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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il DPCM 29 dicembre 2022, contenente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

Il suddetto DPCM autorizza, complessivamente, per il 2022, una quota massima di 82.705 ingressi

per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e di lavoro autonomo.

Di seguito si illustrano i contenuti del DPCM, alla luce delle indicazioni attuative fornite dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno con la Circolare congiunta n. 648 del 30 gennaio 2023.

 

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

Vengono autorizzati, nell’ambito della suddetta quota massima, l’ingresso in Italia di 38.705 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, comprese le quote (7.000 unità) da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

In dettaglio, gli ingressi autorizzati riguardano:

  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
  • 24.105 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 6.000 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 1.000 cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23, D.lgs. n. 286/1998);
  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
  • per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini extracomunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie:
  1. imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento non inferiore a 500.000 euro, che comporti la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;
  2. liberi professionisti esercenti professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo di cui al Decreto interministeriale n. 850/2011;
  4. artisti di chiara fama internazionale o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
  5. cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla norma e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

 

CONVERSIONI PERMESSI DI SOGGIORNO IN LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

Il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza:

  • la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
  • 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale,
  • 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,
  • 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;
  • la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
  • 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,
  • 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni) saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del Lavoro, sulla base del fabbisogno segnalato.

In presenza di significative quote non utilizzate, decorsi 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM 29 dicembre 2022, queste potranno essere diversamente ripartite.

 

LAVORO STAGIONALE

Il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza l’ingresso in Italia di 44.000 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, da

ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

La suddetta quota (44.000 ingressi) riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nella medesima quota sono compresi:

  • 1.500 ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;
  • 22.000 ingressi riservati, per il solo settore agricolo, ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, da specifiche associazioni datoriali.

 

INVIO DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Le istanze saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione.

 

RICHIESTA DI PERSONALE

Il DPCM 29 dicembre 2022 introduce infine un nuovo adempimento per i datori di lavoro richiedenti un lavoratore straniero residente all’estero: è necessario verificare presso il Centro per l’Impiego competente, prima dell’invio della richiesta di nulla osta, l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate.

La verifica va effettuata, da parte del datore di lavoro interessato presso il centro per l’impiego competente, mediante la presentazione della preposta modulistica di richiesta di personale.

 

A disposizione per eventuali chiarimenti l’occasione è gradita per porgere

Distinti saluti.