Skip to main content
  • [1] VERBALE DI STIPULA

  • [2] ART. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

  • [3] ART. 2 – SISTEMA DI INFORMAZIONE – APPALTI E SUBAPPALTI

  • [4] ART. 3 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

  • [5] ART. 4 – ACCANTONAMENTI – CONTRIBUZIONE CASSA EDILE – NORMA PREMIALE

  • [6] ART. 5 – POLITICHE DI ACCOGLIENZA

  • [7] ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – RIPOSI ANNUI

  • [8] ART. 7 – INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE/PREMIO DI PRODUZIONE

  • [9] ART. 8 – REPERIBILITÀ

  • [10] ART. 9 – TRASFERTA

  • [11] ART. 10 – MENSA

  • [12] ART. 11 – TRASPORTO

  • [13] ART. 12 – MULTE E TRATTENUTE

  • [14] ART. 13 – FERIE

  • [15] ART. 14 – ENTI BILATERALI

  • [16] ART. 15 – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: RLS, RLST

  • [17] ART. 16 – LAVORO A TEMPO DETERMINATO

  • [18] ART. 17 – INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO

  • [19] ART. 18 – QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE

  • [20] ART. 19 – TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

  • [21] ART. 20 – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

  • [22] ART. 21 – IGIENE E SANITÀ

  • [23] ART. 22 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

  • [24] ART. 23 – WELFARE

  • [25] ART. 24 – INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

  • [26] ART. 25 – VALIDITÀ, DECORRENZA, DURATA

 

 

Verbale di stipula

In Ferrara il 27 luglio 2023 tra ANCE EMILlA Area Centro, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA COSTRUZIONI) Confartigianato di Ferrara, Legacoop Estense di Ferrara, Confcooperative della Provincia di Ferrara, AGCI Emilia Romagna e FENEAL-UIL di Ferrara, FILCA-CISL di Ferrara, FILLEA-CGlL di Ferrara,

 

Visti:

I vigenti CCNL di settore convengono di sottoscrivere il presente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico da valere nella provincia di Ferrara per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile aventi le caratteristiche di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, e per i lavoratori da esse dipendenti.

 

PREMESSA

Le OO.PP. e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara attribuiscono notevole importanza ai rinnovi contrattuali nel settore delle costruzioni Le parti sociali, confermano la validità degli accordi nazionali e si impegnano in tempi rapidi ad adeguare le specifiche norme della contrattazione territoriale a quanto eventualmente sancito nei CCNL.

Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara intende valorizzare il secondo livello contrattuale al fine di renderlo esigibile all’intera platea dei lavoratori edili che operano nella provincia di Ferrara.

Occorre in questa fase, non fermarsi solo all’aspetto salariale, che è pure importante, ma questo quadro richiede alle Parti Sociali più incisività e costanza per promuovere politiche attive per un rilancio qualitativo del comparto edile che solo attraverso accordi tra le parti si potranno avere.

In un quadro dove indistintamente la crisi ha duramente colpito lavoratori ed imprese, una buona riuscita della contrattazione territoriale diventa strumento fondamentale per la tenuta della coesione sociale.

Bisogna pertanto, attivare politiche anticicliche tra Federazioni Sindacali di settore, Associazioni Imprenditoriali e Pubbliche Istituzioni per sostenere il settore ma soprattutto per rilanciare e sostenere lo sviluppo ed il completamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche nel nostro territorio

Il Contratto Integrativo Provinciale d: Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara deve essere uno strumento quadro, utile ad intervenire oltre che su questioni salariali e norme contrattuali anche su linee guida sulle quali sviluppare relazioni tra le parli e consolidare le politiche concertative per il settore.

 

ART. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

Al fine della salvaguardia del lavoro e dell’occupazione le Parti procederanno:

– Ad incontri periodici per fare il quadro della situazione economica/occupazionale del settore;

– A mantenere costante il confronto congiunto (Imprenditori-Sindacati) con le Stazioni appaltanti per aggiornare e approfondite la situazione degli appalti pubblici e privali, come previsto dal Protocollo appalti del 18/06/2012 e precedenti che ne governano la gestione anche con riferimento alla normativa vigente in materia di DOL e DURC di Congruità.

– Ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi o mancanza di lavoro, d’intesa con le Aziende, un confronto con le Organizzazioni Sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile soluzione;

– A garantire forme di solidarietà

 

Al fine di incentivare l’inserimento di giovani nel settore edile e cosi concorrere a garantire la sostituzione dei lavoratori che fuoriescono dal settore, le Parti si impegnano a riconoscere per le Aziende che attingono ai corsi per neo assunti di Edilform Estense sgravi presso la Cassa Edile di Ferrara, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Cassa stessa.

 

ART. 2 – SISTEMA DI INFORMAZIONE – APPALTI E SUBAPPALTI

Le Parti, nello spirito della premessa, assumono il livello dell’informazione come centrale, per garantire quella continuità di rapporti utili ad intervenire su tutti i processi di cui il settore necessita.

Più propriamente, per quanto attiene la conoscenza dell’evoluzione del settore delle costruzioni nella nostra Provincia, le parti si avvarranno dei dati e delle elaborazioni effettuate dalla Cassa Edile di Ferrara.

Allo scopo di monitorare costantemente e tempestivamente l’evoluzione del settore delle costruzioni le parti si impegnano, entro la valenza del prossimo rinnovo del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nel territorio della Provincia di Ferrara, a riorganizzare Fattività dell’osservatorio territoriale paritetico dell’edilizia.

 

ART. 3 – QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Le Parti convengono che sia necessaria un’azione comune in modo tale da favorire l’emersione del lavoro irregolare; a tal fine le parli si impegnano reciprocamente al recepimento e all’approfondimento delle normative legali e contrattuali in materia di regolarità contributiva.

Le imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore all’orario contrattuale di ogni singolo lavoratore sono tenute ad assolvere gli accantonamenti e le contribuzioni previste dal c.i.p.l. In vigore, su un imponibile Cassa Edile commisurato al numero di ore settimanali non inferiore all’orario previsto nel contratto individuale di assunzione.

Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS/INAIL, dall’art. 29 comma 1 del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244. convertito dalla Legge dell’8 agosto 1995, n. 341.

 

ART. 4 – ACCANTONAMENTI – CONTRIBUZIONE CASSA EDILE – NORMA PREMIALE

  1. Accantonamenti

Con decorrenza dall’anno edile avente inizio al 1 gennaio 2025 l’accantonamento presso la Cassa Edile di Ferrara è destinato alla gratifica natalizia in favore degli operai e la relativa aliquota lorda viene stabilità nella misura del 10%. L’aliquota predetta deve essere applicata sugli elementi della retribuzione imponibile Cassa Edile corrispondente a tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate nonché sulle ore di festività e di assenza per ferie e riposi annui.

L’aliquota è inoltre applicata alla retribuzione virtuale relativa ai periodi di assenza non retribuiti diversi da quelli ammessi dalle disposizioni nazionali, ciò in analogia ai criteri stabiliti dall’art. 29 comma 1, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n 244 convertito dalla Legge dell’8 agosto 1995, n. 341, nonché nel rispetto dei regolamenti nazionali.

L’accantonamento deve essere versalo dalle Imprese alla Cassa Edile al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dai regolamenti nazionali, corrispondente a un’aliquota netta effettiva pari all’8%.

La Cassa Edile provvede ad effettuare il pagamento delle somme effettivamente versate e corrispondenti all’accantonamento netto ai lavoratori una volta all’anno, entro il 25 dicembre di ogni anno.

Il pagamento anticipato da parte della Cassa Edile delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto d’iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, per decesso dell’assistito. per passaggio dell’iscritto ad un datore di lavoro che non aderisce alla Cassa Edile, per espatrio dell’Iscritto, per cessazione definitiva dell’attività lavorativa dell’iscritto (art. 4 dello statuto della Cassa Edile) o in base alle ulteriori condizioni stabilite dal consiglio della Cassa Edile, a richiesta dell’interessato.

Il credito del lavoratore per gratifica natalizia si intende pienamente soddisfatto con la corresponsione degli importi di effettiva competenza della Cassa Edile, tenendo altresì conto di quelli da lui comunque percepiti in luogo dell’aliquota di accantonamento per effetto della Cassa Integrazione Guadagni, nonché di altri trattamenti erogati dall’lnps e dall’lnail.

 

  1. Contribuzione cassa edile

Con decorrenza dall’anno edile avente Inizio al 1 gennaio 2025 i contributi Cassa Edile devono essere versati dalle imprese nelle misure di cui alla tabella seguente:

Voce A carico datori di lavoro A carico operai Totale
Contributo istituzionale Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
A.P.E. 3,01% 0,00% 3,01%
Edilform Estense per formazione 0,50% 0,00% 0,50%
Edilform Estense per sicurezza 0,50% 0,00% 0,50%
RLST* 0,36% 0,00% 0,36%
Malattia/infortunio, carenza e prestazioni varie 0,93% 0,00% 0,93%

* Contributo non dovuto in caso di presenza di RLS aziendale (efr art. 15).

 

Le percentuali di cui sopra si calcolano sull’imponibile Cassa Edile cosi determinato: elementi della retribuzione degli operai:

  1. a) paga base di fatto.
  2. b) ex indennità di contingenza,
  3. c) indennità territoriale di settore,

 

  1. d) E.D.R.,

moltiplicati per le ore ordinarie nonché sulle ore di festività e di assenza per ferie e riposi annui.

Le percentuali sono, inoltre, applicate alla retribuzione virtuale relativa ai periodi di assenza non retribuiti diversi da quelli ammessi dalle disposizioni nazionali, ciò in analogia ai criteri stabiliti dall’art. 29 comma 1, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla Legge dell’8 agosto 1995, n. 341 nonché nel rispetto dei regolamenti nazionali.

Limitatamente alle aliquote contributive per la previdenza complementare, per il finanziamento del Fondo SANEDIL, del Fondo Prepensionamenti e del Fondo per l’incentivo dell’occupazione giovanile, si applicano gli accordi nazionali già in essere alla data di sottoscrizione del contratto integrativo provinciale, nonché i relativi regolamenti di attuazione, che si considerano qui recepiti.

 

  1. Denunce mensili alla cassa edile

L’impresa deve far pervenire alla Cassa Edile di Ferrara la denuncia mensile MUT entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello a cui la denuncia di riferisce.

Il mancato invio entro il 15° giorno successivo al termine previsto per l’invio della denuncia anche se già versata comporta la segnalazione di impresa irregolare alla BNI (Banca Nazionale Irregolari), con conseguente rilascio di certificato DURC negativo In caso di richiesta.

Il versamento dell’Importo totale relativo alla denuncia mensile deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello a cui la denuncia si riferisce.

Sugli importi versati dopo tale termine saranno applicati gli interessi di mora.

 

  1. Riduzione contributiva por lo imprese regolari

4.1. Definizioni

Con effetti dall’anno edile 2022 – 2023 è disposta una riduzione contributiva dell’aliquota di Cassa Edile, sotto forma di restituzione di una parte della contribuzione versata, in misura specifica per le imprese che:

– abbiano anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile di Ferrara di almeno 5 anni edili continuativi

– abbiano denunciato per ogni dipendente operaio un numero di ore lavorate non inferiore a quello contrattuale, salve le causali di assenza previste dall’art. 29 della Legge n. 341/1995 e dai suoi provvedimenti di attuazione, e siano regolari nei versamenti di contributi o accantonamenti di Cassa Edile:

– risultino ancora iscritte in Cassa Edile al momento della liquidazione della riduzione contributiva;

– siano in regola con le disposizioni relative all’erogazione dell’E.V R. per gli effetti di cui all’articolo 5 dell’accordo territoriale 5 aprile 2023;

– non abbiano pendenze contributive scadute in Cassa Edile alla data di liquidazione della riduzione contributiva.

 

4.2. Ambito di applicazione

La riduzione contributiva Cassa Edile è stabilita per le imprese regolari di cui al punto 4.1:

  1. a) continuativamente iscritte alla Cassa Edile di Ferrara per almeno cinque anni edili, incluso l’ultimo anno edile concluso alla data di applicazione della riduzione contributiva, e
  2. b) che abbiano mantenuto attiva la posizione in Cassa Edile, versando la contribuzione per almeno sei mesi, anche non continuativi nel corso dell’ultimo anno edile concluso alla data di erogazione della riduzione contributiva, e
  3. c) che risultino correntemente iscritte in Cassa Edile alla data di erogazione della riduzione contributiva.

 

4.3. Misura della riduzione contributiva

La riduzione contributiva è alternativamente stabilita:

  1. a) nella misura 1.00% della massa salari, per la generalità delle imprese in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.2 compresi,

oppure

  1. b) nella misura 1,50% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.2 compresi, e con un’anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno 8 anni, incluso l’ultimo anno edile concluso alla data di erogazione della riduzione contributiva.

oppure

  1. c) nella misura 2.00% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.2 compresi, e con un’anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno 10 anni, incluso l’ultimo anno edile concluso alla data di erogazione della riduzione contributiva.

Nel corso dell’anno edile il pagamento della contribuzione alla Cassa Edile avviene in misura piena. Al termine dell’anno edile, la Cassa verifica la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della riduzione contributiva, nonché la misura effettiva spettante, ed entro il mese di maggio dell’anno successivo all’anno edile oggetto di agevolazione provvedere all’effettuazione del rimborso in favore delle imprese regolari.

Gli oneri relativi alla riduzione contributiva sono a carico del Fondo Premialità e Servizi.

  1. Fondo premialità e servizi a favore delle imprese regolari.

Viene costituito il Fondo Premialità e Servizi (EPS.) in favore delle imprese regolari. Il fondo sarà finanziato come precisato al punto 7.

 

  1. Fondo Prestazioni straordinarie ai lavoratori.

Viene costituito il Fondo Prestazioni Straordinarie ai Lavoratori (F.P S.L ) in favore dei lavoratori operai delle imprese edili iscritti in Cassa.

 

  1. Finanziamento dei fondi

I fondi di cui ai paragrafi 5 e 6 saranno alimentati dall’eventuale avanzo di bilancio della gestione caratteristica della Cassa Edile di Ferrara, come di seguito determinato.

Utile di esercizio meno ripristino del fondo Malattia/infortunio carenza e prestazioni varie e meno ripristino del fondo attività sviluppo e promozione.

La rimanente parte sarà cosi suddivisa 90% destinato al Fondo Premialità e Servizi (E.P.S.) e il rimanente 10% al Fondo Prestazioni Straordinarie ai Lavoratori (F.P.S.L.).

 

  1. Norma di salvaguardia

Nel caso la capienza del Fondo Premialità e Servizi (F.P.S.) non sia sufficiente a garantire la riduzione contributiva in favore delle imprese regolari nelle misure di cui al paragrafo 4.3, la Cassa Edile riproporzionerà le riduzioni contributive spettanti.

Entro il mese di maggio di ogni anno, le parti sociali si incontreranno per le verifiche di consistenza dei fondi.

 

ART. 5 – POLITICHE DI ACCOGLIENZA

Le Parti condividono l’importanza dell’integrazione lavoro/accoglienza. Con l’obiettivo condiviso di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Ferrara, ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non. all’operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda e per una soia volta all’anno, in aggiunta a quanto previsto dai CCNL vigenti in materia di ferie, un periodo di aspettativa massimo di tre settimane non retribuite, in subordine alla massima fruizione delle ferie prevista per legge e per CCNL, per motivi personali o familiari atti a raggiungere il proprio paese di origine.

Tale aspettativa non retribuita, può essere richiesta nell’arco dell’anno solare, preferibilmente nei periodi luglio/agosto – dicembre/gennaio. tenendo conto delle esigenze produttive e aziendali.

Le Parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l’accoglienza dei lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Ferrara

 

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO – RIPOSI ANNUI

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile.

L’orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in 5 giorni per tutto il periodo dell’anno, fatta salva la possibilità di ripartirlo su sei giornate, dal Lunedi al Sabato.

alle condizioni previste dai CCNL. In deroga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell’ arco dell’intero anno, è data la possibilità all’impresa, d’intesa con le organizzazioni sindacali provinciali firmatane, di superare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e settembre, con retribuzione a regime normale, fatto salvo quanto previsto dal vigente CCNL in materia di recuperi.

Viene confermato che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite per gli operai, gli impiegati, e gli apprendisti è pari a 96 ore.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2025 la maturazione dei riposi previsti dal primo comma di questo articolo si intenderà avvenuta in ragione di tanti dodicesimi di 96 ore quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’impresa con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Si computano come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell’azienda e sarà da questa erogato al dipendente in occasione del godimento dei permessi medesimi.

Premesso che I obiettivo condiviso è favorire la loro effettiva fruizione, qualora, entro il 30 giugno di ogni anno successivo all’anno di maturazione il lavoratore non abbia goduto in tutto o in parte dei riposi individuali, l’impresa provvederà a corrispondergli un importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse goduto dei riposi.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l’impresa erogherà l’importo corrispondente alla retribuzione relativa alle ore dei permessi di cui al presente articolo maturate e non godute, e tratterrà sulle competenze del lavoratore un importo uguale alla retribuzione corrisposte per le ore dei riposi stessi che eventualmente fossero state godute ma non maturate.

Agli effetti dei commi precedenti, la retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento economico per i permessi, sarà quella vigente al momento della corresponsione. Con la firma del presente accordo di rinnovo le Parli concordano che nei cantieri della Provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le OO.SS. territoriali, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali attraverso un utilizzo collettivo dei riposi annui.

 

ART. 7 – INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE/PREMIO DI PRODUZIONE

L’indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono confermati nelle seguenti misure:

LIVELLI IMPORTO (Euro)
Ottavo 497,93
Settimo 378,29
Sesto 346,34
Quinto 287,50
Quarto 267,66
Terzo 248,83
Secondo 224,54
Primo 193,35

 

ART. 8 – REPERIBILITÀ

La reperibilità è una modalità complementare di svolgimento della prestazione lavorativa che si aggiunge a quella ordinaria, per un periodo prefissato, di norma non superiore a cinque mesi per anno civile, per far fronte ad esigenze della produzione non programmabili.

Per le attività ordinarie e caratteristiche dell’impresa per le quali la reperibilità costituisca un normale strumento di gestione della produzione, si ricorrerà a regolamentazioni specifiche.

Per l’attuazione dell’istituto, il datore di lavoro invierà apposita comunicazione alle parti sociali firmatarie del contratto integrativo provinciale e provvederà a regolamentare le condizioni di applicazioni con accordo avente perimetro di applicazione aziendale, sulla base dei seguenti principi:

1) Le ore in cui il lavoratore è a disposizione in regime di reperibilità non sono da considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale II lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l’esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dall’azienda.

2) La reperibilità potrà essere organizzata secondo le seguenti articolazioni

  1. a) Giornaliera
  2. b) Settimanale

Nel caso di organizzazione settimanale, i turni di reperibilità non supereranno, di regola, i 14 giorni (due settimane) per singolo dipendente interessato, per non più di due sabati e due domeniche in media nel corso di ogni mese

3) Il lavoratore in reperibilità dovrà essere incaricato per iscritto Nessun lavoratore può rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità, salvo giustificato e comprovato motivo di impedimento.

4) In caso di chiamata, il lavoratore è tenuto ad attivarsi immediatamente pei far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo – in modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata – e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove non sia possibile rispettare il termina ordinario per ragioni oggettive (a titolo esemplificativo: distanza dal luogo di intervento, parziale impraticabilità delle strade, etc.).

5) Al lavoratore che non risponde alla chiamata o che non prende servizio in seguito ad essa, verrà decurtata l’indennità di reperibilità per l’intera giornata. In tal caso il lavoratore sarà altresì tenuto, anche ai fini disciplinari, a documentare l’oggettiva impossibilità di rispondere alia chiamata o di presentarsi nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

6) Resta inteso che il lavoro afferente agli interventi a seguito di chiamata sarà retribuito con le maggiorazioni relative al lavoro notturno e/o festivo, ricorrendone i casi, cosi come previsto dal CCNL.

7) Alle ore di lavoro effettivamente svolte eccedenti le 40, verranno applicate le maggiorazioni per lavoro straordinario.

8) Per le prestazioni lavorative in seguito a chiamata comprese fra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino successivo, il lavoratore avrà diritto ad un riposo di 8 ore che decorrerà dalla conclusione dell’intervento. Le ore di lavoro svolte in seguito a chiamata successivamente alle 0.00 del mattino vengono sommate a quelle svolte in regime di normale orano di lavoro nella medesima giornata, ciò anche ai fini della disciplina dell’erario di lavoro.

9) In caso di interventi di breve durata (fino a 2 ore), qualora gli stessi abbiano termine in prossimità dell’inizio dell’orario normale di lavoro giornaliero, al lavoratore potrà essere richiesto di prestare la propria attività fino al termine dell’orario normale di lavoro. In caso di durata della prestazione lavorativa a seguito di chiamata inferiore alle 2 ore di lavoro, al lavoratore verrà comunque erogata la retribuzione corrispondente a due ore di lavoro ordinario.

10) Qualora al termine della giornata lavorativa, sommando le ore di lavoro relative all’Intervento in seguito a chiamata e quello svolte nell’ambito del normale orano di lavoro non sia raggiunto l’orano normale giornaliero, la differenza verrà coperta con permessi individuali retribuiti.

11) Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi da effettuare in altre giornale della settimana, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 11 ore.

12) L’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono Stati già quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o contrattuale e. quindi, sono già comprensivi degli stessi Inoltre, in attuazione d. quanto previsto dal 2″ comma dell’art. 2120 c.c. le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

13) I trattamenti sono normali come segue:

  1. a) Per i giorni feriali, al lavoratore spetta un’indennità lorda di € 10,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità
  2. b) Per i giorni festivi, il sabato la domenica, al lavoratore spetta un’indennità lorda di € 15,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.
  3. c) Nel caso di necessità di implementare un meccanismo di reperibilità inferiore alla giornata e/o determinata su base oraria, l’azienda interessata richiederà, anche per il tramite dell’associazione datoriale firmataria del presente integrativo provinciale a cui aderisce o conferisce mandato, una verifica congiunta per la sottoscrizione di apposito accordo fra le parti firmatarie del contratto integrativo provinciale; in tale accordo saranno definite condizioni economiche proporzionale all’impegno richiesto ai lavoratori in reperibilità,

14) Sono fatti salvi gli eventuali accordi di miglior favore in materia già sottoscritti presso singole aziende

 

ART. 9 – TRASFERTA

A partire dalla data del 1 ottobre 2023 fatte salve applicazioni migliorative in sede aziendale, ai lavoratori in servizio comandali a prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori dei confini comunali in cui è compreso il luogo di assunzione, competerà una diana giornaliera di trasferta, da calcolarsi secondo le percentuali che seguono, sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente svolte, prendendo a base la retribuzione di fatto:

– Fino a 40 km (fuori dal confine territoriale) = 7%

– Da 41 a 60 km (c.s.) = 8%

– Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%

– Oltre 121 km (c.s.) = 20%

Le Parti convengono che qualora il raggiungimento del luogo di trasferta avvenga all’interno del normale orario di lavoro non debba essere erogata la suddetta diaria di trasferta.

Si specifica che la diaria di trasferta non é inoltre dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

 

Mensa e alloggi per trasferta

I lavoratori inviati in trasferta fino a 60 km – tragitto di sola andata -, contribuiranno al costo del pasto come previsto dal successivo art. 10. Oltre tale distanza, il servizio mensa ed eventuale alloggio (in caso di non rientro) saranno a carico dell’azienda.

Viene riconfermato che in caso di alloggio, l’azienda oltre a quanto stabilito ai punti precedenti corrisponderà al lavoratore la relativa diaria di trasferta rispetto alle fasce di competenza.

Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che il rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza avverrà dopo 10 gg di lavoro (2 settimane) Le imprese sono impegnate in modo preventivo ad anticipare ai lavoratori il costo delle spese vive di viaggio e/o a sostenere il costo del trasporto stesso.

Il presente regolamento sulla trasferta non si applica ai trasfertisti, cioè a quei lavoratori il cui contralto o lettera di assunzione non preveda una sede di lavoro predeterminala ed ai quali vengono attribuite specifiche Indennità o maggiorazioni della retribuzione per tutti i giorni retribuiti a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

ART. 10 – MENSA

Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegali di cantiere che intendano usufruirne possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono determinati, entro i limiti della normalità, dalla direzione dell’impresa coinvolgendo, ove presente, la rappresentanza sindacale aziendale.

A tal fine, le imprese opereranno affinché venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande.

Sulla base di quanto sopra, l’impresa provvederà a fornire il pasto giornaliero con un costo massimo a proprio carico di Euro 13,00 per ciascun pasto consumato L’eventuale maggiore costo del pasto sarà a carico del lavoratore.

Ove non sia possibile fornire il pasto giornaliero in natura direttamente o attraverso convenzioni con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, l’impresa potrà, in sua sostituzione, corrispondete al lavoratore un buono pasto giornaliero del valore nominale di Euro 6,50, o. in alternativa, un’indennità sostitutiva giornaliera pari ad Euro 5,29.

Il buono pasto e l’indennità sostitutiva non competono ai lavoratori che, potendo fruire del pasto giornaliero fornito dall’impresa direttamente o in convenzione con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione vi rinuncino per qualsivoglia ragione.

Il pasto giornaliero e le eventuali relative prestazioni sostitutive non spettano inoltre ai lavoratori che non possono far valere, nella singola giornata, almeno 4 ore di lavoro effettivo.

Il valore convenzionale del pasto in natura, nonché il valore della prestazione sostitutiva resa attraverso buono pasto o indennità sostitutiva, saranno esclusi da tutti gli altri istituti retributivi, percentuali e maggiorazioni contrattuali essendosene già tenuto conto nella determinazione della loro misura.

Il lavoratore che per sua scelta, non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all’ impresa il 100% del costo.

L’attuazione del presente articolo non dovrà produrre alcun effetto sull’orario di cantiere ed esonera comunque l’impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell’azienda responsabile del servizio mensa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti in essi impiegati Le medesime disposizioni sono estese anche ai dipendenti amministrativi o tecnici normalmente non impiegati nei cantieri, limitatamente alle sole giornate in cui gli stessi sono comandati in trasferta.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore attualmente previste a livello aziendale.

 

ART. 11 – TRASPORTO

Le parti concordano sul superamento dell’Indennità casa/lavoro di cui all’articolo 11 del contratto integrativo provinciale 26 giugno 2019.

Essa, a partire dal 1 ottobre 2023 continuerà ad essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori operai già in forza, e subordinatamente alla sussistenza alla medesima data delle condizioni previste per la sua corresponsione nel già citato articolo 11, e fino alla loro permanenza. L’indennità di cui sopra non sarà comunque dovuta nelle giornate di effettuazione di trasferta extra-comunale con diritto alla corresponsione della diaria di cui all’ art. 9 del presente contratto(1).

Indennità autisti.

Per gli autisti degli automezzi che consentono il trasporto di persone sarà corrisposta, sempre che trasportino effettivamente delle persone, una indennità pari a Euro 0,09 per chilometro (andata e ritorno).

Nota

(1) In merito ai casi residuali di riconoscimento del trattamento di casa lavoro, si riporta quanto previsto all’articolo 11 del contratto Integrativo provinciale 26 giugno 2019:

Ai lavoratori che per recarsi ai lavoro utilizzano un mezzo di trasporrò proprio, verrà riconosciuta la seguente indennità giornaliera, calcolando solo tragitto di andata casa-lavoro

– da 10 a 20 km Euro 6,00

– da 21 a 40 km Euro 12,00

– oltre 41 km Euro 18,00

Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata dall’abitazione del lavoratore al cantiere o azienda o punto di raccolta. Tale indennità è riconosciuta al solo dipendente preventivamente autorizzato che effettivamente utilizzi il mezzo proprio.

Quanto sopra verrà sconosciuto qualora la distanza superi i 10 km (andata), per distanze superiori ai dieci km il concorso spese viene riconosciuto fino dal primo chilometro. Nulla è dovuto per distanze inferiori ai dieci km.

 

ART. 12 – MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni applicate a norma del contratto nazionale sono versati alla Cassa Edile di Ferrara.

 

ART. 13 – FERIE

Il diritto ad usufruire in base al D.Lgs. 66/2003 del godimento delle ferie maturate, nei limiti stabiliti dal vigente CCNL di settore, viene riconosciuto per tutti i lavoratori come segue: 2 settimane, di norma godute collettivamente in coincidenza di ferragosto.

In casi particolari dovuti a motivi tecnici o ad intese raggiunte in sede aziendale, le due settimane previste per agosto saranno spostate ad altro periodo.

Le restanti settimane eventualmente dovute saranno godute in periodi da definire in sede aziendale secondo le necessità tecniche del cantiere e sentite le esigenze degli operai e comunque non oltre il mese di giugno dell’anno successivo.

Le imprese provvederanno a corrispondere direttamente il trattamento economico per ferie in occasione dell’effettivo godimento da parte del lavoratore con retribuzione di fatto.

L’Impresa, pertanto, non è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile di Ferrara la percentuale dell’8.50% prevista dai CCNL.

La durata delle ferie è stabilita in 4 settimane di calendario pan a 160 ore di orano normale.

Al lavoratore che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale per ogni mese intero di anzianità maturata presso l’impresa: a tal fine si considera mese intero la frazione di mese superiore a gg. 15.

 

ART. 14 – ENTI BILATERALI

Edilform Estense

Con verbale del 15 novembre 2012 e con alto notarile del 30 luglio 2013 le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1 ottobre 2013 con la fusione per incorporazione del CTP da parte di EUSPE hanno dato vita ad Edilform Estense, unico Ente die si pone quale punto di riferimento per la formazione del settore edile, promotore della cultura del lavoro regolare e del lavoro sicuro per la provincia di Ferrara.

Per il finanziamento di Edilform Estense si stabilisce che, il contributo versato dalle Imprese alla Cassa Edite di Ferrara è determinato nella misura dello 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la sicurezza più lo 0,50 % (della base imponibile per la Cassa Edile di Ferrara) per la formazione; a sua volta la Cassa Edile di Ferrara lo verserà a mezzo bonifico bancario, in quattro rate trimestrali:

– entro il 30 aprile per il periodo 1/1 – 31/03;

– entro il 31 luglio per il periodo 1/4 – 30/08;

– entro il 31 ottobre per il periodo 1/7 – 30/09;

– entro il 31 gennaio per il periodo 1/10 – 31/12.

 

Cassa Edile

Con verbale di accordo del 17 luglio 2014 e successive modifiche o integrazioni (vedi allegato) e con atto notarile del 25 Settembre 2014, le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara a far data dal 1a ottobre 2014, con la fusione per incorporazione di CEDAF e Celcof da parte di Cassa Edile della Provincia di Ferrara, hanno dato vita alla Cassa Edile di Ferrara, unico Ente che si pone quale punto di riferimento per la bilateralità del settore edile della Provincia di Ferrara. Verbali di costituzione, atti notarili, statuto e regolamento della Cassa Edile di Ferrara che si allegano, sono parte integrante de! presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara.

 

ART. 15 – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: RLS, RLST

Con l’emanazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata confermata la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.

In relazione al dettato legislativo e a quanto previsto dalla Contrattazione collettiva, tali figure (di seguilo denominate RLS o RLST), assumono la rappresentanza per il controllo dell’applicazione delle norme di Legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene di lavoro.

  1. A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese o unità produttivo con più di 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti).

Nelle Imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) é eletto, secondo le modalità previste dall’accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tra i componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto fra gli stessi lavoratori delle Imprese

Le Organizzazioni Sindacali FeNEAL UIL – FILCA CISL – FILLEA CGIL, comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni alle Associazioni firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro la data di svolgimento dell’assemblea aziendale per l’elezione del RLS.

L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Il datore di lavoro, dopo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale, comunicherà entro 3 giorni il nominativo del lavoratore eletto a Edilform Estense.

Il RLS Aziendale, resta in carica per 3 anni, durante i quali gli vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annuali II RLS Aziendale deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l’utilizzo dei permessi.

In tutte le unità produttive nelle quali per ragioni diverse, non è istituito l’RLS aziendale, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, si fa riferimento agli RLST in carica.

  1. B) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti).

Per tutte le Imprese o unità produttive operanti nella Provincia di Ferrara che occupino fino a 15 dipendenti, ove risulti non presente all’ interno della struttura aziendale il RLS. le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza siano eletti in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:

I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (denominati RLST). saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’art. 39 del CCNL 29/01/2000 Le candidature saranno proposte dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.

I RLST dovranno provenire preferibilmente dalle RSU e/o dal settore edile od affine. Gli RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori delle Costruzioni, mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie territoriali indirizzata alle Associazioni Professionali stipulanti nonché all’ente Edilform Estense.

  1. C) Formazione dei RLS e RLST.

Ai RLS ed ai RLST, come sopra eletti, prima di espletare le loro attribuzioni, è impartita mediante apposito corso predisposto dalle Organizzazioni Sindacali di categoria di Ferrara, in concerto con Edilform Estense, una specifica formazione secondo criteri e modalità da definire fra le Parti contraenti. Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere disposti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

  1. D) Attribuzioni e competenze dei RLST.

I RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzioni del rapporto di lavoro o dimissioni dello stesso dall’incarico. Ogni RLST e tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa e secondo le modalità fissate da apposito accordo tra le parti che regolamenterà anche l’accesso ai cantieri Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione loro spettante Inoltre ai RLST verranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento dei loro compiti (materiale informativo, trasporto, copertura assicurativa, ecc.) Gli oneri di cui sopra sono stabiliti a carico del fondo RLST di cui all’articolo 4 del contratto .integrativo provinciale.

Non sono tenute al finanziamento di tale fondo le aziende della Provincia di Ferrara che hanno l’RLS aziendale.

Le suddette imprese per avere diritto all’esenzione del versamento del contributo RLST dovranno comunicare alla Cassa Edile di Ferrara ed a Edilform Estense la documentazione probatoria della nomina dell’RLS aziendale.

 

ART. 16 – LAVORO A TEMPO DETERMINATO

In attesa di diverse determinazioni da parte dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in attuazione di quanto previsto al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e s.m i.. con decorrenza dal 1 ottobre 2023, il superamento dei 12 mesi di durata dei contratti a termine sarà consentito alle sole imprese edili in possesso dei requisiti di regolarità validi per il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 29 del D.Lgs. 341/1995 e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

  1. a) Avvio di un nuovo cantiere.
  2. b) Avvio di una specifica fase lavorativa non programmata, nel corso di un lavoro edile.
  3. c) Proroga della durata di un appalto.
  4. d) Assunzione di giovani fino a 29 anni di età (quindi meno di 30) e lavoratori che hanno compiuto i 45 anni di età.
  5. e) Assunzione di cassintegrati.
  6. f) Assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi
  7. g) Assunzione di donne, di qualsiasi età. prive di impego retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20% di quello maschile.

E’ fatta salva la causale sostitutiva di cui al citato articolo 19 del D.Lgs. 81/2015.

 

ART. 17 – INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO

Le Parli confermano che per gli eventi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, si darà applicazione alla disciplina stabilita da i contratti collettivi nazionali di lavoro

  1. Malattia

Si conferma che nella provincia di Ferrara il trattamento di malattia in favore degli operai prevede, come condizione di miglior favore l’integrazione al 100% della retribuzione per i giorni di carenza INPS, per un massimo di 25 giorni per anno solare, relativi a casi di malattia o di più malattie di durata complessiva fino a 180 giorni, ed entro i limiti della conservazione del posto. Le giornate di carenza per i casi di malattia o di più malattie di durata complessiva di oltre 180 giorni ed entro i limiti della conservazione del posto (270 o 365). successivi ai 180 giorni per anno solare a carico INPS. saranno retribuiti al 50%.

Per l’effetto, il trattamento economico spettante al dipendente operaio sarà quello risultante moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione di fatto, costituita dalla paga di fatto (minimo contrattuale più eventuale superminimo), dalla indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza, per il numero delle ore corrispondenti alla divisione per sei dell’ orano contrattuale settimanale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata I coefficienti seguenti

  1. a) per le giornate di carenza, per un massimo di 25 giornate nell’anno solare: 1,000
  2. b) per le giornate di carenza, relative ai casi di malattia o di più malattie di durata complessiva di oltre 180 giorni ed entro i limiti della conservazione del posto (270 o 365), successivi ai 180 giorni per anno solare a carico INPS, saranno integrati dalla Cassa Edile di Ferrara, sempre per un massimo di 25 giornate nell’anno solare, al 50%.
  3. c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzato dall’lnps: 0,398
  4. d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’lnps: 0,198
  5. e) dal 181° giorno alla scadenza del periodo comporto, per le sole giornate non indennizzate dall’Inps: 0,500

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall’lnps, vale, ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa applicata dall’lnps medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando lo quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto L’accantonamento per le giornate di assenza per malattia, ivi comprese quelle di carenza sarà dovuto entro i limiti del diritto alla conservazione del posto di lavoro nella misura di cui all’articolo 4 del presente contratto integrativo provinciale.

 

  1. Infortunio e malattia professionale

All’ operaio infortunato o assente per malattia professionale che abbia superato il periodo di prova, la Cassa Edile di Ferrara corrisponderà un’integrazione fino al 100% della retribuzione netta per i giorni di carenza, calcolati dividendo l’orario di lavoro settimanale per sette.

La corresponsione della retribuzione per la giornata in cui si verifica l’infortunio resta a totale carico dell’impresa. Per la medesima giornata dovrà essere versato alla Cassa Edile l’importo dell’accantonamento di cui altari. 4 del presente contratto integrativo provinciale

Per l’effetto, il trattamento economico spettante al dipendente operaio sarà quello risultante moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione di fatto, costituita dalla paga di fatto (minimo contrattuale più eventuale superminimo), dalla indennità territoriale di settore e dall’indennità di contingenza, per il numero delle ore corrispondenti alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

  1. a) per il 1 2° e 3° giorno di assenza: 0,234
  2. b) dal 4° al 90° giorno di assenza 0,234
  3. c) dal 91° giorno in poi. 0,045

Il trattamento economico di cui alla precedente lett. a) è aggiuntivo rispetto a quanto dovuto per legge dall’impresa al lavoratore in base alla normativa vigente.

Per quanto attiene l’accantonamento da parte dell’impresa alla Cassa Edile della percentuale per gratifica natalizia, essa sarà pari alle seguenti misure:

    % lorda % netta
1 per i primi tre giorni di assenza (in cui si ha carenza nell’intervento dell’INAIL: 10,00 8,00
2 per i giorni di assenza per infortunio dal 4° al 90° giorno compreso: 4,00 3,20
3 dal 91° giorno di astensione continuativa dal lavoro, fino a guarigione clinica: 2,50 2,00

 

  1. Disposizioni comuni

 

Il rimborso all’Impresa dell’importo per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale deve essere assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali ed alle ritenute fiscali di legge.

Gli importi dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale determinati in base ai coefficienti indicati nel presente articolo e corrisposti dall’impresa direttamente all’operaio, verranno rimborsati, sempre che risultino regolarmente versati sia l’accantonamento che I contributi dovuti relativi al corrispondente mese, da parte della Cassa Edile all’impresa stessa, entro il mese successivo a quello del ricevimento della seguente documentazione:

  1. In caso di malattia, copia dell’attestato comprovante l’inizio e la durata della malattia o nei casi prescritti dalla Legge 183/2010 art. 25 e delle norme ad esso collegate, gli estremi del numero di protocollo dell’attestazione telematica di malattia ed il codice fiscale del lavoratore interessato:
  2. In caso di Infortunio o malattia professionale, copia della denuncia INAIL relativa all’evento per cui viene avanzata la richiesta di rimborso, copia dell’attestato comprovante l’inizio e la durata dell’infortunio, che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, nonché gli eventuali attestati di proroga e la ripresa dell’attività lavorativa, copia del prospetto di liquidazione INAIL allorquando l’Impresa ne verrà in possesso.
  3. Estratto del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo al periodo di paga in cui è avvenuta I erogazione dell’indennità di malattia o infortunio o malattia professionale.

A pena di decadenza, ai fini dell’ottenimento del rimborso di cui al presente paragrafo, le imprese dovranno far pervenire alla Cassa Edile di Ferrara la documentazione di cui ai precedente capoverso entro il termine di un anno dalla fine del mese successivo a quello in cui si é verificato o ha avuto inizio l’evento.

Il rimborso spetta per l’intero importo corrisposto all’operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell’evento risultano denunciate per l’operaio stesso almeno 450 ore, ed è proporzionalmente ridotto nel caso di un numero di ore denunciate inferiore alle 450. A tale effetto si computano:

  1. a) Le Ore ordinarie lavorate per le quali risultino denunciati e versati i relativi contributi alia Cassa Edile;
  2. b) Altre ore comunque retribuite;
  3. c) Le ore per malattia o infortunio per le quali é stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa
  4. d) Le ore di ferie godute e quelle di permesso retribuito;
  5. e) Le ore di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni;
  6. f) Le ore per i primi 3 giorni di carenza INPS o INAIL.

In caso di assenza ingiustificata, soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti dai c.c n.l., nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia, dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale il trattamento economico dovuto dall’impresa all’operaio è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata

Per gli operai assunti da meno di 3 mesi o in aspettativa il trattamento economico è rimborsato per intero.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia e infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria di fatto per i coefficienti sopra elencati e per il numero di ore giornaliere che risultano dividendo l’orario settimanale stabilito

  1. a) per 6 in caso di malattia
  2. b) per 7 in caso di infortunio o malattia professionale

 

ART. 18 – QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento ai vigenti CCNL ed agli accordi territoriali in essere, la quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai addetti alle industrie edilizia e affini della Provincia di Ferrara, fatti salvi diversi accordi che verranno successivamente comunicati dalle singole associazioni sono le seguenti:

– per i datori di lavoro 0,722% di cui 0,50% per quota provinciale di adesione contrattuale e 0,222% per quota nazionale di adesione contrattuale; le cooperative aderenti alle associazioni firmatarie versano solo la quota nazionale dello 0,222%.

– per le OO.SS. firmatarie del presente contratto 0,937% di cui 0,715% per la quota provinciale di adesione contrattuale e 0,222% per quota nazionale di adesione contrattuale.

Il contributo di cui sopra va computato sulla retribuzione imponibile Cassa Edile.

Il versamento della quota di adesione contrattuale è obbligatorio per i datori di lavoro e gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Ferrara, iscritti alle Associazioni Sindacali contraenti e che, comunque, beneficiando della funzione di tutela e rappresentanza assolta da dette Associazioni nell’ interesse generale delle categorie professionali organizzate ed aderendo in particolare alla contrattualistica collettiva di settore, nazionale e territoriale nella quale detta funzione si concreta in via preminente, usufruiscono anche dei servizi e delle assistenze prestate, per mezzo della Cassa Edile di Ferrara, dalle Associazioni sindacali predette.

Le quote di adesione contrattuale a carico degli operai sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, insieme con il contributo da essi dovuto alla Cassa Edile di Ferrara.

Alla suddetta Cassa Edile devono essere versati a cura del datore di lavoro le quote di adesione contrattuale sia dell’operaio che dello stesso datore di lavoro unitamente al contributo dovuto alla Cassa ai sensi dell’art. 17 del presente contratto integrativo provinciale Le modalità da seguire per il versamento delle quote in parola sono stabilite dalla Cassa Edile di Ferrara, la quale provvederà ogni mese, in base agli Accordi Nazionali e territoriali tra ANCE. CNA, CONFARTIGIANATO, LEGACOOP. AGO, CONFCOOPERATIVE e FENEAL. FILCA e FILLEA, a mettere a disposizione delle succitate Organizzazioni Nazionali e Provinciali le quote versate in loro favore rispettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori

 

ART. 19 – TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

Fermo restando le disposizioni di cui alla Legge 53/2000 e successive modifiche e integrazioni, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda integrerà alla lavoratrice il trattamento corrisposto dall’ istituto assicuratore fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per il periodo di astensione obbligatoria.

La percentuale del 10,00% da corrispondere nel periodo di astensione obbligatoria, rimane a carico delle imprese per la parie non integrala dall’INPS e deve essere accantonata al netto presso la Cassa Edile di Ferrara.

La Cassa Edile di Ferrara provvede, con finanziamento dalle somme del “fondo malattia/infortunio carenza e prestazioni varie” di cui all’accordo del 17 settembre 2014 che è parte integrante del presente CIPL, a rimborsare all’impresa quanto integrato alla lavoratrice per il raggiungimento della normale retribuzione netta per II periodo di astensione obbligatoria. Ai fini del diritto vale quanto già previsto per l’integrazione della malattia e dell’infortunio (450 ore – non in prova).

 

ART. 20 – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L’azienda in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e dalle leggi in materia, è tenuta a presentare, qualora sussistano le condizioni, tempestiva domanda all’lNPS di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali. L’azienda è tenuta ad esporre nell’albo del cantiere, con le stesse modalità in cui è tenuta ad esporre l’orario di lavoro, la copia fotostatica di ogni autorizzazione che le sia pervenuta per la corresponsione delle integrazioni salariali.

L’ azienda è tenuta a registrare nel LUL la specifica dell’integrazione salariale corrisposta al lavoratore indicante:

– periodo dell’integrazione salariale;

– ore integrate;

– importo orario spettante;

– imporlo totale corrisposto.

Nei casi di sospensione del lavoro o riduzione di orario determinati da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio o impiegato il succitato acconto non deve comportare complessivamente I esposizione dell’impresa per un importo superiore a 173 ore (comprensive delle 150 ore da CCNL) di integrazione non ancora autorizzate dall’INPS.

 

ART. 21 – IGIENE E SANITÀ

Fermo restando l’obbligo di osservanza delle norme previste dal vigente CCNL e dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni non che di quanto previsto negli allegati al D Lgs. stesso in materia di igiene, sanità e salubrità dei luoghi di lavoro, si conviene a carico dell’impresa, la fornitura annua di idonei abiti da lavoro, e la tempestiva sostituzione in caso di usura

 

ART. 22 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Al lavoratore iscritto al Fondo Prevedi che versa a titolo di contributo aggiuntivo una percentuale pan o superiore allo 0,48%, viene rimborsata dalla Cassa Edile di Ferrara, attingendo, fino a capienza, dal Fondo Prevedi lavoratori, la percentuale dello 0,48 entro il mese di Maggio dell’anno successivo a quello del versamento Relativamente alla contribuzione ed al rimborso delle quote Prevedi del contributo Azienda e del contributo aggiuntivo lavoratore, vedasi l’accordo del 17 settembre 2014 e le successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 23 – WELFARE

Per gli anni 2024, 2025 e 2026, si stabilisce l’erogazione di 150,00 euro annui lordi, sotto forma di strumenti di welfare (buoni acquisto), che le aziende dovranno mettere a disposizione dei propri operai dal 1° maggio di ciascun anno e che gli operai medesimi potranno utilizzare fino al 30 aprile dell’anno successivo.

Beneficeranno di quanto sopra i dipendenti operai in forza al 1″ maggio di ciascun anno a condizione che possano vantare almeno 6 mesi di lavoro effettivo per la medesima impresa nel corso dell’anno civile precedente.

 

ART. 24 – INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara sono correlative ed inscindibili tra loro.

Ferma restando (‘inscindibilità di cui sopra, le Parti si danno reciprocamente allo che. con la stipula del presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso lo singole imprese alla data di stipulazione del contralto stesso le eventuali condizioni collettive di miglior favore vigenti in sede aziendale che. se concesse allo stesso titolo di uno degli articoli del presente accordo, dovranno essere assorbite fino a concorrenza.

 

ART. 25 – VALIDITÀ, DECORRENZA, DURATA

II presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro unico delle Imprese edili da valere nella Provincia di Ferrara si applica a partire dal periodo di paga del mese di 1 ottobre 2023, fatto salvo ove diversamente pattuito, e non può essere rinnovato prima del 30 settembre 2026.