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La presente per informare i signori clienti del Settore Edile che con la firma del decreto n. 143 del 25 giugno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in applicazione dell’art. 8, comma 10 bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (così detto Decreto Semplificazioni), ha avviato un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Il dettato normativo recepisce ed attua quanto già previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Di seguito riportiamo le principali novità connesse all’avvio del nuovo sistema, le cui disposizioni, come indicato nel decreto ministeriale, si applicheranno ai lavori per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 01 novembre 2021.

Precisiamo che le nuove disposizioni riguardano:

  • gli appalti e le concessioni pubbliche;
  • gli appalti privati, esclusivamente alle opere il cui valore risulti di importo pari o superiore ad € 70.000

Al fine di contrastare fenomeni di dumping contrattuale, viene definita la seguente tabella degli indici minimi di congruità, che indica le percentuali minime di incidenza della manodopera sul valore dell’opera:

Categorie Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture 14,28%
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti 6,69%
5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – Dighe 16,07%
9 OG6 – Acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – Gasdotti 13,66%
11 OG6 – Oleodotti 13,66%
12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – Opere marittime 12,16%
14 OG8 – Opere fluviali 13,31%
15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%

Per il calcolo, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:

  • al valore complessivo dell’opera,
  • al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa (in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate),
  • alla committenza,
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

 

L’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria, del soggetto da essa delegato ovvero del committente.

  • Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
  • Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

 

Qualora non venga riscontrata la congruità, è stato previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito a regolarizzare la propria posizione, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, all’azienda.

Detto invito potrà portare ai seguenti eventi:

  1. entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. Con detto adempimento, verrà rilasciata l’attestazione di congruità;
  2. superati i 15 giorni di attesa, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. Inoltre, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
  3. Sarà comunque possibile il rilascio l’attestazione di congruità, anche qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. In questo caso, il direttore dei lavori dovrà, attraverso una dichiarazione scritta alla Cassa Edile/Edilcassa, giustificare lo scostamento.

 

Lo Studio si riserva un approfondimento sul tema non appena le Casse Edili avranno fornito le necessarie istruzioni procedurali.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.