Facendo seguito all’Ipotesi di accordo del 24.07.2025 (si veda nostra circolare n. 16/2025) è stata sottoscritta in data 04.06.2026 una nuova ipotesi di accordo per il settore della Piccola Industria Metalmeccanica Confapi.
Si riassumono di seguito i principali punti.
INCREMENTI RETRIBUTIVI
In aggiunta agli aumenti già definiti (al 01.09.2025 e al 01.06.2026) sono state definite ulteriori due tranche di incremento retributivo, come di seguito riassunte:
| Livello | Aumenti dal 01.09.2025 | Aumenti dal 01.06.2026 | Aumenti dal 01.06.2027 | Aumenti dal 01.06.2028 |
TOTALE |
| 9 e 9Q | € 30,74 | € 69,56 | € 62,60 | € 76,51 | € 239,41 |
| 8 e 8Q | € 27,64 | € 62,55 | € 56,29 | € 68,80 | € 215,29 |
| 7 | € 25,42 | € 57,51 | € 51,76 | € 63,26 | € 197,95 |
| 6 | € 23,70 | € 53,61 | € 48,25 | € 58,97 | € 184,53 |
| 5 | € 22,10 | € 50,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 172,10 |
| 4 | € 20,63 | € 46,68 | € 42,01 | € 51,34 | € 160,66 |
| 3 | € 19,77 | € 44,74 | € 40,26 | € 49,21 | € 153,98 |
| 2 | € 17,82 | € 40,32 | € 36,29 | € 44,35 | € 138,78 |
| 1 | € 16,14 | € 36,51 | € 32,86 | € 40,16 | € 125,67 |
Questi pertanto i valori dei nuovi minimi, alle relative scadenze:
| Livello | Minimi dal 01.09.2025 | Minimi dal 01.06.2026 | Minimi dal 01.06.2027 | Minimi dal 01.06.2028 |
| 9 e 9Q | € 3.054,74 | € 3.124,30 | € 3.186,90 | € 3.263,42 |
| 8 e 8Q | € 2.746,82 | € 2.809,37 | € 2.865,66 | € 2.934,46 |
| 7 | € 2.525,84 | € 2.583,36 | € 2.635,12 | € 2.698,38 |
| 6 | € 2.354,36 | € 2.407,97 | € 2.456,22 | € 2.515,19 |
| 5 | € 2.195,87 | € 2.245,87 | € 2.290,87 | € 2.345,87 |
| 4 | € 2.049,91 | € 2.096,58 | € 2.138,59 | € 2.189,93 |
| 3 | € 1.964,74 | € 2.009,48 | € 2.049,75 | € 2.098,96 |
| 2 | € 1.770,79 | € 1.811,11 | € 1.847,40 | € 1.891,75 |
| 1 | € 1.603,45 | € 1.639,96 | € 1.672,82 | € 1.712,98 |
Con riferimento all’adeguamento dei minimi contrattuali all’indice IPCA si prevede che per gli anni 2027 e 2028 i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con l’IPCA al netto degli energetici importati limitatamente alla parte eccedente la percentuale IPCA superiore a 2,653% per l’anno 2027 e a 2,729% per l’anno 2028.
WELFARE
A decorrere dall’anno 2028, il valore degli strumenti di welfare sarà incrementato di 50,00 euro, per un valore complessivo di 250,00 euro.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a EBM Salute a totale carico dell’azienda viene elevata a 120,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 10,00 euro l’una), comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto di cui alla Legge n. 76/2016 con analoghe condizioni reddituali.
La suddetta contribuzione è ulteriormente elevata a 132,00 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 11,00 euro l’una) a decorrere dal 1° gennaio 2029.
PASSAGGIO TEMPORANEO E CUMULO DI MANSIONI
I lavoratori avranno diritto al passaggio alla categoria superiore se disimpegnano le mansioni superiori per un periodo pari a:
- 60 giorni continuativi ovvero 120 giorni non continuativi nell’arco di un anno, o 6 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni;
- 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco dei 3 anni per l’acquisizione della 6ª, 7ª, 8ª e 9ª categoria professionale.
FESTIVITÀ
In ottemperanza alla Legge n. 151/2025, viene introdotta la festività dedicata a San Francesco d’Assisi, nella giornata del 4 ottobre.
LAVORO STRAORDINARIO
L’azienda potrà esigere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di:
- 52 ore annuali (prima 48 ore) per ciascun lavoratore non turnista;
- 44 ore annuali (prima 40 ore) per ciascun lavoratore turnista.
MALATTIA PER LAVORATORI CON DISABILITA’ CERTIFICATA
Dal 4 giugno 2026, ai lavoratori con disabilità certificata, al superamento del periodo di comporto, lo stesso verrà esteso di:
- 1 mese per lavoratori con anzianità fino a 3 anni compiuti;
- 1 mese e mezzo per lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
- 2 mesi per lavoratori con anzianità superiore ai 6 anni.
Per i suddetti periodi, sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione che il lavoratore/la lavoratrice avrebbe percepito se avesse prestato attività lavorativa.
Prima di applicare il prolungamento, il datore di lavoro deve informare il lavoratore.
Inoltre il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per superamento del comporto del lavoratore/della lavoratrice disabile, dovrà porre massima attenzione alla tutela della continuità lavorativa.
Una volta superato il limite di conservazione del posto, il lavoratore potrà usufruire di un periodo di aspettativa pari a 6 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né anzianità per nessun istituto.
A fronte del protrarsi dell’assenza, a causa di malattia grave e continuativa, il lavoratore potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa, fino alla guarigione clinica che consenta lo svolgimento delle precedenti mansioni, per una durata complessiva non superiore a complessivi 30 mesi continuativi.
LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE
Il CCNL recepisce e integra quanto previsto dalla Legge n. 106/2025, prevedendo che i lavoratori/le lavoratrici affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto, se richiesto e previa prescrizione del medico competente, a:
- un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
- ulteriori 10 ore annue di permesso per effettuare visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Tale diritto è riconosciuto anche al lavoratore/alla lavoratrice che abbia un figlio minorenne affetto dalle malattie sopra individuate. Per tali permessi sarà riconosciuta un’integrazione a carico azienda fino al raggiungimento della normale retribuzione. Sarà inoltre permesso fruire nella stessa giornata di quote di PAR per coprire, in tutto o in parte, la prestazione lavorativa giornaliera in caso di mancato rientro.
PERMESSI PER MALATTIA DEI FIGLI
Dal 1° gennaio 2027 al genitore, anche adottivo o affidatario, sarà riconosciuta per la malattia dei figli di età non superiore a 4 anni e per massimo 3 giorni l’anno, un’indennità carico azienda pari al 50% della normale retribuzione che il lavoratore/la lavoratrice avrebbe percepito se avesse lavorato. Dal 1° gennaio 2028, tale indennità sarà elevata all’80%.
La lavoratrice o il lavoratore che intende fruire di tali permessi deve avvertire il datore di lavoro prima dell’inizio della propria prestazione lavorativa e comunque, in caso di giustificato impedimento, entro due ore ed inviare entro due giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.
FORMAZIONE
L’accordo di rinnovo introduce una serie di novità relative alla formazione dei lavoratori.
Tra queste, in particolare, la disposizione ai sensi della quale i lavoratori al rientro da un’assenza continuativa pari o superiore a 6 mesi per malattia, infortunio, congedo straordinario, CIGS e contratto di solidarietà (ridotti a 5 mesi nel caso di assenza per congedo di maternità, paternità o parentale) saranno inseriti in piani aziendali già programmati.
In tali casi, le ore di formazione saranno incrementate di un numero massimo di 4 ore.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a termine può avere una durata superiore ai 12 ma non eccedente i 24 mesi, nei seguenti casi:
- assunzione di lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età;
- assunzione di lavoratori che non abbiano compiuto i 24 anni di età;
- assunzione di lavoratori percettori di indennità di mobilità o di altro trattamento di disoccupazione;
- contratti stipulati per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, considerando in sostituzione anche gli eventi avvenuti con anticipo fino a 60 giorni rispetto all’inizio dell’assenza (90 giorni nei casi di sostituzione di lavoratori in congedo);
- assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
- assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti;
- ulteriori casi previsti dalla contrattazione aziendale, solo laddove già sottoscritta alla data del rinnovo.
A partire dal 1° gennaio 2027 l’utilizzo delle suddette condizioni è subordinato alla previa stabilizzazione a tempo indeterminato di almeno il 20% del numero di lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente l’assunzione (1° gennaio – 31 dicembre).
Da tale clausola sono esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive.
Il datore di lavoro potrà comunque procedere all’assunzione, proroga o rinnovo di contratti a termine nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:
- Azienda che occupa fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato 3 contratti
- Azienda che occupa da 6 a 18 lavoratori a tempo indeterminato 6 contratti
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Fermi restando i limiti di legge, si prevede che dal 01 giugno 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore a 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
Ai fini del computo, non si considerano i periodi di missione svolti fino al 31 maggio 2026.
QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA
A partire dal mese di settembre, le aziende comunicheranno che ai lavoratori non iscritti al sindacato è richiesta una quota associativa di 30,00 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di dicembre dei predetti anni.
Le aziende distribuiranno, insieme alle buste paga di settembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l’apposito modulo (da riconsegnare entro il 30 novembre di ciascuno dei suddetti anni) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato.


