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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 la Legge n. 234 del 30.12.2021, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2022”.

In considerazione della portata degli interventi contenuti, si riassumono di seguito i principali contenuti in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, riservando ad altro documento l’analisi degli ulteriori provvedimenti.

 

Con la Legge di Bilancio 2022, viene infatti riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, a suo tempo introdotto dal D.lgs. n. 148/2015 in attuazione della Riforma del c.d. Jobs Act.

Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo

  • la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale;
  • l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale;
  • l’aumento della misura dei predetti trattamenti.

 

LAVORATORI BENEFICIARI

La riforma prevede l’estensione dell’utilizzo delle integrazioni salariali:

  • a tutte le tipologie di apprendistato (quindi non più solo agli apprendisti assunti mediante apprendistato professionalizzante);
  • ai lavoratori a domicilio.

Un’ulteriore novità viene introdotta con riferimento al requisito di anzianità che il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali deve possedere. In particolare, per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione e riduzione dell’attività decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della relativa domanda di concessione è pari a 30 giorni (e non più 90 giorni, come previsto per gli interventi fino al 31 dicembre 2021).

 

MISURA DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.

Il valore, unico, del massimale viene fissato annualmente dall’INPS.

 

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Per quanto riguarda il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l’integrazione salariale, rimangono confermate le misure previste dal D.lgs. n. 148/2015 (9%, 12%, 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).

La Legge di Bilancio 2022 prevede una diminuzione della misura del predetto contributo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Precisamente, a decorrere da tale data, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

  • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

TERMINI DI INVIO DEI DATI PER I PAGAMENTI DIRETTI

La Legge di Bilancio 2022 introduce, analogamente alla disciplina prevista per le integrazioni salariali emergenziali, un termine decadenziale per l’invio della documentazione necessaria per il pagamento diretto delle prestazioni.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento:

  • entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore,
  • entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

La Legge di Bilancio 2022 introduce importanti novità riguardo il campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria.

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro:

  • non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, dai Fondi alternativi o dai Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, che contemporaneamente
  • nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Per quanto riguarda le causali che legittimano il ricorso alla CIGS viene ampliato il concetto di “riorganizzazione aziendale”, che viene esteso anche alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento alla causale “contratto di solidarietà” si segnalano modifiche riguardanti i limiti percentuali di riduzione oraria (complessiva ed individuale) dell’attività lavorativa che le aziende

devono rispettare nella stipula dell’accordo aziendale.

Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% (60% fino al 31.12.2021) dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
  • per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31.12.2021) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Per quanto concerne il finanziamento della CIGS è previsto, a carico dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del dipendente.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 è prevista la riduzione dell’aliquota di 0,630 punti percentuali.

 

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE

Per quanto concerne il campo di applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale sono rivolti ai datori di lavoro che:

  • non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO);
  • occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021).

I Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. In assenza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

 

FONDI DI SOLIDARIETA’ ALTERNATIVI e FONDI TERRITORIALI TN E BZ

La Legge di Bilancio 2022 interviene sul funzionamento del sistema dei Fondi di solidarietà alternativi (settore artigianato – FSBA – e della somministrazione) e territoriali per le provincie autonome di Trento e Bolzano estendendone, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà alternativi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

 

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

La Legge di Bilancio 2022 estende il campo di applicazione del FIS.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che:

  • occupano almeno un dipendente (più di cinque dipendenti fino al 31 dicembre 2021);
  • appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO).
  • non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

Con riferimento alle prestazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • l’assegno ordinario assume la nuova denominazione di “Assegno di integrazione salariale”
  • viene eliminata la prestazione “Assegno di solidarietà”, prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei dipendenti da datori di lavoro che stipulano accordi collettivi aziendali di riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti collettivi.

L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

  • 13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • 26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Per quanto concerne il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo ordinario nella misura dello:

  • 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
  • 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti;
  • un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro connesso all’utilizzo dell’assegno di integrazione salariale pari al 4% della retribuzione persa.

A decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, sono previste riduzioni dell’aliquota di contribuzione.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

distinti saluti.