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È stata pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30.04.2024 la Legge n. 56 del 29.04.2024, di Conversione del Decreto Legge n. 19/2024, ribattezzato “Decreto PNRR”.

La Legge è in vigore dal 01 maggio 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi inseriti dalla legge di conversione.

Per quanto non contenuto nella presente, si rimanda alla sintesi di cui alla Circolare dello Studio n. 13/2024.

 

ARTICOLO 29 – comma 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE: TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

La Legge di conversione dispone che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Quindi:

  • viene chiarito che il contratto collettivo di riferimento è quello stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non, applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
  • il subappalto non è più configurato come eventuale.
  • è specificato il riferimento anche al trattamento normativo.

 

ARTICOLO 29 – comma 19

IL NUOVO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TRAMITE CREDITI

A decorrere dal 1° ottobre 2024 viene introdotto un nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, finalizzato a rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La “patente a crediti”, necessaria dal 01 ottobre 2024 per operare lavori edili in cantieri temporanei dovrà essere posseduta da aziende e lavoratori autonomi con esclusione di:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente a “crediti” verrà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante.

Il suo rilascio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla vigente normativa;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;

Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con successivo Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La norma prevede la revoca della patente in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti summenzionati, accertata successivamente al rilascio della medesima. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne consegua l’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio.

In allegato alla presente si trasmette l’elenco delle fattispecie che determinano una decurtazione dei punti posseduti, e relativa decurtazione

È consentito a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili purché i punti posseduti sulla patente siano pari o superiori a 15 punti.

Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Viene rimandata a un futuro Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Viene prevista per l’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di sospendere, in via cautelare, la patente fino a un massimo di dodici mesi, se nei cantieri si verifichino infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.

Relativamente alle sanzioni viene stabilito che lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un’impresa o lavoratore autonomo sprovvisto di patente o di documento equivalente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti comporta:

  • il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché
  • l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 

Di seguito si riporta l’elenco delle fattispecie che determinano una decurtazione dei punti posseduti sulla patente a crediti, che a decorrere dal 01 ottobre 2024 risulterà necessaria per operare nei cantieri edili temporanei o mobili

 

FATTISPECIE DECURTAZIONE PUNTI
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.  

20

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro.  

15

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.  

10

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.  

8

– Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

– Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni.

 

 

5

– Omessa elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;

– Omessa elaborazione piano operativo di sicurezza;

– Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

– Mancanza di protezioni verso il vuoto;

– Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28;

– Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche;

– Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020;

– Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi;

– Provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati oltre sessanta giorni di effettivo lavoro di cui all’articolo 3, comma 3, lett. c), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002.

 

 

 

 

 

 

3

– Omessi formazione e addestramento;

– Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

– Mancata installazione di armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

– Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

– Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

– Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);

– Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

– Omessa valutazione del rischio di annegamento;

– Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;

– Provvedimento sanzionatorio disposto in caso di impiego irregolare di lavoratori

subordinati sino a trenta giorni di effettivo lavoro, di cui all’articolo 3, comma 3, lett. a), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

– Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto;

– messa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o omessi sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 177/2011;

– Provvedimento sanzionatorio previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori

subordinati da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro di cui all’articolo 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002;

– Provvedimenti sanzionatori previsto in caso di impiego irregolare di lavoratori stranieri, o di minori in età non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, ovvero di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 3, comma 3-quater, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002.

 

 

 

 

 

 

1

I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti o preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori (accertanti le violazioni summenzionate), i quali, secondo la riformulazione in oggetto, sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della Legge n. 689/1981.

Ai fini della decurtazione dei crediti, l’amministrazione che emana i provvedimenti definitivi è tenuta a comunicarli entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche con modalità informatiche, alla competente sede territoriale dell’INL.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella sopraesposta, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.