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Indice

  • [1] Verbale di stipula
  • [2] ART. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI
  • [3] ART. 2 – MONITORAGGIO DI SETTORE
  • [4] ART. 3 – ENTE PARITETICO UNIFICATO (ESE-CPT)
  • [5] ART. 4 – ENTE PARITETICO UNIFICATO (ESE-CPT)
  • [6] ART. 5 – BLEN, BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE
  • [7] ART. 6 – CASSA EDILE
  • [8] ART. 7 – COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO, 0,75%
  • [9] ART. 8 – PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI, 0,45%
  • [10] ART. 9 – PRESTAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE, 1,05%
  • [11] ART. 11 – RAPPRESENTANZE SINDACALI E AGIBILITÀ’ SINDACALE
  • [12] ART. 12 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
  • [13] ART. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
  • [14] ART. 14 – QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE
  • [15] ART. 15 – ORARIO DI LAVORO
  • [16] ART. 16 – CANTIERI IN ESTENSIONE / TEMPI DI PERCORRENZA
  • [17] ART. 17 – RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA E FONDO RLST
  • [18] ART. 18 – ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
  • [19] ART. 19 – LAVORI IN ZONE DISAGIATE
  • [20] ART. 20 – INDENNITÀ DI ALTA MONTAGNA
  • [21] ART. 21 – INDENNITÀ TRASPORTO CASA- LAVORO
  • [22] ART. 22 – TRASFERTA
  • [23] ART. 23 – MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL SERVIZIO DI MENSA
  • [24] ART. 24 – FERIE
  • [25] Art. 25 – INDENNITÀ DI GALLERIA
  • [26] ART. 26 – INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
  • [27] Art. 27 – BANCA FERIE E PERMESSI SOLIDALI
  • [28] Art. 28 – PORTATORI DI HANDICAP
  • [29] Art. 29 – LAVORATORI STRANIERI
  • [30] Art. 30 – SMART WORKING
  • [31] Art. 31 – OMOGENEIZZAZIONE ALIQUOTE E PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE
  • [32] ART. 32 – CODICE ETICO
  • [33] ART. 33 – VALIDITÀ E DURATA
  • [34] ART. 34 – DIFFUSIONE DEL CIPL
  • [35] ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI

 

[1] Verbale di stipula

Il giorno 14 febbraio 2023 a L’Aquila, Ance L’Aquila e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil – Adriatica Gran Sasso) aderente all’Unione Italiana del lavoro della Provincia dell’Aquila, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia dell’Aquila, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro della Provincia dell’Aquila, di seguito denominati PARTI SOCIALI

RICHIAMATI

–       il CCNL 3 marzo 2022;

–       il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 29 luglio 2016;

Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno definito il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.

Il presente contratto ha valenza erga omnes nella Provincia dell’Aquila per le imprese edili ed affini e regola i rapporti tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:

– costruzioni edili, costruzioni idrauliche, movimenti di terra, cave, costruzioni stradali, ponti e viadotti, costruzioni sotterranee, costruzioni di linee e condotte, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela e tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale che vi è addetto, anche ausiliario quali meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, /tubisti, falegnami, autisti, ecc.., è alle dipendenze di un’impresa edile.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini del 3 marzo 2022, valido per il territorio della Provincia dell’Aquila per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.

 

PREMESSA

Il settore edile sta mostrando segnali di ripresa che vanno sostenuti dalle Parti Sociali attraverso apposite iniziative sulle possibilità che il settore potrà cogliere per una grande risalita, a partire dal completamento della ricostruzione post sisma, sia pubblica che privata, che ancora presenta ampi spazi prima di dichiarare la sua conclusione, in particolare sul superamento delle difficoltà relative alla ricostruzione pubblica che, rispetto a quella privata, registra un preoccupante ritardo.

Occorre, pertanto, individuare di volta in volta le priorità di rilancio del settore delle costruzioni partendo necessariamente da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio della Provincia dell’Aquila con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare/sbloccare gli adeguati investimenti in merito al completamento delle ricostruzioni post sisma 2009 e 2016, le infrastrutture e gli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo Complementare, la messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico), la rigenerazione urbana ed il consumo del suolo, la ristrutturazione dei centri storici, gli interventi sul patrimonio storico artistico, l’edilizia scolastica e ospedaliera, i piani di edilizia economico popolare e la riconversione e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio (aree dismesse, quelle a riconversione industriale o del patrimonio pubblico).

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative volte a favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire un crescente livello occupazionale, il miglioramento dell’attività produttive e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole contrattuali, ritenendo necessario operare attraverso corrette relazioni sindacali per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti dei lavoratori e delle imprese condividendo, conseguentemente, la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell’illegalità e della sleale concorrenza, di contrastare con ogni forma legittima l’uso del lavoro irregolare, il dumping contrattuale, il caporalato, ritenendo indispensabile l’applicazione alla manodopera impiegata del CCNL dell’edilizia, scongiurando ripercussioni salariali per i lavoratori.

A tal proposito le parti hanno proposto, concertato e sottoscritto presso la Prefettura dell’Aquila il protocollo di Legalità per i cantieri di ricostruzione post sisma 2016 ex art. 35 D.Lgs. n. 189/2016, che permetterà agli Enti Bilaterali di governare la ricostruzione in termini di legalità e sicurezza, evitando fenomeni distorsivi di concorrenza sleale, lavoro nero e infortuni sul lavoro. In questo quadro gli Enti Bilaterali assumono una rilevanza strategica, sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio. Si condivide altresì di salvaguardare la regolarità contributiva e avviare la contrattazione d’anticipo per definire clausole sociali attraverso percorsi di sperimentazione contrattuale; per affrontare tali tematiche le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico. Le Parti ritengono, inoltre, che la contrattazione d’anticipo sia utile a garantire il rispetto delle regole dettate dal vigente CCNL Edilizia, individuando altresì nei tecnici del CPT e nei RLST i soggetti le cui indicazioni vanno prese in considerazione per le conseguenziali determinazioni.

Le imprese edili sono impegnate anche nel settore delle manutenzioni. Quando la prevalenza dell’attività svolta rientra in quella edile, si applica il CCNL dell’edilizia nelle forme e con le modalità previste dalle normative vigenti. In questo contesto assume particolare rilevanza regolamentare la clausola sociale per il reimpiego dei lavoratori in caso di subentro tra gli operatori economici.

La Cassa Edile, nella funzione di mutualità e di autocontrollo sociale demandatale dalla contrattazione e dalla legislazione, dovrà essere presidio di legalità attraverso l’esercizio delle funzioni di autocontrollo sociale e di regolatore dei rapporti fra gli attori del sistema.

Il rilancio passa anche attraverso la formazione e riqualificazione delle imprese con il tramite degli Enti di formazione di settore, che vanno dotati di strumenti nuovi, innovativi e commisurati alle esigenze di un comparto alle prese con le nuove tecnologie di costruzione e con un’economia sostenibile. L’ESE-CPT dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria e specialistica, nella qualificazione e riqualificazione del personale, anche con riferimento ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo, rispondendo adeguatamente alle necessità formative dettate dall’andamento del mercato, generando nuove specializzazioni per l’uso di tecnologie innovative, utili alla ricostruzione post terremoto; dovrà altresì essere presidio di diffusione dì buone prassi per accrescere la cultura della sicurezza e la prevenzione dì fenomeni infortunistici. Al fine di incentivare il massimo rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, teso a mitigare il fenomeno infortunistico nel settore delle costruzioni, le Parti intendono promuovere, presso le imprese del sistema, l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008 e la successiva asseverazione da parte dell’ESE-CPT della provincia dell’Aquila. Le Parti, considerata la necessità di salvaguardare la bilateralità ed incrementare le prestazioni per lavoratori ed imprese, sono impegnate alla piena attuazione delle linee guida definite nell’allegato 2 del CCNL; favoriranno altresì, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al raggiungimento di un sistema omogeneo di contribuzione alle Casse Edili attraverso uguali aliquote contributive al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e razionalizzare le risorse.

Consapevoli che il settore edile rientra fra quelli più colpiti dalia carenza di personale, le Parti si sono impegnate ad intraprendere le migliori pratiche tese all’inserimento nel settore di nuove risorse umane. L’impegno assunto trova fondamento ed attuazione nell’accordo siglato con la Prefettura dell’Aquila in data 30 agosto 2022, volto a favorire l’inserimento socio lavorativo, nel territorio della provincia dell’Aquila, di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed altri cittadini stranieri vulnerabili mediante la promozione di percorsi formativi e di opportunità di lavoro nel settore dell’edilizia; tale percorso prevede la formazione a favore di soggetti fragili al fine del loro inserimento ed eventuale stabilizzazione nel comparto edile. Presso la Prefettura di L’Aquila è stato costituito un tavolo territoriale per l’attuazione del medesimo Protocollo d’Intesa di cui le Parti Sociali e gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolti sono soggetti attuatori.

Le Parti ritengono la contrattazione integrativa un fondamentale strumento volto a definire politiche di valorizzazione dì tutti i soggetti operanti nel comparto edile e per individuare virtuosi processi inclusivi, di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato. Con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL si intende valorizzare il sistema bilaterale come nucleo operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali, puntando alla promozione del modello della green economy, cui bisogna tendere sia in termini di innovazione tecnologica che di processo del prodotto. Sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale ed immateriale sono le linee guida su cui far convergere le future iniziative, le attività e le risorse della bilateralità, in primo luogo attraverso i servizi erogati dall’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila.

Le Parti intendono operare in attuazione del CCNL del 3 marzo 2022, che ha previsto la destinazione di un’aliquota contributiva a decorrere dal 1° ottobre 2022 pari allo 0,20% al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile, previa definizione del Regolamento recante le relative modalità operative. Tale aliquota è destinata al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN) e alla premialità per le imprese che ne fruiscono.

Il contratto integrativo provinciale è adeguato ai nuovi strumenti di welfare aziendale come il premio di ingresso nel settore, il fondo prepensionamenti, il fondo incentivo occupazione, il fondo Prevedi ed il Fondo Sanedil, l’erogazione dei fringe benefit ed ulteriori misure sociali,

Per quanto riguarda la gestione della bilateralità le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle regole di gestione degli Enti Bilaterali stabilite nel vigente CCNL.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

 

[2] ART. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Le parti ritengono le relazioni industriali essenziali per la gestione ed il governo del settore; gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo ogni semestre sono essenzialmente costituiti da approfondimenti su:

 

–    Andamento del settore

 

–    Investimenti pubblici e privati

 

–    Andamento ricostruzione post sisma 2009 e 2016

 

–    Rapporti con la Pubblica Amministrazione

 

–    Flussi occupazionali

 

–    Contrasto alla sleale concorrenza tra le imprese

 

–    Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare

 

–    Formazione

 

–    Sicurezza nei luoghi di lavoro

 

[3] ART. 2 – MONITORAGGIO DI SETTORE

 

Le Parti concordano sull’opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio, l’analisi e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo dello stesso, Le Parti, pertanto, condividono di impegnare la Cassa Edile e l’ESE-CPT nella elaborazione e redazione di report semestrali, finalizzati alla messa a sistema della grande mole di dati funzionali alla definizione delle eventuali strategie da adottare. Dette elaborazioni saranno condivise con le parti contraenti firmatarie il presente contratto.

 

[4] ART. 3 – ENTE PARITETICO UNIFICATO (ESE-CPT)

 

FORMAZIONE

 

Le attività dell’Ente sono disciplinate dal vigente CCNL di settore; obbiettivo fondamentale è la piena integrazione tra le attività di formazione professionale e le attività che favoriscono il lavoro nel rispetto degli standard di sicurezza. Dal 1° ottobre 2022, come previsto dal CCNL 3 marzo 2022, il contributo di funzionamento dell’ESE-CPT è pari all’1%, rispettivamente 0.50% per l’area

formazione e 0.50% per l’area sicurezza. L’ESE-CPT dovrà rispondere adeguatamente alle necessità formative delle imprese e delle maestranze, generando nuove specializzazioni per l’uso di tecnologie innovative, ad esempio sulle tecnologie BIM – Building Information Modeling, i CAM – Criteri Ambientali Minimi, la transizione ecologica e digitale e, più in generale, tutte le conoscenze utili ad affrontare al meglio le ricostruzioni post terremoti 2009 e 2016, i progetti in partenza relativi al PNRR e Fondo Complementare e l’efficientamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio nazionale, mediante il Superbonus e le ulteriori detrazioni fiscali nazionali.

Al fine di favorire la più ampia diffusione delle pratiche formative e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ESE-CPT programma e predispone le proprie attività dal lunedì al venerdì, tenendo in debita considerazione le esigenze organizzative delle aziende.

L’ESE-CPT dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria, nella qualificazione e riqualificazione del personale, ponendo particolare attenzione ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo. Ai fine di garantire un elevato livello degli standard formativi, in linea con l’evoluzione ed il progresso tecnologico sulle tecniche e sui processi costruttivi, potranno essere stipulati appositi accordi e protocolli di intesa con Università, Istituti Tecnici Superiori, Ordini e Collegi Professionali, Enti, Associazioni e aziende specializzate, avvalendosi di docenti e formatori qualificati. Inoltre, per accrescere la cultura della sicurezza e della legalità, l’ESE-CPT potrà stipulare appositi protocolli di collaborazione per l’interazione ai corsi di formazione con lo SPSAL, l’Ispettorato del Lavoro e le Forze dell’Ordine. Come evoluzione delle attività già svolte dall’Ente, si è giunti alla volontà condivisa dalle Parti Sociali di intraprendere un percorso per l’istituzione all’interno del Campus dell’Edilizia dì San Vittorino di un I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) specifico per il settore edile, da costituirsi secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione in partenariato con istituzioni pubbliche/private.

A tal proposito le attività di formazione saranno volte a soddisfare i fabbisogni formativi delle seguenti 4 macro-aree, come di seguito illustrato:

 

– Sicurezza sul lavoro

 

– Professionalizzante

 

– Innovativa e qualificante

 

– Sociale

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO – EX D.LGS. N. 81/2008

 

Vengono ricompresi tutti i corsi previsti dal  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., organizzati dall’ESE-CPT della provincia dell’Aquila, ivi compresi quelli per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro, RSPP/ASPP, CSP/CSE ecc..

La formazione avverrà in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi.

 

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

 

Ricomprende corsi ad alto contenuto specialistico non rientranti nei corsi obbligatori del D.Lgs. n. 81/2008, alcuni dei quali necessari all’acquisizione e al mantenimento delia SOA, nello specifico:

 

– Conduttore macchine complesse, perforazione del sottosuolo

 

– Preposto e addetto alla bonifica amianto

 

– Operatori con funi (barriere paramassi, rocciatori ecc.)

 

– Saldatore

 

– Accreditamento regionale per la formazione obbligatoria. L’ESE-CPT potrà partecipare ai bandi di formazione per “Operatore Edile” panati dalla Regione Abruzzo. I corsi saranno destinati ai ragazzi che, terminata la scuola media inferiore, vorranno inserirsi nel settore edile tramite appositi percorsi formativi.

 

– Scuola dei mestieri, mediante la riscoperta delle più virtuose e antiche metodologie e professionalità del passato in considerazione di un nuovo apprezzamento del mercato verso tipologie costruttive storiche e di restauro ad alto pregio.

 

La formazione avverrà in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’All. VIII – Norma per le riserve, del CCNL 3 marzo 2022.

Per gli enti e le associazioni che ne faranno richiesta e per le imprese non edili impiegate a vario titolo nei cantieri saranno promossi, da parte dell’ESE-CPT, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a canoni agevolati, a mero contributo alle spese sostenute.

Le eventuali riserve dovranno essere impiegate, sempre nei limiti di capienza dello 0.50%, per completare l’offerta formativa per operai e impiegati delle aziende iscritte ed in regola con la Cassa Edile per l’organizzazione di corsi sperimentali, valutando le esigenze e l’andamento del settore.

 

FORMAZIONE INNOVATIVA E QUALIFICANTE

 

Come disciplinato dall’All. 2 – Protocollo formazione e sicurezza – del CCNL 3 marzo 2022, presso la Cassa Edile è istituito il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” cui è destinata una aliquota contributiva pari allo 0.20%, volta al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dall’emanando Catalogo Formativo Nazionale (CFN) e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, le cui modalità operative saranno stabilite da apposito regolamento stipulato dalle Parti Sociali Nazionali. Il contributo di cui sopra verrà versato previa definizione del Regolamento così come previsto dal vigente CCNL.

Le Parti ritengono la formazione un necessario strumento per innalzare la qualità aziendale, che potrà portare all’acquisizione di nuove commesse nel tempo e di conseguenza la stabilizzazione dei lavoratori precari, l’innalzamento dei livelli retributivi e l’implementazione di nuove competenze. I corsi di cui al presente articolo potranno essere eventualmente svolti anche nella giornata di sabato, previa comunicazione alle OO.SS. Provinciali; in tale ipotesi le imprese saranno esonerate dal versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale contribuzione.

La formazione avverrà in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi. Per gli enti e le associazioni che ne faranno richiesta e per le imprese non edili impiegate a vario titolo nei cantieri saranno promossi, da parte dell’ESE-CPT, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a canoni agevolati, a mero contributo alle spese sostenute.

 

FORMAZIONE PER IL SOCIALE

 

Le Parti intendono promuovere ed incentivare l’inserimento dei soggetti svantaggiati nel settore delie costruzioni tramite nuove assunzioni di personale da impiegare nei cantieri, in attuazione del protocollo di intesa siglato con la Prefettura dell’Aquila in data 30 agosto 2022; le Parti si impegnano ad incentivare l’inserimento di soggetti svantaggiati in cerca di prima occupazione, anche attraverso l’utilizzo del portale della Borsa Lavoro Edile Nazionale – BLEN.it.

Per l’attuazione di quanto precede, le Parti promuovono periodicamente, attraverso l’ESE-CPT provinciale, l’erogazione di corsi di formazione mirati alla integrazione dei lavoratori stranieri, svantaggiati e non, con particolare riguardo a percorsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane, della loro osservanza, del rispetto delle normative sulla sicurezza e corsi professionalizzanti. Al fine di rispondere alle esigenze degli operai momentaneamente inoccupati con o senza iscrizione pregressa in Cassa Edile e delle imprese in cerca di manodopera da collocare nel contesto lavorativo, viene riconfermata l’erogazione dei corsi “RI-RI, Riformati e Riparti”’, l’iniziativa formativa riguarda l’organizzazione di percorsi appositamente pensati per utilizzare al meglio il momento di “fermo attività” della forza lavoro, al fine di migliorare la professionalità in funzione di un ricollocamento lavorativo nel settore, garantendo parallelamente un costante e crescente aggiornamento professionale. Al riguardo l’ESE-CPT ha predisposto un apposito regolamento per l’accesso a tali attività. A seguito di avvenuta formazione del personale di cui sopra sarà onere dell’ESE-CPT provvedere all’inserimento del curriculum dell’aspirante lavoratore nel portale blen.it attraverso il quale, preferibilmente, avverrà la ricerca di personale.

La formazione avverrà in forma gratuita, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’All. VIII – Norma per le riserve, del CCNL 3 marzo 2022. Per gli enti e le associazioni che ne faranno richiesta e per le imprese non edili impiegate a vario titolo nei cantieri saranno promossi, da parte dell’ESE-CPT, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a canoni agevolati, a mero contributo alle spese sostenute. Le Parti Sociali stabiliranno di anno in anno, con propria delibera, le risorse economiche da destinare alle suddette attività.

 

[5] ART. 4 – ENTE PARITETICO UNIFICATO (ESE-CPT)

 

SICUREZZA

 

VISITE IN CANTIERE

 

Tenuto conto dell’attuale stato delle ricostruzioni private e pubbliche post sisma 2009 e 2016, i numerosi progetti in partenza finanziati dal PNRR e dal Fondo Complementare ai due crateri sismici, oltre quelli legati all’efficientamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio inerenti il Superbonus 110% e le altre detrazioni fiscali ad oggi in vigore e considerati i crescenti indici infortunistici nazionali e locali inerenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le Parti convengono che l’ESE-CPT dovrà incrementare l’attività consulenziale e di monitoraggio in cantiere ed avviare percorsi di qualificazione sulla sicurezza delle imprese anche ai fini dell’accesso alle risorse Inail OT23; quanto sopra anche in attuazione del Protocollo di Legalità siglato dall’ESE-CPT con la Prefettura di L’Aquila in data 19 luglio 2021, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

 

ASSEVERAZIONE

 

Considerato che l’asseverazione rappresenta una scelta volontaria dell’impresa edile, mediante la quale viene attestata dall’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila la corretta adozione e l’efficace attuazione di un M.O.G. – modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro con efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.Lgs. n. 231/2001), e che con essa viene garantito l’innalzamento degli standard di sicurezza aziendali, contribuendo in maniera sostanziale al miglioramento della salute e sicurezza in nei luoghi di lavoro con conseguente diminuzione del numero di infortuni e delle malattie professionali, nel pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro, con l’innalzamento della qualità del lavoro ed il miglioramento del rating aziendale ai fini dell’acquisizione delle commesse, configurando maggiore qualità al processo edilizio, le Parti Sociali stabiliscono, in via sperimentale, di erogare il servizio di asseverazione da parte dell’ESE- CPT in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi. Viene stabilito che le aziende che dimostreranno l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ex art. 30 D.Lgs. n. 81/2008, e la successiva asseverazione da parte dell’ESE-CPT della provincia dell’Aquila, potranno richiedere, previa esibizione alla Cassa Edile dei documenti attestanti i relativi pagamenti all’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila, come da tariffario approvato dal Formedil un rimborso fino al 100% dei pagamenti effettuati a favore dell’ESE-CPT per il servizio di asseverazione e per gli eventuali successivi mantenimenti annuali, come da regolamento allegato.

Tali risorse saranno a valere sul fondo 1,05% destinato alle prestazioni alle imprese.

 

[6] ART. 5 – BLEN, BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE

 

Tutte le imprese, al fine di incentivare ravvicinamento dei giovani al settore dell’edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, si potranno avvalere della BLEN e del portale BLEN. IT per l’incontro domanda-offerta di lavoro.

A tal fine le Parti promuoveranno tutte le attività necessarie per il suo potenziamento.

 

[7] ART. 6 – CASSA EDILE

 

Il contributo per la Cassa Edile di cui all’art. 36 del CCNL è fissato nella misura del 2,25%, a norma dell’allegato VIIl del Verbale di Accordo 01/07/2014 di rinnovo del CCNL “Protocollo sugli organismi bilaterali”, di cui il 1,875% a carico dei datori di lavoro e lo 0,375% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla relativa denuncia Mut (esempio Mut gennaio 2023 entro febbraio 2023 ecc.).

Tale contributo finanzierà le seguenti partite di spesa:

 

– Gestione dell’ente: 0,75%

 

– Prestazioni extracontrattuali dei lavoratori: 0,45%

 

– Prestazioni alle imprese: 1,05%

 

Ferma restando l’unicità del contributo del 2.25%, le Parti dispongono che i tre distinti capitoli avranno evidenza all’interno del bilancio della Cassa Edile di L’Aquila tramite prospetto extra contabile e saranno oggetto di valutazione periodica sulla base di un apposito report redatto dalla Cassa Edile sull’andamento dei tre singoli capitoli di spesa.

Le Parti si impegnano a rispettare i limiti stabiliti per i tre capitoli di spesa, incontrandosi ogni trimestre per monitorare l’andamento delle prestazioni. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate nel corso delle valutazioni periodiche di cui ai punti precedenti, l’erogazione della spesa dei tre capitoli risulti inferiore alle effettive disponibilità derivanti dalle relative contribuzioni (0,45% – 1,05%) e dal 70% degli importi non riscossi decorsi 5 anni dalle imprese e dai lavoratori (CCNL 3 marzo 2022), le Parti stabiliscono, sempre nei rispetto dei limiti assegnati contrattualmente, la possibilità di definire, anche al di fuori del presente contratto, una o più prestazioni aggiuntive che rientrino nella sfera di applicazione dei rispettivi capitoli di spesa, e che saranno portate a ratifica del Consiglio di Amministrazione con procedura di urgenza.

 

[8] ART. 7 – COSTI DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO, 0,75%

 

I costi del personale e i costi di gestione della Cassa Edile sono finanziati con la percentuale dello 0,75% calcolata sulla massa salari riscossa, a cui aggiungere le somme derivanti dalla percentuale destinata alla gestione delle prestazioni del Fondo Sanedil, così come definito dagli accordi nazionali, dalle circolari della CNCE e dal regolamento della Convenzione tra le Parti Nazionali del 6 agosto 2020.

La Cassa Edile di L’Aquila assolve alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori e imprese in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato rispetto ai nuovi compiti assegnati dagli accordi contrattuali. In coerenza con tale premessa, la Cassa Edile, di L’Aquila garantisce la gestione delle risorse in grado di mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo, al contempo, le prestazioni stabilite per lavoratori e imprese.

 

[9] ART. 8 – PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI, 0,45%

 

Di seguito vengono elencate le prestazioni SOCIALI a favore dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di L’Aquila, dipendenti da imprese in regola o in stato di disoccupazione involontaria e per familiari fiscalmente a carico, stabilite dal presente CIPL Edili ed affini e Accordi Territoriali fra le Parti Sociali del sistema industriale:

 

  1. Prestazioni per adempimenti fiscali (730 – Unico)

 

  1. Premio di natalità

 

  1. Concorso spesa acquisto materiale didattico per studenti scuola primaria (1^ – 2^ – 3^ – 4^ – 5^ elementare)

 

  1. Concorso spesa acquisto materiale didattico scuola secondaria di 1° grado (1^ – 2^ – 3^ media)

 

  1. Concorso spesa acquisto materiale didattico per studenti scuola secondaria dì 2° grado (ex superiori)

 

  1. Concorso spesa acquisto materiale didattico per studenti universitari

 

  1. Prestazione per decesso del lavoratore

 

  1. Prestazione per decesso familiari

 

Tutte le prestazioni sopra elencate saranno erogate seguendo l’apposito regolamento allegato al presente Contratto.

 

[10] ART. 9 – PRESTAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE, 1,05%

 

Di seguito vengono elencate le prestazioni a favore delle imprese iscritte nella Cassa Edile di L’Aquila e regolari con gli adempimenti contributivi.

 

–  Rimborso malattia/infortunio

 

– Norma premiale

 

– Rimborso acquisto d.p.i,

 

– Concorso spese per asseverazione presso il CPT della Provincia dell’Aquila

 

– Concorso spese per assicurazione per l’assistenza legale per lavoratori con funzioni di preposto

 

– Concorso spese giornate agibilità sindacale

 

Tutte le prestazioni sopra elencate saranno erogate seguendo l’apposito regolamento allegato al presente Contratto.

 

NORMA PREMIALE

 

In riferimento all’art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L’Aquila del 29 luglio 2016, le Parti Sociali confermano l’istituto contrattuale della “NORMA PREMIALE” a favore delle imprese virtuose nel rapporto con gli Enti Bilaterali e rispettose delle norme sulla sicurezza e formazione nei confronti dei dipendenti.

L’istituto della norma premiale decorrerà dai 1° semestre 2023 (ottobre 2022 – marzo 2023), come da regolamento allegato.

 

D.P.I. E INDUMENTI DI LAVORO

 

Le imprese, all’atto dell’assunzione, dovranno fornire ai propri dipendenti i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per l’espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate. Le Parti, impegnandosi nel continuare nell’azione di sensibilizzazione per affermare la cultura della sicurezza, concordano di/|destinare delle risorse al fine di garantire agli operai i d.p.i. adeguati alla valutazione del rischio per singola mansione. Le imprese, a tal fine, presenteranno annualmente, entro e non oltre il termine stabilito dal Regolamento della Cassa Edile, dichiarazione di avvenuta consegna unitamente alla relativa fattura d’acquisto dei d.p.i.

La Cassa Edile, due volte l’anno, invierà apposita comunicazione alle imprese regolarmente iscritte per metterle a conoscenza della possibilità di usufruire di tali prestazioni. Il rimborso non potrà eccedere l’importo massimo pro-capite/lavoratore di euro 25.00 per ogni semestre.

Le imprese potranno richiedere il contributo, nel rispetto del regolamento allegato, compilando l’apposita modulistica messa a disposizione nel sito web www.cassaedilelaquila.it oppure contattando direttamente la Cassa Edile.

Tali risorse saranno a valere sul fondo 1,05% destinato alle prestazioni alle imprese.

 

CONCORSO SPESE PER ASSICURAZIONE PER L’ASSISTENZA LEGALE PER LAVORATORI CON FUNZIONI DI PREPOSTO

 

Il preposto per la sicurezza viene definito dal T.U. 81/08 come il lavoratore che svolge il ruolo di sovrintendente dell’attività lavorativa e si fa garante dell’applicazione delle direttive del datore di lavoro in virtù delle sue competenze professionali e dei suoi poteri gerarchici e funzionali. Come disciplinato dall’art. 18 c. 1 b-bis del T.U. 81/08, tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui al successivo articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Rilevato che i compiti, gli obblighi e le responsabilità penali del preposto sono mutati rispetto al passato diventando sempre più complessi, le Parti stabiliscono che la Cassa Edile, in via sperimentale, erogherà a favore delle imprese regolarmente iscritte che abbiano acceso una assicurazione per l’assistenza legale a favore dei preposti dipendenti delle imprese regolarmente iscritte in Cassa Edile, siano essi impiegati o operai, un concorso alle spese stabilito fino ad un massimo di Euro 150,00 a valere sull’1.05% e con le modalità previste dal regolamento allegato. Le Parti Sociali potranno rideterminare con incontri periodici, in base all’andamento del settore come certificato dalla Cassa Edile, tale concorso alle spese con propria delibera.

 

Art. 10 – BACHECHE SINDACALI

 

In ogni cantiere potranno essere predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. È affidato ai RLST, o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni.

 

[11] ART. 11 – RAPPRESENTANZE SINDACALI E AGIBILITÀ’ SINDACALE

 

Come noto le OO.SS. possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie – RSU, nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti; le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo l’art. 104 del CCNL 01/07/2008. Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari si procederà all’elezione del delegato di cantiere in applicazione dell’art. 19 della Legge 20/05/1970, n. 300, “Statuto dei lavoratori”.

Inoltre le Parti stabiliscono che, in via sperimentale, per favorire la partecipazione dei lavoratori eletti negli Organismi sindacali nazionali, regionali e territoriali, verranno riconosciute e rimborsate annualmente dalla Cassa Edile fino a 60 giornate di permessi sindacali, fruibili dai lavoratori occupati in tutte le imprese iscritte e regolari con la Cassa Edile, comprese quelle con un numero di occupati inferiore a 15, da ripartire pariteticamente tra le OO.SS firmatarie del presente Contratto, come da regolamento allegato. Tali risorse saranno a valere sul fondo 1,05% destinato alle prestazioni alle imprese.

 

[12] ART. 12 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

 

In conformità alle previsioni contenute negli arti 12 e 38 del CCNL, è confermato l’istituto dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia dell’Aquila e a livello aziendale. L’E.V.R. non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento dì fine rapporto; per gli apprendisti operai minorenni, nelle more del completamento della disciplina relativa all’istituto dell’apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale dell’art. 92 del CCNL. Le Parti Sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente sulla erogazione dell’E.V.R. a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali. In caso contrario rimarrà in vigore quanto precedentemente stabilito fino all’entrata in vigore del successivo accordo.

Le Parti procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l’indicatore/parametro provinciale dì propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell’E.V.R., correlata all’effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Ai sensi delle richiamate norme nazionali, le Parti Sociali hanno proceduto ad individuare l’indicatore parametro di competenza territoriale, al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente, nonché alla determinazione della relativa incidenza ponderale degli stessi. Le Partì Sociali provinciali si incontreranno entro il mese di febbraio di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli arti 12 e 38 del CCNL. L’importo dell’E.V.R., determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili.

Le Parti sociali provinciali comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile:

 

– L’importo orario erogabile dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

 

– Il periodo di decorrenza e dì validità delle predette corresponsioni;

 

– Il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;

 

– Le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

 

Premesso che

 

Gli indicatori/parametri previsti dal combinato disposto dell’art. 38 del CCNL sono i seguenti:

 

  1.   Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia dell’Aquila;

 

  1.   Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della provincia dell’Aquila;

 

  1.   Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia dell’Aquila;

 

Le Parti sociali concordano di individuare come quarto elemento l’indicatore

 

  1.    Numero di imprese attive nella Cassa Edile della Provincia dell’Aquila.

 

I trienni di riferimento per l’erogazione dell’E.V.R., ai sensi dell’art. 38 del CCNL, sono il triennio 2020-2021-2022 sul triennio 2019-2020-2021.

Le Parti, per il periodo 01/01/2023-31/12/2023, ritengono congruo determinare le seguenti incidenze ponderali:

 

  1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia dell’Aquila: incidenza 25,00%

 

  1. Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia dell’Aquila: incidenza 25,00%

 

  1. Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia dell’Aquila: incidenza 25,00%

 

  1. Numero dì imprese attive nella Cassa Edile e di Assistenza della Provincia dell’Aquila: incidenza 25,00%.

 

STABILITO CHE

 

la Cassa Edile della Provincia dell’Aquila, ha comunicato a questa Associazione i dati relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, necessari al calcolo dell’E.V.R. per l’anno 2023, che si riportano di seguito [Tabella A)]:

 

  1. A) CALCOLO PER DETERMINAZIONE PERCENTUALE EROGABILE

 

Anno Lavoratori Massa salari (mln/euro) Ore lavorate Imprese attive
2019 7.882 73.875,618 6.894.794 1.114
2020 7.182 57.978,975 5.542.603 1.013
2021 7.260 70.670,010 6.418.973 1.081
2022 8.047 79.404,515 7.117.404 1.217
DATI TRIENNIO
2022/2021/2020 22.489 208,05 19.078.980 3.311
2021/2020/2019 22.324 202,52 18.856.370 3.208
ESITO + 165 + 5,5 + 222.610 + 103

PER TUTTO CIO’ PREMESSO

 

Da un analisi degli indicatori/parametri per gli anzidetti periodi triennali, desunti anche dai bilanci e dati ufficiali della Cassa Edile, emerge che tutti e quattro i parametri risultano positivi.

Pertanto le Parti Sociali determinano l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli operai e gli impiegati della provincia dell’Aquila nella misura pari al 5,00% (cinque) dei minimi di paga base in vigore alla data del 1 luglio 2023, a decorrere, dal 01/01/2023 e sino al 31 dicembre 2023, determinato nella misura di cui alle tabelle che seguono [B) e C)]:

 

  1. B) ANALISI PARAMETRI PER EROGAZIONE E.V.R. DAL 01/01/2023 AL 31.12.2023

 

PARAMETRI VALUTAZIONE PESO PONDERALE % E.V.R. EROGABILE
1) Lavoratori iscritti Positivo 25,00% 1.25%
2) Monte salari denunciato Positivo 25,00% 1.25%
3) Ore denunciate Positivo 25,00% 1.25%
4) Imprese attive Positivo 25,00% 1.25%
  1. C) EROGAZIONE E.V.R. 2023: 5% DAL 01/01/2023 AL 31.12.2023

 

CATEGORIA PAGA BASE AL

01.07.2023

5% – anno 2023
Euro/ora
Operaio 1° livello 5,71 0,28
Operaio 2° livello 6,68 0,33
Operaio 3° livello 7,42 0,37
Operaio 4° livello 7,99 0,40

 

CATEGORIA PAGA BASE AL 01.07.2023 5% – anno 2023
Euro/mese
Impiegato 1° livello 987,36 49,37
Impiegato 2° livello 1.155,21 57,76
Impiegato 3° livello 1.283,56 64,18
Impiegato 4° livello 1.382,31 69,11
Impiegato 5° livello 1.481,02 74,05
Impiegato 6° livello 1.777,23 88,86
Impiegato 7° livello 1.974,71 98,73

N.B. importi espressi in euro; la paga oraria degli operai è approssimata per arrotondamento: per difetto (se la terza cifra decimale è minore o uguale a 5) o per eccesso (se la terza cifra decimale è maggiore a 5).

 

Le Parti stabiliscono che, per ii territorio delia Provincia dell’Aquila, l’istituto dell’E.V.R. eventualmente erogabile decorre dal 1° gennaio di ogni anno, a seguito della verifica dei dati che verrà effettuata come segue. Gli indicatori saranno valutati dalle Parti firmatarie entro il mese di febbraio di ogni anno di corresponsione dell’E.V.R. e gli esiti della valutazione determineranno circa l’erogazione dell’E.V.R. per il medesimo anno. Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. dell’01/07/2014, determinata la percentuale livello provinciale, ogni impresa a livello aziendali procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con riferimento ai medesimi trienni presi a riferimento per l’E.V.R. (2022-2021-2020 su 2021-2020-2019):

 

– Ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;

 

– Volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

 

L’impresa confronterà tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d’affari IVA e sulle ore denunciate in Cassa Edile, con il triennio immediatamente precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.

Per l’annualità 2023 andrà valutato il triennio di riferimento (anni 2022-2021-2020) col triennio precedente (anni 2021-2020-2019). All’esito del predetto confronto, l’azienda:

 

  1. a) corrisponderà gli importi mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 5,00% così come determinati nella tabella “C” del presente articolo, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positive;

 

  1. b) corrisponderà gli importi mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 1.75% così come di seguito specificato

 

– 100%-30% = 70%

 

– 70%  x 50% = 35%

 

–  (35% x 5%)/100 = 1,75%

 

dei minimi di paga base (luglio 2023) indicati nella tabella “C” del presente articolo, esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;

 

  1. c) non corrisponderà l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

 

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

 

–  L’impresa renderà una autodichiarazione, così come disciplinata dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445 del 2000, art. 76, sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all’ANCE L’Aquila ed alla Cassa Edile dell’Aquila dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite.

 

–  l’ANCE L’Aquila informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di attivare un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

 

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata dalla tabella “C” del presente articolo. L’E.V.R, seguirà l’esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L’importo mensile dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell’importo mensile dell’E.V.R., la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l’importo mensile dell’E.V.R. è corrisposto in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa. La corresponsione dell’E.V.R, determinato come sopra a consuntivo, sarà effettuata in quote mensili mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.

Con riferimento alle leggi vigenti l’EVR sarà tassato con l’imposta sostitutiva agevolata in quanto trattasi di premi di risultato di ammontare variabile.

 

[13] ART. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

 

La misura percentuale complessiva di cui all’art.18 del CCNL, da corrispondere agli operai per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, è stabilita nella misura del 18,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art, 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli arti 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

 

– gratifica natalizia 10,00 %

 

– ferie 8,50 %

 

di cui 14,20% da accantonare presso la Cassa Edile dell’Aquila.

 

L’importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato nei termini previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti. Al fine di prevenire fenomeni di irregolarità che favorirebbero concorrenza sleale nei confronti delle imprese più virtuose, le parti intendono perseguire interventi volti all’aumento delle ore di lavoro denunciate e versate presso la Cassa edile.

 

[14] ART. 14 – QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

La quota di adesione contrattuale a carico delle imprese e dei lavoratori, da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile è così ripartita:

 

  1. a) quota sindacale di servizio provinciale:

 

– 1,16% (di cui 0,58% a carico del datore di lavoro e 0,58% a carico del lavoratore);

 

  1. b) quota sindacale di servizio nazionale:

 

– 0,44% (di cui 0,22% a carico del datore di lavoro e 0,22% a carico del lavoratore).

 

[15] ART. 15 – ORARIO DI LAVORO

 

Con riferimento e ad integrazione dell’art. 5 del CCNL, sì conviene che l’orario normale di lavoro, per la provincia dell’Aquila, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell’anno. L’orario contrattuale sarà ripartito, usualmente, su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento all’art. 5 del CCNL.

 

[16] ART. 16 – CANTIERI IN ESTENSIONE / TEMPI DI PERCORRENZA

 

L’orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e $Fi smistamento, qualora organizzati, presso i quali sono installate le attrezzature logistiche di cantare o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell’impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato. Le parti concordano che per cantieri in estensione s’intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

 

[17] ART. 17 – RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA E FONDO RLST

 

Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST, istituiti ai sensi dell’art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo pari allo 0,25% (a decorrere da febbraio 2023) degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, a carico delle imprese.

L’attività dei RLST è disciplinata, in base alle vigenti norme di legge, contrattuali e regolamentari.

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le Parti si impegnano a rimodularne la misura nell’ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione. Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 87 del CCNL e del D.Lgs. n. 81/2008, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro potrà accedere all’esonero del contributo con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CIPL.

Le Parti, tenuto conto dell’andamento del settore come certificato dalla Cassa Edile, potranno rideterminare tali aliquote anno per anno con propria delibera.

Inoltre le Parti si impegnano a creare le condizioni per l’eventuale trasferimento della gestione dei RLST della Provincia dell’Aquila presso la relativa associazione regionale.

 

[18] ART. 18 – ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

 

Il contributo da versare alla Cassa Edile per il premio di professionalità (FNAPE) di cui all’art. 29 del CCNL, come deliberato dall’accordo di Parti Sociali Nazionali del 22 settembre 2022, è fissato dal 1° ottobre 2022 nella misura del 3,43% della retribuzione soggetta a contributo in favore della Cassa Edile. Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17 del CCNL.

 

[19] ART. 19 – LAVORI IN ZONE DISAGIATE

 

L’indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all’applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell’alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l’azienda provvederà all’alloggio gratuito ed all’allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

 

[20] ART. 20 – INDENNITÀ DI ALTA MONTAGNA

 

Con riferimento all’art. 23 del CCNL l’indennità di alta montagna è stabilita in euro 0.10 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1.100 metri s.l.m. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

 

[21] ART. 21 – INDENNITÀ TRASPORTO CASA- LAVORO

 

L’indennità a favore degli OPERAI a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dal proprio domicilio ai cantieri nei quali sono occupati, a decorrere dal 01/01/2023 è stabilita in euro 3.00 giornalieri. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL vigente in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

L’indennità a favore degli IMPIEGATI a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dal proprio domicilio ai cantieri e/o alla sede dell’impresa, a decorrere dal 01/01/2023 è stabilita in euro 53,00 mensili. Detta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza. Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

 

[22] ART. 22 – TRASFERTA

 

Le Partì concordano che la diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL prevista dagli accordi precedentemente stipulati venga corrisposta all’operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i confini del comune e ad almeno 20 km dalla sede del cantiere stesso.

Restano ferme tutte le altre norme previste dal vigente CCNL relative alla trasferta di cui all’art. 21.

 

[23] ART. 23 – MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL SERVIZIO DI MENSA

 

L’impresa, in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo dì residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L’impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in €.11,00 annualmente revisionabili, nella misura del 70% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell’art. 88 del CCNL.

Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a €.1,00 per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente e per un massimo di 8 ore giornaliere. Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa pari a €.1,00 per ogni ora di lavoro ordinario prestato o buono pasto equivalente. Sull’importo dell’indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi. L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva pari a 130€/mese per l’effettiva/presenza.

Le Parti si impegnano a rivedere l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa qualora il legislatore modifichi l’importo della no tax area per la medesima indennità.

 

[24] ART. 24 – FERIE

 

Fermo restando quanto previsto dal CCNL e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell’Impresa, le Parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

 

1 – due settimane di ferie nel mese di agosto;

 

2 – una settimana di ferie in dicembre;

 

3 – una settimana su richiesta del lavoratore

 

La settimana di ferie, su richiesta del lavoratore, potrà essere goduta, d’intesa con il datore di lavoro, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.

Su richiesta dei singoli lavoratori immigrati, si effettua sulla base delle esigenze tecnico/organizzative aziendali il raggruppamento delle ferie per permettere il ritorno nei Paesi di origine. Tale richiesta deve essere obbligatoriamente consegnata, con un preavviso di almeno trenta giorni da parte del lavoratore, alla direzione aziendale, la quale si riserva la decisione in merito, in ottemperanza all’art.15 del vigente CCNL.

 

[25] Art. 25 – INDENNITÀ DI GALLERIA

 

Per le lettere a), b), c) del 1° comma del gruppo B) dell’art. 21 del C.C.N.L. del 21 luglio 1995 sono pattuite le percentuali massime previste dal C.C.N.L. e cioè:

 

  1. a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio: 46%;

 

  1. b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasposti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione; l’avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costrizione di gallerie: 26%;

 

  1. c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impiantì nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° comma:

 

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall’imbocco:

 

Da 1 a 2 km 14%
Da 2 a 3 km 15%
Da 3 a 4 km 18%
Da 4 a 5 km 20%
Oltre i 5 km 22%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

 

  1. a) Presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai: 15%;

 

  1. b) Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d’acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza: 6% (assorbita dalla precedente se contemporanea);

 

  1. c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: 15%;

 

  1. d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta: 15%;

 

  1. e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a, b, c, d): 40% massimo.

 

[26] ART. 26 – INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

 

Le Parti concordano che possano essere previsti, qualora necessario, turni di reperibilità. Ciò in particolare, ma non esclusivamente, per le lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, come ad esempio per lo sgombero neve e per le manutenzioni.

Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori sarà richiesta e riconosciuta una indennità determinata come segue:

 

–  ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuto l’Importo settimanale di euro 30 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);

 

–   la reperibilità può anche essere regolata a giornate intendendosi per tali gruppi consecutivi di 24 ore, in tal caso l’indennità giornaliera è fissata in euro 6 lordi dal lunedì al sabato ed euro 8 lordi per giornata festiva; oltre a quanto sopra verrà erogata la paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate.

 

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all’azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e, pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con l’impresa e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata. Su tale indennità non vanno computate le percentuali di cui agli artt. 5 e 18 del CCNL in quanto nella determinazione della predetta indennità è stato tenuto conto dell’incidenza per i titoli dì cui gli articoli citati. Inoltre tale importo non rileva ai fini dei TFR.

La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile dì lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità.

In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice Civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.

 

[27] Art. 27 – BANCA FERIE E PERMESSI SOLIDALI

 

A richiesta di RSA o delle RSU, o in alternativa del singolo lavoratore, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacale a cui aderisce, le Parti territoriali potranno sottoscrivere un accordo sindacale aziendale per la eventuale concessione solidale da parte di lavoratori attivi che dispongono di ferie e permessi da fruire, in favore di dipendenti dello stesso datore di lavoro, oggetto della cessione, per gravi motivi personali o familiari di primo grado che siano affetti da gravi patologie (Legge n. 53/2000) o che necessitino di assistere, con costanza di cure, figli minori affetti da particolari condizioni di salute. La cessione dei riposi e delle ferie è stata introdotta dalla normativa nazionale (art. 24 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151), con espresso richiamo alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 attuativo delle direttive europee sull’organizzazione dell’orario di lavoro. La quantità di ferie/permessi donati – a titolo esclusivamente gratuito e volontario – è parametrata alla retribuzione lorda individuale, pertanto i giorni di ferie/permessi donati equivalgono ad altrettanti giorni lavorativi non effettuati.

 

[28] Art. 28 – PORTATORI DI HANDICAP

 

L’impresa, su richiesta del lavoratore e con riferimento alle normative vigenti in materia, può concedere l’anticipazione del TFR, per i lavoratori ai quali sia concessa l’aspettativa prevista dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.

 

[29] Art. 29 – LAVORATORI STRANIERI

 

Il lavoratore straniero potrà usufruire dei suoi permessi personali retribuiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, comunicando formalmente e tempestivamente al datore di lavoro la data dell’appuntamento con l’ufficio preposto. Il datore di lavoro agevolerà il lavoratore interessato a tale richiesta.

 

[30] Art. 30 – SMART WORKING

 

Le Parti, premesso che il lavoro agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, teso ad incentivare le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, sostenere la tutela della genitorialità, aiutare i lavoratori portatori di particolari esigenze legate alla salute e prevenire e ridurre le occasioni di contagio da Covid 19 dei lavoratori e dei loro familiari, condividono l’applicabilità, anche nel comparto edile, dell’istituto dello smart working secondo le prescrizioni dettate dalle normative nazionali.

L’adesione potrà avvenire previo accordo tra le parti interessate e riguarderà i lavoratori le cui mansioni non risultino incompatibili con tale forma di svolgimento della prestazione.

 

[31] Art. 31 – OMOGENEIZZAZIONE ALIQUOTE E PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE

 

Le Parti Sociali ribadiscono l’impegno per addivenire all’omogeneizzazione a livello regionale delle prestazioni a favore degli operai e delle imprese e delle aliquote contributive per gli Enti Bilaterali e gli Istituti Contrattuali.

 

[32] ART. 32 – CODICE ETICO

 

Le Parti si impegnano a recepire e promuovere il Codice Etico degli Enti Bilaterali (All. XIX CCNL 3 marzo 2022) che sancisce i principi, i valori e le procedure cui gli EE.BB. dovranno attenersi nell’espletamento delle proprie funzioni.

 

[33] ART. 33 – VALIDITÀ E DURATA

 

Il presente contratto integrativo del CCNL 3 marzo 2022 è valido per tutto il territorio della Provincia dell’Aquila, si applica a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 e sarà valido per 36 mesi, o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia, di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza. Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

 

[34] ART. 34 – DIFFUSIONE DEL CIPL

 

Il presente Contratto è edito a cura delle parti stipulanti che ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti. La sua riproduzione, totale o parziale, è consentita solo previa autorizzazione delle Parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell’originale.

Le parti danno incarico alla Cassa Edile di L’Aquila di provvedere alla diffusione per via telematica del testo definitivo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro a tutti i lavoratori, a tutte le imprese iscritte in Cassa Edile, ai consulenti del lavoro e alla pubblicazione sul sito istituzionale.

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro sarà depositato in via telematica come previsto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

 

[35] ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.