti convengono di affidare l’attuazione di quanto sopra, sia in merito ai servizi che al terziario della distribuzione, ad una apposita commissione che terminerà i propri lavori entro il 31/12/2010.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[7] Art. ___ Classificazione – Norma transitoria

 

Nell’ambito della classificazione del personale le parti, anche in coerenza con la suddivisione operata nell’ambito della sfera di applicazione, concordano di istituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo le esemplificazioni delle figure professionali distinguendole in base al settore di attività in cui il lavoratore è chiamato ad operare, ferma restando in ogni caso l’unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali.

A tal fine, le Parti concordano che le figure professionali dovranno essere suddivise e definite all’interno della due macroaree Commercio e Servizi e che sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie, le relative esemplificazioni e le aree professionali.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[8] PARTE SPECIALE – Settore ICT

 

[9] Art. ___ Classificazione

 

In considerazione delle caratteristiche del settore dell’Information and Communication Technology e, in particolare:

 

– della continua evoluzione delle tecnologie,

 

– dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali,

 

– degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT,

 

– anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi.

 

Elementi di base:

 

Principali aree di attività delle aziende ICT:

 

– Auditing / Test

 

– Telecomunicazioni / Reti

 

– Web

 

– Informatica…

 

Fermo restando l’ inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit. IlI, capo I del CCNL Terziario, i profili Professionali ICT nelle Aziende ICT saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte della Commissione di cui all’art. ___ (classificazione – norma transitoria), che adotterà i seguenti criteri di riferimento per consentire il corretto posizionamento di qualsiasi risorsa ICT all’interno dell’organigramma di una impresa ICT.:

 

– i ruoli, le competenze e la loro combinazione, dovranno presentare un livello di dettaglio tale da non renderli condizionabili dall’evoluzione tecnologica garantendone validità nel tempo. In particolare, la declinazione delle competenze è stata legata al ciclo di vita del prodotto / servizio ICT offerto:

 

– le figure saranno individuate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[10] PARTE SPECIALE – Settore ICT

 

[11] Art. ___ Reperibilità

 

Esclusivamente per il settore dell’ICT, la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.

A tale proposito, l’Istituto sarà oggetto di apposito approfondimento nel corso dei lavori della Commissione di cui all’art. ___ (classificazione – norma transitoria)

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[12] Art. ___ Classificazione settore distribuzione del farmaco – Nuovo profilo professionale

 

Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al tit. IlI, capo I del CCNL Terziario, le Parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel V livello della vigente classificazione:

 

– Allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali con l’ausilio di supporti informatici.

 

Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al quinto livello della classificazione sarà oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte della Commissione di cui all’art. ___ (classificazione – norma transitoria).

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[13] SEZIONE PRIMA – Sistemi di relazioni sindacali

 

[14] TITOLO I – Diritti di informazione e consultazione

 

[15] Art. 1 Livello nazionale

 

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, franchising, appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.

Nel corso dell’incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:

 

  1. a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione derivante anche dall’utilizzo dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro nonché l’andamento qualitativo e quantitativo dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984 e con la Legge n. 125/91;

 

  1. b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull’occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;

 

  1. c) la formazione e riqualificazione professionale;

 

  1. d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;

 

  1. e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.

 

[16] Art. 2 Livello territoriale

 

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto – articolato per comparti merceologici e settori omogenei – anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, franchising, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.

Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

 

[17] Art. 3 Livello aziendale

 

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:

 

  1. a) 150 dipendenti se operano nell’ambito di una sola provincia;

 

  1. b) 200 dipendenti se operano nell’ambito di una sola regione;

 

  1. c) 300 dipendenti se operano nell’ambito nazionale;

 

si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.

Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 211 Bis.

Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione.

Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.

Qualora l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali.

Nel corso di tale incontro l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:

 

  1. a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;

 

  1. b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

 

  1. c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.

 

Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

 

[18] TITOLO II – Contrattazione

 

[19] CAPO I – Livello Nazionale

 

[20] Art. 4 Procedure per il rinnovo

 

Il contratto nazionale avrà durata triennale.

La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Qualora una delle parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al precedente comma, l’altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.

Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al primo comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di “tregua sindacale”.

In occasione di ogni rinnovo le Parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[21] CAPO II – Livello Territoriale

 

[22] Art. 5 Premessa

 

Le Parti, in via sperimentale, definiscono la disciplina della contrattazione di secondo livello, con le modalità e in conformità ai criteri ed ai principi contenuti nei successivi articoli.

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[23] Art. 6 Materie

 

Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:

 

– interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;

 

– interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;

 

– programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali, finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 11/2/2004 e art. 41 del CCNL;

 

– azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:

  1. a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
  2. b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

– altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;

 

– definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli artt. da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati.

 

Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale.

In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica Nazionale le istanze emergenti nelle realtà locali.

Per tutti i compiti sopra individuati, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali potranno avvalersi del supporto degli strumenti previsti al seguente art. 20, anche costituiti – previo specifico accordo – in apposito ente.

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti al consumatore tenuto anche conto delle esigenze dei dipendenti, a livello territoriale di competenza, potranno essere effettuati incontri per il confronto su provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo in materia di orari commerciali e su quelli di fatto in vigore.

Al medesimo livello, infine, potranno essere effettuati incontri per il confronto su:

 

  1. articolazione dell’orario settimanale;

 

  1. procedure per l’articolazione dell’orario settimanale;

 

  1. flessibilità dell’orario;

 

  1. lavoro domenicale e festivo.

 

A tal fine potranno essere utilizzate le notizie in possesso degli Osservatori territoriali ai sensi del successivo art. 20, lettera d), ovvero i dati fatti oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri di cui all’art. 2.

 

– Nota a verbale –

Le norme contenute nei contratti e accordi provinciali integrativi del CCNL 31/7/1970 che non siano in contrasto con le norme del presente contratto nazionale seguiteranno ad avere efficacia.

 

[24] Art. 7 Criteri guida

 

Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apra opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l’esercizio di tale livello di confronto:

 

– la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem:

 

– la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro;

 

– le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività;

 

– non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.

 

Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo – previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti.

Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro dell’Associazione territoriale Confesercenti.

Le aziende che abbiano, anche in più unita decentrate nell’ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. ___ in materia di elemento economico di garanzia.

Le aziende che abbiano, anche in più unita decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. ___ in materia di elemento economico di garanzia.

Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unita produttive distribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unita produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. ___ in materia di elemento economico di garanzia.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[25] Art. ___ Contenuti

 

Al secondo livello di contrattazione territoriale, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.

Al secondo livello di contrattazione aziendale, le aziende che abbiano, anche in più unita decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno raggiungere intese sulle materie espressamente demandate dal presente CCNL a tale livello.

Ai medesimi livelli di contrattazione potranno, altresì, essere raggiunte intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività, competitività ed efficienza delle imprese, sulle materie di cui alla sezione IV contenute nei seguenti titoli:

 

– titolo I, escluse le previsioni contenute nel capo II;

 

– titolo III;

 

– titolo V, capi dal I al VII, escluse le previsioni contenute negli artt. 118, 132 e 146, primo comma, 147, 149 – 153.

 

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale, ciascuno per i propri rispettivi ambiti di applicazione, potranno essere realizzate intese volte al superamento o alla rinegoziazione degli eventuali accordi vigenti

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[26] Art. 8 Modalità di presentazione della piattaforma

 

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Confesercenti territoriali di pari livello, nonché alle Organizzazioni Sindacali Nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confesercenti, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale.

 

– Norma transitoria –

In via transitoria, le parti concordano che il periodo indicato dal primo comma del presente articolo troverà applicazione decorsi 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

 

– Dichiarazione congiunta –

Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l’impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del CCNL 8/11/1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l’efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[27] Art. 9 Modalità di verifica

 

Qualora vengano presentate piattaforme in contrasto con le previsioni di cui al presente capo si potrà procedere alla denuncia alla Confesercenti e alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, stipulanti il presente accordo di rinnovo, che procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle regole ivi definite.

L’esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al presente contratto, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 45 giorni dalla data della richiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sulla procedibilità.

Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. (ex artt. 7, 6 e 10), Confesercenti o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli artt. 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull’applicabilità.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[28] Art. ___ Crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno

 

Le Parti concordano che nelle situazioni e con gli obiettivi di seguito indicati:

 

– il superamento di situazioni di crisi;

 

– lo sviluppo economico e occupazionale;

 

– l’avvio di nuove attività, ampliamento, ristrutturazione e rilancio dell’attività;

 

– le eventuali situazioni di emersione dal lavoro sommerso in presenza di idonei provvedimenti legislativi

 

potranno essere ricercate idonee soluzioni attraverso intese con effetti derogatori o sospensivi degli istituti del CCNL, ad esclusione dei seguenti:

 

– il trattamento economico di cui alla sezione IV, titolo V, Capo XIII e XIV;

 

– le ferie, di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IV, ad eccezione dell’art. 148;

 

– i permessi retribuiti, di cui all’art. 146, primo comma;

 

– gli istituti di cui alla Sezione I, Titoli I, II, III e IV;

 

– gli istituti previsti dalla Sezione II e III;

 

– la determinazione dei contributi da erogare agli enti ed ai fondi nazionali, di cui agli artt. 95, 97,115 e 116;

 

– gli istituti di cui agli artt. 118 e 132.

 

Tali intese saranno definite tramite il supporto della Confesercenti territoriale o direttamente a livello aziendale.

Tali intese potranno riguardare specificamente anche aree del Sud Italia.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[29] CAPO III – Livello Aziendale

 

[30] Art. 10 Materie

 

Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:

 

– turni o nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;

 

– eventuali forme di flessibilità;

 

– part time;

 

– determinazione dei turni feriali ai sensi dell’art. 142;

 

– contratti a termine;

 

– contratti d’inserimento/reinserimento di cui all’art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati.

 

– tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;

 

– parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall’art. 13;

 

– azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:

  1. a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
  2. b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

 

– modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;

 

– quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 “Statuto dei lavoratori”;

 

– erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;

 

– altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.

 

In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel presente contratto, le eventuali qualifiche specifiche dell’azienda; per le figure di interesse aziendale, sempre che non siano previste nella classificazione di cui all’art. 97, e che assumano significato e valenza generali, così come previsto nell’art. 15, le parti riporteranno all’apposita Commissione di cui all’art. 15, punto b), le valutazioni in merito, anche fornendo adeguate proposte.

Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all’esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all’organizzazione del lavoro, all’occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.

Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.

Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle aziende dalle strutture sindacali ai vari livelli saranno altresì trasmesse per conoscenza dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL alla Confesercenti Nazionale o alla Confesercenti competente per territorio.

La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e, per i datori di lavoro della Confesercenti competente per territorio.

 

[31] TITOLO III – Strumenti paritetici nazionali

 

[32] Art. 11 Strumenti nazionali

 

Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull’opportunità di istituire:

 

1) la Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale.

 

2) la Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità;

 

3) l’Osservatorio Nazionale;

 

4) la Commissione Paritetica Nazionale;

 

La Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale, la commissione paritetica permanente per le Pari Opportunità, l’Osservatorio Nazionale, la Commissione Paritetica Nazionale, sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Confesercenti e tre designati dalla FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e dalla UILTUCS-UIL. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

 

[33] Art. 12 Commissione nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale

 

Le Parti, tenuto conto dell’evoluzione della normativa sociale a livello comunitario ed in funzione dei processi di recepimento delle direttive comunitarie nell’ordinamento italiano, concordano sull’esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro.

In particolare qualora l’Unione Europea emanasse raccomandazioni o direttive che interessino il settore Terziario Distribuzione e Servizi, le Parti si incontreranno al fine di valutare l’opportunità di definire avvisi comuni da sottoporre al legislatore italiano preventivamente all’emanazione della normativa di recepimento.

Le parti considerano pertanto preminente analizzare e monitorare l’impatto dei processi che avvengono a livello europeo sulle politiche nazionali di settore e sulla contrattazione, con particolare riferimento a:

 

  1. dialogo sociale europeo settoriale;

 

  1. evoluzione dei Comitati Aziendali Europei;

 

  1. responsabilità sociale delle imprese e codici di condotta;

 

  1. diritti di informazione, consultazione e partecipazione;

 

  1. Società europea;

 

  1. coordinamento europeo delle politiche contrattuali.

 

A tal fine, le Parti concordano di istituire la Commissione Nazionale per l’evoluzione a livello europeo in materia sociale; essa opererà di concerto con il sistema bilaterale esistente.

La Commissione, che si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti, avrà anche il compito di valutare gli accordi siglati in sede di dialogo sociale europeo di settore per esprimere alle Organizzazioni stesse un parere in merito all’eventuale recepimento nel sistema contrattuale nazionale.

 

[34] Art. 13 Commissione Permanente per le Pari Opportunità

 

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

Alla Commissione Permanente per le Pari Opportunità di cui all’art. 11, sono assegnati i seguenti compiti:

 

1) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;

 

2) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;

 

3) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’attività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inserimento / reinserimento;

 

4) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 53 dell’8/3/2000;

 

5) predisporre progetti di Azioni Positive finalizzati a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge 125 del 10/4/1991 e dai Fondi comunitari preposti;

 

6) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di mobbing nel sistema delle relazioni di lavoro;

 

7) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;

 

8) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’art. 9 della legge 53 dell’8/3/2000 e diffondendo le buone pratiche;

 

9) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.

 

L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il Contratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall’Osservatorio Nazionale.

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

 

[35] Art. 14 Osservatorio Nazionale

 

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Articolo eliminato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[36] Art. 15 Commissione Paritetica Nazionale

 

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l’aggiornamento del contratto su quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo.

A tal fine:

 

  1. a) con le modalità e le procedure previste dall’art. 16, esamina – ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari – tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Prima Parte del contratto;

 

  1. b) in apposita sottocommissione:

 

1) individua figure professionali non previste nell’attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza.

La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale.

La Commissione procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.

Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.

Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL.

 

2) sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.

Annualmente, di norma nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.

Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

 

3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

 

[37] Art. 16 Commissione Paritetica Nazionale – Procedure

 

Per l’espletamento di quanto previsto dall’art. 15, lettere a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.

La Segreteria della Commissione Paritetica Nazionale ha sede presso la Confesercenti e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata A.R., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti alla Confesercenti tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.

All’atto della presentazione dell’istanza di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all’esame della controversia.

Le riunioni della Commissione Paritetica Nazionale avranno luogo di norma presso la sede della Confesercenti. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al precedente quarto comma e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.

La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.

Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, e 412 c.p.c. e 2113, quarto comma c.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/1998, n. 387.

In pendenza di procedura presso la Commissione Paritetica Nazionale, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale ne legale.

Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli artt. da 5 a 9, la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

 

[38] TITOLO IV – Enti Bilaterali

 

[39] CAPO I – Bilateralità

 

[40] Art. 17 Premessa

 

Le Parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[41] Art. 17/BIS Accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali

 

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico istituzionale aperto nel Paese.

Le parti, in coerenza con quanto definito con l’Accordo sulla governance del 12/7/2016 condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.

Per le stesse ragioni le parti condividono l’obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.

Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le parti hanno sottoscritto il 12/7/2016 l’Accordo sulla governance sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente accordo di rinnovo e che ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto da parte degli Enti bilaterali territoriali delle previsioni del presente CCNL, dell’applicazione degli Statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell’accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto accordo, di attivare misure sanzionatone definite dalle parti stesse.

Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente accordo di rinnovo entro dicembre 2016 ed adottati dagli Enti entro gennaio 2017.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[42] Art. 18 Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario

 

L’Ente bilaterale nazionale, in conformità a quanto previsto dagli accordi sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 26 luglio del 2010 e del 2016 svolge le seguenti funzioni:

 

– assicura l’attività di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e regolamenti ai nuovi Statuti e regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti bilaterali territoriali;

 

– predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente bilaterale nazionale;

 

– raccoglie da tutti gli Enti bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente CCNL e degli accordi di governance di cui al 1° comma del presente articolo;

 

– raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, delle Commissioni apprendistato, delle Commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul terziario dell’Ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica;

 

– censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dai predetti accordi sulla governance;

 

– segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’accordo governance 12/7/2016 ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale;

 

– promuove la rete degli Enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del CCNL e del presente accordo attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi.

 

L’Ente bilaterale nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le parti socie, sulla regolarità contributiva.

L’Ente bilaterale nazionale per il terziario svolge, inoltre, le seguenti attività:

  1. a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione;

 

  1. b) promuove, progetta e/o gestisce anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

 

  1. c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestisce, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

 

  1. d) riceve dalle aziende e analizzai dati previsti all’art. 9 della legge n. 125/1991;

 

  1. e) costituisce una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

 

  1. f) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua ( FONTER);

 

  1. g) segue lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

 

  1. h) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli Enti bilaterali territoriali per la promozione di loro compiti istituzionali;

 

  1. i) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;

 

  1. j) riceve la notizia della elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione;

 

  1. k) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali nonché in tema di welfare aziendale e staffetta generazionale;

 

  1. I) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;

 

  1. m) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato per le imprese multilocalizzate;

 

  1. n) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;

 

  1. o) attua gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente bilaterale nazionale per il terziario.

 

Le parti concordano, inoltre, di:

 

– dotare l’Ente bilaterale nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali territoriali;

 

– conferire all’Ente bilaterale nazionale potere di intervento sugli Enti territoriali i caso di inadempienza e/o inerzia, attraverso specifiche norme.

 

Per il finanziamento dell’ente bilaterale nazionale è dovuto un contributo da parte degli Enti territoriali pari al 15% delle entrate contributive di cui al successivo art. 21.

Per gli Enti territoriali che adottino esclusivamente la riscossione centralizzata presso EBN.TER tramite F24 od altri strumenti similari, con successivo ristorno della quota di competenza agli stessi, la contribuzione sarà dovuta nella misura ridotta del 10%.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[43] Art. 19 Analisi di problemi settoriali da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale

 

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Articolo eliminato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[44] Art. 20 Enti bilaterali territoriali

Gli Enti bilaterali territoriali possono essere costituiti e gestiti esclusivamente dalle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni nazionali che sottoscrivono il presente CCNL.

L’Ente bilaterale territoriale svolge le funzioni e le attività finalizzate alla gestione e alla elaborazione dei dati pervenuti nelle materie di cui ai punti successivi.

Nello svolgimento della propria attività si attiene alle previsioni contenute nel presente CCNL nel rispetto delle disposizioni contenute nell’ accordo governance del 12/7/2016.

L’Ente bilaterale territoriale adotta lo Statuto tipo e lo schema unico di rendiconto definiti a livello nazionale.

L’Ente bilaterale è tenuto a svolgere attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le seguenti funzioni previste dal presente CCNL:

 

  1. a) monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;

 

  1. b) eliminato

 

  1. c) tutela della salute e della dignità della persona;

 

  1. d) svolge le funzioni previste dal CCNL in materia di apprendistato;

 

  1. e) ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;

 

  1. f) lavoro ripartito;

 

  1. g) costituisce al proprio interno l’Organismo Paritetico Provinciale e ne esercita le funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;

 

  1. h) riceve comunicazione in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell’orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);

 

  1. i) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37-bis e 38.

 

L’Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti.

L’Ente Bilaterale, inoltre, può:

 

  1. programmare ed organizzare, al livello di competenza, relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, 4° comma, della legge 22/7/1961, n. 628;

 

  1. ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale nazionale;

 

  1. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18, legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25/3/1998, n. 142;

 

  1. svolgere le funzioni ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo.

 

Le parti firmatarie del presente accordo di rinnovo, definiranno i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle parti stesse a livello nazionale.

 

Avviso comune in materia di Enti bilaterali

 

In considerazione della importanza che gli Enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.

Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli Enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Nel ribadire l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli, le parti riconfermano i contenuti dell’avviso comune dell’8/4/2009 in materia di ammortizzatori sociali.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[45] Art. 21 Finanziamento Enti Bilaterali territoriali

 

Ad integrazione e modifica dell’art. 1 dell’accordo sindacale 20/7/1989 e dell’art. 3, dell’accordo di rinnovo 20/1/997, con decorrenza dal 1/1/2000, il contributo da destinare in favore dell’Ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10%, a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1/1/2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

Dal 1/4/2011 l’E.d.r. di cui al comma precedente è di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[46] CAPO II – Welfare contrattuale

 

[47] Art. 21/BIS Fondo ASTER (ex art. 95)

 

Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo ASTER), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2/9/1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dal 1/9/2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.

Sempre a decorrere dal 1/9/2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:

 

– per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1/9/2005;

 

– per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1/9/2005.

 

Con decorrenza 1/1/2014, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.

A decorrere dal 1/6/2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

A decorrere dal 1/1/2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta: ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.

E’ inoltre dovuta al Fondo una quota “una tantum”, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Dal 1/3/2011 la quota “una tantum” individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

Il Fondo può consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore, previo parere vincolante dei soci costituenti, a parità di contribuzione.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo ASTER). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota “una tantum” di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 6/7/2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[48] TITOLO V – Diritti sindacali

 

[49] Art. 22 Dirigenti sindacali

 

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

 

  1. a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensioriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;

 

  1. b) di Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell’art. 19 della legge 20/5/1970 n. 300 (NOTA 1), nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;

 

  1. c) della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell’Accordo interconfederale 8/6/1995.

 

L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all’art. 18 dell’Accordo interconfederale 8/6/1995.

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.

Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

 

– Nota 1 –

Come modificato dagli esiti referendari dell’11/6/1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28/9/1995:

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.

Nell’ambito di aziende con più unita produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.”

 

[50] Art. 23 Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.

 

I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla lett. b) dell’art. 22, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:

 

  1. a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

 

  1. b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

 

  1. c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

 

I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende di cui alla lettera a).

A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

[51] Art. 24 R.S.U.

 

Filcams, Fisascat, Uiltucs, individuano nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro.

Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente CCNL, in ordine al disposto dell’art. 19, titolo III e dell’art. 35, secondo comma, titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:

 

– Le OO.SS. firmatarie del presente contratto, ai rispettivi livelli di competenza, hanno la facoltà di costituire Rappresentanze Sindacali Aziendali;

 

– tali rappresentanze sindacali avranno una durata in carica di ventiquattro mesi.

 

Procedure per la indizione delle elezioni delle RSU

 

Le sole organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, potranno indire le elezioni delle RSU. Altre organizzazioni potranno viceversa esercitare solamente il potere di iniziativa a presentare liste a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del Protocollo 8/6/1995. Le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione aziendale e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette organizzazioni sindacali per la elezione delle RSU e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).

Il comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall’art. 5 del suddetto accordo interconfederale.

Qualora nell’arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l’elezione della RSU, ferme restando le norme previste dalla legge 300/70 ciascuna organizzazione stipulante il CCNL procederà all’elezione della rappresentanze sindacali aziendali da parte dei propri iscritti:

 

– nelle unità produttive con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;

 

– nelle unità produttive con più di 60 e fino a 200 dipendenti, in presenza di almeno cinque iscritti,

 

– nelle unità produttive con più di duecento dipendenti, in presenza di almeno 7 iscritti;

 

che rimarranno in carica per tre anni. Le RSA saranno rinnovate ogni tre anni qualora non si fossero verificate le condizioni per eleggere le RSU.

 

La costituzione delle RSA così elette sarà comunicata per il tramite dell’organizzazione sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all’atto dell’elezione.

Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all’art. 35 secondo comma legge n. 300/70.

Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli artt. 19, 20 e 35, secondo comma della legge n. 300/70, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle RSA e dell’esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera. A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.

 

[52] Art. 25 Compiti e funzioni delle R.S.U.

 

FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS di categoria.

Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.

 

[53] Art. 26 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d’esercizio delle R.S.U.

 

Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo interconfederale 8/6/1995 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A. nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.

FILCAMS – FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.

Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite la R.S.U.

 

[54] Art. 27 Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.

 

Le parti, nel ribadire la piena validità ed efficacia dell’Accordo Interconfederale del 8/6/1995, dichiarano conclusa la fase di prima applicazione e la conseguente fase sperimentale di cui all’art. 7 del medesimo Accordo.

Pertanto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:

 

  1. a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;

 

  1. b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;

 

  1. c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti;

 

  1. d) 7 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;

 

  1. e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;

 

  1. f) 12 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 1200 dipendenti.

 

Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Sono fatte salve le naturali scadenze – 36 mesi dalla data di elezione – delle RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Le Parti riconfermano la validità della disciplina di cui all’art. 7 bis (NOTA 1) dell’accordo interconfederale 8/6/1995.

 

– Nota 1 –

Art. 7 Bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

  1. a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti,
  2. b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti,
  3. c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.

In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l’espletamento del mandato.

 

[55] Art. 28 Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.

 

I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 23, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

 

[56] Art. 29 Clausola di salvaguardia

 

Ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo interconfederale 8/6/1995 le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20/5/1970 n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A.. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.

In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette RSU non potranno essere contemporaneamente presenti RSA.

 

– Chiarimento a verbale –

Con il presente contratto viene abrogato l’art. 12, prima parte, dell’accordo interconfederale dell’8/6/1995 e sostituito dall’articolo precedente.

 

[57] Art. 30 Assemblea

 

Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti.

Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell’Accordo interconfederale 8/6/1995, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art. 26.

La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell’azienda entro la fine dell’orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell’unità o gruppi di essi.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

 

[58] Art. 31 Referendum

 

Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze Sindacali Aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20/5/1970, n. 300.

 

[59] Art. 32 Trattenuta contributi sindacali

 

Ferma restando la norma di cui all’art. 40, l’azienda provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e l’Organizzazione Sindacale a cui l’azienda dovrà versarlo.

L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.

L’impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall’Organizzazione Sindacale all’azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

 

– Nota a verbale al Titolo V –

Le parti dichiarano che la disciplina delle RSU costituisce materia di livello interconfederale regolamentata dall’Accordo 8/6/1995, così come modificata dalla presente regolamentazione contrattuale.

 

[60] TITOLO VI – Delegato aziendale

 

[61] Art. 33 Delegato aziendale

 

In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 28/6/1958, esteso “erga omnes” ai sensi della legge 14/7/1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

 

[62] SEZIONE SECONDA – Tutela della salute e della dignità della persona

 

[63] Art. 34 Condizioni ambientali

 

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei Delegati, e in mancanza la Rappresentanza Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20/5/1970, n. 300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

 

[64] Art. 35 Mobbing

 

Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.

In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.

Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.

A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:

 

  1. raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;

 

  1. individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;

 

  1. formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;

 

  1. formulare un codice quadro di condotta.

 

– Dichiarazione a verbale –

In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

 

[65] Art. 36 Molestie sessuali

 

Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il “Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali” allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.

Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.

Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.

Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.

 

Definizione

 

Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.

Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

 

Prevenzione

 

Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.

Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.

Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.

Le parti affidano ad una apposita commissione paritetica che avrà sede presso l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne.

Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.

La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.

Confesercenti, Filcams, Fisascat e Uiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell’ammissione ai finanziamenti di cui all’art. 2 della legge 10/4/1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

 

Qualificazione della formazione

 

Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.

 

Procedura e provvedimenti

 

– Dichiarazione congiunta –

Le parti convengono di affidare alla commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 13, il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali nonché le conseguenti sanzioni.

 

[66] SEZIONE TERZA – Composizione delle controversie

 

[67] Art. 37 Procedure

 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.

La Commissione di conciliazione territoriale è composta:

 

  1. a) per i datori di lavoro, da un rappresentante Confesercenti competente per territorio;

 

  1. b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

 

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/1998.

Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

 

  1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

 

  1. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

 

  1. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

 

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

 

[68] Art. 37/BIS

 

Ai sensi della legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c..

Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o do mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.

In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro 30 giorni successivi, potranno adire il collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[69] Art. 37/TER Commissione di certificazione

 

Le parti convengono che all’interno degli enti bilaterali territoriali siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, a svolgere l’attività di certificazione di:

 

– contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;

 

– rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.

 

La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema tipo di Regolamento allegato al presente CCNL.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[70] Art. 38 Collegio arbitrale

 

Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.

A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.

L’istanza della parte sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.

I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

II Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

 

  1. a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

 

  1. b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;

 

  1. c) eventuali ulteriori elementi istruttori.

 

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio è istituita presso l’Ente Bilaterale.

Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4/11/2010 n. 183, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 412 c.p.c. relative all’efficacia ed all’impugnabilità del lodo stesso.

In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio Arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi art. 38 bis, opererà secondo le modalità di cui all’art. 412 quater c.p.c.

Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le Parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[71] Art. 38/BIS Clausola Compromissoria

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 10, della legge 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui l’art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla sezione IV, titolo V, capo IX.

La clausola di cui al primo comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[72] Art. 39 Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali

 

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15/7/1966, n. 604, ed alla legge 20/5/1970, n. 300, come modificate dalla Legge 11/5/1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, possono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[73] Art. 40 Funzionamento delle commissioni paritetiche

 

  1. A) I mezzi necessari al funzionamento della Commissione Nazionale e delle Commissioni Paritetiche Territoriali di cui al CCNL del Terziario ed allo svolgimento delle procedure inerenti saranno assicurate dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti ciascuna per la parte di propria competenza.

 

  1. B) Per la pratica realizzazione di quanto previsto dalla lettere precedente, con riferimento al finanziamento delle spese della Commissione Nazionale, nonché per le altre attività svolte in materia di rapporti di lavoro dalle parti contraenti e per assicurare l’efficienza delle loro strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, viene posto in riscossione un contributo di assistenza contrattuale denominato CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro, e dei lavoratori. La parte del contributo a carico dei datori di lavoro è di competenza della Confesercenti mentre la parte a carico dei lavoratori è di competenza delle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori stipulanti.

 

  1. C) Il CO.RE.SI. sarà riscosso per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale in applicazione della legge 4/6/1973, n. 311 e successive integrazioni.

 

  1. D) Il CO.RE.SI. di cui alla lettera B) dovrà essere calcolato mediante l’applicazione sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, delle aliquote percentuali appresso indicate:

 

  1. a) l’aliquota del contributo CO.RE.SI. a carico dei datori di lavoro e di pertinenza della Confesercenti;

 

  1. b) l’aliquota a carico dei Lavoratori e di pertinenza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti è fissata nella misura dello 0,10%.

 

  1. E) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente accordo.

Le operazioni relative al calcolo ed alla raccolta del contributo a carico dei lavoratori saranno effettuate mediante trattenuta da annotarsi sulla busta paga nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del contratto del terziario ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta di proprio pugno rilasciata in duplice copia entro e non oltre il periodo immediatamente successivo all’assunzione.

Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà trasmessa alla commissione locale per le vertenze di lavoro presso la Confesercenti territoriale.

Le norme di cui alle lettere A,B,C,D ed E fanno parte integrante del Protocollo di intesa del 28/10/1993 e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il Contratto Collettivo si riferisce.

 

  1. F) L’ammontare dei contributi previsti dalla lettera B) sarà versato dai datori ddi lavoro all’Ente Esattore unitamente ai contributi obbligatori, utilizzando i moduli di versamento alle rispettive voci specificatamente previste per la quota a carico dei datori di lavoro e per la quota a carico dei lavoratori.

Le spese di esazione del CO.RE.SI sono poste a carico della Confesercenti.

 

[74] SEZIONE QUARTA – Disciplina del rapporto di lavoro

 

[75] TITOLO I – Mercato del lavoro

 

[76] Premessa

 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.

Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.

A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inserimento e apprendistato, apportando allo stesso modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l’effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.

Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l’inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

 

[77] CAPO I – Contratto di inserimento

 

[78] Art. 41 Contratto di inserimento

 

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

 

  1. a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

 

  1. b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;

 

  1. c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;

 

  1. d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

 

  1. e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

 

  1. f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

 

Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.

Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 14 del presente articolo.

In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.

Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

 

  1. la durata;

 

  1. l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;

 

  1. l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;

 

  1. la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.

 

Per i contratti di reinserimento l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

L’orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione ivi previste.

Nel progetto verranno indicati:

 

  1. a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

 

  1. b) la durata e le modalità della formazione.

 

Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria merceologica per le medesime mansioni nei diciotto mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.

Nell’ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell’orario normale di lavoro.

La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.

La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

Ai lavoratori assunti con contratto d’inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto.

Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.

L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc…).

Le imprese forniranno annualmente alle RSU/RSA o in loro assenza alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti Bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.

I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dall’art. 20, competente per territorio, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo.

Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all’azienda per i conseguenti adeguamenti.

 

– Norma transitoria –

Ai lavoratori assunti fino alla data di stipula dell’Accordo di rinnovo del 6/7/2004 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’Accordo interconfederale 11/2/2004, ad esclusione di quanto previsto dai commi 19 del presente articolo. Resta confermata la disposizione di cui al comma 24 del precedente articolo.

 

[79] CAPO II – Apprendistato (*)

 

(*) Capo sostituito dal Verbale di accordo 6/10/2009e succcessivamente dal Verbale di accordo 28/3/2012

 

[80] Premessa

 

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo Unico sull’apprendistato, a norma dell’art. 1, comma 30, Legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:

 

  1. a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

 

  1. b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

 

  1. c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 167/2011 attribuisce alla loro competenza per l’apprendistato di tipo a) le modalità di erogazione della formazione aziendale, per quello di tipo b) la qualificazione contrattuale da conseguire, la durata del contratto per la sua componente formativa, nonché la durata e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante, concordano la presente disciplina dell’istituto dell’apprendistato, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

Le parti confermano di impegnarsi a tutti i livelli nei rapporti istituzionali al perseguimento dei contenuti e dei principi contenuti nel presente accordo, al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutte le Regioni della disciplina legislativa dell’apprendistato. A tal fine, le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, anche al fine dell’armonizzazione con il presente accordo.

Le parti confermano che l’istituto dell’apprendistato costituisce materia disciplinata esclusivamente al livello nazionale di contrattazione. , ferma restando la competenza sulle modalità di erogazione della formazione per il tipo a) che potranno essere concordate a livello regionale.

Sono fatti salvi gli accordi regolamentari e di funzionamento delle Commissioni presso gli Enti Bilaterali Territoriali già in vigore.

Sono fatti salvi, inoltre, i contratti individuali di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Le Parti concordano, altresì, che i datori di lavoro che hanno sede in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale.

 

[81] PARTE I – Disciplina generale

 

[82] Art. 1 Proporzione numerica

 

Le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.

Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

 

[83] Art. 2 Limiti di età

 

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 167/2011 di età inferiore ai 18 anni, troverà applicazione la disciplina contrattuale nazionale del Terziario, in quanto compatibili.

 

[84] Art. 3 Disciplina generale

 

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto in forma scritta nel quale debbono essere indicati almeno la prestazione e le relative mansioni, l’eventuale periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato e il piano formativo individuale secondo quanto disposto nell’art. 4 del presente accordo (secondo le linee guida contenute negli schemi allegati 2 e 3). Per le fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell’art. 1, D.Lgs. n. 167/2011 sono fatti salvi i diversi termini individuati dai soggetti competenti.

Le parti concordano che il periodo di formazione dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza dei contratto di apprendistato.

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza dei contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.

In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.

Durante io svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.

Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.

 

[85] Art. 4 Procedure di applicabilità

 

1) Apprendistato Professionalizzante o Contratto di mestiere

 

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere dì conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti dei piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ai fini dei rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui ai successivo art. 17.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni, e le aziende con sede in territori ove l’Ente bilaterale è ancora in fase di costituzione, possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale.

La commissione paritetica istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalle norme contrattuali nazionali del Terziario in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ove la commissione paritetica in seno all’Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita. Tale termine si riduce a 15 nel caso delle aziende con sede in territori ove l’EB è ancora in fase di costituzione.

In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende – con unità produttive distribuite in più di due regioni – provvederanno a trasmettere il parere di conformità della commissione paritetica costituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l’avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto delta condizione di cui al successivo art. 17.

Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Gli Enti bilaterali territoriali sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel parere di conformità della Commissione nazionale per l’apprendistato in seno all’Ente bilaterale nazionale.

 

2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale – Apprendistato di alta formazione e ricerca

 

Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e c) dell’art. 1, D.Lgs. n. 167/2011, l’inoltro del piano formativo previsto al punto 1) del presente articolo sarà effettuato, oltre che per verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 2 del presente accordo, al fine di verificare tramite l’osservatorio territoriale la diffusione e l’utilizzo di tali tipologie contrattuali.

 

[86] Art. 5 Periodo di prova

 

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.

Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso (*).

 

– (*) –

A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello.

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

– Quadri e Primo Livello: 6 mesi di calendario;

– Secondo e Terzo Livello: 60 giorni di lavoro effettivo;

– Quarto e Quinto Livello: 60 giorni di lavoro effettivo;

– Sesto e Settimo Livello: 45 giorni di lavoro effettivo.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[87] Art. 6 Trattamento normativo

 

L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.

Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui ai primo comma dell’art. 146 della disciplina contrattuale nazionale del terziario, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 146 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 118 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale dei Terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.

 

[88] Art. 7 Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

 

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

 

– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

 

– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

 

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

 

[89] Art. 8 Malattia

 

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:

 

  1. a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;

 

  1. b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del Terziario, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

 

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

 

[90] Art. 9 Referente per l’apprendistato

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011, l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.

Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che ove dipendente dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

 

[91] Art. 10 ASTER

 

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria ASTER.

 

[92] Art. 11 Fon.Te

 

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all’1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

 

[93] Art. 12 FONTER

 

Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo FONTER.

 

[94] Art. 13 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

 

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

 

[95] Art. 14 Obblighi del datore di lavoro

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo:

 

  1. a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

 

  1. b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

 

  1. c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

 

  1. d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro;

 

  1. e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

 

  1. f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 19, 20 e 21.

 

[96] Art. 15 Doveri dell’apprendista

 

L’apprendista deve:

 

  1. a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire coi massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

 

  1. b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

 

  1. c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;

 

  1. d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 

L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

 

[97] PARTE II – Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

 

[98] Art. 16 Sfera di applicazione

 

L’apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all’acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell’ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.

 

Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:

 

  1. a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di “archivista” e “protocollista”);

 

  1. b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di “dattilografo”) purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;

 

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post – obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.

 

[99] Art. 17 Percentuale di conferma

 

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.

 

Considerando quanto previsto D.Lgs. n. 81/2015 le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. 1 dell’Accordo di riordino dell’apprendistato del 28/3/2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere/ non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

 

[100] Art. 18 Durata dell’apprendistato

 

Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

 

Livello Durata
II 36
III 36
IV 36
V 36
VI 24

 

[101] Art. 19 Attività formativa: durata e contenuti

 

Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.

Il percorso formativo dell’apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli artt. 18 e 22 del presente accordo.

In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle Tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

 

[102] Art. 20 Modalità di erogazione della formazione

 

Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dai piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.

 

[103] Art. 21 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

 

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l’avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta comunicazione varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

 

[104] Art. 22 Qualifiche con durata fino a 4 anni

 

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 18 ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26/10/2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella tabella B le figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.

 

[105] PARTE III – Disposizioni finali

 

[106] Art. 23 Rinvio alla legge

 

Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle previsioni contenute nella disciplina contrattuale nazionale del terziario.

 

[107] Art. 24 Decorrenza

 

Il presente accordo decorre dal 26/4/2012.

 

– Dichiarazione delle Parti n. 1 –

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo.

 

– Dichiarazione delle Parti n. 2 –

Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall’art. 22, comma 1, Legge 183/2011, le Parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell’applicazione della contribuzione figurativa.

 

[108] TABELLA A

 

[109] Piano Orario Curricolare – Accordo di riordino

 

Profili Professionali Ore complessive di formazione professionalizzante Durata
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 240

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 200 ore)

36 mesi
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 210 36 mesi
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 180 36 mesi
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 160 36 mesi
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 120 24 mesi

 

[110] TABELLA B

 

Area di attività Tipologie di profilo Qualifiche omologhe a quelle artigiane Durata apprendistato Ore complessive di formazione professionalizzante
Front office e funzioni ausiliarie Addetto food e funzioni ausiliarie Addetto alla vendita:

– macellaio specializzato provetto

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello
– specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita 42 mesi 200 ore per inquadramento finale al IV livello
Promozione e commercializzazione Addetto al servizio Addetto al servizio:

– estimatore nelle aziende di arte e antichità

– disegnatore tecnico

– figurista

– vetrinista

48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello

 

280 ore per inquadramento finale al III livello

Servizi generali Addetto manutenzione/assistenza Addetto manutenzione:

– Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

– Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

– Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità

– Operaio specializzato provetto

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al III livello
Addetto assistenza:

– Collaudatore e/o accettatore

– Tecnico riparatore del settore elettrodomestici

– Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

48 mesi 340 ore per inquadramento finale al II livello

 

280 ore per inquadramento finale al III livello

Addetto logistica / gestione magazzino no food Addetto gestione magazzino no food:

– Operaio specializzato provetto

– Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

– Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

48 mesi 280 ore per inquadramento finale al IlI livello

 

[111] ALLEGATO 1

 

[112] AREA DI ATTIVITÀ – SERVIZI GENERALI

 

TIPOLOGIA DI PROFILO

 

– ADDETTO AMMINISTRATIVO

 

– ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA

 

– ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD

 

– ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

 

ATTIVITÀ FORMATIVA

 

Competenze a carattere professionalizzante

 

– Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale

– Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

– Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

– Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

PIANO ORARIO CURRICOLARE

 

Profili professionali Ore complessive di

formazione professionalizzante

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 240

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 210 ore)

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 210
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 180
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 160
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 120

 

 

Profili professionali

omologhi artigiani (*)

48 mesi

Ore complessive di formazione professionalizzante
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 340

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 280 ore)

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 280

 

(*) I profili professionali sono individuati nell’elenco con carattere sottolineato

 

[113] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto amministrativo

 

Qualifiche
Addetto amministrativo

 

– Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

Corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Schedulatore flussista

Contabile/impiegato amministrativo

Programmatore e minutatore di programmi

Addetto, a pratiche doganali e valutarie

Operatore di elaboratore con controllo di flusso

Steno-dattilografo in lingue estere

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Operatore meccanografico

Esattore

Traduttore adibito alle sole traduzioni scritte

Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC

Addetto a mansioni d’ordine di segreteria

Contabile d’ordine

 

– Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

Fatturista

Schedarista

Codificatore

Operatore di macchine perforatrici e verificatrici

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

[114] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

COMPETENZE DI SETTORE

 

Conoscere:

– le caratteristiche del settore

– l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

– Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la

sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

 

– Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione dei servizio

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità

– Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione

– Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera, se richiesto dalla mansione

 

COMPETENZE DI PROFILO

 

– Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura

– Conoscere e saper utilizzare i diversi sistemi di pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione

– Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy

– Conoscere e saper applicare principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica se richiesto dalla mansione

– Saper redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se richiesto dalla mansione

– Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni

– Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura se richiesto dalla mansione

– Saper organizzare e gestire un archivio

– Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

 

(*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nei dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

[115] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto Manutenzione/Assistenza

 

Qualifiche
Addetto manutenzione

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità

Operaio specializzato provetto

Manutentore specializzato provetto

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Operaio specializzato

Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

Manutentore specializzato

 

– Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

Operaio qualificato

Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio

Manutentore qualificato

 

– Semplici conoscenze pratiche

Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

Addetto assistenza

 

– Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

Collaudatore e/o accettatore

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Tecnico riparatore del settore elettrodomestici

Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Estetista, anche con funzioni di vendita

Addetto ai collaudo

 

– Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

Pratico di laboratorio chimico

Informatore negli Istituti di informazioni commerciali

Addetto di biblioteca circolante

Addetto ai negozi o filiali di esposizioni

Addetto al centralino telefonico

Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio

 

– Semplici conoscenze pratiche

Dimostratore

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

[116] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

COMPETENZE DI SETTORE

 

Conoscere:

– le caratteristiche del settore

– l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

 

– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo

– Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico

– Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera

– Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

COMPETENZE DI PROFILO

 

– Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi, per le operazioni di manutenzione e dì assistenza se richiesto dalla mansione

– Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti e tecnologie)

– Saper leggere ed interpretare la documentazione tecnica

– Conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali

– Saper controllare lo stato dì efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili

– Conoscere e saper applicare, le norme e le procedure per prevenire comportamenti che danneggiano l’ambiente

– Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo

– Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

– Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

 

(*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

[117] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto logistica / gestione magazzino food

 

Qualifiche
Addetto logistica

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Autotrenista, conducente di automezzi pesanti

 

– Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

Addetto al controllo e alla verifica delle merci

Conducente di autovetture

Addetto gestione magazzino food

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Operaio specializzato provetto

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Magazziniere

Operaio specializzato

 

Normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche

Campionarista, prezzista

Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio

Operaio qualificato

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

[118] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

COMPETENZE DI SETTORE

 

Conoscere:

– le caratteristiche del settore

– l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

 

– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscere e saper praticare le condizioni di conservazione e di stoccaggio dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico / sanitari, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza

– Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico

– Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione

– Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

COMPETENZE DI PROFILO

 

– Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Conoscere e saper applicare ì principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)

– Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

– Conoscere la merceologia alimentare

– Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie)

– Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione

– Saper organizzare gli spazi di lavoro in modo razionale, secondo procedure codificate

– Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo

– Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

– Saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

 

(*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

[119] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto logistica / gestione magazzino no food

 

Qualifiche
Addetto logistica

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Autotrenista, conducente di automezzi pesanti

 

– Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

Addetto al controllo e alla verifica delle merci

Conducente di autovetture

Addetto gestione magazzino no food

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Operaio specializzato provetto

Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

Operaio specializzato provetto nei settore ferro-metalli

Addetto al controllo del materiale in entrata ed in uscita settore ferro/metalli

Addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di libri e di stampe periodiche

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Magazziniere

Operaio specializzato

Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche

Addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e stampe periodiche

Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

 

– Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

Campionarista, prezzista

Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio

Operaio qualificato

Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche

Addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste

Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e acciaio

Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche

 

– Semplici conoscenze pratiche

Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

[120] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

COMPETENZE DI SETTORE

 

Conoscere:

– le caratteristiche del settore

– l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

ULTERIORI COMPETENZE DI AREA

 

– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscere e saper praticare le condizioni di stoccaggio delle merci, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza

– Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico

– Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera se richiesto dalla mansione

– Conoscere il ruolo della propria area di attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e dei processo di erogazione del servizio

– Conoscere la merceologia

– Conoscere e saper applicare i principi della logistica e le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)

– Saper organizzare gli spazi di lavoro, disporre e presentare merci e prodotti, secondo procedure codificate

– Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalla mansione

– Conoscere e saper utilizzare la strumentazione (macchine, impianti, tecnologie)

– Saper controllare lo stato di efficienza e la pulizia di attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione

– Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti di lavoro e le attrezzature riferiti al profilo

– Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

Applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

 

(*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

[121] AREA DI ATTIVITÀ – PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

 

TIPOLOGIA DI PROFILO

 

ADDETTO AL SERVIZIO

 

ATTIVITÀ FORMATIVA

 

Competenze a carattere professionalizzante

 

– Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale

– Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

– Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

– Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

PIANO ORARIO CURRICOLARE

 

Profili professionali Ore complessive di formazione professionalizzante
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 240

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2°grado o di laurea universitaria 210 ore)

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 210
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 180
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 160
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 120

 

 

Profili professionali

omologhi artigiani (*) 48 mesi

Ore complessive

di formazione professionalizzante

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 320

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 280 ore)

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 280

 

(*) I profili professionali sono individuati nell’elenco con carattere sottolineato

 

[122] TIPOLOGIA DI PROFILO – Addetto al servizio

 

Qualifiche
Addetto al servizio

 

– Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

Addetto all’esecuzione di progetti o di parti di essi

Estimatore nelle aziende di arte e antichità

Assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie

Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie

Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità

Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità

Assistente del product manager (altri assistenti)

Propagandista scientifico

 

– Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

Disegnatore tecnico

Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali

Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato

Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato

Figurinista

Vetrinista

 

– Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

Indossatrice

Propagandista dì prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni scientifiche

Pittore o disegnatore esecutivo

Operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato

Allestitore esecutivo di vetrine e display

Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione

 

 

[123] Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

COMPETENZE DI SETTORE

 

– Conoscere le caratteristiche del settore

– Conoscere l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

COMPETENZE DI AREA

 

– Conoscere il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione

– Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

– Conoscere e saper utilizzare il glossano della professione e padroneggiare il linguaggio tecnico

– Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera

– Saper redigere, leggere, interpretare lettere e documenti in una lingua straniera

– Essere in grado di sostenere una conversazione, anche di carattere specialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni

– Saper monitorare la qualità del servizio / prodotto

 

COMPETENZE DI PROFILO

 

– Saper utilizzare il personal computer e i principali software applicativi se richiesto dalle mansioni

– Conoscere e saper utilizzare le tecniche di vendita di base se richiesto dalle mansioni

– Riconoscere le caratteristiche merceologiche dei prodotto o gli aspetti commerciali del servizio

– Saper adottare uno stile comunicativo corrispondente al ruolo

– Conoscere e saper utilizzare le leve di marketing

– Conoscere e saper interpretare le politiche di marketing dell’azienda

– Conoscere e saper utilizzare le tecniche di lay out e di visual merchandising se richiesto dalle mansioni

– Saper organizzare spazi di lavoro, esporre e presentare merci e prodotti se richiesto dalle mansioni

– Saper leggere ed interpretare schemi, progetti e documentazione tecnica se richiesto dalle mansioni

– Conoscere e saper utilizzare la strumentazione e le tecnologie aziendali

– Conoscere e saper utilizzare le principali tecniche di comunicazione pubblicitaria se richiesto dalle mansioni

– Conoscere e saper utilizzare le tecniche per la definizione di un planning se richiesto dalle mansioni

– Sapersi relazionare con le diverse tipologie di fornitori nell’ambito della promozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni

– Saper effettuare attività di reporting periodica se richiesto dalle mansioni

– Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale

 

(*) Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

[124] ALLEGATO2 – Contratto di apprendistato

 

Schema Base – Linee guida

 

Tra la Sig.ra/Sig. ________________________, nata/o il __________ a _____________________ rappresentante legale della ditta _________________________ con sede a ___________________ via _____________________ attività aziendale ________________ Codice fiscale ______________________ Area attività imprenditoriale/codice ATECO: ______________________ come datore di lavoro e la Sig.ra./il Sig. __________________ nata/o il _________ a ______________________ residente a ________________ via _______________________ codice fiscale: _______________

Titolo di studio: (p.e.: diploma di scuola media, diploma di scuola o istituto professionale, diploma di scuola superiore, diploma di laurea, etc.) _____________________________________________________

Crediti formativi: (p.e.: nei percorsi universitari, attestati riguardo ad altre competenze ed esperienze lavorative acquisite etc.) ____________________________________________________

 

come apprendista è stipulato il seguente contratto di apprendistato:

 

( ) per la qualifica ed il diploma professionale ( ) professionalizzante o contratto di mestiere ( ) di alta formazione ( ) di ricerca (barrare la casella corrispondente).

 

Le parti del presente contratto di lavoro convengono quanto segue:

 

  1. a) Il datore di lavoro si impegna ad istruire approfonditamente, anche tramite collaboratori qualificati, l’apprendista: (___) nell’attività professionale/qualifica di ________________________ (___) per il conseguimento del diploma/titolo/dottorato di ricerca di _________________________________ (barrare la casella corrispondente)

 

  1. b) Nome del referente: Sig.ra/Sig. _____________________________

 

  1. c) L’inquadramento professionale di destinazione è ________________________ l’inquadramento professionale iniziale per il periodo ____________________ è _________________________ dal _________ al ___________ l’inquadramento professionale intermedio per il periodo _________________ è _________________ dal _________ al _______.

 

  1. d) L’apprendista svolgerà le seguenti mansioni:
  2. elencare e dettagliare mansioni

 

  1. e) La durata dell’apprendistato corrisponde a quella prevista dal CCNLTDS del ________ ed è di _______ mesi complessivi

 

  1. La durata del periodo di apprendistato è ridotta:

 

  1. di ___________ mesi per un periodo di apprendistato già svolto nella stessa professione/qualifica;

 

  1. di __________ mesi in considerazione delle specifiche conoscenze professionali già acquisite dall’apprendista attraverso esperienze lavorative o la frequenza di scuole o corsi.

 

  1. f) Il periodo di apprendistato rimanente è di _________ mesi.

 

  1. g) L’apprendistato si svolgerà dal _________ al _________ salvo sospensioni o cessazione del rapporto di lavoro

 

  1. h) In caso di malattia, infortunio, maternità e paternità, aspettative per motivi familiari o personali documentati, superiore a trenta giorni di calendario, il periodo di apprendistato è prolungato per una durata pari al periodo dell’evento.

 

  1. i) Il quadro formativo vigente per la formazione nella professione oggetto del presente rapporto di apprendistato è vincolante per entrambe le parti.

 

  1. j) Il piano formativo individuale è allegato al presente contratto di apprendistato e costituisce parte integrante dello stesso.

 

  1. k) La sede lavorativa dell’apprendista è in ______________________ via _____________________ n. _______

 

  1. I) L’apprendista sarà tenuto al seguente orario di lavoro: _____________________________

 

  1. m) Il periodo di prova è di ____________ giorni di lavoro effettivo. Durante tale periodo il rapporto di apprendistato può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso.

 

  1. n) All’apprendista spetta una retribuzione secondo quanto previsto dal CCNL TDS. La retribuzione lorda mensile iniziale è pari a euro _______________ (per 14 mensilità).

 

  1. o) Per tutti gli aspetti del rapporto di apprendistato (in particolare ferie e permessi, orario di lavoro, periodo di preavviso etc.) non regolati dalla legge o dal presente contratto, si applicano le disposizioni del CCNL TDS

 

  1. p) Il datore di lavoro prende atto di essere obbligato per legge ad accordare all’apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla retribuzione, i permessi necessari per frequentare la scuola professionale e per sostenere i relativi esami e conferma inoltre che il rapporto di apprendistato è stato comunicato entro il termine previsto dalla normativa vigente all’ufficio del lavoro

 

  1. q) L’apprendista prende atto di essere obbligato per legge:

 

  1. a seguire le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro o risp. da collaboratori incaricati dell’addestramento e ad eseguire coscienziosamente i lavori affidatigli nell’ambito dell’addestramento;

 

  1. a frequentare regolarmente tutti i percorsi di formazione teorica ed a presentare puntualmente al datore di lavoro gli i relativi attestati e le comunicazioni;

 

  1. ad avvertire tempestivamente il datore di lavoro in caso di assenza dai percorsi di formazione teorica adducendone il motivo;

 

  1. d) a rispettare i segreti aziendali e professionali.

 

________________ lì _________________

 

Il datore di lavoro __________________ L’apprendista _______________________

 

[125] ALLEGATO 3 – Piano formativo individuale allegato al contratto di apprendistato del…

 

Schema base – Linee guida

 

1) Datore di lavoro: _______________________________ Via _______________________ n. _______ (___________)

Codice fiscale e p. iva: ___________________________ Tel. ____________________ Fax _____________________

E-Mail: ________________________________ Titolare/legale rappresentante: _____________________________

 

2) Apprendista: _________________________________

Nome ____________________ cognome ___________________ Codice fiscale: ___________________________ Cittadinanza: ____________________ Nato a __________________ il ________________ Residente a ____________ Via ___________________ n. ____ Provincia _______________ Tel. __________________ E-Mail: _______________

Informazioni e dati sulle esperienze lavorative e formative

Titoli di studio, diplomi e/o eventuali attestazioni sui percorsi formativi (anche se ancora in corso): __________________

Esperienze lavorative: _____________________________

Periodi di apprendistato già svolti: ____________________________

Formazione extra scolastica (inclusa quella svolta in apprendistato): ________________________________

Dati contrattuali e normativi

Data di inizio del rapporto di apprendistato: _______________________

Qualifica/standard professionale/titolo/diploma/dottorato di ricerca da conseguire: ___________________________

Durata del periodo di apprendistato: _______________________________

Categoria/livello di inquadramento: _________________________________

 

3) Referente per la formazione

Nominativo Sig./Sig.ra: ___________________________

Data e luogo di nascita: ____________________________

Consigliere delegato/Inquadramento/livello e funzione all’interno dell’impresa di servizi: ________________________

Esperienze (p. e. anni di attività, diplomi, altri incarichi etc.): __________________________________

 

4) Formazione (teorica e pratica)

 

4.1) Formazione nell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale

La formazione avviene nel rispetto degli standard formativi e del monte ore di formazione fissati a livello secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dell’accordo territoriale per la qualifica o il diploma professionale

 

Qualifica e diploma professionale Monte ore formativo
  Esterno Interno
     

 

Modalità per l’erogazione della formazione

 

Formazione interna Formazione esterna
(barrare le caselle corrispondenti) (Indicare l’istituzione che eroga la formazione)
( ) Formazione teorica in aula;  
( ) E-learning  
( ) Seminari  
( ) Gruppi di lavoro  
( ) Studio casi di “Best practice”  
( ) Action learning  
( ) Affiancamento  

 

4.2) Formazione nell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

 

Formazione trasversale: Ore Di cui nel

primo anno

– accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del patto formativo    
– capacità relazionali e di comunicazione    
– conoscenze base di una seconda o terza lingua    
– disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e welfare contrattuale    
– organizzazione impresa    
– sicurezza e igiene sul lavoro    
– eventuali materie definite a livello territoriale dalla normativa regionale:

____________________________________

   
Totale    

 

Formazione professionalizzante e di mestiere

( a titolo esemplificativo):

Ore Di cui nel

primo anno

– conoscenza dei servizi e delle attività dell’impresa    
– conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta applicazione all’interno dell’impresa    
– conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro dell’impresa    
– conoscenza e utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione età);    
– conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell’attività dell’impresa    
– conoscenza e utilizzo delle misure e dei mezzi di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore.    

 

Modalità per l’erogazione della formazione

 

Formazione interna Formazione esterna
(barrare le caselle corrispondenti) (Indicare l’istituzione/le istituzioni che eroga/no la formazione)
( ) Formazione teorica in aula;  
( ) E-learning  
( ) Seminari  
( ) Gruppi di lavoro  
( ) Studio casi di “Best practice”  
( ) Action learning  
( ) Affiancamento  

 

4.3) Formazione nell’apprendistato di alta formazione e ricerca

La formazione avviene nel rispetto e in relazione al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) o diploma da conseguire. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall’istituzione scolastica o universitaria.

 

Titolo, dottorato di ricerca,

diploma professionale (indicare)

Monte ore formativo
  Esterno Interno
     

 

Formazione interna Formazione esterna
(barrare le caselle corrispondenti) (Indicare l’istituzione/le istituzioni/l’università che eroga/no la formazione)
( ) Formazione teorica in aula  
( ) E-learning  
( ) Seminari  
( ) Gruppi di lavoro  
( ) Studio casi di “Best practice”  
( ) Action learning  
( ) Affiancamento  

 

___________________ lì ______________________

 

datore di lavoro ___________________ L’apprendista __________________________

 

[126] CAPO III – Contratto a tempo determinato – Somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

[127] Art. 61 Contratto a tempo determinato

 

Le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67, e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione di cui all’art. 69-bis del presente CCNL.

Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.

Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.

Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

Ferme restando le misure indicate nei precedenti commi, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.

Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato effettuate in base al comma precedente non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.

In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 punto 2) del D.Lgs. 81/2015 qualora l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.

 

—-

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[128] Art. 61/BIS Periodo di prova

 

In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all’art. 103.

 

[129] Art. 62 Somministrazione di lavoro a tempo determinato

 

Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 64 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori.

Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori.

Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

 

[130] Art. 63 Limiti percentuali

 

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, 65, commi 2 e 3 e all’art 69-bis contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione.

La presente percentuale non è cumulabile con quella prevista dal 6° comma dell’art. 63 del presente CCNL.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[131] Art. 64 Nuove attività

 

I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

 

[132] Art. 65 Diritto di precedenza

 

In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.

 

[133] Art. 66 Monitoraggio

 

In occasione dell’instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all’apposita Commissione costituita presso l’Ente Bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.

 

 

[134] Art. 66/BIS Contratti a tempo determinato in località turistiche

 

Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al D.P.R. 7/10/1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23 punto 2 lettera c) del D.Lgs. 81/2015.

Le parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, con apposito accordo.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[135] Art. 66/TER Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale

 

Sono esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 23 punto 2 lettera c) del D.Lgs. 81/2015 i centri di assistenza fiscale nel periodo di intensificazione delle attività connesse alle scadenze fiscali di legge che va dal mese di febbraio al mese di luglio.

 

Considerato che :

 

– l’art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali e demandando alla contrattazione collettiva eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n.1525 e successive modifiche e integrazioni;

 

– l’art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all’art. 21, co. 2;

 

– l’art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all’all’art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 11;

 

– l’art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all’art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi;

 

– i CAAF svolgono una specifica attività nell’ambito della compilazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni ai fini dell’ISEE, controllo documentale dichiarazioni ex 36 TER, elaborazione delle pratiche RED, che comporta incrementi di organico superiori alle disposizioni contrattuali previste in merito al ricorso ai contratti temporanei;

 

– è ferma volontà delle parti utilizzare tutti gli strumenti a disposizione atti alla tutela dei lavoratori e del posto di lavoro;

il notevole afflusso di pratiche e utenti alle sedi CAAF non può essere svolto con il normale organico in forza alle società pena la non effettuazione del servizio;

 

– l’attività è legata alla temporalità del servizio, di norma individuata nel periodo da gennaio a luglio, alle richieste di elaborazione della modulistica o/e informazioni di diretta emanazione governativa o degli Enti preposti al fine dell’accertamento dell’imposta sul reddito;

 

– le parti firmatarie hanno già condiviso la necessità di regolamentare le fattispecie sopra richiamate in ragione della stagionalità delle stesse, con la sottoscrizione di un accordo di rinnovo del CCNL TDS del 12/7/ 2016 all’art. 66 ter;

 

considerato tutto ciò,

 

le parti concordano che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale.

 

Ricorso delle assunzioni a tempo determinato

 

Per far fronte alle specifiche necessità dei CAAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 1; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi 23/7/2008 e successive Ipotesi di Accordo di rinnovo in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.

Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla L. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

 

Diritto di precedenza

 

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Il presente accordo avrà vigenza su tutto il territorio nazionale. Eventuali accordi di secondo livello in materia di stagionalità potranno riguardare la definizione dei criteri relativi al diritto di precedenza e/o prevedere l’estensione al mese di dicembre dei contenuti del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge e di contratto.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

Articolo integrato dal Verbale di accordo 18/3/2019

 

[136] Art. __ Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

 

Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente CCNL, potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione con soggetti che, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lett. a), non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.

II suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del presente CCNL.

Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.

La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo FONTER , a fronte di specifiche indicazioni che le parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.

Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.

In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.

Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l’eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.

La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è pari per tutta la durata del contratto all’1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del t.f.r. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.

I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo non sono computabili ai fini della determinazione esclusi del numero complessivo dei dipendenti previsto dall’art. 72, 1° comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all’occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato.

La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell’art. 69 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente CCNL.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

[137] CAPO IV – Part-time

 

[138] Art. 67 Premessa

 

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

 

[139] Art. 68 Definizioni

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 61 del 25/2/2000, e successive modifiche, si intende:

 

  1. a) per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

 

  1. b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;

 

  1. c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

 

  1. d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).

 

[140] Art. 69 Rapporto a tempo parziale

 

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:

 

1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

 

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:

 

– aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti:

 

  1. a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

 

  1. b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

 

  1. c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;

 

– aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:

 

  1. d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

 

  1. e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

 

  1. f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;

 

3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;

 

4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2015.

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere, studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente bilaterale territoriale.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[141] Art. 70 Genitori di portatori di handicap

 

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

 

[142] Art. 71 Disciplina del rapporto a tempo parziale

 

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:

 

1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

 

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:

 

 

aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti

 

  1. a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

 

  1. b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

 

  1. c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

 

 

aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti

 

  1. d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

 

  1. e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

 

  1. f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

 

3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;

 

4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Altre modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[143] Art. 72 Relazioni sindacali aziendali

 

Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, 1° comma, ultima frase, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare.

 

[144] Art. 73 Criterio di proporzionalità

 

Ai sensi del punto 3, dell’art. 69, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.

 

[145] Art. 74 Periodo di comporto per malattia e infortunio

 

Nel rispetto di quanto previsto ai punti 2) e 3) dell’articolo 69, seconda parte, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 73 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si applicano le stesse disposizioni previste dagli artt. 167 e 169, del presente contratto, e pertanto il comporto è fissato, in entrambi i casi, in 180 giorni di calendario, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista e fermo restando il principio sancito nella dichiarazione a verbale di cui all’art. 169.

 

[146] Art. 75 Quota giornaliera della retribuzione

 

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 73, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 171.

 

[147] Art. 76 Quota oraria della retribuzione

 

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all’art. 190.

 

[148] Art. 77 Festività

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 188, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all’art. 136, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

 

[149] Art. 78 Permessi retribuiti

 

Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 140, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 73.

 

[150] Art. 79 Ferie

 

Conformemente a quanto previsto all’art. 141, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.

 

[151] Art. 80 Permessi per studio

 

Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 148 e 153, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 73.

 

[152] Art. 81 Lavoro supplementare – Normativa

 

Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.

Ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo.

Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, secondo le modalità previste dall’art. 190, lettera a), e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.

 

– Dichiarazione a verbale –

Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dall’1/1/2000.

 

[153] Art. 82 Clausole flessibili ed elastiche

 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nel D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.

In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le seguenti disposizioni.

L’accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.

Nell’accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all’applicazione delle clausole flessibili od elastiche.

Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.

La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.

Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 del CCNL secondo le modalità previste dall’art. 190 a), e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 36,5% (35%+1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione di fatto di cui all’art. 187 ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.

In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dai commi 6 e 8 del presente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.

L’atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:

 

– esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;

 

– comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;

 

– esigenze personali di cui all’art. 151 del CCNL, debitamente comprovate.

 

La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto e dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.

A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.

Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.

 

[154] Art. 83 Registro lavoro supplementare

 

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle RSU/RSA e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano reso necessario.

Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

 

[155] Art. 84 Mensilità supplementari (13a e 14a)

 

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 73.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 187, spettante all’atto della corresponsione.

 

[156] Art. 85 Preavviso

 

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.

Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

 

[157] Art. 86 Relazioni sindacali regionali

 

Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 2, si procederà all’esame delle problematiche connesse all’istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.

 

[158] Art. 87 Part time post maternità

 

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell’ambito del 3 per cento della forza occupata nell’unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell’orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[159] Art. 88 Lavoratori affetti da patologie oncologiche

 

Ai sensi dell’art. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal decreto n. 276/2003, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

 

[160] Art. 89 Condizioni di miglior favore

 

Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.

 

[161] CAPO V – Lavoro ripartito (job sharing)

 

[162] Art. 90 Lavoro ripartito

 

Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.

Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro

Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

Il contratto deve indicare, inoltre, il luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore nonché le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.

Gli accordi individuali dovranno richiamare espressamente la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati, ai sensi del precedente secondo comma.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.

Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’Ente Bilaterale Territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’Ente stesso.

 

[163] CAPO VI – Telelavoro

 

– Dichiarazione a verbale –

In relazione all’Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sul telelavoro concluso il 16/7/2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9/6/2004, le Parti riconoscono che i contenuti dell’Accordo sul telelavoro subordinato del 24/7/2001 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l’integrale validità.

 

[164] CAPO VII – Lavoratori disabili

 

[165] Art. 91 Convenzioni

 

Le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della legge n. 68/1999.

 

[166] TITOLO II – Welfare contrattuale

 

[167] CAPO I – Assistenza sanitaria integrativa

 

[168] Art. 92 Fondo Aster

 

Le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo ASTER), che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2/9/1997, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni.

A decorrere dall’1/9/2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.

Sempre a decorrere dall’1/9/2005, sono iscritti a detto Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’art. 115, del presente contratto.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo obbligatorio a carico dell’azienda, pari a:

 

– per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’1/9/2005;

 

– per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dall’1/9/2005.

 

Con decorrenza 1/1/2014, il contributo obbligatorio a carico dell’azienda sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno.

A decorrere dall’1/6/2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

A decorrere dall’1/1/2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

 

– ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195.

 

– ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo ASTER, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali;

 

È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30,00 euro per ciascun lavoratore di cui ai precedenti commi 2 e 3.

 

Dall’1/3/2011 la quota una tantum individuata al precedente comma dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

II regolamento del Fondo può potrà consentire l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con i limiti previsti dal regolamento.

Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, territoriali o aziendali, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, che prevedano l’istituzione di casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti, in una logica di valorizzazione dell’Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo ASTER ). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10,00 euro e 7,00 euro, nonché la quota una tantum di 30,00 euro, concordati in occasione del rinnovo del CCNL del 6/7/2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.

 

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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[169] CAPO II – Previdenza complementare

 

[170] Art. 93 Fondo di previdenza complementare Marco Polo

 

Premesso che il Fondo Pensione Marco Polo è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20/1/1997, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

 

– dall’1/1/2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

 

– dall’1/1/2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

 

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20/1/1997.

Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 20/1/1997 possono deliberare la confluenza in Marco Polo.

Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20/1/1997, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Marco Polo versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20/1/1997.

Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15/9/2010 la forma pensionistica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fonte. Il Fondo Pensione Fonte è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[171] CAPO III – Formazione continua

 

[172] Art. 94 Formazione continua Fon.Ter

 

Le Parti individuano in FONTER (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

 

– Dichiarazione delle parti –

Le parti, nel riconfermare l’importanza svolta dalla previdenza complementare nell’ambito del sistema previdenziale, concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[173] TITOLO III – Instaurazione del rapporto di lavoro

 

[174] CAPO I – Classificazione del personale

 

[175] Art. 95 Premessa

 

La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 97 e non modifica le norme contenute nel CCNL 31/7/1970 e nei contratti collettivi nazionali, per i relativi periodi di vigore.

Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell’ambito dell’intero contratto.

La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nel precedente CCNL 31/7/1970, quali il trattamento per richiamo alle armi, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra normativa in vigore ed emananda.

Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede contrattuale avranno come conseguenza l’automatico scioglimento della Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi e delle aziende da essa rappresentate, dalle obbligazioni assunte.

 

[176] Art. 96 Evoluzione della classificazione

 

Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell’ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa e alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente CCNL.

Inoltre ha il compito di sviluppare l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall’art. 15.

La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt. 15 e 16.

 

[177] Art. 97 Classificazione

 

PRIMO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:

 

  1. capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;

 

  1. gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;

 

  1. responsabile laureato in chimica – farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

 

  1. analista sistemista;

 

  1. gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;

 

  1. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;

 

  1. responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;

 

  1. responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;

 

  1. copywriter nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. art director nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. account executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. media planner nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. research executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. product manager;

 

  1. coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. esperto di sviluppo organizzativo;

 

  1. direttore con responsabilità più agenzie scommesse con compiti di controllo gestione;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

SECONDO LIVELLO

 

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:

 

  1. ispettore;

 

  1. cassiere principale che sovraintenda a più casse;

 

  1. propagandista scientifico;

 

  1. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;

 

  1. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;

 

  1. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;

 

  1. contabile con mansioni di concetto;

 

  1. segretario di direzione con mansioni di concetto;

 

  1. consegnatario responsabile di magazzino;

 

  1. agente acquisitore nelle aziende di legname;

 

  1. agente esterno consegnatario delle merci;

 

  1. determinatore di costi;

 

  1. estimatore nelle aziende di arte e antichità;

 

  1. spedizioniere patentato;

 

  1. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

 

  1. chimico di laboratorio;

 

  1. capitano di rimorchiatore;

 

  1. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;

 

  1. interprete o traduttore simultaneo;

 

  1. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;

 

  1. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica funzione;

 

  1. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;

 

  1. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;

 

  1. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;

 

  1. art-buyer nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. visualizer nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente art director nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;

 

  1. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;

 

  1. programmatore analista;

 

  1. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività dell’officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;

 

  1. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. assistente del product manager;

 

  1. internal auditor;

 

  1. EDP auditor;

 

  1. specialista di controllo di qualità;

 

  1. revisore contabile;

 

  1. analista di procedure organizzative;

 

  1. responsabile di agenzia scommesse;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

TERZO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

 

  1. steno-dattilografo in lingue estere;

 

  1. disegnatore tecnico;

 

  1. figurinista;

 

  1. vetrinista;

 

  1. creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;

 

  1. commesso stimatore di gioielleria;

 

  1. ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’art. 140, R.D. 27/7/1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32 R.D. 31/5/1928, n. 1334;

 

  1. meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;

 

  1. commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

 

  1. addetto a pratiche doganali e valutarie;

 

  1. operaio specializzato provetto;

 

  1. addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;

 

  1. 13. Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico:

 

– il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l’addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;

 

– il manutentore meccanico, elettrico, autronico, meccatronico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;

 

  1. operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;

 

  1. sportellista nelle concessionarie di pubblicità;

 

  1. commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell’addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;

 

  1. operatore di elaboratore con controllo di flusso;

 

  1. schedulatore flussista;

 

  1. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;

 

  1. programmatore minutatore di programmi;

 

  1. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;

 

  1. operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l’aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l’interpretazione critica del disegno o dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;

 

  1. il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all’addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;

 

  1. addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell’automezzo in dotazione;

 

  1. operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;

 

  1. tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;

 

  1. macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;

 

  1. vice responsabile di agenzia di scommesse;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Dichiarazione a verbale –

Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell’ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.

 

QUARTO LIVELLO

 

Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:

 

  1. contabile d’ordine;

 

  1. cassiere comune;

 

  1. traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);

 

  1. astatore;

 

  1. controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;

 

  1. operatore meccanografico;

 

  1. commesso alla vendita al pubblico;

 

  1. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi pertale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci (NOTA 1);

 

  1. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);

 

  1. commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;

 

  1. magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

 

  1. indossatrice;

 

  1. estetista, anche con funzioni di vendita;

 

  1. stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;

 

  1. propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;

 

  1. esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l’importo della merce all’atto della consegna;

 

  1. pittore o disegnatore esecutivo;

 

  1. allestitore esecutivo di vetrine e display;

 

  1. addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;

 

  1. autotrenista conducente di automezzi pesanti;

 

  1. banconiere di spacci di carne;

 

  1. operaio specializzato;

 

Operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnicopratiche comunque acquisite.

 

– Dichiarazione a verbale 1 all’art. 100 –

In relazione a quanto previsto dalla sfera di applicazione del presente CCNL, alla lettera e) “servizi alle imprese/alle Organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone”, numero 47 (agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle Organizzazioni firmatarie il presente CCNL) le parti si danno atto che le relative figure professionali sono ricomprese nella classificazione del personale contenuta nell’art. 100 ed inquadrabili ai livelli corrispondenti alle declaratorie ivi contenute.

 

– Dichiarazione a verbale 2 sui servizi –

Nell’ambito della classificazione del personale, le parti concordano di istituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente accordo di rinnovo le esemplificazioni delle figure professionali appartenenti al settore servizi e segnatamente alle seguenti macroaree:

 

– Ricerche di mercato;

 

– Marketing e comunicazione;

 

– Società di consulenza e di revisione;

 

– Servizi assicurativi;

 

– Servizi finanziari.

 

A tal fine, le parti concordano che, ferma restando in ogni caso l’unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali, sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie e le relative esemplificazioni.

 

  1. specialista di macelleria gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;

 

  1. allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;

 

  1. telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;

 

  1. addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;

 

  1. pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell’utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;

 

  1. operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l’operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione dell’impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;

 

  1. b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le FF.SS) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione coni mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall’uso dei mezzi speciali di cui sopra);

 

  1. c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni – sulla scorta delle disposizioni ricevute – provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;

 

  1. d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;

 

  1. e) operatore alla pressocesoia nel settore dei rottami;

 

  1. f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;

 

  1. g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre le rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l’ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre, se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;

 

  1. h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnicopratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;

 

  1. addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Nota 1 –

L’esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell’attribuzione di questa figura al Quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.

 

QUINTO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:

 

  1. fatturista;

 

  1. preparatore di commissioni;

 

  1. informatore negli istituti di informazioni commerciali;

 

  1. addetto di biblioteca circolante;

 

  1. addetto al controllo delle vendite;

 

  1. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;

 

  1. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;

 

  1. pratico di laboratorio chimico;

 

  1. dattilografo;

 

  1. archivista, protocollista;

 

  1. schedarista;

 

  1. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

 

  1. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;

 

  1. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda);

 

  1. addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;

 

  1. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

 

  1. addetto al controllo e alla verifica delle merci;

 

  1. addetto al centralino telefonico;

 

  1. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);

 

  1. aiuto banconiere di spacci di carne;

 

  1. aiutante commesso (NOTA 1);

 

  1. conducente di autovetture;

 

  1. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;

 

  1. addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;

 

  1. operaio qualificato;

 

  1. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;

 

  1. b) l’operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l’addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato, l’addetto alla piegatrice e l’addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;

 

  1. c) l’operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;

 

  1. d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;

 

  1. e) l’addetto alla manovra vagoni;

 

  1. f) il conduttore di carrelli elevatori;

 

  1. g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;

 

  1. h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;

 

  1. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;

 

  1. addetto all’emissione tickets scommesse ed al pagamento delle stesse previa autorizzazione anche meccanografica/informatica;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Nota 1 –

L’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l’età o perché proviene da altri settori).

L’aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi

 

SESTO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

 

  1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

 

  1. usciere;

 

  1. imballatore;

 

  1. impaccatore;

 

  1. conducente di motofurgone;

 

  1. conducente di motobarca;

 

  1. guardiano di deposito;

 

  1. fattorino;

 

  1. portapacchi con o senza facoltà di esazione;

 

  1. custode;

 

  1. avvolgitore;

 

  1. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;

 

  1. portiere;

 

  1. ascensorista;

 

  1. addetto al carico e scarico;

 

  1. operaio comune;

 

  1. pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;

 

  1. operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:

 

  1. a) l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;

 

  1. b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;

 

  1. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

– Nota a verbale –

Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’art. 27 comma IV del D.Lgs. 198/2006.

 

SETTIMO LIVELLO

 

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:

 

1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;

 

2) garzone.

 

—-

Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[178] CAPO II – Passaggi di qualifica

 

[179] Art. 98 Mansioni del lavoratore

 

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

 

[180] Art. 99 Mansioni promiscue

 

Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d’ordine di segreteria (quarto livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) e di addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (quarto livello – quinto livello), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente.

Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l’inquadramento al livello superiore.

 

[181] Art. 100 Passaggi di livello

 

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.

Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.

 

[182] Art. 100/BIS Classificazione del personale per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva dell’information and communication technology

 

Premesso che:

 

– le aziende che svolgono esclusivamente attività nell’Information and Communication Technology sono connotate da particolari caratteristiche, quali la continua evoluzione delle tecnologie, i periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze, nonché la necessità di adeguamenti e rivisitazioni degli organici;

 

– per l’individuazione di qualificazioni professionali ICT nelle suddette aziende ICT è stato elaborato a livello europeo l’e-Competence Framework (c.d. e-CF), quale sistema di riferimento per competenze professionali e manageriali, che permette di far dialogare fra di loro sistemi di riferimento esistenti a livello internazionale, nazionale e delle singole imprese;

 

– tale framework di riferimento risulta utile da adottare, in quanto le definizioni fomite da e-CF sono conformi alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, e sono espresse nel loro linguaggio;

 

– l’e-CF è progettato per mettere in relazione specifici skills e modelli di profili professionali (per esempio AITTS, Cigref, EUCIP, SFIA, ecc.) che provengono da differenti culture ed esperienze in Europa e fornisce, inoltre, una traduzione di questi approcci e nello stesso tempo dà identità europea.

 

Sulla base delle premesse, la lettura della matrice sottostante, unitamente alla declaratoria prevista per ogni singolo livello contrattuale, può consentire il corretto inquadramento dei profili definiti con e-CF all’interno di una impresa ICT.

 

Livello del CCNL Livello di competenza e-CF – dimensione 3 e-CF
1         e5
2       e4  
3     e3    
4   e2      
5 e1        
6          

 

Si conviene, pertanto, sulla necessità che la classificazione del personale per talune figure professionali operanti all’interno delle aziende che svolgono esclusivamente attività nell’ICT sia diversamente regolamentata rispetto ad altre tipologie di aziende.

Il presente articolo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti nelle suddette aziende dell’ICT, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

Le disposizioni ivi contenute, quindi, non sono applicabili a figure professionali, anche se similari, ma che prestino la loro attività in aziende non appartenenti all’ambito dell’Information and Communication Technology, per le quali, dunque, continuano a trovare applicazione le norme contenute nell’art. 100 del presente CCNL

Per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento la nomenclatura fornita dall’e-CF. In particolare, laddove si parla di “gestione” o di “manager” le parti hanno riprodotto un termine tecnico che non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che richiedono al lavoratore di ricoprire una “posizione apicale”.

 

[183] Tabella 1

 

Qualifica Mansioni Inquadramento
Account Manager Costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità e gestisce l’acquisizione e la consegna dei prodotti. Ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita e mantenere i margini 2
Business Analyst Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per supportare il business pian e ne controlla l’impatto in termini di gestione del cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali dell’azienda per quanto riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di mercato e le traduce in soluzioni ICT 2
Business Information Manager Gestisce ed implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le attività di manutenzione sulla base dei bisogni, dei costi e dei piani concordati con gli utenti interni. Assicura la qualità di servizio e la soddisfazione del cliente interno 3
Chief Information Officer (CIO) Definisce ed implementa la governance e la strategia ICT. Determina le risorse necessarie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa l’evoluzione del mercato ICT ed i bisogni di business dell’azienda. Contribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa in progetti di più grande cambiamento 1
Database manager Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la manutenzione e la riparazione del data base dell’azienda (Administrator) per supportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database, e pianificando per bisogni di espansioni futuri. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database 3
Developer Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT. Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila programma di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza 4
Digital Media Specialist Disegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website per ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing. Fa raccomandazioni sulle interfacce tecniche ed assicura la sostenibilità attraverso l’applicazione di sistemi di gestione dei contenuti appropriati 4
ICT Consultant Garantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle tecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante l’introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove tecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto 3
ICT Operations Manager Implementa e mantiene una parte dell’infrastruttura ICT. Assicura che le attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia ed il controllo dei costi dell’organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie. Assicura l’efficacia dell’ICT e la gestione dei rischi associati 3
ICT Security Manager Definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la diffusione della sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l’esperto di politica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni 3
ICT Security Specialist Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. E’ riconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi. 4
ICT Trainer Fornisce la conoscenza e gli skill necessari per assicurare che i discenti siano effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro. 4
Network Specialist Gestisce ed opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed errori per assicurare definiti livelli di servizio. Monitorizza e migliora le performance della rete 4
Project Manager Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale. Responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti 3
Qualità Assurance Manager Agisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla cultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente implementati per salvaguardare il patrimonio, l’integrità dei dati e l’operatività. E’ focalizzato ed impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità 3
Service Desk Agent Fornire supporto all’utente per eliminare gli errori dovuti a problemi o ad aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire all’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni software 4
Service Manager Gestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA), Operational Level Agreements (OLA) ed i Key Performance Indicators (KPI). Negozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il Business IS Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e soddisfa gli SLA. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento degli SLA. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto delle organizzazioni di business/finanza 3
System Administrator Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance 4
System Analyst Assicura il disegno tecnico e contribuisce all’implementazione di nuovo software e/o di miglioramenti 4
System Architect Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. E’ al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici. 3
Technical Analyst Definisce specifiche tecniche dettagliate e contribuisce in modo diretto alla creazione o modifica efficace di sistemi applicativi complessi, mediante l’utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i risultati rispondano ai requisiti di business, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità sia in termini di conformità con le specifiche funzionali concordate. 3
Technical Specialist Mantiene in modo efficace hardware/software. Responsabile di una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente. 4
Test Specialist Contribuisce alla correttezza e la completezza di un sistema garantendo che la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause. 4
Enterprise architect Descrivere la struttura di un’organizzazione, i suoi processi operativi, i sistemi informativi a supporto, i flussi informativi, le tecnologie utilizzate, le localizzazioni geografiche, i suoi obiettivi, mantenendo un equilibrio tra opportunità tecnologiche e requisiti dei processi di business. 2
  Mantenere una visione olistica della strategia dell’organizzazione, dei processi di business, dell’informazione e del patrimonio ICT.  

 

Le parti concordano che qualora emerga la necessità di definire ulteriori qualifiche non presenti nella Tabella 1, si incontreranno secondo le modalità di cui all’art. 15, lett. b), punto 1, del CCNL.

 

Area di attività – ICT

 

Tipologia di profilo:

 

– gestione business;

– gestione tecnica;

– progettazione;

– sviluppo;

– supporto;

– esercizio e servizi.

 

Piano orario curricolare

 

Profili Professionali Ore complessive di formazione

professionalizzante

Approfondite conoscenze tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 240

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore)

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 210
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 180
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 160
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 120

 

Tipologia di profilo – Gestione business

 

Qualifiche

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica:

 

– Business Information Manager;

– ICT Operation Manager.

 

Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

Competenze di settore Competenze di profilo
Applicazione, procedure e processi interni all’azienda

Percezione dell’organizzazione: la persona si muove all’interno dell’organizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente

Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli

Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza

Sapere gestire e lavorare in un gruppo di lavoro

Saper realizzare un business plan

Sapere impostare i progetti Interpretare la gestione del cambiamento

Saper individuare e gestire il rischio

Competenze di area  
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

Conoscere il ruolo e la funzione della propria area di attività

Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

Sapersi rapportare alle altre funzioni organizzative aziendali

 

 

– Nota (*) –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

Tipologia di profilo – Gestione tecnica

 

Qualifiche:

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica:

 

– Quality Assurance Manager;

– ICT Security Manager;

– Project Manager;

– Service Manager.

 

Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

Competenze di settore Competenze di profilo
Applicazione procedure e processi interni all’azienda

Percezione dell’organizzazione: la persona si muove all’interno dell’organizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente

Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli

Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza

Saper redigere, leggere ed interpretare lettere, comunicazioni e documenti in inglese, se richiesto dall’azienda

Sapere lavorare in un gruppo di lavoro

Competenze di area  
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

Conoscere il ruolo della propria area di attività

Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

 

– Nota (*) –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

Tipologia di profilo – Progettazione

 

Qualifiche

 

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze:

 

– Business Analyst;

– Enterprise Architect.

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica:

 

– Systems Architect;

– Technical Analyst.

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche:

 

– Systems Analyst.

 

Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

Competenze di settore Competenze di profilo
Applicazione procedure e processi interni all’azienda

Percezione dell’organizzazione: la persona si muove all’interno dell’organizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente

Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli

Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza

Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in inglese, se richiesto dall’azienda

Sapere lavorare in un gruppo di lavoro

Saper risolvere i problemi

Competenze di area  
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previsteConoscere il ruolo della propria area di attività Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

 

 

– Nota (*) –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

Tipologia di profilo – Sviluppo

 

Qualifiche

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche:

 

– Developer;

 

– Digital media specialist;

 

– Test specialist.

 

Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

Competenze di settore Competenze di profilo
Applicazione procedure e processi interni all’azienda

Percezione dell’organizzazione: la persona si muove all’interno dell’organizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla

Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli

Saper utilizzare Io strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza

Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in inglese, se richiesto dall’azienda Sapere lavorare in un gruppo di lavoro

Saper descrivere e risolvere i problemi

Ulteriori competenze di area  
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

Conoscere il ruolo della propria area di attività

Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

 

– Nota (*) –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

Tipologia di profilo – Supporto

 

Qualifiche

 

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze:

 

– Account manager.

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica:

 

– ICT consultant.

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche:

 

– ICT trainer;

– ICT security specialist.

 

Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

Competenze di settore Competenze di profilo
Applicazione procedure e processi interni all’azienda

Percezione dell’organizzazione: la persona si muove all’interno dell’organizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla coerentemente

Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli

Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza

Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in inglese, se richiesto dall’azienda

Saper descrivere i problemi, risolverli, se di competenza, e/o indirizzarli ai corretti risolutori

Ulteriori competenze di area  
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

Conoscere il molo della propria area di attività

Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

 

– Nota (*) –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

Tipologia di profilo – Esercizi & servizi

 

Qualifiche

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche:

 

– Network specialist;

– Techincal specialist.

 

Semplici conoscenze pratiche:

 

– System administrator;

– Service desk agent.

 

Competenze a carattere professionalizzante – Elenco competenze chiave (*)

 

Competenze di settore Competenze di profilo
Applicazione procedure e processi interni all’azienda

Percezione dell’organizzazione: la persona si muove all’interno dell’organizzazione dimostrando di conoscerla e interpretarla

Percezione del proprio ruolo: la persona ha compreso le proprie mansioni e i propri obiettivi e si muove coerentemente per raggiungerli

Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza

Saper redigere, leggere ed interpretare lettere e documenti in inglese

Sapere lavorare in un gruppo di lavoro

Saper descrivere i problemi, risolverli, se di competenza, e/o indirizzarli ai corretti risolutori

Ulteriori competenze di area  
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

Conoscere il ruolo della propria area di attività

Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

 

 

– Nota (*) –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[184] CAPO III – Assunzione

 

[185] Art. 101 Assunzione

 

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro.

L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:

 

  1. a) la data di assunzione;

 

  1. b) l’unità produttiva di assegnazione;

 

  1. c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;

 

  1. d) la durata del periodo di prova;

 

  1. e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;

 

  1. f) il trattamento economico.

 

[186] Art. 102 Documentazione

 

Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:

 

  1. a) certificato di nascita;
  2. b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;

 

  1. c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

 

  1. d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

 

  1. e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;

 

  1. f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;

 

  1. g) libretto di “idoneità sanitaria” per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14, legge 30/4/1962, n. 283, ed all’art. 37, D.P.R. 26/3/1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;

 

  1. h) documentazione e dichiarazione necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;

 

  1. i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in corso;

 

  1. l) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 5, legge 11/11/1983, n. 638;

 

  1. m) eventuali altri documenti e certificati.

 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

 

[187] CAPO IV – Periodo di prova

 

[188] Art. 103 Periodo di prova

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

 

Quadri e Primo Livello 6 mesi
Secondo e Terzo Livello 60 giorni
Quarto e Quinto Livello 60 giorni
Sesto e Settimo Livello 45 giorni

 

Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13/11/1924, n. 1825, convertito in legge 18/3/1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[189] TITOLO IV – Quadri

 

[190] Art. 104 Declaratoria

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13/5/1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:

 

– abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa

 

OVVERO

 

– siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

 

[191] Art. 105 Formazione e aggiornamento

 

Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 113.

Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli Quadri saranno – come eventuali costi di viaggio e permanenza – a carico dell’azienda e le giornate stesse considerate lavorative.

Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno – sia per l’eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale – a carico del singolo fruitore.

 

[192] Art. 106 Assegnazione della qualifica

 

L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.

 

[193] Art. 107 Polizza assicurativa

 

Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

[194] Art. 108 Orario

 

Ai sensi delle disposizioni vigenti ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 129 del presente CCNL.

 

[195] Art. 109 Trasferimenti

 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 170 e 171, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 60 giorni ovvero di 80 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

Qualora il periodo di preavviso previsto dal 1° comma del presente articolo non venga rispettato in tutto od in parte, al quadro per il periodo di preavviso residuo spetterà il trattamento di trasferta di cui all’art. 167, nonché un rientro presso la precedente residenza.

Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno di età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.

Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può fare ricorso al collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 113.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[196] Art. 110 Collegio di conciliazione e arbitrato

 

È istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’ultimo comma dell’articolo precedente.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale della Confesercenti territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.

In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest’ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.

Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso I’Associazione imprenditoriale.

L’istanza della parte sarà presentata dall’Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato.

La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 109.

Il Presidente, ricevuto l’incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

 

[197] Art. 111 Indennità di funzione

 

A decorrere dall’1/7/1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari a euro 30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

 

A decorrere dall’1/1/1991 l’indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità.

L’aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.

 

A decorrere dall’1/1/1995 l’indennità di funzione è incrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

 

A decorrere dall’1/1/2000 l’indennità di funzione è incrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

 

A partire dall’1/7/2008 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

 

A partire dall’1/1/2013 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 10,00 euro per 14 mensilità.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[198] Art. 112 Assistenza sanitaria – Quadri

 

Ai Quadri del settore terziario, della Distribuzione e dei Servizi verrà riconosciuta un’assistenza sanitaria integrativa. Le Parti stipulanti il presente contratto, ne stabiliranno, entro il 31/12/2009, le modalità ed i criteri di attuazione con apposito Protocollo d’Intesa, verificando la possibilità di eventuale armonizzazione con il Fondo Nazionale.

In attesa della definizione di uno strumento per l’assistenza sanitaria integrativa dei quadri, i datori di lavoro potranno assolvere al suddetto adempimento contrattuale per mezzo di Hygeia mutua sanitaria.

Il finanziamento delle prestazioni rese dalla citata mutua sanitaria a favore del Quadro, nei limiti dei massimali e delle condizioni previste, è individuato a decorrere dall’1/1/2005 nell’importo complessivo di 300,00 euro a carico del datore di lavoro.

A decorrere dall’1/1/2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.

A decorrere dall’1/1/2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

 

A decorrere dal 1/6/2011 il contributo annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all’art. 195;

A decorrere dal mese di dicembre 2017 i Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL dovranno essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria istituita per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S) secondo la Convenzione in essere, previa armonizzazione Statutaria da effettuarsi entro il mese di giugno 2017.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Cassa dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, si provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[199] Art. 113 Investimenti formativi

 

Al fine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull’opportunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’attivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.

Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all’impresa.

Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel titolo VI – B, Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del personale femminile nell’impresa.

A tal fine le parti, previa armonizzazione Statutaria da effettuarsi entro il mese di giugno 2011, individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l’ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell’ambito delle finalità di cui al primo comma.

Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00 (settantacinque/00), di cui euro 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e euro 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

 

[200] Art. 114 Osservatorio

 

Le parti convengono di istituire presso il costituendo Istituto per la formazione dei Quadri, un Osservatorio nazionale composto pariteticamente da Confesercenti, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL al fine di elaborare indagini e rilevazioni sull’occupazione nazionale dei Quadri nel settore, progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione, anche con riferimento a nuove professionalità.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di Quadro e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13/5/1985, n. 190.

 

[201] TITOLO V – Svolgimento del rapporto di lavoro

 

[202] CAPO I – Orario di lavoro

 

[203] Art. 115 Orario normale settimanale

 

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai seguenti due commi.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l’orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.

A decorrere dall’1/12/1997 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 41 ore settimanali.

Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 146.

A decorrere dall’1/12/1998 per i dipendenti di cui al quarto comma del presente articolo l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, fermo restando l’assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente.

Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

Al secondo livello di contrattazione aziendale potranno essere raggiunte intese su materie riguardanti turni o nastri orari.

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[204] Art. 115/BIS Durata dell’orario di lavoro

 

Considerato quanto previsto al comma 3 dell’art. 18 bis del D.Lgs. 66/2003, il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro.

 

[205] Art. 115/TER Riposo giornaliero

 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.Lgs. 66/2003.

In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

 

– cambio del turno/fascia;

 

– interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;

 

– manutenzione svolta presso terzi;

 

– attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;

 

– allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;

 

– aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;

 

– inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.

 

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.

 

[206] Art. 116 Articolazione dell’orario settimanale

 

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:

 

  1. a) 40 ore settimanali.

 

Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.

Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.

Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.

Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al 2° comma della presente lettera la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.

Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’art. 125.

 

  1. b) 39 ore settimanali.

 

Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell’art. 146.

Le rimanenti ore di cui all’art. 146, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 125.

 

  1. c) 38 ore settimanali.

 

Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 146 e 56 al 3° comma dell’art. 146.

Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 14 ferma restando l’applicabilità dell’art. 125.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[207] Art. 117 Orario medio settimanale per specifiche tipologie

 

Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 115, le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati realizzeranno l’articolazione dell ‘orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art.140, terzo comma, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell’art. 140.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.

Per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non applichino l’articolazione dell ‘orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dall’1/1/1996, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l’applicazione del primo comma di cui al presente articolo avverrà con la seguente gradualità:

 

– dall’1/7/1996 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l’assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 140;

 

– dall’1/7/1997 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l’assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 140 (per complessive 72 ore).

 

Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

 

[208] Art. 118 Retribuzione ore eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro

 

Le ore di lavoro eccedenti l’articolazione dell’orario di lavoro di cui all’art. 116, lettere b) e c) e all’art. 117, fino al raggiungimento dell’orario normale settimanale previsto dall’art. 115 seconda parte, verranno retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 132.

 

– Dichiarazione a verbale –

Il nuovo sistema di calcolo di cui al presente articolo decorre dall’1/1/2000.

 

[209] Art. 119 Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale

 

L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata almeno 30 giorni prima della sua attivazione, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 133, e contestualmente, per iscritto, all’Ente bilaterale territoriale regionale di competenza, di cui all’art. 20, ovvero all’Ente bilaterale nazionale per le aziende multilocalizzate.

Al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, l’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà validità di norma annua, salvo diversa comunicazione da parte del datore di lavoro, che dovrà essere realizzata con il medesimo preavviso previsto nel precedente comma del presente articolo.

A seguito delle comunicazioni effettuate agli Enti bilaterali, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto a livello territoriale.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[210] Art. 120 Flessibilità dell’orario

 

Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.

L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Al termine del programma di flessibilità, le ore di lavoro prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all’art. 137 e nei limiti previsti dall’art. 136.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[211] Art. 121 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)

 

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 125, con le seguenti modalità:

 

per le aziende di cui all’art. 121, lett. a), b) e c):

 

– superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

 

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

II 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[212] Art. 122 Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)

 

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 125 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane, con le seguenti modalità:

 

  1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;

 

  1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[213] Art. 123 Procedure

 

Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.

In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 121 e 122, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.

Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 131.

Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 121 e 122 le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale competente per territorio.

L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli artt. 121 e 122 per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

 

[214] Art. 124 Banca delle ore

 

Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’ultimo comma degli articoli 121 e 122, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:

 

– i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;

 

– i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;

 

– per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.

 

Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.

Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

 

[215] Art. 125 Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi

 

I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 121 e 122 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.

Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.

 

[216] Art. 126 Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede

 

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, di vitto e di pemottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo art. 160.

 

[217] Art. 127 Orario di lavoro dei minori

 

L’orario di lavoro, per i minori tra i sedici e i diciotto anni, non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta settimanali.

 

[218] Art. 128 Fissazione dell’orario

 

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.

Ai sensi dell’art. 12 del R.D. 10/9/1923, n. 1955 (NOTA 1), l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro.

 

– Nota 1 –

Reg. per l’applicazione del R.D.L. 15/3/1923, n. 692, relativo alla lirnitazione dell’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvaro con R.D. 10/9/1923, n. 1955 (G.U. 28/9/1923 n. 228). art. 12: “In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere esposto, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con le indicazioni dell’ora di inizio e di termine di lavoro.del personale occupato e dell’ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all’aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L’orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell’Ispettorato dell’Industria e del Lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga. vidimato dall’Istituto assicurazioni infortuni o dall’Istituto di previdenza sociale se l’azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore. il numero di ore di lavoro straordinario. distintamente da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l’importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.

Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza”.

 

[219] Art. 129 Disposizioni speciali

 

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi – e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale – che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

 

– la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185, per le ore prestate di domenica;

 

– la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;

 

– la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185 per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

 

Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

 

– Norma transitoria –

Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dall’1/11/1984.

 

[220] Art. 130 Lavoratori discontinui

 

La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:

 

1) custodi;

 

2) guardiani diurni o notturni;

 

3) portieri;

 

4) personale addetto alla estinzione degli incendi;

 

5) uscieri;

 

6) personale addetto al carico e allo scarico;

 

7) commessi di negozio, nei comuni fino a cinquemila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati ufficiali forniti dal sindaco del rispettivo comune);

 

8) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;

 

9) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento;

è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell’esercizio dell’attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro e fatta salva la normativa prevista dall’art. 99 in tema di mansioni promiscue.

 

L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

 

– Dichiarazioni a verbale –

Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.

Resta inteso altresì che eventuali modifiche delle condizioni contrattualmente definite in tema di orario di lavoro potranno avvenire solo previo confronto in sede aziendale in base all’art. 10 sulla contrattazione aziendale.

 

[221] CAPO II – Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno

 

[222] Art. 131 Norme generali lavoro straordinario

 

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.

Per i dipendenti di aziende di distribuzione di carburante, per lavoro straordinario si intende quello prestato dal singolo lavoratore oltre l’orario di lavoro stabilito dal secondo e terzo comma del precedente art. 115.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 8/4/2003 n. 66.

 

[223] Art. 132 Maggiorazione lavoro straordinario

 

Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185:

 

– 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41^ alla 48^ ora settimanale;

 

– 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48^ ora settimanale.

 

Salvo quanto disposto dal successivo art. 138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.

Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

 

– Norma transitoria –

Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dall’1/11/1984.

 

[224] Art. 133 Registro lavoro straordinario

 

Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale.

Il registro di cui al presente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

 

– Norma transitoria –

Le parti stipulanti si impegnano a favorire l’applicazione della normativa del presente titolo nello spirito informatore della stessa.

Le Organizzazioni Sindacali provinciali e le Associazioni provinciali a carattere generale aderenti alla Confesercenti si incontreranno, almeno una volta all’anno, per l’esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente titolo.

 

[225] Art. 134 Lavoro ordinario notturno

 

A decorrere dall’1/1/1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 maggiorata del 15%.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

 

[226] CAPO III – Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti

 

[227] Art. 135 Riposo settimanale

 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.

 

[228] Art. 135/BIS Lavoro domenicale

 

Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme di legge vigenti, le parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello.

In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.

In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all’entrata in vigore del CCNL 23/7/2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.

Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

 

– le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;

 

– i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;

 

– i portatori di handicap di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

 

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori – anche con orario di lavoro a tempo parziale – che abbiano il riposo

settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1/1/2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 137.

La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL

 

– Dichiarazione delle parti –

Le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2. comma 1. lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 .

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[229] Art. 136 Festività

 

Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:

 

Festività nazionali

 

1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione

2) 1° maggio – Festa dei lavoratori

3) 2 giugno – Festa della Repubblica (NOTA 1)

 

Festività infrasettimanali

 

1) il 1° giorno dell’anno

2) l’Epifania

3) il giorno di lunedì dopo Pasqua

4) il 15 agosto – festa dell’Assunzione

5) il 1° novembre – Ognissanti

6) l’8 dicembre – Immacolata Concezione

7) il 25 dicembre – Natale

8) il 26 dicembre – S. Stefano

9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.

 

In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.

Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 5/3/1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

– Nota 1 –

Festività rispristinata dalla legge 29/11/2000, n. 336. La modifica decorre dall’1/6/2001.

 

[230] Art. 137 Retribuzione prestazioni festive

 

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 136, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 132 e 190 di questo stesso contratto.

 

[231] Art. 138 Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

[232] Art. 139 Lavoro ordinario domenicale per impianti di distribuzione di carburante autostradale

 

Ai dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% (dieci per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.

La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo ha decorrenza dall’1/1/1995.

 

[233] Art. 140 Permessi retribuiti

 

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54, e del D.P.R. 28/12/1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dall’1/1/1980.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (NOTA 1) per le aziende fino a 15 dipendenti.

Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:

 

– 4 ore a decorrere dall’10/1/1992

 

– 4 ore a decorrere dall’10/1/1993

 

– 8 ore a decorrere dall’10/1/1994.

 

Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell’art. 121.

 

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall’assunzione.

In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi all’1/3/2011.

 

– Nota 1 –

Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:

– 1/1/1982: 24 ore

– 1/7/1984: 12 ore

– 1/1/1985: 12 ore

– 1/1/1986: 8 ore

 

—-

Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[234] CAPO IV – Ferie

 

[235] Art. 141 Ferie

 

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

 

1 Le 56 ore di perrnessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:

 

– 1/1/1982: 24 ore

 

– 1/7/1984: 12 ore

 

– 1/1/1985: 12 ore

 

– 1/1/1986: 8 ore

 

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto reciprocamente che la disciplina della misura e del computo delle ferie di cui al presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia.

Nei confronti dei lavoratori che alla data del 30/6/1973 già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi (anzianità di servizio oltre 20 anni) verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

 

– Chiarimento a verbale –

Nella ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di fatto di cui all’art. 187.

 

[236] Art. 142 Determinazione periodo di ferie

 

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.

Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi.

I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16° giorno del mese.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che, anche con riferimento alla normativa di cui al presente articolo, restano fermi gli obblighi di cui ai successivi artt. 165, 1° comma, e 216, 1° comma.

 

[237] Art. 143 Normativa retribuzione ferie

 

Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la retribuzione di fatto, di cui all’art. 187.

Al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto.

Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.

Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto.

 

[238] Art. 144 Normativa per cessazione rapporto

 

In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.

 

[239] Art. 145 Richiamo lavoratore in ferie

 

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

 

[240] Art. 146 Irrinunciabilità

 

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

 

[241] Art. 147 Registro ferie

 

Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 133 per il lavoro straordinario.

Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

 

[242] CAPO V – Congedi – Diritto allo studio – Aspettative

 

[243] Art. 148 Congedi retribuiti

 

In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dai permessi individuali di cui all’art. 140 ovvero, ove esauriti, dalle ferie.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20/5/1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.

I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).

 

[244] Art. 149 Funzioni pubbliche elettive

 

In conformità alla vigente legge 21/3/1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di Referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del Referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee Regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

 

[245] Art. 150 Permessi per decessi e gravi infermità

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 1° comma, della legge 8/3/2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. In mancanza della documentazione i giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore dei permessi retribuiti di cui all’art. 140 del CCNL.

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

I giorni di permesso possono essere utilizzati dal lavoratore entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui

venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5/2/1992, n. 104, e successive modificazioni.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.

 

[246] Art. 151 Aspettativa per gravi motivi familiari

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21/7/2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art.3 del medesimo regolamento di attuazione.

Il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi d’urgenza saranno esaminati entro 3 giorni lavorativi.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 10 giorni.

Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi. Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.

Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.

Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 4, 1° comma della legge 8/3/2000, n.53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.

In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio Arbitrale di cui agli artt. 37 e 38.

 

[247] Art. 152 Congedo matrimoniale

 

Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni quindici di calendario.

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.

Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

 

[248] Art. 153 Diritto allo studio

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore commerciale, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31/12/1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19/1/1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea o di master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute.

I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio – a decorrere dall’1/10/1976 – moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data. le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

Nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.

In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare a domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 3° comma e 5° comma del presente articolo, la direzione aziendale, d’accordo con la Rappresentanza Sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti 3° e 5° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.

Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al 1° comma, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività commerciale.

Eventuali condizioni di miglior favore istituite in relazione al precedente art. 148 si intendono acquisite per i lavoratori interessati, fermo restando che esse non sono cumulabili con le ore di permesso accordate con il presente articolo.

 

[249] Art. 154 Congedi per formazione

 

In assenza di accordi aziendali in materia di fruizione dei congedi per formazione di cui all’art. 5, della legge 8/3/2000, n. 53, viene stabilita la disciplina seguente.

Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’art. 10 della legge 20/5/1970, n. 300, i lavoratori, che abbiano almeno quattro anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 278/2000 intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività dell’impresa, i lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda ai sensi della presente disciplina non potranno superare l’1% della forza di lavoro occupata con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori allo 0,5.

Nelle aziende che occupano da 30 a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

Le richieste di fruizione dei congedi per formazione non retribuiti da parte dei lavoratori in possesso dei previsti requisiti di anzianità aziendale (almeno 4 anni), possono essere presentate all’impresa con un preavviso di almeno:

 

– 30 giorni per i congedi di durata fino a 5 giorni;

 

– 60 giorni per i congedi di durata superiore a 5 giorni.

 

L’impresa fornirà al lavoratore che ne ha fatto richiesta conferma dell’accoglimento, ovvero le motivazioni del differimento o del diniego del congedo, concernenti eventuali impedimenti tecnico-organizzativi, coincidenza con punte di particolare intensità lavorativa, impossibilità di sostituzione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite dalla contrattazione aziendale

 

[250] Art. 154/BIS Lavoratori stranieri

 

Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell’occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).

A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 141 e 153 del presente CCNL.

 

[251] Art. 155 Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva

 

Al fine di agevolare l’esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.

 

[252] Art. 156 Aspettativa per tossicodipendenza

 

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.

Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l’Autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall’interessato corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

 

[253] Art. 157 Congedi e permessi per handicap

 

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5/2/1992, n. 104, e dall’art. 2 della legge 27/10/1993, n, 423, e cioè:

 

  1. a) il periodo di congedo parentale fruibile fino agli otto anni di età del bambino;

 

  1. b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell’INPS;

 

  1. c) dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell’INPS anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.

 

Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che non sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori.

Ai permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dall’art. 7 della legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7, legge n. 1204/1971.

Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di handicappato, può scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire dei permessi di cui alle lettere b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

 

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Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[254] CAPO VI – Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile

 

[255] Art. 158 Chiamata alle armi

 

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinata dal D.L.C.P.S. 13/9/1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro trenta giorni dal congedamento o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro è risolto.

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31/5/1982, e del preavviso.

A decorrere dall’1/6/1982, e fino al 31/3/1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/4/1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 185 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell’attivita dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavoratori stagionali o saltuari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’art. 7 della Legge 15/12/1972 n. 772, sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della Legge 26/2/1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.

 

[256] Art. 159 Richiamo alle armi

 

In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.

Tale periodo va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31/5/1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.

A decorrere dall’1/6/1982, fino al 31/3/1987, il periodo di richiamo alle armi èconsiderato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297.

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/4/1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 185 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla Legge 10/6/1940, n. 653 (NOTA 1).

Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dell’azienda.

Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giomi se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giomi se ha avuto durata superiore ad un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.

Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:

 

  1. a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine è sospesa;

 

  1. b) in caso di rapporto stagionale, il posto è conservato limitatamente alla durata del contratto;

 

  1. c) durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell’anzianità di servizio;

 

  1. d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto è conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo è computato agli effetti dell’anzianità di servizio.

 

– Nota 1 –

Vedi Sentenza Corte Cost. 4/5/1984, n. 136

 

[257] CAPO VII – Missioni e trasferimenti

 

[258] Art. 160 Missioni

 

L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.

In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:

 

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;

 

2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;

 

3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;

 

4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.

 

Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.

Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.

In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.

Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

 

– Dichiarazione a verbale –

La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 160, del presente contratto è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall’art. 57 del CCNL 28/6/1958 e dall’art. 57 del CCNL 31/7/1970.

 

[259] Art. 160/BIS Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili

 

A coloro che svolgano attività di trasporto e messa in opera di mobili, sarà corrisposta – relativamente al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida – in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella misura del 70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Lo stesso periodo non è considerato ai fini del calcolo della durata massima dell’orario di lavoro.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione del Testo Unico del CCNL per effettuare una verifica in

merito all’applicazione della presente norma al fine di valutare la necessità di apportare eventuali correttivi.

 

[260] Art. 161 Trattamento retributivo trasporto merci

 

Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 160, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:

 

  1. a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 per le assenze da 9 a 11 ore;

 

  1. b) in luogo della precedente aliquota, l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 per le assenze superiori a 11 e fino a 16 ore;

 

  1. c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.

 

[261] Art. 162 Trasferimenti

 

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:

 

  1. a) al lavoratore che non sia capofamiglia:

 

  1. il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;

 

  1. il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

 

  1. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

 

  1. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall’art. 160 ovvero un rimborso a pié di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;

 

  1. b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

 

  1. il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;

 

  1. il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

 

  1. il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

 

  1. una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diana il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a pié di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.

 

Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio.

Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.

In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.

 

[262] Art. 163 Disposizioni per i trasferimenti

 

A norma dell’art. 13 della Legge 20/5/1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.

 

 

– Dichiarazione congiunta al Capo VII –

Le parti, nel riconfermare l’intento di riesaminare in sede di Commissione tecnica l’intera materia delle missioni e trasferte, convengono di concludere i lavori durante la fase di stesura del CCNL e comunque non oltre il 31/12/2005, armonizzando le norme dell’attuale disciplina contrattuale con le vigenti disposizioni di carattere contributivo e fiscale.

 

 

[263] CAPO VIII – Malattie e infortuni

 

[264] Art. 164 Malattia

 

Nell’ambito della normativa del Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del lavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale.

 

[265] Art. 165 Normativa

 

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 164 il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 214 e 217 del presente contratto.

Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 227 e 228 del presente contratto.

Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all’azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 214 e 217 del presente contratto.

Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30/4/1962, n. 283, ha l’obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Ai sensi dell’art. 5 della legge 20/5/1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

 

[266] Art. 166 Obblighi del lavoratore

 

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5, legge 11/11/1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.

In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 214 e 217, del presente contratto.

 

[267] Art. 167 Periodo di comporto

 

Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 227 e 228, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 173.

Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

[268] Art. 168 Trattamento economico di malattia

 

Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

 

  1. a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74 della legge 23/12/1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, legge 29/2/1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2, legge 29/2/1980, n. 33;

 

  1. b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

 

1) 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza);

 

2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;

 

3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi;

 

della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dal 1/4/2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio-31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal 1° comma dell’art. 175, l’integrazione di cui al punto 1) della lettera b) del comma precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.

Non sono computabili, ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

 

– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

 

– evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

 

– sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 181, 3° comma, documentate da specialisti del Servizio sanitario nazionale;

 

– gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

 

Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto – ai sensi dell’art. 2, della legge 29/2/1980. n. 33 – a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa è corrisposta dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e 183 né agli apprendisti.

In attuazione dell’art. 20 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, le parti convengono che i datori di lavoro potranno avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell’INPS, il trattamento economico di malattia nelle misure e con le modalità previste dal presente articolo, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all’INPS.

Contestualmente, le parti confermano di affidare ad un’apposita Commissione il compito di valutare, in un’ottica di ottimizzazione dei costi, ulteriori facoltà connesse all’esonero dal pagamento del contributo all’INPS.

La suddetta Commissione dovrà esaurire il compito ad essa assegnato entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.

 

– Dichiarazione a verbale 1 –

Le parti si danno atto che per il computo degli eventi morbosi utile ai fini dell’applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo, l’ipotesi di continuazione di malattia e la ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento morboso, secondo i criteri amministrativi indicati dall’INPS per l’erogazione dell’indennità a suo carico.

 

– Dichiarazione a verbale 2 –

In merito agli esiti derivanti dall’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, EBN.TER procederà alla realizzazione di un monitoraggio, anche attraverso gli Enti bilaterali territoriali, secondo le modalità che verranno definite entro il 30/6/2011 tra le parti firmatarie il presente accordo di rinnovo.

 

– Dichiarazione a verbale 3 –

Alla materia di cui al presente articolo si applicano, in caso di controversie, le norme di legge e quelle della Sezione terza del CCNL terziario, come modificato dal presente accordo di rinnovo.

 

– Dichiarazione a verbale 4 –

Le parti confermano che la materia disciplinata dal presente articolo potrà esseri oggetto di intese a livello aziendale

 

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Articolo sostituto dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo modificato dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[269] Art. 169 Infortunio

 

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Per la conservazione del posto di lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 73, 74 e 167.

 

– Dichiarazione a verbale –

A decorrere dall’1/1/1995 i periodi di comporto per malattia e per infortunio agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centottanta giorni cadauno.

 

[270] Art. 170 Trattamento economico di infortunio

 

Ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 per la giornata in cui avviene l’infortunio.

A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:

 

1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);

 

2) 90% (novanta per cento), per i giorni dal 5° al 20°;

 

3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.187.

 

Per il periodo successivo al 180° giorno resta esclusa la maturazione della retribuzione e di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l’anzianità di servizio.

In caso di prosecuzione del rapporto il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.

Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell’80% e nel 90%.

L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.

 

– Dichiarazione a verbale –

Il sistema di computo delle integrazioni a carico del datore di lavoro decorre dall’1/4/1987.

 

[271] Art. 171 Quota giornaliera per malattia e infortunio

 

Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.

 

[272] Art. 172 Festività

 

Ai sensi della legge 31/3/1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

 

[273] Art. 173 Aspettativa non retribuita per malattia

 

Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall’art. 167 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 167; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

 

[274] Art. 174 Aspettativa non retribuita per infortunio

 

Nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro, assenti per invalidità temporanea assoluta, la conservazione del posto oltre il periodo massimo di 180 giorni fissato dagli artt. 167 e 169, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un periodo di aspettativa non retribuita, per tutta la durata dell’infortunio.

L’aspettativa spetta fino alla cessazione della corresponsione dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’INAIL, a condizione che siano esibiti regolari certificati medici ed idonea documentazione comprovante il permanere dello stato di inabilità temporanea assoluta.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma.

Al termine del periodo di aspettativa di cui al presente articolo, perdurando l’assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla risoluzione del rapporto ai sensi del precedente art. 167; il periodo stesso è considerato utile ai soli fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto limitatamente ai primi 120 giorni del periodo di aspettativa.

 

[275] Art___

 

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 181, per i lavoratori affetti da patologie gravi di cui al comma 3 del precedente articolo, i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 del medesimo art. 181 saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3 lett. B dell’art. 176.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[276] Art. 175 Tubercolosi

 

I lavoratori affetti da turbercolosi, che siano ricoverati in Istituti Sanitari o Case di Cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, Legge 14/12/1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all’idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio Sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28/2/1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia turbercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

 

[277] Art. 176 Rinvio alle leggi

 

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

 

[278] CAPO IX – Maternità e paternità

 

[279] Art. 177 Congedo di maternità e di paternità

 

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:

 

  1. a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

 

  1. b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;

 

  1. c) per i tre mesi dopo il parto;

 

  1. d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In applicazione ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 agli artt. 6 comma 1 e art. 7 comma 6 l’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dalla DPL su richiesta della lavoratrice.

Il diritto di cui alla lettera c) e d) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001, in caso di:

 

– morte o di grave infermità della madre;

 

– abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo (congedo di paternità) si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di maternità.

In caso di grave e comprovato impedimento della madre, per cause diverse da quelle indicate al comma precedente, il padre lavoratore avrà diritto, per un periodo di durata non superiore a quanto previsto al primo comma, lettere c) e d), ad usufruire della aspettativa di cui all’art. 151.

I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all’80% della retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74, Legge 23/12/1978, n. 833,

secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 29/2/1980, n. 33.

Per i soli periodi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo, l’indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore.

L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, Legge 29/2/1980, n.33.

 

– Chiarimento a verbale all’art. 177 –

Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.

 

[280] Art. 178 Congedo parentale

 

Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.

Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell’ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.

I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e all’art. 33 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

 

  1. a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

 

  1. b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 26/3/2001 n.151;

 

  1. c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;

 

  1. d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151.

 

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

Ai sensi dell’art. 34 del T.U. (D.Lgs. 26/3/2001 n. 151), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell’INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.

 

[281] Art. 179 Permessi per assistenza al bambino

 

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi:

 

  1. a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

 

  1. b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

 

  1. c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

 

  1. d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

 

La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b), c) del capoverso precedente, all’esplicito consenso scritto della madre.

I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall’azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi (NOTA 1).

L’indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, Legge 9/12/1977, n. 903.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 151/2001 e al trattamento di fine rapporto.

 

– Nota 1 –

Tale indennità è posta a carico dell’INPS dall’1/1/1980, mentre con effetto dall’1/1/1978 era dovuta dall’Ente assicuratore di malattia presso la quale la lavoratrice era assicurata, ai sensi dell’art. 8, Legge 9/12/1977, n. 903.

 

[282] Art. 180 Normativa

 

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.

Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15/10/1936, n. 2128.

Ai sensi del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).

Il divieto di licenziamento opera anche per il lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di cui all’art. 28 del citato D.Lgs.151/2001, per tutta la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

La prescrizione di cui sopra si applica anche ai casi di adozione e affidamento sulla base della disciplina di cui all’art. 54, comma 9, del suddetto D.Lgs.151/2001.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.

Nel caso di dimissione presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall’art. 227. Le dimissioni dovranno altresì essere convalidate presso l’ispettorato del lavoro.

La disposizione di cui al comma che precede si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

L’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici e lavoratori in congedo può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.

Ai sensi della Legge 31/3/1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

 

[283] Art. ___ Adozioni internazionali

 

In caso di adozione internazionale, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabili in due parti, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva prima dell’ingresso del minore in Italia.

 

—–

Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[284] CAPO X – Sospensione del lavoro

 

[285] Art. 181 Sospensione

 

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 187 per tutto il periodo della sospensione.

La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

 

[286] CAPO XI – Anzianità di servizio

 

[287] Art. 182 Decorrenza anzianità di servizio

 

L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell’azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.

 

– Chiarimento a verbale –

Tutte le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si riferiscono comunque al trattamento di fine rapporto che trova regolamentazione specifica nell’art. 228 del presente contratto e nelle disposizioni della Legge 29/5/1982, n. 297.

 

[288] Art. 183 Computo anzianità frazione annua

 

Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc..)

 

[289] CAPO XII – Scatti di anzianità

 

[290] Art. 184 Scatti di anzianità

 

Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianita di servizio decorre:

 

  1. a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987;

 

  1. b) dalla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;

 

  1. c) dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28/3/1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.

 

Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:

 

1/1/1990
Livello Lire Euro
Quadri 49.300 25,46
I 48.100 24,84
II 44.200 22,83
III 42.500 21,95
IV 40.000 20,66
V 39.300 20,30
VI 38.200 19,73
VII 37.700 19,47

 

In occasione del nuovo scatto l’importo degli scatti maturati successivamente all’1/7/1973 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

– Nota a verbale –

Le parti confermano che l’importo degli scatti maturati a tutto l’1/7/1973 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

 

– Interpretazione Autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità –

La decorrenza convenzionale degli aumenti periodici di anzianità (denominati successivamente, scatti di anzianità), a partire dal compimento del 21 e anno di età trova la sua origine nel primo accordo normativo post-corporativo Settore Commercio del 10/8/1946.

La decorrenza di cui sopra, deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, in quanto diretta, al momento della sua introduzione, a concretizzare un sistema di incremento automatico della retribuzione, finalizzato a consolidare il rapporto tra impresa e lavoratore. Detto sistema, quindi, si è posto, fin dall’origine, come supplementare rispetto al naturale rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione; si tratta in sostanza, di un sistema meramente convenzionale – dove tra l’altro la prima (eventuale) differenza retributiva viene a riscontrarsi tra i lavoratori ventiquattrenni – che, in modo parimenti convenzionale, le parti hanno inteso disciplinare nei suoi aspetti oggettivi (ad esempio: valore degli scatti, anche differenziati per livelli, periodicità triennale, ecc..) e soggettivi allo scopo principale di conseguire la suddetta finalità generale contenendo, nel contempo, l’onere economico.

Si deve, infine, sottolineare che il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell’anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente.

Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l’esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell’anzianità dal giorno dell’assunzione (art. 75 CCNL 18/3/1983).

Per tutto quanto sopra indicato, le parti riconfermano in particolare la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, che deve intendersi, pertanto, sin dall’origine in nessun modo collegabile al concetto del compimento della maggiore età.

Riaffermano, quindi, anche alla luce dei principi costituzionali, la piena validità di tutte le intese contrattuali intercorse.

 

[291] CAPO XIII – Trattamento economico

 

[292] Art. 185 Normale retribuzione

 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

 

  1. a) paga base nazionale conglobata;

 

  1. b) indennità di contingenza;

 

  1. c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

 

  1. d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.184;

 

  1. e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

 

L’indennità di cui alla lettera b) è determinata in sede nazionale con appositi accordi.

L’importo giornaliero dell’indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l’importo mensile.

Gli importi dell’indennità di cui alla lettera b), comprensiva dell’elemento di cui al successivo art. 186, determinata in sede nazionale con appositi accordi, sono riportati nella sottostante tabella:

 

Livello Lire Euro
Quadri 1.046.308 540,37
I 1.040.778 537,52
II 1.031.140 532,54
III 1.022.162 527,90
IV 1.015.026 524,22
V 1.010.619 521,94
VI 1.006.395 519,76
VII 1.002.045 517,51

 

[293] Art. 186 Conglobamento elemento distinto della retribuzione

 

A decorrere dall’1/1/1995, l’importo di lire ventimila corrisposto a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi dell’Accordo Interconfederale 31/7/1992 è conglobato nella indennità di contingenza di cui alla legge 26/2/1986, n. 38, così come modificata dalla legge 13/7/1990, n. 91.

Conseguentemente, alla data dell’1/1/1995, l’importo dell’indennità di contingenza spettante al personale qualificato alla data dell’1/11/1991 sarà aumentato di lire 20.000 per tutti i livelli. Contestualmente, le aziende cesseranno di corrispondere il predetto elemento distinto della retribuzione.

 

[294] Art. 187 Retribuzione di fatto

 

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 185 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.

 

[295] Art. 188 Retribuzione mensile

 

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale. Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

 

[296] Art. 189 Quota giornaliera

 

La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 171.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente articolo hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il pagamento delle giornate lavorative.

 

[297] Art. 190 Quota oraria

 

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

 

  1. a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;

 

  1. b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;

 

  1. c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

 

[298] Art. 191 Paga base nazionale conglobata

 

Agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale delle aziende commerciali di cui agli artt. 95 e 104 del presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente contratto.

La paga base nazionale conglobata di cui al precedente comma si raggiunge con le modalità e le decorrenze indicate nell’art. 192, sommando alla paga base nazionale conglobata in atto al 30/6/2004 gli aumenti di cui al successivo art. 192.

Nei confronti del personale assunto successivamente al 30/6/2004 verrà applicata la tabella in vigore alla data di assunzione risultante dall’applicazione dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo.

 

[299] Art. 192 Aumenti retributivi mensili

 

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate sono erogati i seguenti aumenti salariali, non assorbibili, applicati agli importi di paga base riportati in tabella:

 

Livelli   Paga base 1/7/2016 1/11/2016 1/8/2017 Totale
Q 250 1.749,07 78,12 27,78 41,67 147,57
1 225,2 1.575,56 70,37 25,02 37,53 132,93
2 194,8 1362,85 60,87 21,64 32,47 114,98
3 166,5 1.164,87 52,02 18,5 27,75 98,27
4 144 1.007,46 45 16 24 85
5 130,1 910,18 40,65 14,46 21,68 76,79
6 116,8 817,16 36,51 12,98 19,47 68,96
7 100 699,58 31,26 11,11 16,67 59,04

 

Operatori di Vendita

 

Livelli Paga base 1/7/2016 1/11/2016 1/8/2017 Totale
I categoria 951,01 42,48 15,10 22,66 80,24
II categoria 796,80 35,66 12,68 19,02 67,36

 

– Nota redazionale –

Le OO. SS. hanno espresso l’illegittimità della decisione unilaterale della Confesercenti di sospendere, unilateralmente e temporaneamente, la tranche di aumento prevista per il mese di novembre dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016, diffidando la suddetta associazione datoriale e intimando l’applicazione del CCNL sottoscritto, dando mandato alle proprie sedi territoriali di attivarsi con ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti delle aziende inadempienti.

Pertanto, con lo scopo di favorire il riallineamento retributivo dei CCNL vigenti nel settore del terziario cercando di addivenire in tempi brevi a un’intesa, Confesercenti ha revocato la sospensione unilaterale e la tranche di 16 euro potrà essere recuperata con le successive retribuzioni.
Nel mese di gennaio, a seguito dell’esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali, verrà comunicato se gli aumenti retributivi e delle tranches di una tantum previste dall’Accordo di rinnovo dell’Ipotesi di accordo 12/7/2016 verranno mantenuti con le stesse tempistiche.

 

[300] Una Tantum

 

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “una tantum” pari ad euro 290 sul IV livello lordi, suddivisibile in 18 quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo interessato (1/1/2015 – 30/6/2016).

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in quattro rate la prima rata di 80 euro con la retribuzione di gennaio 2017 la seconda rata di 80 euro con la retribuzione di novembre 2017 la terza rata di 80 euro con la retribuzione aprile 2018 e l’ultima rata di 50 euro con la retribuzione di agosto 2018.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui all’art. 7 dell’Accordo di Riordino della disciplina dell’Apprendistato del 28/3/2012 con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, assenze per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale.

L’ “una tantum” non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il t.f.r..

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. Pertanto le eventuali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di luglio 2016.

Con l’erogazione dell’importo forfettario “una tantum” le parti dichiarano ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto periodo a qualsivoglia titolo.

 

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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[301] Art. 194 Terzi elementi provinciali

 

I terzi elementi provinciali in atto alla data del 30/6/1973, già congelati con il CCNL 21/11/1973, rimangono ancora congelati, per tutta la durata del presente contratto, a titolo di elemento collettivo valido a tutti gli effetti stabiliti nei contratti integrativi.

I terzi elementi di cui al precedente comma dovranno essere riportati in aggiunta ai nuovi livelli retributivi di cui al precedente art. 191 e dovranno essere corrisposti anche ai lavoratori assunti in data successiva al 31 gennaio 1983.

 

[302] Art. 195 Terzi elementi nazionali

 

In relazione all’impegno contenuto nell’ultimo comma della norma transitoria dell’art. 75, CCNL 21/11/1973, le parti, in considerazione delle differenziazioni retributive esistenti, convengono che per i dipendenti di aziende operanti in provincie nelle quali non sono in atto terzi elementi retributivi provinciali comunque denominati, siano corrisposte a titolo di terzo elemento Euro 2,07 mensili.

 

[303] Art. 196 Assorbimenti

 

In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.

Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianita, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.

 

[304] Art. 197 Trattamento personale di vendita a provvigione

 

Per il personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, la parte fissa della retribuzione ed il tasso di provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso sulla base media annuale delle vendite e comunicati per iscritto.

Con tale sistema dovrà essere assicurata al personale una media mensile riferita al periodo non eccedente l’anno, che sia superiore almeno del 5% (cinque per cento) alla paga base nazionale conglobata di cui all’art. 191 del presente contratto.

Dovrà essere, comunque, effettuato mensilmente il versamento di una somma pari al minimo come sopra stabilito, tutte le volte che tale minimo, tra stipendio e provvigione, non sia raggiunto, fermo restando il conguaglio alla fine del periodo di cui sopra.

 

[305] Art. 198 Indennità di cassa e maneggio denaro

 

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con caratttere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 191 del presente contratto.

 

[306] Art. 199 Prospetto paga

 

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

 

[307] CAPO XVI – Mensilità supplementari (13a e 14a)

 

[308] Art. 200 Tredicesima mensilità

 

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (NOTA 1).

Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell’anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.

Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

 

– Nota 1 –

Vedi art. 183.

 

[309] Art. 201 Quattordicesima Mensilità

 

Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, il 1° luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (quattordicesima mensilità), esclusi gli assegni familiari.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 2 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. (NOTA 1)

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della quattordicesima mensilità sarà effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto di cui all’art. 187, percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l’intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l’ammontare della quattordicesima mensilità e l’importo in atto percepito.

Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della quattordicesima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Capo riguardanti la tredicesima mensilità.

 

– Nota a verbale –

Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso delle trattative intervenute per la stipulazione del CCNL del 1976, 1979, 1983, 1987, 1990 e di quello sottoscritto in data odierna la retribuzione è stata concordemente determinata su base annua e che la suddivisione in 14 mensilità della retribuzione annua incide esclusivamente sulle modalità di pagamento.

Pertanto, qualsiasi riduzione dell’importo anche di una soltanto delle 14 mensilità determinerebbe la rottura dell’equilibrio delle prestazioni corrispettive tra imprese e lavoratori ai quali si applicano i contratti sopraindicati.

Tale risultato non muterebbe nemmeno qualora la ipotizzata riduzione fosse la conseguenza dell’applicazione di norme imperative di legge. Tutta la negoziazione, infatti, si è svolta nel presupposto che le contrapposte Organizzazioni Sindacali fossero pienamente libere di determinare un salario annuo rispondente ai parametri stabiliti dall’articolo 36 della Costituzione.

 

– Nota 1 –

Vedi art. 183.

 

[310] CAPO XV – CAUZIONI

 

[311] Art. 202 Cauzioni

 

Per le mansioni che la giustifichino il datore di lavoro stabilirà por iscritto di volta in volta l’ammontare della cauzione che dovrà essere prestata dai lavoratori.

La cauzione sarà costituita da titoli dello Stato, depositati presso un istituto bancario e vincolati dal datore di lavoro, oppure potrà essere versata in libretto di risparinio parimenti vincolato dal datore di lavoro, il quale rilascerà regolare ricevuta con gli estremi dei titoli o del libretto che gli vengono consegnati. gli interessi e gli eventuali premi maturati restano a disposizione del lavoratore, il quale ha sempre diritto di prelevarli senza alcuna formalità.

La cauzione potrà anche essere prestata, con il consenso del datore di lavoro, mediante polizza di garanzia costituita presso un istituto assicuratore o con fideiussione bancaria.

In tal caso il datore di lavoro avrà facoltà di provvedere al pagamento dei relativi premi, rivalendosi sulla retribuzione del prestatore d’opera.

La cauzione rimane di proprietà del lavoratore o dei suoi aventi diritto, e non può comunque confondersi con i beni dell’azienda.

 

[312] Art. 203 Diritto di rivalsa

 

Il datore di lavoro ha diritto di rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti, previa contestazione al prestatore d’opera.

In caso di disaccordo, dovrà essere esperito un tentativo di componimento attraverso le associazioni sindacali competenti.

 

[313] Art. 204 Ritiro cauzioni per cessazione rapporto

 

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte del datore di lavoro, il prestatore d’opera dovrà essere posto in condizione di poter ritirare la cauzione entro il termine di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio.

 

[314] CAPO XVI – Calo merci e inventari

 

[315] Art. 205 Calo merci

 

Le merci affidate ai gestori di negozi e spacci di generi alimentari devono essere poste a loro carico al netto dei cali, delle tare e delle perdite di cottura a cui le merci stesse siano soggette rispetto all’effettivo peso di consegna.

Le merci stesse saranno poste a carico dei gestori al prezzo fissato dal datore di lavoro per la vendita al pubblico e segnato negli appositi bollettini di carico.

La carta dovrà essere regolarmente fornita dal datore di lavoro e il prezzo relativo èfissato nei contratti integrativi o, in mancanza, dagli usi e consuetudini locali. Dove con precedenti consuetudini locali la carta veniva fornita a prezzo di costo, si terrà conto ditale circostanza.

I gestori hanno diritto di controllare il peso, il calo, la tara, il valore e la qualità delle merci assunte in carico.

In considerazione della variabilità dei cali, delle tare, e delle perdite di cottura, in rapporto alle condizioni di ambiente, di clima, di trasporto, di manipolazione e preparazione delle merci, la determinazione di detti cali, tare e perdite di cottura, è fissata da contratti integrativi provinciali in riferimento a generi di maggior consumo, o in mancanza, dagli usi e consuetudini locali.

 

[316] Art. 206 Inventari

 

Gli inventari dei negozi o spacci affidati ai gestori potranno essere effettuati dal datore di lavoro o da chi per esso, in qualsiasi momento; in ogni caso dovranno essere effettuati almeno due inventari per ogni esercizio annuale.

Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al prestatore d’opera.

Ogni eventuale deficienza emergente dalle risultanze contabili dovrà, entro il mese successivo alla effettuazione dell’inventario, essere contestata all’interessato, il quale entro 8 giorni dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le eventuali eccezioni.

Il datore di lavoro dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal gestore, specie quando queste si riferiscono a cali, tare, perdite di cottura, deterioramento di merce, ecc., comuni all’esercizio del negozio o spaccio. Le deficienze non giustificate emergenti dopo tale controllo saranno comunicate per iscritto all’interessato, che avrà l’obbligo di rifonderle al datore di lavoro nel termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il lavoratore ha facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di adire la Commissione di conciliazione di cui all’art. 37.

In caso di attivazione della procedura di conciliazione l’obbligo di cui al quarto comma posto a carico del lavoratore resta sospeso.

La mancata verifica inventariale nei termini sopra specificati esonera il gestore dalla responsabilità per eventuali differenze riscontrate tardivamente, salvo i casi perseguibili per legge.

 

[317] CAPO XVII – Responsabilità civili e penali

 

[318] Art. 207 Assistenza legale

 

Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con i terzi, è riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.

 

[319] Art. 208 Normativa sui procedimenti penali

 

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.

Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo il datore di lavoro deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell’anzianità del lavoratore.

Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell’azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

 

[320] CAPO XVIII – Coabitazione, vitto e alloggio

 

[321] Art. 209 Coabitazione, vitto e alloggio

 

La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30/6/1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto.

In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:

 

  1. a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art. 187;

 

  1. b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all’art. 187;

 

  1. c) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all’art. 187;

 

  1. d) alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all’art. 187.

 

[322] CAPO XIX – Divise e attrezzi

 

[323] Art. 210 Divise e attrezzi

 

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

É parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d’opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.

 

[324] CAPO XX – Appalti

 

[325] Art. 211 Appalti

 

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.

Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.

La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli artt. 2, 3 e 10.

 

[326] Art. 211/BIS Terziarizzazioni delle attività di vendita

 

L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell’art. 3 che riguardino attività di vendita svolte nei negozi, e gestite dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente le RSA o le RSU al fine di informarle sui seguenti temi:

 

– attività che vengono conferite a terzi;

 

– lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;

 

– contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;

 

– assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

 

– internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.

 

Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.

Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.

Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.

 

[327] CAPO XXI – Doveri del personale e norme disciplinari

 

[328] Art. 212 Obbligo del prestatore di lavoro

 

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.

 

[329] Art. 213 Divieti

 

È vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall’art. 30 del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

 

[330] Art. 214 Giustificazione delle assenze

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.

In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e ferme restando l’obbligo di dare immediata notizia all’assenza del datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all’INPS.

Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.

 

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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[331] Art. 215 Rispetto orario di lavoro

 

I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 217.

 

[332] Art. 216 Comunicazione mutamento di domicilio

 

È dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.

 

[333] Art. 217 Provvedimenti disciplinari

 

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

 

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

 

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

 

3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 185;

 

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

 

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

 

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

 

– ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;

 

– esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

 

– si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;

 

– non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

 

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

 

– arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;

 

– si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

 

– commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.

 

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

 

– assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;

 

– recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;

 

– grave violazione degli obblighi di cui all’art. 212, 1° e 2° comma;

 

– frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;

 

– l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;

 

– la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

 

L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

 

[334] Art. 218 Codice disciplinare

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, Legge 20/5/1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del presente contratto.

 

[335] Art. 219 Normativa provvedimenti disciplinari

 

L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

 

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Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[336] TITOLO V – Risoluzione del rapporto di lavoro

 

[337] CAPO I – Recesso

 

[338] Art. 220 Recesso ex art. 2118 c.c.

 

Ai sensi dell’art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 226.

 

[339] Art. 221 Recesso ex art. 2119 c.c.

 

Ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.

A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:

 

– il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;

 

– l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;

 

– l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;

 

– l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;

 

– il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;

 

– l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.

 

Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità di cui al successivo art. 227.

 

[340] Art. 222 Normativa

 

Nelle aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15/7/1966, n. 604, dell’art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300, e della legge 11/5/1990, n. 108, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e art. 221 del presente contratto) o per “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

In caso di licenziamento per “giustificato motivo con preavviso” il lavoratore può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.

Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

 

[341] Art. 223 Nullità del licenziamento

 

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nulla, indipendentemente dalla motivazione adottata.

 

[342] Art. 224 Nullità del licenziamento per matrimonio

 

Ai sensi dell’art. 1 della legge 9/1/1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 della legge 30/12/1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 234.

 

[343] Art. 225 Licenziamento simulato

 

Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.

 

[344] CAPO II – Preavviso

 

[345] Art. 226 Termini di preavviso

 

I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:

 

  1. a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
Il e III Livello 30 giorni di calendario
IV e V Livello 20 giorni di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario

 

  1. b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
Il e III Livello 45 giorni di calendario
IV e V Livello 30 giorni di calendario
VI e VII Livello 20 giorni di calendario

 

  1. c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:

 

Quadri e I Livello 120 giorni di calendario
Il e III Livello 60 giorni di calendario
IV e V Livello 45 giorni di calendario
VI e VII Livello 20 giorni di calendario

 

[346] Art. 227 Indennità sostitutiva del preavviso

 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.

 

[347] CAPO III – Trattamento di fine rapporto

 

[348] Art. 228 Trattamento di fine rapporto

 

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29/5/1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.

Per i periodi di servizio prestato sino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17/12/1979 (allegato 9).

Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:

 

– i rimborsi spese;

 

– le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;

 

– i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;

 

– la contribuzione di cui agli artt. 92, 93,112;

 

– l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231;

 

– l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 141;

 

– le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;

 

– le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;

 

– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

 

Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

 

– Chiarimento a verbale –

Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25/9/1976 e dell’art. 79, CCNL 17/12/1979.

Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell’allegato n. 7 che fa parte integrante del presente contratto.

 

[349] Art. 229 Cessione o trasformazione dell’azienda

 

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l’indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

 

[350] Art. 230 Fallimento dell’azienda

 

In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (NOTA 1).

 

– Nota 1 –

Vedi art. 2, Legge n. 297/82.

 

[351] Art. 231 Decesso del dipendente

 

In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

[352] Art. 232 Corresponsione del trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29/5/1982, n. 297 e comunque non oltre 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (NOTA 2).

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

 

– Norma transitoria –

Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal mese di luglio 2005.

 

– Nota 2 –

A causa della necessaria armonizzazione dei sistemi statistici europei, il dato ISTAT utile per il calcolo dell’indice di rivalutazione del TFR viene pubblicato nella seconda parte del mese successivo a quello di riferimento

 

[353] CAPO IV – Dimissioni

 

[354] Art. 233 Dimissioni

 

In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 236.

Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

 

a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 45 giorni di calendario
Il e III Livello 20 giorni di calendario
IV e V Livello 15 giorni di calendario
VI e VII Livello 10 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
Il e III Livello 30 giorni di calendario
IV e V Livello 20 giorni di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
Il e III Livello 45 giorni di calendario
IV e V Livello 30 giorni di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario

 

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13.a e 14.a mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

 

—–

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[355] Art. 234 Dimissioni per matrimonio

 

In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell’art. 1, Legge 9/1/1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all’Ufficio del Lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 228 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’art. 226 e confermate, a pena di nullità, all’Ufficio del Lavoro entro il termine di un mese.

 

[356] Art. 235 Dimissioni per maternità

 

Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all’art. 180 del presente contratto.

 

[357] SEZIONE QUINTA

 

[358] Art. 236 Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dall’1/7/2016 e avrà vigore fino al 31/12/2017.

Le parti intendono prorogata la scadenza del previgente CCNL alla data del 31/12/2014.

Il contratto si intenderà rinnovato se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

 

 

– La scadenza del CCNL TDS del 12/7/2016 è prolungata al 31/12/2019, ferme restando le disdette già inviate in conformità con il terzo comma dell’art. 244 del CCNL, che produrranno i propri effetti successivamente alla suddetta scadenza;

 

– Le Parti si impegnano, infine, a definire il testo di stesura del CCNL TDS entro il 15/10/2019.

 

– Le previsioni del presente accordo costituiscono parte integrante del CCNL TDS del 12/7/2016 sottoscritto tra Confesercenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL e, UILTUCS.

 

 

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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

Articolo modificato dal Verbale di accordo 9/7/2019

 

[359] Art. 236/BIS Elemento economico di garanzia

 

L’elemento economico di garanzia è disciplinato secondo i seguenti principi:

 

– verrà erogato con la retribuzione di dicembre 2017.

 

– compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al novembre 2017 che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 191, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2015 al 31/10/2017;

 

– per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 76;

 

– l’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

– l’importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente all’1/1/2016;

 

– si tratta di un istituto sperimentale legato alla durata del presente rinnovo;

 

– importo:

 

  Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro 80 euro 65 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 105 euro 90 euro 75 euro

 

—-

Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[360] Art. ___ Contributi di assistenza contrattuale (Adesione contrattuale)

 

Le parti considerano il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, e per i rispettivi lavoratori, non solo ai fini dell’adeguatezza del complessivo trattamento economico-normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative.

Con riferimento al regime dell’art. 40 del presente CCNL che qui si richiama integralmente si procederà alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4/6/1973, n. 311.

Le parti concordano che quanto previsto dal presente articolo costituisce parte integrante delle disposizioni volte a disciplinare il trattamento economico-normativo del presente CCNL, in quanto finalizzate alla revisione e manutenzione di tutti gli istituti che si applicano ai singoli rapporti di lavoro.

Anche al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente capoverso tutti i datori di lavoro, che applicano ai sensi del 1° comma del presente articolo il presente CCNL, ai rispettivi dipendenti.

Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti con l’Istituto previdenziale o assistenziale prescelto.

Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

 

—–

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[361] Avviso comune

 

Considerato l’obiettivo di favorire l’accesso al turismo sociale, le Parti si impegnano a richiedere al Governo che eventuali somme erogate ai dipendenti a titolo di buono vacanza non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come i buoni acquisto di merci prodotte o vendute dallo stesso datore di lavoro.

Le Parti si danno atto che la numerazione degli articoli del presente testo unico sarà armonizzata e strutturata in fase di stampa

 

[362] ALLEGATO 1 – Avviso comune 6/7/2004 in materia di apprendistato

 

Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.

Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell’apprendistato professionalizzante.

Si attiveranno, pertanto, affinché venga realizzata un’adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.

Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione collettiva assegna agli enti bilaterali su tale materia.

 

[363] ALLEGATO 2 Avviso comune 6/7/2004 in materia di enti bilaterali

 

In considerazione di quanto affermato nel CCNL circa l’importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003.

Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall’incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.

Le Parti si impegnano entro il 31/12/2004 a costituire gli Enti Bilaterali nelle regioni ad oggi sprovviste.

 

[364] ALLEGATO 3 – Schema di riferimento per l’attività dell’Osservatorio Nazionale

 

L’attività dell’Osservatorio Nazionale potrà svilupparsi secondo lo schema seguente, anche con riferimento a dati ed informazioni trasmessi dagli Osservatori Provinciali.

 

Campi di intervento Compiti assegnati
A) Gestione aspetti contrattuali attraverso specifiche ricerche relative a: – raccoltaeregistrazionedituttigliaccordiintegrativi
aziendali e territoriali;- analisideicontenutidegliaccorditraloroeconilCCNL;

– elaborazioneestatistichedeipuntiprecedenti;

– elaborazionedeidatifornitidagliOsservatoriProvinciali sulla realizzazione e l’utilizzo del CFL, dell’apprendistato e dei contratti d’inserimento.

B) Analisi delle materie oggetto del diritto di informazione, anche attraverso apposite ricerche relative a:
1) andamento occupazionale – Esamedellostatoedelleprevisionioccupazionalidel settore, eventualmente articolato per subsettori;

– Coordinamentodelleindaginiedellerilevazioni;

– Elaborazionedellestimeedelleproiezioni sull’occupazione nazionale del settore;

– Programmazioneerealizzazionedirelazioniinmerito alla preparazione di incontri, su incarico delle parti.

2) andamento economico e tecnologico – Esamedellostatoedelleprevisionieconomiche e produttive relative alle prospettive di sviluppo del settore;

– coordinamentodelleindaginiedellerilevazioni;

– esamedell’andamentostatisticoestrutturaledeisubsettori.

3) ambito legislativo – Elaborazionedellaraccoltadelleleggiedeidecretiche regolano tutti i settori del commercio;

– Elaborazioneeraccoltadeidisegnidileggeedelle proposte di legge , delle raccomandazioni e direttive CEE in materia di lavoro anche al fine di assumere iniziative unitarie.

4) Formazione professionale – RaccoltadellepropostedegliEntiBilateraliTerritorialie degli Osservatori Territoriali ed elaborazione di progetti professionali di riqualificazione ed aggiornamento continuo;

– predisposizionediprogettipilotadiformazione professionale da realizzarsi a livello territoriale;

– predisposizionediprogettiformativipersingole figure professionali relative a:

– CFL;

– nuoveprofessionalità;

– riconversioneprofessionale;

– introduzionenuovetecnologie;

– apprendistato.

 

[365] ALLEGATO 4 – Statuto Ente Bilaterale Nazionale – EBN.TER

 

[366] Art. 1 Costituzione

 

Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi è costituito l’Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario (di seguito denominato EBN.TER).

Sono soci fondatori le seguenti Organizzazioni Nazionali: Confesercenti, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

 

[367] Art. 2 Sede

 

EBN.TER ha sede in Roma.

 

[368] Art. 3 Durata

 

La durata di EBN.TER è illimitata.

 

[369] Art. 4 Soci

 

Sono soci di EBN.TER le Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto.

 

[370] Art. 5 Scopi e finalità

 

EBN.TER, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Esso si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti. In particolare, EBN.TER avrà i seguenti scopi:

 

  1. a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;

 

  1. b) sostenere l’attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità del terziario;

 

  1. c) fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l’attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;

 

  1. d) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali, con lo statuto tipo allegato al CCNL Terziario, dando i relativi visti di congruità;

 

  1. e) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti socie;

 

  1. f) interfacciarsi con gli EBT per monitorare l’attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;

 

  1. g) assicurare attività iniziale di supporto agli EBT per l’adeguamento degli statuti e regolamenti a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale e dall’Accordo sulla governance del 26/7/2010, monitorandone il completamento secondo le scadenze previste;

 

  1. h) predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità e valido per tutti gli EBT che provvederanno a trasmetterlo annualmente ad EBN.TER, insieme con la relazione annuale;

 

  1. i) sottoporre alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario eventuali richieste avanzate dagli EBT che intendano procedere a piani di razionalizzazione, sulla base di quanto previsto dal 6° comma, lett. M), dell’Accordo 26/7/2010;

 

  1. j) predisporre una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità del sistema degli EBT, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva;

 

  1. k) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

 

  1. l) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

 

  1. m) gestire l’Osservatorio Nazionale previsto dal vigente CCNL Terziario, nonché coordinare l’attività degli Osservatori territoriali;

 

  1. n) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;

 

  1. o) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;

 

  1. p) raccogliere e analizzare i dati previsti all’art. 9 della legge 125/91;

 

  1. q) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

 

  1. r) rilasciare il parere di conformità per l’apprendistato in favore delle aziende che abbiano unità produttive distribuite in più di due regioni;

 

  1. s) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato a FONTER un piano di formazione su base nazionale, previa verifica della relativa regolarità contributiva;

 

  1. t) raccogliere ed analizzare gli accordi, sulla base delle vigenti e future disposizioni legislative e di contrattazione nazionale in materia di ammortizzatori sociali, sottoscritti tra le parti sociali in materia di sostegno al reddito nonché gli esiti degli stessi;

 

  1. u) proporre alla commissione paritetica per la bilateralità del terziario iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo previsto per la formazione continua (FON-TER.);

 

  1. v) seguire lo sviluppo della somministrazione di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

 

  1. w) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;

 

  1. x) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all’atto della loro costituzione, nonché notizia della nomina degli RLS o degli RLST da parte degli OPP;

 

  1. y) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e le relative esperienze bilaterali;

 

  1. z) predisporre uno schema di Regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali da sottoporre all’approvazione della Commissione Paritetica per la bilateralità del terziario;

 

  1. aa) richiedere in attuazione della convenzione nazionale tra l’Inps e le Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali all’EBN.TER, dello statuto, del regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario;

 

  1. bb) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire ad EBN.TER.

 

[371] Art. 6 Osservatorio nazionale

 

L’Osservatorio Nazionale è lo strumento di EBN.TER per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

 

[372] Art. 7 Organi

 

Sono Organi di EBN.TER:

 

– l’Assemblea dei soci;

 

– il Consiglio direttivo;

 

– la Presidenza;

 

– il Collegio dei revisori dei conti.

 

Tutte le cariche hanno la durata di quattro esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio.

I nuovi Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all’insediamento dei nuovi Organi.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al terzultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell’Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 9.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.Lgs. 276/2003.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

II Direttore assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

 

[373] Art. 8 Assemblea dei soci

 

L’Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni Nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto o loro delegati.

Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell’art. 10, comma 5, del presente Statuto.

 

[374] Art. 9 Poteri dell’assemblea dei soci

 

L’Assemblea dei Soci:

nomina, ai sensi dell’art. 11, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti , ai sensi dell’art. 13;

 

– nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 12;

 

– approva all’unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di EBN.TER;

 

– dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi;

 

– approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, con le modalità che saranno previste nel Regolamento di funzionamento dell’Ente, in conformità a quanto disposto dalla lettera L) dell’accordo sulla Governance del 26/7/2010;

 

– delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei conti;

 

– delibera, all’unanimità, lo scioglimento di EBN.TER e ne nomina i liquidatori.

 

[375] Art. 10 Convocazione e validità dell’assemblea dei soci

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

In ottemperanza al principio della pariteticità, a Confesercenti è assegnata la titolarità di tre voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri tre Soci.

Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci.

 

[376] Art. 11 Consiglio direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 componenti, designati dai soci fondatori di cui all’art. 1, dei quali 6 su designazione della Confesercenti e 2 componenti per ognuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall’Assemblea.

 

II Consiglio Direttivo:

 

– predispone, per l’approvazione da parte all’Assemblea dei soci, il budget previsionale ed il bilancio consuntivo con allegate le relazioni annuali sull’andamento della gestione, dell’attività in corso e sull’attività programmata, anche rispetto agli obiettivi;

 

– propone all’Assemblea dei soci il regolamento di EBN.TER e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento di EBN.TER;

 

– propone all’Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell’attività istituzionale di EBN.TER e le relazioni annuali sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo;

 

– definisce gli accordi di collaborazione per le iniziative di cui all’art. 5 del presente Statuto, con Associazioni, Enti, Istituti ed altri organismi nazionali, europei ed internazionali aventi analoghe finalità;

 

– indirizza e coordina la gestione di EBN.TER, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dell’ente;

 

– approva, su proposta della Presidenza, la pianta organica e l’organigramma di EBN.TER in base alle esigenze operative;

 

– accerta il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti all’art. 7 del presente Statuto;

 

– nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, l’argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

 

[377] Art. 12 Presidenza

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza di EBN.TER e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

La Presidenza:

 

– è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall’Assemblea dei soci alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la Confesercenti;

 

– nomina, in base alla procedura prevista dall’ultimo comma della lett. L) dell’Accordo 26/7/2010, il commissario ad acta per quegli Enti Bilaterali Territoriali i cui Organi siano decaduti per il mancato invio del bilancio consuntivo entro la data di scadenza prevista;

 

– sovraintende al funzionamento di EBN.TER, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

 

– provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

 

– convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

 

– in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

 

[378] Art. 13 Collegio dei revisori dei conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:

 

– 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti, di comune accordo tra i soci su designazione della parte che non esprime il

 

– Presidente di EBN.TER;

 

– 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;

 

– 1 designato dalla Confesercenti.

 

II Collegio dei Revisori verifica l’osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l’amministrazione di EBN.TER, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

 

[379] Art. 14 Finanziamento

 

In via ordinaria, EBN.TER è finanziato mediante l’attribuzione in misura percentuale del contributo complessivo riscosso dagli Enti Bilaterali territoriali, di cui all’accordo 20/7/1989 e successive modificazioni, stipulato tra Confesercenti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

In via straordinaria, EBN.TER è finanziato con i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi e suoi rinnovi, con i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo attribuiti al patrimonio di EBN.TER, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali di EBN.TER.

 

[380] Art. 15 Patrimonio sociale

 

Tutti i mezzi patrimoniali di EBN.TER, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente art. 14 e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, sono destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità di EBN.TER. Il regime giuridico applicabile ai beni e, più in generale, al patrimonio di EBN.TER, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio di EBN.TER sia durante la vita di EBN.TER sia in caso di scioglimento dello stesso.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

 

[381] Art. 16 Esercizio sociale

 

E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L’Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

II budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci di EBN.TER entro il 15 dicembre dell’anno precedente, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il prelievo, l’erogazione ed il movimento di fondi di EBN.TER devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Ai fini della regolare e corretta gestione di EBN.TER potranno altresì essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti ed alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

[382] Art. 17 Scioglimento – Cessazione

 

In caso di scioglimento di EBN.TER o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di EBN.TER ad altra associazione con finalità analoghe.

 

[383] Art. 18 Regolamento

 

Per l’attuazione del presente statuto EBN.TER si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

 

[384] Art. 19 Rinvio alle leggi

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge relative alle Associazioni non riconosciute.

 

[385] ALLEGATO 5 – Statuto tipo dell’Ente Bilaterale territoriale del terziario

 

Visto l’art. 36 e seguenti del Codice Civile

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che prevede la costituzione dell’Ente Bilaterale Territoriale, è approvato il seguente

 

STATUTO dell’Ente Bilaterale Territoriale della provincia di ____________________

 

[386] Art. 1 Costituzione

 

L’Ente Bilaterale territoriale del terziario della provincia di ____________, di seguito denominato EBT, costituito conformemente a quanto previsto dal CCNL Terziario, ai sensi dell’art. 36 c.c. e seguenti, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro e può avere carattere assistenziale e mutualistico.

 

[387] Art. 2 Sede

 

L’EBT ha sede in _____________ Via _____________________ n. ____

 

L’Ebt potrà istituire sedi secondarie e uffici, nell’ambito della stessa provincia/territorio di riferimento.

 

[388] Art. 3 Scopi

 

L’EBT ha i seguenti scopi:

 

  1. a) istituire e gestire l’Osservatorio Provinciale;

 

  1. b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, avvalendosi anche di risorse previste dalle normative;

 

  1. c) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;

 

  1. d) ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali, gli accordi applicativi in materia di contratti di inserimento /reinserimento, nonché le comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, delle relative assunzioni;

 

  1. e) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL Terziario oppure, nel caso di apprendistato in formazione esclusivamente aziendale, le intese che possono riguardare l’inserimento di profili formativi specifici non ricompresi nel CCNL;

 

  1. f) esprimere parere vincolante di conformità sulle domande presentate dai datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL Terziario in materia, esaminando le condizioni oggettive relative al rapporto di apprendistato di cui l’art. 47 del CCNL Terziario 23/7/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

 

  1. g) svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia, in base alle normative vigenti;

 

  1. h) svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato, come previsto dal vigente CCNL Terziario; i) assolvere i compiti espressamente previsti dal CCNL Terziario, dai contratti e accordi collettivi interconfederali, nazionali e territoriali definiti dalle parti sociali e dalle leggi.

 

[389] Art. 4 Finanziamento dell’EBT

 

L’EBT della provincia di ______________  è finanziato attraverso i contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, previsti dal CCNL Terziario.

Il 15% del contributo complessivo riscosso è destinato direttamente al finanziamento di EBN.TER.

La percentuale di cui al precedente comma è ridotta al 10%, applicando la convenzione nazionale sottoscritta tra l’INPS e le Parti stipulanti il CCNL Terziario.

 

[390] Art. 5 Durata

 

La durata dell’EBT è a tempo indeterminato.

 

[391] Art. 6 Soci

 

Sono soci dell’EBT: la Confesercenti della provincia di __________________ , la Filcams-CGIL della provincia di _______________, la Fisascat-CISL della provincia di _________________, la Uiltucs-UIL della provincia di _________________

 

[392] Art. 7 Beneficiari

 

I beneficiari delle tutele e delle attività svolte dall’EBT ai sensi dell’art. 3 del presente statuto sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonché le parti socie e le loro articolazioni di rappresentanza.

 

[393] Art. 8 Organi

 

Gli Organi dell’EBT, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei soci, sono:

 

1) l’Assemblea dei soci;

 

2) la Presidenza;

 

3) il Consiglio Direttivo;

 

4) il Collegio dei Revisori dei conti.

 

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

La funzione di componente degli Organi statutari ha termine anche nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al penultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell’Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione secondo le procedure indicate nell’art. 10.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso. Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 5, comma 1, lett. d) D.Lgs. 276/2003.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell’Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

 

[394] Art. 9 Assemblea dei soci

 

L’Assemblea dei soci è composta dai quattro rappresentanti legali delle Organizzazioni di cui all’art. 6, o loro delegati.

Le delibere dell’Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati nell’art. 11, comma 5 del presente Statuto.

 

[395] Art. 10 Poteri dell’Assemblea dei soci

 

L’Assemblea dei Soci:

 

  1. a) nomina, ai sensi dell’art. 12, gli amministratori componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 14;

 

  1. b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni di cui al successivo art. 13;

 

  1. c) approva all’unanimità, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento dell’EBT, in coerenza con i criteri definiti dall’accordo 26/7/2010;

 

  1. d) dispone, alla unanimità, le modifiche statutarie e regolamentari, proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL Terziario;

 

  1. e) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale redatti secondo lo schema unico definito a livello nazionale, nonché la relazione annuale, disponendo per il contestuale l’invio degli stessi a EBN.TER;

 

  1. f) delibera gli eventuali compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli eventuali emolumenti a favore del Collegio dei Revisori dei Conti;

 

  1. g) delibera, all’unanimità, lo scioglimento dell’EBT e ne nomina il liquidatore;

 

  1. h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le linee di sviluppo dell’attività istituzionale dell’EBT, le relazioni annuali sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo;

 

  1. i) delibera sul piano di razionalizzazione di cui la lettera m) comma 6 dell’Accordo 26/7/2010;

 

  1. j) prende atto della decadenza degli altri Organi ai sensi dell’art. 16, ultimo comma, del presente Statuto;

 

  1. k) delibera il bilancio consuntivo e la relazione annuale predisposti dal Commissario ad acta nella fattispecie indicata dall’art. 16, ultimo comma del presente Statuto.

 

[396] Art. 11 Convocazione e validità dell’Assemblea dei soci

 

L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure a richiesta di uno dei soci, o del Collegio dei Revisori dei Conti e comunque almeno due volte l’anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale, nonché nelle fattispecie indicate nell’art. 10, penultima ed ultima alinea del presente Statuto.

La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, fax o e-mail certificata almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

Le sedute sono valide con la presenza di tutti i Soci.

In ottemperanza al principio della pariteticità, alla Confesercenti è assegnata la titolarità di 3 voti rispetto al voto attribuito singolarmente a ciascuno degli altri 3 Soci. Alle riunioni dell’Assemblea dei soci devono essere convocati i Revisori dei conti.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente dell’Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione.

 

[397] Art. 12 Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 componenti, designati dai soci di cui all’art. 6, dei quali 3 su designazione della CONFESERCENTI e 1 componente per ognuna delle Organizzazioni Sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati dall’Assemblea.

II Consiglio Direttivo:

 

– predispone il budget previsionale ed il bilancio consuntivo, redatti secondo lo schema tipo definito al livello nazionale, affinché siano sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci;

 

– propone all’Assemblea dei soci le modifiche da apportare allo Statuto ed al Regolamento dell’Ente;

 

– propone all’Assemblea dei soci le linee di sviluppo dell’attività istituzionale dell’Ente, le relazioni annuali sull’attività svolta e su quella programmata per l’anno successivo;

 

– propone all’Assemblea dei soci il regolamento dell’Ente, predisposto secondo i criteri definiti al livello nazionale;

 

– indirizza e coordina la gestione dell’Ente, assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento ed all’organizzazione interna dello stesso;

 

– predispone una relazione annuale, allegata al bilancio consuntivo, sull’andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull’andamento dell’attività in corso, per l’approvazione dell’Assemblea dei soci;

 

– approva, su proposta della presidenza, la pianta organica dell’Ente in base alle esigenze operative;

 

– predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, da sottoporre alla commissione paritetica nazionale per la bilateralità del terziario;

 

– assicura il rispetto di quanto previsto alla lettera H) dell’Accordo 26/7/2010 quando ne ricorrano i presupposti.

 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, l’argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.

In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

 

[398] Art. 13 Presidenza

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’EBT e stipula i contratti deliberati dagli Organi Statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

La Presidenza:

 

– è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono eletti dall’Assemblea dei soci alternativamente, nell’ambito del Consiglio Direttivo, una volta tra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti la CONFESERCENTI;

 

– sovrintende al funzionamento dell’EBT, esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio Direttivo;

 

– provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

 

– convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;

 

– in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta successiva.

 

[399] Art. 14 Collegio dei Revisori dei conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti:

 

– 1 con la funzione di Presidente, scelto tra i professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di comune accordo tra i soci;

 

– 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali;

 

– 1 designato dalla CONFESERCENTI.

 

II Collegio dei Revisori verifica l’osservanza delle disposizioni statutarie, controlla l’amministrazione dell’EBT, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

 

[400] Art. 15 Patrimonio sociale

 

Tutti i mezzi patrimoniali dell’EBT, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell’EBT e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell’EBT, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito e alle finalità del CCNL Terziario, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell’EBT, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell’EBT o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

II regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’EBT, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell’EBT sia durante la vita dell’EBT che in caso di scioglimento dello stesso.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

 

[401] Art. 16 Esercizio e bilancio

 

E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, nel rispetto dei criteri individuati alla lett. L) 1° comma dell’accordo 26/7/2010.

L’esercizio dell’EBT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

II budget previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci dell’EBT entro il 15 dicembre dell’anno precedente, il bilancio consuntivo del l’esercizio precedente entro il successivo 30 aprile.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale.

Il prelievo, l’erogazione ed il movimento di fondi dell’EBT devono essere deliberati congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere inviato, entro 3 mesi dalla data di scadenza prevista per la sua approvazione dal terzo comma del presente articolo, a EBN.TER, pena la decadenza degli organi, esclusa l’Assemblea, e la nomina di un commissario ad acta da parte di EBN.TER.

 

[402] Art. 17 Scioglimento

 

Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l’intero patrimonio dell’EBT una volta procedutosi all’integrale pagamento degli eventuali debiti, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, sulla base di apposito accordo, a favore di altra associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall’EBT.

In caso di scioglimento l’assemblea dei soci nomina all’unanimità il liquidatore.

 

[403] Art. 18 Regolamento delle attività dell’EBT

 

Le attività dell’EBT ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo 26/7/2010.

 

[404] Art. 19 Disposizioni finali

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni di tendenza senza scopo di lucro.

In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del CCNL Terziario.

Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL Terziario, o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità, della Commissione Paritetica Nazionale per la bilateralità nel terziario.

 

[405] ALLEGATO 6 – Trattamento di malattia nelle province di Trieste e Gorizia

 

Le parti, nel darsi atto di quanto già convenuto nell’allegato 8 del CCNL 25/9/1976 e di quanto stabilito dalla legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e della legge 29/2/1980, n. 33, specificatamente per quanto riguarda le nuove norme sull’anticipazione dell’indennità di malattia a carico dell’INPS, confermano che:

 

  1. le aziende verseranno i contributi, nelle misure di legge, all’INPS che corrisponderà ai lavoratori le prestazioni economiche secondo le vigenti disposizioni;

 

  1. i datori di lavoro integreranno, per i lavoratori in servizio alla data dell’1/10/1976, l’indennità economica corrisposta dall’INPS, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Per i lavoratori assunti successivamente all’1/10/1976 si applicheranno invece integralmente le norme del contratto nazionale;

 

  1. per i dipendenti da aziende commerciali operanti nella provincia di Trieste con anzianità di lavoro superiore a 10 anni alla data dell’1/10/1976, i datori di lavoro si impegnano al mantenimento del miglior trattamento in atto (50% della retribuzione dal 181° al 270° giorno di malattia).

 

[406] ALLEGATO 7 – Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto

 

1) Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i dipendenti da aziende commerciali, nei limiti numerici stabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

 

  1. a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

 

  1. b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che rende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

 

  1. c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico;

 

  1. d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

 

  1. e) terapie o protesi che non siano previste dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

 

  1. f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

 

  1. g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

 

  1. h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

 

  1. i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

 

  1. j) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, come sostituito dalla legge n. 53/2000, artt. 3, 5 e 6;

 

  1. k) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

 

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle r.s.a.. e del Consiglio di Azienda, sarà formata entro i due mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

 

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

 

4) Per casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d’intesa con le r.s.a. o il c.d.a. l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazione previsto dalla legge.

 

5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).

 

6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile di acquisto. L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate del mutuo.

La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’atto di prenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, dalla delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile o alla cooperativa contestualmente all’atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.

 

7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

 

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

 

9) Il presente accordo ha validità fino al 31/3/1986. S’intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.

 

[407] ALLEGATO 8 – CCNL 1994 – Anzianità convenzionale

 

[408] Art. 108 Anzianità convenzionale

 

Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso o della relativa indennità sostitutiva, una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

 

  1. a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno;

 

  1. b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di guerra: sei mesi per ogni titolo di benemerenza;

 

  1. c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge, che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati in zona di operazione: sei mesi per ogni anno di campagna e tre mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno sei mesi.

 

  1. d) Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi.

 

L’anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso aziende ed enti diversi, comprese le pubbliche amministrazioni; il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà comunicare, a pena di decadenza, al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all’atto dell’assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi dal termine del periodo di prova.

Per i lavoratori in servizio all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto restano ferme le norme di cui all’art. 76 del precedente CCNL 23/10/1950 in base alle quali i lavoratori stessi, per ottenere il riconoscimento dell’anzianità convenzionale, dovevano esibire la documentazione entro sei mesi, se in servizio alla data del 23/10/1950 e denunciare all’atto dell’assunzione i titoli validi, con riserva di presentare i documenti entro sei mesi, se assunti dopo tale data; l’entrata in vigore del presente contratto non riapre i suddetti termini.

Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che, per i lavoratori in forza al 31/5/1982 che abbiano presentato le necessarie documentazioni, l’anzianità convenzionale è riconosciuta anche agli effetti dell’indennità di anzianità calcolata secondo la disciplina vigente sino alla predetta data.

 

[409] ALLEGATO 9 – CCNL 17/12/1979 – Art. 97 Indennità di anzianità

 

Oltre al preavviso di cui all’art. 95 o, in difetto, oltre alla corrispondente indennità di cui all’art. 96, il lavoratore assunto a tempo indeterminato avrà diritto in caso di licenziamento ad una indennità commisurata come segue:

 

1) PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE AI SENSI DI LEGGE:

 

30/30 della retribuzione mensile in atto per ogni anno di servizio prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

 

 

2) PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE AI SENSI DI LEGGE:

 

  1. A) per l’aiuto commesso dell’alimentazione in generale e per i banconieri di macelleria, norcineria ed affini:

 

  1. a) giorni 15 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31/12/1947;

 

  1. b) giorni 18 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1948 al 30/6/1958;

 

  1. c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/7/1958 al 31/12/1973;

 

  1. d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1974 in poi.

 

  1. B) per l’aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta non annesse ai forni:

 

  1. a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31/12/1947;

 

  1. b) giorni 15 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1948 al 31/12/1963;

 

  1. c) giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1964 al 31/12/1970;

 

  1. d) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1971 al 31/12/1973;

 

  1. e) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1974 in poi.

 

  1. C) per tutto il restante personale già appartenente alla categoria D:

 

  1. a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31/12/1963;

 

  1. b) giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1964 al 31/12/1970;

 

  1. c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1971 al 31/12/1973;

 

  1. d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1974 in poi.

 

  1. D) per tutto il personale già appartenente alla categoria E:

 

  1. a) giorni 12 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31/12/1963;

 

  1. b) giorni 16 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1964 al 31/12/1970;

 

  1. c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1971 al 31/12/1973;

 

  1. d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dall’1/1/1974 in poi.

 

Il calcolo dell’indennità deve essere effettuato, per tutto il personale e per l’intera anzianità, sulla base della retribuzione in atto al momento della cessazione del rapporto, fatte salve le diverse aliquote e i diversi scaglioni di cui al comma precedente, anche nel caso previsto nell’ultimo comma del precedente art. 71.

Ai fini del computo dell’indennità di anzianità i valori di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo sono espressi in ventiseiesimi della retribuzione mensile. Agli effetti delle norme contenute nel presente articolo dovranno computarsi nella retribuzione, oltre allo stipendio o salario contrattuale di fatto, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, nonché le indennità continuative e di ammontare determinato, esclusi gli assegni familiari.

Ai sensi dell’art. 2121 c.c. modificato con legge 31/1/1977, n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31/1/1977 sono esclusi dalla base di computo dell’indennità di cui al presente articolo. Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno ragguagliati alla media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato.

Non costituiscono accessori computabili, agli effetti del presente articolo, i rimborsi di spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili. Agli effetti del calcolo dell’indennità di anzianità, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.

 

– Chiarimento a verbale –

L’indennità di anzianità è costituita da quanto di competenza dei lavoratori, in base alle norme del presente articolo, e dalle somme già percepite a titolo di indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater del CCNL 25/9/1976 e dell’art. 79 del presente contratto.

 

[410] ALLEGATO 10 – Accordo sul telelavoro subordinato

 

Il giorno 24/7/2001, tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL

 

[411] Premessa

 

Le Parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell’ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l’integrazione delle categorie più deboli.

Le Parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro-rappresentando una mera modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e/o professionale – può caratterizzare indifferentemente rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo.

Tale iniziativa si inserisce in un più vasto contesto che prevede la realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato, del telelavoro, del parasubordinato, dell’autonomo.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta allegata all’accordo di rinnovo 29/11/1996 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, convengono di realizzare il presente accordo.

 

[412] Art. 1 Definizione

 

Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro dipendente.

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo – in virtù dell’adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici – risultano modificate.

A mero titolo esemplificativo, si elencano, inoltre, alcune possibili tipologie di telelavoro:

 

1) lavoro a domicilio;

 

2) centri di telelavoro;

 

3) telelavoro mobile;

 

4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

 

[413] Art. 2 Sfera di applicazione

 

Il presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo.

 

[414] Art. 3 Prestazione lavorativa

 

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell’impresa. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

 

  1. volontarietà delle parti;

 

  1. possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;

 

  1. pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda;

 

  1. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;

 

  1. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nell’azienda, da parte del singolo lavoratore;

 

  1. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali.

 

Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente l’impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del telelavoro.

 

[415] Art. 4 Retribuzione

 

Le Parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione di cui al CCNL terziario 8/11/1994, la retribuzione per il Telelavoratore è quella prevista dagli artt. 113 – 115 dello stesso CCNL.

In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto definito al punto 5 del precedente art. 3.

 

[416] Art. 5 Sistema di comunicazione

 

E’ fatto obbligo a ciascun telelavoratore – salvo patto contrario espresso – di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’azienda anche per via telematica.

 

[417] Art. 6 Riunioni e convocazioni aziendali

 

In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

 

[418] Art. 7 Controlli a distanza

 

Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

L’Azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione dei lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.

 

[419] Art. 8 Diritti sindacali

 

Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell’azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda.

L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

 

[420] Art. 9 Organizzazione aziendale

 

Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica dei luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

 

[421] Art. 10 Diligenza e riservatezza

 

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

 

[422] Art. 11 Formazione

 

Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l’integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.

 

[423] Art. 12 Diritti di informazione

 

L’azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda.

Anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro prov-vederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità.

Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

 

[424] Art. 13 Postazione di lavoro

 

Il datore di lavoro provvede alla installazione – in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione – di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa.

La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore lavoro.

Le spese connesse all’installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell’azienda.

 

[425] Art. 14 Interruzioni tecniche

 

Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

 

[426] Art. 15 Misure di protezione e prevenzione

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall’accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18/11/96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia dì sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una apposita convenzione per l’assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonchè della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare – alla luce del D.Lgs. 626/94 – circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

 

[427] Art. 16 Infortunio

 

Le Parti convengono di svolgere un’azione congiunta nei confronti dell’INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali domestici.

 

[428] Art. 17 Accordi già esistenti

 

Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali già esistenti in materia.

 

[429] Art. 18 Legge

 

In caso di regolamentazione legislativa dell’istituto del Telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo.

 

[430] ALLEGATO 11 – Accordo interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94

 

Il giorno 20/11/1996 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza del Sottosegretario di Stato tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL

 

– Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 

– constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;

 

– ravvisato che il D.Lgs. 626/94 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;

 

– preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

– considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;

 

nel comune intento di:

 

– privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all’attuazione di una politica di prevenzione e protezione;

 

– evitare l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

 

si è stipulata la presente ipotesi di accordo interconfederale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni da valere per le imprese del Terziario, distribuzione e servizi e del Turismo.

 

[431] PRIMA PARTE – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

 

  1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

 

Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. 626/94 il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:

 

  1. a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;

 

  1. b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti

 

  1. c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive;

 

salvo clausole più favorevoli dei contratti aziendali, definite in relazione alle peculiarità dei rischi presenti in azienda.

Il rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. 626/94, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

 

Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti

 

  1. Individuazione della rappresentanza

 

Il rappresentante per la sicurezza è individuato tra i componenti le RSA/RSU laddove costituite.

In caso di assenza di RSA/RSU o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

In caso di costituzione delle RSA/RSU successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.

 

  1. Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza

 

Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori, con votazione a scrutinio segreto.

Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2, le RSU ovvero le RSA, ove presenti in azienda, indicheranno come candidati uno o più dei loro componenti, che saranno inseriti in una o più liste separate presentate dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.

Ogni lavoratore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione.

Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.

L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

 

  1. Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza

 

In presenza di RSU le modalità di elezione sono quelle previste dall’accordo Interconfederale 8/6/1995 in materia di RSU.

In presenza di RSA, le stesse concorderanno con il datore di lavoro le modalità di elezione.

In assenza di RSA/RSU le modalità di elezione sono quelle previste al punto 3. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori ovvero le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

 

4/BIS Permessi retribuiti

 

In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione un massimo di:

 

– 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;

 

– 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.

 

Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

 

Aziende fino a 15 dipendenti

 

  1. Individuazione della rappresentanza

Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 6 a.

In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all’applicazione del presente accordo, per i rispettivi ambiti di competenza del settore Terziario e del settore Turismo, il rappresentante per la sicurezza, previo accordo a livello territoriale di competenza, può anche essere designato secondo le modalità di cui al punto 6 b.

 

  1. Procedure per la individuazione del rappresentante per la sicurezza

 

6.a Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza

 

L’elezione si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell’elezione.

Copia del verbale sarà consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo paritetico regionale che provvederà ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.

L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all’entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

 

6.b Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza

 

I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati all’organismo paritetico regionale.

Gli aspiranti devono essere in possesso di adeguate conoscenze o comprovate esperienze nel settore.

L’Organismo paritetico regionale ratificherà con propria delibera la designazione del rappresentante per la sicurezza e gli assegnerà gli ambiti di competenza. Successivamente l’Organismo paritetico regionale comunicherà al datore di lavoro, che a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante per la sicurezza designato.

I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite o indicate dall’Organismo paritetico regionale.

II rappresentante della sicurezza designato durerà in carica tre anni ed è ridesignabile.

 

6./BIS Permessi retribuiti

 

In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori avrà a disposizione :

 

– 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti ;

 

– 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti ;

 

– 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.

 

Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra e riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti ; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti ; di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti.

Per l’espletamento degli adempimenti previsti da punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 D.Lgs. 626/94 non viene utilizzato il predetto monte ore.

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

 

  1. Disposizioni per le aziende stagionali

 

Nelle aziende stagionali le elezioni avverranno entro 30 giorni dall’apertura.

Possono essere candidati per l’elezione del rappresentante della sicurezza i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua non inferiore a tre mesi.

Gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva alla elezione, riassumono tale carica sempre che sussistano i requisiti dimensionali.

 

  1. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza

 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D.Lgs. 626/94, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.

 

8.a Strumenti e mezzi

 

In applicazione dell’art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.

Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, custodito presso l’azienda, laddove previsto.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la

propria firma sul verbale della stessa.

Il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’azienda ha destinato alle RSA/RSU.

 

8.b Accesso ai luoghi di lavoro.

 

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.

Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del servizio o da persona delegata.

Il rappresentante per la sicurezza, designato ai sensi del punto 6. b nell’ambito dell’Organismo paritetico regionale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di norma accompagnato da un esponente dell’Associazione datoriale competente per territorio.

 

8.c Modalità di consultazione.

 

Laddove il D.Lgs. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.

Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.

Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

In presenza del rappresentante designato ai sensi del punto 6. b nell’ambito dell’Organismo paritetico regionale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’Organismo paritetico regionale per il tramite dell’Associazione datoriale.

 

8.d Informazioni e documentazione aziendale.

 

Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell’art. 19, del D.Lgs. 626/94, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

 

  1. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

 

In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all’impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

 

  1. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

 

Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/94, si stabilisce quanto segue:

 

– Il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 626/94;

la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;

 

– tale formazione deve prevedere con specifico riferimento ai settori interessati un programma di 32 ore che deve comprendere:

 

– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;

 

– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

 

– metodologie sulla valutazione del rischio;

 

– metodologie minime di comunicazione;

 

– i corsi di formazione sono organizzati dell’Organismo paritetico regionale o in collaborazione con lo stesso.

 

Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati.

Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.

 

  1. Addetti ai videoterminali.

 

Per gli addetti ai videoterminali, l’interruzione, di cui all’art. 54 D.Lgs. 626/94, sarà attuata di norma mediante cambiamento di attività nell’ambito delle proprie mansioni.

 

[432] SECONDA PARTE – Organismi paritetici

 

  1. Organismo Paritetico Nazionale.

 

E’ costituito, all’interno degli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da 6 rappresentanti della CONFESERCENTI e da 6 rappresentanti di FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS (due per ciascuna organizzazione), con i rispettivi supplenti.

Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali Nazionali del Turismo e del Terziario.

L’O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:

 

– promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.R.;

 

– promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali, di cui al successivo art. 13, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94, e coordinarne l’attività;

 

– verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;

 

– Elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità in applicazione dell’art. 22 comma 7 del D.Lgs. 626/94 per la dimensione e la tipologia delle imprese;

 

– Promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;

 

– Promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;

 

– Favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’U.E. e nazionali;

 

– Valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;

 

– Ricevere dagli organismi paritetici regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.

 

  1. Organismo Paritetico Regionale per i settori del Commercio e del Turismo

 

A livello regionale sarà costituito, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, l’O.P.R., composto da 6 rappresentanti della CONFESERCENTI REGIONALE e sei rappresentanti delle tre OO.SS. (due per ciascuna Organizzazione), con i relativi supplenti.

L’Organismo Paritetico di cui al precedente comma, oltre agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ha i seguenti compiti:

 

– assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere.

Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’O.P.R. e, in quanto tali, saranno trasmessi all’Organismo Paritetico nazionale.

Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le UUSSLL, l’Ispettorato del lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate.

L’O.P.R. potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri:

 

– promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;

 

– individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all’O.P.N.;

 

– elaborare, tenendo conto delle linee guida dell’O.P.N., progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;

 

– ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

 

– attuare le disposizioni di cui al punto 6 del presente accordo;

 

– designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.

 

L’Organismo Paritetico :

 

– assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;

 

– redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.

 

Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Le funzioni dell’O.P.R. sono svolte, di norma, nell’ambito degli Enti Bilaterali, laddove costituiti.

 

  1. Composizione delle controversie

 

Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.

A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all ‘Organismo Paritetico Regionale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.

Procedure :

 

La parte che ricorre all’O.P.R., ne informa senza ritardo le altre parti interessate.

 

– In tal caso la parte ricorrente deve inviare all’O.P.R. il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso ;

 

– l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’organismo paritetico regionale;

 

– l’O.P.R. assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna ;

 

– si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;

 

trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può ricorrere all’Organismo Paritetico Nazionale, prima di adire la Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.

Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

 

  1. Modalità di attuazione dell’accordo

 

Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 13) ed al punto 6. b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all’O.P.R. sulla base dei seguenti criteri:

 

– previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;

 

– per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6 b, concorrono le sole aziende interessate.

Successivamente al 31/3/1997, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli O.P.R.

 

Per le regioni nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli O.P.R., le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminare le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del contributo.

Per i settori del Turismo e del Terziario, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti i CCNL del Turismo e del Terziario potranno accordarsi per l’utilizzo dei fondi derivanti dai contributi già definiti per gli Enti Bilaterali.

 

  1. Dichiarazione congiunta

 

Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.

 

16./BIS Disposizione finale.

 

Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31/12/1999 e, se non disdetto almeno 6 mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti firmatarie, si intenderà rinnovato di anno in anno.

Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l’applicabilità dell’intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

 

[433] ALLEGATO 12 – Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi

 

In data 20/1/997, la CONFESERCENTI, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT CISL e la UILTUCS-UIL

 

– in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21/4/1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari;

 

– preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla Legge 8/8/1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;

 

– al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

 

convengono

 

– di costituire, entro il 30/6/1997, un Fondo di Previdenza Complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l’Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonché a completare le formalità amministrative necessario.

 

Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

 

  1. II Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;

 

  1. lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi. E’ altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse 00.SS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

 

  1. l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria dei Quadri;

 

  1. l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% – di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa – della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell’anno mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell’anno. Viene, infine, stabilito l’obbligo di effettuare un versamento al momento dell’adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo;

 

  1. il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;

 

  1. il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;

 

  1. possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore terziario già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;

 

  1. il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:

 

– Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;

 

– Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;

 

– Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;

 

– Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente protocollo;

 

– dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;

 

  1. viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;

 

  1. durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l’insediamento degli organi del Fondo;

 

  1. fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;

 

  1. le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;

 

  1. le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto – Adige sulla materia.

 

– Norma finale –

Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l’applicabilità dell’intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

 

[434] ALLEGATO 13 – Fac simile Richiesta parere di conformità per l’assunzione di apprendisti

 

RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA’

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

 DATI ANAGRAFICI
 

Ditta: ______________________________________________________________

 

Legale rappresentante:________________________________________________

 

Sede Legale: _______________________Città_____________________________

 

Sede Assunzione: ___________________Città_____________________________

 

Tel.:__________________ Fax:_______________________

 

P.IVA:_________________________Attività: __________________________

 

Iscrizione Confesercenti: S I NO

 

 

Con la presente, la scrivente ditta, richiede il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale relative all’apprendistato per il settore Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, di cui al CCNL stipulato il 6 Luglio 2004 per n°______ apprendista/i secondo la/e seguente/i qualifica/che finale/i:

 

 

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___

N° __ qualifica ___________ livello entrata __ livello intermedio __livello finale ___ durata ___

 

 

DICHIARA

 

– di impegnarsi a garantire agli apprendisti assunti lo svolgimento del programma di formazione previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, di applicare i provvedimenti legislativi vigenti a livello nazionale e a livello regionale in materia di apprendistato e relative modalità d’espletamento dell’obbligo formativo;

 

– (*) che il numero di lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda è di ______;

– (*) che il numero di lavoratori apprendisti in servizio presso l’azienda è di _____;

– (*) che nei precedenti 24 mesi sono stati mantenuti in servizio _______ apprendisti, corrispondenti a non meno del 70% degli apprendisti assunti ai sensi del CCNL del terziario 6 luglio 2004, fatte salve le esclusioni espressamente previste;

– che la retribuzione sarà conforme a quella prevista dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

– di essere a conoscenza che il parere di conformità rilasciato resta valido fino ad eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali indicati nella presente domanda.

 

Viene allegato alla presente domanda il piano formativo concernente il/i rapporto/i in questione, secondo le disposizioni previste a livello regionale.

 

Dichiara infine di impegnarsi all’integrale rispetto del vigente CCNL in tutte le sue parti obbligatorie, economiche e normative, nonché delle vigenti norme di legge in materia

 

_____________, lì __________________ La Ditta

_____________________________

 

 

(spazio riservato alla Commissione Paritetica)

 

Protocollo n. ________________________________________ del _______________________________

 

 

(*) solo per le richieste inoltrate alla commissione territoriale

 

[435] ALLEGATO 14 – Fac simile Parere di conformità per l’assunzione di apprendisti

 

L’Ente Bilaterale Territoriale di _______________________

 

Vista la domanda del __/__/____ protocollo n._________ con la quale la ditta _____________, esercente attività di _________________con sede in ___________, nella propria sede operativa di _____________ ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 6/7/2004 ad instaurare rapporti di apprendistato.

 

Preso atto delle dichiarazioni di cui alla domanda ed in particolare di quelle concernenti:

  1. a) il numero dei lavoratori occupati;
  2. b) il mantenimento in servizio del 70% degli apprendisti i cui contratti siano scaduti nei precedenti 24 mesi;
  3. c) il trattamento normativo ed economico;
  4. d) il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute previste dalla legislazione vigente

 

Esprime il proprio parere di conformità per l’instaurazione di rapporti di apprendistato con:

 

n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______

n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______

n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______

n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______

n____ apprendisti per la qualifica di _______________________ durata ______

 

a condizione che siano rispettate le vigenti disposizioni di legge e del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

 

LA COMMISSIONE PARITETICA

 

[436] ALLEGATO 15 – Intesa 6/10/2009 in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante

 

Il giorno 6/10/2009, tra la CONFESERCENTI e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente accordo in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante.

La Commissione Paritetica istituita ai sensi della dichiarazione a verbale n. 1 in calce all’art. 60 CCNL Terziario del 23/7/2008, dopo un approfondito esame delle disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato, delle norme contenute nel precedente e nell’attuale CCNL Terziario e degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali in materia, alla luce di quanto previsto dall’art. 23, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 che ne demanda l’attuazione in via esclusiva alla contrattazione collettiva ovvero agli enti bilaterali, ha raggiunto la presente intesa applicativa della norma succitata. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Terziario e dalla presente intesa, le Parli concordano che eventuali deroghe a livello territoriale e/o aziendale potranno riguardare esclusivamente l’inserimento di profili formativi specifici non ricompresi dal presente accordo.

 

[437] Premessa

 

In attuazione di quanto disposto in materia di apprendistato professionalizzante dall’art. 49, comma 5 ter, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, anche in questo caso attraverso l’integrale applicazione della procedura presso gli Enti Bilaterali prevista ai sensi dell’art. 47 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, le parti di seguito individuano la definizione di formazione esclusivamente aziendale ed i criteri per il ricorso alla formazione esclusivamente aziendale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

Di conseguenza le presenti disposizioni, ove integralmente applicate, sono sostitutive di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 49, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.L. a 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

 

[438] 1. Formazione esclusivamente aziendale

 

Per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione gestita integralmente dall’azienda, all’interno e/o all’esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo specifiche disposizioni normative in tal senso.

L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo.

A tal fine l’azienda per erogare la formazione sì avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i contenuti dell’attività formativa e di modalità idonee allo svolgimento dell’attività stessa

L’azienda potrà altresì avvalersi per l’erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione in cui si svolge l’attività formativa.

 

[439] 2. Attività formativa: durata e contenuti

 

Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dal CCNL Terziario che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi tab. A), entro i limiti di durala massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dal CCNL Terziario all’art. 55.

In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante sono quelli indicati nell’all. 1 Tabella A che costituisce parte integrante della presente intesa.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.

Al fine di garantire un’idonea formazione teorico-pratica dell’apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Per la formazione degli apprendisti le parti si impegnano a definire entro il 15/10/2009 i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l’ISFOL nell’intesa del 10/1/2002. Sino alla definizione di essi continuano a trovare applicazione i contenuti formativi previsti l’intesa ISFOL del 10/1/2002.

Con riferimento alla formazione trasversale di base, le Parti, rilevata l’esigenza di svolgere tale attività formativa prevalentemente nel primo biennio e verificata l’identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella tabella B.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

 

[440] 3. Modalità di erogazione della formazione e referente per l’apprendistato

 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50, lett. d), CCNL Terziario e di quanto previsto nel precedente punto 2 “Attività formativa: durata e contenuti” in relazione all’orario di svolgimento dell’attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda, fermo restando quanto prevista dall’art. 47 del vigente CCNL Terziario, come richiamato nella Premessa della presente intesa, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. In relazione a ciò, risulta determinante la presenza di un referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il compito di seguire l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo.

Il referente interno per l’apprendistato., ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

 

[441] 4. Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

 

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà l’avvenuta formazione e darà notizia all’interessato, nei tempi definiti dall’art. 50, ultimo comma, CCNL Terziario del 23/7/2008, dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al D.Lgs. n. 469/97 ed all’ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo.

 

– Dichiarazione a verbale –

A seguito di quanto pattuito nella presente intesa, le Parti, stante la specificità della modalità attuativa dell’apprendistato attraverso la formazione esclusivamente aziendale, e limitatamente ad essa sola, si danno atto che le presenti disposizioni sostituiscono quanto previsto dai seguenti articoli del CCNL:

– art. 55. ultimo comma;

– art. 57;

– art. 58, salvo quanto previsto dal quinto comma de! precedente punto 2;

– art. 59.

Rimangono altresì ferme e vengono espressamente richiamate anche con riferimento alla presente intesa, in tema di formazione esclusivamente aziendale tutte le ulteriori disposizioni previste dalla Sezione IV, Titolo I, Capo II (Apprendistato) del CCNL 23/7/2008.

 

[442] Allegato 1

 

[443] Tabella A

 

Profili professionali Ore complessive

di Formazione

Ore formazione minima primo anno Ore formazione trasversale complessive
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 480

(per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore)

120 80
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 400 100 so
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 360 90 80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 280 80 60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 240 120 60

 

Le ore di formazione indicale sono correlate alle durate previste dall’art. 55 CCNL Terziario; in caso di diversa durata, le ore complessive di formazione saranno riproporzionate alla durata del contratto stesso.

 

[444] Tabella B – Ripartizione della formazione trasversale per annualità

 

Profili professionali

annualità

annualità

annualità

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 40 28 12
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 40 28 12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 40 28 12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 30 20 10
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 30 30 0

 

[445] Premessa metodologica

 

La presente premessa, che costituisce parte integrante della presente appendice, definisce le modalità con cui nell’ambito del singolo piano formativo individuale potranno essere individuate le specifiche competenze a carattere professionalizzante.

Nella definizione di ciascun piano formativo dovranno essere individuate quelle specifiche competenze chiave di settore, di area e di profilo (fra quelle individuate nelle declaratorie di seguito indicate) che effettivamente corrispondano sia alla qualifica professionale che l’apprendista dovrà conseguire, sia alla struttura organizzativa che connota l’azienda.

Al fine di ottimizzare la realizzazione della finalità formativa dell’apprendista, l’azienda potrà anche includere nella predisposizione del piano formativo “competenze di profilo” mutuate da altri specifici profili formativi, qualora ritenute necessarie e coerenti con le mansioni che verranno effettivamente svolte dall’apprendista qualificato, ovvero escludere competenze di area, di settore o di profilo non coerenti con le reali competenze che dovranno essere acquisite dall’apprendista medesimo.

Si precisa, inoltre, che i profili individuati nella presente appendice non esauriscono il vasto insieme delle professionalità presenti nel CCNL Terziario e che, pertanto, i contenuti formativi a carattere professionalizzante ed a carattere trasversale e di base potranno essere applicati anche ad altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Si sottolinea, infine, che il presente documento è stato elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazione delle aree di attività, l’individuazione dei profili tipo, i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle relative competenze non producono alcun effetto sui contratti individuali e collettivi di lavoro.

 

[446] Attività formativa

 

I contenuti formativi si distinguono in:

 

1) formazione trasversale, di base omogenea per tutti gli apprendisti, è articolata in cinque aree di contenuti:

 

– accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo

 

– competenze relazionali;

 

– disciplina del rapporto di lavoro;

 

– organizzazione ed economia;

 

– sicurezza sul lavoro.

 

 

2) formazione professionalizzante i cui contenuti si suddividono in tre aree: di settore, di area, di profilo, persegue, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi formativi:

 

– la conoscenza dei prodotti, dei servizi e del contesto aziendale;

 

– la conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;

 

– conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;

 

– conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro, ecc.);

 

– la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore;

 

– la conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

 

AREE DI ATTIVITÀ – FRONT OFFICE E FUNZIONI AUSILIARIE

 

TIPOLOGIA DI PROFILO

 

ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

 

ADDETTO NO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

 

PIANO ORARIO CURRICOLARE

 

Profili professionali Ore complessive di formazione Ore di formazione minime peril primo anno Ore di formazione trasversale complessiva
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzionesuperiore di 2° grado o di laurea universitaria400 ore) 120 80
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 400 100 80
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 360 90 80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 280 80 60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 240 120 60

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA

 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:

Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE:

– Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale

– Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

– Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

– Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

FORMAZIONE TRASVERSALE

 

Profili professionali

annualità

annualità

annualità

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 40 28 12
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 40 28 12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 40 28 12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 30 20 10
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 30 30 0

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO FOOD E FUNZIONI AUSILIARIE

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO ALLA VENDITA

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Macellaio specializzato provetto

– Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Commesso alla vendita al pubblico

– Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia

– Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita

– Banconiere di spacci di carne

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell’alimentazione generale

– Aiuto Banconiere spacci di carne

 

– ADDETTO ALLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio

– Magazziniere anche con funzioni di vendita

– Cassiere Comune

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Addetto ai negozi o filiali di esposizioni

– Addetto al centralino telefonico

– Addetto al controllo delle vendite

– Preparatore di commissioni

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere:

– lecaratteristichedelsettore

– l’impresadiriferimentoneisuoiaspettiorganizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoe di contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

Conoscere:

– ilruolodellapropriaareadiattivitàall’internodel processo di produzione e di erogazione del servizio

– esaperutilizzareglistrumentieletecnologieproprie dell’area di attività

– esaperutilizzareilglossariodellaprofessioneisistemi di tutela del consumatore

– esaperutilizzareleprincipalitecnichedicomunicazione finalizzate alla relazione con il cliente

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscereilproprioruoloall’internodelcontesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Conoscereesaperutilizzareletecnicherelativealle varie fasi della vendita

– Conoscereglielementibasilaridiunalinguastraniera in modo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se necessario per l’organizzazione aziendale

– Conoscerelamerceologiaalimentare

– Conoscereesaperapplicareleprocedurestabiliteper l’approvvigionamento, l’uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali

– Leggereedinterpretareladocumentazionetecnica

– Conoscereesaperutilizzareimateriali(materie prime, semi-lavorati, prodotti finiti)

– Saperriconoscerelespecifichediqualitàelecriticità dei prodotti

– Sapertrattareeconservareglialimentianchesecondo le norme haccp

– Conoscereesaperutilizzareletecnichedilay-outse richiesto dalla mansione

– Saperutilizzareiprincipalisoftwareapplicativise richiesto dalla mansione

– Saperorganizzareglispazidilavoroinmodorazionale

– Sapergestirelecomunicazionidirettee/otelefoniche

– Conoscereesaperutilizzareidiversisistemidi pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperapplicarelenormesullaetichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

 

– Nota 1 –

le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa dei piani formativi individuali

 

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO NO FOOD E FUNZIONE AUSILIARE

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO ALLA VENDITA

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfonditaconoscenza tecnico-pratica

– Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stimadell’usato

– Commesso specializzato provetto

– Commesso di libreria

– Commesso stimatore di gioielleria

– Sportellista nelle concessionarie di pubblicità

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Cassiere Comune

– Astatore

– Commesso alla vendita al pubblico

– Pompista specializzato

 

– ADDETTO ALLE FUNZIONI AUSILIARIE ALLA VENDITA

 

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

– Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Ottico diplomato

– Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore

– Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo

– Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio

– Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche

– Magazziniere anche con funzioni di vendita

– Estetista, anche con funzioni di vendita

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Informatore negli Istituti di informazioni commerciali

– Addetto di biblioteca circolante

– Addetto ai negozi o filiali di esposizioni

– Addetto al centralino telefonico

Semplici conoscenze pratiche

Dimostratore

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE ( NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere:

– lecaratteristichedelsettore

– l’impresadiriferimentoneisuoiaspettiorganizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoedi contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

Conoscere:

– ilruolodellapropriaareadiattivitàall’internodel processo di produzione e di erogazione del servizio

– esaperutilizzareglistrumentieletecnologieproprie dell’area di attività

– esaperutilizzareilglossariodellaprofessione

– isistemidituteladelconsumatore

– esaperutilizzareleprincipalitecnichedicomunicazione finalizzate alla relazione con il cliente

– glielementibasilaridiunalinguastranierainmodo da sostenere conversazioni brevi ed elementari se richiesto dalla mansione

Sapersi rapportare alle altre aree organizzative aziendali

Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione del cliente

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscereilproprioruoloall’internodelcontesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Conoscerelamerceologia

– Conoscereesaperapplicareleprocedurestabiliteper l’approvvigionamento, l’uso e la conservazione di strumenti, dotazioni, materiali, prodotti

– Leggereedinterpretareladocumentazionetecnica

– Conoscerelespecifichediqualitàelecriticitàdei prodotti

– Conoscereesaperutilizzaretecnichedilay-outedi visual merchandising se richiesto dalla mansione

– Saperutilizzareiprincipalisoftwareapplicativise richiesto dalla mansione

– Saperorganizzareglispazidilavoroinmodorazionale, disporre e presentare merci e prodotti

– Sapergestirelecomunicazionidirettee/otelefoniche

– Conoscereesaperutilizzareidiversisistemidi pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperapplicarelenormesullaetichettatura e marcatura dei prodotti se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperutilizzareletecnicherelativealle varie fasi della vendita

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

 

– Nota 1 –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo

 

 

AREE DI ATTIVITÀ – SERVIZI GENERALI

 

TIPOLOGIA DI PROFILO

 

– ADDETTO AMMINISTRATIVO

 

– ADDETTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA

 

– ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO FOOD

 

– ADDETTO LOGISTICA / GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

 

PIANO ORARIO CURRICOLARE

 

Profili professionali Ore complessive di formazione Ore di formazione minime per il primo anno Ore di formazione trasversale complessiva
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria400 ore) 120 80
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 400 100 80
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 360 90 80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 280 80 60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 240 120 60

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA

 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:

Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE

– Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale

– Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

– Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

– Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

FORMAZIONE TRASVERSALE

 

Profili professionali

annualità

annualità

annualità

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 40 28 12
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 40 28 12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 40 28 12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 30 20 10
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 30 30 0

 

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO AMMINISTRATIVO

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO AMMINISTRATIVO

 

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

– Corrispondente di concetto con o senza conoscenze di lingue estere

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Schedulatore flussista

– Contabile/impiegato amministrativo

– Programmatore e minutatore di programmi

– Addetto a pratiche doganali e valutarie

– Operatore di elaboratore con controllo di flusso

– Steno-dattilografo in lingue estere

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Operatore meccanografico

– Esattore

– Traduttore adibito alle sole traduzioni scritte

– Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle TLC

– Stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria

– Contabile d’ordine

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Fatturista

– Dattilografo

– Archivista, protocollista

– Schedarista

– Codificatore

– Operatore di macchine perforatrici e verificatrici

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

 

Conoscere:

– lecaratteristichedelsettore

– l’impresadiriferimentoneisuoiaspettiorganizzativi gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoedi contesto

– Saperoperarenelrispettodellenormeedellebuone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

– Conoscereilruolodellapropriaareadiattività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscereesaperutilizzareglistrumentiele tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersirapportareallealtreareeorganizzativeaziendali

– Saperoperareinuncontestoaziendaleorientatoalla qualità

– Conoscereesaperutilizzareilglossariodellaprofessione

– Conoscereglielementibasilaridiunalinguastraniera, se richiesto dalla mansione

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscereilproprioruoloall’internodelcontesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Saperutilizzarelostrumentoinformaticoeiprincipali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura

– Conoscereesaperutilizzareidiversisistemidi pagamento e di incasso se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperapplicarelenormativesullaprivacy

– Conoscereesaperapplicareprincipi,metodietecniche di contabilità generale e analitica se richiesto dalla mansione

– Saperredigererapportiperiodicisull’andamento dell’attività, presentare i risultati conseguiti e commentarli negli aspetti salienti se richiesto dalla mansione

– Saperredigere,leggereedinterpretareletteree documenti in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni

– Conoscereesaperutilizzareletecnichediscrittura veloce anche sotto dettatura se richiesto dalla mansione

– Saperorganizzareegestireunarchivio

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

 

– Nota 1 –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

 

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO MANUTENZIONE / ASSISTENZA

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO MANUTENZIONE

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

– Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli

– Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità

– Operaio specializzato provetto

– Manutentore specializzato provetto

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Operaio specializzato

– Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei set tori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

– Manutentore specializzato

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Operaio qualificato

– Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio

– Manutentore qualificato

 

Semplici conoscenze pratiche

 

– Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

 

– ADDETTO ASSISTENZA

 

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

– Collaudatore e/o accettatore

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfonditaconoscenza tecnico-pratica

– Tecnico riparatore del settore elettrodomestici

– Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Pratico di laboratorio chimico

– Estetista, anche con funzioni di vendita

– Addetto al collaudo

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratichepratiche

– Informatore negli Istituti di informazioni commerciali

– Addetto di biblioteca circolante

– Addetto ai negozi o filiali di esposizioni

– Addetto al centralino telefonico

– Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio

 

Semplici conoscenze pratiche

– Dimostratore

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere:

– lecaratteristichedelsettore

– l’impresadiriferimentoneisuoiaspettiorganizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoedi contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

– Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscere e saper utilizzare le check list per il controllo ed il collaudo

– Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione e il linguaggio tecnico

– Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera

– Conoscereilruolodellapropriaareadiattività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscereesaperutilizzareglistrumentiele tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersirapportareallealtreareeorganizzative aziendali

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscereilproprioruoloall’internodelcontesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Saperutilizzareilpersonalcomputereiprincipali software applicativi, per le operazioni di manutenzione e di assistenza se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperutilizzarelastrumentazione (macchine, impianti e tecnologie)

– Saperleggereedinterpretareladocumentazionetecnica

– Conoscerelecaratteristichetecnologichedeimateriali

– Sapercontrollarelostatodiefficienzaelapuliziadi attrezzature e utensili

– Conoscereesaperapplicarelenormeeleprocedure per prevenire comportamenti che danneggiano l’ambiente

– Saperutilizzareinsicurezzaglistrumentidilavoroe le attrezzature riferiti al profilo

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

– Saperapplicarelenormeeledisposizioniinmateria di prevenzione e protezione dagli incendi

 

– Nota –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

 

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO FOOD

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO LOGISTICA

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Autotrenista, conducente di automezzi pesanti

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico – pratiche

– Addetto al controllo e alla verifica delle merci

– Conducente di autovetture

 

– ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO FOOD

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico – pratica

– Operaio specializzato provetto

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Magazziniere

– Operaio specializzato

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico – pratiche

– Campionarista, prezzista

– Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio

– Operaio qualificato

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE – ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere:

– lecaratteristichedelsettore

– l’impresadiriferimentoneisuoiaspettiorganizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoedi contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

COMPETENZE DI AREA

– Saperoperareinuncontestoaziendaleorientatoalla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscereesaperpraticarelecondizionidiconservazione e di stoccaggio dei prodotti alimentari, sia per quanto riguarda gli aspetti igienico / sanitari, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza

– Conoscereesaperutilizzareilglossariodella professione e il linguaggio tecnico

– Conoscereglielementibasilaridiunalinguastraniera se richiesto dalla mansione

– Conoscereilruolodellapropriaareadiattività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscereesaperutilizzareglistrumentiele tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersirapportareallealtreareeorganizzative aziendali

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscereilproprioruoloall’internodelcontesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Conoscereesaperapplicareiprincipidellalogisticae le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)

– Saperutilizzareilpersonalcomputereiprincipali software applicativi se richiesto dalla mansione

– Conoscerelamerceologiaalimentare

– Conoscereesaperutilizzarelastrumentazione (macchine, impianti, tecnologie)

– Sapercontrollarelostatodiefficienzaelapuliziadi attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione

– Saperorganizzareglispazidilavoroinmodorazionale, secondo procedure codificate

– Saperutilizzareinsicurezzaglistrumentidilavoroe le attrezzature riferiti al profilo

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

– Saperapplicarelenormeeledisposizioniinmateria di prevenzione e protezione dagli incendi

 

– Nota 1 –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

 

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO LOGISTICA/GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO LOGISTICA

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Autotrenista, conducente di automezzi pesanti

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Addetto al controllo e alla verifica delle merci

– Conducente di autovetture

 

– ADDETTO GESTIONE MAGAZZINO NO FOOD

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Operaio specializzato provetto

– Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico

– Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli addetto al controllo del materiale in entrata ed in uscita settore ferro/metalli

– Addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di distribuzione di libri e di stampe periodiche

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Magazziniere

– Operaio specializzato

– Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche

– Addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di libri e stampe periodiche

– Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

 

Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche

– Campionarista, prezzista

– Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende a integrale libero servizio

– Operaio qualificato

– Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche

– Addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste

– Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e acciaio

– Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche

 

Semplici conoscenze pratiche

– Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

Conoscere:

– lecaratteristichedelsettore

– l’impresadiriferimentoneisuoiaspettiorganizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoedi contesto

Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

 

ULTERIORI COMPETENZE DI AREA

– Saperoperareinuncontestoaziendaleorientatoalla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscereesaperpraticarelecondizionidistoccaggio delle merci, sia per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, che per quanto riguarda la loro movimentazione in sicurezza

– Conoscereesaperutilizzareilglossariodella professione e il linguaggio tecnico

– Conoscereglielementibasilaridiunalinguastraniera se richiesto dalla mansione

– Conoscereilruolodellapropriaareadiattività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio

– Conoscereesaperutilizzareglistrumentiele tecnologie proprie dell’area di attività

– Sapersirapportareallealtreareeorganizzative aziendali

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Riconoscereilproprioruoloall’internodelcontesto aziendale e del processo di erogazione del servizio

– Conoscerelamerceologia

– Conoscereesaperapplicareiprincipidellalogisticae le tecniche di magazzinaggio delle merci (accettazione, conservazione e movimentazione)

– Saperorganizzareglispazidilavoro,disporree presentare merci e prodotti, secondo procedure codificate

– Saperutilizzareilpersonalcomputereiprincipali software applicativi se richiesto dalla mansione

– Conoscereesaperutilizzarelastrumentazione (macchine, impianti, tecnologie)

– Sapercontrollarelostatodiefficienzaelapuliziadi attrezzature e utensili se richiesto dalla mansione

– Saperutilizzareinsicurezzaglistrumentidilavoroe le attrezzature riferiti al profilo

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

Applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi

 

– Nota 1 –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

 

AREE DI ATTIVITÀ – PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

 

TIPOLOGIA DI PROFILO

 

ADDETTO AL SERVIZIO

 

PIANO ORARIO CURRICOLARE

 

Profili professionali Ore complessive di formazione Ore di formazione minime per il primo anno Ore di formazione trasversale complessiva
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore) 120 80
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 400 100 80
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 360 90 80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 280 80 60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 240 120 60

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA

 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI:

Disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure a tutela della sicurezza sul lavoro, comunicazione, comportamenti relazionali

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE

– Conoscere i prodotti e i servizi di settore ed il contesto aziendale

– Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità

– Conoscere e saper utilizzare i metodi di lavoro

– Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)

– Conoscere ed utilizzare le misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

– Conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

 

PIANO ORARIO CURRICOLARE

 

Profili professionali Ore complessive di formazione Ore di formazione minime per il primo anno Ore di formazione trasversale complessiva
Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore) 120 80
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 400 100 80
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 360 90 80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello) 280 80 60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello) 240 120 60

 

FORMAZIONE TRASVERSALE

 

Profili professionali

annualità

annualità

annualità

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello) 40 28 12
Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello) 40 28 12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello) 40 28 12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche(inquadramento finale al 5° livello) 30 20 10
Semplici conoscenze pratiche(inquadramento finale al 6° livello) 30 30 0

 

 

TIPOLOGIA DI PROFILO – ADDETTO AL SERVIZIO

 

QUALIFICHE

 

– ADDETTO AL SERVIZIO

 

Approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze

– Addetto all’esecuzione di progetti o di parti di essi

– Estimatore nelle aziende di arte e antichità

– Assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie

– Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie

– Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità Assistente del product manager (altri assistenti)

– Propagandista scientifico

 

Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica

– Disegnatore tecnico

– Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali

– Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato

– Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato

– Figurinista

– Vetrinista

 

Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche

– Indossatrice

– Propagandista di prodotti, con mansioni che non richiedono cognizioni scientifiche

– Pittore o disegnatore esecutivo

– Operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato

– Allestitore esecutivo di vetrine e display

 

– ALTRE QUALIFICHE AFFERENTI AL PROFILO NON ESPRESSAMENTE COMPRESE NELLA PREDETTA ELENCAZIONE

 

 

COMPETENZE A CARATTERE PROFESSIONALIZZANTE -ELENCO COMPETENZE CHIAVE (NOTA 1)

 

COMPETENZE DI SETTORE

– Conoscerelecaratteristichedelsettore

– Conoscerel’impresadiriferimentoneisuoiaspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera

– Saperoperarenelrispettodellenormeedellebuone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dagli incendi

– Conoscereleinnovazionidiprodotto,diprocessoedi contesto

 

COMPETENZE DI AREA

– Conoscereilproprioruoloall’internodell’organizzazione

– Sapersirapportareallealtreareeorganizzativeaziendali

– Saperoperareinuncontestoaziendaleorientatoalla qualità e secondo le procedure previste

– Conoscereesaperutilizzareglistrumentiele tecnologie proprie dell’area di attività

– Conoscereesaperutilizzareilglossariodella professione e padroneggiare il linguaggio tecnico

– Conoscereglielementibasilaridiunalinguastraniera

– Saperredigere,leggere,interpretareletteree documenti in una lingua straniera

– Essereingradodisostenereunaconversazione,anche di carattere specialistico, in una lingua straniera se richiesto dalle mansioni

– Sapermonitorarelaqualitàdelservizio/prodotto

 

COMPETENZE DI PROFILO

– Saperutilizzareilpersonalcomputereiprincipali software applicativi se richiesto dalle mansioni

– Conoscereesaperutilizzareletecnichedivenditadi base se richiesto dalle mansioni

– Riconoscerelecaratteristichemerceologichedel prodotto o gli aspetti commerciali del servizio

– Saperadottareunostilecomunicativocorrispondente al ruolo

– Conoscereesaperutilizzarelelevedimarketing

– Conoscereesaperinterpretarelepolitichedi marketing dell’azienda

– Conoscereesaperutilizzareletecnichedilayoute di visual merchandising se richiesto dalle mansioni

– Saperorganizzarespazidilavoro,esporreepresentare merci e prodotti se richiesto dalle mansioni

– Saperleggereedinterpretareschemi,progettie documentazione tecnica se richiesto dalle mansioni

– Conoscereesaperutilizzarelastrumentazioneele tecnologie aziendali

– Conoscereesaperutilizzareleprincipalitecnichedi comunicazione pubblicitaria se richiesto dalle mansioni

– Conoscereesaperutilizzareletecnicheperla definizione di un planning se richiesto dalle mansioni

– Sapersirelazionareconlediversetipologiedifornitori nell’ambito della promozione e della pubblicità se richiesto dalle mansioni

– Sapereffettuareattivitàdireportingperiodicase richiesto dalle mansioni

– Conoscereesaperutilizzareidispositividiprotezione individuale

 

– Nota 1 –

Le competenze qui indicate rappresentano, in quanto competenze chiave, un’elencazione delle competenze comuni alle varie figure professionali. La definizione nel dettaglio delle competenze richieste da ciascuna qualifica verrà effettuata al momento della progettazione operativa del piano formativo individuale

 

[447] ALLEGATO 16 – Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi 25/6/2009

 

Il giorno 25/6/2009, tra la CONFESERCENTI e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi.

 

[448] 1. Occupazione

 

La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo il settore Terziario, Distribuzione e Servizi, accentuando gli elementi di preoccupazione per il futuro dei settori interessati ed i relativi livelli occupazionali.

Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno all’occupazione ed alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività ed alla perdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi.

Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale, penalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne ed i giovani, sia attraverso il calo dell’occupazione a tempo indeterminato a fronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione della forza lavoro a tempo determinato.

A questo fine, le parti ritengono necessario favorire la stabilità dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti dalle normative vigenti (CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà di tipo A e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell’orario di lavoro, ecc.).

In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di confronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate alla salvaguardia dell’occupazione.

Contestualmente, le parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed allargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al reddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative conseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle Regioni, ritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell’avviso comune sottoscritto dalle parti l’8/4/2009 e nel quadro delle compatibilità finanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di integrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.

 

[449] 2. Politica fiscale e contributiva

 

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di difesa dei livelli occupazionali, diventa sempre più urgente da parte del Governo la convocazione di un tavolo di settore con le Organizzazioni firmatarie il presente Patto, al fine di dare coerente attuazione a quanto contenuto nell’Avviso Comune siglato dalle Parti sociali l’8/4/2009 e determinare le ulteriori misure necessarie al sostegno di uno sviluppo qualificato del settore, fondato su una crescita della capacità competitiva delle aziende e la garanzia di continuità dell’occupazione stabile. In tal senso, vanno introdotti meccanismi premianti per le aziende che non attuino interventi strutturali di riduzione del personale e rafforzate le agevolazioni già previste per quelle aziende che procedono ad incrementare l’occupazione.

In questo quadro, diventa fondamentale agire sulla leva fiscale, intesa quale strumento di sostegno allo sviluppo, di redistribuzione equa del reddito e di lotta al lavoro irregolare. Le parti ritengono opportuno, pertanto, un intervento pubblico teso a ridurre sensibilmente il divario esistente tra costo complessivo sostenuto dalle imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi per il lavoro e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi.

Tra le misure a carico della fiscalità generale, finalizzate a tali obiettivi e coerenti con un riequilibrio della pressione fiscale tra i livelli di governo centrale e locale, che non determini un aggravio del carico fiscale per i cittadini, vanno sostenute:

 

– da una parte, il meccanismo della deduzione forfetaria dalla base imponibile dell’IRAP di alcune voci contributive e di una parte delle somme eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo di anticipazione dei trattamenti di CIG;

 

– dall’altra, l’aumento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e la detassazione degli incrementi salariali legati alla produttività.

 

Inoltre, anche al fine di procedere ad un necessario riequilibrio della struttura contributiva, sarà indispensabile attivare idonei provvedimenti legislativi finalizzati alla riduzione progressiva degli oneri a carico del lavoratore, sostenuti per prestazioni sociali, nella salvaguardia del sistema universale pubblico della previdenza ed assistenza.

 

[450] 3. Contrattazione

 

Al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l’obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione.

In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, …) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II art. 6 e Cap. III art. 10 del CCNL vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell’obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello.

Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell’occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.

 

[451] 4. Relazioni sindacali

 

Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore.

Le parti condividono – pertanto – la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere.

In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l’Azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa.

Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull’andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31/12/2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione.

Il presente Patto per il lavoro nel Terziario, Distribuzione e Servizi costituisce parte integrante del CCNL 23/7/2008, che si intende integralmente confermato e recepito.

Nella stesura del suddetto CCNL 23/7/2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente:

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 25/6/2009, di cui al “Patto per il lavoro” e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l’intera vigenza contrattuale.

Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo Unico contrattuale.

 

[452] ALLEGATO 17 – Avviso 8/4/2009 comune sugli ammortizzatori sociali

 

La crisi che interessa l’intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche “labour intensive” dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori.

In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi.

E’ per questo motivo che le Parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche.

Le Parti manifestano, tuttavia, l’esigenza che l’avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente “decreto anticrisi” tenga nella debita considerazione l’entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie a disposizione:

 

– Nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici;

 

– I destinatari delle nuove disposizioni previste dall’art. 19 della legge 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all’INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la CIGS e la Mobilità;

 

– Il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali;

 

– Per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l’attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa;

 

– Sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del welfare contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del welfare pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di “solidarietà sulla solidarietà”.

 

Per tali motivi le Parti:

 

– Ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell’ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime “assicurativo” INPS dall’altro;

 

– Richiedono che in ogni caso sia comunque garantito -anche senza l’integrazione degli Enti bilaterali- il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto;

 

– Sollecitano l’estensione del contributo previsto dall’art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato;

 

– Chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all’utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni;

 

– Chiedono che, in una logica di corretta utilizzazione di ciascun istituto di sostegno al reddito nelle fasi di lavoro – non lavoro, siano determinati criteri di accesso alle risorse pubbliche ponendo particolare attenzione ai possibili destinatari facenti riferimento alle piccole e medie imprese;

 

– Chiedono che venga ripristinata l’indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee;

 

– Chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli Enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall’imponibile fiscale e contributivo;

 

– Evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l’applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

– Concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del Lavoro.

 

[453] TABELLE

 

[454] TABELLA A – Minimi contrattuali da settembre 2006

 

Qualificati
Livelli Parametri Paga base dall’1/9/2006 Altri elementi Contingenza + EdR Totale mensile
QUADRI 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47
I 225,20 1.206,49 537,52 1.744,01
II 194,80 1.043,60 532,54 1.576,14
III 166,50 892,00 527,90 1.419,90
IV 144,00 771,46 524,22 1.295,68
V 130,10 696,98 521,94 1.218,92
VI 116,80 625,75 519,76 1.145,51
VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40

 

Operatori di vendita
Categorie Paga base dall’1/9/2006 Contingenza + EDR Totale mensile
I 728,23 530,04 1.258,27
II 611,39 526,11 1.137,50

 

[455] Tabella B – Minimi contrattuali da febbraio 2008

 

Qualificati
Livelli Parametri Paga base dall’1/2/2008 Altri elementi Contingenza + EdR Totale mensile
QUADRI 250,00 1.434,83 180,76 540,37 2.155,96
I 225,20 1.292,50 537,52 1.830,02
II 194,80 1.118,00 532,54 1.650,54
III 166,50 955,59 527,90 1.483,49
IV 144,00 826,46 524,22 1.350,68
V 130,10 746,67 521,94 1.268,61
VI 116,80 670,36 519,76 1.190,12
VII 100,00 573,92 5,16 517,51 1.096,59

 

Operatori di vendita
Categorie Paga base dall’1/2/2008 Contingenza + EdR Totale mensile
I 780,15 530,04 1.310,19
II 654,98 526,11 1.181,09

 

[456] Tabella C – Minimi contrattuali da dicembre 2008

 

Qualificati
Livelli Parametri Paga base dall’1/12/2008 Altri elementi Contingenza + EdR Totale mensile
QUADRI 250,00 1.471,29 250,76 540,37 2.262,42
I 225,20 1.325,34 537,52 1.862,86
II 194,80 1.146,41 532,54 1.678,95
III 166,50 979,87 527,90 1.507,77
IV 144,00 847,46 524,22 1.371,68
V 130,10 765,64 521,94 1.287,58
VI 116,80 687,39 519,76 1.207,15
VII 100,00 588,50 5,16 517,51 1.111,17
N.B. L’incremento dell’indennità di funzione dei quadri decorre da luglio 2008

 

Operatori di vendita
Categorie Paga base dall’1/12/2008 Contingenza + EdR Totale mensile
I 799,97 530,04 1.330,01
II 670,01 526,11 1.196,12

 

[457] Tabella D – Minimi contrattuali da settembre 2009

 

Qualificati
Livelli Parametri Paga base dall’1/9/2009 Altri elementi Contingenza + EdR Totale mensile
QUADRI 250,00 1.530,32 250,76 540,37 2.321,45
I 225,20 1.378,51 537,52 1.916,03
II 194,80 1.192,40 532,54 1.724,94
III 166,50 1.019,18 527,90 1.547,08
IV 144,00 881,46 524,22 1.405,68
V 130,10 796,36 521,94 1.318,30
VI 116,80 714,97 519,76 1.234,73
VII 100,00 612,11 5,16 517,51 1.134,78

 

Operatori di vendita
Categorie Paga base dall’1/9/2009 Contingenza + EdR Totale mensile
I 832,07 530,04 1.362,11
II 696,96 526,11 1.223,07

 

[458] Tabella E – Minimi contrattuali da marzo 2010

 

Qualificati
Livelli Parametri Paga base dall’1/3/2010 Altri elementi Contingenza + EdR Totale mensile
QUADRI 250,00 1.565,04 250,76 540,37 2.356,17
I 225,20 1.409,79 537,52 1.947,31
II 194,80 1.219,46 532,54 1.752,00
III 166,50 1.042,31 527,90 1.570,21
IV 144,00 901,46 524,22 1.425,68
V 130,10 814,43 521,94 1.336,37
VI 116,80 731,19 519,76 1.250,95
VII 100,00 626,00 5,16 517,51 1.148,67

 

Operatori di vendita
Categorie Paga base dall’1/3/2010 Contingenza + EdR Totale mensile
I 850,95 530,04 1.380,99
II 712,81 526,11 1.238,92

 

[459] Tabella F – Minimi contrattuali da settembre 2010

 

Qualificati
Livelli Parametri Paga base dall’1/9/2010 Altri elementi Contingenza + EdR Totale mensile
QUADRI 250,00 1.599,76 250,76 540,37 2.390,89
I 225,20 1.441,07 537,52 1.978,59
II 194,80 1.246,52 532,54 1.779,06
III 166,50 1.065,44 527,90 1.593,34
IV 144,00 921,46 524,22 1.445,68
V 130,10 832,50 521,94 1.354,44
VI 116,80 747,41 519,76 1.267,17
VII 100,00 639,89 5,16 517,51 1.162,56

 

Operatori di vendita
Categorie Paga base dall’1/9/2010 Contingenza + EdR Totale mensile
I 869,83 530,04 1.399,87
II 728,66 526,11 1.254,77

 

[460] PROTOCOLLI AGGIUNTIVI

 

[461] 1) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER OPERATORI DI VENDITA

 

Premessa

 

Le Parti contrattuali, premesso che:

 

– con la “Dichiarazione congiunta” post art. 157 del CCNL 8/11/1994 convenivano di costituire una Commissione Paritetica Nazionale al fine, fra l’altro, di valutare l’opportunità del mantenimento dell’autonomia contrattuale della figura del Viaggiatore e Piazzista;

 

– a conclusione dei lavori, è apparso non impossibile l’accorpamento di tale CCNL per i Viaggiatori e Piazzisti nell’ambito del CCNL per il Terziario, salvaguardando in apposito protocollo aggiuntivo gli aspetti peculiari e specifici di tale figura professionale;

 

– convengono sulla necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità della prestazione e del trattamento dei Viaggiatori e Piazzisti siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli delle generalità dei dipendenti.

 

Le parti ritengono quindi di considerare applicabile al rapporto di lavoro dei Viaggiatori e Piazzisti, con decorrenza 1/1/95 le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga.

 

[462] Articoli applicabili del CCNL Terziario

 

Tutti gli articoli compresi nel CCNL 23/7/2008 escluso quanto espressamente previsto dal presente protocollo aggiuntivo.

 

– Nota a verbale –

Gli articoli del CCNL terziario, ove fanno riferimento alla “retribuzione di fatto”, ovvero al trattamento dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali vanno applicati al personale avente la qualifica di Operatore di Vendita con riferimento alla retribuzione di cui al IV comma dell’art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15/7/1992.

Ove invece facciano riferimento alla “Paga base” vanno applicati all’Operatore di Vendita con riferimento al fisso mensile di cui al III comma dell’art. 39 CCNL Viaggiatori e Piazzisti 15/7/1992.

 

[463] Art. 1 Classificazione del personale

 

Agli effetti del presente contratto si considera:

 

  1. a) Operatore di Vendita di 1° categoria l’impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l’incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;

 

  1. b) Operatore di Vendita di 2° categoria l’impiegato d’ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall’azienda con l’incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.

 

All’Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all’attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l’assistenza al punto di vendita.

L’eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che l’eventuale assegnazione dei compiti alternativi all’attività di vendita non dovrà modificare il profilo professionale dell’Operatore di Vendita sopra indicato. Il distributore che contemporaneamente alla consegna è incaricato dall’azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).

Le parti si danno atto che con la presente formulazione hanno inteso superare, ai fini dell’attribuzione delle qualifiche, il criterio della territorialità implicito nella precedente pattuizione tenuto conto dell’evoluzione intervenuta nei mezzi di comunicazione.

 

Sviluppo professionale

 

Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.

Le aziende, pertanto, nell’intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire all’Operatore di Vendita le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti alternativi e/o complementari all’attività di vendita (promozione, propaganda, assistenza al punto di vendita).

 

Trasformazione del rapporto

 

L’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro dell’operatore di vendita dovrà essere basata sul criterio della volontarietà di entrambe le parti.

Il rifiuto dell’operatore di vendita di trasformare il proprio rapporto di lavoro non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.

 

[464] Art. 2 Assunzione

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 104, del presente CCNL, la lettera di assunzione dell’Operatore di Vendita dovrà contenere anche:

 

– il periodo di tempo minimo annuale per cui l’azienda si impegna a tenere in viaggio l’Operatore di Vendita;

 

– eventuali compiti dell’Operatore di Vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica;

 

– i rapporti derivanti dall’eventuale uso di automezzi.

 

[465] Art. 3 Periodo di prova

 

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i 60 giorni.

I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova il fisso mensile del lavoratore non potrà essere inferiore a quello contrattuale stabilito per la categoria attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.

 

[466] Art. 4 Prestazione lavorativa settimanale

 

La prestazione lavorativa del singolo Operatore di Vendita si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.

La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.

Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di non presentazione avverrà nei periodi dell’anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.

 

– Chiarimenti a verbale –

Resta inteso tra le parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alternare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel I° comma debbono essere tra loro equivalenti.

Le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al primo comma; le festività coincidenti con un giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.

 

[467] Art. 5 Riposo settimanale

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 140 del presente CCNL, l’Operatore di Vendita che per ragioni di dislocazione non può, per oltre un mese, recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.

L’Operatore di Vendita per l’estero usufruirà del trattamento di cui sopra, compatibilmente con la dislocazione e in seguito a particolari accordi con la ditta.

 

[468] Art. 6 Permessi retribuiti

 

In sostituzione delle quattro festività abolite dal combinato disposto dalla legge n. 54 del 1977 e del D.P.R. n. 792 del 1985, verranno fruiti dai lavoratori altrettanti giorni ovvero mezze giornate di permesso individuale retribuito. I permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività – anche con riferimento all’orario settimanale praticato dall’utenza in relazione alle disposizioni di legge in materia – e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

 

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori permessi per complessive 9 giornate all’anno, con le seguenti decorrenze:

 

– 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1984

 

– 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1985

 

– 2 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1986

 

– 3 giornate in ragione d’anno dall’1/7/1992

 

salvo restando l’assorbimento, fino a concorrenza, di eventuali trattamenti non previsti dal presente contratto, in materia di riduzione, di permessi e ferie.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il trenta giugno dell’anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine i periodi in cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dall’accordo interconfederale 16/5/1977, sulle festività abolite, e che per quanto riguarda la festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 5/3/1977, n. 54, (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

[469] Art. 7 Giustificazione delle assenze

 

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, le assenze devono essere giustificate presso l’azienda entro le 24 ore, per gli eventuali accertamenti.

Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:

 

  1. a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari al 10% (dieci per cento) della retribuzione stessa, nel caso di assenza fino a tre giorni;

 

  1. b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare.

 

[470] Art. 8 Part-time

 

La disciplina sul part-time si applica agli Operatori di Vendita in quanto compatibile con la disciplina della loro prestazione lavorativa settimanale.

 

[471] Art. 9 Chiamata alle armi

 

A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 165 del presente CCNL, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge 29/5/1982, n. 297, a decorrere dall’1/6/1995, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, l’equivalente di quanto l’Operatore di Vendita avrebbe percepito, in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro, a titolo di:

 

– fisso mensile;

 

– indennità di contingenza;

 

– eventuali scatti di anzianità agli aventi diritto ai sensi dell’art. 14 del presente Protocollo aggiuntivo;

 

– altri elementi derivanti dalla contrattazione integrativa.

 

[472] Art. 10 Trasferimenti

 

L’Operatore di Vendita trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L’Operatore di Vendita che non accetti il trasferimento determinato da comprovate esigenze tecniche, organizzativi e/o produttive, sarà considerato dimissionario e avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso.

All’Operatore di Vendita che venga trasferito, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.

E’ dovuta inoltre la diaria per giorni 10 all’Operatore di Vendita celibe o senza congiunti conviventi a carico e per giorni 20 – oltre un giorno per ogni figlio a carico all’Operatore di Vendita con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento l’Operatore di Vendita debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione. Detto rimborso sarà dovuto a condizione che il contratto di affitto sia stato, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto all’Operatore di Vendita con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

All’Operatore di Vendita che chiede il suo trasferimento, non competono le indennità di cui sopra.

 

[473] Art. 11 Diarie

 

[474] Art. 11 Diarie

 

La diaria fissa costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nessuna diaria è dovuta all’Operatore di Vendita quando è in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.

Qualora, però, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente, gli sarà corrisposta una indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:

 

  1. a) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà una indennità nella misura di 2/5 della diaria;

 

  1. b) se invece l’Operatore di Vendita, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello ove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda, per l’esplicazione dei compiti di cui alla lettera e) dell’art. 2.

 

Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’Operatore di Vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsati nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale e la rappresentanza sindacale aziendale di cui al Titolo V, Sezione prima, del presente CCNL

Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.

 

Norma di interpretazione autentica

 

Le parti dichiarano che l’articolo 11 del Protocollo per Operatori di Vendita, aggiuntivo al CCNL Terziario 6/7/2004, il quale afferma che “la diaria fissa costituirà, ad ogni effetto, per il 50%, parte integrante della retribuzione”, formulato in un periodo antecedente l’emanazione del D.Lgs.. n. 314/1997, ha unicamente la finalità di determinare contrattualmente l’incidenza di tale elemento nel calcolo della retribuzione degli istituti riflessi.

Le parti dichiarano pertanto che non si è voluto con tale previsione contrattuale entrare nel merito della determinazione della retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, che resta quindi disciplinata unicamente dalla legislazione vigente.

 

—–

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[475] Art. 12 Trattamento economico di malattia e infortunio

 

Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:

 

Anni di ininterrotta anzianità presso l’azienda Conservazione del posto in mesi Corresponsione della retribuzione mensile intera fino a mesi Corresponsione di mezza retribuzione mensile per altri mesi
a) Fino a 6 anni 8 5 3
b) Oltre 6 anni 12 8 4

 

Per il trattamento economico durante il periodo di malattia o di infortunio si fa riferimento alla retribuzione di fatto. Il lavoratore che, posto in preavviso di licenziamento, cada ammalato o si infortuni, usufruirà del trattamento sopra indicato per tutto il periodo di comporto.

Il lavoratore dimissionario che cada ammalato o subisca un infortunio non professionale usufruirà del trattamento stesso fino alla scadenza del preavviso.

Nel caso invece di infortunio per causa di lavoro, il lavoratore dimissionario usufruirà del trattamento previsto al primo comma del presente articolo, per tutto il periodo di comporto. Cesseranno per l’azienda gli obblighi di cui alla precedente tabella, qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante 12 mesi consecutivi, i limiti massimi previsti alla lettera a), e durante 18 mesi consecutivi i limiti previsti alla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Alla scadenza dei termini sopra indicati, l’azienda, ove proceda al licenziamento dell’Operatore di Vendita, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’Operatore di Vendita di riprendere servizio, l’Operatore di Vendita stesso potrà risolvere il rapporto con il diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. Per gli infortuni sul lavoro il posto sarà conservato fino a cessazione dell’ indennità temporanea da parte dell’INAIL.

A decorrere dall’1/7/2005 per tali infortuni, purché riconosciuti dall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:

 

– Euro 22.000,00 per morte;

 

– Euro 30.000,00 per invalidità permanente totale Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

A decorrere dall’1/6/2011 gli importi di cui al precedente comma saranno i seguenti:

 

– Euro 27.500,00 per morte;

 

– Euro 37.500,00 per invalidità permanente totale nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

 

– Chiarimento a verbale –

le parti i danno reciprocamente atto che il trattamento economico per infortunio di cui al primo comma dell’art. 12 è comprensivo dell’indennità a carico dell’INAIL.

 

—-

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[476] Art. 13 Tutela del posto di lavoro

 

Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di Operatore di Vendita per infortunio sul lavoro l’azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell’interessato.

Le aziende con più di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell’interessato, assumeranno ex novo, entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto, l’infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro. Qualora il lavoratore abbia riportato dall’infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell’elenco degli invalidi del lavoro presso gli uffici provinciali del lavoro, e l’azienda presenterà richiesta di avviamento all’ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.

Qualora invece l’invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui la legge 29/4/1949, n. 264.

Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dall’azienda sarà nominativa, ai sensi dell’art. 33 settimo comma, legge n. 300 del 1970. Il rifiuto dell’interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l’azienda il venir meno dell’impegno di cui ai primi due commi.

Nei casi in cui all’Operatore di Vendita cui sia richiesto espressamente l’uso dell’automezzo sia sospesa la patente per infrazione commesse – dopo l’entrata in vigore del contratto – durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, allo stesso è data facoltà di richiedere, per un periodo massimo di sei mesi, aspettativa non retribuita né computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.

 

[477] Art. 14 Scatti di anzianità

 

Per l’anzianità di servizio maturata, a datare dall’1/4/1972, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (ritenendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale con qualifica di Operatore di Vendita ha diritto a dieci scatti triennali.

Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre:

 

  1. a) dalla data di assunzione, per tutto il personale assunto a partire dall’1/6/1995;

 

  1. b) dalla data dell’1/6/1995, per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età;

 

  1. c) dal 21° anno di età, per tutto il personale assunto antecedentemente alla data dell’1/6/1995 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età.

 

Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascuna categoria, nelle seguenti misure:

 

Decorrenza I Categoria II Categoria
1/10/1986 15,50 14,46

 

In occasione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati successivamente al 31/3/1983 è calcolato in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo progresso.

L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

 

– Nota a verbale –

Le parti si danno atto che l’importo degli scatti maturati a tutto il 31/3/1983 rimane congelato in cifra e deve essere erogato senza rivalutazione in occasione dei nuovi scatti e fermo restando il numero massimo degli scatti indicati al primo comma del presente articolo.

Le parti convengono altresì, che la presente disciplina degli scatti non esclude – in occasione dei rinnovi contrattuali – adeguamenti della loro misura in funzione della prevedibile dinamica della retribuzione base.

 

– Interpretazione autentica delle parti –

Le parti si danno atto che, per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti periodici di anzianità, la quale deve considerarsi svincolata da qualunque riferimento alla maggiore età del prestatore d’opera, la contrattazione collettiva per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali (ora denominati Operatori di Vendita) ha subito la medesima evoluzione di quella per i dipendenti da aziende della distribuzione e dei servizi (Settore Commercio) e pertanto ne riconfermano pienamente la natura convenzionale nonché tutto quanto altro sottolineato con la “Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità” in calce all’’art. 192 del presente CCNL.

 

[478] Art. 15 Trattamento economico

 

Operatori di Vendita

 

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate sono erogati i seguenti aumenti salariali, non assorbibili, applicati agli importi di paga base riportati in tabella:

 

  Paga base 1/7/2016 1/11/2016 1/8/2017 Totale
I categoria 951,01 42,48 15,10 22,66 80,24
II categoria 796,80 35,66 12,68 19,02 67,36

 

L’aumento salariale di cui al presente articolo può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

Per l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica.

Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Le parti, nel darsi atto che il sistema retributivo previsto dal presente articolo sostituisce ogni altro sistema precedentemente in atto, riconoscono che restano ferme le condizioni di miglior favore derivanti da contratti provinciali stipulati con riferimento a tale categoria anteriormente all’entrata in vigore del presente contratto.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, in coerenza con la politica sindacale in atto, nel corso della vigenza del presente contratto non saranno stipulati accordi provinciali o settoriali relativi al trattamento economico e/o normativo degli Operatori di Vendita.

 

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Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[479]  Art. ___ Elemento Economico di Garanzia

 

  I Categoria II Categoria
Aziende fino a 10 dipendenti 76 euro 63 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 85 euro 71 euro

 

Articolo inserito dall’Ipotesi di accordo 15/3/2011

Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 12/7/2016

 

[480] Art. 16 Provvigioni

 

Qualora l’Operatore di Vendita sia retribuito anche con provvigione sugli affari, questa gli sarà corrisposta solo sugli affari andati a buon fine.

Nel caso di fallimento o di provata insolvenza del cliente, non sarà dovuta all’Operatore di Vendita alcuna provvigione sulla percentuale di reparto o di concordato, se questa sia inferiore al sessantacinque per cento. All’Operatore di Vendita spetterà però integralmente la provvigione nel caso di contratti che, essendo stati già approvati, siano successivamente stornati dalla ditta senza giustificato motivo e non giungano a buon fine per colpa di essa.

Le provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate, salve le condizioni di miglior favore, ogni mese successivo a quello in cui l’affare è andato a buon fine, esibendo ove occorra copia delle fatture.

La liquidazione dovrà farsi in base all’importo netto delle fatture, dedotti vuoti, diritti fiscali, eventuali porti ed imballi.

Non si dovranno dedurre quegli sconti extra o abbuoni o resi derivanti tutti da colpa della ditta; non sono altresì deducibili sconti extra o abbuoni concordati dalla ditta dopo la conclusione dell’affare, all’atto o dopo l’emissione della fattura e che siano dovuti ad iniziativa esclusiva della ditta medesima.

All’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, spetterà la provvigione anche sugli affari fatti dalla ditta senza il suo tramite (affari indiretti) con la clientela da esso regolarmente visitata nella zona normalmente affidatagli oppure, ove non esista una zona determinata, con la clientela abitualmente e regolarmente da esso visitata. La provvigione è dovuta anche sugli affari conclusi prima della risoluzione o cessazione del rapporto e la cui esecuzione deve avvenire dopo la fine del rapporto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate fra la ditta e il dipendente Operatore di Vendita.

 

[481] Art. 17 Mensilità supplementari

 

Fermo restando quanto previsto agli artt. 207 e 208 del presente CCNL nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, oltre ai dodicesimi relativi ai mesi di servizio effettivamente prestati, competeranno anche i dodicesimi relativi alle assenze anzidette, limitatamente al periodo di obbligatoria conservazione del posto.

 

[482] Art. 18 Rischio macchina

 

Con decorrenza da luglio 2005, fermo restando l’accolto all’Operatore di Vendita della franchigia di 130,00 per ogni sinistro, le spese di riparazione dell’automezzo per incidenti passivi provocati – senza dolo – dagli Operatori di Vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’ottanta per cento e comunque con un massimale di 3.000,00 anche con forme assicurative o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulla effettività del danno e sulla corrispondenza della fattura. L’uso dell’automezzo deve essere comunque preventivamente autorizzato dall’azienda.

 

[483] Art. 19 Preavviso

 

I termini di preavviso sono i seguenti:

 

  1. a) fino a 5 anni di servizio compiuti: 30 giorni;

 

  1. b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: 45 giorni;

 

  1. c) oltre 10 anni di servizio compiuti: 60 giorni.

I termini di preavviso di cui sopra decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.

 

[484] Art. 20 Trattamento di fine rapporto

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 236 del presente CCNL è facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’Operatore di Vendita percepisca, in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (Casse Pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.

 

[485] Art. 21 Trattenimento in sede

 

Qualora l’Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione fosse trattenuto in sede per oltre un terzo del tempo in cui dovrebbe rimanere in viaggio in base al suo contratto individuale, il rapporto d’impiego si intenderà risolto, su richiesta del viaggiatore stesso, con diritto, da parte di questi, a considerarsi licenziato a tutti gli effetti e a percepire le relative indennità, compresa quella di mancato preavviso.

 

[486] Art. 22 Provvedimenti disciplinari

 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 per le assenze ingiustificato, la inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:

 

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;

 

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;

 

3) multa in misura non eccedente l’importo di mezza giornata di retribuzione;

 

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;

 

5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).

 

Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la ditta in armonia con le norme di cui all’art. 2105 c.c., e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 7 del presente

Protocollo aggiuntivo ed in quelli di cui all’art. 2119 c.c..

L’importo delle multe sarà destinato al Fondo Pensioni dei Lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

 

[487] Art. 23 Diritti sindacali

 

Fermo restando quanto previsto nell’Accordo Interconfederale del 27/7/1994, che le parti riconfermano integralmente, la disciplina relativa ai diritti sindacali dell’Operatore di Vendita viene transitoriamente riconfermata nelle seguenti disposizioni del presente articolo.

Con decorrenza dall’1/7/1992, nelle unità produttive che occupano più di quindici Operatori di Vendita, le OO.SS. firmatarie del presente contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi tra gli Operatori di Vendita dell’unità produttiva stessa, secondo le misure previste nel secondo comma dell’art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300.

In relazione alle peculiari caratteristiche dell’attività degli Operatori di Vendita, potrà essere unitariamente designato un rappresentante sindacale aziendale anche presso imprese di minori dimensioni che non abbiano alle proprie dipendenze quindici Operatori di Vendita, sempreché il numero complessivo dei dipendenti dell’impresa sia superiore alle quindici unità e gli Operatori di Vendita siano più di sette.

Le parti concordano inoltre che, nel caso di imprese che non abbiano presso nessuna unità produttiva nell’ambito provinciale, regionale o nazionale un numero di Operatori di Vendita di almeno quindici unità, le OO.SS. firmatarie potranno costituire una rappresentanza sindacale degli Operatori di Vendita presso una sede dell’impresa, rispettivamente ad ambito provinciale, regionale o nazionale – purché in quell’ambito il numero degli Operatori di Vendita sia almeno di quindici unità – designando i dirigenti nella misura indicata al primo comma, ovvero in ragione di un dirigente RSA ogni cinquanta Operatori di Vendita (o frazione superiore a venticinque), nella sola ipotesi che questi ultimi facciano direttamente capo alla sede centrale.

Ai suddetti dirigenti saranno concessi, per il disimpegno delle loro funzioni, permessi nella misura di quattro giorni all’anno. Nel caso che il dirigente svolga la sua attività di lavoro in una zona che disti oltre duecentocinquanta chilometri dalla sede dell’azienda, egli potrà richiedere un ulteriore giorno di permesso ogni trimestre.

La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali i cui nominativi e le relative variazioni siano stati comunicati per iscritto dalle OO.SS. firmatarie all’azienda cui l’Operatore di Vendita appartiene, per il tramite della competente Confesercenti territoriale . Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al comma 4 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima.

Quanto riconosciuto in tema di rappresentanze sindacali aziendali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di legge successive.

Nell’ambito di aziende con più unità produttive, presso le quali esistano RSA, possono essere istituiti organi di coordinamento a livello centrale, nominati nell’ambito dei dirigenti RSA, per formare un esecutivo composto da:

 

– 3 dirigenti fino a venticinque unità produttive;

 

– 6 dirigenti da ventisei unità a settanta;

 

– 9 dirigenti oltre settanta unità.

 

Ai dirigenti dell’esecutivo di cui sopra saranno concessi, in aggiunta ai permessi di cui sopra, ulteriori cinque giorni ogni anno solare per il disimpegno dei compiti attinenti al coordinamento dell’attività sindacale nell’ambito aziendale.

Agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo sono da considerarsi, altresì, dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del commercio i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.

L’elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. I componenti dei Consigli o Comitati suddetti hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuii per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di nove giorni annui. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali degli Operatori di Vendita del commercio, potrà usufruire di ulteriori 7 giorni annui.

Nelle unità produttive con più di quindici Operatori di Vendita l’assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20 della legge n. 300 del 20/5/1970.

Qualora gli Operatori di Vendita dipendano dalla sede centrale ed abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, per lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300, i lavoratori interessati potranno assentarsi dal lavoro per un massimo di due giorni nel corso dell’anno di calendario, con decorrenza della retribuzione.

 

[488] Art. 24 Tentativo di conciliazione presso UPLMO

 

Nel caso in cui il tentativo previsto dalla Sezione Terza del presente CCNL abbia esito negativo, è prescritto un secondo tentativo da esperirsi presso l’Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento. I relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Associazioni sindacali e del Direttore dell’Ufficio del Lavoro o di un suo delegato.

Le parti interessate potranno adire il magistrato solo dopo avere esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l’eventuale azione giudiziaria qualora l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia alla Confesercenti territoriale. Copia autentica del verbale di mancato accordo dovrà essere esibita in giudizio dalla parte attrice a richiesta della convenuta.

 

[489] Art. 25 II tentativo di conciliazione – Procedura

 

Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla legge 15/7/1966, n. 604, ed alla legge 20/5/1970, n. 300, come modificate dalla legge 11/5/1990, n. 108, deve ugualmente essere esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente Titolo.

In caso di conciliazione della controversia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 15/7/1966, n. 604, il relativo verbale sarà autenticato dal Direttore dell’Ufficio del Lavoro competente per il territorio e acquisterà forza di titolo esecutivo con decreto del Pretore.

Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della legge 15/7/1966, n. 604, per l’impugnativa di licenziamento, resta sospeso fino all’esaurimento della procedura conciliativa di cui ai precedenti capoversi.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione presso gli Uffici del Lavoro, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale, in armonia con la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della legge 15/7/1966, n. 604, con le procedure e le modalità del seguente articolo.

 

[490] Art. 26 Collegio arbitrale

 

L’accordo circa il deferimento al Collegio arbitrale di cui al precedente articolo deve essere comunicato dalle parti interessate alle rispettive Organizzazioni sindacali entro dieci giorni dall’esaurimento del tentativo di conciliazione in sede di Ufficio del Lavoro, e le Organizzazioni sono tenute a procedere immediatamente alla costituzione del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, rispettivamente nominati dalle competenti Organizzazioni sindacali, e da un Presidente nominato consensualmente dalle predette Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, si procederà al sorteggio tra i nominativi compresi in una lista precedentemente compilata d’intesa tra le Confesercenti provinciali e gli Organismi sindacali locali delle Associazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

 

[491] Art. 27 Contrattazione integrativa a livello aziendale

 

Nelle aziende che occupano oltre sette Operatori di Vendita è istituito un premio aziendale nella misura del 10% dei minimi garantiti previsti dall’art. 39 CCNL 5/3/1975.

Con tale premio si intendono assolti tutti gli adempimenti derivanti per la parte economica della contrattazione aziendale. Il premio aziendale è inoltre assorbito da anticipi concessi in conto di futuri miglioramenti e da altri elementi retributivi dichiarati assorbibili.

Qualora in sede aziendale insorgano problemi applicativi della norma le parti si impegnano ad incontrarsi per la loro soluzione.

 

[492] 2) PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA AGENZIE DI SCOMMESSE

 

[493] Contratti di reinserimento

 

Per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL Terziario, fermi restando i presupposti ivi disciplinati, potranno stipularsi contratti di reinserimento anche con soggetti aventi professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, con i quali siano intercorsi, negli ultimi diciotto mesi, contratti di collaborazione coordinata e continuativa documentabili, della durata complessiva non inferiore a mesi sei, con la medesima azienda o con altre del settore.

 

Art. 1 – Classificazione del personale

 

Chiarimento a verbale

 

Art. 2 – Apprendistato (durata per il V livello)

 

Art. 3 – Apprendistato (retribuzione per il V livello)

 

Art. 4 – Permessi retribuiti Dichiarazione a verbale Chiarimento verbale

 

Art. 5 – Ferie

 

Art. 6 – Scatti di anzianità

 

Art. 7 – Minimi tabellari

 

Art. 8 – Lavoro ordinario domenicale

 

Art. 9 – Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

 

– Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione

 

– Allegato: Accordo Di Settore – Schema Di Avviso Comune

 

[494] Art. 1 Classificazione del personale

 

Le parti firmatarie, richiamati il Titolo III, Capo 1 (classificazione del personale) e il titolo IV (Quadri), Sezione Quarta, del CCNL Terziario e le declaratorie contrattuali della classificazione unica del personale del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, di seguito procedono all’individuazione e conseguente inquadramento contrattuale delle figure professionali funzionali all’articolarsi della dinamica organizzativa delle aziende e delle unità produttive operanti nel settore dell’accettazione delle scommesse sportive.

 

1° LIVELLO – responsabile di area – Profilo esemplificativo: coordina e gestisce l’attività di più agenzie effettuando il relativo controllo di gestione;

 

– direttore con responsabilità di più agenzie con compiti di controllo gestione;

 

– quotisti – Profilo esemplificativo: elabora le quote di apertura e garantisce il monitoraggio del gioco e l’eventuale riallineamento delle quote giocate

 

 

2° LIVELLO – responsabile di agenzia – Profilo esemplificativo: gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa nell’ambito delle procedure aziendali e delle direttive impartite.

 

3° livello – vice responsabile di agenzia – Profilo esemplificativo: collabora e coadiuva l’attività del responsabile di agenzia, assumendone le relative funzioni in caso di assenza

 

 

4° LIVELLO – referente di sala – Profilo esemplificativo: referente funzionale dell’attività di preparazione della sala per l’accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa.

 

– addetto quote – Profilo esemplificativo: predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di primo livello.

 

 

5° LIVELLO – addetto scommesse – Profilo esemplificativo: addetto alla ricezione ed al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica / informatica (sportellista).

 

[495] Art. 4 Permessi retribuiti

 

La disciplina dell’art. 146, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente all’1/1/2000, che già usufruivano di una riduzione di 120 ore annue, ai quali verrà corrisposto un assegno “ad personam” corrispondente alla monetizzazione della differenza tra le 120 ore di cui sopra ed il monte ore di permessi spettante ai dipendenti dell’azienda di riferimento, avuto riguardo al CCNL applicato alla data del 31/12/1999 ed al relativo divisore orario.

L’assegno di cui al comma precedente ha natura di retribuzione di fatto e non è assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano ai Quadri e al personale di cui al primo comma dell’art. 146, del CCNL del Terziario 23/7/2008.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al settimo comma del presente articolo il servizio militare e il richiamo alle armi, la gravidanza e il puerperio, l’assenza facoltativa post partum, i permessi e le aspettative non retribuiti, anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 142, CCNL Terziario 23/7/2008, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall’accordo interconfederale 16/5/1977, sulle festività abolite.

 

[496] Art. 5 Ferie

 

Il personale di cui al presente accordo ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di 6 giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.

Dal computo del predetto periodo di ferie vanno esclusi i riposi settimanali e le festività settimanali ed infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quanti sono i riposi settimanali e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.

Nei confronti dei lavoratori assunti antecedentemente al 1/1/2000 che già usufruivano di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi verranno mantenute le condizioni di miglior favore.

Nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo per ventisei la retribuzione mensile di cui all’art. 195 CCNL del Terziario 23/7/2008.

 

[497] Art. 6 Scatti di anzianità

 

Per il personale assunto dall’1/1/2000 valgono le disposizioni di cui all’art. 192 CCNL del Terziario 23/7/2008.

Nei confronti del personale assunto antecedentemente all’1/1/2000 viene mantenuta la normativa di cui all’art. 21 del CCNL Agenzie Ippiche 10/1/1996, che viene di seguito integralmente riportato.

 

Art. 21

 

Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa Agenzia nel corso di tutto il rapporto di lavoro ed indipendentemente dagli eventuali passaggi di livello il lavoratore ha diritto ad un massimo di sei aumenti biennali.

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il biennio di anzianità di servizio.

Il passaggio al livello superiore, come pure le eventuali variazioni in aumento del minimo contrattuale, nel corso del biennio intercorrente fra l’uno e l’altro aumento periodico non comportano, al momento della maturazione del successivo aumento, la rivalutazione degli aumenti periodici pregressi.

L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati prima del 30/9/1998 è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) del minimo contrattuale e della indennità di contingenza vigenti per il livello di inquadramento al momento della maturazione dei singoli aumenti periodici.

L’importo di ciascuno degli aumenti periodici maturati dopo il 1/10/1998 è determinato in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento e nella seguente misura:

 

Inquadramento Euro
30,99
33,57
35,12
38,73
43,90

 

[498] Art. 7 Minimi tabellari

 

– Nota a verbale –

Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello con la qualifica di responsabile di agenzia ed assunti antecedentemente all’1/1/2000 verrà riconosciuto, da quella data, in aggiunta alla retribuzione prevista per l’inquadramento al suddetto livello, un superminimo ad personam di euro 41,32 avente natura di retribuzione di fatto e non assorbibile da nessun istituto legale e contrattuale.

 

[499] Art. 8 Lavoro ordinario domenicale

 

Ai dipendenti delle aziende del settore che, ai sensi dell’art. 5 della legge 22/2/1934, n. 370, effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 del CCNL del Terziario 23/7/2008.

 

[500] Art. 9 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro

 

Il personale assunto antecedentemente all’1/1/2000, con una anzianità di servizio superiore a 10 anni conserva il diritto, in caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, alla conservazione del posto fino ad un massimo di mesi 10 e alla corresponsione dell’intero trattamento economico spettante ai sensi dell’art. 193, del CCNL del Terziario 23/7/2008 fino al termine del suddetto periodo di conservazione del posto, ovvero, qualora le norme prevedano una indennità a carico degli Enti ed Istituti assicuratori, all’integrazione al 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso normale svolgimento del rapporto.

 

[501] Disciplina transitoria per i prestatori d’opera con contratto di collaborazione

 

Le parti concordano che,

 

– in riferimento ai verbali di accordo sottoscritti precedentemente in merito alla proroga concordata fino alla data del 23/10/2005, per i contratti di collaborazione coordinata e coordinativa di cui al D.Lgs. 276/2003 e 251/2004.

 

– In coerenza con l’obbiettivo della stabilizzazione della forza lavoro occupata nelle Agenzie/Società di scommesse, in tali verbali richiamata

 

Si conviene quanto segue:

 

“I prestatori d’opera collaboratori che hanno prestato attività nel periodo 1/12/2004 – 23/10/2005, potranno essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’assunzione potrà avvenire con inquadramento contrattuale di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione del personale per la qualifica corrispondente.

Decorsi 24 mesi dalla data di assunzione con tale inquadramento, il lavoratore sarà automaticamente inquadrato nel livello superiore e fruirà del trattamento economico previsto per le corrispondenti figure professionali aziendali.

Nel corso della vigenza della presente disciplina transitoria, ai lavoratori sarà applicato il CCNL del terziario, ivi compreso il presente protocollo aggiuntivo. Restano escluse le parti economiche di eventuali accordi aziendali vigenti che verranno applicate al termine del periodo di ventiquattro mesi sopra indicato.

Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo. ”

 

[502] 3) ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ AUSILIARIE, DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI

 

Premessa

 

– Considerato che il settore delle attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi, anche in virtù delle politiche di mobilità attuate dalle Amministrazioni locali, è in continua evoluzione ed espansione.

 

– Considerata la sempre maggiore presenza di aziende private quali erogatrici dei servizi, anche in virtù delle privatizzazioni delle ex aziende municipalizzate.

 

– Considerata l’assenza di una regolamentazione unica che disciplini i rapporti di lavoro tra le aziende del settore ed i propri dipendenti.

 

Le parti stipulanti il presente accordo ritengono di considerare applicabile a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, con decorrenza 1/1/2001, le norme contrattuali del CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi.

Le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, caratterizzato da una sempre maggiore automazione degli impianti e dal conseguente impiego del personale addetto con funzioni di supporto CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi alla funzionalità degli stessi, siano regolamentati con criteri e formulazione diversi da quelli della generalità dei dipendenti del Terziario, convengono altresì di disciplinare, a far data dall’1/1/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti dalle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta secondo le norme del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi qui di seguito tassativamente indicate, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le aziende del settore ed il personale dipendente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione vigente alla stipula del presente accordo. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti, ferma restando l’applicabilità del CCNL del Terziario, hanno convenuto sull’esigenza e opportunità di disciplinare, a parziale deroga del citato CCNL del Terziario, le sottoelencate materie.

 

Art. 1 – Classificazione del personale

Dichiarazione a verbale

 

Art. 2 – Reperibilità

 

Art. 3 – Lavoro ordinario domenicale

Dichiarazione a verbale

 

[503] Art. 1 Classificazione del personale

 

Fermo restando l’inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui alla Premessa del presente accordo nella classificazione del personale del CCNL del Terziario, le Parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale:

 

1° LIVELLO

 

– responsabile di area;

 

– professional senior.

 

2° LIVELLO

 

– responsabile di struttura;

 

– professional junior.

 

3° LIVELLO

 

– capo squadra di addetti al controllo della sosta;

 

– capo sala operativa;

 

– capo squadra di unità tecnico-manutentiva;

 

– capo unità operativa.

 

4° LIVELLO

 

– addetti ad attività prevalente di ausiliario alla sosta (art. 17 comma 132 legge 15/5/1997 n. 127);

 

– addetti alla manutenzione per interventi di carattere non ordinario sulle attrezzature e sugli impianti di parcheggio.

 

5° LIVELLO

 

– addetti al controllo della sosta in superficie e in struttura;

 

– addetti alla movimentazione e regolazione dei flussi auto nei parcheggi;

 

– sportellista;

 

– addetti alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e della segnaletica;

 

– addetti alla rimozione e bloccaggio dei veicoli.

 

6° LIVELLO

 

– addetti alla custodia e semplice sorveglianza.

 

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Parti convengono che le integrazioni di cui al presente articolo verranno ricomprese nella stesura definitiva del CCNL Terziario.

 

[504] Art. 2 Reperibilità

 

Per garantire l’assistenza ai clienti nell’emergenza, l’utilizzo continuativo e l’efficienza delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio è previsto dal presente accordo l’istituto della reperibilità. Le modalità operative ed organizzative dell’istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali.

Nessun lavoratore potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell’ambito dell’organizzazione predeterminata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente. Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico:

 

– euro 7,75 per ogni giornata feriale di reperibilità;

 

– euro 10,33 per ogni giornata festiva, o di riposo legale, di reperibilità.

 

Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina di cui al CCNL per i dipendenti del terziario della distribuzione e servizi.

 

[505] Art. 3 Lavoro ordinario domenicale

 

Ai dipendenti delle aziende del settore che, (ai sensi dell’art. 5 della legge 22/2/1934, n. 370), effettuino il riposo settimanale di legge in giornata diversa dalla domenica, verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica la sola maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 del CCNL del Terziario 23/7/2008.

 

– Dichiarazione a verbale –

Eventuali trattamenti similari in atto in sede aziendale sono assorbibili fino a concorrenza.

 

[506] 4) ACCORDO NAZIONALE AGGIUNTIVO AL CCNL DEL TERZIARIO PER I DIPENDENTI DAGLI AGENTI IMMOBILIARI ADERENTI ALL’ANAMA

 

Premessa

 

Considerato:

 

– che l’11/2/2003 veniva sottoscritto un Protocollo aggiuntivo al CCNL Terziario 22/9/1999 per i dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti all’ANAMA;

 

– che, in quella sede venivano rilevate le specificità di un settore in evoluzione quanto a disciplina dell’accesso alla professione e organizzazione del lavoro.

 

Tutto ciò premesso:

 

Le parti stipulanti il presente accordo confermano l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti dagli agenti immobiliari aderenti all’ANAMA, delle norme contrattuali del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 6/7/2004, con le modifiche e le integrazioni apportate, con le decorrenze ivi previste, nonché del protocollo aggiuntivo 11 febbraio 2003 per i contratti stipulati in applicazione dello stesso, anche con riferimento alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le figure professionali aggiuntive al sistema di classificazione disciplinata dal CCNL terziario.

Le parti, confermano altresì la necessità che la classificazione del CCNL terziario, 11/2/2003, che si riporta in calce al presente Accordo.

Le parti confermano altresì le disposizioni inerenti gli aspetti della disciplina dell’orario di lavoro come concordata nel richiamato accordo 11/2/2003: orario settimanale, distribuzione dell’orario settimanale, articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario, lavoro notturno, lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro straordinario.

In materia di orario di lavoro, le parti dichiarano altresì che procederanno ad incontrarsi tempestivamente per uniformare le suddette disposizioni a quanto verrà definito a livello di CCNL Terziario in materia di adeguamento delle disposizioni ivi contenute al D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni.

Le parti confermano, infine l’impegno ad incontrarsi in un periodo immediatamente successivo alla emanazione del decreto di cui all’art. 18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminare congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti confermano il loro impegno al perseguimento dell’obiettivo dell’unificazione contrattuale del comparto dei servizi immobiliari.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che il presente accordo, unitamente al CCNL Terziario, che per tutto il periodo della loro validità e fino al loro rinnovo, devono essere considerati un complesso unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori sono globalmente migliorativi e, pertanto, sostituiscono ed assorbono ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi disciplinanti i rapporti di lavoro fra le Imprese ed il personale del settore. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa vigente alla stipula del presente accordo

 

Art. 1 Classificazione del personale Dichiarazione a verbale

Art. 2 Orario settimanale

Art. 3 Distribuzione dell’orario settimanale

Art. 4 Articolazione dell’orario settimanale

Art. 5 Flessibilità dell’orario

Art. 6 Lavoro notturno

Art. 7 Lavoro straordinario

Art. 8 Maggiorazione del lavoro straordinario

 

– Nota a verbale –

Le parti convengono di incontrarsi entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui all’art. 18 della legge 57/2001, che dovrà disciplinare le modalità pratiche per l’accesso al ruolo tramite praticantato, al fine di esaminarne congiuntamente i possibili riflessi sul mercato del lavoro.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le parti, al fine di una più delineata identità del settore e nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali condiviso, si impegnano ad incontrarsi nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL del Terziario, al fine di esaminare eventuali problematiche ed esigenze collegate all’andamento del settore.

 

[507] Art. 1 Classificazione del personale

 

Ferma restando la disciplina della classificazione del personale prevista al titolo I della Seconda Parte del CCNL per i dipendenti del Terziario, le parti convengono di inserire le seguenti specifiche figure professionali nella suddetta classificazione del personale.

 

QUADRI

 

  1. preposto ai sensi dell’art. 11 D.M. n. 452/90;

 

  1. capo del personale;

 

  1. responsabile pubbliche relazioni.

 

  1. responsabili di filiale operativa.

 

1° LIVELLO

 

  1. capi servizio o responsabili settore contratti;

 

  1. capi servizio o responsabili settore vendite;

 

  1. capi servizio o responsabili settore contabilità;

 

  1. capi servizio o responsabili settore pubblicità;

 

  1. capi servizio o responsabili settore acquisizione incarichi.

 

2° LIVELLO

 

  1. addetti esclusivamente alle informazioni ai clienti e all’organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;

 

  1. addetti alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;

 

  1. addetti ai servizi di gestione degli immobili turistici;

 

  1. addetti alle vendite.

 

3° LIVELLO

 

  1. addetti alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell’ambito della conservazione degli archivi immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;

 

  1. addetti all’accettazione clienti nell’ambito della locazione in località turistiche;

 

  1. bozzettisti e addetti alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;

 

  1. impiegati con mansioni di contatto con il pubblico previste al IV livello in grado di parlare e scrivere una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;

 

  1. disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;

 

  1. visuristi presso l’U.T.E., la Conservatoria Registri Immobiliari e gli uffici tecnici comunali;

 

  1. incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa.

 

4° LIVELLO

 

  1. addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine;

 

  1. segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tengano anche contatti informativi con la clientela;

 

  1. accompagnatori alle visite immobiliari;

 

  1. addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici sia pubblici che privati.

 

5° LIVELLO

 

  1. 1. addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori.

Le qualifiche di responsabile di agenzia – preposto – capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi – responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, sono lavoratori dipendenti su cui ricade l’obbligo di iscrizione al ruolo di cui all’art. 2 della Legge 39/89, sezione Agenti Immobiliari e/o Agenti muniti di mandato a titolo oneroso.

 

[508] Art. 2 Orario settimanale

 

La durata normale dell’orario di lavoro effettivo, per la generalità del Settore, è fissata in 40 ore settimanali, salvo quanto disposto dai successivi specifici articoli.

Per lavoro effettivo s’intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dello stesso posto di lavoro, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

La durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non dovrà essere inferiore ad un’ora.

L’orario di lavoro delle donne di qualsiasi età non può durare, senza interruzione, più di sei ore, in forza della Legge 26/4/1934, n. 653.

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute al Capo VII (Missione e Trasferimento) del CCNL per i dipendenti del terziario.

 

[509] Art. 3 Distribuzione dell’orario settimanale

 

L’orario settimanale di lavoro può essere distribuito su cinque o sei giornate lavorative; in questo ultimo caso la cessazione dell’attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.

Limitatamente alle località riconosciute dalle istituzioni locali di interesse turistico e in quelle balneari, lacustri e montane a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazione lavorativa durante la domenica il lavoratore ha diritto, fermo restando il riposo compensativo, ad una indennità pari al 10 per cento della paga base conglobata di cui all’art. 199 del CCNL del Terziario, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

 

[510] Art. 4 Articolazione dell’orario settimanale

 

In relazione alle peculiari esigenze del Settore, al fine di migliorare il servizio all’utenza, i datori di lavoro potranno ricorrere, con le procedure di seguito indicate alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:

 

  1. a) Orario settimanale su 5 giorni

Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.

 

  1. b) Orario settimanale su 6 giorni

Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore. In questo caso, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa della settimana, di norma, avverrà entro le ore 13 del Sabato.

 

[511] Art. 5 Flessibilità dell’orario

 

Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, potranno essere realizzati specifici accordi a livello di singola realtà che, in aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 4 lettere a) e b), prevedano i seguenti regimi di orario con le modalità precisate:

 

  1. Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodo dell’anno sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

 

  1. Superamento dell’orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

 

Ai lavoratori cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 del CCNL Terziario pari a 45 (quarantacinque) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui all’art. 146 del CCNL Terziario, pari a 70 (settanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario settimanale contrattuale, così come definito all’articolo 4, lettere a) e b).

I lavoratori interessati dalla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.

Ai fini dell’applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità.

Le ore maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

 

[512] Art. 6 Lavoro notturno

 

Le parti, visto il D.Lgs. 26/11/1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di singola struttura sulla base di quanto il succitato Decreto delega alle parti sociali.

Pertanto, nell’ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il “Campo di applicazione”, la “Tutela della Salute” e la “Comunicazione del Lavoro Notturno” di cui agli artt. 1, 5, e 10 del suddetto decreto, potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti artt. dello stesso decreto, quali: art. 2 Definizioni – art. 3 Limitazioni al lavoro notturno – art. 4 Durata della prestazione – art. 6 Trasferimento al lavoro diurno – art. 7 Riduzione dell’orario di lavoro e Maggiorazione retributiva – art.8 Rapporti sindacali – art. 9 Doveri di informazione – art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente al recepimento della direttiva 93/104/CE in materia di orario di lavoro al fine di procedere ad una verifica della materia.

 

[513] Art. 7 Lavoro straordinario

 

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente accordo.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.

L’eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

[514] Art. 8 Maggiorazione del lavoro straordinario

 

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario di lavoro previsto dal presente accordo, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di cui al CAPO XIII (Trattamento economico) del CCNL del Terziario e di eventuali superminimi, con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della retribuzione:

 

  1. 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti l’orario di lavoro settimanale di cui al precedente articolo 4 del presente accordo;

 

  1. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi;

 

  1. 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate la notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;

 

  1. 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo.

 

La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.

 

[515] 5) PROTOCOLLO D’INTESA 24/9/2009 PER LA REALIZZAZIONE DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI ADDETTI ALLA REVISIONE CONTABILE

 

Premesso che

 

– la Legge 14/2/2003, n. 30 in materia di occupazione e mercato del lavoro ed il D.Lgs. di attuazione del 10/9/2003 n. 276 hanno istituito l’apprendistato professionalizzante secondo le previsioni degli artt. 49 e seguenti del decreto stesso;

 

– il comma 5 dell’art. 49 del citato D.Lgs. dispone che la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi;

 

– previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

 

– rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dal soggetti esterni;

 

– riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

 

– registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

 

– presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

 

– Il D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito nella Legge 6/8/2008, n. 133, ha introdotto il comma 5-ter dell’art. 49 del D.Lgs. 276/2003 che prevede: “In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”.

 

Considerato che

 

– In data 23/7/2008 è stato siglato tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che disciplina il rapporto di apprendistato per la generalità delle aziende del settore;

 

– le società di revisione e organizzazione contabile iscritte all’Albo speciale Consob anche per il tramite della loro associazione, al fine di consentire l’estensione dell’apprendistato professionalizzante ai giovani che intendano accedere alla professione, hanno rappresentato a CONFESERCENTI la necessità di adattare la disciplina generale introdotta dal citato rinnovo del contratto nazionale alle specifiche caratteristiche del settore della revisione e organizzazione contabile tenuto conto delle relative peculiarità;

 

– l’apprendistato è finalizzato all’acquisizione delle competenze di base necessarie a sostenere l’esame di stato per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, mentre la qualifica di revisore contabile si consegue solo al superamento di detto esame;

 

– il percorso formativo dell’apprendistato professionalizzante deve tenere conto della disciplina del tirocinio propedeutico all’esame di stato per l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, che ha durata triennale e contenuti obbligatori;

 

– le società operanti nel settore, nel periodo di vigenza della legislazione inerente al contratto di formazione e lavoro hanno mediamente confermato in servizio il 95% del personale assunto con lo speciale contratto.

 

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano e convengono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante dell’accordo.

 

[516] Art 1 Obiettivi dell’apprendistato

 

L’apprendistato nelle società che svolgono attività di revisione e organizzazione contabile è finalizzato all’acquisizione da parte del lavoratore delle competenze necessarie a svolgere l’attività di assistente revisore contabile e solo successivamente a poter sostenere l’esame di stato per l’accesso alla professione di revisore contabile.

 

[517] Art. 2 Sfera di applicazione e durata

 

Sono ammessi all’apprendistato professionalizzante:

 

  1. a) i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea specialistica, oppure in possesso di titolo di laurea breve triennale con master in revisione contabile, o con master attinente alle discipline amministrative, contabili o finanziarie, della durata minima di 6 mesi;

 

  1. b) i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea breve triennale.

 

La durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 24 mesi per i soggetti di cui al punto a) e in 36 mesi per i soggetti di cui al punto b) del precedente comma.

Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro possono essere ammessi all’apprendistato professionalizzante di cui al presente accordo anche i giovani che stiano per conseguire titolo di laurea specialistica o titolo di laurea breve triennale in discipline economiche e aziendali con un numero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo anno per lo specifico corso di laurea. La durata dell’apprendistato professionalizzante è di 24 mesi per i giovani che stiano per conseguire il titolo di laurea specialistica e di 36 mesi per i giovani che stiano per conseguire il titolo di laurea breve triennale.

 

[518] Art. 3 Formazione

 

E’ previsto un unico profilo formativo, che viene descritto in allegato al presente accordo (Allegato 1 – Descrizione del profilo formativo), i cui contenuti formativi sono oggetto dei due piani formativi distinti, applicabili rispettivamente all’apprendistato con durata 24 mesi (Allegato 2 Piano formativo biennale) e all’apprendistato con durata 36 mesi (Allegato 3 Piano formativo triennale). Gli Allegati 1, 2 e 3 sono parte integrante del presente accordo.

I Piani formativi di cui agli Allegati 2 e 3 si differenziano nel monte ore di formazione, che è determinato in:

 

– 240 ore complessive nel biennio (di cui 160 di professionalizzante e 80 di trasversale) per i contratti di apprendistato biennali;

 

– 360 ore complessive nel triennio (di cui 280 di professionalizzante e 80 di trasversale) per i contratti di apprendistato triennali.

 

E’ facoltà dell’azienda di distribuire l’erogazione della formazione all’apprendista sulla durata del contratto a condizione che sia garantito a quest’ultimo il completamento del monte ore di formazione formale entro il termine del contratto.

La formazione può attuarsi, internamente o esternamente all’azienda, attraverso le seguenti modalità:

 

– formazione d’aula;

 

– formazione a distanza (c.d. e-learning);

 

– formazione sul lavoro (c.d. on the job training);

 

– formazione attraverso lo studio di casi aziendali (c.d. case study).

 

La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in attesa di quest’ultimo, su documento aziendale equipollente. Deve in ogni caso essere garantita Ia tracciabilità della formazione svolta.

 

[519] Art. 4 Formazione esclusivamente aziendale

 

In caso di formazione esclusivamente aziendale, per quanto non espressamente disciplinato nel presente protocollo si applica l’intesa del 6/9/2009 del CCNL del Terziario.

In tale ipotesi la formazione potrà aver luogo sia all’interno che all’esterno dell’azienda, anche mediante interventi di soggetti formatori terzi, a condizione che l’intero percorso sia monitorato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità e non preveda finanziamenti pubblici. Come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 10/11/2008, n. 27, sono fatte salve eventuali forme di finanziamento o altre agevolazioni riconosciute dalle singole Regioni alle imprese.

E’ garantita inoltre la figura del Referente per l’apprendistato, che abbia un’esperienza almeno biennale nell’attività di revisione contabile ed abbia un inquadramento contrattuale non inferiore al 1° livello del CCNL Terziario.

 

[520] Art. 5 Parere di conformità

 

Secondo le disposizioni del vigente CCNL Terziario le aziende si impegnano ad aderire agli enti bilaterali territoriali, a sottoporre i piani formativi al parere di conformità degli enti stessi, ed al rispetto integrale del contratto collettivo.

 

[521] Art. 6 Inquadramento dell’apprendista e retribuzione

 

I lavoratori assunti con contratto biennale saranno inquadrati al livello 3° del CCNL Commercio e Terziario durante tutto il periodo di apprendistato.

I lavoratori assunti con contratto triennale saranno inquadrati al livello 4° del CCNL Commercio e Terziario durante i primi 18 mesi e al livello 3° del CCNL Commercio e Terziario durante i successivi 18 mesi.

In entrambi i casi al termine dell’apprendistato i lavoratori confermati saranno inquadrati al 2° livello del CCNL Commercio e Terziario.

In caso di malattia, in deroga alla disciplina contenuta nel CCNL Commercio e Terziario, sarà riconosciuta all’apprendista il medesimo trattamento economico previsto per i lavoratori qualificati, con integrazione aziendale dell’indennità di malattia INPS.

In considerazione dei risultati di apprendimento conseguiti potranno essere riconosciuti all’apprendista specifici premi individuali di apprendimento, non collegati con il volume di attività, sia in forma di bonus sia in forma di superminimo individuale.

Le aziende si impegnano a rispettare una percentuale di conferma dei contratti di apprendistato stipulati al sensi del presente protocollo di intesa non inferiore all’90% con le modalità previste dal CCNL Terziario.

 

[522] Art. 7 Efficacia dell’accordo

 

II presente accordo ha efficacia su tutto il territorio nazionale e sarà trasmesso a cura delle parti firmatarie a tutti i competenti organismi regionali.

 

[523] ALLEGATO 1 – Descrizione del profilo formativo

 

[524] Apprendistato Professionalizzante per il conseguimento della qualifica di assistente revisore contabile

 

Obiettivo: il piano formativo si pone come obiettivo l’acquisizione da parte del lavoratore delle competenze necessarie a svolgere l’attività di assistente revisore contabile e solo successivamente a poter sostenere l’esame di stato per l’accesso alla professione di revisore contabile.

 

Destinatari: il piano formativo si rivolge a:

 

  1. a) i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea specialistica, oppure in possesso di titolo di laurea breve triennale con master in revisione contabile, o con master attinente alle discipline amministrative, contabili o finanziarie, della durata minima di 6 mesi;

 

  1. b) i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea breve triennale.

 

Per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro possono essere ammessi all’apprendistato professionalizzante di cui al presente accordo anche i giovani che stiano per conseguire titolo di laurea specialistica o titolo di laurea breve triennale in discipline economiche e aziendali con un numero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo anno per lo specifico corso di laurea.

 

Durata: La durata dell’apprendistato professionalizzante è di:

 

24 mesi per:

 

– i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea specialistica, oppure in possesso di titolo di laurea breve triennale con master in revisione contabile, o con master attinente alle discipline amministrative, contabili o finanziarie, della durata minima di 6 mesi;

 

– i giovani che stiano per conseguire titolo di laurea specialistica in discipline economiche e aziendali con un numero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo anno per lo specifico corso di laurea.

 

36 mesi per:

 

– i laureati in discipline economiche e aziendali in possesso di titolo di laurea breve triennale.

 

– i giovani che stiano per conseguire titolo di laurea breve triennale in discipline economiche e aziendali con un numero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell’ultimo anno per lo specifico corso di laurea.

 

Modalità di erogazione della formazione: La formazione può attuarsi, internamente o esternamente all’azienda, attraverso le seguenti modalità:

 

– formazione d’aula;

 

– formazione a distanza (c.d. e-learning);

 

– formazione sul lavoro (c.d. on the job training);

 

– formazione attraverso lo studio di casi aziendali (c.d. case study).

 

In caso di formazione esclusivamente aziendale, questa potrà aver luogo sia all’interno che all’esterno dell’azienda, anche mediante interventi di soggetti formatori terzi, a condizione che l’intero percorso sia monitorato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità e non preveda finanziamenti pubblici. Come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 10/11/2008, n. 27, sono fatte salve eventuali forme di finanziamento o altre agevolazioni riconosciute dalle singole Regioni alle imprese.

 

Contenuti: Il percorso formativo prevede contenuti tecnico-professionali e contenuti trasversali di base.

I contenuti tecnico-professionali sono quelli che qualificano le abilità dell’assistente revisore contabile secondo la prassi consolidatasi nel settore della revisione contabile e tengono conto dei contenuti del tirocinio propedeutico al sostenimento dell’esame di stato per l’Iscrizione al Registro de Revisori Contabili. Nello specifico i contenuti tecnico-professionali riguardano le tematiche relative alla disciplina e al controllo dei bilanci, affrontate ad un livello base, riguardanti l’attuazione della regolamentazione di legge, l’applicazione dei principi emanati dagli organismi professionali – principi contabili sulla rilevazione, valutazione e rappresentazione delle principali voci di bilancio e principi di revisione – e di altra regolamentazione inerente. Particolare importanza in tale ambito hanno le tecniche di esecuzione delle procedure di revisione per la verifica dell’adeguatezza dei controlli interni delle imprese relativamente agli aspetti amministrativi e contabili, le tecniche di esecuzione delle procedure di verifica delle operazioni e dei saldi di bilancio, le tecniche di esecuzione delle procedure di analisi comparativa (rispettivamente denominate procedure di conformità, procedure di validità, procedure analitiche). Il percorso formativo prevede inoltre formazione sulle procedure che regolano il processo di revisione, come previste dai principi di riferimento comuni a tutte le imprese (principi di revisione) e/o dalle metodologie sviluppate dalle singole imprese in conformità ai principi comuni e secondo la propria tipicità (approccio metodologico dell’impresa), nonché formazione sulle procedure di gestione del rischio di revisione per quanto rilevante a livello di assistente revisore contabile. Sono inoltre comprese nel percorso formativo nozioni circa la selezione dei dati oggetto di verifica, nonché l’utilizzo di strumenti informatici utili/ necessari allo svolgimento delle procedure di verifica e/o più in generale a supporto del processo di revisione contabile. Infine è prevista formazione sulle materie del diritto (diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro) per gli aspetti rilevanti nello svolgimento della revisione a livello di assistente revisore contabile. I contenuti trasversali di base prevedono le materie di organizzazione del lavoro e inerenti gli aspetti relazionali, la disciplina del lavoro (i diritti e doveri dei lavoratori, con nozioni di diritto del lavoro) e le tematiche di igiene e sicurezza.

 

Tracciabilità: La formazione svolta dovrà essere annotata sul libretto formativo o, in attesa di quest’ultimo, su documento aziendale equipollente. Deve in ogni caso essere garantita Ia tracciabilità della formazione svolta.

 

Qualificazione: al termine del periodo di apprendistato i lavoratori confermati saranno inquadrati al 2° livello del CCNL Terziario.

 

[525] ALLEGATO 2 – Piano formativo biennale

 

Tipologia della formazione/Totale ore di formazione

 

Professionalizzante e Trasversale equivalenti a 240 ore complessive nel biennio (di cui 160 di professionalizzante e 80 di trasversale)

 

Modalità di erogazione della formazione

 

La formazione può attuarsi, internamente o esternamente all’azienda, attraverso le seguenti modalità:

 

– formazione d’aula;

 

– formazione a distanza (c.d. e-learning);

 

– formazione sul lavoro (c.d. on the job training);

 

– formazione attraverso lo studio di casi aziendali (c.d. case study).

 

 

Elenco dei contenuti formativi

 

– Formazione professionalizzante

 

– introduzione alla contabilità e al quadro normativo di riferimento per la predisposizione del bilancio

 

– principi contabili relativi alle principali componenti di bilancio

 

– principi di revisione e quadro normativo di riferimento

 

– il sistema di controllo interno e le procedure di conformità. Le procedure di validità e le procedure analitiche

 

– aspetti contabili e di controllo relativi alle imposte

 

– approccio metodologico all’attività di revisione

 

– strumenti informatici a supporto della revisione

 

– il controllo periodico della contabilità

 

– elementi rilevanti, ai fini dell’attività di revisione, delle seguenti materie:

 

– diritto commerciale

 

– diritto del lavoro

 

– diritto tributario

 

– diritto fallimentare

 

– matematica e statistica

 

Formazione trasversale

 

– organizzazione del lavoro e aspetti relazionali

 

– disciplina del lavoro (diritti e doveri dei lavoratori)

 

– igiene e sicurezza

 

[526] ALLEGATO 3 – Piano formativo triennale

 

Tipologia della formazione/Totale ore di formazione

 

Professionalizzante e Trasversale equivalenti a 360 ore complessive nel triennio (di cui 280 di professionalizzante e 80 di trasversale)

 

Modalità di erogazione della formazione

 

La formazione può attuarsi, internamente o esternamente all’azienda, attraverso le seguenti modalità:

 

– formazione d’aula;

 

– formazione a distanza (c.d. e-learning);

 

– formazione sul lavoro (c.d. on the job training);

 

– formazione attraverso lo studio di casi aziendali (c.d. case study).

 

 

Elenco dei contenuti formativi

 

Formazione professionalizzante

 

– introduzione alla contabilità e al quadro normativo di riferimento per la predisposizione del bilancio

 

– principi contabili relativi alle principali componenti di bilancio

 

– principi di revisione e quadro normativo di riferimento

 

– il sistema di controllo interno e le procedure di conformità. Le procedure di validità e le procedure analitiche

 

– aspetti contabili e di controllo relativi alle imposte

 

– approccio metodologico all’attività di revisione

 

– strumenti informatici a supporto della revisione

 

– il controllo periodico della contabilità

 

– elementi rilevanti, ai fini dell’attività di revisione, delle seguenti materie:

 

– diritto commerciale

 

– diritto del lavoro

 

– diritto tributario

 

– diritto fallimentare

 

– matematica e statistica

 

 

Formazione trasversale

 

– organizzazione del lavoro e aspetti relazionali

 

– disciplina del lavoro (diritti e doveri dei lavoratori)

 

– igiene e sicurezza

 

[527] APPENDICE 1 – Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie 8/6/1995

 

[528] Premessa

 

Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23/7/1993.

Esso soddisfa l’esigenza di darsi un quadro di regole certe ed esigibili cui tutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l’attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza di tutte le aziende ed i lavoratori interessati.

L’andamento occupazionale nel terziario privato e la diffusione dell’occupazione richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa necessaria per far fronte alle nuove problematiche che si pongono.

In questa stessa ottica le parti si adopereranno per disciplinare, in occasione del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali, l’adozione di meccanismi preventivi di conciliazione capaci di agevolare la soluzione delle controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione ed il rinnovo degli accordi collettivi.

 

[529] Art. 1

 

Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23/7/1993 tra il Governo e le parti sociali.

 

[530] PARTE PRIMA – Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie

 

[531] Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione

 

Nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23/7/1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato.

Hanno altresì potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.

 

[532] Art. 3 Designazione liste

 

FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza.

 

[533] Art. 4 Composizione delle R.S.U.

 

Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.

La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.

 

[534] Art. 5 Attribuzione dei seggi

 

Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito – secondo il criterio proporzionale puro – in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.

La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 4, 2° comma, del presente accordo.

Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.

Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l’azienda.

Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all’attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U.

 

[535] Art. 6 Composizione delle liste

 

Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico-organizzativi e socio-professionali nei collegi elettorali.

Nella composizione delle liste sarà perseguita un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Organizzazioni Sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.

 

[536] Art. 7 Numero dei componenti R.S.U.

 

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23/7/1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato:

 

  1. a) componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;

 

  1. b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

 

  1. c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

 

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

 

  1. a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;

 

  1. b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 90 dipendenti;

 

  1. c) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti;

 

  1. d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti;

 

  1. e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti;

 

  1. f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti;

 

  1. g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti;

 

  1. h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti.

 

Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.

 

[537] Art. 7/BIS

 

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20/5/70, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

 

  1. a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200

 

  1. b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;

 

  1. c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b),

 

salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.

In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l’espletamento del mandato.

 

[538] Art. 8 Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio

 

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già l D per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dai CCNL (o accordi collettivi di diverso livello) in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

II monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità produttiva e quindi non cumulabile tra diverse unità produttive di una stessa azienda.

FILCAMS – FISASCAT e UILTuCS convengono di valutare periodicamente l’andamento e l’uso del monte ore.

Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U. il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..

 

[539] Art. 9 Compiti e funzioni

 

FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti. Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nei CCNL nonché in attuazione delle politiche, confederali delle OO.SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.

 

[540] Art. 10 Durata e sostituzione nell’incarico

 

I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.

La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all’attività sindacale che l’azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale.

Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi.

In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.

In caso di dimissioni di un componente la R.S.U., lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

 

[541] Art. 11 Revoca delle R.S.U.

 

A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle R.S.U.. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell’assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dai CCNL deve essere richiesta da non meno di 1/3 dei lavoratori componenti il medesimo collegio.

 

[542] Art. 12 Clausola di salvaguardia

 

Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20/5/1970 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopracitata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.

 

[543] PARTE SECONDA – Disciplina della elezione della R.S.U.

 

[544] Art. 1 Validità delle elezioni – Quorum

 

Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U. mediante una adeguata campagna di informazione.

Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.

 

[545] Art. 2 Elettorato attivo e passivo

 

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri non in prova, in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.

Ferma restando l’eleggibilità degli operai, degli impiegati e dei quadri non in prova in forza all’unità produttiva possono essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.

I CCNL dei settori regoleranno limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo di particolari fattispecie di lavoratori non a tempo indeterminato (es. lavoratori stagionali).

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del Comitato elettorale.

 

[546] Art. 3 Presentazione delle liste

 

Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all’art. 2, 1° parte, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

II Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all’attività sindacale.

 

[547] Art. 4 Comitato elettorale

 

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituito un Comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall’unità produttiva, non candidato.

 

[548] Art. 5 Compiti del Comitato elettorale

 

Il Comitato elettorale ha il compito di:

 

  1. a) ricevere la presentazione delle liste;

 

  1. b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;

 

  1. c) verificare la valida presentazione delle liste;

 

  1. d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;

 

  1. e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

 

  1. f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;

 

  1. g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste

 

[549] Art. 6 Scrutatori

 

È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

 

[550] Art. 7 Segretezza del voto

 

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

 

[551] Art. 8 Schede elettorali

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

[552] Art. 9 Preferenze

 

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.

L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

 

[553] Art. 10 Modalità della votazione

 

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività aziendale. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione dell’albo esistente presso le aziende, almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 

[554] Art. 11 Composizione del seggio elettorale

 

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 6 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.

 

[555] Art. 12 Attrezzatura del seggio elettorale

 

A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

 

[556] Art. 13 Riconoscimento degli elettori

 

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

 

[557] Art. 14 Compiti del Presidente

 

Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.

 

[558] Art. 15 Operazioni di scrutinio

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) – al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvede-rà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione.

 

[559] Art. 16 Ricorsi al Comitato elettorale

 

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, alla associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.

 

[560] Art. 17 Comitato dei garanti

 

Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO.SS, presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

[561] Art. 18 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

 

La nomina a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle OO.SS.

 

[562] Art. 19 Adempimenti della Direzione aziendale

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15 giorni prima delle votazioni, nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

 

[563] Art. 20 L’intervento della legge

 

A conclusione del presente accordo tra FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS e la Confesercenti, le parti, riconfermando il valore della libertà sindacale e dell’autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinché eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all’efficacia erga omnes e all’eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.

 

[564] Art. 20/BIS Disposizioni varie

 

I membri del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, qualora in forza all’unità produttiva, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20/5/1970, n. 300.

Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A. e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.

 

[565] Art. 21 Clausole per la provincia autonoma di Bolzano

 

II presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all’art. 5 bis della legge 236/93.

 

[566] Art. 22 Clausola finale

 

Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera della parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

 

[567] APPENDICE 2 – Protocollo sui contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario distribuzione e servizi e turismo

 

Lo scenario

 

Multidimensionalità dei ruoli e autonomia operativa costituiscono il tratto caratteristico che segna l’evoluzione delle professioni nel settore del terziario, della distribuzione dei servizi e del turismo. In particolare:

 

– le tradizionali funzioni aziendali, pur rimanendo alla base del disegno formale della organizzazione, vengono nei fatti ridisegnate secondo una logica di processo unitario incentrato sulle attività che creano valore per la clientela;

 

– è frequente l’accorpamento di alcune figure professionali tradizionali e/o l’attribuzione in capo alla medesima persona di un articolato insieme di compiti e mansioni, anche relativi a “famiglie” professionali sostanzialmente differenti tra loro;

 

– la scala gerarchica tende ad essere compressa in un organigramma piatto, al cui interno il lavoro è svolto da gruppi di persone che operano con grande autonomia e sono assistiti da pochi responsabili funzionali.

 

Si afferma quindi l’esigenza di una managerialità diffusa, indotta dalla necessità di gestire in tempo reale il rapporto con il cliente, il quale “partecipa” alle attività aziendali e, al loro interno, assume un ruolo attivo e condizionante.

Tale esigenza concorre a determinare le competenze necessarie per lo svolgimento della prestazione e, orienta, di conseguenza, la predisposizione dell’offerta formativa.

Nel contempo, l’incubazione di managerialità costituisce per il lavoratore garanzia di occupabilità e apre la strada ad un percorso di carriera orientato alla crescita professionale, rispetto al quale il rapporto di apprendistato costituisce la naturale soglia di ingresso.

 

Il quadro normativo

 

Il D.M.8/4/1998 (NOTA 1) prevede l’articolazione dei contenuti delle attività formative per gli apprendisti in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali.

I contenuti a carattere trasversale sono individuati dall’art. 1 del D.M. 20/5/1999:

 

ACCOGLIENZA, VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INGRESSO E DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO:

Conoscere e condividere gli obiettivi e i contenuti dell’attività formativa;

Saper effettuare l’autovalutazione delle competenze possedute e dei fabbisogni formativi.

 

COMPETENZE RELAZIONALI

Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;

Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);

Analizzare e risolvere situazioni problematiche;

Definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa.

 

ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA

Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa;

Conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa:

– le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia ed efficienza);

– il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);

Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;

Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;

Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo di lavoro.

 

SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE)

Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;

Conoscere i principali fattori di rischio;

Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20/5/1999, i contenuti a carattere professionalizzante devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi(NOTA 2):

 

– conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;

 

– conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;

 

– conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;

 

– conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);

 

– conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;

 

– conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

 

Lo stesso provvedimento stabilisce che nella costruzione dei percorsi formativi si tenga conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell’apprendista(NOTA 3).

 

L’Attuazione

 

Il CCNL Terziario 22/9/1999 e il CCNL Turismo 22/1/1999 prevedono la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato per il conseguimento di oltre cento qualifiche (NOTA 4).

Ne consegue una sostanziale impraticabilità di una trasposizione “secca” del disposto normativo, basata sull’organizzazione di una specifica offerta formativa per ciascuna di tali qualifiche.

La concreta realizzazione di tale ipotesi è ostacolata da tutta una serie di vincoli, riconducibili sia ai soggetti cui compete l’attivazione dell’offerta, sia all’ampia articolazione della domanda ed alle caratteristiche strutturali dei settori(5).

Occorre peraltro ricordare che l’apprendimento esterno al luogo di lavoro costituisce solo una parte del percorso formativo in alternanza, fondato sul costante rafforzamento ed ampliamento delle competenze mediante l’esercizio delle stesse nell’attività lavorativa.

Si è pertanto ritenuto opportuno proporre l’aggregazione dei potenziali destinatari in famiglie omogenee (NOTA 6)), articolate su più livelli: il settore (NOTA 7), l’area di attività (NOTA 8), il profilo tipo (NOTA 9).

Per le competenze di carattere trasversale, si prevede l’attivazione di un percorso formativo omogeneo per tutti i lavoratori di ciascuno dei due settori.

Per i contenuti a carattere professionalizzante una parte del percorso formativo sarà riferita ai settori, una parte sarà riferita alle specifiche aree di attività; una parte agli specifici profili tipo.

Le competenze indicate non sostituiscono né esauriscono gli obiettivi formativi indicati dal decreto ministeriale 20/5/1999.

Per ogni profilo sono state indicate le competenze chiave, astenendosi dal definire nel dettaglio le competenze richieste da ogni qualifica.

Tale dettaglio comporta un approfondimento che è rinviato al momento della progettazione operativa dei percorsi formativi.

E’ inoltre doveroso precisare che la sintesi proposta non esaurisce il vasto insieme delle professionalità che abitano l’universo dei settori considerati, né consenta di cogliere pienamente la natura delle trasformazioni organizzative in atto.

Al riguardo, si evidenzia la necessità di approfondire i temi inerenti la personalizzazione dei percorsi formativi, prevedendo che l’apprendista e l’impresa possano scegliere di aggregare in forma diversa le competenze da sviluppare, in ragione delle proprie specifiche esigenze (NOTA 10).

Normalmente i gruppi classe saranno composti per profilo tipo. In caso di insufficiente numero di apprendisti, i gruppi classe potranno essere composti per area di attività (nell’ambito del settore di appartenenza).

Inoltre, si suggerisce che possa essere prevista la suddivisione dell’aula in sottogruppi che effettueranno attività di project work, consentendo in tal modo l’approfondimento rispetto al profilo tipo e/o alla qualifica di riferimento.

Alcune delle qualifiche considerate sono comuni a più settori produttivi. Può quindi rendersi necessario inserire nel medesimo gruppo aula apprendisti che, pur provenendo da settori produttivi diversi, abbiano qualifiche affini. In tal caso, una parte del percorso formativo dovrà comunque essere dedicata alle competenze tipiche del settore e dell’area di provenienza.

Si sottolinea, infine, che il presente documento è stato elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazione delle aree di attività, l’individuazione dei profili tipo, i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle relative competenze non producono alcun effetto sui contratti individuali e collettivi di lavoro.

 

– Nota 1 –

Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 8/4/1998, in Gazzetta Ufficiale 14/5/1998, n. 110

 

– Nota 2 –

Art.2,comma1,D.M.20/5/1999,InGazzettaUfficiale15/6/1999,n.138

 

– Nota 3 –

Art.2,comma2,D.M.20/5/1999

 

– Nota 4 –

PerilCCNLdelterziario:tuttelefigureprofessionalidel3°e4°livello,quasituttedel5°livelloedalcune del 6° e del 2° livello; per il CCNL del turismo si tratta di tutte le figure professionali inquadrate nei livelli 3°, 4°, 5° e 6°S e di alcune figure inquadrate nel livello 6; per brevità, se ne omette l’elencazione, rinviando alla lettura del testo contrattuale

 

– Nota 5 –

prevalenzadipiccoleemedieimprese,ridottonumeromediodidipendenti,elevatefluttuazionistagionali dell’attività, svolgimento dell’attività lavorativa su ciclo continuo, etc.

 

– Nota 6 –

I”confini”ditaligruppisonostatitracciatiassumendoariferimentoleprincipaliareeincuisiarticolal’attività aziendale; si è inoltre avuto cura di privilegiare le attività in cui attualmente si registra il maggior addensamento del personale dipendente

 

– Nota 7 –

Sonostatiindividuatiduesettori:TurismoeTerziariodistribuzioneeservizi

 

– Nota 8 –

sonostateindividuateleseguentiareediattività:perilsettoreTurismo:alimentiebevande,ricevimentoepiani, servizi generali, promozione e commercializzazione, intrattenimento e wellness; per il settore Terziario distribuzione e servizi: front office e funzioni ausiliarie, servizi generali, promozione e commercializzazione

 

– Nota 9 –

sonostatiindividuati14profilitipoperilsettoreTurismoe7profilitipoperilsettoreTerziario,distribuzione e servizi; ciascun profilo comprende una pluralità di qualifiche, intendendosi per tali quelle individuate dal sistema di classificazione del personale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro

 

– Nota 10 –

in particolare, crediti, deficit formativi ed organizzazione dei processi lavorativi.

 

[568] Verbale di accordo 25/6/209 – Patto per il lavoro

 

Il giorno 25/6/2009, tra la CONFESERCENTI e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi.

 

[569] 1. Occupazione

 

La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo il settore Terziario, Distribuzione e Servizi, accentuando gli elementi di preoccupazione per il futuro dei settori interessati ed i relativi livelli occupazionali.

Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno all’occupazione ed alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività ed alla perdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi.

Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale, penalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne ed i giovani, sia attraverso il calo dell’occupazione a tempo indeterminato a fronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione della forza lavoro a tempo determinato.

A questo fine, le parti ritengono necessario favorire la stabilità dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti dalle normative vigenti (CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà di tipo A e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell’orario di lavoro, ecc.).

In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di confronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate alla salvaguardia dell’occupazione.

Contestualmente, le parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed allargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al reddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative conseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle Regioni, ritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell’avviso comune sottoscritto dalle parti l’8/4/2009 e nel quadro delle compatibilità finanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di integrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.

 

[570] 2. Politica fiscale e contributiva

 

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di difesa dei livelli occupazionali, diventa sempre più urgente da parte del Governo la convocazione di un tavolo di settore con le Organizzazioni firmatarie il presente Patto, al fine di dare coerente attuazione a quanto contenuto nell’Avviso Comune siglato dalle Parti sociali l’8/4/2009 e determinare le ulteriori misure necessarie al sostegno di uno sviluppo qualificato del settore, fondato su una crescita della capacità competitiva delle aziende e la garanzia di continuità dell’occupazione stabile. In tal senso, vanno introdotti meccanismi premianti per le aziende che non attuino interventi strutturali di riduzione del personale e rafforzate le agevolazioni già previste per quelle aziende che procedono ad incrementare l’occupazione.

In questo quadro, diventa fondamentale agire sulla leva fiscale, intesa quale strumento di sostegno allo sviluppo, di redistribuzione equa del reddito e di lotta al lavoro irregolare. Le parti ritengono opportuno, pertanto, un intervento pubblico teso a ridurre sensibilmente il divario esistente tra costo complessivo sostenuto dalle imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi per il lavoro e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi.

Tra le misure a carico della fiscalità generale, finalizzate a tali obiettivi e coerenti con un riequilibrio della pressione fiscale tra i livelli di governo centrale e locale, che non determini un aggravio del carico fiscale per i cittadini, vanno sostenute:

 

– da una parte, il meccanismo della deduzione forfetaria dalla base imponibile dell’IRAP di alcune voci contributive e di una parte delle somme eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo di anticipazione dei trattamenti di CIG;

 

– dall’altra, l’aumento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e la detassazione degli incrementi salariali legati alla produttività.

 

Inoltre, anche al fine di procedere ad un necessario riequilibrio della struttura contributiva, sarà indispensabile attivare idonei provvedimenti legislativi finalizzati alla riduzione progressiva degli oneri a carico del lavoratore, sostenuti per prestazioni sociali, nella salvaguardia del sistema universale pubblico della previdenza ed assistenza.

 

[571] 3. Contrattazione

 

Al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo prioritario della difesa dei livelli occupazionali, a fronte dei processi di crisi esistenti nel settore e con l’obiettivo di determinare un rilancio dei consumi attraverso un miglioramento dei margini di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, le parti riaffermano la contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, quale sede ove determinare le risposte più aderenti alle necessità ed alle peculiarità delle aziende e dei lavoratori nella attuale fase di crisi ed, in questo senso, ritengono importante qualificarne ulteriormente la funzione.

In particolare, a fronte di eventuali criticità derivanti dalla situazione di crisi, ovvero, in occasione del rinnovo degli accordi di secondo livello, potrà essere effettuata una verifica sulle norme in materia di organizzazione del lavoro (orari, turni, lavoro domenicale, straordinari, …) definite con gli accordi nazionali, territoriali o aziendali vigenti, in attuazione di quanto previsto dal Cap. II art. 6 e Cap. III art. 10 del CCNL vigente. Le modalità più idonee al conseguimento dell’obiettivo della salvaguardia occupazionale e del miglioramento dei margini di competitività delle aziende definite in materia di organizzazione del lavoro saranno oggetto di accordo in sede di contrattazione di secondo livello.

Al tempo stesso, in sede di contrattazione di secondo livello devono essere perseguiti gli obiettivi prioritari della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla presenza diffusa dell’occupazione femminile e della difesa e valorizzazione professionale del lavoro, rafforzando gli interventi di formazione professionale, sia verso le fasce di nuovo ingresso, a partire dagli apprendisti, sia verso gli interventi di formazione continua.

 

[572] 4. Relazioni sindacali

 

Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore.

Le parti condividono – pertanto – la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere.

In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l’Azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa.

Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull’andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31/12/2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione.

Il presente Patto per il lavoro nel Terziario, Distribuzione e Servizi costituisce parte integrante del CCNL 23/7/2008, che si intende integralmente confermato e recepito.

Nella stesura del suddetto CCNL 23/7/2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente:

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 25/6/2009, di cui al “Patto per il lavoro” e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l’intera vigenza contrattuale.

Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo Unico contrattuale.

 

[573] Ipotesi di accordo 15/3/2011

 

[574] Regolamento della commissione di certificazione

 

La commissione di certificazione dell’ente bilaterale della provincia di _______________;

 

– Visti gli artt. 68 e da 75 a 84 del D.Lgs. n. 276 del 2003, cosi come modificati dal D.Lgs. n. 251 del 2004, dalla legge n. 266 del 2005 e dalla legge n. 183 del 2010;

 

– Visti gli artt. 30 e 31 della legge n. 183 del 2010;

 

– Visti gli artt. 410 e ss. del codice di procedura civile, cosi come modificati dalla legge n. 183 del 2010;

 

– Visto l’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008, come successivamente modificato ed integrato;

 

– Visto l’art. 37 ter dell’Accordo di rinnovo del CCNL Terziario del 15/3//2011, che istituisce le Commissioni di certificazione all’interno degli Enti Bilaterali Territoriali:

 

– Considerata la Circolare INPS n. 71 dell’1/6/2005, che ha fornito indicazioni in merito alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di certificazione;

 

– Considerata la Direttiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali dell’18/9/2008, che ha inteso rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al D.Lgs. 23/4/2004, n. 124 contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza In materia di previdenza sociale e di lavoro a norma dell’art. 8 della legge 14/2/2003, n. 30;

 

– Considerate le sentenze del Consiglio di Stato n. 1842 del 22/2/2009 e n. 736 del 9/2/2009 in tema di accesso agli atti e tutela della riservatezza;

 

– Ritenuto, pur in assenza di una specifica norma di legge, di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche la procedura di certificazione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

 

– Dispone, nella seduta del _____ e con votazione unanime, l’adozione del presente regolamento:

 

[575] Regolamento della Commissione di certificazione costituita presso l’EBT della provincia di _____________

 

[576] Art. 2 Composizione e competenze della commissione

 

  1. La Commissione è composta da un Presidente, scelto congiuntamente tra ex giudici, avvocati, professori universitari giuslavoristi o funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, e da altri sei componenti, dei quali tre su designazione della CONFESERCENTI PROVINCIALE tre su designazione delle Organizzazioni Sindacati).

 

  1. Al fine di garantire l’operatività della Commissione sono, inoltre, designati 6 componenti supplenti, dei quali 3 su designazione della CONFESERCENTI PROVINCIALE e 3 su designazione delle Organizzazioni Sindacali

 

  1. La Commissione esercita le competenze assegnate dal CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi.

 

  1. Ai sensi dell’art. 31 comma 10. della Legge n. 183/2010, in caso di certificazione di clausole compromissorie le parti, davanti alla Commissione di certificazione, possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale cui abbiano conferito mandato.

 

[577] Art. 3 Norme relative ai componenti della Commissione

 

  1. Sono componenti effettivi della Commissione i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del presente regolamento.

 

  1. I componenti effettivi e supplenti della Commissione di Certificazione devono essere in possesso del requisiti di moralità di cui all’art. 5, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 276/2003 e dei requisiti minimi di professionalità che consentano l’espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera la Commissione di certificazione.

 

  1. Fatte salve le previsioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l’aver maturato esperienze professionali per almeno 24 mesi, anche all’Interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con 1 compiti della Commissione di Certificazione.

 

  1. I componenti della Commissione di Certificazione sono tenuti ad astenersi dai partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione che inseriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri.

 

  1. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal precedente comma 4, l’interessato comunicherà tempestivamente la propria motivata astensione alla Commissione ed il Presidente provvedere alla sua sostituzione, convocando altro componente effettivo o supplente designato dalla parte che aveva provveduto alla designazione del componente astenuto.

 

6.La funzione di componente, effettivo o supplente, della Commissione ha termine nei caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l’aveva espressa, ovvero in caso di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al secondo comma del presente articolo.

 

[578] Art. 4 Commissioni istruttorie

 

  1. La Commissione può costituire una o più Commissioni istruttorie per lo svolgimento delle attività, preliminari a quelle di vera e propria certificazione.

 

  1. Tale Commissione ha compiti esclusivamente Istruttori e non deliberativi; provvede in particolare all’esame delle istanze assegnatele a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione; può altresì essere incaricata dal Presidente di espletare l’audizione delle parti, nei rispetto delle disposizioni dei presente regolamento, redigendone verbale e riferendone per i seguiti in Commissione.

 

  1. In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.

 

  1. Ai componenti delle Commissioni del presente art. si applicano le previsioni contenute nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

 

  1. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4, l’interessato comunicherà tempestivamente la propria motivata astensione alla Commissione ed il Presidente provvedere alla sua sostituzione.

 

[579] Art. 5 Sotto-Commissioni

 

  1. In relazione al carico di lavoro della Commissione, riferibile sia al numero delle istanze sia al grado di complessità e di difficoltà dei casi prospettati, e alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto-Commissioni di certificazione.

 

  1. Ciascuna sotto-Commissione ha compiti autonomi di certificazione ed opera con almeno 2 componenti, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale.

 

  1. La sotto-Commissione è presieduta dal Presidente della Commissione di Certificazione.

 

[580] Art. 6 Validità delle sedute e delle delibere della commissione e delle sotto-commissioni

 

  1. Per la validità delle sedute della Commissione, ferma restando la garanzia di composizione paritetica, è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due componenti, uno espressione di parte datoriale ed uno espressione di parte sindacale.

 

  1. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti presenti.

 

[581] Art. 7 Modalità operative e disposizioni generali in tema di avvio delle procedure

 

L’istanza di avvio delle procedure è formulata per iscritto in conformità al modello e secondo le istruzioni pubblicate all’indirizzo internet _________ (L’EBT), La Commissione approva periodicamente la modulistica necessaria per l’espletamento delle proprie attività, e pubblica quella di eventuale utilità per le parti istanti al medesimo indirizzo internet.

 

  1. La istanza è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero – ove venga attivata – secondo posta elettronica certificata (PEC) o anche mediante consegna a mano. In quest’ultimo caso verrà rilasciata ricevuta in merito all’avvenuta ricezione.

 

  1. La Segreteria della Commissione acquisisce l’istanza e provvede,a registrare con numerazione progressiva gli estremi della stessa in un apposito registro.

 

[582] Art. 8 Norme in materia di accesso agli atti

 

  1. Oltre ai componenti della Commissione, che accedono alla documentazione inerente l’attività della Commissione senza particolari formalità, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.

 

  1. A tutela del diritto alta riservatezza del prestatore di lavoro, eventualmente parte della procedura di certificazione, la Commissione non consente al datore di lavoro la visione e/o la estrazione di copia dell’eventuale verbale di audizione del prestatore di lavoro.

 

  1. La tutela di cui al comma 2 viene meno nei caso in cui il prestatore di lavoro manifesti l’intenzione di procedere giudizialmente per fatti relativi al contratto oggetto della procedura di certificazione.

 

  1. In ogni caso, resta salvo l’obbligo di esibizione del verbale a seguito di apposito provvedimento e/o richiesta dell’autorità giudiziaria.

 

  1. Nel caso in cui II datore di lavoro presenti una pluralità di istanze di certificazione, la Commissione valuterà l’opportunità di concedere allo stesso, a seguito di apposita richiesta, copia dei verbali compilati dal prestatori di lavoro, comunque sempre previo oscuramento del dati anagrafici e di quanto risultasse necessario ai fine di garantire l’anonimato di questi ultimi.

 

[583] Art. 9 Requisiti essenziali dell’istanza

 

  1. Sono requisiti essenziali dell’istanza:

 

  1. a) l’esatta individuazione delle parti richiedenti, dei loro domicilio e della sede o della dipendenza dell’azienda interessata;

 

  1. b) l’indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti; e) l’indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali In relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;

 

  1. d) l’allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente 1 dati anagrafici e fiscali delle parti;

 

  1. e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l’allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;

 

  1. f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l’indicazione della legale qualità dei firmatari, corredata di idonea procura;

 

  1. g) l’allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.

 

[584] Art. 10 (Comunicazione alla DPL, Registrazione e conservazione)

 

  1. Non appena pervenuta l’istanza di certificazione, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 78, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 276 del 2003, e fermo restando quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del presente regolamento in merito all’accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati, la Commissione di certificazione comunica alla Direzione provinciale del lavoro l’inizio del procedimento, fornendo un documento di “inizio del procedimento” con indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che della data di ricevimento dell’istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa.

 

  1. Ai medesimi effetti, qualora la Commissione debba richiedere alle parti interessate documentazione integrativa necessaria, la comunicazione alla DPL è tardata al momento della ricezione della stessa.

 

  1. L’eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’istanza. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell’istanza in un registro anche informatico appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.

 

  1. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei documenti e con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all’art. 78, comma 3, del D.Lgs. 276 del 2003 decorre dalla data di estinzione dei rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione. Detta conservazione avviene presso la sede della Commissione per la durata di cinque anni dalia data di estinzione dei contratto certificato.

 

[585] Art. 11 Vaglio preliminare

 

  1. Il Presidente nel rispetto dell’ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procede alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi degli artt. 6 e 9 del presente regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvede a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo.

 

[586] Art. 12 Calendarizzazione dei lavori

 

  1. Il Presidente verificata la regolarità e completezza delle istanze ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redige il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine tiene conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, della eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più sotto-Commissioni ai sensi degli articoli che precedono e della necessità di concludere il procedimento nel termini di legge, salvo quanto previsto dall’art. 10 dei presente regolamento. Ove necessario, provvede a convocare le parti per l’audizione dinanzi alla Commissione di certificazione ovvero alla Commissione istruttoria, ove costituita, indicando la data e l’ora stabilite. La comunicazione del calendario delle sedute con l’Indicazione delle relative pratiche rivolta alla Direzione provinciale del lavoro ha valore di comunicazione di inizio del procedimento al sensi dell’art. 78, comma 2, Iett. a) del D.Lgs. e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica.

 

[587] Art. 13 Convocazione delle commissioni e comunicazioni

 

  1. li Presidente convoca la Commissione o, se del caso, la sotto-Commissione comunicando ai componenti effettivi, a mezzo posta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l’elenco delle pratiche inserite nell’ordine del giorno, almeno 1 volta al mese.

 

[588] Art. 14 Istruttoria sostanziale

 

  1. La Commissione, ove ritenuto necessario, può richiedere, tramite comunicazione scritta, chiarimenti e/o integrazioni alle parti, e/o convocarle per l’audizione dinanzi alfa Commissione di certificazione ovvero alla Commissione istruttoria, ove costituita, indicando la data e l’ora stabilite.

 

  1. Le parti intervengono direttamente all’audizione. La parte impossibilitata comunica, le motivazioni del caso, con l’eventuale documentazione probatoria, al Presidente o al Commissario istruttore, che decide per il rinvio, nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 16, dandone atto nel corso della seduta della Commissione.

 

  1. Le parti vengono sentite tra loro disgiuntamente.

 

  1. Nel caso risultassero attivate contestualmente da parte dei medesimo datore di lavoro una pluralità di procedure di certificazione, la Commissione potrà procedere, ove ritenuto opportuno, all’audizione contemporanea di più prestatori di lavoro.

 

  1. Alle dichiarazioni scritte rese dalle parti In sede di audizione o di riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Commissione si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”), con particolare riferimento agli artt. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”) e 76 (Norme penali).

 

[589] Art. 16 Provvedimento

 

  1. Sia il provvedimento di certificazione che quello di diniego, sia qualsiasi altro provvedimento la Commissione intenda adottare, per loro natura, devono essere necessariamente motivati e contenere l’indicazione dell’autorità presso la quale è possibile presentare il ricorso, del termine per presentarlo e dei propri effetti.

 

  1. Il provvedimento della Commissione contiene per relatlonem tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, è conforme alla delibera e alle motivazioni in essa espresse e dà atto degli elementi fondamentali di valutazione utilizzati.

 

  1. Il provvedimento della Commissione viene redatto in forma scritta In triplice originale: uno rimane agli atti d’ufficio e deve essere conservato per il periodo previsto dall’art. 78, comma 3 del Decreto Legislativo, mentre gli altri due vengono trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione.

 

  1. Nel caso in cui la Commissione o sotto-Commissione lo reputi necessario, si potrà procedere ad ulteriori istruttorie sostanziali (audizioni delle parti o richieste di chiarimenti ed integrazioni), anche successivamente alla prima. L’Istanza verrà deliberata nella prima seduta utile successiva al completamento dell’intera istruttoria.

 

[590] Art. 17 Termini del procedimento

 

Dalla data di ricezione della istanza ovvero della documentazione Integrativa richiesta decorre il termine di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 276/2003.

 

  1. Il procedimento deve essere portato a termine entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero dal ricevimento dell’ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 giorni di cui sopra si intende sospeso nei periodo feriale, che viene concordato dal ______ al _____ di ogni anno.

 

[591] Art. 18 Ipotesi di sospensione del procedimento

 

  1. Il procedimento rimane sospeso, fino al venir meno della causa ostativa e fermo restando il termine massimo di 60 gg individuato nel successivo art. 19 nelle seguenti ipotesi:

 

  1. a) mancata dichiarazione di disponibilità anche di una soia delle parti a fissare una data per l’audizione;

 

  1. b) mancata presentazione di una o di entrambe le parti all’audizione nella data in precedenza concordata;

 

  1. c) mancata dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di un accesso istruttorio nei locali aziendali; d) mancata trasmissione dei documenti Integrativi o dei chiarimenti richiesti dalia Commissione per iscritto alle parti.

 

[592] Art. 19 Conclusione del procedimento per volontà o inattività delle parti

 

  1. Il procedimento si ritiene concluso, senza possibilità residua di addivenire alla delibera di accoglimento o di rigetto da parte della Commissione, in caso di acquisizione agii atti di rinuncia espressa, sottoscritta da una o da entrambe le parti, attestante il venir meno della volontà singola o congiunta di proseguire il procedimento. In tal caso la Commissione emetterà un provvedimento di conclusione dei procedimento con indicazione della relativa causale, espletando le formalità di cui all’art. 16, comma 3.

 

  1. Le parti, nel corso del procedimento, hanno a disposizione – congiuntamente e complessivamente – 15 giorni dalia presentazione dell’istanza per dare riscontro alle richieste della Commissione, con decorrenza del termine dalla ricezione delle medesime. In caso di inattività delle parti, ed in particolare di mancanza, totale o parziale, di riscontro alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni della Commissione o di disponibilità a concordare una data per le audizioni o per la visita dei locali aziendali, la Commissione, verificato II superamento del termine massimo di 60 giorni potrà emettere un provvedimento di conclusione del procedimento per rinuncia implicita di una o di entrambe le parti, con indicazione della relativa causale ed espletando le formalità di cui all’art. 16, comma 3.

 

[593] Art. 20 Rapporti con i servizi ispettivi e di vigilanza

 

  1. Nell’ottica di una leale collaborazione con i servizi ispettivi e di vigilanza, la Commissione sospende il procedimento nel caso in cui apprenda per iscritto, da una delle parti o dai servizi stessi, dell’avvenuto accesso ispettivo in periodo antecedente la ricezione dell’istanza ed avente ad oggetto il medesimo contratto oggetto di richiesta di certificazione.

 

[594]  Verbale di accordo 20/2/2011 – Detassazione

 

Il giorno 20/12/2011, tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL UILTUCS-UlL,

 

– Visto l’art. 2 del D.L. 27/5/2008 n. 93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/7/2008, n. 126.

 

– Visto l’art. 5 del D.L. 29/11/2008 n. 185.

 

– Visto l’art. 2, commi 156 e 157, della Legge 23/12/2009, n. 191 per il 2010.

 

– Visto l’art. 53, comma 1, D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010, n. 122.

 

– Visto l’art. 1, comma 47, Legge 13/12/2010, n. 220.

 

– Visto l’art. 26, Legge 15/7/2011, n. 111.

 

– Visto l’art. 22, comma 6, Legge 12/11/2011, n. 183.

 

 

Premesso che

 

– nel settore del Terziario di Mercato gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all’applicazione di istituti quali il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche e flessibili, il lavoro a turno, il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa;

 

– l’art. 1, comma 47, Legge 13/12/2010, n. 220, ha dato attuazione all’art. 53, comma 1, D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010, n. 122 in materia di tassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

 

– che l’art. 26 della Legge 15/72011, n. 111, così come modificato dall’art. 22, comma 6, della Legge 12/11/2011, n. 183, estende a tutto il 2012 Io sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello entro il limite di spesa di 650 milioni di euro;

 

– che il Governo, sentite le parti sociali, provvedere entro il 31/12/2011, alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto dall’art. 26 della Legge 15/72011, n. 111, così come modificato dall’art. 22, comma 6, della Legge 12/11/2011, n. 183, nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

 

 

Convengono

 

che l’accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello, o precedenti intese verbali, costituisce un modello per l’attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

 

[595] Accordo tipo

 

Data, _____________

 

Le Parti

 

Le Confesercenti di _____________

 

e FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTUCS-UIL

 

 

Premesso che

 

– con circolare n. 3/E del 14/2/2011 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell’applicazione – per il periodo d’imposta 2011 – dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

 

– l’art. 26 della Legge 15/7/2011, n. 111, così come modificato dall’art. 22, comma 6, della Legge 12/11/2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;

 

– le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

 

– qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012

 

 

Si conviene quanto segue

 

per l’anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio di . _____________ (regione/ provincia/ bacino) sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate e dei Ministero del Lavoro del 14/2/2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

 

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o dall’Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfetaria per lavoro straordinario, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l’innovazione ed efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.

I datori di lavoro che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno comunicarlo per iscritto alle R.S.A./R.S.U. o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all’Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

 

[596] Verbale di accordo 22/5/2014 – Detassazione

 

Il giorno 22/5/2014, CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

 

– Visto l’art. 1, comma 481, Legge 24/12/2012, n. 228;

 

– Visto l’art. 1, comma 413, Legge 27/12/2013, n. 147;

 

– Visto il DPCM 19/2/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29/4/2014, che, all’art. 1, comma 4, rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni recate dal DPCM 22/1/2013.

 

Confermano i contenuti dell’accordo del 20/6/2013 e pertanto siglano l’Accordo Tipo territoriale per il 2014, che si allega..

 

[597] Accordo tipo territoriale

 

CONFESERCENTI della Provincia di _____________ e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, della Provincia di _____________

 

Premesso che

 

– il DPCM 19/2/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29/4/2014, nel confermare il DPCM 22/1/2013, ha dato attuazione all’art. 1, comma 481, Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

 

– le parti hanno sottoscritto il 22/5/2014 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività, confermando i contenuti dell’accordo del 20/6/2013;

 

– la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3/4/2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell’Accordo Quadro del 20/6/2013, di cui al comma precedente;

 

– è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.

 

si conviene quanto segue

 

fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di _____________, applicheranno l’imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2014 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda ai sensi dell’accordo quadro del 20/6/2013 e che hanno già comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno 2013, poiché sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità e ai limiti previsti dal DPCM 22/1/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29/3/2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n. 15/2013 e dell’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30/4/2013, in quanto confermati dal DPCM 19/2/2014.

 

Il presente accordo verrà depositato a cura dell’associazione datoriale firmataria, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confesercenti della Provincia di _____________ che ad esso si richiamano. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

 

[598] Protocollo d’intesa su aperture domenicali e festive nel settore del Commercio 12/7/2016

 

Con il decreto legge 201 del 2011, altrimenti noto come Salvaltalia – si è improvvisamente imposto a tutto il settore del commercio un regime di totale deregulation degli orari delle attività commerciali, rendendo possibile dal primo gennaio 2012 l’apertura 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno, domeniche e festività incluse.

La deregulation totale, cui si è arrivati improvvisamente, ha inciso pesantemente sull’organizzazione del mercato, del lavoro e sulla vita delle comunità. Il crollo dei consumi e la distorsione della concorrenza nata a seguito della deregulation hanno impresso una netta accelerazione all’emorragia di piccole e medie imprese del commercio.

In questi quattro anni, la deregulation ha portato ad un ulteriore peggioramento della vita delle piccole e micro imprese commerciali e a un arretramento delle condizioni dei lavoratori dipendenti; gran parte della mano d’opera occupata nel settore è femminile, per cui il problema risulta ancora più acuto, stante il carico di “lavoro di cura” che ancora grava in prevalenza sulle donne nel nostro Paese a fronte dell’insufficienza di strumenti volti alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Non va, inoltre, dimenticato che anche la condizione del lavoro autonomo, segnatamente i piccoli negozi, conosce problemi analoghi. La liberalizzazione introdotta con il decreto Salvaltalia ha espropriato, da un lato, le regioni delle proprie prerogative in materia

 

– riconducendo la disciplina del settore all’unico principio della concorrenza si è di fatto annullata la potestà concorrente delle regioni, a partire dalla programmazione territoriale – e, dall’altro, i comuni dal proprio ruolo di regolatori degli orari delle città. Confesercenti, Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno promosso in più occasioni interventi legislativi per una disciplina degli orari equilibrata, che consenta ai consumatori di soddisfare le proprie esigenze e agli operatori commerciali di poter contare su tempi di riposo adeguati per sé, per i collaboratori familiari e per i lavoratori.

La spinta ad una maggiore apertura e competitività del mercato non può inoltre sovrastare e travolgere l’esigenza comune del rispetto di alcuni valori etici/culturali della comunità, a cui tutti i cittadini appartengono.

 

Tutto ciò premesso

 

Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si impegnano, entro il 31/12/2016, a promuovere al II livello accordi che possano gestire, articolare e modificare, in base alle esigenze oggettive anche legate alla stagionalità, la chiusura delle attività commerciali per almeno 12 giornate domenicali o festive all’anno, anche in coerenza con la competenza in materia della contrattazione di II livello contenuta nel CCNL TDS.

Restano escluse dal campo di applicazione di tale intesa le imprese che operando all’interno di gallerie commerciali sono obbligate contrattualmente ad un calendario di aperture.

 

[599] Accordo sulla Governance e su i criteri di funzionamento degli Enti e Fondi Bilaterali Nazionali e Territoriali 12/7/2016

 

Il giorno 12/7/2016 tra

CONFESERCENTI

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS

è stato raggiunto il seguente

Accordo sulla Governance e su i criteri di funzionamento degli Enti e Fondi Bilaterali Nazionali e Territoriali 12/7/2016

 

Il presente Accordo Quadro regola il sistema della bilateralità afferente al terziario, alla distribuzione ai servizi e al turismo della contrattazione collettiva di Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. In particolare, il presente Accordo Quadro dispone i principi e gli assetti che riguardano gli enti e i fondi bilaterali nazionali nonché gli enti bilaterali territoriali (EBT) che a essi siano riferibili.

Le parti del presente Accordo Quadro si riconoscono nel sistema sindacale e di rappresentanza a cui è connessa la bilateralità che viene di seguito disciplinata.

 

PREMESSA

 

Nel corso degli ultimi anni la bilateralità ha assunto ruoli e funzioni determinati per il mercato del lavoro e per il welfare contrattuale, incidendo di fatto sul benessere complessivo del lavoratore e la qualità del lavoro.

L’evoluzione della contrattazione e delle relazioni sindacali da un lato, la crisi economica e del mercato del lavoro dall’altro, richiedono significativi aggiornamenti istituzionali della bilateralità.

Il presente Accordo Quadro è volto a ridefinire i modelli istituzionali, aspirando a un assetto regolativo omogeneo e stabile.

Occorre precedere nell’attuazione dell’accordo di Governance sottoscritto nel 2010 e, nel contempo implementarlo anche attraverso l’introduzione di previsioni che Io rendano maggiormente incisivo.

In tale prospettiva, i principi generali che qui si assumono essenziali per il rinnovamento e la regolazione della bilateralità sono i seguenti.

Le Parti, nel riconoscere le potenzialità della bilateralità nonché le opportunità per le imprese e per i lavoratori, affermano che la bilateralità debba essere luogo di partecipazione e dialogo costruttivo non sede di confronto negoziale.

Le parti ritengono altresì che tra gli obiettivi strategici che il sistema bilaterale potrà assolvere ci siano anche quelli del welfare e della staffetta generazionale.

Le Parti intendono consolidare la politica di trasparenza nella gestione degli Enti/Fondi di origine contrattuale aventi natura bilaterale, in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori. Per le stesse ragioni, intendono perseguire l’obiettivo dell’efficienza massima dei Fondi/Enti strettamente legata alla loro capacità di funzionare secondo criteri di buona gestione coerenti con le risorse gestite e governati da adeguate professionalità. E’ fondamentale che nella gestione degli Enti/Fondi si adottino criteri di trasparenza, efficienza e sostenibilità, evidenziati nei bilanci/rendiconti, nei budget previsionali e nei documenti di programmazione, individuati il giusto equilibrio tra servizi/prestazioni forniti e costi.

La sostenibilità futura è anche legata alla capacità di rendere attrattivi gli Enti ed i Fondi in funzione di servizi più efficaci.

In ragione della sostenibilità sarà fondamentale promuovere aggregazioni di enti bilaterali tra territori regionali limitrofi al fine di ottimizzare le gestioni per erogare servizi e prestazioni adeguati.

Al fine di assicurare una maggiore razionalizzazione e efficienza del sistema del sistema della bilateralità le parti si impegnano a intraprendere un percorso anche attraverso la costituzione di un’apposita Commissione, per realizzare l’accorpamento dei due Enti bilaterali nazionali EBN.TER ed EBN e territoriali nel rispetto delle relative fonti contrattuali nazionali.

Va altresì considerata la volontà di comparti aderenti a Confesercenti di partecipare alla bilateralità e al welfare consolidato nel sistema, senza modificare l’assetto costitutivo delle parti istitutive e previa positiva valutazione congiunta.

 

  1. FONTI

 

Il contratto collettivo nazionale è la fonte primaria della bilateralità e del welfare contrattuale e definisce compiti e contribuzione.

I contenuti delle prestazioni e le contribuzioni non sono materia di contrattazione territoriale.

Al fine, pertanto, di riordinare e chiarire la gerarchia delle fonti e gli ambiti di agibilità all’interno delle norme, andranno definiti i meccanismi di riconoscimento di eventuali previsioni locali già esistenti sulla bilateralità, secondo la rispondenza a tutte le regole stabilite dalle Parti a livello nazionale.

Sono altresì fonti della bilateralità e del welfare contrattuale:

 

– Statuto: svolge funzione costitutiva dell’Ente bilaterale e/o del Fondo, disciplina il funzionamento degli organi, definisce gli scopi e i principi dell’organizzazione;

 

– Regolamento: atto interno, che disciplina le modalità di gestione della contabilità, il funzionamento, gli acquisti e gli investimenti e l’attuazione dei compiti previsti dallo statuto.

 

  1. COMPITI DELLE PARTI

 

Le Parti firmatarie del presente accordo intendono realizzare una puntuale separazione tra atti di indirizzo e controllo rispetto alla ordinaria gestione dei Fondi, attraverso l’istituzione di un Comitato di indirizzo e controllo, richiamato negli Statuti dei Fondi/Enti nazionali.

Il Comitato, composto dalle parti istitutive, svolgerà funzioni di verifica e monitoraggio sull’attuazione delle nuove linee sulla bilateralità.

Fermi restando i poteri degli organi degli Enti e Fondi previsti dagli statuti, il Comitato definisce orientamenti vincolanti in merito a:

 

– Verifica periodica per l’attuazione del presente accordo di governance;

 

– Assetto organizzativo dei Fondi ed Enti nazionali ;

 

– Statuto e Regolamento sia per Ente unico nazionale che per gli EBT;

 

– Definizione dei principi del codice etico;

 

– Contenimento dei costi di funzionamento in coerenza con i principi contenuti nel presente accordo;

 

– Verifica dei requisiti per la nomina delle funzioni direttive;

 

– Definizione di eventuali sistemi premiatiti;

 

– Coerenza tra funzioni previste negli organigrammi e inquadramenti;

 

– Procedure per la selezione del personale;

 

– Promozione della gestione coordinata dei servizi tra Fonti/Enti per una migliore efficienza gestionale;

 

– I documenti di programmazione;

 

– Modalità di intervento ai fini dell’erogazione delle prestazioni, da parte dell’Ente Nazionale rispetto agli Enti bilaterali territoriali in situazioni di inerzia o inadempimento con le indicazioni contrattuali, statutarie e regolamentari;

 

– Individuazione della massa critica per la operatività degli EBT.

 

Posta l’importanza della bilateralità e della funzione sociale e pubblica da essa svolta, le Parti concordano di agire in sinergia al fine di realizzare un governo ed una gestione efficienti, trasparenti e professionalmente qualificati degli enti e dei fondi.

Le Parti concordano, altresì, di condividere nel Comitato di indirizzo e controllo politiche di promozione del welfare contrattuale nei confronti delle Istituzioni, anche attraverso l’organizzazione di appositi eventi e campagne specifiche indirizzate ai potenziali aderenti quali imprese e lavoratori.

 

  1. GOVERNANCE

 

  1. a) Regole

 

Sulla base di quanto definito nella premessa, nelle fonti e nei compiti, le Parti condividono le seguenti regole di Governance:

 

– Collegare i bilanci ad una programmazione strategica e gestionale fondata sulle analisi economiche del contesto e delle platee;

 

– Obbligo di presentazione dei bilanci nei tempi previsti della normativa (codice civile);

 

– Presentazione dei bilanci preventivi o budget previsionali (bilancio preventivo e suo aggiornamento entro una certa data);

 

– Trasparenza e leggibilità dei bilanci rispetto alle politiche e ai servizi, anche mediante un modello tipo;

 

– Introduzione, tenuto conto delle peculiarità e delle criticità applicative, di un codice etico che regoli anche il conflitto di interesse;

 

– Recepimento negli Statuti dei requisiti di onorabilità e soprattutto di professionalità e competenza dei componenti designati dai soci, definiti Comitato di indirizzo e controllo;

 

– Uniformare negli Statuti di Enti e Fondi le previsioni che subordinano la validità delle sedute degli Organi alla maggioranza semplice dei componenti e delle delibere degli Organi a maggioranza dei presenti, ad esclusione delle modifiche Statutarie e regolamentari, per le quali è richiesta l’unanimità;

 

– Prevedere nei Regolamenti di Enti e Fondi la periodicità delle riunioni degli Organi ( il Consiglio almeno una volta a bimestre, con calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, l’Assemblea almeno due volte l’anno);

 

– Obbligo degli Ufficio di Enti e Fondi di inviare la documentazione attinente ai temi all’ordine del giorno delle riunioni di Assemblea e Direttivo almeno entro sette giorni precedenti allo svolgimento delle stesse e comunque unitamente alla convocazione.

 

– Previsione formale di verifiche attuariali annuali sull’andamento del Fondo Aster.

 

  1. b) Organi

 

– Riduzione del numero dei componenti degli organi degli enti/fondi contrattuali, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti;

 

– Limite di due mandati in qualità di presidente e vicepresidente e collegio revisori dei conti, nello stesso ente/fondo (con decorrenza dai mandati in corso);

 

– Incompatibilità per componenti di Enti dello stesso tipo che svolgano la stessa attività a livello nazionale da disciplinare nell’ambito del codice etico;

 

– Incompatibilità tra i legali rappresentanti dei soci e gli organi di gestione(Presidenza e Consigli Direttivi di livello nazionale);

 

– Contenimento compensi dei componenti gli organi, riducendoli in proporzione alle dimensioni dell’ente e all’importanza delle responsabilità loro attribuita;

 

– Obbligatorietà dell’iscrizione del presidente del collegio dei revisori all’albo dei dottori commercialisti-revisori ;

 

– Rispetto dei requisiti di professionalità per le nomine negli organi e per i vertici degli enti/fondi;

 

– Decadenza dalla carica di consigliere in caso di tre assenze consecutive non giustificate ai consigli convocati su calendario annuale;

 

– Possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.

 

  1. c) Funzionamento e struttura amministrativa

 

L’assetto organizzativo del personale dev’essere tarato su compiti e funzioni necessarie all’Ente e gli inquadramenti e le retribuzioni del personale che vi opera, definiti in base al CCNL TDS, devono essere coerenti non solo con il funzionamento del Fondo/Ente, ma anche con le politiche retributive delle Organizzazioni socie.

Non potranno essere stabiliti compensi o quote retributive aggiuntive, salvo la previsione di sistemi premiali variabili di incentivazione sulla base degli orientamenti vincolanti indicati dal Comitato di indirizzo e Controllo.

In particolare, le Parti concordano di aggiornare Statuti e Regolamenti mediante:

 

– La definizione puntuale del ruolo e dei compiti del direttore, ove previsto, anche in considerazione della responsabilità nella gestione delle risorse economiche e del personale;

 

– Di identificare con maggiore chiarezza le attribuzioni della rappresentanza legale della Presidenza e le responsabilità degli Organi;

 

– Di promuovere una gestione associata/coordinata dei servizi tra Fondi/Enti nazionali per perseguire maggiore efficienza nella gestione anche attraverso la razionalizzazione dei sistemi informativi e informatici e il rafforzamento dell’albo unico delle consulenze;

 

– Che, per le consulenze e incarichi esterni, i fondi e gli enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità, con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno tre offerte. Per le prestazioni di servizi, i fondi e gli enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte, tesa a garantire la massima segretezza. Nella valutazione delle offerte si dovrà adottare una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa verificando anche la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese aggiudicatane. I suddetti criteri saranno sottoposti al parere preventivo del Comitato di indirizzo c controllo.

 

  1. ENTI BILATERALI NAZIONALI EBN.TER ed EBN

 

Ferme restando le regole di Governance sopra definite, le Parti condividono l’esigenza di rendere operativo il ruolo di monitoraggio sugli EBT assegnato agli Enti bilaterali nazionali dal contratto nazionale, attraverso una più puntuale e periodica attività di raccordo con gli Enti bilaterali territoriali, la raccolta dei bilanci, delle correlate relazioni sull’attività svolta e della puntuale attestazione del rispetto dei compiti assegnatigli dalle fonti di cui al punto 1, sulla base delle risorse impiegate.

A tal fine, l’Ente bilaterale nazionale dovrà:

 

– Censire gli enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dal presente accordo;

 

– Raccogliere i dati degli osservatori territoriali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul terziario dell’ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica;

 

– Verificare il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.

 

Le Parti concordano, inoltre, di:

 

– Dotare l’Ente bilaterale nazionale di poteri ispettivi sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali territoriali;

 

– Conferire all’Ente bilaterale nazionale potere di intervento sugli Enti Territoriali in caso di inadempienza in coerenza con le indicazioni del Comitato di indirizzo e controllo.

 

L’Ente bilaterale nazionale

 

– Segnalerà al Comitato di indirizzo e controllo, ed in tal modo ai firmatari del CCNL, gli Enti bilaterali territoriali che non rispettano le previsioni del contratto nazionale e del presente accordo;

 

– Assicurerà l’attività di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne monitorerà il completamento;

 

– Predisporrà uno schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’ente bilaterale nazionale;

 

– Promuove la rete degli enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni dei CCNL e del presente accordo attraverso la diffusione di best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli enti territoriali stessi.

 

  1. ENTI BILATERALI TERRITORIALI

 

Fermo restando l’obbligo di collaborazione con l’ente bilaterale nazionale per l’adempimento delle funzioni e dei compiti previsti dal CCNL, dagli statuti e dal presente accordo, in conseguenza a quanto definito al punto 1. Fonti, le Parti concordano che l’eventuale introduzione di nuove previsioni in coerenza con il contratto nazionale, da parte degli Enti bilaterali territoriali sia soggetta al parere preventivo delle Parti socie a livello nazionale.

Le Parti concordano, altresì, l’esigenza di garantire l’omogeneità delle prestazioni attraverso la revisione delle apposite previsioni dei CCNL.

Le Parti condividono che tra i compiti degli Enti bilaterali territoriali vi siano, sulla base di specifici accordi interconfederali da definire, anche l’Istituzione degli organismi paritetici per la sicurezza sul lavoro.

Le Parti condividono che gli Enti bilaterali territoriali onerino sulla base di una necessaria massa critica, funzionale ad espletare i compiti a essi attribuiti. Tale massa critica sarà individuata dal Comitato di cui al precedente punto 2.

Inoltre gli enti bilaterali territoriali dovranno destinare almeno il 70% delle entrate alle prestazioni/attività, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in coerenza con il presente Accordo.

Qualora le risorse non fossero sufficienti a realizzare i compiti già previsti dal contratto nazionale, sulla base delle quote contributive che lo stesso CCNL stabilisce, indipendentemente da altre attività storicamente realizzate in loco, tali Enti verranno segnalati come non allineati alle previsioni generali e andrà individuato un meccanismo che ne preveda l’unificazione con Enti regionali territorialmente limitrofi.

Ogni Ente renderà noto al Comitato di indirizzo e controllo, il rapporto risorse/prestazioni/servizi degli enti bilaterali territoriali.

In caso di accorpamento/fusione tra Enti, il consiglio direttivo di EBN.TER ed EBN comunicherà alla Commissione di cui alla premessa.

Negli Enti bilaterali territoriali non dovranno essere introdotti oneri procedurali, per le imprese che possano costituire vincoli per l’accesso a prestazioni o attività gestite dall’ente all’interno dei propri compiti, fatto salvo quanto già previsto.

In coerenza con la finalità di garantire prestazioni omogenee per il sistema di bilateralità territoriale, le Parti condividono l’esigenza:

 

– Di superare progressivamente le attuali duplicazioni di prestazioni che insistono sul livello territoriale, al fronte di prestazioni analoghe previste da Enti/Fondi nazionali contrattuali, quali ad esempio, quelle che afferiscono all’assistenza sanitaria integrativa;

 

– Prevedere, accanto alla razionalizzazione degli enti, meccanismi finalizzati alla razionalizzazione della spesa, qualora le risorse siano sufficienti, ma orientate verso compiti non prioritari.

 

I contenuti del presente accordo inoltre andranno recepiti per le Parti di afferenza, nel contratto collettivo nazionale, negli statuti e nei regolamenti.

Su tutto quanto previsto dal presente accordo le Parti definiranno inoltre appositi meccanismi sanzionatori, impegnandosi nel contempo al rispetto di tutte le previsioni ivi contenute.

 

 

[600] Verbale di accordo 21/11/2016

 

Il giorno 21/11/2016 si sono incontrate Confesercenti e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs

 

Premessa

 

– Il D.Lgs 81/2015, recante “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” disciplina:

 

– Negli artt. 43, comma 6 e 45, comma 2, le modalità di esecuzione della formazione ordinamentale nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca;

 

–  Negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che “per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”.

 

– Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 12/10/2015 definisce gli standard formativi de 11’apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi in apprendistato;

 

– Il D.Lgs 185/2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 81/2015 e, nn. 148,149,150 e 151/2015, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. correttivo Jobs Act), disciplina:

 

– Nell’art. 1 per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ex d.lgs. n. 167/2011 attualmente in corso, la possibilità di proroga fino a un anno, qualora l’apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica;

 

– I’art. 23 “rinvio alla legge” dell’accordo di riordino dell’apprendistato del 28/3/2012, parte integrante della disciplina dell’apprendistato contenuta nel CCNL Terziario 12/7/2016effettua un rinvio alla normativa vigente.

 

Considerato che

 

– La disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l’utilizzo dell’istituto;

 

– Le parti, riconoscendo nell’apprendistato uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza;

 

– Le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d’Ordine professionali;

 

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

 

Convengono

 

Per i soli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), D.Lgs. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’artt. 43, comma 7, D.Lgs 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curriculare, la retribuzione per le ore svolte presso il datore di lavoro, eccedenti a quelle contenute nel predetto piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati secondo le seguenti misure:

 

– Primo e secondo anno: 50%

 

– Terzo anno: 65%

 

– Eventuale quarto anno: 70%

 

Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di 12 mesi.

Come previsto dall’art. 43, comma 9 D.Lgs 81/2015, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti per l’apprendistato professionalizzante dal CCNL Terziario 12/7/2016.

Gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), D.lgs. 81/2015, fermo restando quanto previsto dall’art. 45 comma 3, D.Lgs 81/2015 per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa e per le ore di formazione contenute nel piano curriculare e svolte presso il datore di lavoro, verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curriculare:

 

– 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

 

– 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

 

 

[601] Verbale di accordo 6/3/2017 – Anasfim – Marketing Operativo

 

[602] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

 

Il giorno 6/3/2017, tra ANASFIM, assistita da Confesercenti a cui aderisce da maggio 2015, e FISASCAT-CISL, aderente a FIST-CISL, e UILTUCS, si è stipulato il presente Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo.

 

Il presente accordo sarà vigente fino al 31/12/2018.

 

 

Premesso che

 

– le Parti con la presente intesa intendono definire un Accordo Nazionale di secondo livello del TDS sottoscritto da Confesercenti con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTUCS il 12/7/2016 relativamente al settore marketing operativo in linea con le intese precedentemente sottoscritte. Pertanto il presente Accordo di secondo livello è riferibile al CCNL TDS Confesercenti del 12/7/2016 anche in ordine alla bilateralità (Aster, Ebn.ter, Fonter) e al contributo Coresi;

 

– il presente Accordo è integrato nel sistema di cui al CCNL TDS Confesercenti 2016, essendo esso parte della contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFIM, che aderisce a Confesercenti dal maggio 2015, con FISASCAT-CISL e UILTUCS;

 

– il CCNL TDS Confesercenti 2016, integrato dal presente Accordo, vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo per tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, anche ai fini dell’accesso ai benefici normativi e economici disposti dalla normativa statale e regionale;

 

– le Parti si riconoscono reciprocamente quali organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore marketing operativo. ANASFIM rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori;

 

– le Parti sottolineano l’esigenza di intraprendere azioni concrete di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale dilagante nel settore in cui è consistente la presenza di aziende che applicando contratti non sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, attuano una concorrenza “sleale”. Allo scopo di contrastare tale fenomeno le Parti sottoscrivono in data odierna l’allegato Avviso Comune che costituisce parte integrante del presente Accordo;

 

– le Parti, anche in conformità alle finalità della legge, intendono realizzare maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, favorire l’emersione del lavoro irregolare, promuovere gli incrementi di competitività e di salario, favorire gli investimenti e l’avvio di nuove attività.

 

Tanto premesso si conviene quanto segue

 

[603] 1. Classificazione e contribuzione

 

I profili di classificazione del personale e dei connessi livelli retributivi hanno efficacia ex art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989 e art. 2, comma 25, della Legge 549/1995, definiscono il calcolo della contribuzione obbligatoria sulla base delle retribuzioni di cui al CCNL TDS Confesercenti 2016 integrato dalla contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFIM con FISASCAT-CISL e UILTUCS.

 

[604] 2. Accessibilità sindacale

 

In merito all’accessibilità alle informazioni sindacali le Parti si impegnano ad individuare modalità idonee rispetto alla particolare dislocazione dei Lavoratori sul territorio. In tal senso, i datori di lavoro metteranno a disposizione appositi spazi nell’ambito dei propri canali di comunicazione legati al web (es. bacheca sindacale informatica).

 

[605] 3. Deleghe

 

Con il presente Accordo le Parti, in base agli articoli di cui alla Prima Sezione, Titolo II, Capo 2 e 3, del CCNL TDS Confesercenti 2016, intendono attuare le deleghe indicate dal suddetto CCNL e dalla legge, per adeguare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro alle esigenze specifiche del comparto con riferimento alle seguenti materie:

 

  1. I) minimi retributivi in conformità alle norme contributive;

 

  1. II) mansioni e inquadramenti;

 

III) orario di lavoro;

 

  1. IV) flessibilità del lavoro;

 

  1. V) appalti.

 

[606] 4. 14ma Mensilità

 

Con riferimento alla gradualità degli adeguamenti retributivi, l’aumento del costo del lavoro dovrà essere contenuto entro il limite del 5% annuo della retribuzione annua lorda. In considerazione della percentuale annua suddetta e dei previsti aumenti derivanti dall’applicazione del CCNL TDS Confesercenti 2016, le parti convengono che il diritto alla quattordicesima mensilità maturerà in misura pari al 75% a decorrere dall’1/7/2017 e nella misura pari al 100% dall’1/7/2018.

 

[607] 5. Mercato del lavoro

 

In considerazione della variabilità nella frequenza, durata e collocazione temporale degli interventi da svolgersi presso i punti di vendita, gli addetti al marketing operativo vengono considerati agli effetti retributivi e normativi lavoratori discontinui, con applicazione della relativa parametrazione su tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti e con possibilità da parte dei medesimi di assunzione di incarichi contemporaneamente anche a favore di più imprese del settore, quando non sussistano vincoli di esclusiva.

Per le stesse ragioni è consentita la stipulazione con gli addetti al marketing operativo, di contratti di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, o di contratti a part time, o di contratti a tempo determinato alle condizioni, con le modalità e nel rispetto dei parametri elencati nei punti seguenti.

 

[608] 6. Contratto di lavoro intermittente

 

Con riferimento all’art. 13 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, relative a quanto previsto dalle disposizioni legislative sul rapporto di lavoro intermittente, che norma la possibilità di instaurare contratti intermittenti per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo, le parti concordano che:

 

  1. I) si può ricorrere al lavoro intermittente nell’intero arco annuale e senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero di lavoratori occupati nell’impresa a tempo determinato o indeterminato;

 

  1. II) il contratto di lavoro intermittente può essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare;

 

III) non opera il limite delle 400 giornate di chiamata in 3 anni. Viene prevista la possibilità di stipulare contratti a chiamata anche con indennità di disponibilità, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10/3/2014 ;

 

  1. IV) è operativa la previsione e la disciplina nei contratti del periodo di prova previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016, ad eccezione dei contratti stipulati con lavoratori coinvolti da precedenti intercorsi rapporti di lavoro parasubordinati;

 

  1. V) è previsto il divieto di ricorrere a contratti di lavoro intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero e per le imprese che non abbiamo applicato le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive sopravvenute normative;

 

  1. VI) la richiesta di prestazioni lavorative deve avvenire almeno entro le 24 ore precedenti la prestazione;

 

VII) il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta a pena di nullità ed in particolare deve riportare un preciso riferimento alle condizioni del presente Accordo ed inoltre i seguenti elementi:

 

– trattamento economico e normativo previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016 e dal presente Accordo;

 

– tempi e modalità di consegna della busta paga con il relativo pagamento;

 

– luogo di lavoro;

 

– periodo di prova come da CCNL TDS Confesercenti 2016;

 

– misure di sicurezza laddove previste relative al l’attività;

 

VIII) il contratto di lavoro intermittente prevede un trattamento economico e normativo del lavoratore così come previsto CCNL TDS Confesercenti 2016 e dal presente Accordo, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze del lavoratore;

 

  1. IX) al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente sono applicate tutte le norme previste dal CCNL TDS Confesercenti 2016 applicabili ad altri lavoratori del settore, in particolare la previdenza integrativa, l’assistenza sanitaria integrativa e la Bilateralità;

 

  1. X) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di contratto senza l’indennità di disponibilità non ci sarà alcun preavviso per entrambe le parti. Non verrà corrisposta alcuna indennità di mancato preavviso da entrambe le parti.

 

[609] 7. Contratto di lavoro parziale

 

  1. I) Relativamente alle verifiche effettuate sull’applicazione degli accordi per il contratto part time, si prevede l’aumento graduale della soglia minima di lavoro settimanale fino al limite previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016;

 

  1. II) per il biennio 2015-2016 il limite minimo settimanale resta a 12 ore; per i contratti instaurati nel biennio 2017-2018 il limite minimo casserà a 15 ore; per le assunzioni dal 2019 il limite minimo sarà quello previsto dal CCNL TDS Confesercenti 2016.

 

[610] 8. Contratto di lavoro a termine

 

Sono esenti dal limite del 20% di cui al comma 1 art. 23 D.Lgs. 81/2015, i contratti di lavoro a tempo determinato che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

 

  1. lavoratore a tempo determinato con indicazione specifica nella lettera di assunzione della commessa di riferimento alle cui mansioni deve essere esclusivamente adibito;

 

  1. durata del contratto a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.

Tale esclusione opera anche per i lavoratori di sede che svolgono mansioni di coordinamento, supporto ed assistenza alle attività di marketing operativo.

 

[611] 9. Inquadramenti contrattuali

 

Relativamente all’inquadramento degli addetti al marketing operativo si definiscono le declaratorie relative alle mansioni specifiche del settore, individuandone i livelli di approdo finali coerenti con le declaratorie del CCNL TDS Confesercenti 2016, nonché il percorso per il loro raggiungimento.

L’attività in concreto svolta dai lavoratori è riconducibile ai seguenti profili professionali:

 

– promoter, che nell’ambito del punto di vendita si occupa di sollecitare l’interesse del consumatore attraverso la distribuzione di materiale promozionale e la divulgazione delle caratteristiche specifiche di un prodotto, la prova gratuita o la dimostrazione dell’uso dei prodotti stessi, affissione di locandine, gestione di attività dimostrative, con lo scopo di incrementare le vendite, la gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l’esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e/o di favorire la completezza dell’assortimento e la presenza delle promozioni, nonché di ogni altre attività complementare alle attività descritte, anche con lo scopo di incrementare gli ordinativi;

 

– merchandiser, che si occupa dell’allestimento dei banchi di vendita curando di presentare il prodotto nel modo più efficace per attirare l’attenzione del potenziale acquirente anche con l’ausilio di materiale pubblicitario o di supporto e con il trasferimento di argomenti di vendita agli addetti individualmente o in gruppi nonché al consumatore finale, della gestione del rifornimento della merce e delle ordinazioni al fine di evitare l’esaurimento temporaneo delle giacenze nel magazzino e/o di favorire la completezza dell’assortimento e la presenza delle promozioni, nonché di ogni altre attività complementare alle attività descritte, anche con lo scopo di incrementare gli ordinativi.

 

Tali profili sono riconducibili a quei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche come la figura del “Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali)”, così come individuata dalla declaratoria del CCNL TDS Confesercenti 2016 ed inquadrata la 6° livello.

La figura professionale del “Supervisor” o “Area Manager”, operatore qualificato di Field Marketing, che oltre a svolgere le mansioni proprie del promoter o del merchandiser, possiede adeguate capacità tecnico pratiche ed esegue in via continuativa verifiche tecniche relativamente all’attività di promoter e merchandiser, finalizzate al miglioramento del livello di servizio (ed esempio le c.d. “retrovisite”), è riconducibile alle mansioni inquadrate al 5° livello del CCNL TDS Confesercenti 2016.

Relativamente alle tempistiche per il raggiungimento del livello di inquadramento definitivo, le Parti concordano che:

 

  1. Supervisor o Area Manager, dall1/1/2017 passaggio definitivo al 5° livello
  2. Promoter e Merchandiser, 7° livello fino al 31/12/2018 e dall’1/1/2019 passaggio definitivo al 6° livello.

 

Le restanti figure professionali operanti nelle aziende di Field Marketing rientrano nelle declaratorie previste dal CCNL TDS Confesercenti 2016 e non rientrano nell’applicazione del presente accordo.

 

[612] 10. Cessazione e cambio di appalto

 

Nel caso di cessazione di appalto senza possibilità di assorbimento del personale in altri servizi:

 

– la durata della eventuale consultazione sindacale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, ove applicabile è contenuta entro il termine di 30 giorni;

 

– è riconosciuta come tipica esigenza tecnico-organizzativa aziendale, nella scelta per il licenziamento, quella della cessazione del rapporto con il lavoratore specificamente addetto al servizio oggetto dell’appalto cessato, che sia stato assegnato a tale commessa da almeno 60 giorni prima dell’eventuale cessazione dell’appalto;

 

– in caso di cessazione di appalto con prosecuzione della stessa attività in capo ad altro gestore, quando quest’ultimo assicuri l’assunzione del personale prima occupato nell’appalto stesso, il passaggio dei lavoratori avviene senza applicazione delle procedure per la riduzione del personale di cui alla legge n. 223/1991. Le aziende si rendono disponibili a garantire l’informazione e la consultazione delleOO.SS.

 

[613] 11. Decorrenza e durata

 

Le Parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare l’applicazione dei regimi definiti nel presente Accordo di 2° livello del CCNL TDS Confesercenti 2016 che sarà vigente fino al 31/12/2018.

Il presente Accordo di 2° livello si intenderà rinnovato se non disdetto almeno 1 mese prima dalla scadenza. In caso di disdetta il presente Accordo di 2° livello resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Accordo.

 

[614] Avviso Comune

 

Il giorno 6/3/2017, tra ANASFIM e FISASCAT-CISL aderente a FIST-CISL, e UILTUCS, si è sottoscritto il presente Avviso Comune

 

Le Parti firmatarie del presente Avviso Comune e dell’Accordo Accordo Nazionale di secondo livello del Settore Marketing Operativo del 6/3/2017 si riconoscono reciprocamente, nell’ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.

Le Parti condividono la necessità di arginare fenomeni di dumping, che hanno effetti sulle tutele di tipo normativo e retributivo, mediante adeguate misure legislative, che garantiscano il rispetto delle retribuzioni minime individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, come già previsto per i minimi contributivi. In particolare, rafforzando quanto già previsto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito in L. n. 389/1989, in cui si prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e che, come previsto dall’art. 2, co. 25, Legge n. 549/1995, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

L’azione di contrasto del dumping contrattuale ha già da tempo impegnato le Parti firmatarie del presente Avviso Comune in attività di sensibilizzazione del Ministero del Lavoro. A seguito di tali attività la Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro ha emanato la Nota n. 10599 del 24/5/2016.

Su tale questione e a contrasto del dilagante fenomeno nel settore del dumping contrattuale, operato dalla contrattazione pirata, le Parti intendono promuovere convegni, da tenersi in varie città del Centro-Nord, con il coinvolgimento di importanti Aziende di Marca, della GDO, delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Le Parti si impegnano altresì a veicolare informazioni con indicazione che il contratto di riferimento per i minimi contrattuali retributivi e contributivi è il CCNL TDS sottoscritto in data 12/7/2016 da Confesercenti e l’Accordo Nazionale di 2° livello ANASFIM sottoscritto il 6/3/2017.

Le Parti si impegnano altresì a promuovere e sollecitare azioni ispettive mirate alla verifica della conformità ai minimi contrattuali e retributivi di cui ai CCNL di 1° e di 2° livello sopra citati presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di realizzare un piano di concorrenza leale tra imprese, agendo in quegli ambiti in cui vengono applicati contratti ’’pirata”, e a tutela dei diritti dei lavoratori.

 

[615] Verbale di accordo 5/12/2018 – – Anasfim – Marketing Operativo

 

Il giorno 5/12/2018, tra l’ANASFIM, la Confesercenti e la FISASCAT – CISL, aderente a FIST-CISL, la UILTUCS, si è stipulato il Protocollo Integrativo per la lotta alla contrattazione pirata dell’Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo del 12/7/2016.

 

Si premette che

 

– Il presente Protocollo integrativo dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017 è parte della contrattazione di secondo livello sottoscritta da ANASFiM, che aderisce a Confesercenti dal maggio 2015, con FISASCAT-CISL e UILTUCS;

 

– il CCNL Terziario, Distribuzione, Servizi Confesercenti del 12/7/2016 (“CCNL TDS”), con l’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017 e il presente Protocollo integrativo, vincola i datori di lavoro del settore marketing operativo per tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, anche ai fini dell’accesso ai benefici normativi e economici disposti dalla normativa statale e regionale;

 

– le Parti intendono, mediante il presente Protocollo Integrativo dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017, confermare la riferibilità al CCNL TDS Confesercenti del 12/7/2016, anche in ordine alla bilateralità (Aster, Ebn.ter, Fonter) e al contributo Coresi;

 

– le Parti si riconoscono reciprocamente quali organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore marketing operativo, tenendo presente che ANASFiM rappresenta circa 60 aziende associate che raggruppano circa 50 mila lavoratori;

 

– le Parti hanno l’esigenza di proseguire nelle azioni intraprese di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale nel settore in cui è consistente la presenza di aziende che applicando contratti non sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, attuano una concorrenza sleale. Allo scopo di contrastare tale fenomeno le Parti concordano di individuare azioni di Intervento presso il Ministero del Lavoro e l’INL.

 

– In attesa di ottenere risultati concreti in tale direzione, che riportino un sostanziale equilibrio rispetto al trattamenti normativi e retributivi applicati ai lavoratori del settore e un conseguente allineamento del costo del lavoro tra le aziende, si evidenzia la necessità di contenere la perdita di competitività delle aziende aderenti a ANASFiM, attraverso misure urgenti di contenimento del costo del lavoro;

 

– le Parti, anche in conformità alle finalità della legge, intendono realizzare maggiore occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, favorire l’emersione del lavoro irregolare, promuovere gli incrementi di competitività e di salario, favorire gli Investimenti e l’avvio di nuove attività.

A tal fine, le Parti convengono quanto segue

 

[616] 1. Efficacia dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017

 

L’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017, con I relativi contenuti economici, sindacali e normativi, ha efficacia sino al 31/12/2020.

 

[617] 2. Sul welfare contrattuale

 

Fermo restando quanto stabilito nell’art. 5 dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017, per supportare la competitività nell’attuale situazione di mercato delle aziende vincolate al presente Protocollo integrativo, un sistema di welfare aziendale e un sistema di erogazione di premi dì produttività, mediante la contrattazione territoriale o aziendale, sarà disposto con la conseguente applicazione dei benefici economici che la legge definisce.

 

[618] 3. Contratto di lavoro parziale

 

Fermo restando quanto stabilito nell’art. 7 dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017 le parti si impegnano ad attivare la delega al secondo livello di contrattazione prevista dal penultimo ed ultimo comma dell’art. 72 del CCNL TDS in relazione a specifiche realtà aziendali.

 

[619] 4. Inquadramenti contrattuali

 

Fermo restando quanto stabilito nell’art. 9 dell’Accordo Nazionale di secondo livello del 6/3/2017, la figura professionale del “Supervisor” o “Area Manager”, operatore qualificato di Field Marketing, che oltre a svolgere le mansioni proprie del promoter o del merchandiser, possiede adeguate capacità tecnico pratiche ed esegue in via continuativa verifiche tecniche relativamente all’attività di promoter e merchandiser, finalizzate al miglioramento del livello di servizio (ed esempio le c.d. “retrovisite”), è riconducibile alle mansioni inquadrate al 5° livello del CCNL TDS Confesercenti 2016, con passaggio definitivo a tale livello dal giorno 1/1/2017. Relativamente alle tempistiche per il raggiungimento del livello di inquadramento definitivo per Promoter e Merchandiser, per mantenere un livello del costo del lavoro compatibile con la situazione di mercato, le parti concordano nel mantenimento del 7° livello fino al 31/12/2020, e il passaggio al 6° livello dal 1/1/2021.

 

[620] 5. Cambio appalto

 

Le parti concordano di incontrarsi entro il 2019 per affrontare la problematica relativa al cambio di appalto o di affidamento del servizio, al fine di garantire ai lavoratori la continuità del rapporto di lavoro in capo alla nuova azienda vincitrice l’appalto o il servizio, trovando assieme opportuna soluzione contrattuale.

 

 

[621] Verbale di accordo 27/5/2019

 

Il giorno 27/5/2019, tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, si è stipulato il presente verbale di accordo.

 

Premesso che

 

– Il D.L. n. 87/2018 (cd “Decreto Dignità”) convertito nella legge n. 96/2018, ha modificato la durata massima dei contratti a tempo determinato e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle causali, ha continuato a mantenere le deroghe previste dal D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità, sia legale che contrattuale, concernenti la successione dei contratti a termine anche in assenza di causali, e le percentuali di utilizzo, applicabili alle fattispecie di stagionalità definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 7/10/1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle “ulteriori ipotesi di stagionalità” già definite dai contratti collettivi;

 

– il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (di seguito, CCNL TDS) con accordo di rinnovo del 12/7/2016 ha introdotto l’art. 66/Bis “Contratto a tempo determinato in località Turistiche” nell’ambito del quale ha disciplinato ulteriori ipotesi di attività stagionali in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7/10/1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni rinviando alla contrattazione territoriale sottoscritta dalle organizzazioni territoriali stipulanti l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica dove si collocano le predette assunzioni a tempo determinato con tutte le deroghe previste dalla normativa vigente;

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, congiuntamente,

 

Dichiarano quanto segue

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), convertito nella legge n. 96/2018, si riconferma la validità a piena applicabilità dell’art. 66/Bis del CCNL Terziario, già parte integrante del CCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell’art. 66/Bis, per il superamento dell’obbligo di causale per proroghe o rinnovi.

 

 

 

[622] Verbale di accordo 6/8/2020

 

Il giorno 6/8/2020, si sono incontrati (in via telematica) CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL per procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di integrazione all’accordo raggiunto in data 18/3/2019 in tema di assunzione a tempo determinato dal personale dipendente da parte delle società di servizi di assistenza fiscale ed amministrativa

 

Considerato che:

 

– l’art. 13 del Decreto del MEF fissava al 23 luglio la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per i possessori di redditi di cui all’art. 34, c. 4 del D.Lgs. 241/97;

 

– l’art. 16 bis, c. 5 del D.L. 124/2019 ha operato il riordino dei termini per l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dal CAF dipendenti, estendendo dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i suddetti soggetti;

 

– tale modifica dei termini sarebbe dovuto entrare in vigore dall’1/1/2021;

 

– il D.L. 9/2020, nell’affrontare l’emergenza sanitaria COVID 19, in fine di agevolare i cittadini nella gestione degli adempimenti, ha modificato tale termine, anticipandolo all’1/1/2020;

 

– le Parti, in data 18/3/2019 avendo definito in uno specifico accordo l’attività stagionale dei CAF, prevedendo, tra l’altro, “che le campagne fiscali/previdenziali dettate da inderogabili disposizioni di legge, legate alla compilazione dei modelli e dichiarative fiscali ed attività connesse, e/o eventuali nuove attività con le medesime caratteristiche, rientrino a pieno titolo tra le attività a carattere stagionale”.

 

 

Tutto ciò considerato,

 

le Parti, preso atto delle modifiche introdotte da inderogabili disposizioni di legge, concordano le attività svolte dal CAF nel periodo intercorrente dal 1 gennaio al 30 settembre dell’anno 2020 rientrino a pieno titolo della definizione di attività stagionale del CAF. In tal senso, ribadiscono tutto quanto già concordato nel citato accordo del 18/3/2019 e, con specifico riferimento al ricorso ai contratti a termine e alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato, riaffermano:

 

 

“Ricorso delle assunzioni a tempo determinato

 

Per far fronte alle specifiche necessità del CAF e della loro attività è necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali così come previsto dal succitato D.Lgs. n. 81/2015 per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 1; 21, comma 2; 23, comma 2, lett. c), ed in deroga a quanto previsto dal CCNL del Terziario, distribuzione e servizi in quanto non corrispondenti alla tipicità del servizio svolto.

Analogamente, per le motivazioni suesposte, sono da intendersi sospese le limitazioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 – come modificato dalla Legge n. 96/2018 – per le assunzioni dei lavoratori somministrati con contratto a di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

 

Diritto di precedenza

 

I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento degli adempimenti sopra citati, godranno ai sensi dell’art. 24 comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, purché ne segnalino la volontà per iscritto entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro”

 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge o di contratto.

 

[623] Verbale di accordo 30/12/2020 – Anasfim Marketing Operativo

 

Il giorno 30/12/2020, ANASFIM, assistita da CONFESERCENTI, e FISASCAT-CISL, UILTUCS, (di seguito anche le “Parti”), si è sottoscritto il verbale di accordo per il Settore Marketing Operativo

 

 

Premesso che

 

– le Parti confermano di riconoscersi reciprocamente per i fini del presente Accordo e per la contrattazione collettiva a esso riferibile sul piano nazionale e decentrato, essendo esse organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della categoria/settore marketing operativo;

 

– le Parti intendono intensificare il confronto con l’I.N.L. per contrastare il fenomeno dei “contratti pirata” che provocano dumping nel settore;

 

– la pandemia da Covid-19 ha reso necessario un confronto in considerazione degli effetti della crisi economica che derivano dalle riorganizzazioni in atto nelle catene di valore che riguardano anche il settore del marketing operativo;

 

– la pandemia da Covid-19 non ha precluso l’avvio del confronto negoziale per il rinnovo dell’Accordo di secondo livello Settore Marketing Operativo che continuerà nel mese di gennaio 2021 anche per verificare gli effetti derivanti dalla crisi economica nel settore del marketing operativo nonché sulle misure di rilancio strategico;

 

 

Si conviene quanto segue

 

Le parti, anche alla luce di quanto in premessa, intendono rinnovare il Protocollo integrativo del 5/12/2018 per la lotta alla contrattazione pirata dell’Accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing operativo del 6/3/2017, al fine di trovare adeguate soluzioni contrattuali agli Istituti ivi contenuti.

A tale scopo le parti, dopo gli incontri del 21 dicembre e 28 dicembre 2020, che non hanno portato al rinnovo dell’accordo citato, convengono di incontrarsi nuovamente nel primo trimestre dell’anno 2021 per proseguire il confronto e addivenire al rinnovo dell’accordo.

Contemporaneamente le parti convengono di richiedere congiuntamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro un incontro al fine di proseguire e intensificare il confronto con lo stesso Ispettorato sul dumping contrattuale e l’applicazione di contratti pirata che distorcono il mercato e attuano trattamenti discriminatori per i lavoratori.

In attesa di trovare le soluzioni di cui ai commi precedenti le parti convengono nell’ultrattività degli accordi citati fino alla data del 31/3/2021 con sterilizzazione delle scadenze in questi contenute.

 

[624] Verbale di accordo 30/6/2021 – Anasfim Marketing Operativo

 

Il giorno 30/6/2021, tra ANASFIM e la FISCAT-CISL Nazionale, la UILTuCS, si è stipulato il seguente accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo – Proroga del termine di cui all’Accordo 30/12/2020 e 30/3/2021.

 

Premesso che

 

Le Parti hanno in questi mesi avviato un confronto sull’evoluzione del Marketing Operativo sempre più digitalizzato, individuando alcune prime priorità e considerazioni che qui vengono riportate :

 

  1. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento di paradigma e di scenario legato alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie ed applicazioni digitali, che hanno reso sempre più accessibile a tutti gli attori, l’utilizzo di piattaforme di vendita\acquisto\condivisione\analisi su tutti i mercati e settori di riferimento.

 

  1. Questa diversa modalità di azione\interazione ha modificato nella Distribuzione Moderna i modelli di acquisto, di consumo e le abitudini di lavoro compreso quindi anche il Marketing Operativo.

 

  1. In questo scenario sempre più digitale, caratterizzato da rapidi cambiamenti è necessario un ripensamento complessivo dell’assetto contrattuale oggi vigente – riferito alle intese Anasfim Confesercenti – Fisascat-Cisl e Uiltucs, – tenendo in considerazione, da una parte, gli effetti della digitalizzazione sul settore e, dall’altra, gli effetti della crisi economica che derivano dalle riorganizzazioni in atto nelle catene di valore che riguardano anche il settore del marketing operativo digitale.

 

  1. In data 4/5/2021 ANASFiM ha presentato un testo di discussione

 

Tanto premesso si conviene quanto segue

 

  1. le Parti data la complessità dell’articolato reputano opportuno programmare una serie di incontri tematici per confrontarsi sugli effetti della crisi derivante da Covid-19 sul settore del marketing operativo e sulle modalità digitali di riorganizzazione del lavoro in tale settore, in vista di una sottoscrizione di un Protocollo aggiuntivo al CCNL TDS Confesercenti, con possibile coinvolgimento di tutti i firmatari del CCNL TDS, che risponda pienamente a tali vicende;

 

  1. Le Parti stabiliscono sin da ora il seguente cronoprogramma di appuntamenti 20 luglio, 20 settembre, 20 ottobre 23 novembre;

 

  1. il termine di cui all’Accordo del 30/12/2020 e del 30/3/2021 è prorogato al 31/12/2021.

 

[625] Verbale di accordo 15/12/2021 – Anasfim Marketing Operativo

 

Il giorno 15/12/2021, tra l’ANASFIM e la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, si è stipulato l’accordo Nazionale di secondo livello Settore Marketing Operativo. Proroga del termine di cui all’Accordo 30/6/2021.

 

Premesso che

 

Le Parti hanno in questi mesi avviato un confronto sull’evoluzione del Marketing Operativo sempre più digitalizzato, individuando alcune prime priorità e considerazioni che qui vengono riportate:

 

  1. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un cambiamento di paradigma e di scenario legato alla diffusione ed allo sviluppo delle tecnologie ed applicazioni digitali, che hanno reso sempre più accessibile a tutti gli attori, l’utilizzo di piattaforme di vendita\acquisto\condivisione\analisi su tutti i mercati e settori di riferimento.

 

  1. Questa diversa modalità di azione\interazione ha modificato nella Distribuzione Moderna i modelli di acquisto, di consumo e le abitudini di lavoro compreso quindi anche il Marketing Operativo.

 

  1. In questo scenario sempre più digitale, caratterizzato da rapidi cambiamenti è necessario un ripensamento complessivo dell’assetto contrattuale oggi vigente.

 

  1. riferito alle intese Anasfim Confesercenti – Fisascat-Cisl e Uiltucs, – tenendo in considerazione, da una parte, gli effetti della digitalizzazione sul settore e, dall’altra, gli effetti della crisi economica che derivano dalle riorganizzazioni in atto nelle catene di valore che riguardano anche il settore del marketing operativo digitale.

 

  1. Anasfim ha presentato un testo di discussione su cui è in atto un confronto.

 

  1. I segnali di ripresa del settore sono ancora deboli per effetto della Pandemia Covid-19 ancora in atto e vista anche la proroga dello stato d’emergenza sino a marzo 2022.

 

Tanto premesso si conviene quanto segue

 

  1. le Parti data la complessità degli interventi reputano opportuno proseguire il negoziato nei prossimi mesi ( con incontri da calendarizzare) per confrontarsi sugli effetti della crisi derivante da Covid-19 sul settore del marketing operativo e sulle modalità digitali di riorganizzazione del lavoro in tale settore, in vista di una sottoscrizione di un Protocollo aggiuntivo al CCNL TDS Confesercenti, con possibile coinvolgimento di tutti i firmatari del CCNL TDS, che risponda pienamente a tali vicende;

 

  1. il termine di cui all’Accordo del 30/6/2021 (31/12/2021) è prorogato al 30/6/2022.

 

 

[626] Verbale di accordo 12/12/2022

 

In data 12 dicembre 2022 si sono incontrate Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

 

PREMESSO CHE

 

Le Parti

 

– hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del terziario di mercato di una fase – apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa – caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa, dall’emergenza energia e dal ritorno dell’inflazione, dalle sfide della transizione digitale e della transizione ambientale;

– hanno, altresì, convenuto sul contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del terziario di mercato, nel contesto della fase sopra richiamata, dagli istituti del CCNL “Terziario Distribuzione e Servizi” (di seguito, CCNL TDS) da esse sottoscritto e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all’esperienza degli ammortizzatori sociali “emergenziali”;

– hanno, ancora, convenuto – sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate – sull’utilità di un comune programma d’azione volto a richiamare l’attenzione del Governo, all’avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al “cantiere” delle riforme e degli investimenti previsti nell’ambito del PNRR;

– hanno, altresì, convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di contrastare il dumping economico e normativo per i lavoratori e di favorire la leale concorrenza tra le imprese;

– hanno, infine, convenuto, sulla necessità di costruire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto.

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. Le trattative per il rinnovo del CCNL TDS proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente accordo e con l’intento comune di trovare possibili soluzioni nell’arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri allegato al presente protocollo (all. 1), volte a giungere alla sottoscrizione del CCNL. 
  2. Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4. 
  3. L’importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in due soluzioni, nelle quantità e alle scadenze di seguito indicate: 

– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;

– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88
  1. Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

 

  1. L’importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

 

  1. Le Parti si danno atto, inoltre, che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

 

Livello Acconto 01/04/2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83
Operatori di vendita Acconto 01/05/2023 
I categoria 28,32
II categoria 23,78
  1. Per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nell’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL TDS.
  2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 6 avverrà con i criteri di proporzionalità.