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La presente per informare i signori Clienti del settore Artigianato che, facendo seguito alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2022 (vd. nostra Circolare n. 04/2022), le Parti Sociali in data 14.12.2022 hanno adottato il nuovo Regolamento in materia di prestazioni e contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), con effetto dal 01.01.2023.

In premessa, ricordiamo che:

  • risultano vincolati al FSBA i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla Legge n. 443/1985 sono inquadrati nel settore artigianato
  • il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti gli ammortizzatori sociali di riferimento per il settore.

 

CAUSALI

Le prestazioni garantite dal Fondo consistono in:

  • Assegno di integrazione salariale (AIS), cui possono accedere aziende che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, richiedibile per:
  1. Causali ordinarie:
  • in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai

dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;

  • in caso di situazioni temporanee di mercato;
  1. Causali straordinarie
  • qualora il datore di lavoro segnali, nell’ambito di uno specifico accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;
  • qualora il datore di lavoro intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale;
  • qualora il datore di lavoro sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà.
  • Assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie (ACIGS) cui possono accedere aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori, richiedibile:
  • qualora il datore di lavoro segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;
  • qualora il datore di lavoro intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale;
  • qualora il datore di lavoro sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze, i lavoratori beneficiari dell’assegno straordinario sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione

 

NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

A partire dal 1° gennaio 2023, la contribuzione relativa alle prestazioni FSBA sono le seguenti:

Datori di lavoro Aliquota contributiva Ripartizione aliquota contributiva
Fino a 15 dipendenti  

0,60% della retribuzione mensile imponibile a fini previdenziali

 

 

¼ carico lavoratore

¾ carico datore di lavoro

Più di 15 dipendenti  

1,00% della retribuzione mensile imponibile a fini previdenziali

 

 

¼ carico lavoratore

¾ carico datore di lavoro

Più di 15 dipendenti e che richiedano l’intervento dell’assegno per ragioni straordinarie  

4% contribuzione addizionale calcolata sulle retribuzioni perse dai lavoratori per effetto dell’intervento dell’ammortizzatore

 

A carico del datore di lavoro

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno

  • occupato mediamente più di 15 dipendenti e
  • non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi,

a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.

 

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Avendo presentato l’istanza, FSBA eroga l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad € 1.222,51, ai lavoratori con un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.

Questa la durata delle singole prestazioni:

Datori di lavoro Durata massima della prestazione
 

Fino a 15 dipendenti

 

–          26 settimane di Assegno di integrazione salariale (AIS), nel biennio mobile

 

Più di 15 dipendenti –          26 settimane di Assegno di integrazione salariale (AIS), nel biennio mobile;

–          24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale (ACIGS), nel quinquennio mobile;

–          12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale (ACIGS);

–          36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà (ACIGS), nel quinquennio mobile;

 

Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza.

I periodi di fruizione ACIGS sono computati avendo riguardo all’intero periodo di copertura della prestazione, non alle singole giornate di sospensione del lavoro.

FSBA eroga le prestazioni direttamente al lavoratore o, in alternativa, indirettamente per il tramite del datore di lavoro, in base alle prassi regionali.

La rendicontazione delle assenze viene effettuata mediante la piattaforma digitale nazionale (PFSBA).

 

DURC E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

La regolarità contributiva è presupposto essenziale per il riconoscimento delle prestazioni.

I datori di lavoro che non sono in regola con la contribuzione obbligatoria al Fondo FSBA relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a € 100 per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione nella Piattaforma.

Il DURC che FSBA può emettere ha a oggetto anche la verifica:

  • della corretta contribuzione a FSBA, all’INPS, all’INAIL;
  • della corretta applicazione della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato.

 

EFFICIACIA TEMPORALE

La nuova disciplina ha effetto dal 1° gennaio 2023.

Le prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (ACIGS) saranno erogabili dal 1° luglio 2023, anche in riferimento alle istanze presentate nel primo semestre del 2023.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.