Skip to main content

È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 22.12.2021, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore metalmeccanica artigianato, che avrà validità, retroattiva, dal 01.01.2019 al 31.12.2022.

Questi i principali contenuti:

 

SFERA DI APPLICAZIONE

Il CCNL trova applicazione anche per le aziende artigiane del settore del restauro dei beni culturali mobili.

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 3 tranche di aumento salariale, alle date del 01.01.2022, 01.05.2022 e 01.12.2022.

Livelli Aumenti dal 01.01.22 Aumenti dal 01.05.22 Aumenti dal 01.12.22 TOTALE
1Q € 31,40 € 31,40 € 24,57 € 87,37
1 € 31,40 € 31,40 € 24,57 € 87,37
2 € 29,21 € 29,21 € 22,87 € 81,29
2 Bis € 27,58 € 27,58 € 21,60 € 76,76
3 € 26,52 € 26,52 € 20,77 € 73,81
4 € 25,00 € 25,00 € 19,57 € 69,57
5 € 24,08 € 24,08 € 18,85 € 67,01
6 € 22,96 € 22,96 € 17,98 € 63,90

 

Questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:

Livelli Minimi al 31.12.21 Minimi dal 01.01.22 Minimi dal 01.05.22 Minimi dal 01.12.22
1Q € 1.747,39 € 1.778,79 € 1.810,19 € 1.834,76
1 € 1.747,39 € 1.778,79 € 1.810,19 € 1.834,76
2 € 1.625,88 € 1.655,09 € 1.684,30 € 1.707,17
2 Bis € 1.535,23 € 1.562,81 € 1.590,39 € 1.611,99
3 € 1.476,25 € 1.502,77 € 1.529,29 € 1.550,06
4 € 1.391,41 € 1.416,41 € 1.441,41 € 1.460,98
5 € 1.340,12 € 1.364,20 € 1.388,28 € 1.407,13
6 € 1.277,93 € 1.300,89 € 1.323,85 € 1.341,83

 

 

UNA TANTUM

L’accordo ha stabilito, a copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dello stesso (17 dicembre 2021) di un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130,00, da erogarsi in due tranches:

  • 70,00 con la retribuzione del mese di marzo 2022;
  • € 60,00 con la retribuzione del mese di luglio 2022.

Si sottolinea che l’una tantum:

  • viene corrisposta agli apprendisti nella misura del 70%, con le medesime decorrenze;
  • è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
  • è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

TRASFERTA

Il valore giornaliero dell’indennità di trasferta è elevato, dal 01.01.2022, ad € 36,75.

 

REPERIBILITA’

Relativamente all’indennità di reperibilità, i valori a decorrere dal 01.01.2022 saranno i seguenti:

  • € 13,65, per la reperibilità 24 ore
  • € 7,35, per la reperibilità 16 ore

 

PERIODO DI PROVA

In caso di assunzione di soggetti percettori l’indennità di disoccupazione Naspi o il reddito di cittadinanza, è data la possibilità al datore di lavoro di aumentare la durata del periodo di prova fino a massimo 3 mesi.

 

FORMAZIONE CONTINUA

Viene previsto il riconoscimento a ciascun lavoratore di 8 ore di formazione da esercitare entro la scadenza del CCNL (31 dicembre 2022) per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l’orario di lavoro.

 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La tipologia contrattuale viene ridefinita in conformità alle previsioni della più recente normativa in materia.

Tra le novità:

  • Si conviene che ai contratti a tempo determinato non trovano applicazione le disposizioni normative che stabiliscono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare gli intervalli temporali tra un contratto a termine ed un altro;
  • Viene ammessa la stipula di contratti a tempo determinato per esigenze di carattere stagionale per la gestione organizzativa di eventi prevedibili e ricorrenti in determinati periodi dell’anno (c.d. punte stagionali), ed il contratto di lavoro stagionale può essere stipulato con durata fino a 6 mesi;
  • In attuazione del disposto normativo che consente alla contrattazione collettiva l’individuazione di nuove specifiche esigenze per l’instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, fino al 30 settembre 2022 vengono individuate ulteriori causali di ricorso al contratto a termine. Pertanto, costituiscono nuove ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato (fatte salva le attività stagionali):
  1. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  2. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  4. esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

I periodi di apprendistato professionalizzante svolti, per una durata pari ad almeno a 12 mesi, presso

più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.

 

DIMISSIONI IRREGOLARI

Nel caso di abbandono da parte del lavoratore del luogo di lavoro senza che lo stesso si ripresenti più e non manifesti entro le 72 ore (3 giorni lavorativi da computarsi dall’ora in cui il lavoratore si

doveva presentare in servizio) le dimissioni (nel rispetto delle procedure telematiche), mettendo di fatto il datore nelle condizioni di dover effettuare un licenziamento per giusta causa, l’azienda è nella facoltà di porre il lavoratore in sospensione non retribuita fino ad un massimo di 6 mesi.

Durante tale periodo di sospensione non retribuita il lavoratore non matura alcun diritto né alcun elemento economico, ivi inclusi quelli indiretti e differiti, fatta salva la sola conservazione del posto. Nell’eventualità in cui il lavoratore rientri in azienda durante il periodo di sospensione ovvero all’esito dello stesso e non dimostri a seguito di un nuovo procedimento disciplinare che l’assenza è stata determinata da fatti indipendenti dalla propria volontà potrà essere licenziato per giusta causa.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.