Indice
- [1] Testi Integrati
- [2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
- [3] Premessa
- [4] Sfera di applicazione a classificazione dei lavoratori
- [5] DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
- [6] REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
- [7] Art. 1 Assunzione e documenti
- [8] Art. 2 Periodo di prova
- [9] Art. 3 Mutamento di mansioni
- [10] Art. 4 Mansioni promiscue
- [11] Art. 5 Orario di lavoro – Permessi individuali
- [12] Art. 6 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
- [13] Art. 7 Riposo settimanale
- [14] Art. 8 Soste di lavoro
- [15] Art. 9 Sospensione e riduzione di lavoro
- [16] Art. 10 Recuperi
- [17] Art. 11 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
- [18] Art. 12 Elemento Variabile della Retribuzione
- [19] Art. 13 Lavoro a cottimo
- [20] Art. 14 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti
- [21] Art. 15 Ferie
- [22] Art. 16 Gratifica natalizia
- [23] Art. 17 Festività
- [24] Art. 18 Accantonamenti presso la Cassa Edile
- [25] Art. 19 Lavoro straordinario, notturno e festivo
- [26] Art. 20 Indennità per lavori speciali disagiati
- [27] Art. 21 Trasferta
- [28] Art. 22 Trasferimento
- [29] Art. 23 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
- [30] Art. 24 Elementi della retribuzione
- [31] Art. 25 Modalità di pagamento
- [32] Art. 26 Trattamento in caso di malattia
- [33] Art. 27 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
- [34] Art. 28 Congedo matrimoniale
- [35] Art. 29 Anzianità professionale edile
- [36] Art. 30 Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
- [37] Art. 31 Obblighi e responsabilità degli autisti
- [38] Art. 32 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
- [39] Art. 33 Trattamento di fine rapporto
- [40] Art. 34 Indennità in caso di morte
- [41] Art. 35 Reclami
- [42] Art. 36 Versamenti in Cassa Edile
- [43] Art. 37 Quote sindacali
- [44] Art. 38 Accordi locali – EVR
- [45] Art. 39 Aspettativa
- [46] REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
- [47] Art. 40 Assunzione
- [48] Art. 41 Documenti
- [49] Art. 42 Periodo di prova
- [50] Art. 43 Orario di lavoro – Permessi individuali
- [51] Art. 44 Elementi del trattamento economico globale
- [52] Art. 45 Stipendio minimo mensile
- [53] Art. 46 Elemento Variabile della Retribuzione
- [54] Art. 47 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
- [55] Art. 48 Mense aziendali
- [56] Art. 49 Aumenti periodici di anzianità
- [57] Art. 50 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
- [58] Art. 51 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
- [59] Art. 52 Indennità per lavori in alta montagna in cassoni ad aria compressa ed in galleria
- [60] Art. 53 Indennità di zona malarica
- [61] Art. 54 Lavoro straordinario, notturno e festivo
- [62] Art. 55 Lavori fuori zona
- [63] Art. 56 Trasferta
- [64] Art. 57 Trasferimento
- [65] Art. 58 Alloggio
- [66] Art. 59 Mutamento di mansioni
- [67] Art. 60 Pagamento della retribuzione
- [68] Art. 61 Festività – Riposo settimanale
- [69] Art. 62 Ferie
- [70] Art. 63 Tredicesima mensilità
- [71] Art. 64 Premio annuo
- [72] Art. 65 Premio di fedeltà
- [73] Art. 66 Trattamento in caso di malattia
- [74] Art. 67 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
- [75] Art. 68 Congedo matrimoniale
- [76] Art. 69 Aspettativa
- [77] Art. 70 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
- [78] Art. 71 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
- [79] Art. 72 Trattamento di fine rapporto
- [80] Art. 73 Indennità in caso di morte
- [81] Art. 74 Certificato di lavoro
- [82] Art. 75 Quote sindacali
- [83] REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI
- [84] Art. 76 Quadri
- [85] REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI
- [86] Art. 77 Classificazione dei lavoratori
- [87] Art. 78 Lavoro a tempo parziale
- [88] Art. 79 Lavoro delle donne e dei fanciulli
- [89] Art. 80 Chiamata e richiamo alle armi
- [90] Art. 81 Occupazione femminile e tutela della maternità
- [91] Art. 82 Lavoratori extracomunitari
- [92] Art. 83 Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
- [93] Art. 84 Portatori di handicap
- [94] Art. 85 Igiene e ambiente di lavoro
- [95] Art. 86 Sicurezza sul lavoro
- [96] Art. 87 Rappresentante per la sicurezza – Rappresentante per la sicurezza territoriale
- [97] Art. 88 Alloggiamenti e cucine
- [98] Art. 89 Permessi
- [99] Art. 90 Diritto allo studio
- [100] Art. 91 Formazione professionale
- [101] Art. 92 Apprendistato
- [102] Art. 93 Contratto a termine
- [103] Art. 94 Contratti di inserimento
- [104] Art. 95 Somministrazione di lavoro
- [105] Art. 96 Distacco
- [106] Art. 97 Previdenza complementare
- [107] Art. 98 Assenze
- [108] Art. 99 Provvedimenti disciplinari
- [109] Art. 100 Licenziamenti
- [110] Art. 101 Passaggio da operaio ad impiegato
- [111] Art. 102 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
- [112] Art. 103 Rappresentanza Sindacale Unitaria – Conciliazione delle controversie
- [113] Art. 104 Assemblee
- [114] Art. 105 Cariche sindacali e pubbliche
- [115] Art. 106 Affissioni
- [116] Art. 107 Tutela della dignità personale dei lavoratori
- [117] ORGANISMI PARITETICI
- [118] Art. 108 Casse Edili – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)
- [118.1] Par. 6 – Prepensionamenti
- [119] Art. 109 Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) – Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT)
- [120] Art. 110 Formedil – Scuole Edili
- [121] RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI
- [122] Art. 111 Sistema di concertazione e di informazione
- [123] Art. 112 Osservatorio
- [124] Art. 113 Concertazione per le grandi opere
- [125] Art. 113/BIS
- [126] Art. 114 Istituzione della Borsa del lavoro dell’industria delle costruzioni
- [127] Art. 115 Accordi interconfederali
- [128] Art. 116 Normalizzazione dei rapporti sindacali
- [129] Art. 117 Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
- [130] Art. 118 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali – Condizioni di miglior favore
- [131] Art. 119 Disposizioni generali
- [132] Art. 120 Decorrenza e durata
- [133] Art. 121 Esclusiva di stampa
- [134] ALLEGATI
- [135] ALLEGATO A – Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai
- [136] ALLEGATO B – Stipendi minimi mensili per gli impiegati
- [137] Verbale di accordo 1/7/2014 – Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
- [138] ALLEGATO C – Regolamento dell’anzianità professionale edile
- [139] ALLEGATO D – Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
- [140] ALLEGATO E – Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio
- [141] ALLEGATO F – Accordo ai sensi dell’art. 25, comma 2°, legge n. 223/1991
- [142] ALLEGATO G – Accordo nazionale 31/5/2005
- [143] ALLEGATO H – Accordo attuativo sulla previdenza complementare
- [144] ALLEGATO I – Accordo nazionale 10/9/2003 (Lavoro temporaneo e previdenza complementare)
- [145] Lavoro temporaneo
- [146] Previdenza complementare
- [147] ALLEGATO L – Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore
- [148] ALLEGATO M – Protocollo di intesa 18/12/1998 e Accordo nazionale 19/5/2000
- [149] Protocollo di intesa 18/12/1998
- [150] Art. 1
- [151] Art. 2
- [152] Art. 3
- [153] Art. 4
- [154] Art. 5
- [155] Art. 6
- [156] Art. 7
- [157] Art. 8
- [158] Art. 9
- [159] Art. 10
- [160] Art. 11
- [161] Allegato 1 – Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
- [162] Allegato 2 – Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
- [163] Accordo Nazionale 19/5/2000
- [164] ALLEGATO N – Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
- [165] Art. 1 Costituzione e sede
- [166] Art. 2 Scopi statutari
- [167] Art. 3 Osservatorio
- [168] Art. 4 Consiglio di amministrazione
- [169] Art. 5 Presidente
- [170] Art. 6 Vice presidente
- [171] Art. 7 Comitato di presidenza
- [172] Art. 8 Segreteria tecnica
- [173] Art. 9 Personale
- [174] Art. 10 Entrate
- [175] Art. 11 Bilancio
- [176] Art. 12 Liquidazione
- [177] Art. 13 Modifiche dello statuto
- [178] ALLEGATO O – Statuto tipo delle Casse Edili
- [179] Statuto tipo Casse Edili
- [180] TITOLO I – Disposizioni generali
- [181] Art. 1 Costituzione, sede e durata
- [182] Art. 2 Rappresentanza legale e Foro competente
- [183] Art. 3 Compiti
- [184] Art. 4 Iscritti
- [185] Art. 5 Rapporto di iscrizione
- [186] TITOLO II – Contributi e prestazioni
- [187] Art. 6 Contribuzioni
- [188] Art. 7 Prestazioni di previdenza ed assistenza
- [189] TITOLO III – Organi amministrativi e di controllo
- [190] Art. 8 Organi amministrativi e di controllo
- [191] Art. 9 Presidente
- [192] Art. 10 Vice Presidente
- [193] Art. 11 Comitato di Presidenza
- [194] Art. 12 Comitato di gestione
- [195] Art. 13 Consiglio Generale
- [196] Art. 14 Collegio Sindacale
- [197] TITOLO IV – Personale – Patrimonio – Bilanci
- [198] Art. 15 Direttore
- [199] Art. 16 Personale della Cassa
- [200] Art. 17 Patrimonio
- [201] Art. 18 Entrate
- [202] Art. 19 Prelevamenti e spese
- [203] Art. 20 Esercizio finanziario e bilancio
- [204] TITOLO V – Disposizioni varie
- [205] Art. 21 Liquidazione
- [206] Art. 22 Modifiche allo statuto
- [207] Art. 23 Norma di rinvio
- [208] ALLEGATO P – Protocollo sugli Enti Bilaterali
- [209] COMUNICATO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI DEL 26/12/2018
- [210] CNCE – Comunicato 26/10/2018 – Applicazione accordo 18/7/2018
- [211] ALLEGATO Q – Protocollo di intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore
- [212] ALLEGATO R – Regolamento della Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
- [213] ALLEGATO S – Statuto tipo del C.P.T.
- [214] Art. 1 Costituzione
- [215] Art. 2 Partecipazione al sistema di sicurezza edile
- [216] Art. 3 Scopi statutari
- [217] Art. 4 Attività dell’Ente
- [218] Art. 5 Sede e durata
- [219] Art. 6 Rappresentanza legale
- [220] Art. 7 Composizione del Consiglio di Amministrazione
- [221] Art. 8 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
- [222] Art. 9 Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione
- [223] Art. 10 Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
- [224] Art. 11 Bilanci dell’Ente
- [225] Art. 12 Il Segretario
- [226] Art. 13 Entrate
- [227] Art. 14 Patrimonio sociale
- [228] Art. 15 Controversie
- [229] Art. 16 Intervento sui luoghi di lavoro
- [230] Art. 17 Il segreto d’ufficio
- [231] Art. 18 Collegio dei Sindaci Revisori
- [232] Art. 19 Personale dell’Ente
- [233] Art. 20 Liquidazione
- [234] Art. 21 Modifiche dello Statuto dell’Ente
- [235] ALLEGATO T – Protocollo di intesa sulla pianificazione delle linee politiche del sistema formativo edile
- [236] ALLEGATO U – Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni
- [237] ALLEGATO V – Accordo Nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
- [238] ALLEGATO W – Statuto del FORMEDIL
- [239] Statuto dell’Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia
- [240] Denominazione – Sede – Durata
- [241] Obiettivi e scopo
- [242] Formedil Nazionale
- [243] Formedil Regionali
- [244] Le entrate del Formedil Nazionale
- [245] Collegio dei Revisori dei conti
- [246] ALLEGATO X – Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT)
- [247] Statuto Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
- [248] Art. 1 Costituzione e sede
- [249] Art. 2 Scopi statutari
- [250] Art. 3 Consiglio di Amministrazione
- [251] Art. 4 Presidente
- [252] Art. 5 Vice Presidente
- [253] Art. 6 Comitato di Presidenza
- [254] Art. 7 Personale
- [255] Art. 8 Entrate
- [256] Art. 9 Bilancio
- [257] Art. 10 Liquidazione
- [258] Art. 11 Modifiche dello statuto
- [259] ALLEGATO Y – Protocollo sugli organismi bilaterali
- [260] ALLEGATO Z – Protocollo sul costo del lavoro
- [261] ALTRI ALLEGATI
- [262] Accordo Nazionale 3/10/2001 (Mut)
- [263] Accordo Nazionale 3/10/2001 (Fondo Prevedi)
- [264] Accordo Nazionale 2/10/2002 (Fondo Prevedi)
- [265] Accordo Nazionale 15/1/2003 (Fondo Prevedi)
- [266] Accordo Nazionale 10/9/2003 (Fondo Prevedi)
- [267] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Casse Edili)
- [268] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Casse Edili)
- [269] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Casse Edili)
- [270] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Fondo Prevedi)
- [271] Modifiche allo statuto del fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini (PREVEDI)
- [272] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Fondo Prevedi)
- [273] Accordo Nazionale 21/7/2004 (Fondo Prevedi)
- [274] Accordo Nazionale 2/3/2005 (Fondo Prevedi)
- [275] Accordo Nazionale 31/5/2005 (Organismi Paritetici)
- [276] Accordo Nazionale 4/12/2008 (Cigo Apprendisti)
- [277] Protocollo 19/4/2010 per la razionalizzazione degli Enti Paritetici
- [278] Protocollo 19/4/2010 sulle Banche Dati per la Regolarità contributiva
- [279] Dichiarazione comune sugli Enti Paritetici del 19/4/2010
- [280] Avviso Comune 19/4/2010 – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile
- [281] Protocollo 19/4/2010 sulla Formazione e Sicurezza sul lavoro
- [282] Protocollo formazione e sicurezza 3/3/2022
- [283] Protocollo 19/4/2010 sul Prevedi
- [284] Avviso Comune 28/10/2010 (Congruità)
- [285] Protocollo di intea sugli Enti bilaterali 16/11/2010
- [286] Art. 1
- [287] Art. 2
- [288] Art. 3
- [289] Art. 4
- [290] Art. 5
- [291] Art. 6
- [292] Art. 7
- [293] Art. 8
- [294] Clausola di salvaguardia
- [295] Allegato 1
- [296] Allegato 2
- [297] Allegato 3
- [298] Accordo Nazionale 16 ore – Mics (16/11/2010 – 13/12/2010 – 3/2/2012)
- [299] Accordo Nazionale 16/11/2010
- [300] Accordo Nazionale 3/2/2012 ad integrazione dell’accordo del 13/12/2010 relativo a “16 ore – MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”
- [301] Accordo Nazionale 13/12/2010
- [302] Accordo Nazionale 15/3/2011 (Cn CPT)
- [303] Art. 9 Bilancio
- [304] ALLEGATO ___ – Protocollo per il rilancio del settore
- [305] ALLEGATO ___ – Fondo prepensionamenti
- [306] ALLEGATO ___ – Fondo incentivo all’occupazione
- [307] ALLEGATO ___ – Art 87 industria e Art. ___ cooperative (RLST)
- [308] ALLEGATO ___ – Lavoratori autonomi
- [309] ALLEGATO ___ – F24
- [310] ALLEGATO ___ – Commissioni Bilaterali
- [311] ALLEGATO ___ – Nota a verbale
- [312] ALLEGATO ___ – Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
- [313] Accordo Nazionale 15/3/2011 (Borsa Lavoro)
- [314] Accordo Nazionale 19/7/2012 (Retribuzioni convenzionale)
- [315] Verbale di accordo 25/3/2011 – Detassazione
- [316] Allegato – Accordo Territoriale
- [317] Verbale di accordo 9/4/2013
- [318] Verbale di accordo 21/5/2014 – Detassazione
- [319] Verbale di accordo 18/11/2014
- [320] Verbale di accordo 13/1/2015
- [321] Verbale di accordo 23/1/2015
- [322] Verbale di accordo 2/2/2015
- [323] Verbale di accordo 3/2/2015
- [323.1] TABELLA
- [324] Verbale di accordo 4/2/2015
- [325] Verbale di accordo 5/3/2015
- [326] Verbale di accordo 14/4/2015
- [327] Allegato 1 – Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile
- [328] Regolamento FNAPE
- [329] 1. Costituzione e regolamento
- [330] 2. Ricezione dati
- [331] 3. Ricezione contributi
- [332] 4. Erogazione prestazione
- [333] 5. Disposizioni finali
- [334] Verbale di accordo 15/9/2015
- [335] Verbale di intenti comuni del 24/6/2015
- [336] Comitato della Bilateralità – Delibera n. 3 del 1/9/2015
- [337] Verbale di accordo 21/12/2015 – Erogazione Prestazione APE 2016
- [338] Verbale di accordo 22/12/2012 – Sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti
- [339] Verbale di accordo 14/3/2016
- [340] Verbale di accordo 6/4/2016
- [341] Allegato 1 – Tabella decorrenza contributi Fondo Nazionale APE
- [342] Verbale di accordo 6/4/2016
- [343] Verbale di accordo 8/9/2016
- [344] Verbale di accordo 8/11/2016
- [345] Verbale di accordo 21/12/2017 – Prevedi
- [346] Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi
- [347] Verbale di accordo 30/1/2018
- [348] Informativa relativa al contributo contrattuale nel Fondo Pensione Prevedi
- [349] Verbale di accordo 31/1/2018
- [350] Documento Commissione APE
- [351] TABELLA 1
- [352] TABELLA 2
- [353] Verbale di accordo 21/2/2018
- [354] SISTEMA DI RELAZIONI
- [355] MATERIE
- [356] RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
- [357] SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI
- [358] SICUREZZA
- [359] DIRITTI DEI LAVORATORI
- [360] CLAUSOLA SOCIALE
- [361] Verbale di accordo 27/4/2018
- [362] Verbale di accordo 20/12/2018
- [363] Testo del comunicato
- [364] CNCE – Comunicato 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali
- [365] ALLEGATO A – Disciplinare tecnico
- [366] A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale
- [367] A2. Importo fondo sanitario impiegati
- [368] A3. Imponibile fondo incentivo occupazione
- [369] Verbale di accordo 16/4/2019
- [370] Verbale di accordo 23/6/2020
- [371] Verbale di accordo 19/11/2019
- [372] VERBALE DI ACCORDO 24/4/2020 – Protocollo Sicurezza Covid-19 nei cantieri
- [373] 1-INFORMAZIONE
- [374] 2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
- [375] 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
- [376] 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
- [377] 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- [378] 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
- [379] 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
- [380] 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
- [381] 9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
- [382] 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
- [383] TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
- [384] Verbale di accordo 10/9/2020
- [385] 1. REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
- [386] Art. 1 Costituzione e regolamento
- [387] Art. 2 Caratteristiche della prestazione
- [388] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione
- [389] Art. 4 Erogazione della prestazione e decorrenza
- [390] TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE
- [391] DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO
- [392] DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE
- [393] 2. REGOLAMENTO FONDO “PREPENSIONAMENTI”
- [394] PRESTAZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO
- [395] Art. 1 Costituzione e regolamento
- [396] Art. 2 Caratteristiche della prestazione
- [397] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione
- [398] Art. 4 Presentazione domanda – erogazione
- [399] Art. 5 Fondo territoriale
- [400] Art. 6 Norme generali
- [401] Art. 7 Vigenza
- [402] PREMESSA
- [403] 3. CONGRUITA’
- [404] 4. RATEIZZAZIONI IN CASSA EDILE
- [405] ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020
- [406] Verbale di accordo 22/2/2021
- [407] Verbale di accordo 19/4/2021 – Documento unitario Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese
- [408] VERBALE DI ACCORDO 3/3/2022
- [409] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
- [410] ALLEGATO 1 – Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale
- [411] ALLEGATO 3 – Patto di cantiere
- [412] ALLEGATO 5 – Premio di ingresso nel settore
- [413] ALLEGATO 6 – Trasferta regionale
- [414] ALLEGATO 8 – Norma per riserve
- [415] ALLEGATO 19 – Il Codice Etico degli Enti Bilaterali
- [416] ALLEGATO 20 – Accordo sorveglianza sanitaria
- [417] ALLEGATO 21
- [418] Verbale di accordo 24/6/2022
- [419] Tabella allegata all’accordo nazionale
[1] Testi Integrati
– VERBALE DI ACCORDO 22/9/2022
– VERBALE DI ACCORDO 24/6/2022
– VERBALE DI ACCORDO 3/3/2022
– VERBALE DI ACCORDO 19/4/2021
– VERBALE DI ACCORDO 22/2/2021
– VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020
– VERBALE DI ACCORDO 23/6/2020
– VERBALE DI ACCORDO 24/4/2020 – Protocollo Sicurezza Covid-19 nei cantieri
– VERBALE DI ACCORDO 19/11/2019
– VERBALE DI ACCORDO 14/5/2019
– VERBALE DI ACCORDO 16/4/2019
– VERBALE DI ACCORDO 4/4/2019
– VERBALE DI ACCORDO 3/4/2019
– CNCE – COMUNICATO 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali
– VERBALE DI ACCORDO 20/12/2018
– CNCE – COMUNICATO 26/10/2018 – Applicazione Accordo 18/7/2018
– VERBALE DI ACCORDO 18/7/2018
– VERBALE DI ACCORDO 27/4/2018
– VERBALE DI ACCORDO 21/2/2018
– VERBALE DI ACCORDO 31/1/2018
– VERBALE DI ACCORDO 30/1/2018
– VERBALE DI ACCORDO 21/12/2017
– VERBALE DI ACCORDO 8/11/2016
– VERBALE DI ACCORDO 8/9/2016
– VERBALE DI ACCORDO 6/4/2016
– VERBALE DI ACCORDO 14/3/2016
– VERBALE DI ACCORDO 22/12/2015
– VERBALE DI ACCORDO 21/12/2015
– VERBALE DI ACCORDO 15/9/2015
– VERBALE DI ACCORDO 14/4/2015
– VERBALE DI ACCORDO 5/3/2015
– VERBALE DI ACCORDO 4/2/2015
– VERBALE DI ACCORDO 3/2/2015
– VERBALE DI ACCORDO 2/2/2015
– VERBALE DI AACORDO 23/1/2015
– VERBALE DI ACCORDO 13/1/2015
– VERBALE DI ACCORDO 18/11/2014
– VERBALE DI ACCORDO 1/7/2014
– VERBALE DI ACCORDO 21/5/2014 – Detassazione
– VERBALE DI ACCORDO 9/4/2013
– VERBALE DI ACCORDO 19/7/2012
– CONFINDUSTRIA – Accordo interconfederale 18/4/2012
– VERBALE DI ACCORDO 29/3/2012
– VERBALE DI ACCORDO 29/3/2011
– VERBALE DI ACCORDO 25/3/2011 – Detassazione
– CCNL 19/4/2010
[2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 22/9/2022, tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI – ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Il presente CCNL decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 30/6/2024.
[3] Premessa
1) Per l’industria delle costruzioni edilizie ed affini l’articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo. Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto.
VIENE STIPULATO
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
COSTRUZIONI EDILI
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:
– fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
– fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
– fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
– opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
– ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc..
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
– intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
– decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
– pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
– preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
– posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
– lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
– verniciatura di impianti industriali;
– spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
– demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
– disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
– demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
– demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
– progettazione lavori di opere edili;
– manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
– fabbricati ad uso abitazioni;
– fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
– opere monumentali.
COSTRUZIONI IDRAULICHE
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
– opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
– opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
– acquedotti;
– gasdotti, metanodotti;
– oleodotti;
– fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
– pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
– cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
– canali navigabili, industriali, di irrigazione;
– opere per impianti idroelettrici;
– porti (anche fluviali e lacuali);
– opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
MOVIMENTO DI TERRA – CAVE DI PRESTITO – COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE – PONTI E VIADOTTI
– Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
– Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell’attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
– Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
– strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
– strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
– impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
– ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
– esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
COSTRUZIONI SOTTERRANEE
– Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
COSTRUZIONI DI LINEE E CONDOTTE
– Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
– Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
– Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PRODUZIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI STRUTTURE IN FERRO PER CEMENTO ARMATO
OPERE MARITTIME, FLUVIALI, LACUALI E LAGUNARI
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ
comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
– Dichiarazione a verbale –
- a) Nel confermare l’inquadramento nella contrattualistica collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell’edilizia è l’unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
- b) Le parti si danno atto che le attività di “costruzioni di linee e condotte” debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale.
- c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all’omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
[4] Sfera di applicazione a classificazione dei lavoratori
Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica “Classificazione dei lavoratori”, la revisione finale dell’art. 77 nonché della premessa al contratto, i cui lavori dovranno terminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale e che faranno, pertanto, parte integrante dello stesso.
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Articolo inserito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[5] DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
[6] REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
[7] Art. 1 Assunzione e documenti
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell’eventuale periodo di prova;
4) il termine del rapporto in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale;
6) il contratto nazionale di lavoro applicato;
7) il contratto integrativo territoriale di lavoro applicato;
8) la sede di lavoro.
All’atto dell’assunzione l’operaio deve presentare:
1) la carta d’identità o altro documento equipollente;
2) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
5) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
I lavoratori stranieri sono tenuti a presentare la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. L’operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
E’ in facoltà dell’impresa di richiedere, prima dell’assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l’operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L’operaio deve dichiarare all’impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l’impresa deve restituire all’operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
[8] Art. 2 Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato
La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell’infortunio.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[9] Art. 3 Mutamento di mansioni
All’operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l’operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi i due mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso. Nell’ipotesi che l’operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.
[10] Art. 4 Mansioni promiscue
L’operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività da lui svolta.
Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.
[11] Art. 5 Orario di lavoro – Permessi individuali
- A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 38 in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento dell’orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 19 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall’art. 19 del CCNL.
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15/3/1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 19 del presente contratto.
- B) A decorrere dall’1/10/2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a), b) e c) dell’allegato A), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 25 ore;
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell’art. 17.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
– la diaria e le indennità di cui all’articolo 21;
– i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell’art. 17.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al quinto comma.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5/3/1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28/12/1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
[12] Art. 6 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:
– custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera b) della medesima tabella;
– custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 19.
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5.
All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania
o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.
Le parti convengono che, in considerazione delle ragioni tecniche e organizzative del lavoro nel settore edile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, il periodo di riferimento per il calcolo della settimana lavorativa media dei lavoratori mobili è fissato in 6 mesi.
[13] Art. 7 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 19 punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.
[14] Art. 8 Soste di lavoro
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l’impresa trattenga l’operaio nel cantiere, l’operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
* * *
In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l’operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l’operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
[15] Art. 9 Sospensione e riduzione di lavoro
Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio – sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni – l’acconto di cui sopra non deve comportare l’esposizione dell’impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall’INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell’INPS l’impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d’acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell’art. 2 della legge 6/8/1975, n. 427.
L’impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell’orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.
– Dichiarazione comune –
Fermo restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
[16] Art. 10 Recuperi
E’ ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.
[17] Art. 11 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell’indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, allegato A), che forma parte integrante del presente articolo.
* * *
In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti articoli 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell’ex indennità di contingenza di cui ai relativi accordi interconfederali e alla legge 26/2/1986, n. 38, è ragguagliato:
- A) per gli operai di produzione:
– a 1/173 dell’ex indennità di contingenza mensile;
- B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:
– a 1/208 dell’ex indennità di contingenza mensile;
per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto, il valore orario dell’ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell’ex indennità di contingenza mensile.
[18] Art. 12 Elemento Variabile della Retribuzione
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore all’1/7/2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l’elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all’art. 38.
L’elemento variabile della retribuzione terrà conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
– Nota a verbale –
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
– Dichiarazione congiunta –
l’ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
[19] Art. 13 Lavoro a cottimo
Le condizioni del lavoro a cottimo – individuale o collettivo – saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:
- a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
- b) descrizione della lavorazione da eseguire;
- c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
- d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
- e) tariffa di cottimo per unità di misura;
- f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
- g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lettera b). La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all’ottavo comma del presente articolo.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all’8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l’operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal terzo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall’impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell’esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all’operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l’operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell’utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l’impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.
* * *
L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[20] Art. 14 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di legge che regolano l’appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
- a) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto.
All’impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
- b) L’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all’art. 38 dello stesso.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L’impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all’art. 38.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria – o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti – deve essere effettuata quindici giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o almeno prima dell’inizio medesimo.
- c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice -la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL – ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
- d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell’impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.
- e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
E’ compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all’art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
– Chiarimento a verbale –
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
– Dichiarazione comune –
Le parti convengono che nell’ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell’istituto del subappalto – nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi – si configura come uno degli strumenti per l’efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell’impiego delle risorse umane e la continuità dell’occupazione, nonché per la specializzazione dell’impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.
[21] Art. 15 Ferie
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art. 17.
All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 38 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione valgono le norme dell’art. 18.
Le suddette norme contenute all’art. 18 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
– malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco dei 24 mesi successivi all’anno di riferimento. Resta fermo l’obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.
[22] Art. 16 Gratifica natalizia
Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all’art. 18.
[23] Art. 17 Festività
Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
– 1° gennaio – Capodanno;
– 6 gennaio – Epifania; lunedì successivo alla Pasqua;
– 25 aprile – Anniversario della liberazione;
– 1° maggio – Festa del lavoro;
– 2 giugno – Festa della Repubblica;
– 15 agosto – Assunzione;
– 1° novembre – Ognissanti;
– 8 dicembre – Immacolata Concezione;
– 25 dicembre – Santo Natale;
– 26 dicembre – S. Stefano;
– ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l’impresa.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
Per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall’impresa all’operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 24.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.
Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall’impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell’art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.
[24] Art. 18 Accantonamenti presso la Cassa Edile
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’Allegato D al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
– la diaria e le indennità di cui all’art. 21;
– i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 17.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato D).
Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegato D).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
– Dichiarazione a verbale –
– Premesso che talune sentenze hanno affermato l’obbligo della Cassa Edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell’impresa, in tale modo alterandosi l’assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall’art. 9, comma 3 del D.L. 103/91 sub 1 conv. 166/91;
– considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l’erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell’impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;
– al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell’art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto l’inserimento del quindicesimo comma del presente articolo e della lettera b)-bis dell’art. 36 del CCNL.
[25] Art. 19 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 5 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10/9/1923 n. 1955 e dal R.D. 10/9/1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Percentuali | |
1) Lavoro straordinario diurno | 35% |
2) Lavoro festivo | 45% |
3) Lavoro festivo straordinario | 55% |
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati | 28% |
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati | 9% |
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati | 12% |
7) Lavoro notturno del guardiano | 8% |
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte | 16% |
9) Lavoro notturno straordinario | 40% |
10) Lavoro festivo notturno | 50% |
11) Lavoro festivo notturno straordinario | 70% |
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti | 8% |
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.
In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell’ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi, salvo per i lavoratori mobili per i quali deve farsi riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 234/2007, secondo quanto precisato nell’art. 6 del presente CCNL.
[26] Art. 20 Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
Gruppo A) – LAVORI VARI
Tab. Unica Nazionale | Situazioni Extra | |
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) | 4 | 5 |
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) | 5 | 5 |
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango | 5 | 12 |
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario | 8 | 15 |
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume | 8 | 15 |
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe | 8 | 17 |
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività | 11 | 17 |
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) | 12 | 20 |
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio | 13 | 20 |
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre | 13 | 22 |
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti | 16 | 23 |
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) | 16 | 28 |
15) Lavori su scale aeree tipo Porta | 17 | 35 |
16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso | 17 | 35 |
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m. | 19 | 35 |
18) Lavori per fognature nuove in galleria | 19 | 35 |
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 | 20 | 35 |
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti | 21 | 40 |
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m. | 22 | 40 |
22) Lavori in pozzi neri preesistenti | 27 | 55 |
In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
– Nota verbale –
Entro la scadenza del presente contratto, le Associazioni territoriali comunicheranno alle parti nazionali eventuali accordi ancora in vigore con riferimento a situazioni extra ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate nel presente articolo.
Gruppo B) – LAVORI IN GALLERIA
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
Percentuali | |
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio | 46 |
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie | 26 |
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili | 18 |
Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3/12/1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell’indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) – LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
Percentuali | |
a) da 0 a 10 metri | 54 |
b) da oltre 10 a 16 metri | 72 |
c) da oltre 16 a 22 metri | 120 |
d) oltre 22 metri | 180 |
Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) – LAVORI MARITTIMI
– Personale imbarcato su natanti con o senza motore – Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
– Lavori sotto acqua:palombari – Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
* * *
Le percentuali di cui al presente articolo – eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve – non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
* * *
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l’eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
[27] Art. 21 Trasferta
- A) Norme generali
All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale di cui all’art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l’operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all’operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
***
Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa dovrà iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l’intero mese.
L’impresa ha facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell’impresa per l’operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.
Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L’impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l’impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell’impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell’attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
– Dichiarazione a verbale –
La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dall’1/1/1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell’ultima parte dell’ottavo comma del presente articolo.
- B) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per “posto di lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell’esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve prestare la sua opera.
L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro all’ora fissata dall’orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario – qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l’estensione del cantiere e/o l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto – è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
L’impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell’operaio, deve provvedere al vitto e all’alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
***
Obbligo dell’applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla Cnce, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l’istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni: messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
– entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell’obbligo di aggiornamento;
– individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
Nel caso in cui le imprese, nell’ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell’andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.
Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:
– le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
– gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;
– i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l’attivazione della procedura di commissariamento.
—
Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
[28] Art. 22 Trasferimento
All’operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l’importo, previamente concordato con l’impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta “una tantum” una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l’impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell’operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l’impresa fornisca o meno l’alloggio nella nuova località.
L’operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all’operaio con un congruo preavviso.
L’operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l’operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari l’impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.
All’operaio che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell’operaio entro due anni dal trasferimento, l’impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l’operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell’operaio.
[29] Art. 23 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all’alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.
[30] Art. 24 Elementi della retribuzione
Agli effetti dell’applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria:
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto:
Si intende la paga attribuita all’operaio “ad personam” (minimo contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell’applicazione degli artt. 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 36 e 77, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
- a) per gli operai che lavorano ad economia:
– paga base di fatto;
– ex indennità di contingenza;
– elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010);
– indennità territoriale di settore;
- b) per gli operai che lavorano a cottimo:
– paga base di fatto;
– ex indennità di contingenza;
– elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010);
– indennità territoriale di settore;
– utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all’art. 13);
– utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33 del presente contratto.
4) Ai fini dell’applicazione degli artt. 17 e 18 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell’applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 25, 32, 89, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
[31] Art. 25 Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che l’impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l’operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all’operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All’atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all’operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.
[32] Art. 26 Trattamento in caso di malattia
In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all’art. 33. Ove l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell’art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010), dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Per le malattie sorte dall’1/6/2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;
- e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22/7/1979.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall’INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell’INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 – nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all’art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all’articolo 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
* * *
– Dichiarazione a verbale –
Le parti si danno atto che – come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all’accordo nazionale del 22/11/1988 – la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell’impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
[33] Art. 27 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).
In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 33.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell’art. 33.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010), dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma. Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche. In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 99 – nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale di cui all’art. 18 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5 è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.
[34] Art. 28 Congedo matrimoniale
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all’accordo interconfederale stipulato il 31/5/1941.
Peraltro, all’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’art. 24 per 104 ore.
L’impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell’operaio richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l’Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all’operaio per lo stesso titolo.
[35] Art. 29 Anzianità professionale edile
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dall’1/4/2022.
A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statuto del suddetto Ente autonomo che, comunque, avrà sede presso la CNCE, entro la data del 15 marzo p.v..
Lo Statuto individuerà la governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell’adesione da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.
Le parti concordano, al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, che, dall’1/10/2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.
Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la tabella allegata), sulla base dei dati afferenti l’Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno. Dette aliquote e quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.
Ferma restando l’attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, le parti concordano fin d’ora che eventuali maggiori entrate contributive, comprensive anche del contributo minimo, dovranno essere ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l’Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.
Le parti concordano che, dall’1/10/2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dall’1/10/2023 e a 160 ore dall’1/10/2024.
Le parti, inoltre, condividono fin d’ora che l’individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il monitoraggio annuale dell’andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo della.0,2%
FNAPE – ALIQUOTE REGIONALI
Valle d’Aosta | 3,91% |
Piemonte | 3,86% |
Liguria | 3,93% |
Lombardia | 4,09% |
Trentino Alto Adige | 4,55% |
Friuli Venezia Giulia | 4,27% |
Veneto | 4,37% |
Emilia Romagna | 3,87% |
Toscana | 3,80% |
Marche | 3,65% |
Umbria | 4,00% |
Lazio | 3,45% |
Abruzzo | 3,58% |
Molise | 3,04% |
Campania | 2,67% |
Puglia | 3,04% |
Basilicata | 2,85% |
Calabria | 2,53% |
Sicilia | 2,53% |
Sardegna | 3,05% |
Verbale di accordo 22/9/2022
Il giorno 22 settembre 2022, tra ANCE, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ACCI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è sottoscritto il presente verbale di accordo.
Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell’istituto dell’APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all’interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.
Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all’approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1° gennaio 2023.
Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull’andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell’Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l’attività concernente l’istituto dell’APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1° ottobre 2022, l’applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili/Edilcasse aderenti al FNAPE.
Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell’aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d’Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l’attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.
Al fine di perseguire l’azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che II numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1° ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024.
Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un Tondo di garanzia, privilegiando i territori nonché lo Casse Edili/Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.
Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili/Edilcasse ancora non presenti.
FNAPE (tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)
Cassa Edile/Edilcassa aderente al FNAPE | Aliquote regionali |
VALLE D’AOSTA | 3,91% |
PIEMONTE | |
Alessandria | |
Asti | |
Biella | |
Cuneo | |
Novara | |
Torino | |
Verbania | |
Vercelli | |
PIEMONTE | 3,66% |
LIGURIA | |
Genova | |
Imperia | |
La Spezia | |
Savona | |
LIGURIA | 3,59% |
LOMBARDIA | |
Bergamo | |
Brescia | |
Como e Lecco | |
Cremona | |
Mantova | |
Milano | |
Pavia | |
Sondrio | |
Varese | |
Edilcassa Bergamo | |
LOMBARDIA | 3,70% |
TRENTINO ALTO ADIGE | |
Bolzano | |
Trento | |
TRENTINO ALTO ADIGE | 4,00% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Gorizia | |
Pordenone | |
Trieste | |
Udine | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4,13% |
VENETO | |
Belluno | |
CEIV PD+TV | |
Rovigo | |
Treviso | |
Venezia | |
Verona | |
Vicenza | |
VENETO | 3,98% |
EMILIA ROMAGNA | |
Bologna | |
Calec | |
Cedaiier | |
FCR | |
Ferrara/Celcof/Cedaf | |
Modena | |
Parma | |
Piacenza | |
Edili Reggio Emilia | |
EMILIA ROMAGNA | 3,43% |
TOSCANA | |
Arezzo | |
Cert | |
Falea | |
Firenze | |
Grosseto | |
Livorno | |
Lucca | |
Massa Carrara | |
Pisa | |
Pistoia | |
Prato | |
Siena | |
TOSCANA | 3,60% |
MARCHE | |
Ancona | |
Ascoli Piceno | |
Macerata | |
Pesaro | |
CEDAM | |
MARCHE | 3,30% |
UMBRIA | |
Perugia | |
Terni | |
UMBRIA | 3,95% |
LAZIO | |
Frosinone | |
Latina | |
Rieti | |
Roma | |
Viterbo | |
Edilcassa Lazio | |
LAZIO | 3,18% |
ABRUZZO | |
Chieti | |
L’Aquila | |
Pescara | |
Teramo | |
ABRUZZO | 3,43% |
MOLISE | |
Campobasso | |
Edilcassa Molise | |
MOLISE | 3,04% |
CAMPANIA | |
Avellino | |
Benevento | |
Caserta | |
Napoli | |
Salerno | 2,40% |
PUGLIA | |
Bari | |
Brindisi | |
Foggia | |
Lecce | |
Taranto | |
Edilcassa Puglia | |
PUGLIA | 2,92% |
BASILICATA | |
Matera | |
Potenza | |
Edilcassa Basilicata | |
BASILICATA | 2,76% |
CALABRIA | |
Catanzaro | |
Cosenza | |
Reggio Calabria | |
Edilcassa Calabria | |
CALABRIA | 2,17% |
SICILIA | |
Agrigento | |
Caltanissetta | |
Catania | |
Enna | |
Messina | |
Palermo | |
Ragusa | |
Siracusa | |
Trapani | |
Edilcassa Sicilia | |
SICILIA | 2,43% |
SARDEGNA | |
Cagliari | |
Nuoro | |
Oristano | |
Sassari | |
SARDEGNA | 2,86% |
CNCE – COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI
FNAPE – NUOVA ALIQUOTA REGIONALE ACCORDO 22 SETTEMBRE 2022
Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato in vigore da 1° ottobre 2022
CASSA EDILE/EDILCASSA che aderiscono al FNAPE | NUOVA ALIQUOTA REGIONALE CONTRIBUTO APE | CONTRIBUTO MINIMO 140 H | CONTRIBUTO MINIMO 140 H (arrotondamento) |
VALLE D’AOSTA | 3,91 | 54,74 | 55 |
PIEMONTE | 3,66 | 51,24 | 51 |
LIGURIA | 3,59 | 50,26 | 50 |
LOMBARDIA | 3,70 | 51,80 | 52 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 4,00 | 56,00 | 56 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 4,13 | 57,82 | 58 |
VENETO | 3,98 | 55,72 | 56 |
EMILIA ROMAGNA | 3,43 | 48,02 | 48 |
TOSCANA | 3,60 | 50,40 | 50 |
MARCHE | 3,30 | 46,20 | 46 |
UMBRIA | 3,95 | 55,30 | 55 |
LAZIO | 3,18 | 44,52 | 45 |
ABRUZZO | 3,43 | 48,02 | 48 |
MOLISE | 3,04 | 42,56 | 43 |
CAMPANIA | 2,40 | 33,60 | 34 |
PUGLIA | 2,92 | 40,88 | 41 |
BASILICATA | 2,76 | 38,64 | 39 |
CALABRIA | 2,17 | 30,38 | 30 |
SICILIA | 2,43 | 34,02 | 34 |
SARDEGNA | 2,86 | 40,04 | 40 |
—
Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
Articolo modificato dal Verbale di accordo 3/4/2019
Articolo modificato dal Verbale di accordo 14/5/2019
Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/9/2022
[36] Art. 30 Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
* * *
L’impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.
L’impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza di cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l’impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.
L’impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui sopra.
[37] Art. 31 Obblighi e responsabilità degli autisti
L’autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l’autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell’inizio del servizio l’autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
Il conducente di autobetoniera è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.
[38] Art. 32 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[39] Art. 33 Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20/5/1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 codice civile – sub art. 1 della legge n. 297/82.
- A) Per l’anzianità maturata dall’1/6/1982 al 30/6/1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 codice civile.
Dall’1/7/1983, con riferimento al sopracitato comma dell’art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
– minimo di paga base;
– indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/82;
– elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010);
– indennità territoriale di settore;
– superminimi ad personam di merito o collettivi;
– trattamento economico di cui all’art. 18;
– percentuale per i riposi annui di cui all’art. 5;
– utile di cottimo e concottimo;
– indennità sostitutiva di mensa;
– indennità di trasporto;
– indennità per lavori speciali disagiati di cui all’art. 20, lettere B), C), D) e dichiarazione a verbale;
– indennità per lavori in alta montagna;
– indennità di cantiere ferroviario di cui all’art. 21, lettera B).
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all’art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l’indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977 al 31/5/1982.
Fino al 31/12/1985 il trattamento di fine rapporto, in base all’art. 5, 4° comma della citata legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) e per gli operai di cui alla lettera c) dell’allegato A della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lettera A), divisa per 13,5.
Con decorrenza dall’1/1/1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2° comma della presente lettera A), divisa per 13,5.
- B) Per l’anzianità maturata fino al 31/5/1982, ferma restando l’applicazione della citata legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto spetta all’operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché alla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell’indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977.
L’indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lettera B) deve essere corrisposta per l’anzianità decorrente dall’1/1/1981.
L’indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato primo comma decorre dall’1/7/1979 per l’operaio in forza all’impresa alla data del 22/7/1979.
Per l’operaio assunto dopo il 22/7/1979 l’indennità di anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l’impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31/10/1979.
Per l’anzianità dall’1/1/1964 al 31/12/1980 l’indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.
Per l’anzianità precedente all’1/1/1964, l’indennità deve essere computata in base all’ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.
Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l’indennità per l’anzianità maturata fino al 30/6/1968 deve essere computata in base all’ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30/6/1968.
[40] Art. 34 Indennità in caso di morte
In caso di morte dell’operaio, il trattamento economico di cui all’art. 33 e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell’art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
E’ nullo ogni patto anteriore alla morte dell’operaio circa l’attribuzione e la ripartizione della indennità.
[41] Art. 35 Reclami
In considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l’organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall’operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell’operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell’art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11/8/1973, n. 533.
Le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.
[42] Art. 36 Versamenti in Cassa Edile
- a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24.
II contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse Edili accertate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.
- b) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
-bis) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.
- c) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dall’1/10/2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L’importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato – unitamente all’importo a proprio carico – alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al sesto comma della lettera a) del presente articolo.
Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all’ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.
La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a) possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.
L’importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all’ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.
[43] Art. 37 Quote sindacali
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all’Accordo Nazionale 25/7/1996 allegato al presente contratto, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili.
Le Organizzazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al sesto comma dell’art. 36 lettera c): i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.
L’ANCE e le Organizzazioni territoriali ad essa aderenti possono, mediante apposita convenzione con la Cassa Edile, riscuotere per il tramite della Cassa medesima i contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti.
[44] Art. 38 Accordi locali – EVR
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
- a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
- c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 20;
- d) alla determinazione dell’indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa. L’obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.
- f) alla determinazione dell’elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
- g) alle attuazioni di cui all’art. 18;
- h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 21;
- i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 87.
Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore all’1/7/2015.
L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:
- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
- monte salari denunciate in Cassa Edile;
- ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda d erogare l’EVR nella misura prevista al successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
- l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l’erogazione dell’EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
- alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 29;
- alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
- all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
- alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
- alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
- all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 91;
- alle determinazioni di cui all’art. 37, relativo alle quote sindacali;
- alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
– Dichiarazione a verbale –
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
Articolo modificato dal Verbale di accordo 3/3/2022
[45] Art. 39 Aspettativa
All’operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso – compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno – un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.
E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L’impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
[46] REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
[47] Art. 40 Assunzione
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l’impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell’eventuale periodo di prova;
4) il termine del rapporto in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale.
[48] Art. 41 Documenti
All’atto dell’assunzione l’impiegato deve presentare:
1) la carta d’identità o altro documento equipollente;
2) i documenti atti a comprovare l’eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
6) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
I lavoratori stranieri sono tenuti a presentare la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel corso del rapporto di lavoro l’impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
E’ in facoltà dell’impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L’impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L’impiegato deve dichiarare all’impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la legge prevede determinati adempimenti da parte dell’impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l’impresa deve restituire all’impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
[49] Art. 42 Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l’assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell’impresa deve essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L’impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l’impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[50] Art. 43 Orario di lavoro – Permessi individuali
- A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 54 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 44.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell’art.19.
- B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
II permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo comma dell’art. 44.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5/3/1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28/12/1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
– Chiarimento a verbale –
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6/12/1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
– Norma transitoria –
Sino alla data del 30/9/2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell’art. 43, lett. B) comma terzo e quarto del CCNL 5/7/1995.
[51] Art. 44 Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella B) allegata al contratto (v. art. 45);
2) superminimo collettivo;
3) superminimo “ad personam” di merito;
4) ex indennità di contingenza;
5) premio di produzione territoriale;
6) elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010);
7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 47);
8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 49);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 48);
12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 50);
13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 52);
14) indennità di zona malarica (v. art. 53);
15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfetaria;
16) rateo della 13.a mensilità (v. art. 63);
17) rateo del premio annuo (v. art. 64);
18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.
[52] Art. 45 Stipendio minimo mensile
Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui all’allegato B) che forma parte integrante del presente contratto.
[53] Art. 46 Elemento Variabile della Retribuzione
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1/7/2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data dell’1/1/2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 38.
Pertanto, a decorrere dall’1/1/2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.
L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
– Nota verbale –
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
– Dichiarazione congiunta –
L’ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
– Dichiarazione comune sull’EET –
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dall’1/1/2011 nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
[54] Art. 47 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D.L. 15/3/1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo – escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro – quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10/9/1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile, dell’ex indennità di contingenza, del premio di produzione e dell’elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010).
E’ in facoltà dell’impresa di dedurre l’importo dell’indennità suddetta dall’eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.
[55] Art. 48 Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l’indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
[56] Art. 49 Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dall’1/1/1980 l’impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria.
Livelli | Importi in euro |
Imp. 1.a super | 13,94 |
Imp. 1.a | 12,85 |
Imp. 2.a | 10,46 |
Imp. di quarto livello | 9,62 |
Imp. 3.a | 8,99 |
Imp. 4.a | 8,2 |
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all’impiegato l’importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.
– Norme transitorie –
- a) Per gli impiegati in forza alla data del 22/7/1979 resta in vigore il numero di scatti previsto dal CCNL 15/4/1976 (14 scatti biennali), calcolati, per gli scatti maturati dall’1/1/1980, negli importi di cui al primo comma del presente articolo; per i predetti impiegati gli scatti maturati tra il 1° luglio e il 31/12/1979 sono pari al 5% dello stipendio minimo mensile della categoria di appartenenza e dell’indennità di contingenza in vigore all’atto della maturazione dello scatto.
Pertanto con decorrenza 1/7/1979 sono soppressi i commi 3° e 4° dell’art. 57 del CCNL 15/4/1976.
Gli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 1979 sono mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data.
Per ciascuno degli scatti di cui al comma precedente, a decorrere dall’1/1/1980, è erogata la somma di euro 2,58 mensili.
- b) Per gli impiegati di 1a super l’importo degli aumenti periodici maturati fino al 31/12/1983 è pari a euro 12,84.
[57] Art. 50 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
All’impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell’otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell’ex indennità di contingenza.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell’impiegato.
[58] Art. 51 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
All’impiegato che, a richiesta dell’impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l’espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
[59] Art. 52 Indennità per lavori in alta montagna in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
- a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 44;
- b) per lavori in galleria: una indennità di euro 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
[60] Art. 53 Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 44.
L’indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L’indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.
[61] Art. 54 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10/9/1923 n. 1955 e dal R.D. 10/9/1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno | 35% |
lavoro festivo | 45% |
lavoro festivo straordinario | 55% |
lavoro notturno non compreso in turni periodici | 34% |
lavoro notturno compreso in turni periodici | 10% |
lavoro straordinario notturno | 47% |
lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici | 50% |
lavoro notturno festivo straordinario | 70% |
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 44.
Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell’art. 44.
Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
[62] Art. 55 Lavori fuori zona
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del Comune per il quale l’impiegato è stato assunto.
All’impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l’andata ed il ritorno dal confine territoriale del Comune al posto di lavoro, sempreché l’impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.
[63] Art. 56 Trasferta
All’impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a pié di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre, all’impiegato deve essere corrisposto:
– nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull’ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
– nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l’intera giornata, una indennità del quindici per cento sull’ammontare delle spese di vitto.
In sostituzione di quanto previsto nel primo e secondo comma, l’impresa potrà preventivamente concordare con l’impiegato una indennità di trasferta forfetaria.
Nel caso in cui l’impresa provveda all’alloggio e/o al vitto, potrà corrispondere all’impiegato in missione, in luogo dell’indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfetario preventivamente convenuto con l’impiegato stesso.
[64] Art. 57 Trasferimento
Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni.
L’impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L’impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 72, salvo per gli impiegati di prima e seconda categoria per i quali all’atto dell’assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell’impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l’impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.
Qualora peraltro l’impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l’impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
Nel caso si debba procedere al licenziamento l’impiegato ha diritto al preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 72.
All’impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo previamente concordato con l’impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1.a classe per gli impiegati di prima super, prima e seconda categoria e gli impiegati di quarto livello, 2.a classe per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio. In aggiunta gli sarà corrisposto:
– se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 44;
– se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 44.
Verrà inoltre corrisposta dall’impresa una indennità supplementare pari all’importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento, l’impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All’impiegato che chiede il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.
All’impiegato che viene trasferito per esigenze dell’impresa, e che entro dieci anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell’impresa, a comprovata dimostrazione dell’avvenuto rientro dell’ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
– Chiarimento a verbale –
Tenuto conto della situazione contingente, qualora l’impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per i canoni di locazione, dovranno intervenire fra impresa e impiegato particolari accordi per l’indennizzo da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l’impiegato è tenuto a comunicare all’impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
[65] Art. 58 Alloggio
Qualora nella località ove l’impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l’impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
[66] Art. 59 Mutamento di mansioni
All’impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz’altro il passaggio dell’impiegato, a tutti gli effetti nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l’impresa l’obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l’impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l’importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2,3, 4, 5 e 6 dell’art. 44.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria super e di prima categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
[67] Art. 60 Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all’impiegato deve essere consegnato all’atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.
Nel caso che l’impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell’impiegato, alla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in più del tasso ufficiale di sconto. L’impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso e del trattamento economico di cui all’art. 72.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l’impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
[68] Art. 61 Festività – Riposo settimanale
Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
– 1° gennaio – Capodanno;
– 6 gennaio – Epifania; lunedì successivo alla Pasqua;
– 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
– 1° maggio – Festa del lavoro;
– 2 giugno – Festa della Repubblica;
– 15 agosto – Assunzione;
– 1° novembre – Ognissanti;
– 8 dicembre – Immacolata Concezione;
– 25 dicembre – Santo Natale;
– 26 dicembre – S. Stefano
– ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l’impresa.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui al punto 3) si applicano le norme dell’accordo interconfederale 3/12/1954. In tal caso l’importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto, dovuto ai sensi dell’art. 1 del predetto accordo, è determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
[69] Art. 62 Ferie
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art. 61.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l’orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai numeri dall’1 al 15 dell’art. 44.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, l’impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l’epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell’impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all’impiegato la quinta settimana di ferie, l’impresa è tenuta a versargli un’indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto di tale periodo di ferie (v. comma 3). Tale indennità va corrisposta entro sei mesi successivi dalla data in cui l’impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all’impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell’art. 60 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
Se l’impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. L’eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l’impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall’impresa, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo corrisposto per l’alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell’anticipo stesso.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
– malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
– Norma transitoria –
Agli impiegati che entro il 31/12/1978 abbiano maturato presso la stessa impresa 14 anni di anzianità di servizio è riconosciuto il diritto ad una quinta settimana di ferie.
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento. Resta fermo l’obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.
[70] Art. 63 Tredicesima mensilità
L’impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall’1 al 15 dell’art. 44.
Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
[71] Art. 64 Premio annuo
Per l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo è dovuto all’impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 15 dell’art. 44.
Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
[72] Art. 65 Premio di fedeltà
All’impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent’anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall’1 al 15 dell’art. 44.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell’impiegato.
L’impiegato che, avendo già maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall’epoca della maturazione del precedente premio.
[73] Art. 66 Trattamento in caso di malattia
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 10 dell’art. 44:
1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi;
2) per anzianità di servizio da oltre due anni e fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per nove mesi e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
- a) mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
- b) mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
- c) mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, l’impresa, se procede al licenziamento dell’impiegato, gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all’art. 72.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al trattamento economico di cui all’art. 72 del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.
All’impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
[74] Art. 67 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all’art. 66 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall’anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell’industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro dell’impiegato oltre i limiti previsti dall’art. 66, l’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell’articolo stesso per l’ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l’impiegato fruisca, durante l’assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell’INAIL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall’impresa, quest’ultima è tenuta a corrispondere all’impiegato la differenza tra l’importo di detto trattamento e l’eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
* * *
Per l’assistenza a favore dell’impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.
[75] Art. 68 Congedo matrimoniale
Agli impiegati, in occasione del matrimonio, è concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall’1 al 10 dell’art. 44 percepiti nel normale periodo di lavoro.
[76] Art. 69 Aspettativa
All’impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.
L’impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L’impresa, qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l’impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.
[77] Art. 70 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei Modelli di organizzazione e gestione adottati dall’impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs 8/6/2001 n. 231) semprechè non siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali.
L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell’impresa.
Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
[78] Art. 71 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 100, il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
- a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
- b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
- c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
– mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell’atto contenente le dimissioni o il licenziamento.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
- a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
– mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
- b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
- c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile.
L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.
L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[79] Art. 72 Trattamento di fine rapporto
II trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20/5/1982, n. 297.
Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 del codice civile sub art. 1 della legge n. 297.
- A) Per l’anzianità maturata dall’1/6/1982 al 30/6/1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 del codice civile.
Dall’1/7/1983, con riferimento al sopracitato 2° comma dell’art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
– minimo di stipendio;
– ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
– premio di produzione;
– elemento economico territoriale (in vigore fino al 31/12/2010);
– aumenti periodici di anzianità;
– superminimi ad personam di merito o collettivi;
– 13.a mensilità;
– premio annuo e premio di fedeltà;
– indennità di cassa e di maneggio denaro;
– indennità sostitutiva di mensa;
– indennità speciale di cui all’art. 47;
– indennità di trasporto;
– indennità per lavori in galleria;
– indennità per lavori in alta montagna.
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all’art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l’indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977 al 31/5/1982.
- B) Per l’anzianità maturata fino al 31/5/1982, ferma restando l’applicazione della citata legge n. 297/82, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro all’impiegato non in prova spetterà una indennità di anzianità pari a tante mensilità dell’ultimo trattamento economico, da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.
Inoltre all’impiegato proveniente dalla categoria operai spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, un’indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per l’anzianità maturata fino al 30/6/1979, e di 23/30 per l’anzianità maturata dopo tale data.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
L’indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai nn. dall’1 al 18 dell’art. 44 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dall’1/2/1977 in poi.
Se l’impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
– Chiarimento a verbale –
La disposizione di cui al secondo comma della lettera B) si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operai è avvenuto dopo il 31/5/1973 e, ai sensi dell’art. 101 del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.
– Norma transitoria –
Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro era già in atto il 22/7/1979 l’indennità di anzianità è incrementata dell’importo di euro 72,30 – o dell’eventuale minore importo maturato per sesti in base all’allegato 2 del verbale di accordo 22/7/1979 – corrisposto in base al predetto accordo a titolo di anticipazione sull’indennità medesima.
* * *
E’ in facoltà dell’impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall’indennità di cui al presente articolo quanto l’impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dall’impresa.
Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall’art. 69 del CCNL 5/7/1995.
[80] Art. 73 Indennità in caso di morte
In caso di morte dell’impiegato le indennità indicate agli artt. 71 e 72 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini fino al secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall’art. 2122 del codice civile.
E’ nullo ogni patto anteriore alla morte dell’impiegato circa l’attribuzione e la ripartizione dell’indennità.
[81] Art. 74 Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell’impiegato, l’impresa ha l’obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale l’impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
Restano ferme le disposizioni previste dalla legge 10/1/1935, n. 112 relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale.
[82] Art. 75 Quote sindacali
E’ in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.
La delega cessa di avere efficacia dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa è pervenuta al datore di lavoro.
[83] REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER I QUADRI
[84] Art. 76 Quadri
Assicurazione
Ai sensi dell’art. 5 della legge 13/5/1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dall’1/6/2008 l’indennità di funzione è stabilita in un importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 52, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
* * *
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati di 1.a categoria super.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della legge 13/5/1985, n. 190.
[85] REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI
[86] Art. 77 Classificazione dei lavoratori
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:
Livelli | Categorie | Parametri |
Settimo | Quadri e impiegati di 1.a super | 200 |
Sesto | Impiegati di 1.a | 180 |
Quinto | Impiegati di 2.a | 150 |
Quarto | Impiegati e operai di quarto livello | 140 |
Terzo | Impiegati di 3.a e operai specializzati | 130 |
Secondo | Impiegati di 4.a e operai qualificati | 117 |
Primo | Impiegati di 4.a primo impiego e operai comuni | 100 |
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l’altro, l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per i quadri, gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui agli allegati A) e B), l’assegnazione delle categorie e l’incasellamento delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:
7° LIVELLO
QUADRI
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 della legge 13/5/1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli inquadrati nel 7° livello, che oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell’impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell’impresa stessa.
IMPIEGATI DI 1.a CATEGORIA SUPER
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
6° LIVELLO
IMPIEGATI DI 1.a CATEGORIA
Appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell’impresa o dagli impiegati di 1.a categoria super.
– Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di sesto livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e coordina l’attività di più centrali di betonaggio.
– Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.
Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
– Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico scientifica. Cura il coordinamento dell’intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell’opera.
5° LIVELLO
IMPIEGATI DI 2.a CATEGORIA
Appartengono alla seconda categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.
IMPIEGATI TECNICI DI 2.a CATEGORIA
– Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell’ambito delle direttive impartite dall’impresa.
– Tecnico che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statistici e metrici relativi.
– Disegnatore di concetto con responsabilità della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni.
– Analista impiegato che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.
– Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale, compresa la dosatura e la pesatura.
– Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge inoltre i compiti indicati per l’operatore di centrale di IV livello comprese le operazioni di dosatura e pesatura.
– Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo.
– Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha conoscenze e competenze specialistiche nell’intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.
– Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. E in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell’intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.
Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro. Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di “Restauratore di beni culturali”.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 2.a CATEGORIA
– Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.
– Impiegato che cura l’applicazione e l’interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
– Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
ASSISTENTE DI CANTIERE DEL RECUPERO
Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell’ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.
Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l’area recupero e conservazione.
4° LIVELLO
ASSISTENTE TECNICO (GIÀ DI 3.a CATEGORIA)
E’ colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell’assistente di 2.a categoria, compie tuttavia la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.
PROGRAMMATORE
Impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e controlla le complicazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.
ADDETTO ALLA GRAFICA TECNICA
Impiegato che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e studi predeterminati.
OPERATORE PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO
Lavoratore che, nell’ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. E’ in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.
OPERATORE PER IL RESTAURO DI BENI CULTURALI
Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d’arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.
IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
Impiegato che, nell’ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell’impiegato di 3° livello, esegue con autonomia e con l’apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a quelle del 3° livello e sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5° livello.
Lavoratore che autonomamente, nell’ambito dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovraintendenze.
Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabora progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
OPERAI DI QUARTO LIVELLO
Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sottoindicati:
– lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria;
– operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell’impianto.
– manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
– lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione “in situ” dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
– addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all’interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull’infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione;
– addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all’interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l’alloggiamento dei cavi di armatura;
– addetto con carattere di continuità al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della “terra armata” (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all’approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere;
– imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all’approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere;
– operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
– rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l’operaio di 3° livello e le ulteriori seguenti:
– ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
– elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
– legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
– coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.
– riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario;
– lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;
– tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, l’assiematura, la curvatura di elementi di tubazioni su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti;
– giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in discendente e CO2, di qualità di 1.a e 2.a passata, di riempimento e finitura su tubazioni in acciaio al carbonio;
– operatore derrik o blondin;
– palombaro di prima che esegue rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee;
– nostromo di prima;
– addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito;
– colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell’operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l’ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
3° LIVELLO
IMPIEGATI DI 3.a CATEGORIA
Appartengono alla terza categoria gli impiegati d’ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
IMPIEGATI TECNICI DI 3.a CATEGORIA
– Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 3.a CATEGORIA
– Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
– Operatore – impiegato che provvede alla preparazione e all’avviamento dell’elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla da consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
OPERAI SPECIALIZZATI
Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
– Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti.
– Muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela, o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro.
– Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
– Pontatore: operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo completo di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro.
– Ferraiolo: operaio che esegue e pone in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato anche precompresso.
– Addetto, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al montaggio e smontaggio, su disegno, di stampi preformati o delle relative parti componenti, nonché alla determinazione, da disegno, dei componenti e delle armature metalliche da incorporare.
– Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati civili e industriali, ponti, viadotti od altre opere di edilizia speciale, individuandone gli incorpori dai disegni o prescrizioni.
– Addetto alla tesatura, con l’uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso.
– Imboscatore e armatore: operaio che esegue, su disegno, armature centinate di galleria, di pozzi, di scavi, di fognature effettuandone la posa in opera.
– Minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti l’impiego delle mine per scavi in roccia, compresa la posizione dei fori da mina, e la predisposizione e sorveglianza dell’armamento.
– Fochino: operaio munito dell’apposita patente, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla preparazione e alla posa della mina e al suo brillamento.
– Falegname: operaio che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l’impiego delle macchine.
– Cementista formatore: operaio che esegue opere ornamentali in rilievo di qualsiasi tipo, forme in gesso e in cemento, su modello o disegno.
– Decoratore, verniciatore, applicatore di parati speciali: addetto all’esecuzione, su disegno, di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scrittura di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri-comando, metallizzazione a caldo eseguite anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc..
– Stuccatore, operaio ornatista e modellista, riquadratore: che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di ornati e modelli, o di lavori in gesso o altri agglomerati, sia in laboratorio che sul posto.
– Addetto ad opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzioni civili o industriali, di qualsiasi difficoltà:
– manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
– manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
– manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;
– esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti;
– posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.
Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. E’ pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all’applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
– Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (grès, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo, ecc.) e che presentano particolari difficoltà di esecuzione.
– Linoleista: che posa linoleum di particolare pregio su qualsiasi superficie.
– Pavimentatore: che esegue tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana ed alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.
– Vetrocementista: che esegue, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
– Palchettista: che mette in opera palchetti di legni particolarmente pregiati.
– Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l’attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell’armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 spettanti all’operaio specializzato (compreso l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%.
– Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la saldatura alluminotermica delle rotaie, compresi l’allineamento, il livello, la stuccatura, i tagli con cannello e tutte le altre operazioni accessorie.
– Motorista o meccanico o elettricista: che esegue nel cantiere – anche per i lavori dell’armamento ferroviario – in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.
– Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore – pesatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel secondo livello, provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
– Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante, alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
– Macchinista di locomotive a vapore per decauville e di rulli compressori stradali di peso superiore a 25 tonnellate: addetto alla conduzione della macchina e all’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della stessa; provvede alla sua riparazione anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
– Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
– Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, la riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
– Conducente di copertura e di macchine di mezzi d’opera natanti, forniti di motori per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari: in questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati.
– Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.
– Giuntista: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche complesse, anche funzionanti a bassa e/o alta frequenza, con capacità di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o la scelta e la introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzione e attestazione cavi ottici.
– Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.
– Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere.
– Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.
– Tesatore linee AT-MT.
– Amarragista linee AT-MT.
– Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci.
– Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.
– Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
– Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri- comando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ecc.
– Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
– Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale
– Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
– Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l’operaio di 2° livello e le ulteriori seguenti:
– disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;
– ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
– redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
– rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
– disbosco su pendii e pareti rocciose;
– effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
2° LIVELLO
IMPIEGATI DI 4.a CATEGORIA
Appartengono alla 4.a categoria gli impiegati d’ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l’inquadramento nelle categorie superiori.
Appartengono alla 4.a categoria gli impiegati:
– dattilografi;
– centralinisti telefonici;
– addetti a mansioni di scritturazione e copia;
– addetti all’inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
– stenodattilografi;
– addetti a mansioni semplici di segreteria;
– addetti alla verifica di schede meccanografiche;
– addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.
OPERAI QUALIFICATI
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
– Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato.
– Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato.
– Pontatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio.
– Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc..
– Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l’impiego di attrezzature di sostegno.
– Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi d’acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso.
– Addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.
– Addetto all’iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso.
– Imboscatore o armatore: operaio che esegue lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature, non indicati per gli specializzati.
– Minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti all’impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.
– Cementista per getti in cemento armato: operaio che cura i piani di lavoro.
– Cementista per pietra artificiale.
– Scalpellino e martellista per pietra artificiale.
– Falegname: operaio che esegue lavori di riquadratura, di posa in opera di serramenti, di riparazione e lavori normali di cantiere.
– Decoratore, verniciatore, imbiancatore, colorista, tappezziere: addetto, nei lavori civili, alla verniciatura, imbiancatura, coloritura ed all’applicazione di parati comuni su superfici, intonaci, infissi, serramenti e vari; addetto, nei lavori industriali, alla verniciatura di carpenterie metalliche, carri ponti, tralicci, macchinari, ecc., all’imbiancatura, alla coloritura di superfici murali di capannoni; addetto anche all’esecuzione di lavori di sabbiatura, lavaggi con pompe ad alta pressione e spruzzatura di qualsiasi tipo di prodotto con impianti idonei e che provvede altresì all’ordinaria manutenzione degli stessi; addetto comunque a lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati.
– Stuccatore comune, riquadratore di soffitti e pareti.
– Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento:
addetto a:
- a) provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
- b) svolgere le attività proprie della categoria che non presentino
- c) particolari difficoltà, quali ad esempio:
– eseguire manti impermeabili;
– mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;
– eseguire cappe cementizie per formazione delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti.
E’ pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all’applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.
– Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue pavimenti e rivestimenti a mosaico con materiale comune, diverso da quello indicato per gli operai specializzati della categoria.
– Pavimentatore: che posa in opera pavimenti di tipo comune i quali non presentano particolari di rilievo.
– Vetrocementista: che esegue lavori di tipo comune in vetrocemento.
– Palchettista: che esegue pavimenti in legno di tipo normale.
– Linoleista: posatore di linoleum di tipo comune su qualsiasi superficie.
– Selciatore: che esegue selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
– Lastricatore: operaio che esegue lastricati con pietre squadrate e ad opus incertum curando le opportune pendenze.
– Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
– colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatoi;
– colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
– colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
– colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
– colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
– colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l’allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
– colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.
– Saldatore: operaio che esegue lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche.
– Motorista meccanico o elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria dei motori, macchine ed impianti, anche per i lavori dell’armamento ferroviario.
– Carropontista: operaio che provvede alla conduzione e manutenzione ordinaria della macchina.
– Conducente di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio e di rullo compressore di peso fino a 25 tonnellate: operaio che conduce la macchina e che esegue lavori di ordinaria manutenzione della stessa.
– Meccanico ed elettricista comune.
– Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti: per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare.
– Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore – pesatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell’impianto.
– Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
– Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l’alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale.
– Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.
– Conduttore di locomobili a vapore: per cui è richiesta la patente di 4° grado.
– Conduttore di coperta di mezzi d’opera natanti sforniti di motore a propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.
– Fabbro di cantiere.
– Lattoniere e tubista comune.
– Nostromo di seconda.
– Palombaro di seconda.
– Guida palombaro.
– Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio.
– Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
– Giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.
– Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento.
– Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamenti in genere.
– Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
– Addetto, nel settore dell’installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina.
– Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
– Aiuto tesatore linee AT-MT.
– Aiuto amarragista linee AT-MT.
– Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
– Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
– Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
– Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
– Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.
Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:
– pulitura di pareti rocciose con reti protettive; montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
– opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;
– perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
– provvede all’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura individuale e di cantiere.
1° LIVELLO
IMPIEGATI DI 4.a CATEGORIA PRIMO IMPIEGO
Appartengono alla categoria gli impiegati di primo impiego qui di seguito specificati:
– dattilografi;
– centralinisti telefonici;
– addetti a mansioni di scritturazione e copia;
– addetti all’inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.
Resta inteso che l’anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.
OPERAI COMUNI
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.
In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.
A titolo di esempio sono considerati operai:
– Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell’esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l’esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l’esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l’esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.).
– Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione:
– al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti già predisposte;
– al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l’impiego di attrezzature di sostegno;
– alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (foglie di tesserine, piastrelle in cottogrès, clinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
– al getto di calcestruzzo negli stampi;
– alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;
– alla tesatura con l’uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso;
– alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso;
– all’iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l’armatura di strutture in cemento precompresso;
– al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
– alla sigillatura di giunti con l’uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc..
– Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
– Terrazziere: addetto all’esecuzione di lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.
– Calcinaio o calcinaiolo.
– Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.
– Massicciatore stradale.
– Battitore o aiutante posatore stradale.
– Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
– Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria, comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloritura e verniciatura semplice e lavori di carattere industriale.
– Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
– Aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati.
– Arrotatore o molatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.
– Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: operaio al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempre che non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato), che esegue, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è affiancato nella esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali:
– provvedere alla fusione del bitume e catrame e loro miscele e alla manutenzione delle relative caldaie;
– eseguire giunti e sigillature con mastici;
– applicare vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili e sui sottofondi;
– eseguire la granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;
– manovrare gli argani;
– eseguire lavori di disfacimento, carico e scarico, pulizia generale;
– trasportare dei materiali bituminosi fusi.
– Gettatore o tubista in cemento.
– Addetto all’uso di vibratori per strutture cementizie.
– Addetto all’uso di martelli pneumatici.
– Addetto all’uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa.
– Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
– colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
– colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l’allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
– colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario e dei deviatoi, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatoi esegue le operazioni inverse;
– colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
– colui che aiuta il saldatore nelle operazioni di saldatura alluminotermica delle rotaie;
– colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
– colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
– Addetto nei lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell’esecuzione dei lavori propri di questi ultimi, lavorazioni complementari.
– Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers).
– Frenatore: addetto a cave di sabbia od al cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.
– Aiutopontatore.
– Aiutante fuochista.
– Addetto a trasporti con decauville.
– Addetto a lavori di copertura e scopertura e lavori di diserbamento nell’armamento ferroviario.
– Magazziniere: l’operaio che ha in consegna materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell’armamento ferroviario e ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.
– Carrettiere, barcaiolo, battellante.
– Marinaio.
– Cuciniere o aiutante di cucina.
– Aiuto giuntista, guardiafili, installatore: addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere come aiutante le lavorazioni complementari.
– Addetto alla esecuzione di scavi a mano o a mezzo di attrezzature meccaniche semplici.
– Addetto alla posa in scavi aperti di tubazioni o altri materiali.
– Addetto all’esecuzione di getti di calcestruzzo in scavi aperti per sostegno di linee elettriche.
* * *
L’assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
LAUREATI E DIPLOMATI
I laureati in specialità tecniche inerenti all’industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all’industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda per i laureati ed alla terza per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
– agli impiegati laureati, se mantenuti in seconda categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 45;
– agli impiegati diplomati, se mantenuti in terza categoria, è dovuta una maggiorazione dell’otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 45.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all’impresa, all’atto dell’assunzione o del conseguimento di esso.
CAPOSQUADRA
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall’impresa a sorvegliare ed a guidare l’attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all’esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 (compreso l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell’operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 (compreso l’utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
* * *
In caso di contestazione sull’attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di sperimentare il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria.
* * *
PATENTINO PER OPERATORI DI MACCHINE COMPLESSE
Dall’1/9/2010 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.
– Norma transitoria –
Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.
* * *
E’ istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato di lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31/12/2008.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
– l’analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione;
– l’introduzione di nuove figure professionali;
– la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
– la revisione dei periodi di preavviso.
[87] Art. 78 Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
- a) volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
- b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell’ufficio, unità produttiva e dell’azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
- c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
- d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l’orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell’assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali.
L’organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera che le parti hanno stabilito in sede di Avviso Comune del 17/5/2007.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all’INPS del ricorso all’istituto del part-time e dell’orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul TFR.
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e 54 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 44. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l’impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali.
– Dichiarazione a verbale –
E’ istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
– Chiarimento a verbale –
Ai sensi del verbale di accordo 22/12/2010, i contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del Durc all’impresa richiedente a decorrere dalla data dell’1/1/2011.
[88] Art. 79 Lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
[89] Art. 80 Chiamata e richiamo alle armi
Per la chiamata alle armi, il richiamo alle armi ed il servizio civile si fa riferimento alla normativa di legge in vigore.
[90] Art. 81 Occupazione femminile e tutela della maternità
Le parti concordano, anche ai fini dell’attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9/12/1977 n. 903 e 10/4/1991, n. 125, di verificare l’andamento dell’occupazione femminile nell’ambito dell’Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso le Scuole Edili di cui all’art. 91 del CCNL.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato C) del presente CCNL.
[91] Art. 82 Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l’inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all’art. 91 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali. A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
Al Formedil è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso gli Enti Scuola.
[92] Art. 83 Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26/6/1990 n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 115 del CCNL.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l’attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire attestazione con periodicità trimestrale circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
[93] Art. 84 Portatori di handicap
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30/12/1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all’art. 33 della legge 5/2/1992, n. 104, come modificato dalla legge 8/3/2000, n. 53 e successive modificazioni intervenute con il D.Lgs. n. 151/2001 e la legge n. 350/2003, art. 3, comma 106.
[94] Art. 85 Igiene e ambiente di lavoro
- A) Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
- a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
- B) E istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
– eventuali visite di assunzione;
– visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
– controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
– visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge n. 300/1970;
– infortuni sul lavoro;
– malattie professionali;
– assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore l’altra all’impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
E’ istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.
- C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
[95] Art. 86 Sicurezza sul lavoro
Le Associazioni nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l’apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.
- A) Piani di sicurezza
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell’apposito regolamento, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne l’obbligo dell’impresa affidataria o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l’obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i rappresentanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell’impresa.
Prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall’impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell’ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell’inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n. 222/2003 corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.
- B) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
Le parti rilevano che sull’industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all’Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
- C) Normativa tecnica
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sull’esigenza che venga predisposta una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell’organizzazione produttiva e nell’assetto tecnologico dell’industria delle costruzioni.
A tal fine si rende necessario che il Parlamento conceda una specifica delega al Governo che vedrà le parti impegnate per una soluzione positiva.
[96] Art. 87 Rappresentante per la sicurezza – Rappresentante per la sicurezza territoriale
RLS
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all’art. 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell’azienda o nell’unità produttiva. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate all’ultimo comma del presente articolo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell’ambito dei Rls aziendali operanti nel sito produttivo.
Il rappresentante per la sicurezza di cui al comma precedente assolve i suoi compiti anche con riferimento al piano di sicurezza e coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani operativi di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. E’ inoltre informato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i..
Nelle suddette opere il coordinatore dei Rls può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i.; in particolare:
- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
- c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
– 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
– 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
– 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
– del primo ingresso nel settore;
– del cambiamento di mansioni;
– dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. e dall’accordo interconfederale 22/6/1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l’orario di lavoro l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
RLST
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; gli Accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31/12/2012 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il Rlst è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all’Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico Territoriale ed all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il Rlst esercita le attribuzioni di cui al precedente comma 8, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Prima di procedere ai sensi della lettera m) di cui al precedente comma 8, il Rlst informa il Comitato Paritetico Territoriale per l’adozione delle necessarie misure. Il Rlst, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17. co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53 co. 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18. co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
- a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
- b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
- c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
- d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato. Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
La Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al successivo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale in merito alla mutualizzazione degli oneri, i costi del Rlst non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il Rls aziendale e l’attività dello stesso Rlst potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.
Il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale.
Avuto l’incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il Rlst viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un’adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
RLSSP
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l’attività di coordinatore dei Rls aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
– Dichiarazione a verbale –
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all’accordo interconfederale in data 22/6/1995.
– Dichiarazione congiunta –
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell’autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
[97] Art. 88 Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell’impresa.
L’impresa deve provvedere all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall’orario di lavoro.
[98] Art. 89 Permessi
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l’impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
[99] Art. 90 Diritto allo studio
- A) A norma dell’art. 10 della legge 20/5/1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
II datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
- B) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell’ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.
E’ demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma primo, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l’attività di formazione professionale della Scuola Edile di cui all’art. 91.
Il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’impresa nell’unità produttiva, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività produttiva del cantiere. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l’istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative. Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma sesto.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
[100] Art. 91 Formazione professionale
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire. Concordano pertanto di:
– intraprendere un percorso che permetta di rendere il Sistema Formedil coerente e funzionale a seguenti obiettivi e priorità:
– fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore,
– strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese / lavoratori),
– perseguire l’obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo,
– favorire l’occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro.
– avviare a tal fine ad un complessivo progetto di riconversione del Sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all’attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di Amministrazione del Formedil. Tale Progetto di Riconversione, approvato dal CdA Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definita approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole Edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
E’ affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
– le ricerche e gli studi di settore, l’evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
– l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
– la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti Bilaterali contrattuali;
– l’elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
– l’analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell’allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole Edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
– coordinamento e indirizzo dell’attività degli Enti territoriali;
– rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
– promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenute utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell’offerta formativa del sistema delle Scuole Edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale. Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole Edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (Protocollo Organismi Bilaterali).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole Edili, redigono annualmente un bilancio d’esercizio che coincide con l’esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli Enti Bilaterali).
Le Scuole Edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della Scuola Edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
– Formazione per l’impiegabilità
Istruzione e formazione professionale
Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti
Formazione professionalizzante integrativa
– Formazione per la progressione professionale
Formazione per l’apprendistato
Formazione continua
Formazione a catalogo per un percorso professionale
– Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l’attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il CdA Formedil è tenuto ad elaborare un Piano Biennale delle Attività all’interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole Edili.
I Piani delle Attività annuali delle Scuole Edili Territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all’attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano Biennale delle Attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
II Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
– giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
– giovani neo diplomati e neolaureati;
– giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
– personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
– manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
– lavoratori in mobilità;
– lavoratori in disoccupazione;
– lavoratori in Cig.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all’interno del sistema anagrafico delle Casse Edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalle Scuole Edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola Edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della Scuola Edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
II Libretto Personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell’offerta formativa del Sistema Formedil, Formedil predisporrà il Repertorio Nazionale delle Competenze cui le singole Scuole Edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel Libretto Personale.
Ogni Scuola Edile riverserà i dati di ciascun Libretto Personale in un’anagrafica nazionale istituita presso Formedil.
Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente Scuola Edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con le prestazioni delle Casse Edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse Edili.
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dall’1/1/2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
- a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile.
- b) La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo per la sicurezza di 8 ore previsto dal comma 46 del presente articolo e dall’articolo 110, comma 7, del vigente CCNL.
La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro.
- c) La Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE – Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.
- d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola Edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.
* * *
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
– del primo ingresso nel settore;
– del cambiamento di mansioni;
– dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, in applicazione del D.Lgs., n. 81 e s.m., alla formazione dei lavoratori provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
– Chiarimento a verbale –
Le parti si danno atto che le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono confermate, ai sensi dell’accordo nazionale del 16/11/2010.
Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
– all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;
– agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni”
—
Articolo modificato dal Verbale di accordo 3/3/2022
[101] Art. 92 Apprendistato
Disciplina generale
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:
- a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- b) apprendistato professionalizzante;
- c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).
E’ prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23/12/2000, n. 388 e all’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. anche attraverso accordi con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l’accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, e nel rispetto delle competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.
Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall’art. 77 del CCNL industria, inclusa la voce “Laureati e diplomati”, ad esclusione della relativa maggiorazione, e dall’art. 14 del CCNL Cooperative.
In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l’intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all’apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.
Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all’art. 42 del vigente CCNL industria e all’art. 88 del CCNL cooperative, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Le parti si danno atto che per “maestranze specializzate e qualificate” si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l’assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati “Blen.it”.
La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all’unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.
Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
A tal fine l’impresa effettua le relative registrazioni sul Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2015 ovvero nel libretto di formazione professionale edile o con altri sistemi di registrazione equivalenti.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese, con l’eventuale collaborazione della Scuola Edile/Ente Unificato, provvederanno ad attestare i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi, come specificato al comma precedente.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell’apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Alla Scuola Edile/Ente unificato sono affidati i compiti di:
– raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
– predisposizione di moduli e formulari per la redazione del PFI ed eventuale assistenza all’impresa nella definizione del medesimo;
– definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
– formazione dei tutor aziendali;
– assistenza e accompagnamento per l’impresa e per l’apprendista, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo.
Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione l’apprendista deve frequentare la Scuola Edile/Ente Unificato per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 16 ore previste dall’art. 91 del CCNL industria e dall’art. 84 del CCNL cooperative e delle 8 ore destinate alla sicurezza previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli artt. 5 e 43 del vigente CCNL industria e dagli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché dalle norme inderogabili di legge.
Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B, del CCNL industria e di cui agli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché la normativa sulle ferie di cui agli artt. 15 e 62 del CCNL industria e di cui agli artt. 64 e 95 del CCNL cooperative.
Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67, del CCNL industria e agli artt. 75, 76, 109 e 110, del CCNL cooperative. In caso di assenza per malattia dell’apprendista impiegato, l’impresa sarà tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento economico a carico dell’INPS e quello previsto per gli impiegati all’art. 66 del CCNL industria e all’art. 109 del CCNL cooperative.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l’individuazione della durata del periodo di preavviso si rinvia agli artt. 32 e 71 del CCNL industria e agli artt. 81 e 111 del CCNL cooperative, con riferimento al livello di inquadramento dell’apprendista.
Il datore di lavoro deve garantire all’apprendista la presenza di un tutor aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo, trasmettendo le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor aziendale collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e, in particolare, nell’apprendistato ex artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015, con il tutor formativo per la compilazione del dossier individuale dell’apprendista, secondo lo schema definito con il decreto ministeriale 12/10/2015.
Il tutor aziendale esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
Le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve:
- a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell’apprendista;
- b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
- c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore o, in alternativa, aver frequentato un apposito corso formativo a titolo gratuito, da effettuarsi in via prioritaria presso la Scuola Edile/Ente unificato.
Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, al decreto ministeriale 12/10/2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell’alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi.
La formazione viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati, ove accreditati secondo la normativa vigente.
Le qualifiche o diplomi professionali di istruzione e formazione professionale di riferimento corrispondono alle figure professionali di cui al decreto interministeriale 15/6/2010, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12/10/2015.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
– 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
– 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
– 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
– 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato.
Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di legge, anche regionale, e al D.M. 12/10/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
All’apprendista viene attribuito convenzionalmente:
– il 2° livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;
– il 1° livello di inquadramento in tutti gli altri casi.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:
Anno del contratto di apprendistato | % retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | Anno scolastico formativo di riferimento |
Primo | 1° semestre 65%
2° semestre 70% |
– Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
– Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015
– Primo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni NOTA (*) |
Secondo | 3° semestre 75%
4° semestre 80% |
– Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
– Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015
– Secondo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Terzo | 5° semestre 85%
6°semestre 90% |
– Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
– Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. d) del D.M. 12/10/2015
– Terzo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Quarto | dal 7°semestre 90% | – Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. c) del D.M. 12/10/2015
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– Nota (*) –
Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Il datore di lavoro ha facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12/10/2015. Nel caso di proroga finalizzata al consolidamento e all’acquisizione di ulteriori competenze, il trattamento economico dell’apprendista progredisce secondo quanto stabilito dalla disciplina generale. Per l’apprendista che invece non abbia conseguito il titolo di istruzione, in caso di proroga il trattamento economico è quello dell’anno precedente.
Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell’impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all’azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.
Apprendistato professionalizzante
Il piano formativo individuale (PFI), definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola Edile/Ente unificato competente per territorio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso.
All’Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil Nazionale, sono demandate l’elaborazione di linee guida comuni in materia di PFI e la predisposizione del registro formativo individuale.
La formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l’impresa.
La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La formazione impartita durante il periodo di apprendistato è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.
Per i profili dell’apprendistato professionalizzante si farà riferimento agli artt. 77 del CCNL Industria e 14 del CCNL cooperative e all’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni presso il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni previsto dal D.Lgs. n. 13/2013. E’ demandato all’Ente Nazionale per la formazione e la sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedii Nazionale, l’aggiornamento e la manutenzione dei profili presso il suddetto Repertorio Nazionale.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
– Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all’acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;
– Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano: 48 mesi.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:
Livelli | 1° sem. | 2° sem. | 3° sem. | 4° sem. | 5° sem. | 6° sem. | 7° sem. | 8° sem. |
dal 2° al 7° | 72% | 72% | 78% | 78% | 85% | 90% | ||
Lavorazioni artistiche (fig. artigiani) | 72% | 72% | 78% | 78% | 85% | 90% | 90% | 90% |
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, alle disposizioni del decreto ministeriale 12/10/2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell’alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi.
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente o l’ente di ricerca, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12/10/2015.
Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell’impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all’azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:
Livelli | 1° sem. | 2° sem. | 3° sem. | 4° sem. | 5° sem. | 6° sem. | 7° sem. | 8° sem. |
dal 2° al 7° | 70% | 70% | 78% | 78% | 85% | 90% |
La presente normativa contrattuale si applica per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data dell’1/4/2019.
– Clausola di salvaguardia –
Le parti si danno atto che per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della presente regolamentazione, resta fermo il trattamento economico per gli apprendisti così come definito dalle tabelle retributive condivise con il CCNL 18/7/2018 e in vigore dall’1/7/2018.
– Nota a verbale
Con riferimento alle ore desinate alla formazione esterna dell’apprenista di cui all’art. 92 del CCNL, fermo restando lo svolgimento presso la Scuola Edile/Ente Unificato delle 16 ore preassuntive ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2001, le parti concordano che lo svolgimento delle ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza può effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall’assunzione.
– Nota redazionale –
La presente “Nota a verbale” concordata tra le parti, è stata dalle stesse pubblicata il 9/12/2019.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 4/4/2019
Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/12/2015
[102] Art. 93 Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.
Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:
– avvio di un nuovo cantiere;
– avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
– proroga dei termini di un appalto;
– assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
– assunzione di cassaintegrati;
– assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
– assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30/9/2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..
E’ riconosciuto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall’eventuale applicazione dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23/7/1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando le esclusioni operate dall’art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT.
Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.IT sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedii il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dagli artt. 113 del CCNL Edili Industria e 3, lett. C), del CCNL Edili Cooperative, l’ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Visto l’Avviso Comune del 10/4/2008 sottoscritto in attuazione dell’art. 5, comma 4-bis, del citato D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i, le parti concordano che l’ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’Organizzazione territoriale aderente all’Ance e alle Associazioni Cooperative fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[103] Art. 94 Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
– la durata;
– il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
– l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
L’inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
- a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
- b) la durata e le modalità della formazione.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso le Scuole Edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli artt. 2 e 42 del vigente CCNL
L’orario di lavoro è disciplinato dall’art. 5 e dall’art. 43 del vigente CCNL.
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il CCNL e il CCPL.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
[104] Art. 95 Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, che mantiene in vigore le clausole contrattuali dell’edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29/1/2002 e 10/9/2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell’edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
4) per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo IX, capo II, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 93, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368 del 6/9/2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
[105] Art. 96 Distacco
Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
L’impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993.
[106] Art. 97 Previdenza complementare
Le parti hanno concordato di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
Tale sistema è concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, denominato Fondo Prevedi, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sottoscritti sulla materia di cui in allegato.
– Dichiarazione comune –
Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile. In sede di attuazione del Protocollo 18/12/1998 andrà realizzato il consenso di tutte le parti interessate.
Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa Edile, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l’accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.
Le parti si riservano di stabilire le modalità per l’utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l’applicazione del regime fiscale e contributivo.
– Nota –
A decorrere dall’1/1/2015, le parti stabiliscono l’istituzione di un contributo mensile di 8,00 Euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.
Le parti sottoscritte concordano sull’inserimento, nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi “La informiamo che, per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL.”
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Articolo modificato dal Verbale di accordo 1/7/2014
Articolo modificato dal Verbale di accordo 21/12/2017
[107] Art. 98 Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all’impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla legge 20/5/1970, n. 300, e richiamate nell’art. 99, ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
- a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
- b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
- c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.
* * *
L’impresa ha facoltà di far controllare l’infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della legge 20/5/1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all’impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all’impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall’impresa e dalla Cassa Edile per l’intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.
[108] Art. 99 Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell’art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 24;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
- a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
- c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
- e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
- f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;
- g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 semprechè non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’1/3/2007, attuativo del D.Lgs. n. 196/2003;
- h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 98 per il licenziamento senza preavviso. Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile.
[109] Art. 100 Licenziamenti
Fermo restando l’ambito di applicazione della legislazione vigente in materia, l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15/7/1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
- a) insubordinazione o offese verso i superiori;
- b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
- c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
- d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell’azienda e/o del committente;
- e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
- f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
- g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell’art. 98;
- h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
- i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
[110] Art. 101 Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all’art. 72, a norma del secondo comma della lettera B) dello stesso articolo.
[111] Art. 102 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell’azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto al trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72 ed a quant’altro gli compete in base al presente contratto.
[112] Art. 103 Rappresentanza Sindacale Unitaria – Conciliazione delle controversie
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall’accordo interconfederale 20/12/1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il settore edile.
1) a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l’impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l’impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un rappresentante sindacale unitario dell’impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL.
- b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lettera a), il rappresentante sindacale unitario dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall’impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l’unità produttiva medesima.
- c) Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lettera a), scende al di sotto di 20.
- d) Nell’ipotesi di cui alla lettera a), in aggiunta al rappresentante sindacale unitario è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
– Dichiarazione a verbale –
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno inteso privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell’assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2) E’ compito della rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell’art. 38 e, in particolare, delle discipline:
– sull’impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
– sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;
– sul lavoro a cottimo;
– sull’orario di lavoro;
– sulla classificazione dei lavoratori.
3) Qualora insorga controversia individuale o plurima sull’applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all’art. 38 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza unitaria sindacale e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all’esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall’altra Organizzazione territoriale.
Durante l’esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette. Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.
[113] Art. 104 Assemblee
- A) Nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall’orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l’orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla rappresentanza sindacale unitaria costituita nell’unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell’ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l’unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale unitaria.
Per l’individuazione dell’unità produttiva, agli effetti dell’applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall’art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300, verificato al momento in cui l’assemblea è indetta.
- B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l’art. 35 della legge 20/5/1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell’unità produttiva è riferito al momento in cui l’assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell’ordine del giorno.
- C) Per le assemblee retribuite durante l’orario di lavoro e per i permessi di cui al primo comma della lettera B) al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 24, dalla percentuale di cui alla lettera B) dell’art. 5 e dalla maggiorazione di cui all’art. 18.
[114] Art. 105 Cariche sindacali e pubbliche
- a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria è disciplinata dall’art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300.
- b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all’azienda da cui il lavoratore dipende.
I permessi di cui alla presente lettera b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.
- c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, dalla percentuale di cui alla lettera B) dell’art. 5 e dalla maggiorazione di cui all’art. 18.
- d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20/5/1970, n. 300.
[115] Art. 106 Affissioni
La rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[116] Art. 107 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all’integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
[117] ORGANISMI PARITETICI
Le modalità organizzative e funzionali per l’attività degli Organismi nazionali sono disciplinate dagli appositi regolamenti allegati che formano parte integrante del presente contratto.
[118] Art. 108 Casse Edili – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE)
La Cassa Edile è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall’altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L’esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro sei mesi dalla scadenza dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo.
I bilanci consuntivi – situazione patrimoniale e conto economico – predisposti secondo lo schema unico adottato con l’accordo nazionale 18/7/1988, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche approvate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse Edili per le conseguenti verifiche di conformità.
Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
II verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile, il quale ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della prima riunione dello stesso.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma diciannovesimo, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla Commissione Nazionale Paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell’Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente – Commissione nazionale per le Casse Edili – costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
– la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse Edili;
– la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di Gestione delle Casse Edili;
– la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili;
– la predisposizione di uno schema unico di regolamento dell’attività delle Casse Edili, da portare all’approvazione delle parti nazionali sottoscritte;
– l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
– la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
– la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle Casse Edili;
– la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse Edili.
Le parti riaffermano l’importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell’attività della Commissione Nazionale Paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La Commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
– realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle Casse;
– concentrare la spesa sugli interventi più validi;
– determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
2) adozione per i bilanci delle Casse Edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. Le Casse Edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale i bilanci approvati con riferimento all’esercizio finanziario scaduto il 30 settembre dell’anno precedente per le conseguenti verifiche di conformità;
3) – attuazione di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;
– predisposizione di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva.
Fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione Nazionale Paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale sono vincolanti per le Casse Edili.
La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta negli allegati O e Qal presente contratto.
Le parti convengono che per le attività promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza complementare sarà utilizzato il sistema delle Casse Edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si riservano di definire.
Par. 1 – Certificazione di Regolarità Contributiva
La Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.
1) Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla CNCE è affidato il compito di tenere l’elenco nazionale delle imprese non in regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2) L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.
3) Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali d’assenza) – non inferiore a quello contrattuale.
4) La certificazione di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale, per l’esecuzione di un’opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).
5) La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 e per quanto previsto dall’art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell’appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
6) La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
- a) l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell’Ufficio di Presidenza;
- b) il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certificazioni relative.
7) La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
8) Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell’art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d’intesa 18/12/1998 recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9/9/1999.
Par. 2 – Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l’art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli artt. 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell’Avviso comune del 17/5/2007, le Casse Edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell’allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguagliate all’opera complessiva:
CATEGORIE | % di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
1 | OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture | 14,28% |
2 | OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti | 5,36% |
3 | ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti | 6,69% |
5 | restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6 | opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7 | opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | dighe | 16,07% |
9 | acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | gasdotti | 13,66% |
11 | oleodotti | 13,66% |
12 | opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | opere marittime | 12,16% |
14 | opere fluviali | 13,31% |
15 | impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Poiché alla realizzazione dell’opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all’organizzazione dell’impresa, l’impresa principale deve denunciare alla Cassa Edile competente il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell’ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa Edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l’impresa principale, previo richiamo della Cassa Edile, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Cassa Edile competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all’emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell’opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del “documento unico di congruità” irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dall’1/1/2010, a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.
Par. 3 – Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
A decorrere dall’1/10/2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l’impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall’art. 29 della legge n. 341 dell’8/8/1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all’orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell’adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL di settore approveranno entro il 30/6/2005 il Regolamento di attuazione dell’estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
- a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
- b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile;
- c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
- d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;
- e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l’impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.
Par. 4 – Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003
Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31/12/2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli Enti Bilaterali di settore ai fini dell’affidamento dei compiti di certificazione dell’appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 10/9/2003.
Par. 5 – Prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale
E’ costituita una Commissione paritetica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell’ assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.
I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.
Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell’accordo 29/1/2002.
La Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell’art. 36.
Par. 6 – Lavori usuranti – Lavori pesanti
Al fine di effettuare un’analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l’entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l’Istituto pubblico ovvero presso la Cassa Edile.
La Commissione dovrà approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell’art. 24 del presente contratto.
[118.1] Par. 6 – Prepensionamenti
Il contributo per i lavori usuranti, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del presente contratto, versato, a decorrere dall’1/10/2012, nell’apposito Fondo istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente, sarà destinato per il finanziamento dei prepensionamenti, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 92/2012.
A tal fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, sarà istituita una Commissione tecnica che definirà il regolamento relativo ai criteri, ai requisiti e alle modalità di accesso al predetto istituto, privilegiando comunque le imprese regolari con gli obblighi contributivi verso le Casse Edili e con maggiore anzianità di iscrizione ai predetti Enti.
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Articolo modificato dal Verbale di accordo 1/7/2014
[119] Art. 109 Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT) – Commissione Nazionale Paritetica per la Prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT)
E’ demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene e in generale al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all’art. 103, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all’attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all’igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l’azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all’art. 91 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d’intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
I Comitati o gli Organismi che costituiscono forme integrate di operatività tra Comitati Paritetici Territoriali e Scuole Edili assumeranno la funzione prevista dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
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Le parti confermano la validità dello strumento dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
In relazione all’importanza del ruolo demandato ai Comitati le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attività.
Tali Comitati, infatti, laddove operanti, hanno consentito di conseguire sul territorio positivi risultati sul piano della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della diffusione di una più ampia cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti del settore.
Rilevato che attualmente i Comitati non sono effettivamente presenti in tutto il territorio nazionale, le Associazioni sottoscritte riaffermano l’obbligo per tutte le proprie Organizzazioni aderenti a provvedere all’immediata costituzione del Comitato e a rendere il Comitato concretamente operante nell’area di propria competenza.
Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Scuole Edili e Comitati Paritetici Territoriali, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati, appositamente individuato, provvedono le competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.
In questo contesto, le parti sottolineano l’esigenza del rafforzamento del ruolo affidato alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, la quale è chiamata a svolgere in modo incisivo il compito di coordinamento dei Comitati esistenti e di supporto alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il superamento delle eventuali difficoltà che dovessero frapporsi alla generalizzazione dell’istituto su tutto il territorio nazionale.
* * *
Le parti, anche alla luce delle positive esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
[120] Art. 110 Formedil – Scuole Edili
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un’azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
Infatti lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
La formazione professionale demandata alle Scuole Edili, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l’attività produttiva.
A tal fine è determinante il ruolo del Formedil nazionale, la cui attività va sviluppata nel campo della sicurezza, in coordinamento con la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, al fine di fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti, Scuole Edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni.
Le Associazioni nazionali sottoscritte si riservano di approvare, sulla base di un’ipotesi della cui elaborazione è incaricato il Formedil nazionale, uno schema-tipo di statuto delle Scuole Edili nel quale si ponga in evidenza anche il ruolo che alle Scuole stesse compete nel campo della formazione per la sicurezza.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) tecnici dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte delle Scuole Edili, per i lavoratori di cui alla lettera a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lettera B) dell’art. 90 del CCNL.
Le modalità attuative sono stabilite dalle competenti Associazioni territoriali.
[121] RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI
[122] Art. 111 Sistema di concertazione e di informazione
1.1. Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di informazione, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione e di informazione, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell’ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
1.2. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
– sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
– definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti Paritetici Nazionali e territoriali.
1.3. Per l’appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell’Osservatorio, quale strumento di rilevazione dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento.
Per la sua attività l’Osservatorio si avvale della struttura della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti sull’industria delle costruzioni.
1.4. L’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
– evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
– evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
– l’andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
1.5. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali
A livello nazionale:
In occasione della sessione semestrale di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
– politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità;
– politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione, nonché delle forme di agevolazione sul credito;
– politica del lavoro, con riguardo a: struttura del costo del lavoro, lavoro irregolare e adempimenti contributivi; sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità e flessibilità dell’occupazione; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
– politiche da perseguire attraverso gli Enti Paritetici Nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione.
A livello territoriale:
Nella sessione semestrale territoriale, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalla sessione nazionale e dal rapporto dell’Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
– mercato locale degli investimenti in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
– mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
– attività degli Enti Paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.
L’Organizzazione territoriale aderente all’Ance fornirà anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavori temporaneo, a termine ed il distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.
1.6. Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all’Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza e sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione nel settore, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
– opere pubbliche;
– edilizia non abitativa pubblica e privata;
– edilizia abitativa pubblica e privata.
1.7. Ferma restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l’anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall’Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale – intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull’intero territorio nazionale e sull’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l’anno – forniranno alle RSU unitamente alle Associazioni nazionali dei lavoratori informazioni su:
– situazione e previsioni, produttive ed occupazionali dell’impresa;
– struttura e andamento dell’occupazione, per età, sesso e categoria;
– posizione sui mercati interni ed internazionali;
– mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
– programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
– programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale
aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l’anno.
1.8. Ferma restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l’anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all’art. 38 aderente all’ANCE su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 120 lavoratori, forniranno alle RSU unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
– situazioni e previsioni produttive ed occupazionali per età, sesso e categoria;
– struttura dell’occupazione;
– fabbisogni formativi;
– lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell’art. 14;
– attuazioni in materia di sicurezza.
La medesima procedura sarà applicata per l’impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a euro 18.075.991, sempreché l’impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 1.7.
1.9. Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l’esame e la definizione della controversia interpretativa.
[123] Art. 112 Osservatorio
- L’Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell’industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l’attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.
- L’Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
– evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
– evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
– l’andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
- L’Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l’acquisizione e restituzione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale. A tal fine si procederà alla raccolta ed alla elaborazione delle schede statistiche di cui all’art. 36 da allegare ai bilanci delle Casse Edili e dei dati desumibili dalle Scuole Edili e dai CPT. Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell’Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
– distribuzione della occupazione per qualifiche ed età;
– ore lavorate;
– struttura delle imprese per classe di addetti;
– infortuni, malattia, cassa integrazione;
– certificazione ex art. 18, legge n. 55/1990;
– aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti.
- L’Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna organizzazione e le informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
- L’Osservatorio avrà una sua struttura inserita nella Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
La Commissione nazionale predetta predisporrà un regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio e il programma operativo individuando entro tre mesi:
– gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;
– le risorse umane dedicate;
– i soggetti esterni per la predisposizione dei rapporti sull’industria delle costruzioni;
– periodicità e livelli dei rapporti;
– il budget di riferimento per ogni anno di attività, nell’ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici nazionali.
- L’Osservatorio si avvale di un Comitato scientifico formato da sei membri designati pariteticamente dall’Ance e dai Sindacati nazionali contraenti.
In particolare il Comitato scientifico, all’interno del programma operativo predisposto dalla CNCE, approverà:
– la metodologia generale di raccolta, l’elaborazione e confronto delle informazioni in forma ordinaria e appropriata;
– la produzione di rapporti sullo stato e le prospettive del settore.
[124] Art. 113 Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell’appalto.
La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatane o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazione datoriali sottoscrittrici.
L’eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Province o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l’organizzazione del lavoro, da definirsi nell’ambito dell’accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l’attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.
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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[125] Art. 113/BIS
Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l’impresa aggiudicataria dell’appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest’ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente contratto, l’organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l’attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.
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Articolo inserito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[126] Art. 114 Istituzione della Borsa del lavoro dell’industria delle costruzioni
La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni, DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14/5/2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il capolarato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
– ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
– fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
– favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
– predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
– incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
– l’assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente
P.A.;
– la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;
– la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.
L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l’approvazione dello stesso.
La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:
– la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
– tali elenchi saranno visionati dalla Scuola Edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
– la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
– la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati,condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
– tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenziona- mento con il Centro dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.
Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna Scuola Edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all’art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.
[127] Art. 115 Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
Per l’accordo interconfederale 5/5/1965 sui licenziamenti per riduzione di personale resta fermo quanto stabilito dall’art. 6 e dal relativo “Chiarimento a verbale” dell’accordo medesimo.
[128] Art. 116 Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concordato esclusivamente tra le medesime Associazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.
[129] Art. 117 Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Qualora le Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
[130] Art. 118 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali – Condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando l’inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
[131] Art. 119 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge del presente contratto.
[132] Art. 120 Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dall’1/3/2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30/6/2024.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
—
Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
Articolo inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[133] Art. 121 Esclusiva di stampa
Il presente contratto, conforme all’originale, è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Le parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa del contratto collettivo nazionale di lavoro edito a cura delle parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il presente contratto sono depositati presso il Ministero del lavoro.
[134] ALLEGATI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
- A) Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai
- B) Stipendi minimi mensili per gli impiegati
- C) Regolamento dell’anzianità professionale edile
- D) Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
- E) Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
- F) Accordi ai sensi dell’art. 25, comma II, Legge n. 223/91
- G) Accordo Nazionale 31/5/2005 (Apprendistato)
- H) Accordo attuativo sulla previdenza complementare
- I) Accordo Nazionale 10/9/2003 (Lavoro temporaneo e previdenza complementare)
ORGANISMI PARITETICI
- L) Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore
- M) Protocollo di Intesa 18/12/1998 e accordo nazionale 19/5/2000
- N) Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) (Accordo Nazionale 10/11/2004)
- O) Statuto tipo delle Casse Edili (Accordo Nazionale 19/9/2002)
- P) Protocollo sugli organismi bilaterali (20/5/2004)
- Q) Protocollo di Intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore (29/1/2000)
- R) Regolamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT)
- S) Statuto tipo del CPT (Accordo Nazionale 20/6/1996)
- T) Protocollo di Intesa sulla pianificazione delle linee politiche del sistema formativo edile.
RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI
- U) Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni
- V) Accordo Nazionale 25/7/1996 per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
- W) Statuto del Formedil (Accordo Nazionale 9/5/2007)
- X) Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT) (Accordo Nazionale 9/5/2007)
- Y) Protocollo sugli organismi bilaterali (18/6/2008)
- Z) Protocollo sul costo del lavoro (18/6/2008)
ALTRI ALLEGATI
– Accordo Nazionale 3/10/2001 (Mut)
– Accordo Nazionale 3/10/2001 (Fondo Prevedi)
– Accordo Nazionale 2/10/2002 (Fondo Prevedi)
– Accordi nazionali 15/1/2003 (Fondo Prevedi)
– Accordo Nazionale 10/9/2003 (Fondo Prevedi)
– Accordi nazionali 24/11/2004 (Casse Edili-Fondo Prevedi)
– Accordo Nazionale 21/7/2004 (Fondo Prevedi)
– Accordo Nazionale 2/3/2005 (Fondo Prevedi)
– Accordo Nazionale 31/5/2005 (Organismi Paritetici)
– Accordo Nazionale 4/12/2008 (CIGO Apprendisti)
– Protocollo per la razionalizzazione degli Enti Paritetici (19/4/2010)
– Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva (19/4/2010)
– Dichiarazione comune sugli Enti Paritetici (19/4/2010)
– Avviso comune – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile (19/4/2010)
– Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro (19/4/2010)
– Protocollo sul Prevedi (19/4/2010)
– Avviso comune 28/10/2010 (Congruità)
– Protocollo di Intesa Enti Bilaterali (16/11/2010)
– Accordi nazionale 16 ore – Mics (16/11/2010 – 13/12/2010 – 3/2/2012)
– Accordo Nazionale 15/3/2011 (CnCPT)
– Accordo Nazionale 5/7/2011 (Borsa Lavoro)
– Accordo Nazionale 19/7/2012 (Retribuzioni convenzionali)
[135] ALLEGATO A – Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai
VALORI MENSILI DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI OPERAI
Livelli | 1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 |
a) Operai di produzione | |||
Operaio di quarto livello | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 |
Operaio specializzato | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 |
Operaio qualificato | 865,05 | 900,15 | 936,42 |
Operaio comune | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile.
La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di legge e di contratto.
TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA DEGLI OPERAI
Livelli | 1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 |
a) Operai di produzione | |||
Operaio di quarto livello | 5,98 | 6,23 | 6,48 |
Operaio specializzato | 5,56 | 5,78 | 6,01 |
Operaio qualificato | 5,00 | 5,20 | 5,41 |
Operaio comune | 4,27 | 4,45 | 4,63 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6) | 3,85 | 4,00 | 4,16 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6) | 3,42 | 3,56 | 3,70 |
MINIMI DI PAGA BASE ORARIA – APPRENDISTI OPERAI
Livello finale | 1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 |
4° livello | 5,56 | 5,78 | 6,01 |
4° livello primo inserimento | 5,00
(prima metà periodo di apprendistato) |
5,20
(prima metà periodo di apprendistato) |
5,41
(prima metà periodo di apprendistato) |
5,56
(seconda metà periodo di apprendistato) |
5,78
(seconda metà periodo di apprendistato) |
6,01
(seconda metà periodo di apprendistato) |
|
3° livello | 5,00 | 5,20 | 5,41 |
3° livello primo inserimento | 4,27
(prima metà periodo di apprendistato) |
4,45
(prima metà periodo di apprendistato) |
4,63
(prima metà periodo di apprendistato) |
5,00
(seconda metà periodo di apprendistato) |
5,20
(seconda metà periodo di apprendistato) |
5,41
(seconda metà periodo di apprendistato) |
|
2° livello | 4,27 | 4,45 | 4,63 |
2° livello primo inserimento | 4,27 | 4,45 | 4,63 |
MINIMI DI PAGA BASE ORARIA APPRENDISTI OPERAI
ai sensi della legge n. 25/1955
1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 | |
Primo Semestre | 3,00 | 3,12 | 3,25 |
Secondo semestre | 3,25 | 3,38 | 3,52 |
Terzo semestre | 3,50 | 3,64 | 3,79 |
Quarto semestre | 3,75 | 3,90 | 4,06 |
Quinto semestre | 4,00 | 4,16 | 4,33 |
Sesto semestre | 4,25 | 4,42 | 4,60 |
[136] ALLEGATO B – Stipendi minimi mensili per gli impiegati
MINIMI DI STIPENDIO MENSILE PER GLI IMPIEGATI
Livelli | 1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 |
1.a Categoria super | 1.478,71 | 1.538,71 | 1.600,71 |
1.a Categoria | 1.330,83 | 1.384,83 | 1.440,63 |
2.a Categoria | 1.109,02 | 1.154,02 | 1.200,52 |
Impiegato di quarto livello | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 |
3.a Categoria | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 |
4.a Categoria | 865,05 | 900,15 | 936,42 |
4.a Categoria 1° impiego | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
MINIMI DI STIPENDIO MENSILE APPRENDISTI IMPIEGATI
Livello finale | 1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 |
5° livello | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 |
5° livello primo impiego | 961,16
(prima metà periodo di apprendistato) |
1.000,16
(prima metà periodo di apprendistato) |
1.040,46
(prima metà periodo di apprendistato) |
1.035,11
(seconda metà periodo di apprendistato) |
1.077,11
(seconda metà periodo di apprendistato) |
1.120,51
(seconda metà periodo di apprendistato) |
|
4° livello | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 |
4° livello primo impiego | 865,05
(prima metà periodo di apprendistato) |
900,15
(prima metà periodo di apprendistato) |
936,42
(prima metà periodo di apprendistato) |
961,16
(seconda metà periodo di apprendistato) |
1.000,16
(seconda metà periodo di apprendistato) |
1.040,46
(seconda metà periodo di apprendistato) |
|
3° livello | 895,05 | 900,15 | 936,42 |
3° livello primo impiego | 739,36
(prima metà periodo di apprendistato) |
769,36
(prima metà periodo di apprendistato) |
800,36
(prima metà periodo di apprendistato) |
895,05
(seconda metà periodo di apprendistato) |
900,15
(seconda metà periodo di apprendistato) |
936,42
(seconda metà periodo di apprendistato) |
|
2° livello | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
2° livello primo impiego | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
MINIMI DI STIPENDIO MENSILE APPRENDISTI IMPIEGATI
ai sensi della legge n. 25/1955
1/4/2010 | 1/1/2011 | 1/1/2012 | |
Primo Semestre | 576,70 | 600,10 | 624,28 |
Secondo semestre | 624,75 | 650,75 | 676,36 |
Terzo semestre | 672,81 | 700,11 | 728,32 |
Quarto semestre | 720,87 | 750,12 | 780,35 |
Quinto semestre | 768,93 | 800,13 | 832,37 |
Sesto semestre | 816,99 | 850,14 | 884,39 |
[137] Verbale di accordo 1/7/2014 – Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dall’1/7/2014 ed euro 25,00 a decorrere dall’1/7/2015.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
INDUSTRIA
Livelli | Aumenti | Nuovi minimi | |||
Complessivi | 1/7/2014 | 1/7/2015 | 1/7/2014 | 1/7/2015 | |
7° | 80,00 | 30,00 | 50,00 | 1.630,71 | 1.680,71 |
6° | 72,00 | 27,00 | 45,00 | 1.467,63 | 1.512,63 |
5° | 60,00 | 22,50 | 37,50 | 1.223,02 | 1.260,52 |
4° | 56,00 | 21,00 | 35,00 | 1.141,51 | 1.176,51 |
3° | 52,00 | 19,50 | 32,50 | 1.059,96 | 1.092,46 |
2° | 46,80 | 17,55 | 29,25 | 953,97 | 983,22 |
1° | 40,00 | 15,00 | 25,00 | 815,36 | 840,36 |
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Articolo inserito dal Verbale di accordo 1/7/2014
[138] ALLEGATO C – Regolamento dell’anzianità professionale edile
- All’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali, le Casse Edili corrispondono nell’anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
- L’operaio matura l’anzianità professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro previste al paragrafo 6. Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione. L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.
- La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2:
Maggio 2012 | Importo orario | |||
Numero delle erogazioni
percepite dal singolo operaio |
Operaio 4° livello | Operaio specializzato | Operaio qualificato | Operaio comune |
1.a e 2.a erogazione | 0,1604 | 0,1490 | 0,1341 | 0,1146 |
3.a e 4.a erogazione | 0,3369 | 0,3131 | 0,2817 | 0,2408 |
5.a erogazione | 0,5054 | 0,4693 | 0,4225 | 0,3611 |
6.a erogazione | 0,5294 | 0,4919 | 0,4425 | 0,3783 |
7.a e 8.a erogazione | 0,7062 | 0,6557 | 0,5900 | 0,5045 |
9.a e succ. erogazione | 0,8827 | 0,8196 | 0,7379 | 0,6304 |
Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo 5 e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo 2, la prestazione è calcolata applicando l’importo previsto per la prima erogazione. Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.
La Cassa Edile presso la quale è iscritto l’operaio al momento dell’accertamento del requisito, qualora risulti che l’operaio ha prestato la sua attività nell’ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il tramite di essa Cassa Edile l’importo della prestazione di loro competenza.
In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall’INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all’operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.
- In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all’art. 18 del CCNL, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettanti all’operaio stesso al momento dell’evento.
- Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
- a) a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio, nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;
- b) a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del presente contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a), nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17.
La misura del contributo è stabilita, in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per l’anzianità professionale edile”.
- Agli effetti dell’accertamento del requisito previsto dal paragr. 2, la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragr. 5.
Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore relative a:
– assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS;
– assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall’INAIL;
– periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;
– periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.
La Cassa Edile registra altresì:
1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell’operaio munita della necessaria documentazione, compresa l’attestazione dell’impresa in ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto;
2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell’operaio munita della certificazione necessaria e dell’attestazione dell’impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.
Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’INPS o dall’INAIL, delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell’operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Nel caso in cui l’operaio si trasferisca da una ad altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell’operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni nazionali comprovante la sua posizione in ordine all’anzianità professionale edile.
L’operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della circoscrizione nella quale si è trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.
- Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Regolamento è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali che decidono in via definitiva.
Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerente all’amministrazione del “Fondo per l’anzianità professionale edile” è parimenti rimessa alle Associazioni nazionali per le decisioni definitive.
- Le Associazioni nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, ferme restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi.
Le Associazioni nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell’ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un’unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito.
- Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni nazionali stipulanti.
Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con il Regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del Regolamento medesimo.
- La disciplina dell’istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6 l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all’80% di quello dell’operaio comune.
Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.
[139] ALLEGATO D – Accantonamento della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia
ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
A norma del terzo comma dell’art. 18 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 18 del CCNL. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.
Giornate di carenza INPS e INAIL | 18,5% |
Dal 4° giorno di malattia in poi | 18,5% |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 7,4% |
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi | 4,6% |
2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 18. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL | 14,2% |
Dal 4° giorno di malattia in poi | 14,2% |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 5,7% |
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi | 3,6% |
3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’undicesimo comma dell’art. 18 del CCNL.
[140] ALLEGATO E – Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio
- Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall’impresa all’operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL è portato in deduzione di quanto dovuto dall’impresa medesima alla Cassa Edile secondo i criteri di cui ai commi seguenti.
Se nel trimestre solare scaduto prima dell’evento risultino denunciate per l’operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, la deduzione spetta per il trattamento calcolato applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come specificata al quinto comma dell’art. 26 e al sesto comma dell’art. 27 i coefficienti seguenti.
Malattia
- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,500;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,000;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,330;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,107;
- e) dal 181° al 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,500.
Infortunio e malattia professionale
- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,234;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,045.
Agli effetti del secondo comma si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa e le ore di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa integrazione guadagni.
Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, la deduzione è proporzionalmente ridotta.
Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento, calcolato come indicato al secondo comma, è restituito o conguagliato all’impresa per intero.
La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Edile a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le determinazioni assunte dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, fatte salve le modalità eventualmente stabilite dalle parti sottoscritte.
Le parti si riservano di verificare entro un anno dalla stipula del presente protocollo le risultanze della disciplina di cui sopra e di adottare le decisioni conseguenti.
- La normativa contenuta nell’allegato N al CCNL 5/7/1995 cessa di avere efficacia alla data del 30/9/2000.
[141] ALLEGATO F – Accordo ai sensi dell’art. 25, comma 2°, legge n. 223/1991
Il giorno 5/7/1995, tra l’ANCE, l’Associazione sindacale INTERSIND (NOTA 1) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL,
– considerato quanto disposto nell’art. 25, comma 2, della legge n. 223/91, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l’individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo,
– concordano sull’opportunità che l’individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della legge n. 223/91,
– si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all’art. 25, comma 1, della predetta legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello quarto in poi per gli impiegati e dal livello terzo in poi per gli operai.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
– Nota 1 –
L’Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31/12/1997
[142] ALLEGATO G – Accordo nazionale 31/5/2005
Il giorno 31/5/2005, tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si conviene quanto segue:
ai fini dell’entrata in vigore dall’1/6/2005 della normativa contrattuale sull’apprendistato, introdotta con l’accordo 20/5/2004, le parti concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili a suo tempo predisposti per il settore delle costruzioni presso l’ISFOL per la sperimentazione della normativa sull’apprendistato medesimo di cui alla legge n. 196/97.
Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli regionali.
[143] ALLEGATO H – Accordo attuativo sulla previdenza complementare
Il giorno 29/1/2000, tra l’ANCE, la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
– vista la legge 8/8/1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
– viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta legge al D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
– ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29/1/2000;
– al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;
si concorda
– di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi dell’art. 1 del Decreto.
Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, d’ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.
In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.
- Costituzione
Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile, come previsto dall’art. 4 comma 1 lettera b) del Decreto.
Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni apportate all’accordo medesimo.
- Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
- a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
- b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito;
- c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell’art. 19 del presente accordo.
- Soci
Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all’articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.
I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.
- Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
– l’Assemblea dei Delegati
– il Consiglio di Amministrazione
– il Presidente e il Vice Presidente
– il Collegio dei Revisori Contabili
- Assemblea dei Delegati
L’Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni.
Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
- Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o da delegati dell’Assemblea, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi sono stabiliti dallo statuto del Fondo.
- Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall’Assemblea.
- Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nell’interesse dei lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l’accordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:
– valutazioni in merito alla corretta applicazione degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all’adesione al Fondo,
– indirizzi generali di gestione del Fondo,
– individuazione dei criteri generali di ripartizione del rischio in materia di investimenti,
– criteri per la scelta dei gestori finanziari, della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
– modifiche statutarie.
Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti organi del Fondo.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
- Adesione
Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.
L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione.
- Contribuzione
L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:
– 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;
– 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
– 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28/4/1993;
– 18% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno, per gli altri lavoratori.
E’ prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
L’impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l’entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.
- Prestazioni
Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l’anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere un’anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell’ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione determina l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all’esigenza di preservare l’equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
- Cessazione dell’obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l’obbligo contributivo è disciplinato dal precedente articolo 11.
Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all’impresa da cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
- Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto tra due aziende che applicano il CCNL di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:
– trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
– riscatto della posizione individuale: il riscatto della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
– conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
Qualora il lavoratore associato non eserciti una delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso, all’atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.
In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell’art. 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto del Fondo.
Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all’albo di cui all’art. 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.
- Gestione del patrimonio
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell’attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
- Conflitti di interesse
Ai sensi dell’art. 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
- Regime delle spese
Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell’impresa che le Parti convengono nella misura di euro ____ per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.
A seguito dell’adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a euro ____.
Alle spese per l’amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l’istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata “quota associativa”, prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l’ammontare di tale quota, che non può superare in ogni caso lo ____% della retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell’attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.
- Periodo transitorio
Le Parti firmatarie del presente accordo s’impegnano a predisporre entro il ________ lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
All’atto della costituzione del Fondo le Parti designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo non abbia proceduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo e gestisce l’attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché l’attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all’articolo precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all’approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea.
- Ulteriori destinatari
Le Parti si riservano la possibilità di ampliare l’area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente integrato.
- Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.
[144] ALLEGATO I – Accordo nazionale 10/9/2003 (Lavoro temporaneo e previdenza complementare)
Il giorno 10/9/2003, tra l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, l’ANSE-CNA, l’ASSOEDILI-CNA, la FIAE-CASARTIGIANI, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si conviene quanto segue.
[145] Lavoro temporaneo
- Contributo per la formazione professionale
- Le parti confermano che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 del vigente CCNL 29/1/2000 per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini e dal successivo accordo 29/1/2002 e dall’art. 94 del vigente CCNL 15/6/2000 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e dal successivo accordo 24/4/2002, il contributo di legge del 4% per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza.
Il contributo del 4% è accantonato al netto del 3,32% di tale misura, che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo FORMATEMP a titolo di costi di gestione.
Pertanto il contributo versato alle Casse Edili, pari al 3,868% delle retribuzioni imponibili, sarà da queste versato alle Scuole Edili.
- Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo saranno tenute, prima della missione di propri operai presso le imprese edili, a far svolgere ai propri lavoratori un corso di formazione di 8 ore in materia di sicurezza e salute, presso l’Organismo paritetico territoriale di settore (scuola edile e/o comitato territoriale per la prevenzione infortuni) competente per territorio.
- La Scuola Edile del luogo ove si svolge la missione fornisce alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo tutte le informazioni sui predetti corsi.
- Le parti si danno atto che in tal modo le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ottemperano all’obbligo formativo di cui alla legge n. 196/97 e s.m., nonché a quanto previsto dall’art. 88 del citato CCNL 29/1/2000 e dall’art. 83 del citato CCNL 15/6/2000.
- Le parti concordano che il versamento del contributo di che trattasi assorbe il contributo stabilito localmente ai sensi di quanto disposto dall’art. 92 del citato CCNL 29/1/2000 e dall’art. 41 del citato CCNL 15/6/2000.
- Contributo per le sospensioni di lavoro
Le parti concordano le seguenti modalità operative per il riconoscimento ai lavoratori temporanei della prestazione a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici di cui ai citati accordi 29/1/2002 e 24/4/2002.
- Le parti confermano il versamento, ai sensi del predetto accordo, di un contributo dello 0,30%, a carico delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, all’apposito fondo autonomo costituito presso le Casse Edili.
- Gli eventi coperti da detta prestazione sono esclusivamente le interruzioni infrasettimanali per cause metereologiche che determinino una parziale riduzione dell’orario settimanale e per le quali sia stata approvata l’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria inoltrata dall’impresa utilizzatrice edile.
- La prestazione sarà anticipata dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo ai propri lavoratori e sarà successivamente rimborsata a dette imprese dalla locale Cassa Edile solo a seguito dell’avvenuta approvazione dell’istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria.
- A tal fine, le imprese di fornitura di lavoro temporaneo presenteranno apposita domanda alle Casse Edili e le imprese edili utilizzatrici comunicheranno tempestivamente alla Cassa stessa l’avvenuta autorizzazione dell’INPS.
- La prestazione sarà rimborsata alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nella stessa misura e con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di legge in materia di Cig della retribuzione spettante ai lavoratori temporanei nel periodo di sospensione.
- Le parti concordano che, in caso di esaurimento del fondo relativo a detta gestione o di sua insufficienza per le prestazioni pendenti, la Cassa Edile provvederà al rimborso solo a seguito della ricostituzione delle risorse con le somme derivanti dai successivi contributi dello 0,30%, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
- Le parti concordano che il riconoscimento del rimborso di che trattasi decorre dalla data del presente accordo.
- La presente disciplina ha carattere sperimentale e le parti procederanno a verifiche annuali.
[146] Previdenza complementare
- a) Fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare – Prevedi – le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro relativi all’1% calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall’impresa a tale titolo.
La presente disciplina non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo Prevedi anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto di Prevedi e dalle delibere degli Organi del Fondo stesso.
- b) La contribuzione di cui al punto precedente, nella misura fissata localmente non superiore allo 0,30%, è calcolata sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa Edile e affluisce ad un apposito fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi da essa versati al Fondo Prevedi e relativi all’1% della retribuzione del lavoratore.
L’eventuale contributo fissato localmente sarà sottoposto a verifica semestrale in correlazione alle iscrizioni al Prevedi e comunque non può determinare riserve e non può essere destinato ad altre gestioni della Cassa Edile.
- c) L’obbligo della contribuzione di che trattasi decorre dalla data individuata dall’accordo locale.
- d) Alla data del 31/12/2003 o da quella antecedente fissata localmente cessano di aver vigore le contribuzioni relative al contributo per l’ape straordinaria.
- e) Resta confermato che le riserve dell’ape straordinaria possono essere destinate dalle parti territoriali alla copertura dell’onere di cui sopra e alle gestioni delle Casse Edili, sulla base delle esigenze individuate dalle parti stesse.
- f) Le parti sottoscritte si danno atto che il contributo di cui alla lettera b) non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge.
[147] ALLEGATO L – Finanziamento degli organismi paritetici nazionali di settore
Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali – CNCE, Formedil e CNCPT – posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali è fissato nelle seguenti misure:
– CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL;
– Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL;
– CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL.
Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31/3/2005, direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico nazionale, mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.
I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati, devono essere inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi territoriali di competenza.
[148] ALLEGATO M – Protocollo di intesa 18/12/1998 e Accordo nazionale 19/5/2000
[149] Protocollo di intesa 18/12/1998
Il 18/12/1998, tra l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, l’ANSE-CNA, la FIAE-CASA, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL
– visto il CCNL 5/7/1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l’ANCE, la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL che disciplina l’istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile;
– visto il CCNL 27/10/1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell’edilizia ed affini stipulato tra l’ANAEPA – CONFARTIGIANATO, l’ASSOEDILI – FNAE – ANSE – CNA, la FIAE – CASA, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, che disciplina l’istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana,
premesso che intendono
- a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali;
- b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo a carico delle imprese l’uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;
- c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell’edilizia l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle casse Edili;
- d) realizzare l’amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili;
– considerato che il sistema delle Casse Edili industriali ed artigiane è espressione dell’autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell’organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento è riservata alla contrattazione collettiva;
– ritenuto che l’autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l’applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);
– riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;
– considerata l’opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
[150] Art. 1
Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali.
[151] Art. 2
La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra Ance e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonché dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.
Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra Ance e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l’attuazione da parte della Cassa Edile avverrà previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l’attuazione stessa previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.
Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
[152] Art. 3
In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile Artigiana, alle Associazioni Artigiane sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all’allegato.
Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.
Medesima rappresentanza diretta sarà assicurata alle Associazioni Artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni Nazionali costituiti dall’ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.
Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell’allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.
[153] Art. 4
Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte e le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a concordare ed attuare entro il 31/5/1999 le modifiche degli statuti e dei regolamenti degli Enti e delle Commissioni Nazionali e territoriali di cui sopra, necessarie per l’attuazione degli articoli 2 e 3 del presente protocollo.
[154] Art. 5
Le Associazioni Artigiane e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte assumono l’impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire nuovi Enti bilaterali (Casse Edili Artigiane, Enti Scuola e CPT), a non estendere l’area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare ad Enti bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore. Le Associazioni Artigiane sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese artigiane associate ad iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell’allegato uno.
[155] Art. 6
Nelle realtà territoriali dove è operante una Cassa Edile Artigiana costituita secondo le previsioni del CCNL di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire modalità e termini per ricondurre ad unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell’ambito di quanto stabilito al punto 2) dell’allegato uno.
Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel primo comma, al fine di dare attuazione anche a quanto previsto dall’art. 37 della legge 109/1994 le parti sottoscritte concordano di definire il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità di cui all’allegato due, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.
[156] Art. 7
Tra le Associazioni sottoscritte sarà costituita una Commissione di nove componenti di cui tre dell’Ance, tre delle Organizzazioni Artigiane sottoscritte e tre delle Federazioni dei lavoratori sottoscritte che esaminerà i problemi derivanti dall’attuazione del presente Protocollo.
All’esame della Commissione saranno preventivamente portate le modifiche statutarie di cui all’art. 4.
Entro il 31/5/1999, la Commissione effettuerà inoltre la verifica dello stato di attuazione di quanto convenuto al primo comma dell’art. 6.
[157] Art. 8
La materia dell’attribuzione delle quote di adesione contrattuale è regolata con separato accordo tra Ance e Associazioni Artigiane sottoscritte.
[158] Art. 9
Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L’accordo attuativo sarà stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31/1/1999.
[159] Art. 10
Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili fra loro.
[160] Art. 11
Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrerà in vigore dalla data di stipula con validità fino al 31/12/2002.
Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intese comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.
Il Protocollo ha le caratteristiche dell’ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.
[161] Allegato 1 – Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
1) Aree ad unicità di sistema
La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili negli Enti Scuola e nei CPT delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali Artigiane sottoscritte, è attuata con intesa locale, da definirsi entro e non oltre sessanta giorni dalla stipula del presente accordo nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile Artigiana.
Eventuali divergenze saranno portate alla Commissione di cui all’art. 7 del presente accordo che deciderà entro i trenta giorni successivi.
Per l’accesso a quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 è richiesta una soglia minima dell’imponibile contributivo delle imprese complessivamente aderenti alle Organizzazioni artigiane di cui al comma precedente, rapportata all’imponibile contributivo complessivo della Cassa Edile, pari all’8%.
Accertata la condizione di cui al comma precedente, alle Organizzazioni territoriali artigiane aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, sarà attribuito un posto nel Comitato di Gestione della Cassa Edile, qualora la rappresentanza paritetica del Comitato medesimo sia stabilita in 6 componenti e fino a 3 posti qualora la rappresentanza sia stabilita in 9 componenti.
Le deliberazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile sono assunte con il voto favorevole di 9 componenti nella prima ipotesi e di 14 componenti nella seconda ipotesi.
Analoga rappresentanza sarà attribuita nel Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.
La rappresentanza spettante alle Associazioni Artigiane sottoscritte negli organi di gestione degli Enti e delle Commissioni Nazionali è stabilita in un terzo dei componenti di parte datoriale per ciascun organo.
Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.
– Dichiarazione comune –
Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.
2) Aree con pluralità di Casse Edili
Nei territori in cui è operante una Cassa Edile Artigiana, costituita secondo le previsioni del CCNL di riferimento, l’attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sarà realizzata sulla base della seguente procedura:
- a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti;
- b) tale verifica dovrà essere effettuata con l’assistenza di una Società di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale;
- c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane;
- d) la procedura suddetta dovrà essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione Nazionale di cui all’art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovrà esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.
L’attuazione del sistema unitario sarà completata entro il 31/12/1999.
[162] Allegato 2 – Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
1) Anche in attuazione dell’art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal CCNL 27/10/1995 (di seguito denominate Casse Edili Artigiane).
La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.
2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30/9/1998.
La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.
3) Ai fini della maturazione del requisito per l’APE ordinaria a partire dal biennio 1/10/1996 – 30/9/1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.
Agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.
La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile Artigiana cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.
Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito, l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile Artigiana, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile Artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.
4) L’operaio ha diritto alla prestazione Apes sulla base delle erogazioni per ape ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.
La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile Artigiana presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’evento.
Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall’importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all’operaio interessato.
La quota suddetta è pari al cento per cento dell’importo della prestazione Apes che deriva dalle erogazioni ape ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell’evento l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.
I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell’impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all’allegato uno.
5) Le modalità per l’applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili Artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art. 7 del Protocollo.
6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.
– Nota a verbale al Protocollo del 18/12/1998 –
1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti:
– le Associazioni territoriali aderenti all’Ance;
– le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazione artigiane sottoscritte;
– i sindacati territoriali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell’applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.
3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all’art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.
[163] Accordo Nazionale 19/5/2000
Il giorno 19/5/2000, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
– in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo 18/12/1998;
– considerato che ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto il verbale di accordo 29/1/2000 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5/7/1995;
– considerato che tra le Organizzazioni artigiane e i sindacati nazionali sottoscritti è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27/10/1995;
si conviene quanto segue
- Previdenza complementare
In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del Protocollo 18/12/1998, è sottoscritto, contestualmente al presente accordo, l’accordo attuativo della previdenza complementare per il settore delle costruzioni.
Costituisce parte integrante del predetto accordo attuativo della previdenza complementare l’accordo, sottoscritto contestualmente al presente accordo, relativo alla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili.
- Casse Edili
Le parti confermano quanto regolamentato con il Protocollo 18/12/1998 per il sistema unitario di Casse Edili.
A decorrere dall’1/6/2000, le Casse Edili daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo 18/12/1998 nel rispetto delle condizioni stabilite in premessa dal Protocollo medesimo.
Le parti promuoveranno apposite riunioni per la definizione degli accordi locali attuativi del sistema unitario, con la partecipazione delle rispettive organizzazioni territoriali e/o regionali, anche per garantire l’uniformità dei costi tra imprese appartenenti a diverse organizzazioni al fine di determinare una generale situazione di perequata concorrenza.
In riferimento a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2 del Protocollo 18/12/1998, la Commissione trilaterale di cui all’art. 7 del Protocollo medesimo provvederà all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale entro il 31/5/2000.
Le parti nazionali sottoscritte procederanno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo ad una verifica delle attuazioni locali del Protocollo 18/12/1998.
L’Ance e le Federazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad approvare entro il 30/9/2000 lo statuto-tipo delle Casse Edili, previo esame da parte della Commissione trilaterale di cui all’art. 7 del Protocollo 18/12/1998, che dovrà essere adottato per ciascuna Cassa entro il 31/12/2000.
A decorrere dall’1/6/2000 alle riunioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, del Formedil e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro saranno invitati a partecipare con voto consultivo due rappresentanti per ciascun organismo nazionale paritetico designati congiuntamente dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte.
Entro il 30/9/2000 saranno ridefiniti gli statuti degli Enti paritetici nazionali al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo dei predetti rappresentanti delle Organizzazioni artigiane sottoscritte.
Nelle more del raggiungimento del sistema unitario degli Enti paritetici, anche gli Enti paritetici territoriali costituiti dalle Organizzazioni artigiane sottoscritte e dai sindacati nazionali sottoscritti sono vincolati alle soluzioni definite dagli Organismi paritetici nazionali.
- Quote di adesione contrattuale
In attuazione dell’art. 8 del Protocollo 18/12/1998 e della dichiarazione comune sottoscritta in pari data, le parti confermano che la materia dell’attribuzione delle quote territoriali di adesione contrattuale alle Associazioni artigiane sarà definita con gli accordi locali di cui all’Allegato 1 del Protocollo medesimo.
Gli accordi locali già esistenti in materia restano in vigore fino alla loro scadenza e possono essere consensualmente prorogati.
Le parti sottoscritte si riservano di definire con separato accordo la materia relativa alle quote nazionali di adesione contrattuale.
Agli effetti di cui alla presente materia non hanno rilevanza i criteri stabiliti per la composizione degli organi di Amministrazione del Fondo di previdenza complementare.
[164] ALLEGATO N – Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
Il giorno 10/11/2004, l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL convengono quanto segue:
[165] Art. 1 Costituzione e sede
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE, Sindacati nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, di seguito definita CNCE, è l’organismo paritetico nazionale per l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse edili.
La CNCE non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.
E’ vietato alla CNCE di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
[166] Art. 2 Scopi statutari
La CNCE svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all’art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ad affini e dagli accordi e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca, Fillea e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 dell’accordo 18/12/1998.
In particolare tali compiti riguardano:
- il funzionamento dell’Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni di cui all’art. 3;
- la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni delle Casse Edili industriali e delle Casse Edili artigiane (successivamente dette CC.EE), sulla base dei bilanci che, redatti in conformità allo schema approvato dalle Associazioni nazionali, dovranno essere trasmessi dalle singole Casse entro il 30 giugno di ogni anno;
- l’attuazione dello schema unico di regolamento dell’attività delle Casse Edili;
- l’esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
- la proposizione alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le Casse Edili;
- la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle CC.EE.;
- la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle CC.EE.;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle CC.EE. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle CC.EE.;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull’attività delle Casse Edili;
- la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle CC.EE. per fornire indicazioni dirette a:
– realizzare una maggiore qualificazione dell’attività delle CC.EE.;
– concentrare la spesa sugli interventi più validi;
– determinare l’armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
– l’omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la CC.EE., anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell’attività delle CC.EE.;
- l’esame di questioni interpretative e delle esigenze prospettate da singole Casse Edili in ordine alle materie ad essa demandate.
- verifica di conformità degli Statuti e dei Regolamenti di tutte le CC.EE.
[167] Art. 3 Osservatorio
La CNCE sovraintende al funzionamento dell’Osservatorio settoriale sull’industria delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla relative regolamentazioni attuative siglati dalle organizzazioni di cui all’art. 1.
[168] Art. 4 Consiglio di amministrazione
La CNCE è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.
Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall’ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all’art. 1.
Uno fra i membri nominati dall’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCE.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell’Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.
Le cariche sono gratuite.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
– assumere indirizzi sull’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCE;
– definire il programma annuo di lavoro;
– decidere sull’operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
– valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
– deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per le CC.EE.;
– decidere indirizzi e criteri per l’attuazione della lett. F) dell’art. 2;
– provvedere al funzionamento dell’Osservatorio;
– definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
– approvare i bilanci della CNCE;
– segnalare alle Associazioni nazionali le eventuali clausole, contenute negli Statuti di Casse Edili, non conformi allo Statuto tipo;
– curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni di cui all’art. 1.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Le decisioni sono prese a maggioranza di tre quarti dei presenti.
[169] Art. 5 Presidente
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall’art. 4.
Spetta al Presidente di:
- rappresentare legalmente l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall’Associazione dei costruttori edili.
[170] Art. 6 Vice presidente
Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall’art. 4.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.+
[171] Art. 7 Comitato di presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
– coordinare l’attività di tutti i livelli operativi della CNCE;
– amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
– decidere l’invio delle comunicazioni alle singole CC.EE. e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della CNCE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
[172] Art. 8 Segreteria tecnica
Per lo svolgimento della propria attività la CNCE si avvale di una Segreteria tecnica professionalmente qualificata.
La Segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Gli uffici della Commissione possono essere retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
In tal caso il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione – ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati –
– dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari;
– è responsabile degli uffici della Commissione da lui diretti ed organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali;
– partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curandone la redazione dei verbali.
[173] Art. 9 Personale
L’assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità, sentito il Direttore qualora nominato.
Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali e affini. In trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.
La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.
[174] Art. 10 Entrate
Le entrate della CNCE sono costituite da:
- contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dall’Associazioni di cui all’art. 1;
- interessi attivi sui predetti contributi;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente.
[175] Art. 11 Bilancio
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre – settembre scaduto l’anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all’art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.
[176] Art. 12 Liquidazione
La messa in liquidazione della CNCE è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.
In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Associazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della CNCE, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1966 n. 662.
[177] Art. 13 Modifiche dello statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.
[178] ALLEGATO O – Statuto tipo delle Casse Edili
Il giorno 19/9/2002, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
– in attuazione dell’accordo del 18/12/1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso
si conviene
– di approvare lo Statuto tipo delle Casse Edili di cui all’allegato 1 punto 1 del citato accordo, il cui testo è allegato al presente accordo.
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
Le parti sottoscritte si danno atto che la disposizione di cui al primo comma dell’articolo 9 dell’allegato schema di Statuto tipo delle Casse Edili deve essere interpretato nel senso che il Presidente della Cassa Edile è nominato dall’Associazione territoriale aderente all’Ance nell’ambito dei componenti del Comitato di gestione da essa nominati.
[179] Statuto tipo Casse Edili
[180] TITOLO I – Disposizioni generali
[181] Art. 1 Costituzione, sede e durata
- Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra ___________ (NOTA 1) aderente all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di __________ aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è costituita la Cassa Edile _________ per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.
- La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, nella/e provincia/e di ____________ e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l’ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL), nonché tra l’Associazione ___________ (NOTA 1) e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di ___________ La Cassa Edile è altresì lo strumento per l’attuazione, in/nelle provincia/e di ___________ e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18/12/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.
L’organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.
- Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
- La Cassa Edile non ha fini di lucro.
- Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.
- La Cassa Edile ha sede a ___________.
- La durata della Cassa è fissata fino al ___________.
– Nota 1-
Va citata l’Organizzazione dei datori di lavoro aderente all’ANCE
[182] Art. 2 Rappresentanza legale e Foro competente
La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il Foro di __________.
Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.
[183] Art. 3 Compiti
La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 del presente Statuto, a:
– gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
– prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
– ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 del presente Statuto e/o, nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di _________ ad esse aderenti.
Ferma restando l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell’articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui al punto 2 dell’articolo 1.
La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.
[184] Art. 4 Iscritti
Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all’articolo 1 del presente Statuto.
Funzioni
La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
[185] Art. 5 Rapporto di iscrizione
L’iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l’omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.
Con l’iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’articolo 1.
L’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
L’iscrizione dell’impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell’attività nella provincia.
[186] TITOLO II – Contributi e prestazioni
[187] Art. 6 Contribuzioni
Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’articolo 1 e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di ___________ ad esse aderenti.
I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell’art. 1
Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute – da parte delle imprese – sulla relativa retribuzione.
L’impresa è responsabile dell’esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all’operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.
[188] Art. 7 Prestazioni di previdenza ed assistenza
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della/e provincia/e di …….. aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.
[189] TITOLO III – Organi amministrativi e di controllo
[190] Art. 8 Organi amministrativi e di controllo
Sono Organi della Cassa Edile:
– il Presidente
– il Vice Presidente
– il Comitato di Presidenza
– il Comitato di Gestione
– il Consiglio Generale
– il Collegio Sindacale
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[191] Art. 9 Presidente
Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell’articolo 1.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell’articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
Spetta al Presidente di:
- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall’Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l’Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.
[192] Art. 10 Vice Presidente
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera C) dell’articolo 12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.
Spetta al Vice Presidente:
- a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all’applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
[193] Art. 11 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1.
Spetta al Comitato di Presidenza di:
– sovraintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
– curare l’impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
– decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
[194] Art. 12 Comitato di gestione
- A) Compiti
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti necessari allo scopo, nell’ambito degli accordi di cui al punto 2 dell’articolo 1.
In particolare il Comitato di Gestione:
- a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
- b) predispone il bilancio consuntivo;
- c) delibera i regolamenti interni della Cassa;
- d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
- f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
- h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
- i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari;
- j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all’articolo16;
- l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.
- B) Composizione
Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti (NOTA 2) di cui:
- a) 6 nominati dall’Associazione territoriale aderente all’ANCE;
- b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’articolo 1.
La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d’intesa 18/12/1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l’accordo locale sulle modalità di attuazione.
- C) Durata e gratuità della carica
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.
E’ però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
La carica è gratuita.
- D) Convocazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell’ordine del giorno.
Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.
- E) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti (NOTA 3).
Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1) della lettera B), per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
– Nota 2 –
Le parti potranno prevedere in sede locale una composizione più allargata e/o maggioranze più qualificate sulla base di quanto previsto dall’accordo nazionale 18/12/1998.
– Nota 3 –
Le parti potranno prevedere in sede locale una composizione più allargata e/o maggioranze più qualificate sulla base di quanto previsto dall’accordo nazionale 18/12/1998.
[195] Art. 13 Consiglio Generale
- A) Compiti
Spetta al Consiglio Generale di:
– esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
– approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
– decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.
- B) Composizione
Il Consiglio Generale è composto da:
– 12 componenti del Comitato di Gestione (NOTA 4)
– 2 componenti nominati dall’Associazione territoriale aderente all’ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1;
– 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art. 1.
- C) Durata e gratuità della carica
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.
E’ data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
La carica è gratuita.
- D) Convocazioni
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l’anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale .
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell’ordine del giorno.
- E) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
– Nota 4 –
Oppure diciotto componenti.
[196] Art. 14 Collegio Sindacale
- A) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell’articolo 1.
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell’articolo 1. In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dall’ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
- B) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.
- C) Durata
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.
- D) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.
[197] TITOLO IV – Personale – Patrimonio – Bilanci
[198] Art. 15 Direttore
Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.
Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione – ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati – dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.
Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.
In particolare, il Direttore:
- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell’impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all’estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.
[199] Art. 16 Personale della Cassa
L’assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.
[200] Art. 17 Patrimonio
Il Patrimonio della Cassa è costituito:
- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
- d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.
I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.
[201] Art. 18 Entrate
Costituiscono entrate della Cassa:
- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.
[202] Art. 19 Prelevamenti e spese
Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate all’articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall’Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.
[203] Art. 20 Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo – riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa – che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.
Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.
Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l’esercizio.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell’articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell’articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Ricevuto tale verbale dall’Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.
Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell’esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all’esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.
[204] TITOLO V – Disposizioni varie
[205] Art. 21 Liquidazione
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell’articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell’articolo 1.
Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.
Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell’allegato uno dell’accordo 18/12/1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all’art. 1.
Trascorsi ___ mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di ___________.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.
In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di ____________.
[206] Art. 22 Modifiche allo statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
[207] Art. 23 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
[208] ALLEGATO P – Protocollo sugli Enti Bilaterali
Le Parti Sociali dell’edilizia, nel confermare gli obiettivi del Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato 8 al verbale di accordo 1/7/2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono l’essenzialità del proprio sistema bilaterale e, con la consapevolezza che il processo della sua riorganizzazione non può subire arretramenti, intendono dare ad esso un maggiore impulso attraverso la ridefinizione ed il rafforzamento dei compiti ad esso affidati, con funzioni più precise e più rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.
Le parti, pertanto, a parziale modifica e integrazione dei Protocolli sulla bilateralità vigenti
Concordano quanto segue:
ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E SICUREZZA
Con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all’efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali concordano circa la immediata costituzione dell’Ente nazionale formazione e sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cncpt e Formedil.
Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e al 50% per la funzione sicurezza.
L’Ente nazionale suddetto sarà retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico formato da n. 18 membri il cui Presidente sarà nominato dall’ANCE e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.
L’Ente nazionale formazione e sicurezza dovrà
– fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
– fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;
– sostenere le relative mission con l’obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;
– realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per imprese e lavoratori.
Il percorso di accorpamento dei citati Enti nazionali dovrà concernere la condivisione dell’archivio anagrafico imprese e lavoratori e la messa in rete delle banche dati, l’attività di amministrazione e gestione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse missioni relative alle rispettive attività istituzionali che dovranno essere inquadrate in una logica di sistema bilaterale unico, con funzioni distinte.
In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:
– indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;
– supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;
– messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l’impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell’ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;
– controllo dell’attività svolta e dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
– monitoraggio costante dell’operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;
– predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci.
L’Ente nazionale formazione e sicurezza redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte.
Le parti sociali ribadiscono che l’Ente unificato continuerà a svolgere le attività inerenti la formazione e la sicurezza sul lavoro, sulla base dei parametri individuati nell’ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all’Allegato 8 del CCNL 1/7/2014.
Tra i compiti del nuovo ente unificato dovrà in particolare essere incentivata l’attività per il rilascio dell’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché la sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese per una maggiore sostenibilità dei costi e di garantire ai lavoratori l’effettività della visita di controllo.
Il nuovo Ente dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di accedere a ogni genere di finanziamento previsto dalle normative vigenti. Anche a tal fine, le parti si danno atto che la costituzione dello stesso avverrà attraverso l’incorporazione della Cncpt nel Formedil.
Le parti si impegnano a costituire e redigere lo Statuto del nuovo Ente nazionale formazione e sicurezza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di procedere alla fusione entro i 30 giorni successivi.
Restano fermi ruolo e attribuzioni della CNCE e del FNAPE in essa costituito.
Le parti concordano che i bilanci consuntivi degli Enti nazionali siano approvati entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è chiuso l’esercizio.
Le parti convengono che la certificazione dei bilanci degli Enti territoriali, comprese le Casse Edili, sia demandata agli Enti paritetici nazionali che ne sosterranno il costo e, a tal fine, si avvarranno delle Società di certificazione individuate nell’apposito Albo nazionale approvato dalle Parti sociali nazionali.
Fondo Sanitario
Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti concordano sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.
Il Fondo, che sarà paritetico, dovrà essere costituito in tempo utile al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposizioni di legge e sarà operativo dall’1/1/2019, sulla base di quanto previsto nel Regolamento e Statuto che formano parte integrante del presente Accordo e che dovranno essere redatto entro la data prevista dalla normativa vigente.
Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive:
– minimo;
– contingenza;
– edr;
– its;
da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:
– 0,35% dall’1/10/2018;
– 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dall’1/1/2019.
Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dall’1/1/2019.
Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:
– minimo;
– contingenza;
– edr;
– premio di produzione;
da versarsi dall’1/10/2018.
Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
Casse Edili
Le parti si danno atto che le Casse Edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
A tal fine, si concorda che il contributo Cassa Edile, a decorrere dall’1/10/2018, è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando l’aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal CCNL 1/7/2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31/12/2018.
A decorrere dall’1/1/2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario.
La percentuale dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile, compreso il costo del personale, così come individuati nell’allegato che forma parte integrante del presente Protocollo, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile.
Le parti stabiliscono che i costi ordinari di gestione non potranno essere sostenuti dalle riserve delle Casse né da interessi finanziari.
Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.
Dall’1/1/2019, fermo restando il percorso di razionalizzazione e omogeneizzazione, anche a livello regionale, e quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, l’insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.
La restante aliquota dello 1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese.
Le parti concordano che i tre distinti capitoli, ovvero costi di gestione, contribuzione a favore degli operai e contribuzione premiale, dovranno avere evidenza all’interno dei bilanci delle singole Casse.
Le parti sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla Cnce, che dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi e quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione per la verifica della sostenibilità finanziaria, in adempimento di dette condizioni, all’interno delle stesse.
La Commissione, nell’ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, dovrà supportare le stesse nel raggiungimento del predetto obiettivo. In caso di mancato raggiungimento, dovranno promuovere e supportare le Casse nel processo di aggregazione con le Casse della stessa Regione, assicurandone a tutti gli effetti il funzionamento attraverso un presidio territoriale.
In caso di mancato raggiungimento dell’aggregazione e al fine di garantire le prestazioni a imprese e lavoratori, le parti concordano che tutti i servizi saranno erogati da altra Cassa, indicata dalla Commissione che, a tutti gli effetti, ne svolgerà i compiti ed erogherà le prestazioni attraverso uno sportello territoriale e alla quale saranno devolute le contribuzioni delle imprese iscritte alla Cassa insolvente.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che la nuova aliquota stabilita del 2,25% come contributo alla Cassa Edile sarà obbligatoria per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull’applicazione di tale previsione con quanto vigente negli Enti di promanazione di altri contratti, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
Ente Unificato Territoriale
Le parti sociali ribadiscono la necessità non più procrastinabile che sull’intero territorio nazionale si attui l’accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.
Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell’Ente unificato.
Eventuali accorpamenti anche con la Cassa Edile potranno essere proposti dalle Parti territoriali unitariamente, sempre con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. Tale processo verrà attuato secondo quanto previsto dalla lett. E del Protocollo sugli Enti Bilaterali di cui al CCNL 1/7/2014 e, su richiesta delle Organizzazioni territoriali, le parti nazionali dovranno preventivamente concordare tale processo entro 60 giorni dalla richiesta.
Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.
A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall’esercizio finanziario decorrente dall’1/10/2018; ciò ad esclusione dei tecnici addetti a formazione e sicurezza nonché addetti alla progettazione di formazione finanziata.
Con l’obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all’addestramento professionale, nonché all’implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.
Le Parti, nel confermare quanto contenuto nel Codice Etico sugli Enti bilaterali, ribadiscono che ai dipendenti degli stessi siano applicate le retribuzioni del CCNL dell’edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.
Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dal CCNL del settore edile.
Le cariche rivestite all’interno della Cnce, dell’Ente nazionale formazione e sicurezza e degli Enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi Statuti tipo, non sarà consentita alcuna forma di compenso per l’attività di rappresentanza, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il Collegio Sindacale.
Le parti si impegnano a procedere all’armonizzazione dei contenuti del presente Protocollo con quanto previsto dal Protocollo dell’1/7/2014.
—
Allegato sostituito dal Verbale di accordo 18/7/2018
Allegato sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014
[209] COMUNICATO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI DEL 26/12/2018
[210] CNCE – Comunicato 26/10/2018 – Applicazione accordo 18/7/2018
In relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle Casse Edili in merito all’applicazione dell’accordo del 18 luglio u.s. la scrivente precisa, con il consenso delle parti sociali firmatarie del su citato CCNL, che:
– nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dall’1/10/2018 del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18/7/2018; per il Fondo Prepensionamenti la decorrenza dall’1/10/2018 dell’aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all’occupazione, la decorrenza dall’1/10/2018 del contributo dello 0,10%;
– vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza CNCE della convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre p.v. al fine di costituire il Fondo Sanitario Nazionale di cui agli allegati al CCNL del 18 luglio u.s.;
ferma restando la decorrenza prevista dal CCNL, le Casse richiederanno dall’1/12/2018 i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all’occupazione) a tutte le imprese iscritte.
I citati contributi andranno versati mensilmente dalle Casse Edili sui conti correnti di seguito indicati:
- Fondo Prepensionamento
IBAN IT 42 D 03127 05011 000000002797
- Fondo incentivo all’occupazione
IBAN IT 19 E 03127 05011 000000002798
- Fondo sanitario (provvisorio)
IBAN IT 65 C 03127 05011 000000002796
Solo per vostra conoscenza analoga comunicazione delle parti sarà inviata alle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di impresa, per i versamenti ai propri dipendenti inquadrati come impiegati per il Fondo sanitario (pagamento a dicembre 2018 anche dei contributi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018).
Le modalità di conclusione delle prestazioni sanitarie previste dalla contrattazione integrativa, ferma restando la cessazione della relativa contribuzione dall’1/1/2019, saranno definite dalle parti sociali territoriali in relazione ai costi e alle disponibilità economiche di ciascuna Cassa Edile, anche in relazione all’avvio fattuale delle prestazioni sanitarie del nuovo Fondo Sanitario.
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Articolo inserito dal Comunicato 26/10/2018 della CNCE
[211] ALLEGATO Q – Protocollo di intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore
Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi:
– allargamento dell’ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti;
– sistema premiale a favore di chi è iscritto e versa agli Organismi paritetici;
– attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilità degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.
Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro per potenziare l’efficacia dei servizi resi al settore.
Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.
Pertanto a questi fini:
– gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;
– gli Enti medesimi debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell’industria delle costruzioni;
– deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall’impresa.
Le parti medesime si danno atto che:
– gli Enti paritetici rappresentano per loro natura lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
– gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;
– i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell’attività degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.
Il sistema degli Organismi paritetici nazionali è articolato su:
– Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
– Formedil nazionale e relative articolazioni;
– Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:
- a) estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;
- b) coordinamento e verifica dell’attività degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
- c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;
- d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;
- e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
- f) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.
In particolare alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili è demandato di provvedere:
– alla predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l’ambito di diffusione delle Casse Edili;
– alla predisposizione entro il 30/9/2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l’obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell’accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;
– alla predisposizione di uno studio per l’informatizzazione delle Casse Edili;
– alla predisposizione di uno studio volto all’armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.
L’assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.
(Omissis… Parte sostituita dall’allegato L)
Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo, ed ai programmi di attività degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di finanziamento.
Al fine di cui sopra le parti redigono e sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli Organismi nazionali ed a quelli territoriali, per la materia di rispettiva competenza.
Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte
– pervenire entro il 30/6/2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;
– approvare entro il 31/5/2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
– individuare entro il 30/6/2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;
– realizzare l’uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l’adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;
– consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;
– pervenire all’armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;
– concordare lo Statuto della CNCPT.
Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.
Per il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l’apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.
Le parti confermano l’esigenza strategica del rafforzamento sull’intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.
Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.
Le parti ritengono necessario un sempre maggior coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.
La Commissione nazionale paritetica di coordinamento dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.
Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi paritetici di settore, l’opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.
Le parti si danno atto che ai fini dell’individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:
– della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell’offerta formativa rispetto al territorio;
– della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l’accreditamento degli enti di formazione;
– dell’obbligo formativo fino a 18 anni e dell’elevazione dell’obbligo scolastico;
– della riforma della scuola superiore concepita nell’ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;
– dell’attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;
– della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;
– della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;
– delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;
– della valorizzazione dell’apprendistato e del ruolo dello stesso nell’ambito dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
Al tal fine nell’intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che occorre:
– qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un’immagine esterna che sia omogenea e peculiare;
– potenziare l’assetto regionale del Formedil per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l’apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
– che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;
– realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all’impiego e Scuole Edili per meglio contribuire all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
– favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;
– dare un maggiore impulso all’istituto dell’apprendistato per i giovani anche diplomati:
- a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;
- b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall’apprendista nel passaggio da una impresa all’altra;
- c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l’assegnazione delle relative risorse;
– perseguire infine l’obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l’apprendistato;
– in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:
– l’istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l’attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;
– riconoscere nel quadro della riforma dell’obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini dell’assolvimento dell’ultimo anno dell’obbligo scolastico;
– prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;
– elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.
Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30/6/2000:
– procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;
– disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.
Le parti si danno anche atto che, in adempimento a quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dell’accordo nazionale 11/6/1997, nell’eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
Restano fermi gli accordi locali che eliminano le situazioni di incompatibilità.
Le parti confermano quanto regolamentato con l’accordo nazionale 18/12/1998.
[212] ALLEGATO R – Regolamento della Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
- Il sistema nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è costituito dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni e dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Alla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro sono affidate funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati paritetici territoriali.
Le deliberazioni adottate dalla suddetta Commissione in attuazione di norme obbligatorie di legge e di contratto sono vincolanti per i Comitati paritetici territoriali.
Le parti si riservano di decidere in ordine alla struttura operativa, in relazione ai progetti che verranno presentati dalla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
- La Commissione promuove e coordina l’attività dei Comitati paritetici territoriali mediante:
– assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
– diffusione delle normative tecniche;
– informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.
- La Commissione è costituita da 12 componenti, di cui 6 designati dall’ANCE e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.
Uno fra i membri nominati dall’ANCE assumerà la funzione di Presidente su designazione dell’ANCE medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
I membri della Commissione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell’Organizzazione designante.
- La Segreteria è assicurata congiuntamente dall’ANCE e dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.
[213] ALLEGATO S – Statuto tipo del C.P.T.
Il giorno 20/6/1996, tra l’ANCE, l’Associazione Sindacale INTERSIND e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL;
– in attuazione di quanto previsto dall’allegato quindici dell’accordo 5/7/1995 per il rinnovo del CCNL;
si conviene quanto segue
1) È approvato l’allegato schema unico di Statuto dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
2) le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte debbono, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo, adottare lo schema di Statuto allegato.
[214] Art. 1 Costituzione
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l’Ente Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro per le attività edilizia ed affini della provincia di _________.
L’Ente CPT non ha scopo di lucro.
L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE, INTERSIND e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra l’Associazione costruttori di __________ e la FENEAL-UIL, LA FILCA-CISL e LA FILLEA-CGIL della provincia di _________.
L’Ente costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626.
[215] Art. 2 Partecipazione al sistema di sicurezza edile
L’Ente fa parte del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’art. 1 del presente statuto.
[216] Art. 3 Scopi statutari
L’Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
[217] Art. 4 Attività dell’Ente
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l’Ente:
- a) si avvale:
– della propria struttura tecnica;
– delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell’edilizia, stipulato tra le parti di cui all’art. 1;
– di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
- b) suggerisce l’adozione di iniziative dirette:
– allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
– all’introduzione e allo sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
– all’attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;
- c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- e) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
- f) inoltre:
– svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all’art. 20 del D.Lgs. del 19/9/1994 n. 626;
– svolge, di concerto con l’Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
– provvede alla istituzione e conservazione di un “elenco”, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
– certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.
[218] Art. 5 Sede e durata
L’Ente ha sede in ________________ Via __________________________.
La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.
[219] Art. 6 Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell’Ente spetta al Presidente.
[220] Art. 7 Composizione del Consiglio di Amministrazione
L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di _____ membri designati pariteticamente:
1) n. ___ dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all’art. 1;
2) n. ___ dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art. 1.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale, potrà essere designato dall’Associazione sindacale Intersind (NOTA 1), di intesa con l’Associazione territoriale aderente all’ANCE.
– Nota 1 –
L’Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31/12/1997.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica _______ e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.
[221] Art. 8 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei rappresentanti nominati dall’Organizzazione dei datori di lavoro di cui all’art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall’Associazione costruttori edili o dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente, come specificato all’art. 6, ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:
- a) curare l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con i terzi a nome dell’Ente;
- c) proporre al consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art. 12;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 7 per il Consiglio di Amministrazione.
[222] Art. 9 Convocazioni ed attività del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni _____ e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno ________ giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d’urgenza, mediante tempestivo preavviso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
- a) definire e deliberare i programmi di attività;
- b) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell’Ente;
- c) approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno;
- d) verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;
- e) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;
- f) nominare il Segretario di cui al successivo art. 12, su proposta del Comitato di Presidenza;
- g) definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina;
- h) proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.
[223] Art. 10 Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti (NOTA 1).
Delle adunanze viene redatto verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente.
– Nota 1 –
Le parti potranno prevedere in sede locale maggioranze più qualificate.
[224] Art. 11 Bilanci dell’Ente
L’esercizio finanziario dell’Ente ha decorrenza dal 1 ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazioni della attività.
Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell’Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente.
Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitica dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 nonché ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
Sia il bilancio consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.
Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all’art. 1.
[225] Art. 12 Il Segretario
Le Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 possono provvedere alla designazione del Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
[226] Art. 13 Entrate
Le entrate del Comitato sono costituite da: _________________.
- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di _______________ ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.
[227] Art. 14 Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
[228] Art. 15 Controversie
Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e all’applicazione del presente Statuto è deferita all’esame delle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all’art. 1 che decidono in via definitiva.
[229] Art. 16 Intervento sui luoghi di lavoro
Per l’attività di cui alla lettera e) dell’art. 4, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell’Ente per i casi di particolare gravità.
Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:
- a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l’effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
- b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell’Ente, può programmare in via autonoma l’effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L’effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro;
- c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell’impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario.
Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l’attuazione delle misure suggerite.
Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Segretario.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 1 per le iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
[230] Art. 17 Il segreto d’ufficio
I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’Ente, nonché i tecnici di cui all’art. 4), lettera e) ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio.
[231] Art. 18 Collegio dei Sindaci Revisori
- a) Composizione
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dall’Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di ____________; uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1.
I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’Albo dei ragionieri collegiati, oppure nell’Albo dei dottori commercialisti, oppure nel Registro dei revisori contabili.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o nel Registro dei revisori contabili.
In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
- b) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.
- c) Durata
I Sindaci durano in carica un _____ e possono essere riconfermati.
- d) Attribuzioni
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
[232] Art. 19 Personale dell’Ente
L’assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
[233] Art. 20 Liquidazione
La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorso/i _____ mese/mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
[234] Art. 21 Modifiche dello Statuto dell’Ente
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
[235] ALLEGATO T – Protocollo di intesa sulla pianificazione delle linee politiche del sistema formativo edile
Le parti confermano la necessità di dotare il sistema paritetico della formazione professionale di linee politiche strategiche con le quali indirizzare l’offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil, Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di indirizzo di coordinamento, promozione e verifica a livello nazionale dell’attuazione delle medesime nella dimensione locale.
Il Formedil rappresenta altresì il sistema nazionale paritetico edile di formazione nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.
Al fine di rendere organico il sistema paritetico delle Scuole edili, viene demandato al Formedil Nazionale di predisporre un modello unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti delle Scuole edili territoriali.
Le parti convengono che le modalità operative per l’attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite in modo uniforme dal Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole edili.
Occupabilità
Gli assi portanti del piano sono: occupabilità, qualità adattabilità.
Le parti intendono per occupabilità la possibilità di inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in quanto in possesso di competenze riconoscibili e compatibili con l’offerta di lavoro; per qualità la condizione attraverso la quale si acquisiscono le competenze;l’adattabilità o flessibilità la capacità di adeguamento progressivo delle competenze alle condizioni offerte dal mercato.
Tali condizioni sono perseguibili attraverso la partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra scuola – formazione e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla costruzione di uno specifico progetto professionale.
Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale di formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.
Istruzione e formazione professionale
Le parti concordano che il sistema formativo edile debba svolgere un ruolo significativo all’interno del riassetto istituzionale dell’istruzione – formazione.
L’obiettivo a breve termine è di candidare il sistema delle Scuole edili a progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il rilascio della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:
– definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e formazione professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione con gli enti scuola territoriali;
– promuova un protocollo concordato con il Ministero della Istruzione Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le Regioni, e siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea;
– promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle attività degli enti scuola territoriali.
Formazione professionalizzante integrativa
Le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione finalizzata ad introdurre all’interno dei percorsi di istruzione tecnica, secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire attraverso:
– attività di riorientamento alla formazione professionale nei casi di dispersione scolastica;
– attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola secondaria superiore;
– attività formative professionalizzanti e stages per studenti anche universitari di ingegneria e architettura;
– partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione di corsi di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per figure professionali attinenti il settore.
A tal fine le parti convengono di stipulare un protocollo con il Miur che contempli un catalogo di attività formative a carattere integrativo che il sistema paritetico offre all’Istruzione Tecnica e all’Università. Tale protocollo nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi locali promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.
Formazione per l’apprendistato
Per l’applicazione dei tre tipi di apprendistato :diritto obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione , le parti ritengono di costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio dell’apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e l’aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati, alle tipologie, ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati, compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.
Spetta al Formedil di riadattare i programmi formativi del progetto sperimentale apprendistato da divulgare alle scuole edili, ai Formedil regionali e alle imprese.
Formazione per l’inserimento degli adulti
– Disoccupati e cassaintegrati (mobilità)
Le parti convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi nelle fasi di inattività di tali lavoratori.
– Extracomunitari
Le parti inoltre convengono che il sistema formativo edile debba sviluppare attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per l’integrazione sociale e lavorativa, di formazione di base e professionalizzante per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in materia (titoli di prelazione art. 19 della legge n. 30/7/2002 n. 189).
A tal fine le parti concordano di istituire in via sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione con i locali servizi per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta di lavoro costituendo presso le Scuole edili territoriali uno sportello informativo come stabilito all’art. 114 del presente CCNL.
Formazione continua
La formazione continua deve mettere a disposizione del lavoratore e delle imprese del settore attività formative modulari, flessibili, brevi anche a distanza che il lavoratore può frequentare su richiesta dell’impresa o direttamente.
Le scuole edili possono inoltre dare attuazione ad attività formative per singola impresa o più imprese che intendono avvalersi dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua e dare attuazione ad eventuali piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali elaborati al medesimo fine.
La formazione a catalogo per un percorso professionale
La formazione per un percorso professionale deve riguardare:
– le conoscenze di base utili alla costruzione delle competenze professionali;
– le competenze professionali relative al disegno tecnico e alle tecnologie costruttive;
– le capacità di esecuzione pratica (muratura e carpenteria);
– gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e complesse di cantiere;
– specifici mestieri in ambito edile;
– la sicurezza;
– attività formative per ruoli direttivi di cantiere;
– attività formative idonee per l’acquisizione di crediti utilizzabili per l’ammissione ai corsi IFTS.
[236] ALLEGATO U – Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni
ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del CCNL 5/7/1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo:
1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane.
3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall’art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.
4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7/5/1997.
5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.
6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall’art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.
7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali è compresa anche la fase lavorativa, nonché il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.
Nel quadro delle azioni dirette a contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano altresì sull’opportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine l’articolato della legge n. 1369/60.
[237] ALLEGATO V – Accordo Nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
Il giorno 25/7/1996, tra l’ANCE, l’Associazione Sindacale INTERSIND (NOTA 1) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL,
– in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 38 del CCNL 5/7/1995, il quale stabilisce che le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni sottoscritte possono prevedere la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse Edili;
– in attuazione della disposizione contenuta nel citato articolo, si conviene che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, ove adottino tale sistema, concorderanno le modalità di attuazione del sistema medesimo in conformità a quanto segue.
- La Cassa Edile opera la trattenuta previo il rilascio di delega individuale firmata dall’operaio e convalidata dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.
Il modulo di delega è predisposto dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori in conformità alla presente disciplina ed allegato alla Convenzione di cui al punto 5.
- Le Organizzazioni territoriali stabiliscono se l’importo della trattenuta deve essere determinato in cifra fissa oppure commisurato ad una percentuale delle somme accantonate in favore dell’operaio per i titoli predetti.
L’importo in cifra o la percentuale debbono essere uniformi per l’intera circoscrizione territoriale.
- La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall’inizio del semestre successivo di accantonamento, con la revoca per iscritto da parte dell’operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell’operaio medesimo alla Cassa Edile.
- Le Organizzazioni territoriali stabiliscono le ulteriori modalità necessarie, in particolare per quanto concerne la periodicità della trattenuta, la comunicazione all’operaio delle trattenute di volta in volta effettuate ed il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori degli importi di loro spettanza.
- Per l’affidamento del servizio alla Cassa Edile è stipulata apposita Convenzione tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Cassa Edile medesima, in conformità ai criteri sopra indicati.
Con tale Convenzione le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiareranno la Cassa Edile mallevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare, sia pure in via indiretta, a causa dell’esplicazione del servizio di cui sopra.
– Nota 1 –
L’Associazione Sindacale Intersind è cessata il 31/12/1997.
[238] ALLEGATO W – Statuto del FORMEDIL
Il giorno 9/5/2007, tra ANCE, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, in attuazione dell’accordo del 18/12/1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso si conviene di approvare lo Statuto del FORMEDIL, il cui testo è allegato al presente accordo.
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
[239] Statuto dell’Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia
[240] Denominazione – Sede – Durata
Art. 1
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile tra Ance e Sindacati nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL è stato costituito il Formedil Nazionale.
Partecipano a pieno titolo al Formedil nazionale i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE- CASARTIGIANI, CLAAI.
IL Formedil nazionale è l’organismo paritetico nazionale, per l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei Formedil scuole edili.
Art. 2
Il Formedil non ha scopi di lucro e ha la sede legale in Roma.
E’ vietato al Formedil di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
Il Formedil nazionale per lo svolgimento funzionale delle sue attività e del suo ruolo si articola a livello regionale.
Art. 3
Considerata la natura e gli obiettivi dell’Ente, nonché la natura e gli obiettivi delle Organizzazioni costituenti, il Formedil ha durata illimitata e comunque fin quando le Organizzazioni costituenti con apposito atto non ne delibereranno lo scioglimento.
[241] Obiettivi e scopo
Art. 4
Obiettivo generale del Formedil è la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, e nelle attività funzionali direttamente connesse.
Art. 5
Per il raggiungimento dei suoi scopi il Formedil:
- a) attua le iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva del lavoro;
- b) è momento di promozione, attuazione e di coordinamento delle iniziative realizzate dagli Enti Scuola costituiti a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i profili professionali, i programmi e i sussidi didattici e la localizzazione delle iniziative;
- c) promuove e coordina, nell’ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori e dei quadri tecnici;
- d) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto il Formedil può operare centralmente e perifericamente in raccordo diretto con le Autorità Pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
- e) sovrintende a qualunque livello alle iniziative realizzate con il concorso finanziario di Amministrazione, Enti e Organismi centrali della PP.AA. italiana, di Enti e Organismi privati nazionali e/o di Istituzioni internazionali pubbliche o private, provvedendo a tal fine, eventualmente, alla redazione di programmi unitari nazionali ed all’espletamento, in base alle relative procedure, in nome proprio e per conto degli Enti Scuola, di tutto quanto necessita al buon fine delle diverse iniziative, incluso la riscossione centrale dei finanziamenti e la corrispondente ripartizione tra i diversi Enti Scuola interessati;
- f) promuove e cura i rapporti generali con le diverse istanze centrali della PP.AA. e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie quella della Comunità Economica Europea interessate ai problemi formativi;
- g) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possono comunque interessare la formazione generale e professionale, redige programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni ed incontri per lo studio dei problemi interessanti l’istruzione e la formazione professionale;
- h) è momento di raccordo delle esperienze maturate nelle diverse realtà regionali, alla luce degli elementi forniti dai Formedil Regionali;
- i) promuove in proprio e/o in committenza studi e ricerche volte a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive e organizzative, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
[242] Formedil Nazionale
Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione. L’Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione paritetico, composto da 12 membri designati:
– n. 4 dall’ANCE
– n. 2 dalle Organizzazioni Artigiane
– n. 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA- CGIL), in misura paritetica fra loro.
Le decisioni sono prese con la maggioranza dei 3/4 dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. Le Associazioni designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei consiglieri da esse nominati.
La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e per conoscenza al membro interessato entro trenta giorni dalla nomina.
I componenti del Consiglio di amministrazione decadono dall’incarico in seguito a tre assenze consecutive alle riunioni del Consiglio.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
La carica di Consigliere, di Presidente e Vice Presidente è prestata a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.
Art. 7
Uno dei membri nominato dall’Ance assumerà le funzioni di Presidente, su designazione dell’Ance sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali di cui all’art. 1. Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salvo quanto disposto dall’art. 6.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall’Associazione dei costruttori edili.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell’avviso di convocazione.
Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente senza eccezione di sorta e particolarmente sono al medesimo riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sindacali, che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate alle Associazioni costituenti.
Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di fare qualsiasi operazione presso le Banche, l’Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato.
Art. 10
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni di cui all’art. 1 diverse da quelle che hanno espresso il Presidente e il Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente il Formedil di fronte a terzi e in giudizio.
Spetta al Comitato di Presidenza congiuntamente di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Sempre congiuntamente il Comitato di Presidenza predispone la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell’Ente.
Qualsiasi atto concernente l’attività economica, finanziaria e amministrativa (prelievo, erogazione e movimento dei fondi) deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
In caso di impedimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale industriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.
In caso di impedimento del Vicepresidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, l’altro consigliere espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vicepresidente.
[243] Formedil Regionali
Art. 11
Sono le articolazioni del Formedil nazionale. Sono istituiti secondo o Statuto tipo predisposto dal Formedil. Qualunque modifica allo Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle parti che hanno costituito il Formedil Regionale sentito il Consiglio di amministrazione del Formedil Nazionale (art.19 dello Statuto del Formedil nazionale). Il Formedil nazionale segnala alle parti sociali nazionali gli eventuali scostamenti dallo Statuto tipo.
Il Consiglio di amministrazione del Formedil nazionale approva il Regolamento dei Formedil regionali.
[244] Le entrate del Formedil Nazionale
Art. 12
Le entrate dell’Ente sono costituite da:
– contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 1;
– interessi attivi sui predetti contributi.
Dette entrate fanno parte del fondo comune. Alle spese inerenti al funzionamento e alle attività funzionali dell’Ente si fa fronte con le disponibilità del fondo comune;
– eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da organismi nazionali e internazionali, pubblici e privati, inerenti l’attività oggetto dello scopo sociale del Formedil;
– somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente.
Art. 13
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre-settembre scaduto l’anno precedente e il piano revisionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all’art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.
[245] Collegio dei Revisori dei conti
Art. 14
Per l’espletamento delle attribuzioni previste dalla legge è costituito il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 15
Il Collegio è composto di tre componenti di cui uno nominato dall’ANCE ed uno congiuntamente dalle Federazioni nazionali dei lavoratori edili, entrambi iscritti all’albo dei Revisori dei Conti. Il terzo componente, che assume la carica di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio. I supplenti vengono nominati uno dall’ANCE e uno congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Le Associazioni designanti hanno facoltà di provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del triennio dei sindaci da esse nominati.
La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del Collegio Sindacale deve essere data in forma scritta indirizzata al Formedil e per conoscenza al membro interessato.
Art. 16
Regolamento interno. Per le diverse questioni funzionali relative allo svolgimento della vita interna dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione del Formedil nazionale si dota di un apposito regolamento interno che dovrà essere deliberato dal medesimo Consiglio.
Art. 17
La messa in liquidazione del Formedil è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione del Formedil, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662.
Art. 18
Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata congiuntamente dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 19
Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contemplate nel Codice Civile o alle leggi in materia.
[246] ALLEGATO X – Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT)
Il giorno 9/5/2007, tra ANCE, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, in attuazione dell’accordo del 18/12/1998 e dei successivi accordi modificativi ed integrativi dello stesso si conviene di approvare lo Statuto della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT), il cui testo è allegato al presente accordo.
Eventuali modifiche dello Statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.
[247] Statuto Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
[248] Art. 1 Costituzione e sede
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE e Sindacati nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL è stata costituita la Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Partecipano a pieno titolo alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro i rappresentanti delle Organizzazioni artigiane ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, secondo le disposizioni del presente Statuto.
La Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, di seguito definita CNCPT, è l’organismo paritetico nazionale per l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento dei CPT, nonché per la interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e igiene di lavoro nel settore delle costruzioni.
La CNCPT non ha scopi di lucro ed ha sede in Roma.
E’ vietato alla CNCPT di distribuire anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
[249] Art. 2 Scopi statutari
La CNCPT svolge i compiti e le funzioni ad essa demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli accordi tra le Associazioni nazionali di cui all’art. 1, nonché i compiti e le funzioni derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dagli Accordi nazionali aventi per oggetto normative inerenti il rapporto di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali FENEAL, FILCA, FILLEA e le Associazioni Nazionali delle imprese artigiane ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 dell’accordo 18/12/1998.
In particolare tali compiti riguardano:
- a) l’attuazione delle iniziative decise congiuntamente, con accordi sindacali dalle Associazioni costituenti, in quanto strumento operativo di politica attiva della sicurezza ed igiene del lavoro;
- b) la promozione dell’estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli organismi paritetici territoriali (CPT), mediante il superamento delle eventuali difficoltà presenti a livello locale;
- c) il coordinamento e la verifica dell’attività dei CPT, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
- d) la promozione, l’attuazione ed il coordinamento delle iniziative realizzate dagli Organismi paritetici territoriali (CPT) costituiti a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le Organizzazioni costituenti, in particolare per quanto concerne i programmi e i sussidi didattici e la localizzazione delle iniziative;
- e) la promozione e la cura dei rapporti generali con le diverse istanze centrali della Pubblica Amministrazione e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali, specie quella della Comunità Europea interessate ai problemi di sicurezza ed igiene del lavoro nel settore delle costruzioni;
- f) la promozione in proprio e/o in committenza di studi e ricerche sui temi della salute e delle strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato della conoscenza in riferimento anche alle evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche;
- g) la raccolta e la elaborazione dei dati, delle notizie in materia di rischi e danni alla salute, la redazione di programmi per la realizzazione di azioni in materia formativa per la diffusione di buone pratiche di sicurezza, la redazione di pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, la promozione di convegni ed incontri per lo studio e la diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori del settore;
- h) le azioni volte a favorire una più stretta collaborazione e coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili e il Formedil finalizzate ad agire come sistema.
[250] Art. 3 Consiglio di Amministrazione
La CNCPT è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui compete di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione degli scopi statutari.
Il Consiglio è composto da 12 componenti di cui 4 nominati dall’ANCE, 2 dalle Associazioni nazionali delle imprese artigiane e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori di cui all’art. 1.
Uno fra i membri nominati dall’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Ance, sentito il parere delle altre Organizzazioni Imprenditoriali socie della CNCPT.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell’Organizzazione designante anche prima dello scadere del triennio.
Le cariche sono gratuite.
Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:
– assumere indirizzi sull’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate della CNCPT;
– definire il programma annuo di lavoro;
– decidere sull’operatività dei progetti specifici, avvalendosi di eventuali gruppi di lavoro e consulenze esterne;
– valutare e deliberare sui capitoli di spesa;
– deliberare sulle Comunicazioni di interesse generale per i CPT;
– decidere indirizzi e criteri per l’attuazione della lett. F) dell’art. 2;
– definire, su proposta del Comitato di Presidenza, il regolamento per il personale nonché instaurare e risolvere i rapporti di lavoro o di consulenza;
– approvare i bilanci della CNCPT;
– curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle Associazioni nazionali.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta di volta in volta, può costituire al proprio interno Gruppi di lavoro per temi specifici.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente di concerto con il Vice Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Le decisioni sono prese con la maggioranza di tre quarti dei presenti.
[251] Art. 4 Presidente
Il Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall’art. 3.
Spetta al Presidente di:
- rappresentare legalmente l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- sovraintendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall’Associazione dei costruttori edili.
[252] Art. 5 Vice Presidente
Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall’art. 3.
Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni, in parte o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
[253] Art. 6 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente. Alle riunioni partecipa in veste di invitato un rappresentante delle Organizzazioni socie diverse da quelle che hanno espresso il Presidente ed il Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto.
Al Comitato di Presidenza compete inoltre di:
– coordinare l’attività di tutti i livelli operativi della CNCPT;
– amministrare le risorse disponibili, sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
– decidere l’invio delle comunicazioni ai singoli CPT e la definizione di quelle di interesse generale da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della CNCPT deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
[254] Art. 7 Personale
L’assunzione del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione informata esclusivamente ai criteri di professionalità.
Al personale è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Commissione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore qualora nominato.
La risoluzione del rapporto di lavoro del personale della Commissione è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza.
[255] Art. 8 Entrate
Le entrate della CNCPT sono costituite da:
- contributi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 1;
- interessi attivi sui predetti contributi;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente.
[256] Art. 9 Bilancio
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo dell’anno solare precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all’art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.
[257] Art. 10 Liquidazione
La messa in liquidazione della CNCPT è disposta con accordo tra le Associazioni nazionali socie.
In tale ipotesi, le anzidette Associazioni provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Roma.
Le Associazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della CNCPT, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1966 n. 662.
[258] Art. 11 Modifiche dello statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione.
[259] ALLEGATO Y – Protocollo sugli organismi bilaterali
Le parti sociali dell’edilizia, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore alla quale si è assistito negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.
Occorre proseguire nell’analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.
Il sovrapporsi, a volte, del simultaneo effetto dei fenomeni appena descritti può comportare un forte irrigidimento del settore con potenziali ripercussioni sugli indici di produttività del medesimo e dell’intero mercato nazionale.
In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un’azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e alla imposizione sul mercato del settore medesimo.
Non bisogna comunque dimenticare l’importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell’edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al Durc, di indici di congruità, grazie all’Avviso Comune da ultimo siglato nel maggio 2007, nonché in tema di sviluppo degli organismi paritetici (Formedil-Scuole Edili – CNCPT – Casse Edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.
E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell’edilizia hanno inciso sulle decisioni degli organi di Governo, quali l’obbligo della comunicazione di assunzione da assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell’ottica di incentivare l’accesso al settore, all’avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.
È necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.
FORMAZIONE
Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all’indomani della sottoscrizione del precedente contratto collettivo del maggio 2004, e nella convinzione dell’importanza che lo strumento della formazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto per l’abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano nel riconoscere al Formedil, quale organismo nazionale di formazione, il ruolo fondamentale del rilancio dei piani formativi al livello nazionale, con l’obiettivo soprattutto di pervenire ad una omogeneità dell’offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le peculiari esigenze territoriali.
Tutto ciò deve avvenire nell’ottica del riconoscimento al Formedil, e territorialmente alle Scuole Edili, del ruolo fondamentale di strumento indispensabile nell’ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro, quale mezzo efficace per la promozione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Le parti convengono di potenziare sostanzialmente il ruolo svolto dai Formedil regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con l’intento soprattutto:
– di migliorare la definizione dei compiti ad esso affidati dai livelli della contrattazione sia nazionale che territoriale, anche nell’ottica di una più efficace razionalizzazione dei compiti connessi ai Formedil regionali e alle singole Scuole Edili;
– di individuare meccanismi certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed ai compiti delegati al Formedil regionale, prevedendo anche un eventuale sistema di programmazione di controlli dei bilanci degli enti da parte di società di consulenza periodicamente incaricate.
Le parti, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori otto ore annue con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l’azienda o presso le Scuole Edili, con certificazione della formazione espletata, attraverso l’utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.
A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un’azione comune nei confronti di Fondimpresa affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.
Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalle parti sociali nell’accordo del 31/5/2005 in tema di organismi bilaterali, in attuazione dell’omonimo Protocollo (Allegato P del contratto 20/5/2004), le parti sociali convengono che:
– il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l’ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi.
LAVORATORI MIGRANTI
Alla luce di quanto sopra detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e delle singole Scuole Edili.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell’ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Formedil, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
– razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei paesi d’origine dei lavoratori migranti;
– attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole Edili;
– attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 82 del CCNL, la Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
Il Formedil dovrà determinare, entro il 31/12/2008, un piano di azioni che realizzi:
– la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
– la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei paesi di origine dei lavoratori emigranti;
– l’attuazione dei programmi di formazione interculturale.
SISTEMA BILATERALE PER LA SICUREZZA
Alla luce di quanto finora esposto e dell’importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all’argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati Paritetici territoriali e della CNCPT.
Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali Enti, attribuendo un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi all’ente istituito al livello nazionale, armonizzando la contribuzione con quella già prevista per la CNCE e il Formedil. In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:
– i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
– il reale funzionamento di ciascun Comitato Paritetico Territoriale;
– la congruità delle risorse spettanti a ciascun Ente sulla base del reale fabbisogno e dell’attività che il medesimo si appresta a svolgere;
– la competenza della struttura tecnica operante all’interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi;
– l’adozione da parte dei CPT dello statuto tipo così come riportato nell’Allegato del contratto collettivo del 2004, soprattutto con riferimento all’art. 11 (Bilanci dell’Ente).
Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l’attività degli enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall’altro deve essere finalizzato al miglioramento dell’operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.
Ad integrazione dell’art. 109 del CCNL le parti concordano inoltre di portare a definitivo compimento la totale realizzazione dell’operatività dei CPT territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l’obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei compiti agli stessi affidati, entro il 31/12/2008.
Ad integrazione dell’accordo del 31/5/2005 ed in particolare del punto 5 sugli organismi bilaterali e dell’art. 109 del CCNL le parti sociali concordano che:
– al finanziamento dei Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell’art. 24 da definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole Edili la misura dell’1 %, e che comunque sia determinato sulla base di una disciplina specifica ed adeguata che tenga conto delle attività svolte e da svolgersi e delle esigenze di una struttura operativa adeguata;
– il patrimonio netto disponibile di ciascun Comitato Paritetico Territoriale, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l’ammontare di una annualità di contribuzione al medesimo.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ALLA SICUREZZA DEI NUOVI IMPRENDITORI EDILI
Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento.
A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l’istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciata un apposito attestato di qualificazione.
Finalità del sistema, finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una apposita Commissione.
ENTI BILATERALI
La centralità del ruolo svolto dalle Casse Edili su tutto il territorio nazionale, quale ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l’obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.
A tal fine e sempre nell’ottica dell’omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali concordano che tutte le Casse Edili,le Scuole Edili e i CPT appartenenti al sistema rappresentato dalla CNCE, dal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenza dell’anno di riferimento per la redazione del bilancio, provvedano all’invio dello stesso alle rispettive Commissioni Nazionali, entro 30 giorni.
Le parti concordano sull’attualità e sulla validità dei Protocolli finora sottoscritti sul tema e convengono sulla necessità di un costante monitoraggio al fine di verificarne l’applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta applicazione.
La CNCE, il Formedil, la CNCPT provvederanno ad incaricare una società di revisione dei bilanci che verifichi che gli stessi siano stati redatti sulla base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia.
La società riporterà i dati più significativi in una relazione generale che potrà essere di orientamento per le determinazioni delle parti sociali e segnalerà con immediatezza agli Enti Nazionali l’insorgere di tutte le situazioni non conformi affinché le parti possano assumere le adeguate determinazioni.
Le parti si danno atto inoltre che i compiti affidati al Comitato della Bilateralità in materia di Durc sono stati assolti e che le ulteriori competenze del Comitato medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dall’intero sistema contrattuale delle costruzioni.
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO
Nell’ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (Legge n. 248/2006 – art. 36 bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla Legge n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell’edilizia concordano nell’attribuire alla CNCE l’incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi essenziali.
Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa Edile del predetto tesserino.
[260] ALLEGATO Z – Protocollo sul costo del lavoro
I temi trattati e gli obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la sottoscrizione dell’Avviso comune del 16/12/2003 hanno consentito di raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro sommerso.
In tale ambito, è anche emersa l’esigenza di agire, all’interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.
Il percorso intrapreso, sia sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso opportuni interventi che adeguino, entro i parametri europei, il sistema nazionale del costo del lavoro.
Le riduzioni dei livelli contributivi possono consentire alle imprese del settore di limitare i casi di evasione contributiva, nonché di operare correttamente in un mercato, altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del lavoro irregolare.
Accanto agli interventi di carattere agevolativo, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, è necessario continuare a predisporre alcuni interventi di carattere strutturale che comportino un’ulteriore riduzione del carico contributivo.
La riduzione del cuneo fiscale e contributivo costituisce, insieme all’aumento della produttività, uno degli elementi su cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al fine di aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore delle costruzioni.
L’Agenda concordata dalle parti sociali il 31/1/2007 ha confermato quanto è stato oggetto del citato Avviso comune, ottenendo risultati fondamentali per il settore.
La risoluzione delle questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un obiettivo strategico su cui converge l’interesse delle parti sociali.
1) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
E’ necessario ridurre il contributo, a parità di prestazioni, dovuto dalle imprese edili per gli operai dall’attuale 5,20% alle misure in atto per gli altri settori dell’industria (1,90% – 2,20%). La riduzione non comporterebbe oneri per l’erario in quanto il relativo fondo risulta da tempo largamente attivo essendo l’avanzo patrimoniale complessivo, sulla base dei dati forniti dall’Inps, di circa 2000 milioni di euro.
Tale riduzione potrà consentire alle parti sociali di destinare agli ammortizzatori sociali contrattuali di settore, in regime di mutualizzazione, parte del risparmio così ottenuto dalle imprese. In particolare, potrebbero essere integrati attraverso le Casse Edili dei trattamenti percepiti dai lavoratori derivanti dagli ammortizzatori sociali.
2) Decontribuzione degli straordinari e dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi
E’ fondamentale decontribuire gli straordinari e i trattamenti erogati in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da una parte riducendo il costo del lavoro e dall’altra recando effetti benefici sul versante fiscale e sulla previdenza complementare.
La disposizione legislativa infatti dovrà prevedere che:
– la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della disposizione stessa;
– i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
– è destinato alla previdenza di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;
– il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte e in regola con la Cassa Edile.
3) Riduzione premi INAIL
Occorre conseguire la parificazione del premio Inail per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giuridica dell’impresa, con l’intento di pervenire all’unicità della misura del costo del lavoro.
Occorre introdurre una apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente prevista nel caso di versamento dei contributi previdenziali sulle 40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno infortunistico delle singole imprese, tale da comportare il riconoscimento in favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all’uopo stanziate dagli organismi paritetici.
4) Regime contributivo e fiscale delle prestazione di mensa e trasferta
Occorre rivalutare, in misura percentuale pari alla variazione degli indici Istat, ai sensi dell’art. 51, co. 9, del D.Lgs. n. 314/97, gli importi e i relativi tetti delle voci retributive che godono di un particolare regime di esenzione dalla base imponibile previdenziale e cioè:
– l’indennità di trasferta che, dall’1/1/1998, non concorre a formare reddito nel limite di franchigia di € 46,48 e € 77,47 rispettivamente per le trasferte in Italia e all’estero, ex art. 51, co. 5, del D.Lgs. n. 314/97;
– l’indennità sostitutiva di mensa che, a decorrere dall’1/1/1998, ex art. 7 del D.Lgs. n. 56/98 non concorre a formare reddito fino all’importo complessivo di lire 10.240, attuali € 5,29, ex art. 51, co. lett. c) del Tuir.
[261] ALTRI ALLEGATI
[262] Accordo Nazionale 3/10/2001 (Mut)
Il giorno 3/10/2001, tra l’ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL in attuazione della disposizione contenuta nell’art. 37, lettera d), punto 3 del CCNL 29/1/2000, relativa all’adozione del modello unico di denuncia delle contribuzioni e degli accantonamenti alle Casse Edili; visto lo schema di tale modello predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) sulla base del mandato contenuto nell’art. 37 del CCNL citato si conviene quanto segue
- A decorrere dall’1/1/2002 le Casse Edili sono tenute ad adottare l’allegato modello di denuncia.
- Con la stessa decorrenza gli adempimenti delle imprese di denuncia e versamento alle Casse dovranno avere periodicità mensile.
- Le parti demandano alla CNCE di fornire le istruzioni necessarie per l’applicazione del presente accordo e per verificare la sua attuazione in sede territoriale.
Su quanto previsto nel presente paragrafo la CNCE riferirà alle parti sottoscritte entro il 30/11/2002.
Modello allegato
[263] Accordo Nazionale 3/10/2001 (Fondo Prevedi)
Il giorno 3/10/2001, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili 29/1/2000 stipulato da ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL e il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15/6/2000 stipulato da ANAEPA – CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA e CLAAI, e di quanto stabilito dall’accordo costitutivo del “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini – Prevedi” del 9/4/2001 come modificato dall’accordo del 3/10/2001
si conviene
1) che il contributo una tantum previsto dall’art. 17 dell’Atto costitutivo di 4.000 lire, pari a 2,07 euro, per ciascun dipendente in forza al 18/4/2001 sarà versato secondo la seguente procedura.
La Cassa Edile invia un modulo a ciascuna impresa contenente l’indicazione del numero degli operai oggetto della denuncia relativa al mese di aprile 2001.
L’impresa verifica i dati ivi riportati confermando o indicando l’eventuale diverso numero degli operai iscritti alla data del 18/4/2001, aggiunge l’indicazione del numero degli impiegati in forza alla stessa data e restituisce alla Cassa Edile il modulo.
L’obbligo di cui ai commi precedenti è assolto dall’impresa attraverso la Cassa Edile che vi provvede utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima.
La Cassa Edile provvede entro il 31/12/2001 all’invio al Fondo delle somme assunte a proprio carico secondo le modalità che saranno stabilite dalle parti sottoscritte.
2) Resta fermo quanto previsto dall’art. 17 sopra richiamato, in base al quale, a seguito dell’adesione al Fondo, il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a 8.000 lire (4,13 euro).
L’obbligo dei lavoratori (operai e impiegati) è assolto dalla Cassa Edile utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima.
La Cassa Edile provvede mensilmente ad inviare al Fondo le somme assunte a proprio carico nel mese precedente.
3) La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili trasmetterà il presente accordo alle Casse Edili per il puntuale adempimento.
[264] Accordo Nazionale 2/10/2002 (Fondo Prevedi)
Il giorno 2/10/10/2002, tra ANCE ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
– visto l’art. 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese industriali edili ed affini 29/1/2000;
– visto l’art. 91 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese artigiane 15/6/2000;
– visti gli accordi nazionali intercorsi tra le parti in tema di previdenza complementare;
– visto l’art. 11 dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – Prevedi;
– considerato che alle Casse Edili sono demandate funzioni amministrative, organizzative e di controllo nella gestione di istituti contrattuali;
– tenuto conto dell’interesse delle imprese e dei lavoratori;
– considerato che il Prevedi dovrà provvedere alla scelta della banca depositaria e del gestore amministrativo;
– ritenuto opportuno utilizzare le Casse Edili per agevolare gli adempimenti dei lavoratori e delle imprese nei confronti della banca depositaria e del gestore amministrativo;
– preso atto della normativa in vigore in tema di fondi pensione, si concorda quanto segue:
Le Casse Edili costituite dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte
– concorreranno a promuovere il Fondo Prevedi presso le imprese ed i lavoratori;
– provvederanno alla raccolta delle adesioni dei lavoratori al Fondo medesimo;
– provvederanno altresì alla raccolta dei contributi di cui al citato art. 11 dell’accordo istitutivo del Fondo Prevedi;
– terranno i rapporti con la banca depositaria e con il gestore amministrativo secondo le indicazioni e le modalità che saranno disciplinate con successivo accordo.
Il Fondo Prevedi provvederà alla stipula degli atti necessari a definire i rapporti con ciascuna Cassa Edile, sulla base di quanto stabilito dalle parti nazionali costituenti.
[265] Accordo Nazionale 15/1/2003 (Fondo Prevedi)
Il giorno 15/1/2003, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
– visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29/1/2000;
– visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15/6/2000;
– visto l’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – PREVEDI;
si conviene quanto segue in ordine alle procedure di utilizzo delle Casse Edili nell’attività del Fondo Prevedi.
- L’adesione del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta, alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l’azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza).
L’azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.
- Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:
– il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa Edile di competenza con la cadenza prevista per gli altri versamenti;
– il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse Edili.
- Le Casse Edili svolgeranno le seguenti attività:
3.1. promozione del Fondo PREVEDI
– distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da PREVEDI;
3.2. acquisizione e verifica anagrafiche
– raccolta provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori.
Le schede perverranno alla Cassa Edile in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa.
Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura della stessa.
Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa Edile, la stessa Cassa provvederà a far apporre dall’impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all’impresa e copia al lavoratore);
– registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi.
La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l’associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa Edile.
L’aggiornamento sarà conseguente alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;
– accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.
In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;
– trasmissione mensile dell’anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;
– invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.
3.3. acquisizione, verifica ed invio dei contributi
– acquisizione provvisoria dei contributi a PREVEDI;
– acquisizione e controllo delle distinte contributive.
Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati.
– verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo.
Attraverso tale operazione si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);
– trasmissione trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
– contributo del lavoratore
– contributo dell’impresa
– TFR
– contributo volontario;
– trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
– contributo del lavoratore
– contributo dell’impresa
– TFR
– contributo volontario;
– segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;
– segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del trimestre.
Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse Edili, ovvero di segnalare all’associato l’assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;
– in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell’associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all’impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.
- Le Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse.
- Le Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo.
- Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse Edili il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.
[266] Accordo Nazionale 10/9/2003 (Fondo Prevedi)
Il giorno 10/9/2003, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
– premesso che il ruolo delle Casse Edili e le procedure di utilizzo delle stesse nell’attività del Fondo Prevedi sono stati concordati tra le parti sottoscritte con l’accordo del 15/1/2003;
– premesso che le attività demandate alle Casse Edili in merito sono state oggetto di apposite verifiche attraverso incontri con il Gestore amministrativo;
le parti sociali sottoscritte impegnano le Casse Edili ad esplicare la loro attività per il Fondo Prevedi secondo le disposizioni previste dalla Convenzione stipulata con il Gestore Amministrativo Previnet, in particolare per quanto concerne il documento relativo agli standards tecnici e organizzativi dettagliati nell’apposito documento allegato alla convenzione medesima.
[267] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Casse Edili)
Il giorno 24/11/2004, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL
si conviene quanto segue
- In attuazione di quanto previsto dall’allegato 26 all’accordo nazionale del 20/5/2004 e dall’allegato E all’accordo nazionale 1/10/2004, le Casse Edili sono obbligate ad inviare alla CNCE, secondo i tempi, le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dalla Commissione stessa, tutte le informazioni necessarie ad alimentare la Banca dati nazionale delle imprese irregolari.
- L’invio telematico delle denunce mensili deve essere effettuato attraverso il Modulo Unico Telematico (MUT) che verrà predisposto dalla CNCE alla quale è demandato di programmare il coordinamento della progressiva adesione delle Casse che dovrà essere completata entro il 30/9/2005.
[268] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Casse Edili)
Il giorno 24/11/2004, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
– visto il Protocollo d’intesa 18/12/12/1998 sul sistema delle Casse Edili;
concordano che, a decorrere dalla data dell’1/10/2004, le Organizzazioni sottoscritte stabiliscono una contribuzione annuale a carico delle Casse Edili a favore della CNCE pari allo 0,02% della retribuzione imponibile applicata dalla Cassa Edile.
[269] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Casse Edili)
Il giorno 24/11/2004, ANCE ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL considerato quanto previsto dal punto 3) dell’accordo nazionale 21/7/2004 con il quale è stata istituita una contribuzione straordinaria a carico delle Casse Edili per il finanziamento delle attività promozionali del Fondo Prevedi pari a 250.000 euro.
impegnano ciascuna Cassa Edile a:
- determinare il contributo applicando alla massa salari 2002-2003 la percentuale dello 0,0045%;
- versare l’importo, così come determinato al punto 1), entro il 31/1/2005 sul conto corrente n. 000010102202 acceso presso la UNICREDIT BANCA intestato al Fondo Prevedi CIN:B, ABI:02008, CAB:03224;
- inviare al Fondo Prevedi, entro il 31/1/2005, le evidenze contabili di bilancio da cui risulti l’ammontare della massa salari su cui è stato calcolato l’importo.
[270] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Fondo Prevedi)
Il giorno 24/11/2004, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL,
– in attuazione dell’accordo nazionale 21/7/2004;
– esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;
esprimono il loro consenso sulle allegate modifiche dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi).
Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.
[271] Modifiche allo statuto del fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini (PREVEDI)
1. Modalità di adesione | |
Art. 7 (Modalità di adesione), co. 1 | “I lavoratori aderiscono al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di apposita domanda, contenente l’impegno ad effettuare i versamenti contributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’art. 1 del presente Statuto.
La domanda di adesione contiene delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.” |
Art. 7 (Modalità di adesione), co. 2 | “Il lavoratore, superato il periodo di prova, può associarsi al Fondo utilizzando il modulo di adesione all’uopo predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il modulo, anche per il tramite della competente Cassa Edile, viene indirizzato al Fondo e trasmesso al datore di lavoro al fine di rendere operativa la delega citata nel precedente comma 1 e consentire l’adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 124/93. I citati obblighi contributivi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione all’azienda dell’adesione del lavoratore.
L’adesione del lavoratore al Fondo rimane valida e non deve, quindi, essere ripetuta in caso di passaggio dell’aderente dall’impresa presso la quale ha aderito al Fondo ad altra impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 1 del presente Statuto.” |
Art. 14 (Consiglio di Amministrazione: Attribuzioni), co. 1 lett. f | “predispone il modulo di adesione e la scheda informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla COVIP”. |
2. Quota di iscrizione | |
Art. 7 (Modalità di adesione), co. 5 | “All’atto dell’adesione il singolo lavoratore provvederà al versamento di una somma definita dalle Fonti Istitutive quale quota di iscrizione “una tantum” tramite delega conferita al datore di lavoro per trattenere tale somma dai compensi spettanti. L’ammontare di tale quota è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di determinazione del preventivo di spesa per l’esercizio di riferimento, a valere sulle adesioni che verranno raccolte in tale esercizio”. |
3. Quota associativa | |
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni)co. 1, lett. a) | “Approvazione del bilancio, corredato della relazione ed esame del preventivo di spesa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto”. |
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1, lett. i) | (Abrogato) |
Art. 10 (Assemblea dei delegati: attribuzioni) co. 1 lett. j) k) l) m) | i)”modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Elettorali proposte dal Consiglio di Amministrazione”
j) “scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo” k) “scelta, su proposta del Consiglio di Amministrazione, della società di revisione contabile” l) “ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione”. |
Art. 12(Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 1 | “Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) h) del presente Statuto, …” |
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 2 | “Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lettere g) e i) del presente Statuto, …” |
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 3 | “Quando è convocata per delibere relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1 lett. j) del presente Statuto, …” |
Art. 12 (Assemblea dei Delegati: deliberazioni), co. 5 | “Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) h) …
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati relative alle materie di cui all’art. 10 comma 1, lett. d) g) i) j)…” |
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) co. 1, lett. O | “Determina il preventivo di spesa, e sulla base di questo, l’importo della quota associativa e della quota una tantum di iscrizione per l’anno di riferimento”. |
Art. 30 (spese) co. 3, lett. b | “di una parte dei contributi, denominata quota associativa, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa”. |
4. Comitato esecutivo | |
Art. 1 (Fonti istitutive e forma giuridica), co. 3 | “Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti Elettorali che ne fanno parte integrante e da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo”. |
Art. 8 (Organi associativi), co. 1 | “Sono organi del Fondo:
a) Assemblea dei Delegati; b) Consiglio di Amministrazione; c) Presidente e Vice Presidente; d) Collegio dei Revisori Contabili; e) Comitato Esecutivo” |
Art. 10 (attribuzioni dell’Assemblea), co. 1, lett. c | “Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso”. |
Art. 14 (attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) co. 1, lett. Z | “Elegge i membri del Comitato Esecutivo su proposta della Presidenza del Fondo”. |
Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice Presidente) co. 3, lett. b e i) | “Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
… b) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; … i) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo” |
Art. 18 (attribuzioni del Presidente e Vice Presidente) co. 6 (nuova introduzione) | Il Presidente e il Vice Presidente propongono al Consiglio di Amministrazione i membri del Comitato Esecutivo a cui possono attribuire, peraltro, specifici incarichi di lavoro. |
Art. 21 bis Comitato Esecutivo (nuova introduzione) | 1) “Il Comitato Esecutivo, organismo ristretto preposto alla cura della efficienza operativa del Fondo, è composto da sei componenti, tra cui il Presidente e Vice Presidente del Fondo e quattro consiglieri di amministrazione;
2) Il Comitato Esecutivo è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Presidenza. La scelta dei quattro consiglieri deve essere effettuata in modo che siano rappresentate in uguale misura sia le parti imprenditoriali che le parti sindacali nel rispetto del principio di pariteticità. 3) Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni esplicitamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione e gli incarichi di lavoro esplicitamente assegnati dal Presidente e dal Vice Presidente; 4) Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione recante l’ordine del giorno della riunione inviata per posta, fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima della data prevista per la riunione stessa; 5) Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e decide a maggioranza dei presenti. 6) Il Comitato Esecutivo decade con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione”. |
5. Riduzione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione | |
Art. 13 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), co. 1 | “Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle aziende e dei lavoratori”. |
6. Diritti di voto in assemblea | |
Art. 9 (Composizione dell’Assemblea dei delegati), co. 6 | “Il Delegato può farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato.
… Lo stesso delegato non può essere portatore di più di due deleghe”. |
7. Convocazione dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione | |
Art. 11 (Convocazione dell’Assemblea dei delegati), co. 2 | “Qualora, …, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, … può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica …” |
Art. 15 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), co. 2 | “Qualora, …, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, … può essere effettuata a mezzo telegramma, fax o posta elettronica …” |
8. Attribuzioni del Collegio dei Revisori | |
Art. 20 (Il Collegio dei revisori contabili: attribuzioni), co. 1 | “Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i doveri previsti dall’art. 2403 e seguenti del codice civile. In particolare il Collegio dei Revisori Contabili controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre, il controllo contabile, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio”. |
9. Contribuzione | |
Art. 22 (Contribuzione), co. 2 | “L’obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione al datore di lavoro dell’adesione del lavoratore ai sensi dell’art. 7 comma 2 del presente Statuto.
Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione dei contributi al Fondo di oltre 7 giorni consecutivi rispetto al termine previsto sono costituite in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati delle sanzioni che saranno previste dal Consiglio di Amministrazione”. |
10. Anticipazioni | |
Art. 24 (Anticipazioni), co. 1 | L’iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera posizione individuale accumulata, per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’art. 31 della legge 5/8/1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 27/12/1997, n. 449. L’iscritto può inoltre conseguire un’anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi formativi di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 53 dell’8/3/2000 ovvero per le spese da sostenere durante periodi di fruizione di congedi parentali di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001. In tutti i casi di anticipazione, l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione … |
[272] Accordo Nazionale 24/11/2004 (Fondo Prevedi)
Il giorno 24/11/2004, ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL, concordano di studiare un dispositivo statutario di Prevedi che consenta ai lavoratori iscritti alle Casse Edili di far trattenere la quota a loro carico dagli accantonamenti a loro favore effettuati presso la stessa per essere versata al Fondo sulla base di modalità contestualmente stabilite.
[273] Accordo Nazionale 21/7/2004 (Fondo Prevedi)
Il giorno 21/7/2004, ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
- considerato che alla scadenza prevista per il 12/5/2004 non è stato raggiunto il numero minimo di 35.000 aderenti al Fondo Prevedi, concordano sulla necessità di chiedere alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) l’abbassamento del minimo di aderenti a 20.000 unità e la proroga al 31/7/2005 del termine per il raggiungimento del predetto numero minimo.
- concordano altresì sulla necessità di modificare lo Statuto del Fondo Prevedi per le seguenti materie:
– quota associativa;
– quota di iscrizione;
– procedure di adesione del lavoratore che garantiscano la stabilità delle medesime;
– Consiglio di Amministrazione – composizione;
– Comitato esecutivo;
– Consiglio di amministrazione, Assemblea dei delegati, Comitato Esecutivo
– modalità di convocazione;
– diritto di voto in assemblea – deleghe;
– anticipazioni.
- concordano per il finanziamento delle attività promozionali del Fondo Prevedi di istituire una contribuzione straordinaria complessiva di 250.000 € a carico delle Casse Edili.
La ripartizione tra le Casse della somma predetta, i tempi e le modalità di versamento saranno precisati dalle parti sottoscritte.
[274] Accordo Nazionale 2/3/2005 (Fondo Prevedi)
Il giorno 2/3/2005, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
– in attuazione dell’accordo nazionale 21/7/2004;
– esaminata la documentazione fornita dal Fondo Prevedi;
– visto l’accordo del 24/11/2004;
esprimono il loro consenso sulla modifica dell’art. 22 comma 1 dello Statuto del Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini (Prevedi) mediante l’inserimento del seguente secondo capoverso:
“Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti Istitutive di cui all’art. 1 può deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima.”
Il presente accordo è inviato al Fondo medesimo per le deliberazioni e gli adempimenti di competenza.
[275] Accordo Nazionale 31/5/2005 (Organismi Paritetici)
Il giorno 31/5/2005, tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL,
- A) In attuazione del punto 2) dell’allegato 31 al verbale di accordo 20/5/2004 si conviene che il Protocollo contenente l’elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili sarà definito entro il 30/9/2005.
A tal fine la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) provvederà ad avviare una indagine ricognitiva presso le Casse Edili sulle prestazioni attualmente in essere.
La CNCE fornirà alle parti sottoscritte i risultati dell’indagine entro il 31/7/2005.
Il Protocollo sarà corredato dalla necessaria regolamentazione e sarà portato a conoscenza di tutte le Casse Edili i cui Comitati di Gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.
Si conferma che ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell’ambito del contributo istituzionale di cui all’art. 37 del CCNL 20/5/2004.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all’assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l’attività di controllo e l’ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, le parti territoriali debbono adeguare le proprie regolamentazioni a quanto contenuto nel Protocollo medesimo.
- B) In attuazione del punto 3) dell’allegato 31 al verbale di accordo 20/5/2004 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro il quale stabilisce che:
– le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore per riportare l’ammontare del patrimonio netto entro misure definite dalle parti nazionali;
– considerato inoltre che le nuove aliquote devono essere stabilite in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate entro tre anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
si conviene che
- in via transitoria il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare il 3% dell’imponibile salariale annuo;
- la riserva della gestione dell’ape ordinaria non può superare il 2% dell’imponibile salariale annuo;
- le riserve relative agli oneri mutualizzati non possono superare lo 0,5% dell’imponibile salariale annuo;
- il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l’ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi;
- le parti si riservano altresì di fornire le indicazioni relative ai Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, in relazione all’analisi dei bilanci degli stessi;
- le parti sottoscritte convengono di affidare alla Società Consulaudit un incarico di consulenza affinché, entro 60 giorni dal presente accordo, proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell’ambito individuato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- le parti sottoscritte provvederanno, entro i successivi 60 giorni, a stipulare un apposito accordo che determini, per ogni circoscrizione territoriale, le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze, che dovranno essere recepite, entro 90 giorni, con accordo locale, per riportare le riserve nell’ambito sopra individuato;
- le parti si impegnano entro un anno dall’applicazione delle nuove aliquote contributive a ridefinire le percentuali di cui ai punti 1, 2, 3, 4, in relazione alle indicazioni tecniche fornite dalla Società di cui al punto 6).
- C) In attuazione di quanto previsto all’allegato 30 del verbale di accordo 20/5/2004 si conviene la costituzione di una apposita Commissione paritetica nazionale che esaminerà e definirà la materia dell’assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio sanitario nazionale.
La Commissione ha il compito di predisporre entro il 30/9/2005 una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica e diaria; una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell’accordo 29/1/2002.
Si conferma che la Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell’art. 37.
- D) Nel caso di non ottemperanza delle parti territoriali entro 60 giorni dalle scadenze previste alle lettere A) e B), le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni conformi a quanto concordato a livello nazionale agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e comunicazione alle imprese.
[276] Accordo Nazionale 4/12/2008 (Cigo Apprendisti)
Il giorno 4/12/2008, tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL,
– visto quanto disposto dall’allegato 33 al verbale di accordo 18/6/2008 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini in merito alle prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
– in considerazione della necessità di armonizzare la gestione dell’istituto in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio;
si concorda di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali.
Eventuali accordi dovranno essere inviati alle parti nazionali sottoscritte per la verifica della loro compatibilità con quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
[277] Protocollo 19/4/2010 per la razionalizzazione degli Enti Paritetici
PROTOCOLLO SULL’INTERVENTO DELLE PARTI SOCIALI NAZIONALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI PARITETICI NAZIONALI E TERRITORIALI
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.
In relazione quindi
– alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;
– alla necessità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell’Ente medesimo:
le parti concordano che:
1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell’__% della massa salariale dell’esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell’esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.
Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al __% delle rispettive entrate.
Le Parti affidano agli Enti nazionali il compito di monitorare la situazione esistente e di individuare le aliquote di equilibrio entro 6 mesi dalla firma del CCNL.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all’Ente paritetico nazionale di riferimento per l’approvazione.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L’assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione Nazionale Paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l’obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali, corredato da una relazione sull’attività degli stessi, venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all’anno del bilancio di riferimento.
5) Viene confermato, altresì, l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall’esercizio 2010. l’obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l’incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della Cnce, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una Società di certificazione l’incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento rispetto all’attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l’elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all’Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l’Ente nazionale provvederà ad intimare all’Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza qualificata di 2/3, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell’Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l’inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni, si riuniranno, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell’Ente.
Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione.
10) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
– mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
– mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
– mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
– impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
– rilascio del durc in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
– mancata attivazione delle visite tecniche nei cantieri da parte del CPT.
11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull’operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali con relativa relazione d’accompagno sull’attività preventivata e svolta.
13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
15) Le parti confermano il contenuto dell’Accordo Nazionale 30/5/2005, ivi compresa la lett. b) sull’obbligo di determinazione delle aliquote di equilibrio.
16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).
[278] Protocollo 19/4/2010 sulle Banche Dati per la Regolarità contributiva
In relazione a quanto disposto
– dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all’art. 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni (…) possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all’articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l’inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
– dall’Avviso comune del 17/5/2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici,con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 18/6/2008 (che dovevano entrare in vigore dall’1/1/2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina)
le parti concordano sulla necessità di:
– attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli Enti Bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
– attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l’automatismo dell’informativa sulla notifica preliminare;
– attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nell’Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della congruità), la verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel CCNL del 2008. Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche.
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito
- Data della comunicazione
- Indirizzo del cantiere
- Committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
- Natura dell’opera
- Responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell’opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell’opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo
- Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
- Durata presunta dei lavori in cantiere
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- Ammontare complessivo presunto dei lavori
- Attribuzione di una codifica per cantiere.
2) Questi dati dovranno essere integrati con
- a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell’impresa e all’intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- b) l’importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d’opera;
- c) il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.
3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l’incrocio dei dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la Banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere – denunciando le ore svolte dai propri lavoratori – in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto, del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.
* * *
La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell’opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Alla fine dell’opera, infatti, all’atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6/6/2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all’Avviso Comune del 17/5/2007.
Ferma restando la sua adozione da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della Cnce, la verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale, nelle province e con decorrenza che le parti sociali nazionali individueranno entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine le parti sociali nazionali individueranno anche la decorrenza sull’intero territorio nazionale.
* * *
E’ affidato alla Cnce, anche per i necessari collegamenti con il software “MUT”, il compito di realizzare una BANCA DATI nazionale anagrafica.
Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad inoltrare e ad aggiornare la Banca Dati nazionale anagrafica, costituita presso la Cnce, con i seguenti elementi:
– lavoratori
– imprese
– numero Durc emessi per ciascuna impresa.
* * *
Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l’autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell’ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell’INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli Enti Bilaterali, all’interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.
L’adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell’attività ispettiva.
* * *
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell’ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.
[279] Dichiarazione comune sugli Enti Paritetici del 19/4/2010
In relazione a quanto disposto dal quart’ultimo comma dell’allegato Q al CCNL 18/6/2008, nell’eventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l’organizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
[280] Avviso Comune 19/4/2010 – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile
La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.
Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di Cigo e Cigs.
Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 05 marzo 2009.
Il nostro sistema bilaterale, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai lavoratori edili, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.
Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art 29 della legge n. 341/95.
Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della Cigo attraverso un apposito decreto.
Attualmente le imprese edili versano per gli operai un’aliquota del 5,20%, comprensivo degli eventi meteorologici, a fronte dell’1,90% – 2,20% degli altri settori dell’industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve.
In particolare, infatti, le proroghe della Cigo in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell’industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.
Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l’Inps pari a circa 2 mila milioni di euro.
A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in Cig, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.
I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.
Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.
[281] Protocollo 19/4/2010 sulla Formazione e Sicurezza sul lavoro
Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Scuola e i Comitati Paritetici Territoriali.
A tal fine, è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l’Ente Paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all’interno dei cantieri.
Per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell’ambito territoriale.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.
Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CPT e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà costituite ai sensi dell’art. 109 del vigente CCNL che prevede gli Enti paritetici territoriali unificati Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali Enti.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CPT su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall’Ente paritetico, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell’ambito del singolo cantiere, l’Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi, informativi e l’addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa in collaborazione con il CPT, laddove realizzati sul luogo di lavoro, oppure dall’impresa in collaborazione con l’Ente Scuola se svolti al di fuori del cantiere, nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente Scuola, in collaborazione con il CPT, un’adeguata e specifica formazione. L’informazione e l’aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all’interno del cantiere sono svolte dal CPT. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m..
E’ affidata al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
II Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso la Scuola Edile. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nell’ambito del cantiere in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CPT.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
E’ affidata al sistema dei CPT la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dal CPT stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori.
Il CPT e l’Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l’attività dei CPT territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CPT effettuerà, senza alcun onere aggiuntivo, il Coordinamento regionale dei CPT afferenti la Regione di appartenenza. Tali Coordinamenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell’attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.
[282] Protocollo formazione e sicurezza 3/3/2022
Formazione
Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.
Il Formedil – Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.
Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa istituzionale, anch’essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30/9/2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.
Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.
Le parti stabiliscono, a far data dall’1/10/2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.
Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.
A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1% di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l’Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1/10/2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.
Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: “Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
– all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;
– agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni”.
Borsa Lavoro
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil – Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l’occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.
Salute e sicurezza
Le Parti convengono di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.
Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008) e per il preposto.
Sorveglianza sanitaria
Le Parti Sociali in un’ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:
– presso il Formedii – Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un’apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dall’Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria ANCE – Coop 2018.
Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.
Carta di identità Professionale Edile (CIPE)
Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d’identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.
Fondo Anticipo Pensionistico
Presso la CNCE sarà istituita una “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l’operatività del Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.
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Protocollo inserito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[283] Protocollo 19/4/2010 sul Prevedi
In relazione ai dati forniti dal Fondo Prevedi da cui emerge una situazione di particolare gravità a causa:
– del non elevato numero di lavoratori iscritti, circa 53.000 al 31/12/2009 rispetto ad una potenzialità almeno di 400.000 del settore ed ancora più per il fatto che di questi solo 40.000 circa contribuiscono effettivamente;
– dello scenario prospettato dallo stesso Fondo in termini tendenziali di progressivo ulteriore decremento del numero degli iscritti nei prossimi anni tale da ipotizzare la discesa al di sotto della soglia minima di 20.000 posizioni associate (e contribuenti) sulla cui base la Covip ha concesso l’autorizzazione all’avvio del Fondo Prevedi;
– della situazione che desta forte preoccupazione anche in termini di sostenibilità amministrativa/gestionale del Fondo stesso e nella consapevolezza che solo fondi contrattuali di una certa struttura e consistenza possano posizionarsi sul mercato in maniera efficace, in una valida prospettiva pensionistica per i lavoratori iscritti, con l’intento comunque di proseguire e migliorare il percorso già tracciato relativo ad una previdenza complementare per i lavoratori del settore.
Le parti concordano sulla necessità di:
1) favorire ed agevolare l’incremento del numero dei lavoratori aderenti nel settore e a tal fine adottare le seguenti misure:
- a) attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso la Cassa Edile. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
- b) rendere praticabile l’adesione al Fondo anche senza il versamento del TFR, in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
- c) sottoscrizione nazionale di un protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Casse Edili sui versamenti a Prevedi;
- d) incaricare le Casse Edili, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.
2) avviare un percorso per unificare in un solo Fondo le adesioni dei lavoratori dipendenti della filiera delle costruzioni con uno studio di fattibilità tecnico/ giuridico per l’ipotesi di fusione/integrazione/accorpamento del Fondo Prevedi con altri Fondi di previdenza complementare. A tal fine viene costituita una commissione paritetica con il compito di prospettare alle parti sociali nazionali possibili soluzioni entro 12 mesi dalla firma del presente CCNL;
3) mantenere costante il monitoraggio di tutti i dati provenienti dal Fondo.
* * *
A decorrere dall’1/10/2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % fissato dal paragrafo 6 dell’art. 108 del CCNL 18/6/2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo costituito presso la Cassa Edile.
Nelle more della predisposizione dello studio affidato alla relativa Commissione Paritetica, finalizzato ad approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato al Prevedi, a favore dei lavoratori ivi iscritti.
Le parti pertanto stabiliscono che, a decorrere dall’1/10/2010, il predetto contributo dello 0,05% sarà versato quale contributo straordinario “Fondo di previdenza complementare Prevedi”, per un periodo di due anni.
Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Prevedi nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dall’1/10/2011 al 30/9/2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.
Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dall’1/10/2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato paragrafo 6 dell’art. 108, e cioè il restante contributo dello 0,05%, sarà versato dalle imprese nell’apposito Fondo “lavori usuranti e pesanti” da costituirsi presso la Cassa Edile.
Al 30/9/2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo “lavori usuranti e pesanti” è ripristinato, dall’1/10/2012, nella misura dello 0,10%.
[284] Avviso Comune 28/10/2010 (Congruità)
Il giorno 28/10/2010, tra ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCO- OPERATIVE, AGCI PRODUZIONE E LAVORO, ANIEM CONFAPI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
– Visto l’art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che disciplina l’introduzione di indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva;
– Visto il tavolo di concertazione per l’edilizia promosso dal Ministero del lavoro in data 5/12/2006;
– Visto il punto 6) dell’Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni, concordata il 31/1/2007 da tutte le parti sociali firmatarie il presente Avviso Comune, con il quale si richiede il recepimento per legge degli indici di congruità che verranno elaborati dalle suddette parti, quali unici soggetti in grado di rappresentare effettivamente le reali esigenze del settore nonché le peculiarità delle lavorazioni che lo caratterizzano.
– Visto l’art. 118, comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture”.
Le parti concordano quanto segue:
- a) la tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Avviso Comune;
- b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili – istituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, – ragguagliate all’opera complessiva;
- c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;
- d) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici devono essere oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi, con decorrenza dall’1/1/2011 e termine al 31/12/2011;
- e) al termine del primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica sull’andamento della stessa da parte del Comitato della bilateralità;
- f) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dall’1/1/2011. E’ stabilito che, per ciò che concerne i lavori privati, così come definiti nell’allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
- g) le parti sociali danno incarico alla CNCE di effettuare il monitoraggio sul territorio nazionale, al fine di individuare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito della CNCE;
- h) le parti convengono che durante tutto il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del Durc;
- i) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione il sistema della verifica della congruità dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera, andrà in vigore a regime a partire dall’1/1/2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data;
- j) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione delle imprese irregolari e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
- k) a tale azione dovrà essere affiancata una politica premiale di riduzione del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere un’incidenza della manodopera appropriata;
- l) l’attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la medesima procedura di rilascio del DURC, compreso il principio del silenzio assenso per gli istituti pubblici;
- m) a tal fine, è fatto obbligo per l’impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subap- paltatrici e subaffidatarie;
- n) l’impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate;
- o) nella dimostrazione di cui al punto precedente l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce; p) nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale;
- q) per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell’opera;
- r) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, ad osservare la procedura di congruità durante il periodo di sperimentazione, al fine di verificare l’attendibilità degli indici, attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare anche eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;
- s) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del “documento unico di congruità” irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
- t) le parti sociali si riservano di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese:
- u) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.
Allegata tabella indici di congruità
CATEGORIE | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
1 | OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture | 14,28% |
2 | OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti | 5,36% |
3 | ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4 | ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti | 6,69% |
5 | OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6 | OG3 – opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7 | OG4 – opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG5 – dighe | 16,07% |
9 | OG6 – acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG6 – gasdotti | 13,66% |
11 | OG6 – oleodotti | 13,66% |
12 | OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG7 – opere marittime | 12,16% |
14 | OG8 – opere fluviali | 13,31% |
15 | OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG12 – OG13 – – bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
[285] Protocollo di intea sugli Enti bilaterali 16/11/2010
Il giorno 16/11/2010, tra l’ANCE, l’ANCPL Legacoop, la Federlavoro e Servizi Confcooperative, la PSL AGCI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL
Premesso che le sottoscritte Organizzazioni
– Sono firmatarie di rispettivi Contratti Collettivi Nazionali, costituiti da un corpo di norme per larga parte convergenti, anche per quanto concerne gli aspetti e gli esiti economici;
– hanno congiuntamente sottoscritto il Protocollo e gli Accordi costitutivi il Documento Unico di Regolarità Contributiva, cosi come successivamente regolato dal DM 24/10/2007, dalla Circolare Ministeriale n. 5 del 2008 e seguenti disposti normativi, che hanno conseguentemente impegnato le Casse Edili promananti dalla rispettiva contrattazione ad applicare unitariamente, per il suo rilascio, il regolamento edito dalla CNCE;
– sono congiuntamente sottoscrittrici degli accordi del 17/5/2007 e del 28/10/2010 sugli “indici di congruità” e delle conseguenti modalità applicative previste dai rispettivi contratti;
– hanno concordato sul riconoscimento delle rappresentanze cooperative in seno ai consigli di amministrazione degli Enti Bilaterali nazionali (CNCE, For- medil e CNCPT);
considerato inoltre che intendono:
- a) riaffermare comunemente la salvaguardia e il riconoscimento delle rispettive autonomie contrattuali, favorendo comunque preventivi momenti concertativi atti a definire una omogenea politica contrattuale del settore;
- b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo, a carico delle imprese, l’uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;
- c) garantire alle imprese ed ai lavoratori edili l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per tramite del sistema delle Casse Edili;
- d) conseguire l’omogeneità amministrativa della gestione finanziaria delle Casse Edili;
avendo inoltre valutato
– che i sistemi delle Casse Edili industriali e di quelle a partecipazione cooperativa sono espressione dell’autonomia contrattuale e che, pertanto, la regolamentazione dell’organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi per il loro finanziamento è riservata alla rispettiva contrattazione collettiva;
– che la citata autonomia contrattuale delle parti sottoscritte è comunque compatibile con l’applicazione, nei confronti delle imprese e dei loro lavoratori, della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
– che le parti sottoscritte perseguono, mediante l’applicazione delle norme di legge, dei disposti contrattuali e con l’assunzione di univoci comportamenti, una politica di lotta contro il lavoro sommerso;
– che intendono riaffermare l’opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
[286] Art. 1
Le rappresentanze nazionali firmatarie confermano e riconoscono, nel quadro di una unitaria politica di settore, le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali.
[287] Art. 2
La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello statuto, dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra Ance e OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali; nonché dei contratti e degli accordi collettivi stipulati dalle associazioni cooperative e dalle OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali.
Le parti suddette confermano l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.
Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali.
Le parti sottoscritte definiscono, mediante la Commissione Paritetica di cui al successivo art. 5, una identica base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione però degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
[288] Art. 3
In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, alle associazioni cooperative sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all’allegato uno. Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.
Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui ai primi due commi sono indicate nell’allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.
[289] Art. 4
Nelle realtà ove è operante una Cassa Edile Ance e una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei CCNL di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire il percorso utile a ricondurre a unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell’ambito di quanto stabilito nel punto 2) dell’allegato uno.
Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel comma precedente e al fine anche di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37 della legge 109/1994, le parti sottoscritte concordano di riaffermare il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità dell’accordo del 20/1/2000 (allegato due), nonché di tutti gli accordi e avvisi comuni firmati dalle parti sociali di settore che costituiscono parte integrante del presente protocollo.
[290] Art. 5
E’ costituita una Commissione Paritetica tra l’Ance, le Associazioni Cooperative e le OO.SS., per verificare i problemi derivanti dall’applicazione del presente protocollo. Essa provvederà inoltre alla individuazione della base contributiva imponibile convenzionale.
[291] Art. 6
L’Ance e le Associazioni cooperative sottoscritte, con riferimento ai disposti contrattuali sottoscritti dalle loro rappresentanze con le OO.SS. nei rispettivi CCNL e Contratti Territoriali, regolano la materia relativa all’attribuzione delle quote di adesione contrattuale, secondo quanto contenuto nell’allegato 1.
[292] Art. 7
Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente protocollo sono correlati e inscindibili tra di loro.
[293] Art. 8
Gli allegati formano parte integrante del presente protocollo, il quale entrerà in vigore a far data dalla stipula del presente accordo.
Il protocollo ha le caratteristiche dell’ultrattività e potrà essere sostituito solo con un nuovo accordo.
Le parti si riservano di verificarne i contenuti e le sue attuazioni con cadenza annuale.
[294] Clausola di salvaguardia
Le Associazioni cooperative e le OO.SS. sottoscritte assumono l’impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire, successivamente all’applicazione del presente Protocollo, nuovi Enti Bilaterali (Casse Edili a partecipazione cooperativa, Enti Scuola e CPT), a non estendere l’area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare a Enti Bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore.
Le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese cooperative e gli enti a controllo cooperativo a iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell’allegato uno.
In attuazione di quanto sopra disposto, le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a far cessare qualsiasi azione giudiziale ed extra giudiziale nei confronti degli Enti paritetici costituiti dall’Ance e dalle Organizzazioni sindacali.
[295] Allegato 1
Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
1) Aree ad unicità di sistema
La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili, negli Enti Scuola e nei CTP delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali cooperative sottoscritte, è attuata con intesa locale nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile a partecipazione cooperativa; tale intesa è da definirsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.
Eventuali divergenze saranno portate alla valutazione della Commissione Paritetica di cui all’art. 5 del protocollo, che deciderà entro i trenta giorni successivi. Per l’accesso a quanto previsto dai primi due commi dell’art.3 del protocollo, è richiesta una soglia minima dell’imponibile contributivo, riferito ai lavoratori e alle imprese aderenti alle Associazioni cooperative, che ne certificheranno l’adesione, pari al 10% della somma dell’imponibile contributivo dei lavoratori e delle imprese aderenti alle associazioni dell’industria, dell’artigianato e della cooperazione versato complessivamente nella Cassa Edile territoriale.
Accertata tale condizione, alle Associazioni territoriali cooperative aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà riconosciuta la rappresentanza nel Comitato di gestione della Cassa Edile.
A tal fine la soglia del 10% dovrà essere raggiunta prendendo a riferimento la massa salariale dei lavoratori delle imprese cooperative con sede legale nella provincia della Cassa Edile.
Se tale soglia fosse raggiunta computando la massa salariale dei lavoratori dipendenti da imprese cooperative che non hanno sede legale nel territorio, alle Associazioni cooperative medesime sarà comunque riconosciuto un posto nel Comitato di Gestione della locale Cassa Edile in qualità di “invitato permanente”.
Qualora la condizione di cui al comma precedente avesse una durata minima presumibile pari o superiore alla durata temporale del Comitato di Gestione, le parti territoriali potranno, con apposita intesa, riconoscere comunque una rappresentanza alle Associazioni cooperative in seno al Comitato di Gestione e per la specifica durata dello stesso.
La definizione della rappresentanza sarà oggetto di specifico accordo territoriale anche circa i criteri di rotazione laddove sussistano le medesime condizioni di rappresentatività delle altre organizzazioni datoriali. In assenza di accordo territoriale, entro 6 mesi dalla verifica della rappresentanza, la determinazione della stessa spetterà alle relative Associazioni Nazionali.
Analoga rappresentanza sarà attribuita, territorialmente, nei Consigli di Amministrazione degli Enti scuola e dei CPT per la prevenzione degli infortuni. Similmente, nei territori ove, pur registrandosi una presenza di impresa/e cooperativa/e, essa/e non riesca/ano comunque a raggiungere la soglia contributiva del 10%, è fatto comunque invito alle parti di pervenire a soluzioni parziali quali, ad esempio, l’invito permanente ai Comitati di gestione, oltre alla eventuale partecipazione agli organi di controllo degli Enti Paritetici territoriali.
Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti.
Nelle more di quanto stabilito dal sopra citato paragrafo 1), le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti daranno indicazione alle imprese associate di iscrivere i dipendenti in trasferta alle Casse Edili costituite dall’Ance.
A decorrere dall’1/1/2011, le parti concordano che alle Associazioni cooperative sottoscritte saranno riconosciute le quote di adesione contrattuale territoriali e nazionali concernenti le imprese ad esse aderenti, sulla base della dichiarazione di cui al terzo comma del presente punto 1).
2) Aree con pluralità di Casse Edili
Nei territori in cui è operante una Cassa Edile industriale e una Cassa edile cooperativa o a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei CCNL di riferimento, le parti territoriali si incontreranno per definire il percorso di attuazione del sistema unitario di Casse Edili, che le parti prevedono di concludere nell’arco di un biennio dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
La procedura per la realizzazione di tale processo prevederà la verifica delle condizioni e dei criteri di seguito enunciati:
- a) Le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una analisi e una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese, iscritti/e ai suddetti Enti;
- b) tale analisi dovrà essere effettuata con l’assistenza di una società di certificazione scelta di comune accordo dalle parti territoriali tra le società di certificazione accreditate nazionalmente, prendendo a riferimento l’ultimo bilancio dell’Ente che dovrà essere obbligatoriamente certificato secondo i disposti contrattuali;
- c) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e delle relative rappresentanze, le parti potranno pervenire a specifiche intese.
La procedura suddetta dovrà esaurirsi entro ventiquattro mesi dalla stipula del presente accordo e le sue risultanze saranno portate a conoscenza della Commissione Paritetica di cui all’art. 5 del protocollo che ne verificherà la coerenza con i contenuti del presente accordo.
Eventuali divergenze sorte a livello territoriale saranno parimenti sottoposte, in via definitiva, alla citata Commissione che con lodo dovrà esprimere parere entro i successivi 60 giorni.
Ferma restando la titolarità della carica di Presidente dell’Ente Bilaterale dell’An- ce, le determinazioni relative alle figure apicali degli Enti Bilaterali saranno assunte con criteri di reciprocità, sentite le parti sociali presenti negli Organi deliberanti degli Enti stessi e tenuto conto, prioritariamente, dei requisiti di professionalità individuati nei rispettivi CCNL.
Nei territori in cui il processo di unificazione condiviso da Ance e Associazioni Cooperative non dovesse portarsi a compimento nel biennio previsto, le Associazioni cooperative sottoscritte concordano che le proprie imprese iscriveranno i lavoratori dipendenti da esse nelle Casse Edili del sistema Ance.
– Nota verbale –
Laddove le Casse Edili a partecipazione cooperativa siano costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell’applicazione del protocollo, si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna Provincia. Le parti ribadiscono che l’attribuzione della rappresentanza alle Organizzazioni territoriali cooperative, così come prevista dall’allegato 1), riguarda esclusivamente le aree ad unicità di sistema Ance.
[296] Allegato 2
Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
Firmato da ANCE, Associazioni Cooperative e OO.SS. il 20/1/2000
1) Anche in attuazione dell’art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a partecipazione cooperativa derivanti dal CCNL 6/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).
La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.
2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30/9/1998.
La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.
3) Ai fini della maturazione del requisito per l’APE ordinaria a partire dal biennio 1/10/1996 – 30/9/1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa.
Agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Casse Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.
La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.
Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito, l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.
4) L’operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.
La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’evento.
Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa deducono dall’importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all’operaio interessato.
La quota suddetta è pari al cento per cento dell’importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa a seconda, rispettivamente, che al momento dell’evento, l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o presso una Cassa Edile.
I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell’impresa antecedente la data del 18/12/1998 saranno regolati con accordi locali.
In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
5) Le modalità per l’applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art. 5 del Protocollo.
6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.
[297] Allegato 3
Con riferimento all’art. 2 del presente Protocollo, le parti individuano la base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili.
A decorrere dall’1/11/2010 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nell’allegata tabella. I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle parti sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) che ne curerà l’invio a tutte le Casse Edili.
Elementi Retributivi Nazionali (valori orari)
OPERAI | VALORI |
a) Operai di produzione | |
Operaio di quarto livello (anche quinto e sesto cooperativi) | 9,02 |
Operaio specializzato | 8,61 |
Operaio qualificato | 7,96 |
Operaio comune | 7,29 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 6,37 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 5,94 |
[298] Accordo Nazionale 16 ore – Mics (16/11/2010 – 13/12/2010 – 3/2/2012)
Il giorno 16/11/2010, tra l’ANCE, l’ANCPL-LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, la PSL-AGCI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA – CGIL,
a seguito del riconoscimento delle rappresentanze delle Associazioni Cooperative in FORMEDIL (Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo delle Scuole Edili territoriali);
premesso che:
– i relativi CCNL Edili siglati dalle parti sottoscritte prevedono, per l’assunzione di lavoratori al primo impiego nel settore, corsi di formazione della durata di 16 ore attinenti alle basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione sulla sicurezza;
– tale obbligo è stato riconfermato con specifico “ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN EDILIZIA” il 16/11/2010;
– i citati corsi vengono affidati alle Scuole Edili territoriali promananti dalle suddette contrattazioni nazionali;
si conviene quanto segue:
– le Scuole Edili costituite dalle stesse Associazioni Imprenditoriali e Sindacali aderiscono al Formedil Nazionale e, dove costituiti, ai Formedil Regionali, adeguando statuti, regolamenti e contributi alle direttive del Formedil Nazionale stesso;
– ove, territorialmente, le Associazioni Imprenditoriali della cooperazione, unitamente alle Categorie Sindacali non abbiano specifiche Scuole Edili, la formazione professionale, compresa quella relativa alle 16 ore preassuntive, sarà organizzata di concerto con la Scuola Edile già esistente a livello territoriale, secondo i format individuati dal Formedil Nazionale stesso;
– Le Casse Edili dalle Associazioni Cooperative si impegnano a restituire, alla Scuola Edile che organizza i suddetti corsi, un contributo a copertura del costo di tale partecipazione.
[299] Accordo Nazionale 16/11/2010
Il giorno 16/11/2010, tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
– premesso che il tema della formazione dei lavoratori riveste carattere prioritario nel settore dell’edilizia con l’obiettivo di migliorare la qualità professionale e la produttività del personale;
– visto quanto disposto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e dal D.Lgs. 3/8/2009, n. 106;
– in attuazione di quanto specificatamente previsto dall’art. 91, comma 44, del CCNL 18/6/2008;
– visto quanto espressamente precisato con la lettera congiunta siglata dalle parti sottoscritte il 7/10/2008 in riferimento all’allegato 21 del verbale di accordo del 18/6/2008;
– considerato l’esito positivo della sperimentazione avviata l’1/1/2009 relativa al corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza per i lavoratori, italiani e stranieri, di primo ingresso nel settore;
– riconosciuto il ruolo fondamentale delle Scuole Edili territoriali nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi;
si conviene che
le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 91, comma 44, del CCNL 18/6/2008 sono confermate.
Le Scuole Edili, pertanto, proseguiranno i corsi relativi alle 16 ore, con programmazione temporale che dovrà tener conto delle necessità organizzative dei singoli enti.
Accordo Nazionale 3/2/2012 ad integrazione dell’accordo del 13/12/2010 relativo a “16 ore – MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”
PREMESSO
– che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21/12/2011 ha sancito l’accordo relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81
PREMESSO INOLTRE,
– che il suddetto accordo al punto 4 capoverso “Condizioni particolari” recita “Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16 ore – MICS” delineato da FORMEDIL, ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del contratto collettivo nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza”.
IN CONSIDERAZIONE
– che le parti hanno già sottoscritto, in data 13/12/2010, uno specifico accordo che approva e disciplina il suddetto progetto strutturale FORMEDIL “16 ore – MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza” facente parte a tutti gli effetti della contrattazione collettiva di settore.
CON RIFERIMENTO
a quanto previsto nel testo del suddetto Accordo CSR quart’ultimo capoverso del paragrafo “Formazione Specifica” del punto 4
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
- La formazione specifica di cui al progetto “16 ore – MICS” viene concordemente dichiarata funzionale ai “rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”; nel caso specifico il settore delle costru zioni edili e stradali (primo capoverso sub “Formazione Specifica”, punto 4 del citato Accordo CSR).
- In ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel citato Accordo CSR (quart’ultimo capoverso del paragrafo “Formazione Specifica” del punto 4) in base alla quale “la trattazione dei rischi specifici sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità nel Progetto Formativo delle “16 ore – MICS” garantiscono la corrispondenza con quelli elencati al punto 4 del citato Accordo CSR e tengono in considerazione la raccomandata declinazione settoriale richiesta.
[301] Accordo Nazionale 13/12/2010
Le parti sociali del settore delle costruzioni ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFCOPERATIVE, AGCI, LEGA COOPERATIVE ANCPL
esaminato
– il progetto strutturale Formedil denominato “16 ore – MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza” approvato nella seduta del Consiglio d’Amministrazione del Formedil del 16/6/2010 e presentato alle parti sociali il 13/7/2010;
preso atto
– che tale progetto risponde alle previsioni contenute nei contratti nazionali di settore, secondo cui “…E affidato al Formedil la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 106/09…”;
concordata
– la necessità di portare a sistema e rendere qualitativamente omogenee e standardizzate, al fine di favorirne la certificabilità e la registrazione sul Libretto personale di formazione professionale edile, le attività di formazione professionale attinenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
approvano
– gli obiettivi, i criteri ispiratori e le scelte formative del progetto “16ore-MICS Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza”
e
demandano al Formedil
di avviare la necessaria collaborazione con Ministero del Lavoro, INAIL e Conferenza Stato-Regioni, affinché le linee ispiratrici e gli elaborati tecnici del progetto “16 ore – MICS” possano essere assunti quali contributi specifici per il settore delle costruzioni, in sede dei lavori che la Conferenza Stato-Regioni dovrà svolgere ai sensi degli artt. 34, 37 e 73 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
[302] Accordo Nazionale 15/3/2011 (Cn CPT)
Il giorno 15/3/2011, tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL,
– preso atto dello Statuto della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CNCPT), allegato X al CCNL 18/6/2008 per le imprese edili ed affini,
– considerata la necessità di uniformare il periodo dell’esercizio finanziario della suddetta Commissione con quello della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) e del Formedil per gli adempimenti statuiti al punto 6) del predetto allegato 8 in materia di bilancio,
– tenuto conto di quanto disposto all’art. 11 (modifiche dello Statuto) del predetto Statuto, il quale stabilisce che le modifiche dello stesso sono approvate dalle Associazioni nazionali, sentito il Consiglio di Amministrazione,
convengono sulle seguenti integrazioni e modifiche.
L’art. 9 (Bilancio) è così modificato:
[303] Art. 9 Bilancio
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, alla quale è unita la relazione della Società di revisione, approva il bilancio consuntivo del periodo ottobre – settembre scaduto l’anno precedente e il piano previsionale delle entrate e delle uscite che sono trasmessi alle Associazioni di cui all’art. 1, nonché alle Associazioni delle imprese artigiane, le quali formulano le proprie valutazioni in merito.
[304] ALLEGATO ___ – Protocollo per il rilancio del settore
La crisi economica degli ultimi anni ha prodotto effetti negativi in tutti i settori produttivi ma in modo significativo nel settore delle costruzioni, da sempre considerato il motore trainante dell’economia.
Le Parti sociali dell’edilizia, confermano un quadro assolutamente allarmante del comparto delle costruzioni edili, con un continuo decremento occupazionale che viene certificato anche dagli ultimi dati delle Casse Edili relativi al periodo ottobre 2017 marzo 2018.
In tale periodo, infatti, il numero degli addetti iscritti alle Casse Edili (elaborazione statistica dati Mut) è ulteriormente sceso del 2,6% rispetto al periodo ottobre 2016 marzo 2017, portando la perdita complessiva degli addetti al 46,5% dall’inizio della crisi (2008).
Pertanto, se da una parte si auspicava un’inversione di tendenza nel settore dopo l’infausta parentesi 2008-2016, in cui è andato perduto oltre il 41% del monte retributivo e il 48% delle ore lavorate, la previsione per l’anno Cassa Edile 2017/2018 non lascia presagire segnali di ripresa.
Anche i dati Istat, che fanno riferimento al settore delle costruzioni nel complesso (inclusi gli impiantisti, come prevede l’Ateco 2007), fotografano un settore che non riesce a ripartire, a fronte invece di una ripresa, in molti casi consolidata già da alcuni anni, per gli altri settori di attività economica, quali agricoltura, servizi e industria in senso stretto.
In particolare, i dati Istat più recenti, riferiti al primo trimestre 2018, mostrano una ulteriore flessione nel numero di occupati nelle costruzioni del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, sintesi di un andamento negativo sia dei lavoratori dipendenti (-1,9%) che degli indipendenti (-5,5%).
Nello stesso periodo, l’occupazione continua, invece, a crescere nell’industria in senso stretto (+2,3% rispetto al primo trimestre 2017) e nei servizi (+0,7%). A fronte di uno scenario negativo in tutte le sue componenti, l’unico dato favorevole si può rilevare nel comparto delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni private (con un trend positivo dello 0,5%). Un risultato dovuto sostanzialmente alla proroga delle misure di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi volti a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico.
Considerato che:
– I dati complessivi sull’occupazione del settore delle costruzioni evidenziano un importante esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente per le imprese, sia in termini salariali che soprattutto in termini di formazione e sicurezza. Tutto ciò, sebbene in contrasto con il sistema normativo, è reso possibile dai limitati controlli ispettivi, condizionati da risorse umane ed economiche insufficienti ai fini di un controllo generalizzato sui cantieri e dall’assenza di un CCNL leader che, in coerenza anche con l’Accordo Interconfederale del 9/3/2018 sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, stabilisca il principio che a stesso lavoro debba corrispondere lo stesso CCNL, al fine di garantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività di impresa.
Preso atto che:
– è sempre più frequente vedere applicati alla forza occupazionale impiegata in un cantiere edile un insieme diversificato di contratti con costi retributivi e previdenziali diversi, nonché trovare numerosi lavoratori autonomi a partite IVA; tutti elementi che incidono in termini di legalità e concorrenza sleale nei confronti delle imprese che lavorano correttamente, esponendo peraltro i lavoratori anche sotto il profilo della sicurezza e dell’inquadramento previdenziale ed assicurativo; ciò rischia altresì di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie previste per il settore, con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale, sostenuto dalla bilateralità. Il contratto del settore edile, infatti, tiene conto, con specifiche disposizioni, delle particolari dinamiche lavorative che lo contraddistinguono dagli altri settori, assegnando alle Casse Edili e alle altre strutture bilaterali, Scuole Edili e Cpt o Enti unificati, un ruolo determinate per la salvaguardia della tutela della sicurezza sul cantiere, dal momento che le specifiche condizioni e caratteristiche del lavoro richiedono una attenzione particolare alla normativa, alla formazione e all’applicazione delle misure relative alla sicurezza del settore.
Visto che:
– L’attività di cantiere, sempre più frutto dell’integrazione di numerose imprese con differenti specializzazioni (costruzioni-impianti-servizi), dovrebbe tener conto del c.d. “ambiente di lavoro”, a cui occorre fare riferimento anche ai fini dell’applicazione del sistema di salvaguardia sociale istituito dalle parti sociali dell’edilizia.
Per quanto sopra, le Parti concordano sulla necessità di intervenire nell’ambito di istituti già esistenti, come la notifica preliminare, per monitorare l’intera filiera degli eventuali attori presenti sul cantiere, attraverso la creazione di un’apposita Anagrafe di cantiere la registrazione presso la Cassa Edile di competenza territoriale di tutti i lavoratori che transitano nel cantiere a diverso titolo, al fine di informare e promuovere le iniziative predisposte dal sistema bilaterale in tema di formazione, salute e sicurezza per l’insieme delle imprese e dei lavoratori, subordinati e non, coinvolti nei lavori.
Attraverso la notifica preliminare sarà possibile creare la suddetta Anagrafe, comprensiva dei lavoratori autonomi, affidando pertanto alle Casse Edili un ruolo di verifica della corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche territoriale, rispetto all’attività esplicata nel cantiere.
Ulteriori interventi che le Parti reputano fondamentali, anche per porre rimedio al dumping contrattuale e contrastare il lavoro irregolare, sono:
– Il ripristino del DURC nella sua originaria formulazione poiché dopo le modifiche apportate dal Legislatore nazionale, non garantisce più la sua efficacia di strumento di contrasto alla elusione ed evasione contrattuale, ma lascia, piuttosto, ampi margini di discrezionalità (con le inevitabili conseguenze distorsive sull’edilizia).
Peraltro, le parti ritengono indispensabile tale ripristino, anche al fine di poter dare attuazione alla normativa sul DURC di congruità, così come prevista dal CCNL, contestualmente in tutte le Casse Edili ed Edilcasse. Nelle more della determinazione della nuova durata del DURC ONLINE, le parti si riservano di approfondire specifici strumenti di misurazione della congruità compatibili con l’attuale assetto del DURC.
All’interno di questa strategia di rilancio del settore e dell’occupazione è fondamentale la riduzione del costo del lavoro in edilizia, tenuto conto del maggior gettito contributivo che grava sulle imprese edili, superiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli altri settori produttivi.
A tal riguardo si rende necessario:
– rivedere in riduzione la contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, tenuto conto che, a causa di un onere per gli operai edili notevolmente più alto rispetto al resto dell’industria (4,70% a fronte di 1,70% -2,00%), la relativa gestione presso l’Inps presenta negli ultimi 15 anni avanzi pari a circa 4 miliardi di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro;
– equiparare i criteri di conteggio della cassa integrazione tra i diversi settori produttivi; attualmente, il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (limite massimo di fruizione della Cassa integrazione ordinaria) non trova applicazione nei casi di interventi richiesti da imprese dei diversi settori industriali a causa di eventi oggettivamente non evitabili. Tale principio derogatorio, invece, è escluso nei casi di interventi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (compreso l’evento meteo) richiesti da imprese del settore edile e lapideo;
– ottenere una interpretazione autentica per il settore edile in relazione ai criteri di computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dall’intervento della cassa integrazione guadagni. Infatti, il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri anche nell’ambito dello stesso mese. Pertanto, per il settore edile è imprescindibile che l’anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall’unità produttiva (cantiere o sede), ove il lavoratore opera o ha operato;
– intervenire per ottenere un riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo (24% a regime nel 2018) e lavoro subordinato (circa il 35%), elevando le une a favore della riduzione delle altre, proprio per evitare il ricorso al falso lavoro autonomo che spesso cela dietro di sé forme non denunciate di subordinazione, con evidente alterazione del mercato e della concorrenza leale tra le imprese;
– prevedere che il contributo per la formazione versato all’lnps dello 0,30% e non destinato specificatamente a Fondimpresa e/o Foncoop sia riservato al sistema bilaterale dell’edilizia;
– pervenire, prescindendo dalla qualificazione giuridica dell’impresa, ad una riduzione e quindi parificazione del premio Inail, tenuto conto che tutti gli addetti del cantiere sono esposti al medesimo rischio ambientale (pari rischio = pari premio);
– introdurre un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese e i lavoratori autonomi che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso norme premiali sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di vantaggi competitivi in fase di gara, soprattutto per i lavori pubblici – per quelle imprese che adottino il sistema dell’asseverazione previsto dall’intesa e dalla normativa UNI-lnail-CNCTP. Ciò in quanto i dati statistici in possesso delle Parti Sociali dimostrano una sostanziale riduzione del fenomeno infortunistico nelle imprese che si avvalgono della bilateralità;
– verificare in modo puntuale la corretta applicazione del CCNL nell’ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei CCNL delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell’edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.
Le Parti confermano quanto previsto nell’Avviso Comune sottoscritto il 19/4/2010 che, a fronte di una riduzione dell’aliquota cigo, prevedeva che il risparmio ottenuto fosse equamente distribuito a favore delle imprese e dei lavoratori. Pertanto, il 50% delle risorse derivanti dall’eventuale riduzione contributiva sarà destinato al neo costituito Fondo Nazionale per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori più anziani e incentivare il ricambio generazionale.
Le Parti inoltre, forti della pluriennale esperienza in ambito formativo specializzato in tutela della salute e della sicurezza, ribadiscono il proprio impegno a sostegno della stessa ed auspicano ulteriori momenti di collaborazione e di sinergia con tutti gli attori e le istituzioni a vario titolo coinvolti in merito.
In tale contesto, le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti degli interlocutori istituzionali non solo per il contenimento del costo del lavoro e per il rilancio occupazionale, ma anche per una imminente revisione del codice degli appalti al fine di garantire – con sempre la massima attenzione alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale dell’impresa, alla legalità e alla trasparenza – un’accelerazione della cantierizzazione di tutte le opere e la spesa efficiente delle risorse pubbliche già allocate, nonché per favorire gli ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore.
Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi.
Le parti ritengono inoltre importante attivarsi nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali affinché:
– vi sia una maggiore qualificazione della domanda privata, rendendo cedibili integralmente a banche e intermediari finanziari i crediti fiscali dei cittadini (singoli o associati) inerenti eco bonus, bonus ristrutturazioni, bonus antisismico, ecc. ed inserire tali incentivi all’interno di una più generale strategia per la rigenerazione delle città, anche al fine di porre rimedio alle criticità derivanti da una proprietà privata fortemente parcellizzata, in particolare nelle aree urbane;
– vi sia un forte investimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (Comuni in primis) che spesso non riescono a spendere quanto stanziato (si pensi alle risorse destinate dal programma pluriennale “Connettere l’Italia”);
– si affronti in termini anche innovativi l’annosa problematica dei tempi di pagamento delle PP.AA. che rappresenta uno dei principali problemi del settore. Il 73% delle imprese di costruzioni registra ritardi nei pagamenti, con una media di 144 giorni dopo l’emissione dei Sal, contro i 30 giorni previsti dalla norma;
– si affronti il tema dei crediti deteriorati che a dicembre 2017 ammontavano a 261 miliardi complessivi (164 mld sono sofferenze, 92 mld inadempienze probabili e 4,9 mld finanziamenti scaduti). Dei 100 miliardi di sofferenze attribuibili alle imprese, circa il 30% è relativo ad imprese di costruzioni. Al riguardo, in un momento in cui inizia a ridursi la fragilità finanziaria delle imprese del settore, emerge la criticità di un piano generalizzato di cessione degli istituti bancari degli NPLs (che contengono anche crediti ancora in bonis) a fondi di investimento speculativi. Occorre quindi contrastare le disposizioni che impongono alle Banche un piano generalizzato di dismissione dei crediti deteriorati. E’ necessario, peraltro, prevedere opportune garanzie per le imprese che intendano ristrutturare i propri debiti.
Occorre, infine, dare seguito e attuare i programmi su dissesto idrogeologico, sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[305] ALLEGATO ___ – Fondo prepensionamenti
L’art. 108, paragrafo 6 Lavori usuranti – Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell’edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.
A decorrere dall’1/10/2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un’apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, con decorrenza dall’1/10/2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[306] ALLEGATO ___ – Fondo incentivo all’occupazione
A decorrere dall’1/10/2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione:
– minimi in vigore alla data dell’1/7/2018;
– contingenza;
– edr;
– its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[307] ALLEGATO ___ – Art 87 industria e Art. ___ cooperative (RLST)
Al fine di dare attuazione alle disposizioni contrattuali richiamate dal presente articolo in merito all’attività di rendicontazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli RLST che non utilizzano modelli in uso nell’ambito territoriale di competenza, devono adottare, per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il modello di “Rapporto di consultazione aziendale/ di cantiere di cui all’allegato XXX.
Rapporto di consultazione aziendale/visita in cantiere (art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 e art. 87 CCNL edilizia)
RLST Provincia di __________________
Consultazione/Visita __________________ Pratica n. ______ Data _________
La visita è effettuata sulla base di:
– programmazione di lavoro
– richiesta aziendale
– altro motivo __________________
Anagrafica di Cantiere
Cantiere Comune: __________________Via/Piazza: __________________
Tipologia: __________________ Lavori di: __________________
Committente: __________________ Resp. Lavori: __________________
Coord. Prog.: __________________ Coord. Esecuz.: __________________
Anagrafica Impresa
Impresa: __________________ Via/P.zza: __________________ Sede Comune: __________________
Cap: __________________ tel./Fax: __________________ Mail: __________________
C.F.: __________________ Iscriz. C.E.: __________________
Consultazione preventiva
– in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
– sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
– sulla designazione del medico competente;
– in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dei:
– Lavoratori
– Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
– Preposti
– Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
– Dirigenti
– Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
– In merito al Piano di sicurezza e coordinamento
– Eventuali proposte __________________
Informazione e documentazione
(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)
– la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.
– le sostanze ed i preparati pericolosi.
– le macchine e gli impianti.
– l’organizzazione e gli ambienti di lavoro.
– le malattie professionali.
– gli infortuni:
– che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
– che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
– copia del documento (DVR) di cui all’art. 17 comma 1 lett. a)
– copia del documento (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3
– copia del POS e PSC
Durante il sopralluogo è promossa l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
4) ______________________________________________________
Il RLST __________________
L’IMPRESA __________________
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[308] ALLEGATO ___ – Lavoratori autonomi
- I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall’art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all’ 1 % della retribuzione prevista dall’art. 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.
- Si dà mandato all’ente nazionale di predisporre entro il 1/1/2019 le modalità tecniche di adesione.
- L’iscrizione alla Cassa edile darà diritto:
– a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;
– ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
– all’assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.
- I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Edile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.
- Il rapporto di prestazione d’opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta.
A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore.
- Il compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL comprensive delle maggiorazioni per il cottimo.
- In caso di contenzioso tra l’impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL presso le Casse Edili.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[309] ALLEGATO ___ – F24
Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull’opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.
Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l’irregolarità spesso determinata dal cd fenomeno delle “sottodichiarazioni”.
Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall’attività di recupero crediti.
Pertanto le Parti convengono sull’istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1/7/2018 e terminerà il 31/12/2018.
Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:
- la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);
- la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;
- la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.
Dopo le suddette verifiche si darà luogo all’utilizzo dell’F24 a partire dall’1/1/2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[310] ALLEGATO ___ – Commissioni Bilaterali
Le parti convengono sulla costituzione di Commissioni bilaterali con il compito di redigere, entro le date stabilite al livello normativo e contrattuale:
– Statuto e Regolamento del Fondo sanitario nazionale;
– Statuto dell’Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza;
– Statuto tipo dell’Ente unificato territoriale Cpt e Scuola Edile;
– Regolamento per il Fondo Prepensionamento;
– Regolamento per il Fondo incentivo all’occupazione;
– Commissione sul modello F24;
– Commissione sulla congruità;
– Commissione per la semplificazione e armonizzazione normativa del CCNL.
Le parti concordano inoltre che, entro il 15 settembre p.v., un’apposita Commissione bilaterale dovrà portare a termine i lavori della stesura della nuova normativa contrattuale sull’apprendistato, la quale dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di semplificazione per il settore, nonché tendere all’armonizzazione della parte sia normativa che economica dei CCNL industria e cooperative con il CCNL dell’artigianato.
Le parti convengono, altresì, che la Commissione istituita nel Protocollo sugli Enti Bilaterali avrà anche il compito di monitorare e verificare, con il supporto della CNCE, l’applicazione delle norme ivi contenute sul territorio.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[311] ALLEGATO ___ – Nota a verbale
Le Parti concordano sulla necessità di ripristinare immediatamente la regolare competenza territoriale delle Casse Edili/Edilcasse aderenti al sistema CNCE, con il contestuale superamento e chiusura di eventuali sportelli extraterritoriali che non derivino dagli specifici processi di aggregazione di cui al Protocollo sugli Enti Bilaterali.
A tal fine, le Parti dichiarano fin da ora che l’assenza della componente sindacale dagli sportelli dell’Edilcassa Lazio in Campania rende gli stessi a tutti gli effetti equiparati alle casse edili anomale.
Le Parti concordano sulla necessità di avviare un confronto sul sistema bilaterale della Regione Sardegna. A tal fine, si dichiarano immediatamente disponibili ad aprire un tavolo di concertazione con le Organizzazioni artigiane, anche alla luce di quanto previsto nel Protocollo sugli Enti Bilaterali, per definirne un nuovo assetto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
[312] ALLEGATO ___ – Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.
INDUSTRIA
LIvelli | Parametri | Aumenti | Nuovi Minimi | |||
Complessivi | 1/3/2022 | 1/7/2023 | 1/3/2022 | 1/7/2023 | ||
VII | 200 | 184,00 | 104,00 | 80,00 | 1.894,71 | 1.974,71 |
VI | 180 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.705,23 | 1.777,23 |
V | 150 | 138,00 | 78,00 | 60,00 | 1.421,02 | 1.481,02 |
IV | 140 | 128,80 | 72,80 | 56,00 | 1.326,31 | 1.382,31 |
III | 130 | 119,60 | 67,60 | 52,00 | 1.231,56 | 1.283,56 |
II | 117 | 107,64 | 60,84 | 46,80 | 1.108,41 | 1.155,21 |
I | 100 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 947,36 | 987,36 |
COOPERATIVE
LIvelli | Parametri | Aumenti | Nuovi Minimi | |||
Complessivi | 1/3/2022 | 1/7/2023 | 1/3/2022 | 1/7/2023 | ||
VIII (*) | 250 | 230,00 | 130,00 | 100,00 | 2.412,99 | 2.512,99 |
VII | 210 | 193,20 | 109,20 | 84,00 | 2.022,90 | 2.106,90 |
VI | 180 | 165,60 | 93,60 | 72,00 | 1.737,34 | 1.809,34 |
V | 153 | 140,76 | 79,56 | 61,20 | 1.475,56 | 1.536,76 |
IV | 136,5 | 125,58 | 70,98 | 54,60 | 1.321,69 | 1.376,29 |
III | 127 | 116,84 | 66,04 | 50,80 | 1.229,41 | 1.280,21 |
II | 114 | 104,88 | 59,28 | 45,60 | 1.103,92 | 1.149,52 |
I | 100 | 92,00 | 52,00 | 40,00 | 965,21 | 1.005,21 |
– Nota (*) –
Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18/7/2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
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Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018
Allegato sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022
[313] Accordo Nazionale 15/3/2011 (Borsa Lavoro)
Le Parti sociali ritengono che la “borsa lavoro”, così come definita dai contratti nazionali, possa opportunamente rappresentare un utile strumento per regolamentare il mercato del lavoro e in questa fase di grave crisi del settore delle costruzioni, possa concorrere a contrastare il lavoro irregolare ed il caporalato, possa favorire la crescita qualitativa dei lavoratori, e possa esaltare a loro vantaggio i valori della sicurezza, della professionalità e della formazione.
Le Parti Sociali a tal fine ritengono che il Formedil debba procedere rapidamente ad attivare il percorso di sperimentazione, in attuazione delle procedure previste dai CCNL del settore edilizia in materia di “borsa lavoro”;
Le sottoscritte Parti Sociali
– visto il progetto di sperimentazione assunto dal CDA del Formedil Nazionale l’1/12/2010 validato dalle scriventi parti sociali;
– ferma restando l’adozione degli adempimenti necessari, con i soggetti istituzionali preposti nazionali e territoriali, per favorire il buon risultato del progetto;
– ferma restando la disponibilità delle parti sociali a concordare percorsi finalizzati a sostenere i lavoratori e le imprese che accedono alla borsa lavoro;
convengono quanto segue
– di affidare al Formedil Nazionale il compito di indicare, nell’ambito dei criteri previsti dal CCNL, le Scuole Edili che posseggono i requisiti tecnici e organizzativi richiesti, individuando tra esse quelle operanti in quei territori ove sia stata già preventivamente formalizzata la disponibilità ad aderire alla sperimentazione;
– di affidare al Formedil nazionale il compito di indirizzare quelle realtà che non possiedono i requisiti tecnici organizzativi per partecipare alla fase iniziale, ma che hanno anch’esse formalizzato la disponibilità alla sperimentazione, stimolandole ad attivare prioritariamente i necessari programmi di adeguamento qualitativo, tecnico ed organizzativo;
– a tal fine il Formedil Nazionale avrà, quindi, il compito di adoperarsi per un costante tutoraggio e monitoraggio della suddetta sperimentazione sulla “borsa lavoro”, riferendo sul suo andamento alle parti sociali ogni qualvolta che esse lo richiederanno, e almeno con cadenza trimestrale.
Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la partecipazione alla sperimentazione nei territori potrà realizzarsi, in accordo fra le parti sociali territoriali, alle seguenti condizioni:
– attuazione puntuale del modello operativo approvato dal CDA del Formedil Nazionale;
– nessun onere aggiuntivo per il Formedil Nazionale.
[314] Accordo Nazionale 19/7/2012 (Retribuzioni convenzionale)
Il giorno 19/7/2012, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di Intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di Intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili.
si concorda quanto segue
1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall’indennità territoriale di settore (ITS).
2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori. Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/7/2012, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).
3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli
elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.
4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.
5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.
6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.
Tabella Elementi Retributivi Nazionali (valori orari)
OPERAI | TOTALE |
a) Operai di produzione | |
Operaio di quarto livello | 9,40 |
Operaio specializzato | 9,07 |
Operaio qualificato | 8,36 |
Operaio comune | 7,65 |
[315] Verbale di accordo 25/3/2011 – Detassazione
Il giorno 25/3/2011, tra ANCE, ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL – LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, PSL-AGCI, ANIEM-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo quadro.
considerato
– l’art. 1 comma 47 della Legge n. 220/2010 che, in attuazione dell’art. 53, comma 1, del D.Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, ha dettato nuove disposizioni in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività quali, a mero titolo esemplificativo, lavoro straordinario, lavoro a turni età;
– la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011, con la quale sono state date indicazioni in merito a tale disciplina;
– l’assetto contrattuale del settore delle costruzioni che ha già un secondo livello di contrattazione territoriale diffuso su tutto il territorio nazionale, integrativo dei rispettivi contratti collettivi nazionali;
le parti si danno atto
che gli accordi territoriali stipulati in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legislazione in materia, recepiscono integralmente quanto contenuto nei relativi contratti collettivi di settore, relativamente alle voci della retribuzione che potranno essere oggetto, nell’anno 2011, di agevolazione fiscale del 10%, in quanto legate ad incrementi della produttività;
– che tali accordi saranno rivolti a tutte le imprese del settore che applicano i relativi contratti collettivi territoriali.
[316] Allegato – Accordo Territoriale
Oggi _______________ , presso _____________. sede della ____________ territoriale
TraFENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e ANCE (provincia), (eventualmente anche) ANIEM – CONFAPI (provincia), ecc. (provincia),
Premesso
– che dal combinato disposto dell’art. 53, co. 1 del D.Legge 78/2010 e art. 1, c. 47 della Legge n. 220/2010 emerge che per il 2011 la proroga dell’agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal medesimo D.Legge n. 78/2010 e con l’aliquota del 10% prevista dal D.Legge n. 185/2008;
– che, in particolare, l’art. 53, co. 1, del D.Legge n. 78/2010 stabilisce che saranno oggetto di agevolazione fiscale, mediante l’imposizione dell’imposta sostitutiva del 10%, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegata ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale
le parti concordano che
– per l’anno 2011 le disposizioni di cui al Ccnl Nazionale del settore dell’edilizia applicato dalle imprese e dai datori di lavoro, stipulato da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANCE, (eventualmente anche) ANIEM – CONFAPI, ecc.. sopra riportate, che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepite dal presente accordo, in base a quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011;
[317] Verbale di accordo 9/4/2013
Il giorno 9/4/2013, tra il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, l’ACI – Cooperative di Produzione e Lavoro, l’ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie.
Visto
– il D.Lgs. n. 72/2000 di attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;
– gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di appalto e distacco;
– la nota del Ministero del Lavoro n. 24/2007 in tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere;
– la nota del Ministero del Lavoro n. 6/2009 in tema di imprese straniere, distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale, normativa DURC, autocertificazione regolarità contributiva;
– la nota del Ministero del Lavoro n. 33/2010 in tema di condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;
– la Comunicazione CNCE n. 346/2008 e successive in materia di regole Durc;
– il vademecum sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese del novembre 2010, pubblicato dal Ministero del Lavoro;
Si concorda quanto segue
- la normativa sopra riportata costituisce parte integrante del presente protocollo;
- le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere all’iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali;
- in tal caso, alle Casse Edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l’Ente assicuratore del paese d’origine, e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia;
- la CNCE, ai fini di quanto previsto al punto 2, si impegna a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali sussistano condizioni di reciprocità quanto ai trattamenti erogati dal sistema Casse Edili italiano;
- le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa l’iscrizione dei lavoratori distaccati;
- le Casse Edili provvederanno a segnalare alle Direzioni territoriali del Lavoro eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano;
- le parti si impegnano a promuovere un collegamento diretto tra DTL, Parti sociali, Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire non solo la regolarità del mercato ma anche l’adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri;
- il sistema di reciproca informativa tra le Dtl, le Casse Edili, le Scuole edili e i Cpt sarà attuato anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. n. 72/2000.
[318] Verbale di accordo 21/5/2014 – Detassazione
Il giorno 21/5/2014, tra ANCE, ACI – PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, è stato stipulato il presente accordo.
Le parti sottoscrittrici, al fine di favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall’art. 1, co. 481, della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e dal DPCM 19/2/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile scorso, confermano i contenuti della bozza predisposta, quale allegato all’accordo delle parti sociali dello scorso 25/6/2013, da stipulare al livello territoriale per usufruire dell’applicazione dell’agevolazione fiscale di cui al predetto DPCM.
In relazione alle disposizioni normative contenute nel suddetto DPCM, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel DPCM del 22/1/2013 e all’orientamento ministeriale di cui alla Circolare n. 15 del 3/4/2013, sarà possibile procedere alla detassazione oltre che dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) anche di quelle voci retributive di produttività erogate in esecuzione di contratti sottoscritti al livello territoriale dalle associazioni sottoscritte, a fronte di prestazioni lavorative effettuate ai sensi della vigente disciplina.
Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che hanno già comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma e, pertanto, possono fruire, anche per l’anno 2014, della relativa agevolazione.
Tali erogazioni, che potranno fare riferimento agli istituti segnalati a mero titolo esemplificativo nella bozza di accordo, verranno regolate territorialmente secondo le diverse esigenze e realtà ivi esistenti.
[319] Verbale di accordo 18/11/2014
Il giorno 18/11/2014, tra ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
– facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL EDILI INDUSTRIA e CCNL EDILI COOPERATIVE dell’1/7/2014 e nel rinnovo del CCNL EDILI ARTIGIANATO del 24/1/2014 come integrato dal successivo Accordo del 16/10/2014,
– premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai Fondi PREVEDI e COOPERLAVORO, ivi previsto, entro il 31/12/2014,
si concorda quanto segue:
– per i lavoratori già associati al Fondo PREVEDI o COOPERLAVORO alla data del 31/12/2014, il contributo contrattuale di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
– per i lavoratori non già associati al Fondo PREVEDI o COOPERLAVORO alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale sopra citato determina l’iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l’attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
– il contributo contrattuale ai Fondi PREVEDI e COOPERLAVORO non è revocabile né sospendile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
– la posizione individuale maturata presso i Fondi PREVEDI o COOPERLAVORO, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15/1/2003 e successive modifiche e integrazioni;
– La contribuzione dovuta al FONDO PREVEDI rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.
[320] Verbale di accordo 13/1/2015
Il giorno 13/1/2015, tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili Industria e CCNL Edili Cooperative dell’1/7/2014 e nel rinnovo del CCNL Edili Artigianato del 24/1/2014 come modificato dal successivo Accordo del 16/10/2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18/11/2014,
le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dall’1/1/2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il CCNL “Cooperative” il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
L’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
[321] Verbale di accordo 23/1/2015
Il giorno 23/1/2015, ANCE, ACI – PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,
– nel ribadire quanto disposto dall’allegato 3 al verbale di accordo 1/7/2014 per il rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla necessità che le riserve APE debbano essere utilizzate, dal territorio, esclusivamente ai fini Ape;
– nel sottolineare che, sulla base del verbale di accordo sopra citato, le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini APE;
– nel rammentare che, fermo restando gli obblighi di cui sopra, ai territori sono demandate le modalità di utilizzo delle riserve ape disponibili per colmare le eventuali differenze negative tra il contributo attualmente versato e quello nuovo stabilito, al fine di non aumentare la pressione contributiva;
– nel confermare pertanto quanto contenuto nel paragrafo “gestione ape ordinaria” di cui alle “Indicazioni piano industriale-finanziario” allegate all’accordo nazionale del 25 novembre scorso;
– con l’obiettivo di fornire l’interpretazione contrattuale autentica, in materia di contribuzione al FNAPE,
Precisano che:
1) ai fini dell’erogazione della prestazione di maggio 2016 da parte del FNAPE, le Casse Edili costituite dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle stipulanti il CCNL per l’industria e la cooperazione edile, sono tenute, dal mese di ottobre 2014, a versare al FNAPE la contribuzione APE secondo quanto previsto dall’accordo dell’1/7/2014;
2) fermo restando l’obbligo di utilizzo delle riserve ape, esclusivamente come stabilito al primo alinea del comma 6 dell’art. 29 del CCNL industria 1/7/2014 e dell’art. 78 del CCNL cooperative 1/7/2014, le modalità operative di tale utilizzo saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
3) le riserve relative ad altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape secondo le modalità operative che saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
4) in attesa della costituzione del FNAPE, le Casse Edili dovranno accantonare i versamenti in un apposito conto per il successivo trasferimento delle relative somme;
5) eventuali controversie sulla materia dovranno essere segnalate dalle parti territoriali alle parti nazionali che adotteranno le necessarie soluzioni.
[322] Verbale di accordo 2/2/2015
Il giorno 2/2/2015, tra ANCE, ACI – PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
considerato quanto previsto nell’allegato 2) al verbale di accordo 1/7/2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;
considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta,
si concorda sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale allegata al presente accordo nonché su quanto segue.
L’entrata in vigore della trasferta regionale medesima è fissato al 2/5/2015;
l’accordo tra le parti sociali delle province della Regione, di cui al tredicesimo comma dell’allegato di cui sopra, dovrà essere assunto a maggioranza.
ALLEGATO 1 – Verbale di accordo 15/12/2014
Trasferta regionale
In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL 1/7/2014, entra in vigore il nuovo regime della “trasferta regionale” secondo i seguenti principi.
Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.
Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell’impresa.
Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.
La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:
– ubicazione del cantiere e tipologia lavori;
– elenco operai in trasferta;
– denunce mensili presentate;
– versamenti contributivi effettuati.
Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un’altra Cassa Edile della Regione.
Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di “provenienza” conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.
Nel caso in cui le imprese, nell’ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:
– nelle more dell’introduzione dell’obbligo, con norma nazionale, dell’invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali;
– obbligo in capo al committente, se coincidente con l’impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
– mantenimento dell’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;
– la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
– ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.
Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:
1) Contributo per la sicurezza
La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:
- a) nell’ipotesi di aliquota unica dell’Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell’Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
- b) nell’ipotesi di aliquota unica dell’Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l’Ente unificato o esistano all’interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;
- c) nell’ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell’Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell’aliquota unica vigente nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
- d) nell’ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell’Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell’aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
2) il 10% del contributo di cui all’art. 36 del CCNL “Industria” 1/7/2014 e all’art. 82 del CCNL “Cooperative” dell’1/7/2014, nella misura massima del 2,25%;
3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;
4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti all’art. 87 del CCNL 1/7/2014.
Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall’impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.
Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.
Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all’interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all’undicesimo comma dell’art. 21 del CCNL “Industria” e del relativo comma dell’art. 70 del CCNL “Cooperative”.
Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.
Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell’attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all’applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.
L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di v sicurezza in essere nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori.
Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l’attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.
Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.
Entro il 31/12/2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.
Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell’entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.
Resta ferma l’applicazione degli art. 21 del CCNL “Industria” e dell’art. 70 del CCNL “Cooperative” nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.
[323] Verbale di accordo 3/2/2015
Il giorno 3/2/2015, tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili
si concorda quanto segue
1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall’indennità territoriale di settore (ITS).
2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.
Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/1/2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).
3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.
4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.
5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.
6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
[323.1] TABELLA
Elementi retributivi nazionali (valori orari)
OPERAI | TOTALE |
a) Operai di produzione | |
Operaio di quarto livello | 9,67 |
Operaio specializzato | 9,19 |
Operaio qualificato | 8,52 |
Operaio comune | 7,74 |
[324] Verbale di accordo 4/2/2015
Il giorno 4/2/2015, ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Ad integrazione dell’accordo 13/1/2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNC di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.
[325] Verbale di accordo 5/3/2015
Il giorno 5/3/2015, tra ANCE, ACI PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo.
Con il rinnovo dei contratti nazionali dell’edilizia si stabilisce che entro il 30/6/2015 dovrà risultare operativo un unico Ente nazionale, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni finora svolte da CNCE, CNCPT e Formedil Nazionale.
Nell’attuale fase transitoria, in attesa delle necessarie deliberazioni e delle conseguenti determinazioni procedurali per la costituzione di SBC, il contributo agli enti nazionali deve essere corrisposto con le modalità in essere rispettivamente per ognuno dei 3 enti: Cassa, Scuola, Ctp.
Nel caso di accorpamento di enti, le percentuali vengono sommate e destinate alle rispettive commissioni Nazionali (es.: nel caso specifico di accorpamento tra Cpt e Scuola, il suddetto ente unico verserà lo 0,04% che sarà successivamente ripartito, con le consuete modalità, il 50% alla Cncpt ed il 50% al Formedil).
[326] Verbale di accordo 14/4/2015
Il giorno 14/4/2015, tra ANCE, ACI PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,
– considerato quanto previsto nell’allegato 3 al verbale di accordo 1/7/2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;
– considerato, altresì il lavoro della Commissione paritetica sul FNAPE (Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile),
si concorda sui criteri della regolamentazione del FNAPE allegata al presente accordo e si conviene, altresì, che il Fondo medesimo effettuerà alle parti sociali nazionali, annualmente e per ogni singola provincia, la rendicontazione dei flussi in entrata e in uscita.
[327] Allegato 1 – Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile
[328] Regolamento FNAPE
[329] 1. Costituzione e regolamento
1.1 Dall’1/10/2014 è costituito il Fondo nazionale per l’Anzianità professionale edile – FNAPE.
1.2 II FNAPE è gestito dall’Ente paritetico nazionale unico previsto dal CCNL 2014 del settore delle costruzioni (SBC).
1.3 II FNAPE applicherà la normativa contenuta nel “Regolamento dell’anzianità professionale edile” previsto in tutti CCNL.
[330] 2. Ricezione dati
2.1 Dal mese di novembre 2014 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce, trasmesse alle Casse stesse, relative al mese di ottobre 2014.