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È stata pubblicata sulla G.U. n. 301/021 la Legge n. 215 del 17.12.2021, di Conversione del Decreto Legge n. 146/2021, ribattezzato Decreto Fiscale. La Legge è in vigore dal 21 dicembre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi inseriti dalla legge di conversione in materia di lavoro.

Per quanto non contenuto nella presente, si rimanda alla sintesi di cui alla Circolare dello Studio sul tema “Decreto Fiscale”.

 

Articolo Contenuto
Articolo 3 – Quater Proroga versamenti contributi settore sportivo

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica, è rinviato il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti da parte delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza tra il 1° e il 31 dicembre 2021.

I versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 11

Comma 15

Somministrazione di lavoro

In sede di conversione in legge, è stato nuovamente modificato l’articolo 31, comma 1, D.lgs. 81/2015, che consente l’impiego in somministrazione a tempo determinato per oltre 24 mesi di lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia: tale previsione diventa applicabile esclusivamente fino al 30 settembre 2022.

Articolo 11 Bis Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

Vengono riaperti i termini per la presentazione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021.

In particolare, il termine di presentazione viene differito al 31 dicembre 2021.

Inoltre, si prevede che le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021 (21 dicembre 2021), non accolte, sono considerate validamente presentate.

Articolo 11 Ter Fondo nuove competenze

Viene previsto un nuovo finanziamento in favore dell’Anpal da utilizzare per il Fondo nuove competenze (articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020). Termini e modalità di utilizzo dei nuovi fondi saranno individuati mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 19 febbraio 2022.

Articolo 13

Comma 1

Lettera d)

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale

In sede di conversione in legge, viene introdotto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Circa tale nuovo adempimento è auspicabile che il Ministero fornisca i dovuti chiarimenti circa la concreta modalità operativa di effettuazione.

Nel frattempo al fine di adempiere comunque al nuovo obbligo lo Studio consiglia l’invio, prima dell’inizio della prestazione del collaboratore, di una mail all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it contenente:

–          Codice fiscale e Ragione sociale del committente

–          Codice fiscale e Cognome e Nome del collaboratore autonomo occasionale

–          Data della / delle giornate di prestazione (in attesa degli auspicati chiarimenti lo Studio consiglia di comunicare ogni giornata di prestazione effettiva)

Articolo 13

Comma 16

Individuazione del preposto per la vigilanza

In materia di sicurezza del lavoro, tra gli obblighi in capo al datore di lavoro e/o dirigente è ora previsto anche quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19, D.lgs. 81/2008.

Il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

 

Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli temi.

Distinti saluti