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È stata pubblicata sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, ribattezzato Decreto Sostegni.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse in materia di lavoro.

 

Articolo Contenuto
Articolo 4

Comma 2        

Proroga periodo di sospensione delle attività dell’Agente di Riscossione

Viene disposta la proroga della sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti presso terzi fino al 30 aprile 2021.

Le trattenute riprenderanno, salvo pagamento del debito o ulteriori proroghe, dal 1° maggio 2021.

Articolo 8

Commi da 1 a 8

Nuove disposizioni in materia di Ammortizzatori sociali

Per la Cassa Integrazione Ordinaria, prevista la concessione di ulteriori 13 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Per la Cassa Integrazione in Deroga, prevista la concessione di ulteriori 28 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Per il Fondo di integrazione Salariale (FIS) o per il Fondo di solidarietà del Trentino prevista la concessione di ulteriori 28 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Per il Fondo di solidarietà del settore artigiano, prevista la concessione di ulteriori 28 settimane di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Per la Cassa integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) prevista la concessione di 120 giornate di intervento da utilizzare nel periodo dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale.

Possono rientrare nei trattamenti i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

Articolo 8

Commi da 9 a 11

Divieto di licenziamento

Il blocco dei licenziamenti attualmente in corso viene esteso fino al:

–          Fino al 30 giugno 2021, per le aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria;

–          Fino al 31 ottobre 2021, per le aziende rientranti nel capo di applicazione della cassa integrazione in deroga, del fondo di integrazione salariale, del fondo di solidarietà Trentino, e del fondo di solidarietà del settore artigiano.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

–          dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

–          dal fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;

–          nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Articolo 10

Commi da 1 a 9

Indennità per lavoratori stagionali, autonomi, intermittenti, dello spettacolo

Viene riconosciuta una ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum pari a 2.400 euro alle categorie di soggetti già beneficiarie ai sensi degli articoli 15 e 15-Bis del D.L, “Ristori” n. 137/2020.

Viene inoltre riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro alle seguenti categorie di soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI:

A.                 Dipendenti stagionali del settore turismo che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021;

B.                 Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021

C.                 lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021;

D.                 lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 22 marzo 2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

E.                 Incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 22 marzo 2021, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo, non stagionali, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data del 22 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Infine ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso alternativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

a)      almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021 al medesimo Fondo, con reddito non superiore a 75.000 euro nell’anno 2019, e non titolari di pensione o di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b)      almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 22 marzo 2021 al medesimo Fondo, con reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno 2019;

Le sopra descritte indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito del soggetto percettore.

Articolo 10

Commi da 10 a 11

Lavoratori Sportivi

Viene riconosciuta un’indennità a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno ridotto, sospeso o cessato la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si considerano cessati tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

L’ammontare dell’indennità è determinato nelle seguenti misure:

–          € 3.600, ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

–          € 2.400, ai soggetti che nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

–          € 1.200, ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Il suddetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori:

–           di altro reddito da lavoro autonomo o dipendente, nonché di pensione di ogni genere;

–           del Reddito di cittadinanza;

–           del Reddito di emergenza;

–           delle prestazioni di integrazioni salariali;

–           di una delle varie indennità previste per lavoratori di altri settori;

Articolo 15 Lavoratori fragili

Estesa fino al 30 giugno 2021 l’applicazione delle disposizioni che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Articolo 16 Disposizioni in materia di NASPI

Fino al 31 dicembre 2021, ai fini dell’accesso alla NASPI, non è richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Articolo 17 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine

Disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogatiper un periodo massimo di 12 mesi e per una sola voltaentro il termine di durata massima di 24 mesi, anche in assenza delle causali giustificative.

Articolo 19 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per la mensilità relativa a gennaio 2021.

L’esonero sarà riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria.

 

Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli temi.

Distinti saluti