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L’art. 5 della Legge n. 162/2021 ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano la certificazione della parità di genere.

In data 27 dicembre 2022 è stata pubblicata dall’INPS la prassi per l’effettivo riconoscimento e l’effettiva fruizione dell’esonero, secondo i criteri e le modalità definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro del 20 ottobre 2022.

 

CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE

In premessa, preme ricordare che la certificazione della parità di genere può essere rilasciata esclusivamente da Enti appositamente accreditati presso il Ministero, il cui elenco è consultabile all’indirizzo https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.

La certificazione della parità di genere è volta ad attestare il rispetto dei criteri, delle prescrizioni tecniche e degli elementi funzionali nelle aziende in ottemperanza alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (una sorta di certificazione ISO sul tema della parità).

 

MISURA DELL’ESONERO

A decorrere dal 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere, è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura dell’1%, entro il limite massimo di 50.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Il beneficio è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.

L’incentivo non rientra nel novero degli Aiuti di Stato, e pertanto non è soggetto al regime de minimis.

 

CONDIZIONI DI ACCESSO

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle

norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, cui è subordinato il rilascio del DURC;

  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.lgs. n. 198/2006.
  • Per le sole aziende che occupino più di 50 dipendenti, alla corretta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile;

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell’ammissione all’esonero, le aziende del settore privato in possesso della certificazione di

genere inoltrano, in via telematica, apposita istanza all’INPS indicando:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere
  • l’aliquota datoriale media stimata inerente al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere;
  • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere

 

Per fruire del beneficio relativamente all’anno 2022, le aziende in possesso della certificazione di genere potranno inoltrare le istanze entro il 15 febbraio 2023.

Per le successive annualità l’INPS si è invece riservata di fornire ulteriori indicazioni.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.