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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 07.05.2024 il Decreto Legge n. 60 del 07.05.2024, contenente “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Si riassumono di seguito i principali contenuti in materia di lavoro.

 

INCENTIVI ALL’AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA – Art. 21

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche che saranno definite con apposito decreto ministeriale ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere:

  • per la durata massima di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,
  • per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 01 luglio 2024 al 31 dicembre 2025,
  • che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età,

l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Per le medesime imprese, entro i limiti di spesa stanziati, viene riconosciuto dall’INPS un contributo pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Il contributo viene erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, con liquidazione annuale.

L’efficacia della disposizione rimane attualmente sospesa in quanto subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

BONUS GIOVANI – Art. 22

Il Decreto introduce un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 35 effettuate dai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi INPS a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 24 mesi.

L’esonero in questione spetta per l’inserimento di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato oppure, in caso di precedente assunzione in apprendistato, nei casi in cui il rapporto non sia proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero, l’esonerò sarà riconosciuto per la parte residua.

Potranno fruire dell’incentivo esclusivamente ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Inoltre sono causa di decadenza dall’incentivo i licenziamenti nei sei mesi successivi all’instaurazione del rapporto agevolato effettuati nei confronti dello stesso lavoratore o di altri che svolgano le medesime mansioni nella stessa unità produttiva.

Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo è elevato a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

L’efficacia della disposizione rimane attualmente sospesa in quanto subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

BONUS DONNE – Art. 23

 

In relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età,

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, oppure
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Anche in questo caso restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.

 

BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO – Art. 24

Viene infine introdotto uno specifico esonero contributivo per i datori di lavoro che nel mese di instaurazione del rapporto hanno in forza un numero di dipendenti non superiore a dieci con sede o unità produttiva di assunzione ubicata in una delle regioni rientranti nella ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi INPS a carico dei datori di lavoro in ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori:

  • che hanno compito il 35esimo anno di età ed al tempo stesso
  • disoccupati da più di 24 mesi.

Anche in questo caso è previsto un meccanismo di “portabilità”, che consente di fruire della porzione residua dell’incentivo anche laddove sia stato in precedenza instaurato un diverso rapporto di lavoro con altro datore inserito nel contesto dell’esonero ZES unica per il Mezzogiorno.

La presenza di licenziamenti (sia individuali che collettivi) realizzatisi nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto rappresenta causa ostativa alla fruizione del bonus. Allo stesso modo sono causa di decadenza licenziamenti nei sei mesi successivi all’instaurazione del rapporto agevolato effettuati nei confronti dello stesso lavoratore, ovvero di altri che svolgano le medesime mansioni nella stessa unità produttiva.