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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 la Legge n. 197 del 29.12.2022, contenente “Bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2023”.

In considerazione della portata degli interventi contenuti, si riassumono di seguito i principali contenuti in materia fiscale e di lavoro, riservando ad altro documento l’analisi degli ulteriori provvedimenti.

 

Comma Contenuto
58 – 62 DETASSAZIONE DELLE MANCE

Le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici” (c.d. mance), riversate a favore di lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, costituiscano reddito di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

–          sono soggette ad un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;

–          sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;

–          concorrano alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

63 RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI

Viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare:

–          sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, come definiti dagli specifici accordi collettivi aziendali o territoriali;

–          sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 3.000 euro (4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Tale misura trova applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 euro.

281 ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, viene previsto un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, nella seguente misura:

–          3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923

–          2%, se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra € 1.923 ed € 2.692

L’esonero trova applicazione anche sulla 13ma mensilità, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

294 – 296,

299

INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Viene introdotto, a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, un esonero dal versamento nella misura del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’incentivo è riconosciuto:

–          per un periodo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;

–           per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purché avvenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L’esonero è alternativo a quello già previsto dall’articolo 8 del DL n. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza, che prevede uno sgravio contributivo modulato sull’importo del valore del reddito di cittadinanza residuo in capo al lavoratore percettore.

Essendo l’esonero soggetto al regime c.d. “de minimis”, per la fruibilità dello stesso, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.

297, 299 INCENTIVI ASSUNZIONI UNDER 36

Viene esteso alle assunzioni di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti nel biennio 2021-2022 (ma la cui applicazione risulta sospesa dal 01.07.2022).

L’esonero in trattazione sarà pertanto riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nell’anno 2023 e relative a soggetti che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero spetta:

–          nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile;

–          per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Essendo l’esonero soggetto al regime c.d. “de minimis”, per la fruibilità dello stesso, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.

298, 299 INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE SVANTAGGIATE

Viene esteso alle assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti nel biennio 2021-2022 (ma la cui applicazione risulta sospesa dal 01.07.2022).

L’esonero in trattazione sarà riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

–          donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

–          donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

–          donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

–           donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Ricorrendo le condizioni soggettive della lavoratrice, l’esonero spetta:

–          nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) nel limite massimo di € 8.000 annui, riparametrati e applicati su base mensile;

–          per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Essendo l’esonero soggetto al regime c.d. “de minimis”, per la fruibilità dello stesso, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.

306 PROROGA LAVORO AGILE PER I SOLI LAVORATORI “FRAGILI”

Viene prorogato al 31 marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”.

La Legge di Bilancio prevede che, per tali soggetti, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Rispetto alla precedente formulazione, in vigore sino al 31.12.2022, viene ridotta la platea di lavoratori “fragili” potenziali beneficiari e viene eliminato il diritto al lavoro agile ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14.

342 – 354 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI – PrestO

Con riferimento ai contratti di prestazione occasionale PrestO (ex voucher) vengono apportate le seguenti modifiche:

Importo erogabile

Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta invece confermato a € 5.000 il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Requisiti soggettivi dell’utilizzatore

Viene modificato il limite dimensionale del datore di lavoro che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali: possono farvi ora ricorso infatti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il limite viene, quindi, esteso da 5 a 10 lavoratori.

Alberghi e turismo

Stante l’ampliamento del limite dimensionale previsto per la generalità delle imprese, anche le aziende alberghiere e strutture ricettive operanti nel settore turistico che occupano fino a 10 (e non più 8) lavoratori subordinati a tempo indeterminato potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale.

Settore agricolo

Viene particolarmente innovata la disciplina delle prestazioni occasionali nel settore agricolo mediante la previsione, sperimentale per il biennio 2023 – 2024, che consente ricorso a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate per ciascun lavoratore nelle aziende fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato.

Viene inoltre:

–          estensa la platea di soggetti che possono prestare attività occasionale nel settore

–          innalzata la retribuzione oraria minima a € 9,00, con deroga ai contratti collettivi per l’individuazione della tariffa oraria applicabile

–          introdotta una specifica gestione amministrativa che prevede una comunicazione di inizio rapporto occasionale al centro per l’impiego e l’iscrizione del lavoratore sul libro unico del lavoro

–          introdotto uno specifico regime sanzionatorio in caso di superamento dei limiti di utilizzo o di adibizione all’attività di soggetti diversi da quelli che possono erogare prestazioni occasionali

359 CONGEDO PARENTALE

Viene previsto un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale, commisurata sulla retribuzione, dal 30 all’80%:

–          in alternativa tra i genitori,

–          per la durata massima di un mese

–          da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nel caso di adozione o affidamento

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.