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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2023 il DPCM 27 settembre 2023, che definisce la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri, per il triennio 2023-2025, per lavoro stagionale, non stagionale e autonomo.

I termini per la presentazione telematica delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote fissate decorrono dall’1, dal 3 e dall’11 dicembre 2023, in base alla tipologia di ingresso, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. Per il lavoro domestico il click day parte il 4 dicembre 2023.

Il suddetto DPCM autorizza l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e di lavoro autonomo, delle seguenti quote:

  • 000 unità per il 2023;
  • 000 unità per il 2024;
  • 000 unità per il 2025.

 

LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE

Il DPCM autorizza, nell’ambito delle quote massime, l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici e di lavoro autonomo, di:

  1. 450 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  2. 950 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  3. 450 cittadini stranieri residenti all’estero per il 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l’Italia, entro le seguenti unità:

  • 000 per il 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
  • 500 per il 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
  • 000 per il 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.

Sempre nell’ambito delle quote autorizzate per lavoro non stagionale e autonomo (53.450 unità per l’anno 2023), sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione, i seguenti lavoratori subordinati non stagionali:

  • 000 unità, per ogni anno 2023, 2024 e 2024, di cittadini provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia- Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 000 unità per il 2023, 20.000 unità per il 2024 e 28.000 unità per il 2025 di cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

È inoltre consentito l’ingresso in Italia, sempre nell’ambito delle quote, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dei seguenti soggetti:

  • 100 unità (90 lavoratori subordinati e 10 lavoratori autonomi) per ogni anno del triennio 2023, 2024 e 2025 di lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
  • 200 unità (180 lavoratori subordinati e 20 lavoratori autonomi) per ogni anno del triennio 2023, 2024 e 2025 di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
  • 500 unità per ogni anno del triennio 2023, 2024 e 2025 di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria

Nell’ambito delle quote è autorizzata anche la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, nelle seguenti misure:

  • Alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno per lavoro stagionale sono riservate 4.000 quote nel 2023 e 2024, 5.000 nel 2025;
  • Alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’UE sono riservate 100 quote per ciascun anno del triennio;
  • Alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’UE sono riservate 50 quote per ciascun anno del triennio.

 

LAVORO AUTONOMO

Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito delle quote indicate, di 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
  2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal DI n. 850/2011;
  4. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal DI n. 850/2011;
  5. cittadini stranieri che intendono costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

 

LAVORO STAGIONALE

Il DPCM autorizza l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di lavoratori stranieri entro le seguenti quote:

  • 550 unità per il 2023;
  • 050 unità per il 2024;
  • 550 unità per il 2025

Le suddette quote riguardano i cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina, residenti all’estero.

Nell’ambito delle medesime quote, per ciascun anno, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale i seguenti soggetti:

  • 000 unità per il 2023, 12.000 unità per il 2024 e 14.000 unità per il 2025 di lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 500 unità per il 2023, 3.000 unità per il 2024 e 3.500 unità per il 2025 di lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari;
  • 50 unità di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito

Nell’ambito delle medesime quote è riservata una quota di 2.000 unità all’anno per i lavoratori stranieri che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

INVIO DELLE DOMANDE

Per il 2023 i termini per la presentazione telematica delle richieste di nulla osta decorrono:

  1. dalle ore 9,00 del 1° dicembre 2023fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per gli ingressi di lavoro subordinato o autonomo riservati ai cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia- Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
  2. dalle ore 9,00 del 3 dicembre 2023fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per le ulteriori quote di ingresso riservate al lavoro autonomo o subordinato.
  3. dalle ore 9,00 dell’11 dicembre 2023fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per gli ingressi riservati al lavoro stagionale.

Infine una recente indicazione, in fase di conferma da parte del Ministero, indica nel 04 dicembre 2023 l’inizio dei termini di presentazione per le domande riservate al personale domestico e addetto all’assistenza familiare.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per gli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la citata ripartizione per ambiti, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, qualora il Ministero del lavoro rilevi quote significative non utilizzate, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Resta comunque fermo il limite massimo complessivo di ingressi prestabiliti.

Con apposita circolare congiunta dei ministeri interessati verrà indicata la documentazione necessaria per dimostrare, da parte del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero, di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del Testo unico per l’immigrazione.

Si ricorda che, per indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende, alternativamente:

  • assenza di riscontro, da parte del Centro per l’impiego, circa l’individuazione di uno o più lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
  • non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro prima della richiesta di nulla osta, ad esito dell’attività di selezione del personale inviato dal Centro per l’impiego;
  • mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori inviati dal Centro per l’impiego al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego.

La sussistenza di tali requisiti è autocertificata dal datore di lavoro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.