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Con la presente facciamo seguito alla circolare di Studio relativa alle novità introdotte dal “Decreto Sostegni – Bis” in materia di lavoro, per segnalare come l’INPS, a mezzo di specifica prassi, abbia reso pienamente operativo ed applicabile il contratto di rioccupazione, di cui all’art. 41 D.L. 41/2021.

Il legislatore, al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in stato di disoccupazione, ha infatti istituito il contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero contributivo dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

 

PROGETTO FORMATIVO

Per tale tipo di assunzione viene previsto, con il consenso del lavoratore, la stesura di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, della durata di sei mesi.

Durante il periodo di inserimento è consentito recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso senza motivazione. Se invece al temine del periodo di inserimento nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO

Affinché possa beneficiare dell’esonero contributivo (sgravio pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per 6 mesi, entro il limite massimo di € 500 mensili) il datore di lavoro, alla data di assunzione, è tenuto al rispetto di una serie di condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione;
  • regolarità contributiva aziendale in materia di DURC;
  • rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
  • non aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

 

REVOCA DEL BENEFICIO

Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero al licenziamento collettivo

o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, si avrà una decadenza dal beneficio dell’esonero, con conseguente restituzione di quanto fruito.

Tuttavia se il lavoratore per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

 

CUMULO CON ALTRI BENEFICI CONTRIBUTIVI

L’incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici, secondo la regola della fruizione in successione: pertanto terminato l’esonero dei 6 mesi del contratto di rioccupazione sarà possibile fruire dell’eventuale ulteriore beneficio contributivo, ma al netto del periodo semestrale già fruito per il contratto di rioccupazione.

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO SGRAVIO

L’incentivo è riconosciuto previa presentazione, per il tramite dello Studio, di apposita istanza telematica all’Istituto.

L’Inps autorizza quindi lo sgravio contributivo mensile, effettuata la verifica della disponibilità delle risorse stanziate.

L’incentivo costituisce aiuto in regime de minimis.

 

Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti