Skip to main content

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 la Legge n. 234 del 30.12.2021, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2022”.

In considerazione della portata degli interventi contenuti, si riassumono di seguito i principali contenuti in materia fiscale, riservando ad altro documento l’analisi degli ulteriori provvedimenti.

 

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022

(commi da 2 a 7)

La Legge di Bilancio 2022 introduce, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, la norma:

  • riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
  • rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
  • apporta novità alla disciplina del trattamento integrativo;
  • dispone la soppressione dell’ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.

Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo d’imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio 2022. È, tuttavia, evidente che la piena attuazione della riforma richiede un intervento di prassi amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.

 

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito Aliquota Irpef ATTUALE
Fino a 15.000 € 23%
Oltre 15.000 € e fino a 28.000 € 25%
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 € 35%
Oltre 50.000 € 43%

 

ALTRE DETRAZIONI

L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:

Reddito complessivo Detrazione spettante
Pari o inferiore a € 15.000 € 1.880
Maggiore di € 15.000 e fino a € 28.000 € 1.910 + € 1.190 * (€ 28.000 – Reddito complessivo)

€ 13.000

Maggiore di € 28.000 e fino a € 50.000 € 1.910 * (€ 50.000 – Reddito complessivo)

€ 22.000

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2022 interviene confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo qualora la somma di:

  • detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari)
  • altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
  • detrazioni per oneri (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari, per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, detrazione su spese mediche, detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),

deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

In questa ipotesi, il trattamento è

  • riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200 annui,
  • determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda

Rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

ULTERIORE DETRAZIONE

Con effetto dal periodo d’imposta 2022, l’ulteriore detrazione è soppressa.

 

LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI

(comma 72)

Viene elevato, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante Modello F24.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOCIETÀ E FEDERAZIONI SPORTIVE

(commi 923 e 924)

È disposta, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020,

la sospensione dei termini relativi:

  • ai versamenti di ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973 (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  • ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi sopra richiamati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

  • in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di uguale importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi.

I versamenti relativi a dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

distinti saluti.