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Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. “Decreto Aiuti Ter”) introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, una indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022.

 

BENEFICIARI

L’accesso alla suddetta misura è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione:

  • non titolari di trattamenti pensionistici;
  • non titolari di reddito di cittadinanza;
  • con imponibile previdenziale INPS del mese di Novembre 2022 non superiore a € 1.538.

Relativamente a quest’ultimo punto si segnala che l’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi sospensivi a totale carico dell’INPS (ad esempio maternità, congedo parentale, cassa integrazione, ecc.) e pertanto con imponibile contributivo pari a zero.

 

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Al fine di fruire dell’indennità ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta:

  • di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 01 ottobre 2022;
  • che il suo nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

Con successiva comunicazione lo Studio provvederà ad inviarvi copia della dichiarazione che i lavoratori potranno provvedere a compilare in ogni sua parte e riconsegnare al fine del riconoscimento dell’indennità in esame.

 

CARATTERISTICHE DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM

L’indennità una tantum di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

L’indennità, inoltre:

  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
  • non costituisce reddito né ai fini fiscali né a fini contributivi.

Si tratta di fatto di un importo che aumenta direttamente il netto in busta del lavoratore.

 

MODALITÀ DI RECUPERO DELL’INDENNITÀ UNA TANTUM

L’importo delle indennità liquidate dal datore di lavoro ai dipendenti sarà dallo stesso recuperato, nel medesimo mese, in compensazione con i contributi dovuti all’INPS.

 

CASI DI RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DA PARTE DELL’INPS

Il Decreto individua anche una serie di soggetti a cui l’indennità verrà riconosciuta direttamente ed automaticamente dall’INPS, quali:

  • i titolari di pensione, con reddito fiscale, nell’anno 2021, non superiore a € 20.000
  • i titolari di indennità di disoccupazione NASpI o Dis-Col
  • i titolari di disoccupazione agricola
  • i percettori di reddito di cittadinanza
  • i lavoratori domestici che abbiano già ricevuto l’indennità di € 200 ai sensi del “Decreto Aiuti” e che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 23 settembre 2022.

Il Decreto individua anche una serie di soggetti a cui l’indennità verrà riconosciuta previa apposita domanda, quali:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022 e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 20.000;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 20.000;
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono:
  1. l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti;
  2. essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.

 

Lo Studio si riserva un ulteriore approfondimento alla pubblicazione, da parte dell’INPS, delle necessarie prassi operative, e resta a disposizione dei Clienti per ogni eventuale necessaria esigenza di chiarimento.