Con la Circolare n. 02/2026 erano state riassunte tutte le novità introdotte in materia di lavoro, fiscale e contributiva dalla Legge di Bilancio 2026.
Tra queste l’importante e sostanziale modifica della disciplina del TFR per i nuovi assunti nel settore privato, con la previsione, a partire dal 1° luglio 2026, dell’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neo assunti.
Dal 1° luglio 2026 infatti la mancata scelta del lavoratore in merito alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto, da effettuarsi mediante la compilazione e la consegna di apposita modulistica, nei 60 giorni successivi all’assunzione determina l’iscrizione automatica alla previdenza complementare, con versamento al Fondo di riferimento del CCNL applicato:
- del TFR
- del contributo a carico del lavoratore
- del contributo a carico del datore di lavoro
La gestione di questo adempimento diventa quindi una priorità operativa immediata, con rilevanti effetti economici per l’azienda.
Considerando quindi la portata pratica delle novità lo Studio ritiene utile con la presente dettagliarne i passaggi operativi, fornendo al contempo in allegato anche alcuni strumenti per un maggiore approfondimento non solo volto alle aziende ma anche ai loro dipendenti:
- Faq aziende
- Faq dipendenti
Lo Studio ha già predisposto adeguata Informativa ai lavoratori, che sarà consegnata ai neo assunti dal 01.07.2026. A tal proposito segnaliamo che lo Studio sta provvedendo ad elaborare il documento in diverse lingue, al fine di facilitarne la comprensione anche al personale straniero, ed è disponibile a tradurlo in ogni lingua possa essere di interesse per il Cliente.
ADEMPIMENTO N. 1 — INFORMATIVA AL LAVORATORE ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE
Dal 1° luglio 2026, contestualmente all’assunzione di ogni nuovo dipendente, il datore di lavoro è obbligato per legge a consegnare un’informativa scritta che illustri:
- il meccanismo di adesione automatica e la decorrenza dei 60 giorni;
- la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica (fondo contrattuale del CCNL o, in assenza, Fondo COMETA)
- le scelte disponibili e le relative modalità di esercizio
Lo Studio metterà a disposizione la documentazione necessaria da consegnare al lavoratore all’atto dell’assunzione. Questa documentazione andrà consegnata obbligatoriamente il primo giorno di lavoro, contestualmente alla firma del contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna mediante firma per ricevuta del lavoratore.
ADEMPIMENTO N. 2 – MONITORAGGIO E RESTITUZIONE DEL MODULO TFR2 ENTRO 60 GIORNI
Il modulo TFR2 è il documento con cui il lavoratore esprime la propria scelta sulla destinazione del TFR. Va consegnato contestualmente all’informativa e deve essere restituito, compilato e firmato, entro 60 giorni dalla data di assunzione.
In caso di mancata restituzione entro i 60 giorni il TFR viene automaticamente iscritto al fondo pensione contrattuale: il datore di lavoro deve darne comunicazione al fondo e avviare i versamenti dal mese successivo, comprendendo tutto il TFR maturato dalla data di assunzione.
ATTENZIONE QUINDI: La mancata restituzione del TFR2 non è un’omissione del lavoratore che non coinvolge l’azienda, in quanto determina obblighi operativi e contributivi immediati per il datore di lavoro.
Segnaliamo che ad oggi il modulo TFR2 aggiornato al nuovo regime non risulta disponibile, in attesa che COVIP e Ministero provvedano alla sua emissione.
TFR IN AZIENDA O AL FONDO? COSA CAMBIA PER L’AZIENDA
Non essendo la scelta del lavoratore sulla destinazione del proprio TFR neutra per il datore di lavoro, di seguito riteniamo utile effettuare un confronto tra i due scenari.
| TFR in azienda | TFR al fondo pensione | |
| Accumulo in bilancio | Sì — debito verso il lavoratore | No — versato a cadenza periodica al fondo |
| Rivalutazione annua | Sì — 1,5% + 75% ISTAT (media storica: ~2,9%) | No — eliminata |
| Imposta sostitutiva rivalutazione | Sì — 11% annuo | No |
| Contributo fondo garanzia TFR | Dovuto (0,20% monte salari) | Esonero totale |
| Oneri sociali prestazioni temp. | Dovuti (0,28% monte salari) | Esonero totale |
| Deduzione fiscale TFR destinato | No | Sì — 6% (<50 dip.) / 4% (≥50 dip.) |
| Contributo datoriale al fondo | No | Sì — misura da CCNL (costo aggiuntivo) |
| Liquidità aziendale | Somme disponibili fino all’uscita del dipendente | Uscite certe ogni trimestre |
In sintesi: il TFR in azienda garantisce liquidità fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro ma comporta un costo di rivalutazione variabile (storicamente in media il 2,9% del TFR accantonato, con picchi significativi in anni di alta inflazione), mentre Il TFR al Fondo richiede uscite periodiche certe (TFR + contributo datoriale) in parte compensate dai mancati costi per la rivalutazione e dalle specifiche agevolazioni fiscali e contributive previste.


