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È stato sottoscritto tra le parti sociali l’accordo del 03.05.2022, di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende del settore edilizia artigianato, che avrà validità, retroattiva, dal 01.01.2019 al 31.12.2022.

Questi i principali contenuti:

 

AUMENTI RETRIBUTIVI

Sono previste n. 2 tranche di aumento salariale, alle date del 01.05.2022 e 01.07.2023.

Livelli Aumenti dal 01.05.22 Aumenti dal 01.09.22 TOTALE
A Super € 61,22 € 40,81 € 102,03
A € 57,06 € 38,04 € 95,10
B € 52,16 € 34,77 € 86,93
C Super € 49,89 € 33,26 € 83,15
C € 47,60 € 31,74 € 79,34
D € 45,00 € 30,00 € 75,00
E € 42,62 € 28,41 € 71,03
F € 40,04 € 26,69 € 66,73

 

Questi i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:

Livelli Minimi al 30.04.22 Minimi dal 01.05.22 Minimi dal 01.09.22
A Super € 1.931,51 € 1.992,73 € 2.033,54
A € 1.800,34 € 1.857,40 € 1.895,44
B € 1.645,64 € 1.697,80 € 1.732,57
C Super € 1.574,12 € 1.624,01 € 1.657,27
C € 1.501,88 € 1.549,48 € 1.581,22
D € 1.419,71 € 1.464,71 € 1.494,71
E € 1.344,47 € 1.387,09 € 1.415,50
F € 1.263,24 € 1.303,28 € 1.329,97

 

UNA TANTUM

L’accordo ha stabilito, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, la corresponsione, ai soli lavoratori in forza alla data del 03 maggio 2022, di un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150,00 euro, da erogarsi in due tranches di pari importo:

  • 75,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022;
  • 75,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

A proposito della suddetta somma una tantum si sottolinea che:

  • viene corrisposta agli apprendisti nella misura del 70% (105,00 euro), con le medesime decorrenze;
  • è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
  • è stata determinata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva degli stessi;
  • viene esclusa dalla base di calcolo del TFR;
  • è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

 

BILATERALITA’

Le Parti recepiscono l’Accordo interconfederale del 17 dicembre 2021. Pertanto con decorrenza dal 01.05.2022 la contribuzione all’Ente Bilaterale aumenta ad € 11,65 euro mensili (per 12 mensilità), rispetto ai precedenti € 7,65.

 

MALATTIA

Ai lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapie salvavita (certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle AA.SS.LL.) viene riconosciuto un periodo di comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.

 

PATERNITA’

Viene recepita la più recente normativa in materia, con il riconoscimento per i lavoratori padri del congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) e facoltativo (1 giorno).

 

FORMAZIONE CONTINUA

È previsto il riconoscimento a ciascun lavoratore di 8 ore di formazione da esercitare entro il 31 dicembre 2022 per percorsi di alfabetizzazione digitale da effettuare durante l’orario di lavoro.

 

CONTRATTO A TERMINE

La disciplina dell’istituto viene aggiornata ed adeguata alla più recente normativa in materia, mediante un integrale richiamo al disposto del D. Lgs. 81/2015.

In tema di affiancamento, nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, viene ammesso un periodo di compresenza tra lavoratore sostituito e sostituto della durata massima di 90 giorni di calendario, sia prima

che inizi l’assenza sia successivamente al rientro del sostituito).

In tema di limiti quantitativi l’accordo di rinnovo dispone che:

  • nelle imprese da 0 a 5 dipendenti è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine;
  • nelle imprese da 6 a 18 dipendenti è consentita l’assunzione di 1 lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza;
  • nelle imprese da 19 dipendenti in poi è consentita l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato nella misura del 35% del personale in forza.

Quanto agli intervalli temporali, se ne conviene l’assenza tra un contratto a termine ed un altro con il medesimo lavoratore.

Quanto alla stagionalità, vanno considerate stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, all’approvvigionamento di materie prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.

Nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima è fissata in 5 mesi annui.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.