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Con la presente facciamo seguito alle precedenti circolari dello Studio sugli interventi legislativi susseguitisi dall’inizio dell’anno 2022 per informare i signori clienti sulle recenti adozioni normative e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di fornire un rinnovato quadro riepilogativo degli obblighi e degli adempimenti in materia di lavoro.

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “MILLEPROROGHE”

NUOVA MODIFICA AL TETTO MASSIMO SULL’USO DEL CONTANTE

È stata pubblicata in Gazzetta la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. “Decreto Milleproroghe”).

In questa sede viene prevista una modifica al regime di utilizzo del contante, con il differimento dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore della riduzione a 1.000 euro della soglia per l’uso del contante nei pagamenti.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 la suddetta soglia rimane fissata in 2.000 euro.

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti indicazioni in merito all’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

Tra queste, si segnalano in quanto di particolare interesse, le seguenti specifiche:

  • L’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i soggetti imprenditori, pertanto risultano esclusi dall’adempimento tutti i soggetti che non esercitino attività di impresa (pubblica amministrazione, enti pubblici non economici, enti del terzo settore ove non esercitino attività di impresa, società sportive dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche, studi professionali ove non organizzati in forma di impresa);
  • Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le attività di natura intellettuale quali, a mero titolo di esempio, traduttori, interpreti, mediatori culturali, correttori di bozze, i progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi, ecc.;
  • Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le attività rese nell’ambito del settore spettacolo, in quanto già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione.

L’Ispettorato Nazionale ha inoltre fornito un elenco aggiornato delle caselle di posta elettronica predisposte per accogliere le comunicazioni preventive, che si allega alla presente Circolare.

 

OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro l’I.N.L. ha fornito le prime indicazioni operative con riferimento ai nuovi obblighi, in materia di formazione e di aggiornamento, che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 (noto anche come Decreto Fiscale o Decreto Fisco-Lavoro).

 

  • Soggetti destinatari – il datore di lavoro, il dirigente ed i preposti

Ai sensi del nuovo comma 7 dell’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro diviene un nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il quale deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022.

L’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, essendo allo stesso demandata la disciplina:

  • della durata e delle modalità della formazione;
  • dei contenuti minimi della formazione.

Pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Allo stesso modo, anche i dirigenti e dei preposti dovranno ricevere una un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sempre secondo quanto sarà previsto dal sopra citato accordo definito dalla Conferenza.

 

  • I preposti

Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, le relative attività formative devono essere:

  • svolte interamente con modalità in presenza;
  • ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

  • Obblighi di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. Sul tema Il legislatore ha inteso specificare che i contenuti obbligatori dell’attività di addestramento consistono in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato.

I contenuti obbligatori della attività di addestramento trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento in un “apposito registro informatizzato”, e riguarda le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative.

 

Lo studio rimane a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti sui singoli temi.

Distinti saluti

 

 

Allegato

Comunicazione preventiva prestazione di lavoro autonomo occasionale

Elenco aggiornato delle caselle di posta elettronica

 

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it