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Indice

  • [1] Testi Integrati
  • [2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [3] Settori di specializzazione
  • [4] Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni
  • [5] DISCIPLINA GENERALE
  • [6] SEZIONE PRIMA – Rapporti e diritti Sindacali
  • [7] Art. 1 Rapporti tra sindacato e cooperazione – natura dell’impresa cooperativa – ruolo del socio lavoratore
  • [8] Art. 2 Osservatorio
  • [9] Art. 3 Sistemi di concertazione e di informazione
  • [10] Art. 4 Mobilità e difesa dell’occupazione
  • [11] Art. 5 Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
  • [12] Art. 6 Secondo livello di contrattazione collettiva
  • [13] Art. 6/BIS Elemento variabile della retribuzione
  • [14] Art. 6/TER Accordi locali
  • [15] Art. 7 Rappresentanza sindacale unitaria
  • [16] Art. 8 Assemblee
  • [17] Art. 9 Affissione
  • [18] Art. 10 Cariche sindacali e pubbliche
  • [19] Art. 11 Accordi generali
  • [20] Art. 12 Normalizzazione dei rapporti sindacali
  • [21] Art. 13 Estensione di contratti stipulati con le altre associazioni
  • [22] SEZIONE SECONDA – Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri
  • [23] Art. 14 Classificazione dei lavoratori
  • [24] Art. 15 Quadri
  • [25] Art. 16 Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
  • [26] Art. 17 Tutela della maternità e della paternità
  • [27] Art. 18 Chiamata e richiamo alle armi volontari in servizio civile
  • [28] Art. 19 Permessi
  • [29] Art. 20 Lavoratori stranieri
  • [30] Art. 21 Lavoratori invalidi
  • [31] Art. 22 Tossicodipendenti
  • [32] Art. 23 Portatori di handicap
  • [33] Art. 24 Assenze
  • [34] Art. 25 Alloggiamenti e cucine
  • [35] Art. 26 Mense aziendali
  • [36] Art. 27 Diritto allo studio
  • [37] Art. 28 Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti
  • [38] Art. 29 Igiene e sicurezza del lavoro
    • [38.1] Protocollo RLST
  • [39] Art. 29/BIS Lavori usuranti
  • [40] Art. 30 Apprendistato
  • [41] Art. 30/BIS Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento
  • [42] Art. 31 Provvedimenti disciplinari
  • [43] Art. 32 Licenziamenti
  • [44] Art. 33 Passaggio da operaio a impiegato
  • [45] Art. 34 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
  • [46] Art. 35 Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
  • [47] Art. 36 Trattamento di fine rapporto di lavoro
  • [48] Art. 36/BIS Previdenza complementare
  • [49] Art. 36/TER Prestazioni sanitarie integrative
  • [50] Art. 37 Controversie e conciliazione
  • [51] Art. 38 Arbitrato irrituale
  • [52] Art. 39 Inscindibilità delle dlsposizioni contrattuali – condizioni dl miglior favore
  • [53] Art. 40 Disposizioni generali
  • [54] Art. 41 Decorrenza e durata del presente CCNL
  • [55] Art. 41/BIS Esclusiva di stampa
  • [56] DISCIPLINA SPECIALE
  • [57] PRIMA PARTE – Regolamentazione per gli operai
  • [58] Art. 42 Assunzione e relativa documentazione
  • [59] Art. 42/BIS Cartellino di riconoscimento
  • [60] Art. 43 Periodo di prova
  • [61] Art. 44 Mutamento di mansioni
  • [62] Art. 45 Mansioni promiscue
  • [63] Art. 46 Orario di lavoro
  • [64] Art. 46/BIS Riposi annui
  • [65] Art. 46/TER Lavori discontinui
  • [66] Art. 47 Regimi di orario e lavoro a turni
  • [67] Art. 47/BIS Reperibilità
  • [68] Art. 48 Riposo settimanale
  • [69] Art. 49 Soste di lavoro
  • [70] Art. 50 Sospensione e riduzione di lavoro
  • [71] Art. 51 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
  • [72] Art. 52 Elemento Economico Territoriale
  • [73] Dichiarazione comune sull’EET
  • [74] Art. 53 Lavori a cottimo
  • [75] Art. 54 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
  • [76] Art. 55 Ferie
  • [77] Art. 56 Gratifica natalizia
  • [78] Art. 57 Festività
  • [79] Art. 58 Accantonamenti presso la Cassa Edile
  • [80] Art. 59 Lavoro straordinario, notturno e festivo
  • [81] Art. 60 Indennità per lavori speciali
  • [82] Art. 61 Trasferta
  • [83] Art. 62 Trasferimenti
  • [84] Art. 63 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
  • [85] Art. 64 Elementi della retribuzione
  • [86] Art. 65 Modalità di pagamento
  • [87] Art. 66 Trattamento in caso di malattia
  • [88] Art. 67 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
  • [89] Art. 68 Congedo matrimoniale
  • [90] Art. 69 Anzianità professionale edile
  • [91] Art. 70 Conservazione degli utensili
  • [92] Art. 71 Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli
  • [93] Art. 72 Preavviso
  • [94] Art. 73 Casse Edili
  • [95] Art. 74 Quote sindacali e di adesione contrattuale
  • [96] Art. 75 Formazione professionale
  • [97] Art. 76 Commissione tecnica nazionale
  • [98] Art. 76/BIS Aspettativa
  • [99] SECONDA PARTE – Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri
  • [100] Art. 77 Assunzione e documenti
  • [101] Art. 78 Periodo di prova
  • [102] Art. 79 Orario di lavoro
  • [103] Art. 80 Elementi del trattamento economico globale
  • [104] Art. 81 Elemento Economico Territoriale
  • [105] Art. 82 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
  • [106] Art. 83 Aumenti periodici di anzianità
  • [107] Art. 84 Giorni festivi e riposo settimanale
  • [108] Art. 85 Ferie
  • [109] Art. 86 Indennità di cassa e di maneggio di denaro
  • [110] Art. 87 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato
  • [111] Art. 88 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
  • [112] Art. 89 Indennità di zona malarica
  • [113] Art. 90 Lavoro straordinario, notturno e festivo
  • [114] Art. 91 Trasferta
  • [115] Art. 92 Trasferimento
  • [116] Art. 93 Alloggio
  • [117] Art. 94 Mutamento di mansioni
  • [118] Art. 95 Pagamento della retribuzione
  • [119] Art. 96 Tredicesima mensilità
  • [120] Art. 97 Premio annuo
  • [121] Art. 98 Premio di fedeltà
  • [122] Art. 99 Trattamento in caso di malattia
  • [123] Art. 100 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
  • [124] Art. 101 Preavviso di licenziamento e dimissioni
  • [125] Art. 102 Congedo matrimoniale
  • [126] Art. 103 Aspettativa
  • [127] Art. 104 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale
  • [128] Art. 105 Quote sindacali
  • [129] ALLEGATI
  • [130] ALLEGATO A – Minimi tabellari
  • [131] ALLEGATO B – Regolamento dell’anzianità professionale edile
  • [132] ALLEGATO C – Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore e norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
  • [133] ALLEGATO D – Protocollo sugli Enti Bilaterali
  • [134] COMUNICATO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI DEL 26/12/2018
  • [135] CNCE – Comunicato 26/10/2018 – Applicazione accordo 18/7/2018
  • [136] ALLEGATO E – Intesa sulla reciprocità
  • [137] Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
  • [138] ALLEGATO F – Accordo interconfederale R.S.U.
  • [139] TITOLO I – Costituzione e funzionamento
  • [140] Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU
  • [141] Art. 2 Sistema elettivo
  • [142] Art. 3 Numero dei componenti
  • [143] Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
  • [144] Art. 5 Compiti e funzioni
  • [145] Art. 6 Durata e sostituzione nell’incarico
  • [146] Art. 7 Decisioni
  • [147] Art. 8 Clausola di salvaguardia
  • [148] TITOLO II – Disciplina della elezione della R.S.U.
  • [149] Art. 9 Modalità per indire le elezioni
  • [150] Art. 10 Quorum per la validità delle elezioni
  • [151] Art. 11 Elettorale attivo e passivo
  • [152] Art. 12 Presentazione delle liste
  • [153] Art. 13 Commissione Elettorale
  • [154] Art. 14 Compiti della Commissione
  • [155] Art. 15 Affissione
  • [156] Art. 16 Scrutatori
  • [157] Art. 17 Segretezza del voto
  • [158] Art. 18 Schede elettorali
  • [159] Art. 19 Preferenze
  • [160] Art. 20 Modalità della votazione
  • [161] Art. 21 Composizione del seggio elettorale
  • [162] Art. 22 Attrezzatura del seggio elettorale
  • [163] Art. 23 Riconoscimento degli elettori
  • [164] Art. 24 Compiti del presidente
  • [165] Art. 25 Operazioni di scrutinio
  • [166] Art. 26 Attribuzione dei seggi
  • [167] Art. 27 Ricorsi alla commissione elettorale
  • [168] Art. 28 Comitato dei garanti
  • [169] Art. 29 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
  • [170] Art. 30 Adempimenti della direzione aziendale
  • [171] Art. 31 Clausola finale
  • [172] ALLEGATO G – Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)
  • [173] 2. Organismi bilaterali
  • [174] 3. Attività di conciliazione dei Comitati Paritetici
  • [175] 4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • [176] 5. Permessi per agibilità
  • [177] 6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza
  • [178] 7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)
  • [179] 8. Piccole imprese cooperative
  • [180] 9. Clausola di salvaguardia
  • [181] ALLEGATO H – Certificazione di regolarità contributiva della cassa edile e commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003
  • [182] Certificazione di regolarità contributiva
  • [183] ALLEGATO I
  • [184] ALLEGATO I/BIS – Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle casse edili
  • [185] ALLEGATO L – Profili dell’apprendistato
  • [186] ALLEGATO M – Protocollo d’intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai paesi stranieri da impiegare per la esecuzione delle grandi opere (legge 443/2001)
  • [187] ALLEGATO N – Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali “mobbing”
  • [188] 1) Definizioni
  • [189] 2) Dichiarazioni di principio
  • [190] 3) Procedure da adottare in caso di molestie sessuali e mobbing
  • [191] 4) Procedura informale – intervento della consigliera/e
  • [192] 5) Ricorso consensuale all’arbitrato
  • [193] 6) Denuncia formale
  • [194] 7) Interventi di sostegno
  • [195] 8) Attività di sensibilizzazione
  • [196] Regolamento per l’individuazione e la nomina della/del consigliera/e di fiducia
  • [197] A) Compiti
  • [198] B) Requisiti
  • [199] C) Procedure per la nomina
  • [200] ALLEGATO O – Salvaguardia della professionalità dell’industria delle costruzioni – Borsa lavoro
  • [201] ALLEGATO Q – Salvaguardia della professionalità nell’industria delle costruzioni – Borsa lavoro
  • [202] APPENDICE – Leggi ed accordi interconfederali
  • [203] Ipotesi di accordo 26/4/2010
  • [204] Intervento delle Parti Sociali Nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali
  • [205] ALLEGATO 9
  • [206] Le banche dati per la regolarità contributiva
  • [207] Avviso comune – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile
  • [208] ALLEGATO ___ – Protocollo per il rilancio del settore
  • [209] ALLEGATO ___ – Fondo prepensionamenti
  • [210] ALLEGATO ___ – Fondo incentivo all’occupazione
  • [211] ALLEGATO ___ – Art 87 industria e Art. ___ cooperative (RLST)
  • [212] ALLEGATO ___ – Lavoratori autonomi
  • [213] ALLEGATO ___ – F24
  • [214] ALLEGATO ___ – Commissioni Bilaterali
  • [215] ALLEGATO ___ – Nota a verbale
  • [216] ALLEGATO ___ – Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
  • [217] Verbale di accordo 16/11/2010
  • [218] Art. 1
  • [219] Art. 2
  • [220] Art. 3
  • [221] Art. 4
  • [222] Art. 5
  • [223] Art. 6
  • [224] Art. 7
  • [225] Art. 8
  • [226] Clausola di salvaguardia
  • [227] ALLEGATO 1 – Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza
  • [228] ALLEGATO 2 – Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità
  • [229] ALLEGATO 3
  • [230] Verbale di accordo 16/11/2010
  • [231] Verbale di accordo 16/11/2010
  • [232] Verbale di accordo 16/12/2010
  • [233] Nota Integrativa al Protocollo sugli Enti Bilaterali Edili
  • [234] Verbale di accordo 25/3/2011
  • [235] ALLEGATO ACCORDO TERRITORIALE
  • [236] Verbale di accordo 31/3/2011
  • [237] Elementi Retributivi Nazionali
  • [238] Verbale di accordo 19/7/2012
  • [239] TABELLA
  • [240] Verbale di accordo 9/4/2013 sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere in Italia
  • [241] Verbale di accordo 18/11/2014 sul Fondo Complementare
  • [242] Verbale di accordo 23/1/2015
  • [243] Verbale di accordo 13/1/2015
  • [244] Verbale di accordo 2/2/2015 – Trasferta regionale
  • [245] Verbale di accordo 3/2/2015
  • [246] TABELLA
  • [247] Verbale di accordo 4/2/2015
  • [248] Verbale di accordo 5/3/2015
  • [249] Verbale di accordo 14/4/2015 – Regolamento FNAPE
  • [250] ALLEGATO 1 – Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile
  • [251] Regolamento FNAPE
  • [252] 1. Costituzione e regolamento
  • [253] 2. Ricezione dati
  • [254] 3. Ricezione contributi
  • [255] 4. Erogazione prestazione
  • [256] 5. Disposizioni finali
  • [257] Verbale di accordo 15/9/2015
  • [258] Verbale di intenti comuni del 24/6/2015
  • [259] Comitato della Bilateralità – Delibera n. 3 del 1/9/2015
  • [260] Verbale di accordo 21/12/2015 – Erogazione Prestazione APE 2016
  • [261] Verbale di accordo 22/12/2012 – Sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti
  • [262] Verbale di accordo 14/3/2016
  • [263] Verbale di accordo 6/4/2016
  • [264] Allegato 1 – Tabella decorrenza contributi Fondo Nazionale APE
  • [265] Verbale di accordo 6/4/2016
  • [266] Verbale di accordo 8/9/2016
  • [267] Verbale di accordo 8/11/2016
  • [268] Verbale di accordo 31/1/2018
  • [269] Documento Commissione APE
  • [270] TABELLA 1
  • [271] TABELLA 2
  • [272] Verbale di accordo 21/2/2018
  • [273] SISTEMA DI RELAZIONI
  • [274] MATERIE
  • [275] RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
  • [276] SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI
  • [277] SICUREZZA
  • [278] DIRITTI DEI LAVORATORI
  • [279] CLAUSOLA SOCIALE
  • [280] COMUNICATO REDAZIONALE 2/7/2018 – “Previdenza Cooperativa” dalla fusione Cooperlavoro-Filcoop-Previcooper
  • [281] Testo del comunicato
  • [282] Verbale di accordo 20/12/2018
  • [283] Testo del comunicato
  • [284] CNCE – Comunicato 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali
  • [285] ALLEGATO A – Disciplinare tecnico
  • [286] A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale
  • [287] A2. Importo fondo sanitario impiegati
  • [288] A3. Imponibile fondo incentivo occupazione
  • [289] Verbale di accordo 16/4/2019
  • [290] Verbale di accordo 19/11/2019
  • [291] VERBALE DI ACCORDO 24/4/2020 – Protocollo Sicurezza Covid-19 nei cantieri
  • [292] 1-INFORMAZIONE
  • [293] 2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
  • [294] 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
  • [295] 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
  • [296] 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  • [297] 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
  • [298] 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
  • [299] 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
  • [300] 9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
  • [301] 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
  • [302] TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
  • [303] Verbale di accordo 10/9/2020
  • [304] 1. REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
  • [305] Art. 1 Costituzione e regolamento
  • [306] Art. 2 Caratteristiche della prestazione
  • [307] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione
  • [308] Art. 4 Erogazione della prestazione e decorrenza
  • [309] TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE
  • [310] DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO
  • [311] DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE
  • [312] 2. REGOLAMENTO FONDO “PREPENSIONAMENTI”
  • [313] PRESTAZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO
  • [314] Art. 1 Costituzione e regolamento
  • [315] Art. 2 Caratteristiche della prestazione
  • [316] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione
  • [317] Art. 4 Presentazione domanda – erogazione
  • [318] Art. 5 Fondo territoriale
  • [319] Art. 6 Norme generali
  • [320] Art. 7 Vigenza
  • [321] PREMESSA
  • [322] 3. CONGRUITA’
  • [323] 4. RATEIZZAZIONI IN CASSA EDILE
  • [324] ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020
  • [325] Verbale di accordo 22/2/2021
  • [326] Verbale di accordo 19/4/2021 – Documento unitario Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese
  • [327] Verbale di accordo 17/11/2021
  • [328] VERBALE DI ACCORDO 3/3/2022
  • [329] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
  • [330] ALLEGATO 1 – Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale
  • [331] ALLEGATO 2 – Protocollo formazione e sicurezza
  • [332] ALLEGATO 3 – Patto di cantiere
  • [333] ALLEGATO 4 – Sfera di applicazione a classificazione dei lavoratori
  • [334] ALLEGATO 5 – Premio di ingresso nel settore
  • [335] ALLEGATO 6 – Trasferta regionale
  • [336] ALLEGATO 8 – Norma per riserve
  • [337] ALLEGATO 9 – Art. 2 Periodo di prova – Operai
  • [338] ALLEGATO 10 – Art. 42 Periodo di prova – Impiegati
  • [339] ALLEGATO 11 – Art. 38 Accordi locali
  • [340] ALLEGATO 12 – Art. 32 Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Operai
  • [341] ALLEGATO 13 – Art. 71 Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Impiegati
  • [342] ALLEGATO 14 – Art. 93 Contratto a termine
  • [343] ALLEGATO 15 – Art. 113 Concertazione per le grandi opere
  • [344] ALLEGATO 16 – Art. 113/BIS
  • [345] ALLEGATO 19 – Il Codice Etico degli Enti Bilaterali
  • [346] ALLEGATO 20 – Accordo sorveglianza sanitaria
  • [347] ALLEGATO 21
  • [348] Verbale di accordo 24/6/2022
  • [349] Tabella allegata all’accordo nazionale

 

[1] Testi Integrati

– VERBALE DI ACCORDO 22/9/2022

– VERBALE DI ACCORDO 24/6/2022

– VERBALE DI ACCORDO 3/3/2022

– VERBALE DI ACCORDO 17/11/2021

– VERBALE DI ACCORDO 19/4/2021

VERBALE DI ACCORDO 22/2/2021

– VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020

– VERBALE DI ACCORDO 24/4/2020 –  Protocollo Sicurezza Covid-19 nei cantieri

– VERBALE DI ACCORDO 19/11/2019

– VERBALE DI ACCORDO 14/5/2019

– VERBALE DI ACCORDO 16/4/2019

– VERBALE DI ACCORDO 4/4/2019

– VERBALE DI ACCORDO 3/4/2019

– CNCE – COMUNICATO 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali

– VERBALE DI ACCORDO 20/12/2018

– CNCE – COMUNICATO 26/10/2018 – Applicazione Accordo 18/7/2018

– VERBALE DI ACCORDO 18/7/2018

– COMUNICATO REDAZIONALE 2/7/2018 – “Previdenza Cooperativa” dalla fusione Cooperlavoro-Filcoop-Previcooper

– VERBALE DI ACCORDO 21/2/2018

– VERBALE DI ACCORDO 31/1/2018

– VERBALE DI ACCORDO 8/11/2016

– VERBALE DI ACCORDO 8/9/2016

– VERBALE DI ACCORDO 6/4/2016

– VERBALE DI ACCORDO 14/3/2016

– VERBALE DI ACCORDO 22/12/2015

– VERBALE DI ACCORDO 21/12/2015

– VERBALE DI ACCORDO 15/9/2015

– VERBALE DI ACCORDO 14/4/2015

– VERBALE DI ACCORDO 5/3/2015

– VERBALE DI ACCORDO 4/2/2015

– VERBALE DI ACCORDO 3/2/2015

– VERBALE DI ACCORDO 2/2/2015

– VERBALE DI ACCORDO 13/1/2015

– VERBALE DI ACCORDO 23/1/2015

– VERBALE DI ACCORDO 18/11/2014

– VERBALE DI ACCORDO 1/7/2014

– VERBALE DI ACCORDO 9/4/2013

– VERBALE DI ACCORDO 19/7/2012

– VERBALE DI ACCORDO 15/3/2012

– VERBALE DI ACCORDO 31/3/2011

– VERBALE DI ACCORDO 29/3/2011

– VERBALE DI ACCORDO 25/3/2011 – Detassazione

– VERBALE DI ACCORDO 26/4/2010

– VERBALE DI ACCORDO 9/3/2010

– VERBALE DI ACCORDO 27/3/2009

– CCNL 24/6/2008

 

[2] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

 

Il giorno 22/9/2022, tra l’AGCI – PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO (AGCI-PSL), l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro (ANCPL-LEGACOOP), la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro (FERDERALVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE), la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL-UIL), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA-CISL), la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (FILLEA-CGIL), viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese cooperative di produzione e lavoro che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per tutti i lavoratori delle stesse. Tali lavorazioni possono essere eseguite in proprio e per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati:

 

Il presente contratto decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 30/6/2024.

 

Costruzioni Edili

 

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, carpenterie in legno e in ferro, I’impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

E cioè, costruzione e manutenzione di:

 

– fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

 

– fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

 

– fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;

 

– opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

 

– ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.;

 

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate

 

– intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

 

– decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;

 

– pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

 

– preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

 

– posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;

 

– lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;

 

– verniciatura di impianti industriali;

 

– spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;

 

– demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;

 

– demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

 

– demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

 

– manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell’ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

 

– fabbricati ad uso abitazioni;

 

– fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

 

– opere monumentali;

 

–  disfacimento di opere edili in legno o metalliche.

 

Costruzioni idrauliche

 

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

 

– opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

 

– opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

 

– acquedotti;

 

– gasdotti, metanodotti;

 

– oleodotti;

 

– fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;

 

– pozzi d’acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

 

– cisterne o serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

 

– canali navigabili, industriali, di irrigazione;

 

– opere per impianti idroelettrici;

 

– porti (anche fluviali e lacuali);

 

– opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

 

Movimenti di terra – Cave di prestito – Costruzioni stradali – Ponti e viadotti

 

– Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.;

 

– Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripodi, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

 

– Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

 

– strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

 

– strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, I’armamento e ogni altra lavorazione accessoria);

 

– impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);

 

– ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici, ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);

 

– esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.

 

Costruzioni sotterranee

 

– Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.

 

Costruzioni di linee e condotti

 

– Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi interri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

 

– Lavori di scavo e murari, con successivi interri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

 

Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato

 

Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti; falegnami, autisti, cuochi o cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.

 

– Dichiarazione a verbale –

Nel confermare l’inquadramento nella contrattualistica collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale, dell’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell’edilizia è I’unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.

Le parti si danno atto che le attività di “costruzioni di linee e condotte” debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell’edilizia, nazionale e territoriale.

 

[3] Settori di specializzazione

 

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

 

[4] Protocollo sulle politiche del lavoro nell’industria delle costruzioni

 

Le Associazioni Cooperative e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del CCNL, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa svolge per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.

Per la realizzazione di tali direttive, le parti concordano sulla necessità che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato (a cui può concorrere un maggiore controllo degli attori anche attraverso strumenti come il DURC), l’efficienza e la produttività delle imprese favorendo l’innovazione tecnologica ed organizzativa, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali, promuovendo un efficace ampliamento delle attività ispettive nei cantieri sia pubblici che privati.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire, con azioni congiunte, attraverso un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo, anche la compiuta realizzazione degli obiettivi di cui all’Agenda per il Tavolo di Concertazione con il Ministero del Lavoro del 31/1/2007 (allegato P).

 

[5] DISCIPLINA GENERALE

 

[6] SEZIONE PRIMA – Rapporti e diritti Sindacali

 

[7] Art. 1 Rapporti tra sindacato e cooperazione – natura dell’impresa cooperativa – ruolo del socio lavoratore

 

Nel definire il rinnovo del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le Associazioni delle Cooperative di Produzione e Lavoro aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e mutue, alla Confederazione delle Cooperative italiane e all’Associazione Generale delle Cooperative Italiane e la FENEAL, FILCA e FILLEA, si propongono come obiettivo di fondo la creazione di condizioni sociali ed economiche che consentano l’eliminazione delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori, unitamente alla ricerca di momenti di convergenza per affermare una politica di sviluppo, di trasformazione e di rinnovo della società.

A tal fine esse si impegnano a dar vita a più avanzate relazioni industriali. Il metodo del più ampio confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle rispettive autonomie e del riconoscimento dei compiti e del ruolo che ad ognuno compete, deve caratterizzare sempre di più le relazioni industriali tra i due movimenti, sia per la definizione di impegni comuni riguardo le scelte di sviluppo economico, sociale ed industriale del settore, sia per tutti gli altri aspetti oggetto del confronto.

Nel quadro di queste finalità, le Associazioni Cooperative di Produzione e Lavoro con il contributo anche del movimento sindacale si impegnano a promuovere e ad assumere concrete iniziative atte ad allargare la partecipazione dell’impresa cooperativa a nuove iniziative imprenditoriali particolarmente nel Mezzogiorno.

Il modello dell’impresa cooperativa si colloca in una condizione diversa rispetto all’impresa privata.

Infatti l’impresa cooperativa non persegue fini meramente speculativi ma ha come scopo il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata dell’impresa da parte dei soci lavoratori, della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.

L’adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale, il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione, partecipa all’elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio di impresa, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, assumendo in tal modo le caratteristiche di un lavoratore associato che dispone, collettivamente, degli strumenti di direzione, dei mezzi di produzione e delle sue cooperative e della destinazione dei risultati.

In considerazione di ciò, le parti prendono atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperative di lavoro è stata definita dalla legge 3/4/2001 n. 142 e successive modifiche.

Fermo restando quanto sopra, le associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie convengono che il trattamento economico minimo del socio delle cooperative edili è quello previsto dal presente CCNL.

 

[8] Art. 2 Osservatorio

 

  1. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni dell’industria delle costruzioni, realizzando un sistema di rilevazione e di formazione che sia anche di supporto al sistema di concertazione di cui all’art. 3 le parti concordano di costituire un Osservatorio Nazionale. Tale Osservatorio avrà anche il compito di interagire, per quanto attiene le tematiche di interesse o con implicazioni più generali, con l’Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione, recentemente avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra AGCI, CONFCOOPERATIVE, avviato in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra AGCI, Confcooperative, LNCEM e CGIL, CISL, UIL del 5/4/90, nonché di rapportarsi con analoghe strutture, costituite nell’ambito dell’industria delle costruzioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza più ampi e proficui.

 

  1. L’Osservatorio analizzerà su base nazionale, con possibilità di disaggregazione regionale per quelle realtà territoriali ad insediamento cooperativo più significativo, i seguenti dati aggregati:

 

– evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

 

– evoluzione dell’offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;

 

– l’andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni occupazionali, processo di ingresso nel settore e mobilità, tempo di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;

 

– il bilancio delle iniziative afferenti la promozione cooperativa nel settore.

 

  1. Ai fini della progressiva realizzazione di un sistema informativo coordinato ed efficace ci si avvarrà, in prima istanza, della raccolta ed elaborazione dei dati rilevabili dalle Casse Edili, dagli Enti Scuola e dai CTP, nonché da quelli a disposizione di ciascuna delle parti o derivanti da organismi pubblici o privati.

Entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto verrà redatto un primo rapporto sulla base dei dati di cui al comma precedente relativamente ai seguenti aspetti:

 

– fabbisogno e livelli occupazionali;

 

– processi di ingresso e mobilità nel settore;

 

– orari e livelli retributivi;

 

– evoluzione della domanda pubblica.

 

Inoltre entro gli stessi sei mesi verrà predisposto il programma di attività per l’anno successivo con l’obiettivo di razionalizzare, anche tramite appropriate standardizzazioni, il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati nonché di ampliare l’insieme degli argomenti effettivamente rilevati ed analizzati, nell’ambito di quelli indicati al precedente punto 2.

 

  1. La gestione dell’Osservatorio sarà compito di un Comitato Paritetico, composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (1 effettivo ed 1 supplente in rappresentanza di ognuna delle parti stipulanti il presente contratto), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:

 

  1. a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio;

 

  1. b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:

 

– produrre il rapporto di cui al secondo comma del precedente punto 3 ed il piano di attività di cui al terzo comma dello stesso punto 3;

 

– definire un programma operativo relativo a:

 

– le fasi progressive di messa a regime dell’Osservatorio;

 

– le risorse umane dedicate, a partire da quelle presenti negli Organismi Paritetici o nei centri di ricerca della Cooperazione e del Sindacato, perseguendo l’ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;

 

– la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici o privati;

 

– la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.

 

  1. c) all’inizio di ogni anno di attività:

 

– il budget annuale, nell’ ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi Paritetici, dopo un apposito confronto con le parti stipulanti il presente contratto.

 

  1. Almeno 6 mesi prima della scadenza normativa del presente CCNL, le parti stipulanti procederanno ad una verifica complessiva delle attività svolte dall’Osservatorio, con particolare attenzione all’efficacia procurata nei rapporti con le Istituzioni ed alle esigenze di integrazione/interazione con analoghe strutture di rilevazione e di elaborazione dei dati.

 

– Nota a Verbale –

Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull’andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL edili.

 

[9] Art. 3 Sistemi di concertazione e di informazione

 

Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Il sistema di concertazione ed il sistema di informazione si inseriscono nell’ambito delle relazioni intersindacali fermo restando la reciproca autonomia decisionale e le rispettive distinte responsabilità delle strutture sociali delle cooperative e delle strutture del sindacato.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

 

  1. A) Sistema di concertazione

 

  1. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:

 

– sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale.

 

– definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici nazionali e territoriali, nell’ambito delle funzioni stabilite per questi enti dalla contrattazione collettiva nazionale.

 

  1. Per l’appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell’Osservatorio, di cui all’art. 2 quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall’apposito Regolamento.

Per la sua attività l’Osservatorio può avvalersi della struttura degli Enti Bilaterali e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti nell’industria delle costruzioni.

 

  1. L’Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

 

– evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

 

– evoluzione dell’offerta analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, l’andamento della sicurezza, i livelli di produttività e di costo, la struttura del costo del lavoro;

 

– l’andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento delle sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

 

– l’andamento delle iniziative afferenti lo sviluppo e la promozione cooperativa del settore.

 

  1. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.

 

Livello nazionale

 

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali

del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:

 

– politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

 

– politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;

 

– politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori, regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell’occupazione;

 

– struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all’evasione contributiva;

 

– sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

 

– politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

 

Livello territoriale

 

Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell’Osservatorio alla definizione di comuni obiettivi su:

 

– mercato locale degli investimenti in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

 

– mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l’utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

 

– attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle associazioni nazionali.

 

  1. B) Sistema di informazione

 

B.1) Informazione in sede territoriale

 

Semestralmente su iniziativa di una delle parti, le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, nel corso di appositi incontri da effettuarsi a livello regionale, provinciale e/o comprensoriale, informazioni globali e specifiche, riferite alle imprese cooperative associate, anche per verificarne la corrispondenza alla programmazione degli interventi nel territorio riguardanti le scelte produttive e i programmi di investimento sia produttivi sia riferiti alle innovazioni tecnologiche; i relativi volumi, le entità dei finanziamenti e i tempi di attuazione; la realizzazione di nuove iniziative produttive; i relativi criteri di definizione; le loro caratteristiche e dislocazione; l’assunzione di lavori all’estero. Nel corso di questi incontri le associazioni territoriali delle imprese cooperative forniranno, altresì informazioni sui riflessi di tali iniziative sul mercato del lavoro, ed in particolare sull’occupazione giovanile e femminile, sulla mobilità, sull’organizzazione del lavoro, sui programmi di formazione professionale, in relazione anche alla esigenza di una riqualificazione del lavoro in edilizia, sulle condizioni ambientali ed igieniche. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Cooperative forniranno anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003 nonché del lavoro straordinario”.

Particolarmente a livello regionale il previsto confronto dovrà affrontare: i problemi inerenti la gestione e la formazione dei programmi di attività e degli strumenti per la formazione professionale; l’andamento e il controllo del mercato del lavoro, comprese le eventuali esigenze di mobilità; le scelte e gli orientamenti della programmazione territoriale. Inoltre, tali informazioni dovranno riguardare i settori dei materiali da costruzione.

 

B.2) Informazione in sede nazionale

 

Ferma restando l’autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l’anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dalle Associazioni nazionali cooperative su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale – intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull’intero territorio nazionale e sull’insieme dei comparti fondamentali dell’industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l’anno – forniranno alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori, informazioni su:

 

– situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell’impresa;

 

– struttura e andamento dell’occupazione, per età, sesso e categoria;

 

– posizione sui mercati interni ed internazionali;

 

– mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;

 

– programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;

 

– programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

 

La stessa procedura sarà applicata:

 

  1. a) per i consorzi cooperativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l’anno;

 

  1. b) i consorzi costituiti per partecipare a gare di “General Contractor”, con capo commessa un’impresa cooperativa per la quale si preveda venga sviluppato mediamente nel triennio un monte lavori non inferiore a 36 milioni di Euro l’anno.

 

B.3) Informazione a livello aziendale

 

Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell’ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell’impresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OO.SS. Territoriali, informazioni relative all’andamento economico, all’occupazione e all’organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 26 milioni di Euro l’anno:

 

1) Andamenti economici

 

– i bilanci consuntivi e i budgets;

 

– le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;

 

– la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;

 

– gli investimenti per l’acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell’azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;

 

– l’andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento competitivo dell’impresa;

 

– grandi commesse: tipologia e tempistica.

 

2) Occupazione e formazione

 

– l’andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;

 

– la politica di formazione e riqualificazione del personale;

 

– la programmazione e l’utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;

 

– la mobilità;

 

– la politica della sicurezza.

 

3) Organizzazione aziendale produttiva

 

– l’assetto organizzativo – e le sue eventuali modifiche – riferibile alla durata dei lavori, all’orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;

 

– la gestione dei programmi produttivi e l’informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;

 

– i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;

 

– i processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;

 

– i lavori all’estero con l’indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione.

 

Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.

 

B.4) Strumenti e procedure di partecipazione

 

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’Art.6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell’art.7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all’organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OO.SS. Territoriali potranno concordare la costituzione di Comitati Tecnici Congiunti.

A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull’ambiente e sull’organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.

La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OO.SS. Territoriali tra i lavoratori della cooperativa.

Le modalità operative dell’attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell’ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.

La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l’assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.

Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.

 

  1. C) Grandi opere (legge n. 443/2001)

 

Nelle ipotesi di imprese cooperative o di consorzi di cooperative che – nel ruolo di capocommessa – siano appaltatrici dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e di interesse nazionale (c.d. Grandi Opere) individuate dal C.I.P.E. in applicazione dell’art. 1, comma 1 della Legge n. 443/2001 (Legge Obiettivo) e inserite dal Governo nel DPEF oppure dei lavori per la realizzazione di opere rilevanti di carattere interprovinciale e/o internazionale per un monte lavori, di loro competenza, superiore a 36 milioni di Euro, si applicherà – per tali commesse – quanto segue:

 

  1. a) In previsione dell’inizio dei lavori e quindi successivamente (con periodicità annuale) troveranno applicazione, con specifico riferimento alla dimensione di commessa, le procedure di cui ai precedenti punti B.2) e B.3). Ciò con particolare attenzione ai temi delle previsioni occupazionali, della gestione dei programmi produttivi, degli orari di lavoro e del decentramento; delle iniziative e degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro; dei servizi logistici e di cantiere.

 

  1. b) La sede nazionale è anche deputata a dirimere eventuali controversie interpretative circa l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro (art. 37 CCNL), ivi comprese le necessarie determinazioni circa i contratti collettivi territoriali da applicare e gli enti bilaterali ai quali iscrivere i lavoratori nel caso di opere che ricadono nel territorio di diverse province;

 

  1. c) La sede nazionale, a fronte di specifici impegni aziendali e/o territoriali a sostegno dell’ampliamento dei livelli occupazionali e della relativa rete dei servizi, in relazione anche alla valenza sociale di tali programmi, potrà definire specifiche iniziative (anche nei confronti del Governo e degli Enti locali) tese a mutualizzare i relativi oneri e/o ridurne l’impatto sul sistema delle imprese.

 

Resta in ogni caso inteso che la procedura di cui al presente punto C) si inserisce nell’ambito del sistema di relazioni sindacali a carattere non negoziale ed in ogni caso non può determinare per le imprese costi aggiuntivi e cumulativi rispetto a quelli stabiliti, per ciascun istituto contrattuale, dal CCNL e dalla contrattazione collettiva di livello territoriale.

 

  1. D) Definizione delle controversie interpretative

 

Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è di competenza delle Associazioni Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l’esame è la definizione della controversia interpretativa.

 

[10] Art. 4 Mobilità e difesa dell’occupazione

 

Strumenti di difesa dell’occupazione in caso di situazione di difficoltà aziendale

 

Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa Integrazione guadagni e mobilità (legge 23/7/1991 n. 223, specificatamente artt. 1, 4, 10 e 24, legge 19/7/1993 n. 236) e la legge 19/7/1994 n. 451 e dei Contratti di solidarietà (legge 19/7/1993 n. 236 e legge 3/4/2001 n. 142 e successive modificazioni), le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.

A tale fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche ed organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo:

 

– i permessi individuali e le ore di riduzione di orario di cui agli artt. 46 bis e 79 del CCNL;

 

– i residui individuali delle giornate di ferie di cui agli artt. 55 e 85 del CCNL;

 

– Ia fruizione delle festività di cui al punto 3) dell’art. 57 del CCNL se cadenti di sabato o domenica e le festività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 57 se cadenti di domenica;

 

– Ia fruizione della festività del 4 novembre;

 

– contratti a tempo parziale con aumento della percentuale in rapporto ai contratti a tempo pieno.

 

I processi di ristrutturazione e riconversione in atto per le particolarità dell’organizzazione produttiva e del lavoro nel settore edile pongono, anche nelle imprese cooperative, la necessità di adottare processi di mobilità concordata della mano d’opera.

 

A tal fine si conviene che:

 

  1. a) prima della messa in mobilità dei lavoratori, le imprese cooperative promuoveranno il necessario confronto preventivo con i consigli dei delegati sulle possibili soluzioni da adottare;

 

  1. b) le associazioni cooperative e le strutture sindacali territoriali si incontreranno periodicamente per verificare l’andamento del mercato del lavoro, le necessità delle imprese cooperative in rapporto ai loro programmi e la eventuale compilazione di liste territoriali di mobilità.

 

[11] Art. 5 Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti

 

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi che regolano i pubblici appalti, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo o organizzativo vengano affidate in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, la cooperativa si impegna nello spirito e nella lettera dell’art. 3, all’attuazione di quanto definito alle lettere successive.

 

  1. A) L’azienda darà comunicazione preventiva, almeno 15 gg. prima del ricorso al subappalto, alla R.S.U. e al sindacato territoriale delle fasi produttive che si intendono appaltare o subappaltare, specificando i tempi di esecuzione, la qualità e quantità della manodopera che vi sarà impegnata, nonché la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice e la dichiarazione della stessa di adesione al CCNL e agli accordi locali di propria competenza.

La suddetta comunicazione sarà oggetto, su richiesta delle R.S.U. e/o territoriali di confronto specifico che consenta convergenze e intese tra le parti, fatta salva la reciproca autonomia.

Analoghe comunicazioni verranno fornite alle Casse Edili competenti, agli istituti previdenziali e assistenziali ed agli organismi pubblici preposti alla gestione del collocamento della manodopera.

 

  1. B) La ricerca delle imprese a cui affidare l’appalto o il subappalto verrà dalla cooperativa sottoposta ad indagini di mercato finalizzate a verificare la affidabilità e correttezza di dette imprese.

 

  1. C) L’azienda si impegna a verificare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, che le imprese, a cui sono affidate in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, operino correttamente nella tenuta dei libri paga, libri matricola e nulla osta di avviamento al lavoro, nonché nella coerente ed integrale assunzione di tutti gli obblighi ed adempimenti di legge e contrattuali con particolare ed esplicito riferimento alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

  1. D) L’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto o del subappalto. Alla impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio gru, impianti di betonaggio).

 

  1. E) La cooperativa, che eventualmente affidi in appalto o subappalto lavorazioni tipicamente edili, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera A). E’ compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.

 

  1. F) La cooperativa è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice, per tutti gli appalti aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato alla precedente lettera A). E’ compito dei delegati sindacali o della R.S.U. di intervenire nei confronti della direzione aziendale per il pieno rispetto di quanto sopra.

 

  1. G) Qualsiasi reclamo e richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alla lettera E), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall’operaio nell’ambito delle lavorazioni oggetto dell’appalto o subappalto.

In caso di controversia, ferma l’applicazione delle norme di cui all’art. 37 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o subappaltante e dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice.

 

  1. H) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l’affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.

 

Le parti concordano che il ricorso all’appalto e al subappalto, quando riguarda le fasi costruttive che comportano lavorazioni tipicamente edili, non deve avere carattere generalizzato e non è consentito quando comprometta l’occupazione dei lavoratori dell’impresa idonei alle lavorazioni medesime.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell’esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate all’inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore.

 

– Chiarimento a verbale –

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

 

[12] Art. 6 Secondo livello di contrattazione collettiva

 

  1. A) Sede e competenze del contratto collettivo di secondo livello

 

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale.

Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

In conseguenza di quanto sopra previsto, alla contrattazione integrativa territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore all’1/7/2011 e con valenza triennale:

 

  1. a) determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

 

  1. b) determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 60;

 

  1. c) determinazione, con decorrenza non anteriore all’1/7/2011 dell’Elemento Variabile della Retribuzione territoriale (EVR) secondo i requisiti indicati nei successivi commi 4, 5 e seguenti del presente punto A);

 

  1. d) attuazione di cui all’art. 58 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;

 

  1. e) determinazione dell’indennità per gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, secondo i criteri fissati nell’art. 60;

 

  1. f) aspetti applicativi della disciplina della trasferta, nell’ambito della regolamentazione di cui agli artt. 61 e 91 del CCNL;

 

  1. g) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie di cui all’art. 55;

 

  1. h) modalità di attuazione dell’appalto e del subappalto di cui alla lett. a) dell’art. 5;

 

  1. i) ripartizione dell’orario normale di lavoro, che salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, può essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

 

  1. j) regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto o di indennità sostitutive in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;

 

  1. k) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;

 

  1. l) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 29, lett. D);

 

  1. m) regolamentazione, in funzione delle specifiche condizioni operative esistenti territorialmente, di una indennità giornaliera per i lavoratori comandati alla guida dei pulmini aziendali adibiti al trasporto delle maestranze da e per i cantieri, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini delle nozioni di lavoro effettivo e di orario di lavoro;

 

  1. n) definizione del trattamento economico di reperibilità per i lavoratori ai quali il datore di lavoro richieda, per iscritto, di essere reperibili secondo quanto previsto dall’art. 47-bis (Reperibilità) del presente CCNL.

 

Alle organizzazioni territoriali delle centrali cooperative e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

 

  1. adempimenti connessi all’attuazione della disciplina dell’istituto dell’anzianità professionale edile;

 

  1. costituzione e funzionamento dell’Organismo territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente del lavoro, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale;

 

  1. determinazione della misura complessiva del contributo dovute alle Casse edili;

 

  1. determinazione di cui al 3° comma dell’art. 74;

 

  1. determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi tre giorni oggetto di carenza.

 

L’elemento variabile della retribuzione (EVR) di cui alla lettera c) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio; esso non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per la sua determinazione saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

 

  1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;

 

  1. monte salari denunciato in Cassa Edile;

 

  1. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di assenza dal lavoro e di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

 

  1. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall’ISTAT.

 

Sarà concordato in sede territoriale un solo ulteriore indicatore.

Le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono stabilire a livello locale, per le circoscrizioni di propria competenza ed entro la misura massima fissata dalle parti nazionali, la specifica percentuale di EVR in base a valutazioni concernenti il complessivo stato del settore nel territorio di competenza e nel rispetto delle decorrenze previste dal precedente terzo comma.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le relative incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno poi al raffronto dei cinque indicatori territoriali, su un arco temporale triennale. Saranno presi a raffronto due trienni: il primo dei quali composto dall’ultimo anno di cui si hanno a disposizione tutti i dati relativi ai cinque indicatori e dai due anni immediatamente precedenti; il secondo composto dal penultimo anno di cui si hanno i dati disponibili e dai due a quest’ultimo precedenti (Es: triennio 2010-2009-2008, vs. 2009-2008-2007; 2011-2010-2009 vs. 2010-2009-2008; 2012-2011-2010 vs. 2011-2010-2009).

Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti e ai fini della sua determinazione, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali degli indicatori la cui variazione sia pari a zero o positiva, ciò sino al 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente. Qualora la variazione di almeno due dei suddetti cinque parametri dovesse risultare pari a zero o positiva, nel caso in cui la somma dei suddetti due pesi ponderali risultasse inferiore al 30%, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% della specifica percentuale massima dell’EVR fissata a livello territoriale. Nell’ipotesi invece in cui la somma delle incidenze ponderali dei parametri, o anche l’incidenza di un solo parametro, risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Qualora il numero dei parametri, con variazione pari a zero o positiva, fosse superiore a due, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno ogni anno per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale poi, qualora la predetta percentuale sia pari o superiore al 30%, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

 

  1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;

 

  1. volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

 

E’ data facoltà alle rappresentanze territoriali di confermare o sostituire uno o entrambi i parametri sopra indicati con altrettanti, ritenuti più idonei e coerenti a misurare la situazione economica delle imprese cooperative del territorio.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L’impresa confronterà l’andamento dei propri parametri nei due trienni, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora le variazioni dei suddetti due parametri risultassero pari a zero o positive, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora solo uno dei suddetti parametri avesse una dinamica negativa, l’azienda dovrà erogare l’EVR esclusivamente nella misura del 30%.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà, oltre al 30% di cui al comma precedente, anche il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%; ciò attivando la seguente procedura:

 

– l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’associazione territoriale cooperativa di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone contestuale comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

 

– analoga procedura dovrà essere osservata dalle imprese cooperative non aderenti ad alcuna associazione cooperativa firmataria del contratto territoriale, fermo restando che, in questo caso, l’autodichiarazione andrà resa a tutte le associazioni cooperative firmatarie dell’integrativo;

 

– le suddette associazioni informeranno con sollecitudine le organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiveranno un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa cooperativa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate, ovvero dei due parametri aziendali eventualmente modificati dalle organizzazioni territoriali.

 

Le imprese cooperative di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.

L’erogazione dell’EVR, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

 

 Tempi e procedure della contrattazione di secondo livello

 

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i tre mesi successivi alla data della presentazione della piattaforma e comunque sino alla data del termine del mese successivo alla scadenza dell’integrativo da rinnovare, le parti non assumeranno iniziative unilaterali e non procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Per la durata della procedura di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall’adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

Le clausole degli accordi territoriali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

La titolarità della contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti nel presente articolo, spetta alle Organizzazioni territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni nazionali delle cooperative e alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto quanto stabilito nell’accordo intercategoriale del 18/12/2009, è confermata la proroga per l’anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

 

– Dichiarazione a verbale –

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall’avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.

 

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Articolo modificato dal Verbalei di accordo 26/4/2010

 

[13] Art. 6/BIS Elemento variabile della retribuzione

 

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore all’1/7/2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l’elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all’art. 38.

L’elemento variabile della retribuzione terrà conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

– Nota a verbale –

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

– Dichiarazione congiunta –

l’ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

 

Articolo inserito dal Verbale di accordo 1/7/2014

 

[14] Art. 6/TER Accordi locali

 

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore all’1/1/2015.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

 

  1. a) alla ripartizione dell’orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

 

  1. b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

 

  1. c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell’art. 20;

 

  1. d) alla determinazione dell’indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;

 

  1. e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa;

 

  1. f) alla determinazione dell’elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;

 

  1. g) alle attuazioni di cui all’art. 18;

 

  1. h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art. 21;

 

  1. i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

 

  1. j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.

 

  1. k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 87.

 

Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore all’1/7/2015.

 

L’elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

 

  1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;

 

  1. monte salari denunciate in Cassa Edile;

 

  1. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

 

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

 

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell’EVR.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

 

  1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;

 

  1. volume d’affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

 

Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda d erogare l’EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

 

  1. l’impresa renderà un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

 

  1. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

 

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l’erogazione dell’EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

 

  1. alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile, ai sensi dell’art. 29;

 

  1. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;

 

  1. all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

 

  1. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;

 

  1. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;

 

  1. all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 91;

 

  1. alle determinazioni di cui all’art. 37, relativo alle quote sindacali;

 

  1. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

 

Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

 

Articolo inserito dal Verbale di accordo 1/7/2014

 

[15] Art. 7 Rappresentanza sindacale unitaria

 

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal protocollo di intesa del 13/9/1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), sottoscritto da Lega Nazionale Cooperative e Mutue, Confederazione Cooperative Italiane, Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue:

 

  1. Le parti si danno atto che la R.S.U. costituisce la rappresentanza sindacale aziendale unitaria dei lavoratori della cooperativa occupati nella unità produttiva. Pertanto essa sostituisce il Consiglio dei delegati di cui all’art. 7 del CCNL 1/3/1991 e subentra alle rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20/5/1970, n. 300 e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.

Per il numero dei componenti la R.S.U. e per le modalità di costituzione delle stesse valgono le disposizioni dell’accordo in materia del 13/9/1994 tra LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE e A.G.C.I. con CGIL, CISL, UIL.

 

  1. Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l’impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, I’impresa mandataria o capofila, occupi nell’unità produttiva meno di 16 dipendenti, si procede all’elezione di un rappresentante sindacale unitario dell’impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell’impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL per edilizia.

Sulla base dei requisiti numerici di cui al comma precedente, il rappresentante sindacale unitario dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nell’unità produttiva dipendenti dall’impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per I’unità produttiva medesima.

Il rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti occupati nel cantiere, individuato secondo i criteri di cui al primo comma, scende al di sotto di 16.

A tale rappresentante spetta un permesso mensile di otto ore retribuite per I’espletamento delle proprie funzioni.

 

  1. Per i rapporti con la Cooperativa la RSU, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, può avvalersi di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito.

Nell’esercizio dei suoi compiti la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri componenti la RSU e/o da lavoratori specificatamente interessati in relazione alle materie in discussione.

 

  1. E’ compito della RSU intervenire nei confronti della Cooperativa per la verifica del puntuale rispetto delle norme del CCNL e del contratto collettivo territoriale applicabile nell’unità produttiva e pertanto, sulle seguenti specifiche materie:

 

– organizzazione del lavoro nell’impresa e nel cantiere;

 

– prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il rappresentante per la sicurezza;

 

– distribuzione dell’orario di lavoro previsto dal CCNL e dall’integrativo territoriale ed istituti collegati (calendario ferie, ROL);

 

– inquadramento dei lavoratori nelle qualifiche e nei livelli;

 

– diritto allo studio e formazione professionale;

 

– gestione delle situazioni di difficoltà o crisi aziendale, con ricadute sull’occupazione;

 

– la dinamica delle qualifiche e delle retribuzioni.

 

  1. Per l’espletamento dei propri compiti, le RSU hanno complessivamente a loro disposizione un monte annuo di permessi di otto ore retribuite, così determinate:

 

– da 1 a 70 dipendenti: 3 permessi al mese;

 

– da 71 a 200 dipendenti: 6 permessi al mese;

 

– oltre 200 dipendenti: 9 permessi al mese

 

– Dichiarazione a Verbale –

Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con le nuove norme.

 

[16] Art. 8 Assemblee

 

Nell’unità produttiva (cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell’orario di lavoro nonché, nei limiti di dodici ore annue retribuite, durante l’orario di lavoro.

Le parti convengono che le 12 ore annue retribuite per assemblee sui luoghi di lavoro potranno essere utilizzate secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale sottoscritto in data 13/9/1994.

Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all’interno dell’unità produttiva.

Per le assemblee durante l’orario di lavoro, nel limite complessivo di dodici ore nell’anno solare, è corrisposta al lavoratore la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3) dell’art. 64 e dalla maggiorazione di cui all’art. 58, ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell’art. 80.

 

[17] Art. 9 Affissione

 

Le rappresentanze sindacali aziendali aderenti alle Associazioni Nazionali firmatarie del presente contratto hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi predisposti dalla Cooperativa in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

[18] Art. 10 Cariche sindacali e pubbliche

 

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese cumulabili nell’arco dell’anno sociale, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette all’azienda da cui il lavoratore dipende.

Nel caso di cui al primo comma è dovuta la normale retribuzione costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 64 e della maggiorazione di cui all’art. 58 ovvero dalla diversa percentuale di maggiorazione in atto territorialmente, e per gli impiegati e quadri dagli elementi dal n. 1 al n. 14 dell’art. 80.

Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali o provinciali si fa rinvio alle disposizioni di legge.

 

[19] Art. 11 Accordi generali

 

Gli accordi di carattere generale vigenti anche se non esplicitamente richiamati si considerano parte integrante del presente contratto.

 

[20] Art. 12 Normalizzazione dei rapporti sindacali

 

Le organizzazioni nazionali contraenti convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

 

[21] Art. 13 Estensione di contratti stipulati con le altre associazioni

 

Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Associazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiani, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall’invito rivolto dalle Associazioni nazionali delle cooperative stipulanti il presente contratto alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.

 

[22] SEZIONE SECONDA – Regolamentazione comune agli operai, agli impiegati, quadri

 

[23] Art. 14 Classificazione dei lavoratori

 

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 livelli professionali, cui corrispondono

altrettanti valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate: i livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese.

La retribuzione oraria degli operai, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari; l’ammontare così ottenuto viene moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore a norma di legge e di contratto.

Gli otto livelli di minimo tabellare avranno un rapporto fra loro basato sulla seguente scala parametrale:

 

Livello Paramentro
250
210
180
153
136,5
127
114
100

 

Livello 8° (par. 250)

 

Declaratoria:

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali- in collaborazione con i dirigenti dell’impresa – sulla base delle strategie e dei piani della Cooperativa sono responsabili della gestione di unità organizzativa di particolari rilevanza aziendale, caratterizzate da notevole complessità tecnologica e/o gestionale: essi rispondono del raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget della loro unità, alla cui definizione hanno direttamente contribuito.

 

Livello 7° (par. 210)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali – con ampia facoltà d’iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’attuazione dei programmi concordati – coordinano e gestiscono unità organizzative complesse;

oppure i lavoratori che svolgono – sulla base di una consolidata e diversificata esperienza – un ruolo specialistico, che contribuisca in maniera significativa ai risultati funzionali del loro settore. I suddetti lavoratori operano con responsabilità dei risultati conseguiti.

 

Profili professionali:

 

– Lavoratori responsabili di grandi commesse e/o progetti, che, all’interno degli obiettivi gestionali ed economici loro affidati, coordinano le varie fasi della commessa e ne garantiscono l’integrazione operativa ed organizzativa nonché il rispetto dei tempi, con particolare attenzione alla gestione complessiva del contratto, rispondendo infine dei risultati economici e gestionali della stessa.

– Responsabile di grandi commesse e/o progetti.

– Responsabile di aree.

 

– Lavoratori che, sulla base dei programmi concordati con la direzione della cooperativa, organizzano, gestiscono e controllano unità organizzative complesse (settori produttivi, servizi ecc.); essi sono responsabili degli obiettivi funzionali assegnati alla loro unità, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’area aziendale in cui operano ed infine rispondono delle risorse loro affidate, con particolare riferimento allo sviluppo professionale dei loro collaboratori.

– Responsabile di settore produttivo.

– Responsabile di servizio.

 

– Lavoratori che, in base agli obiettivi loro assegnati, progettano e realizzano sistemi informativi molto complessi e tecnologicamente avanzati, in cui abbiano particolare rilevanza gli aspetti innovativi sia di software (linguaggi, programmi) che di hardware (scelta e dimensionamento nuove apparecchiature), con particolare attenzione alle esigenze funzionali ed alle dimensioni organizzative dell’azienda ed all’ottimazione dei risultati.

– Analista/sistemista EDP.

 

– Lavoratori che, svolgono funzioni specialistiche di particolare complessità e rilevanza, nonché mansioni preminenti di significativo supporto alle direzioni aziendali gestendo rapporti altamente qualificati verso l’esterno, utilizzando sulla base di una prolungata esperienza nello specifico settore sistemi e tecnologie particolarmente avanzate e dimostrando una effettiva capacità d’integrare la propria funzione con quella dei settori correlati: essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi affidati a loro ed al loro settore.

– Tecnico specialista senior in calcoli e strutture.

– Tecnico specialista senior in ricerca tecnologica.

– Tecnico specialista senior in finanza e controllo.

– Tecnico specialista senior in attività commerciale.

– Tecnico specialista senior in personale ed organizzazione.

 

Livello 6° (par. 180)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche o amministrative, che richiedono un’elevata preparazione professionale e una consolidata e differenziata esperienza, con un buon grado di autonomia e di iniziativa nell’ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.

 

Profili professionali:

 

– Lavoratori che, in servizi ed uffici degli obiettivi loro affidati – sono responsabili della impostazione e gestione di analisi, verifiche, controlli dei fatti amministrativi; a tal fine formulano sintesi necessarie alle stesura di piani previsionali, bilanci ed altri documenti economici, coordinano altri lavoratori e sono responsabili della interpretazione di norme specifiche del loro campo di attività.

 

– Lavoratori che progettano, con responsabilità dei risultati finali, procedure di elaborazione automatica di dati, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti dei dati, definendo le specifiche dei programmi e le modalità di gestione, con conoscenza dei flussi di lavoro e delle interrelazioni organizzative.

– Analista EDP.

 

– Lavoratori che dirigono e controllano l’attività di cantieri di grande dimensione, coordinando la realizzazione dei programmi ed ottimizzando tutte le risorse: in particolare seguono l’andamento gestionale tecnico-economico del cantiere, sulla base dei dati consuntivi e degli indicatori di efficacia ed efficienza preventivamente concordati, essendo responsabili del raggiungimento degli obiettivi economici e dei livelli di qualità affidati.

– Direttore di cantiere.

 

– Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l’attività di più centrali di betonaggio.

 

– Lavoratori che, nell’ambito dei servizi ed uffici tecnici, svolgono funzioni specialistiche di analisi, calcolo, progettazione necessaria all’acquisizione e/o alla realizzazione lavori, approntando soluzioni tecniche ed operative con responsabilità della loro qualità ed efficacia.

– Tecnico specialista in preventivazione.

– Tecnico specialista in programmazione.

– Tecnico specialista in calcolo strutturale.

– Tecnico specialista in attività commerciale.

– Tecnico specialista in personale ed organizzazione.

 

– Capi cantiere che hanno responsabilità dell’intero ciclo produttivo e dei risultati gestionali complessivi, in cantieri di grande dimensione e complessità, ove sono richieste comprovata e diversificata esperienza e capacità d’autonomia e iniziativa, nonché ampia conoscenza dei sistemi e delle tecnologie costruttive utilizzate.

 

– Responsabile del cantiere di restauro

– Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera,cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Soprintendenze per quanto di competenza.

 

– Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile,e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

 

Archeologo Responsabile

– impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito scientifico del medesimo. Con competenze tecnico scientifiche, diagnostiche, progettuali, esecutive, amministrative e metodologiche cura tutte le fasi operative e scientifiche, nonché la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e all’esecuzione dello scavo. Coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con la DL e le Soprintendenze di Competenza.

 

Livello 5° (par. 153)

 

Declaratoria

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia funzionale nell’ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza tecnica o amministrativa e comprovata esperienza comunque acquisita nel campo della propria attività.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.

 

Profili professionali:

 

– Riparatori meccanici che svolgono e programmano la grande e totale revisione e riparazione di tutte le macchine pesanti per lavori di armamento ferroviario o stradali o industriali, in grado di garantirne le caratteristiche funzionali prescritte.

 

– Lavoratori responsabili del montaggio e smontaggio delle gru in dotazione all’azienda, con capacità di intervento nella revisione e manutenzione straordinaria delle stesse che coordinano all’occorrenza altri addetti.

 

– Lavoratori addetti al coordinamento della preparazione del varo di travi precompresse o di casseforme mobili per getto di travi in ponti e viadotti di grandi dimensioni.

 

– Addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all’interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull’infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione.

 

– Addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all’interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l’alloggiamento dei cavi di armatura.

 

– Imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all’approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere.

 

– Responsabili di grande e complessa centrale di betonaggio, che gestiscono direttamente le commesse per terzi e interne, essendo responsabili della programmazione, dell’organizzazione del lavoro, dei risultati e del coordinamento, all’occorrenza di altri addetti.

 

– Capi cantiere che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione in cantieri di media complessità, con responsabilità dei risultati assegnati alla loro unità produttiva, con un’approfondita esperienza e conoscenza dell’intero ciclo produttivo.

 

– Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale.

 

– Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l’operatore di centrale di 4° livello.

 

– Lavoratori che – all’interno dei sistemi amministrativi adottati – contabilizzano dati, imputano, sistemano e chiudono conti, elaborano sintesi preventive e/o consuntive necessarie alla gestione.

 

– Lavoratori che, sulla base di metodologie esistenti, traducono in programmi per l’elaboratore elettronico problemi tecnici e/o amministrativi, curandone l’avviamento e gli adeguamenti eventuali con responsabilità dei risultati.

– Programmatore EDP.

 

– Lavoratori che, con buona conoscenza in campo tecnico e tecnico-amministrativo, impostano coordinano l’intero ciclo produttivo in cantieri di media dimensione, con responsabilità dei risultati tecnici ed economici: ovvero che collaborano, in unità produttive di grandi dimensioni, con un tecnico di livello superiore.

 

– Lavoratori che, nell’ambito di servizi od uffici tecnici di supporto alla produzione, svolgono con competenza compiti specialistici di prevenzione o programmazione lavori o approvvigionamento o calcolo strutturale.

 

– Disegnatori che sviluppano od elaborano complessivi, risolvendo problemi e difficoltà interpretative del progetto, coordinando all’occorrenza lavoratori meno esperti.

 

– Assistente di cantiere del recupero

– Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l’esecuzione dei lavori in base a disegni a progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell’ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l’area recupero e conservazione.

 

– Capocantiere di edilizia storica

– Lavoratore altamente qualificato, ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha conoscenze e competenze specialistiche nell’intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.

 

– Restauratore di beni culturali

– Lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. E’ in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio.

Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell’intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.

Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.

Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di “Restauratore di beni culturali”

 

– Archeologo addetto al cantiere

– Lavoratore altamente specializzato che in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche nonché precise conoscenze di cultura materiale, ha la gestione operativa del cantiere di scavo. Ha le necessarie competenze per le attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.

 

Livello 4° (par. 136,5)

 

Declaratoria:

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono un ruolo produttivo caratterizzato da piena autonomia professionale all’interno del cantiere, del reparto o della squadra e per il quale è richiesta elevata specializzazione, capacità esecutiva e conoscenze specifiche sui metodi e sulle tecniche operative impiegate nelle lavorazioni alle quali sono addetti.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono funzioni specializzate di carattere tecnico o amministrativo per le quali è necessaria una buona preparazione ed esperienza di lavoro.

 

Profili professionali:

 

– Lavoratori che, possedendo capacità di interpretazione analitica del disegno e coordinando all’occorrenza altri lavoratori, determinano nell’organizzazione del lavoro le specifiche modalità operative e svolgono ampia autonomia esecutiva:

– Iavorazioni di muratura di tipo tradizionale ad elevata specializzazione. quali tracciamenti di tutti i tipi, rivestimenti e pavimentazioni particolarmente complessi, muri a faccia vista, montaggi complessi di scale, finestre, soglie e bancali;

– realizzazione di casseforme in legno e metalliche per armature di opere in cemento armato di qualsiasi tipo e complessità, effettuandone i relativi tracciamenti;

– realizzazione e posa in opera di qualsiasi tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato, con buona conoscenza delle macchine specifiche.

 

– Lavoratori che, con ampia autonomia operativa conducono e manovrano macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e funzionamento, nonché con esperienza operativa sui vari tipi di terreno: essi curano la manutenzione ordinaria dei mezzi e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive nell’unità.

 

– Lavoratori che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conducono gru di grandi dimensioni e complessità in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire.

 

– Lavoratori che coordinano ed organizzano squadre di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, interpretando schemi e disegni esecutivi e curando in particolare l’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.

 

– Lavoratori, in possesso di elevata specializzazione e capacità di interpretazione analitica di disegni o schemi funzionali, che individuano e valutano guasti su macchine e impianti di cantiere, di cui realizzano la manutenzione preventiva, eseguendo interventi di elevato grado di difficoltà.

– Meccanico.

– Elettro-meccanico.

– Elettricista.

 

– Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.

 

– Lavoratori che nell’ambito di uffici amministrativi su procedure operative stabilite rilevano, riscontrano, ordinano dati anche diversi, elaborando analisi, contabilizzazioni, situazioni riepilogative; oppure lavoratori che operano in autonomia sull’elaboratore elettronico per le fasi di preparazione, avvio e gestione tecnico-operativa, con responsabilità sulla corretta esecuzione del lavoro. Operatore EDP.

 

– Lavoratori che, all’interno di cantieri di limitata complessità tecnico-organizzativa, curano lo svolgimento delle attività di programmazione, esecuzione e contabilizzazione lavori, ovvero che con tali funzioni collaborano con un tecnico di livello superiore.

 

– Lavoratori che traducono progetti in particolare esecutivi, sulla base di indicazioni e documentazioni esistenti.

 

– Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

 

– Lavoratori in grado di coordinare e controllare l’attività di uffici di limitata complessità tecnico-organizzativa.

 

– Operatore per il recupero architettonico

– Lavoratore che, nell’ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. E in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.

 

– Operatore per il restauro di beni culturali

– Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate. Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d’arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.

Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.

 

– Operatore archeologico

– Lavoratore che, in possesso delle specifiche competenze archeologiche, grafiche, stratigrafiche, sia in grado di gestire dal punto di vista scientifico un contesto archeologico sulla base di indicazioni metodologiche fornite.

 

Livello 3° (par. 127)

 

Declaratoria:

 

Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati che svolgono, sulla base di indicazioni ricevute, un ruolo produttivo caratterizzato da una certa autonomia e per il quale è necessaria una specifica capacità di esecuzione conseguente ad esperienza lavorativa ed a competenza pratica.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che svolgono compiti tecnici od amministrativi, per i quali è necessaria una adeguata capacità professionale ed una pratica di lavoro conseguente ad esperienza e preparazione tecnico-pratica.

 

Profili professionali:

 

– Lavoratori che eseguono con comprovata capacità esecutiva e autonomia operativa:

– complesse lavorazioni di muratura, quali muri a faccia vista, getto di solai, pavimenti e rivestimenti, fognature, montaggio soglie, bancali e scale;

– complesse lavorazioni di carpenteria – con cognizione del disegno – quali casserature in legno o metalli che per vari tipi di faccia vista, piombatura pilastri e pareti;

– complesse lavorazioni del ferro, con capacità di lettura del disegno, eseguendo qualsiasi tipo di armatura con assemblaggio e posa in opera per travi, pilastri e fondazioni;

– operazioni di montaggio di elementi prefabbricati in cantieri, di opere di edilizia residenziale, sociale, industriale.

 

– Lavoratori che, in sintonia con le fasi di lavorazione del cantiere, con autonomia operativa conducono macchine operatrici semoventi con responsabilità del rifornimento e della normale manutenzione del mezzo, segnalando se del caso esigenze di riparazione e manutenzione straordinarie.

 

– Lavoratori che con adeguata visione delle fasi di lavorazione e in base ad indicazioni generali, eseguono su gru di medie dimensioni operazioni relative al cantiere, con sufficiente autonomia, provvedendo alla normale manutenzione del mezzo.

 

– Lavoratori che con conoscenza degli schemi elettrici e in autonomia operativa, installano impianti elettrici di cantiere montandone i quadri ed eseguendone la manutenzione ordinaria.

 

– Lavoratori che con conoscenza di schemi elettrici o meccanici, provvedono all’individuazione di guasti, alla riparazione ordinaria e alla manutenzione preventiva di mezzi di cantiere, impianti e attrezzature varie, ed all’occorrenza collaborano con adeguata specializzazione con altri lavoratori nell’esecuzione di interventi richiedenti una più elevata capacità.

 

– Lavoratori che, con conoscenza di schemi e disegni in autonomia operativa eseguono il montaggio di pezzi speciali nelle condutture di acquedotti e gasdotti.

 

– Lavoratori che – con adeguata esperienza e autonomia operativa – conducono in cantieri centrali di betonaggio semiautomatiche e automatiche e sono in grado di confezionare in modo ottimale i calcestruzzi e le malte, cosi come di effettuare la normale manutenzione della centrale.

 

– Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

 

– Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere ; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri etc.

 

– Posatore di rivestimenti, mosaicista; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

 

– Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel secondo livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.

 

– Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

 

– Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

 

– Lavoratori che compiono attività di normale complessità su indicazioni e/o procedure prefissate.

– Addetto segreteria.

– Addetto operazioni tecniche o contabili ricorrenti.

– Addetto ai lucidi e particolarista.

 

– Aiuto operatore restauro

– Lavoratore che, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche attraverso corsi di formazione, coadiuva, con semplici operazioni, l’operatore, nell’ambito degli interventi di restauro.

 

– Addetto allo scavo archeologico

– Lavoratore che, in possesso di competenze tecnico pratiche e conoscenze conseguite anche attraverso corsi di formazione professionale, esegue sui cantieri di scavo archeologico, mediante le metodologie indicate dai livelli superiori, semplici mansioni esecutive comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo.

 

Livello 2° (par. 114)

 

Declaratoria:

 

Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati che svolgono attività produttive per le quali è richiesta normale capacità esecutiva, acquisita tramite esperienza lavorativa e formazione professionale.

Rientrano inoltre in questo livello i lavoratori che – nell’ambito di servizi o uffici – svolgono compiti esecutivi e ricorrenti, per i quali è necessaria una normale pratica e qualificazione professionale.

 

Profili professionali:

 

– Lavoratori che eseguono sotto la guida e in aiuto a lavoratori più esperti:

– normali lavorazioni di muratura come ad esempio muri comuni di tutti i tipi, intonaci, getto di calcestruzzo e solai, assistenza al montaggio impianti;

– normali lavorazioni di carpenteria, quali tavolati in legno per travi e spessori, pilastri e fondazioni, montaggio di casseformi metalliche, di semplici strutture, armature per balconi, terrazzi ecc.;

– normali lavorazioni deI ferro, con generica conoscenza deI disegno, quali tranciatura, piegatura, assembIaggio e posa in opera.

 

– Lavoratori che conducono e manovrano macchine operatrici di piccoIe dimensioni o gru a traliccio medio-piccoIe o mezzi di trasporto di piccoIe dimensioni.

 

– Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

 

– Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.

 

– Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (scucicuci).

 

– Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

 

– Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell’impianto.

 

– Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.

 

– Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l’alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale.

 

– Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede all’ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.

 

Livello 1° (par. 100)

 

Appartengono a questo livello i lavoratori che svoIgono attività produttiva o di aiuto aIIa produzione oppure sempIici Iavori di ufficio: attività per Ie quaIi non occorrono conoscenze professionali e precedenti esperienze di Iavoro.

 

Profili professionali:

 

– Addetti pulizie e/o carico scarico.

 

– Addetti a lavori di scavo non a sezione obbligata.

 

– Addetti aIIo smontaggio di stampi e pulizia degli stessi.

 

– Lavoratori in ufficio, di primo inserimento, con compiti semplici.

 

– Centralinista.

 

– Fattorino.

 

– Dattilografa.

 

– Perforatrice.

 

Agli effetti del comma precedente, si considera personale impiegatizio di primo inserimento quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende cooperative, un biennio di servizio nella specifica mansione.

 

– Nota a verbale –

Si precisa che per le funzioni tecnico-gestionali di produzione, ove si richiama l’attributo della complessità e/o della dimensione del cantiere, ci si riferisce espressamente ad una valutazione combinata deI fatturato, deIIe caratteristiche organizzative del cantiere, delle tecnologie impiegate e dei risultati da raggiungere.

 

– Norme transitorie –

1) Data Ia disparità di situazioni organizzative, di dimensioni aziendali e di tecnoIogie adottate, a Iivello territoriale o aziendale potranno essere individuati nuovi profili professionali, che consentano un più obiettivo inquadramento dei lavoratori sulla base delle declatatorie generali previste dal presente articolo.

2) Ai lavoratori, specie se giovani assunti senza aIcuna preparazione, verrà garantito – anche attraverso la rotazione e Ia poIivaIenza deIle mansioni – un rapido processo di quaIificazione e/o di specializzazione che favorisca Ia acquisizione di una più eIevata capacità professionaIe.

 

Laureati e diplomati

 

I Iaureati in specialità tecniche inerenti aII’industria ediIizia (ingegneri, architetti e simili), in speciaIità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i dipIomati di scuole medie superiori in speciaIità tecniche inerenti aIl’industria edilizia (geometri, periti commerciaIi) non possono essere inquadrati, in sede di assunzione, in categoria inferiore aI 5° Iivello per i Iaureati ed al 3° livello per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti aI Ioro titoIo di studio.

Il titolo di studio deve essere presentato all’impresa all’atto dell’assunzione.

 

– Dichiarazione comune –

Gruppo di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale.

Le parti stipulanti, in considerazione dei cambiamenti organizzativi, tecnologici e professionali intervenuti nel corso degli anni nel comparto delle costruzioni e nelle aziende edili e che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro composto da 6 componenti per ciascuna parte, cui è attribuito il compito di verificare la necessità di produrre un aggiornamento del sistema di inquadramento professionale vigente, sottoponendo alla decisione finale delle Parti stipulanti le eventuali proposte modificative e/o integrative dell’attuale disciplina contrattuale in materia.

Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro il mese di dicembre 2008 e dovrà presentare le proprie proposte entro il 31/4/2009.

Il Gruppo di lavoro, nello svolgimento della propria attività, dovrà:

 

  1. effettuare l’analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale sistema di classificazione, mediante l’introduzione di nuove figure professionali, la revisione delle competenze delle figure tradizionali, la revisione dei periodi di preavviso;

 

  1. tenere nella dovuta considerazione, anche in relazione al necessario processo di armonizzazione con il restante sistema contrattuale edile, le peculiarità che, in materia di inquadramento professionale, sono state espresse dalla contrattazione nazionale cooperativa;

 

  1. valorizzare gli elementi prodotti, in materia di inquadramento ed indennità, dalla contrattazione integrativa del Movimento Cooperativo, evitando comunque la cumulabilità tra istituti e riconoscimenti con medesime finalità;

 

  1. evitare di definire soluzioni che comportino, direttamente od indirettamente, meccanismi automatici di avanzamento professionale non ancorati alla effettiva valutazione delle capacità professionali espresse dai singoli lavoratori nel processo produttivo, ciò anche in considerazione del ruolo attivo da sempre esercitato, per tali materie, dalle RSU all’interno delle imprese cooperative;

 

  1. verificare la introducibilità di elementi gestionali di flessibilità nel sistema di classificazione, in un contesto di coerenza con la professionalità acquisita dai singoli lavoratori.

 

Resta inteso che, in considerazione della predetta valenza generale del sistema di classificazione professionale, le soluzioni finali adottate dovranno risultare omogenee per tutti i CCNL del settore edile.

Le Parti stipulanti convengono fin d’ora che, quale che sia il nuovo sistema di classificazione scelto e dopo una loro valutazione sulla ricaduta complessiva del nuovo impianto sui costi contrattuali, il reinquadramento dei lavoratori dovrà avvenire con il necessario equilibrio e la dovuta gradualità.

Infine, le Parti ritengono opportuno che tutte le Associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, nell’affrontare il tema dell’inquadramento professionale nell’edilizia, richiamino all’attenzione del Governo l’esigenza di una più adeguata disciplina normativa dei lavori usuranti, con riferimento a specifiche mansioni lavorative nel settore delle costruzioni.

 

– Dichiarazione comune –

E’ istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato di lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31/12/2008.

 

[24] Art. 15 Quadri

 

Ai sensi delIa Iegge 13/5/1985 n. 190 e deIIa Iegge 2/4/1986 n. 106 si concorda quanto segue:

 

1) L’individuazione e I’inserimento neIIa categoria Quadri andranno effettuati daIIa Cooperativa neIl’ambito dei Iavoratori con funzioni direttive dei IiveIli 8° e 7°. TaIe individuazione andrà attuata – aII’interno deIIo specifico sistema organizzativo e professionaIe deIla Cooperativa – suIla base di un sistema di vaIutazione professionaIe riferito aI criterio oggettivo deI ruoIo svolto e aI criterio soggettivo deIla professionalità espressa.

In taI senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza ai due suddetti IiveIIi ed appartenenza aIIa categoria Quadri.

La suddetta individuazione sarà oggetto di confronto fra Ie parti in sede aziendaIe. Ove fosse necessario, verranno definiti a livello d’impresa specifici profiIi professionaIi Quadri, che dovranno essere strettamente riferiti alla seguente declaratoria:

 

– appartengono alla categoria Quadri i Iavoratori subordinati, che – pur non facendo parte deIIa categoria dirigenti – svoIgono in maniera continuativa e dietro formaIe incarico della Cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e delIa attuazione degli obiettivi deII’impresa, o in quanto coordinano e gestiscono una significativa unità organizzativa od in quanto svoIgono funzioni speciaIistiche di elevata consoIidata vaIenza e professionalità.

 

TaIi Iavoratori sono caratterizzati da notevoIe capacità d’assunzione di responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali ed integrati.

 

2) ln reIazione a quanto sopra, in sede di prima applicazione, I’attribuzione della categoria di quadro ai Iavoratori interessati dovrà essere effettuata entro cinque (5) mesi dalIa stipula del CCNL.

 

3) Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà riconosciuta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile di Euro 75,00.

A decorrere dall’1/6/2008 la misura minima mensile dell’indennità è elevata ad euro 150,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all’importo di euro 150,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.

A decorrere dall’1/7/2010 la misura minima mensile dell’indennità è elevata ad Euro 170,00. Con medesima decorrenza saranno adeguate all’importo di Euro 170,00 le indennità di funzione già in precedenza applicate in misura inferiore.

Tale indennità di funzione assorbe – sino a concorrenza – eventuali indennità, comunque denominate, espressamente corrisposte con accordo sindacale a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico svolto da lavoratori con funzioni direttive. Essa non potrà invece assorbire l’indennità prevista – ad un diverso titolo – dall’art. 82 CCNL.

A livello aziendale le parti potranno convenire variazioni della misura relativa all’indennità di funzione in riferimento ad eventuali mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore.

Detta indennità sarà corrisposta per tutte le mensilità previste dal CCNL, nonché ai fini del calcolo del T.F.R

 

4) In riferimento aIIa funzione dei Quadri, Ia Cooperativa coinvolgerà sugIi obiettivi tali Iavoratori, tramite I’informazione suIle strategie, i programmi ed i risultati dell’impresa, nonché tramite Ia diretta partecipazione alla definizione degli obiettivi del settore di loro competenza.

InoItre Ia Cooperativa promuoverà, o direttamente o tramite strutture formative esterne, Ia formazione tecnoIogica, organizzativa e gestionale dei quadri, affinché possano svoIgere adeguatamente il Ioro ruoIo: queste attività formative saranno materie d’informazione e confronto fra Cooperativa ed organizzazione sindacale.

 

5) La Cooperativa, ai sensi deII’art. 2049 c.c. e delI’art. 5 delIa Iegge n. 190/1985 è tenuta ad assicurare iI quadro contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti a colpa arrecati dal lavoratore nello svolgimento del suo ruolo.

L’azienda assicurerà al Quadro – anche attraverso eventuale polizza assicurativa – I’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del lavoratore medesimo, per fatti direttamente connessi allo svolgimento del suo ruolo.

 

6) Dietro formale autorizzazione della Cooperativa, ai Quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e/o di utilizzazione di dati ed informazioni acquisiti nello svolgimento del ruolo stesso: tale facoltà dovrà essere esercitata dal lavoratore nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall’art. 2105 c.c..

 

7) In attuazione dell’art. 6 legge 190/85, l’assegnazione temporanea ad un ruolo di Quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento della categoria di quadri solo dopo un periodo continuativo di 6 mesi di svolgimento del ruolo stesso.

 

8) Al lavoratore con la categoria di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati, salvo diversa espressa disposizione convenuta fra le organizzazioni aderenti alle associazioni nazionali contraenti.

 

9) Il passaggio nella categoria Quadri verrà formalizzato dalla Cooperativa e comunicato con lettera, previa accettazione da parte dell’interessato. Nella lettera di attribuzione della categoria di Quadro dovranno essere indicati e precisati gli aspetti del ruolo che determinano l’appartenenza all’area Quadri.

 

10) Le parti dichiarano che con la presente regolamentazione si è data piena attuazione al disposto della legge 13/5/1985, n.190 per quanto riguarda i Quadri.

 

– Nota a verbale –

In applicazione di quanto previsto al terzo comma dell’art. 2 della legge 190/1985 si concorda che la parola “impiegati” nel testo del presente contratto deve essere sempre intesa “impiegati e Quadri”.

 

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[25] Art. 16 Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti

 

Per il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.

Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9/12/77 n. 903 e n. 125/91 e successive integrazioni e modificazioni, concordano di costituire, a livello nazionale e regionale, commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:

 

– verificare l’andamento occupazionale femminile;

 

– individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l’accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dal Formedil, dalle Scuole edili o da altri enti od organismi idonei.

 

[26] Art. 17 Tutela della maternità e della paternità

 

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei padri, si fa riferimento alle norme di legge. La misura dell’indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all’art. 22, primo comma, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui al regolamento dell’Anzianità Professionale Edile di cui all’allegato B del presente CCNL (Regolamento dell’anzianita’ professionale edile).

 

[27] Art. 18 Chiamata e richiamo alle armi volontari in servizio civile

 

ll lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell’anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell’impresa nel termine di 30 giorni di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 303.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3/5/1955 n. 370.

Per i volontari in servizio civile si fa riferimento alle normative di legge in vigore.

 

[28] Art. 19 Permessi

 

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l’impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

 

[29] Art. 20 Lavoratori stranieri

 

Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori migranti nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all’art. 75 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali. Sarà cura degli Enti Scuola, nell’ambito della programmazione delle iniziative formative, verificare:

 

– l’organizzazione corsi di lingua italiana, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e/o gli enti locali del territorio;

 

– la promozione di iniziative di informazione e/o formazione finalizzate – attraverso l’incremento delle possibilità di comprensione e comunicazione tra le diverse etnie e culture – a favorire l’integrazione dei lavoratori migranti e il miglioramento dei processi produttivi in cantiere.

 

A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori migranti.

 

A richiesta del lavoratore migranti, motivata dall’esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui di cui all’art. 46/BIS, fermo restando, anche per lo stesso lavoratore migrante, l’osservanza dei periodi collettivi di fruizione delle ferie e delle riduzioni d’orario stabilite per le aziende o per i cantieri. A richiesta del lavoratore straniero, sempre per la motivazione di cui sopra e sempre compatibilmente alle esigenze produttive e organizzative, sarà possibile accorpare le ferie e i riposi annui (compresi i residui dei due anni precedenti), disponibili individualmente, al periodo estivo o invernale di chiusura collettiva dell’azienda o del cantiere.

Nei casi di cui sopra e in deroga a quanto stabilito nell’art. 46/BIS, 6° comma, i riposi annui necessari a tali gestioni non saranno corrisposti alla scadenza di ciascun periodo di paga, ma unitamente alla retribuzione del mese di loro effettiva fruizione. Nel caso in cui, per sopravvenuti problemi organizzativi o produttivi ovvero personali del lavoratore interessato, venga meno la possibilità di cui al 1° o al 2° comma, si farà luogo al pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga utile

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[30] Art. 21 Lavoratori invalidi

 

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.

 

[31] Art. 22 Tossicodipendenti

 

  1. a) Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.

Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 162 del 26/6/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all’azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono.

In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l’aspettativa s’intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa.

 

  1. b) L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio concederà un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

 

[32] Art. 23 Portatori di handicap

 

Le imprese Cooperative favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l’inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.

Per le finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:

 

1) Compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti , per consentire al lavoratore interessato, di sottoporsi a progetti terapeuticoriabilitativi (analoghe misure potranno riguardare lavoratori che siano genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell’ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa).

Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatori di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposta dalle strutture sanitarie medesime.

 

2) Il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell’attività dei lavoratori stessi in azienda.

 

[33] Art. 24 Assenze

 

Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’assenza, salvo giustificato motivo di impedimento.

In caso di assenza per malattia il lavoratore deve inoltre trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.

La stessa disciplina si applica anche alla prosecuzione della malattia.

In caso di infortunio sul lavoro il lavoratore deve darne immediato avviso all’impresa.

L’impresa ha la facoltà di far controllare il lavoratore assente per malattia, da parte degli lstituti previdenziali competenti. Fermo restando quanto disposto dall’art. 5 della Legge 20/5/1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia può essere effettuato nelle fasce d’orario che vanno dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19 del pomeriggio, ovvero in quelle diverse fasce d’orario che nuove disposizioni legislative o amministrative potranno in seguito stabilire.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all’impresa.

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per: visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici e visite mediche di controllo ambulatoriali, per le quali il lavoratore darà preventiva informazione all’impresa, nonché per cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal trattamento economico dovuto dall’impresa e, se operaio, dalla Cassa Edile, per l’intero ammontare per i primi dieci giorni e nella misura del 50% per l’ulteriore periodo, con l’esclusione dei giorni di eventuale ricovero ospedaliero nonché di quelli compresi in una precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato per l’intero periodo di malattia. Le decurtazioni previste dalla Cassa Edile verranno effettuate direttamente dall’impresa, secondo le modalità e le procedure previste dalla Cassa Edile medesima.

 

[34] Art. 25 Alloggiamenti e cucine

 

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, I’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d’igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi. L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.

La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell’impresa.

L’impresa deve provvedere all’acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.

Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.

La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una apposita commissione composta da almeno tre rappresentanti dei lavoratori da nominarsi periodicamente. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall’orario di lavoro.

 

[35] Art. 26 Mense aziendali

 

Per le mense aziendali e per l’indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

[36] Art. 27 Diritto allo studio

 

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare esclusivamente corsi di studio attinenti al settore delle costruzioni e compresi nell’ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà o istituti legalmente riconosciuti.”

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.

È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma 1°, favoriscono l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività produttiva in edilizia.

Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l’attività di formazione professionale dell’Ente Scuola di cui all’art. 75.

Il lavoratore potrà chiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Nell’arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall’impresa nell’unità produttiva, fermo restando il diritto per almeno un lavoratore per ogni impresa indipendentemente dal numero degli addetti.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, I’istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all’impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodo di sospensione il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina cui al presente articolo.

 

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[37] Art. 28 Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti

 

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo legale di studio, saranno ammessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per i giorni in cui sostengono la prova di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi.

Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito, il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro quota, in sede aziendale compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda.

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all’esercizio di cui al presente articolo.

 

[38] Art. 29 Igiene e sicurezza del lavoro

 

  1. A) Si applicano le vigenti normative in materia, in particolare il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni, e gli accordi interconfederali per quanto non richiamato specificamente dal presente contratto.

 

  1. B) Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e l’igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei lavoratori occupati nei cantieri:

 

  1. a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;

 

  1. b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;

 

  1. c) uno scaldavivande;

 

  1. d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

 

Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all’avvio dei lavori del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

 

  1. C) Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.)

Le parti concordano sull’esigenza di confrontarsi sugli indirizzi generali e sui contenuti specifici dell’attività dei CTP al fine di garantirne uniformità di indirizzo e di programmazione, sinergie nella produzione di materiali informativi e formativi.

“In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CTP, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attività.”

In questa logica dovrà anche essere riesaminato iI riferimento territoriale che maggiormente garantisce gli obiettivi suddetti, tenuto conto della realtà cooperativa.

“Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi”.

“I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto”.

“Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell’art. 29 del CCNL 6/7/1995”.

 

  1. D) Rappresentante per la sicurezza

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda.

Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all’art. 19 della legge n. 300/1970, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A..

Nell’ipotesi di cui al punto 2 dell’art. 7, in aggiunta al Rappresentante sindacale unitario, è eletto il Rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.

In assenza delle suddette rappresentanze, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell’azienda o nell’unità produttiva.

Il Rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il Rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. E’ inoltre informato ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 626/1994.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il Rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.

Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31/12/2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.

Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08, in particolare:

 

  1. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

 

  1. b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;

 

  1. c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

 

  1. d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;

 

  1. e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

 

  1. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

 

  1. g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 22, D.Lgs. 626/94;

 

  1. h) promuove l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

 

  1. i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

 

  1. j) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

 

  1. k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

 

  1. l) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

 

  1. m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:

 

  1. a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

 

  1. b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;

 

  1. c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).

 

Il Rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dell’art. 17, D.Lgs. n. 626/1994.

Il Rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata dei cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994.

Il Rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:

 

– 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;

 

– 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;

 

– 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.

 

Nel caso di Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al Rappresentante medesimo è determinato con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 6 del CCNL.

Il Rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.

I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza e salute, con riferimento alle mansioni svolte, in occasione:

 

– del primo ingresso nel settore;

 

– del cambiamento di mansioni;

 

– dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.

 

Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori si provvede come stabilito dal punto 7 del “Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626”. Alla formazione dei lavoratori di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994 provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori e di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza.

Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.

Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale del 5/10/1995 (allegato al presente contratto).

Impegno per la disciplina contrattuale delle funzioni e delle forme di coordinamento in materia di sicurezza.

Le Parti stipulanti il presente CCNL ritengono necessario che con l’entrata in vigore del Testo Unico della “salute e sicurezza”, di cui al D.Lgs. n. 81/08, in attuazione della delega di cui alla legge n. 123 del 2007, si avvii a livello nazionale un tavolo congiunto di confronto tra tutte le Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali del settore edile per dare attuazione, con intesa unitaria, ai rinvii alla contrattazione collettiva previsti nel T.U.

La frequente compresenza, nel medesimo cantiere, di imprese aderenti a diverse organizzazioni imprenditoriali, rende infatti opportuno definire regole omogenee e coordinate in funzione della più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.

In particolare andranno definite regole che, pur nel rispetto dell’autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza previste dal T.U., di svolgere appieno le loro funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e operativo.

Il confronto dovrà concludersi entro tre mesi.

 

  1. E) Lavorazioni particolarmente insalubri o nocive

Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL Ie Associazioni nazionali firmatarie istituiranno un Gruppo tecnico congiunto incarico di esaminare e definire, per lavorazioni che comportino condizioni o esposizione a situazioni di particolare nocività o insalubrità, criteri di organizzazione delle stesse coerenti con la possibilità di alternanza (per gli addetti a tali lavorazioni) con attività diverse e/o con periodica rotazione del personale.

Ciò, ferma restando l’osservanza di tutte le norme per la sicurezza delle lavorazioni e la prevenzione degli infortuni, in riferimento al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni.

Qualora si modifichi organizzazione del lavoro secondo i criteri di cui sopra, andranno riviste le maggiorazioni eventualmente corrisposte per tali lavorazioni.

 

  1. F) Tutte le attività a carattere paritetico avranno un finanziamento definito contrattualmente tra le parti a livello nazionale.

 

– Dichiarazione congiunta –

(Patentino per macchine complesse)

Le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL si impegnano a promuovere, mediante il coinvolgimento di tutte le altre associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni, la stipula di un “avviso comune” per sottoporre all’attenzione del Governo l’esigenza di disciplinare procedure e modalità per la verifica e la certificazione, a cura di autorità pubbliche specificamente individuate, dell’abilitazione alla conduzione di macchine complesse per fondazioni e consolidamenti ed eventualmente di altre macchine il cui utilizzo possa avere un impatto rilevante sulla sicurezza delle persone e delle opere.

 

[38.1] Protocollo RLST

 

In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall’ambito di operatività del RLST.

Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, alle Associazioni Imprenditoriali edili della provincia, al CTP e all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende di cui al 1° comma:

 

  1. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

 

  1. b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;

 

  1. c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

 

  1. d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;

 

  1. e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

 

  1. f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

 

  1. g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;

 

  1. h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratori;

 

  1. i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;

 

  1. j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. e può chiederne la convocazione secondo quanto previsto nel medesimo articolo;

 

  1. k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

 

  1. l) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

 

  1. m) previo l’avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il CTP per l’adozione delle necessarie misure.

Il RLST, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, co. 5 del D.Lgs. n.81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18, co. 1 lett. r) del T.U.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.

Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

 

  1. a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l’azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;

 

  1. b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;

 

  1. c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;

 

  1. d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;

 

  1. e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

 

L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all’impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell’associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.

Degli esiti dell’esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.

A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.

Salvo diversi accordi al livello territoriale, in ogni provincia è designato, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.

Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale, fermo restando che l’attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive aziendali in cui non vi sia stata elezione o designazione diretta del RLS in ambito aziendale.

Avuto l’incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati agli Organismi Paritetici del settore edile, in collaborazione con l’Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il RLST viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell’impresa affidataria o appaltatrice, in coerenza con quanto già stabilito dall’art. 29, paragrafo D) del CCNL.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l’attività di coordinatore dei RLS aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m…

 

Formazione Sicurezza sul Lavoro

 

Lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell’attività produttiva nell’industria delle costruzioni.

La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati Paritetici territoriali.

A tal fine è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.

Il CPT è l’Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:

 

1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;

 

2) svolge le attività previste dai D.Lgs. nn. 81/08 e 106/09 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;

 

3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei D.Lgs. nn. 81/08 e 106/09;

 

4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all’interno dei cantieri.

 

Per l’esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese cooperative iscritte alle Casse Edili sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell’ambito territoriale. Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.

Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per le prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro.

Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie del CTP e per le attività di consulenza e assistenza alle imprese all’interno dei cantieri; allo svolgimento di questa attività non potrà essere dedicata una percentuale inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Tale disposizione dovrà essere applicata anche nelle realtà nelle quali Scuola Edile e CTP siano unificati, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attribuite a ciascuno di tali enti.

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall’Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.

Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell’ambito del singolo cantiere, l’Ente provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.

Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall’impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure dall’impresa in collaborazione con l’Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula.

Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l’orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, anche presso l’Ente Scuola in collaborazione col CTP, contenuti di adeguata e specifica formazione, di informazione e di aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all’interno del cantiere. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall’art. 37 co. 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m..

E’ affidata al FORMEDIL la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei D.Lgs. nn. 81/08 e 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.

II Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l’Ente Scuola. La formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, è demandata al CTP.

La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

E’ affidata al sistema dei CTP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.

Il CTP e l’Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell’erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.

Al fine di omogeneizzare l’attività dei CTP territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l’autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell’attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.

 

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[39] Art. 29/BIS Lavori usuranti

 

A decorrere dall’1/10/2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10% della retribuzione degli operai fissato dall’art. 29/BIS del CCNL vigente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Casse Edili.

Nelle more della predisposizione dello studio affidarsi alla relativa Commissione Paritetica di cui art. 29/BIS e finalizzato ad approfondire l’ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del predetto contributo sarà versato a Cooperlavoro, a favore dei lavoratori operai ivi iscritti.

Le parti stabiliscono che, a decorrere dall’1/10/2010, la metà del predetto contributo, pari allo 0,05%, sarà versato quale contributo straordinario “Fondo di previdenza complementare Cooperlavoro”, per un periodo di due anni.

Il contributo raccolto dalla singola Cassa Edile fino al mese di settembre 2011 sarà versato dalla stessa al Fondo Cooperlavoro nel mese di dicembre 2011 e quello raccolto dall’1/10/2011 al 30/9/2012 sarà versato nel mese di dicembre 2012.

Le parti stabiliscono altresì che, sempre a decorrere dall’1/10/2010, il rimanente 50% del contributo di cui al citato art. 29/BIS, pari anch’esso allo 0,05%, sarà versato dalle imprese in un apposito Fondo “lavori usuranti e pesanti” da costituirsi presso le Casse Edili.

Al 30/9/2012 cessa definitivamente l’obbligo di versare il contributo straordinario di cui al presente accordo e, pertanto, il contributo “lavori usuranti e pesanti” è ripristinato, dall’1/10/2012, nella misura dello 0,10%.

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[40] Art. 30 Apprendistato

 

Disciplina generale

 

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:

 

  1. a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

 

  1. b) apprendistato professionalizzante;

 

  1. c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.

 

Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).

E’ prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23/12/2000, n. 388 e all’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. anche attraverso accordi con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l’accertamento dei crediti formativi.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, e nel rispetto delle competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.

Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall’art. 77 del CCNL industria, inclusa la voce “Laureati e diplomati”, ad esclusione della relativa maggiorazione, e dall’art. 14 del CCNL Cooperative.

In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l’intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all’apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.

Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all’art. 42 del vigente CCNL industria e all’art. 88 del CCNL cooperative, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Le parti si danno atto che per “maestranze specializzate e qualificate” si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l’assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati “Blen.it”.

La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all’unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.

Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

A tal fine l’impresa effettua le relative registrazioni sul Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2015 ovvero nel libretto di formazione professionale edile o con altri sistemi di registrazione equivalenti.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese, con l’eventuale collaborazione della Scuola Edile/Ente Unificato, provvederanno ad attestare i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi, come specificato al comma precedente.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell’apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Alla Scuola Edile/Ente unificato sono affidati i compiti di:

 

– raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;

 

– predisposizione di moduli e formulari per la redazione del PFI ed eventuale assistenza all’impresa nella definizione del medesimo;

 

– definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

 

– formazione dei tutor aziendali;

 

– assistenza e accompagnamento per l’impresa e per l’apprendista, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo.

 

Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All’atto dell’assunzione l’apprendista deve frequentare la Scuola Edile/Ente Unificato per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 16 ore previste dall’art. 91 del CCNL industria e dall’art. 84 del CCNL cooperative e delle 8 ore destinate alla sicurezza previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli artt. 5 e 43 del vigente CCNL industria e dagli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché dalle norme inderogabili di legge.

Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B, del CCNL industria e di cui agli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché la normativa sulle ferie di cui agli artt. 15 e 62 del CCNL industria e di cui agli artt. 64 e 95 del CCNL cooperative.

Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67, del CCNL industria e agli artt. 75, 76, 109 e 110, del CCNL cooperative. In caso di assenza per malattia dell’apprendista impiegato, l’impresa sarà tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento economico a carico dell’INPS e quello previsto per gli impiegati all’art. 66 del CCNL industria e all’art. 109 del CCNL cooperative.

Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per l’individuazione della durata del periodo di preavviso si rinvia agli artt. 32 e 71 del CCNL industria e agli artt. 81 e 111 del CCNL cooperative, con riferimento al livello di inquadramento dell’apprendista.

Il datore di lavoro deve garantire all’apprendista la presenza di un tutor aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo, trasmettendo le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Il tutor aziendale collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e, in particolare, nell’apprendistato ex artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015, con il tutor formativo per la compilazione del dossier individuale dell’apprendista, secondo lo schema definito con il decreto ministeriale 12/10/2015.

Il tutor aziendale esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.

Le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve:

 

  1. a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell’apprendista;

 

  1. b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;

 

  1. c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore o, in alternativa, aver frequentato un apposito corso formativo a titolo gratuito, da effettuarsi in via prioritaria presso la Scuola Edile/Ente unificato.

 

Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.

 

 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

 

 

Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, al decreto ministeriale 12/10/2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell’alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi.

La formazione viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati, ove accreditati secondo la normativa vigente.

Le qualifiche o diplomi professionali di istruzione e formazione professionale di riferimento corrispondono alle figure professionali di cui al decreto interministeriale 15/6/2010, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12/10/2015.

 

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

 

– 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

 

– 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

 

– 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;

 

– 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di stato.

 

Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di legge, anche regionale, e al D.M. 12/10/2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

All’apprendista viene attribuito convenzionalmente:

 

– il 2° livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;

 

– il 1° livello di inquadramento in tutti gli altri casi.

 

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:

 

Anno del contratto di apprendistato % retribuzione della prestazione di lavoro in azienda Anno scolastico formativo di riferimento
Primo 1° semestre 65%

2° semestre 70%

– Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015

 

– Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015

 

– Primo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni NOTA (*)

Secondo 3° semestre 75%

4° semestre 80%

– Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015

 

– Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015

 

– Secondo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

Terzo 5° semestre 85%

6°semestre 90%

– Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015

 

– Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co.1, lett. d) del D.M. 12/10/2015

 

– Terzo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)

Quarto dal 7°semestre 90% – Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, co. 1, lett. c) del D.M. 12/10/2015

 

 

– Nota (*) –

Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

 

Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Il datore di lavoro ha facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12/10/2015. Nel caso di proroga finalizzata al consolidamento e all’acquisizione di ulteriori competenze, il trattamento economico dell’apprendista progredisce secondo quanto stabilito dalla disciplina generale. Per l’apprendista che invece non abbia conseguito il titolo di istruzione, in caso di proroga il trattamento economico è quello dell’anno precedente.

Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell’impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all’azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.

 

 

Apprendistato professionalizzante

 

 

Il piano formativo individuale (PFI), definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola Edile/Ente unificato competente per territorio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso.

All’Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil Nazionale, sono demandate l’elaborazione di linee guida comuni in materia di PFI e la predisposizione del registro formativo individuale.

La formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l’impresa.

La durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.

La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall’offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

La formazione impartita durante il periodo di apprendistato è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.

Per i profili dell’apprendistato professionalizzante si farà riferimento agli artt. 77 del CCNL Industria e 14 del CCNL cooperative e all’Atlante del lavoro e delle Qualificazioni presso il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni previsto dal D.Lgs. n. 13/2013. E’ demandato all’Ente Nazionale per la formazione e la sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedii Nazionale, l’aggiornamento e la manutenzione dei profili presso il suddetto Repertorio Nazionale.

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

 

– Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all’acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;

 

– Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano: 48 mesi.

 

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:

 

Livelli 1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 6° sem. 7° sem. 8° sem.
dal 2° al 7° 72% 72% 78% 78% 85% 90%    
Lavorazioni artistiche (fig. artigiani) 72% 72% 78% 78% 85% 90% 90% 90%

 

 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

 

 

Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, alle disposizioni del decreto ministeriale 12/10/2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell’alternanza formativa, basata sull’integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest’ultima in termini formativi.

Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell’azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente o l’ente di ricerca, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12/10/2015.

Il piano formativo individuale è redatto dall’istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell’impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all’azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:

 

Livelli 1° sem. 2° sem. 3° sem. 4° sem. 5° sem. 6° sem. 7° sem. 8° sem.
dal 2° al 7° 70% 70% 78% 78% 85% 90%    

 

 

La presente normativa contrattuale si applica per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data dell’1/4/2019.

 

 

– Clausola di salvaguardia –

Le parti si danno atto che per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della presente regolamentazione, resta fermo il trattamento economico per gli apprendisti così come definito dalle tabelle retributive condivise con il CCNL 18/7/2018 e in vigore dall’1/7/2018.

 

 

– Nota a verbale

Con riferimento alle ore desinate alla formazione esterna dell’apprenista di cui all’art. 92 del CCNL, fermo restando lo svolgimento presso la Scuola Edile/Ente Unificato delle 16 ore preassuntive ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2001, le parti concordano che lo svolgimento delle ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza può effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall’assunzione.

 

– Nota redazionale –

La presente “Nota a verbale” concordata tra le parti, è stata dalle stesse pubblicata il 9/12/2019.

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 4/4/2019

Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/12/2015

 

[41] Art. 30/BIS Disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, a termine, di somministrazione, distacco, inserimento

 

  1. A) Contratto di lavoro a tempo parziale

 

  1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, è consentito, oltre che nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni di cui ai successivi punti del presente articolo, conformemente ai principi di seguito elencati:

 

  1. a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;

 

  1. b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell’ufficio, unità produttiva e dell’azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;

 

  1. c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
  2. d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.

 

  1. L’organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nel singolo cantiere non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera che le parti hanno stabilito in sede di Avviso Comune del 17/5/2007. Non concorrono al raggiungimento del limite percentuale di cui al presente punto i part time stipulati ai sensi del successivo punto 4.

 

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge e nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili, le parti stabiliscono che, nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato.

Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno uno (1) operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

I contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera attuativa della CNCE che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE stessa.

Dal computo delle predette percentuali sono esclusi i rapporti a tempo parziale che sono stati stipulati a richiesta del lavoratore, per motivi personali o familiari prima della stipula del presente CCNL. La sussistenza di questi requisiti deve essere certificata per iscritto dalla R.S.U. alla Cassa Edile.

 

  1. Per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 5% degli addetti (appartenenti alle medesime categorie) in forza a tempo pieno:

 

– lavoratori con qualifica di impiegati o di quadri;

 

– lavoratori con qualifica di operai non adibiti alla produzione ad esclusione degli autisti;

 

– lavoratori con qualifica di operai inquadrati nel 4° livello e superiori del sistema di inquadramento professionale;

 

– lavoratori che ne facciano richiesta per gravi e comprovati problemi di salute, ovvero per necessità di assistenza del coniuge o di parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.

 

Resta in ogni caso consentita alle imprese cooperative la possibilità di impiegare, per le casistiche di cui sopra, almeno cinque (5) lavoratori a tempo parziale.

Per i lavoratori con qualifica di operai adibiti a mansioni corrispondenti ai profili professionali relativi al restauro e all’archeologia (di cui all’art. 14 del CCNL) il ricorso al lavoro part-time non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.

 

  1. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la mansione, l’orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nell’arco dell’anno.

Le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno anche avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 6 mesi e non superiore a 18. Il lavoratore può avvalersi dell’assistenza della RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali. In caso di trasformazione a tempo parziale per una durata predeterminata, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando il lavoratore già in forza osserverà il tempo di lavoro parziale.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.

 

  1. A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere temporaneo, l’azienda potrà richiedere al lavoratore in part-time prestazioni lavorative supplementari, nei limiti delle 40 ore settimanali complessive di lavoro.

Le ore lavorate oltre l’orario concordato potranno essere recuperate entro sei mesi con equivalenti riposi compensativi, oppure (ove ciò non risulti possibile) saranno remunerate maggiorando del 20% la normale retribuzione oraria diretta, ed il relativo compenso deve intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su istituti retributivi indiretti e differiti e non avrà incidenza sul TFR.

In considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari che il lavoro degli operai assume nei cantieri edili, si stabilisce che per tale personale le eventuali ore di lavoro supplementare andranno remunerate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione richiamati dall’articolo 59 che, in deroga alla regola generale di cui al comma precedente, avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile.

Salvo il caso di specifico accordo con la RSU, il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

A fronte di specifiche esigenze organizzative di carattere occasionale e temporaneo, per le prestazioni di lavoro straordinario si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia. E’ conseguentemente vietato il ricorso sistematico al lavoro straordinario.

 

  1. Per i lavoratori di cui al punto 4, in presenza di esigenze funzionali e/o organizzative dell’unità organizzativa di appartenenza e nel rispetto delle norme di legge vigenti, azienda e lavoratore possono concordare per iscritto clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione) o clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione).

Nella stipula di detto patto, il lavoratore può richiedere di farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale aziendale da lui indicato.

Una volta pattuita, la facoltà dell’azienda di avvalersi della clausola flessibile o elastica dovrà essere esercitata con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.

Le ore che, in applicazione della clausola flessibile, vengono lavorate in una modulazione oraria diversa da quella concordata inizialmente, saranno retribuite con una maggiorazione del 10%.

Nel caso di clausola elastica la variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà eccedere il 30% dell’orario concordato per il part-time e le ore lavorate in applicazione di tale clausola saranno retribuite con una maggiorazione del 20%.

Tutte le maggiorazioni di cui al presente punto 7 vengono calcolate sugli elementi della retribuzione richiamati nell’art. 59 (operai) e nell’art. 90 (impiegati) e sono onnicomprensive di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti.

Nei casi in cui la clausola flessibile o elastica sia stata concordata con patto successivo all’assunzione in part-time o alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore (decorsi almeno 24 mesi dalla decorrenza della clausola) potrà recedere dal patto di clausola flessibile o elastica con preavviso di quattro mesi.

Per gravi e comprovate esigenze di carattere familiare e di tutela della salute così come definite nell’ultimo alinea del punto 4, oltre che per frequentare corsi di studio legalmente riconosciuti o corsi di formazione di diretta attinenza con la mansione svolta in azienda, il lavoratore potrà recedere dal patto di clausola flessibile o elastica anche prima che siano decorsi i 24 mesi, con preavviso di norma un mese nel primo caso e di quattro mesi negli altri.

Ove tali clausole siano state concordate contestualmente alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la risoluzione del patto, con le suddette condizioni e modalità, comporterà per il lavoratore il ripristino del rapporto a tempo pieno.

Della facoltà e delle condizioni per il recesso deve essere fatta espressa menzione nel patto istitutivo della clausola flessibile o elastica.

 

  1. Nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 3 saranno fornite annualmente alle Organizzazioni e/o Rappresentanze sindacali informazioni sul numero dei part-time suddivisi per tipologia e per qualifica dei lavoratori e sul ricorso al lavoro supplementare.

Inoltre, tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale nei cantieri l’impresa ne fornirà tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali.

 

  1. B) Contratto di lavoro a termine

 

Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.

Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:

 

– avvio di un nuovo cantiere;

 

– avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;

 

– proroga dei termini di un appalto;

 

– assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;

 

– assunzione di cassaintegrati;

 

– assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;

 

– assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30/9/2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..

E’ riconosciuto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall’eventuale applicazione dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

 

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

 

  1. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23/7/1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

 

  1. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;

 

  1. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

 

Fermo restando le esclusioni operate dall’art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa in forza mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione.

Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT.

Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.IT sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedii il risultato del monitoraggio stesso.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dagli artt. 113 del CCNL Edili Industria e 3, lett. C), del CCNL Edili Cooperative, l’ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.

Visto l’Avviso Comune del 10/4/2008 sottoscritto in attuazione dell’art. 5, comma 4-bis, del citato D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i, le parti concordano che l’ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l’Organizzazione territoriale aderente all’Ance e alle Associazioni Cooperative fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.

Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.

Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.

 

  1. C) Contratto di somministrazione di lavoro

 

In relazione a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, nelle seguenti ipotesi la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell’impresa:

 

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;

 

2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;

 

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa;

 

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;

 

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenze per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

 

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

 

La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi di cui al 1° comma della precedente parte B) del presente articolo.

La media di cui sopra è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell’anno solare precedente. La frazione eventualmente risultante dal rapporto percentuale è arrotondata all’unità superiore.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare, complessivamente, almeno sette tra contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di lavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo dei lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

L’impresa utilizzatrice è tenuta a comunicare alla RSU, ovvero in mancanza, alle Organizzazioni Territoriali aderenti ai Sindacati nazionali stipulanti il presente CCNL, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, l’impresa fornirà le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

Inoltre, nell’ambito delle procedure informative di cui all’art. 3, saranno fornite annualmente alle organizzazioni e rappresentanze sindacali informazioni generali sul numero e sui motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Il contratto di somministrazione, oltre agli altri elementi prescritti per legge, deve sempre contenere l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietato nei seguenti casi:

 

  1. I) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

 

  1. II) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

 

III) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, e successive modifiche;

 

  1. IV) per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al titolo VII del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni;

 

  1. V) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

 

  1. VI) per la costruzione di pozzi a profondità superiore a 10 metri;

 

VII) per lavori subacquei con respiratori;

 

VIII) per lavori in cassoni ad aria compressa;

 

  1. IX) per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

 

Nei casi di cui ai numeri da IV) a IX) la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione di lavoro presso imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore. Al fine di dare applicazione alla presente disposizione si precisa quanto segue:

 

  1. a) le agenzie di somministrazione di lavoro dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile – di riferimento dell’impresa utilizzatrice – del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa.

Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare;

 

  1. b) la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le agenzie di somministrazione di lavoro ed i relativi lavoratori, nel rispetto della modulistica nazionale;

 

  1. c) le agenzie verseranno all’Inps i contributi previdenziali secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di somministrazione di lavoro;

 

  1. d) le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo di legge del 4%, applicando in materia quanto stabilito nello specifico accordo nazionale del 16/12/2003;

 

  1. e) a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro è posto un contributo aggiuntivo dello 0,30% della retribuzione imponibile del lavoratore, destinato ad un’apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle sospensioni infrasettimanali di lavoro per eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria. Si applica in materia quanto stabilito nel predetto accordo nazionale del 16/12/2003.

 

  1. D) Distacco temporaneo

 

Nel caso di società consortile partecipata dalla Cooperativa, è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima.

Oltre all’ipotesi sopra enunciata, nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

L’impresa distaccante evidenzierà nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.

 

  1. E) Contratto di inserimento

 

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.

Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui all’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.

Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.

In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:

 

– la durata;

 

– il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito;

 

– l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.

 

L’inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune (1° liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati (2° liv.) e specializzati (3° liv.) e dell’operaio qualificato (2° liv.) per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello. Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:

 

  1. a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;

 

  1. b) la durata e le modalità della formazione.

 

Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.

La formazione teorica sarà effettuata prioritariamente presso la Scuola Edile. Nelle cooperative organicamente strutturate (con organico superiore a 50 addetti) la formazione teorica potrà essere effettuata direttamente in azienda, attenendosi ai contenuti dei programmi che saranno predisposti dalla Scuola Edile e con essa coordinandosi.

In attesa della definizione del “libretto formativo” di cui all’art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura della cooperativa, attenendosi alle indicazioni che saranno definite dalla Scuola Edile.

Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78 del vigente CCNL.

L’orario di lavoro è disciplinato dai corrispondenti articoli del CCNL.

Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il CCNL e il contratto collettivo integrativo territoriale.

Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

In deroga a quanto previsto dall’art. 59, 2° comma, del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell’applicazione della Legge 20/05/1970, n. 300.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

Articolo modificato dal Verbale di accordo 1/7/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022

 

[42] Art. 31 Provvedimenti disciplinari

 

Ferma restando la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

 

  1. a) rimprovero verbale;

 

  1. b) rimprovero scritto;

 

  1. c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione costituita: per gli impiegati, dagli emolumenti di cui ai punti da 1 a 14 dell’art. 80 e per gli operai dagli emolumenti di cui al punto 3 dell’art. 64;

 

  1. d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi.

 

L’impresa ha la facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

 

  1. a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

 

  1. b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;

 

  1. c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;

 

  1. d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;

 

  1. e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;

 

  1. f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro;

 

  1. g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere;

 

  1. h) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 semprechè non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’1/3/2007, attuativo del D.Lgs. n. 196/03.

 

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 per il licenziamento senza preavviso.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari intervenuti entro i due anni immediatamente precedenti.

I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa edile, sempreché non ostino norme di legge.

 

[43] Art. 32 Licenziamenti

 

Fermo l’ambito di applicazione della legge 15/7/1966, n. 604, come modificata dall’art. 18 della legge 20/5/1970, n. 300, e di quanto previsto dalla legge n. 108/1990 l’impresa può procedere al licenziamento del dipendente:

 

1) per riduzione del personale;

 

2) per giustificato motivo, con preavviso ai sensi dell’art. 3 della legge 15/7/1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;

 

3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio:

 

  1. a) insubordinazione verso i superiori;

 

  1. b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;

 

  1. c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o la incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;

 

  1. d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, di macchine o utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell’azienda o del committente;

 

  1. e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;

 

  1. f) rissa nei luoghi di lavoro; minacce gravi; vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro;

 

  1. g) assenza ingiustificata di cui all’ultimo comma dell’art. 24;

 

  1. h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;

 

  1. i) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;

 

  1. l) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;

 

  1. m) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno;

 

  1. n) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento o delle procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

 

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3, l’impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

 

[44] Art. 33 Passaggio da operaio a impiegato

 

Il passaggio dell’operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

L’anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso.

 

[45] Art. 34 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda

 

La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti della nuova impresa.

In caso di fallimento o di cessazione dell’azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed a quant’altro gli compete in base al presente contratto.

 

[46] Art. 35 Indennità in caso di morte o di invalidità permanente

 

In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell’art. 2122 del c.c., al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall’impresa.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.

 

[47] Art. 36 Trattamento di fine rapporto di lavoro

 

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29/5/1982, n. 297.

Le parti concordano che con riferimento al 2° comma aggiunto dell’art. 2120 del c.c. (sub art. 1 della Legge 297), la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

 

Operai:

 

– minimo di paga base;

 

– indennità di contingenza;

 

– indennità territoriale di settore;

 

– superminimi ad personam di merito e collettivi;

 

– trattamento economico di cui all’art. 58 e 46 bis;

 

– utile di cottimo e concottimo;

 

– indennità sostitutiva di mensa;

 

– indennità di trasporto;

 

– indennità per lavori disagiati di cui all’art. 60 lettere B, C, D, E;

 

– indennità per lavori in alta montagna;

 

– indennità di cantiere ferroviario di cui all’art. 61 lettera B.

 

Con decorrenza dall’1/11/1985 il trattamento di fine rapporto per gli operai è pari a 30/30.

 

Impiegati:

 

– minimo di stipendio;

 

– indennità di contingenza;

 

– premio di produzione;

 

– aumenti periodici di anzianità;

 

– superminimi ad personam di merito e collettivi;

 

– 13a mensilità;

 

– premio annuo o premi di fedeltà;

 

– indennità di cassa o di maneggio denaro;

 

– indennità di funzione quadri;

 

– indennità sostitutiva di mensa;

 

– indennità di cui all’art. 82;

 

– indennità di trasporto;

 

– indennità di lavori in galleria;

 

– indennità per lavori in alta montagna.

 

[48] Art. 36/BIS Previdenza complementare

 

Le parti, in considerazione di quanto previsto per i soci lavoratori delle cooperative di lavoro dalla legislazione vigente in materia e degli accordi intercorsi tra cooperazione e sindacato (interconfederale del 12/2/98 e intercategoriale del 6/5/98) per l’istituzione di un apposito Fondo Pensione denominato “Cooperlavoro” a favore degli stessi soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative di lavoro, concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente:

 

– una quota di pertinenza dell’impresa nella misura dell’1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al protocollo 31/7/92, con le stesse modalità di calcolo del TFR;

 

– una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dell’1% del valore cumulato di minimo tabellare, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione di cui al protocollo 31/7/92, con le stesse modalità di calcolo del TFR;

 

– una quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 18% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28/4/1993.

3

 

A decorrere dall’1/7/2011 le aliquote contributive a carico dell’impresa e del lavoratore, previste dall’art. 36/BIS del CCNL 24/6/2008, sono elevate all’1,10%.

 

Le parti prendono atto che dall’1/7/2000 il fondo Cooperlavoro è in pieno esercizio di attività con oltre 14.000 iscritti alla data stipula del presente CCNL e concordano che le contribuzioni di cui al comma precedente decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di adesione.

Per quanto concerne la “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di adesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dallo statuto di Cooperlavoro.

 

– Nota verbale –

Le Associazioni Cooperative, considerata la attuale fase di gestione del Fondo Cooperlavoro e la costituzione e l’avvio nel settore del fondo “Prevedi” di origine contrattuale omogenea (ANCE ed Artigianato), richiedono alle Parti Sociali coinvolte e a tutti i livelli, un’attenta vigilanza affinché gli accordi costitutivi del fondo pensione cooperativo siano, anche per tramite della strumentazione bilaterale, compiutamente rispettati.

 

– Nota –

A decorrere dall’1/1/2015, le parti stabiliscono l’istituzione di un contributo mensile di 8,00 Euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.

 

 

 

Si comunica che in data 25/6/2018, con atto notarile, i Fondi Pensione Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper, in attuazione di quanto deliberato dalle rispettive Assemblee dei Delegati, in seduta straordinaria tenutesi in data 16/2/2018, si sono integrati ad ogni effetto di legge mediante la costituzione di un nuovo fondo pensione, PREVIDENZA COOPERATIVA, autorizzato all’esercizio dell’attività da parte della Covip, con provvedimento del 13/6/2018.

Il giorno 2/7/2018, è entrato in vigore il nuovo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA, mentre gli effetti civilistici e piena efficacia decorrono a far data dall’1/7/2018.

Si precisa che per effetto del processo di fusione, avranno piena continuità anche in PREVIDENZA COOPERATIVA gli impegni assunti dalle Parti Istitutive nei singoli accordi o nei contratti collettivi con riferimento a Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper; pertanto i livelli contributivi attualmente in vigore resteranno gli stessi anche per PREVIDENZA COOPERATIVA.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

Articolo modificato dal Verbale di accordo 1/7/2014

Articolo modificato dal COMUNICATO REDAZIONALE 2/7/2018

 

[49] Art. 36/TER Prestazioni sanitarie integrative

 

E’ costituito un Comitato paritetico nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell’assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.

I lavori del predetto Comitato sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.

Al Comitato medesimo è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell’accordo 4/2/2002.

La Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell’art. 73.

 

[50] Art. 37 Controversie e conciliazione

 

  1. In caso di controversia individuale singola o plurima che dovesse sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, chi intendesse agire in giudizio senza avere preventivamente promosso il tentativo di conciliazione davanti alla commissione costituita presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, deve esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, disciplinato dai successivi commi, dal 2° al 9°.

 

  1. La Commissione di conciliazione in sede sindacale costituita a livello provinciale ed è composta:

 

  1. a) per le imprese cooperative, da un rappresentante della stessa Associazione di rappresentanza cooperativa;

 

  1. b) per il lavoratore, da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmataria del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

 

  1. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Associazione di rappresentanza cooperativa o l’Organizzazione sindacale alla quale si è iscritta e/o abbia conferito mandato.

 

  1. L’Associazione di rappresentanza cooperativa ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Il tentativo di conciliazione è di competenza della Commissione istituita nella Provincia nella quale il lavoratore è stato assunto o successivamente trasferito.

 

  1. Ricevuta la comunicazione la Commissione di conciliazione provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno, l’ora e la sede in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

 

  1. Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione di rappresentanza cooperativa o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

 

  1. La Commissione di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73, dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98, nonché nelle modalità e discipline previste dalla legge 30/2003 e dal D.Lgs. 276/2003.

 

  1. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

 

  1. Le decisioni assunte dalla Commissione di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto.

 

  1. Azienda e lavoratore possono tentare la conciliazione della controversia insorta fra loro, direttamente in sede aziendale. Il lavoratore dovrà farsi assistere da un componente della RSU al quale abbia conferito mandato o da un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale di una delle OO.SS. firmatarie il presente contratto, a cui sia iscritto o abbia conferito il mandato. L’azienda potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Associazione cooperativa di propria rappresentanza. Se la conciliazione riesce, essa andrà registrata in apposito processo verbale, da sottoscrivere a cura di tutte le parti e da depositare presso la Direzione provinciale del lavoro ed avrà lo stesso valore di conciliazione in sede sindacale di quella disciplinata nei commi precedenti.

In caso di mancata intesa in sede aziendale, resta fermo l’obbligo di esperire la conciliazione nei modi di cui al primo comma.

Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali, e in caso di mancato accordo da quelle nazionali, secondo le procedure di prevenzione del conflitto di cui al titolo 8 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5/4/1990 tra Centrali Cooperative e OO.SS. Nazionali.

 

[51] Art. 38 Arbitrato irrituale

 

  1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. o all’art. 37 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11/8/1973, n. 533, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal presente articolo.

 

  1. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte.

L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza.

 

  1. Il Collegio è composto da tre membri : uno in rappresentanza dell’azienda, uno in rappresentanza del lavoratore, il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l’azienda su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione.

 

  1. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

 

  1. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

 

  1. a) l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi;

 

  1. b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste;

 

  1. c) eventuali ulteriori mezzi istruttori.

 

  1. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

 

  1. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa.

 

  1. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11/8/1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

 

  1. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’art. 412 quater del c.p.c.

 

[52] Art. 39 Inscindibilità delle dlsposizioni contrattuali – condizioni dl miglior favore

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando l’inscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto, ad eccezione degli istituti modificati dalle parti firmatarie il presente CCNL.

 

[53] Art. 40 Disposizioni generali

 

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.

I lavoratori inoltre debbono osservare le eventuali disposizioni stabilite dall’impresa, sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle del presente contratto.

 

[54] Art. 41 Decorrenza e durata del presente CCNL

 

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dall’1/3/2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30/6/2024.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 26/4/2010

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 18/7/2018

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022

 

[55] Art. 41/BIS Esclusiva di stampa

 

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

 

[56] DISCIPLINA SPECIALE

 

[57] PRIMA PARTE – Regolamentazione per gli operai

 

[58] Art. 42 Assunzione e relativa documentazione

 

Gli operai devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare al lavoratore:

 

1) la data di assunzione,

 

2) la qualifica, il livello di inquadramento e il titolo della mansione;

 

3) la durata dell’eventuale periodo di prova;

 

4) la tipologia di rapporto di lavoro subordinato, con indicazione del termine di scadenza se trattasi di rapporto a tempo determinato;

 

5) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il Contratto Integrativo Territoriale applicati;

 

6) la sede di lavoro;

 

7) il trattamento retributivo iniziale, anche con eventuale rinvio alle norme dei contratti collettivo nazionale e territoriale applicati.

 

All’atto dell’assunzione l’operaio è tenuto a presentare:

 

  1. a) la carta d’identità (o altro documento equipollente) e nel caso si tratti di cittadino straniero l’eventuale documento (permesso di soggiorno o altro) che legittima la sua presenza lavorativa in Italia secondo la legislazione vigente;

 

  1. b) la documentazione comprovante il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzione e detrazioni fiscali;

 

  1. c) i prescritti documenti Inps di cui il lavoratore sia in possesso;

 

  1. d) il documento recante il numero di codice fiscale;

 

  1. e) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio;

 

  1. f) il libretto di lavoro o la scheda professionale.

 

Se richiesto dall’azienda, l’operaio è tenuto a conservare sul luogo di lavoro copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro o della dichiarazione di assunzione, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla legislazione vigente.

E’ facoltà dell’impresa richiedere all’operaio, prima dell’assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l’operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L’operaio è tenuto a dichiarare all’impresa la sua residenza e domicilio, avendo altresì cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento.

L’azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti in originale eventualmente trattenuti durante il rapporto di lavoro. Cessato il rapporto di lavoro l’impresa deve restituire all’operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

In adempimento a quanto previsto dalla legge 23/7/1991, n. 223, art. 25, comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente CCNL per i livelli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23/7/1991, n. 223, art. 25, comma 1.

 

[59] Art. 42/BIS Cartellino di riconoscimento

 

Nell’ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (legge n. 248/2006 – art. 36/bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla legge n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell’edilizia concordano nell’attribuire alla CNCE l’incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del Lavoro quali elementi essenziali.

Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa Edile del predetto tesserino.

 

[60] Art. 43 Periodo di prova

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 35 giorni di lavoro per gli operai di 5° livello e superiori, a 30 giorni di lavoro per gli operai di 4° livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1° livello.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante tale periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta di una delle parti, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva.

L’assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetonpompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

[61] Art. 44 Mutamento di mansioni

 

All’operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l’operaio acquisisce il diritto al livello relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi due mesi consecutivi di effettiva prestazione e a richiesta scritta del lavoratore, l’azienda (dopo avere verificato che non ricorrano gli estremi della temporanea assegnazione di cui al comma precedente) è tenuta a comunicare per iscritto all’interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate, con indicazione della relativa decorrenza.

Nell’ipotesi che l’operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già in passato acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro o sulla scheda professionale con l’indicazione della decorrenza.

 

[62] Art. 45 Mansioni promiscue

 

L’operaio che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse qualifiche sarà inquadrato nel livello superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell’attività da lui svolta.

Nei casi di cui al comma precedente, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lavoratore, l’azienda è tenuta a comunicare per iscritto all’interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate.

Tutti i passaggi definitivi di livello devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro o sulla scheda professionale, con indicazione della decorrenza.

 

[63] Art. 46 Orario di lavoro

 

  1. Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

 

  1. L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

 

  1. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 6, 3° comma, punto o) in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

 

  1. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 59 del presente contratto.

 

  1. Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l’orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la R.S.U.

 

  1. Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), dell’art. 64.

 

  1. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

 

  1. Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

 

  1. L’operaio deve prestare la sua opera nell’ora e nel turno stabiliti.

 

  1. Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15/3/1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 59 del presente contratto.

 

[64] Art. 46/BIS Riposi annui

 

A decorrere dall’1/10/2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui dell’Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 24 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all’art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3) dell’art. 57.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

 

– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

 

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

 

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

 

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

 

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

 

– la diaria e le indennità di cui all’art. 61;

 

– i premi ed emolumenti similari.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

 

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto, come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile, dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.

 

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno tre giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Di norma i permessi andranno usufruiti nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia i permessi che, per esigenze organizzative e/o produttive, oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell’art. 20, non potessero essere goduti entro l’anno di maturazione andranno fruiti nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno

Nel caso in cui le ore di cui al 1° comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6° comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5° comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5/3/1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28/12/1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevedono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che – anche per le finalità di cui all’art. 4 – stabiliscono la loro fruizione in via collettiva.

 

– Nota a verbale –

In considerazione del superamento del regime orario delle 35 ore settimanali nel periodo di 8 settimane decorrente dal 1° lunedì di dicembre, le Associazioni nazionali stipulanti indicano, alle rispettive Organizzazioni territoriali, la necessità di adeguare gli accordi territoriali in materia.

 

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[65] Art. 46/TER Lavori discontinui

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6/12/1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 46.

In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A) del presente contratto ad eccezione di:

 

– custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, con e senza alloggio, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.

 

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 per ogni ora di servizio prestato tra le 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 59.

Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 46.

All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario la cui misura è di Euro 0,52 giornalieri.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.

 

– Chiarimento a verbale –

Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6/12/1923, n. 2657 possono riguardare anche i lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

[66] Art. 47 Regimi di orario e lavoro a turni

 

Si prende atto che le componenti principali sottoposte alla volontà delle parti contraenti il CCNL e determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono: ferie, riposi annui, lavoro straordinario e flessibilità.

Si stabilisce che annualmente le parti a livello aziendale e territoriale si incontrino per definire un calendario annuo di utilizzo di tali istituti.

Il calendario verrà convenuto nel rispetto delle norme contrattuali che regolano i diversi istituti e dovrà essere riesaminato quadrimestralmente ed ogni qualvolta eventi imprevisti lo richiedano.

Nell’ambito del calendario annuo e delle sue verifiche possono, in sede aziendale e/o territoriale, essere concordati in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico-produttivo, regimi flessibili dell’orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, nel rispetto mediamente di quanto previsto al 2° comma dell’art. 46.

Quanto sopra può essere disposto anche per singole unità organizzative qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all’opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori.

Le parti convengono che in sede aziendale si potranno determinare, a fronte di esigenze di pubblica utilità e/o di comprovate necessità tecnico-organizzative e gestionali o di riscontrate necessità di mercato, forme di organizzazione degli orari di lavoro a turno. Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri anche continuativi.

L’operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Quando si faccia ricorso a turni avvicendati di 8 ore di lavoro giornaliere per 5 giorni alla settimana, a livello aziendale,verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto.

In caso di più turni regolari articolati su 6 giorni alla settimana l’orario giornaliero sarà pari a 6 ore lavorative a parità di salario con assorbimento dei riposi annui di cui all’art. 46/Bis, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell’entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). In tale caso inoltre la indennità per lavoro a turni di cui all’art. 59 viene corrisposta nella misura del 6% e non compete la maggiorazione di cui all’art. 46, 6° comma.

 

– Chiarimento a verbale –

In relazione a quanto stabilito dal presente CCNL in materia di assetti e livelli della contrattazione collettiva e di compiti e funzioni della R.S.U., si precisa che quando negli articoli 46, 46/bis e 47 si rinvia alla sede aziendale, è da intendere che il confronto tra le parti deve riguardare la verifica delle esigenze tecniche, organizzative e/o produttive che motivano una determinata gestione oraria e della corretta applicazione delle norme della contrattazione nazionale e /o territoriale.

 

[67] Art. 47/BIS Reperibilità

 

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda (anche al di fuori dell’orario di lavoro normalmente praticato nell’impresa) per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.

Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.

L’azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.

Le aziende che utilizzano l’istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l’applicazione dell’istituto anche in relazione all’utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.

Il lavoratore potrà essere inserito dall’azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro all’azienda per illustrare le sue ragioni con l’eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali diverse situazioni particolari da verificare a livello aziendale.

La reperibilità potrà essere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni:

 

  1. I) oraria;

 

  1. II) giornaliera;

 

III) settimanale.

 

La reperibilità settimanale non potrà eccedere due settimane consecutive su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi, oppure – in relazione alle condizioni organizzative del servizio – più di sette giorni continuativi. In quest’ultimo caso il lavoratore fruirà del riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva, come previsto nell’ultimo comma dell’art. 48 del presente CCNL.

I lavoratori interessati dalla reperibilità hanno diritto di ottenere dall’azienda:

 

  1. a) un compenso specifico, avente natura retributiva, per i turni di reperibilità effettivamente svolti (da riconoscere per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda);

 

  1. b) la specifica remunerazione delle ore di intervento lavorativo effettuate durante la reperibilità, con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per i casi di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.

 

Alla contrattazione collettiva di livello territoriale è demandato di definire il compenso di cui alla lettera a) del precedente comma, tenendo conto della specifica realtà delle aziende operanti localmente e delle caratteristiche e condizioni del territorio di riferimento.

Ferma restando la loro specifica remunerazione come indicato al precedente punto b) del presente articolo, le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate durante gli interventi in reperibilità, poiché rientranti tra le ipotesi di cui all’art. 5, comma 4), lettera b), del D.Lgs. n. 66/2003, sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore annuali di lavoro straordinario previsto dall’art. 59.

Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concorda che per i lavoratori chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga, che non potrà comunque assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.

Il personale direttivo che sia titolare della indennità di cui all’art. 82 del CCNL è escluso dall’applicazione della presente normativa.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.

 

[68] Art. 48 Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 64, semprechè non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 59.

L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo. In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

 

[69] Art. 49 Soste di lavoro

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.

Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l’impresa trattenga l’operaio nel cantiere, l’operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste a cause meteorologiche l’operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l’operaio ha diritto alle integrazioni salariali secondo le norme di legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 50.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio le differenza tra il trattamento lordo di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

E’ ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell’orario normale concordate tra l’impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un’ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l’orario normale giornaliero di 10 ore.

 

[70] Art. 50 Sospensione e riduzione di lavoro

 

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia di CIG, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensione o riduzione di orario, ad esclusione della ipotesi di sospensione per fine lavoro, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente commissione dell’lNPS, I’impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell’art. 2 della legge 6/8/1975 n. 427.

La medesima procedura di conguaglio sarà altresì attuata, a far tempo dal 3/12/1980, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme anticipate ed inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando l’obbligo per l’azienda di effettuare, una volta ottenuta l’autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto spettanti ai sensi di legge.

 

– Dichiarazione comune –

Fermo restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d’orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli organi competenti per rendere più sollecito l’esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto. Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni prese dalle Commissioni competenti in ordine alle richieste di corresponsione delle integrazioni salariali.

 

[71] Art. 51 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicabili, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A che forma parte integrante del presente contratto. I valori orari di paga base e della indennità di contingenza si ottengono dividendo per 173.

Per l’indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli Accordi interconfederali e della legislazione vigente.

 

[72] Art. 52 Elemento Economico Territoriale

 

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1/7/2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data dell’1/1/2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6.

Pertanto, a decorrere dall’1/7/2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.

L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

– Nota a verbale –

L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le Associazioni Cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore

 

 

[73] Dichiarazione comune sull’EET

 

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dall’1/7/2011 nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

 

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Articolo sostituito del Verbale di accordo 26/4/2010

 

[74] Art. 53 Lavori a cottimo

 

L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai cottimisti, intesi per tali anche gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme:

 

– Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso degli operai a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e indennità di contingenza.

 

– Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto all’operaio o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all’albo del cantiere, ove possibile.

 

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

 

  1. a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi con l’indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche);

 

  1. b) descrizione della lavorazione da eseguire;

 

  1. c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

 

  1. d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa per la liquidazione del cottimo;

 

  1. e) tariffa di cottimo per unità di misura.

 

Le tariffe di cottimo così considerate fra le parti direttamente interessate, non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe a cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra. Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi.

In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l’operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall’impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell’esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo di cui al secondo comma, in parti uguali nei periodi normali di paga. All’operaio saranno concessi acconti in misura non inferiore al 90% della retribuzione spettante maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l’operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia perde automaticamente la maggiorazione dell’utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, I’impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo contenute negli articoli 72 e 36 del presente contratto.

 

[75] Art. 54 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro

 

E’ vietata l’interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

E’ vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi per l’esecuzione di lavorazioni edili e affini, quando non ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del presente contratto e comunque quando il fine sia quello di eludere le norme sul lavoro subordinato e le disposizioni di legge.

 

[76] Art. 55 Ferie

 

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità conseguita presso la cooperativa ad un periodo di ferie pari a quattro settimane di calendario (160 ore di orario normale), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art. 57 del presente contratto.

All’operaio che non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie, spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale intero sopra indicato, per ogni mese di anzianità maturata presso l’impresa.

L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per cantiere, per squadre o individualmente. Per la determinazione dell’epoca del godimento delle ferie è da tenere presente che almeno il 50% del diritto maturato sarà goduto dall’operaio nel mese di agosto salvo inderogabili esigenze aziendali.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il calendario annuo di utilizzo delle ferie verrà definito come stabilito dagli artt. 6 e 47 del presente contratto.

Di norma le ferie andranno usufruite nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.) oppure per dare applicazione a quanto previsto nel 4° comma dell’art. 20, non potessero essere godute entro l’anno di maturazione, andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno.

La cooperativa anticiperà il trattamento economico per le ferie al momento del godimento, secondo modalità tecniche da definire territorialmente tra le parti stipulanti.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie, nei casi consentiti dall’attuale legislazione, valgono le norme dell’art. 58. Le predette norme contenute nell’art. 58 sono compatibili con l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

 

– malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

 

– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

 

L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

 

 

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Articolo modificato dl Verbale di accordo 26/4/2010

 

[77] Art. 56 Gratifica natalizia

 

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all’art. 58.

 

[78] Art. 57 Festività

 

Sono considerati giorni festivi i seguenti:

 

1) tutte le domeniche;

 

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

 

3) le seguenti festività:

 

– 1° gennaio – Capodanno;

 

– 6 gennaio – Epifania;

 

– lunedì successivo alla Pasqua;

 

– 25 aprile – Anniversario della liberazione;

 

– 1° maggio – Festa del lavoro;

 

– 2 giugno – Festa della Repubblica;

 

– 15 agosto – Assunzione;

 

– 1° novembre – Ognissanti;

 

– 8 dicembre – Immacolata Concezione;

 

– 25 dicembre – S. Natale;

 

– 26 dicembre – S. Stefano;

 

– ricorrenza del S. Patrono del luogo ove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all’art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del S.Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra.

 

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3, spettante all’operaio a norma di legge, è corrisposto direttamente dall’impresa, unitamente alla retribuzione del mese in cui cade la festività, nella misura di otto ore degli emolumenti di cui al punto 3 dell’art. 64 del presente contratto di lavoro.

A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa edile.

Per la festività del 4 novembre, agli operai è corrisposto dalle imprese cooperative un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 64.

 

– Dichiarazione congiunta a verbale –

Le Parti si danno reciprocamente atto che per effetto dell’art. 5 della Legge 27/5/1949 n. 260 e dell’art. 2 della Legge 31/3/1954 n. 90, nonché delle norme contrattuali, il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

 

[79] Art. 58 Accantonamenti presso la Cassa Edile

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all’art. 46 (e art. 46-ter per i lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell’art. 57.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’Allegato C al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

 

– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

 

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

 

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

 

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

 

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

 

– la diaria e le indennità di cui all’art. 61;

 

– i premi ed emolumenti similari.

 

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

 

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.

 

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 66, 7° comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato C).

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (Allegato C).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

La Cassa Edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

 

– Dichiarazione a verbale –

– Premesso che talune sentenze hanno affermato l’obbligo della Cassa Edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell’impresa, in tale modo alterandosi l’assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall’art. 9, comma 3 del D.L. 103/91 sub 1 conv. 166/91;

– considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l’erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell’impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;

– al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell’art. 1362 del c.c.;

– le parti hanno convenuto l’inserimento del quindicesimo comma del presente articolo e della lettera d) dell’art. 73 del CCNL.

 

[80] Art. 59 Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Agli effetti della applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 46, 46-ter e 47 del presente contratto.

Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10/9/1923, n. 1955 e dal R.D. 10/9/1923, n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali. La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1) Lavoro straordinario diurno 35%
2) Lavoro festivo 45%
3) Lavoro festivo straordinario 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati 28%
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 9%
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 12%
7) Lavoro notturno del guardiano 8%
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori

di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte

16%
9) Lavoro notturno straordinario 40%
10) Lavoro festivo notturno 50%
11) Lavoro festivo notturno straordinario 70%
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti 8%

 

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce 5 e 6.

Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell’orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali gli agenti climatici e meteorologici, è elevato a dodici mesi.

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere deve essere inteso come unità produttiva.

 

[81] Art. 60 Indennità per lavori speciali

 

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo.

 

Gruppo A) Lavori vari

 

Tabella Unica

Nazionale

Situazioni

extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino

oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)

4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su

supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai

addetti e normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango

5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per

armamento ferroviario

8 15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore,

in mare, lago o fiume

8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione,

quando l’elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto

elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti

condizioni di effettivo disagio

10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l’impianto di aria

compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di

stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei

prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo

disagio

10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive,

oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio,

limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e

di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno

speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che,

in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono

eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli

operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni

di nocività

11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque

in sospensione)

12 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore

a m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei

quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto

a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a

cm. 12)

16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni

con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra,

se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del

fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m. 17 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m. 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55

 

In situazione extra si trovano le seguenti province:

Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.

Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire idonei mezzi di protezione individuale.

 

Gruppo B) Lavori in Galleria

 

Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

 

  1. a) per gli operai addetti al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetti al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;

 

  1. b) per gli operai addetti ai lavori di rivestimento di intonaco o do rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed al trasporto nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione: 26;

 

  1. c) per gli operai addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.

 

Fino a nuove determinazioni delle Associazioni a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 28/11/1969.

Nel caso in cui i lavori in gallerie si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 3 chilometri dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.

Quando vi è concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento supera i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriate al caso di specie.

 

Gruppo C) Lavori in cassoni ad aria compressa

 

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione agli operai addetti ai lavori

in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

 

a) da 0 a 10 metri 54
b) da oltre 10 a 16 metri 72
c) da oltre 16 a 22 metri 120
d) oltre 22 metri 180

 

Agli effetti dell’indennità da corrispondere la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno,sino al 15% da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

 

Gruppo D) Lavori marittimi

 

– Operai imbarcati su natanti con o senza motore. – Agli operai imbarcati su natanti con o senza motore che escono fuori da porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

 

– Lavori sotto acqua: palombari. – Indennità del 100% da calcolarsi su elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e da corrispondersi per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.

 

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

 

Gruppo E) Costruzioni di linee elettriche e telefoniche

 

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un’indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 64 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

L’indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

Le percentuali di cui al presente articolo – eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve – non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione con l’eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.

Qualora le organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.

L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

 

[82] Art. 61 Trasferta

 

  1. A) Norme generali

 

All’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale di cui all’art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l’attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l’operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all’operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L’operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l’alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.

 

***

 

Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l’impresa dovrà iscrivere l’operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l’intero mese.

L’impresa ha facoltà di iscrivere l’operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell’impresa per l’operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.

Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

L’impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento al D.Lgs. n. 163/2006, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l’impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l’impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell’impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell’attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.

 

– Dichiarazione a verbale –

La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dall’1/1/1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell’ultima parte dell’ottavo comma del presente articolo.

 

  1. B) Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario

 

Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per “posto di lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell’esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve prestare la sua opera.

L’operaio si deve trovare sul posto di lavoro all’ora fissata dall’orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario – qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l’estensione del cantiere e/o l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto – è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell’operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L’impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell’operaio, deve provvedere al vitto e all’alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

 

***

 

Obbligo dell’applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla Cnce, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l’istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni: messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;

 

– entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell’obbligo di aggiornamento;

 

– individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

 

Nel caso in cui le imprese, nell’ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.

Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell’andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.

Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:

 

– le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;

 

– gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;

 

– i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l’attivazione della procedura di commissariamento.

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014

 

[83] Art. 62 Trasferimenti

 

AlI’operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere deIIa stessa impresa situato in diversa IocaIità così distante e per un tempo taIe da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabiIe dimora, deve essere rimborsato l’importo, previamente concordato con I’impresa, deIIe spese di trasporto per Iui e per familiari conviventi a carico che con Iui si trasferiscono, nonché per Ie masserizie.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata deI viaggio, per Iui e per i familiari conviventi a carico che Io seguono neI trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

OItre aI trattamento di cui sopra gIi deve essere corrisposta, “una tantum”, una somma a titolo di indennità iI cui importo sarà concordato con l’impresa, tenendo conto anche deIIo stato di famiglia delI’operaio (se capo famigIia o non) e deI fatto che I’impresa fornisca o meno I’aIIoggio neIIa nuova IocaIità.

L’operaio ha diritto altresì aI rimborso deIle spese sopportate per anticipata risoIuzione deI contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all’operaio con un congruo preavviso.

L’operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, aIlo stesso trattamento che gIi sarebbe spettato in caso di licenziamento.

QuaIora peraltro I’operaio comprovi dl non potersi trasferire neIla nuova Iocalità per seri motivi dl saIute o familiari, l’impresa, ove possa continuare ad occuparIo nelIa Iocalità daIla quaIe intendeva trasferirlo, non procederà aI suo licenziamento.

All’operaio che viene trasferito per esigenze dell’impresa e che entro due anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione di rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell’operaio entro due anni dal trasferimento, I’impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l’operaio prestava servizio prima del trasferimento, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell’operaio.

 

[84] Art. 63 Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica

 

Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all’alloggio tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.

Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

 

[85] Art. 64 Elementi della retribuzione

 

Agli effetti dell’applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

 

1) Minimi di paga base oraria:

Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

 

2) Paga base oraria di fatto:

Si intende la paga attribuita all’operaio “ad personam” (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

 

3) Ai fini dell’applicazione degli artt. 48, 59, 60, 61, 68, 69, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

 

  1. a) per gli operai che lavorano ad economia:

 

– paga base di fatto

 

– indennità di contingenza

 

– ex-indennità territoriale di settore

 

  1. b) per gli operai che lavorano a cottimo:

 

– paga base di fatto

 

– indennità di contingenza

 

– ex-indennità territoriale di settore

 

– utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all’art. 53)

 

– utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 58, 59, 72 del presente contratto.

 

4) Ai fini dell’applicazione degli artt. 58 e 72 devono essere assunti a base di calcolo gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) lettera a).

 

5) Agli effetti dell’applicazione degli articoli 10, 19, 24, 43, 45, 49, 53, 57 e 72, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lettera a), deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

 

[86] Art. 65 Modalità di pagamento

 

Il periodo di paga è di norma mensile, anche se può essere: settimanale, quindicinale e quattordicinale.

Conseguentemente l’erogazione della retribuzione spettante dovrà avvenire ai sensi di legge in relazione al periodo di paga adottato.

Quando il periodo di paga sia disposto quindicinalmente, quattordicinalmente o mensilmente, a richiesta dell’operaio, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e dell’assegno per il nucleo familiare.

Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo della retribuzione spettante deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui la retribuzione stessa si riferisce.

Nel caso che l’impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l’operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali delle Cooperative e dei lavoratori.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si permetterà all’operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

All’atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all’operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.

 

[87] Art. 66 Trattamento in caso di malattia

 

In caso di malattia l’operaio non in prova ha il diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità.

L’operaio con un’anzianità superiore a 3 anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi senza interruzione dell’anzianità.

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi.

L’operaio con un’anzianità superiore a 3 anni e 6 mesi ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi.

Trascorso questo periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio o la malattia debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, I’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al TFR. Ove l’impresa non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, fatta salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

L’operaio che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto al TFR a norma dell’art. 36 del presente contratto – fatti salvi i termini di maturazione fissati dal 1° comma dell’art. 1 della Legge 297/82 – e alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di maIattia dagIi stessi istituti assicurativi, si fa riferimento aIIe norme generaIi riguardanti l’assistenza di malattia agIi operai deII’industria.

La cooperativa anticipa il trattamento economico sia per Ia parte dell’ istituto sia per Ia parte a carico delIe Casse ediIi, con diritto di recupero presso gIi istituti medesimi secondo i criteri di cui alI’aIIegato C ovvero secondo le modaIità di Iegge.

Durante l’assenza daI Iavoro per maIattia l’impresa, entro i limiti della conservazione deI posto di cui aI primo e secondo comma, è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuaIe di ferie, permessi retribuiti e gratifica natalizia, nelIa misura e con Ie modalità indicate di quanto corrisposto daII’lNPS, saIva Ia ipotesi di cui alI’ottavo comma dello stesso articolo.

Durante l’assenza dal Iavoro per maIattia l’impresa cooperativa, entro i limiti della conservazione del posto di cui aI presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente aII’operaio non in prova un trattamento economico giornaIiero pari alI’importo che risuIta moltipIicando Ie quote orarie sottoindicate deIIa retribuzione costituita daI minimo di paga base, daII’indennità territoriaIe di settore e daII’indennità di contingenza, per un numero di ore corrispondente aIIa divisione per sei deIl’orario contrattuale settimanale in vigore neIla circoscrizione durante I’assenza per maIattia.

Per le malattie sorte dall’1/6/2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

 

  1. a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;

 

  1. b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;

 

  1. c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;

 

  1. d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;

 

  1. e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.

 

– Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall’INPS è pari a: 0,5495.

 

Nei casi di malattia di durata inferiore ai 7 giorni, per i quali è previsto il solo accantonamento (18,5%), l’impresa corrisponderà direttamente all’operaio il 4,95% della retribuzione non più accantonato.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta della stessa maIattia o altra conseguenziaIe come taIe riconosciuta daIl’lNPS vaIe ai fini dei coefficienti da appIicare Ia normativa deIl’INPS medesimo.

In caso di contratto di Iavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di maIattia si ottiene moItipIicando Ie quote orarie di cui al comma precedente per iI numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6 dell’orario settimanale convenuto.

Per i casi di T.B.C., fermo restando quanto previsto daI presente articolo, si fa riferimento aIIe vigenti disposizioni di Iegge.

Sono fatte saIve Ie condizioni di miglior favore, considerate neI Ioro compIesso, in atto neIIe singoIe circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte saIve Ie normative definite suIIa materia di cui aI presente articolo a IiveIIo territoriale nonché Ie disposizioni regoIamentari disposte daIIa Cassa Edile quaIora non costituiscano condizioni inferiori rispetto aI presente articolo.

 

[88] Art. 67 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

 

In caso di infortunio suI Iavoro o di maIattia professionale I’operaio non in prova ha diritto alIa conservazione deI posto fino a quando dura I’inabilità temporanea che impedisce totaImente e di fatto aIl’operaio medesimo di attendere aI Iavoro e comunque non oItre Ia data indicata neI certificato definitivo di abilitazione aIIa ripresa deI Iavoro rilasciato daI competente istituto.

Trascorso taIe periodo, ove l’mpresa licenzi l’operaio, o Ia infermità conseguente aII’infortunio o aIIa maIattia professionaIe, debitamente accertata, non gIi consenta Ia ripresa deI Iavoro, I’operaio ha diritto aIIa indennità sostitutiva deI preavviso e aI T.F.R. fatti salvi termini di maturazione stabiliti dal 1° comma della Legge 297/82.

L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionaIe in periodo di preavviso ha diritto aIIa conservazione deI posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per Ia conservazione deI posto, iI rapporto di Iavoro si intenderà senz’aItro risoIto, fermo restando iI diritto alI’operaio di percepire iI T.F.R. spettante a norma deIl’articolo 36 fatti saIvi i termini di maturazione dal 1° comma dell’art. 1 della Legge 297/82.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagIi istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generaIi riguardanti l’assicurazione per infortuni o malattia professionaIe degli operai deII’industria.

Durante l’assenza dal Iavoro per infortunio o per maIattia professionale l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio Ia percentuaIe per ferie e gratifica nataIizia, permessi retribuiti, nei Iimiti, neIIa misura e con Ie modaIità indicate nell’art. 58 del presente contratto, per differenza e ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL salva l’ipotesi di cui aII’ottavo comma deIlo stesso articolo.

Ove, invece, I’infortunio suI Iavoro si verifichi o la maIattia professionaIe insorga durante iI periodo di prova, l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il Iavoro entro 30 giorni. Durante Ia sospensione deI periodo di prova, è dovuto il trattamento di cui aI precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.

La cooperativa anticipa il trattamento economico sia per Ia parte a carico deII’INAIL sia per Ia parte a carico deIIe Casse Edili, con iI diritto di recupero presso gIi istituti medesimi.

Durante l’assenza daI Iavoro per infortunio o maIattia professionaIe, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui aI presente articolo, è tenuta a erogare aII’operaio non in prova un trattamento economico giornaIiero pari aII’importo che risuIta moItiplicando Ie quote orarie sottoindicate deIIa retribuzione costituita daI minimo di paga base, daII’indennità territoriale di settore e daIl’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente aIIa divisione per sette delI’orario contrattuale settimanaIe in vigore neIIa circoscrizione durante I’assenza per infortunio o maIattia professionaIe.

A decorrere dall’1/3/2005, le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti:

 

  1. a) daI 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino aI 90° giorno di assenza: 0,2538

 

  1. b) daI 91° giorno in poi: 0,0574.

 

Sino al 28/2/2005 rimangono in vigore i coefficienti previsti dal CCNL del 9/2/2000.

 

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto daIl’impresa aIl’operaio per tutte Ie giornate indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di Iavoro a tempo parziaIe il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando Ie quote orarie di cui al comma precedente per iI numero deIle ore di lavoro giornaIiere risultanti daIIa divisione per sette deII’orario settimanale convenuto.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni territoriali; sono altresì fatte salve le normative definite sulla materia di cui al presente articolo a livello territoriale nonché le disposizioni regolamentari disposte dalla Cassa Edile qualora non costituiscano condizioni inferiori rispetto al presente articolo.

Per il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%). ”

In conseguenza di quanto sopra, il rimborso o il conguaglio da parte della Cassa Edile all’impresa, previsto nello specifico comma dell’art. 67 del CCNL, comprenderà anche il primo, il secondo ed il terzo giorno successivo alla data dell’infortunio e partirà dalla data di inizio della malattia professionale secondo i coefficienti e le modalità attuali.

Il trattamento economico per il periodo di carenza INAIL, a decorrere dall’1/10/2004, è assicurato da una prestazione collaterale della Cassa Edile, per il periodo di carenza suddetto integrativo di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 del CCNL.

 

Norma comune

 

In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art. 31 – nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia, dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

 

[89] Art. 68 Congedo matrimoniale

 

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui l’accordo interconfederale stipulato il 31/5/1941.

Peraltro, all’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.

Per il periodo di congedo l’operaio ha diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’art. 64, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attività di lavoro.

Sulle ore di congedo matrimoniale retribuite nei modi di cui al comma precedente andrà computata anche la percentuale del 18,5% di cui all’art 58, 1° comma (accantonamento presso la Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) e del 4,95% di cui all’art. 46-bis (riposi annui). Resta inteso che nei territori in cui per effetto della contrattazione collettiva di secondo livello sono previste diverse modalità di riconoscimento di tutti o di alcuni degli istituti sopra richiamati (gratifica natalizia, ferie, riposi annui), ferme restando le predette modalità, le ore retribuite a titolo di congedo matrimoniale sono equiparate alle ore di lavoro normale contrattuale.

L’impresa deve anticipare all’operaio la somma corrispondente alle giornate di congedo spettanti, subordinatamente all’espletamento da parte dell’interessato degli adempimenti richiesti dall’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed ha diritto di recuperare dall’lstituto medesimo la parte che questo ha per legge a proprio carico.

 

[90] Art. 69 Anzianità professionale edile

 

Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dall’1/4/2022.

A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statuto del suddetto Ente autonomo che, comunque, avrà sede presso la CNCE, entro la data del 15 marzo p.v..

Lo Statuto individuerà la governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell’adesione da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.

Le parti concordano, al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, che, dall’1/10/2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.

Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la tabella allegata), sulla base dei dati afferenti l’Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno. Dette aliquote e quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.

Ferma restando l’attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, le parti concordano fin d’ora che eventuali maggiori entrate contributive, comprensive anche del contributo minimo, dovranno essere ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l’Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.

Le parti concordano che, dall’1/10/2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dall’1/10/2023 e a 160 ore dall’1/10/2024.

Le parti, inoltre, condividono fin d’ora che l’individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il monitoraggio annuale dell’andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l’equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo della.0,2%

 

FNAPI – ALIQUOTE REGIONALI

 

Valle d’Aosta 3,91%
Piemonte 3,86%
Liguria 3,93%
Lombardia 4,09%
Trentino Alto Adige 4,55%
Friuli Venezia Giulia 4,27%
Veneto 4,37%
Emilia Romagna 3,87%
Toscana 3,80%
Marche 3,65%
Umbria 4,00%
Lazio 3,45%
Abruzzo 3,58%
Molise 3,04%
Campania 2,67%
Puglia 3,04%
Basilicata 2,85%
Calabria 2,53%
Sicilia 2,53%
Sardegna 3,05%

 

 

Verbale di accordo 22/9/2022

 

Il giorno 22 settembre 2022, tra ANCE, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ACCI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

 

 

Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell’istituto dell’APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all’interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.

 

Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all’approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1° gennaio 2023.

Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull’andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell’Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l’attività concernente l’istituto dell’APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1° ottobre 2022, l’applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili/Edilcasse aderenti al FNAPE.

Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell’aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d’Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l’attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.

Al fine di perseguire l’azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che II numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1° ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1° ottobre 2023 e a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

 

Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un Tondo di garanzia, privilegiando i territori nonché lo Casse Edili/Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.

Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili/Edilcasse ancora non presenti.

 

FNAPE (tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)

 

Cassa Edile/Edilcassa aderente al FNAPE Aliquote regionali
VALLE D’AOSTA 3,91%
   
PIEMONTE  
Alessandria  
Asti  
Biella  
Cuneo  
Novara  
Torino  
Verbania  
Vercelli  
PIEMONTE 3,66%
   
LIGURIA  
Genova  
Imperia  
La Spezia  
Savona  
LIGURIA 3,59%
   
LOMBARDIA  
Bergamo  
Brescia  
Como e Lecco  
Cremona  
Mantova  
Milano  
Pavia  
Sondrio  
Varese  
Edilcassa Bergamo  
LOMBARDIA 3,70%
   
TRENTINO ALTO ADIGE  
Bolzano  
Trento  
TRENTINO ALTO ADIGE 4,00%
   
FRIULI VENEZIA GIULIA  
Gorizia  
Pordenone  
Trieste  
Udine  
FRIULI VENEZIA GIULIA 4,13%
   
VENETO  
Belluno  
CEIV PD+TV  
Rovigo  
Treviso  
Venezia  
Verona  
Vicenza  
VENETO 3,98%
   
EMILIA ROMAGNA  
Bologna  
Calec  
Cedaiier  
FCR  
Ferrara/Celcof/Cedaf  
Modena  
Parma  
Piacenza  
Edili Reggio Emilia  
EMILIA ROMAGNA 3,43%
   
TOSCANA  
Arezzo  
Cert  
Falea  
Firenze  
Grosseto  
Livorno  
Lucca  
Massa Carrara  
Pisa  
Pistoia  
Prato  
Siena  
TOSCANA 3,60%
   
MARCHE  
Ancona  
Ascoli Piceno  
Macerata  
Pesaro  
CEDAM  
MARCHE 3,30%
   
UMBRIA  
Perugia  
Terni  
UMBRIA 3,95%
   
LAZIO  
Frosinone  
Latina  
Rieti  
Roma  
Viterbo  
Edilcassa Lazio  
LAZIO 3,18%
   
ABRUZZO  
Chieti  
L’Aquila  
Pescara  
Teramo  
ABRUZZO 3,43%
   
MOLISE  
Campobasso  
Edilcassa Molise  
MOLISE 3,04%
   
CAMPANIA  
Avellino  
Benevento  
Caserta  
Napoli  
Salerno 2,40%
   
PUGLIA  
Bari  
Brindisi  
Foggia  
Lecce  
Taranto  
Edilcassa Puglia  
PUGLIA 2,92%
   
BASILICATA  
Matera  
Potenza  
Edilcassa Basilicata  
BASILICATA 2,76%
   
CALABRIA  
Catanzaro  
Cosenza  
Reggio Calabria  
Edilcassa Calabria  
CALABRIA 2,17%
   
SICILIA  
Agrigento  
Caltanissetta  
Catania  
Enna  
Messina  
Palermo  
Ragusa  
Siracusa  
Trapani  
Edilcassa Sicilia  
SICILIA 2,43%
   
SARDEGNA  
Cagliari  
Nuoro  
Oristano  
Sassari  
SARDEGNA 2,86%

 

 

CNCE – COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

 

FNAPE – NUOVA ALIQUOTA REGIONALE ACCORDO 22 SETTEMBRE 2022

 

Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato in vigore da 1° ottobre 2022

 

CASSA EDILE/EDILCASSA che aderiscono al FNAPE NUOVA ALIQUOTA REGIONALE CONTRIBUTO APE CONTRIBUTO MINIMO 140 H CONTRIBUTO MINIMO 140 H (arrotondamento)
       
VALLE D’AOSTA 3,91 54,74 55
       
PIEMONTE 3,66 51,24 51
       
LIGURIA 3,59 50,26 50
       
LOMBARDIA 3,70 51,80 52
       
TRENTINO ALTO ADIGE 4,00 56,00 56
       
FRIULI VENEZIA GIULIA 4,13 57,82 58
       
VENETO 3,98 55,72 56
       
EMILIA ROMAGNA 3,43 48,02 48
       
TOSCANA 3,60 50,40 50
       
MARCHE 3,30 46,20 46
       
UMBRIA 3,95 55,30 55
       
LAZIO 3,18 44,52 45
       
ABRUZZO 3,43 48,02 48
       
MOLISE 3,04 42,56 43
       
CAMPANIA 2,40 33,60 34
       
PUGLIA 2,92 40,88 41
       
BASILICATA 2,76 38,64 39
       
CALABRIA 2,17 30,38 30
       
SICILIA 2,43 34,02 34
       
SARDEGNA 2,86 40,04 40

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014

Articolo modificato dal Verbale di accordo 3/4/2019

Articolo modificato dal Verbale di accordo 14/5/2019

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022

Articolo modificato dal Verbale di accordo 22/9/2022

 

[91] Art. 70 Conservazione degli utensili

 

L’operaio deve conservare in buono stato: macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione, darà diritto all’impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno arrecato, previa contestazione dell’addebito.

Per l’approvvigionamento degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve fare capo al personale appositamente incaricato dall’impresa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere riconsegnato al personale incaricato dall’impresa quanto si è ricevuto in consegna temporanea.

L’operaio risponderà – e l’impresa potrà valersi sulle sue competenze – delle perdite del materiale e/o degli attrezzi a lui affidati, che siano a lui imputabili, sempreché sia stato messo in grado di custodirli.

 

[92] Art. 71 Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli

 

L’impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e motocicli. In esso l’operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima e dopo l’orario lavorativo.

L’impresa deve provvedere a far richiudere il locale predetto e ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.

Resta fermo che i locali debbono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, I’impresa deve provvedere nel modo più idoneo alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.

L’impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano obiettive condizioni di carattere tecnico che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui trattasi.

 

[93] Art. 72 Preavviso

 

Il licenziamento o le dimissioni non determinati da giusta causa dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edile, è stabilito in una settimana di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Ai sensi dell’art. 2118 del c.c., in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità equivalente all’importo della retribuzione (v. punto 4 dell’art. 64) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nell’osservanza delle modalità previste dalla legge.

Se un lavoratore si dimette senza rispettare le modalità stabilite dalla legge e si rende irrintracciabile o non si presenta sul posto di lavoro laddove convocato dall’azienda per iscritto, decorsi 5 giorni di assenza tale comportamento potrà essere ritenuto dal datore di lavoro, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, come manifestazione per fatto concludente della volontà di dimettersi.

Da tale data decorrerà l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.

Resta in ogni caso ferma, nei casi di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito, la facoltà dell’azienda di avviare la procedura disciplinare per giungere, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, al licenziamento per giusta causa senza preavviso di cui al punto 3) dell’art. 32.

 

[94] Art. 73 Casse Edili

 

  1. a) Le Casse Edili, istituite territorialmente, sono lo strumento per l’attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi, stipulati fra AICPL, ANCPL, Federlavoro e Servizi e FENEAL, FILCA e FILLEA, nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.

L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse Edili stabiliti per le imprese cooperative e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico delle imprese cooperative e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dall’impresa cooperativa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile.

La Cassa Edile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in misura paritetica dalle Associazioni territoriali delle cooperative da un lato e, dall’altro, dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni cooperative e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.

Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l’automatica ed integrale applicazione.

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

L’esercizio finanziario della Cassa Edile decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre dell’anno successivo.

I bilanci delle Casse Edili debbono essere approvati entro 6 mesi dalla scadenza dell’esercizio e cioè entro il 31 Marzo successivo.

I bilanci consuntivi -situazione patrimoniale e conto economico- accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale, sono di norma trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali cooperative e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo un apposito verbale.

Il verbale deve essere trasmetto, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa Edile il quale ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.

 

  1. b) Con l’iscrizione alla Cassa Edile, le imprese cooperative e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall’art. 39, gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

La Cassa Edile, nelle occasioni e con le modalità stabilite localmente dalle Associazioni di cui al primo comma della lettera a), raccoglierà dalle cooperative e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

 

b-bis) Con l’iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall’impresa e non versati, dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell’azienda.

Fermo restando quanto sopra previsto, in caso di controversia promossa dal lavoratore nei confronti dell’impresa per ottenere il riconoscimento e/o il pagamento di somme maturate in relazione al rapporto di lavoro, l’esercizio da parte della Cassa del mandato di cui sopra è subordinato all’esito del tentativo di conciliazione previsto dalle norme di legge o di contratto (art. 37).

 

  1. c) Le parti, nel quadro dell’accordo di reciprocità siglato il 20/1/2000 (allegato E) si impegnano:

 

– ad attuare un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;

 

– predisporre i modelli unici di denuncia mensile e il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le Associazioni e Organizzazioni nazionali firmatarie, riconoscendo l’importanza delle prestazioni assistenziali e dei servizi delle Casse Edili, riaffermano l’obiettivo comune di pervenire, su tutto il territorio nazionale, a Casse Edili uniche per tutto il settore gestite con la partecipazione delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL operanti nel settore delle costruzioni.

Quanto sopra ha anche la finalità di estendere la tutela contrattuale dei lavoratori e di realizzare condizioni di perequazione dei costi per le imprese.

I principi sopra esposti comporteranno, nell’ambito del sistema di Casse Edili e anche attraverso la revisione degli statuti delle Casse medesime:

 

– la realizzazione di una gestione unitaria di un unico sistema di Casse Edili;

 

– il riconoscimento dell’autonomia contrattuale delle parti;

 

– l’uniformità dei trattamenti erogati ai lavoratori con conseguente armonizzazione delle aliquote contributive per perseguire la parità di costi tra le imprese;

 

– la riconoscibilità delle rappresentanze degli organismi paritetici di gestione che affermi le caratteristiche territoriali di presenza delle imprese associate;

 

– la lotta all’evasione e al lavoro nero, al fine di combattere la concorrenza sleale o le infiltrazioni malavitose del settore, attraverso procedure che penalizzino le dichiarazioni anomale e gli utilizzi d’orario di lavoro palesemente non credibili.

 

[95] Art. 74 Quote sindacali e di adesione contrattuale

 

Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dal lavoratore interessato.

Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l’importo dello stesso. Le Organizzazioni Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto convengono sulla istituzione a livello territoriale di una quota di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse Edili.

Le modalità di riscossione ed il relativo importo verranno definiti a livello provinciale dalle Associazioni territoriali.

Le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto confermano l’aliquota dello 0,15% quale quota nazionale di adesione contrattuale da trattenere a tutti i lavoratori e datori di lavoro tramite le Casse Edili.

La base imponibile per il calcolo dello 0,15% è costituita:

 

– dall’1/2/1988 dalla retribuzione del punto 3) dell’art. 64 maggiorata del 23%.

 

Le Casse Edili effettueranno i versamenti delle quote suddette sui c/c indicati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto.

La maggiorazione del 23% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni Sindacali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.

Ai fini di uniformare le aliquote contributive in tutto il settore edile, dall’1/10/2007 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 64, maggiorato del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti ritengono ancor più opportuno e necessario, dopo i recenti provvedimenti normativi che impegnano l’insieme degli enti di attuazione dei CCNL (Casse Edili), così come individuati dalle parti e riconosciuti dalle fonti normative ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a fornire le certificazioni relative alla regolarità per tutte le imprese con rispetto della reciprocità e dell’autonomia contrattuale e quindi con modalità interassociative, che anche le associazioni cooperative del settore siano coinvolte nella gestione della CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) cui sono demandati, di fatto, decisivi aspetti tecnico operativi per tutto il sistema delle Casse Edili.

Se la suddetta partecipazione avesse a concretizzarsi prima della data prevista dall’ultimo comma del presente articolo, le parti si incontreranno per definire il corrispondente anticipo della decorrenza dell’aliquota dello 0,18%, ovvero, qualora tale partecipazione non fosse ancora stata concretizzata, per riconsiderarne la decorrenza.

 

[96] Art. 75 Formazione professionale

 

  1. Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dall’1/1/2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.

 

  1. a) Le imprese edili cooperative si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile.

 

  1. b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 22, lett. a), D.Lgs. 626/94). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art. 29 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione si svolgerà presso la Scuola Edile o direttamente in azienda su moduli formativi certificati dalla Scuola Edile.

La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro.

 

  1. c) La Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE – Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile. La disposizione di cui al presente punto sarà operativa al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 2.

 

  1. d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.

 

  1. Le parti stipulanti, in occasione dell’effettivo riconoscimento della rappresentanza cooperativa in seno agli organismi FORMEDIL Nazionale e CNCPT, si incontreranno per disciplinare nel CCNL 24/6/2008 quanto definito dall’accordo tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 18/6/2008 (di seguito allegato per presa d’atto) armonizzandolo con le specifiche condizioni esistenti nel settore cooperativo.

 

– Dichiarazione a verbale –

Le parti, nel valutare positivamente l’esperienza realizzata nel settore attraverso le varie articolazioni del FORMEDIL, nell’ambito dei bandi promossi da Foncoop, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l’insieme della forza lavoro occupata.

 

ALLEGATO – Accordo 18/6/2008 “Art. 91 – Formazione professionale”

 

Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire. Concordano pertanto di:

 

– intraprendere un percorso che permetta di rendere il Sistema Formedil coerente e funzionale a seguenti obiettivi e priorità:

 

– fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore,

 

– strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese / lavoratori),

 

– perseguire l’obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo

 

– favorire l’occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro

 

– avviare a tal fine ad un complessivo progetto di riconversione del sistema FORMEDIL che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all’attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di Amministrazione del FORMEDIL. Tale Progetto di Riconversione, approvato dal CdA Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definita approvazione.

 

Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.

Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato FORMEDIL.

È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.

Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.

Sono attività del Formedil:

 

– le ricerche e gli studi di settore, l’ evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;

 

– l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;

 

– la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali;

 

– l’elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;

 

– l’analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.

 

Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell’allegato L.

Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.

I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale.

I Formedil regionali hanno compiti di:

 

– coordinamento e indirizzo dell’attività degli Enti territoriali;

 

– rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

 

– promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell’offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.

 

Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.

Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.

Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.

Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.

In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.

Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (Protocollo Organismi Bilaterali).

Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.

Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d’esercizio che coincide con l’esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.

I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.

I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).

Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Tali criteri saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.

Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.

Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo Sulla Formazione):

 

– Formazione per l’impiegabilità

– Istruzione e formazione professionale

– Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti

– Formazione professionalizzante integrativa

 

– Formazione per la progressione professionale

– Formazione per l’apprendistato

– Formazione continua

– Formazione a catalogo per un percorso professionale

 

– Formazione per la sicurezza

Su tali assi di intervento l’attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.

Il CdA Formedil è tenuto ad elaborare un Piano Biennale delle Attività all’interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole Edili.

I Piani delle Attività annuali delle Scuole Edili Territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all’attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano Biennale delle Attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.

Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.

Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:

 

– giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;

 

– giovani neo diplomati e neolaureati;

 

– giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);

 

– personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;

 

– manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;

 

– lavoratori in mobilità;

 

– lavoratori in disoccupazione;

 

– lavoratori in Cig.

 

Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all’interno del sistema anagrafico delle casse edili.

I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.

Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.

La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalle scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.

Il Libretto Personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.

Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell’offerta formativa del Sistema Formedil, Formedil predisporrà il Repertorio Nazionale delle Competenze cui le singole Scuole Edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel Libretto Personale.

Ogni Scuola Edile riverserà i dati di ciascun Libretto Personale in un’anagrafica nazionale istituita presso Formedil.

Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.

Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.

Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.

Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse Edili. Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dall’1/1/2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale.

Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.

 

  1. e) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa Edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile.

 

  1. f) La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 22, lett. a, D.Lgs. 626/94). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall’art. 110 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.

La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro.

 

  1. g) La Cassa Edile territoriale trasmetterà a CNCE – Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.

 

  1. h) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.

 

 

Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:

 

– all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;

 

– agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.

 

Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.

Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.

 

Articolo modificato dal Verbale di accordo 3/3/2022

 

[97] Art. 76 Commissione tecnica nazionale

 

Viene istituita una Commissione Tecnica paritetica a livello Nazionale per:

 

  1. a) Lo studio dei problemi attinenti la disciplina del lavoro a cottimo, le retribuzioni ad incentivo e gli strumenti idonei allo scopo, nell’ambito del Contratto di lavoro, avente riguardo anche alle esperienze e alle realizzazioni di altri paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali di comune accordo con le Associazioni locali.

 

  1. b) L’esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e nell’impiego della mano d’opera negli appalti e nei subappalti di cui agli articoli 5 e 54 del presente Contratto.

 

  1. c) L’esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell’art. 60.

 

[98] Art. 76/BIS Aspettativa

 

All’operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una sola volta all’anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

L’aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L’impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

In tali casi è consentita, ai sensi della legge 28/2/1987, n. 56, l’assunzione di personale a contratto determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati.

Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.

 

[99] SECONDA PARTE – Regolamentazione per gli impiegati e per i quadri

 

[100] Art. 77 Assunzione e documenti

 

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge.

Il rapporto di lavoro si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l’impresa deve specificare al lavoratore:

 

1) la data di assunzione,

 

2) la qualifica, il livello di inquadramento e il titolo della mansione;

 

3) la durata dell’eventuale periodo di prova;

 

4) la tipologia di rapporto di lavoro subordinato, con indicazione del termine di scadenza se trattasi di rapporto a tempo determinato;

 

5) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il Contratto Integrativo Territoriale applicati;

 

6) la sede di lavoro;

 

7) il trattamento retributivo iniziale, anche con eventuale rinvio alle norme dei contratti collettivo nazionale e territoriale applicati.

 

All’atto dell’assunzione l’impiegato deve presentare:

 

  1. g) la carta d’identità (o altro documento equipollente) e nel caso si tratti di cittadino straniero l’eventuale documento (permesso di soggiorno o altro) che legittima la sua presenza lavorativa in Italia secondo la legislazione vigente;

 

  1. h) la documentazione comprovante il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;

 

  1. i) i prescritti documenti Inps di cui il lavoratore sia in possesso;

 

  1. j) il documento recante il numero di codice fiscale;

 

  1. k) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio;

 

  1. l) il libretto di lavoro o la scheda professionale.

 

Se richiesto dall’azienda, l’impiegato è tenuto a conservare sul luogo di lavoro copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro o della dichiarazione di assunzione, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla legislazione vigente.

E’ facoltà dell’impresa richiedere all’operaio, prima dell’assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l’operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L’operaio è tenuto a dichiarare all’impresa la sua residenza e domicilio, avendo altresì cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento.

L’azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti in originale eventualmente trattenuti durante il rapporto di lavoro. Cessato il rapporto di lavoro l’impresa deve restituire all’operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

In adempimento a quanto previsto dalla legge 23/7/1991, n. 223, art. 25, comma 2, le parti concordano che le assunzioni effettuate per le qualifiche rientranti nei profili professionali previsti dal presente CCNL per i livelli 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° non sono da computarsi ai fini del calcolo della riserva del 12% prevista dalla legge 23/7/1991, n. 223, art. 25, comma 1.

 

[101] Art. 78 Periodo di prova

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: cinque mesi di calendario per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello, tre mesi di calendario per gli impiegati di 5° livello e due mesi di calendario per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello.

Il suddetto periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.

Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, fatta eccezione per le situazioni indicate al comma successivo.

In caso di malattia il periodo di prova resta sospeso per tutta la durata della malattia e verrà ripreso a guarigione avvenuta fino al compimento del periodo prefissato. Se però la malattia ha una durata superiore al periodo di prova, il rapporto può essere risolto al momento in cui viene superato tale periodo, senza preavviso né indennità.

Nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica, dopodiché sarà ripreso fino al compimento dell’eventuale periodo ancora mancante.

Durante l’assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non e dovuto all’impiegato alcun trattamento economico.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso dei periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell’impresa deve essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L’impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dall’effettuare il periodo di prova. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l’impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

 

[102] Art. 79 Orario di lavoro

 

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 90 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.

La cooperativa deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli impiegati interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora d’inizio e di termine del lavoro, nonché l’orario e la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

L’impiegato usufruirà di permessi annui individuali pari a 88 ore dall’1/1/1994. I permessi individuali di cui sopra maturano in relazione all’anzianità di servizio successiva all’1/1/1994 con gli stessi criteri di cui al 4° comma dell’art. 85 e sono da godere di norma per gruppi di otto ore.

Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, con i criteri di cui al 3° comma dell’art. 85.

Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i permessi individuali annui sono pari nell’anno a 48 ore a decorrere dall’1/1/1994.

Agli impiegati di cui al comma 10 del presente articolo spettano in oltre 40 ore annue complessive di riduzione dell’orario, da utilizzare con le modalità di cui all’art. 46 bis. I criteri di maturazione dei permessi e delle riduzioni di orario di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono previsti dall’8° comma.

La presente regolamentazione assorbe il trattamento relativo alle festività soppresse di cui all’art. 1 della legge n. 54/1977 e al successivo D.P.R. n. 792/1985.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

 

[103] Art. 80 Elementi del trattamento economico globale

 

Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale dell’impiegato sono i seguenti:

 

1) Stipendio minimo mensile – tabella allegata A;

 

2) indennità di contingenza;

 

3) ex-premio di produzione territoriale;

 

4) superminimo collettivo;

 

5) superminimo ad personam di merito;

 

6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (art. 82);

 

7) indennità di funzione Quadri (art. 15);

 

8) aumenti periodici di anzianità (art. 83);

 

9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;

 

10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;

 

11) indennità di cassa e di maneggio di denaro (art. 86);

 

12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (art. 88);

 

13) indennità di zona malarica (art. 89);

 

14) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria;

 

15) rateo della 13a mensilità (art. 96);

 

16) rateo del premio annuo (art. 97);

 

17) rateo premio di fedeltà (art. 98);

 

18) elemento economico territoriale.

 

Per stipendio di fatto si intende la somma mensilmente corrisposta per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale, assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre (173).

Lo stesso divisore si utilizza per detrarre le ore non effettuate né retribuite nel mese e per il pagamento delle ore supplementari e straordinarie.

Per l’indennità di contingenza si applicano le disposizioni degli accordi interconfederali e della legislazione vigente.

 

[104] Art. 81 Elemento Economico Territoriale

 

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore all’1/7/2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data dell’1/1/2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6.

Pertanto, a decorrere dall’1/7/2011, cessa l’elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.

L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

– Nota a verbale –

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

– Dichiarazione congiunta –

Le Associazioni Cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore

 

Dichiarazione comune sull’EET

 

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dall’1/7/2011 nell’indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

 

 

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Articolo sostituito dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[105] Art. 82 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario

 

Le parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’art. 1 del R.D. 15/3/1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell’orario d i lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.

A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D. 10/9/1923, n. 1955).

Al personale di cui sopra potrà essere riconosciuta una indennità definita in una percentuale variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 35%, da definirsi su un massimo di quattro livelli e da calcolarsi su stipendio minimo mensile e contingenza in vigore alle singole scadenze di paga.

Detta indennità sarà definita e concordata tra le organizzazioni aziendali e/o territoriali aderenti alle parti contraenti in relazione alla disponibilità richiesta ed effettivamente espressa nello svolgimento delle funzioni attribuite.

È in facoltà della Cooperativa dedurre l’importo della suddetta indennità da eventuali superminimi, sempre che questi siano stati fissati allo stesso titolo in considerazione della particolare natura del ruolo.

 

[106] Art. 83 Aumenti periodici di anzianità

 

A decorrere dall’1/1/1980 l’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ad uno scatto biennale per un massimo di 5 scatti secondo i valori mensili sotto indicati per ciascun Livello:

 

Imp. 8° livello Euro 16,53
Imp. 7° livello Euro 13,94
Imp. 6° livello Euro 12,85
Imp. 5° livello Euro 10,46
Imp. 4° livello Euro   9,62
Imp. 3° livello Euro   8,99
Imp. 2° livello Euro   8,22

 

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio al livello superiore l’importo degli scatti maturati sarà mantenuto in cifra fissa e la frazione di biennio in corso di maturazione al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello fermo restando il numero massimo di 5 scatti di cui al primo comma.

 

– Nota a verbale –

Per gli impiegati in forza al 31/7/1979 resta in vigore il numero di 16 scatti biennali di anzianità previsto dal CCNL 15/4/1976, calcolati, per gli scatti maturati dall’1/1/1980, negli importi di cui al primo comma.

Comunque il numero di scatti di anzianità maturabili non potrà essere superiore a 16, fermo restando quanto previsto all’ultimo comma del suddetto articolo.

Gli scatti già maturati alla data del 31/12/1979 sono stati mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data ed incrementati, ognuno, a decorrere dall’1/1/1980 di Euro 2,58.

Con decorrenza 1/7/1979 è soppresso il terzo comma dell’art. 55 del CCNL 2/3/1976.

 

[107] Art. 84 Giorni festivi e riposo settimanale

 

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

 

  1. a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;

 

  1. b) le festività del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno;

 

  1. c) le seguenti festività infrasettimanali:

 

1) Capodanno (1° gennaio);

 

2) Epifania (6 gennaio);

 

3) Giorno successivo alla Santa Pasqua;

 

4) Assunzione Maria Vergine (15 agosto);

 

5) Ognissanti (1° novembre);

 

6) Immacolata Concezione (8 dicembre);

 

7) Santo Natale (25 dicembre);

 

8) Santo Stefano (26 dicembre);

 

9) ricorrenza del S. Patrono del luogo dove lavora l’impiegato oppure dove ha sede il cantiere, collocabile, in alternativa, in altra data concordata in sede di definizione del calendario annuo di cui all’art. 47. Con le medesime modalità sarà concordata una data sostitutiva nel caso di coincidenza della ricorrenza del S.Patrono con una delle festività infrasettimanali di cui sopra.

 

Saranno altresì considerate festive le giornate che eventualmente, in sostituzione o in aggiunta, venissero in seguito stabilite.

Qualora la festività del Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. b) e c) si applicano le norme dell’accordo interconfederale 3/12/1954. Peraltro l’importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 1 del predetto accordo, sarà determinato dividendo la retribuzionemensile per venticinque.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.

Il riposo si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Per la festività del 4 novembre, di cui alla legge n. 54/1977, si applica il trattamento di cui al 4° comma del presente articolo.

 

[108] Art. 85 Ferie

 

L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a 4 settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 84. Per giorni lavorativi si intendono quelli non festivi compresi tra il lunedì e il venerdì.

Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall’1 al 14 dell’art. 80.

Il lavoratore matura per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al 1° comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.

Nel fissare l’epoca di riposo feriale sarà tenuto conto, da parte dell’impresa compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell’impiegato anche per un frazionamento delle ferie medesime.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

L’assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.

Dato lo scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.

Di norma le ferie andranno godute nel corso dell’anno di maturazione. Tuttavia, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, le ferie che, per esigenze organizzative e/o produttive oppure per impedimento oggettivo del lavoratore (malattia, infortunio, ecc.), non potessero essere godute entro l’anno di maturazione andranno fruite nei ventiquattro mesi successivi al termine di tale anno. In ogni caso non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con il pagamento di una indennità. Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’impresa verserà al lavoratore, per le ferie maturate e non fruite, una indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all’impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (comma 3).

Se l’impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L’eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.

Qualora per esigenze di servizio l’impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall’impresa, egli ha diritto al rimborso dell’eventuale anticipo corrisposto per l’alloggio prenotato per il periodo di ferie, semprechè dia la precisa documentazione del versamento dell’anticipo stesso.

La quota giornaliera da corrispondere all’impiegato in caso di ferie non godute, è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile di cui al 3° comma.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nella seguente ipotesi:

 

– malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

 

– malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

 

L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.

 

– Chiarimento a verbale –

Si riconferma il maggior periodo di ferie – rispetto a quanto stabilito al 1° comma – per quegli impiegati che avevano conseguito tale diritto in forza dell’art. 68 del CCNL 2/3/1976.

 

[109] Art. 86 Indennità di cassa e di maneggio di denaro

 

All’impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell’8% dello stipendio minimo mensile e dell’indennità di contingenza della sua categoria.

Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell’impiegato.

 

[110] Art. 87 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell’impiegato

 

All’impiegato che, a richiesta dell’impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l’espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto un rimborso chilometrico da concordare tra le parti.

 

[111] Art. 88 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria

 

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell’interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:

 

  1. a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa, lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai da contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 80;

 

  1. b) per lavori in galleria: una indennità di Euro 25,82 mensili.

Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso

titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito per altri motivi specifici.

 

[112] Art. 89 Indennità di zona malarica

 

Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.

Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 80.

L’indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell’industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.

L’indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell’endemia malarica.

 

[113] Art. 90 Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10/9/1923 n. 1955 e dal R.D. 10/9/1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del c.c. in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

 

1. Lavoro straordinario diurno 35%
2. Lavoro festivo 45%
3. Lavoro festivo straordinario 55%
4. Lavoro notturno non compreso in turni periodici 34%
5. Lavoro notturno compreso in turni periodici 12%
6. Lavoro straordinario notturno 47%
7. Lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici 50%
8. Lavoro notturno festivo straordinario 70%

 

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell’art. 80.

Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.

Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66 del 2003, il periodo di riferimento sul quale calcolare la durata media settimanale dell’orario di lavoro, in funzione delle specifiche caratteristiche di sistemi e processi produttivi e in funzione della particolare tipologia delle mansioni svolte che risentono di condizionamenti derivanti anche da fattori esterni, tra i quali gli agenti climatici e metereologici, è elevato a dodici mesi.

Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, il cantiere dev’essere inteso come unità produttiva.

 

[114] Art. 91 Trasferta

 

All’impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio.

Inoltre, all’impiegato deve essere corrisposto:

 

– nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del 15% sull’ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);

 

– se non vi è pernottamento fuori sede ma la missione si protrae per l’intera giornata, un’indennità del 15% sull’ammontare delle spese di vitto;

 

– se l’impresa provvede all’alloggio e/o al vitto, in luogo del predetto 15%, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l’impiegato stesso.

 

Qualora l’impresa non provveda all’alloggio e al vitto, potrà convenire con l’impiegato una diaria giornaliera onnicomprensiva a titolo forfettario.

 

[115] Art. 92 Trasferimento

 

Il trasferimento deve essere comunicato all’impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni.

Entro tre giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento della comunicazione, il lavoratore può richiedere all’azienda un incontro per ottenere maggiori informazioni sulle ragioni del provvedimento.

Il lavoratore può farsi assistere da un componente della RSU o (in assenza di questa) da un rappresentante delle Associazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. L’incontro di verifica deve tenersi entro i sette giorni successivi alla richiesta.

L’impiegato trasferito, quando il trasferimento abbia come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L’impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso e al T.F.R. previsto dall’art. 36.

Qualora peraltro l’impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, I’impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procederà al licenziamento, I’impiegato ha diritto al preavviso ed al T.F.R. di cui all’art. 36.

All’impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l’importo preventivamente concordato con l’impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso previamente concordato nei limiti normali delle spese di viaggio, di vitto e di eventuale alloggio.

In aggiunta gli sarà corrisposto:

 

– se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 80;

 

– se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 80.

 

Verrà inoltre corrisposta dall’impresa un’indennità supplementare pari all’importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.

Qualora per effetto del trasferimento, I’impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

All’impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.

All’impiegato che viene trasferito per esigenze dell’impresa, e che entro dieci anni dalla data dell’avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto d’impiego.

Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell’impresa, a comprovata dimostrazione dell’avvenuto rientro dell’ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.

 

– Chiarimento a verbale –

Tenuto conto della situazione contingente qualora l’impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione dovranno intervenire fra impresa ed impiegato particolari accordi per l’indennità da corrispondere.

Resta altresì convenuto che l’impiegato è tenuto a comunicare all’impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.

 

[116] Art. 93 Alloggio

 

Qualora nella località ove l’impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, I’impresa che non provvede in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.

 

[117] Art. 94 Mutamento di mansioni

 

All’impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale del predetto livello superiore.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz’altro il passaggio dell’impiegato, a tutti gli effetti, nel livello superiore salvo che si, tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l’impresa l’obbligo della conservazione del posto.

Qualora, a seguito del definitivo passaggio di livello, l’impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e quella di assegnazione, gli va comunque riconosciuto l’importo corrispondente alla suddetta maggiorazione.

Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 80.

Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nel livello superiore presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio al livello superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 8°, 7° e 6° livello e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altro livello.

 

[118] Art. 95 Pagamento della retribuzione

 

Il pagamento della retribuzione avviene alla fine di ogni mese. A fronte di esigenze contingenti l’impiegato può richiedere, nel corso del mese, un acconto non superiore al 90% circa della retribuzione netta maturata e dell’assegno per il nucleo familiare. All’atto del pagamento della retribuzione all’impiegato deve essere consegnata la busta paga o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalle norme di legge.

Nel caso che l’impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento del saldo della retribuzione, matureranno a favore dell’impiegato, dalla scadenza del termine di cui al 1° comma, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di sconto vigente maggiorato di due punti.

L’impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e del T.F.R..

In caso di contestazione sugli elementi contrattuali, eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[119] Art. 96 Tredicesima mensilità

 

L’impresa deve corrispondere all’impiegato una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall’1 al 14 dell’art. 80.

Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

[120] Art. 97 Premio annuo

 

Per l’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo è dovuta all’impiegato, non in prova, un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 14 dell’art. 80. Il premio è erogato entro il 10 luglio d’ogni anno.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa.

La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.

 

[121] Art. 98 Premio di fedeltà

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 93 del CCNL 25/10/1979, resta confermato il diritto al “premio fedeltà” per gli impiegati che alla data del 30/4/1982 avevano conseguito la prescritta anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società). Non sono computati nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo, le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.

Ai suddetti impiegati in servizio compete “ad personam” ogni anno, nella ricorrenza della data di assunzione, una mensilità comprensiva degli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell’art. 80 sulla base dei valori in atto alla data del 30/4/1982.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non dovuta a motivi disciplinari, I’impiegato ha diritto a tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall’ultima erogazione avvenuta al medesimo titolo.

 

[122] Art. 99 Trattamento in caso di malattia

 

L’assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l’impiegato deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell’impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall’1 al 9 dell’art. 80:

 

1) Per l’anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per mesi sei;

 

2) Per anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi nove e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

 

3) Per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

 

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

 

  1. a) mesi nove per un periodo di 15 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);

 

  1. b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);

 

  1. c) mesi quindici in un periodo di 24 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

 

Alla scadenza dei termini sopraindicati, se l’impresa procede al licenziamento dell’impiegato gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e il T.F.R..

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, I’impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al solo T.F.R.

L’impiegato che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso, oltre al T.F.R..

All’impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

[123] Art. 100 Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale

 

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, I’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia all’art. 99 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall’anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In considerazione della particolare natura dell’industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro dell’impiegato oltre i limiti previsti dall’art. 99, I’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell’articolo stesso per l’ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l’impiegato fruisca, durante l’assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell’lNAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall’impresa, questa ultima è tenuta a corrispondere all’impiegato la differenza tra l’importo di detto trattamento e l’eventuale maggiore importo dovuti ai sensi dei due commi precedenti.

Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, I’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

Per l’assistenza a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

[124] Art. 101 Preavviso di licenziamento e dimissioni

 

Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 32 il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

 

  1. a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

 

– mesi due per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;

 

– mesi uno e mezzo per gli impiegati di 5° livello;

 

– mesi uno per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello;

 

  1. b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

 

– mesi tre per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;

 

– mesi due per gli impiegati di 5° livello;

 

– mesi uno e mezzo per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello;

 

  1. c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio;

 

– mesi quattro per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello;

 

– mesi tre per gli impiegati di 5° livello;

 

– mesi due per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello.

 

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggiore termini di preavviso, i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.

In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra parte a una indennità equivalente all’importo del trattamento economico che sarebbe spettato per il periodo di preavviso da computarsi sugli stessi elementi considerati per la liquidazione dell’indennità di anzianità.

L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, va computato nell’anzianità agli effetti del T.F.R.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

La quota giornaliera è pari ad un venticinquesimo della retribuzione mensile comprendente gli emolumenti dal n. 1 al n. 14 dell’art. 80. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

Se un lavoratore si dimette senza rispettare le modalità stabilite dalla legge e si rende irrintracciabile o non si presenta sul posto di lavoro laddove convocato dall’azienda per iscritto, decorsi 5 giorni di assenza tale comportamento potrà essere ritenuto dal datore di lavoro, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, come manifestazione per fatto concludente della volontà di dimettersi.

Da tale data decorrerà l’ulteriore termine di 5 giorni previsto per legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.

Resta in ogni caso ferma, nei casi di assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito, la facoltà dell’azienda di avviare la procedura disciplinare per giungere, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, al licenziamento per giusta causa senza preavviso di cui al punto 3) dell’art. 32.

 

[125] Art. 102 Congedo matrimoniale

 

Per il congedo matrimoniale valgono le norme contenute nell’accordo interconfederale del 31/5/1941.

Peraltro all’impiegato in occasione del matrimonio viene concesso un periodo di congedo di quindici giorni di calendario decorrenti dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo al matrimonio stesso, se la cerimonia avviene in giornata non lavorativa, ovvero dal giorno stesso del matrimonio se avviene in giornata feriale.

Per il periodo di congedo l’impiegato ha diritto agli emolumenti dal n. 1 al n. 9 dell’art. 80, nella stessa misura che avrebbe percepito svolgendo la normale attività di lavoro.

 

[126] Art. 103 Aspettativa

 

All’impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun effetto.

L’impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.

L’impresa qualora accerti che durante l’aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l’impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.

 

[127] Art. 104 Doveri dell’impiegato e disciplina aziendale

 

Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai funzionari della cooperativa dai quali gerarchicamente dipendono.

Gli impiegati devono, altresì, uniformare i loro comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei modelli di organizzazione e di gestione adottati dall’impresa cooperativa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 8/6/2001, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni), sempre che non siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’1/3/2007, attuativo del D.Lgs. n. 196/03.

L’impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.

Gli impiegati devono rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.

Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contrarie agli interessi dell’impresa.

Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

 

[128] Art. 105 Quote sindacali

 

Le cooperative opereranno mensilmente le trattenute dei contributi sindacali, se ne avranno ottenuto delega individuale firmata dall’impiegato interessato.

Ogni delega dovrà specificare le generalità dell’impiegato, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l’importo dello stesso.

 

[129] ALLEGATI

 

[130] ALLEGATO A – Minimi tabellari

 

Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dall’1/7/2014 ed euro 25,00 a decorrere dall’1/7/2015.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

 

COOPERATIVE

 

Livelli Aumenti Nuovi minimi
Complessivi 1/7/2014 1/7/2015 1/7/2014 1/7/2015
100,00 37,50 62,50 2.082,99 2.145,49
80,00 30,00 50,00 1.748,20 1.798,20
72,00 27,00 45,00 1.499,74 1.544,74
60,00 22,50 37,50 1.274,35 1.311,85
56,00 21,00 35,00 1.140,63 1.175,63
52,00 19,50 32,50 1.061,02 1.093,52
46,80 17,55 29,25 952,69 981,94
40,00 15,00 25,00 833,21 858,21

 

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Allegato sostituito dal Verbale di accordo 26/4/2010

Allegato sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014

 

 

[131] ALLEGATO B – Regolamento dell’anzianità professionale edile

 

  1. – AIl’operaio che in un biennio abbia maturato l’anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriaIi, le Casse Edili corrispondono nelI’anno successivo, ciascuna per Ia propria competenza, Ia prestazione disciplinata daI presente RegoIamento.

 

  1. – L’operaio matura l’anzianità professionaIe EdiIe quando in ciascun biennio possa far vaIere aImeno 2.100 ore computando a taIe effetto Ie ore di Iavoro ordinarie prestate, nonché Ie ore di assenza daI Iavoro previste dal paragrafo 6.

Sono fatte saIve, nelIe singoIe circoscrizioni, Ie condizioni esistenti in ordine aIIe condizioni di cui sopra e a quelle previste aI paragrafo 6 di miglior favore purché univoche ed omogenee per tutte Ie imprese deI settore (cooperative, artigiane, a partecipazione stataIe, private).

Ciascun biennio scade il 30 settembre deIl’anno precedente queIlo deII’erogazione. L’erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° maggio.

 

  1. – La prestazione per I’Anzianità professionaIe ediIe è stabilita secondo importi crescenti, in reIazione aI numero degIi anni nei quaIi l’operaio abbia percepito Ia prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi per il numero di ore di Iavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui aI secondo comma del punto 2.

Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti in base aIla normativa contrattuale vigente.

Qualora la mancata registrazione di ore alla Cassa Edile dipenda da periodi di cassa integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale lunga, la prestazione dovuta per la maturazione del requisito nel biennio successivo è calcolata applicando l’importo previsto per la terza erogazione, sempreché l’operaio interessato abbia già percepito almeno due erogazioni.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1° ottobre aI 30 settembre non risuItino registrate alla Cassa EdiIe ore di cui aI punto 2, Ia prestazione è calcolata applicando I’importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa Edile presso la quaIe è iscritto I’operaio aI momento deIl’accertamento deI requisito, quaIora risulti che l’operaio ha prestato Ia sua attività neII’uItimo anno presso aItre Casse EdiIi, ne dà comunicazione a queste uItime affinché provvedano a Iiquidare per il tramite di essa Cassa EdiIe l’importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo deI settore dopo il raggiungimento deI 60° anno di età ovvero a seguito di invaIidità permanente debitamente accertata daIl’INPS o infortunio o di maIattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza neI settore stesso, aII’operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata daIIa Cassa EdiIe anticipatamente su richiesta dell’operaio medesimo.

 

Gli importi delle prestazioni per l’Anzianità Professionale Edile Ordinaria di cui al comma del paragrafo 3 dell’allegato B del CCNL 26/4/2010, da valere per l’erogazione di maggio 2012, sono i seguenti:

 

MAGGIO 2012

 

N. erogazioni percepite Operaio

6° livello

Operaio

5 livello

Operaio

4° livello

Operaio

3° livello

Operaio

2° livello

Operaio

1° livello

1.a e 2.a erogazione 0,2116 0,1799 0,1604 0,1491 0,1341 0,1147
3.a e 4.a erogazione 0,4446 0,3778 0,3370 0,3131 0,2818 0,2407
5.a erogazione 0,6667 0,5664 0,5055 0,4694 0,4224 0,3612
6.a erogazione 0,6984 0,5934 0,5295 0,4919 0,4425 0,3784
7.a e 8.a erogazione 0,9314 0,7916 0,7602 0,6558 0,5900 0,5045
9.a e successive erogazioni 1,1641 0,9935 0,8826 0,8197 0,7377 0,6305

 

Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi importi orari sono stati definiti prendendo a riferimento un tasso inflattivo pari all’1,50%.

 

3/bis. – A decorrere dall’erogazione di maggio 2009 e con l’obiettivo di migliorare la prestazione dell’ape ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.

E’ istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l’accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal Regolamento dell’anzianità professionale edile.

 

  1. – In caso di morte o di invaIidità permanente assoIuta al lavoro di operai che abbiano percepito aImeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato iI requisito di cui al punto 2 e per i quali nel biennio precedente l’evento siano stati effettuati presso la Cassa EdiIe gIi accantonamenti di cui alI’art. 58, è erogata dalIa Cassa EdiIe su richiesta dell’operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore spettanti alI’operaio stesso al momento deIl’evento.

 

  1. – Ai fini di far conseguire agIi operai i benefici di cui aI presente RegoIamento, Ie imprese sono tenute:

 

  1. a) a dichiarare aIIa locaIe Cassa EdiIe Ie ore di Iavoro ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio nonché le eventuali ore previste al paragrafo 6;

 

  1. b) a versare alIa Cassa EdiIe un contributo da caIcoIarsi sugIi elementi della retribuzione di cui aI punto 3) delI’articoIo 64 per tutte Ie ore di Iavoro ordinario dichiarate a norma deIIa Iettera a), nonché suI trattamento economico per Ie festività di cui alI’art. 57.

La misura deI contributo è stabilita, in relazione aIle esigenze deIIa gestione con accordo tra Ie Organizzazioni territoriali aderenti aIIe Associazioni nazionaIi contraenti.

Il contributo affluisce ad un autonomo Fondo denominato “Fondo per l’anzianità professionaIe ediIe”.

 

  1. – AgIi effetti deIl’accertamento deI requisito previsto dal punto 2, Ia Cassa EdiIe registra a favore di ciascun operaio Ie ore di Iavoro ordinario e Ie eventuaIi frazioni di ore dichiarate e per le quaIi è stato versato il contributo previsto daI punto 5.

AgIi effetti di cui sopra Ia Cassa Edile registra anche Ie ore relative a:

 

  1. assenza dal lavoro per maIattia indennizzata dall’INPS;

 

  1. assenza daI Iavoro per infortunio o maIattia professionaIe indennizzate daII’INAIL;

 

  1. periodi di astensione obbligatoria prima e dopo il parto;

 

  1. periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 151/2001;

 

  1. assemblea e permessi retribuiti a norma della legge 300/70;

 

  1. assenza per donazione del sangue.

 

La Cassa EdiIe registra aItresì:

 

1) 104 ore di assenza per congedo matrimoniaIe, su richiesta delI’operaio munita deIla necessaria documentazione, compresa Ia attestazione deII’impresa in ordine all’effettivo godimento deI congedo suddetto;

 

2) 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta deIl’operaio munito deIIa certificazione necessaria e deII’attestazione deIl’impresa in ordine aIIa costanza del rapporto di Iavoro.

 

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché alle registrazioni delle eventuali ore di assenza indennizzate dall’lNPS o dall’INAIL, delIe quaIi Ia Cassa EdiIe non sia a conoscenza, Ia richiesta deII’orario deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi daIIa scadenza deI biennio vaIevoIe per Ia maturazione deI requisito.

NeI caso in cui I’operaio sl trasferisca da una ad aItra circoscrizione territoriale, Ia Cassa EdiIe di provenienza, su richiesta deII’operaio medesimo, gIi riIascia un attestato redatto secondo il modeIlo predisposto daIle Associazionl nazionaIi comprovante Ia sua posizione in ordine aIl’anzianità professionale ediIe.

L’operaio provvede a far pervenire taIe attestato alla Cassa EdiIe deIIa circoscrizione nella quale è trasferito.

Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuaIi successivi trasferimenti.

 

  1. – QuaIsiasi controversia inerente aII’interpretazione e aII’appIicazione deI presente Regolamento è deferita aII’esame deIIe Organizzazioni territoriaIi aderenti aIIe Associazioni nazionaIi contraenti.

In caso di mancato accordo fra Ie stesse, Ia controversia è rimessa aIIe predette Associazioni nazionaIi che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali, inerente all’amministrazione del “Fondo per I’anzianità professionaIe ediIe” è parimenti rimessa aIIe Associazioni nazionaIi per Ie decisioni definitive.

 

  1. – Le Associazioni nazionaIi si riservano di studiare Ia possibilità di reaIizzare Ia contabilità nazionaIe deIIe posizioni dei singoIi operai agIi effetti dei contributi e la gestione dei fondi.

Le Associazioni nazionali si riservano aItresì di studiare Ie modaIità affinché neI caso di operai che abbiano prestato Ia Ioro attività presso più Casse Edili nell’ultimo anno del biennio, Ia Iiquidazione deI premio sarà effettuata in un’unica e contestuaIe erogazione da parte della Cassa Edile presso Ia quale l’operaio è iscritto aI momento deII’accertamento deI requisito.

 

  1. – Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integraIe appIicazione aI presente RegoIamento, fino a nuova disposizione delIe Associazioni nazionaIi stipulanti.

GIi organi di amministrazione delle Casse EdiIi sono vincoIati a non assumere decisioni in contrasto con iI RegoIamento nazionaIe e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriaIi derogatorie, innovative o integrative deI Regolamento medesimo.

 

  1. – La disciplina deII’Istituto sarà riesaminato daIIe Associazioni nazionaIi neI caso di norme di Iegge o di accordo tra Ie parti che interferissero neIIa materia.

 

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Articolo modificato dal Verbale di accordo 27/3/2009

Articolo modificato dal Verbale di accordo 9/3/2010

Articolo modificato dal Verbale di accordo 29/3/2011

Articolo modificato dal Verbale di accordo 15/3/2012

 

[132] ALLEGATO C – Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore e norma premiale per i versamenti in Cassa Edile

 

A norma dell’undicesimo comma dell’art. 58 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

 

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

 

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 58 del CCNL.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.

 

Giornate di carenza INPS e INAIL 18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi 18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 7,4%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 4,6%

 

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile

 

L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 58. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

 

Giornate di carenza INPS e INAIL 14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi 14,2%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,7%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi 3,6%

 

3) Retribuzione diretta netta

 

La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).

 

4) Esclusione del criterio convenzionale

 

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’ottavo comma dell’art. 58 del CCNL.

 

Norma premiale per i versamenti in cassa edile

 

A decorrere dall’1/10/2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l’impresa versa alla Cassa Edile il meccanismo premiale previsto dall’art. 29 della legge n. 341 dell’8/8/1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.

Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.

Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all’orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.

Per disciplinare le modalità attuative dell’adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL di settore approveranno entro il 30/6/2005 il Regolamento di attuazione dell’estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.

Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:

 

  1. a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;

 

  1. b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile;

 

  1. c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;

 

  1. d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;

 

  1. e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l’impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.

 

[133] ALLEGATO D – Protocollo sugli Enti Bilaterali

 

Le Parti Sociali dell’edilizia, nel confermare gli obiettivi del Protocollo sugli Organismi Bilaterali, allegato 8 al verbale di accordo 1/7/2014, per le parti non modificate dal presente articolato, ribadiscono l’essenzialità del proprio sistema bilaterale e, con la consapevolezza che il processo della sua riorganizzazione non può subire arretramenti, intendono dare ad esso un maggiore impulso attraverso la ridefinizione ed il rafforzamento dei compiti ad esso affidati, con funzioni più precise e più rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.

Le parti, pertanto, a parziale modifica e integrazione dei Protocolli sulla bilateralità vigenti

 

Concordano quanto segue:

 

ENTE NAZIONALE FORMAZIONE E SICUREZZA

 

Con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all’efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali concordano circa la immediata costituzione dell’Ente nazionale formazione e sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Cncpt e Formedil.

Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04%, da destinarsi al 50% per la funzione formativa e al 50% per la funzione sicurezza.

L’Ente nazionale suddetto sarà retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico formato da n. 18 membri il cui Presidente sarà nominato dall’ANCE e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.

L’Ente nazionale formazione e sicurezza dovrà

 

– fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;

 

– fare sinergia per ottimizzare i costi, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;

 

– sostenere le relative mission con l’obiettivo di incrementare la qualità dei servizi;

 

– realizzare un sistema unitario coeso, solidale e ancor più vantaggioso per imprese e lavoratori.

 

Il percorso di accorpamento dei citati Enti nazionali dovrà concernere la condivisione dell’archivio anagrafico imprese e lavoratori e la messa in rete delle banche dati, l’attività di amministrazione e gestione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse missioni relative alle rispettive attività istituzionali che dovranno essere inquadrate in una logica di sistema bilaterale unico, con funzioni distinte.

In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:

 

– indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;

 

– supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;

 

– messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l’impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell’ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;

 

– controllo dell’attività svolta e dei bilanci annuali dei relativi Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;

 

– monitoraggio costante dell’operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;

 

– predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci.

 

L’Ente nazionale formazione e sicurezza redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte.

Le parti sociali ribadiscono che l’Ente unificato continuerà a svolgere le attività inerenti la formazione e la sicurezza sul lavoro, sulla base dei parametri individuati nell’ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all’Allegato 8 del CCNL 1/7/2014.

Tra i compiti del nuovo ente unificato dovrà in particolare essere incentivata l’attività per il rilascio dell’asseverazione dell’adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché la sottoscrizione di accordi a livello locale in merito alla sorveglianza sanitaria, al fine di aiutare le imprese per una maggiore sostenibilità dei costi e di garantire ai lavoratori l’effettività della visita di controllo.

Il nuovo Ente dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di accedere a ogni genere di finanziamento previsto dalle normative vigenti. Anche a tal fine, le parti si danno atto che la costituzione dello stesso avverrà attraverso l’incorporazione della Cncpt nel Formedil.

Le parti si impegnano a costituire e redigere lo Statuto del nuovo Ente nazionale formazione e sicurezza entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di procedere alla fusione entro i 30 giorni successivi.

Restano fermi ruolo e attribuzioni della CNCE e del FNAPE in essa costituito.

Le parti concordano che i bilanci consuntivi degli Enti nazionali siano approvati entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è chiuso l’esercizio.

Le parti convengono che la certificazione dei bilanci degli Enti territoriali, comprese le Casse Edili, sia demandata agli Enti paritetici nazionali che ne sosterranno il costo e, a tal fine, si avvarranno delle Società di certificazione individuate nell’apposito Albo nazionale approvato dalle Parti sociali nazionali.

 

Fondo Sanitario

 

Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti concordano sulla costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni.

Il Fondo, che sarà paritetico, dovrà essere costituito in tempo utile al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposizioni di legge e sarà operativo dall’1/1/2019, sulla base di quanto previsto nel Regolamento e Statuto che formano parte integrante del presente Accordo e che dovranno essere redatto entro la data prevista dalla normativa vigente.

Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive:

 

– minimo;

 

– contingenza;

 

– edr;

 

– its;

 

da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze:

 

– 0,35% dall’1/10/2018;

 

– 0,60% complessivo (0,25% più 0,35%) dall’1/1/2019.

 

Tutte le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale si considereranno automaticamente decadute dall’1/1/2019.

Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

 

– minimo;

 

– contingenza;

 

– edr;

 

– premio di produzione;

 

da versarsi dall’1/10/2018.

 

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

 

Casse Edili

 

Le parti si danno atto che le Casse Edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.

In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l’efficacia dei servizi e l’efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.

A tal fine, si concorda che il contributo Cassa Edile, a decorrere dall’1/10/2018, è fissato nella misura del 2,25%, ferma restando l’aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal CCNL 1/7/2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31/12/2018.

A decorrere dall’1/1/2019 la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario.

La percentuale dei costi di gestione di ogni singola Cassa Edile, compreso il costo del personale, così come individuati nell’allegato che forma parte integrante del presente Protocollo, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile.

Le parti stabiliscono che i costi ordinari di gestione non potranno essere sostenuti dalle riserve delle Casse né da interessi finanziari.

Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

Dall’1/1/2019, fermo restando il percorso di razionalizzazione e omogeneizzazione, anche a livello regionale, e quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, l’insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile.

La restante aliquota dello 1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese.

Le parti concordano che i tre distinti capitoli, ovvero costi di gestione, contribuzione a favore degli operai e contribuzione premiale, dovranno avere evidenza all’interno dei bilanci delle singole Casse.

Le parti sociali nazionali sottoscritte concordano di costituire una Commissione della bilateralità paritetica, supportata dalla Cnce, che dovrà esaminare in via preliminare le situazioni critiche già in essere in alcune Casse Edili, ovvero in quelle che presentano bilanci in perdita negli ultimi due esercizi e quelle nelle quali la massa salari necessita di una particolare attenzione per la verifica della sostenibilità finanziaria, in adempimento di dette condizioni, all’interno delle stesse.

La Commissione, nell’ipotesi in cui tali Casse non possano assicurare il rispetto del dettato contrattuale, dovrà supportare le stesse nel raggiungimento del predetto obiettivo. In caso di mancato raggiungimento, dovranno promuovere e supportare le Casse nel processo di aggregazione con le Casse della stessa Regione, assicurandone a tutti gli effetti il funzionamento attraverso un presidio territoriale.

In caso di mancato raggiungimento dell’aggregazione e al fine di garantire le prestazioni a imprese e lavoratori, le parti concordano che tutti i servizi saranno erogati da altra Cassa, indicata dalla Commissione che, a tutti gli effetti, ne svolgerà i compiti ed erogherà le prestazioni attraverso uno sportello territoriale e alla quale saranno devolute le contribuzioni delle imprese iscritte alla Cassa insolvente.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che la nuova aliquota stabilita del 2,25% come contributo alla Cassa Edile sarà obbligatoria per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull’applicazione di tale previsione con quanto vigente negli Enti di promanazione di altri contratti, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

 

Ente Unificato Territoriale

 

Le parti sociali ribadiscono la necessità non più procrastinabile che sull’intero territorio nazionale si attui l’accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell’Ente unificato.

Eventuali accorpamenti anche con la Cassa Edile potranno essere proposti dalle Parti territoriali unitariamente, sempre con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. Tale processo verrà attuato secondo quanto previsto dalla lett. E del Protocollo sugli Enti Bilaterali di cui al CCNL 1/7/2014 e, su richiesta delle Organizzazioni territoriali, le parti nazionali dovranno preventivamente concordare tale processo entro 60 giorni dalla richiesta.

Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.

A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall’esercizio finanziario decorrente dall’1/10/2018; ciò ad esclusione dei tecnici addetti a formazione e sicurezza nonché addetti alla progettazione di formazione finanziata.

Con l’obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all’addestramento professionale, nonché all’implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.

Le Parti, nel confermare quanto contenuto nel Codice Etico sugli Enti bilaterali, ribadiscono che ai dipendenti degli stessi siano applicate le retribuzioni del CCNL dell’edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.

Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dal CCNL del settore edile.

Le cariche rivestite all’interno della Cnce, dell’Ente nazionale formazione e sicurezza e degli Enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi Statuti tipo, non sarà consentita alcuna forma di compenso per l’attività di rappresentanza, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il Collegio Sindacale.

Le parti si impegnano a procedere all’armonizzazione dei contenuti del presente Protocollo con quanto previsto dal Protocollo dell’1/7/2014.

 

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 18/7/2018

Articolo sostituito dal Verbale di accordo 1/7/2014

 

 

[134] COMUNICATO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI DEL 26/12/2018

 

[135] CNCE – Comunicato 26/10/2018 – Applicazione accordo 18/7/2018

 

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti dalle Casse Edili in merito all’applicazione dell’accordo del 18 luglio u.s. la scrivente precisa, con il consenso delle parti sociali firmatarie del su citato CCNL, che:

 

– nel confermare per il Fondo sanitario la decorrenza dall’1/10/2018 del contributo aggiuntivo dello 0,35% a carico del datore di lavoro e a favore degli operai su un minimo di 120 ore, sulle voci retributive indicate nel verbale di accordo del 18/7/2018; per il Fondo Prepensionamenti la decorrenza dall’1/10/2018 dell’aumento del relativo contributo pari allo 0,10%; per il Fondo incentivo all’occupazione, la decorrenza dall’1/10/2018 del contributo dello 0,10%;

 

– vista la comunicazione con cui le parti sociali stesse informavano la Presidenza CNCE della convocazione presso uno studio notarile, comunemente individuato, per il giorno 15 novembre p.v. al fine di costituire il Fondo Sanitario Nazionale di cui agli allegati al CCNL del 18 luglio u.s.;

 

ferma restando la decorrenza prevista dal CCNL, le Casse richiederanno dall’1/12/2018 i versamenti dei contributi relativi ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, oltre che al mese di competenza, previsti dal citato accordo (Fondo sanitario, Fondo prepensionamenti, Fondo incentivo all’occupazione) a tutte le imprese iscritte.

 

 

I citati contributi andranno versati mensilmente dalle Casse Edili sui conti correnti di seguito indicati:

 

  1. Fondo Prepensionamento

IBAN IT 42 D 03127 05011 000000002797

 

  1. Fondo incentivo all’occupazione

IBAN IT 19 E 03127 05011 000000002798

 

  1. Fondo sanitario (provvisorio)

IBAN IT 65 C 03127 05011 000000002796

 

Solo per vostra conoscenza analoga comunicazione delle parti sarà inviata alle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di impresa, per i versamenti ai propri dipendenti inquadrati come impiegati per il Fondo sanitario (pagamento a dicembre 2018 anche dei contributi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018).

Le modalità di conclusione delle prestazioni sanitarie previste dalla contrattazione integrativa, ferma restando la cessazione della relativa contribuzione dall’1/1/2019, saranno definite dalle parti sociali territoriali in relazione ai costi e alle disponibilità economiche di ciascuna Cassa Edile, anche in relazione all’avvio fattuale delle prestazioni sanitarie del nuovo Fondo Sanitario.

 

Articolo inserito dal Comunicato 26/10/2018 della CNCE

 

[136] ALLEGATO E – Intesa sulla reciprocità

 

Il giorno 20/1/2000, in Roma, tra l’ANCE, l’ANCPL – LEGACOOP, la FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, l’AICPL – AGCI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL; si stipula quanto segue:

 

[137] Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità

 

1) Anche in attuazione dell’art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a partecipazione cooperativa derivanti dal CCNL 6/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

 

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30/9/1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazione APE o APES.

 

3) Ai fini della maturazione del requisito per l’APE ordinaria a partire dal biennio 1/10/1996 – 30/9/1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa.

Agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Casse Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito, l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singole Ente nel suddetto secondo anno.

 

4) L’operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa deducono dall’importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all’operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell’importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, a seconda, rispettivamente, che al momento dell’evento l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell’impresa antecedente la data del 18/12/1998 saranno regolati con accordi locali.

In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.

 

5) Le modalità per l’applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art. 7 del Protocollo.

 

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

 

[138] ALLEGATO F – Accordo interconfederale R.S.U.

 

Protocollo di intesa per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie tra LEGA NAZIONALE COOPERATIVE e MUTUE CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE e CGIL, CISL, UIL.

 

In base a quanto convenuto nel Protocollo del 23/7/1993 formato dalle Parti Sociali e dal Governo si conviene alla seguente disciplina Generale, come da accordo quadro, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle cooperative e loro società collegate.

 

[139] TITOLO I – Costituzione e funzionamento

 

[140] Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU

 

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite su iniziative delle Associazioni Sindacali firmatarie del Protocollo del 23/7/1993 nelle unità produttive nelle quali le imprese cooperative abbiano più di 15 lavoratori e nelle unità produttive delle imprese cooperative agricole secondo quanto previsto dall’art. 35 della Legge 300/1970.

Anche le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL applicano nella impresa cooperativa possono assumere l’iniziativa, ovvero quelle abilitate alla presentazione delle liste elettorali e che hanno formalmente aderito al presente accordo.

L’iniziativa deve essere esercitata da parte delle Organizzazioni Sindacali possibilmente entro il 31/12/1994.

Il rinnovo potrà avvenire anche su iniziative delle stesse R.S.U. e l’iniziativa dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

 

[141] Art. 2 Sistema elettivo

 

A suffragio universale ed a scrutinio segreto eletti 2/3 dei seggi.

Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di lavoro applicato nell’unità produttiva è riservato il terso residuo dei seggi mediante elezione o designazione in proporzione dei voti ricevuti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi le Organizzazioni Sindacali terranno conto anche delle categorie professionali (operai, impiegati e quadri) con dimensioni significative.

Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione della norma antidiscriminatoria.

 

[142] Art. 3 Numero dei componenti

 

Fermo restando quanto previsto nel protocollo d’intesa del 23/7/1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità dei costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari o almeno a:

 

  1. a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 lavoratori;

 

  1. b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 lavoratori;

 

  1. c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).

 

[143] Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio

 

I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.U. nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della legge n. 300/1970.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.

Nelle stesse sedi negoziali si procederà, a parità di costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U..

In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.

In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:

 

  1. a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970;

 

  1. b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24 legge n. 300/1970;

 

  1. c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.

 

[144] Art. 5 Compiti e funzioni

 

Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva.

 

[145] Art. 6 Durata e sostituzione nell’incarico

 

I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.

In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono superare il 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

 

[146] Art. 7 Decisioni

 

Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

 

[147] Art. 8 Clausola di salvaguardia

 

Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20/5/1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.

 

[148] TITOLO II – Disciplina della elezione della R.S.U.

 

[149] Art. 9 Modalità per indire le elezioni

 

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le associazioni sindacali di cui all’art. 1, Titolo I, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra: l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

 

[150] Art. 10 Quorum per la validità delle elezioni

 

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

Nei casi in cui il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali determineranno le modalità per una eventuale consultazione nell’unità produttiva.

 

[151] Art. 11 Elettorale attivo e passivo

 

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni.

Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo articolo 12, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

 

[152] Art. 12 Presentazione delle liste

 

All’elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

 

  1. a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;

 

  1. b) associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:

 

1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;

 

2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

 

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 13, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell’art. 15, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.

Dovrà scegliere a quale lista candidarsi pena la decadenza.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

 

[153] Art. 13 Commissione Elettorale

 

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.

Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore appartenente all’unità produttiva, non candidato.

 

[154] Art. 14 Compiti della Commissione

 

La Commissione elettorale ha il compito di:

 

  1. a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;

 

  1. b) verificare la valida presentazione delle liste;

 

  1. c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;

 

  1. d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

 

  1. e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;

 

  1. f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

 

[155] Art. 15 Affissione

 

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura delle Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui all’art. 9, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

 

[156] Art. 16 Scrutatori

 

E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.

 

[157] Art. 17 Segretezza del voto

 

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettera ne per interposta persona.

 

[158] Art. 18 Schede elettorali

 

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.

Il voto è nullo se la scheda non è predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

 

[159] Art. 19 Preferenze

 

L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.

L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.

 

[160] Art. 20 Modalità della votazione

 

Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

 

[161] Art. 21 Composizione del seggio elettorale

 

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 16, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

 

[162] Art. 22 Attrezzatura del seggio elettorale

 

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

 

[163] Art. 23 Riconoscimento degli elettori

 

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

 

[164] Art. 24 Compiti del presidente

 

Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al precedente art. 22, la firma accanto al suo nominativo.

 

[165] Art. 25 Operazioni di scrutinio

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) – alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

 

[166] Art. 26 Attribuzione dei seggi

 

Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 2, 1 comma, parte I, del presente accordo.

Nell’ambito delle liste che avranno conseguito voti i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, e in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.

 

[167] Art. 27 Ricorsi alla commissione elettorale

 

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione Cooperative territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’azienda.

 

[168] Art. 28 Comitato dei garanti

 

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante della Associazione Cooperativa locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell’UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

[169] Art. 29 Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

 

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

 

[170] Art. 30 Adempimenti della direzione aziendale

 

La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

 

[171] Art. 31 Clausola finale

 

Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso di quattro mesi.

 

[172] ALLEGATO G – Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 (concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

 

  1. Premessa

 

1.1. Con il presente accordo le parti danno attuazione agli aspetti che il D.Lgs. n. 626/1994 demanda alla contrattazione collettiva.

Tenendo conto delle innovazioni sostanziali ed in particolare degli orientamenti partecipativi cui le direttive europee ed il D.Lgs. si ispirano, in ordine alle relazioni fra le parti in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le parti convengono sul carattere sperimentale della normativa del presente accordo e s’impegnano a verificarne l’efficacia al fine di un eventuale aggiornamento.

 

1.2. Le parti opereranno una prima verifica alla scadenza di sei mesi dalla firma mentre quelle successive avverranno a richiesta di una delle parti.

 

1.3. Il presente accordo ha validità fino al 30/6/1997 e se non disdetto almeno tre mesi prima della sua scadenza si intenderà rinnovato di un anno e così di anno in anno.

 

1.4. Riaffermando l’impegno ad una gestione della legislazione e degli accordi in tale materia fondata sulla partecipazione derivante dal comune interesse della impresa cooperativa e dei lavoratori al raggiungimento dei migliori risultati possibili in ordine a sicurezza e salute negli ambienti di lavoro hanno stipulato il presente accordo che affronta i seguenti aspetti:

 

– strumenti di partecipazione

 

– rappresentanza dei lavoratori (R.L.S.)

 

– formazione

 

– ruolo degli organismi bilaterali

 

– modalità operative e funzionamenti degli organismi

 

[173] 2. Organismi bilaterali

 

2.1. livello nazionale

 

Ciascuna delle parti, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo, designerà un rappresentante effettivo ed uno supplente per la costituzione di un Comitato paritetico nazionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che opererà collegandosi all’Ente bilaterale nazionale per la formazione e l’ambiente denominato COOP-FORM, costituito ai sensi dell’accordo interconfederale 24/7/1994.

 

2.2. Tale Comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.Lgs. 626/94 in particolare:

 

– raccordandosi con le Istituzioni, i Ministeri o gli Enti competenti di livello nazionale, in particolare con la Commissione di cui all’art. 26 del D.Lgs. 626/1994;

 

– promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione per le varie categorie di operatori della sicurezza attingendo attraverso COOP-FORM anche a finanziamenti eventualmente disponibili a livello nazionale e dell’Unione Europea. In caso di interesse omogeneo di più regioni a tali iniziative, la richiesta sarà rivolta al COOP-FORM Nazionale;

 

– elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevate nelle imprese cooperative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione della normative di cui al D.Lgs. 626/94;

 

– elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative comunitarie e nazionali anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi europee, parlamentari governative ed amministrative;

 

– proponendo sia a livello nazionale che europeo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese, in particolare cooperative, ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo inoltre la diffusione e lo scambio di informazioni in merito;

 

– costituendo, con la collaborazione dei Comitati bilaterali regionali e dei Comitati provinciali, l’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.) e degli addetti alla sicurezza nel settore della cooperazione.

 

2.3. I costi delle attività espletate dal COOP-FORM Nazionale (ricerca di fabbisogni – progetti di moduli formativi) ove non coperti da finanziamenti esterni saranno posti a carico degli Enti bilaterali che realizzeranno le conseguenti iniziative.

 

2.4. La sede del Comitato Nazionale è presso il COOP-FORM che assolve i compiti di segreteria. Il Comitato elabora un proprio regolamento interno mentre COOP-FORM elabora un apposito regolamento per i rapporti con le attività della Commissione da sottoporre alle parti sociali.

 

2.5. livello regionale

Le parti sono impegnate per la costituzione in ciascuna regione di un Comitato paritetico regionale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro analogo a quello nazionale.

Esso si collegherà, ove costituito e comunque alla sua costituzione, all’Ente Bilaterale Regionale COOP-FORM.

 

2.6. Tale Comitato, composto in modo paritetico da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali cooperative e da CGIL, CISL, UIL, svolge i seguenti compiti:

 

– raccordarsi con le Regioni e con i Comitati Regionali ex art. 27 D.Lgs. 626/94 nonché con altri Enti ed Istituti competenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

 

– favorire la elaborazione e diffusione di metodologie di valutazione del rischio;

 

– promuovere, ove le parti abbiano convenuto in tal senso, la costituzione dei Comitati provinciali di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/94 coordinandone l’attività;

 

– promuovere ricerche di fabbisogni e programmare interventi formativi nei confronti degli operatori per la sicurezza (responsabili delle imprese e rappresentanti dei lavoratori) anche in connessione con le iniziative del COOP-FORM nazionale;

 

– verificare la rispondenza alle linee guida fissate a livello nazionale delle attività di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ove tale compito non possa essere svolto a livello provinciale per la mancata costituzione del Comitato Bilaterale provinciale;

 

– svolgere attività di supporto tecnico nei confronti degli organismi paritetici territoriali, facendo riferimento, in relazione alle diverse esigenze, ad esperti in materia giuridica, medicina del lavoro, chimica, biologia, ingegneria;

 

– costituire l’anagrafe regionale dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione nelle imprese cooperative della regione nonché quella dei rappresentanti delegati dai lavoratori;

 

– tenere ed aggiornare l’elenco dei medici competenti elaborato dalla Regione;

 

– proporre convenzioni da attuare tramite COOP-FORM con Enti ed imprese di consulenza per servizi di assistenza alle imprese cooperative e per la formazione;

 

– promuovere eventuali altre attività concordate tra le parti regionali competenti;

 

– ove non vengano costituiti i Comitati provinciali bilaterali, espletare la funzione di prima istanza per la conciliazione delle controversie sorte in sede di applicazione della normativa.

 

2.7. Nel caso di riscontrati fabbisogni relativi alla fornitura di formazione, di ricerca e di servizi di assistenza, le parti, a livello regionale, possono indicare un contributo adeguato da parte delle imprese cooperative utilizzatrici da versare in un fondo regionale appositamente costituito all’interno del COOP-FORM Regionale.

 

2.8. Il Comitato Regionale, da costituirsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, avrà sede presso il COOP-FORM. Ove non costituito, i compiti di segreteria sono svolti da una delle Centrali Cooperative firmatarie.

 

2.9. livello provinciale

Ove non sia diversamente convenuto entro i limiti temporali stabiliti dal presente accordo, sarà costituito entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso un comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

 

2.10. Tale Comitato, composto da 6 rappresentanti effettivi e 6 supplenti designati dalle Centrali Cooperative e da CGIL, CISL, UIL, oltre a quelli previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94, svolgerà anche i seguenti compiti:

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei lavoratori delegati alla sicurezza nelle imprese cooperative;

 

– raccolta e tenuta degli elenchi dei responsabili e degli addetti alla sicurezza nominati dalle imprese cooperative;

 

– promozione di indagini conoscitive su fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per delegati dei lavoratori (R.L.S.) che per gli addetti designati dalle imprese;

 

– eventuali altre attività concordate tra le parti competenti.

 

2.11. Ove trattisi di interesse non limitato ad un singolo territorio provinciale, la ricerca sarà promossa dal comitato paritetico regionale di cui al punto 2.5., congiuntamente ai Comitati territoriali interessati, ed a livello regionale saranno conseguentemente formulati progetti di moduli formativi.

 

2.12. Organismi paritetici di settore

Sono fatti salvi gli organismi paritetici di settore o di categoria competenti nelle materie disciplinate dal D.Lgs. 626/1994 nei confronti dei quali i Comitati bilaterali di vario livello previsti dal presente accordo sono impegnati ad instaurare le opportune forme di raccordo.

 

[174] 3. Attività di conciliazione dei Comitati Paritetici

 

3.1. In caso di controversia insorta sull’applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di diritti di rappresentanza, formazione e informazione, il Comitato Provinciale o, in caso di mancata costituzione, quello Regionale è l’organo di prima istanza per la conciliazione della stessa.

Il ricorso deve essere trasmesso dalle parti interessate al Comitato Paritetico a mezzo lettera con ricevuta di ritorno e portato a conoscenza delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali che lo compongono.

Gli interessati potranno far pervenire per iscritto le proprie controdeduzioni ai destinatari di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il comitato paritetico di primo grado esaurirà l’esame del ricorso entro e non oltre i successivi 30 giorni salvo l’eventuale proroga unanimemente decisa assumendo decisioni condivise dagli aventi diritto al voto, redigendo quindi verbale da portare a conoscenza delle parti interessate.

 

3.2. E’ ammesso ricorso in secondo grado al Comitato Paritetico Nazionale se il Comitato di primo grado è a livello regionale, al Comitato Regionale se il Comitato di prima istanza è a livello provinciale, entro 30 giorni dalla decisione di primo grado.

 

3.3. I compiti di segreteria del Comitato Paritetico Regionale o Provinciale sono assolti nell’ambito del COOP-FORM o dalle Associazioni cooperative firmatarie competenti per territorio.

 

3.4. Norma transitoria

L’opzione in merito al livello (provinciale o regionale) di costituzione del Comitato paritetico dovrà avvenire attraverso intese tra le parti firmatarie del presente accordo competenti per regione entro 30 giorni dalla firma dello stesso.

L’opzione sarà comunicata al Comitato Nazionale di cui al punto 2.1.

 

[175] 4. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

4.1. Nelle imprese cooperative le parti firmatarie del presente accordo, ai vari livelli di competenza, dovranno assumere le iniziative per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo applicando le modalità di cui ai punti seguenti.

 

4.2. imprese cooperative oltre 15 lavoratori

Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse che occupano da 16 a 200 lavoratori il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti la RSU. Laddove la contrattazione di categoria abbia previsto un numero di componenti le RSU superiore a quello dell’accordo del 13.9.1994, la stessa contrattazione di categoria potrà identificare un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a uno ma comunque sempre nell’ambito del numero complessivo dei componenti le RSU.

 

4.3. Nelle imprese cooperative o unità produttive delle stesse con più di 200 lavoratori, qualora la RSU risulti composta da tre lavoratori, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati nel numero di due tra i componenti delle RSU più 1 rappresentante eletto.

Ove la RSU risulti composta da un numero di lavoratori superiore a tre, i rappresentanti per la sicurezza saranno individuati tra i componenti la RSU.

Il numero dei rappresentanti sarà quello previsto dall’art. 18 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994.

 

4.4. Resta inteso che la contrattazione nazionale di settore potrà definire un numero di rappresentanti per la sicurezza superiore a quello previsto dal citato art. 18, ma sempre entro il numero di componenti la RSU, in relazione a specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi rilevabili anche dai Comitati paritetici aziendali o di categoria istituiti dalla contrattazione.

 

4.5. Nelle aziende di cui sopra all’atto della costituzione della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati alla elezione della RSU medesima.

 

4.6. Ove la RSU sia già costituita, il/i nominativo del/dei rappresentanti per la sicurezza è/sono individuato/i dalla RSU tra i suoi componenti con successiva ratifica nella prima assemblea dei lavoratori.

 

4.7. In casi di RSU non ancora costituite ed operino ancora le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori con le procedure di cui ai successivi commi 4.10. e 4.11.. Il rappresentante così eletto rimane transitoriamente in carica fino alla elezione della RSU. Da quel momento trovano applicazione le norme stabilite dal presente accordo per le imprese nelle quali è presente la R.S.U. (commi 4.2. e 4.6.).

 

4.8. In caso di dimissioni o di decadenza, il rappresentante per la sicurezza rimane in carica fino a nuova elezione da tenersi entro due mesi dalle dimissioni o dalla decadenza medesima.

I permessi retribuiti sono utilizzati in proporzione al periodo di esercizio della funzione di rappresentanza per la sicurezza.

 

4.9. In caso di mancanza di rappresentanza sindacale aziendale, il rappresentante o i rappresentanti per la sicurezza è/sono nominato/i mediante elezione a suffragio universale con le procedure di cui ai successivi punti 4.10. e 4.11.

 

4.10 procedure per la elezione o individuazione dei R.L.S.

Per le imprese cooperative o unità produttive delle stesse, le Associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti concorderanno le iniziative idonee allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti per la sicurezza.

L’elezione si svolgerà a suffragio universale scrutinio segreto con diritto di voto a tutti i lavoratori iscritti a libro matricola con eleggibilità limitata ai lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato.

Risulteranno eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.

Prima dello svolgimento delle elezioni l’assemblea dei lavoratori nomina tra gli stessi il segretario del seggio elettorale che dopo lo scrutinio delle schede redige il verbale di elezione e lo comunica alla direzione della cooperativa.

Il/i rappresentante/i per la sicurezza così eletto/i durano nell’incarico per il tempo previsto dall’accordo 13/9/1994 sulle RSU o comunque fino alla decadenza della R.S.U..

 

4.11. La direzione della cooperativa, ricevuto il verbale di elezione, comunica al comitato paritetico provinciale o regionale, tramite l’associazione cooperativa di appartenenza, i nominativi dei lavoratori eletti.

 

4.12. Per quanto non previsto nel presente accordo in materia di elezione, si fa riferimento all’accordo interconfederale 13/9/1994 sulle R.S.U.

 

[176] 5. Permessi per agibilità

 

5.1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alle seguenti ore annue di permesso retribuito:

 

– 12 nelle imprese cooperative o unità produttive fino a 5 lavoratori;

 

– 30 nelle imprese cooperative o unità produttive da 6 a 15 lavoratori.

 

5.2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 i rappresentanti per la sicurezza hanno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU, pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Il predetto monte ore non viene utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.

 

5.3. La contrattazione nazionale di settore e quella aziendale prevederà l’assorbimento delle ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza di quelle già riconosciute allo stesso titolo.

 

[177] 6. Funzioni del rappresentante per la sicurezza

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti modalità per lo svolgimento delle funzioni attribuite al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

6.1. accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro non dovrà intralciare il normale svolgimento delle attività produttive ed il suo esercizio, salvo casi di emergenza, sarà di volta in volta preventivamente segnalato alla direzione della cooperativa o della unità produttiva.

La visita ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante dei lavoratori può essere svolta insieme al responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza della cooperativa o ad un addetto da essa incaricato.

 

6.2. consultazione

La direzione della cooperativa dovrà svolgere la consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza norma di legge con tempestività nei casi previsti dal D.Lgs. 626/94.

In tale sede il rappresentante dei lavoratori può formulare proposte in materia.

Delle riunioni consultive sarà redatto verbale sottoscritto anche dal o dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale dovrà riportare fedelmente i rilievi eventualmente espressi dalla rappresentanza dei lavoratori.

In mancanza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, e in via transitoria fino alla sua istituzione, la consultazione potrà essere svolta con la rappresentanza sindacale aziendale delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

 

6.3. riunioni periodiche

In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.

Il rappresentante per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.

Della riunione viene redatto verbale.

 

6.4. informazione e documentazione

Le informazioni e la documentazione fornite o date in visione dalla direzione della cooperativa alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza hanno carattere assolutamente riservato ed esclusivamente connesso alla funzione esercitata.

In caso di ipotesi di violazione del segreto aziendale, la cooperativa può rivolgersi al comitato paritetico territoriale aprendo la conseguente controversia.

Il rappresentante per la sicurezza riceverà dalla cooperativa le informazioni e la documentazione aziendali di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell’art. 19, avrà diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, comma 2, tenuto presso l’unità produttiva e potrà richiedere ogni informazione e documentazione prevista dalla legge ed utile allo svolgimento dei propri compiti riguardanti l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

[178] 7. Formazione dei rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.)

 

Le parti considerano essenziale la formazione ai fini di una efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

7.1. A tal fine, anche per iniziativa dell’Ente Bilaterale COOP-FORM Nazionale e di quelli regionali, potranno essere decisi opportuni pacchetti formativi anche finalizzati a specifiche realtà produttive nonché ai rappresentanti nei comitati paritetici territoriali.

 

7.2. Per quanto riguarda l’art. 19 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 626/1994, in via sperimentale si prevede un modulo di 32 ore di formazione di base per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Tale formazione deve comunque comprendere:

 

– conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla legge;

 

– conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione/protezione; metodologie sulla valutazione del rischio;

 

– metodologie minime di comunicazione.

 

La metodologia didattica dovrà essere di tipo attivo, con esercitazioni pratiche, ed adeguata ai soggetti da formare.

 

7.3. La contrattazione nazionale di categoria potrà individuare ulteriori contenuti specifici della formazione e le relative ore aggiuntive, con riferimento ai propri comparti.

 

7.4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque prevedere una integrazione della formazione.

 

[179] 8. Piccole imprese cooperative

 

8.1. Nelle imprese cooperative o nelle unità produttive delle stesse fino a 15 lavoratori il rappresentante alla sicurezza può essere individuato in ambito aziendale o territoriale previo accordo a livello regionale da definirsi, da parte degli agenti contrattuali competenti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo secondo le indicazioni di cui al punto 8.3. e seguenti.

8.2. rappresentanza aziendale In caso di elezione, nelle singole cooperative od unità produttive della stessa fino a 15 lavoratori, del delegato dei lavoratori per la sicurezza, essa si svolgerà secondo le procedure e le modalità previste ai punti 4.10. e 4.11. del presente accordo.

Lo svolgimento delle elezioni sarà preceduto da una assemblea finalizzata ad offrire ai lavoratori le necessarie informazioni al riguardo (art. 18 D.Lgs. 626/94).

Le funzioni del delegato dei lavoratori, che dura in carica 3 anni, sono quelle richiamate al punto 6. del presente accordo, fatte salve le diverse disposizioni di legge per le piccole imprese in materia di riunioni periodiche.

Per la formazione vale quanto previsto al precedente punto 7.

 

8.3. Rappresentanza territoriale

La istituzione del rappresentante territoriale alla sicurezza può configurarsi di area, di comparto produttivo o interaziendale secondo scelte da definirsi a livello regionale dagli agenti contrattuali competenti entro il termine di cui al punto 8.1..

 

8.4. Secondo tale intesa, da comunicare alle parti nazionali firmatarie del presente accordo, il rappresentante di cui al punto 8.3. potrà essere eletto o designato dai lavoratori delle cooperative interessate con modalità da stabilire dalle parti firmatarie.

 

8.5. In tale accordo gli oneri proporzionalmente connessi ai permessi per l’esercizio delle prerogative legislative e per la formazione del rappresentante di area, di comparto o interaziendale, per la sicurezza, saranno mutualizzati tra le cooperative interessate sotto forma di quantità retributive orarie per il numero dei dipendenti, anche in un ammontare convenzionale e tali quote, versate dalle predette cooperative, saranno accantonate in un apposito fondo costituito nell’ambito del COOP-FORM regionale e separatamente contabilizzate.

 

8.6. Oltre agli oneri relativi al sostegno dell’attività formativa del rappresentante territoriale alla sicurezza saranno previsti nell’accordo anche quelli relativi alle attività dei comitati paritetici rivolte agli stessi rappresentanti.

 

8.7. L’accordo regionale stabilirà ogni modalità relativa al versamento delle quote ed alla tenuta del fondo da parte del COOP-FORM regionale tenendo conto della provenienza dei flussi per area, comparto merceologico o livello interaziendale.

Il COOP-FORM regionale informerà periodicamente il COOP-FORM nazionale dei flussi delle quote relative agli oneri di cui al punto 8.5..

 

8.8. L’accordo regionale definirà infine le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro ed alla documentazione, di informazione e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

8.9. La scelta delle rappresentanze dovrà essere comunicata al Comitato Paritetico territoriale da parte delle cooperative appena esso sarà costituito e comunque non oltre 45 giorni dalla data di firma del presente accordo.

 

[180] 9. Clausola di salvaguardia

 

Qualora ad opera delle OO.SS. firmatarie intervengano, nei settori di attività nei quali è presente la cooperazione, per analoghe imprese non cooperative, condizioni contrattuali riferite ad istituti analoghi meno onerosi di quelle stabilite nel presente accordo, le parti, a richiesta di una di esse, si incontreranno per assumere le opportune conseguenti determinazioni da rinviare a livello di settore.

 

– Dichiarazione a verbale di CGIL CISL UIL in merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza –

In merito alla rappresentanza territoriale alla sicurezza riguardante comparti produttivi o gruppi aziendali categorialmente omogenei, Cgil, Cisl, Uil dichiarano che per agente contrattuale competente deve intendersi il livello categoriale secondo l’orientamento nazionale di categoria, anche come definito dal CCNL.

 

Roma, 5/10/1995

 

[181] ALLEGATO H – Certificazione di regolarità contributiva della cassa edile e commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003

 

[182] Certificazione di regolarità contributiva

 

La Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.

 

  1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo, secondo quanto previsto dalla convenzione tra INPS, INAIL e Parti Sociali del 15/4/2004 e segnatamente secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato Tecnico di cui all’articolo 7 della medesima convenzione.

 

  1. L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.

 

  1. Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali d’assenza) – non inferiore a quello contrattuale.

 

  1. La certificazione di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale, per l’esecuzione di un’opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere).

 

  1. La Cassa Edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 e per quanto previsto dall’art. 84 del medesimo D.Lgs. è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell’appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.

 

  1. La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:

 

  1. a) l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell’Ufficio di Presidenza;

 

  1. b) il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa Edile, firma le certificazioni relative.

 

  1. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.

 

  1. Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell’art. 9 della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d’intesa 18/12/1998 recepito dal Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del 9/9/1999.

Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/03.

Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31/12/2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli enti bilaterali a partecipazione cooperativa ai fini dell’affidamento dei compiti di certificazione dell’appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 10/9/2003.

 

Roma, 24/5/2004

 

[183] ALLEGATO I

 

– Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia del 16/12/2003

 

– Convenzione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 15/4/2004

 

– Accordo per la ripartizione dei costi ed oneri connessi al rilascio del durc circolare ministero del lavoro – modalità di rilascio del DURC del 12/7/2005

 

[184] ALLEGATO I/BIS – Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle casse edili

 

Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l’articolo 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli articoli 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell’Avviso comune del 17/5/2007, le Casse Edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.

Con riferimento alle categorie di opere individuate nell’allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguagliate all’opera complessiva:

 

Categorie Percentuali di incidenza minima

della manodopera sul valore

dell’opera

1 OG1 nuova edilizia civile compresi impianti e Forniture 14,28%
2 OG1 nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%
3 ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 opere stradali, ponti, etc.. 13,77%
7 OG4 opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 dighe 16,07%
9 OG6 acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 gasdotti 13,66%
11 OG6 oleodotti 13,66%
12 OG6 opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 opere marittime 12,16%
14 OG8 opere fluviali 13,31%
15 OG9 impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG13 bonifica e protezione ambientale 16,47%

 

Poiché alla realizzazione dell’opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all’organizzazione dell’impresa, l’impresa principale deve denunciare alla Cassa Edile competente il valore dell’opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.

Nell’ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa Edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l’impresa principale, previo richiamo della Cassa Edile, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.

Per la dimostrazione di cui al punto precedente l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce.

Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Cassa Edile competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all’emissione della relativa certificazione.

Nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.

Per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell’opera.

Il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione del “documento unico di congruità” irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.

La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.

Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.

La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dall’1/1/2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.

 

[185] ALLEGATO L – Profili dell’apprendistato

 

Il giorno 18/7/2005, in Roma, tra l’AGCI Produzione e Lavoro, l’ANCPL-LEGACOOP e la FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si conviene quanto segue:

ai fini dell’entrata in vigore dall’1/7/2005 della normativa contrattuale sull’apprendistato, introdotta con l’accordo 24/5/2004, le parti concordano di fare riferimento in via transitoria ai profili definiti contrattualmente, per la sperimentazione della normativa sull’apprendistato medesimo.

Resta fermo quanto già attuato a livello locale in attuazione dei protocolli Regionali.

 

[186] ALLEGATO M – Protocollo d’intesa per la qualificazione della manodopera proveniente dai paesi stranieri da impiegare per la esecuzione delle grandi opere (legge 443/2001)

 

Le Associazioni cooperative e le categorie Sindacali firmatarie il presente contratto prendono atto che il settore delle costruzioni manifesta l’esigenza di reperire maestranze qualificate ad oggi sempre più scarsamente disponibili nel mercato del lavoro nazionale.

Le Parti sottoscritte prendono atto che le maggiori cooperative nazionali lamentano una carenza di maestranze da utilizzare per assicurare il soddisfacimento delle domande di assunzione di manodopera per l’esecuzione delle cosiddette “Grandi Opere”, intendendo per tali le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici individuati a mezzo del programma approvato, in attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 21/12/2001, n. 443, del CIPE con delibera 21/12/2003 ed inseriti nel DPEF 2004/2007.

Si riconosce quindi l’esigenza di immettere e mantenere nel settore delle costruzioni operatori e maestranze anche straniere, ovvero proveniente da paesi limitrofi, così come esemplificativamente indicato nella circolare n. 5 del 2004 del Ministero del Lavoro.

E’ altresì necessario che tali lavoratori diventino nel tempo sempre più professionalizzati, considerato che imprese devono mantenere elevati e significativi standards di qualità, competitività e capacità organizzativa e gestionale nel mercato delle opere pubbliche.

Operativamente, le parti convengono che la preselezione, effettuata nei Paesi di origine dei lavoratori, sia accompagnata da una introduzione alla lingua italiana e da un primo orientamento finalizzato a fornire elementi di base di educazione civica, di contrattualistica e di normative del lavoro.

Successivamente, in Italia, la formazione sarà realizzata utilizzando il sistema formativo bilaterale del settore e riguarderà sostanzialmente l’acquisizione delle necessarie conoscenze relative alla prevenzione e alla sicurezza e successivamente delle competenze relative alla qualità, l’organizzazione del lavoro e le specifiche tecniche e operative relative alle lavorazioni.

Le parti ritengono conseguentemente opportuno valorizzare a tal fine le specifiche iniziative ed i progetti prodotti a livello regionale e provinciale tesi a favorire l’ingresso in Italia di manodopera qualificata da inserire nel settore edile e di contribuire ad accrescere le modalità di fidelizzazione per i nuovi entrati.

Le parti intendono altresì incentivare i processi formativi sia dei lavoratori italiani che dei lavoratori stranieri anche attraverso riconoscimenti espliciti dal punto di vista contrattuale con modalità da espletare e verificare nelle sedi proprie.

Le parti intendono riservare ai lavoratori immigrati un’accoglienza di buon livello, consistente in alloggio e vitto con standards di qualità analoghi a quelli che vengono forniti ai lavoratori italiani, riconoscendo pienamente quanto previsto dalla normativa vigente sull’alloggio del lavoratore immigrato.

Inoltre, le imprese riconosceranno pienamente quanto la legge prevede per il viaggio di rientro al Paese di origine di suddetti lavoratori, anzi congiuntamente si favoriranno condizioni organizzative dei tempi di lavoro per eventuali brevi periodi di visita nei Paesi di provenienza.

Le parti infine si impegnano a sostenere nei confronti delle Istituzioni (Governo, Regioni, Enti pubblici) i progetti formativi prodotti dal sistema bilaterale della formazione edile, utilizzando ove esistente o incentivando se emananda, la legislazione nazionale e regionale a sostegno della formazione dei lavoratori stranieri.

 

Roma, 24/5/2004

 

ALLEGATO N – Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali “mobbing”

 

[188] 1) Definizioni

 

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità ed alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Le molestie sessuali più diffuse sono:

 

– insistiti apprezzamenti verbali e sgradevoli ammiccamenti a carattere sessuale;

 

– le ripetute richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali non graditi;

 

– le foto pornografiche o altro materiale analogo esibito inopportunamente nei luoghi di lavoro;

 

– i messaggi scritti, o gli oggetti, pesantemente allusivi;

 

– i contatti fisici intenzionali indesiderati;

 

– promesse esplicite o implicite di carriera o di agevolazioni e privilegi in cambio di prestazioni sessuali;

 

– intimidazioni, minacce e ricatti subiti per aver respinto comportamenti finalizzati al rapporto sessuale.

 

Per mobbing si intendono:

 

– tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da datori di lavoro, capi intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera.

In particolare le attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di informative o informazioni volutamente errate al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti.

 

[189] 2) Dichiarazioni di principio

 

– è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale o mobbing nelle definizioni sopra riportate;

 

– è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

 

– è sancito il diritto delle operatrici/operatori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti ostili o comportamenti molesti;

 

– è istituita la figura della/del Consigliera/e di Fiducia, denominata/o d’ora in poi Consigliera/e, il cui ruolo, l’ambito di intervento, i requisiti culturali e professionali e le modalità di nomina sono definite nell’allegato regolamento;

 

– è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;

 

– nei confronti degli autori/autrici di molestie sessuali e mobbing si applicano le misure disciplinari secondo quanto previsto nel presente contratto collettivo nazionale di settore e nei regolamenti interni delle cooperative.

 

Le cooperative al momento dell’adozione del codice, anche con il coinvolgimento delle OO.SS., entro un periodo certo e definito, introdurranno le opportune modifiche o integrazioni ai Regolamenti che contenessero norme in contrasto o contraddittorie rispetto al Codice stesso.

Le Associazioni si impegnano a dare un’ampia diffusione al presente Codice di comportamento e, in particolare, sulle procedure da adottarsi in caso di molestie e mobbing allo scopo di affermare una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona, anche attraverso formazione/informazione ai dipendenti con la collaborazione della/del Consigliera/e di fiducia.

 

[190] 3) Procedure da adottare in caso di molestie sessuali e mobbing

 

La lavoratrice/lavoratore che ritenga essere vittima di molestie, ricatti sessuali o mobbing, può scegliere fra le seguenti procedure di denuncia e di eventuale composizione della conseguente situazione e/o controversia:

 

– procedura informale e riservata;

 

– il ricorso all’arbitrato;

 

– denuncia formale.

 

[191] 4) Procedura informale – intervento della consigliera/e

 

In caso di mobbing e molestie sessuali sul posto di lavoro la persona vittima potrà rivolgersi alla/al Consigliera/e designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. La procedura informale e riservata consiste nel tentativo di composizione della controversia mediante rapporto diretto con l’autore/autrice delle molestie sessuali o del mobbing.

La Consigliera/il Consigliere, ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente al presunto autore/autrice che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.

L’intervento della Consigliera/re deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

La Consigliera/il Consigliere di Fiducia può procedere all’acquisizione di elementi utili per l’accertamento dei fatti con l’eventuale audizione di colleghi e altre eventuali persone informate dei fatti.

Successivamente il consigliere/la consigliera di fiducia convoca le parti effettuando un tentativo di composizione pacifica della controversia.

L’intervento della Consigliera/e dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi e in assoluta riservatezza, in rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.

 

[192] 5) Ricorso consensuale all’arbitrato

 

Le parti consensualmente, qualora non intendano giungere alla composizione pacifica prevista dall’articolo precedente o nell’ipotesi che il tentativo di composizione pacifica non vada a buon fine, possono chiedere al/alla Consigliera/e di Fiducia di risolvere la controversia in sede arbitrale.

Per la presente procedura si fa riferimento a quanto previsto al punto 8 comma d) del Protocollo nazionale di relazioni sindacali sottoscritto tra le parti in data 5/4/1990.

 

[193] 6) Denuncia formale

 

Ove la persona oggetto di molestie sessuali o mobbing non ritenga di far ricorso alla procedura informale, ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, anche avvalendosi dell’assistenza della/del Consigliera/e, al/alla propria Dirigente o al Dirigente del Personale, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.

Qualora la persona autrice di molestia o mobbing sia un/una dirigente la denuncia formale potrà essere inoltrata direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

Nel rispetto dei principi che informano la legge 125/91, qualora la Direzione del personale nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti, adotterà le misure organizzative opportune per la cessazione immediata dei comportamenti di molestia, d’intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/e, al fine di ripristinare un ambiente di lavoro improntato al rispetto della libertà e della dignità delle persone.

Qualora la/il presunto/a autore di molestie sessuali o mobbing sia il/la dirigente le idonee misure organizzative saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione d’intesa con le OO.SS., sentita la Consigliera/e.

In attesa della conclusione del procedimento disciplinare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, la cooperativa, nel rispetto della legge 125/91, potrà adottare un provvedimento di trasferimento in via temporanea al fine di ristabilire un clima sereno; questo, nel caso vi siano sedi distaccate e compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.

E’ data la possibilità agli interessati di un colloquio per esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assistenza della Consigliera/e di fiducia e/o delle Organizzazioni Sindacali. E’ comunque auspicabile che per entrambe le persone il trasferimento non avvenga in sedi che creino disagio.

 

[194] 7) Interventi di sostegno

 

L’Azienda anche in forma associativa con altre cooperative, individua le modalità, le forme e le sedi per l’eventuale sostegno psicologico alle persone vittime di molestie o mobbing. In tal senso possono essere sottoscritte convenzioni con le strutture pubbliche o con cooperative sociali esistenti sul territorio.

 

[195] 8) Attività di sensibilizzazione

 

Nei programmi di formazione del personale delle Cooperative dovranno essere incluse informazioni circa gli orientamenti aziendali adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing ed alle procedure da seguire qualora la molestia o il mobbing abbia luogo.

La cooperativa che recepisce il presente codice dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali o mobbing. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione dei/delle dirigenti che dovranno pertanto, con la collaborazione e anche su proposta del/della Consigliera di Fiducia, essere impegnati a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali e del mobbing nei luoghi di lavoro.

Sarà cura della cooperativa promuovere, in collaborazione con il/la Consigliera/e di Fiducia, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni del movimento cooperativo firmatarie del presente CCNL, la conoscenza e la diffusione tra le lavoratrici e i lavoratori del Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing anche attraverso assemblee interne.

Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato a tutti gli operatori e le operatrici della cooperazione, sul comportamento da adottare per la prevenzione e per la soluzione dei casi di molestie sessuali e di mobbing.

Sarà cura delle Associazioni firmatarie del presente CCNL, promuovere un’azione di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia del Codice di Comportamento nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali e il mobbing. A tale scopo la Consigliera/e, d’intesa con i Tavoli Territoriali di Pari Opportunità (TDPT) laddove esistano, provvederà a trasmettere annualmente, all’Osservatorio Nazionale, un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente codice.

I soggetti firmatari del presente Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing si impegnano ad incontrarsi periodicamente per verificare gli esiti ottenuti con l’adozione del Codice di Comportamento ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

 

[196] Regolamento per l’individuazione e la nomina della/del consigliera/e di fiducia

 

Il presente regolamento fa parte integrante dell’allegato Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e mobbing per il personale della cooperazione metalmeccanica.

La cooperativa per l’adozione del Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e mobbing istituisce il/la Consigliere/a di Fiducia, anche in forma associativa con altre cooperative, al quale si possono rivolgere le persone vittime di molestie e mobbing.

La/Il Consigliera/e di Fiducia è una figura di tutela e di garanzia, può essere interna od esterna alla cooperativa, agisce in piena autonomia e, tra le sue attività, particolare rilievo avrà l’azione preventiva e informativa. In tal senso potrà avanzare proposte alla cooperativa per la formazione e l’informazione del personale, compresi i dirigenti.

Può svolgere il proprio ruolo anche per più cooperative di piccole dimensioni dello stesso territorio preferibilmente accorpando settori omogenei di attività.

L’Azienda dovrà impegnarsi a mettere a disposizione della/del Consigliere tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dei propri compiti garantendo la riservatezza della sua attività. A questo proposito l’Azienda deve, nei limiti delle proprie disponibilità, individuare un luogo specifico dove la Consigliera/e possa svolgere il proprio compito.

Il/La Consigliera/e di Fiducia sarà dotata di mezzi e strumenti adeguati per adempiere ai propri compiti in piena autonomia. L’ammontare di tali mezzi e strumenti, a partire dalle ore necessarie a svolgere il proprio compito, dovrà essere concordato tra la cooperativa/e e le OO.SS. territoriali sulla base delle effettive necessità di applicazione del presente Codice nelle Aziende.

 

[197] A) Compiti

 

La/Il Consigliera/e svolge attività di prevenzione attraverso iniziative di tipo culturale, formativo e informativo in stretto rapporto con l’Azienda, per diffondere una cultura improntata al rispetto della dignità delle persone tale da garantire un sereno ambiente di lavoro e per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione.

La Consigliera/e svolge un compito di sostegno e assistenza alle persone vittime di molestie sessuali e mobbing che richiedono il suo intervento per la soluzione informale e/o formale dei casi.

Promuove, in collaborazione con l’azienda, gli accertamenti preliminari e fornisce il supporto tecnico alle indagini nei casi di denunce formali e informali di molestie sessuali e mobbing.

Indica le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali e mobbing ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.

Ai fini del conseguimento del rispetto dei principi del presente accordo e nel rispetto della legge 125/91, ha la facoltà di verificare, qualora vi siano fondati motivi, che le procedure aziendali in merito a trasferimenti, percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, compresi i turni notturni, partecipazione ad aggiornamento o formazione, non siano stati viziati da atteggiamento di molestia sessuale o mobbing avanzando, se del caso, proposte per una maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del CCNL un’apposita relazione sullo stato di attuazione del Codice di Comportamento.

 

[198] B) Requisiti

 

Il/La Consigliere/a di Fiducia dovrebbe essere preferibilmente interna all’azienda e possedere i requisiti culturali e professionali necessari da sviluppare anche attraverso una adeguata formazione.

I requisiti essenziali richiesti sono:

 

– capacità relazionali,

 

– esperienza dimostrabile in tema di diritto del lavoro e di diritti delle donne e degli uomini;

 

– dovrà, inoltre, avere la fiducia dell’azienda e del personale e delle OO.SS. là dove presenti;

 

– avere la capacità di operare con assoluta discrezione e riservatezza.

 

Può essere appartenente alle strutture sindacali, oppure di derivazione associativa.

Qualora non sia possibile individuare tra il personale interno una figura con le caratteristiche necessarie si può ricorrere, previo confronto con le OO.SS., anche attraverso intese interaziendali o territoriali, ad un soggetto esterno da nominare come Consigliera/e.

 

[199] C) Procedure per la nomina

 

Il/La Consigliere/a per meglio assolvere il proprio compito deve essere persona conosciuta, di fiducia e legittimata a svolgere il proprio ruolo.

L’individuazione delle persone in possesso dei requisiti necessari ed interessate a svolgere l’incarico avverrà anche dietro presentazione di una dichiarazione di disponibilità alla Cooperativa.

L’individuazione del/la Consigliere/a avverrà d’intesa tra la Cooperativa e le OO.SS. aziendali e/o territoriali.

L’incarico durerà 3 anni. Può essere rinnovato alla scadenza. Qualora si verifichino situazioni che denotino insoddisfazione e comprovata incapacità a svolgere il ruolo, l’incarico può essere revocato, d’intesa tra la cooperativa e le OO.SS..

 

[200] ALLEGATO OSalvaguardia della professionalità dell’industria delle costruzioni – Borsa lavoro

 

Il protocollo di intesa sulla salvaguardia della professionalità edile siglato il 9/2/2008 e allegato al presente contratto, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati Generali del 14/5/2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell’edilizia, mirando soprattutto alla formazione e al reimpiego, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l’intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.

Le parti sociali, concordano di riconoscere al FORMEDIL un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a fianco del complessivo sistema delle politiche attive del lavoro.

Le parti affidano al FORMEDIL, nel quadro del suo progetto di riconversione, l’incarico a elaborare un progetto di un sistema efficace di Borsa Lavoro che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:

 

  1. progettare una efficiente rete informativa con le strutture regionali e le Scuole Edili territoriali che consenta di avere un quadro complessivo del numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali e inoccupati.

 

  1. istituire un accurato monitoraggio sulle eventuali esigenze professionali che possano costituire opportunità lavorative e sui conseguenti bisogni formativi, anche relazionando tra loro le varie situazioni delle province della medesima Regione;

 

  1. produrre, dopo aver analizzato e sintetizzato il quadro della domanda ed offerta di lavoro di cui ai punti precedenti, coerenti linee guida e/o moduli formativi da trasmettere al sistema periferico (regionale e provinciale) per l’istituzione mirata dei corsi da parte degli organismi paritetici;

 

  1. sviluppare una funzione di orientamento e di incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro attraverso un accreditamento autorizzativo dell’intero sistema da parte della Pubblica Amministrazione.

 

Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l’approvazione dello stesso.

L’entrata in vigore di tale sistema nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto.

Per i contenuti operativi, si rimanda al relativo allegato, al presente CCNL, lettera Q.

 

 

——

Allegato sostituito dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[201] ALLEGATO Q – Salvaguardia della professionalità nell’industria delle costruzioni – Borsa lavoro

 

Aspetti tecnici e specifiche finalità:

 

– ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore, sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna Scuola, collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;

 

– fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;

 

– favorire l’orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;

 

– predisporre l’attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;

 

– incentivare gli accordi ministeriali per l’ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all’estero per l’inserimento e il collocamento nel settore.

 

Il FORMEDIL in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della Pubblica Amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:

 

– l’assunzione, da parte delle Scuole Edili, di un ruolo attivo all’interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente P.A.;

 

– la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole Edili;

 

– la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in modo da poter prospettare le proprie candidature.

 

L’entrata in vigore del Sistema Borsa Lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l’approvazione dello stesso.

La sperimentazione della Borsa Lavoro sarà avviata dal FORMEDIL, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.

La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l’invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:

 

– la Scuola Edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l’elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;

 

– tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;

 

– la Scuola Edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/ riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;

 

– la Scuola Edile territoriale inserirà in una apposita banca dati ,condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;

 

– tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell’impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.

 

Alla Scuola Edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.

Presso ciascuna scuola edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenza, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.

Gli accordi di cui all’art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa Edile.

Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del FORMEDIL nazionale.

 

 

——

Allegato inserito dal Verbale di accordo 26/4/2010

 

[202] APPENDICE – Leggi ed accordi interconfederali

 

  1. Legge 20/5/1970 n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

 

  1. legge 29/5/1982 n. 297 – Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

 

  1. Legge 11/5/1990 n. 108 – Disciplina dei licenziamenti individuali.

 

  1. Legge 10/4/1991 n. 125 – Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro.

 

  1. Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro del 31/7/1992.

 

  1. Protocollo sulla politica dei redditi e della occupazione, sugli assetti contrattuali e sul sostegno al sistema produttivo del 23/7/1993.

 

  1. Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, verbale di intesa del 22/12/1998.

 

  1. D.Lgs. 14/8/1996, n. 494 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

(con aggiornamenti)

 

  1. Estratto legge 8/8/95 n. 341 (riduzione contributiva per il settore edile)

 

  1. Legge 30/2003, D.Lgs. 276/2003 e correttivo 251/2004

 

  1. D.Lgs. 66/2003 e aggiornamento.

 

  1. Legge 3/4/2001 n. 142 e successive modifiche.

 

  1. Legge 24/12/2007 n. 247 Attuazione del protocollo del 23/7/2007

 

 

[203] Ipotesi di accordo 26/4/2010

 

[204] Intervento delle Parti Sociali Nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali

 

Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore e riconoscono, peraltro, la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali.

In relazione quindi:

 

– all’esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti paritetici territoriali, nella consapevolezza della grande importanza che questi rivestono per il settore edile;

 

– alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli enti bilaterali promananti dai diversi – ma omogenei – sistemi contrattuali;

 

– all’opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell’Ente medesimo.

 

Le parti concordano che:

 

1) per le Casse Edili la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Cassa Edile dovrà essere contenuto nel limite dell’ ____% della massa salariale dell’esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell’esercizio di competenza della gestione istituzionale della Cassa Edile.

Per le Scuole Edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ___% delle rispettive entrate.

Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all’Ente paritetico nazionale di riferimento.

Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.

 

2) L’assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.

 

3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.

Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.

Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.

 

4) Viene confermato l’obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il ___ di ciascun anno.

 

5) Viene confermato, altresì, l’obbligo di certificazione dei bilanci da parte di Società di certificazione individuate a livello nazionale.

 

6) Viene istituito, a decorrere dall’esercizio 2010 l’obbligo, a carico della Cassa Edile, di affidare alla Società di revisione dei tre Enti territoriali, l’incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.

 

7) Viene affidato ad una Società di certificazione l’incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento, rispetto all’attività che le parti sociali hanno loro affidato.

 

8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l’elenco degli Enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.

 

9) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle Parti Sociali nazionali l’elenco degli enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.

 

10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all’Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l’Ente nazionale provvederà ad intimare all’Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (o del Comitato di Gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell’Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l’inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione, le parti sociali nazionali, entro 30 giorni si riuniranno entro, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza qualificata di 2/3, anche attraverso il commissariamento dell’Ente.

Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione (o Comitato di Gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell’ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:

 

– mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;

 

– mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;

 

– impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;

 

– rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;

 

– mancata attivazione delle visite da parte del CPT.

 

12) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull’operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.

 

13) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d’accompagno, sull’attività preventivata e svolta.

 

14) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.

 

15) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate nelle clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.

 

16) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

 

Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1).

 

In allegato il Bilancio Tipo delle Casse Edili.

 

[205] ALLEGATO 9

 

[206] Le banche dati per la regolarità contributiva

 

In relazione a quanto disposto:

 

– dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all’articolo 99 che prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni (___) possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all’articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l’inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;

 

– dall’Avviso comune del 17/5/2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 24/6/2008 (che dovevano entrare in vigore dall’1/1/2010 a condizione che tutte le Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina).

 

Le parti concordano sulla necessità di:

 

– attuare una politica per l’effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;

 

– attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l’automatismo dell’informativa sulla notifica preliminare;

 

– attivare attraverso le Casse Edili (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del DURC munito della Congruità), la verifica dell’incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel CCNL del 2008.

 

Sarà costituito un sistema informatico omogeneo sul territorio nazionale che permetta la creazione di una banca dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:

 

1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:

 

  1. data della comunicazione;

 

  1. indirizzo del cantiere;

 

  1. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;

 

  1. natura dell’opera;

 

  1. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;

 

  1. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell’opera: nome, cognome,

codice fiscale e indirizzo;

 

  1. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell’opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;

 

  1. data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;

 

  1. durata presunta dei lavori in cantiere;

 

  1. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;

 

  1. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;

 

  1. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;

 

  1. ammontare complessivo presunto dei lavori;

 

  1. attribuzione di una codifica per cantiere.

 

2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:

 

  1. a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell’impresa e all’intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;

 

  1. b) l’importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d’opera;

 

  1. c) l’inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;

 

  1. d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

 

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l’incrocio dei suddetti dati con quelli del MUT per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere – denunciando le ore svolte dai propri lavoratori – in ogni singolo cantiere attivo nel mese) per mezzo, appunto del MUT, con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

 

La banca dati di settore dovrà permettere alla Cassa Edile di controllare direttamente, attraverso questi dati, la congruità complessiva del valore dell’opera totale, secondo le procedure di cui in allegato.

Al termine dell’opera, infatti, all’atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente alla dichiarazione di cui all’art. 25 comma 1 lettera b) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Cassa Edile, dovrà essere richiesto un DURC finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Casse Edili, secondo gli indici di cui all’Avviso Comune del 17/5/2007.

Ai fini di cui sopra è affidato alla CNCE, anche per i necessari collegamenti con il software “MUT”, il compito di realizzare il sistema informatico, tenendo conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio.

Il sistema della verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale nelle province ______ a decorrere dal ___ e, sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal ____.

Ogni Cassa Edile, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:

 

– lavoratori;

 

– imprese;

 

– numero DURC emessi per ciascuna impresa.

 

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l’autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell’ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Cassa Edile e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle ASL, dell’INPS e INAIL, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all’interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Casse Edili.

L’adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell’attività ispettiva.

Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del DURC) anche a fine lavori nell’ambito dei lavori privati e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.

 

 

[207] Avviso comune – Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile

 

La crisi economica sta avendo forti ripercussioni sugli assetti occupazionali: gli ammortizzatori sociali destinati al settore non riescono a sopperire nel tempo alla ormai costante mancanza di cantierizzazioni. E’ incontrovertibile che nell’edilizia il fattore uomo sia la risorsa principale e che, pertanto, risulti indispensabile il mantenimento nel circuito di settore di tali risorse.

Le parti sociali del settore stanno operando contrattualmente a tale fine ma occorre individuare un quadro generale, nazionale e territoriale con cui delineare un vero e proprio intervento organico a sostegno dei lavoratori temporaneamente disoccupati o che fruiscano degli ammortizzatori sociali di CIGO e CIGS.

Nel quadro di tale intervento generale, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l’accesso, così come richiesto con gli Stati Generali del 5/3/2009.

Il sistema bilaterale edile, interamente finanziato dalle imprese di costruzioni e dai loro lavoratori, potrebbe supportare i momenti di crisi occupazionale, attraverso un sostegno economico che favorisca la partecipazione dei lavoratori a processi di formazione e riconversione professionale degli operai, scoraggiando il lavoro irregolare ed incentivando l’occupazione.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 29 della legge n. 341/95.

Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga modificata l’attuale aliquota contributiva della CIGO attraverso un apposito decreto.

Attualmente le imprese edili versano per gli operai un’aliquota del 5,20%, comprensivo degli interventi meteorologici, a fronte dell’1,90% – 2,20% degli altri settori dell’industria, beneficiando di una durata della cassa integrazione guadagni ordinaria decisamente più breve.

In particolare, infatti, le proroghe della CIGO in edilizia sono ammesse solo con la riduzione di orario a differenza dell’industria per la quale le proroghe sono ammesse anche a 0 ore.

Ciò ha comportato, secondo gli ultimi dati, un accumulo delle risorse del relativo fondo presso l’INPS pari a circa 2 mila milioni di euro.

A fronte di questa riduzione, stimata nell’ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso le Casse Edili territoriali un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in CIG, finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.

I requisiti di accesso, la durata e l’ammontare dell’erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri dell’universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Ciascuna Cassa Edile territoriale verserà mensilmente in un Fondo a carattere nazionale, gestito dalla CNCE, una percentuale, stabilita dalle parti nazionali, dei contributi pervenuti nei Fondi territoriali al fine di ovviare agli eventuali casi di gravi crisi occupazionali che si dovessero verificare nelle singole realtà.

 

[208] ALLEGATO ___ – Protocollo per il rilancio del settore

 

La crisi economica degli ultimi anni ha prodotto effetti negativi in tutti i settori produttivi ma in modo significativo nel settore delle costruzioni, da sempre considerato il motore trainante dell’economia.

 

Le Parti sociali dell’edilizia, confermano un quadro assolutamente allarmante del comparto delle costruzioni edili, con un continuo decremento occupazionale che viene certificato anche dagli ultimi dati delle Casse Edili relativi al periodo ottobre 2017 marzo 2018.

In tale periodo, infatti, il numero degli addetti iscritti alle Casse Edili (elaborazione statistica dati Mut) è ulteriormente sceso del 2,6% rispetto al periodo ottobre 2016 marzo 2017, portando la perdita complessiva degli addetti al 46,5% dall’inizio della crisi (2008).

Pertanto, se da una parte si auspicava un’inversione di tendenza nel settore dopo l’infausta parentesi 2008-2016, in cui è andato perduto oltre il 41% del monte retributivo e il 48% delle ore lavorate, la previsione per l’anno Cassa Edile 2017/2018 non lascia presagire segnali di ripresa.

Anche i dati Istat, che fanno riferimento al settore delle costruzioni nel complesso (inclusi gli impiantisti, come prevede l’Ateco 2007), fotografano un settore che non riesce a ripartire, a fronte invece di una ripresa, in molti casi consolidata già da alcuni anni, per gli altri settori di attività economica, quali agricoltura, servizi e industria in senso stretto.

In particolare, i dati Istat più recenti, riferiti al primo trimestre 2018, mostrano una ulteriore flessione nel numero di occupati nelle costruzioni del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2017, sintesi di un andamento negativo sia dei lavoratori dipendenti (-1,9%) che degli indipendenti (-5,5%).

Nello stesso periodo, l’occupazione continua, invece, a crescere nell’industria in senso stretto (+2,3% rispetto al primo trimestre 2017) e nei servizi (+0,7%). A fronte di uno scenario negativo in tutte le sue componenti, l’unico dato favorevole si può rilevare nel comparto delle ristrutturazioni e delle riqualificazioni private (con un trend positivo dello 0,5%). Un risultato dovuto sostanzialmente alla proroga delle misure di detrazione per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi volti a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico.

 

Considerato che:

 

– I dati complessivi sull’occupazione del settore delle costruzioni evidenziano un importante esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente per le imprese, sia in termini salariali che soprattutto in termini di formazione e sicurezza. Tutto ciò, sebbene in contrasto con il sistema normativo, è reso possibile dai limitati controlli ispettivi, condizionati da risorse umane ed economiche insufficienti ai fini di un controllo generalizzato sui cantieri e dall’assenza di un CCNL leader che, in coerenza anche con l’Accordo Interconfederale del 9/3/2018 sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e Confindustria, stabilisca il principio che a stesso lavoro debba corrispondere lo stesso CCNL, al fine di garantire una più stretta correlazione tra CCNL applicato e reale attività di impresa.

 

Preso atto che:

 

– è sempre più frequente vedere applicati alla forza occupazionale impiegata in un cantiere edile un insieme diversificato di contratti con costi retributivi e previdenziali diversi, nonché trovare numerosi lavoratori autonomi a partite IVA; tutti elementi che incidono in termini di legalità e concorrenza sleale nei confronti delle imprese che lavorano correttamente, esponendo peraltro i lavoratori anche sotto il profilo della sicurezza e dell’inquadramento previdenziale ed assicurativo; ciò rischia altresì di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie previste per il settore, con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale, sostenuto dalla bilateralità. Il contratto del settore edile, infatti, tiene conto, con specifiche disposizioni, delle particolari dinamiche lavorative che lo contraddistinguono dagli altri settori, assegnando alle Casse Edili e alle altre strutture bilaterali, Scuole Edili e Cpt o Enti unificati, un ruolo determinate per la salvaguardia della tutela della sicurezza sul cantiere, dal momento che le specifiche condizioni e caratteristiche del lavoro richiedono una attenzione particolare alla normativa, alla formazione e all’applicazione delle misure relative alla sicurezza del settore.

 

Visto che:

 

– L’attività di cantiere, sempre più frutto dell’integrazione di numerose imprese con differenti specializzazioni (costruzioni-impianti-servizi), dovrebbe tener conto del c.d. “ambiente di lavoro”, a cui occorre fare riferimento anche ai fini dell’applicazione del sistema di salvaguardia sociale istituito dalle parti sociali dell’edilizia.

 

Per quanto sopra, le Parti concordano sulla necessità di intervenire nell’ambito di istituti già esistenti, come la notifica preliminare, per monitorare l’intera filiera degli eventuali attori presenti sul cantiere, attraverso la creazione di un’apposita Anagrafe di cantiere la registrazione presso la Cassa Edile di competenza territoriale di tutti i lavoratori che transitano nel cantiere a diverso titolo, al fine di informare e promuovere le iniziative predisposte dal sistema bilaterale in tema di formazione, salute e sicurezza per l’insieme delle imprese e dei lavoratori, subordinati e non, coinvolti nei lavori.

 

Attraverso la notifica preliminare sarà possibile creare la suddetta Anagrafe, comprensiva dei lavoratori autonomi, affidando pertanto alle Casse Edili un ruolo di verifica della corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche territoriale, rispetto all’attività esplicata nel cantiere.

Ulteriori interventi che le Parti reputano fondamentali, anche per porre rimedio al dumping contrattuale e contrastare il lavoro irregolare, sono:

 

– Il ripristino del DURC nella sua originaria formulazione poiché dopo le modifiche apportate dal Legislatore nazionale, non garantisce più la sua efficacia di strumento di contrasto alla elusione ed evasione contrattuale, ma lascia, piuttosto, ampi margini di discrezionalità (con le inevitabili conseguenze distorsive sull’edilizia).

 

Peraltro, le parti ritengono indispensabile tale ripristino, anche al fine di poter dare attuazione alla normativa sul DURC di congruità, così come prevista dal CCNL, contestualmente in tutte le Casse Edili ed Edilcasse. Nelle more della determinazione della nuova durata del DURC ONLINE, le parti si riservano di approfondire specifici strumenti di misurazione della congruità compatibili con l’attuale assetto del DURC.

All’interno di questa strategia di rilancio del settore e dell’occupazione è fondamentale la riduzione del costo del lavoro in edilizia, tenuto conto del maggior gettito contributivo che grava sulle imprese edili, superiore di circa 10 punti percentuali rispetto agli altri settori produttivi.

A tal riguardo si rende necessario:

 

– rivedere in riduzione la contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria, tenuto conto che, a causa di un onere per gli operai edili notevolmente più alto rispetto al resto dell’industria (4,70% a fronte di 1,70% -2,00%), la relativa gestione presso l’Inps presenta negli ultimi 15 anni avanzi pari a circa 4 miliardi di euro, con punte di avanzo di esercizio annuale superiori ai 500 milioni di euro;

 

– equiparare i criteri di conteggio della cassa integrazione tra i diversi settori produttivi; attualmente, il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (limite massimo di fruizione della Cassa integrazione ordinaria) non trova applicazione nei casi di interventi richiesti da imprese dei diversi settori industriali a causa di eventi oggettivamente non evitabili. Tale principio derogatorio, invece, è escluso nei casi di interventi di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili (compreso l’evento meteo) richiesti da imprese del settore edile e lapideo;

 

– ottenere una interpretazione autentica per il settore edile in relazione ai criteri di computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dall’intervento della cassa integrazione guadagni. Infatti, il comparto delle costruzioni edili, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri anche nell’ambito dello stesso mese. Pertanto, per il settore edile è imprescindibile che l’anzianità di effettivo lavoro sia considerata in riferimento al medesimo datore di lavoro, a prescindere dall’unità produttiva (cantiere o sede), ove il lavoratore opera o ha operato;

 

– intervenire per ottenere un riallineamento delle aliquote contributive tra lavoro autonomo (24% a regime nel 2018) e lavoro subordinato (circa il 35%), elevando le une a favore della riduzione delle altre, proprio per evitare il ricorso al falso lavoro autonomo che spesso cela dietro di sé forme non denunciate di subordinazione, con evidente alterazione del mercato e della concorrenza leale tra le imprese;

 

– prevedere che il contributo per la formazione versato all’lnps dello 0,30% e non destinato specificatamente a Fondimpresa e/o Foncoop sia riservato al sistema bilaterale dell’edilizia;

 

– pervenire, prescindendo dalla qualificazione giuridica dell’impresa, ad una riduzione e quindi parificazione del premio Inail, tenuto conto che tutti gli addetti del cantiere sono esposti al medesimo rischio ambientale (pari rischio = pari premio);

 

– introdurre un sistema premiale per la selezione e qualificazione delle imprese e i lavoratori autonomi che investono in sicurezza e prevenzione, attraverso norme premiali sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di vantaggi competitivi in fase di gara, soprattutto per i lavori pubblici – per quelle imprese che adottino il sistema dell’asseverazione previsto dall’intesa e dalla normativa UNI-lnail-CNCTP. Ciò in quanto i dati statistici in possesso delle Parti Sociali dimostrano una sostanziale riduzione del fenomeno infortunistico nelle imprese che si avvalgono della bilateralità;

 

– verificare in modo puntuale la corretta applicazione del CCNL nell’ambito di lavorazioni di restauro edile (OG2 e OS2A) con il riconoscimento dei CCNL delle scriventi Parti Sociali e delle altre Organizzazioni datoriali dell’edilizia comparativamente più rappresentative come contratto leader e unico applicabile in riferimento ai lavori di restauro.

 

Le Parti confermano quanto previsto nell’Avviso Comune sottoscritto il 19/4/2010 che, a fronte di una riduzione dell’aliquota cigo, prevedeva che il risparmio ottenuto fosse equamente distribuito a favore delle imprese e dei lavoratori. Pertanto, il 50% delle risorse derivanti dall’eventuale riduzione contributiva sarà destinato al neo costituito Fondo Nazionale per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori più anziani e incentivare il ricambio generazionale.

Le Parti inoltre, forti della pluriennale esperienza in ambito formativo specializzato in tutela della salute e della sicurezza, ribadiscono il proprio impegno a sostegno della stessa ed auspicano ulteriori momenti di collaborazione e di sinergia con tutti gli attori e le istituzioni a vario titolo coinvolti in merito.

In tale contesto, le Parti si impegnano ad attivarsi nei confronti degli interlocutori istituzionali non solo per il contenimento del costo del lavoro e per il rilancio occupazionale, ma anche per una imminente revisione del codice degli appalti al fine di garantire – con sempre la massima attenzione alla qualità del lavoro, alla responsabilità sociale dell’impresa, alla legalità e alla trasparenza – un’accelerazione della cantierizzazione di tutte le opere e la spesa efficiente delle risorse pubbliche già allocate, nonché per favorire gli ulteriori investimenti pubblici e privati nel settore.

Le Parti concordano che, nei limiti delle indicazioni della Covip e con tutte le garanzie necessarie alla salvaguardia delle rendite previdenziali dei lavoratori, parte delle risorse presenti nei Fondi istituiti dalle parti sociali siano investite in economia reale di settore, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti dei suddetti Fondi.

Le parti ritengono inoltre importante attivarsi nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali affinché:

 

– vi sia una maggiore qualificazione della domanda privata, rendendo cedibili integralmente a banche e intermediari finanziari i crediti fiscali dei cittadini (singoli o associati) inerenti eco bonus, bonus ristrutturazioni, bonus antisismico, ecc. ed inserire tali incentivi all’interno di una più generale strategia per la rigenerazione delle città, anche al fine di porre rimedio alle criticità derivanti da una proprietà privata fortemente parcellizzata, in particolare nelle aree urbane;

 

– vi sia un forte investimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti (Comuni in primis) che spesso non riescono a spendere quanto stanziato (si pensi alle risorse destinate dal programma pluriennale “Connettere l’Italia”);

 

– si affronti in termini anche innovativi l’annosa problematica dei tempi di pagamento delle PP.AA. che rappresenta uno dei principali problemi del settore. Il 73% delle imprese di costruzioni registra ritardi nei pagamenti, con una media di 144 giorni dopo l’emissione dei Sal, contro i 30 giorni previsti dalla norma;

 

– si affronti il tema dei crediti deteriorati che a dicembre 2017 ammontavano a 261 miliardi complessivi (164 mld sono sofferenze, 92 mld inadempienze probabili e 4,9 mld finanziamenti scaduti). Dei 100 miliardi di sofferenze attribuibili alle imprese, circa il 30% è relativo ad imprese di costruzioni. Al riguardo, in un momento in cui inizia a ridursi la fragilità finanziaria delle imprese del settore, emerge la criticità di un piano generalizzato di cessione degli istituti bancari degli NPLs (che contengono anche crediti ancora in bonis) a fondi di investimento speculativi. Occorre quindi contrastare le disposizioni che impongono alle Banche un piano generalizzato di dismissione dei crediti deteriorati. E’ necessario, peraltro, prevedere opportune garanzie per le imprese che intendano ristrutturare i propri debiti.

 

Occorre, infine, dare seguito e attuare i programmi su dissesto idrogeologico, sicurezza sismica ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[209] ALLEGATO ___ – Fondo prepensionamenti

 

L’art. 108, paragrafo 6 Lavori usuranti – Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell’edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.

A decorrere dall’1/10/2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un’apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, con decorrenza dall’1/10/2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[210] ALLEGATO ___ – Fondo incentivo all’occupazione

 

A decorrere dall’1/10/2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione:

 

– minimi in vigore alla data dell’1/7/2018;

 

– contingenza;

 

– edr;

 

– its.

 

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.

Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.

Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell’uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[211] ALLEGATO ___ – Art 87 industria e Art. ___ cooperative (RLST)

 

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contrattuali richiamate dal presente articolo in merito all’attività di rendicontazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli RLST che non utilizzano modelli in uso nell’ambito territoriale di competenza, devono adottare, per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il modello di “Rapporto di consultazione aziendale/ di cantiere di cui all’allegato XXX.

 

Rapporto di consultazione aziendale/visita in cantiere (art. 50 D.Lgs. n. 81/2008 e art. 87 CCNL edilizia)

RLST Provincia di __________________

 

Consultazione/Visita __________________ Pratica n. ______ Data _________

 

La visita è effettuata sulla base di:

 

– programmazione di lavoro

– richiesta aziendale

– altro motivo __________________

 

Anagrafica di Cantiere

 

Cantiere Comune: __________________Via/Piazza: __________________

Tipologia: __________________ Lavori di: __________________

Committente: __________________ Resp. Lavori: __________________

Coord. Prog.: __________________ Coord. Esecuz.: __________________

 

Anagrafica Impresa

 

Impresa: __________________ Via/P.zza: __________________ Sede Comune: __________________

Cap: __________________ tel./Fax: __________________ Mail: __________________

C.F.: __________________ Iscriz. C.E.: __________________

 

Consultazione preventiva

 

– in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;

 

– sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;

 

– sulla designazione del medico competente;

 

– in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 dei:

 

– Lavoratori

   – Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

 

– Preposti

   – Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

 

– Dirigenti

   – Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.

 

– In merito al Piano di sicurezza e coordinamento

   – Eventuali proposte __________________

 

Informazione e documentazione

(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)

 

– la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.

 

– le sostanze ed i preparati pericolosi.

 

– le macchine e gli impianti.

 

– l’organizzazione e gli ambienti di lavoro.

 

– le malattie professionali.

 

– gli infortuni:

 

   – che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

 

   – che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

 

– copia del documento (DVR) di cui all’art. 17 comma 1 lett. a)

 

– copia del documento (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3

 

– copia del POS e PSC

 

Durante il sopralluogo è promossa l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro

 

1) ______________________________________________________

 

2) ______________________________________________________

 

3) ______________________________________________________

 

4) ______________________________________________________

 

Il RLST __________________

L’IMPRESA __________________

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[212] ALLEGATO ___ – Lavoratori autonomi

 

  1. I lavoratori iscritti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, non iscritti ad altre forme previdenziali, disciplinati dall’art. 2222 del codice civile e che rispondono ai criteri previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, possono iscriversi alla Cassa edile versando un contributo annuo non inferiore all’ 1% della retribuzione prevista dall’art. 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello.

 

  1. Si dà mandato all’ente nazionale di predisporre entro il 1/1/2019 le modalità tecniche di adesione.

 

  1. L’iscrizione alla Cassa edile darà diritto:

 

– a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica e sui nuovi materiali o sulla sicurezza effettuati dal sistema bilaterale formativo di settore;

 

– ad accedere alla fornitura dei DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;

 

– all’assistenza dei CPT e degli enti unificati sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza.

 

  1. I lavoratori autonomi potranno altresì utilizzare la Cassa Edile per iscriversi al fondo per la pensione integrativa ed al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiuntivi.

 

  1. Il rapporto di prestazione d’opera o servizio tra il lavoratore autonomo ed il committente deve avere forma scritta.

A tale fine le parti formuleranno entro tre mesi un contratto tipo da utilizzare nel settore.

 

  1. Il compenso di questi lavoratori non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai CCNL comprensive delle maggiorazioni per il cottimo.

 

  1. In caso di contenzioso tra l’impresa committente ed il lavoratore autonomo, lo stesso può ricorrere, senza oneri, prima di effettuare il tentativo conciliativo presso le sedi abilitate, ad una commissione paritetica costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL presso le Casse Edili.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[213] ALLEGATO ___ – F24

 

Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull’opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.

Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l’irregolarità spesso determinata dal cd fenomeno delle “sottodichiarazioni”.

Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall’attività di recupero crediti.

Pertanto le Parti convengono sull’istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1/7/2018 e terminerà il 31/12/2018.

Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:

 

  1. la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);

 

  1. la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;

 

  1. la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.

 

Dopo le suddette verifiche si darà luogo all’utilizzo dell’F24 a partire dall’1/1/2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[214] ALLEGATO ___ – Commissioni Bilaterali

 

Le parti convengono sulla costituzione di Commissioni bilaterali con il compito di redigere, entro le date stabilite al livello normativo e contrattuale:

 

– Statuto e Regolamento del Fondo sanitario nazionale;

 

– Statuto dell’Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza;

 

– Statuto tipo dell’Ente unificato territoriale Cpt e Scuola Edile;

 

– Regolamento per il Fondo Prepensionamento;

 

– Regolamento per il Fondo incentivo all’occupazione;

 

– Commissione sul modello F24;

 

– Commissione sulla congruità;

 

– Commissione per la semplificazione e armonizzazione normativa del CCNL.

 

Le parti concordano inoltre che, entro il 15 settembre p.v., un’apposita Commissione bilaterale dovrà portare a termine i lavori della stesura della nuova normativa contrattuale sull’apprendistato, la quale dovrà tenere conto delle specifiche esigenze di semplificazione per il settore, nonché tendere all’armonizzazione della parte sia normativa che economica dei CCNL industria e cooperative con il CCNL dell’artigianato.

Le parti convengono, altresì, che la Commissione istituita nel Protocollo sugli Enti Bilaterali avrà anche il compito di monitorare e verificare, con il supporto della CNCE, l’applicazione delle norme ivi contenute sul territorio.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[215] ALLEGATO ___ – Nota a verbale

 

Le Parti concordano sulla necessità di ripristinare immediatamente la regolare competenza territoriale delle Casse Edili/Edilcasse aderenti al sistema CNCE, con il contestuale superamento e chiusura di eventuali sportelli extraterritoriali che non derivino dagli specifici processi di aggregazione di cui al Protocollo sugli Enti Bilaterali.

A tal fine, le Parti dichiarano fin da ora che l’assenza della componente sindacale dagli sportelli dell’Edilcassa Lazio in Campania rende gli stessi a tutti gli effetti equiparati alle casse edili anomale.

Le Parti concordano sulla necessità di avviare un confronto sul sistema bilaterale della Regione Sardegna. A tal fine, si dichiarano immediatamente disponibili ad aprire un tavolo di concertazione con le Organizzazioni artigiane, anche alla luce di quanto previsto nel Protocollo sugli Enti Bilaterali, per definirne un nuovo assetto entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

 

[216] ALLEGATO ___ – Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio

 

In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.

 

INDUSTRIA

 

LIvelli Parametri Aumenti Nuovi Minimi
Complessivi 1/3/2022 1/7/2023 1/3/2022 1/7/2023
VII 200 184,00 104,00 80,00 1.894,71 1.974,71
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.705,23 1.777,23
V 150 138,00 78,00 60,00 1.421,02 1.481,02
IV 140 128,80 72,80 56,00 1.326,31 1.382,31
III 130 119,60 67,60 52,00 1.231,56 1.283,56
II 117 107,64 60,84 46,80 1.108,41 1.155,21
I 100 92,00 52,00 40,00 947,36 987,36

 

COOPERATIVE

 

LIvelli Parametri Aumenti Nuovi Minimi
Complessivi 1/3/2022 1/7/2023 1/3/2022 1/7/2023
VIII (*) 250 230,00 130,00 100,00 2.412,99 2.512,99
VII 210 193,20 109,20 84,00 2.022,90 2.106,90
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.737,34 1.809,34
V 153 140,76 79,56 61,20 1.475,56 1.536,76
IV 136,5 125,58 70,98 54,60 1.321,69 1.376,29
III 127 116,84 66,04 50,80 1.229,41 1.280,21
II 114 104,88 59,28 45,60 1.103,92 1.149,52
I 100 92,00 52,00 40,00 965,21 1.005,21

 

– Nota (*) –

Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18/7/2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.

 

Allegato inserito dal Verbale di accordo 18/7/2018

Allegato sostituito dal Verbale di accordo 3/3/2022

 

[217] Verbale di accordo 16/11/2010

 

Il giorno 16/11/2010, tra l’ANCE, l’ANCPL Legacoop, la Federlavoro e Servizi confcooperative, la PSL AGCI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente Protocollo di intesa sugli Enti Bilaterali.

 

Premesso che le sottoscritte Organizzazioni

 

– Sono firmatarie di rispettivi Contratti Collettivi Nazionali, costituiti da un corpo di norme per larga parte convergenti, anche per quanto concerne gli aspetti e gli esiti economici;

 

– hanno congiuntamente sottoscritto il Protocollo e gli Accordi costitutivi il Documento Unico di Regolarità Contributiva, cosi come successivamente regolato dal D.M. 24/10/2007, dalla Circolare Ministeriale n. 5 del 2008 e seguenti disposti normativi, che hanno conseguentemente impegnato le Casse Edili promananti dalla rispettiva contrattazione ad applicare unitariamente, per il suo rilascio, il regolamento edito dalla CNCE;

 

– sono congiuntamente sottoscrittrici degli accordi del 17/5/2007 e del 28/10/2010 sugli “indici di congruità” e delle conseguenti modalità applicative previste dai rispettivi contratti;

 

– hanno concordato sul riconoscimento delle rappresentanze cooperative in seno ai consigli di amministrazione degli Enti Bilaterali nazionali (CNCE, Formedil e CNCPT);

 

considerato inoltre che intendono:

 

  1. a) riaffermare comunemente la salvaguardia e il riconoscimento delle rispettive autonomie contrattuali, favorendo comunque preventivi momenti concertativi atti a definire una omogenea politica contrattuale del settore;

 

  1. b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo, a carico delle imprese, l’uniformità delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra le imprese;

 

  1. c) garantire alle imprese ed ai lavoratori edili l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per tramite del sistema delle Casse Edili;

 

  1. d) conseguire l’omogeneità amministrativa della gestione finanziaria delle Casse Edili;

 

avendo inoltre valutato

 

– che i sistemi delle Casse Edili industriali e di quelle a partecipazione cooperativa sono espressione dell’autonomia contrattuale e che, pertanto, la regolamentazione dell’organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi per il loro finanziamento è riservata alla rispettiva contrattazione collettiva;

 

– che la citata autonomia contrattuale delle parti sottoscritte è comunque compatibile con l’applicazione, nei confronti delle imprese e dei loro lavoratori, della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

 

– che le parti sottoscritte perseguono, mediante l’applicazione delle norme di legge, dei disposti contrattuali e con l’assunzione di univoci comportamenti, una politica di lotta contro il lavoro sommerso;

 

– che intendono riaffermare l’opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili;

 

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

 

[218] Art. 1

 

Le rappresentanze nazionali firmatarie confermano e riconoscono, nel quadro di una unitaria politica di settore, le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali.

 

[219] Art. 2

 

La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello statuto, dei contratti e degli accordi collettivi stipulati tra Ance e OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali; nonché dei contratti e degli accordi collettivi stipulati dalle associazioni cooperative e dalle OO.SS. nazionali sottoscritte e dei relativi accordi territoriali.

Le parti suddette confermano l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali.

Le parti sottoscritte definiscono, mediante la Commissione Paritetica di cui al successivo art. 5, una identica base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione però degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

[220] Art. 3

 

In considerazione della situazione esistente, nelle realtà in cui non è operante una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, alle associazioni cooperative sarà assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all’allegato uno.

Analogo criterio varrà per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

Le modalità ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui ai primi due commi sono indicate nell’allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

 

[221] Art. 4

 

Nelle realtà ove è operante una Cassa Edile Ance e una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei CCNL. di riferimento, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti sottoscritte si incontreranno per definire il percorso utile a ricondurre a unitarietà il sistema delle Casse Edili, nell’ambito di quanto stabilito nel punto 2) dell’allegato uno.

Nelle more di attuazione di quanto convenuto nel comma precedente e al fine anche di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37 della legge 109/1994, le parti sottoscritte concordano di riaffermare il riconoscimento della reciprocità nei termini e con le modalità dell’accordo del 20/1/2000 (allegato due), nonché di tutti gli accordi e avvisi comuni firmati dalle parti sociali di settore che costituiscono parte integrante del presente protocollo.

 

[222] Art. 5

 

E’ costituita una Commissione Paritetica tra l’Ance, le Associazioni Cooperative e le OO.SS., per verificare i problemi derivanti dall’applicazione del presente protocollo.

Essa provvedere inoltre alla individuazione della base contributiva imponibile convenzionale.

 

[223] Art. 6

 

L’Ance e le Associazioni cooperative sottoscritte, con riferimento ai disposti contrattuali sottoscritti dalle loro rappresentanze con le OO.SS. nei rispettivi CCNL e Contratti Territoriali, regolano la materia relativa all’attribuzione delle quote di adesione contrattuale, secondo quanto contenuto nell’allegato 1.

 

[224] Art. 7

 

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente protocollo sono correlati e inscindibili tra di loro.

 

[225] Art. 8

 

Gli allegati formano parte integrante del presente protocollo, il quale entrerà in vigore a far data dalla stipula del presente accordo.

Il protocollo ha le caratteristiche dell’ultrattività e potrà essere sostituito solo con un nuovo accordo.

Le parti si riservano di verificarne i contenuti e le sue attuazioni con cadenza annuale.

 

[226] Clausola di salvaguardia

 

Le Associazioni cooperative e le OO.SS. sottoscritte assumono l’impegno, anche a nome delle rispettive organizzazioni territoriali, a non costituire, successivamente all’applicazione del presente Protocollo, nuovi Enti Bilaterali (Casse Edili a partecipazione cooperativa, Enti Scuola e CPT), a non estendere l’area di operatività territoriale di quelli esistenti e a non partecipare a Enti Bilaterali aventi funzioni analoghe per il settore.

Le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti impegnano le imprese cooperative e gli enti a controllo cooperativo a iscriversi alle Casse Edili, salvo quanto previsto dal punto 2) dell’allegato uno.

In attuazione di quanto sopra disposto, le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti si impegnano a far cessare qualsiasi azione giudiziale ed extra giudiziale nei confronti degli Enti paritetici costituiti dall’Ance e dalle Organizzazioni sindacali.

 

[227] ALLEGATO 1 – Modalità di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza

 

1) Aree ad unicità di sistema

 

La rappresentanza complessiva, nelle singole Casse Edili, negli Enti Scuola e nei CTP delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali cooperative sottoscritte, è attuata con intesa locale nelle realtà territoriali ove non è esistente una Cassa Edile a partecipazione cooperativa; tale intesa è da definirsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.

Eventuali divergenze saranno portate alla valutazione della Commissione Paritetica di cui all’art. 5 del protocollo, che deciderà entro i trenta giorni successivi.

Per l’accesso a quanto previsto dai primi due commi dell’art. 3 del protocollo, è richiesta una soglia minima dell’imponibile contributivo, riferito ai lavoratori e alle imprese aderenti alle Associazioni cooperative, che ne certificheranno l’adesione, pari al 10% della somma dell’imponibile contributivo dei lavoratori e delle imprese aderenti alle associazioni dell’industria, dell’artigianato e della cooperazione versato complessivamente nella Cassa Edile territoriale.

Accertata tale condizione, alle Associazioni territoriali cooperative aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte, sarà riconosciuta la rappresentanza nel Comitato di gestione della Cassa Edile.

A tal fine la soglia del 10% dovrà essere raggiunta prendendo a riferimento la massa salariale dei lavoratori delle imprese cooperative con sede legale nella provincia della Cassa Edile.

Se tale soglia fosse raggiunta computando la massa salariale dei lavoratori dipendenti da imprese cooperative che non hanno sede legale nel territorio, alle Associazioni cooperative medesime sarà comunque riconosciuto un posto nel Comitato di Gestione della locale Cassa Edile in qualità di “invitato permanente”.

Qualora la condizione di cui al comma precedente avesse una durata minima presumibile pari o superiore alla durata temporale del Comitato di Gestione, le parti territoriali potranno, con apposita intesa, riconoscere comunque una rappresentanza alle Associazioni cooperative in seno al Comitato di Gestione e per la specifica durata dello stesso.

La definizione della rappresentanza sarà oggetto di specifico accordo territoriale anche circa i criteri di rotazione laddove sussistano le medesime condizioni di rappresentatività delle altre organizzazioni datoriali. In assenza di accordo territoriale, entro 6 mesi dalla verifica della rappresentanza, la determinazione della stessa spetterà alle relative Associazioni Nazionali.

Analoga rappresentanza sarà attribuita, territorialmente, nei Consigli di Amministrazione degli Enti scuola e dei CPT per la prevenzione degli infortuni.

Similmente, nei territori ove, pur registrandosi una presenza di impresa/e cooperativa/e, essa/e non riesca/ano comunque a raggiungere la soglia contributiva del 10%, è fatto comunque invito alle parti di pervenire a soluzioni parziali quali, ad esempio, l’invito permanente ai Comitati di gestione, oltre alla eventuale partecipazione agli organi di controllo degli Enti Paritetici territoriali.

Sono fatti salvi gli accordi locali che restano in vigore fino alla scadenza per essi stabilita dalle parti.

Nelle more di quanto stabilito dal sopra citato paragrafo 1), le Associazioni cooperative sottoscritte e le Associazioni territoriali ad esse aderenti daranno indicazione alle imprese associate di iscrivere i dipendenti in trasferta alle Casse Edili costituite dall’Ance.

A decorrere dall’1/1/2011, le parti concordano che alle Associazioni cooperative sottoscritte saranno riconosciute le quote di adesione contrattuale territoriali e nazionali concernenti le imprese ad esse aderenti, sulla base della dichiarazione di cui al terzo comma del presente punto 1).

 

2) Aree con pluralità di Casse Edili

 

Nei territori in cui è operante una Cassa Edile industriale e una Cassa edile cooperativa o a partecipazione cooperativa, costituite secondo le previsioni dei CCNL di riferimento, le parti territoriali si incontreranno per definire il percorso di attuazione del sistema unitario di Casse Edili, che le parti prevedono di concludere nell’arco di un biennio dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

La procedura per la realizzazione di tale processo prevedere la verifica delle condizioni e dei criteri di seguito enunciati:

 

  1. a) Le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una analisi e una verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese, iscritti/e ai suddetti Enti;

 

  1. b) tale analisi dovrà essere effettuata con l’assistenza di una società di certificazione scelta di comune accordo dalle parti territoriali tra le società di certificazione accreditate nazionalmente, prendendo a riferimento l’ultimo bilancio dell’Ente che dovrà essere obbligatoriamente certificato secondo i disposti contrattuali;

 

  1. c) in relazione alle modalità di attuazione del sistema unitario e delle relative rappresentanze, le parti potranno pervenire a specifiche intese.

 

La procedura suddetta dovrà esaurirsi entro ventiquattro mesi dalla stipula del presente accordo e le sue risultanze saranno portate a conoscenza della Commissione Paritetica di cui all’art. 5 del protocollo che ne verificherà la coerenza con i contenuti del presente accordo.

Eventuali divergenze sorte a livello territoriale saranno parimenti sottoposte, in via definitiva, alla citata Commissione che con lodo dovrà esprimere parere entro i successivi 60 giorni.

Ferma restando la titolarità della carica di Presidente dell’Ente Bilaterale dell’Ance, le determinazioni relative alle figure apicali degli Enti Bilaterali saranno assunte con criteri di reciprocità, sentite le parti sociali presenti negli Organi deliberanti degli Enti stessi e tenuto conto, prioritariamente, dei requisiti di professionalità individuati nei rispettivi CCNL.

Nei territori in cui il processo di unificazione condiviso da Ance e Associazioni Cooperative non dovesse portarsi a compimento nel biennio previsto, le Associazioni cooperative sottoscritte concordano che le proprie imprese iscriveranno i lavoratori dipendenti da esse nelle Casse Edili del sistema Ance.

 

– Nota a verbale –

Laddove le Casse Edili a partecipazione cooperativa siano costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell’applicazione del protocollo, si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna Provincia. Le parti ribadiscono che l’attribuzione della rappresentanza alle Organizzazioni territoriali cooperative, così come prevista dall’allegato 1), riguarda esclusivamente le aree ad unicità di sistema Ance.

 

[228] ALLEGATO 2 – Regolamento attuativo della disciplina della reciprocità

 

Firmato da ANCE, Associazioni Cooperative e OO.SS. il 20/1/2000.

 

1) Anche in attuazione dell’art. 37 della legge n. 109/1994, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocità tra le Casse Edili industriali derivanti dal CCNL 5/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili a partecipazione cooperativa derivanti dal CCNL 6/7/1995 (di seguito denominate Casse Edili a partecipazione cooperativa).

La disciplina della reciprocità contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

 

2) La reciprocità si applica alle prestazioni per anzianità professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianità professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30/9/1998.

La reciprocità è riconosciuta nel caso di uniformità delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

 

3) Ai fini della maturazione del requisito per l’APE ordinaria a partire dal biennio 1/10/1996 – 30/9/1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa.

Agli effetti dell’applicazione degli importi orari previsti dal CCNL di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Casse Edile a partecipazione cooperativa, presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, nella misura del cento per cento.

La prestazione è a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile a partecipazione cooperativa cui l’operaio risulta iscritto al momento dell’accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l’accertamento del requisito, l’operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile a partecipazione cooperativa, la prestazione è ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile a partecipazione cooperativa, che provvedono ad erogare direttamente all’operaio l’importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

 

4) L’operaio ha diritto alla prestazione APES sulla base delle erogazioni per APE ordinaria percepite o maturate negli otto o dieci anni precedenti l’evento, presso Casse Edili o Casse Edili a partecipazione cooperativa.

La prestazione è erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile a partecipazione cooperativa presso cui l’operaio è iscritto al momento dell’evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa deducono dall’importo della prestazione, calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa sia dovuto a recesso dell’impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all’operaio interessato.

La quota suddetta è pari al cento per cento dell’importo della prestazione APES che deriva dalle erogazioni APE ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l’evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile a partecipazione cooperativa a seconda, rispettivamente, che al momento dell’evento, l’operaio sia iscritto presso una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile a partecipazione cooperativa o viceversa dovuti a recesso dell’impresa antecedente la data del 18/12/1998 saranno regolati con accordi locali.

In caso di mancato accordo, su richiesta di una delle parti, entro 90 giorni, il contenzioso verrà esaminato e risolto dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.

 

5) Le modalità per l’applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili a partecipazione cooperativa e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall’art. 5 del Protocollo.

 

6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l’esame di situazioni locali nelle quali l’applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

 

[229] ALLEGATO 3

 

Con riferimento all’art. 2 del presente Protocollo, le parti individuano la base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili.

A decorrere dall’1/11/2010 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nell’allegata tabella.

I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle parti sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) che ne curerà l’invio a tutte le Casse Edili.

 

Elementi retributivi nazionali (valori orari)

 

Operai Valori
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello (anche quinto e sesto cooperativi) 9,02
Operaio specializzato 8,61
Operaio qualificato 7,96
Operaio comune 7,29
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 6,37
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 5,94

 

 

[230] Verbale di accordo 16/11/2010

 

Il giorno 16/11/2010, tra ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo relativo al proseguimento dei corsi di 16 ore.

 

– premesso che il tema della formazione dei lavoratori riveste carattere prioritario nel settore dell’edilizia con l’obiettivo di migliorare la qualità professionale e la produttività del personale;

 

– visto quanto disposto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e dal D.Lgs. 3/8/2009, n. 106;

 

– in attuazione di quanto specificatamente previsto dall’art. 91, comma 44, del CCNL 18/6/2008;

 

– visto quanto espressamente precisato con la lettera congiunta siglata dalle parti sottoscritte il 7/10/2008 in riferimento all’allegato 21 del verbale di accordo del 18/6/2008;

 

– considerato l’esito positivo della sperimentazione avviata il 1/1/2009 relativa al corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza per i lavoratori, italiani e stranieri, di primo ingresso nel settore;

 

– riconosciuto il ruolo fondamentale delle Scuole Edili territoriali nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi;

 

si conviene che

 

le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 91, comma 44, del CCNL 18/6/2008 sono confermate.

Le Scuole Edili, pertanto, proseguiranno i corsi relativi alle 16 ore, con programmazione temporale che dovrà tener conto delle necessità organizzative dei singoli enti.

 

 

[231] Verbale di accordo 16/11/2010

 

Il giorno 16/11/2010, tra ANCPL-LEGACOOP, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, PSL-AGCI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo concernente la formazione in edilizia di 16 ore.

 

– premesso che il tema della formazione dei lavoratori riveste carattere prioritario nel settore dell’edilizia con l’obiettivo di migliorare la qualità professionale e la produttività del personale;

 

– visto quanto disposto dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e dal D.Lgs. 3/8/2009, n. 106;

 

– in attuazione di quanto specificatamente previsto dall’art. 75, comma 1) del CCNL 24/6/2008;

 

– considerato l’esito positivo della sperimentazione avviata il 1/1/2009 relativa al corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza per i lavoratori, italiani e stranieri, di primo ingresso nel settore;

 

– riconosciuto il ruolo fondamentale delle Scuole Edili territoriali nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi;

 

si conviene che

 

le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 75, comma 1) del CCNL 24/6/2008 sono confermate.

Le Scuole Edili, pertanto, proseguiranno i corsi relativi alle 16 ore, con programmazione temporale che dovrà tener conto delle necessità organizzative dei singoli enti.

 

 

[232] Verbale di accordo 16/12/2010

 

Il giorno 16/11/2010, tra l’ANCE, l’ANCPL-LEGACOOP, la Federlavoro e Servizi-Confcooperative, la PSL-AGCI e FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo.

 

a seguito del riconoscimento delle rappresentanze delle Associazioni Cooperative in FORMEDIL (Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo delle scuole edili territoriali);

 

premesso che:

 

– i relativi CCNL Edili siglati dalle parti sottoscritte prevedono, per l’assunzione di lavoratori al primo impiego nel settore, corsi di formazione della durata di 16 ore attinenti alle basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione sulla sicurezza;

 

– tale obbligo è stato riconfermato con specifico “ACCORDO SULLA FORMAZIONE IN EDILIZIA” il 16/11/2010;

 

– i citati corsi vengono affidati alle scuole edili territoriali promananti dalle suddette contrattazioni nazionali;

 

si conviene quanto segue:

 

– le Scuole Edili costituite dalle stesse Associazioni Imprenditoriali e Sindacali aderiscono al Formedil Nazionale e, dove costituiti, ai Formedil Regionali, adeguando statuti, regolamenti e contributi alle direttive del Formedil Nazionale stesso;

 

– ove, territorialmente, le Associazioni Imprenditoriali della cooperazione, unitamente alle Categorie Sindacali non abbiano specifiche scuole edili, la formazione professionale, compresa quella relativa alle 16 ore preassuntive, sarà organizzata di concerto con la Scuola Edile già esistente a livello territoriale, secondo i format individuati dal Formedil Nazionale stesso;

 

– Le Casse Edili dalle Associazioni Cooperative si impegnano a restituire, alla Scuola Edile che organizza i suddetti corsi, un contributo a copertura del costo di tale partecipazione.

 

[233] Nota Integrativa al Protocollo sugli Enti Bilaterali Edili

 

Le associazioni cooperative sottoscritte, firmatarie con ANCE, FENEAL, FILCA e FILLEA del “Protocollo di Intesa sugli Enti Bilaterali” del 16/11/2010, in relazione a quanto previsto al punto 2) dell’allegato 1,

 

specificano quanto segue:

 

il termine “processo di unificazione condiviso”, contenuto nell’ultimo comma del punto sopra richiamato, vuol significare che il progetto di unificazione, per diventare operativo, deve essere condiviso e considerato impegnativo per tutte le rappresentanze imprenditoriali e sindacali associate all’Ente stesso; ciò particolarmente in quelle realtà territoriali ove gli Enti Bilaterali Edili sono partecipati dalle associazioni cooperative insieme a quelle artigiane e della piccola e media impresa.

 

[234] Verbale di accordo 25/3/2011

 

Il giorno 25/3/2011, tra ANCE, ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL – LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI – CONFCOOPERATIVE, PSL-AGCI, ANIEM-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è stipulato il seguente accordo quadro.

 

considerato

 

– l’art. 1 comma 47 della Legge n. 220/2010 che, in attuazione dell’art. 53, comma 1, del D.Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, ha dettato nuove disposizioni in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività quali, a mero titolo esemplificativo, lavoro straordinario, lavoro a turni età;

 

– la circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011, con la quale sono state date indicazioni in merito a tale disciplina;

 

– l’assetto contrattuale del settore delle costruzioni che ha già un secondo livello di contrattazione territoriale diffuso su tutto il territorio nazionale, integrativo dei rispettivi contratti collettivi nazionali;

 

le parti si danno atto

 

che gli accordi territoriali stipulati in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legislazione in materia, recepiscono integralmente quanto contenuto nei relativi contratti collettivi di settore, relativamente alle voci della retribuzione che potranno essere oggetto, nell’anno 2011, di agevolazione fiscale del 10%, in quanto legate ad incrementi della produttività;

 

– che tali accordi saranno rivolti a tutte le imprese del settore che applicano i relativi contratti collettivi territoriali.

 

Accordo inserito dal Verbale di accordo 25/3/2011

 

[235] ALLEGATO ACCORDO TERRITORIALE

 

Oggi _______________ , presso _____________. sede della ____________ territoriale

 

TraFENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e ANCE (provincia), (eventualmente anche) ANIEM – CONFAPI (provincia), ecc. (provincia),

 

Premesso

 

– che dal combinato disposto dell’art. 53, co. 1 del D.Legge 78/2010 e art. 1, c. 47 della Legge n. 220/2010 emerge che per il 2011 la proroga dell’agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal medesimo D.Legge n. 78/2010 e con l’aliquota del 10% prevista dal D.Legge n. 185/2008;

 

– che, in particolare, l’art. 53, co. 1, del D.Legge n. 78/2010 stabilisce che saranno oggetto di agevolazione fiscale, mediante l’imposizione dell’imposta sostitutiva del 10%, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegata ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale

 

le parti concordano che

 

– per l’anno 2011 le disposizioni di cui al Ccnl Nazionale del settore dell’edilizia applicato dalle imprese e dai datori di lavoro, stipulato da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, ANCE, (eventualmente anche) ANIEM – CONFAPI, ecc.. sopra riportate, che non attengano agli elementi fissi della retribuzione, ma siano riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono recepite dal presente accordo, in base a quanto disposto dalla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14/2/2011;

 

 

 

[236] Verbale di accordo 31/3/2011

 

Il giorno 31/3/2011, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL- AGCI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

 

si concorda quanto segue

 

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR), dall’indennità territoriale di settore (ITS) e dall’elemento economico territoriale (EET).

 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/3/2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

 

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

 

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

 

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

 

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle partì sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo tenitoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

[237] Elementi Retributivi Nazionali

 

(Valori orari)

 

Operai Totale
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello 9,29
Operaio specializzato 8,84
Operaio qualificato 8,18
Operaio comune 7,47

 

[238] Verbale di accordo 19/7/2012

 

Il giorno 19/7/2012, tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI PL, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

 

si concorda quanto segue

 

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall’indennità territoriale di settore (ITS).

 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/7/2012, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

 

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

 

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

 

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

 

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

[239] TABELLA

 

ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI

 

(VALORI ORARI)

 

Operai Totale
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello 9,50
Operaio specializzato 9,07
Operaio qualificato 8,36
Operaio comune 7,65

 

[240] Verbale di accordo 9/4/2013 sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere in Italia

 

Il giorno 9/4/2013, tra il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, l’ANCE, l’ANAEPA-CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, l’ACI – Cooperative di Produzione e Lavoro, l’ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie.

 

Visto

 

– il D.Lgs. n. 72/2000 di attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;

 

– gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di appalto e distacco;

 

– la nota del Ministero del Lavoro n. 24/2007 in tema di applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere;

 

– la nota del Ministero del Lavoro n. 6/2009 in tema di imprese straniere, distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale, normativa DURC, autocertificazione regolarità contributiva;

 

– la nota del Ministero del Lavoro n. 33/2010 in tema di condizioni di lavoro e regime previdenziale applicabile ai lavoratori distaccati da imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea;

 

– la Comunicazione CNCE n. 346/2008 e successive in materia di regole Durc;

 

– il vademecum sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese del novembre 2010, pubblicato dal Ministero del Lavoro;

 

 

Si concorda quanto segue

 

  1. la normativa sopra riportata costituisce parte integrante del presente protocollo;

 

  1. le imprese distaccanti comunitarie dovranno provvedere all’iscrizione in Cassa Edile del personale distaccato laddove nel paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella prevista per i lavoratori nazionali;

 

  1. in tal caso, alle Casse Edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il contratto di appalto o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l’Ente assicuratore del paese d’origine, e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia;

 

  1. la CNCE, ai fini di quanto previsto al punto 2, si impegna a stipulare apposite convenzioni con i paesi comunitari con i quali sussistano condizioni di reciprocità quanto ai trattamenti erogati dal sistema Casse Edili italiano;

 

  1. le Direzioni Territoriali del Lavoro provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche presso le Casse Edili competenti circa l’iscrizione dei lavoratori distaccati;

 

  1. le Casse Edili provvederanno a segnalare alle Direzioni territoriali del Lavoro eventuali anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio italiano;

 

  1. le parti si impegnano a promuovere un collegamento diretto tra DTL, Parti sociali, Casse Edili, Cpt e Scuole Edili per lo scambio di informazioni necessarie al fine di garantire non solo la regolarità del mercato ma anche l’adeguamento dei livelli di formazione dei lavoratori distaccati nonché di programmare i necessari interventi per la sicurezza nei cantieri;

 

  1. il sistema di reciproca informativa tra le Dtl, le Casse Edili, le Scuole edili e i Cpt sarà attuato anche con riguardo alle imprese straniere non comunitarie che operino in territorio italiano con distacco di personale ai sensi del D.Lgs. n. 72/2000.

 

 

 

 

 

[241] Verbale di accordo 18/11/2014 sul Fondo Complementare

 

Il giorno 18/11/2014, tra ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

– facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL EDILI INDUSTRIA e CCNL EDILI COOPERATIVE dell’1/7/2014 e nel rinnovo del CCNL EDILI ARTIGIANATO del 24/1/2014 come integrato dal successivo Accordo del 16/10/2014,

 

– premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai Fondi PREVEDI e COOPERLAVORO, ivi previsto, entro il 31/12/2014,

 

si concorda quanto segue:

 

– per i lavoratori già associati al Fondo PREVEDI o COOPERLAVORO alla data del 31/12/2014, il contributo contrattuale di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;

 

– per i lavoratori non già associati al Fondo PREVEDI o COOPERLAVORO alla data del 31/12/2014, il versamento del contributo contrattuale sopra citato determina l’iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l’attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;

 

– il contributo contrattuale ai Fondi PREVEDI e COOPERLAVORO non è revocabile né sospendile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;

 

– la posizione individuale maturata presso i Fondi PREVEDI o COOPERLAVORO, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall’iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;

ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all’Accordo del 15/1/2003 e successive modifiche e integrazioni;

 

– La contribuzione dovuta al FONDO PREVEDI rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

 

 

[242] Verbale di accordo 23/1/2015

 

Il giorno 23/1/2015, l’ANCE, l’ACI  – PL e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL,

 

– nel ribadire quanto disposto dall’allegato 3 al verbale di accordo 1/7/2014 per il rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla necessità che le riserve APE debbano essere utilizzate, dal territorio, esclusivamente ai fini Ape;

 

– nel sottolineare che, sulla base del verbale di accordo sopra citato, le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini APE;

 

– nel rammentare che, fermo restando gli obblighi di cui sopra, ai territori sono demandate le modalità di utilizzo delle riserve ape disponibili per colmare le eventuali differenze negative tra il contributo attualmente versato e quello nuovo stabilito, al fine di non aumentare la pressione contributiva;

 

– nel confermare pertanto quanto contenuto nel paragrafo “gestione ape ordinaria” di cui alle “Indicazioni piano industriale-finanziario” allegate all’accordo nazionale del 25 novembre scorso;

 

– con l’obiettivo di fornire l’interpretazione contrattuale autentica, in materia di contribuzione al FNAPE,

 

Precisano che:

 

1) ai fini dell’erogazione della prestazione di maggio 2016 da parte del FNAPE, le Casse Edili costituite dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle stipulanti il CCNL per l’industria e la cooperazione edile, sono tenute, dal mese di ottobre 2014, a versare al FNAPE la contribuzione APE secondo quanto previsto dall’accordo dell’1/7/2014;

 

2) fermo restando l’obbligo di utilizzo delle riserve ape, esclusivamente come stabilito al primo alinea del comma 6 dell’art. 29 del CCNL industria 1/7/2014 e dell’art. 78 del CCNL cooperative 1/7/2014, le modalità operative di tale utilizzo saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;

 

3) le riserve relative ad altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape secondo le modalità operative che saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;

 

4) in attesa della costituzione del FNAPE, le Casse Edili dovranno accantonare i versamenti in un apposito conto per il successivo trasferimento delle relative somme;

 

5) eventuali controversie sulla materia dovranno essere segnalate dalle parti territoriali alle parti nazionali che adotteranno le necessarie soluzioni.

 

 

[243] Verbale di accordo 13/1/2015

 

Il giorno 13/1/2015, tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili Industria e CCNL Edili Cooperative dell’1/7/2014 e nel rinnovo del CCNL Edili Artigianato del 24/1/2014 come modificato dal successivo Accordo del 16/10/2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18/11/2014,

 

le Parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dall’1/1/2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il CCNL “Cooperative” il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

L’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.

 

[244] Verbale di accordo 2/2/2015 – Trasferta regionale

 

Il giorno 2/2/2015, tra ANCE, ACI – PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

considerato quanto previsto nell’allegato 2) al verbale di accordo 1/7/2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;

 

considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta,

 

si concorda sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale allegata al presente accordo nonché su quanto segue.

 

L’entrata in vigore della trasferta regionale medesima è fissato al 2/5/2015;

 

l’accordo tra le parti sociali delle province della Regione, di cui al tredicesimo comma dell’allegato di cui sopra, dovrà essere assunto a maggioranza.

 

ALLEGATO 1 – Verbale di accordo 15/12/2014

 

Trasferta regionale

 

In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL 1/72014, entra in vigore il nuovo regime della “trasferta regionale” secondo i seguenti principi.

Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.

Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell’impresa.

Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.

La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:

 

– ubicazione del cantiere e tipologia lavori;

 

– elenco operai in trasferta;

 

– denunce mensili presentate;

 

– versamenti contributivi effettuati.

 

Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un’altra Cassa Edile della Regione.

Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di “provenienza” conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.

Nel caso in cui le imprese, nell’ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.

Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:

 

– nelle more dell’introduzione dell’obbligo, con norma nazionale, dell’invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali;

 

– obbligo in capo al committente, se coincidente con l’impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;

 

– mantenimento dell’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;

 

– la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;

 

– ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

 

Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.

Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:

 

 

1) Contributo per la sicurezza

 

La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:

 

  1. a) nell’ipotesi di aliquota unica dell’Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell’Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

 

  1. b) nell’ipotesi di aliquota unica dell’Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l’Ente unificato o esistano all’interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;

 

  1. c) nell’ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell’Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell’aliquota unica vigente nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

 

  1. d) nell’ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell’Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell’aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

 

2) il 10% del contributo di cui all’art. 36 del CCNL “Industria” 1/7/2014 e all’art. 82 del CCNL “Cooperative” dell’1/7/2014, nella misura massima del 2,25%;

 

3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;

 

4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti all’art. 87 del CCNL 1/7/2014.

Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall’impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.

 

Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.

Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all’interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all’undicesimo comma dell’art. 21 del CCNL “Industria” e del relativo comma dell’art. 70 del CCNL “Cooperative”.

Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.

Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell’attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all’applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.

L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di v sicurezza in essere nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori.

Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l’attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.

Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.

Entro il 31/12/2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.

Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell’entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.

Resta ferma l’applicazione degli art. 21 del CCNL “Industria” e dell’art. 70 del CCNL “Cooperative” nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.

 

 

[245] Verbale di accordo 3/2/2015

 

Il giorno 3/2/2015, tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18/12/1998, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

 

si concorda quanto segue

 

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall’indennità di contingenza, dall’elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall’indennità territoriale di settore (ITS).

 

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dall’1/1/2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

 

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l’Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

 

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall’Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

 

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

 

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

 

[246] TABELLA

 

Elementi retributivi nazionali (valori orari)

 

OPERAI TOTALE
a) Operai di produzione  
Operaio di quarto livello 9,67
Operaio specializzato 9,19
Operaio qualificato 8,52
Operaio comune 7,74

 

 

[247] Verbale di accordo 4/2/2015

 

Il giorno 4/2/2015, ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

Ad integrazione dell’accordo 13/1/2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necessarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNC di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.

 

 

[248] Verbale di accordo 5/3/2015

 

Il giorno 5/3/2015, tra ANCE, ACI PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il presente accordo.

 

Con il rinnovo dei contratti nazionali dell’edilizia si stabilisce che entro il 30/6/2015 dovrà risultare operativo un unico Ente nazionale, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni) che assumerà le funzioni finora svolte da CNCE, CNCPT e Formedil Nazionale.

Nell’attuale fase transitoria, in attesa delle necessarie deliberazioni e delle conseguenti determinazioni procedurali per la costituzione di SBC, il contributo agli enti nazionali deve essere corrisposto con le modalità in essere rispettivamente per ognuno dei 3 enti: Cassa, Scuola, Ctp.

Nel caso di accorpamento di enti, le percentuali vengono sommate e destinate alle rispettive commissioni Nazionali (es.: nel caso specifico di accorpamento tra Cpt e Scuola, il suddetto ente unico verserà lo 0,04% che sarà successivamente ripartito, con le consuete modalità, il 50% alla Cncpt ed il 50% al Formedil).

 

[249] Verbale di accordo 14/4/2015 – Regolamento FNAPE

 

Il giorno 14/4/2015, tra ANCE, ACI PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

– considerato quanto previsto nell’allegato 3 al verbale di accordo 1/7/2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;

 

– considerato, altresì il lavoro della Commissione paritetica sul FNAPE (Fondo Nazionale per  l’Anzianità Professionale Edile),

 

si concorda sui criteri della regolamentazione del FNAPE allegata al presente accordo e si conviene, altresì, che il Fondo medesimo effettuerà alle parti sociali nazionali, annualmente e per ogni singola provincia, la rendicontazione dei flussi in entrata e in uscita.

 

[250] ALLEGATO 1 – Fondo Nazionale per l’Anzianità Professionale Edile

 

[251] Regolamento FNAPE

 

[252] 1. Costituzione e regolamento

 

1.1 Dall’1/10/2014 è costituito il Fondo nazionale per l’Anzianità professionale edile – FNAPE.

 

1.2 II FNAPE è gestito dall’Ente paritetico nazionale unico previsto dal CCNL 2014 del settore delle costruzioni (SBC).

 

1.3 II FNAPE applicherà la normativa contenuta nel “Regolamento dell’anzianità professionale edile” previsto in tutti CCNL.

 

[253] 2. Ricezione dati

 

2.1 Dal mese di novembre 2014 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce, trasmesse alle Casse stesse, relative al mese di ottobre 2014.

 

2.2 Le Casse Edili invieranno al server FNAPE, di norma con sistemi automatizzati dal proprio gestionale e comunque non oltre il trimestre successivo a quello di ricezione della denuncia, il dato relativo all’avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.

 

2.3 Dalle denunce mensili coperte da contribuzione il Fondo, ai fini della gestione Ape, dovrà acquisire i seguenti dati:

 

– mese di competenza

 

– cassa edile

 

– lavoratore:

   – nome e cognome

   – livello di inquadramento

   – codice fiscale

   – data di nascita

   – luogo di nascita

 

– ore registrate per ciascun lavoratore:

   – lavorate

   – malattia e infortunio

   – festività

   – congedi paternità/maternità

   – congedi parentali

   – congedo matrimoniale

 

2.4 Ai fini della corresponsione della prestazione APE del 2016, le Casse Edili trasmetteranno al server FNAPE il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione APE 2015. Negli anni successivi al 2016 il FNAPE registrerà autonomamente il livello di erogazione di ciascun beneficiario.

 

2.5 Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape del 2016, il FNAPE acquisirà dalla Banca dati nazionale Ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili relativamente al periodo 1/10/2013 – 30/9/2014.

 

[254] 3. Ricezione contributi

 

3.1 Il Fondo riceverà dalle Casse Edili, a partire dal mese di competenza Ottobre 2014, con le modalità previste dal paragrafo 3.3, i contributi relativi alla prestazione Ape secondo la “Tabella contributi” allegata all’accordo 1/7/2014.

 

3.2 Le Casse Edili richiederanno alle imprese, a decorrere dall’1/4/2015, il versamento di un “contributo minimo Ape” in cifra fissa, calcolato in ciascun territorio applicando la percentuale contributiva Ape prevista per la propria Cassa alla retribuzione relativa a 100 ore lavorative mensili per ciascun operaio secondo la paga oraria indicata in denuncia (ad esempio: contributo 3,5% applicato su 1.000 euro (10 euro x 100 ore) = contributo mensile minimo di 35,00 euro). Il “contributo minimo Ape” non si applicherà nei seguenti casi:

 

– inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;

 

– cessazione rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;

 

– cassa integrazione, malattia o infortunio di durata non inferiore a 80 ore lavorative nello stesso mese come risultante da data certa (accordo sindacale per CIGS, domanda CIGO con successiva presentazione dell’autorizzazione, certificazione telematica di malattia o infortunio, ecc.);

 

– ferie e permessi retribuiti di durata non inferiore a 80 ore lavorative nel mese (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

 

3.3 Le Casse Edili invieranno al Fondo i contributi riscossi, comprensivi del “contributo minimo” definito al paragrafo precedente, con una cadenza differita di 3 mesi (ad esempio: contributi di ottobre 2014 – riscossi a novembre – inviati al Fondo a febbraio 2015).

 

3.4 Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Casse Edili invieranno al Fondo gli importi Ape, relativi all’erogazione del precedente mese di maggio, non riscossi dai lavoratori. A tal fine il Fondo avvierà ulteriori ricerche per l’effettuazione del pagamento. Allo scopo di ridurre il fenomeno della mancata riscossione, dovrà essere reso obbligatorio l’utilizzo, quale modalità di pagamento, del codice IBAN o di carta prepagata o nei casi di dimostrata impossibilità, di assegno intestato al lavoratore. Con le medesime modalità le Casse Edili richiederanno al Fondo il rimborso di eventuali erogazioni relative ai casi di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro, così come previsto dal citato “Regolamento”.

Alla Cassa Edile che erogherà la prestazione, è assegnato il compito di porre in essere le necessarie azioni per rintracciare il lavoratore.

Resta fermo, in capo alle Casse Edili, il compito di esperire le azioni per il recupero dei crediti secondo le regole generali sulla materia. Tali azioni saranno monitorate dal FNAPE.

 

3.5 Nell’ipotesi di inadempimento o ritardo nel pagamento delle contribuzioni relative all’Ape, da parte delle imprese, decorrenti dall’1/10/2014 all’atto del recupero di dette somme, le Casse Edili dovranno darne tempestiva informativa al Fondo e trasferirne gli importi entro 10 giorni. Il Fondo provvederà ad inviare, entro 10 giorni, le somme necessarie alla Cassa Edile competente per il pagamento della prestazione, anche parziale.

 

3.6 I flussi contributivi ricevuti dal FNAPE possono essere impiegati esclusivamente in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi.

 

[255] 4. Erogazione prestazione

 

4.1 La prestazione Ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all’importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori e il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa o il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.

 

4.2 Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape, in relazione a quanto previsto al punto precedente, saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l’erogazione.

 

4.3 Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server FNAPE tramite apposita procedura di abilitazione. Sarà successivamente introdotta la possibilità di accesso ai dati, relativi alla prestazione Ape dell’anno in corso, per i lavoratori iscritti al sistema delle Casse Edili.

Qualsiasi Cassa Edile, in considerazione di quanto sopra, potrà fornire ai lavoratori informazioni sulla specifica posizione Ape.

 

[256] 5. Disposizioni finali

 

5.1 Qualsiasi pattuizione territoriale derogatoria alle norme del Regolamento Ape, con l’entrata in vigore delle nuove regole Ape, è da considerarsi nulla.

 

5.2 Ogni Ente è responsabile secondo le norme vigenti, per le fasi operative di propria competenza.

 

5.3 Sono fatte salve le previsioni contrattuali nazionali contenute nei Regolamenti Ape e rispettivi CCNL, non modificate dal presente Regolamento.

 

5.4 Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2015, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento.

 

 

[257] Verbale di accordo 15/9/2015

 

Il giorno 15/9/2015, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

– considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell’Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;

 

– considerate le risultanze dell’analisi dell’andamento della prestazione Ape di maggio 2015;

 

– considerata altresì la proiezione per l’erogazione Ape 2016 effettuata dalla CNCE in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;

 

tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:

 

  1. il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottoscritte, a far data dall’1/10/2015;

 

  1. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall’Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dall’1/10/2014 dal CCNL dell’1/7/2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali Casse;

 

  1. per le Casse di cui al punto 2), l’erogazione Ape di maggio 2016 sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto “industria” e ” cooperazione” dell’1/7/2014.

Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l’erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;

 

  1. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente all’1/10/2015, con l’adozione, dal 1/10/2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall’elaborazione della CNCE.

In questo caso, l’erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;

 

  1. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data dell’1/10/2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;

 

  1. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.

 

[258] Verbale di intenti comuni del 24/6/2015

 

Il giorno 24/6/2015, tra ANCE, ACI-PL,ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, è stato firmato il presente verbale di intenti comuni.

 

Le parti sociali sottoscritte riunitesi in data odierna, sulla base delle valutazioni emerse con riferimento alla necessità di omogeneizzazione del sistema a fronte del particolare momento di congiuntura;

 

tenuto conto di quanto previsto dai CCNL dell’industria, della cooperazione, dell’artigianato e della piccola e media industria;

 

preso atto del Verbale d’intenti sottoscritto in data 23/6/2015 tra ANCE, ACI-PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI

 

convengono

 

  1. di istituire una Commissione che definisca tempi e modalità di realizzazione di un unico Sistema Bilaterale delle Costruzioni (SBC) con la partecipazione di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali dell’edilizia firmatarie del presente accordo;

 

  1. di avviare nell’immediato una Commissione per definire tempi e modalità per l’aggiornamento/istituzione di Protocolli nazionali che regolano la materia della rappresentanza delle parti sociali datoriali negli Enti Paritetici territoriali;

 

  1. di giungere ad una nuova regolamentazione nazionale dell’Ape in base a quanto stabilito nei rispettivi CCNL e, quindi, di istituire una Commissione tecnica che dovrà definirne gli aspetti inerenti l’operatività, per la costituzione di un Fondo unico con decorrenza 1/10/2015;

 

  1. di definire gli impegni contenuti nei punti 1 e 2 sopraindicati entro l’anno corrente.

 

La parti sociali sottoscritte ribadiscono l’importanza del Fondo nazionale di garanzia a rotazione, previsto nella Delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2011 e convengono quindi, altresì, sulla prosecuzione dei lavori della Commissione tecnica per definirne le modalità operative.

 

Le parti sociali sottoscritte indicheranno i nominativi dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni suddette.

 

 

[259] Comitato della Bilateralità – Delibera n. 3 del 1/9/2015

 

Il giorno 15/9/2015, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

– preso atto del perdurare della forte crisi che ha investito il settore, con rilevanti e conseguenti ripercussioni anche sugli assetti finanziari del sistema paritetico;

 

– confermata la necessità di razionalizzazione e di efficienza del sistema della bilateralità, nonché l’esigenza di attuare lo strumento del commissariamento per quegli enti che non rispondano ai dettami di legge e contrattuali, secondo le modalità stabilite dalle parti sociali nazionali,

 

si concorda quanto segue:

 

1) le parti sociali costituiscono un Fondo nazionale di garanzia a rotazione per l’importo totale di euro 1.300.000, governato da una Commissione composta da 6 membri che saranno indicati dalle parti medesime con specifico accordo;

 

2) tale somma sarà messa a disposizione dagli Enti paritetici nazionali Cnce, Formedii e Cncpt secondo le seguenti rispettive quote: euro 500.000, euro 500.000, euro 300.000;

 

3) le parti sociali nazionali potranno deliberare l’impiego di tali risorse per interventi in favore di Enti paritetici territoriali per i quali viene stabilito, dalle parti sociali medesime, il commissariamento degli Enti stessi per gravi problematiche di natura finanziaria, con conseguente contestuale sostituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di 2 Commissari di parte datoriale e sindacale.

 

4) in ogni caso, la deliberazione di cui al punto 3 sarà articolata come prestito, da restituirsi in un arco temporale massimo di sei anni secondo quanto previsto da apposito regolamento. Il prestito dovrà essere assicurato da garanzie reali;

 

5) il presente Fondo potrà erogare dette somme tassativamente fino alla data del 31/12/2020. Entro tale data, le parti sottoscritte si incontreranno per la verifica delle somme già restituite e pertanto della risultante entità del patrimonio del Fondo, per le conseguenti determinazioni.

 

 

[260] Verbale di accordo 21/12/2015 – Erogazione Prestazione APE 2016

 

Il giorno 21/12/2015, tra ANCE, ACI PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

– visto quanto stabilito dall’accordo 1/7/2014 per il rinnovo del CCNL dei settori produttivi industria e cooperazione edile;

 

– vista la necessità di garantire l’erogazione della prestazione APE 2016 nei tempi contrattualmente previsti;

 

– nelle more dell’impegnativo processo di costituzione di SBC

 

 

convengono

 

– di affidare alla CNCE il compito di predisporre le procedure operative necessarie per l’attivazione del Fondo nazionale per la prestazione APE.

 

 

[261] Verbale di accordo 22/12/2012 – Sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti

 

Il giorno 22/12/2015, tra l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, ACI-PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente accordo sulla sospensione della contribuzione CIGO Apprendisti.

 

 

– Visto l’Accordo 4/12/2008 con cui ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l’attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

 

– tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1/7/2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1/1/2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;

 

– visto l’art. 17 dell’allegato “D” – Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti – così come modificato dall’Accordo del 6/5/2013 nonché quanto stabilito nell’Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, che prevedevano dall’1/1/2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi metereologici;

 

– visto l’art. 31 del CCNL Cooperative dell’1/7/2014;

 

– visto l’art. 94 – Disciplina dell’Apprendistato – del CCNL ANIEM, ANIER – FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28/10/2013 in materia di “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”;

 

– visto l’art. 94 del CCNL CONFAPI ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12/11/2014, ed in particolare il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”;

 

 

considerato

 

– che l’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 24/9/2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;

 

– che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall’art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/2015 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l’INPS;

 

 

si conviene quanto segue

 

a decorrere dall’1/9/2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:

 

– di cui all’art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1/7/2014 (Apprendistato);

 

– di cui all’art. 17 dell’allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l’Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini;

 

– di cui all’art. 31 del CCNL Cooperative dell’1/7/2014;

 

– il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell’art. 94 – Disciplina dell’ Apprendistato – del CCNL ANIEM ANIER CONFIMI 28/10/2013;

 

– il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell’art. 94 del CCNL CONFAPI ANIEM del 12/11/2014.

 

 

Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dall’1/9/2015.

Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.

 

[262] Verbale di accordo 14/3/2016

 

Il giorno 14/3/2016, tra ANCE, ACI – Produzione e Lavoro, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

– visto l’Accordo nazionale 10/9/2003, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

 

– visto l’Accordo nazionale 2/10/2003, sottoscritto da Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;

 

– tenuto conto delle disposizioni inerenti la somministrazione di lavoro contemplate dal D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e dal relativo articolato contrattuale di settore;

 

– considerato quanto previsto dal Protocollo sugli Organismi bilaterali del CCNL Industria 18/6/2008, secondo cui il contributo per il finanziamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (Cpt), definito a livello locale, non può superare, complessivamente con quello delle Scuole Edili, la misura dell’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del vigente CCNL;

 

– visto il Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all’allegato 8 del CCNL Industria 1/7/2014, che, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l’unificazione degli Enti bilaterali a livello provinciale;

 

– visto il Protocollo sulla bilateralità, ed in particolare il capitolo Razionalizzazione degli Enti territoriali, del CCNL Artigianato e PMI del 24/1/2014, che evidenzia la necessità di perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e sicurezza;

 

– visto il Protocollo sulla Bilateralità sottoscritto il 17/3/2015 tra Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-CGIL che, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede l’unificazione degli Enti bilaterali a livello territoriale;

 

 

si conviene quanto segue:

 

 

nell’ipotesi di accorpamento in un unico ente degli enti per la formazione e la sicurezza a livello territoriale, il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868% della retribuzione imponibile, versato dalle agenzie di somministrazione alle Casse Edili di competenza, assorbe integralmente l’aliquota contributiva stabilita dalle parti sociali territoriali per l’Ente unificato. Il contributo del 3,868% e sarà interamente devoluto dalla Cassa Edile all’Ente unificato.

 

 

 

[263] Verbale di accordo 6/4/2016

 

Il giorno 6/4/2016, tra ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

– considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell’Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

 

– visto l’accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15/9/2015;

 

Si conviene

 

  1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l’attività del fondo nazionale per l’APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all’approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

 

  1. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35,00 euro;

 

  1. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell’allegata tabella;

 

  1. che la contribuzione al Fondo Nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all’interno di tali Enti, decorre dall’1/10/2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell’istituto. Per l’Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dall’1/10/2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

 

[264] Allegato 1 – Tabella decorrenza contributi Fondo Nazionale APE

 

Periodo di competenza Mese di versamento entro e non oltre il
Ottobre – Novembre – Dicembre 31 Marzo
Gennaio – Febbraio – Marzo 30 Giugno
Aprile – Maggio – Giugno 30 Settembre
Luglio – Agosto – Settembre 31 Dicembre

 

 

[265] Verbale di accordo 6/4/2016

 

Il giorno 6/4/2016, tra ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

Convengono che

 

– solamente per l’anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell’accordo sulla regolamentazione nazionale dell’Ape sottoscritto in data 6/4/2016 è prorogata al 30/4/2016;

 

– il versamento del contributo minimo (nella misura di 35,00 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6/4/2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.

 

 

 

[266] Verbale di accordo 8/9/2016

 

Il giorno 8/9/2016, ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, convengono di dare avvio alle seguenti iniziative in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.

 

Le Casse Edili territoriali provvederanno, entro la data del 31 ottobre, al versamento di un contributo straordinario pari a 3,00 euro per ciascun operaio denunciato nell’anno Cassa Edile 2015-2016, che potrà essere anche attinto dalle rispettive riserve.

Le parti sociali sottoscritte ratificano e autorizzano i prelievi operati dagli Enti paritetici territoriali ai fini del presente accordo, senza la necessità di ulteriori accordi integrativi territoriali.

Tutti i versamenti di cui al presente accordo dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato alla CNCE presso Banca Prossima

 

IBAN: IT 17 D 03359 01600 100000017245

 

Le somme in tal modo raccolte saranno impiegate, secondo le determinazioni che verranno assunte dalle parti sottoscritte per concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero urbanistico e architettonico dei territori colpiti dal terremoto, attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate antisismiche.

Le scriventi parti vigileranno sul corretto utilizzo dei suddetti fondi e sul buon esito dell’intervento di sostegno.

Alle Casse Edili locali interessate dal sisma sono demandate eventuali ulteriori iniziative volte al sostegno dei lavoratori e delle imprese colpite dal sisma.

Solo laddove per gravi ed eccezionali motivi le Casse Edili non potessero ottemperare in tutto o in parte alle indicazioni del presente accordo, le parti sociali territoriali ne daranno comunicazione alle sottoscritte parti sociali nazionali per le determinazioni del caso.

 

[267] Verbale di accordo 8/11/2016

 

Il giorno 8/11/2016, tra l’ANCE, l’ACI – Produzione e Lavoro, l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, l’ANIEM Confimi, l’ANIER Confimi, la CONFAPI ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, il seguente accordo.

 

Per le imprese edili che, alla data degli eventi sismici del 24/8/2016, avevano sede operativa o amministrativa (propria o presso terzi) nei Comuni individuati dall’allegato 1 del Decreto-Legge 17/10/2016, n. 189,

 

Si conviene che:

 

– è data facoltà di presentare le denunce periodiche e di effettuare i relativi accantonamenti e versamenti contributivi di competenza del periodo luglio – settembre 2016 entro la data del 31/12/2016, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, e senza l’applicazione della contribuzione minima ai fini APE, previa comunicazione alla cassa edile di competenza dell’avvenuta sospensione dell’attività, corredata da apposita autocertificazione.

 

Sono inoltre prorogati sino al 31/12/2016, senza sanzioni, gli adempimenti affidati a professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma suddetto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel suddetto territorio.

Sino a tale data, esclusivamente per effetto di quanto sopra, le imprese interessate dalle situazioni citate risulteranno regolari ai fini del rilascio del DURC.

Le parti si impegnano, nel caso di ulteriori difficoltà operative delle imprese in questione, di incontrarsi al fine di riesaminare i contenuti del presente accordo.

Le parti demandano alla CNCE il compito di diffondere il presente accordo alle Casse Edili per le opportune disposizioni operative.

Le parti emaneranno apposite previsioni per le imprese coinvolte nei fenomeni sismici successivi appena emanati i provvedimenti governativi che individueranno i comuni specificatamente coinvolti.

 

[268] Verbale di accordo 31/1/2018

 

Il giorno 31/1/2018, tra l’ANCE, l’ACI PL, l’ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA- CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Considerato quanto previsto dall’accordo nazionale 6/4/2016 con cui si è convenuto di costituire una Commissione paritetica sull’APE;

 

considerato, altresì, quanto previsto dal CCNL “industria” per i dipendenti delle imprese e delle cooperative edili ed affini dell’1/7/2014; dal CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini del 24/1/2014; del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12/11/2014; del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 28/10/2013;

 

visto l’allegato “Documento Commissione Ape” del 13/12/2017 che costituisce parte integrante del presente accordo

 

si concorda

 

1) sulla revisione della contribuzione APE dal mese di ottobre 2017 per le Casse Edili/Edilcasse indicate nella tabella 1 allegata;

 

2) che tale revisione è condizionata all’assenza di debiti pregressi, nei confronti del Fondo, da parte della Cassa Edile interessata;

 

3) la revisione del contributo minimo APE, riparametrato a 120 ore, attualmente fissato a 35 euro mensili per lavoratore, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, secondo le modalità indicate nell’allegata tabella 2;

 

4) conferma che il contributo minimo di cui sopra non si applicherà nei seguenti casi:

 

– inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese;

 

– termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese;

 

– assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.

 

[269] Documento Commissione APE

 

  1. La Commissione ha preso atto della situazione economica relativa al fondo nazionale APE alla data del 23/10/2017 registrando un disavanzo di circa 4,2 milioni di euro per il primo anno di gestione (erogazione maggio 2016) e un attivo di circa 1 milione di euro per l’anno successivo (erogazione 2017).

 

  1. Prende inoltre atto delle dichiarazioni del Direttore della CNCE, supportato dagli uffici e dalla società di revisione, in merito ai contributi APE dell’esercizio 2015-2016 ancora non versati dalle Casse Edili al fondo nazionale, stimati in circa 1,5 milioni di euro, e all’opportunità che, al fine di facilitare un esame complessivo della gestione del fondo, siano anticipate al mese di febbraio 2018 le richieste di finanziamento da parte delle Casse Edili/Edilcasse.

 

  1. La Commissione, quindi, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, ritiene indispensabile effettuare, entro e non oltre il prossimo mese di aprile, una valutazione completa sull’esistenza delle condizioni di equilibrio economico del fondo, al fine di definire in maniera stabile la contribuzione che entrerà in vigore dal mese di ottobre 2018 e, al contempo, di decidere le modalità, in mancanza di un sostanziale rientro del deficit, di una contribuzione straordinaria gravante sulle situazioni di eccessivo vantaggio tra la contribuzione versata e i finanziamenti ricevuti.

 

  1. Nella more di tale riflessione “strutturale”, la Commissione indica alle Associazioni nazionali la necessità di operare i seguenti interventi:

 

  1. a) la revisione della contribuzione APE dal mese di ottobre 2017 per le Casse Edili/Edilcasse previste nella tabella 1 allegata al presente documento; la revisione è condizionata all’assenza di debiti pregressi, nei confronti del Fondo, da parte della Cassa interessata;

 

  1. b) la revisione del contributo minimo APE, riparametrato a 120 ore, che oggi è fissato a 35 euro mensili per lavoratore, con decorrenza dal mese di gennaio 2018, si articolerà secondo le modalità indicate nella tabella 2.

Si conferma la necessità di definire le esimenti relative all’applicazione del nuovo contributo minimo

Gli interventi previsti alle lettere a) e b) saranno riesaminati a seguito della valutazione stabilita al punto 3.

 

  1. La Commissione si riserva di esaminare, fin dalle prossime riunioni, le tematiche relative alle ulteriori necessità di revisione della contribuzione APE, motivate dall’eccessivo divario tra contribuzioni e finanziamenti, per le Casse Edili/Edilcasse non comprese nella tabella 1.

Si riserva, inoltre, di proporre diverse aliquote contributive nei casi di nuove Casse costituite a seguito della unificazione di enti esistenti, con l’obiettivo di facilitare, anche con tale revisione, i processi di aggregazione in atto.

 

[270] TABELLA 1

 

Contributo APE dall’1/10/2017

 

CASSA EDILE/EDILCASSA NUOVO CONTRIBUTO APE(%)
Pescara 3,5
Campobasso 3,0
Bari 3,0
Brindisi 3,0
Agrigento 2,5
Caltanissetta 2,5
Catania 2,5
Messina 2,5
Ragusa 2,5
Siracusa 2,5
Cagliari 3,0
Oristano 3,0
Sassari 3,0
Roma 3,3
Napoli 2,8

 

[271] TABELLA 2

 

Contributo minimo APE mensile per lavoratore in vigore dal mese di gennaio 2018

 

Contributo APE Contributo minimo (in euro)
2,5% 30,00
2,8% 34,00
3,0% 36,00
3,3% 40,00
3,5% 42,00
3,8% 46,00
4,3% 52,00
4,8% 58,00

 

[272] Verbale di accordo 21/2/2018

 

Il giorno 21/2/2018, tra l’ANAS Spa e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Premesso

 

– che le situazioni ambientali impongono una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione nell’adozione di tutte le azioni atte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata in qualsiasi forma nella esecuzione dei lavori, soprattutto per quelle il cui importo ecceda i 50.000.000 di euro o quelle affidate al Contraente Generale;

 

– che è stata ravvisata la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell’apparato produttivo locale;

 

– che è stata condivisa l’opportunità del metodo del confronto costante tra il committente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei sindacati nazionali dei lavoratori.

 

Considerato, altresì, che le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie nella realizzazione delle opere con particolare attenzione ai problemi dell’occupazione, l’organizzazione della forza lavoro, la struttura dei cantieri, la materia della sicurezza e dell’igiene, e che queste problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente Protocollo, affinché le interlocuzioni e relazioni sindacali riescano a comporre l’insorgere di situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi negativamente sull’attività realizzativa delle opere,

 

Si conviene quanto segue:

 

– le premesse sono parte integrante del presente protocollo d’intesa;

 

– Il presente Protocollo di Intesa vincola le parti firmatarie al rispetto e alla gestione in ogni livello come definito al successivo capitolo: “SISTEMA DI RELAZIONI”;

 

– con il termine affidatario, le parti intendono il soggetto giuridico titolare del contratto di appalto;

 

– con il termine subaffidatario o subappaltatore, le parti intendono qualunque soggetto Terzo a cui siano subaffidati parte dei lavori, servizi o forniture.

 

A tal fine l’ANAS si impegna a dare apposita comunicazione del presente accordo attraverso la pubblicazione sul sito.

Le parti si impegnano ad attivare, altresì, dei tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati, in particolare sulle questioni relative alle infiltrazioni malavitose nei cantieri.

 

[273] SISTEMA DI RELAZIONI

 

Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

 

1) livello nazionale:

 

– Segreterie nazionali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL;

 

– Direzione Generale ANAS;

 

2) livello territoriale:

 

– Segreterie territoriali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL;

 

– Coordinamenti territoriali ANAS S.p.A.;

 

3) livello di cantieri operativi

 

ANAS, al fine di facilitare i rapporti tra le strutture sindacali di cantiere, di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, unitamente alle OO.SS. territoriali FENEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL e gli affidatari dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie/subappaltatrici, promuoverà, anche su proposta di una delle parti, un confronto preventivo sui temi qui richiamati come specificato alla successiva lettera C)

 

[274] MATERIE

 

Nell’ambito del sistema generale di informazioni, articolato su livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:

 

  1. a) livello nazionale, attraverso un sistema generale di informazione in merito:

 

– alle opere ed i relativi piani finanziari, nonché all’avanzamento dei lavori;

 

– ai sistemi di qualità e qualificazione;

 

– all’andamento e previsioni generali di produzione ed occupazione: programmazioni cantieri, tempi di realizzazione, mobilità della forza lavoro;

 

– alla sicurezza, all’igiene ed alla prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle evasioni riscontrate;

 

– all’eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

 

  1. b) livello territoriale, per ciascuno dei singoli lavori in rapporto con i Coordinamenti Territoriali di Anas Spa, attraverso un sistema di informazioni su:

 

– i singoli appalti ricadenti nelle aree territoriali comprese nelle competenze ANAS;

 

– la pianificazione ed i programmi di intervento, relativi ai lavori ANAS relativamente ad ogni singolo cantiere, nonché eventualmente ai fabbisogni occupazionali;

 

– l’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza igiene e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati: l’andamento degli infortuni e le eventuali malattie professionali denunciate, le valutazioni degli agenti nocivi, gli esiti degli eventuali accertamenti sanitari/visite ispettive. Le OO.SS. si potranno avvalere della presenza di propri esperti precedentemente segnalati, mentre il responsabile territorialmente competente per ANAS potrà avvalersi della propria struttura;

 

– verifiche contributive e verifica della congruità ex art. 105 comma 16 D.Lgs. n. 50/2016.

 

– eventuale contributo alla conciliazione dei conflitti non definiti a livello di cantiere,

 

  1. c) sulla base del punto 3) (livelli di cantieri operativi):

 

ANAS pubblica sul sito, all’atto dell’assegnazione dell’appalto, la comunicazione delle seguenti informazioni:

 

– oggetto dell’appalto;

 

– luogo;

 

– generalità dell’aggiudicatario;

 

– valore contrattuale netto;

 

– ribasso d’asta;

 

– nominativo del RUP.

 

Le OO.SS. territoriali possono chiedere l’attivazione di un confronto entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto per ricevere informazioni sulla conduzione del contratto, sul cronoprogramma di realizzazione delle opere.

Durante lo sviluppo delle attività di realizzazione dell’opera, con cadenza periodica o su richiesta di una delle due parti, si terranno incontri di aggiornamento sulle seguenti materie:

 

– informazione sullo stato di avanzamento del programma dei lavori e tempistica di realizzazione;

 

– situazione occupazionale;

 

– stato dei rapporti con le istituzioni e con gli Enti Bilaterali;

 

– informativa sulla applicazione delle norme inerenti salute, sicurezza ed igiene del lavoro. Quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi. Informazioni su subappalti ed eventuali sub contratti;

 

– eventuale conciliazione di conflitti e vertenzialità;

 

– formazione dei lavoratori, problematiche relative alle condizioni logistiche dei lavoratori;

 

– verifiche della regolarità contributiva e retributiva delle imprese presenti in cantiere anche ai sensi dell’art. 105 comma 16 D.Lgs. n. 50/2016.

 

Le modalità di accesso fisico ai cantieri delle OO.SS. territoriali e degli Rls/Rlst, comunque garantite, verranno definite e concordate in un apposito incontro tra le parti (nel rispetto in ogni caso delle procedure previste dai protocolli di legalità).

 

[275] RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

 

[276] SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI

 

Le parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrali e comunque su richiesta di una della due parti.

Le cadenze semestrali di questo livello devono essere a chiusura del ciclo di incontri territoriali.

 

[277] SICUREZZA

 

L’ANAS e le OO.SS. ritengono fondamentale l’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso l’ANAS inserirà quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto; inoltre l’ANAS conviene di disporre affinché i propri Uffici operino per l’applicazione, attuazione e verifica delle norme stabilite nel contratto di appalto, che deve essere improntato al rispetto della predetta norma.

Per quanto sopra, l’ANAS è impegnata, sin dalla fase della progettazione preliminare, a porre l’obbligo che vengano osservati i principi e le misure disposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a definire gli obblighi per l’appaltatore, riguardanti il Piano della Sicurezza.

L’ANAS, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza di ogni singolo appalto, controllerà gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l’opera da realizzare comporta. E’ suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.

Il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori ha il compito di assicurare che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere. L’ANAS, in conformità delle disposizioni impartite ai propri Uffici ed alle disposizioni di legge, controllerà che l’affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, con particolare riferimento ai locali di refezione, spogliatoi, sale per i lavoratori; porrà particolare attenzione nonché vigilerà affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni tipologia di lavoro.

Inoltre si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Il sistema di relazioni è articolato a livello periferico e a livello nazionale:

 

– trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.

Si valuteranno altresì le misure adottate o da adottarsi nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza affinché l’affidatario e/o i subaffidatari, ivi comprese le Ditte per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza.

 

– annualmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti oggetto di esame;

In tali incontri potrà essere esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.

 

Le parti convengono sulla opportunità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.

E’ compito dell’Ufficio del Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori il controllo degli adempimenti sottoscritti nel contratto di appalto in materia di sicurezza.

Qualora l’Affidatario dovesse assegnare a terzi parte dei lavori affidati, rimane in capo ad esso, attraverso il proprio Responsabile alla Sicurezza dei lavori nel cantiere, il compito di controllare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni, il Responsabile della Sicurezza dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell’esecuzione dell’appalto, dovrà attivare tutte le funzioni del suo ufficio affinché i lavoratori operino in sicurezza e darne tempestiva informazione al Responsabile dei lavori.

 

[278] DIRITTI DEI LAVORATORI

 

ANAS si impegna ad inserire nei propri contratti la previsione dell’obbligo per le imprese aggiudicatane dei lavori di garantire i diritti dei propri lavoratori, e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici presenti secondo la disciplina normativa vigente applicabile.

Ferma restando la responsabilità in capo all’affidatario/appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, l’ANAS, nell’ambito delle informazioni, su richiesta consegnerà alle OO.SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in sub-affidamento.

ANAS, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s’impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d’appalto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le clausole a tutela dei lavoratori, che abbiano sostanzialmente il seguente tenore:

 

  1. obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, per le lavorazioni deducibili dalle declaratorie dei CCNL Edili e Affini sottoscritti da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e con gli accordi integrativi dei medesimi, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle casse edili e ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti;

 

  1. obbligo dell’affidatario di rispondere in solido dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

 

  1. obbligo da parte di ANAS o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dall’art. 105 comma 16 D.Lgs. n. 50/2016 (congruità).

 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, così come previsto secondo il disposto normativo vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subaffidatario dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, così come previsto dal comma 6 dell’art. 30 e comma 10 art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvederà al pagamento anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia stato previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L’eventuale cessione dei crediti deve essere espressamente autorizzata da ANAS S.p.A. previa verifica dell’effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

In caso di risoluzione contrattuale, sulla parte eccedente la quota prevista dalla legge, l’impresa verificherà la possibilità di riassumere le professionalità preesistenti.

ANAS assicurerà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nel cantiere. Ad ogni lavoratore, operante in regime di appalto e/o subappalto, prima dell’accesso in cantiere o impiegato presso i cantieri temporanei e mobili, sarà consegnata dal proprio datore di lavoro una idonea tessera di riconoscimento da tenere sempre esposta, in ottemperanza alle norme di legge, anche allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso soggetti non autorizzati e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo. I lavoratori autonomi operanti in cantiere, per i quali vige lo stesso obbligo, dovranno, ai sensi della normativa vigente, provvedervi per proprio conto.

La citata tessera di riconoscimento dovrà contenere:

 

– la ragione sociale dell’impresa e la partita iva

 

– il nome ed il cognome, la fotografia

 

– il luogo e la data di nascita

 

– la data di assunzione

 

– il numero della tessera e la data di emissione

 

– il gruppo sanguigno

 

– in caso di subappalto, il numero e la data dell’autorizzazione

 

Per il monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e della congruità dei versamenti e delle denunce mensili

presso gli enti contrattuali e di legge, potrà essere sottoscritta, con apposita intesa tra le imprese operanti per la realizzazione dell’opera, una convenzione con il sistema bilaterale delle costruzioni territorialmente competente.

 

[279] CLAUSOLA SOCIALE

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, ANAS si impegna ad inserire negli atti di gara specifiche clausole sociali volte a promuovere il riassorbimento del personale dipendente dell’appaltatore uscente in caso di avvicendamento di operatori economici nell’ambito dell’appalto, secondo la vigente normativa.

 

 

 

[280] COMUNICATO REDAZIONALE 2/7/2018 – “Previdenza Cooperativa” dalla fusione Cooperlavoro-Filcoop-Previcooper

 

[281] Testo del comunicato

 

Si comunica che in data 25/6/2018, con atto notarile, i Fondi Pensione Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper, in attuazione di quanto deliberato dalle rispettive Assemblee dei Delegati, in seduta straordinaria tenutesi in data 16/2/2018, si sono integrati ad ogni effetto di legge mediante la costituzione di un nuovo fondo pensione, PREVIDENZA COOPERATIVA, autorizzato all’esercizio dell’attività da parte della Covip, con provvedimento del 13/6/2018.

Il giorno 2/7/2018, è entrato in vigore il nuovo Statuto di PREVIDENZA COOPERATIVA, mentre gli effetti civilistici e piena efficacia decorrono a far data dall’1/7/2018.

Si precisa che per effetto del processo di fusione, avranno piena continuità anche in PREVIDENZA COOPERATIVA gli impegni assunti dalle Parti Istitutive nei singoli accordi o nei contratti collettivi con riferimento a Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper; pertanto i livelli contributivi attualmente in vigore resteranno gli stessi anche per PREVIDENZA COOPERATIVA.

 

[282] Verbale di accordo 20/12/2018

 

 

Il giorno 20/12/2018, tra ANCE, ACI PRODUZIONE LAVORO e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

 

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 18/7/2018 in materia di decorrenza delle aliquote

 

– 0,35% Fondo sanitario nazionale;

 

– 0,10% Fondo prepensionamento

 

– 0,10% Fondo incentivo all’occupazione

 

le parti concordano quanto segue.

 

In considerazione della necessaria ultimazione, da parte delle specifiche Commissioni bilaterali, dei relativi Regolamenti e di conseguenza della piena operatività del Fondo sanitario, del Fondo prepensionamenti e del Fondo incentivo all’occupazione, le suddette aliquote dello 0,10% per il Fondo incentivo per l’occupazione, dell’ulteriore 0,10% per il Fondo prepensionamenti e dello 0,35% per il Fondo sanitario, per il periodo ottobre 2018/gennaio 2019, saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019. Pertanto le casse edili territoriali richiederanno i suddetti contributi a partire dalla denuncia competenza gennaio 2019.

Il contributo per gli impiegati per il Fondo sanitario dello 0,26%, con decorrenza ottobre 2018, sarà inserito nella busta paga di gennaio 2019.

Resta fermo che le Casse Edili continueranno a provvedere all’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, sulla base dell’aliquota dello 0,25% di cui al CCNL 1/7/2014 e delle pattuizioni territoriali, sino all’avvio fattuale del Fondo sanitario SANEDIL.

Solo da tale avvio, le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%, con contestuale assorbimento dello 0,25% destinato alle prestazioni sanitarie e con decadenza automatica delle suddette prestazioni erogate territorialmente dalle Casse Edili.

 

 

 

[283] Testo del comunicato

 

[284] CNCE – Comunicato 15/2/2019 – Chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali

 

[285] ALLEGATO A – Disciplinare tecnico

 

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali – CCNL 18/7/2018 e successivo accordo 20/12/2018 industria e cooperazione, CCNL 31/1/2019 e successivo accordo 6/2/2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle Casse Edili/Edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

 

1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale;

 

2) importo Fondo sanitario impiegati;

 

3) imponibile Fondo incentivo all’occupazione per operai.

 

 

[286] A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale

 

L’impresa inserisce nel MUT la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

 

– minimo

– contingenza

– EDR

– ITS.

 

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all’avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20/12/2018 industria e cooperazione ).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l’invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

 

– su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell’attuale vigente normativa;

 

– in una delle casse competenti va denunciata l’integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l’integrazione sarà a discrezione dell’impresa o del suo consulente);

 

– nelle casse in cui non è denunciata l’integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione stessa.

 

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

 

– su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell’attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

 

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

 

– paga oraria imponibile fondo sanitario

 

– indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione

 

– totale delle ore denunciate su altre casse.

 

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

 

Cassa competenza e visibilità denuncia Ore lavorate denunciate in cassa Indicazione ore denunciate su altre casse Ore soggette integrazione Ore soggette a contribuzione in cassa Indicazione cassa versamento integrazione
RM00 30 60   30 RM02
RM02 20 70 30 50  
CH00 40 50   40 RM02
TOTALE 90   30 120  

 

[287] A2. Importo fondo sanitario impiegati

 

E’ l’importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

 

– minimo

– contingenza

– EDR

– premio di produzione

 

moltiplicando l’importo ottenuto per l’attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

 

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l’importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 CNCE indicando come causale “Fondo sanitario impiegati – competenza mese e anno – codice cassa

 

[288] A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

 

E’ ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

 

– minimo

– contingenza

– EDR

– ITS

 

per le ore effettivamente lavorate.

 

Il MUT potrà calcolare autonomamente l’importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l’aliquota dello 0,10%.

 

 

 

[289] Verbale di accordo 16/4/2019

 

Il giorno 16/4/2019, tra ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,

 

– considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia

 

– in attuazione del Protocollo nazionale del 7/3/2019

 

 

concordano quanto segue:

 

– l’Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dall’1/10/2019. Nelle more, l’Edilcasssa Sicilia erogherà l’ape secondo le vigenti modalità, attraverso un’aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1/7/2019 e sino al 30/9/2019, del 2%;

 

– per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell’aliquota del 2,20%;

 

– dall’1/10/2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell’aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;

 

– la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30/6/2019;

 

– per l’Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l’attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1/10/2019, sarà elevata all’1%.

 

 

[290] Verbale di accordo 19/11/2019

 

Il giorno 19/11/2019, tra ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGlANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

 

 

Le parti sottoscritte, in merito agli adempimenti relativi al Fondo Sanedil, convengono quanto segue.

 

In considerazione dell’avvenuto insediamento degli organi statutari del Sanedil e per completare l’avvio operativo del Fondo stesso, con decorrenza 1° dicembre p.v., le parti sottoscritte deliberano quanto segue,

 

In considerazione che, alla data di novembre 2019 (versamento di competenza fino al mese di ottobre 2019), tutti i contratti collettivi nazionali dell’edilizia si sono allineati, per quanto concerne il Fondo Sanedil, con una dotazione pari a 13 mensilità sia degli operai che degli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al Fondo ma accantonato il contributo presso la Cassa Edile o Edilcassa territorialmente competente, si conviene che:

 

– a partire dall’1/12/2019 tutte le Casse Edili e le .Edilcasse dovranno iniziare a versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti i versamenti corrispondenti al mese di competenza (parte corrente, competenze del mese di novembre 2019 nel mese dì Dicembre 2019, parte corrente dei mese di Dicembre 2019 nel mese di Gennaio 2020, e così via), con cadenza mensile, pari allo 0,35% per gli operai e allo 0,26% per gli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al fondo Sanedil ma tramite il sistema casse edili o edilcasse, fino all’effettiva funzionalità del fondo (per cui, successivamente a ciò, dovranno versare lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati con contestuale decadenza delle prestazioni territoriali come da CCNL vigenti) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste;

 

– entro il 29/2/2020 tutte le Casse Edili e le Edilcasse dovranno versare al Fondo, sul conto corrente dallo stesso indicato, i contributi afferenti le competenze accantonate dal 1/10/2018 al 30/10/2019 per gli operai e per gli impiegati le cui azienda non hanno versato direttamente al Fondo ma tramite accantonamenti presso la Cassa Edile o Edilcassa, con le seguenti modalità:

 

  1. a) entro il 30/11/2019 le prime tre mensilità accantonate (pari a 3/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;

 

  1. b) entro il 31/1/2020 la seconda tranche per un ammontare pari a 6 mensilità dì contribuzione (pari a 6/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente ì lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate;

 

  1. c) entro il 29/2/2020 la terza tranche per un ammontare pari a 4 mensilità dì contribuzione (pari a 4/13 dell’accantonamento) unitamente alla rendicontazione afferente i lavoratori per i quali dette contribuzioni sono state versate.

 

Le parti concordano che, all’atto del totale versamento di quanto dovuto (parie corrente, più arretrati) da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dietro specifica rendicontazione effettuata dalla stessa, avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni sanitarie che la Cassa Edile/Edilcassa abbia anticipato in misura superiore all’aliquota dello 0,25%, per il periodo 1/10/2018 – 30/9/2019, il Fondo rimborserà dette eccedenze, che saranno individuate come segue: le Casse Edili/Edilcasse interessate dovranno presentare al Fondo Sanedil una rendicontazione dettagliata di dette prestazioni sanitarie, con relativo ammontare, firmata congiuntamente dal Presidente e Vice Presidente dell’Ente. La Cnce provvederà a redigere apposito format per le suddette richieste.

Per le prestazioni sanitarie erogate e anticipate dalle Casse Edili/Edilcasse in misura superiore allo 0,25% nel periodo decorrente dai mese di Ottobre 2019 e fino all’effettiva erogazione delle prestazioni da parie del Fondo Sanedil, le parti daranno seguito a quanto specificato nei punti precedenti.

Le disposizioni dei seguente capoverso non si applicano alle prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari.

Le parti convengono, inoltre, al fine di procedere agli inviti ed individuare nei tempi minimi richiesti (inviti da inviare comunque entro il 30 novembre p.v.) il partner assicurativo, di richiedere al Fondo Sanedil di convocare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea, al fine di porre in essere ogni adempimento necessario per effettuare l’apposita selezione tra più operatori, sulla base di apposito disciplinare, ai sensi dall’art. 15, lettera f) dello Statuto del Fondo.

In considerazione del ruolo e dei compiti affidati alle Casse Edli/Edilcasse di front office per l’erogazione delle prestazioni dei Fondo, le parti concordano che tale aspetto sarà valutato dalle parti sociali all’esito della gara, ai fine di prevedere una convenzione tra il Fondo e le Casse Edili/Edilcasse.

Nelle more di specifiche convenzioni tra le Casse Edili/Edilcasse e Sanedil, la Cnce provvederà a trasmettere alle Casse Edili/Edilcasse il presente accordo e a verificarne l’applicazione.

 

[291] VERBALE DI ACCORDO 24/4/2020 –  Protocollo Sicurezza Covid-19 nei cantieri

 

Il giorno 24/4/2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, si è stipulato il seguente protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.

 

Il 14/3/2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi”, il cui contenuto è stato integrato in data 24/4/2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14/3/2020, come integrato il successivo 24/4/2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11/3/2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

 

– attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

 

– sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

 

– assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

 

– utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

 

– sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;

 

– sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

 

– sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11/3/2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

 

[292] 1-INFORMAZIONE

 

Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

 

– il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota (1) – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;

 

– la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

 

– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 

– l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 

– l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

 

– Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/2/2020, art. 1, lett. h) e i)

 

– Nota 1 –

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11/3/2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

 

[293] 2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

 

– Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso , transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

 

– Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

 

– Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

 

– Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

 

[294] 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

 

– Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

 

– Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

 

– Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

 

– nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

 

– La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

 

– Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

 

– Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

 

– Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute;

 

[295] 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

 

– è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;

 

– il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

 

[296] 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

– l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;

 

– le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;

 

– data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81;

 

– è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);

 

– qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del D.L. n. 18 del 17/3/2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;0

 

– il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

 

– il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

 

– il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

 

[297] 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

 

– L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

 

– il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

 

– Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

 

[298] 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

 

In riferimento al DPCM 11/3/2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

 

[299] 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

 

– Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

 

– Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

 

[300] 9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

 

– La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

 

– vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

 

– la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

 

– nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81;

 

– Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

 

[301] 10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

– E’ costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

 

– Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

 

– Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

 

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.

 

[302] TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

 

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’art. 91 del D.L. 17/3/2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

 

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.. ) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

 

2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

 

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

 

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

 

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

 

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

 

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

 

[303] Verbale di accordo 10/9/2020

 

Il giorno 10/9/2020, tra l’ANCE, la LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, l’AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, l’ ANAEPA CONFARTIGIANATO, la CNA COSTRUZIONI, la FIAE CASARTIGIANI, la CLAAI, la CONFAPI ANIEM e la FENEAL UIL, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, si è stipulato il seguente accordo.

 

Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:

 

  1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;

 

  1. Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;

 

  1. Congruità;

 

  1. Rateizzazioni in Cassa Edile.

 

Le parti concordano altresì che dovrà essere portata a compimento l’unificazione del Formedil con la Cncpt entro il 30 novembre p.v., al fine di rendere operativo il nuovo Ente Unico Formazione e Sicurezza dall’1/1/2021.

Dalla suddetta data del 1° gennaio, l’Ente Unico sarà finanziato da un contributo a carico dei rispettivi Enti territoriali pari allo 0,03%.

Dalla medesima data il contributo della Cnce a carico delle Casse Edili/Edilcasse territoriali è fissato nella misura dello 0,03.

 

[304] 1. REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE

 

[305] Art. 1 Costituzione e regolamento

 

  1. In attuazione di quanto previsto dall’Allegato 4, del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 18/7/2018, dall’Allegato “P” del CCNL OO.AA-OO.SS. del 30/1/2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem- OO.SS. del 12 marzo a partire dall’1/10/2018, per le Cassa Edile e dall’1/1/2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il “Fondo incentivo all’occupazione”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.

 

  1. Il fondo entra in vigore il 1/9/2020.

 

[306] Art. 2 Caratteristiche della prestazione

 

  1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:

 

– 600 euro riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.

 

– Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).

 

– L’impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.

 

– Laddove l’impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell’attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.

 

– Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all’incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo incentivo all’occupazione”, costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.

 

  1. Tale incentivo sarà cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all’effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.

 

[307] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione

 

  1. L’incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dall’1/1/2020.

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).

 

  1. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l’avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dall’1/1/2020.

 

  1. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

 

  1. La priorità per l’accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

 

  1. L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.

 

  1. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi.

 

  1. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

 

  1. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l’incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un’ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall’ultima compensazione.

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.

 

[308] Art. 4 Erogazione della prestazione e decorrenza

 

  1. L’incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.

 

  1. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dall’1/1/2020 al 30/9/2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.

 

  1. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

 

  1. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell’allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l’ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.

 

  1. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso all’incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.

 

  1. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all’incentivo riconosciuto all’impresa.

 

  1. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell’andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.

 

[309] TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE

 

Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi

 

CRITERIO PUNTEGGIO NOTE
A: Anzianità contributiva 1*X X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell’azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.

B: Assunzione tramite Blen.it 20 Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato X/5 X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.

Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre/1 aprile) quindi X è uguale a 0.

D: Età del lavoratore (30-X)*3 X è l’età (in anni) del lavoratore al momento dell’assunzione/trasformazione.

 

ISTRUZIONI:

 

1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell’erogazione.

 

2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall’applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:

 

A + B – C + D

 

Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all’assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l’ordine della graduatoria.

Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l’assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.

 

[310] DOMANDA DI INCENTIVO – SCONTO CONTRIBUTO

 

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di ____________________

 

Oggetto: “Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18/7/2018, dall’Allegato “P” del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30/1/2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem – OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di Incentivo alle imprese per l’assunzione di giovanì’

 

Il sottoscritto ____________________ nato a ____________________ Prov. ___ il _______ il Codice Fiscale ____________________ residente a ____________________ Prov. ____ Via ____________________ n. ___, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ____________________ P.IVA. ____________________ con sede legale a ____________________ Prov. ________ Via ____________________ n. ____ e sede operativa a ____________________ Prov. ____ Via ____________________ n. ____ Tel. ____________________ e-mail ____________________pec ____________________ persona da contattare ____________________ Tel. ____________________ e-mail ______________________________________

 

CHIEDE

 

il riconoscimento dell’incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad € 600,00 per:

 

– l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ____________________

 

– l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data ____________________

 

– la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data ____________________

 

del Sig. ____________________ nato a ____________________ Prov. _______ il ______ Codice Fiscale ____________________ residente a ____________________ Prov. ____ Via ____________________ n. ____, in qualità di operaio addetto a ____________________ con inquadramento al ____________________ livello del vigente CCNL di settore

 

– iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

– non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

 

DICHIARA

 

– di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;

 

– di essere in regola con l’applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;

 

– di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;

 

SI IMPEGNA

 

– a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l’invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.

 

Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS

 

Luogo e data __________________

Timbro e Firma __________________

 

[311] DOMANDA DI INCENTIVO – VOUCHER FORMAZIONE

 

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

 

Oggetto: “Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18/7/2018, dall’Allegato “P” del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30/1/2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem – OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione – Domanda di voucher per la formazione”

Il sottoscritto __________________ nato a __________________ prov. ____ il __________________ Codice Fiscale __________________ residente a __________________ Prov. ______ Via __________________ n. ____, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa __________________ P. IVA __________________ con sede legale a __________________ Prov. ____ Via __________________ n. _____ Tel. __________________ e-mail __________________ pec __________________ persona da contattare __________________ Tel. __________________ e-mail __________________

 

CHIEDE

 

riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € 150,00 da spendere:

 

– presso le Scuole Edili del Sistema;

 

– presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell’attestato di formazione

 

del Sig. __________________ nato a __________________ Prov. ___ il ___________ Codice Fiscale __________________ residente a __________________ Prov. _______ Via __________________ n. _______, in qualità di operaio addetto a __________________ con inquadramento al __________________ livello del vigente CCNL di settore

 

– iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

– non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell’Edilizia (BLEN);

 

L’incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN

 

Luogo e data __________________

Timbro e Firma __________________

 

(Si ricorda che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dall’1/1/2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell’assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).

 

  1. REGOLAMENTO FONDO “PREPENSIONAMENTI”

 

[313] PRESTAZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO

 

[314] Art. 1 Costituzione e regolamento

 

  1. In attuazione di quanto previsto dai CCNL del settore edile 18/7/2018, 31/1/2019, 12/3/2019, a decorrere dall’1/10/2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale “prepensionamenti”, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.

 

  1. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:

 

– pensione di vecchiaia;

 

– pensione anticipata;

 

– pensione anticipata precoci;

 

– pensione di anzianità per lavori usuranti;

 

– quota 100 (laddove prorogata);

 

– ape sociale (laddove prorogata);

 

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico “pensionamento”.

 

  1. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasse territoriali a decorrere dall’1/10/2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti CCNL, dalla suddetta data e 0,10% dall’1/10/2012 e fino al 30/9/2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al “Fondo prepensionamenti” territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell’importo accantonato.

 

  1. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest’ultimo.

 

[315] Art. 2 Caratteristiche della prestazione

 

  1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell’art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

 

  1. a) fine del contratto a tempo determinato;

 

  1. b) stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;

 

  1. c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;

 

  1. d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.

 

  1. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.

 

  1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:

 

– Ecocert o specifica certificazione Inps;

 

– stima ipotetica della Naspi spettante;

 

– ipotesi data presunta di pensionamento.

 

  1. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

 

– 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;

 

– 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;

 

– 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

 

  1. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

 

  1. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’lnps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

Restano fermi i requisiti di legge per l’accesso e autorizzazione dell’lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:

 

– almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

 

– almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

 

  1. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell’apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.

 

[316] Art. 3 Requisiti e criteri per l’accesso alla prestazione

 

  1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell’art. 2 e fermi restando i requisiti per l’accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell’art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell’art. 1, sulla base dell’Ecocert rilasciato dall’lnps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all’esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.

 

  1. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.

 

[317] Art. 4 Presentazione domanda – erogazione

 

  1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell’art. 2.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:

 

  1. a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell’art. 3 presso la banca dati APE;

 

  1. b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall’lnps, di cui al punto 3 dell’art. 2.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l’apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.

 

  1. Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all’allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.

 

  1. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell’art. 2.

 

  1. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell’art. 2.

 

  1. Entro il 31/12/2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dall’1/10/2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell’apposito fondo dedicato.

 

  1. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dall’1/4/2021.

 

[318] Art. 5 Fondo territoriale

 

  1. Le risorse accumulate fino al 30/9/2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinante alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte

 

  1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell’ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l’istanza, corredata della seguente documentazione:

 

– Ecocert o specifica certificazione Inps;

 

– stima ipotetica della Naspi spettante;

 

– ipotesi data presunta di pensionamento.

 

  1. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.

 

  1. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dall’1/1/2021 e, a tal fine, dall’1/12/2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dall’1/10/2020.

 

  1. Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.

 

  1. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31/1/2021.

In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico

 

  1. E’ fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un’unica impresa.

 

[319] Art. 6 Norme generali

 

  1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.

 

  1. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.

 

  1. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.

 

  1. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.

 

[320] Art. 7 Vigenza

 

  1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30/6/2022.

 

  1. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l’andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.

 

[321] PREMESSA

 

Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 3 dell’apposito Regolamento.

 

Ai tini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all’accesso all’anticipo pensionistico regolamentato con l’accordo sottoscritto in data 6/8/2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.

La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.

Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.

 

Meccanismo

 

Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

 

– maggiore età anagrafica;

 

– percentuale di invalidità riconosciuta dall’Inail.

 

MAGGIORE ETÀ ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione della domanda)
PUNTI ETÀ’
6 oltre 66 anni
5 oltre 64 anni
4 oltre 62 anni
3 oltre 60 anni
2 oltre 58 anni
1 oltre 56 anni

 

INVALIDITA’ (percentuale riconosciuta dall’INAIL)
PUNTI %
6 80
5 60
4 40
3 30
2 20
1 16

 

PARITA’ DI PUNTI PERFEZIONATI

 

A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, si aggiungono i punti in relazione alla data di presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:

 

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

 

PUNTI DECADI TRIMESTRALI
4,5 Prima decade
4,0 Seconda decade
3,5 Terza decade
3,0 Quarta decade
2,5 Quinta decade
2,0 Sesta decade
1,5 Settima decade
1,0 Ottava decade
0,5 Nona decade

 

In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l’elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.

 

[322] 3. CONGRUITA’

 

Il giorno 10/9/2020, tra

 

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,

AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO,

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI,

CLAAI,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL,

FILCA CISL,

FILLEA CGIL

 

Le parti concordano che il presente Accordo, che recepisce l’Avviso Comune del 28/10/2010, come di seguito integrato e modificato, sia inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero del Lavoro per il suo recepimento, affinché divenga parte integrante della normativa per l’effettuazione dell’attività edile, sia pubblica che privata.

Le parti concordano altresì che l’attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.

Le parti concordano quindi sulla necessità che:

 

– l’istituto della congruità sia accompagnato, al livello normativo, da disposizioni rigorose sull’obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell’edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9803/2020;

 

– sia introdotta una norma in base alla quale l’incidenza minima della manodopera di cui alla tabella allegata non dovrà essere soggetta a ribasso d’asta (in analogia con quanto previsto per gli oneri della sicurezza);

 

– sia ripristinata la riduzione dell’11,50% ai fini Inail per le imprese che versano i contributi sull’orario contrattuale settimanale di 40 ore e che autocertifichino di aver ottenuto dalla Cassa Edile/Edilcassa, per i lavori conclusi nell’anno precedente, le relative attestazioni di congruità.

 

Quanto sopra premesso, fermo restando quanto previsto dagli accordi e dalle norme per i lavori del Sisma del centro Italia e dalle legislazioni regionali già vigenti in materia, le parti concordano quanto segue.

 

  1. a) La tabella allegato A – relativa agli indici minimi di congruità – è parte integrante del presente Accordo;

 

  1. b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/Edilcasse ragguagliate all’opera complessiva, attraverso l’imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori autonomi che concorrono alla stessa;

 

  1. c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;

 

  1. d) nelle percentuali debbono essere ricomprese anche le ore impiegate per gli apprestamenti del cantiere e per gli obblighi relativi alla sicurezza, nonché le ore di lavoro apportate dal titolare artigiano e dai suoi collaboratori familiari, adottando un valore convenzionale da determinarsi entro il ;

 

  1. e) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione di nove mesi, con decorrenza dall’1/10/2020 e termine al 30/6/2021;

 

  1. f) entro il 31/5/2021 sarà effettuata una verifica sull’andamento della sperimentazione da parte delle organizzazioni firmatarie del presente accordo da riportare, per le eventuali proposte di modifiche e/o integrazioni, al Comitato della bilateralità;

 

  1. g) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori pubblici aggiudicati e i lavori privati iniziati dall’1/10/2020;

 

  1. h) per ciò che concerne i lavori privati, per i quali si prenderanno a riferimento, per analogia, le percentuali indicate nell’allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;

 

  1. i) le parti sociali danno incarico alla CNCE di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE: le Casse Edili/Edilcasse dovranno dotarsi di un sistema informatico che permetta alle imprese di monitorare l’andamento della congruità contestualmente alle denunce mensili presentate sul singolo appalto, permettendo così un “dialogo” con il loro sistema operativo. Nell’ottica della semplificazione, l’emissione dell’attestazione dovrà avvenire per via informatica, senza comportare ulteriori aggravi burocratici per le imprese, mediante un’integrazione del MUT o di altro applicativo utilizzato dalle Casse Edili/Edilcasse in cui inserire mensilmente le ore impiegate per ogni cantiere e sistema di alert nell’ipotesi di probabile non raggiungimento della congruità;

 

  1. j) le parti convengono che durante il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non comporteranno il versamento della differenza di costo del lavoro in Cassa Edile/Edilcassa né determinano effetti sulla regolarità del DOL;

 

  1. k) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione, ovvero dall’1/7/2021, il sistema della verifica della congruità dell’incidenza del costo del lavoro sul valore dell’opera andrà in vigore a regime per tutti i lavori, per i quali venga richiesta, a decorrere dalla suddetta data, la certificazione di congruità, apportando le eventuali modifiche che dovessero emergere nell’ambito delle riunioni di cui alla lettera f);

 

  1. I) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione della manodopera edile e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;

 

  1. m) l’attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente ai fini del rilascio del DOL, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la procedura di rilascio individuata alla lettera i);

 

  1. n) è fatto obbligo per l’impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente il valore dell’opera complessiva, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;

 

  1. o) laddove i lavori oggetto di congruità subissero variazioni da parte del committente, l’impresa dovrà dimostrare la propria congruità in considerazione delle varianti apportate;

 

  1. p) l’impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile/Edilcassa e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa quali quelli afferenti i lavoratori autonomi, i noli a caldo, il distacco di personale edile e lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa;

 

  1. q) nella dimostrazione di cui ai punti precedenti l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione datoriale a cui aderisce;

 

  1. r) nell’ipotesi di uno scostamento inferiore o pari al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’impresa risulterà comunque regolare laddove presenti in Cassa Edile/Edilcassa una attestazione del Direttore dei lavori che giustifichi detto scostamento;

 

  1. s) nei lavori pubblici l’attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata in occasione dell’ultimo stato di avanzamento, prevedendo un meccanismo di intervento sostitutivo, nell’ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della congruità in Cassa Edile/Edilcassa;

 

  1. t) per i lavori privati l’attestazione di congruità dovrà essere richiesta e rilasciata al completamento dell’opera, come risultante alla Cassa Edile/Edilcassa; a tal fine, la congruità dovrà essere rapportata al valore dell’appalto di nuova costruzione o ristrutturazione come indicato dal contratto e risultante dalla fatturazione;

 

  1. u) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, a monitorare la procedura di congruità e i relativi indici, anche attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE

 

  1. v) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l’emanazione di una attestazione di irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile/Edilcassa equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
  2. w) l’attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Dure On Line) laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione, l’impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI;

 

  1. x) le parti concordano che, durante il periodo della sperimentazione, la Commissione paritetica congruità elaborerà gli indici di congruità delle categorie specialistiche edili OS da sottoporre all’approvazione delle Parti Sociali sottoscritte;

 

  1. y) le parti concordano che, anche alla luce dei processi di innovazione tecnologica, gli indici di congruità della tabella allegata potranno essere aggiornati dalla Commissione paritetica congruità;

 

  1. z) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.

 

Allegata tabella indici di congruità

 

Categorie Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
1 OG1 – nuova edili/iu civile compresi Impianti e Forniture 14,28%
2 OGI – nuova edilizia industriale esclusi Impianti 5,36%
3  ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4  ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti 6,69%
5 OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – opere stradali, ponti, etc.. 13,77%
7 OG4 – opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – dighe 16.07%
9 OG6 – acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – gasdotti 13,66%
11 OG6 – oleodotti 13,66%
12 OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – opere marittime 12,16%
14 OG8 – opere fluviali 13,31%
15 OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – 0013 – bonifica e protezione ambientale 16,47%

 

[323] 4. RATEIZZAZIONI IN CASSA EDILE

 

I crediti che le Casse Edili / Edilcasse vantano nei confronti delle imprese rappresentano da 10 anni a questa parte un tema di dibattito non privo di asperità, proprio per cercare di avere un comportamento omogeneo ed efficace nei confronti dei creditori ed è bene che le parti ribadiscano e chiariscano definitivamente modalità e tempi delle dilazioni concesse.

Premettendo che è un preciso obbligo dell’ente attivarsi per recuperare il dovuto, in quanto i crediti in oggetto rappresentano per la maggior parte salario differito dei lavoratori che solo convenzionalmente, per tramite del CCNL, viene accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse, è dovere di ogni amministratore fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare tali somme, anche per non creare elementi di concorrenza sleale tra le imprese.

Pertanto, anche durante la vigenza di un dure on line regolare, la Cassa Edile/Edilcassa, laddove rilevi una irregolarità nelle denunce e/o nei versamenti delle contribuzioni, dovrà segnalare tale aspetto alle imprese, avviando la procedura stabilita nella comunicazione n. 325 della Cnce del 2007, prospettando anche lo strumento della rateizzazione.

Le rateizzazioni rappresentano un elemento bonario di recupero delle somme non accantonate a favore dei lavoratori; a tal proposito si ribadisce che il credito in questione è formato da più elementi, ovvero GNF, contributo istituzionale, accantonamento per altri enti, APE, interessi di mora ecc.

Pertanto, fatto 100 il debito, le prime rate dovranno assolutamente essere destinate a coprire il GNF dei lavoratori.

I crediti vanno anche distinti tra aziende attive che richiedono il DURC, e quindi se non trattate co rigore potrebbero introdurre elementi distorsivi del mercato e aziende cessate o sospese per cu1 credito, fatte salve le indicazione di cui sopra, può essere trattato in maniera differente.

(lettera di accompagnamento)

 

1) DEBITO FINO A 5.000 EURO IMPRESA ATTIVA

 

E’ prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:

 

  1. l’impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.

 

  1. l’impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);

 

  1. l’impresa si impegni a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l’obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l’impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;

 

  1. nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l’impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/ Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;

 

  1. l’impresa all’atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all’ azione di recupero credito tramite azione esecutiva;

 

  1. l’impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l’utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;

 

  1. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;

 

  1. I’impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;

 

  1. l’impresa all’atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;

 

  1. gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;

 

  1. gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l’importo del Gnf dovranno essere riconosciuti al lavoratore;

 

  1. solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti i criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l’ente;

 

  1. alla sottoscrizione della rateizzazione l’impresa risulterà immediatamente in regola a fini del DURC;

 

  1. l’intera procedura, attivata dalla richiesta dell’impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.

 

2) DEBITO DAI 5000 Al 15.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

 

Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

 

Esempio: debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo (15.000:12= 1.250) + interessi e spese

Prima rata 2 ratei, ovvero (1.250X2) 2.500 euro + interessi e spese

Successive 11 rate (12.500 :11) 1136,36 euro + interessi e spese

 

3) DEBITO DAI 15000 Al 30.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

 

Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

 

Esempio: debito di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo (30.000:18= 1.66,66) + interessi e spese

Prima rata tre ratei, ovvero (1.666,66 X3) 5.000 euro+ interessi e spese

Successive 17 rate: (25.000:17)1.470,59 euro+ interessi e spese

 

4) DEBITO OLTRE I 30.000 EURO – IMPRESA ATTIVA

 

Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.

 

Esempio: debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo (50.000:24=2.083,33)+ interessi e spese

Prima rata quattro ratei, ovvero (2.083,33X4) 8.333,33+ interessi e spese

Successive 23 rate: (41.666,67:23) 1.811,60+ interessi e spese

 

DEBITI DI IMPRESE INATTIVE O SOSPESE

 

Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora l’impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l’attività, dovrà versare l’intera somma rimanente in un’unica soluzione.

 

[324] ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 10/9/2020

 

Le parti si danno atto che la procedura della rateizzazione di cui all’allegato verbale di accordo del 10 /9/2020 comporta che le singole rate, all’atto dell’incasso, comprensive degli interessi di mora, dovranno essere versate contestualmente al lavoratore con cadenza mensile, fino a copertura integrale del GNF.

Le parti concordano, inoltre, che la Cassa Edile/Edilcassa, il giorno successivo al ricevimento, dovrà inviare copia delle richieste di rateizzazione a tutte le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori (e alle Rsu ove presenti).

 

 

[325] Verbale di accordo 22/2/2021

 

Il giorno 22/2/2021, tra ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci- Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani,CLAAI, CONFAPI – ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

Visti gli Accordi istitutivi del Fondo sanitario Sanedil sottoscritti dalle Parti sociali nazionali sopra citate.

 

Considerati gli obblighi contributivi nei confronti del Fondo Sanedil previsti a carico delle aziende del settore edile nella misura pari allo 0,60% per i lavoratori con qualifica operaia e allo 0,26% per i lavoratori con qualifica impiegatizia.

 

Considerato l’automatico diritto di iscrizione al Fondo Sanedil dei lavoratori dipendenti ai quali si applica uno dei CCNL del settore edile.

 

Al fine di poter ottemperare ai compiti istituzionali del Fondo, pur sempre nel rispetto dei principi fondamentale di tutela dei dati personali

 

Le Parti convengono quanto segue

 

I datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai propri lavoratori dipendenti apposita informativa, che contenga indicazioni connesse alle attività del Fondo. In caso di nuove assunzioni, tale informativa dovrà essere consegnata contestualmente all’assunzione e unitamente al relativo contratto.

II Fondo Sanedil si impegna a fornire, in modalità elettronica, a tutte le Casse Edili/EdilCasse il modello di informativa appositamente predisposto.

Le Casse, ricevuta l’informativa, sono tenute a trasmetterla nel medesimo formato a tutte le aziende loro iscritte, affinché le stesse possano consegnarne copia ai propri dipendenti.

Per favorire ulteriormente l’attività promozionale del Fondo Sanedil, ogni Cassa Edile/EdilCassa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, comunicherà i contatti di cellulare e le e-mail dei lavoratori e delle aziende rispettivamente iscritti e aderenti alle Casse, affinché il Fondo medesimo possa utilizzarli per le proprie comunicazioni ufficiali.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per il conseguimento delle finalità promozionali suddette e per il tempo strettamente necessario.

 

 

 

[326] Verbale di accordo 19/4/2021 – Documento unitario Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese

 

Il giorno 19/4/2021, tra ANCE, ACI-PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si è sottoscritto il presente documento unitario “Rilanciare il settore, Rilanciare il Paese”.

 

 

Mai come oggi, di fronte alle importanti risorse nazionali e comunitarie disponibili (risorse “Italia Veloce”, Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza, nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari, che si aggiungono alle incentivazioni relative alle varie forme di risparmio energetico e di sicurezza anti-sismica, ecc.), il rilancio del Paese, l’aumento della competitività, la creazione di buona occupazione, la sostenibilità ambientale, la coesione sociale, la riduzione dei divari tra Nord e Sud, coincidono con il rilancio del settore delle costruzioni, delle opere pubbliche (grandi e piccole), della rigenerazione delle città e del patrimonio pubblico e privato, della tutela del territorio.

Un rilancio che per le parti sociali dovrà essere basato sempre di più su innovazione, sostenibilità, qualità del lavoro e dell’impresa, corretta applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale del settore, salute e sicurezza.

Per queste ragioni come parti sociali riteniamo fondamentale collaborare attivamente per ricercare proposte comuni per impegnare presto e bene, in un’ottica di sistema, le risorse a disposizione, contribuendo così alla ripresa economica e sociale del Paese.

A fronte di una ripresa economica le cui opportunità non vanno sprecate, è interesse di tutte le parti sociali, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative, definire proposte comuni e aprire con il Governo un tavolo di confronto per giungere in tempi brevi ad un “Patto per il rilancio del settore delle costruzioni”, valorizzando la qualità delle relazioni industriali.

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale, le parti convengono che, eventuali ulteriori ipotesi di attività e/o coinvolgimento del sistema paritetico nei confronti di terzi, sarà sempre preventivamente concordato, anche al fine di definirne modalità e strumenti.

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello e dalle norme di legge in vigore, le parti si impegnano ad esaminare l’organizzazione del lavoro congiuntamente in eventuali specifiche situazioni che richiedano particolari soluzioni anche innovative.

In particolare, le parti si impegnano ad elaborare proposte congiunte a partire dalle seguenti priorità condivise:

 

– iniziative adeguate per il rilancio dell’immagine e dell’attrattività del settore delle costruzioni al fine di renderlo attrattivo per le giovani generazioni come settore in grado di garantire opportunità di crescita professionale e di attività imprenditoriale;

 

– qualificazione delle stazioni appaltanti e assunzione immediata delle necessarie figure professionali tecniche al fine di garantire velocità e qualità nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, tanto per nuove opere che per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

 

– interventi mirati sul Codice degli Appalti e sulle diverse normative al fine di ridurre i cosiddetti “tempi di attraversamento”, semplificando gli iter per VIA, visti di conformità, Conferenze dei Servizi, ecc. richiedendo tempi perentori e obbligatori per i pareri, possibili interventi sostitutivi, meccanismi certi di silenzio-assenso al fine di garantire, in una logica di massima trasparenza, una rapida cantierizzazione e realizzazione delle opere;

 

– definizione di una normativa specifica e di rapida attuazione per facilitare la rigenerazione nei contesti urbani, anche partendo da alcune positive esperienze a livello regionale (es. legge regionale Emilia Romagna su consumo “a saldo zero”) con alcune specifiche correzioni e con particolare attenzione alle periferie urbane, superando normative e regole di cinquant’anni fa e oltre, non più adeguate alla rapidità delle trasformazioni sociali, demografiche ed economiche in atto;

 

– garantire la continuità dei cantieri in opera, in presenza di contenzioso giuridico- amministrativo, anche dando immediata esecuzione ai Collegi Consultivi Tecnici di cui alla legge 120/2020;

 

– valorizzare nell’assegnazione degli appalti qualità, solidità di impresa, tecnologie, ecc. contro ogni forma esplicita o mascherata di massimo ribasso che si scarica poi su aziende e lavoratori, garantendo al contempo pari opportunità a tutte le imprese nella libera concorrenza sul mercato, tutelando in tal modo tutto il tessuto imprenditoriale che caratterizza il settore sul territorio;

 

– rigore nell’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali dell’edilizia contro ogni forma di dumping contrattuale e di concorrenza sleale, rafforzamento dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, emanazione immediata del decreto attuativo del Durc di Congruità di cui alla legge 120/2020 in coerenza con l’accordo sindacale sottoscritto da tutte le parti sociali del settore;

 

– rilancio della formazione professionale e per la sicurezza estesa a tutte le figure professionali che operano in cantiere, con particolare attenzione al green building al fine di soddisfare la crescente domanda di operai e tecnici specializzati. In particolare agendo sul sistema bilaterale edile (Scuole e CPT), sulla formazione professionale, secondaria e ITS;

 

– eliminazione di oneri impropri e rischi derivanti da eventi oggettivamente non evitabili in capo alle imprese, introducendo clausole specifiche nei contratti di appalto, pubblici e privati, a tutela delle imprese stesse e dei loro lavoratori.

 

Su queste proposte le parti sociali si impegnano a sostenerle in tutte le varie sedi di confronto con le diverse istituzioni, incontrandosi periodicamente per monitorare eventuali avanzamenti.

 

 

[327] Verbale di accordo 17/11/2021

 

Il giorno 17/11/2021, tra LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

 

 

Facendo seguito a quanto già concordato con riferimento al contributo contrattuale a Previdenza Cooperativa dovuto a favore di tutti i lavoratori soggetti al CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell edilizia e attività affini,

 

al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell’assunzione, in merito al versamento del suddetto contributo,

 

Le Parti concordano l’obbligo, per i datori di lavoro che applicano il CCNL sopra richiamato e nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:

 

– indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro versato al Fondo Previdenza Cooperativa, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio di cui sopra, in modo che sia sempre presente il riferimento “Fondo Previdenza Cooperativa”;

 

– inserire l’informativa inerente il contributo contrattuale al Fondo Previdenza Cooperativa allegata alla presente:

   – nella busta paga relativa al mese di dicembre p.v.;

e

   – nella prima busta paga successiva all’assunzione di ogni lavoratore edile

e

   – in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata a fini fiscali.

 

Le parti sottoscritte concordano sull’inserimento nel contratto collettivo nazionale di lavoro, la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai lavoratori, nella lettera di assunzione, una puntuale informativa sul contributo verso Fondo Previdenza Cooperativa “La informiamo che, per effetto dell ‘applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà, fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL.”

 

 

 

 

[328] VERBALE DI ACCORDO 3/3/2022

 

[329] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

 

Il giorno 3/3/2022, tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18/7/2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

 

Il presente verbale di accordo decorre 7

 

I Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale

Allegato 1

II Protocollo formazione e sicurezza

Allegato 2

III Patto di cantiere

Allegato 3

IV Sfera di applicazione e classificazione dei lavoratori

Allegato 4

V Premio di ingresso nel settore

Allegato 5

VI Trasferta regionale

Allegato 6

VII Fnape

Allegato 7

VIII Norma per le riserve

Allegato 8

IX Art. 2 Periodo di prova – Operai

Allegato 9

X Art. 42 Periodo di prova – Impiegati

Allegato 10

XI Accordi locali

Allegato 11

XII Art. 32 preavviso di licenziamento e di dimissioni – Operai

Allegato 12

XIII Art. 71 Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Impiegati

Allegato 13

XIV Art. 93 Contratto a termine

Allegato 14

XV Art. 113 Concertazione per le grandi opere

Allegato 15

XVI Art. 113/BIS

Allegato 16

XVII Aumenti retributivi

Allegato 17

XVIII Decorrenza e durata

Allegato 18

XIX Codice etico degli Enti Bilaterali

Allegato 19

XX Accordo sorveglianza sanitaria

Allegato 20

XXI Accordo simulatori macchine di cantiere

Allegato 21

 

 

[330] ALLEGATO 1 – Accordo sulle istanze del settore delle costruzioni e dichiarazione a verbale

 

Il giorno 3/3/2022, ANCE, AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

 

 

Premesso che:

 

– le Parti Sociali hanno in data odierna sottoscritto un rinnovo contrattuale strategico, alla luce dell’attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle proprie risorse umane e incrementando le misure per la sicurezza nei cantieri;

 

– si rende necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro e favorire la tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR;

 

– si ritiene indispensabile promuovere, presso le istituzioni competenti, ogni intervento normativo finalizzato a supportare le misure introdotte con il rinnovo contrattuale, inclusa l’individuazione di forme di premialità per le imprese virtuose in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;

 

 

le parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale, anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:

 

– introdurre, a fronte dell’aumento vertiginoso dei costi dei materiali e alla luce della scarsità di reperimento delle attrezzature, norme specifiche per l’immediato aggiornamento dei prezzari e per una revisione prezzi efficiente, al fine di assicurare che la determinazione degli importi a base di gara siano in linea con i reali prezzi di mercato, nonché per adeguare nel tempo le relative condizioni contrattuali;

 

– sollecitare l’introduzione di soluzioni immediate per adeguare i prezzi dei contratti in corso, al fine di assicurare la tempestiva e regolare esecuzione dei contratti di appalto, nonché il rispetto degli adeguati standard in termini di qualità delle lavorazioni e delle necessarie tutele in materia di formazione e sicurezza sul lavoro;

 

– introdurre per le stazioni appaltanti l’obbligo di indicare nei bandi di gara di settore la necessaria applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

 

– emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi della sicurezza, a ribasso d’asta;

 

adeguare periodicamente i prezzari regionali e le tabelle ministeriali sui costi manodopera con gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali di settore;

 

– introdurre un sistema di qualificazione delle imprese per lo svolgimento di lavori finanziati dagli incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori, oltre che un uso efficiente delle risorse pubbliche;

 

– definire, con un’apposita norma di legge, un regime strutturale di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori con il supporto degli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 

– destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all’lnps e non destinato a Fondimpresa, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell’edilizia;

 

– prevedere l’emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;

 

– ridurre l’aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, al fine di riallinearla alle aliquote del settore industria, in considerazione dei notevoli avanzi di gestione maturati nel corso degli anni per il settore edile tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i relativi trattamenti;

 

– ripristinare e rendere strutturale, con riferimento ai premi Inail, l’agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall’art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, consistente in una riduzione annuale in misura pari all’11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell’ambito della riforma delle tariffe Inail). Nell’ottica di promuovere il lavoro di qualità, infatti, una delle condizioni previste per l’accesso a questa agevolazione – destinata alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali – è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione stessa;

 

– destinare ulteriori risorse dell’lnail alla riduzione dei costi per quelle imprese del settore che si distinguono per il particolare impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche adottando le specifiche misure previste in materia dal rinnovo contrattuale.

 

[331] ALLEGATO 2 – Protocollo formazione e sicurezza

 

Formazione

 

Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.

Il Formedil – Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.

Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l’offerta formativa istituzionale, anch’essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30/9/2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.

Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.

Le parti stabiliscono, a far data dall’1/10/2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.

I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.

Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.

A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1% di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.

Per i territori in cui il contributo per l’Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1/10/2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.

Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.

 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: “Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:

 

– all’operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio qualificato;

 

– agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l’inquadramento di operaio specializzato.

 

Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.

Nell’ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni”.

 

Borsa Lavoro

 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l’importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil – Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l’occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.

 

Salute e sicurezza

 

Le Parti convengono di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l’obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

 

Formazione su salute e sicurezza

 

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l’attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008) e per il preposto.

 

Sorveglianza sanitaria

 

Le Parti Sociali in un’ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:

 

– presso il Formedii – Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un’apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dall’Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria ANCE – Coop 2018.

 

Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L’operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

 

Carta di identità Professionale Edile (CIPE)

 

Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d’identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

 

Fondo Anticipo Pensionistico

 

Presso la CNCE sarà istituita una “Commissione Fondo Anticipo Pensionistico” che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare l’operatività del Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.

 

[332] ALLEGATO 3 – Patto di cantiere

 

Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente CCNL e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.

In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal “Formedil – Ente unico formazione e sicurezza”.

In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d’ora, che gli Organismi paritetici dell’edilizia provvederanno a comunicare, all’INL e all’INAIL, I dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall’art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

[333] ALLEGATO 4 – Sfera di applicazione a classificazione dei lavoratori

 

Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica “Classificazione dei lavoratori”, la revisione finale dell’art. 77 nonché della premessa al contratto, i cui lavori dovranno terminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale e che faranno, pertanto, parte integrante dello stesso.

 

[334] ALLEGATO 5 – Premio di ingresso nel settore

 

Al fine di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dall’1/3/2022, il c.d. “premio di ingresso nel settore”.

Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:

 

– primo accesso nel settore;

 

– permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.

 

Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

[335] ALLEGATO 6 – Trasferta regionale

 

Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell’Accordo del 2/2/2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30/9/2022, nonché l’apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all’art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1/10/2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi dì cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.

Le parti danno mandato alla CCNL di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.

Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell’iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese di trasferta, il sistema informatico provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.

Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30/9/2022.

In materia di Dure on line – DOL e sistema di verifica della congruità della manodopera, è fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

 

[336] ALLEGATO 8 – Norma per riserve

 

Le parti convengono che, salvo quanto già previsto nella contrattazione collettiva, gli specifici Fondi degli Enti paritetici non dovranno generare riserve che ammontino, singolarmente, a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell’anno precedente.

Eventuali somme in eccedenza andranno utilizzate secondo modalità individuate dalla contrattazione integrativa territoriale ex art. 38. In caso di integrativi territoriali in corso di validità, nelle more dei rispettivi rinnovi, l’utilizzo delle suddette eccedenze potrà costituire oggetto di accordi territoriali, la cui vigenza sarà vincolata alle scadenze della contrattazione di secondo livello.

Le parti convengono inoltre che, con riguardo agli importi per gratifica e ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori e agli importi per rimborso malattia e infortunio e altri istituti non riscossi dalle imprese, decorsi cinque anni (e previa dimostrazione di ciascun tentativo di accredito e/o comunicazione in merito, effettuati annualmente dalla Cassa edile rispettivamente al lavoratore e all’impresa beneficiari, ancorché con esito negativo), le relative somme debbano essere utilizzate, nel limite del 70%, rispettivamente per prestazioni a favore degli operai e per premialità a favore delle imprese iscritti alla relativa Cassa, con modalità che saranno individuate dalle parti sociali territoriali. Il restante 30% delle predette somme resta accantonato, al fine di poter liquidare gli importi spettanti ai singoli beneficiari, nel caso di eventuale successiva richiesta presentata rispettivamente dai lavoratori o loro aventi diritto e dalle imprese.

 

[337] ALLEGATO 9 – Art. 2 Periodo di prova – Operai

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell’anzianità dell’operaio confermato

La malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell’infortunio.

 

[338] ALLEGATO 10 – Art. 42 Periodo di prova – Impiegati

 

L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.

Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.

La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l’assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell’impresa deve essere corrisposto all’impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

L’impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l’impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l’impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.

 

[339] ALLEGATO 11 – Art. 38 Accordi locali

 

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

 

… Omissis…

 

  1. e) alla determinazione dell’indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa. L’obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.

 

… Omissis…

 

[340] ALLEGATO 12 – Art. 32 Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Operai

 

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell’operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all’altra parte una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l’utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.

 

[341] ALLEGATO 13 – Art. 71 Preavviso di licenziamento e di dimissioni – Impiegati

 

Salva l’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 100, il contratto d’impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

 

  1. a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

 

– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

– mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

– mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

 

  1. b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

 

– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

– mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;

 

  1. c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

 

– mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

– mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

– mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.

 

I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell’atto contenente le dimissioni o il licenziamento.

 

In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:

 

  1. a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:

 

– mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

– giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;

 

  1. b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:

 

– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;

 

  1. c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:

 

– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;

– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;

– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.

 

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l’altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell’art. 2118 del codice civile.

L’impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all’impiegato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.

La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso l’impresa concederà all’impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall’impresa in rapporto alle proprie esigenze.

Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.

L’impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene “ad personam” l’eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.

 

[342] ALLEGATO 14 – Art. 93 Contratto a termine

 

Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.

Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall’art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:

 

– avvio di un nuovo cantiere;

 

– avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;

 

– proroga dei termini di un appalto;

 

– assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;

 

– assunzione di cassaintegrati;

 

– assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;

 

– assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30/9/2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..

E’ riconosciuto, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall’eventuale applicazione dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

… Omissis…

 

[343] ALLEGATO 15 – Art. 113 Concertazione per le grandi opere

 

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell’appalto.

La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatane o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazione datoriali sottoscrittrici.

L’eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Province o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l’organizzazione del lavoro, da definirsi nell’ambito dell’accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l’attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.

 

[344] ALLEGATO 16 – Art. 113/BIS

 

Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l’impresa aggiudicataria dell’appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest’ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente contratto, l’organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l’attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.

 

[345] ALLEGATO 19 – Il Codice Etico degli Enti Bilaterali

 

Introduzione

 

Nella consapevolezza che l’etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l’affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell’Edilizia hanno ritenuto opportuno definire, con tale Codice Etico, i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l’esterno.

I principi etici e le regole di comportamento da rispettare nell’espletamento delle singole attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e costituiscono una condizione Imprescindibile per affermare, in particolare nell’attuale situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale operano.

Nell’ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell’operato degli Enti Bilaterali saranno, altresì, rafforzate le disposizioni, introdotte dal CCNL 19/4/2010 e del CCNL 26/4/2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimi Enti.

Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l’osservanza di tale Codice Etico da parte di tutti i componenti al fine di garantire l’efficienza, l’affidabilità nonché l’eccellenza degli Enti stessi.

 

Principi generali

 

In linea con quanto premesso e, considerato l’intento delle Parti Sociali di procedere ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un’azione orientata a garantire l’efficacia e la trasparenza dell’operato del medesimi, le Parti si Impegnano ad avviare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.

 

  1. a) Gratuità delle cariche

 

Nell’ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell’efficienza ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite all’interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.

In linea con quanto già stabilito all’interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà consentita, dunque, alcuna forma di compenso per l’attività di rappresentanza svolta.

 

  1. b) Criteri di assunzione del personale

 

Nel rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento del personale, risulta indispensabile che, ai fini dell’assunzione del personale stesso, vengano rispettate le seguenti disposizioni:

 

– la valutazione e la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati, anche mediante il ricorso a società esterne per la selezione del personale;

 

– non saranno consentite le candidature di coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, di amministrazione e di dirigenza all’interno degli Enti Bilaterali;

 

– sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioni esterne e/o interne agli Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato o comunque ad assicurargli un privilegio;

 

– l’assunzione del personale dovrà comunque essere effettuata dal competente Organo Statutario sulla base di un minimo di 5 curricula anche selezionati dalle predette società e che rispecchino i suddetti criteri di professionalità e competenza;

 

– l’assunzione del personale nell’Ente Scuola e/o Ente Unico dovrà tenere conto delle pregresse esperienze lavorative in materia di formazione;

 

– le retribuzioni non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal CCNL del settore edile.

 

  1. c) Istituti di credito di riferimento

 

In considerazione del necessario mantenimento di una “sana” gestione economico- finanziaria e del relativo raggiungimento o stato di conservazione del pareggio di bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato ad Istituti di credito o Istituti finanziari, sulla base di criteri oggettivi legati esclusivamente alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli Enti medesimi.

La scelta degli Istituti non potrà essere in alcun modo condizionata da criteri o valutazioni che attengano alla sfera giuridica della persona ma esclusivamente ad un vantaggio economico dell’Ente.

Il competente Organo Statutario dovrà effettuare la scelta dell’Istituto sulla base di un minimo di 5 offerte, selezionate sulla base dei predetti criteri oggettivi.

 

  1. d) Fornitori

 

Al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto attiene la selezione dei fornitori, l’Organo deputato statutariamente dovrà effettuare la scelta sulla base di un minimo di 5 offerte aventi ad oggetto la medesima commessa.

 

  1. e) Interventi formativi

 

Nell’ottica di una maggiore efficienza dei servizi resi nei confronti delle imprese e per favorire un ritorno al settore in termini di qualità e professionalità, le Parti auspicano che vengano avviati degli specifici interventi formativi diretti, in particolar modo, ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli Enti Bilaterali, per agevolare il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dagli Enti medesimi.

 

  1. f) Servizi resi dagli Enti

 

Considerato l’intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell’operato degli Enti Bilaterali, si ritiene opportuno stabilire che, nell’espletamento delle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo, il rilascio del Dure, l’asseverazione, l’erogazione di specifiche attività formative, gli Enti medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del principio della correttezza, responsabilità ed assoluta imparzialità.

 

  1. g) Regali, Omaggi e benefici

 

Tenuto conto della necessità di razionalizzare i costi e in considerazione della volontà delle Parti di favorire il mantenimento in equilibrio della situazione economico-finanziaria degli Enti, si ritiene opportuno che i regali o gli omaggi di rappresentanza siano commisurati alle possibilità economiche di ogni Ente.

Non sarà, altresì, consentito usufruire di viaggi premio o di qualsivoglia altro beneficio, tramite il ricorso ai fondi o alle riserve degli Enti medesimi.

 

[346] ALLEGATO 20 – Accordo sorveglianza sanitaria

 

Il giorno 3/3/2022, ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 

Le Parti Sociali al fine di sostenere il progetto “Sorveglianza Sanitaria” previsto dal rinnovo del CCNL del 3/3/2022 , indicheranno agli Enti nazionali, parti attive nella realizzazione dello stesso, di impegnare risorse pari a euro 7,5 min (importo annuale) per tre anni.

 

[347] ALLEGATO 21

 

Il giorno __/__/____, ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

 

Le parti, al fine di promuovere ulteriormente la formazione delle maestranze del settore edile, con l’obiettivo di aumentare i livelli di tutela e sicurezza in cantiere,

 

concordano quanto segue:

 

  1. a) dare mandato al Formedil – Ente unico nazionale formazione e sicurezza – affinché acquisti, per ciascuna regione del territorio nazionale, un simulatore avanzato di macchine di cantiere, utile strumento di apprendimento per i lavoratori neo assunti e di ausilio alle imprese che devono aggiornare le competenze delle proprie maestranze;

 

  1. b) garantire che il simulatore venga messo a disposizione di tutti gli enti bilaterali territoriali aderenti al Formedil – Ente unico nazionale formazione e sicurezza;

 

  1. c) verificare che i territori si coordinino per favorire l’uso diffuso del simulatore e mettere a disposizione, laddove non presente, un camper per lo spostamento dello stesso.

 

 

 

[348] Verbale di accordo 24/6/2022

 

Il giorno 24 giugno 2022, tra ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si è sottoscritto il presente verbale di accordo

 

Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all’allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° agosto 2022.

Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.

 

[349] Tabella allegata all’accordo nazionale

 

INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA

 

OS 1 OS 2 A OS 6 OS 7 OS 8 OS 11 OS 12-A OS 12-B OS 13 OS 21 OS 23 OS 24 OS 25 OS 26 OS 35
10% 35% 14% 18% 18% 12,50% 10% 13% 6% 15% 10% 20% 30% 7% 15%

 

Nota:

OG3: sotto categoria “Lavori di bitumatura” 6%